TRi^TTA.TO Dl DIRITTO GIUDIZ. O CIVIJJU ITALIANO PER LUIGI MATTIROLO Dottora agrjpegato e Professora ordinário nalla R.* Università di Torino cUzion®’ niercõ superiori VOLUME V in. contcnuta in '●“""‘‘í' V^ypografica, nella oompos.7..one t po„ in proporziom non f delia luateria, - niodificazione nolevole aumento 1’Wea cU i^ttuale volume m hir." 11 Quarta edizione inleramente rivBdula e notevolmenlB ampliata dairautore .● EâiiorO- (Eota àegh 1 TORINO f’RATELLI BOCCA EDITORI LIBBAI DI 3. M. IL RB dMTALIA si:TOoi:msAx.i ■Corso Em., 21. Depositi FIRENZE Via Cerretani, 8. ROMA Vis dei Coreo, 215-217. a PALERM0-ME33INA-CATANIA 1897
V í: 0 1 4-w^ ' CAPO VIL v.-=; (Titolo III”, Sazionô III’, Parte III*. — V. Volurae antôCôdsiita.) Degli effetti delle seutenze. Sommario: 1. Vari eíTotti delia sentenze. 2. ERlrinsocamente considerata, Ia seutonza è un atto pubblico: Consegueoza. 3. Valore intrinsaeo dolla sontonza: Scopo delia inedeaima: Exccptio roí jitdicatac / Effetto rotro3//ít!0 delia seutenza al giorno delia domanda giüdizialo. » La sontonza, cho rigetta Ia domanda delPattore, distruggo Pmíorriírjona deZIa jjroscrúíoM'!, cho la domanda stassa aveva prima operato. 5. f Actio judicati, darivante dalla seutenza, o direita a promuoverne Pesecuzione. — Prescrizione di quesfazione: 6. » Crediarao che la detta aziona vada solo soggetta alia prescrizione trentennale: 7. » Contínuazione. Dalla data dolta sentenza, cho condanna n pagaro una somma determinata, docorrono di pien diritlo gli interessi. 9. » Difleronza fra gli interessi decorrenti dal giorno e per elTotto delia sentenza, da qiiolli che decorrono dal giorno o per eflatto delia domanda giudiziale (articolo 1233, Cod. civ.): » Se gli uni e gli altri interessi vadano soggetti alia prescrizione quinguennale(art. 2Hd), o solo alPordínarírt di tronfanoi (art. 2135). 11. La sentenza produce in carti casi Vipoteca <7ÍKíiís:íaZ8 (art. 1070, Cod. civ.). 12. La sentenza è titolo eseculivo (art. 554, n® 1, Cod. proc. civ.). 13. Disiribuziona delia matéria da trattarsi neí due articoli dei presente capo. Á. s. 10. PROPRIETÀ LeTTERAIUA i 1. Le sentenze producono molti effetti, diversi secondo che si lia riguardo al loro valore estrinseco o hitrinseco. 2. Sotto il primo aspetto, la sentenza ò opera dí pubblici iiffiziali, che agiscono neiresercizio delle loro funzioni. Essa è quindi un atto pubblico (1), di cui la fede non può venire impugnata, fuorchè col niezzo delia querela di falso (2). 1 (1) E, come tale, può invocarsi anche inter alios, quando non si mira a darle esecuzione nei rapporti coi terzi, ma solo si adduce quale documento, jjer con* statare un fatto di cui occorre la prova: V. retro, vol. III, IV“ edizione, n® 37, p. 28, nota 2“. Alie sentenze ivi ricordate si aggiunga quella dei 2luglio 1885 delia Cassazione di Firenze {La Legge, 1885, 2, p. 224). (2) V. retro, vol. III (ÍV^ edizione), n' 14, lettera c, 27 e segg.: Confor. sen1 Torii^O — ViNCENzo Bona , TIPOGUAFO DI S. M.
— n a statuire, andasse soggetta ad una breve. prescrizione speciale piíi 6. Questa iiostra opinioiie noii è 'da tufcti adottata; cialmente in riguardo alie sentenze pronunziate in matéria oommerciale, si afferma da reputati scrittori che la prescrizione decennale orãinaria in matéria di commercio (1) debba pure colpire Tazionc iudicati nata da sentenza commerciale (2). — Cotale opinione si fonda essenzialmente siilla considerazione che il diritto odierno iion ammette piü la novazione necessária, che 1’antico di ritto romano faceva derivare dalla contestazione delia lite e dalla sentenza; nel uostro sistema legislativo (si soggiunge) la sentenza non fa che. dichiarare il diritto preesistente che è stato dedotto nel giudizio ; perciò Tazione corrispondente a questo diritto con serva intogra e intatta la sua natura anche dopo il giudicato, e va soggetta alia medesima prescrizione, ordinaria o speciale, che il diritto civile o commerciale stabilisce 7. itespingiamo questa dottrina. Ammettiamo uoi pure (nè ormai puossi elevare dubbio al riguardo) che la contestazione delia lite e la sentenza non producono una vera e própria novazione(3); ma che pcrcio? Alia obbligazione primitiva stata riconosciuta e affermata dalla sentenza, altra si associa, quella nascente dalla sentenza, che è titolo eseciitivo, e dà luogo í\X\’actio iudicati, ad zione nuova. Como il giudicato costituisco un nuovo rapporto di diritto, di verso da quello clio fu la causa dei giudizio e delia sentenza, COSÍ dalla sentenza nasce un’azione nuova, diversa da quella prie speper essa. 3. In ordine al suo valore intrínseco, la sentenza reca in se stessa una presunzione di verità di quanto si è con la medesima dichiarato, giusta la nota massíma res iudicafa pro veritate accipitur „ (1). &copo delia sentenza è quello di accertaro e dichiarare i diritti dedotti in causa dalle parti litiganti. Nei limiti dcl diritto tato dalla sentenza, nasce Teccozione, conosciuta sotto il nome di exceptio rei iudicatae, la quale si oppone al rinnovamento delia stessa questione. — E poichè la sentenza dichiara 0 costituisce i diritti accerossia non crea ma solo li riconosce, perciò il suo eífetto è reüroattivo, risale cioè, di regola generale, al giorno manda giudiziale(2). 4. La sentenza — o accoglie — o rigetta — la domanda del1’attore. delia doSe la domanda è rigettata, la sentenza distrugge la interruziono delia prescrizione, che la domanda stessa aveva prima operato; sicchè la prescrizione si ha come non interrotta (3). 