TRA.TTA.TO Dl Z1 lOCIV RITTO G Jlj ITALIANO PER LUIGI MATTIROLO Professore ordinário oella R.* ünirerBÍtà di Torino Dottoro aggrogato e VOLUME II II notôvol© aumento delia matéria, conteuuta in c[uesta quarta edizione, suggeri ridea di una leggera modificazione nella composizione tipográfica, mercê cui si potè conservare 1’attuale volume in proporzioni non di molto superiori a quelle delia precedente edizione. Quarta edizione (Nota degli Editori). i(it8r3mfinlB rivBdula 6 nolBvoliuBnte ampllata dali aulore. torino BOCCA EDITORI FRATELLI . n, EB d’itíeu LIBRAI DI S. V FIBBNZB Cerretani, » ROMA 71b dei Corso, 216-21" Vi» CATANIA 8. M»ii» Eo9.°, 28 (K. Carosio) xjbi»ositi MESSINA (Daly) PALERMO CnlTersità, 12 (N. Carosio) 1894
n r PARTE II. Capacita delle parti di stare in giudizios e modo col quale le persone giuridiche sono rappresentate in giudizio. I TITOLO I. PlSOrRIETi Letteraria { t. Capacità delle parti (persone íisiche). Sommario: 1. L’attore e il convanuto debbono essera capaQÍ di stara in giudizio. 2. Critério per determinare questa capacità. <r . ^ 3. Doppio ordine di incapacità, assolutô e relative. I f i 4. Sono incapaci assolatameute i minori non amancipali, e gli inlerãctíi. « A) iJ/t>iorí «o»t emancipati. — Da chi siano ordinariamente rappresentati. 5. < Rappresentanza loro, affidata a un curatora speciale, nei casí di cui negli articoli 224, 2® capoy. 246, capoT., Cod. civ.; e 136, 2° capov., Cod. proc. civ. Ô. « Del curatore ad boiia, nominato a norma deU'art. 247 dei Cod. civ.; Se egli abbia la rappresentanza giuridica dei minore in tutto quanto si riferisce ai beni dal testatore lasciati alio stesso minore: Opiniamo per rafTermativa. 7. B) Intardelíi giiedisiali e legali: a) Jnterdatti giudiziali: Da chi siano rappresentati — {In nota] LUnterdetto, con sentanza di primo grado, può,da sà, appellare(art. 481,ult. alínea, Cod. proc. civ.): — Quid dei ricorso per cassazione contro la sentenza di appello [che pronuncia rinterdiziona t 8. è) Interdelti legalit Da chi siano rappresentati in giudizio: Critica di due sentenze delia Cassazione e delia Corte di appello diRoma, le qnali dichiarano che Tinterdizione legale non priva il condannato delia capacità di stare in giudizio, ancbe senza legittimo rappresentante: 9. « Continuazíone. l I TorINO — VibXENZO BoN'A, tipografo di S. M, II 10. Incapaci râlativamente: A] La donna maritatai Autorizzazione raarltale: quando occorra alia donna maritata per potere stare in giudizio —(In nota)Esame di alcuui dubbi riguardo alie: a)DiTísioni (amíchevoli o) gindísiali ,● b) Alie cause, in cui si contende snlla proprietà \
— 7 — — 6 — 2. Ora quale critério dovranuo seguire queste leggi, nel determinare la capacita occorrente ^lle parti per potere stare giudizio? Dovranno forse limitarsi a richiedere per Tattore e per il coiiveiiuto la generica capacita, che è prescritta per gli atti di mnnimistraziofie semplice o ordmaria: ovvero dovraniio pretendere che l'uiio e l’altro litigante abbiano quella maggiore capacita, che è necessária per gli atti di alienazione? Nè 1’una, nè 1’altra. — E per vero, se, da un lato, non è a riteiiersi che per potere stare in giudizio basti logicamente la capacita necessária per gli atti di semplice amministrazione, perocchè gli effetti dei giudizio sono ben piü gravi che non siano quelli derivanti da atti di amministrazióue ordinaria: d’altro canto, sarebbe eccessivo il richiedere che le parti litiganti presentino sempre quella intiera capacita che è prescritta per gli atti di alienazione, avvegnachè nel giudizio le parti si propongano di rivendicare e di difendere i loro diritti, non già di alienarli (1). 3. Scegliendo quindi una via di inezzo, il legislatore, a lato delia capacita stare in giudizio, riconosciuta in tutti coloro, che hanno il pieno e libero esercizio dei loro diritti, stabilisce le in capacita; di cui — alcune assolute e generalif ossia tali, che le persone, dalle medesime colpite, non possano mai stare in giudizio debbano sempre in questo comparire per mezzo dei loro legittirai rappresentanti — le altre relative e parziali, siccome quelle, che riguardano persone, lo quali hanno una capacita limitata e condizionale, cioè abbisognano, per poter stare in giudizio neirintcresse dei loro rappresentati, o almeno in qualche giudizio, di in ma proprio 0 di stabUl o sopra diritti reali immobiliari; c) Alia costituzione di gtudizio penale. 11. « Forma dâll’autorizzazione maritais trice ia giudizio. 12. « Autorizzaziono giudiziale delia douna 13. « Essa è solo oecessaria (art. 13ô, Cod. proc. parla civilo io per la douna maritata, cho sia convcnula o atciv.): * . . ,, P®*" Sli íitti pel quali occorrsrebbe tonzzazioue dei raarito -(/„ nota) Cocseguenre * LTCi";” S-diziale (Ooa. ppoc. civ., artí « Aulorità competente ad accordare sia minore di età? « Effetti deirautorizzazione « delia donna, che norma di loggo, l’aucoli 790 0 tale autorizzazione - Qniã, se la donna maritata era”oS ® ‘ «'^ovi stadi dei giudizio. che contrasse matrimônio nol cona\a\t-!Í' giudizio, a 18. B) 11 Quali azioni essrLn .. ^ niedosimo? Hi. 16. 17. ziono dei coDsiglio di fami«lia. aenza l’autorizza19..S., d-, qu«,e™;í di primo grado, abbisogni dl nuova autorÍ7 ^ promuovere il giudizio primi giudici coi rimedí ordinarí o P®' >mpugnare Ia soutenza de» 20. O Qu/d dei pcunors che sl ÍatraVrlr "" 21 n) Podestàrírt.?^”*” nelPinteresse dd Cod. civ.). * L’incapacità doirinabiUiato^à atara dTaoloV’*“*’*^'“'° oy "on veriono soora int«,. fíguarda tutti i giudizi, coiudei betít doWassenle? (articoli 28 a 23. a norma degli articoli 327 dol Cod civ alVinterdiceni‘> '^Wesontare od aesistorarinf,, 2o. ^ Quid dei mandalario ad nagotial “ ® di proc. civ., possa 27 giudizialaí (Cod civ *'● L] Qujd dei faUiti ( articoli 1875 art fioo nr,A ' ' , 187G l^«.lc<do 8Í“dZ°'.'j; ‘I íel fMwoZ‘ò "‘appltazld del- . 2085). 