/í .■m ‘ V / i. ■ í > ^ 1 o I ● dello"stesso autore GIÜLIO DIEÍÍA O ■% rnOFESSORE Dl DIRITTO INTERNAZIONALET NELLA B. ÜKIVEHSITA DI SIENA C Volume I. Pa-rte . . L. 10 — n v-B rattato (li diritto commerciale iiiteriiazionale geuerale. Fireuzej Cammelli, 1900, pag. 614 . eonsiderati nel diritto iuternazioiiale Piyato — . L. 10 TRATTATO diritti reali TTnione tipogratico-editrice tonnese, 189o, pag. 4ob. Ohdizioiie giuridica delia redova in velazione al diritto internazionaic privato — Toriuo, Fratelli Bocca, 1891, pag 300. trilmnali delle prede belliclie e il loro avrenire — ünione tipo- . 3ÕC L. S — DI 0 GOMMERCIALu i JJilili gfafico-editrice toriuese, 1896, pag 1 fallimento degli Stati e il diritto iuternazioiiale — Opera premiata uel quarto coucorso delia Fondazione Bliiutscbli. umoi^ tipogratico-editrice toriuese, 1S9S, pag. 217 P* ^ ^ e e iu qnale inisura il diritto interno possa portare alie olibligazioni internazionali degli Stati — Toriuo, Fratelli ^ ca, 1901, pag. 100 li. A INTERNAZIONALE .f AH OSSI A 1 Pubblicazioni fuori ó\ commercio. IL DIRITTO IXTEE>7AZI01S"ALE PRIVATO italien et la loi française du 26 juin 1889 sur la nationalitc ■1 'J )es conflits entre le code ^ _ {Journal (hi (hoH internaüonul ISUl, tasc. o-b). )es droits de succession d’unenfant né d’un mariage célebre en Italie^devant un cônsul des États-Unis {Journal <lu droif intcniational prin', 1893, pag. <81 c scg-;- ... mutamento di cittadinanza da parte di un erede fedecommissario possa influi^ |[' sulla validità di una sostituzione fedecommissaria {Temi rcncta, vol. XIX, ‘ i >ui conflitti di legislazione per reati commessi alPestero (Suppleincnto alia peitalc, vol. II, fase. 3, pag. 129-151). í >e i tribunal! dei Regno abbiano facoltà di applicare la legge italiana alia sione di un cittadino anche rispetto a cose immobili situate ali estero ( fcaetrt, vol. XX, n. 30). ..es délits anarchistes et 1’extradition {Ilevue génóralc dc droit vol. II (1895), pag. 306-336). >ulla legge regolatrice delia capacita di succedere (-Jrc/iii‘íO fjittr., vol. 58, fsts® jugement du conseil des prises d’Italie dans l’affaire du Doelwijk {Jo>“ droit intcrnational príre, 1897, pag. 268 e seg.). >ui limiti air applicabllità dei diritto straniero — Piblusionc al corso di teniazioiialc letta nelPUnivcvsità di Siciia il 13 gemiaio 1898 {Stndi si C O AI ]\I E R C I A L E I -»-● Se un 1. VOLUJIE SECORDO I CONTRA T TI ●, i inicrnational i-5)* ■ital d» i <e 2' ● V FIRENZE CASA EDITRICE LIBRARIA “ FRATELLI CAMMELLI (RAFPaeLLO CONTI, Proprietário) vol. XV, fase. 1-2). prowedimenti contro gli anarchlci e la prossima conferenza (íi diritto iniernasioiKile, Xapoli, 1898, fase. VI). )e la rétroactivité des dispositions léglslatives de droit International prive dc droit internaliouul prive, 1900, fase. XI-XII. (Stesso lavoro tradotto sotto il titolo: «Die rikkivirkendcKrafl de«iji/cí jmtíOHflicH Prívaircchts» I"®* für internatimuden Privat-nnd Stiafrecbt, 1900]). :^’Europa in Cina (Jíictsííc di diritto intcrnnsionale, Napoli, 1900, pag- ° ís/a internazionale {-^‘'‘ )’ikzza delia Signoría, 0. 1903 scg-)- Ntcolau f * «vddAfld 4.* Aài A ● 4 X'Jr '●
« ● V ja/ii (0^ bÇTS ■\‘ioi. Sf. 0<í. 1 ABBREVIATÜRE :S .tiinaVi — Auiiuli delia giurippi-iuleuzíi italiana. .-Ifuiflícs <lc dr. comm. — Auualcs de dvoit commcreial. Ainiumir de ícj/i». étr. —Anuuairo do lógislation étraugèro. .tuiiiuiire de VIiinUtiit. — Aimuaivc de 1’Iii.stitnt de droit intornational. AucUítío Ciíuridico. Arddrio //iíw. C. di Comm. austríaco. — Códice di coimuercio germânico, posto in vigore iu Aiistriíi il 1'^ luglio 1863. C. di Comm. (/vrmanico. —ííiiovo códice di couimercio germânico-iii vigore noll’ lmi>ero germânico dal 1® geuuaio 1900. — II Diritto Commerciale CGíoruale giuridico edito a Pisa). Journal. — Journal du droit internatioual privtí et do la jurisprudence com1 PBOPRIETA LETTERAEIA FRATBLLI CAMMELLI \ delia Casa Editrice Libraria (( >» (Raffa£li.o Costi, Proprietário) parée — Paris, ^crifc de dr. ini. — Remo de droit International et do législation comparée — Bruxelles. lleriic fiáicralc de dr. inl. i>itb. — Revne générale de droit interuational public — Paris. lUrista di dir. inl. — Rivista di diritto iuternazionale c di legislazione comparata — Xapoli. llirisia ií. per sctense yiiir. — Rivista italiana per le scienze giuridiclie — Torino. n«ccH< Cf Pénand, J>Ícíio»Hfljre. — Vinceut et Pénand, Dictiomiairo dc droit interuational privé. ^rítschri/t. — Zeitschrifc fíir interuatiouales Privat-und õôentliclies Reclit — Leipzig. I I » ^ * ●> 1 Prato, tip. Giacbetti, Figlio e C.