5. Se invece la domanda è accolta, nasce dalla sentenzíi un azione speciale, detta actio iudicati, con la quale si promiiove Vesecuzione delia sentenza stessa (4). Siffatta azione si prescrive soltanto col decorso dei termine ordinário di trent'anni, sebbcn© 1 azione primitiva ossia quella sopra di cui la sentenza cbb<? V'* Jugement, n. 323 ^ Dalloz, (1) V. art. 917, Cocl. comm. (2) V.in tale senso: MinAiit:t.Li (Trattato deliaprescrhioue, Napoli 1893,n*' 149; ViuARt, Corso di dir. comm., III“ odiz., IX, n‘ 9326-28); Letterio Gkanata (La prescrizione dei giudicato in 7nateria commerciale, Messina 1894, Libreria Tramarchi); Romanelli (Nel movimento tribunale Gênova, 3 dicembre 1895 dei ViDAiii). (3) Sulla novazione iiecessaria, nascente dalla litis contestatio a norma dei diritto romano antico, che convertiva robbligazione primitiva dare uut facere in quella condemnare opoi'tere, e sopra la novazione nascente dalla sentenza, che tramutava la prima obbligazione in quella judicatum facere oportere, si consultino: ARNRTS-SEnAiuNi, g§ 113, 116, 268, 271, con le note e i richiami: Eisele, DélVactio judicati e delia querela di nullità, p® 141-153 (nella ãisserlazione delia proc. civ. romana Freiburg 1889); Cogliolo, Truitato delV eccezione delia cosa giudicata, volume I, capo I. giuriãico di Napoli, III, p. 426): Sentenza (La Legge,1896,1, p. 702,con nota conforme coH 2247 ult. ca^oí.Ve 2244“dol Co^ Napoíeònl^^’ notàVpMSMrcomrü T.,op7o™ fo rultimo inciso delParticoIo 2247 dei Codice^fvf prescrizione si abbia come nnn insegni che, affincbb t Jiale venga dalla sentenza rigettatriímoZ 'a domanda giu* la stessa domanda piü non si assoluto, definitivo, si guenza (a di lui av?So) non bSrP?f°^T1 stesse paAi; per conS^; acrizxone quel rigetto dêlla domínd^nL^f' come avverrebbe, ad esempio aualorn bf semplicemente provvisorto, sLj convenuto dalla osservanza dei niudizia ^ limitasse ad assolvere . concordemente reapinta dalla douSrf’.xTi opinione bin oggi J che abbiamo lltrove "í S^^^nsprudenza francese e (4) V. Arndts-Serafini, Pandette, § 116 ^ ediz., n. e p. sopra
— 9 — 2277 dei Códice Napoleoiie, ovvero si prescrivano soltanto col decorso dei termine di trenfaiini, richiesto per la prescrizione or dinária, di cui negli articoli 2135 dei Códice italiano e 2262 dei francese. Quanto agli interessi nascenti dalla domanda giudiziale e anteriori alia sentenza di condanna, crediamo che i medesimi, essendosi trasformati incapitale, non possano soggiacere che alia prescri zione trentennaria. Essi invero vengono aggiudicati in un col capitale primitivo, e costituiscono, con questo, un unico credito, certo, scaduto e liquido, dichiarato dalla sentenza, e ripetibile per trenfanni in forza dei giudicato (1). Riguardo agli interessi posteriori alia sentenza, vo’ dire a quelli che nascono dal giudicato, la questione è vivamente dibattuta in Francia. Quivi, il Códice Napoleone, all’art. 2277, trattando delia prescrizione quinquennale, parla esclusivamente degli interessi delle soinme imprestate. Laonde alcuni scrittori francesi (2), argomentando a contrario, insegnano che gli interessi dovuti in forza di condanna giudiziale sfuggono alia prescrizione speciale dei cinque anni, e solo vanno soggetti alia prescrizione ordinaria. Tuttavia in Francia l'opposta dottrina prevalse nella giurisprudenza, e fu pure adottata dalla maggior parte degli scrittori (3). Questa ultima opinione deve essero accolta senza esitanza dagli interpreti delia legge italiana. Per vero, il legislatore pátrio, nel1’intento di far cessare ogni dubbio in proposito, corresse il dettato dei Codici precedcnti, clie avevano letteralmente tradotto le disposizioni dei Códice Napoleone, e alie parole sostitui le altre “ interessi delle somme do^tjte con siffatta amplissima locuzione si compreiidono manifestamente interessi delle somme prestate n > — 3 — mitiva che ha dato origine al giudizio; nè quesfazione ritrae piü dei carattere {civile o commerciale, ordinário o speciale), che propno dellazione primitiva, ma è un’azione di diritto comime, e, come tale, soggetta soltanto alia prescrizione ordinaria, in difetto dl un testo espresso di legge che 1’assoggetti a speciale (1). Al yincolo nascente dal giudicato si applica tnttora insegnamento di Ulpiano: “ Non (enim) originem iudicii spectandum, sed ipsam iudicati oUigationem ,(2). 8. Dalla data delia sentenza,che condanna ceterminata, decorrono di pien diritto gli interessi (3). Questi interessi, nascenti dal giudicato, sono detti nel linguaggio oro moiatoti, e vanno distinti — cosí dagli interessi convenzionaU ~ come dagli interessi scaduti, che sono dovuti in forza delia dom<nida giudiziale, a norma delVarticolo 1233 dei Códice ciVI e, e che assumono essi pure il nome di moratorí. y. hra gli interessi moratori — posteriori alia sentenza di condanna — decorrono dal giorno delia domand tenza — era una prescrizione a pagare una somma nascenti dal giudicato, ossia e gli anteriori, in quanto cioè ,, , y^^^diziale sino alia delta sen' divario, imperocchè questi ultimi si capimoXi \ a r mentre invece gli interessi loro nualità ri™ r 8i“dicato, conservano il loro carattere o la quahta cl. .nteressi, e perciò si mantengono distinti dalla cui pagamento la sentenza abbia condannato a somma capitale, al una delle parti. 10. Ciò premesso, si chiede i e delValtra specie, vadano cinque anni, stabilita se gli interessi moratori ãelsoggetti alia prescrizione speciale negli articoli 2144 dei Códice italiano e Vuna di (1) V. confor. seutenze — Corte app. Toriuo, 30 ottobre 1875 (Giurispni- (le)tza, 1876, p® 136-7) — Corte app. Gênova, 25 giugno 1878 e 6 maggio 1879 (Eco di giurisprudenza, II, p. 606; III, p. 189) Corte app. Palermo, 28 maggio 1881 (La Legge, 1881, 2, p. 202; e Circolo giuridico, 1882, 2, p« 27-28); Riccr, Diritto civile, V. n® 255; Dalloz, Répert., v® Prescription 1082; Troploxg, De la prescription, n‘ 1022-2. civile, n commerciale 1894)* SptiVptjtí» (!,« prescrizione dei giudicato c 28 febbraio 1896 [La Leagè 1886 T 21 agosto 1886 Palermo, 10 febbvníp laon e 1896,1,r, 7001— Gnrtp aPPV ^ , IV edizione) al n® 333. 1885, p. 2U Cassazione Torino, (4) art. 72, primo capov., Cod. (2) Ravez, parere riprodotto da Traplosg(23c jOríscr/p/íOM, n* 1013 e 1097); Doranton,XXI, n® 434: Pruduon, Dc Vusufruit, n® 234. (3) V Merlin, Répert., v® Intércts, § 4, n° 17 e § 7, n® 9: Troplong, De la iirescription, n' cit‘; Marcadb, .suirart. 2277, nota 4‘; Dalloz, Répert., v° cit., n“ 1081, ove sono ricordate numerose decisioni delia Cassazione di Parigi e di varie Corti d’appello. 11 dicembre 1884(Giuris2}rudenza, proc. civ.