30. (la »«ado la l,gg. ~«..rva”ò“l'° b°bZ“d *“ ““o"’ B delia cauzjone JuclicaiU7n solvi. ’ spcciali assistenze od autorizzazioni. ● Lo stare in giudizio € nchiede, cosí nelVattore cità. — 11 Códice di si limita - e procedur l un atto di come nel conve somina importanza, che una speciaie capacapoverso deU’articolo. 36, - aventi il libero eser- <^ssistite, 0 auto0 stato e la loro nuto, ate, a civile ni a dichiarare che “ cezio dei loro diritti rizzate, e persone, non essere r devono « norma delle leggi ^Pl^resent 4. Sono incapaci assolutamente — i minori non emancipati sono rape gli interdetti. A) I minori non emancipati, per regola generale. , che capacita „ (1) ^regolano il (1) n Codiçe di P™offi'ySo”in ífuSto “aícapace « oSut “r^STer df^v^èiíÜri tPos^one .i h. ueW dei-aU 8viz.ere zulle omigazioni.^ rst2re Oo£ “ giugno 1881 1883, art' 29 e seguenti). , entrata in vigore quali hanno ü completo ™laern°™''®’ ''edremo'^ a “í"™ *● rerson» -eco dei P-.atoH-TSS^i^-»o^®- e bligazioni, entrato in osservanza col 1° gennaio í <
— 9 — 6. Neirarticolo 247 dei Códice civile è scritto cosi: “ Chiunque istituisce erede un minore, può nominargli un curatore speciale per la sola amniinistrazione delle sostanze chc gli trasniette, sebòene il ?«?’- nore sia sotto la patria podestà Questa disposizione è una quasi letterale riproduzione deirarticolo 249 dei Códice civile Albertino; essa corrisponde al principio afterinato dal diritto romano e segnatamente dalla Costitnzione di Griustiniano, la quale permetteva, non solo alia madre, aHAvola e agli altri parenti, ma anche agli estranei. di fare doiiazione per atti tra vivi o di ultima volonta a íigli soggetti a patria podestà, con la coiidizione clie ut pater aut qui om~ nino eos habent in potestate, in his rebus(cioè nelle sostanze donate 0 lasciate) neque usufructinn (1) neque quodlibet penitus habeant participium (2). La forma, in cui è concepito il sopra riprodotto articolo 247 dei nostro Códice civile, è men felice e corretta sotto piii d’un rapporto; onde Tinterpretazione e rapplicazione dei detto articolo ha dato luogo a molte e gravi questioni, clie non è nostro com pito esaminare singoiarmento (3). Non possiamo però prescindere dal toccare di quella piü grave, e' clie lia diretta relazione col di ritto giudiziario. Si tratta di determinare i iioteri e le attribuzioni di questo curatore testamentario; è desso un seniplice amministratore, a cui siano soltanto permessi gli atti di gestione ordinaria; ovvero ha egli anche Ia facoltà dí fare (salvo le opportune garantie) — 8 — pi-esentati ia giudizio - dal genitore, che sopra essi esercita la patiiapodesta - o dal tutore,se si trovano sotto tutela (1). 5. Questa regola soffre qualche eccezione. E dapprima egli è per sè evidente cui è discorso, debba in tutto o i principio 0 nel corso delia lite. si fra il minore come la rappresentanza, di 111 parte cessare allorcliè, sin da inanifesti un conüitto di interessi una stessa natrin ^ tutore, ovvero fra minori soggetti opposto a queUo dei suo tutore o a auelln I u interesse Stti aTr-“‘"^d í «etti a patria podesta,o anche, in ^ ' protutore, ovvero questi a quello dei mi a — Pei figli sogcaso di tutela, qualora manchi il pure abbia nelia lite minore an interesse opposto d , 1’autorità giudiziario ratore speciale, che interesse ov opposto a qTelío“T rà nominare un cuei suo^noÍmlÍ' "" presentante o a quello dei minori che insieme a lui sono patria podestà o tutela (3). i’ap sottoposti alia medesiina ^33, 241. 277. Cod. proc.''civ.fé?rt^ 30o'^El^ Queste disposizioTii Viríí ● T® ^en. giudiz. aJ Dato clie entrambi*^! comineuto; delPart. 220, Cod ● geniton, a cui snetto U ● d padre e il figUo ® ^he ü couflfttn podestà(a norina mat , a a rappreslntkre ü fifr ® fioH mteressi sorga fra teresse oppLto a qSlk, df° ^arito o ^ dere dal&orità SS/.- fr'atello; ma in che ha mcitati articoli. V. conf a.fnf^ nomina di uncura^^ caso si deve provvegiuridico, 1890, 2 n<s i4Z1 ^PP- Catania ®Pociale, a norma dei Booom, Bunchi, Coiío Í? 1889 {Circolo V Fra le sopTa ^ «i* IV, n» 198: procedm-a civile nnn t’^^®.'l^^Posizioni dei nAr 6.246 presciive che la ^il C “^^® ® Códice di ^udiziana ordinaria daTan ?^ n speSi ^gli articoli 224 caso dal tribunale Nuale vert^ü^^ dairautorítà escluaivamente ■ ^'^''ticol? 1^ dVr'í- tutti m ipotesi estende afi *''^^®^‘l'^^Bümmoi ^●^°'^.'®®^ipl■oceduL n'-T" presidente delia Cr>7f ossia concerne ®^'^ borte 0 deltribúnS« la eompetenza, che gH ( art. 136, 2° capov. articoli 224 e 246 clel Códice civile deferivano al collegio innanzi cui pende il j(iudizio. — Quindi riteniamo che, trattaudosi di minore, convenuto in giudizio dal suo genitore o tutore, o da un terzo, la nomina dei curatore speciale, delia quale si tratta, potrà farsi, cosi dal presidente, come dalPintiero Collegio innanzi a cui la causa è portata. V. confor. sentenza tribunale civile, Milano, 6 novembi-e 1875 [La Lcgge, 1876, 1, p. 162). c) In ogni caso, la nomina dei curatore speciale deve essex^efatta—o sulristanza dei genitore o tutore, che pel conflitto di interessi non può assumere ia rappresentazioue dei minore — o sulTistanza delPaltra parte_ litigante, la quale ha legittimo interesse ad impedire che il giudizio non le riesca elusono — 0, in difetto di istanza di parte, à.'uffizio dalPautorità innanzi a cui pende la causa. V. confor. sentenza Cassazione Firenze. 10 mai^zo 1873 {Giornale dei trilni-udii, 1873, n'' 80, p. 318). (1) V. art. 229, n“ 1, Cod. civ. vigente. (2) Novella CXVII, capo 1. ●, i -j. j. i (3) Chi desideri avere unesatta nozioue dei dubbi sortí dal citato articolo._ potrà utilmente cousultare: F. Bianchi, op. cit., IV, n‘ 193 e seg.; Paoli, Dei figli di famiglia e dclVistituto delia 2>atria podestà, §§ 56, 57; Leio (nel Circolo giuridico, 1885, 1, p® 17 e seg.); C- Boggio, op. cit., I, n* 4fa4 e seg.; G. Mauuccnr (nelia Legge, 1890, 2, p® 27 e seg.): e specialmente K Pistoni, La Cu~ vateld tiist(i>H6)it<xvici 6cc, giuviã-icoy 1891, vol. XLvlI, fase. 4 8 5).