; 'I / « <1 CAPITOLO PRIMO o I CONTRATTI Dl COMPRA-VENDITA COMMERCIALB E Dl RIPORTO, I CONTRATTI DIFPERENZIALI E LEGGE COMPETENTE A REGOLARLI. ■;1 SOMJtAiaO 102. Dlversiti legislfttiv© che ai riscontrano noi principali Stati circa la disciplina giuI ridica dei contrntto di compra-vendita oommercialo. 103, Continuazione. 101. Continnaziono. 105. Legge che regola la cnpaoitíi delle parti a stipularo contratti di compra-vafdita oomnieroialo — Legge in base alia qaalo dove approzzarsi la natora ginridica dei contratti di qnesta specio. 106. Legge da'appiionrai por flsaaro quando nvvongail trasferimento di propriotA dolla cosa vondnta. 107. II trasferimento dei risehi o la legge che lo determina. lOS. 11 contratto di compra-vendita commerciale avento per oggotto nua cosa altrni e 1 legge obo ne regola gli effetti. 109. II requisito che in ogni contratto d! compra-vendita esista un prezzo determinato — Legge in base alia quale deve apprezzarsi resistenza di tale requisito nei contratti di compra-vendita commerciale. 110. Obbligo dei venditore di consegnnre alTacquirente la cosa vondnta delia qualitâ 0 neila qnantith pnttuita e legge che lo regola. IlObis. Legge che determina se in un contrntto di compra-vendita commerciale ilvonditore ain liberato dalln própria obbligaziono in caso di distruzione doll’oggetto ) delia Tonditn. I 111. Legge ebe regola il dovero dol venditore di garnntiro il compratore pel caso di eviziono. 112. Dovore dol venditore di garantiro il compratore pei vizi delia cosa vendata e legge a cuí ò Bottoposto. 113. Obbligbi dol compratore; monota con cni ogli deve oseguire il pagamento e legge alTnopo applicnbilc. 114. Legge cbe regola 1'obbligo dei compratore di corrispondere nl venditore gli interessi legali dol prezzo delia cosa acquiatatn non pagato alia scadenza. 115. La condizione risolutiva taoita nei contratti di compra-vendita commerciale e la legge competente a dotorminarno gli efTetti. 116. Legge cbe determina 1’arataissibilitA di una spocialo procedura per ottenere l’ese* cuzione coattiva di un contratto di compra-vendita commerciale. ,D;,EtiA. — Trattato di Dir. comm. interna£ionale. — Vol. II. í 1 s' ' .4 T . .t i.-í íi t; A 1 víl ■*
1 e I ●I 3»- la: compra-vendita comíierciale *' 2 CAPITOLO PRIMO reaeíssionej ü geunaio 1883 avendo unificato il diritto delle obbligaI zioni, tanto le vendite civili quanto le commerciali trovajasi j regolate dalle medesime disposizioni, vale a dire dagli Ar- ; ticoli 229-271 di quel Códice’(1). In altri Stati invece non soltanto la legge civile, ma anche la cominerciale, contengono varie disposizioni su tale specie di Tra tutti i contratti commerciali, speciale impor-contratto. Cosicchè, quando esso abbia carattere commerciale, tanza lia quello di compra-vendita (1), in quanto tale conven-; gli si devono applicare le speciali norme dei Códice di com^ zione si compie pin di ogni altra in modo usuale da coloro' mercio e alia legge civile (a presoindere dagli usi) non si puo che esercitano la mercatura, e perclié non poche delle norme , ricorrere, se non dove quello non disponga. Cosi avviene m giuridiche che acl essa si riferiscono, riesoono generalmen‘® , Italia, in Áustria, in Ungheria, in Germania, in Spagna applicahili ai varii contratti commerciali. Rumania, in Portogallo, ecc. (2). Alouni legislatori si sono limitati a regolare il contratto La necessita di dover far capo, pel rego amento dei di compra-vendita con le disposizioni delia legge civile, le tratto di compra-vendita commerciale, in qualche Steto ad un quali perciò (ove non sussistano usi contrari che possano, fonte legislativa diversa da quella a cui eve ncorrers giusta le norme giuridiche a ciò attinenti, riuscire applicahili) altri, dá luogo ad importanti divergenze tra una legis azione e r altra nelle norme giuridiche cbiamate a reggere le convenzioni di tale natura. Questa però non è la sola causa delle 117. Legge da prendera in considerazione per decidere se possa aver luogo di tm contratto di compra-vendita commerciale per cansa di lesione. nr. n contratto di riporto e la legge che lo regola. 119^1 contratti differenziali — Díversità legislativo per ció che concerne la loro validi^- 120. Legge che la determina. * 121. Continuazione. 122. Continnazione. 102. , lU COÜle vendite conservauo generalmente la loro efficacia anche per commerciali. Cosi può dirsi dei legislatore francese e deU' - .... belga. Infatti,se il Códice Napoleone contiene agli Art. \d \ legislative che, a questo proposito, si riscontrano ● -i- ● ● ● 11 ^ T ^ '/i' nei diversi Stati, in quanto non solo fra le varie leggi civili, e seg. amp.e disposuioni sul a vendita, il Codice di commere.o J francese si limita all Art. 109 a stabilire alcune norme sU tutfaltro che trascurabili per quanto concerne il modi dl prova di questo contratto (2), e fra le varie leg^^ contratto di compra-vendita, ciò indipendentemente dagli usi costituire il Codic notevolmente persino da una província air altra dei medesimo Stato. Nel diritto italiano e francese quando la vendita (tanto civile quanto commerciale) ha per oggetto una cosa certa emanate in Belgio, che sono destinate di commercio di questo Stato, nessuna concerne generaloí®*^^^ il contratto di compra-vendita. Anche nella Svizzera, il Codice federale andato in vigor® (1) II nostro Codice civile (Art. 1447) e il Codice Napoleou© (Artdefiniscono la vendita come: « un contratto per cui uno si obblig*' ^ é una cosa e l’altro a pagarne il prezzo ». Piü efficace e comprensi^^^^j^jio definizione seguente: «La vendita è un contratto bílaterale per dei contraenti (il venditore) si dbhliga di trasferire alVciltro ' ■tore) la propriefá di una cosa e questi si obbliga a pagam® Confr. Tívaiite, Trattato, vol. III, n. 1084; Vidari, Corso di 4"^ ed. Milano, Hoepli, 1S9Õ, vol. III, n. 2G02. (2) Vedansi però di questo Codice anche gli Art. 195, ^ dano la vendita delle (1) Confr. dei Cod. fed. svizzero delle obblig. anche gli Art. 199-209. (2) II contratto di vendita trovasi regolato dal Cod. di comm. it- ag i Art. 59-72; dal Cod. di Comm. austríaco agli Art. 337-359; dal Cod. di comm. Ungherese in vigore dal 1^* gennaio 1876 agli Art. 386-3o , ° ' ,! comm. germânico in vigore in tutto Tlmpero dal 1" gennaio , Art. 373-382; dal Cod. di comm. spagnuolo, attuato il , , agU Art 325-345; dal Cod. dí comm. rumeno dei 1886 (Art. 60-73), dal Cod. di comm. portoghese dei 1888 (Art. 463-476). ,ji- .1 na VI.