— 11 — — 10 — gli interessi dovuti per Cjualsiasi causa, e eosí, sia quelli che clerivano dal contratto, come quelli nascenti dal giudicato. Che se dalla lettcra risaliamo alio spirito delia legge , nuovo argomento a favore delia nostra tesi ci appresterà la considerazione, che lo scopo dei legislatore nello stabilire la prescrizione qumquennale, dl cui si ragiona, è comune agli interessi conveiizionah e ai giudiziali. Infatti, collammettere una tale prescrizione, 1 e^is atore si piopose da un lato, di punire la iiegligenza dei creditore nel riscuotere gli interessi dovutigli — cValtro canto, di impedire che ü soverchio cumulo degli interessi arretrati fosse cagione yovina dei debitore (1). Ora entrambe queste considerazioni militano egualmente per gli interessi derivanti da contratto, e per quelli che nascono dal giudicato (2). ohbligazione che possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beiii dei debitore a favore di chi 1 ha otteniita(1). 12. Finalmente la sentenza è un titoh esecutivo; e, come tale, attrihuisce alia parte vittoríosa il diritto di procedere alhesccuzione forzata contro la parte rimasta soccombente, che volontariamente non la eseguisca (2). 13. Tralasciando di dire ulteriormente di quegli effetti delia sentenza, che direttamente si riferiscono al diritto civile, perocchè essi fanno parte di altro stiidio, noi ci occuperemo particolarmente: essa a) Delhautoritii delia cosa giudicata. b) DelFesecuzione forzata delle sentenze. (1) V. Verbaii delia Commissioue coordinatrice delle disposizioni dei Códice civile, n° 41, seduta pomeridiana dei 19 maggio, p° 493-94. — _V. pure retro, vol IV, IV“ edizione, u° 704, p. 640 con la nota 2“. — Già dicemmo {retro vol. IIJ, IV* edizione, ii° 884) come, secondo il Códice civile pátrio, affinclib nasca Tipoteca giudiziale, sia mestieri che la condauna,infiitta con la sentenza, sia attuale, e rechi 1'obbligazione di dare una somma o altra cosa dcterminata: onde deducemmo la conseguenza che la sentenza, la quale_ obbliga taluno a rendere un conto, per se stessa, non dà luogo a ipoteca giudiziale a favore delia persona a cui il conto deve essere reso. (2) V. art. 554, n*» 1, Cod. proc. civ. — Vedvemo in seguito come non tutte le sentenze costituiscano un titolo esecutivo. 11. Altro effetto in certi casi, proprio delle sentenze, quello si è di poter deir art 1^70 n^cca giudiziale. Á norma invero nSva 0 urovv , ««"tenza - sia defi- " d[ secondo “ ooutumaciale, di primo somma alia cm'” r rondanna al pagamento di una somma. alia consegua di eose mobili, o alladempimento di nn’altra O, duti, i quali, per effetto denrdomSr^S'*^^V'"''^^^ interessi sca* tuiscono la soinma complessiva in si capitalizzano, e costi (2) La nostra opinionrradôttata condanna il debitore. . nale ãeiu Ugyi 1876, p« 385 e seg^V d-il M Q^artarone (nel Gio>^ P 213_e segg.); dal Ricci (Corso 1881, [ÁlcMu appunti di diritto cioile italian^l^r. ® LosA^●^^ conformi sentenze - CassazlonP TnS ’ ^ 1^® 47-48). Veggansi p. 379), 18 agosto 1883 {Id 1883 n (Giurisprudenza, l8j?’ - Cassazione Napoli. 3 dTcèmbreAW ^886 [à., 1886, p. — Cassazione Palermo, 11 diceuibre 1888 ^' prociiraiore, 1875, p. 5 febbraxol895 (-F^7a«í,/.rU895. p. 137-8) - Oorí? 1889, p. 28),^ (Gmrisprudenza, 1876. p® 135-36) ~ 30 ottobre {Temi Zanclea, II, p. - Corte ann 21 dicembre ridico 1880, 2, p« 221-222), 28 magSo 188 r*"’ ^9 maggio 1880 {Circolo [/'ff iCtrcolo giuridico, 1886, 2 \ 146) ff u ^ 3Q dicembre 1^^^ ild., 1890, 2. 1889, 2, p. 27), 10 ff' nft IV, 2, col. 296). A ^ tuttavia 16 aprile 1869 {AH' P Ingho 19 febbraio 1871, 27 n^vembrl o ~ Cassazione PalerniC!' Íft78 Yr-^’ ® P" 99 e I47/ 1880 {Circolo '' 1878 [Giornale delle leggi, 1878, p. 301) Corte app. Mihino, 28 giug»*^ 2,
— 13 — 28. » Nè ai /;iü/íi*í delle seuteoze medesime: 20. » I motivi valgoDo a spiegaro U dispositivo, a detcrminarne la giusta porCala. 30. » Talvolta aella htotivazione si ba la vera e definitiva decisione di una coutroversia, di cui la definízíone è una necessária premessa di quanto si contiene nel dispo sitivo: in tale caso, ancbe la dgeisiotte inserila tiei motii;/costiluisce la cosa giudícata. 31. La sentenza inteslocutoria, in quanto risolve una questione ineidentalc, ha, per ciò che riguarda il punto deciso, vim àcfini:íva0; e su questo punto dâ luogo alia cosa giudicuta: 32. O Inveco essa noo costituisce autoritâ di giudicato per cio che si riferisce al nt:;riio, ossia alia decisione definitiva delia controvérsia, sebbene, nei suoi motivi, possa direttatnente o indirettamente toccare la questione di mérito. 33. B Se, con la sentenza interlocuturia, si decide una questione prelimit^are, di meri/o o di rilo, e, como couseguenza dei punto deciso, si ordina una prova, cotale seiitenza è definitiva rigiiardo alia q«í«s/ioni,’ preiitninare ãceisa, e dà luogo, riguardo a i]uesta, alia cosa giudicata. — Esempí. Articolo I. Deir autoritâ delia cosa giudicata. § I. ^’oziolu geuerali. 14. L’autorità delia cosa giudicata si fonda sul principio “ res judicata pro veritate habetur La pace delle famiglie, le esigenze deirordine sociale vogliono che le discussioni, le controversie giudiziarie non si protraggano airinfinito; e perciò , esauriti i mezzi che il legislatore ha stimato opportuni per la scoperta delia verità giuridica, la sentenza dei magistrato debbe considerarsi, per le parti contendenti, come 1’espressione di questa verità, per quanto intrinsecamente non possa essere tale (1). 15.II principio deirautorità delia cosa giudicata trovasi espressamente dichiarato nel Códice civile. — L’art. 1351 dei Códice ita liano, il quale è una letterale traduzione dell’art. 1351 dei Códice Napoleone, dice cosí: “ — L’autorità delia cosa giudicata non ha “ luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto “ delia sentenza. — È necessário che la cosa domandata sia la “ stessa; che Ia domanda sia fondata sulla medesima causa; che “ la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e “ contro di esse nelle medesime qualità In questo articolo si contengono due disposizioni, che risponSominario: M. Fondamenlo dei principio. 15. Testo deU’articoIo 1351 detto articolo. Vautorità delia cosa giudicaia non ha tuanr,, for'naio tl soogeuo delia sentenza B “ n. La cosa giud.cata nasce soltanto dalle ‘ giunsd.zione volonlaria i8. Secondo il diritto rea jitdicaía dei Codico civile; pro veritat 16. sintenze, no di romano e habetur doppio ordino di disposizioni contenuto nel ciò che ha pronunciati, omanati in sod© cosa giudicata, dovevano essere questa dottrina abbia ricevuto ale «0)1 relativa,nentc a n dai , le sentenze, per produrre la irrevocabili - deãmlLe n cun mcdificazioni nel diritto mod'/o * Sentenze VAUDB. II diritto « le tnsanabili delia tenza nulla: * invoco, secondo il diritto ma deve essere altrimenti, la aíTotia: — va/íde — romano non sonlonza: nè i ammette di 19. stinzione mai accorda autoriti fra le nullità sanabílt cosa giudicata a seo" do“n emanata da giudice incompetente; sopra alcuna delle conclusioni State di 20, 21. ; di questo principio alia » AUa sentenza,che omeííe di formalmente ãedotte * Nonchè alia 24. Sentenza 22. dalle pa 23. sentenza che pec sentenza pronunziarc rti; ca per vizio di ultra - Rsvocabili. Se, eecondo il diritto nu., i nasca soltanto dalle sentenza irrevocabili vigente, la cosa giudicata O extra perita. spcce e cou tre gradazioni diverse ecoLo ia ono ancora impognare con rimedí ’ tanto susceltive di posscmo oppngnare 20. Sentenza 25. rimedí slraordinart . — 0 i OKKINITIVE (1) “ Üna cosa definítivaraente giudicata (scrive il Coqliolo nel suo trattato teorico-pratico ãelVeccezione di cosa giudicata aí volume I, § 1), non può essere ripresentata e rigiudicata. Questo principio è comune a tutti i popoli II hisogno delia cosa giudicata sorge per il primo in un popolo: Vistitido e la teoria delia cosa giudicata sorgono per ultimi, e presuppongono che già esista presso quel popolo un patrimônio di norme giuridiche. Nel diritto romano era tra^ dizionalmente antica la massima — bis de eadem re ne sit acfio — delia quale si trovano molte traccie in frammenti di quei primi tempi. si presenta in tre disentanzo,che si posaontetize, le quali - sentenze, che jjjú non si «il straordinario. re judicata.- Corollari pnnto deciso contengono nelle ordinari 0 di sono sola fine di chíarato; non si estende sentenze; . Tosto*doll^^ T ordinarÍQ alie semplici enuneiative. tita Qul e d-i che sí 27. i
