J - THATTAT0 DELLi PRKSCmZIONE ACQUISITIVA NEL DIRITTO Cn'lEE ITAElAísO dellAvvocato GIUSEPPE PUGLIESE TATROCINANTE IX ALESSANDUIA TURINO UNIONE TIPOGRAFICü-EDITRIGE 33 — Via Cario Alberto — 33 ¥
J^30^ p'5qí-r í 0.is.. ;r-'^9 Al MIEI OTTIMI GENITORI PREGANDOLI Dl GRADIRE QüEST'UMlLE ATTESTATO Diritf.i di ivaduzione e riproduzione riserndiDl RÍCONOSCENZA E DI AFFETTO ' I I I ■j
LA PRESCRIZIONE NEL DIRITTO CIVILE ITALIANO INTRODUZIONE Tantum acci longinquc valet mxítare vetustas. Eneide, III, 415. SoMMARio: 1. Efficacia dcl tempo sui rapporti giuridici, — 2. Modi con cui si manifesta. - Prescrizionc ed xisucapione e loro differenze essenziali. — 3. Ragione dclVopeva e distribuzione delia matevia. 1. — II Giureconsulto Marciano nel Fr. 40, D. de pecúlio, lõ, 1, lasciò scritto: Peculium nascitur, crescit, dec?'escit, moritur; et ideo eleganter Papírius Fronto dicehat, peculium simile esse homini. Ciò che Marciano disse dei pecúlio, conviene ad ogni dirilto, perchè ognuno nasce, cresce, decresce, muore. Cotale evoluzione dei diritti si eftettua in virtü delia influenza dei tempo, la cui eíiicacia, come si manifesta su tuUi gli organismi íisici, tanto che Tnomo si trova quaPè attualmente iii virtü di lentis- ' sime, inipercettibili trasformazioni che si andarono compiendo attraverso i secoli, cosi si fa sentire anche nelEordine giuridico, come complesso dei diritti, mediante i quali si esplica la umana personalità. Non posso quindi accettare in tutta la sua ampiezza ü noto aforisma: tempus non est modus consiüuendi vel dissolvendi juris. Certo il decorso dei tempo non basta a costituire un diritto, il sorgere dei quale esige 1’azione delLuorno, ma d'altra parte nessun diritto è eterno. Se si considera il diritto come una norma übbiettiva delEoperare delPuomo,emanazione diretta delEidea morale, esso è eterno, come il principio, donde proviene e trae tutta la sua virtü. Ma come facoltá subbiettiva, come potestà di agire entro certi limiti, e contrappeso delEinteresse personale, esso va 1 — PuGLiESE, La Prcscrisione.
3 -V INTUODUZIONK soggetto alia forza clel teaipo, il cui solo decorso basta talvolta a togliergli ogni eíBcacia. INTllODUZIONK prescrizione acquisitiva ecl esíintiva noa è ancora stata segnata, e forsG non è neppiir possibile, tanfè che in parocchi casi sorge il dubbio se un dato eífetto debba attribuirsi airiina od alFaltra(1), che i diritti reali, ad eccezione delia propriotá piena, vanno soggetti alie dne presorizioni, acquistandosi essi col possesso, o perdendosi col non uso; e che iníino non si avvera l’acquisto di un diritto dairim lato, se non vi ò la perdita dei medesimo dal> 1’altro.Le obbiezioni non reggono. La corrispondenza delia perdita e deiracquisto non ò sempre vera, perchè, ad esempio, nella pe« renzione e nella decadenza la perdita di un diritto si avvera sempre, ma racquisto non avviene se non per viaindiretta e per consequenliara. — La classiíicazione per sua natura non escliide già qualsiasi somiglianza cd alliniíà tra le varie specie che accoglie e distribuisce: le snppone anzi ed esige per poterle tuUe riunire nello stesso genere; ma per distribuirle in diverse classi ricorre alie difforenzo fondamentali, per cui ciascuna di esse si distingue dalle altre. E poichô nella usucapione il fatio precipiio è racquisto dei diritto, como cíletto dei possesso lungamente continuato collo qualiíà richieste; nella estintiva,invece, Teífetto piu importante è la perdita dei diritto per Vinazione ugualmente protratta, giustamente la classificazione si due fatti principaÜ e piu imporíanti. Tuttavia, come giova súbito rilevarlo, le moderne legislazioni, e fra esse la patria, hanno segiiito un diverso sistema. Esse hanno tentato, per quanto le differenze fondamentali fra le due prescrizioni lo consentivano, di foiulerle in un solo ed idêntico istituto. Nè il sistema è miovo. Esso ha le sue radiei nello riformo di Giustiniano, il quale compiendo Topera iniziata molto tempo prima di lui, fuse Tusucapione e la prescrizione di Inngo tempo in una sola istituzione a cui diede il nome di /. t.'praescriptio, e la quale accoglieva in sè gli effetti dellantica usucapione e quelli delia prescrizione temporale. Ma i legislatori non riuscirono, malgrado ogni loro sforzo, ad ottenere quella completa fusione, a cui si ribellava Tintima natura delle due prescrizioni che si volevano compenetrare. Delia differenza vi sono vestigia e non poche nel nostro stesso Códice, come vedremo fra breve: e la necessita delia distinzione si manifesta ogni qualvolta imo speciale fenomeno giuridico richiede la esatta determinazione dello ;ia a questi appoíTn oo 3. 2. L’azione dei tempo sul diritto si manifesta in diversi modi, dando luogo a due categorie di istituti giuridici: r 11 solo decorso dei tempo senza che intervenga alciin fatto positivo 0 negativo dolTuorno fa aequistare o perdere certi diritti; ad esempio: minore o maggior età, noi rigiiardi civili 6 penali, per contrar nozze, per accedere a certi pubblici uffici, per adottare, per testare; 2“ II decorso dei tempo unito al fatto delbiiomo fa aequístare o perdere certi diritti: prescrizione, perenzione d’istanza, termini legali, giudiziali, convenzionali (1). Evidenteraente la seconda categoria occupa un posto pii^ ragguardevole nella trattazione dei diritto, perchè, mentre La prima si aceontenta di una misnra gcnerale, adatta alie circosíanze di tempo e di luogo, Ia seconda richiede invece un coni' plesso di norme legali, precise, che governino il fatto delTiionie produttivo di conseguenze giuridiche, e gli impongano modi e confini. ^ Quesía seconda categoria si suddivide in due altre secondarie, secondochè il fatto delTiiomo, durato pel tempo dalla legge, produce racquisto o la perdita di un diritto (2)- prima di qiieste suddivisioni,appartiene Tusucapione volgarmeii^^ detta prescrizione acquisitiva; alia seconda la prescrizíone priamente detta e gli istituti aíTini. Alia classificazione propost^^ potrassi forse obbiettare che una iinea netta di distinzione (1) Sayigny (Sistema IV, c. III,§ 177, pag. 308 o segg., Ed Franc) una terza categoria di eíTetti dei tempo: associazione di un diritto ad un rappor^^ dl tempo mdividualo nella quale comprende Ia presunzione di paternitíi nascon ^ dal fatto cho m un tempo dcterminato, quand’anche non per tutto il tcmpo^ 1^ madro visse in matrimonio colPuorno, il quale ô sottoposto alia presunzione- Nf credo accoghbile questa terza categoria, nella quale non veggo tilccia di 0 dl perdita di diritti. In essa il tempo costituisce un elemento di fatto ài presunzione juris, (2) II Maynz(Droií Romciiti, 1,871 onina cVir> u ' ● t ilsi ● V A ^ ene ii non uso e privo di anais* iníluenza sui dinttj. Ammette non nertantn ^ ● ● v ui 4 _ prescrizione estintiva, ciò che era impossibile n ^ vanno sogget trina. Un solo diritto, non prescritS io con'^ signoria sulla cosa nostra, la qualo si'perdo a propnota piona os aequisti. Tutti gli altri si consumano coí nt kh .'' stabihto dalla legge per alcuni fra i diritti reali D’altmnT'' \ ^ il í' la la mezzo dl perseguire in giustizia il riconoscimen+n i 1 ^ ^acche 1 az 0 si ridurrk questo, quando pel non uso Tazione diritto, ‘ gomonto a luogo piu opportuno. ^^tornorb sML clo (1) Ciò si avvera, ad esempio, nello piantagioni fatto senza osservarc lo distanze legali. — Altri casi dnbbi avromo ad osservare nella liberazione dei fondo dai pesi cbe lo gravano, in seguito ad un possesso pacifico, e nella matéria doirusucapione decennale.