'i ' h 4 CAPITOLO PRIMO LA COMPRA-VENDITA CO^ÍMERCIALE e individualmente determinaía, la proprietà ne è trasferita dal jmstriaco: « il venditore porta il rischio, cui è soggetía la venditore al compratore col solo consenso legittimamente' j^ej-ce durante il trasporto, nel caso cli’egli, a tenore Jel mánifestato dalle parti, indipendentemente dalla tradizione, contralto debba consegnarla nel luogo al quale è diretto il deiroggetto: cosicchè dali istante in cui i contraenti hannoi! trasporto, cosicchè questo luogo vale per lui come quello convenuto sul prezzo e sulla cosa, i rischi a cui questa può deiradempimento» (1). II nuovoCodice civile germânico (§447) essere esposta rimangono normulmente a carico deli’ acqui-!! stabilisce clie: « se il venditore a richiesta dei compratore, spedisce la cosa venduta in un luogo diverso da quello deiPer contrario, secondo il diritto germânico, affinchèavvengaii r adempimento, H pericolo passa al compratore appena il trasferimento di proprietà delle cose vendute da parte dei i venditore ha consegnato la cosa alio speditore, al vettore o venditore al compratore, è necessário che quello gliene facciai ad altra persona o stabilimento destinato ad eseguire la spela consegna (2). E soltanto quando la tradizione delia cosa: dizione.... » ; ne viene di conseguenza che, a diíferenza di abbia avuto luogo, che, tanto per la legislazione austriaca quanto risulta dalla legislazione austriaca, durante il viaggio quanto per Ia germanica, i rischi rimangono a carico deb cosa rimane a rischio e pericolo deH’acquirente. Tacquirente (3). Mentre però, a norma dei Códice di commercic In senso analogo a quanto è stabilito dal Códice civile ger* , manico, dispone il Códice federale svizzero delle obbligazioni (2). Anche rispetto airoggetto dei contralto di compra-vendita rente (1). 1125,1448.- Cod. civ. francese, Art. 1138JI 1583; Cod. dl comm. fr. Art. 100. - Confr. anche Borsari, Commentario 4j cod. civ. it. vol. IV, P. I, § 8480- Tartnfari, Cod. di comm if oommentaih\ Journal de dr. int. privé, 1879, pag. 194. - Si confronti anche vol. I, P. II. Veroaa Tedeschi, 1897, n 8 — Vidari Covio di dir com’>*'u spagnuolo, dove è detto: «La perdita e la . 4“ ediz. vol. III, Milano, Hoepli 189Õ n 2608 9rnc v +« Trai' deteriorazione delle cose vendute, avvenuta prima delia consegna per un íato, vol. II, u 776- vnl TTT ,, inoc Inno J accidente imprevisto o senza che il venditore sia in colpa, dà diritto al commercial, Bruilte .tV compratore di rescindere il oontratto CoursdPdrnify>í,-iie ● ^ 1^^» ^ol. I, nn. 2(7-278. — Aiihry et ^ ^ austríaco Art. 345 al. 1^ — Nello stesso senso diMa stí spoL il Cod. di comm. ungherese all'Art. 344 al. r. VmíJ ; 7 III, n. 1589. — Lyoii-CaenetBeníH' ’: L’Art. 199 di questo Códice dicbiara; < Pel trasferimento di cose L ZÍ nLtr 111- 1^^- “ohili in base a convenzione è necessário che l’acquirente ne entri inpos- .P ^to dei contrattodivendita furono designate genericament®» ^ ^ norma delPArt. 200: «Si reputa che Vacquirente sia entrato che nerl ° *‘*^sferiti «mediante la specidcazione, » i in possesso delia cosa: 1" Se questa gli è stata consegnata. 2" Se gli fu- . insieme alla tradizione, ma che ne va rono trasmessi i mezzi di disporne ad esclusione di ogni altra persona >. j j „ - ^ ^i>Rute, op. cit. loc.cit. — Vedasi anche l’Art. I L’art. 203 stabilisce poi: « Quando la cosa deve essere spedita in un e 0 . civ. nostro. Le clausole ● franco nolo » o « cif» (Ift ^ luogo diverso, si reputa che 1’acquirente ne sia entrato in possesso tosto tima significa cosí, ínsíírancej/y-e?^^^ a, carico dei venditore) non modifi®®^^. che 1’abbia presa personalmente in consegn.a o per mezzo di un raple norme ora espoate, in quanto indicano semplicemente che il prezz® presentante.» Aggiunge quindí 1’Art. 204:« A meno che il contrario non tuito contiene anche Pimporto necessário per far giungere con risulti dalle circostanze o da una speciale convenzione, i profitti e i rischi le cose vendute nella locnlità desiguata dal compratore. Confr. O. delia cosa stanno a vantaggio o a carico delPacquirente a partire dal Gênova, 22 dicembre 1892 {Foro It. Rep 1893 col 1414) ● stess» mento in cui fu concluso il contratto di alienazione; se Ia cosa alienata maggio 1897 {Foro It. Rep 1897 col 1464^ ) ° fieterminata soltanto quanto alla sua specie, occorre di piü che essa (2) Confr. gli Art. 425 429 dei 0*d ● * ● fí ben determinato e se deve essere spedita in un PnTi Ai ° ‘ Art-* luogo diverso, è necessário che colui che V aliena se ne sia spossessato a Coa . a n.r ■ ^ ^ »=»/>»■ ● ’ - — tod. Civile dell’Impero germânico, § 446. — Vedasi una senteo^ í»-. nunziata il 2 gennaio 1877 dal Tribunale Supremo di comm®J^cio ê * 1 .'i mo- >N. 22 H .,ÍT»
t i 7 LA COMPRA-VENDITA COMMERCIALE 6 CAPITOLO PRIMO commerciale sussislono importanti differenze fra una le-isla- commerciali (1). AUri peró ntennero che zione e 1’allra. Anzitutto, mentre oggetto di tale contralto ini f ,1® alcuni Statipossonoesserepuregrimmobili in altri è esclusoí P®'' commerciali, cosicchè tale diche una oonvenzione riguardante cose immôbili possa avere sposizione deve applicarsi a quelle ed a queste, quando oggetto carattere commerciale (1) ^ individualmente determinata (2). Quest ultima SecondoTArt. 1599 dei Códice Napoleone la vendifa delia giurisprudenza (3). cosa altrui è nulla mn nnn rU i ^ i ’ ■ ■ j ■ pertanto che in Francia 1’efficacia delia vendita comdanni, quando il compratore ha^ienorato^ valutarsi con quelle stesse d-altri.QueBtadisposizionevennerfprodottarnohedrCodicei™™ Si-idiche che risultano dali’Art. 1459 dei nostro "us ditore » (2). II Códice di m opporre dal ven ^ gj ritiene che 1’antinomia fra la disposizione ora citata dal francese, che non contien^^^^"'^'*^ nostro però, a differenza . ^ Códice di commercio sia piü apparente che dichiara che: « La vendit P^^Po^ito alcuna disposizione, gostanziale (5). Invero, anche per 1’Art. 1459 dei Códice civile valida. Essa obbliga il \ delia cosa altrui p^p pArt. 1599 dei Códice Napoleone) il contralto di venconsegna al compratore ^ ^nrne T acquisto e dita di cosa altrui non è inesistente, ma è suscettibile di danni » (3). ° P®na dei risarcimento produrre efíetti giuridici (6) e d’aItro canto la disposizione Ciò nn<;tfk xT^r,Vn^ ● 1 , delPArt. 59 dei Códice di commercio, mentre dichiara valida Wesrda 2rde!l’S^^^^ norme delia legS^ la vendita di cosa altrui, si ‘'Í altrui. che pre“;,dett o'1 poleone (4) afferm!rnl''T"'’ (l) A»'»'y et Ea.i, op. dí. vol. IV, § 31B, pag. 357. - Bolstal, F,-ícis » che questa disposizione non può ^P', de dr. coinmerdal, n. 453. (2) Lyon-Cnon et Rciinnlt, op. cit. vol. III, n. 105. (1) Vedasi nel vol.I, n. 4, p. 53.54 Cass. franceso, 18 gennaio 1870 (i/oíir/wüíZíí Patow, 1Ô<Q, I, pag. 353). (2) Fra gU interpreti dei diritf-n f lOÍ ílarglileri, II diritto commerciale italiano esposto sistematicamente^ ciassero nel senso a cui si attenn sehbene alcuni si Napoli, 1886, vol. II, pag. 285--287. teneva che 1’eccezione di nuiri-A ^ ^ ®&islatore italiano, vi era Corso, 4'‘ ediz. vol. III, n. 262L2627. — Yivnnte, Trattato, ditore. — Vedasi Aubry et lí ^ easere opposta anche dal ^ ^ vol. III, n. 1109. — Tartiifari, Commenio, n. 68. — Sraflii, Note suUa vengli autori citati alia T,r,f vol. IV S 351, p- dita di cose altrui nel diritto com7nerciale italiano {ArcMvio giuridico, (3) Si confronti il TÂa . , ^83). <II venditore è tenutoa./ il quale Confr. Borsnrl, o;,, cit. vol. IV. P. I, g§ 8500-3601. - Vedasi an da diritti che nn«« P^ocurare al venditore IWetto venduto che C. App. Bologna, 6 giugno 1896 (Foro It. Repertono, 1896, col. 1464). f4-i fatti valere da terzi c^ofro il comprí‘*^‘’^ i O) Vedi Corte App. Gênova, 13 aprile l888(í’oro It. Bep. 1888, col. 1126). vnTv, 4. relazione al Corpo legislativo U f rronior Corte di Cass. di Palermo il 24 ottobre 1896 (Foro liep. 1897, ■ ... Au T.L aisé a® “L-' W62) deaise poi che, anche in matéria commerciale, è nulla la venprendre que cette disposition lé^ialntiJI ● .. aii:c. dita e la consogna delia cosa già venduta ad altri, se il nuovo compratore *' au pouvoir et dans Pinteu Se procurer ». riferisce unicamente ai rapporti por quanto riguarda lo fra venditore e compratore e non altera minimamente i diritti dei proprietário delia cosa (7). vendeiir de