— 11 — L’ufficio <\.<òVCamministratore si concreta e si esplica negU atti civili. giudiziali e stragiudiziali. clie occoitouo per 1 amininistrazione: questi atti il curatore, di cui si ragiona, non può fare in nome suo, ma li eseguisce in nome dei minore; e perciò la rappresentazione dei minore è implícita e necessária in tutti gli atti di amministrazione, clie il curatore compie e deve coinpicre. Ogni volta clie il legislatore vuole Hmitare i poteri deiramministratore, e ridurli ad atti di mera gestione, osclusi quelli di disposizione e di rappresentazione, adopera sempre le parole di '* semplice amministrazione valgano ad esempio gli articoli 29 capov., 224 capov., 317, 319, 339 dei Códice civile; invece ncirarticolo 247 non si parla di “ semplice amministrazione „ ; si dice clie il curatore è delegato perla “ sola amministrazione „; e 1’aggettivo “ sola, l‘u aggiunto per esprimere il doppio concetto clie ramministrazione dei curatore speciale riguarda soltanto i beni lasciati dal testatore al minore , e clie essa non si estende alia persona- dello stesso minore. — 10 — gli atti cosí detti di dispodziom? E particolarmento la sentanza giundica dei minore negli atti giudiziali ziali. per quanto concerne i beni lascinHcri; i . nwíivr. 1 ncsciacigii, spetta al curatore, ovvero rimane nel genitore che i i. ● , . t tutore ordinário dato elie i, mi„oi:í ' apStenT 1"í"“PP^-sentanza ginridica dei minore e non ^reíse: ^ deirarticolo 147, è, — Ma 1’opposta onirin 'T ° amministmzmie (!)● dottrina e nella giurisprucLTaT)*''!!°i™"' P^valonza nella Essa invero risnondfl ® con ragione. (lisposizione íelParticolo rolhè”' T‘"r nel nominare un curatore spécLe a testatore P ciale al minore, come dei legislatore nina, quello si íu per certo di escliulere padre o dei tutor cosí lasciati al mi rappree stragiudinelbautorizzare cotale qualsiasi ingerenza dei strazione dei beni co habe G ordinário nell’ainininíminore (neque q ant participium) uodlibet in Ms rebus ’uopo dell’inLv2í1 lappresentanza giuridica dol m* * ● ^ o dei tutore per la . Ora speciale, fosse d -le relativi ai beni lasciS ''«lia vita ci la volontà dei testatore e dei legisM ’ elusa ^ e stata istituita adottiamo per il minore quell in favore dello stesso a contra vale Tosservare clie Io Nè a conforto deU’opiniono contraria stesso legislatore, agli articoli 224 e 277 dei Códice civile, trattando delle attribuzioni dei padre e dei tutore, dispone esprcssamento clie essi rappresentano i minori c ne amministrauo i beni, mentie di cui noirarticolo 247 dcllo stesso Códice, non fa per il curatore, parola di rappresentazione. Ovvio infatti è Io avvertire che pel padre e pel tutore l'ufficio di rappresentare il minore è ahiplissimo, si esplica negli atti, cosí di interesse patrimoniale, come di inte resse personale dei minore; onde era mestieri clie di tale iilficio si facesse nella legge nienzione espressa, e separata da quella delriifficio di amministrare i beni. Invece il curatore deputato ad bona, a norma delbarticolo 247, lia un iifíicio limítato e ristretto ai beni lasciati al minore; e la facoltà nel curatore di rappresentare il minore negli atti civili relativi a questi boiii non aveva d uopo di espressamente dichiarata dal legislatore, percliè come gia ossere curatela minorenne. A-Uopinione clie sta la lettera delia leggcCorte app.*^To'HM ^^taua, MantuUe aro ● ●■ipp. Palenno, lo’ mkr "o TrrÍ XxT\‘’ = Sentenze — 2, pc 197 e 387) ^ «ettembre 2, col. 95 - Corte J s/ntelf!: P--. OP. cit., § 56; iaS7 [Gnmspricdenza isé ra a ,'J’ P- 444) 1 n XI, 1, col. 221). colo guiridicQ lacn o’^ Torino 15 lu"lie 1884, 2, % \fo'-31)’ IS^reWbre 1890 ‘ 6 noverabre 1883 neirufficio dicemmo è implicitamente e necessariamente compresa di amministrare i beni medesimi. 7. B) Gli interdeiü sono: giudiziali — o legali. a) “ L’interdetto giiidiziale h in istato di tutela: e le dispoi
— 15 — che al coiidannato fosse tolto il meno, cioè la facoltà di fare atti di semplice amministrazione, e gli fosse concesso il pih, ossia la capacita di stare in giudizio, e di rappreseutare ivi e difendere i suoi diritti. — Si aggiuDga che, anche ammesso il principio, da cui parte la Suprema Corte di Roma iiella sua decisione dei 27 maggio 1890, secondo il quale “ rincapacità deiriuterdetto legale si limita alie sole azioni di qualsiasi specie che attengono alVam- “ ministrazione e alia disposizione dei heni dello stesso condannato „ nou si riesce proprio a comprendere come la stessa Corte Suprema abbia da tale principio dedotto la conseguenza che, il condannato ha veste legittima a stare in giudizio per provvedere alia conservazione dei suo patrimônio immohiliare imperocchè sembra a noi evidente che, nello stare in giudizio per provvedere a una tale conservazione, si deve necessariamente spiegare un’azione o un’eccezione, che si attiene o.\Vamministrazio}ie e alia disposizione dei beni. — V’ha di piü; nello stesso articolo 3 dei decreto-legge 30 novembre 1865 è esimessamente disposto che “ al condannato interdetto le galmente ò nominato un tiitore per rappresentarlo, ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito per gli iiiterdetti giudiziali Se adunque il tutore è chiamato a rappreseutare Tinterdetto, cotale rappresentanza deve spiegarsi in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che riguardano i beni dei condannato. Che se neirultima parte dei secondo comma deirarticolo 3 si soggiimge che le disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudiziali sono applicabili ai beni dei condannato interdetto legalmente „ Tessersi quivi fatto cenno solo dei beni e non delia persona dell’interdetto legale, deriva unicamente da ciò che la cura delia persona deirinterdetto legale, a differenza di quella delia persona delllnterdetto giudiziale, è affidata, non al tutore, ma alie persone incaricate delTesecuzione delle condanne penali. 9.II vigente Códice penale italiano, entrato in osservanza il 1® gennaio 1890, airarticolo 33, dispone che “ il condannato al1’ergastolo o alia reclusione per un tempo maggiore di cinque è, durante la pena in istato di interdizione legale; e gli si applicano, per Vamministrazione dei heni, le disposizioni delia legge civile sugli Nel progetto dei Códice, quale fu presentato dal Guardasigilli, ed emerse dalle discussioni e daH'approvazione dei due rami dei Parlamento, 1’articolo corrispondente era concepito cosí: “ il condannato alia pena delTergastolo o a quella delia reanm. interdetti fí ● - 14 — in cui questo prescriveva che nominato un tutore per agire in suo condo il decreto-legge dei 1865. al condannato interdetto nome .● — di guisa sara che se1 interdetto legale non è pnvato in modo assoluto duraute l’espiazione delia pena, deUa capacita di stare ui gmdizio. “ Unico effetto (dicono le due Corti dl Koma) deli’ interdizione legale, dipendente da coiidanna, « £ e d! ^'"'terdetto delia facoltà di amministrare i suoi di essere dawT^’ ^ ®“Sgetto a tutela alio scopo disposlLe T o 7 7P^-“^“tato per la detta amministrazione « giuSrsono annV ^ per costoro di stare''^^ 7 *7^' ^^Sali; perciò l’incapaci . si riferiscono nii’ ^'iguarda esclusivamente le Da dues7 pre7i:L“^^ ^ guenza che “ rinterrUff i di Roma trasse la P- ~t. fesW™ P .t»i" J ●nliare, e diseutere o,,p11 "®®''azione dei suo patrimouio i®' dnale la legge non ha vtlutT'*'^ proprieta^^i^'^ Roma dedusse che « V P«vare oontro ü tutore iegalment. teori contrasto I contraria al »● che ello . .. ; e la Corte di app « nu cui-atore ® aa htem, anzichè contro 1 ossO eostituisce ■ adottata dalle ““ la lettera “na nulhtà sostanziale dei giudizio g no Corti romane ne pare comunp i a ert^ in aP è P n u 0 spirito delia leriíre i essa „ che “ V r sn ^^^azioiie di Roma (2). no sembra 7 . e di dis7 '^““'Inmato la capacita d ampio (3\ „ quj ^ vocabolo oonservazionr ®®Pnnierl il nel suo signifinn !üí:i^nlla tutela aef 1“ «palsiasi «6? 1- -7773 r'— ● sarebbe infatti e 7\j ● ® ®0uteri7n "õ — rson ●«« ãeve essere rappresentato pih a llíi illoS 40^: ‘I ● !
