Trattato di diritto commerciale internazionale v 1 1900

, GIULIO DIEI*! l’KOfc’ESSOIlE Dl DIItlTTO INTEltSAZIONALE NELLA K. UEIVCBSITÀ Dl SIENA 1^ TRATTATO ●i Dl DIRITTO 1 J JLi INTERNAZIONALE o i3 S I A IL DililTTO IXTlíIiNA7JONAJ,E PRIV^V^Tij OOMJM ICKOTA L E I /* VOLUM rKlMO P A R 'r E G E N E R A L E A > % ’ % A ' 1’ÍRTiNZE CASA EDI^R(Cin.lUIiÍM(,í4(|»‘/'VM TUSLLf , lllAFJ^Alií.l.O CON'£I, PropriWrfRi t Pi«/« iJ, ?!n Sigi.i . » advogado p;„„daS. 385_i"A.d« Twvm: «*^02 ● 34*207» - ». PAIM** '■ k . ri‘ V.

PREFAZIONE -Í2.^ T trattati di diritto iiitcriiazioiinU! privato g‘eiieraljnoiite og-g’ett(> In risoliizimio «loi ronfiini Iiaimo per principnle di logislazioue che sorgono dnlle diversitA d(dl«‘ leggi einili dei Yíiri Stati; meutre le (|nes(ioíii elie rigiiardíiim i eontütti si Ug0lí*]Stí'SÍ, o frain 1 iicul ari aim*nte tutto al X3ÍÍI daimo Inogo all’esposizioiie di ].i<eUi pviiieiju güiierali gior \)arte dei tarsi. Alciuii autovi aiizi (come ;hJ í^ílOPRiETÀ Casa Editrice Libraria LETTERAEIA ^RATELH CAMMELLl fra le leggi o gli usi vi sono discusse iiicidentahnente üommnriníi vigenti uei (Rafpaei,i,o Couti, Proprioturio) O i qnali uou i)ossono cssere sufiiciciiti ca.si che iiellíi niagveugoiio praticamente n pivseji- <*s. il CQ. j] JjQU<fNAco, il Lauiíiínt) líaiino ciíMlnto 0])iK)rtunr. testa alia loro opera il titolo di: Diritto eiviU ●Htlaínoziovttfe. preseindeiv ((uasi dal diritto coiuniercialo iutoriiazíonale. j>orve Ml mostrando cosi il loro inteudiiiieuto di liitaiuentc o ^eanclie i assocommercialisti haiino dedicato a (piesto inipoit.mte ramo dei diritto ampie e diíiiise indagini; essi 1'initanRi per lo piü a discuteiHí (inalclie s]iecialo questione a«l iiiteipreta]'(^ (pialcli^'Vsto di rê f\ eio aUin,;mo iiíteiua avente inta plisrussione o poitata d’ordine J/it(‘rnaziogale. Ma nc nno o ])iü (■,ontrov<>rsi, pA p p,.] (jjuipí,,, (5 proíbmlo — <ii com- <li alenne poelie Prato, Up. Giachetti, Figlio o C.

IV PREPAZrONE È qucsto 1111 tentativo a comiiiere il (iiialc io mi accinsi c-onscio íiTaiidi ditíieoltà clie mi avroblioro atteso e PREPAZIONE disiiosizioni le<»islative, ima matéria clie rieliiede tiitta. trattazione elic in ciaseiiiio dei avei’(‘ ]ier liasi» determiiiati possoiio bastavo vclativamente ad ii niia ti-atta/ione sistimiatica, siioi vari svoln-imeiiti devep^' mioMí e iatieosi stiidi a cui sarei aiidato incoiitro per siiperarl(‘ il meiio mab* possiliile. Credetti iieeessàrio ])ro- príiicip] íbiHlameiitali. lii Iii^niiilterra tiittavia ]n»eo dojio Ia meta d(‘l seeolo XIX enrarmi iüli ebaneiiti p<‘r la mia tratta/ioiie, mediante I(> stiidio flircfio dei diritfo eommereiale interno di varí íStati e .seonatammite d(*l veniie alia hice iin libro elie porta per titolo: tional comwcrcifíl Imv » ml cdoviito albi p(>nna di un nostro illnstro eoncittadino, il Inlcrnn' nostro, (li modo elie il mio compito non si ridiieess(‘ soltanfo a ]iortare il modesto contributo delia mia ijiiale, andato a risieden^ siil teropinione intorno a (iiiostioni cbe crano già state ritorio britannico, ivi ottenno bi natiiralizzazione. <* (tonscíiul ●tanfí discasse. Non esiter('i ad att(*nerini a qucsto stesso in non liinfto vol.í»er d’anni, per b* pi-eo<‘voli cd imp<>^ sistema., per quanto jiossa rinscirmi faticoso, in ciasciino íam«i suc opere A-úiridicJio ed eeonomielie, una. ben nierítata non solo iicl K(^o-uo Unito, ma in on-ni 8tato ‘'í\ il libro a cui si è ora acce.nnato non si pnqione di visob confiitti di legislazione in matéria cominevcialc; ‘ d(‘^i*‘li altri diKí \'olnnii cbe s(‘^ini’aniio al primo, ]micb(‘ ri- . tengo cbe ci<) xiossa ivilc (1). !"■’ giovare sotto varí asiietti; ^ViizitnHo i' ])ossibile dare. nn indirizzo, non senqdicementc teofifff^ pratico alie indagini e alie disciissioni ma essenziabiiente ; íiii nivece un bivoro di divitto eommereiale eomparato eb‘ principalmente per line, sua iirefazione, di contribuire, tivi, al progresso dei diritto tcriiili i.or ]’diil)orazi,„i,. ,|i |enisli,zi.mo <.,..n iiniiorme Ira i jirincipali Stati. j da. ellettiiarsi; imi si ]un') sc(‘glier(‘, pure con criterí d'or- dbi (ronie di<*e 1’ autore st( sso dine imitico, gli argoimmti (die devono esserc oggetto di stiidio o (li mediante i-aílVonti meriamtlle rurei'<*.lje; : adottar(‘ una soliizionc! streftani<*iii,e liiialmente ei si jione in grado di giuridica per tutffj^e l epntroversie elie vertano md d(‘cid(‘re snll’ai)i)íi(aibilità deJ 0 di fornirc ● \ diritto seritto o coiisindiidinario di uno Stato in coiiírliiitu . Manca dunque, X>er (jiianto io so, nn trattato g a ((iiello di un altro, in (juanto, come (dibe ad insegnare il grande Savkjííy, (í dalla natnra di dico cbe sul diritto eommereiale interiiazionale considerato (joino '■imo .un (lii-itt,, priva,to. Orluou; il pres. ogni rajiporto giiiri- ^ute eiiierge (]ual Icgge sia cliiamata a regolarlo. Ai princijjí generali dei diritto interiiazionale iirivato mi fuitti ;arj> ^H-cessario far capo durante tutto il corso df 11,1 mia traítazioiie; ma invano il lettore ivoi'cercIierebbii anqúíí disctmsi(»ni lKH’,(|ueJ!i clm ( mio lavoro lia precisamente lo a* «copo di eolniare tale laeuu* (1) Leone Lovi Inicrnniioual iih'law of ihe foiloislntj uiul oUirr hu', beiiH/ thc princxplcf) of ' <'onntrien, ris ICnijUtml, Smtfand, Irehin*f | icuta iiHIa sua scconcla r a Londra „ci Stcvcii» wiia and Hayiics. La prima cdi/.ioiic la data dcl 1852. Pra lo varie opero dcl Levi, sta puro la scgiicnte : maicriah for a Co<h of intcmalioml Uiiv. commcrcial e. -I n qiKM priiicipí attinent:, fafta e(*cezione ro\ansi ;d essm-e Quest’opera, <livisa in üno voliuni, fn pnhijij di/i*'"*’ iicllo st(*sso teiiqx) uijíi (hrelta iiitlmuiza snlla conf t:ili d;i ;.ese]ritíire IrovciM ●# nutional htw wHh