'i 's 0 LA COMPRA-VEXDITA COMUERCIALE CAPITOLO PRIMO il 59i f^iusio i:>rezzo o il prezzo corrente, che normalmente è desunto dalJe liste di borsa o dalle mercuriali dei luogo 'íli Ad ogni modo fra TArt. 1459 dei Códice civile Ce,d. comm. sussiste questa differenza che, mentre il primo concede im’azione di nullità, che può essere proposta i« esecuzione dei contratto (1), ma, può esserlo pure da ogni qualunque momento ed anolie súbito dopo la conclusione dei P"-’’ determinazione dei contratto, Bno a quando il venditore non sia divenuto proprie-' P‘'®“° ® tario delia cosa, il secondo concede un’azione risolutiva, k ® P°^^^ adempiere 1’incar.co ricevuto, la quale non può esercitarsi fintanto che non sia scorso pel ven-! ''«"^lita conserva la propna validitá e i contraenti devono ditore il tempo utile per fare 1’acquisto e la conse"-na delia' P™“‘'®‘'® ® accordarsi, cosa venduta (1). ® la nomina è fatta dairautoriíà giudiziaria (2). lu ciò appunto può ritenersi differisca principalmente Ü' , '® ,P“' delia cosa venduta dintto fraucese dali'italiano, per quanto coLerne la vendita,P^^arsi nel tempo e nel luogo m cui 1 oggetto deve cowí?^em■a/g di co«5fl íilfrn; í,, T ● i i ^ consegnarsi al compratore, quando non risulti diversamente P mo CO "n r . I <lal contratto o dagl usi commerciali (3). ferirsi agli Arf 15^ 59^10,"r ? validifà flpiu ’● Nap. secondo cui, per. vaiiaita delia convenzione, esso deve persona da loro desig 0 non vuole fissarlo, la Códice di e il Quanto al '.lar essere fissato dalle palhj tuclino locale pos-sa dorogare quesbo requisito essenziale per Ia vali- 0 da terza nata e se quest’ ultima non pn<^' della vendita. Confr, nello stesso senso Corto di Cassazione deiPaesi VüluUta è nulia í2\ I T"* . ' il gennaio 1898 {Journal de dr. int. 'privé, 1900, pag. 8dO). COmmercio non m t‘ , \ In r rancia Nelio stesso senso dispone rArt. 853 dei Cod. di comm. austríaco; "atoria a*^]! f' V ^®ne alcuna disposizione der9'jl’Art. 3B9 dol Cod. dl comm. ungherese; l’Art. 458 dei Cod. civ. germânico. ° tirllCOil tostè inclicati, a dÍiTeron/n di rniant<^' (2) Conviene pure osservnre che n Cod di comm. austríaco (Art. 352); avviene in Italia, dove per le vendit / '' ■ ^ 'Tungherese (Art. 340); íl Cod. di comm. germânico (Art. 380) Stabiliscono ricorrere, anziché all’A f ^ COQ^merciali fa d’uOp ' ^ pj.g^20 deve essere calcolnto in relazione al poso della dei Cod r P ^0^1 Art. 60 e merce, si deve fare un abbuono al compratore per la/ara, se altrimenti non .01 üomm. A norma di queste disnosizioni \ valiíl'‘‘! ^'sulti dal contratto o dairuso dei luogo dove deve seguire Ia consegna tanto Ja vendita fatta per im nrP77n n ' l * ’ lo I ‘tella merce. - Una disposizione corrispondente non si trova nel nostro parti hanno nel conl.m t. aeterminato, se ^ di commercio, ma una norma consimile può risultare dagli usi. determinarln ° ‘^tinvenuto un modo qualunqiie p^** i Vedi Vivnntc, Trattato, III, n. iii8. P eriormente (3), quanto la vendlli fatta p®’"' (3) Confr. Cod. civ. fr. Art. 1651, 1009. — Cod. civ. it. 150S, 14G8. — Cod. di comm. austriaco, Art. 342, 326. Li’Art. 342 di quest’ultimo códice /jv y. consQcra espressamente la norma onunciata nel testo per ciò che con- ^i'attaío, Tn ●* e ● r'7 cerne il íe?ujDo, dichiarnndo che il pagamento dei prezzo si farà alPatto ‘ **» op.^ cit. nelVArchivio giur, vol 41 tco** Commenio, n. delia consegna. Deve ossorvarsi oltre a ciò che lo stesso articolo stabicove appiicarsi in Italia anche alia vpnV^ ~~ ^ilíi i ^isce che, a mono che non risulti diversamente, la consegna della merce ^enuto conto delPArt. 3, n. 3. Cod c ^ commei*ciale degH avviene nel luogo dove il venditore al tempo della conclusione dei condegli immobili ' ~ Zoe*. caA — tratto avevu il suo stabilimento commerciale o in mancanza di questo corn^endita {Archivio Giur. yoiIgIiZT il suo domicilio e cbe se fu venduta un cosa determinata, Ia quale a Coufr. Aiibry et Kaii ou V cogniziono dei contraenti si trovava in altro luogo al tempo della con- (3) La Corte App, di Caton'' n<'of^\ clusione dei contratto, la consegna si fará in quel luogo. — Ua ciò emerge Itep. 1838, col. 1119) dec' ®sntenza dei 6 febbraio 18S8 (●^' die ii luogo della consegna determina nrrmalmente anche il luogo dcl contratto di coinora-vei Tf ritenere vaÜ^*^ ,g[ pagamento dei prezzo. L’Art. 325 in forma geaerale statuisce che, a prezzo rimaue alParhitrir, ^ ^‘^●^inerciale, se Ia determinazio^® Yolontà dei venditore, senza che l®* it®': J
1 f 9- / 11 10 LA COMPRA-VENDITA COMMERCIALE CAPITOLO PRIMO Circa la rnoneta con cui va effettuato il pagamento, quando NeJl’ interpretazione delia legislazione francese conviene mvece i coníraenti abbiano indicato monete di una determinata specie ritenere, che il venditore non può, anclie a prescindere dalla e queste non abbiano corso legale o commerciale nel luogd effettivo » od altra analoga, essere costretto a dove la somma dovuta è da corrispondersi, da varie legi-| "^evere in pagamento una rnoneta diversa da quella menslazioni, tra le quali la nostra, è ammesso che il debitore puôjzioData nel contralto. Invero, m Francia il Codice di comestinguere il proprio debito valendosi delia rnoneta dei paese “®‘’“0 non contiene alcuna deroga al principio stabilito üaP e calcolandola secondo il corso dei cambio a vista nel -iorno!!’1243 dei Cod. Nap., secondo cui il creditore non puo delia scadenza, a meno che non siasi espressamente paltuiW “t^bligato a ricevere una cosa diversa da quella che il pagamento nella specie di rnoneta indicata nel „ ‘ trattols’* * mediante la clausola « efreitivo » od altra eauivalente ogniqiialvolta si offre al creditore una cosa ^ ^ differente da quella ch’ egli ha diritto di conseguire offre una datio in solutum, non un pagamento, e la daiio meno di stipulazione contraria, nei pagamenti in danaro il debitore ^ SOluium presuppone sempre il COnsenso dei creditOre (!’