— lõ — diritto moderno non lia, in questa parte, integralmente accolto i dottati dei giure romano. Yediamolo: 19. a) Sentenze yalide. È valida la sentenza, che sia fornita di tutti i requisiti intrinseci ed estrinseci voluti dalla legge: in difetto, i giureconsulti e gli imperatori romani ne dicono clie essa è, di i’egoIa generale, nulia; e soggiungono che, a faria dichiarare tale, non occorrono un giudizio di riparazione e im ulteriore pronunziato; imperoccliè la sentenza nulia non esiste in diritto, e morta iieiratto in cui nacqiie, e, se una delle parti pretendesse invocaria per fondarvi un'exceptio rei juãicatae, Taltra parte vittoriosamente vi contrapporrebbe una repUcatio “ si ea m no?i sitjudicata pure si ea seiiteniia nullins niomenti sit „ (1). Questo concetto è COSÍ rigoroso che “ nel diritto romano non sorse mai diíferenza fra le nullità sanahiU e le insanahili, nè mai si ammise che una sen tenza mdla 0 emanata da giudice mcompetenie, potesse, con il trascorrere dei tempo, diventare valida „ (2). 20. Diversamente procede la cosa nel diritto moderno. In questo (noi già lo abbiamo detto in altro luogo (3)), Ia nullità, sebbene dichiarata dalla legge (4), non opera per se stessa, non basta cioè^ di per sè sola, a privare la sentenza dei carattere di un giudicato; ma — deve essere proposta da uno degli interessati, nel termine utile, con alcuno dei mezzi accordati dalla legge, a seconda dei casi, per impugnare le sentenze — e venire pronunziata dairautorità giudiziaria competente —. Indi la conseguenza che, se Ia nullità non ò proposta nel termine e nella forma legale e se non è dichiarata dairautorità competente, Ia sentenza passa irrevocabilmente in giudicato, malgrado il vizio di cui trovasi infctta. Fra le varie applicazioni, a cui siffatta teoria dà luogo, ci limitiamo ad accennare le principali. 21. I. La sentenza pronunziata da un giudice incompetente è »> op- — 14 — seconaa, si considera il valnv» ● t ad una nuova causa, ol.e si Tia ffiudicato; vai quanto dire, si determinano l f delln uLLeiminano Je condiziom essenziah a"rafo^^o lagiaro seguente. osí"in oonsiderata in se dente sennoi tratteremo nel pn.- a dire re esTaTa“TT ? si limita perciocchè, al di là dei dichiarati con prece ,. ® se stesso evi con la sentenzr(2)T dente, inion vT?n’ esservi rautorità, che è própria delia la cosa eiudfclta" rascTsoTtanto magistrato nell’esercizio delia ® pronunziate dal mai dai^OTreedimCTíjdi i ; (i), c >1 nome che loro venga dato ' O e non qualunque sia la 18. Nel diritto r dicata, dovevano omano le sentenze essere — valide — í ’ per produrre la cosa gin- ^rrevocahili ~ definitive — ^ (1) Confor. Marcadé, eullWrf no . (2) Diciamo “ ãichiamr \? /> ^ ^ Í3) V. Volnnif. T tttI P- 564). ^ ^asaazione Tonno, 30 t- XX, n‘ .'S a n ' siiizione, n° 9 n 90 , o,clu;iva;nant'T;,°'’- P' potenclo questé fo ' “ aceordo delle parti am,* ® sentenze, non dell6 Çoai Ia meazo’istruttor.o, 1884, 1, p. 810). — col suo giudicato cleiri? giudiziano «● propriamente detta. 1 di qualsiaS^ ^^84 {La Legge, come talora i pronunciati IV IV» ordina»^^ ha op. cito (1) V. Digesto, al titolo “ Quae sententiae stne appellatione rescindantur ,: Coãice, al titolo “ Quaiido provocare non est necesse ,: Pothier, op. e loc. cit.; CoGLioLO, op. cit., p. 150: Bdonamici, La storia delia procedura civile í*omcr«n, p. 365: Bethmasn-Holweg, La procedura civile romana, § 118, p. 721. (2) CoQLioLo, op. cit., p® 151-52. (3) Al vol. IV, 1V“' edizione, n° 91, p® 89-90, con le note 1* e 2“ a p. 90. (4) V. articoli 361 e 517, Cod. pi-oc. civ.
— 17 — — 16 — rannullamento^ n í ncorso di cassazione (3). — Ma, se morSe l nel t nníne e nel Sor;„tee Í" -sa gú.cucata , r;r«.:í™T“"* '""■"«●■●»aH,. volontàdelle parti nè il’in ^ Siudice, non ve sentonza: nè la sentenza, die giuridicmneHte^° ‘ 22. II. La sentenza (dcuno dei esiste (5). Ia quale ometta di prominziare sopra di capi di domanda è nulla (1), tranne nel caso speciale, di cui neirultimo capoverso deirarticolo 370 dei Códice di procedura civile. — Questa nullità, al pari di quella derivante dal difetto di competenza nel giudicei si dovrà proporre, a norma di legge, o col rimedio deIl’appello, o col ricorso per cassazione: che se rannullamento non venga cliiesto ed ottenuto, la sentenza, non stata impiignata, acquisterà valore assoluto di giudicato; e piü non sara lecito alie parti di riproporre in nuova sede di giudizio il capo di domanda, sopra di cui la sentenza medesima non ebbe a pronunziare (2). Nè giovi, in contrario, Tosservare clie questo capo di domanda realniente non fu esaminato e risolto con la sentenza, che esso è tuttora integro , intatto, e perciò dovrebbe poter formare argostati dedotti per ispeciah conclusione (6) monto di nuova e separata istanza; iinperocchè Tautorità delia cosa giudicata si estende a tutto ciò che lia formato il soggettc delia sentenza; e questo soggetto è determinato dBlVintiera troversia, sulla quale le parti hanno chiesto la decisione dei giudice col inezzo delle conclusioni, clie ebbero a formolare, e di cui il tenore deve conessere contenuto nella sentenza (3) (') V, ;.r; r„i- io%.“ e'rressãmentél.í'‘ “ Sa dHé S‘V P’ NcHa dotta sendiS, in difetto rlí . capoverso deirarticolo iC che “ se 1® sentenze ciei pcterrum solo pS??r "H°,«‘'ípo«terio;c Códice Sardo cui non si deVr- xS ^'dcnne inutile di - V Pure conf - difetto principio, secondo (lenza, 1886, p. 413)"^'^”^ " passazione Toiino"''!'?^^- f/iurísdizioit^- p. 123) — ~~„^^ssazione NapoH in ’ . ffi»gno 1886 {Gitirispi^l (5) V. con^for OA 1888^’^'°"^° (La Legge, 1887, I- a* 10 agosto 1888 i^ai-zo 1875 7 Cassazione ToHno Tr p“ l^'f{ .c„„ 7 '^^●'^sazione Tori - Corte ann 1875. p. 307? 17^.^'“’^”° 1809 (sopra cita íxa ou/;, 17 giugno 1886 ( ^'urce app. Torino'77Í^'‘7’ P- ^07) 31 sopra citotíxjfetto dTgiS^41°P^ accennato;;^^^^^^ 1. p. 773). n*» 17) al ày : “ Et quanHn ^^-ovano cosi enunoi-tft. competenza e Ols^>'atim,qlamvÍseT\tT habet Íííí-is(7,W,?'^ ^^clesia {Ohserv. ^ processns est, ipso ffclaret se comnetentem gcrit ^ tunc, si non sit «,m ?