— 610 — — 611 — dei creditori posteriormente iscritti vengano a perdere la loro prima guarentigia: ma il subingresso, accordato dalla legge al perdente, ristabilirà equamente le cose in modo conforme alie legittime ragioni dei singoli creditori iscritti; impercioccbè la surroga si opera soltanto neiripoteca dei creditore rimasto soddisfatto, non nel grado che a questo spettava; il surrogante conserverà, per Tipoteca in cui subentra, il grado clie gli appartiene in forza deli’iscrizione delia sua prima ipoteca; nè quindi potrà esercitare il diritto, clie il subingresso gli accorda, a danno dei creditori iscritti anterior mente alia sua própria iscrizione (1). Un esempio rendera vieppiii cliiaro il nostro concetto. 797. Poniamo: un tale è debitore ipotecario verso tre distinte persone, Primus, Secundus e Tertius: Primus ha ipoteca sul fondo A proprio dei debitore, e sul fondo B che appartiene ad altri; Secundus ha solo ipoteca sul fondo A: e 1’ipoteca di Tertius colpisce esclusivamente il fondo B: Primus ha iscritto le sue due ipoteche sui fondi A q B al 1® luglio 1886: Secundus ha preso iscrizione sul fondo A addi 1® settembre 1886: e 1’iscrizione di TeHius sul fondo B ha la data dei 1® ottobre dello stesso aimo — Si apre il giudizio di graduazione sul fondo A, di cui 1’iiitiero prezzo 0 valore è assorbito dalla collocazione e dal pagamento di Primus; Secundus, creditore perdente, subentrerà iieiripoteca di Primus sul fondo B, col grado che aveva la sua iscrizione sul fondo A: e poichè tale sua iscrizione era anteriore a quella di influire sulla naturale liberta delia scelta, spettante al creditore anteriore di farsi pagare sul prezzo degli uni o degli altri beni a lui ipotecati, hanno eguale interesse — cosí i creditori dello stesso debitore, rauniti di ipoteca posteriore sopra alcuno di tali beni come i terzi possessori di qualche altro fra i beni medesimi —; e che perciò gli accordi, lamentati dal Luzzati, potrebbero avere luogo — sia fra il creditore anteriore e i creditori posteriori dello stesso debitore, a danno dei terzi possessori — sia fra il detto creditore anteriore e i terzi possessori, a danno dei creditori steriori —. Ma questi accordi non rivestiranno mai il carattere di collusioni fraudole7ite e fatali, siccome temono i nostri oppositori; perchè il subingresso, di cui nelParticolo 2011, ha luogo tíqWi;poteca ditore soddisfatto, non nel grado delia ynedesima: e cosí il creditore perdente eserciterà la surroga sopra tutti i beni colpiti dalPipo. teca dei creditore rimasto soddisfatto, ancorche questi appartengano a terzi, al solo eífetto (siccome dichiara esplicitamente 1’ ticolo 2011) di essere p■referito ai creditori posteriori alia. propri^^ ÍSC7'ÍZÍ07ie. pocrear796. Ne sembra quindi manifesto Terrore dei Luzzati, quando scrive nel passo sopra riprodotto, che “ secondo la nostra teori il subingresso si effettua, senza i-iguardo alia data delViscrizio dei creditore pe7'de7ite, nelhipoteca dei creditore soddisfatto, col camhia7nento dei nome dei creditore tore soddisfatto terrà compiacenteniente il posto pei suoi amici altri stabili la, 7\e 80lo credi- e soggiunge che... il »? . No, ancora una volta (e ci perdoni 1 amico lettore queste continue ripetizioni). Nella surrogazione legale ipotecaria come la intendiamo noi, e quale emerge dalla chiara disposizione non vi ha solo camhia7yiento di nome, ma deirarticolo 2011 ^nclie (1) Abbiamo parimente veduto come, in forza dellarticolo 2022, il terzo possore, il quale ba pagato i crediti iscritti, rilasciato Timmobile, o soíferta la spropriazione, ha, non solo ragione di indeunità contro il suo autore, ma an cora azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli atesei crediti. — A vigore di diritto, questo terzo poasessore, che ha pagato i crediti iscritti — o direttaraente sborsandone l’im- : ' ■ — 0 indirettamente rilasciando Tiiumobile, o soffrendone la spropria¬ zione porto -- dovrebbe restare surrogato nelle ipoteche dei creditori soddisfatti col grado, che a tali ipoteche assicuravano le rispettive loro iscrizioni ÍV. articolo 1253, n" 3, Códice ciyile). Ma il legialatore italiano, seguendo le' orme dei sardo (V. Codice albertmo, articolo 2297), volle limitare Teffetto di cotale subingresso , disponendo — per analogia a quanto aveva stabílito nellarticolo 2011, in ordine alia surrogazione concessa al creditore perdente nell ipoteca anteriore che estende ad altri beni — che esso avesse soltanto uogo contro ^ quelli fra i terzi possessori, i quali siano posteriori di data, neüa trascrizione dei loro titolo d’aequisto, al subingrediente. V. retro numeri 575, lettera h, e 576 dei presente volume, ove fe riprodotto il passo delia reiazione PiSAKELr.x, relativo al subingresso regolato dairarticolo 2022tin dei Codice sardo (Gênova, 1856) vol. II, p« 684 e seguenti e v. moca7)xbiamento nel grado delVipoteca in cui si opera ia surrogazione* nè dipende dalla compiacenza dei creditore soddisfatto di cedere il suo posto G i suoi diritti ai propri amici o compari, con danno irreparabile di altri creditori. Certo egli è libero, per efPetto deirindivisibilità delia sua ampia ipoteca, di farsi pagare col prezzo o valore di qualsiasi degli immobili vincolati a di lui garantia; cosí, se ciascuno di questi immobili trovisi pure gravato da altr iscrizioni a favore di creditori posteriori, il primo creditore, promuovendo il pagamento dei suo credito piuttosto sopra l’uno che sopra 1’altro degli immobili, sara cagione che gli uni o gli altri ; 0 e
— 613 — duazione, apertasi sul prezzo o sul valore di taluuo degli immobili ipotecati a suo favore^ per farsi poi collocare sul prezzo o sul valore di altri fondi, sopra di cui sono pure iscritte le ipoteche speciali di creditori posteriori? Ciò facendo, egli è evidente clie il subingresso ipotecario a favore dei creditori posteriori sarebbe reso iinpossibile; imperciocchè la surrogazione non può avere luogo in un’ipoteca, clie non è piü viva, o che ancora non ha raggiunto il suo scopo clie è quello di provocare il soddisfacimento dei cre dito per cui è stata concessa (1). Era quindi necessária un’ espressa disposizione di logge, che conciliasse i diritti dei creditore anteriore con quelli dei creditori posteriori. Nè questa conciliazione era possibile, salvo restriiigendo entro certi limití Ia naturale liberta di azione dei primo creditore. Ciò appunto si fece con 1’articolo 2087 dei Códice civile, cosí formolato: “ il creditore avente ipoteca sopra vari immobili — dopo che gli veiine fatta la notificazione accennata nell’articolo 2043,se si tratta dei giudizio di purgazione — e dopo la notificazione dei bando venale, in caso di spropriazione