VI PRRFAZIONE Ti.solnzioiie (li questioiii coiiceriuinti il.diritto rominercíA II titolo (Ia, iiie scelto per 1’opera min, ijo indica in uu> .siifiicieiiteimmte cliinro i limiti. 8e nvessi voliito dnrvi M ABJ3REV1ATÜRE g-iore esteiisioiuí (ci('> clie, mm snr<^blK‘ rinscJto sotío Jilí^' usijctto (>pportuiio) Pavrci intitoljitn. j)cr (Uritto intcrnasiomdíi commerGiaU. : TraUdto 2)rivato con s^Xitiala rlffiucnlo (tl (^S. Io mi liLsiugo cho le mie faticlie rimanercdel tutto sterili. E se dovessi failireiiel ndo tc^»í'«í' — AihkiIí iiciin KínriniH-mio.nz!) itaii.nm. tivo iiíiT 1-, 1 xj. , 7 iJwimZcs ãti <lr. comm. — Annulcs do droit commorcial. G eitltnra giliridica di ^ iííkíiÍíü ãc lájia. vir. — Aunuaírc do législatioii ótraugèro. 10 ad ora noii possiodc, spero almeiio cho de V IiiatiliU. — Aimiuiiro do P Institut do droit iiitonaítion ít. destiunt' noii siaiio í valga a ricliiamí 1111 rilff/iíffo t/inr. — Archivio Giuridico. ) ire PatteDzioue dei g-juristi sopra rispetto al qiiale luod' di Comvi. anstriaco. — Cudico di ooiiuiicrcio goniiauico puato In vigoro dídle scieiize >~b‘íro í studi poti iiostre mcora utilmente i ● in Ausfcria il l® luglio . di Comm. (jvrmauivo. I iiolP imporo goniiiinico dal gcnnaio 1900. — II Diritto Coiumcvoialo (C4iovnalo giuridico edito a Pisa). Iitrnal. — Journal du droit iutoniational privd et do la juvisprudonco compardo — Paris. ntc de dr. iiil. — Rovuo do droi ntorii tional ot do législatioii compardo , — BrnxoUes. icriic ycncrnlc dc ãr. i/if. — Rovuo gdiiéralo do droit interuational pnblic — Paris. iiiúsía di dir. int. — Rivista di diritto iiitornazioiialc c di Icgialazionc comparata — Najjoli. jifieía íí. j)cr scieusc giiir. — Rivista italiana por lo scionzo giuridicho Torino. fiiivenl Cl Pvmnd DivlionHairv. ~ Viucciit ot Péiiand Diotiounairo do droit I '>>toriiati<uij|] privd. i .^eilsdirift fiir ini, Priv. inid Sírafrccht. Privat-iiml strafrecht — Lcijizig. — Nuovo codioo di coimnorcio germânico in ^i^i.rr" esser eoiupiuti. Siomí Giugno 1900. ir. coHua. G. Zoitscliri/t fUr jntornationales i

I INTE0DU2I0NE SOMMARIO i. Suir utilitfi. prntica di compioro stndi spcciuli intorno alia parto dol diritto iatemazionalo pvivnto, che concerno le legjíi o gli usi commerciali. Ê. Ossorvazioni oirca il motodo per lo stiidio dol dii-itto dollo obbUgnzioni noi rapporti ; internnzionalí. Contiauairiono. I 1.— I rapporti giuridici d’ordine internazionale fra prijati individui, in, nessun campo hanno occasione ai giorni jostri di esplicarsi altrettanto largamente, quanto in quello lel diritto commerciale. , L’accrescersi dei bisogni individuali, la tendenza che si hanifesta sempre piíi viva ad estendere Tuso di certe merci, yhe Lin tempo erano considerate quali oggetti puramente di liisso, la facilita meravigliosa dei mezzi di comunicazione offerta attualmente aí negozianti, sia per lo scambio dei conSensi, sia pel trasporto di qualsivoglia derrata da uno Stato albaltro, infine la libera concoi'renza che induce chi si ociupa di avvicinarc la domanda airofierta a tentare sempre inovo vie di speculazione, hanno contribuito a dare al commercio nel piü alto grado un carattere internazionale. ●Da ciò emerge che lo studio o Tapplicazione delle norme giuridiche vigenti in un singolo Stato, per quanto si attiene ^llo matorie dei traflici, non può essere sufficiente e che, fra le questioni che vengono a sorgere fra i negozianti relati- ^araente al loro commercio, numerosissime sono,, quelle chp I^on possono essere risolte senza ricorrere^alle disposizioni íelle leggi straniere o al principi fondamentali delia scienza ijliG eftira a delerminare, rispetto al território, i limiti di apy'ílicabilità dei vari precetti legislativi. Diena. — Trattaio ãi Dir. comm, inlernasioiialc. — Vol. I. 1

3 INTRODÜZIOXE 2 INTRODUZIONE entrò simultaneamente in vigore in Danimarca, Neirimprendere però lo studio di quella parte dei ^ Norve-ia il 1' gennaio 1881 (1). Si noti ancora che internazionale privato che concerne le leggi e gh usi co pel trasporto internazionale delle merci per merciali, un grave dubbio si aífaocia alia mente. Avra ü 14 otlobre'1890 studio un’utilitá pratica duratura, non semplicemeute dei seguenti Stati; Germania, Austria-Untanea o transitória? Potranno a ciuesto proposito, anche Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, verificarsi ÍRussia, Svizzera, di modo che, senza modificare direttamente clisposizioni delle singole legislazioni riguardanti il conijtratto di trasporto, vennero adottate alcuiie regole nniformi, ritto privato, rispetto ai pali le norme positive emanate o alie leggi locali ove da qiieste differilegislatore di ciascun paese trovansi improntate agli (2). concetti d’ordine giuridico, morale, sociale che Quando però meglio si consideri, bisogna riconoscere che nel paese stesso (come avviene segnatamente pel tendenza airunificazione, anche rispetto al diritto commerfamigha e di successione) non ha una spiccata impron a i grado molto tenue. Se infatti si comzionale, ma per le sue stesse origini ha piuttosto cara agevolmente che fra Stati, i quali in passato coslituianazionale (1), .poichè da un lato, in forza deg^i ^“vano altrettante unità di un ente político collettivo, siasi potuto ' subire qualche variazione anche da una provincia all . el medesimo Stato, dalValtro tende a raggiungere un3’®^ di ordinamento uniforme fra stato attuale dei diritto positivo, conflitti fra una legislazione e Taltra? 11 diritto commerciale, a differenza di altri rami dei tutti gli. Stati. . .mercio il 1“ luglio 1863, fatta eccezione pel libro V, che tratta dei diritto Ad attestare questa tendenza n ,nlfÍca2^^imarittiino. ~ II Deiífócftí fa pm-e m vigore in Unghena legislative che si nntpLr o7 li c"dal 1850 al 1861, anno in cui, in virtü delia legge costituzionale dei 20 ot> I oterono compiere, non solo fra Stati attribuiva ai paesi della corona d’Ungheria il diritto di sono legatl tra loro da comunanza di 0ri«-ini etniche ® legiferare in matéria di diritto privato, fiirono ripristinate le leggi camtradizioni storiche, ma talvolta anche fra^aii fra i non sussiste alcun legame di tale natura. Cosi il í^égisiafmi ^^echselorã7iung dei 1848 venne esteso a tutli i paeSl Quanto il vennero dal r Ottobre I3r2 estesi all^^^^^^^ costituivano Vantica Confederazione germanica altrettanto ^Lorena con legge dei 19 giogno 1872 ííe lég^s. etr. f 6io> venne, durante nn . n ● 1 1 aitrei^ a isei subi tnttavia m Germama varie modificaUnnri 7 ^ hceve periodo dl tempo, per il ^zioni per opera di alcune leggi successivamente emanate. Venne sostitmto O^ndelsgesetzbuch dei 1861 (2): oltre a ciò una stessa ^‘^in ogni parte deir impero, a partire dal P gennaio 1900, daliCodice dj çommercio promulgato il 10 maggio 1897, che contiene varie » çune delle quali d’imporfcanza rilevantissima. n\ Vfi.,!».,; , -«ái (t) -Aiimíaire de léais. 6tr. 1881, pag. 506. , ■ j j: 2« «- questo proposito Goiaschmidt, Handbuch des (2) Confr. Poinsard, Des transports internationaux pa? chevnn de fer ' (9\ T Il § 38, pag. 375, 376. /{Joiamal 1892, pag. 33-55 e specialmente aUe pag. 48-02). 1 edasi pure LyoncípliL commereiales en vigueur ãans Ucam, La convention ãu 14 octobre 1890 sur f pae IfiF. Dii^-ope et de VAmérique (Journal de dr ivt Swrt?’f.^ia7i*ses par cltemiti de fer {Journal 1S93, pag. seg.; 1894, Llm ® ® specialmente alia pag. 172^ - Goldsf.hinidt nn cit ‘J Ws- « seg.; 641 e seg.). - Proz, Uiimon znternaüonale des chevnns de biariagermarnca vIÍ: ■ Pag- 28-34. - La enne mtrodotta in Áustria uel 1850 e il Códice ^

