TRATT^TO m RITTO n DIZ, OCIV a 'r TALIANO PKR LUIGI MATTIROLO Dottorú ag^re^jato u Profossoro ordinário nella R.* Universitíi di Torino VOLUME IV pili/.ione. suí?- qimrtii ; mercb i non .1» nioUo snporion II notevolo amnento delia matéria, contenuta in que>ta modificazionc nella composi/.ione geri 1’idca di una leggera cui .si pote conservarc Vattuale volume in proporzioni a quellc delia precedente edizionc. Quarta edizione inlerafiiBnlB riveiltila b notevolmenta ampiiaia [Jall'auior6. (Xotn ilcjli TORINO FRATELLI BOCCA EDITOR! LIBBAI DI S. M. IL BK d’ITALIA ©●CJOOt7TlSAaL.I HOMA Via (lel Corso, 21S-217. Depositi a PALBRMO-MESSINA-CATANIA MILANO Corso Vittorio Era., 21. PiRBNZE Via Cerrfltaai, 8. 1896
f L/ 1/ : M\ i\ s^M' (*?OuS- (M-i; :3CC9 I vM N: riTOLo UI. (Partú IIP, Soziuiiu IIP. — V, Vüluuio iiDttíCúdeute, índice). I Delia seiitenza dei giudice. (’A1H) 1. Generalità. Proprietà Letteríbia I Sommnrio: 1. Tnplicü specia di provvadimoiuj deirantoritíi giudiziaria: — sonimise. ■1' '*®‘ (lucrcti e dollü orrtóKjnjti secondo il Codico di procüdura dvile. ● II lejfialat dücroti — oro non na di\ Ia dallnlziono dallo senlcnto. ■I. Caralleristiea dei dacrell. Üillicoltà di disliojfuere iiüttamanta io ordinanzo dalle altro omaniiio da «iudico siugolara in una causa di aiia sontüD _ zo, i]uuudo le una e le - coinpotunza: * Da inolti s’insoy;na che la sentouza risolvo .sojnpra mia controvérsia, meutra 1’ordinanza si rifonscu solo ad alti di isiruzione intorno a cui le parti uoa solievarono alcima oppusizioiie: » Inosattazza di qtiesla dotiriua. tí . 7. 8. » Quando il provvodiraonto, dato dal pratoro o dal concilintoro, debba qualifloarsi coma saiituiiza. a quando coma ordiuuuza. i>. Difforenzo principali fra sontoiizo a ordinanzc, avuto rij-uardo: n) Alie aiUofità, da cui ven^ono prominziate; 6) Al liitnpo, nel qualo la uno o lo allre emanano ; c) AWotjgtíUo loro; fí) Alia loro forma,- e) Alia loro daliberaziono a formazione; fí Alia loro «oít/ícusionc; p) Ai i.KJJSí, che coiiipotano por impugnarlo — Qualx dal pretore, e da lui qualillcato siccomo ordinauza, sia il provvadiniento dato luscotlivo di appellaziona: lo I 10. 1 11. 12. 18. 14. 15. TorIKO — ViNCEKZO BoNA, TIPOGRAFO Dl S. M.
— 6 — Supra im punto di íid appollo, s'i liene a ridiianio al ('orpo ,(1). 4. \iuii diibbio pi:'i naseore intonio alla dcíinizione, dataci dal lugislatorc. doi <h>creii; piopria. f.lie nettamonte li distingue dagli altri provvedinionti dei giudicu; istruttoria uou contestato. ed è soggetto. noii impcroccbè qiiosti hanno una caratteristica essi voiigono dati — nopra ricorso di umt parte — e se/na 16, ● (/n noía) Stí e quali mezzi coinpotauo p»2r h] Agli eff>:lti dello seuleiiz j e -leUtí ordiaaiize. 13. DitTarenti hpecic 'li B':nleiiz<!. impu 17. gnar-- i decr-iii: 1. 11 modo ordinário, ool (|uale il giudizio ha termino, o h* sentema definitiva dei giudiee (1). Ma non sempre il provcedimenlo do] giudice prende nome od carattere di .sentenza. — La legge riconosce tre specio disiiiho dl provvedimenti delle autoritii giudiziarie; cioò - i derrefi - ordiname — e le senteme â. I deereti e le ovdiwmze Códice di procedura civile: “ ziaria, fatti 50 dtíl sono cosí deíiniti all’ ari. I provvedimenti delia uutoritii giu*^*' dcir sopra ricorso di una parte senza citazione <'d(ízione daü idtra — (2). Uiosco i piü difíicile il separaro nettamente le ordinauze non de/inifivc: cosl le uno como le altro si pronmi- , e si dànno sopra istanza di nua parte oon a, ovvero anchc d uffizio. 5. Trattandosi di tribuiiali o di Coidi. si riácoiiti’a tra lo sentcnze diverse autorità da cai cmanano; poonunziata dali’intiero collegio, mciitre all'iiicontro Tordinanza oniana dal solo presidente o dal giudice dclcgato (8). Ma i prelori ed i conciliatori, cho giiidieano da soli e cosí costiluiscono un tribunalc di per sè. devono ogualmciite proniinziare ordinaiize invece dalle sentem ziano in corso di causa, oiiazione dalTaltr ze nua prima ditterenza e le ordinauze, avuto riguardo alie iniperciocchè Ia sentenza è sempre e sciitcnze: quando adunqiie il loro iirovvedimento avrà in fine dol ricorso, o oon nei regist'-;- iden^b lianno nome di nEoRKTi, sono scritti segnati per originale alie — I provvedimenii, clie si faniio i dai giudici delegati, dai pretori di una parti 1 parte non citazione deXVal dopo trascrizione cor.so di causa dai presi e dai conciliatori, sopra ^ i 0 d’ufficio, lianno nonio 11 ista^ tra, i^^ di ORDiNANZE, e sono trascritti 3. Le -1 nei regi íorma e carattere di sentenza, o quando quello di ordinanza? 6. Dai lavori legislativi, cheprececlettero il Códice (-1), e specialiiiento dairultima dello sopracitate deliberazioiii delia Comniissioiie (^oordinafriice, parrobbe potersi dodurro la duplice consegiienzn stri SEXTENZK non furono definite nelia relazione clie nrecorln íi ,, , Bima formola, che sí deve coL derf oronim7infn ri^fi 'i' ● onsideiaie come sentenza La“aS " Provvisionale deli’auto. BI per t T Co.nmissione, istit'» -; la necessita di ben chiarire la itír ’ T "" i o sentenze dei giudici (4.1 ín u. ^ provvedme»i stema dei progetto dol* P seduta affermava che “ . zioni deir autorità giudizilí^’ I' ''Trióo.-®® dl una pa ''' (lualundf ●ita rte sola — In o / ^ decreto^ che si da sul i ,■ controversi da tutto il Pn viene proíerita ^ la ordinanza, che emana''Xl ~ '1 promedimento presidente (2). nei Códice. II Pi.san dele ^'he la senfenza siippone una contestazione, una controvérsia fra le parti^ alla <juale la sentenza stessa è appunto deslinata a porre ierniine — che^ alTopposto, Vordinanza si riferisce esclusivamente ac/li atti d'istnizione, intorno a cui le parti non sollerarono alcuna oppo- ^izione, alcuna controvérsia —. E tale dottrina corrispoiiderebbe pure esattamente alla tradizioiie romana, secoiido cui, se non in tatti, in alcuni magistrati v'era una duplice podostà — la juriS' dictio e Vimperium —; con quella, si risolveva una questione insorta fra le parti; con questo, si davano gli ordiiii necessari per ga 0 dal giudice (1) V. VerbaU n" 23, seduta dei 19 maggio 1865, p° 2tíO-I {testo ufficiulc). .(2) V., p. e. di decreti, Cod. proc. civ., arP 779, 780, 782, 92-5, 940. 386 binato coirarticolo 232 dei liegol. gen. giudiz.; — V. pure retro, vol. I. IV» ediz., u' 318 e .seguenti: e vol. III, IV“ ediz., ii” 968. (3) V. conf. sentenza Corte app. Torino, 29 marzo 1882 (A)innli, XVJ, 2, col. 3.32). (4) V. Fo.schini, I motípi dei Códice di jyroceditra civile. sulfart. 50. comn- 1012. es3ere°sVttoTcriUo“Ta' 0 fcribunali, salvo lo o o o ' ^ seduta <lel f)0) ●ticolo . uex O giudici del^o^gg ●n n ● 17 "‘aggio 1865 p« 286-7.
