Trattato di diritto giudiziario civile italiano vol 3 1895

TR^TT^TO Dl DIRITTO G Z 0 CIVILE ITALIANO PER LUIGI MATTIROLO Dottoro aggregato e Professore ordiuario nalla R.» Univeraità di Torino VOLUME III n notevole aumento delia matéria, contenuta in questa quarta edizione,suggeri Tidea di una leggera modificazione nella composizione tipográfica, mercb cui si potè conservare 1’attuale volume in proporrioni non di molto superiori a quelle delia precedente edizione. Quarta edizione inleramente Muta e notevolmente ampliata dairautore. (Nota degli Editori). TORINO FRATELLI BOCCA EDITOR! LIBBA.I 01 B M, tL RS 0'lTAI.U ,S-CTOOtTJgtaAT.-r BOMA Via dei Corso, 216-217. FIBBNZE Via Cerretani. 8 I5EJí»03ITI ME.SSINA (Duly) PALERMO Cniveraita, (N. Caruaio) ç C ATANIA 'taria al Roa.o, 32 iN. Carosio) 12 1895

TR^TT^TO Dl DIRITTO GIUDIZIARIO CIV 1 iU ITALIANO PKB LUIGI MATTIROLO Dottore aggregato e Profassord ordioario nelia R.* Uoiveraità di Torino VOLUME III H notevole aumento delia matéria, contenuta in questa quarta edizione, suggerl ridea di una leggera modificazione nelia composizione tipograüca, mercb cui si pote conservare 1’attuale volume in proporíãoni non di molto supenori a quelle delia precedente edizione. Quarta edizione Inleramente riveduta a notevolmente amplíata dalfautore. (Nota degli Eãitori)- T O RINO FRATELLI BOCCA EDITORI LIBBM Dl a M. IL RS D'lTâLU SXJOOtTRSAX.I EOMA Via dei Corso, 216-217. FI BENZE Via Cerretftni, 8 laBs^oaiTi JIESSINA (Daly> TALERMO Cniversita, (N. Caruaio) CATANIA Maria al lios.», 82 iN. Caroaio) 12 189Õ

TRA.TT^TO Dl DIRITTO GIUDIZIARIO CIV iU italiano PHR LUIGI MATTIROLO Dottoro aggragato e Profassoro ordmario nella R.* UaÍTersità di Torioo VOLUME III n notevole aumento delia matería, contenuta in questa quarta edizione, su^- geri 1’idea di una leggera modificazione nella composizione tipográfica, mercb cui si potè conservare 1’attuale volume in proporzioni non di molto auperiori a quelie delia precedente edizione. Quarta edizione ínteramenle riveduia 0 notevolmantB ampllata dairautore. (Nota Ediiori). torino FRATELLI BOCCA EDITOR! LIB&A.I 01 B It RU d’it*LIA BOMA Via dei Corso, 2Xa-iín. FIBBNZE Via Carretani, 8 ob:poszt‘i IIESSINA TAIiERMO Universita. 12 ÍN. CaruBio) CATANIA S. Maria al Kos.*, 32 (N. Caroflio) 1895 I 1

T !' '4\\ CAPO n. (Tiiolo 1®, Sezioua 2’, Parte 3*. — V. Voluraa autacadeata). Delle prove precostituite. I SommaTlo: Phoprietà Letteraria k 1. Noziotie delle prove precostituitb. 2. Coma le madesime possano assera scritte o non iscritte — Prove precostituite kon laCRlTTB TaCOHB o TAGLtG Dl CONTBASSEQNO! 3. < lii che coQsistaDO. 4. Valore di quasta prova: õ. « É limitato fra le persoue che ?<saHo di valerseno — Prova di tala uso. tí. Le tacche provano la quantità, noD Ia qualiíà nè il valore dalle somministrasíoQi. 7. Qutd sa non venga presentata la tacca di riscontro ? Duplica ipotesi; S. a) Quando il convenuto dicbiari di avere perduto la sua tacca; 9. 6) Quando egli dichiari di non averla mai avuta. 10. Se il valore probatorio delia tacca dei soinministratore, possa equipararsi a quello dei libri disl commercianle. 4- : 1 ● li. Prova precostituite scbittu: AUi pubblici e scritture privatc. í 1. Abbiamo veduto come le prove precostituite siano quelle preventivamente formate, e dirette a prevenire le liti o ad agevolarne la risoliizione (1). 3. II segno permanente, a cui le prove precostituite si raccoinandano per essere conservate, d’ordinario, è la scrittura. — Ma, nei tempi in cui Tarte dello scrivere era sconosciuta, od era privilegio di pochi, si dovette necessariamente idcorrere ad altri mezzi; Tuso dei quali si conserva anche ai giorni nostri, benchè vada facendosi di piü in piü rado. \ 4 I S. w. ToRINO \'lNCENZO B PI <.'NA TIPOGRAFO i {1) V. vol. (IV“ edizione), n‘ 281 e 284. \íl /A .. i X

1 — 7 — — 6 — Cosí prove precostituite sono — quei segni, clie, a norma di legge, valgono a escludere la presunzione di comunione dei niuri divisori, dei fossi e delle siepi fra due fondi (1) — come pure le tacche o TAGLiE DI coNTRASSEGNO, di cui il legislatore pátrio fa espressa raenzione nel Códice civile al capo delia p- rova (2). 3. Le tacche o taglie (3) di contrassegno fauno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tale mezzo le somministrazioni, che fauno e ricevono al minuto. Queste tacche consistono in un pezzetto di legno, diviso per la sua lunghezza in due parti eguali, delle quali — Tuna, detta piü propriamente taglia, si ritiene da colui che fa la somministrazione — 1’altra, designata con lo spocifico nome di riscontro, sta nelle mani di quello a cui la somministrazione viene fatta. Ogni volta che fra le dette persone occorrc una somministrazione al minuto, .si riuniscono le due parti, e si pratica sulle medesime un taglio trasversale. In siffatta guisa, le due parti dei legno valgono di controllo l’una deiraltra; e le somministrazioni, fatte e ricevute, riescono accertate dai tagli di un contrassegno, corrispondenti a quelli che si riscontrano nelhaltro (4). 4. II valore di cotale prova dipende pienamente dalla esatta corrispondenza dei tagli esistenti nelle due tacche: ond’ò che, in caso di differente numero di tagli praticati nelle medesime, le somministrazioni riescirebbero provate dalle tacche solo sino alia con corrente dei numero doi tagli eguali nelVuna e neU’altra (5). Ma, dato 1’esatto riscontro dei numero dei tagli, la prova fra le parti contraenti è perfetta (6); nè alia sua ammessione ostano le restrizioni,che vedemmo stabilite in riguardo alia prova per testimoni(7). 5. Se non che, le tacche di contrassegno sono ammesse a fai’e fede soltanto fra le persone, le quali usino di provare col loro mezzo le minute somministrazioni, che fanno e che ricevono. Ora quesfuso, quesfabitudine, se niegata da una delle parti, deve dalFaltra essere provata, all’uopo, col mezzo di testimoni (1). 6. Inoltre la coiTispondenza, per quanto esatta delle due tacche, potrà comprovare la qaantità delle somministrazioni, ma non la qaalità nè il valore delle medesime. E pereiò, in caso di eontestazione fra gli interessati, si dovrà ancora ricorrere ad altre prove, per accertare la qualità ed il valore controverso delle somminiI strazioni, di cui la quantità risulta stabilita dalle taglie di con trassegno (2). 