4 5 níTRODUZIO^’E INTRODCZIONE far sopravvivere per qiialche tempo un legame giuridico * Ecco perchè l’Istituto cli diritto internazionale nella un vincolo político non piü esistente, si comprende dei p%ione di Torino (1882), pure esprimendo il voto che molte come fra Stati disparaíi per origini, aspirazioni, costumi, riesjparti dei diritto commerciale venissero regolate da una ledifficile poter attuare, anche limitatamente al diritto c(%isIazione uniforme, specialmente per quello che riguarda le íambiali, il contratto dí trasporto e il diritto marittimo, agII fatto che un certo numero di governi siansi essere desiderabile che per le altre parti si adotstipulare la convenzione dei 14 ottobre 1890, non può daí^^ssero critei'i comiini di diritto internazionale privato (1). soverchie illusioni per Tavrenire, poichè il contratto di i’’ Anche quando nel 1889 i plenipotenziari di vari Stati Sudsporto delle merci per strada ferrata è un contratto di ifemericani si riunirono a Montevideo per la stipulazione di íura speciale, in quanto il servizio ferroviário, anche nei dove è COmpiuto da società private rappresenta un pubbl*^e légis. étr. ISSS, pag. 76Õ]. — II legislatore ottomano nel Códice di comservizio e non semplicemente una lueculazione commerciaterdo dei 1860 e iseo si inspirò prmeipalmente alia legislaztone fran- ●p , . . . ^ opcuLiiciziuiJ Dieno in ciò che nguarda il diritto marittimo, poiche nel disciplinare CCO perche l vari governi, su questo terreno, hanno matéria (Codice marittimo dei 1S65) tenne conto anche dei codici facilmente modo d’intendersi e i lorn arcordi, quando pVosteriori al francese (Virante, Trattato, vol. I, pag. 3õ). — II Codice di no ai ra^^giungimento di un fine giuridico, si QH loc. dt.) — Ad ogni modo queste riproduzioni qnasí-letterali non SOttb qualche aspetlo, in misure d’ordine amminisiratl'0 Uostituiscono, a parer mio, sintomi di grande importanza, circa la possiSe poi si compia uno Studio analítico di le^^islazion® c0%ilità di raggiungere vm diritto commerciale nniversalmente uniforme parata intorno alie norme cli diritto commerciale visen» f effettuano, per lo piú, da parte di Stati cke maacano di un ● çj . . , «juiuiciuidie . rgemo giuridico nazionale. — Leonc leyj, che dei dintto commerciale comino 0, Sl nscontrerà che, sebbene alcuni istituh parato dei suo tempo aveva un’eccezíonale eonoscenza per vastità e provino dovunque un regolamento assai rassomi^-liante, prefazioue aiia 2^ ediz. dei invece vengono disciplinati dai singoli legislatorb parteado‘^‘*“' ooncetti essenzialmente diversi (2). sesmerciale, unità legislativa. PÍ' suo International Commercial : « Whilst the leading principies of Commercial Law are everywere uniform, mauy are the municipal lau-s and local Itvhich control and modify them and which it is necessary to knoiv in !?vder to regulate aright the mercantile relations between different ^tates » (t) Anche nella convenzione conclusa a Berna il 9 ottobre f (t) testo dei voto espresso dall’Istifcuto di diritto internaziocostitui 1 unione postale universale, ed è da tutti considerata coi^® pale:« Pluaieurs parties du droit commercial devraient être régiées par atto attinente al diritto amministrativo internazionale furouo législation uniforme, le moyen le plus radical et le plus efficace de cune norme d’ordine giuridico: cosi, pel caso di nerdita di disparaitre les conflits de droit. — Les matières à Tegard desquelles raccomaiidata, si pattui che, meno nei casi di forza o-o-iore ®®t surtout desirable, sont les lettres de change et autres Strazione sul cui território si fosse verificata la n negotiables, le contrat de transport et les principales parties du allo speditore un’indennità di 50 franchi (Calvo^^i,^ faaritime. — Pour toutes les autres parties du droit commercial, théorique et pratique. ed. vol IH tòip;* ^ o~ qq\ relations commerciales exige que les principaur conflits soieut (2) Alcuni codici di commercio nurfi ■!’ ■ n moyen de traités, à défaut de dispositiops uniformes dans les SEualmente le^disposizioni di qualchp , in gra F jg j^gislations nationales.»(^ei.-ue de droit intemational 1882, pag. 600). progredite contenírníio in e,>slazione stramera L Asser {Droit intemational prívé et droit uniforme. — Remte de dr. un’imDortnn!rí, ooca * 1 alcuue differenze ® 18P0, pag. 12 e seg.) ai era in precedenza espresso nello stesso senso dei 16 anr-l Codice di commercio dimostrato le difficoltà che sMncontrerebbero ad attuare una nlpt^i riai n ° ® xappresenta dei resto una trascrizione *1^’'-',f«ègislazione uniforme, anche limitatamente alie materie commpr<'inli pUta dei Codice nostro dei 1882. [Franchi, Hue nuori commerciaU. ™l- XIII part. I, fase. 10, pag. 6U.620); Bileesco. uell’J'"‘ : usages li