— ‘J — — 8 — per niüdo ehe lo Messo punto di iiucstionc. minore urL-^cMiza secoiulo la maggiore o talora sara risolto con seinplice ordinanza dei presidoUe o dcl (jiudice delegaio per <i!i hicidenti. tal' altra volta inveco . 0 nei casi nonnali i bisogni occorrenti: onde, all’csercizío delia gíurifidizione, pro priamente detta, ri^ponderebbe, noi sistema moderno, il coiicetto di sentenza; invece alV csercizio deli’ império si riferirebl^e 1’ordinanza. . dara liiogo ad una sentenza interloeittoria dei eolle(/Ío. opinioiio prevalente nolla dottrina Cosi ancora noi abhianio vodiito (1) essore 0 nolla pratica, por quanto da 7. Se non che, siffatta dottrina, sebbeno sia stata pienamente accettata da autorevoli commentatori delia patria leggc (1) non G esattamente conforme alio clisposizioni dei nostro Códice (2). — Per vero, non è a dubitarsi, da iin lato, che talvolta il vedímento deirautorita giudicantc, sehbene non risolva alcuna troversia fra le parti, pure emana daWintero collegiOj ed ha forma, carattere ed eífetto di sentenza. Cosí noi già vedemmo che i provvedimenti, coi quali si ordiria d’ufficio nna perizia o nn accesso (/iudiziale sono vere scntenze (d); e tali parimcntc sono i proniinziati deirautorita giudicanto, con cui si manda alie parti di procedere ulteriormente neiristruzionc delia causa (-1). D’altro canto, sappiamo pure che in tema di incidenti — se il presidente e il giudice delegato, di regola generale, si limitano a provvodere con ordinanza per la esecuzione delT incidente, su cui le parti sono d’accordo — tuttavia nei casi di urgcnza, riino o Taltro sono chiamati a risolvere la questione incidentale sorta fra le parti con una ordinanza, dalla quale si piiò reclaniaro al collegio (õ) — ; pure provcon~ noi comòaftida, che nelle cause sommarie (a dilforenza di quanto avviene nclle formali) sia sempre necessária una sentenza dei coll^gio, innanzi cui verto Ia causa principaie, per IVòwí/Wo/íc di incidente. ^ordinanza dei un 0 specialmentc por rainniessiono di una prova; nè basti -J presidente. sebl)enc lo parti siano pienamente coneordi circa rosecuzioiie delT incidente, rainmossione dolla prova. Pi è quindi forza di conchiudero, col Pisanelli. che, secondo il sistema dei pátrio Códice, nelIe nali cause voJgenti davaiiti ai tribuo alie Corti d appello — è sentenza qualunque pronunciato dei coller/io, sia esso definitivo, interlocutorio o pi‘ovvisionale, ancorchè eol niedesimo non si risolra alcun punto controverso fra le parti — ò semplice ordinanza il provvedimento, che emana dal Presidente o dal <fiudice delegato, sehbene con esso si statuisea in na d urgenza sopra una controvérsia d'onde Ia coiiseguenza che il collegio, in coiiteiiziosa, non pnò mai di giurisdizione matéria ü presidente o il giudice delegato non pronunziare ordinanze Pno mai pronunziare sentenze. 8. Nelle cause invece, che si ti'attano davaiiti a giudice sindovranno certo pronunziare e yolare, il pretore ed il coiiciliatore sentenze, tuttavolta che definiscono una controtiersia, ossia risolvono nna questione insorta fra le partí (2). Negli altri casi, quando (Ij V. specialmente 8auküu, l.stituz. proc. cic. (l'‘ ediziono). A2)pcndiee 1% giurisdizione, VinijH-rio e la competenza; CfLs.sazionc Roma,sentenza 8 Inglio 187d. con nota dello stesso .Sakkoo nella Loggc 1877, I, p. 48; Btnj-m. Diritto e procedura civile, fratnmenü v spigolature. Torino, 1877, 62-3; CrzzKiu, sd' Tart. 481, nota 2“; N. Vaccaui, nella Legge, 1879, 3. p. 72. (2) V. Adriano Carcani, monografia inserita nella Lcgge 1877, 3, p ●seguenti. (3) V. retro, vol. II, IV'‘ edizione, n‘ 963 e 1071. (4) V. retro, volume III (IV“ edizione). n“ 459. (5) V. art* 181, 182, 183, Cod. proc. civ. — ^wiv.oo {La. giurisdizione, l'o»' perio e la ^competenzn, n" 110) scrive: ■■ Se le parti sono d’aecordo sulla risohizione delPinculente, il presidente provvede per Fesecuzione,... facendo att<? d'impjerium. — Se le parti non sono d’accordo, il presidente ’Íe rimetto al tribunale, perchè pronunci_ in contraddittorio; il tribunale rLsolve rinciclente, faeondo atto di ghirisdizione „ E fin qui sta beni.ssimo. Ma dove ne seiubva che 1 cgregio scrittoro sia mono esatto si è quando in seguito soggiungc ch6 il presidente, nei casi dhirgenza, risolvendo la questione incidente fra lepurih e dichiarando osecutiva la sua ordinanza non ostanto reclamo, taccia atto, non dl ●Iiuroidizione ma d impcrio A noi paro evidente che, in questi ca.si, bi vol. ni. IV'^ edizume, n" 608-c, ]*« r,G4, .505). 115 e reclamo al collegio (V. retrai 704, 1). 593. lettera c. (1) V. retro, volume III (IV'^ edizione), n _ ^ -j. , 12) V. art. 424, ultimo comma, Cod. proc. civ.; e confor. cit. sentenza Lorte Torino, 29 marzo 1882 (Annali, XVI, 2, col. 332). — L onorevole pretore Adiuano CiucvNi nel -suo scritto sopra citato, crede che anche ai jmetori siano ^Pplicabili clí articoli 182 e 183 dei Códice di procedura eivile; sicchè i) prepossa mire nei casi d’urgenza, risohcre la questione incidente con semplice o>'dinanza salva alia parte interessata Ia facoltà di reclamare _ contro Fordi- «anza, rivolgenãosi alio stesso pretore. - Respingiamo questo msegnamento. Perchè non si puo ammettere un doppio successijo giudicato dello stesso giusulla medesima questione. Nè vale Fosservazione in contrario dei Carcani, ^ «?condo cui, ne? pronunziare Fordinanza, il pretore spiegherebbe una podesta ^^^oiperio, mentre^ nel sentenziare sul reclamo, useiebbe delia podesta di P^ ^dizionè; impeiocSiè noi, come già sopra diceinnio crodiauio che nella riso; ^«zione delia controvérsia, di cui è eenno all art, 182, il magistrato spieglii