7. II convenuto, che dalLattore si pretenda abbia ricevuto la somministrazione, ricuserà talvolta di presentare la sua tacca di riscontro, asserendo — che Vha perduta — ovvero anche che non Vehbe mai —● S. a) Nel primo caso, la maggior parte degli scrittori di diritto france.se afferma che 1’attore potrà valersi delia sua tacca, di prova delle somministrazioni in essa indicate; imperocchè cgli, dal suo canto, è in piena regola, e Faltro contraente è invece in colpa, se, dopo di avere perduto la taglia di riscontro, non fu sollecito a sistemare il suo conto, e a provvedersi di uifaltra tacca: solo (si soggiunge) rimarrà al convenuto aperta la via per pro vare la frode dei somministratore o 1'estinzione dei proprio de bito (3). Noi, col Laurent (4), non sapremmo accettare pienamente questo insognamento. 11 legislatore non accorda valore di vera alio tacche di contrassegno, se non nel caso in cui entrambe siano presentate in giudizio, e riconosciute di esatta corrispondenza nei tagli 1'ispettivi. Quindi con la mancanza di possibilita di riscontro dello due tacche manca pure il valore pieno delia prova. La tacca prodotta dalLattore non basterà, di per sò sola, a costituire una prova sufficiente delle somministrazioni: essa potrà solo servire quale presun zione semplice, od anche quale principio di prova, atto ad autorizzare la deduzione dei giuramento d^uffizio (5). 9. b) Nel secondo caso, di fronte alLassoluta negativa opposta come (1) V. (Jod. civ., ai-t‘ 547, 566, 567, 568. (2) Stesso Cod. civ., lib. UI, tit. IV, cap. V., sez. I, § III. (3) Taglie dal latino talea o talia. Est enini talea ramus incisus (Ducange, Glossarhim, v° Talea). (4) V. art‘ 1832, Cod. civ. (5) Confor. Marcadè, euiraa-t. 1333-2. (6) V. art. 1332, Cod. civ. (7) Confor. TotjjliíIbk, IV, n“ 408; Bonnier, n" 665; Dalloz, RêpeH., v" Obligations, n» 4262; Laurent, XIX, 368. ( (1) Confor. Laurent, XIX, n® 366. (2) Confor. Laurent, vol. e n° aopracitati. (3) Confor. Meklin, Répert., v“ Taillc: Duuanton , XIII, n® 235: Todluibr, L° 409; Maroadê, sull’ax't. 1383-3; Bonnier, n® 666. (4) Laurent, XIX. n° 367. (5) Si avverta che le somrainistrazioni, di cui è discorao, quasi .sempre

— 8 — dairavversario circa Tesistenza deila tacca di riscontro, 1’attore non potrà servirsi delia sua tacca come di prova delic somministrazioni, che pretende avere fatto: ma dovrà — o accingeisi a combattere Tallegazione dei suo oppositore, dimostrando che la tacca di riscontro, negata dal conveuuto, di fatto esistette vero fornii-e direttamente la prova (con altri mezzi dalla legge permessi) delle per lui fatte somministrazioni, e dei conseguente de bito dei convenuto. 10. Viia chi voiTobbo cquiparare la tacca dei somininhíralore al lihro dei oommerciante, per modo che la llicdcsiina, unchi nd cim in cui il convenuto neyasse recisamente di av&)'e mai avuto la tacca di riscontro, costituisse sempre un principio di prova, efficacG, di per sè, ad autorizzare il giudice a deferire il giuramento suppletivo (1) —. Fu osservato, a ragione, che un tale paragone non regge; imperocchè un libro di commercio, regolarmente tenuto, presenta raaggiori guarentigie e piü forte argomento di credibilità, che non un semplice ed informe pezzetto di legno (2). Onde noi diremo che la sola tacca dei somministratore, scompagnata da qualunque alti’o indizio 0 circostanza, non basta per autorizzare ia deduzione dei giuramento suppletivo: ma, se concorrano altri argomenti, quali, ad esempio, la buona riputazione delFattore, la provata abitudine nel convenuto di fornirsi di símile genere di somministrazioni dalTattore, la quantità delle somministrazioni allegate dalFattore corrispondente ai bisogni abituali dei convenuto, crediamo cho, dalVinsiemc di ipieste presunzioni e indizt, ben possa il giudice ricavare un principio di prova, cho gli permetta dí doforire il giuramento d’uffizio aU'uno o alhaltro dei litiganti (3). ovArticolo I. Atto pubblico. § I. Sommario: 12. Doiltiizione deU’atto pubblico (Cod. civ., art, 1315). 13. Quatcro coudizioui necessário por l'esisteuza doU'atto pubblico. 14. Varia spacio di aUi pubblici: legislativi, amministrativi, giudisiali, cívíli. 15. Atio notarile, o sue formalitíi. Id. Valora deU’atto pubblico — Distiuzione su&s<ann'am, ossia ô condiziona osseuzialo delia validità dell'atto iu osso contanuto — e quelli, iu cui si tratta solo di detcrmiaarua il valore probatorio. 17. .1) llagioni, cho inducono ia certi casi il legislatoro a imporre la forma dell’atto pub blico come coadiziooe osseaziale di validità dell’atto, clia iu esso si contieno: 18. « Maggioro o minoro rigore spiegato dai vari logislatori iu proposito. 19. ● Disposizloni rolativo dol Cod. civ. italiauo (articoli 134, capov.,1056, 1332, 1383, 1443}: 20.(/n nota) Quid dolle donazioni manuali, delia donasioni di bení mobili in genere, e delia donazioni indirettc o palliale? 21. U Codica italiauo, a difTurunza dal francese, non richieda Ia forma deli'atto pubblico por la costiluziono doirqxXccu COHVüHzêouult). 22, Nol Coílicd franooso i'atlo jiubhlico o l'alto aulentico sono la steasa coso: nuu cosi ual1'italiauo ; 23. « Iti clie consista doll'atto : 24. L*atto pubblico, nolsistoma delia leggo iiostra, ò seiupro autoutico; ma, viceversa, 1'atto pu6 assero autentico sonza esaoru pubblico. 25. » Applicaziono di questí principí rolativameuto alia disposiziona deirarticolo 5 dei Có dice di procedura civile. 26. « {In nota) Altra applicaziono relativa alTarticolo ISl dol Codico civila, ossia all atto autentico di riconosciinento dol /iglio naturale : Particolari cenuf sul detto riconosclmento fatto con fra i casi iu cui talo atto è richiesto ad 11. Le prove precostituite scritte risultano da atto p' ubblico o da scrittura privata (4). — Di quello e di questa trattiamo separatamente nei due articoli scguenti dei presente capo. costituiscano un atto cominerciale, almeno per una delle parti: e perciò si potranno liberamente provare col mezzo di testimoni, a norma degli articoli 44 e 54 dei nuovo Códice di commercio (V. vol. II, 1V“ edizione, m 422 e segg.). (1) V.in questo senso, Duiianton, loc. cit.; Dalloz, op. e vol. cit‘, n® 4263. Í2) Makcadé, loc. cit. (3) Confor. Rolakd, v» Taillc. 430 e 881, vol. II (4“ edizione). (4) Cod. civ., art. 1313. ● u 7; Bonniek, n“ 666. Veggausi pure i n‘ 429, 27. B) Valoro probatorio dolTatto pubblico (Cod. civ,, art. 1317). 28. Doppia prorogativa, cho la laggo attribuisco alia llnna dol pubblico ulllziale. 29. La plena fodo dell’atlostazione dol pubblico uillziala va limitata agll atti o fatti, che dovnto accertare nalVatto dei rogilo. — quindi d'uopo di- questí ha potuío a stinguare: 30. « a) Quanto nell'atto pubblico il rogante attesti assero soguito alia sua preaonza, da quanto nalPatto steaso aia aolo dichiarato e affermato dalle pnrli; 31. « b) Ciò che il pubblico utilziala ha mandato a potera di autenticara, da ciò che esca fuori dúlle stee aliribuzioni ,● í

