DELLO STESSO AUTORE (^lULIÜ Trattato (li (Uritto commerciaI(í internazioiiale — YoUime I. Parte Hcnerale. Pirenze, Oainmelli, 1900, 014 . . . . L. 1» "" f>I. ir. I Coiitratti, Firenzo, Oainmelli, tl)0;í, pag. nOS. L. 10 '' eonsidemti nel diritto internazioiiale privato one tipo^raüco-ertitnee tonnose, 1S95, pag. 4r>8. .* L. JO sr;.r c; «5 ;;; s. "”■» -'<»»”●' ‘"ieriiiizionalc — 0|iera 1" tipos-,.alico-odiinco tonuc.™ iS; paglif«'''"t--'"'-/''''""' ulie obÍ!l'is!«ioI,‘i'i|'|L!* interno possa portare liiiiitn»'''’''' L. -> ■’ 1’UOVl'SSOlUv ORUIXAIMO 1)T DIIMTTO ISTEnVA/.l»". NT.I.r.A K. r.VIVKUSITÀ 1>I SIKXA TPtATTATO Dl DIRITTO COMMERCIA S ●C' . jij (I "■ ZTOMALE o - X 1 Pubblicazioni fuori di commercio. Ut DlPPrro IXTKlíN V/ip^ALi: PIMVATO Des ciroits de succestíln,, lusc. ,r.y). cônsul des J.tats-Uni3 mariage célebre en Italie devant Se un mutamento di ciUadÍnan?« i ^ prh-é, imi, i>ag. 7S1 c HcUj 'sulla validità di una sostituzlone^fJri® fedecomtnissario possa Sai conflitfi di legislazione per (Tcmi rn„-la, vol. XiXi»'«.ríe, vnl. jj, lí, p" r» all’estero (Supplemonfo nIM Se 1 tnbunali dcl Reerno osE" '“■' ‘■'U- " r An— r u M ^1 !●: R r i a i. v: - ●« ● 3 V0!,llaME TERZO El) Uí/flMO ÍL inilITT'' ('AMlUAinO \l fL M.UíiTTlMO , Les délits lesse regolatrlce íella capaoiià h, ^ ‘=o"9e0 des prises d’It (-ín/ffi-ío y,,!. r.H. Oisc. ‘ umltl alApX' ""«■ a,i« ““ “oelwljk l-M' rcniii/.ioTuilo^^pJlVt n,*ip ff- ●A'“>. XV, fase. 1-2) ^^""●ei-HÍh-1 provvedlmenti contro ân í. - vo"'’"'""'' -‘-"a^ionale , Ao:u/;;;:r'T'^A-,. ->ema,icna. ■ ‘■iv in lav.M-otra.iotlo in ● ^■Europa deler,pina^í'ctmne,'”'T"r'''"'’^ 1000, ,,ag. -171 e »xrct^ li. r.u.LniKXTo íh-tH-fulv ,},● iiii,‘rmili(intif fVIlV ,i.roIJ" «cg.). ^ al eovso .li ^loiüi il i;í in' .tirilí^ llC^lr «cmiHio 185)8 (Slinli I / b' í \t E N /j 'E ('AHA^aOlTIUGl? JLniT»ARl-A.. T.PLLJ CAMy’-'’ ia*KE‘AKr.T/) COMTl, Pjop.if.i.i.I '' De la ,' rio r:i ifffi ●■ 1 0 Of)
ABBHEVl ATURE .íiimtli — Anniili delia giuiisjmulciiza italiaiin. .-liiita/es (Ic rír. coiiiui. — Aiiiiales de dioit cumuiercial. Ainnidirv tlv Ivyix. cir, — Aiimiaire du lá^islatimi étraiigère. .Iiiiiiittirv <h VIimliliil. —Auimaire de 1‘Iustitut de druit iiiternatioual. Airhirh iifitr. — Aicliivio Giiiridicn. C. di Coiiim. itimlriHfO. — Codicc di coiuiuercio ^ícniiaiiicu, pusto iii vigore iii Áustria il 1"^ liij,diu ISdo. C. di Comw. (fcniuuiitjo. — Nuovu eudicc di cojiiuicrcio null’Impero ííenimnico ilal 1" gcniiaiu lOOU. 11 Uirilto Comiiiercialtí (Gioriialo giuridico edito a Pisa). 'fiiimtiil. — .Journal du druit iiiteriuiliunal privé et de la .jurisiniidenco coui- }iaree — Paris. geriuaincü iii vigore J)ir. iviiiiit. I^HOPiUETÀ flella Casa Eclitrico Libraria letteraeia líevttc dc dr. bii. — Kcvue dc droit iiitcriiatioual ct dc Icgislation coniparce u fuatelli cammellj ilruxcllos. n (RAFFAEr.T.o COKTI, Propríotario) iiVfHr iiúiáuilc da dr. iitl. pitb. — Pari.s. ItvvKc iiil. dc dr. uiitrilimc, — lícviic interiialioualo du droit uuiritime — Paris. Hirinfn di dir. co»ihi. — líivista di diritto couimcrcialc, iudustrialc, uiarittinio — Milaiiu. Kevuc géiieralc dc droit iulcrnatioual imblic Jiiriatu di dir. ini, — Itivista di diritto iutcriiazionale c di legislazione camjiarata — Xajioli. liiriHtü il. 2>rr ie aaiciicc (jiur. — Kivista italiana per lo seiciizc giuridiclic — Toriiio. i iiicciil ct Pciuiitd, UivIioiiiKiirc. — Viiicont ct IViiaud, Diutiouiiairc dc droit intcriiatiunal privo. Zcilschrífl. — ZoitselirÜÈ lür iiitcriiatiouiiles Privat-uiid oiieutlielics líccüt -- Lcipzig. i Prato, lipT^jiaoiiotU, PigUo e C.