1 7 INTRODOZIONE 6 INTRODÜZIONE li richiama alie disposizioni vigenti nei singoli paesi (1), dando cbe le parti contraenti intesero effettuare im ac- alcuni trattati concernenti principalmente il cliritto privato il diritto penale internazionale, si lasciò da parte, non - , íüsi prova ' lordo, non soltanto coiraccettare alcune norme uniformi, ma tanto nel tratíato di diritto civile, ma anche in l^ello fissando determinati criteri circa rapplicabilità delle diritto commerciale, ogni clausola che desse luogo ad U gtati. legislazione uniforme e si devenne invece alia codificazioneí fümenticato che runitcà legislativa che si rialcuni principi di diritto internazionale privato (1). scontra in alcuni paesi, per certe materie riguardanti il diritto Ciò è tanto maggiormente degno di nota in quanto gU ®*íommerciale, non risulta da un trattato internazionale, che dell'America latina, come originari tutti dalle antiche ^ susceliibile di modificazioni senza il consenso di tutti ispano-portoghesi, possiedono legislazioni tra loro ben po| contraenti, ma, come avvenne per la legge cambiaria scandivergenti e 1’attuazione di una legislazione comiine peldu’>^^jj^^^,^^ dali’adozione di una legge eguale m privato e specialmeute pel diritto commerciale, 3.vi’ebbe Stati contemporaneamente. Vi è pertanto la possibilita quei paesi dovuto trovare ostacoli assai meno insormontai\^^^ interessati modifichi per proprio conto di quelli che si incontrerebbero ad introdurre una legge comiine: ciò che di fatto si verificò in^Germania consimile negli Stati d’Europa. pispetlo al Códice di commercio. Si vede cosi che 1 attuazione La stessa convenzione dei 14 ottobre 1890 frequentemeií^i „na legge commerciale uniforme in piíi Stati contempo raneamente, lungi dal rappresentare sempre la manifestazione gtipiil*fli un’aspirazione permanente, costituisce talvolta un fenomeno (1) Vedasi il testo dei trattato di diritto civile internazionale - ■ n. . ● a Montevideo nel febbraio 1889. nel Journal, 1896, pag. 441418, i^' ^puramente transitoriO. tuzzi, Diritto internazionale privato, llilano, Hoepli, 1890, pag. 33^'^! Conviene finalmente osservare, che la tendenza che in quaJnel Filamjieri, 1890, pag. 529-540 e quello di diritto commerciale >^^®^che paese si manifesta ad unificare la legislazione civile con zionale stipulato pure nel febbraio 1889 in Coiituzzi, op. cit pag- commerciale (3), tendenza avversata dagli uni (4), caldege nel Filangieri, 1890, pag. 540.54c Gli Stati che parteciparono a *1 . trattati furono i seguenti: Perü, üraguay, Paraguay, Repubblic tina, Bolívia, Brasile, Chili. _ ^ p^rt. 6 al. 4 e 6 delia convenzione dei 1890, citato TJna convenzione che dá luogo airattuazione di un coraplesso cit. Journal, 1894, pag. 461. — Vedasi pure Poinsnrd, umformi, piuttosto che aU’adozione di determinati criteri di Ap. dt. nel Journal, 1892, pag. õ2. ternazionale privato, fu quella recentemente conclusa alPAia il 1* ^ (2) Annuaire, 1881, pag. õ06. bre 1896 fra i plenipotenziari dei seguenti Stati: Belgio, Spagna, ^^qj-o che il 1“ gennaio 1883 in ogni parte delia Confederazione Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, con la 6^^ ivizzera entrò in vigore un códice unico per le obbligazioni. Se ne pii^ -nero sanzionate quelle delle deliberazioni prese nelle confereo^® («^edere il testo nelP^njwaerc,, 1882, pag. õ20 e seg. - Por ® ^ matico-giuri(Uche rinnite alPAia nel 1893 e 1894 che riguardavano ^^toria di questa legge federale, vedasi g seg) cedura civile. (Vedasi Asser, La codification clu droit internatiojfLédi^^^ttion suisse depuis ÍS72 (Revue de dr. tnt 1 Le ...7. d. .4 4SP.. - JlLe de dr. int 1896, pag- G) ^ra gli avversari ^eU-umec^ le cL Trattandosi prrò di argomenti di procedura civile, era natural® c^ommeicial et des tnbimatuc de^ straniere e Paecordo sopra Ut^sulla'consideraziouo che il diritto commerciale tuarsi, se non sulla base di disposizioni upiformi. Del resto, . . Lg ^ differenza deP civile, una grande elesticità di ordinaraenti. La prese vennero formulate, oninione fu sostenuta in Italia dal Sacenloti (Coní?*o un corfice 1 argomento attinente al diritto commerciale (il fallimento) ^ casioue regolato, sotto forma di codificazione dei principi <í®l ' ternazionale privato.

7 INTRODÜZIONE 6 INTRODÜZIONE ■ ● 1 , M T richiama alie clisposizioni vigenti nei singoli paesi (1), dando alcuni trattati concernenti principalmente il diritto privatO] , , , ° ^ , . , . , ^ „xosi prova che le parti contraenti intesero eiiettuare un acil diritto penale internazionale, si lascio da parte, non str ^ / , ^ 1. . . M , . 11 'ordo, non soltanto coll accettare alcune norme imitormi, ma tanto nel trattato cli diritto civile, ma anche in quello ^ „ i i * ● +● ● v i;/vok;i;i}, ri^ii^ . . - ● r, Miche fissando determinati criteri circa l’applicabilita delle diritto commerciaíe, ogni clausola cho desse luogo ad u . . . ^ . , . , . ® . eggi dei diversi otati. legislazione uniforme e si devenne invece alla codificazione legislativa che si rialcuni pnncipi 11 c iritto internazionale privato (1). bcontra in alcuni paesi, per certe materie riguardanti il diritto Cio è tanto maggiormente degno di nota in quanto gli ®%mmerciale, non risulta da un trattato internazionale, che delFAmerica atma, come originari tutti dalle antiche coloC . suscettibile di modificazioni senza il consenso di tutti ispano-portoghesi, possiedono legislazioni tra loro beu contraenti, ma, come avvenne per la legge cambiaria scandivergentielattuazione dl una legislazionecomune pel eisdinava dali’adozione di una legge eguale i ' pnvato e specialraente pel diritto commerciale, avrebbe^L.^ contemporaneamente. Vi è pertanto la possibilità quei paesi dovuto trovare ostacoli assai meno insormonta^j^^ di quelli che si incontrerebbero ad introdurre una ri or ]egge comiine: ciò che di fatto si verifico in Germania consimile negli Stati d’ Europa. ^fispetto al Códice di commercio. Si vede cosi che Tattuazione La stessa convenzione dei 14 ottobre 1890 frequoii^^^^^ di una legge commerciale uniforme in piú Stati contemporaneamente, lungi dal rappresentare sempre la manifestazione gt;ipalWi un’aspirazione permanente, costituisce talvolta un fenomeno in (1) Veclasi il testo dei trattato cli diritto civile internazionale a Montevideo nel febbraio 1889, nel Journal, 1S9G, pag. 441*448, ||)uramente transitorio. tnzzi, Diritto internazionale i^rivato, Milano, Hoepli, lí^O, pag. Conviene finalmente osservaro, che la tendenza che in qiialnel Filangieri, 1890, pag. 529-540 e quello di diritto commerciale paese si manifesta ad iinificare la legislazione civile con TTef Coiituzzi, op. cií. commerciale (3), tendenza avversata dagli uni (4), caldeg- 6 nel Fdangien, 1890, pag. 5-10-o4í. Gli Stati clie parteoiparono « ^ w ^ o v / o trattati furouo i seguenti: Perü, Uraguay, Paraguay, Repubblicft ^ tina, Bolivia, Brasile, Chili. Una convenzione che dà luogo alPattuazione di (0 Confr. ad es. 1’art. G al. 4 e 5 delia convenzione dei 1890, citato unifor^ni, pi„ttosto che all-adozicae di detenninati «1- - Vedasi ,.ure Poinsard, ternaz.onale privato. fu quella recentemente conclusa all-Aia ü (2) Annuai,;. 1881 p4 606. (8) Ú noto che il l'^ gennaio 1883 in ogni parte delia Confederazioiio zera, coii le. 4^ ^ifévizzera ©ntrò in vigore un códice unico per le obbligazioni. Se ne può preso nelle coufereo^ ivedere il testo ue]lM«?uí02V«v 1882, pag. 520 e seg. — Per le origini e la matico-giuridiche riunite alPAia nel 1893 e 1894 che rigimrdavano '^toria di quosta legge federale, vedasi l)’OrolIi, Du developpement de la cedura civile. (Vedasi Asser, La codification du droit internatioJ^^^^^i^fQi-dation suisse depuis 1812 {Rcvue de dr. int. 1881, pag 162 e seg.). ^ Le traüé du 1-í novembre 1896. — Remie de dr. int. 1896, pag. awersari delPuníficazione vi ha il fíoldsclimhlt (Du droit Tjattandosi p'rò di argomenti di procedura civile, era naturfl^® ^^^ommercial et des iribunaxix.de commerce dans Icurs mpports avec le desi amraettesse applica.bilità di leggi straniere e 1’ áceordo >fVdoppcme)it du droit allemand. ~ Reoue de dr. int. 1870, pag. 362), il quale fettuarsi, se non sulla base di clisposizioni uniformi Del resto, “Píbggia sopra tutto snlla considerasione cho ü diritto commerciale conferente delPAia le deliberacicni prese vennero formulate, »»^frichiede, a dlfferenca dercivile, una grande elas c, ordmament., La 1’argomento attinente al diritto commerciale (il fallimento) in ™ casioue regolato, sotto forma di codificazione dei principi ' ■ ternazionale privato. un com bre 1896 fra i plenipotenziari dei seguenti Stati: Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Sviz ●nero sanzionate quelle delle deliberazioni t.