— 10 — — 11 — renle da ud altro atto oslensibile — GoDseguenze; atti, che aon sodo vere controdichiarazioni, a DoriQa dei citato articolo. 56. La contrú-dichiarazione può farsi contemporaDoamente o posteriormente alia formazioDâ deiratto ostansibile, pubblico o privato — Por lo piü, le coDtro-dtcbiarazioui si faQQO per scrittura privata; ma possono aoche risultare da atto pubblico. 57. La coutro-dicbiarazione ha un valore probalorío diverso, secoodocbè essa risulta da atto pubblico o da scrittura privata. Ma la difíerente forma dello scritto, conlencnte la cootro-dicbiarazione, uon iaSuisce suireffetto oòb/ipatorio dei eoutenuto uella contro-dichiarazioae roedesima. 5S. Le contrc-lettros (contro-dichiarazioni) dei Códice Napoleone (art. 1321): 59. « Continuaziono. 60 DeireiTetto dolle contro-dichiarazioai secoodo 1'articolo 1319 dei Cod. civ. italiaao. Cl Confronto fra le disposizioni di cui ne^li articoli 1319 e 1130 di detto Códice: e coma gli aventi causa a titolo singolare siano a ritenersl come ursi, per gli eiTelti o in applicaziooe dell'articoIo 1319. (j2 I creditori chirografari di una delle parti, sono a considerarsi quali terzi, in quanto ai roedesimi non possono essere opposte lo contro-dichiarazioni, stipulate dal loro debitore. 03. Gli aventi causa a tUolo singolare, non possono essere pregiudicatí dalle coutro-dichiarazioni dei loro autori, ma di siSatte contro-dichiarazioni possono giovarsi, in quanto riescano loro vantaggiose — Applicaziooe di qucsto principio ai creditori cbirografari: 61. « E ad altri aventi-causa, o a terzi. 05. I successori a titolo umversale, come si approfittano delle contro-dlcbiarazioni dei loro autori, cosí debbono sottostnre alie obbligazioni einergenti dalle cootro-dichiarazioni medesimo ; 66. « Lo stesso si dica dei mandante (legale o convenzionale), in riguardo alie controdichiarazioni fatte dal maudatario nei limiti dei suo mandato. UQ 32. « c) I fatti e le dicbiarazioiii avvenuti neir dei rogito, dalle dicbiarazioni auccessive dei pubblico ufflziale. 33. l.a forza probante deU’aUo pubblico è assoUHa, aãversuf omnes. 34. « Inesaitezza delia disposizione dell'articolo 1319 dol Códice Napoleone, che seinbra limitare il valore di questa prova alle parti e ai loro aventi causa: 35. ● Distinzione — fra la forza probante dei documento pubblico — o ü valore obbligatorio delia convenzione, contcnula nello sleaso documento: » Conseguenze di questa distinzione: 36. « o) La convenzione contenuta nell’ atto pubblico, ed i faltí soguiti alia presonza dei notaio e da questi accertati, non possono raai nuocere diretíamente ai terzi,' i quali tuttavia talora rimarranno indirellamente pregiudicatí dalle conseguenze delia detta convenzione e dai detti fatti, non ex vi convstWtonts aut facti, sed ex dispositione jxtrit. S7. ● b) Pei terzi l’atto pubblico probat rem ipsani; onde questi terzi lo possono invocara, non per godere dei vantaggi provenienti dalla convenzione nol medesimo contenuta, ma solo allo scopo di servirsene come di docusnento, ossia per provort.’ la realtà dei contralto e dei fatti seguiti alia presenza dell’ufliziale rogante. 38. NelPatto pubblico, come nella scrittura privata, v'ha la parte dispositiva, e la parle ESUNCIATIVa. 39. Diverso valore delle enunciative, secondochè esse banno diretlo rapporlo col disposi tivo, ovvero sono a quasto estranee (art. 1318, Cod. civ.). 40. « Hagione delia detta ditferanza. 41. ● Critério per distinguere le une dalle altre enunciative. 42. « Forza probante delle enunciative, riguardo alle partij 43. « E riguardo ai terzi. 44. Delle enunciative contenute in atti antichi — Principio, secoodo cui, «. tn anliquis verba cnunciativa plebe probant, etiam contra atios et in praejudicium tcrtiiT'. 45. « Questo principio è stato implicitamente abrogato dalla legislaziono vigente; 46. * Nè speciale valore è da attribuirsi alPenunciativa deli*atto antico, per quanto esso sia appoggiato al possesso. 47. « Lo stesso si deva dire deU'aItro princípio, antiqnis, onmta praesumtmfMr solemniter aeta adottato prima dei modorni Godici « in 12. L’atto pubblico ò, giusta la deíinizione datane dal legislatore, quello “ che è stato ricevuto con le richieste formalità da “ notaro o da altro pubblico uffiziale autorizzato, nel luogo “ Tatto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede „ (1). 13. Da questa definizione si raceoglie come, per Vesisteiiza deiratto pubblico, siano necessarie quattro condizioni, cioè: aj Che Tatto sia fatto per opera di un pubblico uffiziale; b) Che il pubblico uffiziale sia autorizzato a fare tale specie un ove 48. « DelPatto pubblico impbbfbtto, perchè manoante di alcuna delle suo qualità essenziali. » Questo alto è nullo come atto pubblico: e parciò, nei caai in cui la forma deli’atto pubblico è condizione essenziale di validità delia convenzione contenuta nell’atto, Ia nullit^ delia convenzione. la nullità delPatto pubblico produrrà pure 49..Negii altri oasi, i'atto, che è nullo come atto pubblico, vale como scrittura privata, quando sia stato sottoscritto dalle parti (art. 1316, Cod. civ.): 50. « Che 3’intenda qui sotto il nome di parti, le quali debbono avere sottoscritto l’atto in discorsb. di atti; scrittura privata, debba soitanto avere 51. Se l'atto pubblico imperfeito, per Valero la sottoscrizione delle parti, aenza d'uopo di presentare 1 osservanza delle forma lità speciali (il buono o Vapprovalo), che, per alcune scritture private, la legge riebiede, airarticolo 1325 dal Códice civile; 52. « Risposta - Afflnchè l’aito, nullo come atto pubblico, vaiga quale scmtura privata, benciiè non presenti le condizioni speciali per questa prescritte, deve rivestire alatto pubblico. — Applicazione di questo priaio di forma, o perchè ricevuti da un pubblico como meno la forma e Vapparenza di un cipLo agü atti pubbliei (1) Art. 1315, Cocl. civ. — L'espiessione “ ricevuto „, di cui si vale il legislatore, non h esatta, perchè non comprende tutte le specie di atti pubbliei. Cosí, ad esempio, gli atti pubbliei legislativi o amministrativi non sono riee~ vuti da pubbliei ufficiali. Lo stesso si dica degli atti compiuti dagli uscieri nel legittimo esei’cizio delle loro funzioni. La definizione quindi sopra data sarebbe piü esatta, qualoi^a alle parole “ ricevuto con le richieste formalità ãa,eec. „ si sostituissero queste altre “ fatto con Je richieste formalità^er opera di, ecc. -— Avvertasi tuttavia come il legislatore pátrio, alFarticolo 1315 dei Códice civile, abbia inteso soitanto di parlare degli atti pubbliei, che hanno per iacopo diretto di fare prova delle obbligazioni, e piü specialmente degli atti notarili (V. Fiocca nel FÜangi^d 1886, 1, p. 414 e seguenti). ,nulU per vizio uffiziale incompetente o incapace. 1 53. Delle coktho 54. Dopplo signiilcato di questo vocabolo — (f” monialí. 55. Le contro-dichiarazioni, di cuí nell’articolo di creare fra le parti una posizione giuridica -UICHIABAZIO.NI. not 1319 a) Delle contro-dichiarazioni mairihanno per iscopo diretto a principale a segrrtu, e diversa da quella appaI I