forzata — non può, sotto pena dei damii, rinunziare alia sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, nè astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione, alhintento di favoriro un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto 799. II PisANKLLi, nella relazione sul progetto dei Códice civile da lui presentato al Parlamento, espone chiaramente le ragioni, che lo indussero a proporre questa disposizione, la quale fu accolta sonza contrasti sia dalla Commissione senatoria, che dalla legislativa. “ Parlando (scrive egli a pagina 97) delFordine e degli efíetti dello ipoteche, fu osservato che, qualora un creditore, il quale abbia un'ipoteca anteriore, cstesa a piii immobili, sia soddisfatto — 612 — Tertius, sara a questo preferito nella graduazione, che poscia si faccia sul prezzo o valore dei fondo B. — Invertiamo Tipotesi: Prhmis è stato soddisfatto sul valore o prezzo dei fondo B:Tertius, che aveva pure ipoteca sullo stesso fondo, e che rimane perdente per effetto delia collocazione di Primus, subentrerà bensi nelhipoteca che lo stesso Primus aveva sul fondo Â, ma sempre col solo grado, che gli spetta in forza delia sua p■rópria iscrizione sopra il fondo B: e poichè questa sua iscrizione è posteriore a quella, che sul medesimo fondo A compete a Secundus, rimarrà posposto alio stesso Secimdus nella collocazione sul prezzo o valore dei detto fondo A. — Ed ecco cosí spiegato come 1’arbitrio dei primo creditore, che si soddisfa sul prezzo o valore degli uni o degli altri immobili ipotecati a suo favore, non riesca a pregiudicare sostanzialmente le ragioni dei creditori posteriori, aventi ipoteca limitata sopra gli uni o gli altri degli stessi immobili; imperocchè i crediti di questo persone riescono poi sempre in definitiva ad essere collocati e pagati secondo la data rispettiva delle singolo iscrizioni, non altrimenti di quanto única massa ipotocaria. avverrehbe se si trattosse di un 798. Complemento necessário alharticolo 2011 è la disposi zione deirarticolo 2087 dello stesso Códice civile. Premettasi. II subingresso legale ipotecario presuppone neces sariamente — che il creditore, avente Tipoteca anteriore e piu ampia, sia stato soddisfatto col valore o col prezzo deirimmobile subastato o purgato — che tale soddisfacimento abbia cagionato la perdita dei creditore posteriore — e che, al momento in cui si verifica la perdita, ancora sussista Tipoteca sulla quale si opera la surrogazione (1). — Ora il concorso di siífatte condizioni dipende in gran parte dalla volontà dei creditore anteriore. Per verità, come impedire a costui — di consentire alia riduzione delia sua ipoteca, cancellandola da alcuni fondi, e restringendola a quelli che sono pure gravati da altre iscrizioni di creditori posteriori — ovvero di astenersi dal proporre il suo credito in una prima gra- (1) 11 subingresso potrebbe anche venire meno per fatto di un altro creditore. Cosí auppongasi che Tultimo iscritto sopra un fondo paghi il creditore ante riore, che fe munito di ipoteca eatesa anche ad altri fondi; egli acquisterà, per tal modo, la surrogazione legale neH’ipoteca dei creditore soddisfatto in forza deirarticolo 1253, n® 1, dei Códice civile; e quindi potrà ridurre quesfipoteca, cancellandola dali’ immobile sopra di cui già gli compete la própria e particolare ipoteca, e lasciandola soltanto gravare sopra gli altri fondi, su cui fu dapprima iscritta dal creditore soddisfatto, con danno dei creditori iscritti sopra questi ultirni stabili, i quali creditori non potranno piii esercitare il subingreaso suirimmobile, che, mediante la detta cancellazione, venue definitiva mente sottratto aU'azione ipotecaria. (1) V. retro, n® 777, volume presente.
— 614 — sul prezzo di alcuno fm essi, compete ai creditori, aventi ipoteca posteriore sopra questi ultimi. la surrogazione in queiripoteca piü estesa, per far valere i loro diritti di credito sopra gli altri immobili. Da tale premessa può giuridicamente derivare che quel creditore non possa rinunziare alia sua ipoteca sopra alcuni degli immobili che vi sono sottoposti? L’ipoteca si estingue con la rinunzia. Se questa è totale, niun danno può derivarne ai creditori aventi un ipoteca posteriore ; anzi costoro possono avernc vantaggio. JMa, se la rinunzia è parziale per alcuno degli immobili^ riuascono gli inconvenieiiti gravissimi, che raotivarono raccennata surrogazione; si lascierebbe al creditore 1’arbitrio di impediría, e cosí il mezzo di rendere perdenti a sua volontà piuttosto gli uni che gli altri fra i creditori aventi un’ipoteca posteriore e meno estesa delia sua. — Però,fino a che i diritti dei 'creditori ipotecari sono alio stato di potenza, e non di atto, fino a che non esiste un fatto, dal quale emerga giuridicamente che il debitore non soddisfa alie sue obbligazioni, le contrattazioni sugli immohili ipotecati e le rimmzie alie ragioni ipotecarie devono essere libere: è lecito al debitore di alienare il fondo; deve pur esser lecito ai creditori di rinunziare in tutto 0 in parte ai loro diritti di preferenza sul fondo mede- —- Ma, quando, con 1'intimazione dei precetto, il debitore viene privato delia libera disponibilità dei beni compresi nelFesecuzione forzata; quando, con la notificazione dei titolo di acquisto nei giudizi di purgazione, o dol bando venale nei giudizi di spropriazione, viene posta i siino. tn movimento V azione ipotecaria di tutü % — 615 — di gradüazione apertosi sopra alcuno degli immobili a lui ipotecati — sia limitato per piii di un riguardo. 801. E dapprima il divieto, di cui si tratta, non incomincia che dal giorno, in cui il creditore anteriore riceve la no tificazione accennata nelharticolo 2043, o quella dei bando venale. Prima di una tale notificazione, e cosí, per valerei delV incisiva “ in sino a che i diritti dei creditori espressione dei Pisanelli ipotecari sono soltanto alio stato di potenza, e non di atto creditore conserva la libera illimitata disposizione dei proprio diritto ipotecario; può quindi rinunziarvi in tutto o in parte, e cosl ridurro le sue iscrizioni, pér quanto da queste riduzioni abbiano a soífrire nocumento i creditori posteriori aventi ipoteca sopra gli altri immobili che rimangano tuttora vincolati a favore dei riducente, od anche i terzi possessori di questi stessi beni (1). 