/ s^cks, si aliouriJ 2>arte non appellftn^' 11 SeíSo' cofo Sott’ '“sí Jnolsi iaoitíe ric'oÃr®“ ”ota. Smd.cante. V. retro, vol. vol. IV, IV. od.io»^ 1018. e, n' . conseguenza che, se il giudice nella sna decisione omise di pronunziare sopra alcuna delle dette conclusioni, la sua sentenza è nulla, ed, a far dichiarare cotale nullità, la legge appresta i rimedi delhappello e dei ricorso per cassazione. Ma le parti, che non si valgono di questi rimedi, dimostrano con ciò Ia loro intenzione di rinunzíare definitivamente alia domanda contenuta nella Indi la /m Jt 0, Cod. proc. civ. (2) V. confor. Ricci (nel GiornaU delle leggi, 1881, p. 170): Calenda De Talliseorso inaugurale alPassemblea generale delia Cassazione di Torino, nellanno 1884 (riprodotto nel Filungieri, 1884, 1, p. 323): Sentenze — Cassa zione Roma, 9 febbraio 1881 {Annali, XV, 1, col. 95), e 23 aprile 1885 {La Legge, 1885, 1, p. 686) — Cassazione Torino, 28 mnrzo e 18 aprile 1883 {Ginrispruãenza, 1883, p* 495 e 606), 8 aprile e 14 agosto 1889 {Id., 1889, p“ 437 e 622) — Corte appello Torino, 8 maggio 1884 (sopra citata). A questa giurísprudenzá contrasta la sentenza delia Cassazione di Torino, in data 9 maggio 1883 {Giurisprudenza, 1883, p. 719), in cui si diehiarò che un’istanza, formalmente fatta, non si ha per respinta, solo perche la sen tenza abbia omesao di pronunciai*e sulla medesima: e quindi, quantunque tale sentenza sia passata in cosa giudicata, ciò non impedisce che 1'istanza venga riproposta cx novo „ — La redazione delle Giurisprudeme (in nota alia gina sopra citata) e il Calenda, nel ricordare questa decisione, osservano come essa fu detcrminata da un ordine di idee subordinate, che, avuto riguardo alie speciali contingenze dei fatto, potè indurre la Corte .suprema a respingere, nel caso deciso, la censura delia violazione delia cosa í?iudicata. (3) Art. 360, n. 4, Cod. proc. civ. VA.NI paMattirolo ~ Trailato di diriíto giudiitario civilc, V. 2 {
— 19 — 24. h) Senteuze ierevocabili. È comune insegnamento degli interpreti dei giure romano, che, secondo questo diritto, lautorità delia cosa giudicata nasce soltanto dalle sentenze irrevocaòili^ cioè non suscettive di appello (1). Invece, fra gli interpreti dei diritto moderno, liavvi contro vérsia. — 18 — coiiclusione stata omessa nella sentenza, e perciò di ritenore come implicitamente rigettata cotale domanda dalla sentenza, a ciii si è lasciate acqmstare rautorità di cosa giudicata (1). CO f ^ stesso è a ritenorsi neU’ipotesi inversa, iii cui la sentenza pecclii per ultm o extra petita. Anclie questo vizio è moord^uarirT “<=o>'da dei casi col niezzo dmano deli appello o con quello straordinario delia cassazione; ma, se ne 1 uno no 1’altro rimedio tenza, ^ . . . vengano sperimentati, Ia senAlciini ritengono che, per Tesistenza delia cosa giudicata^ sia ne cessário che la sentenza piü non si rimedio, ne ordinário, nè straordinario (2). Altri affermano hastare a questo fine che la sentenza piii non sia susceitiva dirimedl ordinari, ossia di opposizione o di appello, sebhene contro di essa ancor si possano sperimentare i rimedi straordinart delia rivocazione o delia cassazione (3). Ed altri infine insegnano che qualmuiue sentenza, sebhene sia di primo grado o contiimackde, finchè non venga di fatio impugnata con 1 appello o con Topposizione, intanto costituisce la cosa giudicata (4). possa impugnare con alcnn dicosagiudiLtisI""*'' -'l-3tare valore irrevocabile (1) Corte <li^Roma°nelU proposito la Supverf che le sentenze possono essere viziatV°íoní\^ febbraio 1881), ammettenfl : anche per omessa pronunzia Vin per mancata motivazioue, uiflgola assoluta, ü vecehioTdál di non ricoiiosccre, come r®' Btesso Códice dimostra che — U ^djudicat, nhjudicat. Però - e il rigetto di quel cavo — Pronumia sopra un capo di domanda dice, equivalgono effetti4mente neíe nella mente dei che nella causa pronunziò sentenL poicliè il giudice, iite, male seu hene of/ido suo functus terminativa di tutta 1 gioso, ha esaurito la sua -iurisdfz nnfn matéria di diritto Id»' .i.nnr" rejuãicata). Laoncle, ■nro^ ^ “^^canza, salvo ü casn alio stesso giiulice, Sw. civile, a maggiore raio^r.^' cui nelParticolo 370 dei Códice SJí l ’® Pfi^cipio delPesaurita Bimto procedimento, ol^ toí aggraverebbe il danno con le Spf. v'*"- scntenli^^í’' Zh r""'- L íZfJ di nn nuovo giucb^^ per 1'icorrere allò stesfn distintamente i casi ecceí) per correzione di errori materini; í í● ? S^^dice dopo la sentenza defiuid'®^ 370 p™" c?vhro,í»<;f Cod) npr Cod ) per dnm^^^i’ opposizione a sentenza cO dei cas^ (art ’5^U ^'^^ocazione (art. 498, stess nè rn» iet». lo stesso qiudicp «i v ^^rmtnata riproporsi E la novdlò oonUnuazio^ie ãcllo stesso ' pello da ir>f ^ P^^Ç^-^mciare sopra un cano rli i di primo gradOi ressata. se Í termine perentordo <^‘ToSZlZ' «'mtenTàbbia *'=Sge. La parte resa in prima Qaale ü giudice omUo alio scopo, cuinvnd nullità d^ve diehíf'’^^^’- ® tutti i casi emi l^fynunciare. La senteo^.^ 20 se aotto il titoto delK^ íf. “^^istrato. I dettatíTeTd* : DiJJ p e nel Códice 2«ae senímX ^ romano, conten^ furono accolti nel ^1 titolo “ quando ojypellatione rescinãanta^ ^ , (8) V, cotfoíleSrn" P™eedura* rvt„C”°“'’‘’ - ’ massima “ /a«í«Í^ Suprema ol 1889 (Giurisprndfk "● 8e invei‘0 questo princiP 25. Noi ci aceostiamo a quesfultima opinione. Certaraente la sentenza, che ancor può essere impugnata con qualche mezzo ordinário o straordinario, non ha un valore assoluto, irrevocabile; essa può cadere, può venire annullata in tutto può trovare apidicazione quaudo il dispositivo delia sentenza non sia chíaro, e aebbasi nutracciare nella parte raziouale quale fosse la vera questione che presentavnsi a nsolvere e che si volle decidere; non può invece invocarsi ove la sentenza non oftra alcuna ambiguità circa ai punti decisi: in tale caso siasr pronunciato sopra cosa non domandata o se sia stata aggiudicata piit di quanto si e domandato, chi non si vale dei rimedi, che la legge somministra, deve sottostare a veclere fare passaggio Ia sentenza in giudicato — Nello stesso senso si consulti la decisione delia medesima Corte di Cassazione i data 8 agosto 1891 {Giurispruãcnza, 1891, p. 677). (1) V. PoTniEK, j4.ã Pandcctas, libro XLII, tit. I, § 1: Cogliolo, op. cit., vol.l p® 147-148, cogli autori ivi citati. (2) y. Bonnier, Des preuves (2® ediz.), n° 758; Giantukco, Istituzioni di diritto civile italiano, Napoli, 1885, I, p. 174); Sentenze — Corte app. Firenze, 20 dicembre 1879 {Gioi-nale delle leggi, 1880, p. 71) — Corte app. Gênova, 20 aprile 1877 e 9 mai"zo 1880 {Eco di Giurisprudenza, I, 1, p. 442; e IV, 1, p 190) Cas¬ sazione Roma, 30 marzo 1876 {Giurisprudenza, 1876, p. 641) — Corte app Casale, 4 dicembre 1887 {Filangieri, 1888, 2, p. 297) — Cassazione Palermo, 1“ luglio 1891 {Circolo giuriãico, 1891, 2, p. 168). (8) V. DuRANTox. XlIl n° 454: Zachariae, V, p. 764; e sentenza Corte app. Palermo, 23 maggio 1885 {La Legge, 1885, 2, p. 663). (4) V. Marcadé, neirart. 1351, n® 1; Dalloz, Répert., v° Chose juaée n®17Pacifici-Mazzoni, Istituz., lib. IIF, parte 2», n° 196. ■ i' » » se 111 íh io