— 13 — — 12 — c) Che 1’atto sia fatto nel distretto territoriale, iii cui il pubblico uffiziale esercita le sue funzioni; d) Che infine, nella formazione deli’ atto, siansi osservate tutte le prescritte formalità. 14. Vi sono varie specie di atti pubblici, secondo la diftcreiite qualità, che riveste il pubblico uffiziale da cui Tatto procede. — Cosí abbiamo atti pubblici: a) Lefjislativi o sovrani, che emanano dai potori politici; h) Amministrativi, che sono opera di pubblici ufíiziali amministrativi; tali a mo’d’esempio, gli atti consegnati nei registri pubblici dello stato civile (1), delle ipoteclie, o .simili (2); c) Giudiziali, autenticati cioè da uffiziali deirordiiie giudiziario od anche solo addetti alVordine giudiziario; come, ad osempio, le sentenze, ed i processi verbali che gli uscieri distendono per far fede delle citazioni e notificazioni eseguite neU’esercizio delle loro attiibuzioni (1); dj Civili, i quali riflettono i rapporti delia vita privata, e sono, ffcnsyctlCj ricevuti dai notari (2). 15. La legge sul notariato (3) ed il relativo regolainento (4) haimo minutamente descritto le formalità, elie si debbono osservare nel rogito degli atti notarili; non è nostro còmpito 1’esamiI narle; avvertiremo solo come Tatto notarile debba essere ricevuto dal notaro alia presenza di due testimoni idonei (5), e come la legge proibisca ai notai ed agli altri pubblici ufíiziali di ricevere o di stipulare un atto, senza conoscere le parti, opersonalmente, o per mezzo di due fiãefacienti idonei, i quali possono essere co¬ mente gli atti e i contratti, designati nelPart. 26 delia legge 17 luglio 1890 (corrispondente alPart. 13 delia legge precedente sulle Opere pie 3 agosto 1862), che siansi compiuti con le formalità in tale articolo prescritte, non rivestono il carattere di atti pubblici, se non sono ricevuti da notai o da altri pubblici uffiziali, autorizzati nel luogo ove furono compiuti ad attiúbuire loro la fede pubblica. V. confor. parere Consiglio di Stato 21 maggio 1880 {La Legge,1882. l,p. 137). c) Carattere e forza probante di atti pubblici banno i registri e i certificati degli Agenti Demaniali delle tasse,V. confor. sentenze — Cassazione Roma,1 febbraio 1882{La Legge,1882,1,p. 253) — Cassazione Torino, 31 dicembre 1885 {Giurispruãenza, 1886, p. 57) — Cassazione Palermo, 7 ottobi*e 1886 {Circolo Giuriãico, 1887, 2, p. 103). (1) V. art. 363, Cod. civ. Con 1'entrata in osservanza dei vigente Codico civile i Parroci e in genere i Ministii dei Culto cessarono di avere la qualità di uffiziali dello stato civile: perciò i registri di nascita, di matrimônio e di morte, attualmente tenuti dai Ministri dei Culto, non baimo carattere nè valore di atti pubblici e autentici per quanto riguarda gli efPetti delia vita civile. Che anzi i Ministri dcl Culto non banno neppure la veste e il potere di autenticare la firma apposta da privati agli atti da loro ricevuti, essendo la facoltà di autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private, conferita esclusivamente ai notari (art. 1323 Cod. civ.). V. confor. sentenza Cassazione Torino 22 dicembre 1891 {La Legge, 1891, 1, p® 521-522). — L’opposto sarebbe a dirsi (dicliiara la Cassazione di Torino, con sentenza 27 ottobre 1881, Giurispruãenza 1882, pag® 29-30) delle dichiarazioni scritte, emesse dal Parroco per messe o per qualsiasi ufticio religioso, che si debba celebrare nella Chiesa pai*occhiale: imperocebò (dice la Suprema Corte, “ i Parroci sono una delle istituzioni fondamentali delia Chiesa Cattolica: .... e poichb essi, sotto 1’immediata autorità dei Vescovi, banno Tesclusivo esercizio e la vigilanza di tutti gli ufíizi religiosi che si compiono nclle rispettive Chiese, ò di necessita il riconoscere nei medesimi la facoltà di attestare la celebrazione dei detti ufíizi, e di attribuire Ia fede pubblica alia loro attestazione (2) Atti pubblici amministrativi sono, fra gli altri: «) I certificati di notorietà rilasciati dai Sindaci a norma delPart. 131 n. 8 delia legge provinciale e comunale (testo unico, 10 febbraio 1889). V. confor. sentenza Cassazione Torino, 5 maggio 1884 {Giurisprudenza, 1884, p. 483); h) Gli atti fatti dai Segretari Comunali e Provinciali nei limiti delle ripettive loro competenze. V. confor. parere Consiglio di Stato 3 maggio 1879. (ricordato nella legge 1882,1,137): e sentenze — Cassazione Roma,6 luglio 1883, moím (Id. 1883, 2, p.686) — Cassazione Torino, 15 marzo 1886 {Giurispruãenza 1886, p. 321). ^ Airincontro, i segretari delle Opere pie, che non siano rivestiti delia gualitu ,í . esercenti nel luogo delia stipxdazione, non possono ritenersi quali pubblici uinziali per gli effetti di cui alVart. ,1315 dei Cod. civ.; e conseguente- (1) V. retro, vol. I (IV* edizione), n°571: vol..II (IV“^ edizione), n° 114 con le citazioni ivi ricordate in nota. V. pure sentenza Cassazione Torino, 10 marzo 1891 {Giurispruãenza 1891, p. 351). (2) Diciamo, per regola generale, perocebè per certi atti specialt, la legge designa altri uffiziali pubblici. Cosi, ad esempio, a norma delTart. 11 dei Có dice di marina mercantile, “ i capitani di porto esercitano le funzioni di ufficialo pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati dal Códice di marina mercantile. Gli atti da essi ricevuti sono atti puhhlici per gli effetti civili e penali. — Questa disposiziono si applica anebe agli ufficiali di porto, quando sono lu’eposti ad un circondario, e adempiono le funzioni di capitano di porto — Cosi paiãmente i Consoli rive.stono la qualità di notari e di ufficiali dello ●stato civile rispetto ai nazionali (V. art^ 20 e 57 delia legge consolare 28 gennaio 1866. — V. pure sentenza Corte app. Milano, 19 luglio 1875, Monitore dei Tribunali di Milano, anuo XVI, p. 834). (3) Decreto-legge 25 maggio 1879 (n® 4900, serie 2“). (4) Stato approvato con R. decreto 23 novembre 1879 (n® 5170, serie 2“). — -üi questo regolamento, Tarticolo 128 venne abi*ogato e sostituito con altro in forza dol R. decreto 10 novembre 18S1 (n® 479, serie 3“). (5) Quali siano i testimoni idonei emerge dali’ art. 42 delia citata legge. In relazione a quanto venne disposto con la legge 9 dicembre 1877 (n° 4167, serie 2“) il detto articolo 42 riconosee implicitamente cbe, non solo i masebi, ma anche le donne pos.sono intervenire come testimoni idonei negli atti pub blici e i^rivati. Mi.