— 10 — — 11 — cioè il pretore o il concilialorc <lia, provvedimento, fVuffirio, o in scgiiit< parti, v’lia chi vorreh]>e lasciargli liíicare il siio pronunciato como ordinanza Noii possianio ammettere cotalc teoria: nanze (or ora Io vcdrcmo) differiscono fra di 1 per 1 isl un » a co una 0 niziono delia a! piii tardi nol giorno J udieiiza Íii oui ò proposto 1 incidente, o successivo (I): le sentonze invoco iianno luogo dopo la discussione delle parti giudicanie un termino piii luiigo (2). avvognacliò. ● la loro pronniioiaziono ò aceordato nir antorità . e pei como gia sopra a^●ver- 11. c) 1()1*0: causa. ncorde istanza delle sconfinata podcstii di quacomo scniimza (1). lo senienzi* e Ic ordiiimnu). Io soníenzc /Jcr Io piu risolvoiio unn controvérsia insorta lo inxrti. e talora poiigono liiie alia causa: montre le ortli- "anze non pnngono inai lermine alia causa. e. per regola geuerale. ohe sottre .solo eecezioTie nci casi crurgenza. esse si riferiscono seltaiito alle-socuzioiio .11 provve.limenti, sui quali v'ha aceordo t'i'a le parli. o di oui rauimessioiio già venne ordinata con ju-ece- ‘lentc seiilonza. 12. d) La loro fonmi; peroccliè le seiiteuze si pronunziano in IIÜTI cosí le ordinanze; di piii le .seiitenze ilebindicazioni maggiori .11 quelle pre.seritto per le «orne dei Ho (3) ^>0110 contenere oi'o |)er piii ngiumli. e il magistrato deve avero sempre cura di qualificare il dimento clie dà in confoi-mitii delia Ijrowcvora natiu-d di qnosto. Omltcrediamo che nel caso in di.scorso il pretore o il conciliatore dchl esaminare .so, nel dare un pi-ovvedimonlo d' istruzione. osso funga rnfficio. clie in causa vertente avanti a magistrato collegialc s]>eíterebhc all' intiero coliegio. ovvcro ai presidente o al giudice delegato por gli incidenti, o qnalilicaro il suo pronunciato nel primo caso di sontenza, nel sccbmlo di ordinanza |2j. ‘^''dinanze (4). 13. r) La (lelibcnnione ^■‘ibunali o delle Oorti è ■ lita(5), le quali non si osservano, per U* ordinanze (d). e la circonda delle sentenze dei 9. Se talora non e agevole il distinguei-o lo ordinanze dallo sentenze, avuto rigiiardo ai loro elementi- intrinseci. moUoplici tuttavia sono le differenze cbe corrono tra gli uni e gli altri di questi provvedimenti. Le principali differenze rignardanoa) Le auiorità, da cui le ordinanze e Io sentenze nclle cause i.stituite clavanti ai giudiei collegiali; imporncdib. como gia dicemmo, quelle sono prommziate dal pre.sidonte o dal .nudice dclegato, qiioste dal coliegio. 10. h) 11 iempo, in ciii lo une e Je altre ordinanze si pronunziano sempre in corso di emanann oniaiiano: porcliè le causa, si dàimo nel- formu^ioiicda molte e rigoroso formanè potrebbero tutte osservarsi, ta vegolano pnre, siceome a suo iuogo delle sentenze e quolla delle ordi14. /') Diverso noniie nntificazhiic. ''edremo , la Jianze (7). 15. ,;) Per hnpugnare le sentenze co.npeton,. i rimedi or,//™,-; ^<^oppolione 0 ielVappello, e i rimedi f terzo edel ricorso per cassazione (b). Indel presidente o dei giudice delegato, regola geuerale, altro rimedio fuorchè delVopposizioiie ^'Gce, contro le ordinanze la íegge aceorda, per non "o“no,'re'llf‘ÜÜÍ'<íge"nt’i da™ntrarim’co'llcTo'aX' 1 pronuncia lordinanza, pnb dare sèntcnra. ’ ° cui O) V. art. 205 dei Kegol. ^ civcolare dei Ministero di grazia (2) V. art. 197, cit. i4eg. gen. (ColU-zíono 1872. p. 1337f giustizia e ciilti in data 27 dicembre (oou 13) V. art. 54, Cod. proc. civ. 4gg^ 437. e Rego). «eSí’Jud-a^írSo? dr"f alietdiinze, Cod. proc. civ., arP 362, 4-38; e “llV^Cod^^proc’ dv 857. 858, 359, 361; e Regol. *e„. gindir... 261 c segg sino al 270 13) V. art. 465, Cod. proc. civ. rol V “ scrWo sopr,, citato p. 303l' - ir"e4o"rZ-a Jsnorf’ 1SS7, .siamo oceupati neUa nota 'intippul ecceziono nel solo caso di cui .‘J conciliato.-e‘deLa so vCe “ní clst ° “ -- la auale se ,.Li i questione mcidentale urgente. Tale questione, tribnnde, potrebbe" e.ssere risoTta ^11“ “ deirarticolo 182 dei Cod ce proc dnracM? rl"" da, pretore 0 da, conclilir Reg. gen. giudiz.
— i:} — — 12 — sia stiito da lui inesattanionto qiialiíicato t-oiite ordinanza. dove fitoiiersi costituire una ^ pi?roiò essore suscetti\o di appello (1): d) In sciiso opposto, se le parti siaiio concordi cirua all aiuil provvcdimento dei pretere clie faecia una sentenza (2): mossione delia prova, luogo a tale prova nega persiuo la (jirca alie ordinanzc dei pretore, iioii si potrà,come già avvertimmo(3), ammettere reclamo propriamente dettü, perchè il pretore noii fa parte di alcuii collegio giudiziario: ma si cliiede se contro le medesime si possa porgere vero e reappello air aiitorità supenore, eioè al tribunale civile. U il redaitio al collegio (l); che anzi, iii certi casi íacoltk di reclamare (2). golare , è una ordinanza, noii dubbio deriva da ciò che non è sempre lacile, come piire abbiamo rilevato, il determinare la vera indole dei provvedimento dato dal pretore (o dal conciliatore), nè sempre lo stesso pretore qua lifica il suo provvedimento in modo esatto ossia corrispondente alia vera natnra dei medesimo. la prova con ordinanza o con son- e) l’arimente ammessa tenza dei pretore. i provvedimenti, che questi dia in seguito pei l’esecw2io/íí! delia prova niedesima, sono somplici oiãinanze, e. come suscettive di appellazioiie (3); che nel corso deiresecuzioiie delia prova sorga essere risolta dal pretore: tali. non f) A meno una questione incidentale, che debba ímperoecliè siftatto provvedimento, appunto pereliè risolve una que stione. sei)l>ene sia stato dai pretore quaiiiicato come ordwmiza. costituisce una vera sentenza, ed è appellabile (4). Noi riteniamo che : a) 11 provvedimento dei pretore. col quale si risí>lve una (jiiestionc controversa fra lo parti, beiichè sia dallo stesso pretore qualificato come ordinanza, è vera sentenza, o, come talo, ò siiscettiva dei mezzi di impiignazione dalla legge concessi contro le sentenze (-1): 16. (5). h) Lo stesso si dica dcl provvedimento dei pretore,col quale in causa contmnaciale si faccia luogo, siill’ istanza delia parte regolarmente comparsa, a qualche j)rova (5): (-●) Del pari, se il pretore ordini d^ufjicio uiia qualche prova, ovvero anche mandi alie parti di procedere ulteriormente nelr istruzioiie dclla causa, questo suo provvedimento, per quanto (1) V. conlbr. senteu-ni Cassazione Firo^e 17 ° 1. P. ã53). e 23 gennaio 1888 (/d., 1888 , p. 366) - Cas^.u-ione lormo. 2 giu^no 1888 {Giurispriidmza, 1888, p. 8bl). V. coiifor. sentenza Cnssazione louno, 1895, p° 383-84). (3) V. confür, sentenza 29 marzo 1882. p. 365). (4:) V. confor. .sentenza Cassazione 2. ,p. 13). 17 aprile 1895 {Giurisjiruâenza, Torino {Giurispriidetiza, 1882, Cassazione Napoli, 27 settembre 1SS9 [La Legge, 1890, ’ ■ . , ● ● le sentenze e le ordinanze. Quanto ai decrL. - icúurs U legiltore aocorda ospressamepte il «clamo (V„^ad esempio. gli -ticoU 25 787, 782 Co.l. proc.