4 INTRODUZIONE istituto, in cui ha Ia sua causa. E malgrado ogni sforzo i nomi e le nozioni di prescrizione acquisitiva ed estintiva, nate appunto. dopochè Giusliniano compieva la fusione sii accennaía, lianno sempre continuato a risuonarc nella scuola e nel fòro, dimosirando colla loro voce Tesistenza dei due diversi concetü. Pure ò mestieii ricoiioscere che 1 acquisitiva e la estintiva, se non possoiio formare un solo istituto percliè diílerenti quanto alie loro fun* zioni, ai loro cffetli ed ai loro scopi, avendo comuiie un elemento, la durata cioò di un certo stato di cose per un tempo detenninato, non possono non avere eziandio comuni molte delle norme dirette a disciplinarle. E forse íu questa la cagione precipua, clie inosse 1 legislatori ad unificare nella codiíicazione i duo istituli, dettaiido per ambedue le medesime regole. Ciò malgrado io penso, che una trattazione separata por ciascuna di esse, che di ciascuna mostri il modo speciale di operare; che ricercln la diversa maniera con cui il disposto legisla0 si apphca all’una ed allaltra; che di ciascuna segua lo svol- ° ^ necessária nei rapporti scientificitra i^npHn errori sono penecnnfiiíiinno P^^scrizioni; e ciò per questa irrazionalo Dur^i, ° a ciascuna di esse particolare pu^ purgaine il campo. Sfa diritto, il progresso vero che di«;f’ini;n*^° ^^ studiü accurato dei veri.principd a trattarp istituto. Questa fu la ragione che m’indusso L meTodo prescrizioni, allontanandonn cum^fL di esaminare n' aveva fermato nella manf* incarnare il disegno, ch® degli errori, lo rilerpAi riuscisse a dissipare alcun® mi vi sono accinto con nn profícuo. Questo so-i’m dí ricercare la verità senya ^ '^^i®i’o e con un desiderio, quello Chiado questa introfín.in^^^ " prevenziini. delle mie ricerche. Studierò la^’ <^istribuire la matéria,ogg^}. tiva, che nel pátrio diritto hn ° prescrizione acqui® cennale; esatninerò anzifnttn i ^ e la poi partitamente scendern a , ad entrambe pertinom^’ In una seconda parte ciascuna di esse. cominciando anche qui daim Prescrizione estintJ^^ varie suddivisioni: prescrÍ7ínn ^enerali e passando poi , all® - p4S7p"„:„t"“ PARTE PRIMA LA PRESCRIZIONE ACQUISITIVA NEL DIRITTO ITALIANO CAPITOLO I. Cenni Storici. SoMMARio: 4. Uusucapione nel Diritto primitivo Romano, secondo le XII Tavole. — 5. L’i(sttcapione ^sucapioni senza buona fede. — 7. Vsnca.p[o übertatis. — 8. Longi toraporis praoscriptio. — 9. Sistema Gkistiniatieo. — lU. liequmtx delia longi tômporis praoscriptio. — 11. Prescrizione longissimi tomporis. — 12. í/e//« praoscriptio aí í/in7n'rcap- — 13. Effetti deWusucapione e delia 1. t. praoscriptio. — U. Applicazioni dei tempo immemoriale che si trovano nolle Fonti. - Tentativi di spiegazione dei Fr. 3, § 4, D. de aqua quotidiana, 43, 20, o dei Fr. 26 D. do aqua et aquao pluviao, 30, 3. — 15. Vicendo dclVisiituto delia prescri zione dopo la caduta deWImpero Romano. - Innovazioniportate dal Jus Canonico. — 16. Diritto Consuetndinario ● Statiui - Codifcazioni moderne. 4. — Presso tutti i popoli esistette certamente 1’istituto delia prescrizione, perchè presso tutti si fece sentire il bisogno di restringere entro conflni precisi 1’incertezza dei dominiT e dei diritti, e di stabilire un limite, oitre il quale non fosse piu lecito di esercitare le azioni. Ma delle forme, sotto cui si esplicò presso i varii popoli delia antichità, la storia non ci ha lasciato contezza; segno certo che riraasero nello stato rudimentale, si da non meritare un cenno di ricordo. ^ Sola fra le antiche legislazioni, la Romana fece delia pre scrizione un istituto giuridico, sottratto alParbítrio dei giudice che era chiamato a decidere intorno ai diritti contesi, e retto da norme chiare e precise; e distinse con cura Pusucapione come mezzo di acquisto di un diritto dalla prescrizione delle azioni. La Romana Sapienza compiè in questa parte quel iavoro di lento ma incessante affinamento di concetti giuridici, che desta un
7 CENNI STOniCI 6 PARTK I. CAPITOr.O I. blica; iii secoiido, giovava ad elirainare al piu presto la possibilità di frodi, che un alienante di poca coscienza potesse perpetrare contro racquirente. I requisiti delTusucapione, secondo il sistema delle XII Tavole, erano i seguenti: a) L’acquirente doveva essere cittadino od almeno avere il jus comniercü. h) La cosa doveva essere atta allTisucapioiie. Erano eccettuate le cose fuori di commercio, res publicae, universitatis, sacrae, religiome, gli uomini liberi (1), i fondi provinciali (2). Le Leggi delle XII q'avole avevano espressamente vietato la usucapione delle seguenti cose: i cinqiie piedi, qinnque pedes, esistenti fra i Ibndi contigui, e che servivano a separarli; le res mancipi alienate dalla donna sottoposta alia tutela degli agnati senza Tautorizzazione dei tutore (3); le res furtivae íinchò non fossero tomate in possesso dei proprietário, come dispose una posteriore Legge Atinia (Gajo, II, 45). II divieto delia usucapione delle res furtivae si estendeva dapprincipio anche agli immobili. Ma quando in seguito fu accoUa l'opinione, che il furto non po tesse avere per oggetto che cose mobili, a colmare la lacuna, le Leggi Plauzia e lulia proibirono Tusucapione delle cose iinmobili vi possessae (Gajo, II, 45). Trifonino nel Fr. 29, D. ãe act. rer. amoL, 25, 2, ci insegna che anche le cose sottratte dalla moglie causa et consilio divortii non erano usucapibili,e ce ne dá anche la ragione: 7iam ve^ntate furtum fU, etsi lenius coíTcetur mulier. senso di profonda atnmirazione. La prescrizione dagli mnili suoi primordii fu portata a qnel grado di perfezionamento con ciii la ricevettero le posterior! legislazioni, e solo bisognosa di quelle poche modificazioni che i niiovi tempi e le mutate condizioni sociali esigevano. Tuttavia giova notare che 1’usucapione nelia sua forma primitiva aveva una funzione diversa da quclla che venne assumore in seguito. È noto di fatto che nei pi’irni tempi essa era nn mezzo introdotto dal Jus Civile per racquisto dcl dominio quiritario,a flanco delia in jure cessio c delia r/umcipalio (!)■ II principio virtnale dclfacquisto stava pur sempre in una convenzione liberarnente conchiusa. ma non atta ad attribuirc ü dommium per 1'ostacolo frapposto dalla deíicienza delle formalità solenni, richieste dal Diritto Civile. — Donde seguono duo corollarii; il primo cherusucapio essendo un istituto di Jtes CivilG non procedeva se non in concorso di tutti i requisiti da questo voluti per 1’eíllcacia degli atti civili (2); il secondo che dato ü concorso di tali requisiti, a lei bastava un possesso colorato da una;w5^a causa, indipendente dei tutto dairdemeiito delia buona fede. Solo in seguito, adattatasi l'usucapio ad altri scopi divcrsi dairacquisto dei dominio quiritario, c specialmento sotto la fluenza delia formola Publiciana, si senti il bisogno di scindere la justa causa in due eleatenti tilulus et fides. 5. Le Leggi delle XII Tavolo dettarono normo per la usticapione. Stabilirono che le cose mobili si usucapissero in un ann^* le immobili in due. Nô deve sorprenderci il brevissimo temp^^’ Lo scopo dcirusucapionc di darc validità civile ad un aequistí^ precedentemente fatto giustiílcherebbe per sò solo la brevità. Inoltre le condizioni economiche di qiiei tempi dimostravano suffleiente quello spazio, perchô gli interessati potessero far valere le loro ragioni. Ed inílne il termine brevissimo presenta^ : in primo luogo, rendendo al piü presto irrevocabili i fatti aequisti, nessuna parte dei piccolo territoi"^'^ restava incolta o mal coltivata, ciò che importava alia Rep^^^' c) Un possesso continuato per due anni se si trattava di cose immobili, per un anno se di mobili. d) Justa possessio7iis causa: comprendente ad un tempo il titolo e la coscienza dei proprio diritto. 6. — Si disputa se ed in qual grado fosse necessária la hona fides. Due cose mi paiono certe: la prima che non oceorreva buona fede nel senso in cui si intese dappoi, perchè Tusucapione non era un mezzo di aequisto fondato sul solo possesso, ma era diretta invece a supplire alia deíicienza delle solennità volute per un aequisto valido; la seconda che vi erano, e perdurarono anche in seguito, alcune usucapioni che rifiutavano il requisito delia buona fede. Cosi per sollecitare gli eredi ad adire Tere- (1) E ciò clic vioao chiaramonte dotto da Gajo, II, 41. « Nam si tibi mancjpi nequo maiicipavero, nequo in juro cossoro, sod tantum tradidovo, boiiis quidem tuis oa res eíficitur, ox juro quiritium voro moa permanobit cloD<^^ tu eam possidcndo usucapias, somol onim impleta usucapiouo, proindo i)lono incipit, id est ot in bonis ot ox jure quiritium tua res esse, ac si ea tunaiicip'^- vel in jure cessa esset (2) Come sarcbbero Ia capacita di aequistaro la getto, e ridoneità delia ta ». propriotà quiritaria nol sog' cosa. (1) Gajo, II, (2) Idem, II, § 46. (3) Idem, II, § 47. 48.