— lõ — 19. Limitando le iiostre indagini al Códice Civile italiano, vediamo in questo prescritta la necessita dei documento pubblico, come requisito essenziale delia validità delFatto in esso contenuto, ● in tre soH casi, cioè: a) Per Tautorizzazione in genere da darsi dal marito alla I moglie, afíincliè questa possa addivenire liberamente agli atti di I maggior importanza specificatamente designati dalla legge (1); h) Per il contratto di matrimônio (2); c) Per gli atti di donazione (B). ; 2 0. (4). — 14 — loro medesimi, clie intervengono all’ atto in qiialità di testimoni (1). I i ; I 16. II valore deli’atto pubbUco è massinio: ma, per detei'- minarlo esattainente, ne è d’uopo distinguere — i casi, in cui Tatto pubblico è richiesto ad solemnitatem o ad suhstantiam — dn quelli, nei quali si tratti solo di apprezzarne il valore grohatorio —. 17. A) L’interesse generale dcl credito pubblico, delia sicurezza dei domini, delia certezza dei diritti, inducono il legislatorc a prescrivere alcune forme e^trinseche per gli atti piü importanti delia vita civile, ed a porre le sue disposizioni sotto la espressa sanzione delia nullità. In siíFatti casi, la forma voluta dal legislatore non è piü soltanto un mezzo direito a fare fede, cioè a servire di prova deH’atto seguito, ma è condizxone essenziale di validità delVatto stesso. Ora la forma, clie appare piü appropriata alio scopo di accertare 1’atto, è quella dello scritto; onde vediamo per alcuni atti il legislatore farsi a stabilire la necessita delia scrittura, sotto pena di nullità deli’ atto medesimo. — Clie anzi, per gli atti di massima importanza, il legislatore non istà pago dello scritto in genere, ma vuole, sotto pena di nullità, la forma àQlVatto pubblico (2). (1) V. art. 134, capov., Cod. civ. — E vedi retro, vol. II(3‘ edizione)in nota (3-4) a p“ 12 e segg. (2) V. ai-t‘ 1382, 1383, 1443 Cod. civ. (3) V. art‘ 1056 e 1057, capov., Cod. civ. (4) Abbiarao già osservato {retro, vol. II, IV"' edizione, n‘ 323 e 324 con le noto) come alla regola affermata nell’ articolo 1056 la giurisprudenza ormai concoi*de, appoggiandosi alie fonti autentiche delia nostra legge, faccia eccezione pei doni maniiali, cke siano in proporaione con lo stato economico dei donante, apprezzato aecondo le circostanze. Altra eccezione vedemmo pure {retro, loc. cit.), cke alcuni pretenderebbero introdurre per tutte indistintamente le donaisioni di cose mohili, le quali si vorrebbero dire valide e perfette col semplice fatto delia tradizionc degli oggettí donati, senza d’uopo di alcuna formalità di atto pubblico: ma questa seconda eccezione noi (ivi pure lo dicemmo) non poasiamo ammettere, di fronte alie cspiicite dickiarazioni eaprease nella relazione ministeriale e nei verbali delia CommisBione legislativa, come pure alla dispoaizione deÜ‘art. 1070 dei nostro Códice. Dobbiamo qui fare ceuno di una nuova eccezione, che alcuni ritengono si 18. Nel procedere a determinare i casi, nei quali si riebiede il pubblico documento, quale condizione essenziale di validità del1’atto in esso contenuto, il pátrio legislatore seppe seguire una giusta via di mezzo fra le due opposte, percorse — da chi concede una sterminata e dannosa liberta alie parti circa alla forma esterna degli atti giuridici (3) — e da coloro, che in troppo angusti confini restringono una tale libertà (4). abbia a fare alla regola presciivente la necessita delTatto pubblico, eccezione relativa alie donazioni inãirette o palliate, ciob fatte, sotto Tapparenza di contratto oneroso, tuttavolta cke non siano eseguite in frode alla legge che determina la incapacita a ricevere per donazione. Questa eccezione — che e propugnata in Francia da vari acrittori e da varie decisioni (V. Gbewier, Donat. et testam., I, n° 180; Touli.ieii, IV, n° 474; Dubanton, VIII, 401; Labombièiu;, art. 1132, n. 16) — b stata pure accolta da alcune sentenze delle Corti italiano (V. sentenze: Corte appello Venezia, 1 aprile 1875, Annali, IX, 2, col. 589; e 16 marzo 1891,'femi Vencia, XVI, p.184; Cassazione Palermo, 13 dicembre 1892, Giurisprudenza, 1893, p. 166): — ma essa è respinta dalla prevalente nostra dottrina e giurisprudenza(V. Bousari, Cod.civ. sulPart. 1056,§ 2216; Ricci, DiVoco 205: Sentenze — Cassazione Torino, 7 aprile 1851 o 21 luglio uff. 1851, p. 62: 1858, p. 390; 3 luglio 1884, Giurisprudenza, 'P* — Cassazione Palermo, 29 novembro 1883, Giurisprudenza,1884, P- — Corto appello Torino, 3 novembre 1884, e 1 marzo Í889, Id. 1884, v\rr 1 P- — Corte app. Lucca, 24 dicembre 1890, Fòro italiano 726). — E noi pure non rammettiamo. Egli b mvero illogico ed assurdo cke un atto, il quale, a norma di legge, sarebbe nullo per difetto sostanziale di forma, diventi valido solo porckè lo si b raasckerato con mentite spoglie: a qual pro il legislatore avrebbe prescritto la necessita delia forma deli’ atto pubblico, ae le parti potessero libeun (1) V. art' 41, 42, 43, 4 e 10, citata legge sul notariato, 25 maggio 1879. — La stessa legge sul notariato dispone espressamente che 1’atto b nullo se, oltre alla sottoscrizione dei notaro, delle parti e dei testimoni, non contenga quella pure dei fidefacienti, o quanto meno la menzione delia dichiarazione da questi fatta di non sapere o potere sottoscrivere (V. articolo 49, n" 4). (2) V. i miei PrincipH di filosofia dei diritto, parte spcciale, sezione i", tolo V, articolo I, n“ 297, nota 2", p® 237 e 238 (Torino, 1871). (3) Tale b il sistema adottato specialmente dal legislatore austríaco. — Vedi sentenza Cassazione Torino, 21 febbraio 1877 {Giurisprudenza, 1877, p. 258). (4) Veggasi, ad esempio, il Códice civile Albertino agli art‘ 1412, 1413. cupi-