802. b) In secondo luogo, la proibizione, fatta al creditore anteriore col detto articolo 2087, riguarda solo le riduzioni di ipo teca e le astensioni dal giudizio di gradüazione, le quali siano determinate ásãVintento di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto. — Perciò è mestieri: l'* che vi sia rintento (rawiwms) di alterare Tordíne logico e legale delle collocazioni dei vari creditori iscritti sopra lo stabile, sul prezzo 0 valore dol quale si e aperto il giudizio di gradüazione (2): S® che la riduzione delVipoteca o la astensione volontaria dei cre ditore anteriore riesca di danno agli altri creditori. Facciamo un esempio: un tale è proprietário di due fondi, A e B, contrae tre successivi mutui ipotecari con Primus, Secundus e Tertius: Primus prende iscrizione sui due fondi: piu tardi Secundus isevive la sua ipoteca sul solo fondo A: piü tardi ancora ha luogo Viscrizione di Tertius sul solo fondo B: si apre il giudizio di gradüazione sul prezzo 0 valore dol fondo A: Primus rinunzia alia sua ipoteca sul detto fondo restringendola al fondo B, ovvero si astiene dal comil »> creditori, non deve piü essere lecito ad alcuno di essi di la sua condizione variare giuridica nei rapporti delia massa, ipotecaria. E allora che si presenta il pericolo delia collusione: ia rinunzia parziale, che può fare il creditore avente un’ipoteca anteriore estesa a piii immobili, non riuscendo di alcun vantaggio al de bitore, non può avere altro scopo che quello di favorire alcuni creditori a detrimento degli altri. Ciò fu vietato dairarticolo 2051 dei progetto (corrispondente esattamente all’articolo 2087 dei Códice) (1) V. confor. sentenze — Cassazione Torino, 17 dicembre 1874, 15 febbraio 1882, 5 giugno 1884, e 8 giugno 1889 (Giurisprudenza, 1875, p. 145; 1882, pa gina 335; 1884^ p. 557; 1889, p® 430 81) — Cassazione Napoli, 13 gennaio 1880 {Giornale delle leggi, 1880, p® 125-26), e 17 novembre 1886 {La Legge, 1887, 2, p. 87) — Corte app. Torino, 21 novembre 1886 {Giurisprudenza,1877, p. 205). (2) L’articolo 2087 etabilisce una preaunzione juris et ãe jure deH'intenzione di frodare nei due casi in esso preveduti, nei quali si può dire che la fraus inest in re ipsa. 800. Dal testo sopra riferito delFarticolo 2087, e dal passo delia relazione ministeriale che ne chiarisce lo spirito, risulta come il divieto — in esso fatto al creditore, che ha ipoteca sopra diversi immobili, di rinunziare parzialmente alia sua ipoteca, o di astenersi dal proporre la sua istanza di collocazione nel giudizio
— 617 — di una sola massa ipotecaria; egli è per sè evidente clie ü medesimo concetto emerge dal testo letterale dello stesso artieolo, in cui si parla dei creditore anteriore, clie rinuncia espressamente o tacitamente alia sua ipoteca sopra alcuno dei varí immohili cadiiti nel giudizio di spropriazione o di purgazione, coH’intendimento di favorire un creditore a detrimento di im altro creditore anterior mente iscritto; e cosí si presuppone che il giudizio di spropria zione 0 di purgazione sia unico, e clie siano chiamati a parteciparvi, sia il creditore anteriore (il rinunciante).. sia quei creditori posteriori, di cui Tanteriore con la sua rinunzia vorrebbe sconvolgere Tordine legale delle collocazioni e dei pagamenti. S’aggiunga cbe la limitazione, arrecata con 1’articolo 2087, alia naturale liberta dei creditore anteriore costituisce una deroga al diritto comune, e cosí una disposizione di diritto. smgola7'e, la quale, se si può giustificare nei rapporti di una sola e medesima massa ipotecaria, sarebbe eccessiva, quando la si applicasse ancbe riguardo alio ipoteche cbe il creditore anteriore ha sui beni dei terzi; imperoccliò attribuirebbe Tesorbitante facoltà ai creditori posteriori, iscritti sopra un immobile, di indagare quale sia stata la condotta dei creditore anteriore, investito di una piü ampia ipoteca chc vincola eziandio i beni di terzi, in un giudizio a cui essi furono e doveUero essere estranei. Ed ò questa, a nostro parere, la ragione, per cui la disposizione dei piü volte citato artieolo 2087 si applica ai soli rapporti fra creditori e creditori di un comune debitore, e noii eziandio alie rinuncie parziali, espresse o tacite, cbe il creditore anteriore faccia in pregiudizio dei terzi possessori degli stabili ipotecati, sebbeiie a cotali terzi 1’articolo 2022, nol suo capoverso, attribuisca un di ritto di subingresso, che è analogo, sotto molti rapporti, a quello di cui neirarticolo 2011 (1). — 616 — parire nel giudizio. Egli sarà perfettameute libero di comportarsi in tale guisa; perchè, cosí operando, non arreca alcun danno a chicchessia: in fatti, la sua collocazione sul fondo ^ non migliorerebbe la condizione di Tertius (iscritto posteríormente a lui sul fondo B), il quale sarebbe pur sempre posposto a Secundus,in forza delia suriogazione legale che a questo spetterebbe, — Invertiamo npotesi: il giudizio di graduazíone si apre sul prezzo o valore dei fondo B: Primus, dopo ricevuta la notificazione di cui nell' articolo 2043 dei Códice civile se si tratta di purgazione, o quella dei bando venale in caso di spropriazione forzata sua ipoteca sul fondo B, o si astiene dal comparire nel detto giu dizio di graduazíone: ciò facendo egli sconvolgerà Tordine legale dei creditori posteriori, arrecando vantaggio a Tertius, con danno di Secundus; imperciocchè Tertius, resterà primo collocato sul fondo B; e, quando poi cadrà in distribuzione il prezzo o valore dei fondo A, Secundus rimarrà perdente di fronte alEanteriore col locazione di Primus, nè piü potrà esercitare il subingresso, clie gli sarebbe spettato in conformità deirarticolo 2011 sul fondo B: egli quindi avrà diritto al risarcimento verso Prbnus deirarticolo 2087. rinunzia alia a norma 803. cj Vuolsi fiualmente avvertire cbe Tarticolo 2087 è bensi il compleinento necessário deirarticolo 2011, ma ha, a nostro avviso, ún appiicazíone meno estesa. Vedemmo invero come, secondo la nostra opinione (1), il subingresso legale, di cui nell’ai’- ticolo 2011, abbia luogo in tutte le ipoteche spettanti al creditore soddisfatto, per quanto tali ipoteche colpiscano beni appartenenti a terzi, anzichè al comune debitore: invece l'articolo 2087 è relativo esclusivamente ai rapporti di una medesima, di un’única massa ipotecaria; non si applica cioè alie ipoteche che il creditore anteríore abbia sopra he^ii di fe}'zi, ma solo alie iscrizioni dal medesimo prese sopra i beni dei debitore comune a lui e ai creditori posteriori. Ciò risulta manifesto dalla lettera e dallo spirito delia legge. 804. Rclativamente alia collocazione nei giudizi di graduazíone dei creditori ipotecari, dobbiamo ancora ricordare quanto dispone rarticolo 2012 dei Códice civile, cosí formolato nei casi di A parte invero il passo sopra riferito delia relazione Pisanelli, in cui, nello esporre le ragioni cbe determinarono la disposizione deirarticolo 2087, si parte dal concetto fondamentale cbe si tratti (Ij V. ret}‘o, 575, lettera b, 576, 577, volume presente. (1) V. retro, n‘ 784 e seguenti, volume presente.