— 21 — giudicata: è quello delle sentenze, che lianno un valore assoluto. incrollabile, perchè contro le medesime non si può piii sperimentare alcun rimedio, nè ordinário, nè straordiuario; sicchè esse costituiscauo, fra le parti, tra le quali vennero pronunziate, la dicliiarazione definitiva ed irrevocahile delia verità giuridica, sopra di cui si agito la controvérsia. 26. c) Sentenze definith^e. “ Bes judicata (lasciò scritto il giureconsulto Modestdío) dicitur quae fuiem controversiarum nunciatione judieis accipit; quod vel condemnatione, vel aòsolutione contingit Da siffatto responso, che i compilatori delle Pandette posero in capo al titolo de re judicata (1), sembrano derivare due corollari, cioè clie: a) Le sole sentenze definitive, non le interlocutorie, sono suscettive di aequistare autorità di cosa giudicata; b) La cosa giudicata risiede esclusivamente nel dispositivo propriamente detto delia sentenza, ossia nel punto deciso o dichiarato dal giudice, il quale, col suo pronunziato, risolve la contro vérsia fra le parti. L’una e Taltra di queste proposizioni abbisognano di spiegazione, e vogliono essere mantenute nei loro limiti razionali. Incominciamo dalla seconda. 27. Nelle sentenze, al pari che negli atti pubblici, ed anche nelle scritture private (2), deve distinguersi la parte dispositiva dalla enunciativa. — Le enunciative, in qualunque luogo delia sentenza si trovino, e cosí anche quando si leggano nella sede in cui si contiene la juris declaratio dei giudice, non costituiscono mai una vera decisione, nè quindi rivestono autorità di cosa giu dicata (3). — 20 — m parte Ma frattanto, finchè il rimedio, che la leggc aceorda, sia stato proposto, la sentenza sta; essa costituisce un giudicato,^ e fissa intanto lo stato giuridico delia cosa controversa, ossia tnTn',! f parti sopra ciò, che fu argo- ^ decisi non che vni n ^ f one dei giudice.-Se, alia doinanda deflnitílfr” ^ l eontumaciale, la quale già ahhia fra di noi ÍÍl setr'^^"' ’ ® riproporre, per quanto una ale sentenza s:a suscettiva dei rimedio ordinário deirappello respingere la vo fomisce essa varra indubbiamente a far “ a termini io vi dirô pr^La sen en^L auIT 0 loppotre%Srvoi impugnare, e Pappello rautorità delia decisione a"^ revocare in dubbio cosa giudicata fra di noi ’ alio stato attuale, una _ Si h.dZ,r. -"●■i forza una dl primo grado pronunciata in conSuo‘°'- “ sia suscettiva di opposizione- mn l« ^ eontumaciale che parte (2)^ e riesce scossa l^i m-lo ● ^orza cessa in massiu^^ sol che contro di essa si ® inerente, dalla legge. — Si ha una^seconir ^ ordinário aceordate dicata nelle sentenze, contro le aotorità di cosa ordinari, ma solo quelli stnnríliTin - l competono i niezz* sazione. La forza di qneste sentr. revocazione 0 delia caS' dl regola generale, non viene ^^Sgiore; imperciocchè ess», zione del rimedio straordinario, ma frd^r'” deli'interposí' our il detto rimedio si propone’ la senten SÍ“dizio i revocata od annullata (3) Vi ha LT ™P«gnata sia di fett» U. vr ha finalmente un terzo grado di cos» lermo, 23 maggio 1885, La Legge, 1885, 2, p. 663). Ed anzi il legislatore, allorcht) vuole parlare di tali sentenze, suole designarle con la qualifica di “ sentenze p- assate in giudicafo , (V. retro, vol. IV, IV“ edizione, n‘ 1137 e seguenti). (1) L. 1, ff. de re judicata (lib. XLII, tit. I). (2) V. art. 1318, Cod. civ.; e V. retro, vol. III, IV‘‘ edizione, n‘ 38 e segueiiti. (3) V. confor. Aüdey e Rau, VI, n® 480; Dalloz, voc. cit., n° 11; Marcadé, suirart. 1351, n® 2® “ Le dispositif lui-raême ne présente la chose jugée que pour “ les points qui sont vraiment décidés, et non pour ceus qiii ne s’y trouvent “ que corame de simples énonciations: c’est en examinant les questions, sur “ lesquelles les parties étaient en désaccord, et que leur débat présentait à “ décider, le quid judicandum, que Ton arrivera facilement à comprenclre ce “ qui a été jugé, le quid judicatum — V. pure Laürrnt, op. e vol. cit., n® 32. (1) Loc. mp. cit. V. retro, vol. IV IV presente, n® n. ’ (3) Egli è questo il ai all espressione “ edizione, n® 704, P° 640-641, e voh con le note; che si attribuisc® citata sentenza Corte app.
- 23 - — 22 — ma si trovi anche nella parte razionalc delia medesima. Cio avallorcliè^ nella motivazione, si definisce e si risolve una vera viene 28. Vedemmo ^ come le sentenze debbano e come i motivi costituiscano la parte r esprimano cioè le essere motivate (1), . , azionale dei giudicato, Zione U fonrtnn,» ''agiom dei dispositivo. contengano Ia spiegar ●“ siede esclusivamente nella nei motivi (2). per il dispositivo cosa giudicata riparte dispositiva delia sentenza non , 0 parole che la costitui^ono”, ambiguo od osciiro delle non presenta talvolta u certo ed esatto. In tale nella parte caso couverrà n significato necessariamente indagare, questione, di cui la definizione sia una lógica e indispensabile premessa di quanto si contiene nella parte dispositiva delia sentenza. In allora, egli è manifesto come la parte razionale, in cui si ri solve la questione preliminare, è in necessário rapporto con la parte ultima delia sentenza, nella quale si dà una disposizione, clie è la conseguenza delia prima; siccliè le due parti si compenetriuo insieme, in guisa da formare U7i solo tutto, costituente 1’ bitiero dispositivo, il vero giudicato. — Fra i molti esempi, che ci fornisce la giurisprudenza, ne scegliamo un solo, che formò argomento di due successive decisioni delia Cassazione di Toriuo. Trattavasi, volonta dei giusdicente; ed i motivi connessione che presentano col dispositivo gmsto significato di questo ma l’esatto, ran quale sia stata la precisa per I intima ed indissolubilc la varranno a deternwiare cosa giU' no determinati e spiegati dai motM estensione riesciIeggesottopL\^ÍÍ:S^ decisione dei giudice non nella specie, di riparazioni, di diversa natura, da farsi ad uno stabile affittato: il giudice dei mérito si fece a risolvere, nella parte iojiale delia sentenza, tiitte le questioni agitatesi fra le parti, dichiarando, in modo assoluto e positivo, a carico di quale fra i litiganti dovessero eseguirsi le riparazioni; e quindi, nelPultima parte (nel dispositivo) delia sentenza, limitossi ad ordinare una perizia, per determinare 1’ammontare delle riparazioni, ossia il quantwn fosse dovuto da ciascun contendente. La sezione civile delia Cassazione Torinese, con sentenza 22 marzo 1876 (1), e successivamente la stessa Cassazione a sezioni riunite, in data 12 luglio 1877 (2), dissero, ed a ragione, che il vero, Tintiero dispositivo delia sentenza dei magistrato dei mérito risiedeva, non solo nelPultima parte delia sentenza stessa, in cui si ordiiiava la perizia, ina ancora nella parte, nella quale si definiva la questione di prin cipio, vai quanto dire, si dichiarava a carico di quale litigante dovesse addivenirsi alie riparazioni: “ Imperocchè (cosí si espri- “ meva la Suprema Corte nelPultimo suo pronunziato), se è vero “ che, di regola generale, 1’essenza delia pronunzia sta nel dispo- “ sitivo, anzichè nella motivazione delia sentenza; vero è altresi “ che la parte razionale delia sentenza, quando, come nella specie, “ racchiude la definizione di uno o piü punti, che sono la premessa “ dei dispositivo, ed hanno perciò con questo necessário rapporto “ ed intima connessità, si compenetra col dispositivo medesimo, raz è fissata dall^ non accadere che Tintera non stia tutta neirultima parte delia sentenza, vol. dt..; n" “P- ™>- cití n« M p“’ 1351, n» 2, Díl.oí, 1884, 14 luglio Cassazione Torino’ 1 , op., par. e P- 406; 1884, p 837'-^issV 1 aprile novembr® sazione Firenze' 27 1886, p ^^^^visprudensa, ISJ^' 1891. 2!Tí3?L pf 1875 {La Lete \liaV ’ 1891, p. 372).- Cl^: Legge, 1877, I, p 624^ ^7°^® 31 g^enna^io ^ ^ (3) V. confor.^sentenzfl p^’ P' -^^4). " 18 aprile 1887 29 ottobre rsó ^«bbraio 1882 (// S . 7 «licembre P- 212), 16 mavvn ifiQc /T^l ^^^embre 1884 (w iqqj ’ ® H89), 1 marzo, P. 463) 23 S 1885, p 32m 23 P° 218, 562 e 773- ISS^. 15 maÍ;=o e mT 1888 p 32S’ 29 anno"(/i"' 1885. 1896. p 606f-“&° 1«W («., 1894, p?674 e S 18“ P' Legge, 1873, 1 p iioS Pirenze, sS lupHo 1896 {LI, id-> 4 marzo e 12 aSostí^lSftl P- ^41) - CassSr, ^ febbraio 1883 (i/ P“ 366 e 397) 6 1877 i f on 21 giugno 1876. 1887, 1, p. sV ^ 1885^2’p ^ota; % “l8S4, 3, (4) Confor. Pesca tore (1) La Giurisprudenza (Torino), 1876. p. 325. (2) lã., 1877, p. 674. , Lógica dei diriito, vol. I, parte 2% p. 247.