~ 16 — 21. II Códice Napoleone, oltre che pei contratti di matrimônio i e per gli atti di donazione, richiede come necessária la forma dei- ' Tatto pubblico per la costituzione deWipoteca convenzionale (!)● ; Quesfultima disposizione non venne ripi’odotta nel Códice pátrio (2); e saviamente: imperocchè, se a norma delia legge italiana (como dei pari delia francese) le alienazioni di stabili si possono validamente fare sia per atto pubblico che per privata scrittura (3), n fortiori debbe potersi con semplicc scritto privato costituire hipo teca convenzionale, la qiiaic in íiiie non ò che un’alicnaziono tuale ossia condizionale delhimmobile ipotecato. ' 22. Un'altra differenza, di natura piii generalc, vogliamo se- | gnalare fra il Códice italiano e il francese in ordine agli atti í pubblici. Nel Códice Napoleone Tatto, che da noi è detto “ pubblico viene chiamato “ atto autentico „: e perciò non è diibbio che in Francia Yacte axithentiqíie equivale al nostro atto pubblico (4). Tnvece il legislatore italiano fa distinta menzione delhatto pubblico e delhatto autentico: e — mentre il primo prescrive come neces sário solo nei casi sovra enunciati dagli articoli 134 capov., 1056, 1382, 1383 e 1443, — [richiede in varie altre circostanze Vatto autentico (5) —: di piü —: delhatto pubblico ne dà una precisa — 17 — definizione debba i ^oir articolo 1315 — non dichiara intendere per atto autentico —. autentico è hatto, che firmam et certam emana^Tír'*^^^^^” quale cioè siavi la certezza legale, che rautent''^' persona a cui si attribuisce; onde il carattere deldclla sc?+^ scrittura riguarda Vestrinseco, anzicliè Vintrinseco in cui niedesima; e può sorgcre, o nella stessa circostanza hlico è scritto, o per effetto di atto postcrlore, — L'atto publin dal m ^ cccellenza, perchè Ia sua autenticità esiste pubblico formazione; ed inoltre, l’autorità dei Vintrinse i’Ogante prova, anche legalmente il contenuto ^ íitto medesinio, nel modo in cui fra breve vedremo (2). *^ontio, Ia scrittuvíi privata, eon firma antenticata da notaio, ivato, non puhhlico; ma pure è atto autentico, avendo acquiiiltimo carattere dal fatto delia suceessiva autenticazione aena sottoscrizione. *^oi^cludiamo quindi: C’atto p- ubblico è sempre atto autentico; ) Viceversa, Tatto può essere autentico. invece che cosa si 23. habet ossia è atto stato senza essere pub¬ blico; tenticità allorchè il legislatore si limita a richiedere l’auKcritto Ia ’ delPatto, ] aute7iticaz vuolsi ritenere — non già che egli abbia prenecessità di un atto pubblico, vo’ dire Wmtenticità iniziale nia che stia pago di quella suceessiva, derivante dal- ^one cIqU^ apposte alia scrittura privata (3). ramente eluderne la disposizione simulando un contralto oneroso? I nostri oppositori si fondano essenzíalmente sulla disposizione delParticolo 1055 Cod. civ. (corrispondente alParticolo 911 dei Códice Napoleone), da cui pretendono dcsumere un argomento a contrario: ne basti al riguarcío Tosservare che quosto articolo stabilisce soltanto che la donazione, a vantaggio di una pei’sona incapace, h nulla quantunque palliata ossia fatta sotto forma di un contratto one roso: ma un tale precetto presuppone manifestamente che la donazione siasi voluta fare in frode alia legge per quanto riguarda VincapacitCi dei donatario, non per ciò che ha tratto alia forma esterna délV atto puhhlico: onde 1’nnico argomento a contrario, che logicamente puossi desuraere dalla detfca disposizione, si h che la donazione a persona capace. è valida quantunque fatta sotto forma di contratto oneroso, purchb però siasi osservato la solennità delP atto pubblico. La nostra opinione e addottata anche da autorevoli scrittori di diiàtto friincese. V. specialmcnte DnMOLOMnn, Donat. et testam.', Ladrent, XI, n‘ 304 e 305. il mandato ^ eccezioni specifieatamente determinate dalla legge, con autenticazion/' ®ssere in fomna autentica, o per iscritto privato menzione deirattn ● nel Codice civile, in piii luoghi, b pure fatta conoscimento di nti 1’articolo 181 dispone che il rin° 2, e 854 ® naturale si faccia per atto autentico; gli articoh 161, ilavanti l’ufficin1o speciale e autentica per farsi rappresentare donatario pcr ^ stato civile; l articolo 1058 vuole che la procura dei bilisce la emerp da atto autentico; l’art. 1539 stacredito faccin ii /rf ‘™^entico per raccettazione. che delia cessione dei per Ic scriHn.^^ dehitoie ceduto; 1’autenticazione delle firme b pure atti privafi chieda la trascriziono (art. 1935), -canti costituzione di ipoteca convenzionale (art. 1989). richiesta e per gli (1) V. Cod. Napoleone, arf‘ 931, 1394 e 2127. o\ italiano, art. 1978. 3t68so Co<3, civ., civfc» 1324. (4) Veggasi nello stesso senso il Codice di proc. civile dcirimpero Tedcsco ai §§ 380, 382, 383. (5) Cosi — nel Codice di procedura civile, aU’articolo 5, b detto che il man datário, rappresentante di una delle parti nello sperimento di conciliazione, deve essere munito di mandato .speciale e autentico: e, alParticolo 4S. che, per Í2! V y^^p'^bolario uniocrsale italiano, v*’ Autentico. z; V. mtia, n» 27 e seguenti. trkLaÜ âPoenoTa^Xv! n (Gazzetta dei tini, XXVIII, 2, côi. JS ‘‘Prfle 1876 (BclMattirolo — TratíaCo <li dirilto giuditiario civila III I

— 19 — pubblico riposa sopra una dcjipia supposizione: 1® cbe 1’atto. il quale costituisce la prova, sia realmente 1‘opera genuína dei pub- - 18 — S5. In applicazione di questa teoria, noi direino che Ia pro cura, di cui neirarticoio 5 dei Códice di procedura civile, per rappresentare una delle parti nello sperimeiito di conciiiazione da seguire davanti al conciliatore, h valida, siccome mitentica, quando risulti da scrittura privata coii firma autenticata da iiotaro. — Come infatti logicamente supporre che, per questa procura il legislatore abbia voluto la forma dell’atto notarile, quale condizione essenziale delia validità delia procura medesima? Non sareblíc ogli assurdo che, mentre por Teíficacia dei mandato, diretto a stipularo neirinteresse dei mandante un contratto di qualsiasi natura (fatta soio eccezione per i contratti di donazione e di matrimônio) basta indubbiamente la forma delia scrittura privata, fosse invece neces sário 1’atto p'uhhlico per il mandato a comparire davanti il conci liatore? E perchè mai il mandatario per iscritto privato dovrebbe dirsi capacc di transigere liberamente senza limite di valore, è invece incapace ad attendere alio sperimento di conciiiazione fatto sotto gli auspici dei conciliatore? 26. (1). alia preseuza dei notaio, che ne autentichi le firme,e un vero atto autentico: Tattestazione dei i)ubblico ufficiale auténticante rende legalmente certo che il riconoscimento dei figlio naturale fu fatto dal dichiarante. Vero e bensi che rautenticità delle sottoscrizioni non impedisce che si possa impugnare per errore, per violenza, per dolo, o per altro vizio intrínseco, il contenuio nello seritto, e cosi la validità delia fatta ricognizione (V. art. 132é, Cod. civ.). 5Ia che porcib? Forseche anche il conteuuto nell’atto j)uhhlico non può essere egualniente impugnato per vizio hitrinseco, senza d’uopo di querela di falso? Per la stessa ragione, crediamo che il riconoscimento dei figlio naturale. fatto davanti al conciliatore, e regolarmente constatato nel processo verhale âi cnnciluizionc, sia a dirsi valido per riguardo alia sua forma csíe/via.