'^1●f. CAPITOLO PRIMO } INTERNAZIONALE IL DIRITTO CAMBIARIO . SOM3IARIO ^ozioQi storiche e considorazioni pre- 205. La cnmbinle uoi rapporti internazionali — lúnioari. . 206. Leggo cbe determina il carattere çommercialo o civilo delle obblígaz.om camb.Mie. 207. Condizioni por ía vnlidità estriaseca dei titoli cambiari e la leggo cbe le regola í i II requisito dei bollo. ● 208. Diversitb legislative sui requisiti formali, d’ordine csclnsivamento g.uridico, cbe riscontrarsi nollc cambiali al momento delln loro omissione. devono 209. L'atto ãi emÍa$ione di una eambialo o la regola loeus regit acluni Se, a tale proposito, questa regola debba avore valore obbligatorio o facoltativo. 210. Continuazione - Ipotesi cbe la cambiale debba essere pagata in uno Stato diverso . da quello in eui è stata emessa. — Ipotesi cbe omittento o prenditore possedano la stessa cittadi- / 211. Continuazione nuuza. 212. Continuazione — Se 1’emittento possa própria legge personale, anebo se il prenditore sla diversa. obbligarsi cambiariamente nelle forme delia sottoposto ad una legge 213. per la validitt delle obbligarionl eambi.rie e leg^e cbe 11 rc- -Zacapncfíd dei contraenti-Principígcnerali. dal diritto positivo dei prmcipah Stati. gola 214, Continuazione — líormo dedotto 215. Continuazione — Altri requisiti intrinseci. .ff.in ,i-na obbli- ● 21G. principl gcuerali cirea la legge cbe determina M sos a«.-a e ,li deUe gnzioni cambiarie. in ispeoie delle obbligaziom dei traonte 217. Applicazione dei principí esposti nel provvista dei fondi fornita o da fornirsi dul traento «1 trattano, spoc.almonto dirittí dol prenditore su tale provvista. 218 Diversitii loeislativo eirca lo formo delia girata onmôiarta — Legge compe en e a reXe taU for»» - P« deter^.aare la ralldili. fer„ale d„l. obbl.gaz.on. ^ conto delia legge dol luogodoveciaBcuna girata iu considerazione nnebe la legge dei paeso rispotto ai assunte dai giranti basti tener è avvenuta, o se si debba prendore il titolo cambiario ô stato tratto od emesso. dal qualo 219. Continuazione. deirobbligaziono assunta dal girauto di una faUificata c sottosorittR da un inoapaco. contrattn dal sottoscrit220. Legge cbe regola la validità intrínseca cambiale — Girata di cambiale - 221, Legge che í-gol» l.v soel»nr. e gli effetti delPebbligazione titolo cambiario in qualitfi di girante. i dolle normo ei.q»08te nel parágrafo precede i diritti dei portatore tore di un 222. Continuazione — Applicazioni _ Effett. delia gil-ata per quanto concerne fornita dal triiouti al trattnrio. 223. Continuazione dei tiíplo sulla provvista — Traífafo di 2)ir. comm. iniernazionale. — Vol. III. 1 Diesa. 1
■2 CAPITOLO PRIMO 3 IL DIRITTO OAMBIARIO 221. Coatinuazione Effetti dolla girata per quanto rignarda le garanzie ipotecarUj, annessB ad un titolo cambiario. 225. Leggo ebe determina gli effetti delia girata in bianoo e dolla girata di una cambiuie scaduta. Accetlazione ãeUa cambiah - Legge che regola 1'obbligo dei possessore di presentart]; la cambiale per 1’accettazione. piü ad estendersi, a moltiplicarsi, ad intrecciarsi, la cambiale rappresenta ormai uno strumento necessário, non soltanto come mezzo di pagamento, ma anche (^uale efficace mezzo di cré* dito. La cambiale, che in origine costituiva semplicemente il 227. Norme di diritto internazionale privato da osservarei circa r accottazione deli* dOCUmentO dei COlltrattO di Cambio traiettizio, iü virtÜ dei m C„„t, quale la peouma praesens era scambiata con pecunm absens i’acc©ttante. osigibile in una località diversa, diventò un facile e comodo mezzo di pagamento segnatamente quando, a partire dal colo XVII, venne considerata suscettibile di trasferimento mem Legge da appUcarei relativamente airac«íía./c,.e per iniervento fu ZTT " ^ di regresso! in caso dl mancatn accettazione delia nana se in quesfipotesi il portatoro pagamento anteoipato dei titolo. 231. Vavalto delle comòtaít — Qualo ne si» u 233. Esecuzione deli’obblfgazi minaria, ^ggo da applicarsi relativamonte al f!' P“8«“ento per intervento Legge applicabile ci secambiale — Rinvio — Legge clie dot*r* possa richiedero ai giranti cauzione o - diante girata. Essa fini per trasformarsi in un vero e proprio strumento dei credito, non piú subordinato al concetto dei cambio traiettizio, dal 1848 in poi, da quando cioè venne emanata la legge cambiaria germanica, alla quale in non lurigo volger d’anni s’ispirarono in misura piü o meno lata il mag* gior numero dei legislatori nei rimaneggiamenti portati alla legislaziono commerciale (1). Se la cambiale divenne in tal guisa un titolo di credito aütonomo capace di dar luogo a determinate obbligazioni, in conformitk al suo contenuto letterale, indipendentemente dal preadere ia c ■ contratto di cambio (2), le fasi storiche da essa attraversate acusa dei ritatdraeireX lasciarono una traccia specialmente nel diritto positivo di 24t. Dovere di alcuiii Stati. In Francia il Códice di commercio dei 1807 242. flaercjbío deü-ojíon/drrfJrmriV^^ 6 legge cbo 10 regola- , csigeva per la validUâ delia cambiale che fosse tratta da azione. applicabile. ' Una piazza su iin’altra (3); tale requisito venne in questo Stato ●«4-La giurisdizione e la . \ /> u x 245. Esercizio di tale azioue pet moLf d^'"- ali’aziono - " “««0 d, rivalsa - Norme di diritto interna«o«»‘^ il =«one Cflin6,arja - La scadenza dele*' ~ Legge competente pagamento delle cambíali. la legge che lo regola. oppoBiziono al pagamento delia cainlJ^* ammortamonto. cambiale — Legge compotonte a detormipe** circa il diritto di fare rolativamente alla ptocedura di «0 per mancato pagamento delia se vi sia la 287. II prolato necessUà di eflettuarlo. «gola i requisiti di forma, 238. Leggo che de^ di modo protesto. 239. Legge da di tompo por l' esecuzione nna valida 240, I moratori di regress*’’ P*'^**^ applicabili. *■ ff obbligati i ●Í4Í. iríone direita, (l) Per un’efficace esposízione delia storia dei diritto cambiario, vedasi Knutze in Eiidemanii, Handbuch, vol. V, § 3. — Confr. pure Griinlmt, Wechselrecht, Leipzig 1897, vol. Ii §1 4 e seg- — Vidarí, La letiera di cambio, Firenze, 1869, pag. 2-22. (2) La cambiale può definirsi: < un titolo di credito formale ed autonomo contenente 1’ obbligazionie letterale dv pagare senza controprestazione una somma determinata alla scadenza e nel luogo che vi sono menzionatí >. Vlvante, Trattato, vol. IV, p. I, n. 1490. — Per altre definizioni vedi: Vidari, Corso, 4* Ed., vol. VJI, n. 6468. — Kantzo in Endeluann, op. cit., vol. V., 5 17. . (3) Art. 110. — Confr. a questo propobito, Lyou*Caen et Renault, Traité de droit commerciul, 2ème Ed. Paris 1893, vol. IV, n. 44. n via di contro n princinalP ~~ l®Sg® regolatric®' Ohe I 7ZÍ ““«.rio - Dur.t. di ^ ‘Da Norma di giurisdizione e di tal* azione 21S T *i48. Legge che regola í procídtnjentí iel' abbia forza 219. Eccezloni eeecuíivi cambiari e cbe determina se lo "lebi-ore cambiario esecotiva. opponibili dal 03‘ito lJZ Legge da applicarsi «L L’a»8eg„o buncario tale pr®P Qual legge vada 250. relativameiii — Norme di dií-if». ^ indébito arricchimenío. o rnternazionale privato che lo concerB» S05. scambi i - Nel ^nternSi"'? attual^^ ^ ^ íe cui correnti tendono secoPrd