8 PARTE I. CAPITOLO I. dità (Gajo,II, Õ5) si inlrodiisse Ia iisucapio pro hereãe \n (dice Gajo, II, 61j si rem dbligatam sibipopuliis delia quale chi possedeva, ancorchè in mala fede, per iiii anno diderit eamque dorainus possederit, concessa est mureceptio' un'eredità vacante, la faceva sua, come lasciò scritto Gajo, II, õ2: ^^d hoc cam praedium hiennio imtrecipHur. Et hoc est qiiod Rursics ex co 9 ven~ ntrario accidit, ut qui sciat alienam rem 5^ mUgo dicitur ex praediatura possessionem usurecipi, nam qui posside7'e, usucapiat; velut si 7'em heredita^dam, ciijus posses- ^^icíxatur a populo, praediator appellaiur. sionern he7'es 7iondum nacius est, aliquis possedeydt, nam ei con- Altri casi di usucapioni, non ostante mala fede, ci sono porti cessum est usucapei^e, si modo ea res est, quae recipit usuca- possesso ex secimdo decreto da^nni mfecti caiísa. Questo pionem. Quae species possessionis et usucapionis p7'0 hei^ede Possesso (proprietá pretoria) era un giiisto titolo di usucapione vocatur. ^ mutavasi poi in dominio quiritario. Fr. õ, pr. e Fr. 15,’ II termine, entro cni compievasi Fusucapione pro he7'ede, G ^ infecto, 39, 2. — E finalmentc dalla usucapio era di un sol anno, perchè Ia eredità, come cosa incorporale» ^ dovro occuparmi fra poco. era annoverata tra le mobili(Gajo,II,õ3 e 54). Questa usucapione, 7 _ r, considerata come contraria alie norme di giustizia, e chiamata * usuca.pione fu applicata anclie alFacquisto delle serimproha et lucrativa, wa?n sciens quisque rem alieiiam luC7'i- /p ‘S'er/&onm vietò una consimile facit (Idem, 55 e 5ü), venne soppressa da un Senatus consitUo ^ ^ 41,3). Ma questa Legge non emanatosu proposta deirimperatore Adriano (Idern. II, 57), eccet* .. ^ ‘ usucapio libeidatis, colla quale taluno affrancava tuato il caso in cui vi fosse un erede necessário (Idem, II, 58). esnliciti ip^tím^n: »u’bana, che Io gravasse, L’eccezione scornparve anch'essa, e con essa 1'ultimo vesti- reconsulto*^ dirp pyJo ° citato Fr. 4,§ ult. Ed il Giucome ne gio delia usucapio p7^o herede. Al desidcrio di frenare i dann; usucapio: vera derivanti da questa lorma di usucapione, e di impedire guadagni usucapio7iem suskilif 'i^f^nus est, quia contrarn alia lealtà dovette la sua origine, la celebre rnassima: coiistUuebat, 7ion etiam eam auar se7'vitntem neminem sibi possessionis causai^i mutare posse; che ebbe poi se7''vitute. Giova ouindi brevempnfP «on praeslat sublata mi^e. applicazioni oui clovremo in seguito esa- Vusucavio liberlaíü, e quali i suoi requisuT®!! test“d:e‘°DÍÜ ■ ^5stesamente ne tratta, è il Fr. 6 D rfc ,S P /7 « 9 ví c-; ^ usucapione scompagnata da buona fede ci rnette che le servith nrhnnp qí np>vinnn 2. Vi si prepresentano le usu7''eceptiones. II primo caso di usureceptio stiche, ma con ouesta diffprpn?^^- pHp 11 avverava Altri casi di quando taluno dava acl altro una sua cosa mediante effetto deve essere acconimn-mtó rlilli ' tale la mancipatio p o la injure cessio stipulando la fiducia ossia patt° parte dei proprietário d f dl riemancipazione, nel qual caso se 1’alienante rientrava nel poS' esempliflca„do^il conceito- ho il diiitto^ sesso delia cosa ceduta e la teneva per un anno, ne riacquistava JóSto- se anel e cf la proprietà. La fiducia poteva contrarsi o oon un arnico o con biiito le mie flnltre nón perderò il ndo d h® un creditore avente diritlo di pegno. Se con un amico, l'usn- abbi a tua vo ta imml ato U tt ^'>ntto a meno che tu capione procedeva se er mpre, purchè il cedente avesse ripreso )1 pel tempo necessário Altro esemp1o- ho possesso delia cosa; se con un creditore, oceorreva distinguere^ iendi; perchè io Io perda n^tato che nhl o il debito era stato pagato, e Pusucapione aveva sempre fuogo i ma oceorre eziandio che tu abbTa oh ‘‘ 0 non era stato pagato, ed allora aveva luogo, se ü debitore desume cheTí^sMcaOTO Lrtofe con.d. n ®‘ era rientrato m possesso non a titolo di afflUo o di precário e stato di cos^ ItoeTmente contra^^^^^^ aveva posseduto aninw domini; ed in questa ipotes^ Pusuta- e nel mantenimento dei medeslo ner tmto®Tr pione si nteneva lucrativa, perchè al comním^„+ i ,t per tutto il tempo necessário ísucapU (Gajo, II, 59 e segg.), godimeriil r "Ronque nel solo L’altro caso cli usureceptio era quelb detto ca; praediaturO^ vale non può formate o-rrett^del n r""" incorpoe si avverava quando il popolo vendeva un norlarn i ● -nrite- sione anaiAn-í^o Oooetto dei possesso, neanche per estencato. ed il proprietário rL^tone il posseLo.^^í^Teaevi pert^ " ’ CENNI STORICI come piena-
10 CENNI STORICI U PARTE r. CAPITOLO I. 2“ Possesso delia cosa nella condizione di liberta, necm^ nec ciam, nec precário pel tempo occorrente ad usucapire [\). mente libero, e neiresercizio di quegli attributi delia proprietà, cbe Tesistenza delia servitü doveva impedire. Questo concetto è espressamente insegnato dal Fr. 32, § 1, D. de S. P. f/., 8, 2,e conferma sempre meglio quanto asserii che Vusucapio liberlaiis L usucapione era un mezzo di acquisto delia proprietà' come veniie chiaramente delineata dal D° R° è una vera usuca* Quiritana, introdotto dal Jus Civile, e non si applicava di consepione, non una prescrizione estintiva. guenza a quelle cose, che non potevano essere oggetto di priSi agita la questione se Vusucapio libertatis richieda la ^ato dorainio. Tra queste importantissimi i fondi provinciali pei buona fede. I pareri sono discordi. Bartolo stette per laíTerma- ammise una praescriptio longí temporis, appoggiata tiva. Richeri (1) ne segui lopinione: praescriptionis inducendae exeeptio doli, vim habere nequil hujusmodi aclus, nisi bonam fidem comilei» e Prn / ® formola; kabeat,juxla generales praescriplionis reoulas. pr. I, de usucaf., eomDLva sl .fnf. h ‘f“ possesso. Da prmcipio non 2,6. Cosí pnre il Maynz, 1,§ UG. Ma il testo oitato dal Rioher' sua effiLcia venne nn f ® in seguito non è decisivo. Sta bene clie Tusucapione per regola generale data la oZJ t " accresc.uta dali essersi aceorvoglia la buona fede, ma cio non to-die che in alcuni casi poss^ odoosLo mm r contro 1 ahenante che avesse esserne scompagnata. Invece Voet, ad Pand., de usucap.. 