— 618 — j^urgazione e di spropriazione forzata, i diidtti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente físsati con la iscrizione deH’ipoteca legale in favore delia massa dei creditori, a norma degli articoli 204:2 e 2089 Questa disposizione si coordina con quella deirarticolo 2003, nel quale sta scritto che “ 1’obbligo delia rinnovazione, per conservare gli effetti delle precedenti iscrizioni, cessa — nel caso di purgazione, con 1’iscrizione delia ipoteca le gale, nascente dal titolo di alienazione a norma deirarticolo 2042 — e, nel caso di spropriazione forzata, con la iscrizione dell’ipoteca legale, nascente dalla vendita alTincanto contro il compratore dei pagamento dei prezzo a norma deirarticolo 2089 (1) — 619 — siffatta disposizione non è altro, che una naturale e giuridica conseguenza dei diritto di proprietà, di cui era investito il terzo in rapporto alio stabile suhastato, elo è tuttora per riguardo dl sopravanzo dei prezzo; e da questa premessa la suprema Corte trasse rimportante conseguenza che “ la locuzione imperativa delia legge e rintima sua ragione dimostrano che il diritto dei terzo possessore non può venire meno per ciò solo che esso terzo non ne proponga nel giudizio di graduazione esplicita dornanda 806. Se la spropriazmie è stata diretta, non contro il terzo possessore, ma CONTRO IL DEBITORE — ovvero se si procede a graduazione in seguito a giudizio di purgazione, anzichè di spro~ priazione — il terzo posto (vale a dire quello, che viene dopo la collocazione dei creditori privilegiati e degli ipotecari) spetta ai creditori indicati nelVarticolo 1956 ãel Códice civile, nell’ordine determinato dairarticolo 1959 dello stesso Códice, ossia ai creditori AVENTi PRIVILEGIO GENER^\iE sui 5IOBILI. Questi creditoi’i sí trovano quindi in una posizione intermedia fra gli ipotecari e i chirografari, per guisa che sono a quelli posposti, e a questi anteposti (1). III. 805. Dopo soddisfatti i creditori aventi privilegio immobiliare e gli ipotecari, se la spropriazione è stata fatta contro il TERZO POSSESSORB, il sopravanzo dei prezzo spetterà a questo terzo, sino alia concorrenza delle sue ragioni di indennità verso il proprio autore; imperciocchè, col pagamento dei crediti privilegíati e ipotecari sul!immobile cessano gli ohblighi dei terzo possessore. Onde Ia legge espressamente dispone (2) che la parte dei prezzo, Ia quale rimane dopo la collocazione dei crediti privi legiati e degli ipotecari, debba essere pagata al terzo possessore spropriato, e veiiirgli imputata nelle ragioni di regresso che egli ha verso il suo autore a norma dei primo comma dellarticolo 2022. — La Cassazione di Torino (3) ebbe giustamente a dichiarare che IV. 807. Finalmente, in quarto ed ultimo ordine, vengono i cre ditori cHiROGRAFARi; ed iii mancauza simi, il DEBITORE. E perciò la legge soggiunge che “ se, dopo la collocazione dei creditori privilegiati ed ipotecari, e dei creditori aventi un privilegio generale sui mobili, sopravanzi una parte dei prezzo, questa sarii distribuita per contributo fra i creditori chiro grafari comparsi, e, in mancanza, pagata al debitore (2) o dopo soddisfatti i meden ● (1) Ripetiamo qui, quanto già allora dicemmo {retro, ai n’ 762 e 772 clel pre sente volume) che Tiscrizione delPipoteca legale in favore delia massa — se fissa in modo inalterabile i diritti dei creditori ipotecari, e dispensa costoro dalTobbligo di rinnovare le singole loro iscrizioni — non estingue però queste iscrizioni, non fa cessare gli effetti delle singole ipoteche a cui si riferiscono, nè conseguentemente cambia la posizione giuridica dei relativi creditori: si è solo con la esecuzione delia sentenza di graduazione, e cosi col pagamento dei mandati a favore dei cx*editori utilmente collocati, che l‘e singole iscrizioni ipotecarie raggiungono il loro scopo, e che perciò se ne può ottenere la cancellazione (Cod, civ., arfc. 2029; Cod. proc. civ., art‘ 719 e segg.). (2) Árt. 2092, Cod. civ. (3) Sentenza 22 marzo 1877 {Giurisprudenza, 1877, p.457). 1 808. Si è dubitato — se il creditore, che otienne utile collo- (1) V. art‘ 1963 e 2092, Cod. civ. (2) Cit. art. 2092.
— 620 — cazione in un giudizio di graduazione, possa ancora chiedere ãi essere collocato in altro giudizio jnr lo stesso credito —. Cosí, ad esempio, Primus, creditore verso Secunãus, ha ipoteca sul fondo A e sul fondo B: si apre giudizio di graduazione sul prezzo delia subasta dei fondo A; egli vi propone ed ottiene collocazione pel suo credito: piü tardi, si apre il giudizio di graduazione sul prezzo ricavatosi dalla vendita dei fondo B; e lo stesso Paurus domanda di esservi collocato per il medesimo suo credito. In massima, ciò non gli può essere negato, sempre quando egli non abhia ancora conseguito il frutto delia sua prima collocazione; imperciocchè ripoteca sussiste per intiero sopra tutti i beni vincolati, e cosi consei’va simultaneamente la própria efficacia sopra tutti e sopra ciascuno dei detti beni, sin tanto clie non è effettivamente estinto il credito. Ora collocazione non è sinonimo di pagamento, nè produce novazione. La prima graduazione può venire impugnata; possono sorgere molteplici incidenti che ritardino Tesazione dei credito, quindi, e intanto, accogliere la domanda dei creditore, che chiede una nuova collocazione per lò stesso credito già stato collocato in altro giudizio; salvo poi al tribunale di respingere tale domanda, sulla istanza dei creditori, intervenuti nel secondo giudizio (1), i quali provino — che il credito, di cui si tratta, ègià abbastanza tutelato con la collocazione ottenuta nella prima graduazione, perchè il suo pronto pagamento non è piü in pericolo — e che perciò la seconda collocazione dei medesimo, mentre non tornerebbe di alcuna utilità al richiedente, riescirebbe di danno ai cre ditori delia seconda graduazione (2). II giudice delegato per la seconda graduazione dovrà — 621 — che ha formato (1), stabilisce il giorno e 1’ora, in cui le parti devono comparire davanti a lici, nel termine non minore di giorni venti e non maggiore di trenta successivi al deposito, che egli ha fatto nella cancelleria dello stato medesimo (2). 