õ IL DIRITTO OAMBIARIO Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono la legge cambiaria germanica, si riscontrano anche nelia legge inglese dei 18 Agosto 1882(1); il sistema da questa adotlato differisce perô da quello seguito dalla prima per vari rispetti, in ispecie perchè non si esige nel titolo la denorainazione di cambiale, in quanto sono ammesse anche le cambiali al portatore (Art. 8 n. 2), perchè non sono vietate le clausole che importino pagamento dMnteressi sulla somma indicata e pagamento rateale (Art. 9) (2). Tra 1’una e 1’altra legge si riscontrano poi varie altre differenze, delle quali si avrà occasione di far cenno nelle pagine seguenti. Riesce evidente come le diversità legislative non siano scevre di gravi inconvenienti rispetto ad un titolo di credito che per la sua stessa natura, pel suo scopo, per le sue origini storiche è destinato a passare assai frequentemente da un território ad un altro e a dar luogo all’ effettuazione di un coraplesso di contratti e di atti ciascuno dei quali è suscettibile di esser posto in essere sotto 1’ impero di una legge diíFerente. Si comprende dunque che eminenti giuristi singolarmente e collettivamente e dotte associazioni scientifiche propugnino Tadozione di un diritto cambiario uniforme, accorapagnando i loro voti con 1’ elaborazione di progetti idonei a costituire le basi di accordi internazionali da cui venga a scaturire Tunificazione legislativa desiderata (3). Ma 4 CAPITOLO PRIMO ^ - soppresso mediante legge dei 7 giugno 1894, ma continua ancora ad essere considerato necessário in alcuni fra gli Staü^ che modellarono la própria legislazione mercantile sulla fran-! cese; cosi ha luogo in Grécia, nei Paesi Bassi (Cod. di coraB- \ dei 1838, Art 100), in Turchia (Cod. di Art 70). Conviene pure osservare che il códice di commercio francese prescrive tuttora che la cambiale contenga l’enun*(! ciazione dei valori forniti dal prenditore al traente affinchè questo devenga all’emissione dei titolo (1), requisito che è richiesto anche dal Cod. di gnuolo (3). Per converso la legge cambiari quelle che ad . dei 1850» comm comm. olandese (2) e dallo spa* germanica dei ISIS (-i) _ essa SI sono ispiraíe (5) non reputano necest sane, nè la nmessa da una localitá alFalU-a, nè l’indicazioi'“, 1 va ori formti, ma per la maggior parte esigono che jri Itolo porti la denominazione di « cambiale » o di « ! dl cambio » affincliè i sottosci-iltori sií delia rigorosa obbligazione che la to - siano posti sulF aw assumono. 1» (1) Cod. di Comm. fr, Arfe lin p ’ t /'//●< t vol. IV, n. 82. ● 110— CoQtr. Lyou-Caeii et llenanlt, op- Jj (2) Art. 100. (8) Cod. di comm. spagnuolo dei 1833, Art. 411 „ o G) bappiamo già tvedi t t * ^ n. o. venne estesa a tutti paesi che' 2-^) „ manica e che fn in ^ costitmvano Pantioa Confederazione c manica e che fu m ispecie introdotta in Áustria nd 18Õ0 Vi i portate alcune modificazioni uel ibou. vi euenza delia daPi, ^ aggiunte, dette « . come coflS -ella confereuza di Norimbarga (1863). j delia Conffld " completato, yenne posto in vigore in tutti i , in tutto ““ >Bggo 5 giugno 1866; . gno 1872. '32 “P-'» 18^° ^ ® can!hi dal 20 mao-»io 1872; delia , legt cTmbTat^r^ 'v' ™ vigore illt';e„nai; 18«i^^.,|l lll naa- 30r ’ ^aggio 1880 (Amu.airè de Z dolle obblig. (Art. rZO-fJo" da ?837 ' TcTill-J"' Oel Cod. li com»- ^f,Vi 839), delia legge russa dei 27 giugno 1902. legê*‘\ .■●eríi A\ (1) mis of exchamje Áct 1882 (4õ and 46 Vict. Ch. 61). (2) Negli Stati TJniti d’America non esiste una legge federale sul di ritto cambiario. Questo risulta nei singoli Stati dalle leggi o dagli usi locali, che sono però in gran parte conformi al diritto inglese. — \ edi KiHitze in £ndcmn'.<ii vol. V, § 8, n. 3. (S) L’ Istitnto di diritto mternazionalé nelia sessione di Bruxelles dei 1885 votí) un complesso Gi norme uniforrai sul diritto cambiario (Vedi Annuaire de V Institiit, vol. VIII, pag. 80 e seg.). — L’associazione per la riforma e la codificazione dei diritto^delle genti preparò un progetto consimile nelle sue riunioni a Brema (1876), ad Anversa (1877) ad Amhurgo (1878) (vedasi nelia üevue de di\ ini, 1876, pag. 633 e seg. e Hory, Cinquièmc session de Vassociation pour la réforme et la codification dit C,0.- l
7 IL DIRITTO CAMBIARIO 6 CAPITOLO PRIMO dei confíitti di leggi (1), norme che hanno per necessário presupposto le diversità legislative, A torto pertanto il Meili afíèroia che: ^Der Wechsel ist ein Stüch des anationalen (2)j poichè tale affermazione, 5 valere come la manifestazione di un desideydtwUi non se questa, in matéria cambiaria, rappresenterebbe la realiZ' zazione di un grande ideale, troppi ostacoli si frappongono ancora alia sua effettuazione (l)j perchè importanti diversità, si riscontrano non soltanto fra le legislazioni che si atten*| gono al sistema dei códice francese dei 1807 e quelle ch^ \ seguono un sistema diverso, ma anche fra quelle stesse 1^'i gislazioni che sostanzialmente accolsero i criteri adottati dali* legge prmanica dei 1848 (2). Si aggiunga che. anche in of clme al dintto cambiario oder vaterlandslosen Rechts se puo corrisponde assolutamente alia realtà dei fatti. Da tutto ciò emerge che lo studio dei diritto cambiario dal punto di vista dei diritto internazionale privato, lungi dal riiiscire cosa oziosa, rappresenta una vera necessità e costituisce attualmente il solo mezzo per superare le difflcoltà, di fronte alie diffe- > gli usi e le consuetiidini consei’* vano in ciascun paese una grande forza e che i legislalori percio sono diffioilmente indoUi a derogarvi con 1’ adozion« ffÚiteTn" comunemente se-i faí un nrf « ^"‘ernazionale, neU’elabe;; di non P ^ S® o i legge cambiaria internazionale, mostr^ Ise a uniforme con un complesso di norme per la risoluzio^^l d’ordine giuridico, che si presentavano renze legislative esistenti, a questo proposito, fra uno Stato e 1’altro. 206. — Prima d’ imprendere le indagini sulla legge spetta determinare i requisiti formali ed inlrinseci por la validità dei titoli cambiari e regolarne gli eífetti, è neces sário fissare una norma che valga a decidere qual legge vada presa in considerazione per apprezzare se e quando le obbligazioni cambiarie abbiano carattere commerciale piuttostochè civile. Sappiamo già che, anche a tale riguardo, i legislatori hanno disformità di vedute; che se in alcuni a cui belga nel I8aõ riuni ad Anv^*- ’’ ® ^ oltre ai delegati ufficiali di-parí^ír parteciparo^' mercialo; ivi fu preparafcn « „ , ^a^i rappresentanti dei ceto coi» Progetto sulla gran parte couforme^aU^ "i e dalla legge II Conr/retiso di Anversa e la r Fra»®.'*.; ●'ita It per U scienze dei diritto .rommerdaUí — seg.). — Pure ad ●flO dato prova di una gran ^ Stati le cambiali sono generalmente considerate come atti di si distingue fra biale, diverso ad nica e in un commercio, in altri, in ispecie in Francia, cambiali tratte e vaglia cambiari attribuendo a qiiesti ultimi carattere commerciale soltanto quando siano emessi da negozianti 0 abbiano una causa commerciale e che finalmente, a norma di alcune legislazíoiii, anche le cambiali emesse da rrif;T- i.?pag. 257 e ...... « ciWÈue mrono votate a Eruxelles nel ' mento di quelle di Anversa ^'^Posizioni che costituiscono un comp dei governo belga ebbe luog tJellaqualefurono . u/ ü^c comnaré d’ m anche Tlialler, Dc f-\imtüntione; appciatil fi Z " J^ridiques et natioif législatton cornparée, vol y-sr? ^hange (Bulletin delaSociét^ (^) Persino fra Stati'd ’ legislativa ai seguono talvou''“ sussiste uniforu^!" , ®nteri a cui Ta giur s'íud r ’ preta.iooe degli identid testi ân '"“‘ír® "‘“SoU paesi nell’in'_ ‘alune volte, a questo propo diseordanza si riso»» manica. - Confr. Meil] nL v ^ gi^^^sprudenza austríaca e ^ ^üricb, 1902, § 182. pág Civil-und Ilandelsrecht, néceesité leS iie (1) Nella sessione dei 1885 1'Istítuto di diritto internazionale, mentre la mnggiorapza delia comrilissione nominata per lo studio dei diritto cambiario voleva che si elaborassôro soltanto norme di diritto uniforme conflitti di legislazione, deliberò di porre alio it* e la minoranza regole sui studio Puna cosa e 1'altra. Vedasi Jittn, La /néthode du dr. int. privé, tr“ La Haye, J890, pag. 425. ^ (2) Meili, op. cit:, vol. II, § 181, pag. 312.