— 15 — — 14 — cho al condamiato fosse tolto il meno, cioè la facoltà di fíu’e atti di senvplice amministrazione, e gli fosse concesso il piu, ossia la capacita di stare in giudizio, e di rappreseiitare ivi e difendere i suoi diritti. — Si aggiunga clie, anclie ammesso il principio, da cui parte la Suprema Corte di Roma iiella sua decisione dei 27 maggio 18í)0, secondo il qiiale “ Tincapacità deirinterdetto legaie si limita alie sole azioni di qualsiasi specie che attengono alVam- ^ núnistvcizione q cdlci disposizionc dei heui dello stesso conddnnato » non si riesce proprio a compreiidere come la stessa Corte Supiema abbia da tale principio dedotto la consegueiiza che, il condannato ha veste legittima a stare in giudizio per promedere alia conservazione dei suo patrimônio immobiliare imperocchè sembra a noi evidente che, nello stare in giudizio per provvedere a una tale conservazione, si deve necessariamente spiegare un azione o un eccezione, che si attiene q}Vamministrazione e alia disposízione dei beni. — V'ha di piü; nello stesso articolo 3 dei decreto-legge 30 novembre 1865 è espressamente disposto che “ ál condannato interdetto le galmente è nominato un tiitore per rappresentarlo, ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito per gli interdetti giudiziali Se adunque il tutore è chiamato a rappresentare Tinterdetto, cotale rappresentanza deve spiegarsi in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che riguardano i beni dei condannato. Clie se nell ultima delbarticolo 3 si soggiunge che |“ le parte dei secondo comma cui questo prescriveva che “ al condannato interdetto Zr-> T"'Tr T:“ - Oi guisa che secondo ü decreto-legge dei 1865 sara. , 1' interdetto legaie non e piu .i Koma) deir «ione“lega^^d “ “oi an..„L:;Ts;o: d èssere da tutore disposLLe Le dl?'" anm>i,lstrazione e giudiziali sono applicabili aglUnt^dT?? interdetti per costoro di stare in o-iiàhV ●' ? i®Sali; perciò l’incapacità che si riferiseono airam° ' ● 1°’ esclusivamente le azioni premi: ^ Oei loro beni. Ha queste t ~ Che dizio per provvedere alia biliare, in rasse la conseveste legittima a stare in giue discutere quella iXTeTT' patrimonio immoquale la legge non ha voli privare"'’' proprietà delia Boma dedusse che “ Pessersi il giudi^i oontro il tutore o un cur-ito,-» ^ spropriazione promosso legalmente, costituisce una nullità T'7 1'interdetto La teoria adottata daüe £ 00??“"'' ''' contrasto con la lettera e eon Io 1 ™ contraria al comune essa è pure precedente giurisprudenza^ell!:'? acrittori, e alia stessa “lo 3 dei decreto-legge 30 (2)- - L'artiehe “ rinterdizione legaie Oice i esplicitainente suoi beni... e di ™pio (3), c??da “primerril conservazione e alia tutela dei capacita di am~ vocabolo ammmistrare 110 sembra II nel suo signiíicato piü lualsiasi modo alia provvedere in Pi^opri beni disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudiziali sono ap plicabili ai beni dei condannato interdetto legalmente „ Tessersi quivi fatto cenno solo dei beni e non delia persona deirinterdetto legaie, deriva unicamente da ciò che la cura delia persona deli interdetto legaie, a differenza di quella delia persona deirinterdetto giudiziale, è affidata, non al tutore, ma alie persone incaricate delresecuzione delle condanne penali. 9. II vigente Códice penale italiano, entrato in osservanza il il condannato al1® gennaio 1890 sarebbe infatti illogico : , airarticolo 33, dispone che hergastolo o alia reclusione per un tempo maggiore di cinque è, dtirante la pena in istato di inte}-dizione legaie; e gli si appUcafio, per Vamministrazione dei heni, le disposizioni delia legge civile sugh interdetti — Nel progetto dei Códice, quale fu presentato dal Guardasigilli, ed emerse dalle discussioni e dairapprovazione dei due rami dei Parlamento, 1’articolo corríspondente era concepito cosí: “ il condannato alia pena delhergastolo o a quella delia reanui, ífl; isrEsSi S" V. P y\LaL,gge, 1892;i p.4l8; IV, , (3) V. retrlfTl Z TL“ ^^^PPreaentatodal tutore J1 ' ' \
I — 17 — principio, era pur d’uopo lo aminettere che la moglie, per poter stare iii giudizio relativamente ai medesimi atti (per i quali essa — ití — ÍSZ 7-7 la pena, 77-77 disposizionideUa legge „mle sugh interãetH Non risulta in modo esnlicito dalle fonti per quale ragione nella definifívo -i ● modifico Ia lezione deirarticolo ' ’ « gli si applicano ,qullle ■■ I‘T, ’.‘'‘®f"’”Sendo alie paNoi role “ non dubitiamo r-l,».‘T ^ ^‘^»i»‘mistrazione dei heni espnmere correttamente rklea che^'m"Í\bbafUlul: ^ condlnnaíi" “ al suo tutore, ma a coloro che d -O interdetto non ispetta evono 1 esecuzione dei giudicati certissimo provvedere e vigilare sulogni modo, riteniamo come varie provincie italiane prima deirunificazione politica {fatta sola eccezione per il Coclice anstriaco, che era in vigore nelle provincie lombardo-venete). riprodussero, in modo pressochè idêntico, queste disposizioni. Cosi, per non dire che dei Códice sardo, gli articoli 129 e 130 dei medesimo prescrivevano che “ la moglie no\i pub stare in giudizio senza Vautorizzazione ãél niarito..., non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo sia gratxrito, sia one- “ roso, uè ohhligursi per tutii gli afti che ecceãono la scmplicc amwinütrazione, “ senza che il marito, o personalmente, o in iscritto, presti a ciascnn atto il suo consenso — 11 guardasigilli Pisanki.li, nel progetto dei Códice civile italiano, aveva soppresso la necessitii deirautorizzazione maritale. spiegando, nella sua relazione, le ragioni di questa proposta (V. Hclazione Pisaneixi sul progetto dei 1* libro, lí e seguenti). Ill noi, in altro nostro lavoro (Principl di filosofia dei diritto, n‘ 579 e seg.), abbiamo accennato i motivi, che ci inducono in jure costitucndo a dare la preferonza al sistema vagheggiato dal Pi- — La Commissione senatoiàa fu di opposto pai^ere: essa nel suo pro getto aveva cosi fonuolato Tarticolo 143, i^elativo aU’argomento in discorso: “ La moglie non può stare in giudizio, donare, alienare beni immolnli, sottoporli ad ipoteca, transigere, contnu-re mutui, eedere o lâscuotere capitali, “ costituirsi sicurtà, acquistare a titolo gx'atuito od oneroso, nè, in generale, “ for alcun atto che ecccda la ordinaria anuninistrazione, senza 1'autorizzazione “ dei marito „; e nella x’elazione Vigi.ia.ni, sul progetto Senatorio dei 1® libro dei Códice civile, vennero esposti i motivi, che stavano a fondamento di una tale proposta (V. detta Relazione, p. 49 e seg.). — Nella breve discussione, che si fece in Pui-lamento sul progetto dei Códice, la questione “ se si dovesse abolire o mantenere la necessita deirautoiàzzazione maritale „ fu pux-e sollevata, ma non risolta (V. .specialmente AtU delia Camera dei Depuiati, tornata 13 febbraio 1865, p. 4655). — In seno alia Commissione coordinatrice