810. Iminediatamente dopo che il giudice delegato ha depositato nella cancelleria lo stato di graduazione, il cancelliere deve fare notificare, con biglietto, il deposito di questo stato, e il giorno e 1’ora stabiliti dal giudice, ai procuratori dei debitore e dei creditori comparsi. Costoro, per tutto il tempo che precede il giorno e Tora stabiliti per la comparizione davanti al giudice, possono esaminare nella cancelleria lo stato proposto, prenderne copia, proporre le loro osservazioni, eccezioni ed istanze, e produrre anche nuovi documenti, nel modo indicato dairarticolo 709 (3). “ Questa notificazione, soggiiinge il legislatore nel capoverso deirarticolo 712 (supplendo ad una lacuna dei Codici precedenti), deve farsi anche al compratore; e con ragione, perchè al compratore spetta pure il diritto di vigilare sulla regolarità dei procedi mento, avvertendo alie omissioni, che per avventura fossero occorse, le quali renderebbero meno sicuro il possesso dei fondo da lui acquistato (4). 811. II legislatore ne dice fchiaramente che la notificazione, prescritta nelFarticolo 712, debba farsi non già alie persone dei debitore e dei creditori comparsi, ma a quella dei loro procuratori; 6 ciò principalmente afflnchè unico sia il punto di decorrenza dei termine, entro cui è data facoltà agli interessati di esaminare nella cancelleria lo stato di graduazione progettato dal giudice delegato, e di proporre le osservazioni ed istanze che stimino convenienti. Indi la conseguenza, che se il debitore non abbia regolai’mente costituito il suo procuratore, non sara necessário che gli 809. II giudice delegato, in fine dello stato di graduazione. locazione nel secondo giudizio sul prezzo o valore dell'altro immobile ipotecato. V. SciALOjA, V,1,§ 1249j CuzzERi, süirart. 711; Persil /í7s, sull’art. 2114, n° 6; Gresier, I, n® 186; Chaüveau in Carré, Quest. 2555-Z; Dalloz, Jtépe)'t.,y° Friv. et hyp., n° 2317. (1) V. art‘ 713 e 716, Cod. proc. civ.: E V. confor. Á. Scialoja, op. cit., V, pai'te 1% § 1174; Bobsari, Gargiulo, Cüzzeri, rispettivi commeatari suH’articolo 711: Sentenze Cassazione Torino, 5 dieembre 1888, «íoííví, e 11 settembre 1890 {G-iurisprudenza, 1889, p® 10-11; e 1890, p. 686). (2) La questione si è spesso presentata in riguardo al creditore di una rendita vitalizia, munito di ipoteca sopra due distinti fondi, sul cui prepo o va lore si istituiscano successivamente due ^udizi di graduazione. E cosi in Italia, come in Prancia, prevale Topinione, giusta cui, se Tintiera rendita risulti officacemente cautelata in un primo giudizio, in conformità dei capoverso del1’articolo 2090 dei nostro Códice, non si deve piíi ammettere una nuova col- (1) V. retro, n° 698, volume presente. (2) Art. 711, capov®, Cod. proc. civ. (3) Art. 712, stesso Códice. (4) V. sentenza Cassazione Firenze, 11 aprile 1892 {La Legge, 1892, 2, pa gina 296).
T — 623 — lo stato di graduazione verrà poi omologato con sentenza dei tribunale (1). 814. Ma il súbito accordo di tanti interessi cosí disparati è piü desiderabile, che probabile. Laonde, se noii sempre, nella massima parte- dei casi, il giudice delegato constaterà e determinerà le questioni da riferire al tribunale, facendo risultare di ogni cosa da processo verbale, nel quale sarà pure stabilita Vudienza per Ia spedizione dellà causa (2). 815. Le questioni, ie quali occorrono nel giudizio di gradua zione, clio il giudice delegato deve riferire al tribunale e questo risolvere, sono tutte quelle clie riguardano la collocazione dei crediti. Ora, perchè il credito sia debitamente collocato fa d^uopo cbe venga riconosciuta la sua sussistenza, noncliè quella delia relativa iscrizione, e il posto che gli spetta nella graduatoria. Percib, qualsiasi questione, con la quale si voglia escludere un credüore dalla collocazione proposta — sia che con essa s’impugni direttamenie la sus~ sistema dei credito o dellHscrizione, sia che solo si contesti il grado 0 Vordine invocato per la collocazione — può sollevarsi, e, se sollevata, deve risolversi nel giudizio di graduazione. 816. Tuttavia una prevalontc giurisprudenza e vari scrittori affermano che, nel detto giudizio, non si possono discutere le que stioni relative alia sussistenza dei crediti iscritti, quando siano di lunga indagine e quindi non suscettive di essere prontamente definite (3). A sostegno di questa opinione si osserva che il giudizio di graduazione è di mera esecuzione, e che Ia prontezza, con la quale vuolo essere spedito, non tollera l'esame di questioni lunghe e intricato (4): si soggiunge che il rinvio a sede piü opportuna di — 622 — si faccia aleuna notificazione personalmente, nella forma cioè prescritta per la citazione (1); tutto al piü, e abbondantemente, gli si potrà notificare il deposito dello stato di graduazione, e il giorno e Pora stabiliti per Ia comparizione davanti il giudice de legato, mediante affissione di avviso alia porta esterna delia sede dei tribunale (2). 812. Al giudizio di graduazione ha pure diritto di prendere parte il terzo possessore che abbia istiiuito il giudizio di zione, 0 contro di çui siasi eseguita la spropriazione (3). Dato quindi che egli sia regolarmente comparso, riteniamo che anche al suo procuratore dovrà fai’si la notificazione di cui nel citato articolo 712 (4). purga-- 813. Nel giorno e neH’ora stabilita, le parti sono sentite nelle loro osservazioni, eccezioni ed istanze dal giudice delegato (5). Può avvenire, benchè assai difficilmente, che nessuna dello parti interessate sollevi opposizione, e che tutte spontaneamente, seguito ai buoni uffici dei giudice delegato, s’accordino fra di loro sullo stato di graduazione. Questo caso trovasi preveduto dal Có dice francesa (6), non dal Códice italiano: nel silenzio delia legge patria, dobbiamo ritenere che, verificandosi cotale ipotesi, il giudice delegato farà risultare delVaccordo da apposito processo verhale, e o in (1) V. confor. Soialoja, V, X, § 1186; Mattei, Gargiulo, Cuzzeri, rispettivi commentari sull-art. 712. (2) Per analogia delia dispoeizione dei 2® capoverao delPart. 695: V. confor. Bobsari, Formolario, p. 279, nota 1®; Cüzzeri, 1oc‘ cit‘; Pateri, Gli Atti delia procedura civile III, n® 518, p. 499. (3) V. art' 2015 e 2092, capov®, Cod. civile. (4) V. confor. Pigozzi (nella Rivista giuridica di Bologna, VII, n® 81), che cita m suo favore due aentenze delia Corte di Ancona e delia Casaazione di Roma. T~iooõ^^*’ , (nella stessa Rivieta, X, n® 17 ; o neWAnnuario dei Cozzeri, I, 1883, V® Graduazione, p. 386), che adduce in favore delia sua opinione una sentenza delia Corte di appello di Bologna. (5) Art. 713, Cod. proc. civ. (6)^ art. 759, Cod. proc. cív. franc.; e art. 751 delia legge francese dei 1858.. — In Prancia adungue si hanno tre specie di ordres, ossia di graduazioni: a) II consensuel, concordato fra le parti senza concorso dei giudice delegato. \ n concordato alia presenza e coirintervento dei giudice delegato. c) 11 judiciaire, derivante dalla sentenza clel tribunale, che risolve le que stioni nfente dal giudice delegato. (1) Argom. dagli art’ 713 e 716, Cod. proc. civ. (2) Cit® art. 713. (3) V., in tale sonso, sentenze — Cassazione Napoli, 25 novembie 1878(Gazzetta dei procuratore, VIII. p. 578), e 27 noverabre 1889 {Id., XXIII, p. 472) — Cassazione Torino, 13 aprile 1874, 10 agosto 1882, 4 maggio 1883, 81 dicembre 1884, 2 maggio 1891 {Giurispi-udema, 1874, p. 337; 1882, p. 673; 1883, p. 731; 1885, p. 147; 1891, p. 341) — Corte app. Torino, 13 febbraio 1871, e 24 febbraio 1882 {.Id., 1871, p. 357; 1882, p.407)—Corte app. Venezia, 31 ottobre 1876 {La Legge, 1877, 1, p. 485)— Corte app. Gênova,31 dicembre 1881 [Eco di giurisprudenza, VI, 1, p. 143): Scialo.ta, V, 1,§ 1152; Borsari, Mattei, Gargiot-o, rispettivi commentari sull’art. 716; Redazione delia Giurisprudenza, 1882, nota 1® a p. 673, col. 1®; e 1883, nota 2* a p. 731, 2* col. (4) V. retro, vol. V, IV® edizione, n’ 280 e 303. i t 'I