^oj.^ 1^ ©sempio v (1) V. }). e. art* 183, 209. .377, 722, Cod. proc. civ.: e eonsulta sentenza Corte api'- Ancona, 26 gennaio 1874 [Lu Legge, 1874. I, pag. 229 colla nota). — Vedrenio tuttavia, di.scorremio Targomento delia Ca.ssazione, come, secondo la prevalente dottrina c giurisprudenza, il rimedio delia cassazione .si aininetta, non sql^ contro le aeutoize, ma anche contro quaUiasi altro provveâimetüo delVautorid^ giudiziaria, che contenga errore di cíiritto. {Ulfra, ii” 1007, volume presenteb (2) V. qr c. art* 245, 321, 323, Cod. proc. civ. (3) V. re.fro, 8, in nota, volume presente. (4) V. confor. Sentenze — Cassazione Roma, 8 luglio 1876 [La Legge, 1877, 1, p. 48) — Cassazione Firenze, 15 gennaio 1874 {Ànnali, VIII, 1, col. Cassazione Napoli, 9 settembre 1868 (Za Legge, 1868, 1, p. 1167), 24 agosto 1880 {Gazzctta legale, 1881, p. 110), 4 ottobre stesso anno {Lu Legge, 1881, 1, p. 273-4) — Cassazione Torino, 8 novembre 1880 [Giariaprudenza, 1881, p. 27), 30 dicembre 1891, e 16 febbraio 1892 [Id., 1892, p'= 107 e 316): Miuabku.i. Discf^^ inaugiirale mlVÁimninifitrazione deUa ginstizia nel distrefto delia Corte d'A}>' pello di Napoli per Vanno 1867; Bohhaiu, Gargiulo, Cuzzeiu, rispettivi cominentari sulFart. 481; Moutaua. ifanuule proc. civ., n” 58. (.5) V. confor. sentenza Cassazione Napoli, 18 marzo 1878 [La Legge, 1879, ]. p. 237); e V. retro, volume 111 (IV“ edizione), n‘^ 948, ove dimostranim'’ «■ome il provvedimento, col quale nel giudizio contumaciale si ammettc nna prova, nel sistema delia legge vigente, deve avere carattere di sentenza. cdií;õ;:í;"d.g;'i;;;rdeõrcto in via di coli 931 e 940 dei Cod. di proc. civ.). — Pei casi, in cui manca una disposí zione leinslativa noi già avemmo occaaione di accemmie come decreti^T quali possono realmenie pregiudiçare ã dintto contro i L, ’ , oa. apiiq nao- 782: V. pure confor. sentenze — Cassentenze citate nella nota 3 rleüa P^o- ..qjTq , „ 40. p íi Filanaieri sazione Torino, 27 settembre La Legge, l ’ ’ P' j' ' ,qqo o / 1889, 2, p 120 — Cassazione Napoli, 24 maggio 1892, La Legge> ~~ Corte ^ann Torino 21 luglio 1890, La Giurisprudenza, 1890, p. 708) in- ^ece conteo Que^r t ecretb che contengono solo cusposizioni discrezwnah e rego- ;in««tó„ía,r „on ai Zfl esercitare alcun ricorao, reclamo od altro rnnedio, ’ non 31 possa ® Wfje che lo accordi; salvo solo il ncorso ri d^' So. (V. „i,ra, n- 1007, vol, preaente), per cassazione in caso di errori .. ^ Sul reclamo dai provvedimenti dati m ijrticoli 781 e 782 dei Códice di procedura civile Cortara, inserita nella Gazzetfa legale, 188Ü, p - Camera di ConMglio, di cui negh si consulti la monografia dei 177 a 180. I
11 - gli efjetii dello seiitcnze, altri — Cosí, noi sappianio (Ij clio Taunasce soltaiito dallo vorc scntenzo, e 17. Ii) Finalmeute altri sono t|uelli delle semplici ordinanzo. torità delia cosa giudicata noii dalle ordinanze: inoltre qiiesto non sono titoli esecufiri, se non in quanto la legge abiiia espressameiite loro accordato siffatto carattere (2): ed avemmo pure di già ropportuiiità di avvertire come, secondo la legislazione italiana, le ordinanze non ipoteca giudiziale, a meno clie la legge loro abbia forma producano attribuito espressamcnte Feífetto di sentenze spcdite in (’AI’() lí. Specie di senteuze — Loro classificazioue. lísecutiva Í3). 18. Le .sentenze sono di ditterenti specie, secondo la varia loro natura, la diversa indole delia questione che risolvono, la diífo0 il j(rado dei tfíadizio in eni si proniimlano. Sommario: II lei^iaJutuiv itiiliaiii) rus(>itis<! in prdidpii) la ilutitiziuio «Icllo dviti in p.íl specie; 0 porclu^: » Critica di qiKSto si&tiMiia; o ciiiio lo ^le^so Irgij-latore, ii> eajroíisa iiionziono ur di una <r di altra spocie di seiitonz»'. Classiilcaziono gunoraíc «lello ^eLtenze: Avilto rigiiiirdo olhí luro Io sciitt-nze sono di di'(j calt-gorif, secondo cbo rí* 2o. varie occorrtuze, faccia 21. so'vino 0 non risolvono niia <jt»i-3/íonc iullora Kti^sisrenlti fra l<s patli. ' sciitonzo delia serooda sono <li duo generi divorsi; alcune si limitano * I.o ud accetlaro in forma fd escctiíiva qvanfo già i slato efiiressamcnli) o incilomanio conve)iulo fra t« parlii nlire orilinano un protrcdimcnio di iftvuiiono, ,‘jtí qnatá non inltirveiuiij alcmia co«f»'ovcrs/u Ira la parti. * 0) Primo genera delia secvnda categoria — Sentenze, che accertono Ja coufissime o *1 recesso dal merito di una dello pai ti; * üvvero la peranziono compiutasi, o la rinumia ogti atti dei giudizio. ● Secondo genere dclla secoMrfit categoria — Sentenze ordiiiaionoe liti.*, o in paris:riizione delia 22. tícotaro (j) V. retro, vol. I, IV“ edi/ione, u" 0. (2) V. art. 554, n" 2, Cod. proc. civ. (3) V. retro, vol. III, IV“ edizione, n" 834 in nota, 843 in nota, 848 in nota. V. pure artic. 1970, Cod. civ. italiano, comparato coirartic. 2177 dei Códice AlCertino. 23. ■i *. , euntenze, cho maiidano lo parti a procedera nd nlterioro cauna. * lAilicazioni, cho questo ultime sontenzo dovono avero; tenersi la facollfi dell'aiitorità giudicanto di onlinare una piíi ampia istnizione. ● I.n sentenzu delia prima (ategoria (cho risolvuiio una quoitiom-) si no dr/ÍJiiVive, o iniarlocutorie talo sensn. * liniiii entro a cut devo con- * 0) I.ü sentenzo dollnitivo sono di duo specie, secondo cho risilvooo definitivanionte il "»erj7o, ovvero aMo(fO»io i7 conte»iw/o dw(ro.<se»fím:o dei givdizio — Quando oc» corra una talo nssoluturia — [In nota) Critica dciropiniooe, giusta cui ii può assolvore il conveimto doirosscrvauza <M giudizio o cogione delta manoanza odel- ^'insvfpcienzd di }>rova deWaisuulo deiraiiorc. ‘ Le sentenze iHfrr/oct/íorte lato eensu sono di quaitro tp.de: 1" intcrlooutorie striclo scnsii 2® 2irovvÍ!:ionali, 3« preparatória, inadentali. sentenze, in cousideroziouo dei giudizio in cui si prommziauo, sono iu co«- Iraddiltorio, o contiiinociali. Solto lo stesso a^petlo considerato, lo sentenze sono di primo grado, o di oppelto, opposizione a setUenza conlumaciale. di rivocazione, di oppcsicione d,l terzo, di cassazfone. U sentenze di pr/mo grado in conlrcddiltorio, e le sentenze di primo o di secondo grado conlumacali posseno essere provviforiomexle eiccuitve, o no. I.e di K5. 2(J. 27. 2à. 20. IJ. 30. 31. IV.