. mero^le di°^^uestw compratore ritarda nel pagare il prezzo delia cosa Vedansi anche^gli^ArT°3á6^^2TTTp^^ domicílio. acquistata, ove concorrano determinate oondizioni è general270 dei Cod, civ. germânico. — Nella °iegislazionrnosfr^^T^^’ mente stabilito cli’egli deve pagare al venditore, oltre alia dice civile, a prescindere da ciò cbe è statuito daU^rt^lS^^stabUiso^' pattuita, anche 1’ importo degli interessi legali (2). le condizioni, affinchè possa farsi luogo all’applicauovo oaeguirsi ai domicilio dei debitorA <5; . i» dei naff contratto di compra-vendita sia designato come inog^ PUÒ bastare a faria considerare come merce, altrimentí i contratti di dei ° ^ j flomicilio dei venditore, se questo dopo la stipulazion«; compra-vendita forniti di quella clausola dovrebbero definirsi come altrettratto medesimo muti di domicilio, il pagamento deve efféttuarsí! tanti contratti di permuta, perchè mancanti dei prezzo. - Osservo però nuovo domicilio. — D’altro canto la Corte App di Torino con seO' cbe dalla disposizione delia legge nostra e piü ancora da quelle delle leggi tenza m data U settembre 1899 {Annali, 1900 III 19^ ebbe c.indicar«' straniere da cui la nostra ripete le proprie origini emerge (m ispecie Cbe se una merce è spedita per ferrovia contro asseeno il 1 o in dalPArt. 326 dei Cod. comm. ungberese) che nei casi in cui il coutratto eve eseguirsi 1’obbligazione è per il compratore quello *1 11’^^°^' odel^*^ porti la clausola < effettivo » in via di eccezione la regola generale circa merci nel quale è pagabile l’assegno. ^ arriv modo di eCfettuare il pagamento non può essere applicata. Ora che si* (1) Cod. di comm. it. Art. 39. — Cod di Anmrr. ^ ● . noa ■ gnficato avrebbe l’eccezione, se si dovessero seguire le norme generali Cod. di comm upgberese, Art. 326. - Cod. fed. svi^ casi a cui l’eccezione si riferiace? Art. 97— Cod. civ. germânico, 8 244. Confr soo (1) Confr. Lyon-Caen et Konanlt, op. cit. vol. IV, n. 301. — Questi autori delia íegge cambiaria germanica dei 184R dic ’ ° ® ^ / itjO' si valgono degli argomenti accennati nel testo per interpretare l’Art. 143 dificata dalle leggi germaniche postAriov*' a quale non “ flel Cod. di comm. francese, dove è detto che: < Une lettre de change tiva dei nuovo Codice di commercÍA esclusa la legge -e doit être payée dans la monnaie qu’elle indique >.QueUe considerazioni l’Art. 33 delia legge belga dei 20 m ● 1-^97. — nulla hanno di speciale al contratto di cambio, mentre possono allegarsi dell’Art.39del nostro Cod di comm — SulPinterpretazi^^lj specie di contratto e segnatamente per quello di corapra-ven* e specialmente, per IMpotesi che il'Ân h âita. - In senso diverso tuttavia Boislcl, oj?. cit. n. 799. i nn. 265 270 — Il vSvA,.t ®®ntratto porti la clausola « effettJVO j. Nap. Art. 1652. - Cod. civ. it. Art. 1609. — Cod. di comm. it. diritto commerciale 1898 paI V' Art. 41. - Cod. di comm. spagnuolo, Art. 341. - Cod. fed.svizzero delle mentij la monei-a /.««. nostro Uod. di comm. considera seu r me mezzo di pagamento, e che la clausola « effettivo » ^ £t1Í si » D
<) 13 LA COMPRA-VENDITA COMMERCIALE 12 CAPITOLO PRIMO zione di qiiesta norma, variano notevolmeiite da uno Slatt aiP altro. Lyon-Caen e il Renault tuttavia afFermano che da queste norme si può anche in Francia derogare in virtü degli us4, e che im uso molto diffuso tende a riconoscere che gli interessi decorrono di pien diritto a favore dei venditore dal giorno in cui la cosa fn consegnata (I). Deve osservarsi ad ogni modo che nella Tegislazione francese non esiste una disposizione corrispondente a quella dell’Art. 54 dei nostro Cod. di comm.: cosicchè quando la vendita avessero questfsia commerciale per una sola delle parti e convenuto in c uauto è ■ parti: ciò in conformità. í giudizio sia il contraente pel quale la convenzione ha carattere ulf ® dali Art. 54 Cod. comm. In base a quesd civile, 1’autorità giudiziaria in Francia non riconoscerebbe f'sposizione, quantunque TArt. 1831 dei Cod. civ. âssche gli interessi dei prezzo non pagato possono decorrere di 1 m eresse egale nella misura dei cinque per cento in ellrcit" 1 un iiclividno che no' me ce ^cqnirente di uC mlT T in ritardo nel pagaro' piezzo, sarà di pien diritto tenuto a corrispondere -li i» teressi legali nella misura dei sei (2) ” ^ Secondo il Códice Napoleone invece delia vendita di Secondo 1’ articolo 41 dei nostro Códice di debiti commerciali di commercio, somme di denaro producono interesá di pieno diritto, purchè siano liquidi ed esigibili (1). Questi disposizione si applica non solo per le vendite che costituisconí obhiettivamente atti di commercio, ma pure per quelle ch< soggettivamente commerciali, anche se carattere soltanto sono materií pien diritto a favore dei venditore (2). Nel caso che il contratto di compra-vendita abbia carattere commerciale per una sola delle parti, le norme giuridiche da osservarsi nel diritto italiano diíFeriscono anche da quelle il (Arf '1 rp7íf creditore. » Però 1'articolo stesso nggiunge; < Quando il una cosa non p > l í ■ 'giorno dei pagamento fu determinato di comune accordo... il debitore è non concorra 1 ll ^ Pl’OauttlVO d interessi quand* posto in mora col solo spirare di questo giorno .. — L’Art. 119 quindi ina delle seguenti condizioni: F Che il contratt'’ stabilisce: «Quando trattasi dei pagamento di una somma di danaro, il contenga alp uopo una Speciale pattuiz' ● 9o 1 debitore cho è in mora deve gli interessi moratorünragione dei oinque venduta e conse^nita n 1 r ^ ^ | cento all’anno, ancorchà un tasso inferiore sia stato fissato per gli al comnr t ■ P^®^ nca iruttl od altre renditej 3® Cd interessi convenzionali... » Confr. di qüesto Códice ancbe l’Art. 83. P a ore Sia stata fatta intimazione di pa^are A P**^ Lyon.Caen et Renault, op. cit. vol. III, n. 118. — Confr. anche ParSCindere dalle prime due condizioni nel d' ‘tf dessus, op. ceí. vol. I, n. 889. — Massé, Z-e íZmí com/nemní, ^'-'"'^ed. vol.III, corre dunque che il debit ’ * ● Irancese .11.1097^ — lu Francia mia legge recente dei 7 apiile 1900ÍÍSSÒ l’interesse re SJa costituito in mora (3)* , legale nella misura dei 4 per cento in matéria civile, dei 5 por cento in matéria commerciale. La stessa legge poi portò la seguente aggiunta all Art. 1163 dei Códice Napoleone: « II creditore, cui il debitore in mora jha cagionnto per mala fede un danno indipendente dal ritardo, può ottenere danní ed interessi distinti dagli interessi moratori dei credito » e completo l’Art. 190-1 dei códice medesimo nel modo seguente: « Se colui che prende a prestito non rostituisce le cose prestnto o il loro va lore nel termine convenuto, deve Tinteresse dal giorno deUhntimazione o delia domanda giudizialo ». — Confr. il tosto di queste disposizioni negli A7uiales de dr. comm. 1901, png. 62 e nol Diritto comm. 1900, col. 832. (2) Vedasi nel vol. I, n. G6. 1900 pag. 148-148. ■^'qSuítímo Árchimo tenze clella Corte tli Cass 4; u guistomente censura Io = j 382), e clel 30 ging o Z t ● J in giuíicato che f lêh ti oom.r" proLeono interessi e cr»' nrento,^e,.strooa op^^Z ool 666 362i °c "F Zo commerciale (Diritto comm- ● 3) Anct Oiuricprudcn.ra, 1888, pag; . 11 dehit ®''“2ero delle obblig. cosl debitore dl uu debito scaduto è costituito in mora mediante 1 ■“ XiO^ 183^ 94'Í)- 664)’.