f 8 9 IL DIRITTO CAMBIARIO CAPITOLO PRIMO tolo cambiario circolando in differenti paesi puó aver dato occasione al sorgere di obbligazioni, alcune delle quali hanno carattere coramerciale, altre civile. negozianti possono reputarsi di iiatura civile se risulti cbs hanno una causa de] íutto estranea al commercio (1). D^altro canto si è dimostrato che incombe alia legge dei liiogo dov« s. comp.e rem.ssione di un titolo cambiario decidere cpiale sia Ja natura guindica (commerciale Questa norma ha Vediamone un esempio pratico. Un individuo che non eser- ; cita la mercatura emette sul território francese un vaglia nrn Kícr. t di tale atto K i cambiario, per una causa dei tutto estranea ad un tine di iin’nbl ‘ ^ ^ompletata, perc J speculazione, a favore di altro individuo domiciliato in Italia. con solían' quest’ultimo a sua volta sul território dei Regno trasfein generale anche pel f ^ ^ titolo di tale speci^i | -j altra persona, awerrâ che T obbligazione scadenza la própria sottos^ apposto prima de í*í assunta avrâ carattere commerciale, mentre quella delsoltanto dagli interpreti delle*]*^^* ● ● ^iicora che Pemittente è di natura civile. Invero, la legge nostra non fa manico, ma anche da color ^^P*’ontate al tipo a questo proposito distinzione fra cambiali tratte e cambiali ritto cambiario in b ®spongono i principi dei di' proprie, attribuendo ad ogni obbligazione cambiaria carattere Si riconosce che * ^ ^ ‘^Üsposizioni dei códice frances^j commerciale (l)j a diíTerenza di quanto risulta dalla legislatuisce im contratto^^^^'^ trasferimento di una cambiale cosh' zione francese, secondo la qiiale, come si è veduto, 1’emissione per sè stesso ad ° ^ stante, suscettibile di dar luogo d* di vaglia cambiari da parte di individui non negozianti, per lüente dalle obblio- ● ^ o^^bligazione, indipendeiit^ ragioni estranee al commercio, costituisce un atto civile (2). titolo (3). Ne viene^ assunte da altri sottoscrittori de* La determinazione dei carattere giuridico di ciascuna obdelPatto cbe si ' che il carattere giuridie*^ bligazione cambiaria servirá poi a decidere se Tobbligazione di una cambiale nO’’ di cui si tratta debba essere retta dalle norme delia corapenel titolo medesimo^^''*^^**^^ di coloro i tente legge commerciale, piuttostochè da quelle delia legge gnatamente se tratt pcopria sottoscrizione, s®' civile (3). Per ció che concerne la giurisdizione, la competenza, ò premesso cffettuati in territori differeid*' la forma dei procedimenti si dovrá certamente tener conto in precedT' ‘^^fi-^eguenza dei principi ge'i®'' ^ti questa legge si applicheranno le dispo- ^ ^^‘^ttati (4), credo nn/ân «í¥u ● sizioni riguardanti le materie commerciali ovvero le civili a COimnerciaU o civile iU cia&njn ● ra'^^' seconda delia natura deli’obbligazione determinata nel modo ^aria è determinata dalla leoae d 1^ ora accennato (4). Si noti però che se la lex fori in modo ^iene è contratta. Ne deriva pertanto che^‘l ^^^desimo espresso o implicito stabilisse'essere sufficiente che fra le 7 obbligazioni contratte in occasione delPemissione e circola0 per regola si assume con 1’emissione 0 ma Ciò rali (1) Vedi vol I (2) Vol. I, (3) Confr. I dasi poi Cod. di art. 3: n. 4, „ .. Pa&. 67, 58. Pag. 89-90 r >ri”rs delle obblig, Art. 721, &01 (4) Vol. X, nn. 8-11. ’ ^®SS6 scandinava dei 1880, Art. Sc- (1) Confr. d). Snpino, U C'òd. di Çonim, It. commmtato^ Verona, 1886, vol. III, 1* ed., n. 14. — Virante, TraUatò^ vol. I, Ed., ii. 39. (2) Lyoii CaRti et Renault, op. cit, vol. IV, n. 628. — Tiiallcr, Traité éU‘ mentaire de droit comrriercial, Ed., Paris, 1900, n. 1567. (3) Confr.' vol. I, n. 8, pag. 68-70; n. lOj^pag. 83, 84, n. 64. (4) Vedasi uel vol.' I, n. 8, pag. 71-73; n. 10, pag. 84-86, n. 65. - Víf" 1S7J19Í<5, \
11 IL DIRITTO CAMBIARIO 10 CAPITOLO PRIMO zirniP rlí i7n 1 ● . discussione degli argomenti che si attengono alia valicommerpiAlp ffi 13.no, una soltanto abbia caratterí intrínseca, Tesame delle questioni riguardanti la validità commerciale affinche le contestazioni a ciò attinenti debbanj cambiali. cabilità dell^*^^^^ giurisdizione commercialej con rapplí pgj. regola generale per la sussistenza di un’ obbligazione disposizione^d norme processuali, una sim'? cambiaria occorre un atto scritto. Questo per lo piú consiste contendenti che ave ^ osservata anche rispetto a scrittura privata, fornita di determinati requisitij dispone diversam contralto, in un paese dove la Ico^ norma di varie legislazioni però è ammissibile che una camcivile dalla leo-o-e P ^1 m ° cambiaria reputa** venga validamente redatta anche per atto pubblico (1). di ordine pubbl' i- ^ conseguenza dei valof* g chiaro, in virtü delia regola locus regü actum, che alia zione e la procedura ^ ^®P®^^2Íoni riguardanti la giiifisd' ]egge dei luogo dove il titolo cambiario è creato spetterà il 207. Gli scrittori h ■' decidere se esso possa assumere la forma tanto sotto Taspetto dei dir'u^ ^ ^ dei diritto cambiar^! di scrittura privata quanto di atto pubblico od autentico e, qual legge sia da ® ^^®™2ionale privato, nelP indaga^ in quesfultimo caso, alia legge stessa spetterà determinare essenzialT delia ‘j®“®*‘^®carsi come regolatrice i requis'*” quali debbano essere i requisiti per la sua autenticità. delia capacità P**^ occupano innanzi tud' É generalmente stabilito che le cambiali, ancorchè conlo credo ' ●* sistano in una semplice scrittura privata, devono essere bolun titolo cambiTri^^T'^*^^*^° ®®oUÍre un ordine diverso, per^^ mentre però in alcuni Stati, come in Germania, la manscritto da un inc °‘'*^aluiente valido ancorchè sia sot*^ canza dei bollo prescritto o rinsufficienza dei medesimo dà in confronto agli aTtrUott P^P^ia efficacia giuritl''^ luogo soltanto al pagamento di una multa, lasciando intatto vi apposero la^^propd * <iuali nel momento in ü valore giuridico dei titolo (2), in altri, come in Inghilterra necessária (2). iVíon è d^*^^ P^^^cdevano la capacità alPuO^ e in Italia, le cambiali non bollate o bollate insufScientemente n e dunque fuor di luogo far preced^l^ non producono effetti cambiari (3). i a n A- 7 può citarsi 1'Art- fttt? t Vedasi pel diritto italiano Vidari, Corso, 4‘ Ed. vol. VII, n. 6497. nn?f c Lorsque ces letf-rAl i Comm. fij — Snpino, Commento, 1* Ed. vol. III, n. 22; pel diritto francese, confr. P rteront en même temps des si^n «hange et ces bülets a or . Tlinller, o]}. cit, n. 1345. — Lyou-Caen et Renault, op. cit, vol. IV, n. 57. ividus non négociants, le tribu d’individus négociants * (2) Confr. Knntze in EtidemaiiD, op. cit. vol. V, § 22, n. 1. — Grünlmt, PP- Tolosa, il 6 febbraio 1^)09 r7 connaitra...>‘ Wechselrechf, Leipzig, 1897, vol. I, § 65, pag. 450, nota 1. - Yon Bar, viíerendosi a questa disnoaiz' dr. comm., 1902, Ib ^ j Theorie und Praxis etc., Hannover 1889, vol. II, n. 302. ^ própria sottoscrizione in una donna, quando a-PP J; (3)- Vedasi per 1’Inghilterra CUittj, Bilis of exchange, pag. 80. — Toa ren e giudicabile dai tribun ^ biglietto airord**^®% Bar, l. c. — WcÍss, Tmité íhéonqite et jyrcitique, vol. IV, pag. 435. Per scr^ione non valga che tom ^ * c^uimercio, quantunque la sua 1’ltalia confr., oltre alPArt. 42 delia legge 13 settembre 1874, Boiafílo, e Renault, op. cit, vol. IV P^^omessa. — Contra tyo”' H bollo nelle Jettere di camhiC {Dir. C07nm., 1883, col. 238 e seg.); dello op. cit., n. 1397.-- stesso autore: Qííe.9ft'íjm'coK/rofcrse fà‘dínVío ca7?26zrtrzo, {Rivista It. per le cod. di comm., in ordine all^^^°^*^‘ *nternázionali delPArt 54 dei .scienze giur., vol. V (1888), pag. 10-12). - 7Ídari, op. dt., vol. VII, n. 6500. “eute ai contratti che b ^ Processuali da ossecvarsi r^la^ ,í — Snpino, Commento, vol. III, <h. 57. — Vivaute, Tmttato, vol. IV, P. I. carattere commerciale n ®°uformità alia lego-e comP®^^ ^ *-^23. — Cass. Roma, 12 febbraio 1881 ^Annali, 1881, I, 91). — Cass. pag. 438-435, ®®la delle par1;i nel Vol. I» í’*renze, 30 maggio 1887 {Bir.comm.. 1887, col. 483); stessa Corte, 28 mar- '2) 1. disp„si,io„i °*tate al n. 206, pag. 8, nota 3.