] 9 XNTRODUZIONE 8 INTRODÜZIOXE | . , , T, ,● .11 . ... . ● pommercio, risponde acl uno dei piú rilevanti bisoffni delia giata da altre menti illuminate (1), non può, a parer ra.iic3. modo serio influire a condurci airattuazione cU una legij;^ zione commercia e unnersalmente uniforme. Infatti, jjj cliritto commerciale internazionale, potrebbe sembrare neofice racciiuca in sè norme non soltanto p® J üD igaziom commerciali, ma anche per le civili, è pm cliritto internazionale privato. Siccome però nessuno dei ficile esso assuma quel carattere di universalità che è pi'OP|onflitti fra le leggi commerciali di piü Stati, potrebbe essere ric i tutto ciò che si attiene in via esclusiva al solto senza ricorrere ai principi fondamentali^di questa scienza, sia spog 10 c i qualsiasi disposizione inspirata ad ^ ^itengo preferibile compierne 1’esposizione man mano che se teri, a tradizioni puramente locali (2). 3e presenterà la necessita. Tutto questo dimostra, che l’èra in cui il diritto comD^^ Credo tuttavia opportuno di far precedere lo studio dei ciale conseguirá una grande uniíicazione mondiale ò da ^ingoli argomenti, che dovranno essere oggetto delia presente ben lontana e forse non si raggiungerà arai. L® studií> q^era, da alcune osservazioni genez’ali che si attengono princonflitti fra le leggi e gli usi commerciali dei van P^;ípalmente al método per Io studio dei diritti di obbligazione presenta dunque il massimo interesse e, data la frequenz^t^j rapporti internazionali. Senza intenderei sui criterí fon- ]’estensione dei rapporti giuridici internazionali derivanti ^amentali che ci dovranno servire di giiida per le nostre in3agini, potremrao infatti giungere a risultaíi non perfettamente leterminati o per lo meno non aventi tra loro alcuna coordiunico clelleomígazioni,-Píiácyvíi, mo, e nella Rivista it per le Scienceú i^ione o logame logico. vol. V, pfig. 445 e seg.), dal Yidari {Uavvenire dei diritto privato-Si suol generalmente insegnare, che le obbligazioni cbe ritto commerciale, 1895, col. 793-800). iljianno per fonte la convenzione (la piii importante fra tiitte va„lV" ° f'!" obbligazioni) sono rogolate, in quanto dintto commerciale. — Archiüio giuHdico, vol. 29, fase. 5-G; dello parti godono iiellc loro contrattaziom delia piu larga autoautoro Ancora per un códice nnico ãelie obUUjazioni. — Eívista ^omia, dalla legge alia quale esse si sono espressamente o scienze giur. vol. XIII (1892), pag. 378 e seg. e Tratiato Jacitameiite riferite. Ciò posto, poichè si ricoiiosce che l’autoautori chTsosten'^ono^ir'ítP í’ „j{.tomia dei contraenti non è limitata se non dalla necessità, autori cii6sostengonolastessatesi,vedasi m Vivante, , . . . , , -.5. ● v - i i iiota44.~Confr.pureTlmlIer,Z)es/a27fec«f7mícoznüaí-d,Pí^i''®-í^ i spettare le leggi rigiiardanti la capacità individuale e seau, 1887, vol. I, n. 37. — jitiu, í,iéí/iode dií cZí-ozí ^ attinenti al biion costume o aH’ordine pubblico, la La Haye, 1890, pag. 82-83. ^^ijiirincipale ricerca, che comunemente si imprende, é qiiella (2) In questo senso s’espresse pare il Sacerdoti, 02). «í. pag-^ jíhe mira a stabilire qualche critério per determinare a qual ■«" ■“»- cqdios di comm,roio univei-sale arl contenuto attualB è umi ver». ■'●"V” ' proposito, aloiina inclicazione espressa (I). perchè esso contiene porme di ordine pubblico cbe regolano la t e lo stato dello persone, norme di procodura, sanzioni penali (1) Mniicini, De de rendre obligatoires pour tous ?c,9 Étafs nettono con tutto il sisteMa legislativo dei paese ». Aggiungo P® ç)/értain nomhre de règles de droitinternaíionalprivé {Journal 1874 nao- ,9o\ acearezza Tideale di uu diritto generale uniforme deve ● » » o- - rebbe piü facile un aceordo internazionale limiiato al diritto d® gazioni, che regola quasi esclusivamente interessi privati - un i.

II I INTRODUZIOXE c- ● 1 1 V ... . 1 ● ● i; Toc contraenti, sostenne che se il contralto si trova sottonosto Siccome poi non tutte le clisposizioni emanatc dai singoli le^ , i auuopusio 1 * ● 1 * ● 1 n 11V ● ● 1 1 un dintto locale (1) che lo dichiara nullo, mentre sarebbe laton per k matena delle obblisazioni hanno valore sem{» i i i i i i - , w / 1 1 T . u secondo la legge dei domicilio delle parti, cemente suppletivo (cosí da essere applicate soltanto . ,, u + ^ presumere che queste avessero voluto sottoporsi ad mancanza d. una volonta maaifestata dalle parti), ma al« ^ contradizio.ie diretta colle loro intenzioni (2). dl esse hanno valore assolutamente imperativo, anche p , ^ inammissibile che possa alie sostanza delle convenzioni i,i modo da rendere nulle q. ,33,, disposizioai che non vi si fossero conformate, qualche aiitore, P-‘»-‘%enti, secondo 1’intenzione dei legislatore, carattere obblidal concetlo che nemmeno le disposizioni legislativo cli q«\torio, col riferirvi non solo espressamente, ma anche taciultima specie possono essere efflcaci a limitare l’autono legislazione diversa. A che servirebbe infatti 1 valore obbligatorio delia disposizione, se i contraenti fossero e seg., pag. 2S5 e seg,, e specialmente alie pag. 295, B02). — Espí*rso ^mpi'0 ottemperarvi ? Nè è sufficiente afíeruiare 1S68, pag. 129 e aeno °^âlie l’aiitonomia dei esplicarsi fino al pimto poli, 1874, pag. 151-1Õ6. - Fiore, DiriUo intemazionale ^ j 1 ordine pubblico dei qiiale si íien conto, è quello dei Torino, Unione tip, ed. 1888, vol. I, nn. 112 e seg. pag. e seg- dove 1 obbligazione dovrebbe essere esegiiita (3) o dove Traitéãedroit International pHvé,^-^A.Vaxis,-í.SõQ. vol. L «n-^ f intentata Tazioiie (4) e 11011 quello dello Stato dove Toblanrent,I>j’oiícíi:iimíerna<íO«aZ,Paris-Bru3:elles, 1881-1882, vol- 1-^' líHo^flyinnc nliK.^ vol. VII, n. 427. — F. Dc Carteas, Traité de droit hiternationoh ° Paris, Marescq, 1886, vol. II, pag. 473-483. — lYeis.S, Trciitè droit international privé, 2® ed. Paris, 1890, pa<>-. 6-^8 636 637. — /iv ti v i , , Pyêdsdedroitinternaiional2invé/2^ Qdi Paris 1891 pa- obbl.gasioni è, secondo il Savigiiy, la legge Snrvillo et Arthnrs, C..;-,. élêmJdain de drodi^^M Il T -PP-tiene, secondo FauParis. Ronsseau, 1895, nn. 217 e seg. - Grasso Prineiji ãi diUto '^^í^senza deli obbligazione, sia perche si deve presumere che le j ^ abbiano mteso dl íoííOMíe«er,« ro?o«íí7r?a»íente alia legge dei luoffo e pu Oi ^ “ ed. Firenze, Barbèra. 1896, pag. - . Fobbligazione deve essere eseguita. — Savigny, Traité de droit ^ed&sipnvemJlQihyGeschicJiteundSijstemdesinürnationalenPriJ' J^ain, trad. Guénoux, Paris, 1851, vol. VIII, §§ 368-370, pa». 19S-201 eipzig, 1 -j» 82, 6 in Tinceiit et Pénaml, Dictionnaire ^^-206, 244-245. — Confr. pure Pliillimore, Coinmeniaries upon internapmé, voce OÕ^«ízo«s, n. 2 e gli autori ivi citati. - II Laurent ^'^‘^ ■^fonal law. ~ Pnvate International law or comity, vol. IV, Loadon, 1861, dal ministro delia gmstizia dt redigere un progetto di revisiou® 651, 655, 656. civ. belga, ne formulò 1’articolo 14 in questa°forma: . Les con^^ (2) Savigny, op. dt. § 372, pag. 24G, 247. - PliiUimore, op. dt vol. IV, conclues en paijs étranger sont régiespar la loi à laqnelle les 470-471. entendu se soumetíre>. — La commissione parlamentare belg^^ J.' priv. 8* ed. vol. I, n. 113, pag. 148. invece Tadozione dei seguente testo (art. 7): . Les obligatioos i^urent, op. dt vol. VIII, n. 95. — II Savigny {op. cit vol. VIII, tionnelles et leurs eífets sont réglés par la loi dn lieu du^conti**'^- .i Tf: f aver defcto che la validità intrínseca deli’obbligafois préference est donné aux lois nationales des contracta»*®'J diritto locale deli’obbligazione stessa (diritto che, come lois disposent.d’une manière identique. C« réuUs ne seront Wi«ng°err„“ e^ta blec d tlp Vinfpnfinnde-i nm-ih» ± „>nnir\i >■■■ . ● ? »^egola soffre eccezioue ogmqualvolta nel luoqo dove bl^s si, de lintention le<. paUii^s consiatéecxpresseme ou 'azion,- è intentata, si trovi in contraddizione con nna legge rLro^ les circonstances, il résuUe quelles ont entendu soumettre led^ " ieí bente obbligatoria, e pii innanzi (pag. 272, 278) nuovamente à tine lot ãeterminée. La faculté aceordée à cet égard aiix V\ S'\ iQuando la validità di un’obbligazione si trova in cnnfroir tractantes, ne peut avoii- pour objet que la loi nationale de l’»"® /, <=ontraddiz,one cou elles au moins, la loi du lieu du contrat ou ‘ la loi du doit être exécuté...». 11 10 INTRODÜZIONE non SI roi