— 2Õ — La sentenza interlocutoria vuol essere considerata sotto un duplice aspetto: — in quanto cioò risolve una questione incidentale sollevatasi tra le parti — ed in quanto si riferisce alia questione principale di mérito —. Sotto il primo aspetto, la sentenza vim hahet definiUvae; imperciocchè risolve definitivaraente il punto coii essa deciso, ed, in ordine a questo punto, costituisce la cosa giudicata (1) —. Airincontro, la questione definitiva di mérito non è stata risolta dalla sentenza interlocutoria: questa perciò non presenta, per tale questione, autorità di cosa giudicata; nè il giudice può dirsi vincolato, nella deeisione dei mérito , dal suo anteriore pronunciato, col quale si limitò a provvedere circa airincidente (2). — 24 — “ che ad essa si informa, in guisa da ■ costitiiente il vero giudicato , 31. Le cose ain qui dette ci schiudono la esattamente 1 autorità delia cosa giudicata CUTORIA (2). comporr (1). e un tutto insieme» via a determinare con sentenza interlo- (1) Veggansi pure nello stesso vembre 1880 ~ Cassazione Torino, 25 noP- 772), 18 maggio 1885 {Id Í885 n’ 448^ -Vfí’ luglio 1883 {lâ., 1883. n agosto 1887 [Id 1887 n” 1886 {Id., 1886, 196-7. 18 marzo e 7 aprile 1891 1889(La 7..^^1890, I, p. 263), e 21 maggio 1895 {Id 1895 P* ^^9 e 388),4 dicerabre l§9f; Í889 (í^.:i88^9 Palermo, 16 febbrafo 1892 2 ~ 1878 0 15 dicerabre 1884 (2d ’l879 ’i ' “Corte app. Perugia 7 : to, 879^1 0 1885 1 app Mil , p, 52O-2!)- ano, 18 febbrai maiçrí, 1888, 2, p. 573)' luglio 1883. fionrn. i„ o.. _ . . relazione d íi (1) V. confor. sentenze — Caasazione Firenze, 13 giugao 1874{Bcttini, XXVI, 1, col. 870) — Cassazione Roma, 18 marzo 1879 (La Legge, 1879, 1, p. 443) — Cassazione Torino, 25 ottobre 1887(Giurisprudenza, 1887, p.769),4 aprile 1888 {Id., 1888, p. 340), 29 luglio 1889,29 ottobre, 17 e 29 novembre 1890 (Irf., 1890, p« 636, 768 e 783), 30 dicerabre 1891 [Id., 1892, p. 172), 22 dicerabre 1892 {Id., 1893, p. 150). Anche nelle fonti dei diritto romano troviamo che la sentenza interlocutoria, in quanto risolve definitivamente una questione incidentale, vim uaket defikitivae, e dà luogo alia cosa giudicata per Pincidente in essa risolto. V. Coguolo, op. cit., p® 155 e seguenti. (2) V. confor. sentenze — Cassazione Torino, 15 luglio 1871 {Annali, V, I, col. 390), 27 luglio 1876 {Giurisgrudema, 1876, p. 675) — Cassazione Firenze, 16 febbraio 1874 [Bcttini, XXVI, I, col. 456), e 14 luglio 1879[La Legge, 1880, I, p. 24) — Cassazione Roma, 22 maggio 1876 [La Legge, 1876, I, p. 886) — Corte app. Torino, 30 dicerabre 1876 e 13 gennaio 1877[Gmrisprudenza, 1877, p® 184 e 399-400). Tuttavia la regola, secondo cui il giudice, nel risolvere definitivamente la questione di mérito, non b vincolato dalla sua precedente sentenza interlocu toria, va soggetta ad eccezione, allorchb ai tratta di sentenze, che ammettono il giuramento dccisorio\ imperocchb allora 1’esito definitivo delia lite civile dipende irrevocabilmente dalla prestazione dei giuramento. Ma ciò, come ben sappiamo, b una conseguenza delia natura eccezionale dei giuramento decisorio, il quale, anzichb una semplice prova, è un mezzo col quale si risolve definitivamente la controvérsia giudizialo (V. retro, vol. II, IV* edizione, n‘792 e 836). Avviene talora che 1’autorità giudicante, chiamata a risolvere una questione incidente, non la rísolva in modo definitivo, ma solo alio stato attuale degli atti, rébus sic stantihus; e cosi respinga il chiesto incombente alio stato degli atti: in tale caso egli b manifesto che la pronunzia dei giudice non sarà di ostacolo a che, nel delia causa c modificato lo stato delle cose, si riproponga Ia domanda stata provvisoriamente respinta. V. confor. sentenze Cassa zione Torino 30 dicerabre 1891, 1® febbraio e 26 ottobre 1892[Giurisprude)tza, 1892, p® 100, 145 e 792. Crediamo poi pressochb supérfluo il ricordare al lettore come le sentenze definitive possono essere tali — o per riguardo al inerito — o solo per riguardo al giudizio —. Queste ultime non pongono termine che al giudizio, senza pregiudicare i diritti rispettivi delle parti, che si potranno far valere in altra sede. (V. retro, volume IV, IV* edizione, n® 27). eí conaiglierf Srcco^SiiAnnn^Ü citata, la Suprema Corte toriuese ogni proposizioue, che si legge in um esprime; “ . . . Certamente «o'! regiudicata dl . Convienc aH'uopo distinírnerf.”^^”?^’ Pfctendere al viinto atituiscono gli clcmenii obj^vi -1 q^elle proposizioni, che cO suiiJETTívi dei giudicato — ApnartPmr^ n soltanto gli clc»i<!’^!. [ oontengonoin sela l."" ° ragioni, che of tioverso, che poi .si traduce, come natiimU^ deeisione dei punto vai quanto diro nella oondanna o nelVasoJ oonseguenza, nel nsolve ogni sentenza (cioè che il credíín ^”^'°'r’ sostanzialmente mento è valido o nullo, che la rom-fn5 ° «^^^iste, che il tf Parti.) ^ Sono delia seconL spfcie o alPaltra dc iia cm ü jr iudice è determinaío aã afT^-maZ f in fatio o in che ancora non contengono la vera ri<tnhé.y!r, ° ^ 9^ elcmenii objettivi, “ Beconda specie di motivi i on cost tuisóT conírororso - empre libero 1’adito a uuovo esame íí^dicata: e.ssi 1 piimi motivi, che, identificandosi in posteriore giudizio. — Non ÁucLVT^'' giudSta dispositivo, aequistan Anche il Savigny (VI, 66 9Q1 n oq^\ v ”■ .- .i ^ibiettwi; e, a quelli aceorda a aiiP^H i motivi objettivi dai niot» j CoGLioEo (vol. I, po 177 g dTno^ílí autorità di co.sa giudicata.-rij degli interpreti dei diritto r?mano^ alie varie sentenza facciano cosa giudicata cònclnnif ‘l^^^tione “ se i motivi ãd BCientxfica^ente e di ciuS ÍSLpUcazb^ Sav.o«. come incsa ^ massima “ tantum^fudicatum / P^'f\ca, e ritiene piü seiuR^jJg motivo, non lia 1’autorità “ II motivo (d^ questa non pnb trovarsi che dove si troví i ^uidicata; imperoc^^ deede come aiudice, golo aui rapporti^Si í dei giudice; e il gi«d^ dl controvérsia. Un rapporto giurfdico ^ P^rti hanno fatto ogJ^^L tivazioneir'^''" di un con.aZ’ [‘l) V. retro, vol. IV, IV* edizione, n° 28, con la nota 2* delia pagina 23-