41, 3. sia contro 1’attuale possessore n. 10, opinò per la negativa; ed io ne seniio rinsef^nafflientd' Rpnni«;iH rioiin ● . .. Abbiamo giá vediito che il Fr. G, de S. P. U. che trãtta diste- {I posLsio erano i seguenti: samente l possesso durato per tutto lo a matéria, non fa cenno alcuno delia buona fede; ^ staiutum tempus, che solo requisito, che si desidera, è che il proprietário dei fondo ser' assenti, intendendosi vente abbia posto e mantenuto il fatto contrario alia servitu- stessa província. Se la buona fede tosse stato un elemento necessário, certo 2“ Acquisto dei possesso in virtú di una justa causa la Ginreconsulto non era di 10 amii tra presenti, di 20 tra per presenti tutti coloro che abitavano nella ossia avrebbe ommesso di farne menzione. Ma ah' quale comprendeva il titolo e Ia buona fede. biamo ludaltra testimonianza positiva e decisiva nel Fr.32,6^0íi. _ 3“ Oggetto idoneo. Da prima i soli fondi provinciali. Ma ove si ammette la usiicapio libcrlaiis, malgrado Tevidente già fin da Severo era stata estesa alie cose mobili; e pare che fede. Vi si fa questo caso: sulla mia casa grava la servi sotto Diocleziano si applicasse anche ai fondi italici (Fr 9-Fr 3 allius non tollendi in favore di quelle di Lucio Tizio e di Publií^' D. de dív. temp. praescr.,44,3; Fr. 45, pr. D.de usurp 41’ 31(O)’ Chiedo a Tizio la concessione precaria dbnnalzare: Tottengo La massima differenza che rimaneva ancora tra rusucàpione innalzo. Decorso il tempo stabilito avrò nsucapito la libertà de e la l. tpraescriptio stava in questo, che Ia prima attribuiva mio fondo avverso a Publio, perchè, come dice Julianus, a d la proprietà quiritaria tutelata dalla rei vindicatio Ia seconda apiwtiene il Fr., le servitü erano due, non una sola. Qui mvece uo sernplicejiís ?30ss2rfe;?(íz. Ma praticaraente’la differenza puo mettersi m dubbio che il proprietário dei fondo serveiit venne a perdere ogni importanza, dal giorno che al nrescrinon conoscesse le servitü sul medesimo gravanti* la dornaiF^ ^®dte fu aceordata Ia rep/Zcaím (Mavnz 1 Sll2'i dei precário ne mette in evidenza tutta la mala fede. .' i 3 .. li2j. Conchiudo quindi che 1 due soli elementi delia usuC(^V^^ libertatis sono 1 seguenti: r Stabilimento di ●CÍ2>‘’ ‘■“n® delia ,«„oa;>ío libertatis, per 1’attiairestinàL^rden =“‘»alme.,te si prose.,tano in rigua.-do ● clelle servitü continue per uon uso. vorls otI''!'-’ .f 23, 5, ü quale paria delia longi tem- ,1» feconda de7 alienaziono dei fondo dof.ale '■ ‘*" 0 cui Hbro X ’ P°*™“f,‘ '>“‘>«"-e che fin dai tempi di Trifonino, dal itálico, , . „ a, bastava lapazienzadol vifl"; di 0^0 Lano fsTf 3uoI F.V, e quindi molto ma volevas. un atto dei p.-opr.etar.o dei fondo dominante, cosi in forza dol>“ posses^o fosse estesa anche ai fondi italici. Ma .-itengo massuna che ,maquaeque res eo mod (1 Richeri dice che le servitü urbann i ● 4.V1 ' ^ , « uiuano non si pordovano se non in virt» usucapio libertatis, perclie come a costituirle non o dissolví dehet, qno colUqata est (?>■■ fl colleLi oooomodatrice di Trihoniano D. de B. J M, 17) a spegnerlo olt.-e al non nso occoito intorvenga dall’»>“ parto un fatto contrario. ® uno stato di cose contrario alFesei delia servitü. 0 dei suoi
lá CENNI STOIUCI 13 PARTE I. CAPITOLO I. tundarum, finchè iion siano tornati in possesso dei donatore dei suoi eredi; 9. Giustiiiiano, che tanto innovazioni introdusse nel sisteina legislativo delia proprietà, tugiiendo íin le ultimo’vestigia deile antiche distinzioni tra ves rnancipi et nec mancipi, tra ãoMÍ‘ niui/i quiriíariu/n et honitarium, abolendo perfino il nome di nudum jus qub-itiwn, compiè anche in questa parte quella riforma, che era gicà stata precorsa dalle rnassime equitative introdotte da iina díuturna e costante consuetudine. La riforma fu attuata colla ínsione deirusucapione e delia prescrizione teni* porale in un solo istitiito, appellato lo?igi temporis praescripU^^ v'f“ -"“ís T J praescripUo fu ridotta a tre anni pe»® delia cosa uell'acquirente. Le fonti fanno menzione di molti titoli, cose mo j h - tuturn ternpus. Quando oggetto delia usucapione ô un aggregato dl cose distinte, accolte sotlo una comune denominazione e costituenti una universitas rerum, ciasciina di esse deve essere posseduta separatamente come insegna Pomponio nel Fr.30, D. de usurpationihus, 41,3. Cosi non si usucapisce un gregge preso nel suo complesso; ma ciascun capo vuol essere posseduto distin- ’ tamente; , e si aggiunsero aloiine prescnzioni piü lunghe ma trattano panioolarmeiite dei seg-iiemi, clie sono i piü irnpordO,40 e 100 aimi. Ld eoco m poche parole delineato il sistem» tanti; Pro emptore, pro donato, pro legato, pro dote, prolieGiustinianeo./o/^í7^ i;e//í23o?7s che si può anche cnif rede, pro ãerelicto, pro suo (1). 11 titolo per norma «renerale mare usucapione ordmaria, in virtü delia quale chi possiede in ^eve essere vero e reale; tuttavia pare essere stato coiUroverso buona lede una cosa mobile per tre anni, un immobile per diec tra i Ginreconsulti se alcune volte la errata opinione «dustificata anni tra presenti, per 20 tra assenti, ne acquista la proprietà. da circostanze speciali di fatto, non bastasse a supplirne il difetto, longissimi temporis praescriptio od usucapione straordinai)^ I seguenti testi: § ii, de usucap., 2, G; L. 4, C. de usucap. che dir si voglia in favoro di chi non riunisce tutti i requisi * pro hereãe,!, 29; L. 5, C. de praescr.l. Fr 3 D «ro voluti dalla ordinaria. legato, 41, 8; Fr. 1 in íin. D. pro dote,4l, 9; Fr, 27 D 'de usu¬ cap.,41, 3. esigono imperiosamente un titolo vero^ negandoqualLe condizioni richieste per la longi temporis prdt^' ^^si valore alFestimazione, per quanto sciisabile, dei possessore scriptio sono queste (1): intorno all esistenza dei titolo. Altri testi invoce ammettono il 10. r Res hdbilis, in generale tntte le cose in commercio, titolo putativo: Fr. G7,1), dejure doL,23, 3; Fr. 5,1). pro legato, cettuate le seguenti: a)le cose rubate flno a che non siano toriiàtà 41, 8;Fr.9, Fr. 11, D. p)i'o Fr.