dellc disposizioni dei Códice civile non mancò clii proposc formalmente di abolire la necessità deirautorizzazione maritale, soppiúmendo gli articoli dei progetto senatorio alhí jixèdesima relativi; ma la jiropo.sta fu i’cspinta in via pregiudiziale, in seguito alhí considerazione, avvertita dallo stesso Cuardasigilli, elie i poteri delia Commissione, detenninati dalla legge 2 aprile 1805, non permettevano a tiuesta di discutere, e molto mono di decidere, la questione di 23rincipio sull'autorizzazione nxaritale. Tiittavla il G-uardasigilli aveva sentito Toppci-tunità di restxàngci-e la serie dogli atti, per cui dovesse richiedersi come iiecessnria la sovra detta autorizzazione: onde aveva, fra gli altri, fovmolato alia Commissione legislativa il quesito: “ La necessita deirautorizzazione maritale non potrebbe esaere liini- “ tata agli atti piíi importanti, quali sarebbero la donazione, 1’alienazione di “ beni immobili, la costituzione di ipoteca, l'obbligazione per causa di fideiusaioiie o di mutuo, le tiumsazioni sopra gli acceunati atti, ed i procedi/nenti gindiziarl relativamcnte ai medesimi? „ La Commissione incaricò uno dei auoi segretarí di preparare una formola, che rispondesse aÜermativaniente al quesito dei Ministro: ed il segrotario (Vaccarü.nk) pi*esent?) la seguente: “ La moglie non può donare, alienare beni “ immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, costituirsi sicxu-tà, nè transi- “ gere o stare in giudizio rdalivamenfe. a tali atti, senza 1’autorizzazione dei “ marito — Questa formola venne, con poche modificazioni, approvata dalla Commissione, la quale i*espingeva la proposta, fatta da uno dei suoi Commissari (Cadorna.) di conservare in fine dell’articolo le ultime parole, che si leggevano nella disposizioiie deirarticolo 143 dei progetto Senatoiâo “ nè in generale fare alcun atto che'ecccda la ordinaria ainininisirazione „ (V. Verhale delia Commissione, n" 11, seduta 26 aprile). — II Guardasigilli, nel porre rulMattibolo — TratCalo di dirillo jíiudisiario civiU, II. SANEU.I. 2 aenominazione di a^Xil-^kne^dT/ generica tamente gli atti di gestione di oli ● p°^Pi‘ende tutti indistinnchiamare tutte e indistintament^pT/Vt ~ le norme sulla tutela degli infp.viltr ● dei bem, festamente stahilire che rinterdpft ^ ha voluto pace di esereitare qualsiasi che perciò esso deve. i detti beni, diritto che in tutte le essere rappreseiitato 1 , nianipei condanna penale è inca^ i‘il‘erisca ai di lui beni; , a^mifdliV^ tonta giudiziaria (1). ® dal essi, dal suo prc' venga deputato dall’aulO^Sono incapaci relativamenteitaliano abbia, dopo lungÍ ~ deli autoi-izzaáono maritale diziale por gU atti che Egli è discussioni, 6, iti eerti Piu importanti, vongono fatti dalla e tlonna noto come il legislatore /^onservato la necessita casi, tlell autorizzazione giuPyoatammte designaH dalla ^ ™«'>tata (2).^ ^;2o6_e 50-S. doa. .arltau, desima “ ne veut sam 215 e 217 immediata dal Códice Albertino e ^ ~ ^ ohe Ja nxe0 tuttx gh altri f.h7 ‘ ^ í/^'«íwfí ow oííeVíVíír, 1 oessati Governi nello I
— 19 — roccliè, data alia donna maritata la libera e illímitata facoltà di stare in giudizio riguardo a qualunque atto delia vita civile, — 18 — d-iricapacità relativa), abbisognasse delI’autorizzazione I dei manto, o, in difetto, di quella deirautorità giudiziaria: impe- ! ‘r.rs“í&Tm Connmsslone (V. Bek,- çolo 134 dei Códice civiTe che dice bem immobüi, sottoporli ad irmtpnn «« V può donare, alienare ! ‘tali, costituirsi sicurtà, nè transi£?prp ^utui cedere o riscuotere capi; ^ atti, senza rautorizzazione dei umrife n° relativamente a tah ^ dare alia moglie rantorizzazionp íti ^'r^ manto può, con atto pubhlico, atti, salvo a lui il diritto di revocaifa°^^l-^w if ° alcuno dei detU designati i casi, in cui tale autorÍ2za7inr,r Nell articolo, che segue, sono designa quelli, nei quali occoríe Slf necessária: e l’articolo 136 ; VuoIsi però avverfee come non tutH? ® ^ giudiziale. GodÍPP° nel Verbale n“ 45 defi? P questa disposizione, “ etn-^n P°“-> 22 maggio 18651 9°"^“ifione coordinatrice dei “ tere T"^®’ gravfSJtivi di~.^.^^^^^ata. non solo da ragioni “ un consenso dei mérito K dovendosi ammetmobili, ipotecare’‘nd senza^ altra o,ff„ ● che concerne d C suo ódice civile (art 1404 ^ innnobili salvo ^ mercio). — Tuttavíi “'i ®®^enti pei beni’rfS°/ stabilite nel società commSf anUrcbrcoín^ ^^°vo Cod- comspeciale dei marito’o' dTtih" P""” deli art. 14 sopra detto p - Cosí sta sSa che, sotto 1’impero dei disposizione si ultimo capoverso dottrina e nella mn»-; j ^u^acese, e delPifoT ’ cessare la disputa, dei nuovo Codfceri agitb menü „o 104.4^ ^ ^ P<^rlamcntari, Lcgialatu “Sv® ™1 progetto abbi“gr™“"®^ ’ mento delia dottri a 166: Pacip Boqgio, j88^^''^ío..1883, ici-Mazzoni, ^ooc, p 450. 1004 1884, /-.●p^”^P^*<idenza. ^P^e 188 agli atti delia vita civile e giudiziale, che la concernono, senza d’uopo di alcuiui autorizzazione 11 legislatore italiano (ben disse il presidente delia Commissione coordinatrice delle disposizioni dei Códice civile — Verhali preãetti, p. 127 —) non volle coli)ire la donna maritata di un’incapacità assoluta (ossia generalc), quasi dii*esti soggettiva; ma di una semplice incapacita relativa, ossia oggettiva, per certi atti aeterminati e piii importanti, non per altri. ^ Nella pratica tuttavia sorgono continue e gravi questioni in ordine ad atti, xâguardo ai quali si contende se debbano, o no, ritenersi cspUcitamente o virtual mente compresi neirenumerazione di quelli che la legge interdice alia donna maritata senza rautorizzazione maiitale o giudiziale. Non è nostro proposito di esarainare tutte le principali questioni svoltesi al riguardo: ci limiteremo a toccai*e di alcune, che si riferiscono alia capacita dclla donna maritata di stare in giudizio. aj Cosi si chiese se Ia donna maritata possa, o no, addivenire alia áú’íamichevole o di un’eredità, o, ingenere, di una comunione, che comprenda beni immohiU, senza d’uopo cleirautorizzazione dei marito (o dei magistrato). — La questione fu ampiamente trattata nella giurisprudenza e nella dottrina. — Per Vaffermativa, si prommciarono — la Cassazione di Napoli, con sentenza 4 giugno 1870 {Ánnali, IV, 1, col. 271) — la Cassazione di Torino, con decisione dei 22 giu^o 1881 [Giurisprudenza 1881, p. 589), profferita a sezioni riunite, con cui si ripudiò 1’opinioue adottata preeedentemente dalla sezione civile delia stessa Corte — il Borsari {Comment. Códice Civile, n° 345) — il Paoli [Trattato delia dote, p. 120) — il Ricci {Diritto Civile, I, n° 192) — il Pacifici-Mazzoni {Istituz., II, n° 204) — il Casteli/Ari {Delia condizionc giuriãica ãélla donna, p. 79 e sgg.) — il Delvitto (suirart. 