15 ’ LA COMPRA-VEN’DITA COMMERCIALE 14 CAPITOLO PRIMO adottate dal diritto germânico. Quest’ultimo’ infatti ammeti una merce di qualità media (1) e nello stabilire bensi che i commercianti possono di pien diritto esigere ‘●«l ooutratto, le spese delia consegna stanuo interessi legali dal di delia scadenza per le somme di danalj^ ‘‘«l venditore, quelle dei trasporto delia cosa venduta che souo loro dovute, indipendentemente da uno speciale palll^ compratore (2). Alcuni Codici poi, nel caso che oda iuterpellazioue, ma a coudizione che r obbligaziot ° 1“^’* sussista tra due-commercianti ed abbia per entrambi caratteli’f <=°;>fattare, statuiscouo che sono da preucommerciale (1) ' iclersi in considerazione le misure e i pesi dei luogo delia Si uoti poi che 1’interesse legale in matéria commeroiall!^'^?^'’'/®’ mentre è fi'?‘<ato rlnl T ● ● ,'jciualche autore ntiene (4), a simile conclusione si possa venire r nngherese Tn raÍL?.t f '' anche ueinuterpretazione delia legislazione italLna. comm rc 0 gèrmaTo lim t T V ‘ ^ ' ün> importante differenza snssiste fra il diritto francese ed commermo ,germamco 1 m. ato al cmque per cento (3). !„ „o,,ro nel caso che, mediante un contratto commerciale, obblioazioiii Drinrinali ^ ® i venditore ha ;siansi vendute merci per quantità, specie e qualità, senza faÍÍnürè la coTÍ v ® designazione di un corpo cLo e determinato e le merci in aver luoe-o Ia fradÍ7'n ^ f ipossesso dei venditore al momento dei contratto, o da lui commerciali nii*i tí ^ ^ ® ® merci vendute, le legislazi^Ji^cquistate posteriormente per adempiere la própria obbligaessa niiò pffpH concordano nel riconoscere c^zione, siano perite prima delia consegna o ne sia per qualrialp in nlt ® reciè mediante una consegna ma^jsiasi causa impedito 1’arrivo. Secondo TArt. 61 dei nostro ^ orme e in specie col trasferimento dei doc^Codice di commercio, in tale ipotesi il venditore sarebbe egualmen i c le e rappresentano (polizze di carico, lettere di vettui|*mente tenuto a consegnare al compratore nel termine stabilito e 1 1 eposito e note di pegno, ecc.). Quando la qualità deljle merci nella quantità, specie e qualità pattuite, mentre merce da consegnarsi non sia stata precisamente determin4 conclusione diversa converrebbe venire nell’ interpretazione ^ai contraenti, non vi è per lo piü dissenso fra le vaf delia legge francese. Invero, TArt. 1601 dei Códice Napoleone legislazioni nel riconoscere che il venditore deve dare''(corrispondente alVArt. 1461 dei nostro Cod. Civ.) dichiara !che: « la vendita è nulla se al momento dei contratto la cosa a Arí^2èS°Po^‘ 289; Cod. dí oomm. ungb< .íu-c. dJCKj, Loa. dl comm. germânico, S 353 pei n ● h ü dito non sussista fra due commercianti, l'Art. 288 Art. 321. - Cod. di comm. germânico, striaco stabilisce: « Chi ha un nrArlif^ i. j* § 360.— Cod. civ. germânico, § 2-J3. che dal canto suo è un atto di commerrin A da uu . ■ Cod. civ. it. Art. 1467. - Cod. civ. fr. Art. 1608. - Cod. di comm. teressi dal giorno dell’interpellazionp in ’ ato ** austriaco, Art. S5l; uugherese, Art. 841. — Cod. civ. germânico, § 448. - clel Cod. dl comm. ungherese. (2) Cod. di comm. austriaco, Art. 287; (8) Cod. di comm. (1) Cod. civ. it. Art. 1248. — Cod. civ. fr. Art. 1246. — Cod. di comm. d (3) Cod. di comm. austriaco, Art. 336. — Cod. comm. germânico, § 361. coutenute nella legge francese Varie norrae sui pesi e le misure ungherese, Art. 281. ^.j dei 1866, che costituisce una codificazione dei principali nsi commerciali o-Pi-»n«r.- /C oytc\ J 1. § 352. — In matéria civile, ü ' jjl' vigenti in Francia. ® (§ 246) determina 1’interesse legale in ragione dei 4 fl (4) Confr. Tivanto, Tmllaío, vol. II, n. 771, (4) Cod. oiv, It. Art. 1462. _ Cod. oiv. francese, Art. 160B. - Codsvizzero delle obblig. Art. 229, 2SB. _ Cod. civ. germânico, §§ 43B, 448’ sono ●f
17 LA COMPRA-VENDITA COMMERCIALE 16 CAPITOLO PRIMO (1), in varie altre legislazioni è statuito che qualsiasi clausola che sopprime o limita Tobbligo delia garanzia è nulla, se il venditore ha intenzionalmente celato i diritti spettanti ai terzi sulla cosa (2). Specialmente rispetto alVobbligo fatto al venditore di prevenduta, si e tale *disposizione è neU venduta è interamente perita legislazione francese applicabile anche alle vendite commet traria » ciali (1). È stato tuttavia sostenuto che l’Art. 61 dei Cod. di comtí nostro non porta alcuna deroga aH’Art. 1461 dei Cod. civ in quanto quesi’ultimo articolo presuppone una vendita ^ cosa certa e individualmente determinata, mentre 1’Art. 6 si riferisce alia vendita di merci designate soltanto per quan tità, specie e qiialità (2). Può osservarsi però d’altro canij che per TArt. 1148 dei Códice Napoleone (al quale fa jíp^anzia soltanto pei vizi occulti, non pei vizi apparenti, e scontro TArt. 1226 dei nostro Cod. civ.). il debitore non'p cosa acquistata sia afíetta da vizi delia tenuto ad alcun risarcimento di danni quando, in conse-^uení duando scopra, ha la scelta fra il chiedere di unaforza maggiore o di un caso fortuito’ fu impedito (azione redibüoria) dare o di fare ciò a cui si era obblin^ato- ora alia norií r’ P®'' diminuzione dei prezzo (actio quanti mmonsj. giuridica ora enunoiata - che riguarda evidentJmente and' “ioni però deve esercitarsi entro un breve i casi di vendita per quantità, speoie e qualità (SI — é nnrtaíf®''”™® ^ Pi^e^i^ato dalla legge e sulla tempestività una deroga dall’Art. 61 dei nLtro Cod comm (41 ^ deirazione decide, a seconda delle circostanze, l’autontà gmQuanto alPobbligo dei venditore, di garantirê ü'comprí norme le parti possono derogare me- i 1 r ● ● . b‘*'^‘^-niire u comp^ convenzioni espresse o tav..te (4). , * ^vizione, puo osservarsi che, sebbene es^ Deve osservarsi tuttavia che in Francia gli usi comraerla genera mente nconosciuto nei principali Stati, non è pCj ciali portano frequentemente ad escludere Tazione redibitoria, covunque regolato uniformemente. Cosi, mentre il códice soltanto a quella per diminuzione nel prezzo: commercio spagnuolo si limita a stabilire che; « In ogni ragioni d’ordine pratico e specialmente alio scopo ita commerciale il venditore è obbligato a prestare garan2*’lf|i semplificare e facilitare le relazioni commerciali (5). all acqmrente pei caso di evizione, salvo convenzione disposizioni sopra enunciate, che sono state in gran arte riprodotte anche dal códice civile italiano, ha portato Icune importanti derogbe il códice di commercio nostro. Infatti venne stabilito (Art. 70) che nelle vendite commerciali aventl stare garanzia al compratore pei vizi delia cosa riscontrano importanti diíFerenze fra 1’ una e 1’ altra legisla¬ zione. Secondo il Códice Napoleone, il venditore è tenuto alia (1) Lyou Cften et Reiianlt, op. cü. vol. III n. 101 (2) Tartnfnri, Commento. n. 99. ilSnovemhre 1894 1896, altro füinorante airestero, il quale ha promesso j,' Cod. di comm. spagnuolo, Art. 345. Cnanr, ‘ ^o^segnargU una certa quantità di merci straw* .! svizzero delle obblig. Art. 237. p le grano) sciolto da ogni obbligazione, quando, prima ct ^ .g 443 _ civ. it. Art. 1484. — Cod. civ. fr. Art. 1628. la in ntardo nella consegna, viene emauatodal potere sovranodel (3) cod. civ. fr. Art. 1641-1648. — Aubry et Rau, op. cit. Vol. IV, dove il venditore risiede nn atto che proibisce, con elíetto imme^‘" b 355 bis, pag, 390-391. esportazione dei prodotti delia specie promessa. ul (4) Aubry et Rnn, loc. cit. p. 387, 390. , Corso, vol. III, n. 2672. — Vivftiite, Trattaio, ^ (5) Lyoii-Caeii et Renault, op. cit. vol. III, n. n 1107 e le decisioni ivi citate alie note U e 15 — In senso tuttavia C. App. Gênova, 17 febbraio 1900 {Annali,i^QO. Hb 67)- — Cod. civ. germânico, Die:3a. — Trattato di dir. comm. inteniazionale. — Vol. II.