13 IL DIRITTO CAMBIARIO 12 CAPITOLO PBIMO Cin nn«3fn ^ . j-lVconsiclerazione che la regola locus rernt actum è principal- ^10 posto, potra una cambiale mancante, a norma de\\ . ° ^ IpffíTA rloi A- ● ● 1 1 1 íT . cimente ffiustmcata da motivi di necessita pratica nelrinte* legge üei Juogo dl emissione, dei bollo prescritto, avere I ® ^ iinn Sfafn m . ● „rt'resse delle parti, mentre le esigenze dei nsco nulJa hanno di imo vstato straniero efficacia cambiaria? Alcun autori ntf ^ /i\ c- ● i psifarAnn n _ .. comune con motivi di tale natura 1). Si aggiunse ancora che A sosteo-no di n ^ mente in senso afferma i pestendere la nullità delle cambiali per rag ioni iiscali oltre aDnre77'irp°il u osservato che trattasi qui território dove la legge commina tale luillità, sarebbe causa hanno escliisiva ® ^ portata di disposizioni c mancanza di sicurezza nelle contrattazioni e di atti di hanno esclusivamente per iscopo di garantire 1’esatta fede caz.one cl. leggi fiscali; ora le leggi di questa snecie ba»« carattere essenzialmente territoriale (1). Altri allegarono ' Questa soluzione venne esplicitamente accolta dalla legge cambiaria inglese dei 1882, la quale aU’articolo 72 n. 1 a. dichiara che una cambiale emessa luori dei território dei zo 1898 (Annali, 1898, I. 112V P m ● dari e Bolaffío ’ "^PP* bovino, 13 niaggio 1895| 28dicerabre 1897 pag. 67). — c. App. Geo«^ ragione soltanto che noii è bollata in conformità alJa legge Tormo, 26 luglio f'470,^"'^“'"“'’ ''' (3). opimoue contraria per la considerazi’ i' , Per parte mia ritengo che uii testo di legge come questo pefirTOiauà considerarsi in contraddizione coi retti principi giuriquesto sensoc App Ve^e^^'^ °°° «numera queiio dei bollo. — Ve^ dici e che, in mancanza di una precisa disposizione legislativa, — Cass. Paiermoso dicembre i897^*fD° ® nocessario venire ad una conclusione diversa. Si noti che gt'lL'le“rBolafr r suffragare 1’opinione che io sostengo mi guardo bene vità di a„a legge f Portita di regolatnce, i rapporti privati 3r. r ● i da quella di una ^ % roganoalle speciali, specialmente^ ' '«‘hvidui e le leggi generali n<>fl j distinte. quando provvedono a materie divei^' Brocbcr, Ééuãe sur la lettre de change dam ses rapports avec le Un sistema intermédio fra {Revue de dr. int., 1874, pag. 199-200). valente in Italia, è seguito d ° in Germania e quelln^^ (2) Broclier, Z. c.; — Cliniiípcommuual, l. c. pletata con altre leggi D t ● dei 5 giu^no IS^O (3) La disposizione cítata nel testo è formulata testualmeute cosi: Infatti le sanzioni per ^ dei 23 agosto l^L * a bill is issued out of the United Kingdom ib is noc invalid by circa i bolli nrescritfí n ● al disposto delia iee^^-e ãel i’®^son only that it is not stamped in accordance with the law of the ° in ammendo (Art. d) me ““ '=™«stono soltantó in *● “ »■ proposito Dlcey, -l aigest of the law ‘inolo 6, dove èri.L 'n decadenze, perooanto diohiar»'.J of hngland, London, 1896, pag. G04. - Mestiakc, A trmtise ou pnoate tnée, ou non v' ’ P9rteur d’une lettre^de diante no» "2 international lato, Third. Ed„ London, 1890, § 227). — Quantuuíino nssn'awa d'aciion en cas de non «nna disposizione ayente valore analogo o reciproco esista nella legislacontre Taccepteur d’acceptation íl aura seulemont ^ione nostra, la C. d'App. di Venezia il 15 aprile 1892, decise che l’oby avait provision à 1’ ne dornier ne iustifle V^s Wigaziono cambiaria derivante da un vaglia oambiario emesso in Italia timbre ou non visé pour ^ de tout autre efiet ^ .‘'“■‘‘niero dimorante-aiPeatero uou si perfoziona ohe con pteur —Tente. .■ . timbre, n’aura tl’«et!„„ . . le 60»®^ '“ ‘'imessa dei titolo; per conseguenza il bollo v.a regolato dalla legge m "“Pnlntions contva'ires s “‘«a, _ Vodi Vidarl e Bolomo, Annuarío c-Uico di giuríspo. comm., Ini doceuuale, Verona 1895, voce Cainhiale, n. 55, pag. 69. — Temi Ve- nal pnoé CAnnales de dr. eo„l TgÍ“ r'f* neta, 1892, pag. 290. . ■ P 8 rordine, vol. I, Fi^eu^e ^ 2»^)- - Kainella. I “‘1/ pero si esprime in senso dei tnt!'' ~ Q»nst'nWoa<> O opposto nell'opera stessa al (í Regno ünito no7i è da riguardarsi come invalida per la dal ricorrere all’ argomento posto innanzi dali' Oxtolexgiii,
15 IL DIRITTO OAMBIARIO 14 CAPlTOLü PRIIIO servanza di cerle disposizíoni aventi un fine fiscale. Si è veduto il quale osserva che: « siccome ogni Stato impone deg| ojtpe a ciò cbe se in nessun paese i magistrati sono tenuti, obblighi fiscali, la necessità delia loro osservanza condiices* pgp ^ prestar man forte ad uno Stato diverso dal una reciprocità di fatto, la quale alia sua volta importa un*' proprio per tutelare i suoi interessi finanziari, i principi e solidarietà di tutela cbe costituisce il miglior rispetto ^ le norme dei diritto internazionale privato devono rispettarsi l’indipendenza delia sovranità » (1). Invero, il concetto stesá anche quando la loro applicazione potesse incUretiamente dei diritti di sovranità degli Stati e i principi generali cb* riuscire di giovamento ad uno Stato straniero pel raggiundeterminano i limiti dei loro esercizio escludono che gÜ Stâ^ gimento dei suoi fini fiscali (1). possano stabilire imposizioni fuori dei proprio território' A torto poi si obbietterebbe che adottando la soluzione pretendere dagli altri Stati aiuti per raggiungere il che sola mi sembra accettabile si fa venir meno la sicurezza cui mirano le disposizioni legislativo d^oi^d^ine fiscale da ess delle contrattazioni e si apre Tadito agli atíi di mala fede, emanate. È necessário perciò riconoscere che se nel paes" perchè ogni individuo accorto, quando gli sia per qualsiasi g^ltr* causa trasferito un titolo cambiario, deve indagare se nel pií titolo stesso si riscontrino, a norma delia legge dei luogo di , jflli emissione, i requisiti necessari per la sua validità. Se dunque emessa rnn ^ ^ multa, una cam , indagine costituisce un atto di elementare prudenza, rsirini .lí n ° cbe abbia ingiusüficato che essa venisse limitata all-esistenza di ner sè o per esseie valida, è da J dei requisiti aventi uno scopo escluüvamenie giuridico pree in auesti ^uche nei paesi j scindendo da quelli che, quantunque stabiliti per un fine la sanzione delia m^ta ^ impossibile 1 app * . ggcale, possono pure dar luogo a conseguenze giuridiclie (2). Ma se nel 1 o- i’ * ■ ● ^ resto opinione ormai prevalente quella che una camficientement ^ emissione la cambiale bollata ^ nulla o non suscettibile di produrre efíetti cambiari per necessari ^ ^eputata priva di uno dei requisiti inosservanza delle leggi sul bollo vigenti nel luogo di emisairpst puter avere efficacia cambiaria, il considei^^isione, non può per regola essere considerata un etficace tiero come una cambiale dei tutto valida equivarro cambiario nemmeno alP estero (3). In questo a violare ,1 principio fondamentale concernente la forma atti. llo gia avuto occasione di dimostrare che non « ne compito dei magistrati stranieri 1’indagare i (2) Per Tipotesi che un individuo fuori dei proprio Stato emetta una <iuali il legislatore di nn rln+A ^ertí cambiale a favore di un concittadino ndle forme della própria legge na- o contratti siano nri,!' , , prescnve che cer ,ig„arda i requisiti d'ordioe fiscale, ai u. 211. cacia o-i vahdlta 0 di una determina (S) Sdmffuer, des míerna«07iale« Pr^ya^rec/ifo, § 94. — giunclica se non rispóndano a certi requisiti ,rí Foelix, Traitéde dr. int. pnvé, 9ème -Ed. Vol. II,n. 284, in fine. - ChréCiie 1 atto 0 il contratto Iiullo ner vizi di ^orma nel 1^*7^ tien, De la leüre de change en dr. inl. privé, Paris, 1881 n. 37. - Von dove è stato nocjto ; -orma Bar, op. dt, n. 302. — Ba-ízati, Vautontà delle leggi stramere relative n„11 1 ° essere, è per regola da alla forma degli atti ciyiU, Torino, ünioae Tip. Ed. 1894, pag. 166. — 0 dovunque, anche se la nullilà dprivasse dah Ijyo«*Cnen et Kcnault, op. cit, Vol. IV, n. 639, — >\eiss, Traité théoríque et pratique, vol. IV, pag. 435. — Despagnet, ^récis de dr. int. privé, 2èmo Ed. dove ha luogo V emissione di sanzione contro le violazioni delle legsi sul hollo se neir obbligo dei una cambiale non vi è senso si trí (1) Vedi vol. II, n. 122, pag. 140-141. f tif 0íied. 1902, 'Ml diritto internamonaU. Torino>
17 IL DIRITTO CAMBIARIO 16 CAPITOLO PRIMd modo purchessia, da parte dei primo pren- , ● nU possesso, in iin erano pronunciati van scrilton anche m íngiiilterra, prima ci* Converrebbe infatti allora riconoscere che il litolo andasse m vigore la legge dei 1882 (1). , jl verrebbe ad acquistare vita giiiridica nel luogo di emissione E la legge dei luogo di emissione quella di cui «1/^! ^ sarebbe perciò naturale attribuire alia legge ivi vigente tener conto per stabilire se la cambiale sia stata competenza a determinare i requisiti, anche d’ordine fiscale, riamente bollata nel modo dovuto, anche se essa venissej, osservarsi per la sua validità ed efficacia (2). trovarsi in un paese diverso, non già come conseguenza Vedremo piü innanzi che, a norma di varie legislazioni successivi trasferimenti, ma pel fatto che l’emittente o traenl ^ ispecie secondo la nostra, possoiio validamente emetíersi 1 avesse quivi direttamente spedita al prenditore o al anche cambiali in bianco. Poichè la cambiale non può estario (2). , sere considerata un vero e proprio titolo cambiario se A tale conclusione si deve giungere anche riconoscendo ct''j fornita di tutte le indicazioni e risponda a tutti m questo caso il contratto concluso dairemittente non verrelJ^ j requisiti voluti dalla legge, dato che venga rilasciata in bianco aformarsi ed egii non rimarrebbe obbligato dairemissione^^! una cambiale in un paese A. e questa venga riempiuta in titolo, se non dali’ istante in cui questo fosse giunto al dcsj un paese JB., sara la legge vigente in quesfultimo quella che natario (3), perchè, come ho altrove dimostrato (4), la vali^^''' determinerà le norme sul bollo a cui è necessário ottemformale dei contratti conclusi fra persone lontane deve perare (3). Si noti però che, per ragioni d’ordine pratico, prezzarsi in base alia legge dei paese dal quale ancorchè la legge vigente nel paese dove la cambiale è r delle parti che assume un’obbligazione manifesta il ^ cambiari ivi emessi vengano originaconsenso. A maggior ragione la conclusione su accennata redatti su speciali foglietti bollati, si potrà tare rebbe da accogliersi se, prescindendo dal conceito dei rapp*^*^' eccezione a questa norma per le cambiaU rilasciate regolarcontrattuali esistenti fra colui che emette il titolo e Jíi bianco aU’estero, bastando che vengano pagati i sona alia quale è rilasciato si prende.' b ' una diritti íiscali col mezzo di marche sovrapposte o con altro Íeurr"''?:).' crodJe'ini'pecie‘1-.^^'^ le em.t ente verrebbe a sorgere appena egli si fosse bIessato dei titolo, bastando che ne sussegnisse'la non lem- (l) Vecli in questo senso StoIjl>o e >Viuilsclioiil, citati in Emiemanii, op. cit. vol. V, g 11, n. 3. (2) Si vede da ciò come sia assolutamente degna teuza delia C. App. dí Veuezia in data 15 aprile 1392, citata alia pag. 13, nota 3, sentenza che, oltre essere in opposizione ai principi giuridici, è pílj contraria anche al disposto degli Art. 3-6, 8, 42 delia legge nostra sul bollo in data 13 settembre 1874. (3) Soluzione auploga, in ordine al tempo, è adottata dalla nostra giu* risprudenza pel caso che le norme sul bollo ibssero diverse fra 1’istante . 1.,; in cui una cambiale in biancr è rilasciata e quelle vigenti nel momento pag. 604 e gli autori ivi citati alia in cui ò riemp'iuta. — Confr. C. App. di Casale 1'’ marzo 1900 {Dir. comm., di Romn il 25 genuaio 1885 {Dir. Com»i-' ^ ^íjqq^ 503). — C. App. diTorino, 13 mpggio 1895 (Vldari e Bolafflo, Antnonvíff ● V j ® cambiale è’soggetta al bollo apP®” mutrio critico delia Git:risprudfMza comiii., vol. XII, pag. 76). — Vedasi Confr ' '^'“Peodentemente dalPaccettazione da parte dei trattar* ; Tiyante, Trattato, vol. IV, n. 1526 q-le decisioni ivi citate. (3) au63to^*9P V' ' " Trattaío Ui Dir. comm. inlernazionale. - Vol. III. " w oonr;„i.t" 0»: di censura la senn. 541, pag. 541-542. op- cit, u. 88. — Confr. nn. 14, 15. (1) Vedi Dicey, op. cit (2) La C. di Cass. . col. 809) ebbe a decider - Sunillc et Artlmj-s, op. cit, n. 501, - Gniuhut, )Vechnelr'icht, vol. II, g U2, pag. õTl, puro Vmccnt et rénancl, Dictionnaire, voce E/lets cio