134, vol. 1®) — il Ricci {Comment. Cod. civ., I, n® 191) — il Pellicciari (nel Filangeri 1877, p. 659) — il Jacoucci (nella 1877, I, p. 30) — il Boggio (op. cit., n‘158 e segg.). — Sostennero la negativa — la Cassazione di Torino, con sentenze 8 aprile 1874, e 15 novembre 1876 (ffíí<ríspr«f?ejMfrt 1874, p. 461: e 1877, p. 113) — il Ceuvo (nella Gazzetta dei Tribunali di Napoli, XXIV, p. 221) — il CastaQNOLA (nella Legge 1880,_ III, p. 289) — il Lozzi (nel Giornale delle leggi 1882, p. 9 e 10). — Le Corti di appello dei Regno ebbero pure piü volte occasione di pimunciarsi in proposito, e si schierarono or nelLuno or neU’altro campo. Quanto a noi — poichè la divisione nel sistema delia nostra legge è semplicemente ãichiarativa, non attributiva di proprietà, e quindi non contiene in se stessa alienazione di sorta—ne d’altro canto essa e compresa specificatamente fra gli atti vietati alia donna maritata — riteniamo che a questa deve essere liberamente permessa; a meno che ben inteso nelVatto di divisione la doinia assuma alcuna di quelle obbligazioni o addivenga ad alcuiio di quegli atti che non le sono permessi (come, ad esempio, il contrarre un mutuo, il riscuotere un capitale), perchíi allora rautorizzazione maritale o giudiziale è neces.saría per questi atti speciali. h) Si è pure fatto questione se la domia maritata possa validamente stare in giudizio, senza d'uopo di autorizzazione, nelle cause in cui si contenda sopra la proprietà ãi uno stabile, o sopra un diritto reale immobiliare. Certo, se la lite vei'te sopra un atto di alienazione di immobili fatto dalla moglie, la ne cessita dell’autorizzazione non può essere dubbia, di fronte al preciso disposto deirart. 134, che non consente alia donna maritata di stai’e in giudizio senza 1’autorizzazione dei marito in causa relativa ad alienazioni di beni immobili da lei eseguite. Ma escluso cotale caso, v’ha chi crede che in qualunque controvérsia immobiliare, tuttochè non vertente in mérito ad un atto di alienazione sione, consen* (T V. conf 6 ^8 mê P- 330; 1886 6. P ' P- 006) — (V. tuttavia u,.. e 12 aprile 1889 ~ G 3. . ^<^ssativa, secondn^f/ . 485)- „ ^^zione Firenze 1^1 - -- «.piMit; xoaa sentenze donna maritata- *^íí^®Í concorde insegnaImuz II, no 204. op. cit.: Ib apnle 1874. 1874, p. 339; 1^agosto 1881 1887, smi dubitarsi che^in h 1 ^ N^poU 5 no- «opra eitate delia leg^e Ta I ' , nolT’ ® p. 631)- ia donna maritata puM?, ‘"°°^P’^esi nelle dispoPuo überamente provvedere „ Romana, II 2. p. 690). . ’ vembre 1887 Onde ’ sizioni non í
— 21 — darsi coii un terzo, e (^i addivenire con lui liberamente, sotto la forma di im giudizio, alia stipulazíone di alcuno dei contratti, per la cui validità la legge ritenne necessária Tautorizzazione. 11. II legislatore non ha stabilito alcuna formola sacramentale, con la quale il marito debba dare la sua autorizzazione: che anzi, nel Códice di commercio, dispone che il consenso dei marito,neces sário per autorizzare la moglie ad essere commerciante, può essere ei^presso, tácito, od anche presunto (1); e, nell’ argomento speciale delia capacita di stare in giudizio, è pure prescritto nel Códice di procedura civile che “ Tautorizzazione maritale si reputa concessa alia moglie per istare in giudizio come convenuta, se il marito, citato nello stesso giudizio per autorizzarla, non comparisca, o, comparendo, non dichiari, nel termine stabilito per rispondere, di ricusare l’aiitorizzazione „ (2). — 20 — si sarebbe potuto agevolmente eludere lobbligo deirautorizzazione maritale o giudiziale; tornando facilissimo alia donna di accorp ^leli;autorizza.ione marifale (o giudiziale). effetti ad nJalienazione donna maritata^ dAlienafe Sa sV'ola í Som? G.Boggio, op. cit, I. n" 189^ Nm immobili (V. m questo senso avvertimmo {retro n“ 2), quei che a^isce ‘|denre a questa opinioiie. Già lo difesa in giudizio delia moílié il ^ pericolo di uu’imprudente causa - e contro le alienlzióni Premunirsi, intervenendo in colludendo col suo avversario nella liíe consentite dalla moglie posizione dei terzo. ‘ ’ *^^P®ta al marito ü rimedio deU’opma alia doima inaritatn possa senza d’Lp?fdTlu\ortLIziW^^ stabilire se la donna maritata VM l^enale. autale (o giudiziale) costituir.si parte Z'“í°f ‘‘in>osizione dei; civilp ° amnunistrazione dei loiro beni persone, le quiUi le, se non sono autorízzate nelle fome prescri te ner S^^tituirsi parte Sinonp ^ '1 prescritto i delle mpone alia donna mantata Tobbligo delV autoH civile, che giunge, la moglie non ha la viena e S!? questa riscossione. Ora si so"- d?vP^ Tart. fo9 dei Cod di dei suoi beni.°e e XVII, 1, col. 971? in e 21 la Cassazione Saâcit fS ?'. cl« Cin'ÍÍS Preraettiamo che la questlonf dottrina e n 1’opposta, delle leggi antecedenti al OnrU^ “9^.,Poteva neppure ai Siurisprudenza. fitenze delia CassazSnerlTT^® vigo^^^e sotto Fimpero dpl?^°n° ^ qoalsiasi censura ^Jí^anate iu appliea7if?^^'^i° sopra citate fe (art. il CodicfÍS;í leggi Sanle, do,?, Godice NaSeoní^lT^T 53),1’EsteíÍ? H 129), quello Mt n ^ ^®oessanamente r.v,„i o giudiziale; ri “lutÜU‘Sn ,, , “riituzione "mimstrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, salvo solo le limitazioni stabilite pei casi tassativamente determinati (arb. 1427); e qnindi la donna maritata, ecceftuati cotali casi, ha iu oggi la libera amministrazione dei suoi hcni. Laonde la que stione si riduce a stabilire se il costituirsi parte civile nel giudizio penale, sia, o non, fra gli atti specificati nelFart. 134 dei Códice civile, e piu particolarmente se consista, o no, nel promuovere Tazione giudiziaria per ií solo direito e immedíato scopo di riscuotere un capitale, Ora, con la sua costituzione di parte civile,la donna maritata non discute intorno alia riscossione eftettiva di un capitale,,ma soltanto intomo al diritto di conseguire la somma che le potrà venire accordata a titolo di daiini; e poichb 1’articolo 174 non vieta alia donna maritata il diritto di agire in giudizio per farsi riconoscere il di ritto ad una somma di danaro, perciò non può essere di ostacolo a che essa liberamente si costituisca parte civile, salvo poi alia medesima 1’obbligo di ottenere 1’autorizzazione maritale o giudiziale per la riscossione eftettiva delia somma che le sarix aggiudicata. V. in questo senso: Bex*íevolo {Laparte civile, 3'‘ edizione, n° 20); Boggio, op. cit-, I, n° 192; CastellxUu [Condisione giwiãica ãélla âonua, p. 82) — C. Lessona {La donna maritata come parte civile, Torino 1889) — Niccolosi {La donna maritata e la sua costituzione di _p«ríe civile, Catania 1890) — Sampolo (nel Circolo giuridico 1891, 1, p. 50 e segg.): Sentenze — Cassazione Napoli, 3 maggio 1893 {Gazzetta dei Tribunali di Xapoli, XXVI, p. 99); 6 agosto 1883 {Füangieri 1884, 2, p. 217 con nota); 19 dicembre 1884 {Gazzetta dei procuratore, XX, p. 70); 27 novembre 1888 {Foro italiano 1889, 2, coll. 51) — Cassazione Firenze, 30 ottobre 1885 {Annali, XX, I, 2, col. 610) e 17 dicembre 1887 {La Legge 1888, 1, p« 605-6) — Cassazione Palermo, 2 dicembre 1887 e 26 marzo 1888 {Circolo giuridico 1888, 3, p® 38 e 104) — Cassazione Roma, 1 maggio 1882 {Ânnali, XVI, I, 2, col. 198). (1) V. art. 13,Códice commerciale. (2) Art. 803 Cod. proc. civ. — L’assistenza dei marito al giudizio implica bensi 1'autorizzazione sua, ma la necessita deirautorizzazione non importa la necessita delia assistenza dei marito al giudizio, potendo rautorízzazione darsi con atto a parte da prodursi in causa dalla moglie. V. confor. Sentenza Cas sazione Firenze, 27 febbraio 1893 {Giurispruãenza. 1893, p. 275). Per gli altri atti delia vita civile, per cui alia moglie occorre 1’ autorizza zione dei marito, si dnbita — se sia mestieri che questa debba essere espressa, ovvero ]5ossa ancho essere tucita. — La Corte di aiJpollo di Bologna, con sen-