INTRODUZIOíTE 13 12 INTRODUZIOXE . ^ ciò provvede sufflcientemente Tarticoio 12, seconcío cui le La stessa Vleflcienza in ordine alia legge regolatrice,j,-,,j^jg go„^g„2Íorii in nessun caso possono derogare alie leggi obbligazioni contrattuali, si riscontra pure nelle disposiziSl.oibitive dei Regno, dal momento che non si tien conto preliminari dei Códice civile. Mentre infatti per gli atti diJjEfatto delle disposizioni proibitive esistenti eventualmente tima volontà la legge nostra clichiara che si reputano rego*0]ia legge straniera, sotto himpero delia quale la convenzione (ciò che equivale a semplice presunzione di volontà) dalla l^jbbe a formarsi. La disposizione poi deU’articolo 9, dove si nazionale dei disponente (1), dopo aver stabilito che le di legge che si reputa regoli la sostanza delhobbliS0710 regolate dalla l^áázione, è atta ad ingenerare confiisione, perchè sostanza può nazionale, ecc. (2) (il che significa che il testatore puó spa^cilmente confondersi con validità intrínseca, mentre lagiucolla própria volontà solo nei limiti nei quali glielo pertD|dica validità di un contratto non può essere determinata a la sua legge nazionale), per ia sostanza e gli effetti tl^neplacito delle parti, obbligazioni si dice soltanto che si reputano regolati Una manifesta coiiseguenza di simile confusione troviamo legge dei luogo dove gli atti furono fatti o dalla l®ê’o®l^ll articoloÕS dei Códice di commercio. Non intendo in questo zionale dei contraenti comune ad entrambi o dalla IcgS® ‘ quale si dimostri cessioni legittime e testameiita^ne... ff'l stabilire, deve reg^arle egli dice è deter eccezione soltanto per T ammissibllltà delle prove ( . ^alla volontà delle parti; poteva dei resto essere pericoloso che legge debba fissare i limiti delhautonomia delle parti llegislatore fomisse esso stesso alcune presunzioni per interpretara aesta volontà ove non fosse espressa. — Forse partendo dai medesimi ftncetti anclie i redattori dei _ nuovo Códice civile germânico, in vigore , ... ^ ... l/i'’ opportixno di omettere qualsiasi norma .. obbhgatona, non si applioa piu il diritto itorno alia legge ragolatrice le obbligazioni contrattuali Nel secondo deli obbligazione, ma quello dei luogo dove è intentata l’azione.)^fogetto di questo códice, alParticolo 2242, era formulata una disposieccezione vale tanto positivamente quanto negativamente, il che siç^^bne che dava la preferenza alia legge dei luogo dei contratto, quando clie il giudice deve obbedire alla legge rigorosamente obblig^^^^^gj^Ele circostanze non risultasse che le parti avessero inteso riferirsi ad proprio paese, anche se una legge uguale non esistesse alla sed® ^ |n'altra legge (Lelir, Le droit iniernational privé ãans le second projet bligazione e se ima legge di tale natura fosse in vigore all®- allemand. — Uevue de dr. ini. 1895, pag. 329). Ma poi nei l’obbligazione, il magistrato 7zon dovrebbe ottemperarvi se definitivo à.Q\VEinf\\hrungs(iesetz annessa al Códice civile, che zione consimile non esistesse nelia lex fori. disposizioni per Tapplicazione dei códice stesso e regola, fra altro, (1) Art. 9, Disp. prel, Cod. civ. attinenti al diritto internazionale privato, si trova, circa le (2) Art. 8, Disp. prel. Cod. civ. pbligazioni, una sola disposizione (art. 12) concernente le obbligazioni (3) Art. 9. ^ illeciti compiuti alPestero. — Nel trattato di diritto cí- (4) Art. 10. - Vedi infra alie pag. 27-29. normTsmi!, f ^ Montevideo nel 1S89 si riscontrano invece ('5^ Anche nel -nroo-Pi-fr» ..attV- j i t . n i aAoX'^° ^ ^ i.- -r che regola i limiti delPaufconomia delle parti rmlmitw Irirent e 1 d<^Po cbe 1’articolo 32 di questo trattato stabilisce che Coinmissione parlamentare non si trova alcun accenno circa dei luogo in cui i contratti ãevono essere eseguiti determina le cm mcombe stabilue i limiti entro cm può spaziare 1’autonoiü^^ s®g»irsi nella stipulazione, l’articolo 83 aggiunge: « La medetx*aenti. Ved(isi il testo delParticolo 7 di questo progetto alla regola la loro esütenza, la loro natura, la loro validitci gli — II Códice civile spjignuolo dei 1889, clie pure contiene vari® » lffett!,^gli accessori, la loro esecuzione e tutto ciò che concerne i guardanti il diritto internazionale privato, ts^ce completameiif® qualsiasi aspetto » {Filang che deve regolare, non solo la validità intrínseca, raa ancb® delle convenzioni. L’Andinet (Le droit International privé dans J Coãe civil espagnol. — Journal, 1891, pag. lli8)osserva che *1'^^ \ sione non deriva probabilmeute da una semplice dimenticaoz®’ una con- - i conierí, 1890, pag. 534; Journal, 1896, i