õ, g 1, D. pro mo, in potere dellantico proprietário; h) gli immobili di cui il 5* prietario è stato spossessato colla v\Q\Qma,res vipossessae\j^^^ Non ô qui il luogo adatto di.discendere alfesame di questi il secondo acquirente di buona fede ricomincia ad usucapir®’ testi; ma giova notare in modo somrnario che quelli fra essi che c) gli immobili alienati ad insaputa dei padrone da un possessoí’^ accordano efflcacia al titolo putativo riguardano casi singolari, di mala fede, vedi Nov.119, c. 7; d)quinque pedes, i cinque P*® ^ circostanze rendevano scusabilissimo Terrore delFusucatra i fondi contigui; e) le cose di cui la legge proibisce 1 piente e giustificavano la deviazione dalla rigorosa regola giunazione,fra le quali le litigiose, Fimmobile dotale. i beni dei pU' ridica. Pare che la opinione piü severa e piü conforme ai pnnpilli e dei minori alienati senza le prescritte formalitá;/^)1® fmito per prevalere, poichè la si vede sancita dalla legato che 1 erede aliena in onta al divieto dei testatore, e 0.^® . autorità di Ginstiniano nel citato g de usucap. che il tutore i^^pubere aliena contrariamente alia volen^‘ grado tra i Pratici si fece strada uiVopinione intermedia, per testatore; g) 1 bem dei fisco e dei príncipe; h) gli immobifi d® la quale basta il titolo putativo a far procedere la usucapione chiese, dei comum e delle opere pie; i) { materiali incorp®^^ . ogni qualvolta 1’erronea credenza è Feífetto delFignoranza dei in un edifizio altrui finchè non venga atterrato; l)\ doni rice^^ ^ fatto altrui. Tale opinione non è altro che Io svolgimento dei con da un magistrato malgiado la proibizione Lecc Julia cetto espresso dal citato Fr. 5, § 1, D. pr'o suo: quia in alieni 9» Possesso animo domini e contiiuiato per tiitto lo sta — Ciò mal- (l) Lib, 41, T.4 e segg;. D. (1) Maynz, 1, § 113.
15 14 C.VPITDLO I. PARTE I. CENXl STORICI delia Chiesa, dei Príncipe, dolle cose litigiose; per 30 anni se di altre cose facti ignorantia tolerabiln error est {pedi Arndís-Serafini, 1, § lõ9. 1* Ed.; Maynz, 1,§ 118; Voet,íííZ 41, 3, n. 4; Richeri, Jurif^p., L. 2, tit. V, cap. 3, sect. II, n. 101). 4'’ Bona fides, ossia ignoranza dei vizio, oikVô infetta la causa d’acfpJÍsto, e convinzione di cssere proprietário. La Romana Ginrispnidenza si acconteniava delia buona fede iniziaie donde il broccardo: Mala fides mpervenien^ non nocel. La buona fede esige che il possossore abbia la certezza di avere acqnistato dal legittimo proprietário,avento la capacità di vendere (Voet, 41, 3, 6). La buona fedo basta che aceompagni Tinizio delia usiicapiono,che ô il momento in ciii vieno fatLa la tradizione delia cosa. Tuttavia nella compra,oceorre che la buona fede sia tanto al mo mento dei contralto, quanto in quello delia tradizione, come viene espressamente richiesto dai Er. 48, de ui^urp., 3; Fr. 2, Demptore, 41, 4; Fr. 7, § 17, D. de Piibí. m rem. actione. n. pro . E controverso se si sia richiesía la buona fede. II Maynz, 114,e Arndts-Seranni, 1,§ 1G4, ed. \\ la esigono. Faber, L. 7, 13, def. 5, PJcheri II,§ 1842, la escludono. Cosi puro A^oet, ãe temp. praescí\,44, 3, n. 9. Perezius,Praeleciioncs in Coãi~ aã T. de praescr. XXX, vel XL ann., n. 15. distingue; o usucapiente aveva cominciato a possedere in buona fede, e Ia ^^Wissími i. 2^raesc7'ipiio gli attribuisce il dominio collazione ivendicatoria, o possedette in mala fede, ed allora ha soltanto tia exceptio a tutela dei possesso, e la vindicatoria gli compete ^ caso, che sia stato spogliato con violenza. tp .^Plnioiie che nega la necessita delia buona fede ò prevalsa Xt gli interpreti, ed ò suíTragata dal tenorc delle Leggi 3 e 4, ● «e praescr. XXX vel XL ann., 7,30, in óui non si fa cenno di questo requisito. Ed a mc pure questa opimone pare Invero ò incontestato che non si richiede il tiíolo. A ^ uunque si ridurrà questa buona fede? Ad una vana cogiiMio. ’ona fede ô sempre pedissequa dei íitolo, ne ò, per cosi diie, ®lcniento accessorio in matéria di usucapione. bu tiu 6, 2 (1); õ“ Tempo, di tre anni per i mobili; di 10 o 20 per gh immobili, come ho già detto. II possesso doveva continuare per tutto il tempo. Si ammettevano due interruzioni: la naturale, conla civile che si attuava seguenza delia perdita dei possesso, colla istanza dei proprietário pel ricupero delia sua cosa. Nella l, t. praescriplio Giiistiniano accolse V accessio pos^ sessionis, per cui il successore, anche a titolo singolare, può uniro al suo il possesso tenuto dal suo autore, purchè ambedue i possessi abbiano i reqnisiti legali. 12. _ Resta di esaminare rapplicazione delia l. t. praescriplio arii diritti reali. Anticamente Ic servitü prediali si usucapi7ion soli in un anno, fino a che la Lex Scriusucapione. Consegnenza di questa Legge fu a , Parita tra il suolo itálico e quello provmciale, nel quale la 'í^^ ^escriptio si estendeva anche alio stabilimento delle serdelR ^'^^®^*tiiano nella sua riforma accolse il principio piu largo vis^a ^^®®^t'izione, ed espressamente sanei che 1 acquisitiva seiper l’acquisto delle sorvitü (L. 12, C. de praescr. long. oorre'^‘'’'‘®'le'sto delia servitü mediante la l. t. praescriplio ooai t. 11, — La longissimi temporis praescriplio, ossia usucapione straordinaria trova luogo in tutti quei casi, in cm al possessorc non compete il beneficio delTordinaria, per mancanza di alcun clegli elementi necessarii. . .. I reqnisiti delia praescriplio longissimi temporis sono.questi; 1“ Res hahilis. Si eccettiiano solo le seguenti: le cose fuori di commercio, il fondo dotale, il pecúlio avventizio dei fígho di famiglia; 40 anni se si tratta dei beiP ‘^ttasi possesso ossia esercizio delia servitü 7iec m, nec ^ precário (Fr. 10, D. si serv. vind., 8, 5); ^^lienlia dei proprietário dei fondo servente ( )● 3, 3-í, fa menziono delia scienza dol ‘ ^®lPacni,: ^àpi-oso coloro cho facovano di talo scionza un rcqms - P rospondendum a.l d. L. 2, non id dici. nam ’ adjectum fuisso ut intelUgatur ox co, ‘ p 5 ^ domino aquam ducit, ciam fccisso non videü . H 5, vol. 3, col. 2ü3. L’opiniono dei Oujacio 2° possesso continuato per /n r>0l Fr 7, 8 17, de Puhl. in rem. act. 0 dal Fr. 10 de usurp., 41, 3, si ^ r In nocGssità delia buona fede al momento delia compera non mení' 7“7oT.on“cSirtS‘io:!roVa controversa fra gli antichi ginroLnsulti. P^rO ; ^biniani volessero applicarc alia comporá la massima gonoralo, o +Antnssero fíuindi che il compratore versasse in buona fedo al momento tadiziono. Prevalso ropiniono contraria; non si sa per quali motiviir aceampati da Paolo nol Fr. 48, de usm-p. ossondo mconcludenti.