19 LA COMPRA-VEXDITA COMMERCIALE CAPITOLO PKIMO 18 per oggetto merci o clerrate provenienti da altra piazzí, È importantíssimo notare che, a norma dell’Art. 54 dei P'acc[iiirente è ammesso a far valere giudizialmente i propi Cod. di coram., le disposizioni delFArt. 70 nmangono nelia appareiíi legislazione nostra applicabili anche pei contratti di compraabbia dai, vendita di natura mista, i quali costituiscono atti di commercio sia ^ conseguentemente Pobbligo delia denei termini stabiliti incomberá pure al consumatore reclami non solo pei vizi occulti, ma anche pei vizi delle cose vendute, a condizione però ch’ egli denuncia al vendiíore (1) entro due giorni, ove cessario un maggior tempo per le condizioni speciali deli’ nuncia cosa venduta (2), cbe decorrono dal di dei ricevimento. f! P®' personali acquista da un negoziante si tratta di vizi apparenti, dal di delia scoperta se írattsl determinata merce (1). di vizi occulti. L’Art. 70 ad ogni modo si richiama alio disp' commerciale italiana non si occupa però dei caso sizioni delPArt. 1505 Cod. civ., ch’esso dichiara di maiit;''' consegnata al nere ferme per quanto concerne i termini entro cui nuó esfil' medesima 'piazza in cui la tiene il venditore. citarsi Pazione redibitoria: cosicchè, in conformità a pertanto ricorrere alie norme dei códice civile, si è stabilito da quest’ultimo articolo, non si potrebbe ammettere che, pei vizi apparenti che non fossero tare Pazione redibitoria pei vizi occulti da cui f se affei denunciati dalPacquirente alPatto stesso delia consegna, una cosa mobile venduta, scorsi tre mesi dalla consegna and sarebbe in tale ipotesi tenuto ad alcuna gacorapra-vendij^ ne non ; rantia (2). Si potrà tuttavia praticamente venire talvolta ad una conclusione diversa sia in forza degli usi, sia argomenterminel j allorquando il compratore non abbia avuto modo di esaminare immediatamente la cosa acquistata, i vizi da cui se i vizi delia cosa (oggetto di un contratto di commerciale) si scoprissero il decorso di quel {Foro itRep. 1893, Ll. 1422) deciseche: < \ generalmente trattarsi alia stregua comm., per preservare l’azione redibitoria non basta OCCulÜ (3). dia un semplice awiso al venditore dei vizi apparenti dVla^m^rce, ^ A togliere a questo riguardo Ogni dubbio, il Codice di comoccorre J^ra. e fcrmale denuncia che dimostri TintenziA^ di rií mercio spagnuolo, quantunque stabilisca clie il compratore, il al momento dei ncevlmento delle merci ha potuto esanon dei tutto conforme Tidnri, Corso, 4“ ediz, vol. III ^ _ sii^^lnarle a piacer suo, non è ammesso a fare alcun reclamo ad ogni modo cbe per la denunzia di cui l’Art. 70 Cod Q' C i»® ^ P'*^ tardi riscontrati nelle COse acquistaíe, opportuprescritta alcuna forma determinata. ' ^ namente aggiunge che, allorquando il compratore abbia rice- (2) La Corte di Cass. di Firenze, il 29 anrile ISSRi^Tir- r> 1^^ * i ° ® ^ i ● ● ii- v i col. 1246) giudioò che é rilasciatc al aovraL critoío tS'’ ® mento il giudizio intorno al concorso delle condizioni quali, in ordine alPArt. 70 Cod. comm., il compratore di mercrm-ove»’®' da altra piazza può denunciare al venditore i vizi apparpnfi oltre mine di due giorni. (3) Vidari, Com, yol. III, n. 2717 e le decisioni ivi citate ' fari, Commento, n. 166, p. 257-2Õ8. - In senso contrario Vivante, vol. III, n. 1145, ma le considerazioni cbe (1) Tiirtnfari, Commento, n. 168. p. 263. — Vivanto, Trattato, vol. IIJ, n. 1135. — Corte di Cass. di Nnpoli, 19 gennaio 1887 {Foro It. 1887, I, 510). I c2) Cod. civ. Art. 1499. — Confr. anche Tidari, op. cit. vol. III, , nn. 2712-2714. (3) Vivante, Trattato, vol. III, n, 1136. — Tartufarij op. cü. nn. 160, e specialmente alla p. 245. il íad ■ntiF^ 'M que.sto valoroso scrittor® ,gT sostegno delia sua tesi, se possono costituire un’ efficace j 161 legge, non hanno qui nelPopinione mia gran peso per ciò che ne 1’interpretazione.