1 15 INTRODÜZIONE 14 INTRODÜZIONE I Siccome però l’articolo stesso aggiiinge iii fine: « salva in momento anticipare la discussione sul modo dMnterpreJ^^^. Veccezione stabiliia dairarticolo 9 delle dispositale disposizione, sulla bontá o meno delle norme in coutenute e sugli elTetti che da essa devono derivare.^^^^^^^- stessa legge nazionale » qualche commerlimiterò soUanto a rammentare, che la araggior parteijaiista ritiene si debba fare eccezione per la sostanza alcommentatori fondandosi sia sulla lettera delia legg®» "applicabilità delia legge dei luogo dove 1’obbligazione venne sulla intenzione dei legislatore, come risulta dai lavon bntratta, non soltanto nell’ ipotesi che i contraenti siano paratori dei Códice di commercio, ritiene' che le parol^trambi stranieri appartonenii al medesimo Stato, ma anche « La forma e i quella che le parti abbiano espressamente dicbiarato di iioni preliminari dei Códice civile per coloro che sono quella disposizione dove è detto: delle obbligazioni cornmerciali... sono regolati ^iferirsi ad una determinata legge, diversa dalla leec loci leggi 0 dagli usi dei luogo dove si emettono le obblignzi^ 'C/íís (1). vanno intese nel senso che tuiti i requisiti intrinseci,' Questa interpretazione, secondo la quale si ritiene che il esclusa la capacita dei contraenti, (^0üo?^o essere regolati ^Hncipio deirautonomia delle parti nella scelta delia legge venne %golatrice le obbligazioni contralíuali sia stato mantenuto legge 0 dagli usi dei luogo dove robbligazione tratta (1). ioniR, 1886; dello stesso autore; U questionário clcl Ministro delia giu- ,, „ , .. oisi^zia inr la revisione dei Cod. di comm. (Jib?»7ore dei trihunali, 1891, (1) Vedasi Margliieri, II d>ntto commercmlc italiano «pM» cf g49). - Giantnrco, Sistema di diríllo civile italiano, Napoli 1894, 2- ed. . camente, vol. H, Napol., 1886, Pag-103-120. Vldavi, C.,-™ * 1331, 37.33, _ ’ nisposisioni generali sulla pLueasioL. àp. meíCiate, 4 ed. Milano H^p i, 189o, yol. III, nn. 2356-2360, ^Ícazioneedinterpretaz.deUcleg!jÍ,iaí,^o\\, 1887, vol. II, u. 622, pag. 46-61.— autore: >lncom deH'arf. 58 Cod. comm.(D«7«o co^nwerc., 1886, CnmmeUi, 1899, vol. I, - Vivante, Trattato, I, pag. 16,^ e nella Rivista ital. per le 269. - Ottolcnglii, Apjnmti ãidiriito internaz. sulla capacità vol. XIII, pag. 391. — PoUgDaiii, Z,’arí. 58 dei Cod. di comm. cambiaria (Archivio Giur. 1899, vol. 43, pag. 516-519). — Una insizio)ii préliminari ãel Códice civile, Firenze, 1886. — MariiiOy -P^^^^^rpretaziono cho diflerisce da tutte quelle a cui si è ünora accennato diritto internazionale relativi agli atti fatti álVe.stero, pag. 76. '^..j.^jadoitata dal Rolafflo {fiodicc di commercio it. commentato, vol. I Diritto commerciálc, Firenze, Barbòra, 1889, n. 122, pag. 105. .^na, Tedcschi, 1897, pag. 716-724, e nella Itivista it. per le scienze giur. ManuaU di dir. commerdale, vol. I, n. 6. — Matlirolo, Trattato -^ol. 33 (1897), pag. 217-239). Secondo questo autore. la prima parte delgiudiziario civile, 4“ ed. vol. V, n. 829. — Grasso, Princijd di d jarticolo 58 varrebbe ben.si a regolare i requisiti di capacità, ma dovrebbe tcrnazionále, 3“ ed. Firenze, Barbèra, 1896, § 100, pag. 28*2*283’ mplicarsi soltanto alio strauiero che assuma un’obbligazione commeroiale lotti, La codificazione dei diritto internazionale privato, Fir®*^f all’italiano che ne coutragga una alUestero. Cosicchè un pag. 78-79, nota 66; dello stesso autore: Siudi critici di dir- ha compiuto i 21 anni potrebbe obbligarsi commercialmeute Eocca S, Casciano, 1893, pag. 150, nota 3. Contuzzl, Attinen^^ valido in Áustria, quantunque in questo Stato la maggiore età ritto civile e ü diritto commerdale interna.rionale (La giurisp^'d^ i«ggiunga che a 24 anni. OItre a ciô il líolafflo, apporta alia letternazionale, vol. I (1893), pag. 8-12). — Boiiolls, Uassicurazione ® applicabüità delPart. 68 un»altra liraitazione, in quanto egli ritiene «eZd?Wftomíemflz.2;my.(Aí-c;«moG««7dmo,vol.69(1897),pag-^%iíl legge nazionale, assuAkuui sorittori si pronnnciano tuttavia nol senso, elie i T f senziah per ft val.dltá di uu obbhgazioue commerciale di farebbe prevalere per gli stranieri in Italia quella delle duo leggi che ticolo 58 Cod. comty., i quali vanno regolati dalla legge teu j^jn^eglior fosse atta ad attribuire validità alPobbligazione. siano quelli generici coutemplati dalPartlcolo 1104 Cod. (1) ílarglileri, op. dt. vol. II, pag. 110. speciBci delP articolo 251 Cod. comm. oppure i soli requisP^^ tutte le obbligazioni comraerciali; la capacità quindi non vi ‘ i presa; Confr. Esperson, Intelligenza deWart. 58 dei nuovo CodcommerVe.

1 INTRODUZIOXE istinguere, come mí propongo cli dimostrare piii innanzi (1), anche in matéria commerciale, mi sembra lógica e pienam^^ sosíanza e validità intrínseca delle obbligazioni e di regiustificata. Infatti, se all articolo 9 disp. prel. Cod. civ., ^ prima con norme differenti da quelle che valgono gislatore ammette che la sostanza dei contratto sia dalla legge nazionale dei contraenti comune ad entrai, ora insistere ulteriormente su qiiesto punto, parmi « salva la dimostrazíone cli tina, diversa voloutà » jsti dimostrato che il ricercare qual sia la legge a cui i luogo precisamente per una presunziono di volontà í^^^intraenti hanno inteso sottoporsi, non è sufficiente quando tantum) e quindi a fortioriy quando una volontà diversi ^ apprezzare Tefficacia e il valore giuridico di un’obespressamente manifestata, si dovrebbe ammettere 1 apP ligazione nei rapporti internazionali. biliíà delia legge desigiiata dalle parti (!)● ||L’insufficienza dei sistema per lo piü seguito, è ormai riMa se può sembrar lógica 1’induzione deli’interprete» Già il Brociier aveva notato che, rebbe assurdo che le parti potessero a volontà loro sceg^ ispetto alie obbligazioni, si dà generalmente troppa impor ia legge da appUcarsi rispetto ad una matéria che intei^'n2a alia volontà individuale; sebbene ai contraenti spetti sommo grado 1’ordine pubblico. È infatti per facilitA diritto di autonomia, la legge non abdica mai ed è là transazioni ed evitare gli atti di mala fede che il legislai'Ir vegliare a che i limiti da essa tracciati non siano sora ragione o a torto, vuole che tutti i requisiti essenzi^kssati (2). Anche piü efficacemente il Von Bar, il Fusinato per conseguenza la validità intrínseca, delle obbligazioni ^^jrecentemente, tra altri, il Pillet, 1 Aübry, lo Zitelmann merciali siano i*egolati dalla legge dei luogo dove j: * contraggonoj come ammettere allora per le parti, qualn*^! 17 16 IXTRODUZIOXE er Ia seconda. in ● 11 Ui 1 i« 1 . T Capitolo I, n. 9. sia la, loro Clttadinanza, la facolta dl riferirsi espressal® | (2) Brociier, rfrofí eVííemaíwiaípWütí (i2cyí/e rfedr. 1872, 0 tacitamente ad una legge diversa^ 208*209).—Anche n Pescutorc (L« <?cZ t/eWíío, Torino, Unione Nell’interpretazioiie deirartioolo Õ8 Cod comm in rcl»‘ P', p“«- fia-s.ta) nei pariare . ^ v/uiu «ju V-/UU. cuuiLU., Ui i ,.|elle obbligazioni convenzionah dfil punto dl vista dei dintto mternazioall articolo 9 Disp. prel. Cod. civ., vi è dunque la neces®^.^le privato, si preoccupa maggiormente dMndagare qual sia la legge a ■ái por loro natura devono rimanere sottoposte, che non di ricercare la >gge a cui le parti hanno inteso tacitamente riferirsi. — Pure il Fioro 0/r. int. I priv. 3“ ed. vol. I, n. 112) nelPesaminare qual sia la legge che (1) tJna opinione diversa é esposta dal líolnfflo {Cominento, 1® obbligazioni convenzionali, come punto cli partenza, non mancn e nella Rivista it. per le scienze giur. vol. 23, pag. 231, 237, 238)i osservare, che le obbligazioni le quali derivano dal fatto volontario osserva che Particolo 58 ha compiuto l’innovazione'di risultano da due elementi, cíoS dal fat.to lecito e dalla legge, stanza delle obbligazioni commerciali, al pari delia forma oollí’- q«ale ritenendo o dichiarando quel fatto idoneo a far nascere U vinactus per un precetto legale, non per'una presunzioue di volon*'^’ U attribuisoe al creditore il diritto di esigere, ecc. Twttavm è lecito pertanto a contraenti di nazionaliU difíereute rimebters» afferma che per giudioare, prescindendo dalla capacità, deli esi* tenuto di un’obbligazion6 oommerHnl.T “ le»-i=>'T“"‘' ° “““ giuridico, è necessai-io riferirsi per lo p.i. alla Quindi ago-ilinee' ● Soltanto oontrao f íues a o a que , '“u* actus, perohè in generale si *fe presumere che a colesta legr/e si nale ie ™«U'«“SÍ tanto il creditcre quanto il débitorc. Se ne può dedim-e (e qumdi o italiam all estero o stranieri connazionali m ^ xe so le parti avessero espressamente indicata un’altra legge, delPesi* no seguire per la lorma e per la sostanza la loro legg® ^ ienza dei vincolo giuridico si dovrebbe, secondo l’autore, giudicare in adozione delia forma nazionale, farà senz altro applicare la g^o^s® alla legge scelta dalie parti, comune anche al contenuto dei rapporto - Nel Capitolo I ^ - TraUato ãi Dir. ccmm. i»tem<uionaU. - Vol. I. 2 ragioni per le quali ritengo che 1’opinione dei Bolnfílo non P®® 1 accettata se non parzialmente. i