- 17 — — 15 - íatto, d, nmctíoi-no lu i-iaolnzioiie .üla doUrina. 1 divorsi nomi. ron cui (ebic^nano c \ariespecio di sontenzo. soddisfaiio ad un l)isoir»o mpermso di pratu-a necessita: e cio è tanto legislatorc italiano, il (piale i di volere bandire dal vero. che lo stesso iveva pui' espressamente dichiarato 19. In vari Oodici di procedura civile Ic sentcnze sono espressamentc distinte in — (lefinHivp. — pvovvmourili — Intp.rlorutorip — e preparatorie; o di ciascnna di quoste specie si dà la dcíinizione, 0, quanto meno, si accennano i caratteri (1). II í^í.sA.vKLLi, nel suo progctto sul Códice di procc*dui-a civile italiano — considerando clie la di.stinzione delle varie s]>ccie di sentcnze appartiene al dominio delia scienza e delia dottrina. anzichè essere compito dei legislatore; che Ic deíinizioni, sempre pericoloso nella legge, riescirebbero in qucsta matéria inutili e impossibili a dar.si con normc generali — si astcnne dal tracciare alcuna distinzione fra sentcnze e sentcnze: e, nella sua relazione (2) (gíà lo accennammo) dichiarò espressamente che. nel sistema dei suo progetto. “ si dovcsse considerare ({Wi\\c sentenza qualunque pronunziato delí' autorità chiamaia a j( iudicare delia rausn; sicchè non si avesso a riconoscere alcuna diftercnza fra lo sentenze, per quanto concerne i mezzi d’impugnarle, etutto indistintamente le medesime, qualunquc ne fosse il caratterc c Ia natura, potesserc, di regola generale. impugnarsi coi mezzi stabiliti dalla legge Alla teórica dei Pisaxkllí s' informarono esattamente coloro che diedero Tultima mano alla compilazione dei Códice italiano, siccomo iie fa fede la relazione, che il guardasigilli Vacca faceva alla Makstà del Ke sul detto Códice (3). 20. Circa alla lógica ed airopportunità del sistema seguito dal legislatore italiano possono sollevarsi, e si sollcvarono di fatto, gravi censure (4). — Le diverse specie di sentenze rispondono alla varia natura, al differente caratterc che le medesime presentano. Sia pur vero quel che ne n ● dice il Guardasigilli Yacca (b)i , ,, . linguaggio quosli nomi. coslretto m niulti Iiioghi a farnc ^ione alla pur si trovo contraddi- nso. con manifesta I- 1 e rol gravo iiu-oiivonienl,o per lo interIJietc (Il ilovero appliearo giiista la siia 1111 qualificativo, clie il legislatore di volcre portata un vooabolo, iion solo non defini, ma dichiarò iiPl r.r I"-'!’ iieooimaro soltanto ad alcimi eso.npi esprossa di soutenl, r al articolo 492. - NelI'articulo 217 dol Kegolan.euto „ nualo giiidiziario si parla puro di scuiteiize mter/oa</oríe - Nel decieto-l,3gge 13 settombro 1874. col quale vennero riordinate in imco tosto tutte le dispo.sizioni legislativo siille tasso di «I ta distinzione fra le sentenze definiti liderlocxtorie, ●'^i fa pure Códice di vera I registro, ve e Io non dc/inifhe, pyovvisionaU e preparatorie (1). - ^el Códice civile ceiino di sentenze definitire, aHarticolo 327 (2). procedura penale üssia Nel ò , agli articoli 353 e 400. preparatorie cd intcrlocutoric, e s'introduce 1 díerenza intoi-no al tempo, in eui da tali sentcnze nitivG .si parola «cutenze iina esse pu() interporre appello delle nziale e dalle defi- . Lgli è quindi di assoluta tnta di qiicste voei, di necessita per noi il precisare Ia ciii il legislatore si è servito; pore ciò fa una classificazione generale di tutte Je 1 eino, col procedere ad sentenze. esattezza gl^ 21. 1) Le sentenze, considorate dal punto di vista piü genei-ale e sintético, in riguardo alla loro natura, si debbono distinche fu e sara sempre maíagevole il riconoscere con elementi caratteristici delle singole specie delle sentenze; si dovra però convenire, che è uno strano modo per il legislatore di ly solvere o di evitare le difficoltà, quello di non occuparsene (1) V. unita tnrfff/' e sgí?., 72 u- I, cit. leg., g i n‘ 130, 131, 132 delia delle qualificazióüi di de/i- \'>d^>’tocutone, date alie sentenze tu riguardo alie tasse di roni^fm il P- IsVsJ sentenza Cassazione Torino, 25 niaggio 1877 (í?/ P- oi2). ornnle delle Icggi, 1 del (1) V. Cod. proc. civ. francese. art' 134,451 e 452; Cod. proc. civ. .sardo 1855, art' 202, 203; e del 1859, art' 200 e 201. (2) V. p. 153 delia relazione, e v. retro, n° 2, volume presente. (3) V. relazione Vacca, p. 24. , ● i m (4) V. specialraente BonsARi, Comment. Cod. proc. civ. ital., .suirarticolo Fuojo, vol. I, p. 339, n*^ 4. (.5) Relazione sopracitata, eod. loc. 877, - ^ÍATTiHOLO — Trailalo di dirilto giudisiario civile, IV. 2
— 18 — — 11) _ fonlossiono e irindiziaU*' i*iú cho sane por la validifcà delia m forma autcntioa giiere in duo graiidi eatogorio — in quollo cioõ. rhc (h-r.idono unn ijuc^fiovc- tuftora Ku^í^htf^vle fm Ip. parti — o in f|uollo, rlir nan risolvono alauíff ^juesfione atluale fra Ip parti. A) In <loppio mo<lo pni) aceaden' cdie la senlenza iion abl'ia per isr-opü di dcr-idci’(* ima questione attualnionte sussisícnlo fra i litiganti, vale a diro. — o porcliò ossa si limita ad t/nrrfarr ri'<- che f/ià <■ sfafo ronventifo fra la parti — o perohò la sentenza /KDf fa c/iP ordinare nn prorredimPiito d’istruzione, sul ijiude mm iiderrniur alruna pontesfazioup fra i titif/aidi —. 22. a\ Xoi sappiaino oho la roufessione f/iudizialp. se piíMia o rivestita di tutte 1<* condizioni riohieste. c il recesso dal mérito. puro (● semplice c avente i rcqnisiti nocessari per la sua validitii. estinguono, noindiè il gindizio, il diriftn, vaie a diro le preteso aecanipate, sotto foiana di aziono o di oceeziono, da eolui. confessa o cdie recede dal inerito |1). Quando il oonvoiiulo rin>- nosee in giudizio il diritto deli'attore e dichiara di aiapiielarsi alie domande di costui. ovvero quando 1'attore ricoiiosce il proprio torto e dichiarji di abbandonare deliiiitivamente la sua doinanda. clu' e delia rinuiizia. si ridiu-o venne oonfossato e eonvemito f.ra ic j>ar(i {]). Vlia di ni medianti' lesecuzione Ma r ru-ogniziono p eseeuziono forzata ]>roerso. (juaiito rofira. ossia Vatfuifvolüutaria o forzala dclla seuí ' nvoro hiogo dio in vii-íii di eonfessionc enza. un non è la 0 il recesso non puii tifolo pserufiro [21 Ora tale einerga ,1a „t/o puhhliro; esse noila parte neouosciuti dal eoníitonte ’ dal gindice ~ non por risolvere in forza dclla confessiono di titolo ineno clic od gittiino inter o ,leir.,vvr esecutivo , a secondo b>- eceo (luiiidi nn i di cui diritti I' recedente, di otlen urono ere u pienamente na sentenza piü n„„ ' ' - "'a P<'i-ehè vnlga all' assec pronta urare la , al liue di í ricouosciiiti (3). ggiimga infine clie il Codi Oodice Xapoleone diziale derivi dalle parte in giudizio diritti S’a U0J)0 esocuzione di-i Pi-oprio dii-itto da iiin’ confsq"'' ^ i'icogniProvocare una aentenxa T -'"r " ‘n'n'nvve,- >ca giuo confessioni fatte dalla la validità delia confoasiouo o dolla", 1 giudi.iale a guarontigia dÍ nna nuova zione dei giudl™ an„':^1i V‘ P-™«ove;eu''“n'a: espresaa,uo„te o tacitame^Uo‘elv^nutò'f" solo quando si tratti rli . fra lo ^Pnr ma anche in matéria di pllTZT' dd gindizio. Koi vedemmo ád perenzione e il recesso dal giudizio 0 d prodncon di rimmziare alie sue pretese.. la questione di merifo è decisa. piü oecorre alcuna sentenza dcl gindice per risolvcria. iMa pure la parte, a di cui favore fu fatta la confossioue e la i-inuuzia, b*‘ interesse e diidtto di pj-ovocare una sentenza dei gindice. ne la quíii*’ le aceordi