19 18 IL DIRITTO CAMBIARIO OAPITOLO PRIMO mezzo che s’impiega per le cambiali provenienti dai pa«isposizioni delia legge looale sul bollo, potrà il giratario eseretranieri (1). Se non sl ammettesse ciò, si verrebbe ad escl*^ i» «"O State diverso dintti cambian? B.sogna anche derft la 1-1- .i n? / 1- ● u-oTii^iciui distinguere a secoada che la legge dei luogo dove la aere la possibilità di emettere airestero cambia i inbianC|4 o _ ^ ^ ^v a ^ quantunque la legge locale lo concedesse ^ ° l TTn V ● 1 6desse. . sito formale necessário aH’esistenza e conservazione dei diritti Un titolo cambiano, ancorchè s a reo-olarmente bollatoi^' „ i ● ● ,-,v i ● ● r rio^co rK , lejjüiarmenio vui ,| <i’ordine cambiano (1). Nel primo caso, in mancanza di una Qiiando nna- w\ soggetto a un dirítto 1 ^ jjidisposizione contraria nella legge dei paese dove il giratario pirmlaro 17 f territorio diverso o venga j non potrà avere minntp imnr. ^ Stato può stabíHre ^ ^fflcacia cambiaria; nel secondo r inosservanza delle leggi sul fli ipotesi, in virtü dei propri (Iq\ paese dove la girata è avvenuta non potrà avere íípnntrann |^ Dumero di legislazioni infatti sij iníiuenza giuridica in território diverso (2). eato f3l ^ *®P®^izioni formulate nel senso ora 208. —■ Senza dilungarci ulteriormente sui requisiti d’orgirata in un^^d^ pi’oveniente dall’estero dine fiscale, veniamo ai requisiti di forma aventi uno scopo eterminato Stato, senza che si osservino 1® ^jescliisivamente giuridico necessari per emettere in modo valevole una cambiale. g . . A questo proposito si riscontrano importanti diversità fra dasi l'Arb. na^irLegglTs^^e ° em una legislazione e 1’altra. Si è notato che, mentre in alcuni (2) Confr. Loiir, ,77^íji/í^'Stati è iiecessaria rindicazione dei valore fornito, in altri tale ^^■™‘-.l8y.pag:428432r^^ nou è ricbiesta (3); si è pure osservato se bre iST^^Su queste Ss ^ ^ nostra dei l3 norma di numerose legislazioni occorre che il titolo porti la lienne dam ses Espergoii, La législation denominazione di « cambiale 0 letlera di camhio » (4), sepag. 801-305); dello (lievue de dr. ini ’ j I, n. 616.— Confr nnrft v^a^' giwiãica dello gno 1350, che aseoggettano al' ^íf‘ ^ ® ^ francese dei % e pagabili in Francia ° le cambiali provenieO ^^bljalPArt. 42. alPestero. Una legge i ^ quelle create in Francia e ct (2) Nella conferenza di Anversa dei 1386 il Pirmez, presidente, nolla sposizioni sul bollo a b 1871 dicbiarò applicabiU/ .( adunanza di obiusura manifestò il voto che mediante un accordo fra i altro paese stranier * j ^ cambiali tratte da un paese vari Stati si adottasso un bollo intornazionale per le oambiali, per eviin Francia íVedí r negoziate, girate, accettate o P^^i^ltare che queste, attraversando paesi diversi, fossero sottoposte a molteot Avtl ^ ^ Mon-Cnen et Rennnlt, op. cit vol IV n 63® i j' diritti di bollo, in modo che la loro negoziabilità potesse rimanerne Pag. if" ~ tMorique èt pratique. Jfacilitata. - Vedi Franclil. op. cit, nella Rivista It per le scienze giuri- -n. 185 U5) I p Pictionnaire, voce Efícts de cof^hdiche. vol. I, pag. 264. civ. di Nizzn. qn applicazione di queste disposizioní, con*''- .fl» (3) Vedi al n. 20G, pag. 4. delle dis^ ● novembre 1891 (Journal 1893 r,L ft6n e pe^ (d) Legge germanica dei 1848, Art. 4; legge ungberese dei 1876, 0 ^ p-pd Lir/a o APP. B ; Oot.J asile bbblig.,A.t 722; legge scandinava dei 1880, (Journal 1807 JfSZT’' P“g- ^ e C, App. di pLtrasso 1898, .'>■ í ■ Art, 1; Ood. di comm. it., Art. 251, n. 2 ; rumeno, Art. 270, n. 2; legge t ounial, l^^J-Pag.848).-CoW. nurePAn 1 1 dei 17 giugno 1902. - Le disposizi6ni delia legge germanica, ungmgno 1869, modideata dalla leo-íyn a ^ ●’ 1 Vodasí ‘gborese, scandinava ora citate ^tabiliscono espressamente che, se il titolo sta disposizione Loeck, Das ^ gnxgno 1879. „7,eel.d^ihè redatto in llugua straniera, è sufficiente Fuso di una parola di questa .çíener. Berlin Guttpnfd hetreffend die WecUS^ ^ w ! pag. 450, nota 1. P\®d2, e Griinliut,’TFccMrec/ií,' a (1) In senso affermativo è disposto dalla legge nostra dei 1874, Pestero 15 10
21 20 IL DIRITTO CAMBIARIO CAPITOLO PRIMO condo altre legislazioni tale enunciazione è dei tulto sul-«>'e la cambiale sia datata (I). Mentre peró alcune tra queste flua(l).01tre a queste, altre differenze legislativo sussist(|“'‘i“8 ohe meritano specialmente di essere poste L evidenza. '=‘ P^*' valere come titolo suscettibile di trasferimonto mediante í! f ° ^ grande maggiodelia persona a favore delia quale fu tratta od biarf è sottin^esa^íV * lémessa (4)j la legge inglese iuvece ammette, come si è veduto, T 1 , 1 ● * 1 . ● píiche 1’emissione di cambiali al portatore (5). Anche a norma iuiin TiPí^oJ ^ mente considerata un requisit*^ xlella legislazione nostra possono validamente rilasciarsi camtntn laia cambiaü, non è '"^jijialí in bianco, lasciando vuoto lo spazio destinato al nome dei . . ^ ^ ®oS® it^glese dei 1882 (4). Alcune j^renditore (6), ma il titolo non divenla una vera e própria nere che la cambiale deve ^‘^^^ambiale suscettibile di produrre gli eíTetti giuridici inerenti re, non so tanto 1 indicazione dei giorno, ma ancbe íl^,ai titoli di questa natura, se non quando venera riempiuto (7). dei luogo in cui fu emessa (5); altre si limitano ad esisl (1) Cod. di comm. francese. Art. 110; legge belga, dei 20 maglingua che abbia il sie-nifirftfn t . 1872, Art. 1; Cod. di comm. it, Art. 251, n. 1; Cod. di comm. por- sito una santenaa dÍ TÍbunaletòlltr °,Í f foghese,'Art. 27«. gno 1881 (Journal, 1882 pae 332^ P®^o germânico in fl y.af^ (2) Cosi può dirsL per la legislazione italiana e lafrancese. — Vedi>icambiali emesse in Italia sia necp« ●● \ invece ritenere ® ^j^^vante, Trattato, vol. IV, P. I. nn. 1539.1640. — Vidari, op. cit, vol. VII, liana. Cosi Vivante, Trattato, vol IV^^p j pe'"^'^* 8õ08. — Lj-on-Cnen et UenaiiU, op. cit, vol. IV, n. 76. — Si noti però pino, Cominento, n. 25, VidarI * ■ ri. 1544. — Contrii P mentre a norma delia legge germanica, ungberese, svizzera, spa- (1) Cosi avviene secondo il n. ro^6°uola, oceorre 1*indicazione esplicita dei luogo, giorno, mese ed anno dese, Art. 100; la legge bel l *i ®omra. francese, Art. cui la cambiale è emessa, secondo il nostro Cod. di comm., la data Art. 3; il Cod. di comm ^872, Art. l;la legge inglês® íjií^uò risultare da indicazioni equipollenti. — Virante, l. c. — Vldari, l. c. (2) Cod. di comm f P^êJnuolo, Art. 444; il portogUese, (3) Si può dire cosi