(V.confor. Bousahi, Cod. civ., § 446, lettera &; Direcione delia Giurisp>ruãema. 1879, loc. cit.; Duranton, III, n*’ 221; Dkmolomre, V. n" 399; Contra, Baudaxa-Vaccolini, Cod. civ., sulPart. 181). — In fatti il processo verbale di conciiiazione, se non ■Atto pubblico, in quanto ha soltauto il valore di una scrittura privata riconosciuta in giv\dizio (V. art. 7, capov., Cod. proc. civ., art. 12, legge 16 giugno 1892; e art. 54, capov., Cod. proc. civ. francese), b perb un atto auten tico, perche fatto coii 1’iutervento di due pubblici ufficiali t’l conciliatore e il cancelliere), che lo sottoscrivono insieme alie par-ti: percibnon sembra potersi dubitare che la confessione di chi riconosce il figlio, cosí accertata, rivesta il caratiere di autenticitu, prescritto dalPart. 181 dei Códice civile. e un Atto non solo autentico voa pubblico è l’atto di stafo civile, redatto dall’uffiziale <li stato civilo (V. retro, n- 14, lettera h, Vol. presente; e art. 363 Cod. civ.). — Da \ ari perb si ritiene che Ia dichiarazioue di riconoscimento dei figlio naturale si possa ricevero soltauto clall’uffiziale di stato civile allorchb b fatta nelPatto di nascita dei figlio, o nelUatto segueute di matrimônio dei genitori, non in ijualsiasi idtra circostama di tempo poateriore alia nascita. V., iu questo senso, seutenza Corte app. Modena, 29 dicembre 1874 {Annali, 1875, 2, col. 29); Lomonao {monogr. cit. uel Filangieri, 1886, 1, p® 241-242), il quale afterma che siffatta ^ adottata da una Circolare Miniateriale; e Ricci (.Corso ãi diritto C2^i77í;, I, n" 278). A sostegno di questa opiuione si dice che “ gli uffiziali di stato civile non .sono per legge abilitati a ricevere le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali e stendere il relativo atto, fuorche incidentalmente quaiora si facciano in occasione delia dichiarazioue di nascita o delia celebrazione dl susseguente matriraonio: iiegli altri casi (si soggiunge) Tatto autentico deve essere redatto dal notaro — Non possiamo apiirovare la surriferita opinione, perchè, a nostvo avviso, si fonda sopra un falso supposto. Per verità. muno puü dnbitare che il riconoscimento di suo figlio naturale sia un atto concernente lo stato civile di questo; or bene, nell’ articolo 6 dei decreto-legge suiL qvdinamento dello stato civile (15 novembre 1865, n“ 2602) b stabilito in eimini assoluti che rutfiziale dello stato civile b incaricato di ricevere tutti n atti concernoiiti lo stato civile senza alcuna limitazione in ordine al reinpo m cm cotali atti vengoiio fatti. chwio giuridico, 1870, vol. V); (Annali, VIII, 2. col. 156). V, confor. PAcirici-MAzzoNr (neir-4/ - e sentenza Corte app. Veiiezia, 2 marzo 1874 27. B) Razionalmente parlando, il valore proòatorio dciratto (1) Di un’altra applicazione delia stessa teoria crediamo opportuno di fare cenno, in riguardo alia disposizione delVart. 181 dei Códice civile, .secondo cui il riconoscimento di uii figlio naturale deve farsi “ neiralto di nascita, atto AOTBNTico unteríore o posteriore alia nascita Certo il riconoscimento, che si facesse con semplice scrittui*a privata, avrebbe valore legale. Ma che dire se la sotloscrizione, apposí» dal genitore a cotale scrittura, sia stata autenticata dal notaio in conformità dclV articolo 1323 dei Códice civile? II Ricci (Coinni. cod. civ., I, n® 277), il Baxjdana-Vaccolim (Cod. civ., suirart. 181) e il Delvitto (Cod. civ., sullo stesso articolo) riten gono che anche questa scrittura non sarebbe efficace pel riconoscimento, perchè la legge richiede 1’atto autentico, e atto autentico (a loro avviso) equi vale ad atto pubblico; mentre lo seritto privato, per quanto porti Tautentica ' notarile delle firme, b sempre un atto privato. II Ricci, nel suo trattato delle ● prove, al u” 70, riproduce la stessa sua opinione, soatenendo che “ atto auten tico ha lo stesso significato e valore di atto pubblico; onde ne b perfeito sinô nimo Dello stesso parere sostanzialmente è il Lomonaco õiel Filangieri, 1886, i l,p®241 e segg.). — Non possiamo convenire in siffatta opinione, la quale b - ^ pure repudiata dal Boiisari (Cod. civ., § 447, lettera d), e dalla Direzione delia j ; Giurisprudenza (1879, in nota a p“ 37-38). — Torniamo a dire, se il legislo- . \ tore italiano (a differenza dcl fraucese e di aHri suceessivi) usb distintamente | | le voei di atto 2mbhlico e di atto autentico, dobbiamo riteuere che egli non intese ' di dare ai due vocaboli un significato idêntico, e che adoperò la voce autentico \ sccondo la sua filologiat ed esatta espressione. La scrittura privata, sottoscritta ; o con non ChQ dire dei riconoscimento dei figlio naturale fatto per testamento. Num dubbio puü cadere .sul testamento notarile pubblico. È questo un atto, . i . \ \ ■ . 1

— 20 — blico ufficiale, cli cui porta la sottosciizione; 2® che Tattestaziono di questo pubblico uffiziale, nell’ esercizio delle sue funzioni, sia — 21 — sincera, vale a dire conforme alia verità. — Ora entrambe queste ipotesi, i^er quanto grandemente probabili, non sono però. j>er sè ■'^empUce scrittuva privata, a cui fa difetto qualsiasi cai*attei'e di autenticità. Per verità, in esso non v’ha alcuna diretta relazioue fra Toperato dei testatore e quello dei notaro: questi non intervieiic che dopo la morte clel testatore; manca quindi compiutamente qualunque argomento di certezza cliv lo scritto attribiiito al testatorc sia veramente opera dei medesimo. b) Nella seconda ipotesi. il testamento olografo, che sia stato ãal suo autorc consegnato ad un >to/aro, si può logicamente assimilare ad un testamento segreto; impei*ocche, cosi 1’uno, come l'altro furono scrifti c sottoscritti da privati, senza intevvcnto di alciin pubblico uffiziale: entrambi vennero poscia rimossi ad un notaro, il quale dei ricevuto deposito ha fatto i*egolarmente e solennemente constare. Non v’ha quindi nella questione delia disposizione di legge, relativa al ricoiioscimento dei figlio naturale, di cui ci occupiamo, motivo di distinguerc fva il testamento olografo che sia stato dal fesfaiore depositato presso un nofaio, e il testamento segreto: e, sia l’uno, che Taltro, devono dii*si egualmente validi ocl egualinente inefficaci por la forma esterna delfatto di riconoscimento. Ora noi non esitiamo ad attermare che nessuno dei detti due testamenti può dirsi atto autentico, nel senso e per gli effetti di cui nell’articolo 181 dei Códice civile. Infatti, in entrambi questi testamenti fa d’uopo distínguere due cose, due periodi essenzialmente fra di loro diversi; vo’ dii'e — la scrittura privata, che contieue Tultima disposizione dei testatore, scrittura, che, nel testamento olo grafo, deve essere tutta di pugno dei disponente, e, nel segreto, può anche €ssere fatta da un terzo, ma dee, uelPuno e nelFaltro, essere sottoscritta dal testatore a norma delFart. 