— 23 — — 22 — Parimente, se la donna 14. Abbiamo veduto nel volume precedente (1) come il trienampntn a h sia atfrice, per concorde insegnamento delia dottrina, non le sara necessária una fonmle autotacita sufficiente (1). ^ un'autorizzazione ^^onna maritata (0 “ Se il maríto le ri à) “ Se ; resse fra moglie . , accennati: ■ . 1’autorizzazione fôle mrito7‘“’’ oppos’izioue d’iutebunale: a) Nei vari casi in cui, a norma degli articoli 136 dei Có dice civile e 799 dei Códice di procedura civile, è chiamato ad autorizzare Ia donna maritata, spieghi, talvolta una giurisdizione contenziosa, e talvolta una giurisdizione volontaria; h) In nessuna ipotesi, tranne solo i casi di urgenza, possa il tribunale concedere 1’autorizzazione alia moglie se prima il maiTÍiotutso“' “ tale, nei casi inTuTq^^sta^^strlbb ® la inarie il marito non vogUa " norma di leggfi conseguenza che per tutti gli IT"" ^arla. Quindi la l’autorizzazione dei marito non ’ richiede autonzzazione giudiziale, qúalnnmü^^- uecessaria alcuna 1 coniugi, e malgrado che nelCatto hTT ^ personali fra opposizioue di iuteressi fra queíe n 4uesta e il marito (3). moglie rito non fu sentito o citato; c) In ogni evento il prowedimento dei tribunale, che acdebba avere forma e caraitere di corda o niega 1’autorizzazione, sentenza. 15. Ma quale sarà il tribunale competente ad accordare la necessária autorizzazione? Rispondiamo, distinguendo: a) La donna maritata, se è attrice, dovrà chiedere Tautorizzazione al tribunale civile dei domicilio o delia resideuza dei marito (2) osservando le forme e il rito speciale prescritto dal Códice di procedura civile (3). h) Se invece essa è convenuta in giudizio da un terzo, questi, come già dicemmo, dovrà integrarne la capacita, facendo citare vi sia tônzcL 10 f6l)l)r<tío 1S72 (f^* cifici-Mazzoni richiede 'dichiarò che il Códice deve darsi dal marito'ctn*!'//*"'’ esjjressa: e íIPanione.L’art. 134 dei Codííl - Non nL l’autorizzazioue 1 una gene}-<ãe per tuttí^o PJ-Çvede due ^9^ettnre quesfojnlaltra speciale per ogni sinaíi attf s^eafica deWatto primo comma, çuna per Ia speciale; ónde^% ^ autonzzazione nnpone la íbrinfi mtepretn„icome uu riíhkL ? ri»uard„' r® rtabilisce al vo onta, regole, che parieraM ifc"® B^erali s,?ii ultima, deve ticoío 799“ M d. _^(2) Abbiamo “1;;^ T Co"°" ™pp“re"‘° autorizzare la u“;,."7"-"-Srr»;-STis S£.í*'â»"S'S, £«● — CaBsa7í« '^^®uzione Torino 4 oát^ , Êoqgio, on r.í+ * cod. ctv., aone Naporos'’""'- ^3 aprile’IsS S*”'® " »=‘«» 1829 iGa.Zta7J IV, t conèm^^' «« Procuraiore VTV — CassaAlV, p. In applicaziono dei aovra espoato principio riteniamo come certissimo che la donna maiâtata non abbisogna di alcuna autorizzazione — per dimandare la aeparazione clella sua dote dai beni dei marito (V. confor. sentenze Cassazione Torino, 8 aprile 1884, e 31 dicembre 1885, Giurispnidenza, 1884, p. 330; e 1886, p. 77) — nb per promuovere e sostenere da sè il giudizio di separazione peraonale contro il marito (V. confor. Sentenza Caasazione Torino, 9 febbraio 1889, Giurisprudema, 1889, p- 353). Orediamo pure che la donna maritata, dopo che è stata debítamente autorizzata al commercio, piü non abbisogni di autorizzazione giudiziale per addivenire ad atti ed assumere obbligazioni concernenti il suo commercio, per quanto da questi atti o da queste obbligazioni sorga opposizione di intere.ssi fra di lei e il marito. Cosi vuolo la letterale disposizione dei primo comma fleU’art. 14 dei Códice di commercio e cosi giudlcò la Cassazione di Roma, addi 1^ míirzó 1891 {La Legge, 1891, 1, p. 577). V. tuttavia contro Manaba nel Fòro italiano, 1891, 1, col. 1230 e segnenti). (1) V. Volume I (IV edizione), n® 531. , (2) Argoni. dagli articoli — 18 e 136 Códice civile — 90 Códice proc. viv. — E V. confor. Borsaki, sull’ articolo 800; Ricci, III, n® 386; Carkè e Ciiauveau, quaest. 2909. La moglie legalmente separatii può avere un domicilio diverso da quello dei marito (art. 18, Cod. civ.); e, in tale caso, essa può presentare il ricorso al tri bunale dei luogo in cui ha il suo domicilio. V. confor. sentenza Corte appello Lucca, 16 ottobre 1868 {Annali, II, 2, col. 518). (3) Art* 799. 800 e 801 Cod. proc. civ.; e art. 136, capov., Cod. civ. <1
— 25 — la ulteriore presenza dei marito iii questi nuovi stadi sarebbe affatto supérflua. 17. La donua iiiaggiore d’età, che sia nubile o vedova, e pienamente capace di stare in giudizio. Che se, nel corso di questo, essa contragga matrimônio, avverrà in lei un cangiamento di stato, che, a norma di legge, dà luogo ?i\Yinterruzione dei p' rocedimento e alia rwssunzione d^istanza (1). Ora poniamo: il giudizio in primo grado incoininciò ed ebbe ter mine mentre la doniia era nubile o vedova: dopo la sentenza de finitiva dei primo giudice, che la condanna,la donna prende marito. Certo, per appellare, essa abbisognerà deirautorizzazione inaritale, (data, ben inteso, 1’ipotesi, che. la lite riguardi alcuno degli atti, pei quali la legge prescrive la necessita deirautorizzazione per la donna maritata). Che se tuttavia essa promuova da sola il giudizio di riparazione delia sentenza, 1’atto da lei compiuto varra pur sempre ad impedii’e la decadenza dal diiàtto di impugnare la sen tenza; e ciò — sia perchè 1’atto di appello (o quell’altra istanza, con la quale s’impugna la sentenza) è un atto conservatorio e d’urgenza; e all’autorizzazione maritale si potrà poscia supplire dalrautorità giudicante, ordinando la integrazioue dei giudizio, in applicazione deirarticolo 469 dei Códice di procedura civile (2) sia perchè la nullità, derivante dal dífetto di autorizzazione è solo relativa, cioè opponibile soltanto dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi o aventi causa (3). — 24 — nello 6'lesso giudizio ü marito, affinchè autori stare m causa(1); e. qualora il medesimo automzazione verrà accordata i^Wautoritd xa moghe e il marito furono pronunzia nel mérito (2). Quando la moglie sia minore di età se ]’mif ● ■ ● i Sia coucessa, o perchè ricusata dal marito , nto e mogli a esp^essamente vi si rifiuti, ghidiziaria, avanti cuí convenuti, anche con Ia sentenza che e opposizione d’interessi t .4“’ corda Fautorizzazione aUa moglie doJà“'‘‘' p^diziaria, clie ac- , per assisterla nel giudizio (3) "““‘"“Xe un cumWe '■ " ■‘“L 16 :""!;."'" “ ●«— 4.1 " Pec imiseffuire i] me\ 4' ..L' opposvzione . giudizialmente, rizzazione , ãi appdhizione T! " «desimo nei procedimenti ã , Che la donna maritatn a uu ^accoglie: dl condanna. senza d uopo^âTaUraVr"™™" Purimente 1’avversario Puo impugnare la sentenza coi rim Tgli competano a norma di i ordinari o straoiopposizione, propori’^ - contro la sentenza 2o Che vittoriosa, dinari che g venire nel nuovo giudizio il marito ^uopo di coU' maritata .