! IKTRODUZIONE T .. T n ^ .no Inè' mi pare la vera intavolazione dei problema, questo osservarono che se la vo onta dei e parti e ^«''rana Io jj fo,„i,^eatale a cui deve attenersi il giurista per perclie la legge lo concede e nei limit. da essa stabiM^ concernente 11 diritto delle ob- , ibligazioni convenzionali. Ma quale sarà la legge jiverrà riferirsi? 19 18 INTRODÜZIONE tutte le disposizióni emanate dal legislatore per delle obbligazioni banno valore semplicemente altre banno valore imperativo o proibitivo, ora, rispe? p Trnç.TTj.T,r, lo nícnn.t. a ● v i ● ● , . ,, ^ , 1, ^ . . .lü ^ fusiNATOJa risposta è ovvia: egli senza la minima queste ultime, 1 autonomia delle parti non puo eseici^ ● m’nnnnr.io v i i n t ínvero, se i contratti, a norma dell’articolo 1134 dei CÇ ^ ^ nJsirdTi nnf “““● civile francese e dell’articolo 1123 deirUaliano, fra leV (!)● Certo, che se la vai,dita banno forza di legge, tale forza ê attribuita soltauto a'' tratti legalmente formaii (1). a cui conicontraria, occorre determinara i limiti entro i quali soltanto le parti pos* Sopra tutto il Von Bar e il Fusinato, con queiracufe“° ^oi. 33, pag. 581, che è loro abltnale, riuscirono a porre la questione nel|uBtellen, welches Rsoht n.nssen di= Parteien v»ünftiger>vsis e in Sinne veri termini. Prima d’indagare, essi dissero, quale liaben, und daher ist jene Ausdrucksweise nicht genau vielmehr volontá delle parti, bisogna stabilire qnale sia la determina l limitl entro i quali i contraenti possono esercgas Natur der Sache entspricht?... Theoretisch ist die prinzipale Frage la loro autonomia (2). pichtdie: ivas voUen di Ko?itrakenten ÍJi konkrcte Falle? sondem: feó‘?men, dürfen sie ivollen? * {Lehrbuch, pag. 106-107). ■ II t^estlakc riferisce che, circa la validità intrínseca dei contratti, la tiurisprudenza inglese non si pronuncia in modo assoluto nè per l’ap- (1) Vou Bar, Theorie und Praxis des intematiojialen dei.a lex loci contractus nè per quella delia lex loci solutíonis; nover, 1889, n. 247; dello stesso autore: Lehrhucli des i“dagare qual sia il paese il quale, Privat-und Strafrechts, Stuttgart, Enke, mS'’ S 31 na? 106-107; ° ponderato, deve esser ritenuto la vera sede delPaffare. Determinata tionaks PrivatncM nella EnciklopMie de,- EechtswLemchaft dei ‘‘l oonvenzione che lo viola non dà luogo dorff, Leipzig, 1890, pag. 739. - rusm.ato, II p,-incwio delia obbhgae.one pnò essere liann r>p7 fliviHn -í t ● i t \ i ● ^ ^● t i <l3 ppuposta dalla lex fori, come tale. — t>'‘estlakc, Private intemational laiv, 1^681.6®. IS®' §§ 201, 202, pag. 234. 235, 237; dello stesso autore:ió de loie (Journal ISSb’ ma- 940 940,"^ 1 " 't V la amjlaisc en matière de ãroit internatiomd privé (Bevue de ãr. oTn^ZeeTdl^t ,Te' ^7 ' 7r T’ 293). - II Westlake tuttavia non dloe se nel determi- tonomte en drozt International pnvé {Journal, 1896, pag. 468*4/^r, bare sede d«1 PA.fv.off. ...í. .f i.-ii i i l i . lAininiit. 1 Ti ■ ^ T . . » 1 o . I t>eae aei contratto, onde stabilire qual sia la legge che regola la Vedas nnT^^ P«nnfi«7,í, Le,pz.g, 1897-1898, vol. II, P»S>alidità intrínseca delia convenzione, i tribunali inglesi sogliano dar peso . ^7 iRÍomo al c2)rojet de jn-ogramme » delia . àll’intenzione dei contraenti; ma il Dicey {A Digest for the laiv of England ferenza di ãintto mternazionale privato. (Estratto dalla liivista ^ith reference to the conflict of latos, London, 1896, pag. 769), che dei siscienze giur. vol. fase. III, pag. 24). seguito dalla giurisprudenza inglese si fa interprete e strenuo di- (2) 11 Fnsinato si esprime precisamente cosi; « La volontà d6^|fensore, sostiene che di tale intenzione si deve tener conto. Cosicchè anche è bensi sovrana in matéria di conveuzioní, ma solo perchè la 9.tiesta giurisprudenza possono muoversi le stesse obbiezioni che già si cede c nei limiti in cui lo concede... La questione di ciò che 1® nvolte al sistema per lo piíi seguito e dei quale si è veduta l’imbiano realmente voluto, è sottoposta e condizionata alPalti'*^ di jperfezioue e la deücienza. la legge abbia concesso loro di poter liberamente volere... p. í (í)-Fnsinato, 0^7. cit. nelVArchioio Giuridico, vol. 33, pag. 683-584. — Cfr. mn soltanto entro i limiti nei quali la legge gli eonse» , vol. I, pag. 126. vol. II, pag. 136 e seg.), il quale serio. Prima quindi di attribuire valore alia volontó espressa d^>‘,ít-fene cbe la-vahd.tà mtrmseoa delle obbbgazmn, oonvonzionali dipende prima di porre qualcbe principio, secondo il quale la voloutã debba presumersi, sempre lasciaudo luogo alia dimostrazioi^® toas libero d>

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