— 62Õ — — 624 — siffatte questioni non piiò tornare di pregiudizio ad alcuno degli interessati; imperciocchè nel giudizio di graduazione si può e si deve pur sempre prowedere alia tutela dei diritti rispettivi delle parti, sia col sistema delle cauzioni de repraesentando, sia col sospendere le note di pagamento dei crediti contestati. 817. Noi, col Ricci (1) e col Cuzzeri (2), siamo di opposto parere. Crediamo cioè, che qualsiasi questione, la quale tenda direttamente a far escluder© un creditore dalla collocazione, deve essere proposta, trattata e decisa nel giudizio di graduazione. Questo giudizio,invero,fa bensi parte dei procedimento esecutivo,ma si distingue dal giudizio di spropriazione. Ora se, nei rapporti fra il creditore spropriante e il dehitore a spropriarsi, si comprende come non debba essere permesso al convenuto di sollevare contro il credito certo e liquido dello spropriante eccezioni, chc non siano di prova facile, pronta e sicura (3) —, non riesciamo invece a renderei ragione dei perebè nel giudizio di graduazione, che mira a ripartire il prezzo 0 il valore deirimmobile fra coloro che vi hanno diritto, e conseguentemente^ a liberare lo stesso immobile dalle ipoteche, si debbano eliminare tutte le controversie di lunga e difficile risoluzione, le quali pure si riferíscono direttamente alia collocazione e al pagamento dei creditori. La legge non ha alcuna disposizione, che restringa la trattazione nel detto giudizio di questioni nenti la graduatoria: essa anzi, in termini amplissimi, autorizza gli interessati a fare tutte le osservazioni, eccezioni ed istanze che credano opportune, ed impone al tribunale di risolvere tutte le questioni che gli vengano proposte (4). Nè potrebbe essere altrimenti, perchò, fin tanto che tutte queste controversie decise, il giudizio di graduazione non è logicamente terminato, non ha raggiunto il suo scopo: e d’altro canto, se alia sentenza, che omologa lo stato di graduazione, tiene immodiato soguito Ia liquidazione dei crediti collocati, uopo è puro cho la stessa sentenza risolva tutte le questioni insorto, cosí sulla sussistonza dei crediti o delle iscrizioni, come sui posti contestati per le collocazioni. concernon siano V’ha di piu. II legislatore (meglio lo vedremo a suo tempo)ha espressamente preveduto il caso in cui, per lunghe ed intricate questioni, il giudizio di graduazione sia protratto per oltre un anno, dando in tale ipotesi le opportune disposizioni affinchè gli interessi dei creditori evidentemente anteriori e certi non ne abbiano a soffrire (1): provvide pure acconciamente pel compratore, il quale voglia liberarsi súbito dalLobbligo degli interessi dei capitale da lui dovuto, senza attendere 1’esito dei giudizio di graduazione(2): e, per ciò che riguarda il creditore di cui la collocazione sia contrastata e i creditori posteriori ne pare che meglio loro convenga il vedere definite le loro controversie con la sentenza che statuisce sulla graduazione, anziche il temperamento di una collocazione provvisoria, la quale richiede non solo la prestazione di una caula sospensione dei mandato di pagamento dei credito in zione 0 questione, ma ancora 1’istituzione di un nuovo apposito giudizio per la risoluzione delia questione diíferita. S’aggiunga in fine che a conciliare le esigenze delia giustizia con una spedizione la piü possibilmente sollecita dei giudizio di gra duazione stanno le disposizioni delia legge, secondo cui le contro versie di qualsiasi natura, che insorgano, sia davanti al giudice delegato, sia innanzi al tribunale, in ordine alia collocazione dei crediti, si devono trattare col rito sommario (3). 818. II giudizio di graduazione si svolge innanzi al tribunale civile, al cui cospetto le parti devono coinpariro per mezzo dei rispettivi loro procuratori. Quali siano i poteri dei procuratori, ed entro quali limiti costoro vincolino i propri mandanti, noi già sappiamo (4). Limitiamoci qui ad avvertire come, in applicazione dei principi che governano lo relazioni fra procuratori e clienti, un procuratoro non potrebbe, sonza im mandato speciale che espressamente lo autorizzi, rinunciare nel congresso davanti al giudice delegato, o alhudienza dol tribunale o delia Corte, a una domanda di collo- (1) V. art. 724, Cod. proc. civ. (2) V. art. 723, stesso Códice. (3) Argomento dagli art' 573, 711, 713, 716, stesso Códice. (4) V. retro, vol. II, 1V“ edizione, n° 246. Mattirolo — Trattato ài dirillo giudisiario eivile, VI. (1) Proc. civ., vol. III, n° 223. (2) Cit. Comment. suU’art. 718. (3) V. retro, vol. V, IV" edizione, ai n' sopra citati. (4) V. art' 712, 718, 716, Cod. proc. civ. 40
:r — 626 — cazione già stata regolarmente fatta neirinteresse dei suo man dante (1). Del pari, se neiradunanza davanti al giudice delegato si sia impugnata la collocazione di un credito anteriore, non potrà piü il procuratore deU’opponente recedere dalla fatta opposizione, senza mio speciale mandato dei suo cliente clie gli accordi uii tale potere. Nè in contrario si osservi che ropposizione costituisce soltanto un mezzo di difesa, il quale, come può essere omesso, cosí, se proposto, può essere revocato da chi era libero di proporlo, o no; imperocchè ben disse la Corte di appello di Modena(2) “ l'opposizione al progetto di graduazione non è una semplice eccezione, un puro mezzo di difesa, ma è un atto col quale si solleva una questione sopra di cui si invoca il giudizio dei tribunale: è tale atto, per la cui omessmie poteva il procuratore pregiudicare al suo cliente, non lo poteva con Ia successiva espressa rimmzia; cliè a tutti è noto potersi dal procuratore soltanto in omittendo, non in committendo recare pregiudizio airinteresse dei mandante „ (3). Articolo IV. G) I. Intervento dei creditori dei debitore, i quali compariscono dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione — II. Intervento dei creditori di un creditore interessato nei giudizio di graduazione. Sommario: 1. 