per la legge belga dei 1872. — Confr. lS'nninr, ciSta disposizioue Ivnn ® P®^ 1’interpretazioo® jj^tato in Lyon-Caeu et Kennalt, op. cit, vol. IV, u. 76, pag. 51, notai, stesso senso nnò infa * Renault, cyj. cit, vol. IV, n. '(O. ^ (4) Cod. di comm. it., Art. 261, n. 3; francese, Art. 110, 188; legge l’Art 1 delia lo *^P^®tarsi T Art. 100 dei Cod. di comm. olaO‘^,.Jgermanica, Art. 4, n. 3, e Art. 96, u. 3; legge ungberese, Art. 3, n. 3 e ihêorioue etnrafinuo 20 maggio 1872 (Confr. iVcIsSj yArt. 110, n. 3; legge belga, Art. 1 e Art. 84; scaudinava, Art. 1; Cod. coram ^ cr ^ P®&* 427). — Vedasi anche l’Art. 4b® <li comm. spagnuolo, Art. 444, n. 3. — In ordine alia possibilita pel traeute (3i C ò jj, íb designare sè stesso come prenditore, confr. una recente legge spae Art. 91- ispecie secondo la lecrge germanica (Av^- ^ (Ignuola dei 29 luglio 1903, che modifica TArt. 446 dei Cod. di commercio fed sv‘ ’ ^ ®oS® ungberese. dei 1876 Art 3 n 3 e Art* dei 1885 (vedasi Lnst;es, I-a Zeííre de c/ianífc tW’orc?re rfe sof «ime en lese‘I7i8gt°Ân soauclina™, Art 3 ! ~ „ (4) AlPArt i \ 4: i\ Cod. di comm. it Art. 266. J 1882, Art. 8. TT , ° delia leff^e ino-locí. i loor, . v f . (8) Confr. Cass. Torino, 8 maggio 1896 (Dir. comm., 1896, col. 941). — ●' ®^^biale non ò nulla' solo °npr esp ici g^-clí^ ^Errcra, Un quesito relativo alie cambialt in bianco (Dir. Comm., 1901, m< ,ch, .1 luogo da cui fu tclf , “i boi. 177 e seg ). - Vivanie, TraKato, Vol. IV, nu. 1619, 1602.1604 s la giudel Cod. cli coma. ' , risprudencalvi oitata. (=) Legge germanica, Art 4 „ r , ViTante, op. cit., vol. IV, n. 1604. . e Art, 110, n 6- scánu ' ^ ® ® 00 6; oU'’ Art, 722. n. 6 e Art’ ^ Cod. efd. sviazero j, - . Art, 82o, u. 6; Cod. di comm spagnuolo, -Art1' n. 8
1 2» 22 IL DIRITTO CAMBIARIO r atto cli emissione dei titoli cambiari, di guisa che una cambiale è dovunque da considerarsi quanto ai requisiti di forma perfettamente valida, se valida sia secondo la legge vigente nel paese da cui fu tratta od emessa (1). Questa norma giuridica trovò una sanzione espressa nel diritto positivo di vari Stati (2) e la giurisprudenza ne fece frequentemente applicazione, in ispecie decidendo che un titolo cambiario può valere come tale ancorchè non contenga la denominazione di cambiale, ad onta di quanto sarebbe prescritto dalla lex fori, se quel requisito non è richiesto dalla legge dei luogo di emissione{3), e reciprocamente dichiarandO' OAPITOLO PRIMO II difetto deirindicazione delia scadenza, secondo il nostrj códice di commercio, come pure secondo la legge germí| nica e il códice di commercio francese, toglie alia cambial! 1 efficacia cambiaria (1). Si ritiene invece senz’altro pagabilj a vista la cambiale nella quale non sia indicata la scadenzj! per quanto dispone la legge inglese (2), la belga (3), la scafl dmava (4), il Códice di ^ commercio portoghese (5). Quanto al requisito che nelle cambiali tratte sia designai a persona dei trattario, può osservarsi che a norma <lel» legislazione francese il traente come tale (6) contrariamente a quanto in modo espliciW, m“rtrdell ee^anica, a condizione che 11 r oLÍo d paese diveri Cia quello dal quale fu tratta (7). Conviene poi osservare che può indicare sè non (1) Trovo supérfluo ricorrere a citazioni di autori; mi basterà ram* mentare che 1’Istituto di diritto iaternazionale nella sessione di Bruxel* les clel 1885, nelI’accogliere esplicitamente la norma accennata nel testo, la formulo nel modo seguente; < La forme de la lettre de chauge et du bíllet à l’ordre est déterminée par la loi du lieu de sou émission. (2) Confr. TArt. 85 delia legge cambiaria germanica, dove è detto: * Die wesentlichen Erfordernisse eines in Auslaude ausgestellten "Wechsel, sowie jeder anderen in Auslande ausgestellten Wecbselerklilrung, werden nacb den Gesetzen des Ortes beurtheilt, an welcbem die Erkliirung erfolgt ist...— A questa disposiziono non contraddice l’Art. 11 delia legge introduttiva dei Códice civile germânico, il quale, dopo aver dicbiarato che: « La forma di un negozio giuridico si determina secondo le leggi cbe regolano il i*apporto giuridico formante l’oggetto dei negozio», aggiunge: «Basta l’osservanza delle leggi dei luogo in cui il negozio giuridico è compiuto ». — Vedasi poi legge cambiaria gherese, Art. 96; scandinava, Art. 85; inglese dei 1882, Art. 72, n. 1; Cod. fed. svizzero dolle obblig., Art. 823; Cod. di comm. it., Art. 68. (Sappiamo già cKe quesfultima disposizione, se fu estesa a tutte le obbligazioui commercialí, era in origine, nella mente dei suoi compilatori, destinata alie sole obbligazioni cambiarie). — Confr. anche l’Art. 26 dei Trattato di diritto commerciale internazionale di Montevideo dei 1889, che è cosí formulato: «La forma delia tratta, delia girata, deli’accetta* dei protesto di una lettera di cambio sara assoggettata alia legge la maíísior narte rlei delle “aXrtrÍtf ^1% separatameoí dere narf ' proprie. salvo ad este» il ", T ^ disposizioni Yigenti per queU* J - -IC U disP' di tiWi camh f ^'“"l‘""«^mente per ambedne le spe ! ha motivo di es‘Ístere!'’tenuto ° ndica di quei titoli. S09. - É generalmente riconosciuto che la íec/if acíum trova applicazione se di cí* conto delia stessa natura i uni regola anche per quanto concc^' (1) Cod. di comm. it. Arf ori — Cod. di comm. francese Àn- ^■>n' ^ germanica, Art. 4,^; n- 6534, pag. 359 l J. vi f" m op. cit., vol. , in Endemann, ilfan«a?e, vol 1^61. - Kaidf^ cit, vol. IV, u. 81. » 8 » n. 1. — Lyou-Cacn ot Keiiftidb (2) Art. 10. (3) Art. 2. (4) Art. 3 ultimo al. (6) Art. 282. (6) Lyoii-Caen et Renanlt, (7) Legge germanica, ungherese, Art. 5; il Cod. VÍ^ of zione e di quel paese- nel quale verra realizzato ciascuno degli atti citati». (8) C. App. Napoli, 11 maggio 1891 (La Ghirisprudenza internazionale, vol. I, (1893) pag. 151). — C. App. Gênova, 16 aprile 1886 {Annali, 1886, III, 241). — Tribunale áuperiole di Stuttgart, 17 aprilo 1858, e 15 maggío 1861 (sentenze cítate e riassunte in líoriiii., Die raumliche Herrschaft der Bechtsnormen^ pag. 167). — Trib. di comm. di Copenhagen, 3 otto- j qp, cit, vol. IV, n. 75. Art. 6. — Nello stesso Ia senso dispone svizzero delle obblig., Art. 724. fed. 1
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