piena e completa sicurezza sulle proprio ra(/ioni. ttreff' tand.o ta confe.ssione o d re.resso delVarrersario, ossia riducendo forma autentira. quanto venne confessato e conveiuito (2). In verità, percliò la coiifessioiie giucliziale o il recesso rito risolva defiuitivanicnte la conti’ovci'sia, è necessário clie liditd: veui>'‘‘ dal nu?' senti tutte le condizioni, che vedemmo richieste per Ia sna va oj-a il concorso di tutte queste condizioni potrebl)e forse ac- sentenza dei ca quanto venne ti, banno luo 0 di recesso dal go. non contestato piü tardi; e si fa cosí manifesto Tinteresse e il diritti delia parte, a di cui favore si è fatta la eonfessione c la rinunzi^ definitiva, di precludere la via ad ogni ulteriorc controversin: ^ clio si otterrà, col provocare dall^autorità giudicante una senten^í^’ con la quale, previa la verificazione di tutte le condizioni neces rinunzia apU afti patria legge, la i loro cffetti di mérito, i ri sistema delia o sentenm s V ; P™"- M Corto "t ^177, 2178. e V. rrtro, vol. ni (ivre&iõn;:, Cod. Alber- ^ in nota . ao-, e 1S84, II. íi-pp. Torino, . GCC., vol. 1, V^atnspriu/on:; 1“. p c)- fl) V. retro, vol. II (IV”' edizione), n' 678 e segg.; e vol. III (IV” 1180 e 1189. (2) V. cunfor. sentenza Cassazione Torino, 16 aprile 1887 [La Legi/e p. 447). , l8Sb n ●2, i
— 21 — — 20 — scaiio alie oinissioni fatte uel stesso giudici‘1, jut non fai-e violeiiza alia rire corso (leir una sentcnza intcrlocutoria islruttoria — (lovrã llo pirH dirUto, senza <rin>i)o di alcun proniindato dei giudice IUMa sappianie d(d pari cl.e la parle, la (pialo voL'lia approlittarsi (lel .seguito ivccsso dal gíiidizio, può far valore SC Talíra i)artc insiste i)cr coiit!- 1’altra parto taco o se delia peronzione o il suo diritto, sia oon nuare il procedimento, sia con un(izionc, p.cveztone. SC propna coscicnza, pi’ofonei moiivi dolla qiialc indiohorà i inozzi atti a farlo svaiiire. c nel procodoro pià ainpiamoiito in ooiisiderazioni (1). e scTitenze. le quali ordinaiio ulteriori procodiiiu-nti (orMis), afíincliò sia meglio si tratta di giudicare, . ordincrà alie parti di o oompletameiite istruiía la , nc ricordaiio il uou U<iuet il dub))io tuttora siissistonte od i dispoíiitico ne sta iuoperosa Í2j. Ora,dato il caso, in cui mui dclle parti propoiiga la rinunzia agli iniziaiiva la didirettamento, e in via di adonr, la porenziono o atti dol giudizio in oonformità dello indicate 25. L causa dinatoriiip. , proiniioveiidone cioè <li própria chiarazione dairautorítii giudiziaria davanti cui cldjc luogo il gi^ abbandonato,so 1'altra parto non sollevi alouna op . che quesla aceogliera, solo ad aceortaro dizio poronto o posizione contro talo domaiula, la sentenza risolvere controvérsia di sorta questione che soelion-í! ,''“'"‘'''O- ^-sse, nel linguaggio dcl fóro ino<ierno. soghons. dos.gnare con |●appellaHvo di sonlenzo maudano a malurare gli hm,mhe„ti. Ma qualunque sia Ia ,1o' ^ saviamente la Oassazione di Firenzo (21 ebhe "igiusta ed illegale una sentenza. che ampia istruzione, istruzione dovesse deirantico diritto 1 Onde a dichiarare ordinava alie parti sopra il qnalc la sto oos senza designare il punto versare , ma 11 tácito aecordü dclle parti, cl.e recenon avra a autenticamente Tespresso o dettero dal giudizio o lo lasciarono perimerc (3). 24. h) Svariatissimi per forma e per importanza poSMiiio ^ sere i provvedimenti di islnizioiie, ordinati con sentenza deiraiitori a giudicante, senza che la sentenza risolva alcuna controvérsia fra ^ — Cosí, ad esenipio, quando il tribunale o la Corte di apnorma dolF articolo 391 dei Códice di procednra di parti, che il giudizio» í»í via espay'ti. pollo, a ordini d’ufficio, ossia senza contestazione vile» í i litigauti ucll’ assoluta » a cm nguardo il giudice desiderr una piu ssa , lasciando ava inag* procedimento sominario, sia proseguito in ci incominciato con meertozza circa ai fatti, giori lumi (3). spingersi tanfoltro da ohir causa, non può appiglia,-e Cio invero sarebbe^TesivrdeíÍa KboÍt^d formale, ovvero, quando, d’ ufficiOj ordini una porizia, '4iidiziale, o la registrazione di un documento esistente nei fascí" coli delia'causa. Ia sentenza. che dia cotali provvedimenti, risolveni alcuna questione fra i contendenti. Ed in tesi piii generale, tuttavolta che il giudice, ncllo studio causa sottoposta alia sua decisione, si convinca da un lato, (he i suna delle parti ebhe afornire una prova completa dei sunto, e neppure una di quelle prove imperfette che sono susce di venire completate col mezzo di prcsunzioni o di giuramento s supP^^' un accesso dellí^ pletivo — e, d’altro canto, che si può scoprire tutta la purchè le parti (1) V. retro, vol. III (IV* edizioupl A~n 1*. p. 72: Seiitenze: - Pksc-ato«k, op. dt »uhãelle p. 123), e 26 febbrdo Sennnio ISTé^/orl Cass:wione Napoh, 29 luglio 1876 (ia xif 1880, p 130) lonno, 27 lugho 1877, 27 febbraio 1882 P- 233) - Cassazione 187, p. 570; 1882, p. 411; e 1888, p 43) 1 p ^licembi-e 1887 (aíurispruder^a e 14 maggio 1884 (La Legqe, 1831, 2.' p 649Í^oTS‘Í” 21 maggio I881’ ra CitJ® P- 568:69) P- 289) _ cfrle app‘.’ 12) L/itata .sentenza 15 £?cnnaio 187a (r^:^ 1^’ . (3) y. analogamente sentenza Cassazione Roma'^?5''d*'''^'^ ^ P' ^23). «5. I, p. 438). lo dicembre 1884 [La Lejije, , od una di esse, correggano gli errori o (1) V. retro, vol. III (IV* edizione), n‘ 1103 e 1188. (2) V. retro, vol. III (IV* edizione), u‘ 1116, 1117, 1118. an la do*-' (3) Abbiamo pure veduto {retro, n®7, volume presente) come, sccono ,j,16 trina e la pratica prevalente, nelle cause sommarie le prove cbmsteü aceordo delle parti, siano ammesse con sentenza dei CoUegio. Jí-cl eco altro esempio di sentenza interlocutoria, la quale non risolve ti* troversia. ma solo sanziona la concorde volontà delle parti contende un co’^'
— >2, I intorveiito <U‘l giudice síVcnato arbítrio (1). validaiiiento i.slituito (c-ome ad esempio. se fu proniosso davati { ^indico incompetente. a c) se una delle parti sia incapace di stare in ludlandamento causa. 0 se s’incadde in qualclie nullità di forma) — o percliè, esseiulosi da principio validamento costituito. si sdolse di qualche legittima causa: poi per cosí, se dopo compiutasi la perenzione. convei■tirebbe il logittinio delldstrnziono in uno ovvero proposto cd accettato il recesso, una parto voglia ripigUare il procedimento abbandonato. il giudicc, delia perenzione o dei recesso, assolverà i'altra parto, sulla di loi istanza, dallosservanza dei giudizio (l), 28. b) Lc sentenze mteHocutorie (proso il qualificativo di iuferíocutoria nel ricoiiosciuta la validità suo piü ampio signiticato) sono di alia soconda calogona. 