819. Condiziono dei creditori, cho uoa conipiiriscouo ossia nou presentano le loro dúraaada di collocazione uei teriniiii rUpettivanieDta atabiliti dagli articolí 666 5, e 728 dal Códice di procediira civile: Disposizioae delCarticolo 714 dei Codico di procedura civile, clie loro perinette di couipariro anche dopo il deposito aella collena dello stato di graduazione, purchè prima cba sia incomiiiciata la relazioae dalla causa alTudienza dei tribunale. 880. » Notificaziono agli inlaressali di questa oomparizione (art. 237, Ragolameuto generale giudiziario). S21. > Elfetto dalla mancanza di tala netlficazioae. 882. B Par regola gonorala, dopo mcominciata la relazione dalla causa .'vll’udienza, non pià aminosse do>ncindo nnove di coilocazione, neramaiio ia grado di appello (cit. art. 714, capov., Cod. proc. civ.): 823. » Eccozloni: a) Pai creditori,a cui noa fu uotiftcato il bando, a norma deH’articolo 668; S24. » í>) Per i creditori, cha non furono coroprosi uallo stato di graduazione per crrore 0(1 omissioiia incorsa nel certiíicato ipotecario di cui aeU'articolo 710j » c) O ai quali Pistante por il giudizio di purgaziono non abbia falto le notificazioni prascritto dalTarticolo 2043 dal Códice civile. 825. Diirerenza fra i creditori iiitervonuti dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, ma prima che sia incominciata la relazione delia causa aU’u<lienza — e gli altri creditori, a cui à accozionalinente permesso di intervenire dopo la detta relazione ed anche ia appello. 826. Condizione dal creditora isoritto, il quale piü non può ossere collocato nella graduatoria per non avera fatto regolarmente la sua doinanda di collocazione prima che incomiuciassu la relazioae delia causa: 827. > Se la sua decadenza debba dirsi nssoíuía, o solo relativa agli altri creditori ipocansono tocari regolarmente coniparsi: 828. B Crediamo che la decadenza dalla ipoteca sia assoluta,e che parciò il detto credi tora sia ridotto alia condiziono di creditora chirografario! Contiiiuaziune. B II creditora cosi decadnto, al pari di qualuuque altro creditora chirografari o, potrà impugnara, sino alia chiusura definitiva dei giudizio, la collocazione degli altri credlii compres! neilo stato di graduazione, 829. 830, (1) V. confor. sentenza Corte app. Torino, 22 febbraio 1885 {Giurisjnuiâenza, 1885, p. 262). (2) Sentenza 15 aprile 1873 {Bettini, XXV, 2, col. 257: e Giornale delle leggi, 1873, p. 349-50). (3) Confor. Eicci, Proc. dv., UI, n" 232; Cuzzebi, sull’art. 713; Gargidlo, suUo stesso articolo; Dalloz, Réj^ert., v° Ordre entre les créanciers, n° 762. I I « J
— 629 — con la legge dei 21 maggio 1858(1). — Ma questo sistema venne censurato come eccessivamente rigoroso e ingiusto da autorevoli scrittori (2): e fu pure respinto dal legislatore italiano (3). AH’articolo 714- dei nostro Códice di procedura civile è disposto che “ i creditori, i quali conipariscano do^po il deposito nella cayicélleria ãello stato di graduazione, e prima che sia incominciata la relazione delia causa alVudienza, sono collocati secondo il loro privilegio od ipoteca, ma soggiacciono, senza ripetizione, a ogni spesa di produzione e notificazione, e a quella delia collocazione dei loro credlti, e dei rinvio delia causa cui dia luogo ia loro comparizione tardiva „ (4). 820. In forza poí deirarticolo 237 dei Regolamento generale giudiziario, i detti creditori devoiio notificare, per semplice atto di usciere, la loro comparizione agli interessati, acciò questi possano prendere cognizione delia loro domanda, e contraddirvi, occorrendo, aU’udienza in cui sara spedita la causa. Sotto nome di interessati, si comprendono tiitti i creditori comparsi precedente mente, ed ai quali la nuova collocazione potrebbe riescire di danno, senza dístinzione fra i creditori ipotecari e i semplici chirografari(5); imperoccliè anche costoro’hanno interesse ad opporsi alia nuova collocazione, per uon vedere diminuita quella somma, cbe, in forza — 628 — II. 831. Quaiunqua creditord di UQ creditore interassato oel giudizio di graduazione può intervenire in tale giudizio (arC. 715, Cod. proc. civ.]: S32. Siffatto intervenio può easere determinato — o dal solo acopo di faro valere e servare le ragioní dei debitore — o per essere collocato sulla sonima che a questo spetti — o per l’uno e per 1'altro fine a un tempo — Entro quale termine sia pecmesso cotale intervento: Distinzioni al riguardo: 833. ■» Coniiniiazione: 834. » Continuazione. » Come si propoDgano le domande di collocazione in solí'ordine dai creditori dei creditore — Formazione per parte dei gludice delegato dello stato di subgraduasione dei creditori dei creditore: Discussione di questo stato (cit. art. 715, capov.). 836. La domanda di collocazione in soít'ordine produce TelTetto dei pignoramento terzi; ma è necessário, a nostro avviso, che essa sia notificata al debitore e al deliberatario. > Come la somma cosi pigoorata vada poí assegnata o distrilmita fra i creditori che ottonnero la sub-coUocaxione: > Continuazione: Quid, se tale domanda sia fatta da un solo creditore? — Qitid, se venga promossa da piü creditori? Distribnzione fra costoro dell’importo delia collocazione secondo le norme stabilite per la distribuzione de) prezzo di cosemobtli (cit. art. 715, ultimo capoverso). 839. Se i creditori dei creditore collocato, invece di chiedere nel giudizio di graduazione la loro collocazione sulla somma spettante al loro debitore, possano pignorare questa somma con la procedura stabílita per il pignoramento di mobili presao terzi — Risposta aíTermativa. con835. presso 1 837. 838. I. (I) Art. 755, Cod. proc. francese, modificato dalla legge dei 21 mag^o 1358. I motivi di questa radicale modificazione furono esposti nelle relazioni ufficiali, che precedottero la citata legge, e si possono leggere nel D.