16 PAUTE I. CAPITOLO I. CKNNI STOKICI 17 possesso dei fondo, ^Stltutocre-,to 1 I È universalmente ammesso che non occorresse il titoio. Ció dei resto è esplicitamente insegnato dal Fr. 10, pr. si se'>'v. vind., 8, õ. Ma é controverso se dovesse concorrere anche la buona fede. l.a qnale,come medesT„rl7, Inori dei limiti “ncetto dei coiisaora Tapplicazione P°ssesso nnn V al dimto enliloutieario. Tale qnasitl»aq dal dei ue amniottersi, o jl suo diíblío íoglie Che rú "" (li usucapirc. i neanclip procedesse a íavoro aell'enmout; n- ^aolo lasciò i ^ actione. li, 2 üve non in aliis in'acáih, quae s/ /br/6^ hona fida ^‘«ndreS.fr‘ che quesío Fr. dehha intendersi non stipenji^j ancora ai lempi di Paolo. ma 1’usucapionp/'^'**''^'^'’ '1'‘'‘*‘ "cn poteva avcr Publiciinn ravviso cosí ('onsacrata un*osíousione ^‘^cssario ‘^ci limiíi íissaiile da principio dal ^crto si è cüirusucapiono. san^-^'12,c't£°‘“’ ^''"slinianeo il vasto disposto deli ^"'“prende aiidio la eiiliteiisi, come ha 'Richeri A ! ,?*'®®®rizion,a ^ opina cho renüieiisi si aequisti % dam * ^cguenti casi: 1° se alcuno iiossiodc iii f'o cosa Vrecavio, a tem„-e d.-l l’r. lü. si Pep ncque si serv. 3« í*ai corne eníUeuticaria se alcuno aequisti Sq * ^ soTa”?!‘‘ P‘'‘R'i'«0'”ali delFimporatore, a cni si non ò iu-üprie(ariü dei fondo; osatto per lungo tempo il cânone dal vero rv’ de I cescrizione quadragonaria, ®lla Patrim., li, 62 (1). ^P como dispone la ®fflcip *, ^'sRcníitensi ’ che ha parmi si possa applicare anche essa tanta aílinità Maynz, 1, § 145, dice che occorreva. Arndts-Seraíiui,§ 189, Savigny, vol. IV, § 197, sostengono ropinione contraria. Donello Cornm. de Jure Civili,de servilutibus P. U. e dopo di lui Richeri distinguono: o 1’usucapione í’u accompagnata da tilolo e buona fede,ed in tal caso si compie in 10 o 20 anni secondochè corra tra presenti o tra assenti; o ne fu scompagnata, ed allora si compie soltanto in 30 anni. lo condivido 1’opinione negativa. I testi, che trattano delfacquisto delle servitü col possesso, non fauno menzione che dei solo uso non vi, non ciam, non p' recário ; nulfaltro richieggono. D’altroude è certo che non è necessário il titoio, quindi come dissi altra volta, non reputo pur necessária la buona fede, la quale ha sempre a sua base un titoio. L’usufrutto per espressa disposizione delia citata L. 12 in íin. C. de praescr^, 7, 33, si può acquistare mediante la l. t praescripiio. È controversa Tapplicazione delia praescriptio L i. alfenfiteusi. 11 Maynz (1, § iõl), la rifiuta, perchè Fenfiteuta ha il VoET, ad Pand., Communia Praediorum, VIII, 4,n. 4 o dal Savigny, vol. IV, g 157, nota g dell’Ed. Franc. II Fr. 10, pr. D.si sarv. vind,, 8,5, ricbiedo solo xin quasi-possesso nec pi, nec ciam, nec precário, durato longum tempiis. « Si quis diuturuo usu ct longa quasi possessione jus aquae ducondae nactus ost, non est ei necosse docero de jure, quo aqua constituta est, veluti es Icgato, vel alio modo, scd utilem habet actionem, ut ostendat per annos forte tot usum se, nonvi,uon ciam, non precário . La concossione à.a\Vutilis actio è dunque m questo Fr.subordi- (possedisse) nata alia sola condiziono delia prova di un diuturuo uso, nonvi, non ciam, non precário. Lo stesso dice il Fr. 5,S 3, D. de itinere, 43, 19. « Si quis servitutom jure impositam non babcat, liaboat autem velut longae possessionis praerogaüvam ex eo, quod diu usus est, inlerdicto boc uti potest ». E cos'i pure la L °L C.de serv. « longi temporís consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet, modo si is, qui pulsatur, nec vi, nec ciam, nec precário possidet ». Potrebbosi forse citare ancora il Fr. 1, § 23, D. de aq. et aq. pluv., 39, 3; ove si legge: « qui (liu usus est servitute, neque vi, neque precário, neque ciam ». Ma il diu ba dato luogo a difficoltà, pensando alcuni cbe significbi il tempo immemoriale (e verameate talo intelligenza risponde meglio a tutto ü contesto), altri, tra cui lu il longum tempus ordinário. Goth. in nota ad h. rr. Non deve far sore-ere dubbio alcuno il fatto cho il Fr. 10, D. 51 um^.,dà una sola azione Bartolo n rhi ebbe il lungo quasi-possesso. L’azione diretta non poteva certamento competere al tempo dí Ulpiano; ossa ora un effetto delPusucapione non i^iio E devesi credere cbe 1 frammeuti uleiiti concernessero dintti ^ oHiali acQuistati su fondi provinciali; perebè la Legge Scribonia aveva abolito f-ustapire ddtsorvitü sui fondi italici, o quindi nguardo a quosti non coücepibilo Vactio utilis. era pur . Gli eq-p-,. rl secondo il Gius Civile, con tia propnetà qiürifoi-ia dei fondo, entro ^Vev Pessesso c libero dalle sorvilu che prima nè m" pero salve le ipotccho, come quelle che (Ig^^^^Qg ^‘^ntro esterna, né possibilita di uso aíte a 13. > si <^ger La Pr h 6, 3, n. 4. ‘^scrizione.