26 B Lc sentenze. cbc appartengono dle ciob, che risolvuno una controvérsia sussistoute tra lo parbuc socondo c ([in definitive ed interlocuforie — ono termine al giudizio nel corso di osso, in p ovvero non vi inentre la cansa si suddividono ongono linc. e procede verso — pono si proiiunziano naturalc compiiníjnto. rs ● « il suo sentenze defiuitive sono di due specie. - Da pnn a. che Htatuiscono defimlii-anmãe sul mento delle dodei pari definitivo (|nellc, clio, . díilfosKi^.rrcniza decidere dol mo27. a) Lc tali quelle, mande proposte in (/iudizio; e sono nemonte usata, as^olvono sono comu giusta la espressione termine al giudizio, seiiza imperocchè varia pressoeliè airiníinito può essere la quistione in cidente, che con la medesima viene risolta. — Esse tuttavia si possono ridurre alie soguenti quattro specie: D* Inicrlocutone strictu sensir — sono quelle. che. sebbene risolvano doünitivamente la questione di cano direttamento in qualclie punto d^^li, ad varia natiira : non merito, piirc la toce perciò possono progiudicarla. esempio, le sentenze r/eí rnat/i^io. ossia pongono rito. lasciando cosí salva alie parti la facolta di npropor in un nuovo c rcgolare giudizio (2). giudizio presiippone non fu siii dalla sua r ragiom L’assolutoria dalLosservanza dei perchò esso , le quali ammettono o le loro ^ 0 respingoiio una prava coiiti-astata fra le parti; iinperocchè il giiuliee. iiel risolvere 1 inoidento, deve esaminare il merito delia cphstione principalo. I SUO prommciato, sia che ammetta, sia che eserciterà necessariamente undiifluenza siill e rospinga la prova, a questione principale (2| strnza di questo 0 Vinsiissi' origine . '2,2 giugno 187B {Guzzetta legíd'-' Coi-te (1) V. cünfor. sentenza Gassazioue Torino ^'797v' f'od'aroc. civ. .«irdo dei 1859, art. 202. V. pure ><enten/.e: ^ app. Bolofpia, 19 maggio 1S7B {X« g®"G,77\Vl’^i’”249 ^7 XVH, Plli^maggio 15Í). ,,, 1882 {La Legge, 1883, 1. p'' 207-8) - _ Cassazione Inrenze, {fíazzetta Jegale, 1879, p. 111) - CWione Roma. 26 dicemb e 188^ ^ggl i SRR 1 n 689) — Cassazione Tonuo, 2o febbraio 1890, e 12 ma„n {aiurispnidcnza, 1890, p. 392; e 1891, p. 620). qoprvanza dei Dairesscre definitive le sentenze che assolvono dali osseivanza ciei n ,iorivn.no fra le altre, queste due conseguenze: . a) Esse (già lo dicemmo) valgono a togliere albatto di Jo fcrruttivo delia prescrizione, a norma dell’ultimo capoverso deh dei Sd civ. N. retro, volume II (IV^ edizione), 132; e ritate a cni aggiungasi quella delia Cassazione di lonno addi 17 rifo™ lasentea.adiassoluto^^j;“ ammettendo ulteriori atti di istruzione, pub ‘««f 492 dei Codif g6 7 iudiy? i-ni: 0 dl arla ai primi gindici, a tenore dei capoverso deli art colo i.rocedura civile. V. confor. sentenza Cassazione Toiino. 10 {Giurii^prndenza, 1887, p. 28). (1) Confor. Pescatoiik, Sposizione, ecc-, 1 narto 1'‘ --a — a 1 1 ● [retro, volume III, IV“ edÍ7 n-anoi -A-bbiamo veduío piuione, secondo cui si nuíi anolin fi^solutamenfee a proaeriver.si l’ogiudizio a oagione delia wancanza o dalPosservanza dei Data cotalemancanza o insufficienza il o-iurUr^n^l “ deli assunto ãclyenu o non già dal giudizio, si beneTu" Lr/S ovví " interlocutona una piü ampia istruzione iiidicimln lÀ ziato e ja via che le parti devono se-uire nSÍn ^ i-agiom dei suo pronimnon puo ne deve troncare arbitrarinmnl^ta ^^®^a nuova istruttoria: ma eqli le condizionl di validità per la sua sussistemf'rím'"’ tutte cetto: V. xãtra, n' ÕOI, 502, volume presenS vÍÍÍ' conCassazione Torino. 24 e 29 geunaio ISQ'» 7- ● mtanto couí. sentenze e 281). {Lnirisi)rHdeuza. 1895, p® 1,S7 (2) y._ sentenza Cassazione Roma, 19 novemhvo irtoo ir . Vuolsi, a tale nguardo, osservare col Pescatotív- 1891, 1, p. 76). p® 243-4) che “ la interlocutoria, la quale doHfio', dei dfritto, parte 2'*, ' come conseguenza dei punto deciso un nrnr-prU^ punto di diritto, ordinando, ^ sentenza semplicc, ma è essenziahnente cnmnActlf r uon è una tenza definitiva dei punto di dh-itto, e la «:PT.tíir,r,n ●‘^eumente interlocutoria), che ordina un attn rií í J2>'<^paratoria (o piu esattanieglio diremo nel volume seguente tntfnt,rirv^ ^uzione ulteriore Di ciò delia cosa jriuãicaia. ’ ‘ í^i*gomento delia auíorifà
— -iò — — -21 — c (li proncdura, clu' prcparare la via ad iilteriori provvedimenfci d-intorcsse reale (1): tale. ad osempio. sarebbe la sentüiiza dcl tnbuiiale, clio oi-dinasse uiia imova comniüeaziono di dociimeiitu üluesta da iin liUganto o dallaltro c-ontestata nel dissenso delle parti, mandasse a proseguire iu via íbrmale i! giudizio,^ che vonne istitiiito eon rito sommario [2). Lmdentali(3) — vOngoiio eliiainato qnclle. che ri^^olvono .ma qneshoue u.c.dentale, esfra.ea « pvon-edimenti uUe.rinali o contr-'* ovvero elu‘. Frovcmonali — son dctte ciuello, che statuiscono sopra coiií^erccíton . 2" doimmdo incidentali di provvedimenti h/feri/mli coiitrastati dairalti-a (1). Cos'i, ad eseinpio. chiesti da una parte c di separazione personale fra coniugi, la inoglie do- m una causa manda che le venga accordato in via provvisoria una pensiono alimentaria por sovvoniro ai suoi bisogni personali durante il corso principaie; in un giiidizio di petizione di eredità. l’at- della cau.sa tore chicde una pensione alimentaria in via provvisionale pendente giudizio di rivendicazione di uno stabile. la lite principaie; in un rattoro domanda il scíiucstro giudiziario deiriinmobile controverso, a norma dei n. 1" deirarticolo 1875 dei Códice civile: in (piesti ed altri símili casi, Tautorità giudicante, neiraccogliore (od aucln* nel respingere) Ia domanda che Ic viene fatta, pronuuziera uua sentenza di natura provvisionale (2). Le sentenze provvisionali differiscono dalle interlocutoric strirfo sensu in ciò, che ípiestc risolvono ha diretta relazione col mérito delia causa prhtcipale: una ctucstiouc, la c^uale è bensi incidente, ma 0 conservatori W '’\e-ovvedimenti MeliZi ddiiteresse i-eale e iion^dTT^ ”r^’ >'isolvono una questione ■eaie, e non d. semphce forma o proeedura. onde la interlocutoria riguarda sempre direftamente il mérito deliu Ic sentenze provvisionali hanim questione princip(de: alldncontro solo per iscopo di darc provvedimenti d'ordine conservatorio pendente la lite principaie, non baniio mai relazione diretta col mérito e eon ristruzione delia relativa questione; solo, in certi casi, il giudice. nel prommciare la provvisionale, potrà e dovrà esaminarc la stione di mérito in via indiretta, ossia di sempUce probabilità 3‘* Preparatorie — sono quelle, che non loceano, nè dirett"' mente, nò índirettamente il mérito delia causa principaie, ma tuiscono sopra un semplice punto, eontrorerso fra le parti, di stíiCOH~ sentGiize i sempHci prowedimentrdpl trii -01 di detto Códice) dalle parti ei fonda »opra\™ X”' ‘lomanda o l“ oceS dedoHn sentença C proce assazione Torino, 22 ottobre di leg^e V. confor. /'íí tt;, italiano, arfc. 4Q? ^sprudfma, 1891, p° 729-' V ha dissenso fra gli scrittori nol ò rp la questione di competenza dei giudice aSo-^ro«^^ sentenze, che risolvono Cod. proc. cw. Italiano, sulVart. 361, lettera p) V ’ Bousaui (Commenf con le quah il giudice si dichiara competenL^i^® essere definitiva le sentenze allopposto (op. e parte cit°, p. 74) ^°‘^®*npetente: il Pespatobit' nunziano la competenza o l’incompetenzrderff!f ^‘^^tenze tutte, che pro-' ^ e crediSm ~~ ^oi respíngiCo ®®atenza sara ^1 giudice glio tncidentalc, percliè non pone termine al (lato sensu), o ^ ai giudizio davanti a Iní - sencome I causa, come già «appiaiiio* ; argomeiito íh ^ 717); nel lSo9) (1) Diciauio “ sopra domanda iucidentale „ perchè, provvedimenti itci-inali o conservatori possono pure formare manda principtdc (V. retro, vol. III, IV“ edizione, n’ 5õ4 e' egli e evidente che la sentenza, la quale prouunzierà sopra talo dow principaie, sarà definitivu, anzichè provvisionale. (2) Sono provvisionali (si leggeva Tarticolo 200 dei Códice sardo dei “ le sentenze, che ordinano provvedimenti interinali alio scopo di “ 0 di riparare agli inconvenienti cni potrebbero soggiacere le parti e> o “ oggctti contesfcati, o la cosa pubblica, durante il tempo necessário a - “ la causa nel mérito . jp (3) Cosí il critério per decidere delle i.stanze provvisionali di pcnsioiu mentaric suole clesumersi dalPurgcnza dei bisogno dei petente, ed anch®/-^^.e, considerazioni di probabilità, che già appariscano a favore delia parte insta quae Jam potiora jura in petitorio ostenderit. i-e decicl®