íi,loz {Ré2)ert., v“ Orãre entre Ics créanciers, 420). V. pure Gaksonset, IV, § 815. (2) Lavielle, Étndes judiciaires, ch. IX, n' 13-70; Allabd, Esame critico dei Códice di procedura civile italiano, nota 1" a p. 161 (traduzione Teioli). (3) V. relazione Vacca sul Códice di procedura civile, p. 44; e seduta 20 maggio 1865 delia CoramissLone coordinatrice delle disposizioni dei Códice di procedura civile, Verbale, n° 24, p. 279. (4) Osserva giustamente il Cozzeki (suU’art. 714, nota 1‘) come la locuzione dei legislatore sia, in parte, inesatta: per vero, ci si parla soltanto dei ditori, i quali compariscano doi)0 il deposito nella cancelleria dello stato di gra duazione; onde potrebbe, a primo aspetto, sembrare che fosse lecita, e cosi esente da ogni onere, la domanda di collocazione fatta nel tempo in ciii gli atti si trovano presso il giudice delegato a preparare lo stato di graduazione. Ora ciò assolutamente non è; perchè, con la consegna, che il cancelliere fa al giu dice delegato degli atti speei6cati neU'articolo 710, si chiude la istruzionepreliminare dei giudizio. II giudice, nel formare lo stato di graduazione, deve soltanto prendei’e in considerazione le domande di collocazione, che gli furono rimesse dal cancelliere; altrimenti sarebbe continuamente disturbato nel proprio lavoro da nuove domande che gli sopravvenissero, nè potrebbe adempiere al suo compito nel termine di quaranta giorni stabilito daU’articolo 711. (5) V. retro, n° 693, volume presente. cre819. Può avvenire, ed aceade anzi non di rado, cbo alcuni creditori non compariscano, ossia non preseiitino le loro domande di collocazione, regolarmente motivate e giustificate, nel termine di trenta o di quaranta giorni, stabilito dagli articoli 666, n° 5, e 728 dei Códice di procedura civile. Quale allora sarà la condizione di questi creditori? Dovranno dalla graduazione, quálche temperamento? mancarono legislatori, i quali, mossi dairidea di dovere impedire ogni indébito ritardo, ogni duplieazione di lavoro nel for mare lo stato di graduazione, prescrissero cbe il termine anzi dotto fosse perentorio, sotto pena di decadenza, che si verifica di pien diritto, ossia senza d’uopo di pronunzia dei giudice. Tale è il si stema attualmente vigente in Francia, e che qnivi fu inaugurato essi venire inesorabilmente esclusi oppure potranno ancora esservi ammessi con Non I \ i
— 630 — — 631 — iscritti sia stata ordinata alio seopo di dare a questi creditori notizia ufficiale dei giudizio di spropriazione istituito suirimmobile vincolato dalla loro ipoteca, dell’apertura dei giudizio di graduazione sul prezzo che si ritrarrà da tale spropriazione, e deirobbligo clie loro incombe, cfualora intendano partecipare alia distribuzione dei detto prezzo, di presentare le loro domande di collocazione nel termine legale. Egli è quindi evidente clie se ai creditori iscritti non sia stato notificato il bando, ovvero sia stato loro notificato in modo non valido, non corre alcun termine a riguardo dei medesimi per proporre le rispettive domande di collocazione: queste domande essi potranno fare sin tanto che non è esaurito il procedimento per la distribuzione dei prezzo (1): finito cotale procedimento, gli stessi creditori conserveranno non solo la loro azione personale contro il debitore, e quella di eventuale responsabilità contro il creditore istante o contro queiraltra persona cui la mancaiiza di valida notificazione dei bando sia iinputabile (2), ma ancora (già lo vedemmo (3)) 1’azione ipotecaria contro il terzo possessore ossia il deliberatario (4). 824. L'eccezione,clie il capoverso dell’articolo 714 dei Códice di procedura civile fa pei creditori a cui non venne notificato il bando, vuolsi, per parità di ragione,estendere — ai creditori iscritti, che non siano stati compresi 7iello stato di graduazione per errore od cmissione incorsa nel ceti^ificato ipotecario di cui neH’articolo 710(5) — come pure ai creditori, ai quali 1’istante per il giudizio di pur~ gazione non ahbia fatto regolarmente le notifícazioni prescritte daU Varticolo 2043 dei Códice civile (6): — onde anche a questi credi tori saranno conservate le facoltà e le azioni accennate nel numero precedente. 825. Che anzi occorre notare una differenza — fra i creditori intervenuti dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, deU’articolo 2092 dei Códice civile, deve essere fra di loro distribuita per contributo. 821. Quale è Veffetto delia mancanza delia notificazione prescritta dalVarticolo 237 dei Regolamento? II Cuzzeri(1) non dubita di affermare che “ tale mancanza produrrebhe certamente la ineffi~ cacia delia domanda, e Ia conseguente esclusione dei creditore negli gente dal giudizio di graduazione; perchè è cânone fondanientale dei diritto giudiziario, sancito dairarticolo 38 dei Códice di pro cedura civile, che non si può statuire sopra alcuna domanda, se non citati coloro, che hanno interesse a contraddirvi „. Noi, con le Corti di appello di Gênova (2), di Roma (3) e di Catania (4), non possiamo accettare questa opinione. L’articolo 237 dei Rego lamento non contiene alcuna espressa sanzione di nuUità o di decadenza; il tribunale non potrà quindi mostrarsi piü severo dèl legislatore, ma dovrà, suiristanza degli interessati, ordinare il delia causa, per porre costoro in grado di prendere cognizione delia domanda, o di fare sulla medesima quelle osservazioni che stimeranno convenienti: per tale modo si concilieranno rinteresse e il diritto di tutti, senza fare violenza al testo delia nnvio legge (5). 822. Tuttavia un limite doveva stabilirsi alio presentazioni tardive di nuove domande di collocazione, acciocchè dalle medesime non venisse indeterminataraente protratto il termine dei giu dizio di graduazione; e perciò il legislatore dispone che “ dopo inconmiciata la relazione delia caiisa alVuãienza (dei tribunale), non sono piü ammesse domande nuove di collocazione, nemmeno hi grado di appello salvo che siano proposte da creditori, ai quali il bando non sia stato notificato a 7iorma delVaidicolo 668 „ (7). 823. Vedemmo come la notificazione dei bando ai creditori (1) Suirarticolo 714, nota 2*. (2) Sentenza 20 gennaio 1879 {Gazzetta legale, 1879, p. 54). (3) Sentenza 24 maggio 1881 {Gazzetta legale, 1881, p. 380; e Giitrisprudenza, 1881, p. 452). (4) Sentenza 2 giugno 1894 {La Legge, 1894, 2, p. 591). (5) II Gabgiulo (II“ edizione, 8uH’art. 714, nota 3*) riproduce e accetta la nostra opinione. (6) V. art. 490, Cod. proc. civ. e sentenze — Corte app. Napolí, II febbraio 1881 {Beitini, 1881, 2, col. 376) — Cassazione Torino, 20 gennaio 1882 {Giurispruâenza, 1882, p.201). (7) Cit® art. 714, capov®, Cod. proc. civ. (1) V. confor. sentenze— Cassazione Napoli, 1° maggío 1888, moHvi{Diritto e Giurisprudenza,IV, p. 79) — Corte app. Milano, lÓ giugno 1890 {Monitore (lei tribunali, 1890, p. 696) — Corte app. Torino, 21 ottobre 1893 {La Legge, 1894, 1, p« 661-662). (2) V. confor. sentenze — Cassazione Torino, 3 marzo 1883 {Giurisprudenza 1883, p. 445) — Corte app. Venezia, 26 luglio 1889 {Temi veneta, Í889, pa gina 458). (3*4) V. retro, n® 206, con la nota, volume presente. (5-6) V. retro, n> 607 a 610, 696 e 697.
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