21 LA COilPRA-VENDITA COMilERCIALE mente iniziare 1’azione per risoluzione dei contralto o per diminuzione nel prezzo delia merce viziata, esso è fissato dal Códice civile germânico (§ 477) nella misura di sei mesi dalla consegna per le cose mobili (1) e di un anno dalla tradizione per le immobili. Se poi il venditore avesse maliziosamente celato un difetto delia cosa venduta, quelle azioni si prescriverebbero entro sei settimane dalla fine dei termine di garanzia (2); è però in facollà delle parti di prolungare o abbreviare 'i termini sopra indicati (3). Fra la legislazione italiana e la germanica, relativamente all’argomento di cui ci occupiamo, oltre alie diflerenze già notate, un’altra ve n’è a cui è necessário accennare. Nella legislazione nostra q,uando la merce consegnata dal venditore manchi di alcuna delle condizioni speciali contemplate dalla convenzione, si ha inadempimento di contralto e non vizio delia merce, perciò l’azione esperibile dal compratore è un’ azione di nullitá, non già un’azione redibitoria cbe uh na sottoposta ai termini menzionati dagli Art. 70 Cod. di :omm. e 1505 Cod. civ. (4) Per contrario il Cod. di comm. germânico stabilisce l’ob20 CAPITOLO PRIilO giorni di tempo dal di delia consegna, per elevare i propi; réclami pei vizi delle merci stesse (l). Anche il nuovo códice di commercio germânico nell| stabilire cbe 1’acquirente immediatamente dopo la consegnj da parte dei venditore, deve, in quanio ciò úa, -possihü& condo un ondinuio unda/mento di uff<x7'i, esaminare la mcríJÍ e se un difetto appaia darne immediatamente avviso al ditore (2), non fa distinzione a seconda che si tratti di proveniente da una località diversa piuttostochè di merce si trovava nel momento dei contralto nel paese stesso questo è stato concluso. Importa però notare che tale dispo* sizione, la quale fa obbligo airacquirente che vuol conservad 1 propn diritti verso il venditore di denunciare i vizi deli' merce appena siano scoperti, si applica soltanto ai contrad 1 compra-vendita stipulati fra negozianti che siano per trambe le parti atti di commercio (3). Quanto al termine entro il quale il sí cW àoi 6IÍ| compratore può u (1) Cod. dí Comm. spagnnolo Art. 836 (2) Cod. di comm. «... Se il L e j germânico, § 377. — Lo stesso arbicolo compratore tralascia di dare tale avviso la merce si ha oo^\ xJn termine di sei mesi dalla consegna è pure fissato dalUArt. 349 non era riconosci^el Cod. di comm. austríaco, dalPArt. 349 dei Cod. di comm. ungherese. si manífesti in seguito si deve L’Art. 342 dei Cod. di comm. spagnuolo invece stabilisce: avviso immediatamente dopo la scoperta; altrimenti la merce si hai ^^ratore che non ha sollevato alcun reclamo motivato pei vizi delia cosa cem rjguardo a questo difetto, come accettata. Per la conservaZ*^^^6nduta entro i trenta giorni cbe seguono la consegna, cessa di avere ei iritti dei compratore basta la tempestiva snedi^irtno dAll’avvis°' e diritti a questo titolo verso il venditore*. che ha maliziosamente taciuto il difetto non nuò richiaP^'**! (2) Cod. civ. germânico, § 490, a queste disposizioni ». ^ ^ §§ 477,486. — Confr. nello stesso senso TArt. 849 (3) Anche il Códice di comm. austríaco í Art R<l7^ i> u ^rt- di com™* austríaco, come puro 1’Art. 349 ultimo al. dei prescrivono che nelle vendite commprr>; i- i> )6lungheres0 ^^ja*^Cod. di comm. ungherese—Análoga interpretazione può attribuirsi alia mente, per quanto lo consenta íl rao. ^ ^c<liurente deve nostra. — Confr. Yivante, Tratíato, vol. III, n. 1146 e le decisioni ivi avviso al venditore dei vizi dAlio andamento degli a ’ tr^^^jtate. — Yldari, Corso, vol. III, n. 2720. — Tartofari, Commento, n. 170. e ciò alio scopo di salvaeuardarp ● ^ (410, di Cass. di Torino, 17 aprile 1893 (Foro It Fep. 1893, col. 1416-1417). Tuttavia le dL disposizioni nr» verso Corte App. Milano, 11 dicembre 1893 (Foro It. Rep. 1894, col. 1408). ~ romm o.e,r ● ● diffetiscono da quella corrisp ^^artnfari, Commento, nn. 158, 168 e specialmente alie pag. 263-264. — meroi snpdífp mamco, in quanto riguardano soltanto Corso, vol. III, nn. 2691, 2718. - Virante, Trattato, vol. III, cont“ ® Presuppo^gono che si o, 1132,1133. anche fs 478 “““ <=ommercianti. - Si a»» ancoe ii ^ 478 dei Cod. civ. germânico. accettata, a meno che si tratti di un difetto che allesame. — Se un tale difetto < II comdel Cod. dí
1 23 ● LA COMPRA-VENDITA COMMERCIALE 22 OAPITOLO PRIMO bligo delia denunzia anche quando sia consegnata all’acqui^’^^=P“'’‘^f,- Ma gl’interpreti di questa disposizione Ia riten7. 1 m 44„íHfí’ono applicabile soltanto nei rapporti dei vettore con lo sperente una merce 0 una quanütà dl merce c^2yérsa dalla patluiwíí ● ● ii: m x u 1 , vrr /> 7 «iliditore 0 il destinatano: cosicche il compratore ene voiesse a meno che la differenza fra la merce consegnata e quein. . , r , . . . , . - P „ . ^ifar procedere ad una perizia opponibile al venditore dovrebbe convenuta sia COSÍ patente, da lar nresumere che l acauirem*]. ^ !■ , ........ . . ,, ,, +x X /iv ^ 1 citare quest ultimo dinanzi 1 autonta giudiziana competente Don 1 avreobe accettala (li. ! « . ● , , , -i , ● „ ^ ' ;e lar nominare i penti dal tnbunale di commercio, non semQuando il compratore denuncí un vizio delia merce acquh presidente (1). ^ ^ ^ propri iritti, egli ha per lo piu interes códice commerciale austríaco e ungherese fanno obbligo ar e i amen e constatare al piíi presto le condizioni ® aequirente che protesta la merce speditagli, di provvedere merce vizia a; i me esimo interesse può avere il vendito custodia (2). 11 nuovo Códice di commercio I í^itenere infondati i reclami deirncq^ígí-manico dispone nello stesso senso, ma soltanto pel caso er ques o yari codici di commercio attribuiscouo jj contratto di compra-vendita sia un atto commerciale ciascuna delle parti oontraenti, senza bisogno dei contradif tono deir altra, la facoltà di chiedere all’ la nomina di a er entrambe le parti (3). II nostro códice mercantile invece ^otorità giudizia-^^Jii^i-t. 71) stabilisce che la competente autorità giudiziaria con i-x, , periti alio scopo di verificare la stesso decreto col quale nomina i periti, o con altro decreto, An venduta (2). può ordinare il deposito o il sequestro delia merce venduta ^ ^ ^ ‘ comm. francese, per ciò cl^in un luogo di pubblico deposito o in altro luogo da desticoncerne il contratto di trasporto, stabilisce che il presideo^arsi (4). e ri una e di commercio e in mancanza di esso il 104. — Se in un contratto di comprxa-vendita commerciale pace, puo mediante decreto ordinare una perizia in giorno fissato per la sua esecuzione ne costituisce una delle 1 nüuto 0 contestazione circa il ricevimento deo-li essenziali, ciascuna delle parti, quando 1’altra non ■ ° adempia nel termine stabilito la própria obbligazione, ba cer¬ tamente interesse a potersi considerare sciolta di pien diiaW; I di dt .ni,™ germânico, § 378.- Confr. nello stesso senso C^itto da ogni vincolo contrattuale, indipendentemente 0 prima 349; Cod. fed. svizzero delle ’ hhv “°S^6re.se, Art- çhe intervenga una pronuncia giudiziale. (2) Cod. di comm. it. Art.V. — ^ diritto di tale specie trovasi espressamente consacrato Cod. dl comm. ungherese, Art. 347. _ Devp°^a'^ varie legislazioni: tuUavia le modalitâ con cui esso è ® diTpTngonrnel sens^’{regd differiscono notevolmente da un paese all’altro. dei nostro Cod. di comm alValtra, fí che si trovano sulla stessn * applicabile anche aí casi Ai 7)’0 It 1888 T 1 vendute. - Confr- '\ (1) Ljon-Caoii et Renault, op. cit. vol. III, n. 128. nomina dei’ nl!v ^7' ~~ Commento, n. 200, pag- ] (2) Cod. di comm. austríaco, Art. 348. - Cod. di comm. ungherese, 7lToínostro Cod / oontrádittorio delle 347. Uüi nostro t.od. dl comm. tuttaviastabilisjpft r-ha U íirovvedí^^.AíJ (3) Cod. di comm. germânico, § 379. magistrato competente (il presidente dei tr'h l U nretor®) (4) Tanto il códice austríaco e ungherese, quanto il germânico e il essere notificato prima delPesecuzione all’nU * ^ no rapP^^>ííp°®^*'o ammettono che, se la cosa protestnta è suscettibile di deperimento, nte se l’una o 1’altra si trovi nel In^f. 7 ^ ° nasi aver luogo la vendlta mediaute speciale procedura. dei
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2ODU=