^^Wiisogni, nei oasi speciflLti daíífÍ donna eslstenza non già di , siccome vedr^m di autorizzazione, em P®i minori ancipati e per gü inahiVf essere prescritto concess una volta a, vale per tutti gü strd-' 1’autorizzazioiie, ^ dei gimuzio, e perciè izzi la pi'opria moglie 18. B) “ II tutore non può promuovere azioni hi giudizio, senza rautorizzazione dei consiglio di famiglia o di tutela, salvo che si tratti di azioni possessorie, o suo amministrato, e salvi sempre i casi d'urgenza „ (4). La legge parla soltanto dei tutore, che pronmove azioni in giu dizio, vale a dire che si fa attore: iiidi la conseguenza che il tu tore può sempre stare in giudizio di primo grado, per difendere di questioni relative alie rendite dei feSS- riutot ía -uito da un ® n® cit.). Pnriffr.^^^^.^^utorizzaziAT,^'^^'^ ^ donna maririzzazione m un pretore^ qi^indi che il ^l^usata dal ixuildenti ^ ^ gmdice deÜT 5 m o«xatTeif,^?nd°' nfiuta Pautotxcolo 803; corso delia Ç^’^“‘^ipale| 2911-3). sullo stes.o ^ CConiTn^ Cod. nvno ■ ’ Carré e Cn*Ti« ‘ ^orsari, sull ai* 4) Cod. pro?‘ S04. oveau, qttaegt. 2910-2, civ., art. 805. (1) V. Çodice procedura civile, art* 332 e sgg.; e V. ultra, vol. III, n* 737 e seguenti (3“ edizione). , n ● /ir j ● (2) V. conlbr. sentenza 28 novembre 1866, Corte app. Brescia {Monitore det tribunali, VIII, p. 402). (3) Art. 137, Cod. civ. ^ , . (4) V. art. 296, eapov., e art. 261 ult. aliuea, Cod. civ. 11
— 27 — — 26 — conforme alia lettera e alio spirito delia legge 1’opinione contraria. Per vero aver detto che “ ü padre rappresenta i figli nati e nascituri in “ tutti gli atti civili e ne amministra i beni il legislatore, alParticolo 224 dei Códice civile, dopo di Egli soggiimge: gli interessi dei suo rappresentato, quale cii alcuna autorizzazione; che anzi nzzazione, appellare da sentenza sostenne la ■ parte di convenuto, ■ che il seguito di quello di preme di Pmenze cipio, dichiararono notfirp convenuto, senza d’uopo GgH potrà, senza alcuna autopionunziata nella causa in cui 'O, non essendo il giudizio di appellOj e dí (1). Di piü, le Corti ssstesso priO' zione, ricorrere in CassaziLe cont!^ TaT autorizzacausa, nella quale esso fu convenuto (2). pronunziata i» 9- II legislatore non prevede il oaan ● in giudizio, e debitamente Ltnr.V. l ’ masto soccombente, e oecorra n ■ ^ Pi‘opoiTe Pazione, sia 'rí ■' delHnterdetto, impugnare In ^®íl’interesse dei minore o delia legge, ne pare potei4 Pfonunziata. Kel silenzio sopra riferito delParticolo .805 fipi il disposto COSÍ ntenere, che al tutore, autorizlfT civile, c giudizio, non abbisogni altra m f / ^ ^ Pi'oniuovere il primo nmedt ordinari e stfaoxid ’ stesso (3) coi ; ciò tanto piü avuto euianate nel giudizi» Codxce «Me, nella sua ultima parteTl" "" ^96 dei autorizzazione 1 casi di vrqenia- all’obbligo delia previa promuovere il giudizio di riparazíonp dubbio, m-gente ü ' P^^^aaggio in cosa“judS‘'' promuovere ««íomi dél genitore, d Jggetto alia sua pcUri:;Zt!' neUiulresse dei 20. C) La le -- d-uoporair”™ quale si faccia a figlio la ei J^mbra riconoscere a quest^ autorizzazi contrarre a nome dei figlio ohbligazioni mediante ecperò non può cedenü i limiti delia semplice ammmistrazione, se non Ora chi può dubitare che il promuovere azioni in giudizio sia tale atto, che, in sè stesso, e secondo la nostra legislazione, ecceda i limiti delia semplice amministrazione ? (1) — Ma alia regola generale, secondo cui, a nostro parere, il genitore neiresercizio delia patria podestà, per proporre azioni in giudizio, a nome e nelPinteresse dei suoi figli, abbisogna deirautorizzazione dei tribuiiale, è a farsi eccezione, allorcliè si tratti di azioni possessone, o relative al conseguimento ãelle rendite dei figli, ovvero di altri casi d'urgenzu; perocchè non deve certamente, nel silenzio delia legge, riconoscere nel genicapacità minore di quella accordata dal legislatore al r autorizzazione dei tribunale civile » ● SI tore una tutore (2). âl. D) In forza delle considerazioni sopra espresse, crediamo che coloro, i quali hanno ottenuto Pimmissione nel possesso 1869 {La Legge, 1869, p. 1015) — Cort. app. Palermo, 21 marzo 1873 {Giornale ãei ti-ihunali ãi Milano, XII, p. 1066) — Cort. app. Brescia, 11 agosto 1875 {Monitore ãei tribunali ãi Milano, 1875, p. 841) — Cassazione Torino, 12 luglio 1892 {Giiirisp7'uãenza, 1892, p. 598). (1) In contrario si osserva che Tart. 224, nel suo capoverso, interdice al ge nitore non già qualuiigiie atto che ecceâa la semplice amninistrazione, bensi solo “ il contrarre obhligazioni eccedentá i limiti delia semplice amministrazione Ma ovvio fe il ricordai-e come “ sicut in stipiãatione contrahitur, ita judicio cotitrahi „ (1. 3, § 11, f-f. ãe pecMÒo); e niuno mai dubitò che col prornuo* vei‘e il giudizio ai contragga una vera obbligazione. Ora che tale obbligazione ecceda i limiti delia semplice amministrazione è dimosta^ato, non meno dal carattere e dagli effetti dei giudizio, che dal sistema seguito dal nostro fegislatore, il quale — mentre permette al tutore gli atti di^semplice amministrazione, gli interdice per regola generale di promuovere azioni in giudizio (art. 296 Cod. civ.) — e al minore emancipato, nonchè al maggior inabilitato,_ consente di fare da soU gli atti di semplice amministrazione, e loro vieta di stare in giudizio senza 1’assistenza dei curatoro (art. 317, 318, 339 stesso Codic^. (2) La nostra opinione b stata seguita esplicitamente dal ^^Dklvitto (Com»?. Cod. civ., suirart. 224), dal Cogmolo {tíq\\?í Legge, 1883, 1, p. o3b). e dal Boggio, op. cit., I, n. 399-400). Alia medesima si ò pure accostata la Cassazione di Napoli, la quale, con sentenza 27 agosto 1881 {La Legge, _lo82, I, p. 338), clichiarò che Tenunclazione degli atti eccedenti la semplice ammimstrazione, fatta neirart. 224, è dimostrativa, non tassativa, a differenza di quella eontenuta oneTD ^ ^ giudiziari^- ^ -Noi crediamo Ricci, Z)irií<i — iL>ei mi n- ^ {Monitore gittdi' ’■ ">■»● “I Tiss3r.g-ii.iAy Napoli, 5 giug»*^ {Gitiris2}ruden^^' COh
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