— 27 — delia sentenza. IMa (già lo avvertimmo) la sede dei dispositivo non è fissata dalla legge sotto pena di niillità; onde, bencliè la disposizionC; con la quale si risolve in modo definitivo la que stione preliminare, si veda collocata nella parte razionale ossia fra i motivi delia sentenza, essa non cesserà di essere una vera dispo sitiva, la quale sussiste da sè, è definitiva, e, come tale, costituisce la cosa giudicata sul punto deciso (1). “ Cosí, ottimamente dice il Pescatore, — proposta un’azione rescissoria, e olferte le prove delia lesione, se viene opposta dal convenuto la prescrizione, il giudice decide non essere prescritta 1’azione, e, per conseguenza, ammette le prove offerte; addomandata 1’ esecuzione di un contratto e la verificazione delia scrittura clie lo contiene, se fu opposto dal convenuto che per quel contratto la legge ricliiedesse la forma delPatto pubblico sotto pena di nullità, il giudice decide clie la convenzione è valida, tuttochè stipulata per semplice scrit tura privata, e, per conseguenza, ordina procedersi alia verifica zione delia scrittura; — chiesta 1'esecuzione di un contratto verbale e ofterta la prova dei medesimo per testimoni, se fu opposto dal convenuto essere legalmente necessária, per lo stesso contratto , la stipulazione scritta, il giudice dicliiara ammissibile, nella fattispecie, la semplice stipulazione verbale, ed ordina la prova orale, — 20 _ 32. Ben è vero che il giudice, per lo piii, nello statuire,con sentenza interlocutoria, sulla questione incidentale, debbe anche esaminare ed apprezzare la questione di mérito, e quindi appoS' giare il suo pronunziato a motivi di mérito. Ma vuolsi avvcrtiro clie, nel decidere Ia questione incidente, il magistrato tocca bensi, ma non risolve, la questione di mérito; egli esamina cotale questiono alio stato attw.de delle cose, nè si preelude la via a far ritorno sul suo primo esame, in seguito agli ulteriori svolgimenti dei dizio (1). Cosiponíamo: sorge la questione incidente, circa all'nni' missione delia prova testimoniale , che, proposta da una parte» viene dairaltra combattuta, siceome volgente sopra fatti che noo sono rilevanti al mérito delia que.stione. II giudice, nella sua terlocutoria, dovrà necessariamente esaminare la questione di rito in relazione alia prova controversa; e, questa ammettendOj la riterrà valevole, alio stato delia causa, a raggiungere lo scop^^ che si propone il deducente. Ma chi non scorge come rulterioiistruzione dei giudizio, le nuove produzioni e lo stesso risultato dei seguito esame possano far apparire le cose sotto un aspotto affatto diverso, e cosí diraostrare che quei fatti, i quali prima terono sembrare rilevanti al mérito delia questione , ora pih sono tali? 33. Qui pure ci è d’uopo di ripetere quanto sopra in ordine alia motivazione delia sentenza (2). Talora la sen interlocutoria decide in modo irrevocabile, e cosí iiidipendento mente dairulteriore svolgimento dei giudizio, una questione pi® minare, di mérito o di rito, e, come conseguenza dei punto decis^^ ^ i l PP' -e diceinino tenzí^ ordina una prova (1) V. confor. sentenze — Casaazione Torino, 30 novembre 1860 (CoUezione ufficlalo, 1860, p. 368), 16 giugno 1866 {Giurisprudenza, 1806, p. 323), 26 marzo 1876 e 12 giugno 1877 {Id., 1877, p. 674, con Ia nota), 7 febbraio e 14 maggio 1878 {Td., 1878, p° 262 e 506), 27 dicembro 1879 {Id., 1880, p. 128), 13 ottobre 1880 (rd., 1881, p. 202), 12 gennaio,4 marzo e 10 giugno 1881 (Id., 1881, p“202, 401 e 521), 7 luglio 1881 {La Legge, 1881, 2, p. 406),9 novembre, 29 dicembre 1882 (/(?., 1883, p“ 217 e 232), 8 febbraio, 20 marzo e 12 luglio 1884 {íd.,1888, p« 165, 368 e 616), 7 novembre 1885 {Id., 1885, p. 750), 14 e 31 dicembre stesso anno {Id., 1886, p“ 20 e 145), 14 maggio 1887 {lã., 1887, p« 456-57), 4 aprile 1888 {Id., 1888, p. 372), 31 dicembre 1888, 27 aprile, 23 agosto e 21 novembre 1889 (Id., 1889, p« 205, 476, 760 e 797), 22 maggio 1890 (Id., 1890, p. 503), 29 dicembre stesso anno (Id., 1891, p. 148), 26 febbraio 1891 (Id., 1891, p.308), 10 dicembre stesso anno (Id., 1892, p. 100), 29 maggio e 9 agosto 1893 (Id., 1893, p® 583 e 662), 13 dicembre 1894, 9 aprile e 30 ottobre 1895 (Id., 1895, p° 52 297 e 776) — Cassazione Roma, 2 luglio 1879 (La Legge,1879, 1, p,788) 16 febbraio 1880 (Id., 1880, 1, p. 223) — Cassazione Fireuze, 19 febbraio e 30 marzo 1880 (Id., 1880, 1, p® 479 e 540), 25 marzo 1889(Id., 1889 2, p°9-10), 9 dicembre 1890 (Id., 1891, 2, p. 335), 21 marzo 1892 (Id., 1892, 1, p. 662)— Cassazione Napoli, 1° dicembre 1866 (Id., 1867, 1, p. 375) — Corte app. Milano, 17 dicembre 1877 (Gazzctta legale, 1878, p° 295-96) — Corte app. Perugia, 10 marzo 1879 (La Legge, 1879, 1, p. 373) — Corte app. Gênova, 7 dicembre 1882 (Giurispruãenza, 1883, p. 73) — Corte app. Roma, 23 maggio 1891 (La Legge, 1891, 2, p. 123). . In allora, siceome giustamente osserva SCATORE(3), la sentenza non è semplice, ma essenzialmente risolt^’ posta di due, che sono: 1° la sentenza definitiva dei punto 2° la sentenza interlocutoria, che ordina un atto di istruzionô Entrambi questi proiiunziati (cioè il definitivo sullu teriore. uh stione preliminare, e Tinterlocutorio col quale si ordina lap^^' logicamente dovrebbero trovare il loro posto nell’ ultima t0 (1) V. confor. sentenze Cassazione Torino, 10 marzo 1865 (Collez. nfl-, dei ricorsi, 1865, p. 39), 29 marzo 1876 1876,p.391)e 9 1885 (Id., 1885, p. 366). (2) V. ret7'0, n° 30, presente volume. (3) Lógica dei diritto, I, parte 2“, p® 243-4.
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