— 20 — hunaciali, secuuclocliè il giiuliziu lui luogo iu eontriuldittorio di uiitrambe le parti, ovvero iii coiitiimacia di una di qucsle, 30. IIÍ. Sotto il inedeyimo aspetto considcrato. lo senteuze si ditítinguono ancora in — ciuili e co)innercA(di — in ycnteiize di primo grado, di appello o di .secondo grado, e in quclle pronunziatu liei giudizi di opposizione dei coiitumace, di Qpposizione dei terzo, di revocazione, o di cassazione. 31. IV. Finalmeiite le sentenze di primo grado in contraddUtorio, e le yentenze contumaciali di primo e di secondo grado sono ancora provcisoriamente esecutice, o no, a seconda clie di esse venne o iiüii venne ordinata la provvisoria esecuzione, non ostante appello üd opposizione (Ij. (’AP() IIÍ. Formazione delia seuteuza. — Reqiiisiti di questa. 32 íveiresaniinare il modo col quale si procede alia fonuazione delia sentenza, Io iiulicazioni die questa deve contenero condiziom dalla logge proscritte porchò la niedosima sia valida, iiopo Cl e dl tratfcare separatanionte - dello sentenze dei triòulai e ceie Corti cVappello — di quello dei pretori — di quello dei umcihaton —. Delle sentenze delia Corte di altra sede di questo stesso volume. là . e dei relativo procedimento. le cassazione diremo in ove parleremo dei rieorso per cassazione, jLudice si dichiara incompetente, la .>^ua .senton/.a si düvra tuito — Se invece il dire definitiva, siceome quella, che poiie realmente fine al giudi/io. ehe venue promosso innanzi al magistrato da cui essa emana. (1) V. Cod. proc. civ., art’ 86:^. 47õ e 482. I
— 29 — suirúrilmainoiito yiudiziario, a pena di nuUUíi d-.dta saiileuza(oitali art. 3õ7, capov., o arl. 331, n" 1) — nofa) Eccozioüo per le causo pcuiali, volgonti in secoada istaiiza davaiiii la Corie di appellc (art. 67, /.●●gpc suiroi'ditui}n, giinli;,)'. Qiiid se 1 appello contrc la scnteaza dcl tribuualc pcuale vouga proposto dalla par/tf civile, ovvoro daH'í<íiptrí<iíií pcí solo sko inlcressá cífiVe, a ooniia d«l capoverso dell’articolo 370 dei Codico di procedura penalol ●1-. 1 üssoiio assistorc alia disci(S.«'o>ic gitidici dcl collcgio in numero sxperiore a quello siabilito por j(ittdicaro: in talo caso, i nieuo anziani dobbono astonersi dal parteciparo alia formaziono dclla senteuza; salvo chc uno dei meno anziani sia il rvlo* toro, il qualo voler i in luogo doll'iiltimo, cho altrimonti avrelbo dovuto (art. 261, Kegol. gon. giudiz.). ●13. Quid se uno dei giudici, meno anziano, e nou rolaloro alia dlscussiono, abbia di falto Discordanza delia Yotaro assistente in soppraunumero parlo alia formaziouo dclla sontenza? — giurisprudeuza in proposito AimcüLO 1. Sentenze {e ordinanze) dei tribunali e delle Corti d’appello. — Giurisprudonza dolla Cassazione di Toriuo; ● Dolla Cassazione di Ro “ Dolla Cassazione di Fironze; ina ; » Dolla Cassaziono di Napoli ; * Ãbbianto quindi tro divorse opinioni; » CreJiaino preferibile l'opiuiono, un logiuiiiio i plito dal mono (In nota) Quid se dalla sentoaza nou cousti cloi inotivi per cui la sezioue dmaiue fn complctata con intervento di supplentoí bo, a costituire una * ^ ,. giusia cui la sentouza è iiuila, a mono cbo risu impedimento sopraggiunto ad uno dei giudici j anziano. piú anziani, stato seziono giudicante di tribunal ●U. ●Jõ. ●16. d7. ●18. lti di sup- Sommario: SBXrENZU o rore un aggiunlo giudiziario e un pretero - e porchò: » {In noia) Esamo e critica dalla zioiiü di Toriuo. ■- ^ ko».--.»-.. ,i„i. 51. provaleuto giuri 53 » Disposizioni relativo dei Codico u\ >^otarsi. possam .ti sprudonza * Disposizioni al 55. Procodimento da . -- ginevrino. riguardo delFart. 2ò2 dol Rogol. 54. jnK/ía?ieamenít.* couoor0 o un vico-prolora ; .\oi crediaino di no. 33. Nella sontenza oceorro distinguaro: l" la dcUbernzione dei gi"dici; 2® la íivontoicin-* zione; 3” la pubblicazione. 34. Se e sino a quale punto si possa ditTerire la pronunciaziono — (/n;io<o) Cenni in pro posito di logislaziono comparata. 3ri. » Relativa disposízione dei progelto Pisanf.lu o dol Codico di procedura civilo it*i" liano (art. 356, capov.), Inconvonienti derivati dalT abuso dol potero discruzionale laaciato dalla lottera delia lôggo ai giudici di dilferire indeterminatarnento la pronuncia dello loro sontenze; o come si sia procurato di rimodiarvi ~ (7n nota) Cenno di varie circolo'"* ministeriali al riguardo. [.■a pronunciazione dolla sontenza civile (a dilVorenza delia non èmainuW^ 36. 37. per ©ssore stata diíTerita al di lii dol termine designato dalle leggi o dalle cimolari ministeriali. contraria delia Cassa- gen. gindiz o=B.rvarai nella (OeU. pree. eiv„ ant. 258, üepe,. pe„. procedimento per otteuere art. 263). 50. Le sentenze si formano a maggioranza assolnta di votitalo maggioranza (art, 359, Cod. proc. civ.). coII. PaONUXClAZiONK DKLLA SE>-TE.NZA. 57. La pronunciazione si comni» in ... Sicivo; 2« Quando la sontenza. quando il prusidaut votaatKart. 265, sL, à r ■ 58. Indicazioni, che Ia sentonza deve ?óntJnÍJ' ”*turpretazione) . cedura civile ~ (M «oía) Motivazione in faíir Códice di golam e stende il d . gen. giudiz.). ® diritlo (art. 265, 59. (In nota) So, a norma delle leggi vigonti la n„t casi ordinare la stampa dalla loro sentenze civili possano in certi ispoè sottoscritta da tutti i procapov., Reí. DBLIDER,\/.tONK DEI GIUlHCt. 38. La deliberazione si fa in segralo con Tintervento dei soli votanti (articolo 358, Codi*^® procedura civile) — {In noía) Perchè la deliberazione scgrola sia a preferirsi pubblica. 39. Non possono concorrere alia deliberazione delia sontenza so non qnei giudici, cbo liaii^'’ 357» assislito alia disenssione delia causa, sotto pena di nullitb dolla sentenza (art. primo comma, e art. 361, n^ 4, Cod. proc. civ.).— La discussione consiste nello svo'' gimento alPudienza delle conclusioiii dalle parti — Disposiziono dei capoverso do 1'articolo 255 dei Rogolamento generale giudiziario. ■10. Se i giudici, che assisteltero, come membri di una sezione dei tribunale o delia alia discussione delia causa, possano premlero parte alia dclibaí'azione dalla tenza, benchè, al momento in cui ocoorro tale deliberazione, essi facciano di altra seziono deito stesso collogio — Quid se uno dai datti giudici, al mon'®*'^^ delia deliberazione, venisse a mancare, o si írouassc trasferito in altro coll‘^3^'^ — {In nota) Quid se giâ fosso emanato il decreto realc di trasferimento. ma il giudice continuasse a stare nelTantica sede e ad esercitarvi le sue funzioni'^ 60. EfFüTri dgi;,l’inossijiivanz.v diíllb DULLU SBNTENZE, » In forza deU'articolo 361 dei Códice di » a) Se siasi violato l'articolo 357 62. » 6) Se siasi.omesso il lenore delle conclusioni delle che col dispositivo si ô provveduto alta conalusione CONDIZIO.NI O FOBMalIT 61. 1 procedura civ .I lííTRI.'í8ECHB KO ESrRINsnCHB ile Ia sentenza è nulla ; parti, nè risulti dai moíivi ^aterialnienCe o>nessa,' 41. II numero dei votanti <teve essere dispari, o corrispondere a quello stabilito dalla 1
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