782 dei Códice civile — e 1’atto pubhlico di ricevimento delia scheda testainentaria, che dal testatore siasi rimessa successh-amente al notaio. Ciò premesso, quando, nel primo periodo, il testatore scrive o fa scrivere 1 espressione delle sue ultime volontà,_ egli è solo, o in compagnia dello scrivesite. non c e notaro, ne altro pubblico uffiziale, che assista a questa operazione,^ e che in conseguenza possa autenticamente attestare la verità di ciò, che non si e o non solo autentico, ma il quale fa piena e Icgale lede di tutto ciò che il notaro dichiara essere seguito alia sua presenza, e cosí delia dichiiwazione emessa dal testatore nel riconoseex-e il proprio figlio. Lo stesso s’in.segna dai piii dovei*si diro dcl riconoscimento fatto in un te stamento segreto: pcrocchè anche questo e qualificato dalhí legge siecoine fatto per atto di notaro (V. Cod. civ., aid. 77ü); e, d’altro canto, la consegna che delia scheda sigillata dei testamento fa il te.statore al notaio, la con temporânea dichiarazione dei testatore che in quella carta si contiene il suo testamento, e il successivo atto notaiúle di ricevimento delia scheda, con la menzione delia dichiarazione sopra detta (V. art. 783, Cod. civ.), valgono a dare carattere di autenticità al testamento segreto, escludendo ogni dubbio che esso provenga dal testatore medesimo. V. in tale senso: sentenze — Cas- .sazione Napoli, 12 giugno 1866 {Annali, I, 1, col. 308); c 5 liiglio 1884 {Fòro italiano, 1884, 1, col. 1242) — Cassazione Roma, 18 ottobre 1878 [Giurisprudenza, 1879, p° 37-39): Baudana-Vaccolini, sulFart. 181; Dki.vitto, sullo ste.sso articolo; Bousari, Cod. civ., sul medesimo articoio, § 447; Direzione delia Giu37-39 (in fine) deli’annata 1879; R. .Tanuzzi (nel rispruãenza, nota cit. a p Bettini 1884, e in opuscolo, 1884, Torino); Meklin, Rêpcrtoire, v° Tesiament, Sez. 2% § 3, art. 3, n. 29, Duuanton, III, n° 217; Dei-vincourt, I, p. 94. É procedendo oltre, v’ha chi ritiene che anche con testamento olografo si possa validamente rieonoscere un figlio naturale; perchò questo testamento ha, per legge, lo stesso valore di quello fatto per atto di notaro (Cod. civ., art* 912, 913 e 914). V. in tale senso sentenze: — Cassazione Roma, 8 vembre 1882 {La Legge, 1882,2, p. 793) — Corte app. Venezia, 11 aprile 1876 {La Legge, 1876, 1, p. 492); Borsahx, Cod. civ., sulFart. 181, § 446: commento alio stesso ai*ticolo: Toullier, II, n° 953: Tiioulonc;, et testam., II, n" 1498. — Altri invece ammette che, per regola ge.nerale, il testamento olografo ò una scxãttura privata, la quale, per sò, non ha nessun carattere di autenticità; di guisa che il liconoscimento di un figlio natui*ale, fatto nel testamento olografo, si consideri come fatto con privata scrittura spi^ovvista di autenticazione delia, firma, e quindi non abbia efficacia legale; ma a questa regola vuol fare zione pel caso, in cui il detto testamento sia stato dallo stesso testatore depo sitaio presso un notaio, che ubbia rogato il relativo atto di deposito. In sifíatto caso, si soggiunge, il testamento olografo, pur non cessando di essere un atto in forma privata, e cosi continuando a rimanere mancante di autenticità íV/s/a/f', aequista però 1'autenticità successiva, e pi*ende la forma di testamento notarile Tale è Topinione dei Bavdana-Vaccolini, sulVart. 181, p. 2011, e delia Direzione delia Giurisprudenza (nota citata a 37-39 delFaimata 1879). Noi non crediamo che il riconoscimento dei figlio naturale possa validnmente farsi col mezzo di testamento segreto, uc tanto meno con testamento olografo. . ecceDelia natura giuridica di quest ultimo avremo mighore opportuintà di trattare nelFaí-ítcoío seguente, là ove, discorrendo 1 argomento delia sc;-/í/wr«^>;7rata, esarameremo di propo-sito la questiono se la venficazwne àdi testamento olografo sia a carico delFerede testamentano o dei legitiimo „ (V. ultra, n<> 287, ^ LiSamo^cTqui ad osservare che, in riguardo al detto testamento, due ipo tesi possono presentarai: secondo che — esso venne depositato presso taro, dopo la morte dei testatore — ovvero dallo stesso testatore —. u) Nella prima ipotesi, ne pare evidente che il testamento olografo è una noDklvitto, Donaiions in un noperato alia sua presenza. Allorchò poscia il testatore consegna la sua cedola testainentaria al notaro, incaricandolo di riceverlá in deposito, il notaro fara, risultare da atto pubblico delia consegna; ma quesfatto pubblico non potra tare tecle legale ed autentica che di quanto si ò operato alla pre senza clel publihco uffiziale rogante. In altri termini, il notaro potrà e clovrà autentioaraente aecertare che il deposito delia scheda testainentaria fu eseguito presso cU Im: ma non ò e non può essere suo ufficio di imprimere l’autentícità alla scrittura testainentaria, la quale, ripetiamolo . osserva, specialmentc pel testamento segreto, che lo due parti dl CUI esso fu fatta in di lui assenzaIn contrario si consta, cioò la redazione in ore e 1 atto di consegna al notaro delia scrittura, costituiscono un sol tutto; gmsa che rautenticità delia seconda testamentaria. Siüatta inettianio firma di autentico, peichè ia . .. testatoie piesso un notaio) la cosa è ben I'5°f®^sore piovANNi Lomanaco (nel - aprire un testamento Aperto Tinvolucro, che iscritto delia suprema volontà dei testaoperazione si estenda anche alla cedola asserzione í7m<«í7a ne pare destituita di ogni serio fondamento. Amnoi pure (siceome sopra dicemmo) che Tintervento dei notaro alla uxm scrittura privata possa attribuire a questa il carattere di atto . presenza dei pubblico uffiziale alla sottoscrizione vale ad (ocl olografo, stato depositato dal diversa. Poniamo, I Giornale delle leggi, 1879, p° l’87-ÍW clie‘ occõrra "dí segreto a norma delFarticolo 915 dei Códice civile. I I ( n

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