18 CAPITOLO I. quanto contro il creditore ipotecario che aveva lasciato trascorrerc il ternpo delia prescrizione senza esperire 1‘azione ipotecaria (vedi Vuet, qui potioreí^, 20, 3, n. 9 e Maynz, 1,^ IGS,n. 6). Nel sistema Giustinianeo jiare che il possessore di buüiia fede acquistasse medianlo la prescrizione il íondo libero dai pesi ipotecarii (L. 8, pr. C. de prací^cr. XXX vel XL ann.), mentre il possessore che no conosceva l‘esistenza, non prescriveva la liberta dei fondo contro il creditore. Ma la legislazione Giustinianea presenta iii qiiesta parte coiifusione e lacune, laonde si è formata un’opi' nionc antorevole, la quale insegna che in nessun caso Tazione ipotecaria come accessoria possa durare in vita piü deirazion® principale nascente dal debito (Voet, 1. c.). PARTE I. 19 CENNl STORICI Pnncipe o dei Senato (Fr. 2, pr. e § 3; Fr. 23, pr. D. h. t., 39, 3). o q ando lesistenza delle opere fosse tanto antica. che non si esse memória di mio stato antecedente contrario (Fr. 1. 1^^'- § 3,8; Fr. 23, h. T. 30,3; Fr. 28, D.de probat., pn. Insomma la vehistaí^ equivale ■ tima 8 0-» « 8 , o. j }}ie)/ioríai}i excedcfis, in questa matéria alfaccordo delle parti, o ad una legitconcessione. testi — Condotta delle acque. Vi si riferiscono due Bucius ^ l^oinponio,Fr. 3,§ 4, D.de aqua qiwL,43,20: ^oco h cujus origo mcinoriam exceí^í^if, jure con^iíituti arc 39 è di Scevola, Fr.2i3, dc aq. ei aq. pluv. ’ \^olcre eos, qui juri dicundo prae^iuit, ineri duvtns vetiisias^ da)'el lamei^iji(s non pro- ^ente e questi due tesii, si considera come legiuima- ^ ^'iene pi'otetta dairAutoriià giudiziaria. qiiella ha piq" ^'^cqua, Ia cui origine risale a tompi. di cui nessuno ^ Una Qíii sorge una dillicoltà. La condotta d’acqua ^^quisto^^'^*''^ Prediale (Fr. 1, pr. D. de S. P. iL.8, 3); al suo P^'oscrizione dovrcbbe bastare il quasi-possesso non defin‘T^^" durato per tuito il tempo dalla so* S,õ;e 5,§3, Ü. de itinere, al , ,^*’^PPO espliciíi in questo senso, como ho deito ^^niente) ■ ' iri''ece Pomponio e Scevola (e questi esprespq|. in mancanza dei titolo, un uso ab immeniocondotta delPacqua la protezione legale. '"^azioni*^ manifesta antinomia, furono proposte parecchie ^J^atens’ sercitidilms (Op. Omnia, col. 293), dice che il longitm tempa$ bastava "l praetorh. Illiid tamen obsermndum ed, A spie dare la ^ta nori acqidri ipso jure, sed per lidtioneni praeJ acdone, ^ed utili. Altri disse che i due testi e d ^1?Scevola si riferiscono ai fossi scavati dalle acque í intendersi in relazione allacífzo aquae plui Ml nsegnò che la p)^'0.(^^criptio longi temporis trovano applicazione or Funo ed or 1’altra 14. — Accanto alia prescrizione acquisitiva troviamo menzionato nelle fonti un altro istituto, che porta il nome di tempo immemoriale, tempiis cujus meraoria non extat. Tre sono le speciali applicazioni, che ne sono fatte, e tutte riguardanti i bisogui deiragricoltiira: 1* Applicazione. — Strade vicinali. Ulpianus nel Fr. 3, pr. de locis et itin. publ, 43,7 lasciò scritto: Viae vicinales, quae eoc agris privatoruni factae sunt, quarum memória non extat, blicarurn viaruni numero sunt. Per ben comprendere il valoro di questo testo, giova notare che si distinguevano tre specie di strade: pubbliche, private o vicinali, come insegna lo stesso UP piano nel Fr.22, ne qidd m loco publico, 43, 8. Le vicinali poi erano o pubbliche o private secondochè erano costrutte su terreno pubblieo 0 privato. II tempo immemoriale produce 1'effetto di attribuire al pubblieo uso le vie vicinali, bencliò fatte su terreno privato, e di farle iscrivere tra quelle pubbliche (Savigny, lV> § 19Ü, pag. 458, Ed. Franc.). 2” Applicazione.— Scoli delle acque piovane.L’interesse delln agricoltura e Fossequio al principio che comanda di non arrecare danno agli altri, avevano fatto introdurre alcune norrno di equiíà intorno al deflusso delle acque piovane dai fondi superiori in quelli inferiori. Erasi vietato di alterare il modo dei naturale deflusso con opere manufatte, ad eccezione di quelle che fossero richieste dalFordinaria coltura. Ed alFuopo era stata stabilita a tutela dei fondi inferiori, fin dalle XII Tavole, Vadio aquae plimiae arcendae,.à\ cui tratta un apposito Titolo dei Dio-esto (39, 3)- II divieto delia mutazione nel deflusso delle acque soífriva eccezione in questi casi: quando la potestà di divertirle manufatte fosse garantita da una convenzione o dal delia competente autorità, come sarebbe Fordine dei con opere permesso na ti) Ch Pos ^^Sei-Q colle parole jífj-t: constitnti loco hahetur? Duo 9 volle (liro clie la comiotta (.raoqiia ^0 pvesimziono di un titolo reale; oppuro vollo dirc cho, Jf ^Otl av ,dolla cui oriyiiie como appoggiata ad un titolo, cho piu non si psco> Q ti , í, la immemoriale tien luogo di uu atto legitpiu ^ servitu. II primo sií^nificato fu accolto nella pratica, che i tcrniiui delia presuuzione; ma il socondo a me ^ testo G piu probabilo.
20 CAPITOLO I. PARTE I. CENNI STÜUICI diritto pubblico, che non solo avrebbe sottratto la ^ prescrizione, ma avrebbe reso sebbeneT T decorso di tempo, per quanto lungo. Di vero, Caesar’ o.quaeduciu laccia menzione dei Procuratore cosa alPus ^ comodamente riferirsi col Cnjacio e col Savigny versi°no^ sorgente pubblica. tuttavia nei due tosti controogni arfT^ ^ ® cenno alciino di tale circostanza, e manca quindi ^lica positivo perriíerirli piuttosío ad una fonte pub- ^Pplicazio ● pnvata. Per quanto lia tratto alie altrc due Pnncinii r’ Savigny ravvisa una deviazione dai triovV pubblico, legittimaía dal temxim imrnemora- *^®fluire le manufótte, che facciano luoo'hi diversamente da quello che porta la situazione P^^bblico i’ ^^●●^'^/^ostinazione delia via vicinale privata ad ^^'^Po dalh°i’ concepire un quasi-possesso, che durato pel un °Pere s' cleíinito, serva a far aequistare la servitü, poichò '^pitarnente sul proprío terreno e possedute vieinale^ O^esto; e nella popolazione la quale transita poria ^ indagare se ne ha il diritto, manca . per Mancando il possesso, qualuiuiue stato di ^^íflearsi- ^ lungo durato, non avrebbe mai poíutogiul’atter'^ * oonseguenza si sarebbe pur sempre potnto chiese ‘^^^ento dei manufatti, e vietare Tuso pubblico delia ^^osse supplito il diritto, o meglio, la presunzione ‘Sceiite dal teuipus cujus uieinoria 7ion extat. 21 di secondochè la condotta delTacqua è continua o discontinua. Ma giova notare che a questa opinione resiste apertamente il citato Fr. 5, § 3, D. de iímere, ove la virtü aequisitiva dei longurn teuipus è applicata oWUer, il quale è senza dubbio una servitu discontinua. II Savigny (§ 197), pensa non esservi antinomia alcuna. La l. l. pi^aesoidptio e la immemoriale operano in campí díversi. Quella si applica alia presa d’acqua da una sorgente privata, questa alia presa da un pubblico acquedotto, per cui sarebbe oceorso una concessione dei Principe (Fr. 1, § 38, 45, àe aqua quot., 43, 20 e LL. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, C. de aquaeductu, IL 42). La radice di questa opinione si trova in Cujacio, il quale nel commento alia detta L. 14, D. de serv. cosi si esprime: quO'^ lex (5, C. de aquaeductu) est accipienda de aqua publica, quia loquUur de p7-ocuraí07'e Caesarís. II Savigny ampliando il con ceito e stimando anzi di trovarne traccia in tutte le altre appii' cazioni delia immemoriale, ne fece un sistema, insegnando che questa istiUizione trova luogo in certi rapporti, che sono nella loro sostanza di diritto privato, ma che pur attengono a quello pubblico per la loro natura o per certi particolari eíTetti. Tale carattere scorge egli nella destinazione al pubblico servizio delia via vicinale, costrutta bensi su terreno 'privato, ma da tempo immemoriale adibita ad uso universale, e nella potestà di tenere opere manufatte, che rendono piü grave e piü dannoso il deflusso delle aeque piovane nei fondi inferiori, contrariamente alia norma stabilita nell’interesse deiragricoltura. Quanto a me, in mezzo al cozzare di tante opinioni, penso che i due frammenti su riferiti siano la naturale conseguenza delle esitazioni e delle difflcoltà pratiche, che dovettero susseguire alTabolizione deir usucapione delle servitú. La Lex Scri' bo7%ia era già in pieno vigore, ed al contrario non era ancora universalmente ammessa Teíflcacia aequisitiva dei lo7igum tempus applicato al quasi-possesso delle servitü. In mancanza di provvedimenti legislativi, che temperassero gli effetti prodotti dal novum jus, e mitigassero i danni, che stavano per derivare ad interessi cui la vetustà aveva dato apparenza di diritti, i Giureconsulti seguirono il loro método consueto, e ricorsero a quelle massime di equità, che meglio convenivano alie oceorrenze. Che piü equo invero, che considerare come legittimamente aequisita la servitü, quando tutíi la videro sempre pacificamente esercitata, e nessuno mai ebbe notizia di uno stato precedente contrario? Cosi si spieírano facilmente queste singolari applicazioni dei iem- ' mus indnitum a matéria, su cui dopo si aramise la influenza delia praescriptio, senza bisogno di ricorrere alPipotesi di un pnn- . 15. barh di Oceidente, sorsero snlle sue rovine cesso rinflnenza dei Diritto Romano. iL^‘hlo Ginstinianea venne pubblicata posteriormento, 1 ■^Uzi di gloria militare concorsero a daro im mozio ● forpido Impero Orientale. Quali siano Un^^’ è ■ Romane tra le barbariche popoladiV^ luogo d’investigare. Dirò soltanto che vi fu nelle quali pareva soinmersa ogni ^c^civiltà. Ma il regresso non era che apparente; bon^i-^^^ina mudava compiendosi; e per esso Tinílacchita terp ^ .^urdic/ ^^l®unprò alia forte rozzezza ed alle rudi virtü dei bara fértil’ riproduzione esuberante ed il desiderio di diJ^ t)q1 ^"^evano spinto ün nelle regioni meridioiiali. Si pree cq ^ fecondo risveglio. A poco a poco le tenebre lo’ con novello impulso le arti e le scienze, ^ di me dei Diritto Romano, a cui i primi studiosi 20» presi da aramirazione, diedero con iperbole giu-
●yo ■33 PARTE I. CEXNI STORICI CAPITOLO I. ísLificata il nome ed il vaiuo di Ragione Scritta. II risorgimento degli stiidii ginridici segna, si può dire, il primo passo verso una nuüva ora, in cni gli antíchi concetti rivestiti di niiove íbrme, ed adattati ai niiovi bisogni, fiirono accolti da íutti i popoli, accompagnando cosí attraverso i secoli il miglioramento sociale dellô genti civili. Invidiabile destino qiiello delia Romana Giurisprudenza, che dopo di aver regolato le azioni dei Popolo piò glo rioso, di cni siavi menzione nella storia, potè dare luce e norma anche alie età piu lontane (1). Rologna ebbe la lelice ventura di dare alia umanitã Ia prima scnola di diritto. Ivi insegnaroiio Irnerio ed i suoi qnattro discepoli (2), che se non furono i primi in ordine cronoIogico ad intorjjretare le Leggi Romane, íurono però i primi che abbiano meritato un'onorata menzione dalla storia riconoscente. Lo studio dei Diritto Romano fece sentire ia soa beneíica influenza in tutta la civile comunanza, pella quale non cessava di essere la fonte delia iegge ; e si può dire senza tema . di errare che servi da contrappeso e da freno ad un’altra po* tenza, sorta gigante nel Medio-Evo. Era qnesta Ia Chiesa, che, segiiendo Ia naturale tendenza di ogni umano potere ad eccedere dai coníini segnatigli dalle sue attribuzioni, non contenta di reggere le anime, volle dare norma anche ai rapporti sociali ed economici, Ed anche nella matéria delia iisucapione e delia prescrizione introdusse alcune riform® di non lieve importanza sia riguardo alia diirata, sia riguardo agli elementi essenziali. Fu stabilíto dal Gins Canonico che contro Ia Chiesa Romana non corresse altra prescrizione che la centenária, e contro lealtre Chiese la sola quadragenaria, la qnale in generale estingue ogni azioiioCol possesso quadragenario una Chiesa poteva acquistare ü diritto di percepire le decime in un’altra parrocchia [Deriraescr^^ 2, XXVI, c. VII, IX, XIII). Anche piü importante pei suoi elfetti è riiinovazione, per la quale, abolita la regola di diritto che viiala fides superveniens 'iion nocet, fu richiesta la buona fede continua {De praescr., c. V XX). La portata di questa innovazione è vivamente controversa: se debba cioè appiicarsi alia sola usucapione oppiire anche alia prescrizione (Vedi Arndts-Soraíini, I, § 109). La questione si è già presentata dinanzi ai Tribunali Italiani, i qiiali sono anchessi in disaccordo. La C. C. Roma con sentenza 29 Inglio ISSO, Est. '1’artufari (Legge, 1881, 1, 327), proclamò queste massime: È cosa n.ssurda il richiedere la buona fede per la prescrizione estintiva, nella qnale le azioni reali o personali si consumano in mano dei proprietário per eífetto dei solo decorrimento dei tempo, che nel concorso delfaltrui possesso legiítimo fapresumere il consenso, Quasi corne per un'alieiiazione. lí cap. 5” ed il cap. Quoniam 20, delle Decretali di Gi’cgorio IX, e la regola 2\ de R. J. jn-6“, risguardano maiüfestamente prescrizioni acquisitive. Al con trario la C. A. Roma con decisione 21' luglio 1885 ISSG, "71), confermata con altra 12 marzo 1880, dalla C. C. Roma 1886, 1, 087), la qnale disdiceva la primitiva sua giurisP^ndenza. e ia C. A. Rologna con sentenza 18 settembre 1885 1886, 1, 600), opinarono che il requisito delia buona fede ^Gcorreva anche alia estintiva. . I laici non potevano acquislare mediante la prescrizione il niritto di percepire le decime ecclesiastiche. . Nella raccolta delle Leggi Canoniche troviamo chie applicazioni dei tempo immemoriale. II Pontefice Iimocenzo III decise ^ne il diritto di percepire certe regalie (pedagia, guidagia, salJ^aiia) deve essere accordato dalTImperatore, dal Papa o dal Concilio Laterano, a meno che non sia suffi'agato da qualche ^'^íigua consueiudo, ct tempoee cujus non extat ■memória, iniroc. 26, X, de V. S. (V. 40) dellaiino 1209. Eu pure decisc) nessun Vescovo avesse diritto su decime o su chiese fuori sua diocesi, se non fosse sorretto dalla immemoriale, nisi ^emporis àllegetur praescríptio, cujas contraríí memória ç, c. 1 de praescr., in-6“ (II, 13), dell’anno 1258 {veãi ^avigny^iy^ § ’i9s, pag. 519). Oella icinti non (1) Non so trattenermi dal riforire le cloquonti p- arolo quoirillusti’0 Giureconsulto, cho lu il compianto Mantellini, consig-liava lo studio dei Dúltto Romano: « A studio di proparazione si sug{3'-erl di ba.sarsi sul tosto Romano, per adoperarlo quale istrumento di precisione, iu quci responsi cho a S. Ai^O' stino cd a Bartolo parvero ispirati dallo Spirito Santo, o che veramoute furono dettati a quoi Giui*econsulti da un’intuizione dol giusto che non obbo niai nessun popolo nò antico, nò moderno, o senza la quale avrebbero i Romani forse pututo conquistare, non reggere il mondo. La Giurisprudonza, cho ancoi^a governa " mondo, è creaziono di quci prudenti, pcl lungo esorcizio educati ad attica siiuiRelaziono sullo Avvocaturo Erariali poi-ranao 188U. 1881 1 67tt. il sitezza ». (2) Búlgaro, Martino, Jacopo ed Ugo raminentati in uu aiiticò distico, attribuito alio stesso Irnerio. « Bulgarus os aureum, Martinus copia logum’ mons logum Hugo, Jacobus id quod ego ». ■’ con l6. Aceanto al Gius Canonico sorgeva un altro elemento *^*ioyatore tanto nelle Consuetndini, quanto negli Statuti e nelje ostitu2ioni dei Principi. Mi porterebbe Roppo hingi dal mio , e senza adeguato profittu, il segiüre lo svolgimeiito _di tntte ^odificazioni che vennero inti'oducendosi nella matéria de e ^^^scrizioni. Credo opportuno mentovare la grande estensione
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