Teoria della retroattività delle leggi vol.4 1898

TEORIA PELLA UIÍTUOATTIVITÀ ÜELLE LEGGI ESPOSTA DA C. F. GABBA Proftíssore ordinário delia R. Università di Pisa VOLUME QUARTO TEKZA KDIZIOMRIVEJIUTA E ACCRESCIUTA DALL’AUT0RE CON niülIlAMO ALLA nÜ HECEXTE GIURISPRVDE.VZA TORINO LIN10NE TU*0G!íAFICO-EDITU1CE 33 - Via Cario Alberto - 33 1898 i

6 7 PARTE TKK/A (Vol. líl, p. 170) circa il lato contratluale tlel diriUo d’ fiteusi. E se nella giurisprudenza transitória, o in qualunque altra indagine gíurisprudenziale circa i diritti reali, si volesse distinguere cio che si possa ricondurre al fondamento dei coiitratto da cui quei diritti provengano, da cid che di preferenza si debba assegnare alia virtü própria dei inedesimi, si potrebbe dire che alia prima specie apparliene ogni quistíone circa Tesistenza o la inesistenza dei diriUo, alia seconda ogni quistione concernente il sostanziale contenuto dei diritto, e circa gli eíTetti di questo in con fronto dei terzi. Gosi per es. 1’ipoteca legale, da contratto di compra e vendita, è certamente un effetto dei contratto, epperò, se veramente la legge dei tempo in cui accadde la vendita, haccordava, posteriore potrà retroaltivamente abi-ogarla. E cosi questioni circa refficacia retroattiva di nuove leggi int alia riduzione e alia priorità delle ipoteche, si possono anche risolvere coi principii transitorii contrattuali,rispetto alie ipoteche provenienti da contratti, essendo le medesi questioni concernenti la esistenza delia ipoteca nello spazio e nel tempo. Le questioni transitorie invece, intorno alie iscrizioni e alie rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie alhazione ipotecaria, alia cosi detta purgazione delle i teche, ed altre somiglianti, vogliono proprii principii dei gins reale transitório ipotecario. Chiai a è dunque la distinzione fra il diritto patrimoniale reale e il diritto patrimoniale personale, o delle obbligazioni ad onta delle pratiche attinenze che fra Tuno e Taltro intercedono. eiinascente nessun’ altra le pure le orno ine ipoessere risolute coi PRIMCIPII PRATICl El) APPLICAZIONI CAPITOLO I. Principio fondamentale di diritto transitório in matéria di obbligazioni. Tutta quanta la dottrina delia retroattività delle leggi intorno alle obbligazioni riposa sul principio, che delia validità, dei contenuto, e degli effetti delle obbligazioni e dei contratti, si deve decidere secondo la legge vigenie nel giorno in cui i medesimi vennero posti in essere. Questo principio, che è una ainplificazione di quello contenuto nella L. 144, § 1, D. de reg.jur.(1), ri])osa, alia sua volta, evidentemente sul cânone fondamentale di tutta quanta la dottrina delia retroattività, che i diritti acquisiti sono inviolabili, essendo le obbligazioni identiche ai diritti corrispettivi di coloro verso i quali esse vengono poste in essere. Siffatto principio fondamentale è nniversalmente riconosciuto, come si può vedere in Bergmann (p. 42),Struve (p. 165),Ghabot de EAllier (I, p. 119), Mailher de Chassat (I, p. 267), Dalloz(nn. 376,246), Wiichter {Vand.,§ 32), Savigny (p. 435), Schmid (p. 132), Unger (p. 137), Pinto (n.64), Demolombe(n. 54), Theodosiades(p. 162), Tonso (p. 44),Schaaf(p. 394), Mazzoni(p. 56), Bianchi(p. 133), Heuberger (p. 91)(2), nella Patente di promuigazione dei DiriUo territoriale prussiano(§ 11)(v. Vol.I di quest^opera, p. 59), nella 2^ e nella 3"" Ordinanza transitória annoverese dei 1815 (§§ 6 e 3, ih., p. 79, in n.), neirOrdinanza tran sitória virtemburghese dei 1814 (8 5, ih., pag. 94, in n.),4‘ Ed noi ci accingiamo appunto a completare ora quesUopera nostra col trattato dei diritto transitório delle obbli gazioni, che sono propriamente la chiave di volta di tuti il sistema giuridico patrimoniale. o (1) In stipulationibus id tempus spectatur quo coniraliimus. (2) Heuberger, Die zeiÜichen Granzen der ^V[rJ:sa»i/:eit des schweizerischen Ohligationenrechts- Brugg 1S85. Di quesLo pregevole libro avrò piò volte occasione di lener menzione nel seguito di questo volume. 1

9 8 PIUNCIPII PRATICI ED APPLICAZIOM rUKTE TEKZA Quando si dice che la legge da applicarsi alie obbliga- 5 zioni e ai contraUi è quella vigente nel giorno in cui questi negozi giupidici vennero posli in essere, s intende che si debba applicare il diritto vigente in quel giorno, fosse o no racchiuso in una legge esplicila, tosse o o di difncile e controversa intcrpretazione di testi positivi. Vale rispetio alie obbligazioni in particolare, ciò che noi dicemmo piü in generale nella Prima Parte di quesPopera (Vol. 1, p. 196 e segg.), non potersi cioè, col pretesto delTassenza di una legge positiva, o d'una pacifica interpretazione di legge, applicare ad uu negozio anteriore una legge posteriore qualunque, considerata come ratio scripta, fattn solo eccezione per quelle conseguenze dhiiia obbligache si possono reputare iinplicate in una precedente eUo di facile OTT no zione nelPOrdinanza transitória prussiana tiel 1814 5. P- 93,in n.), nella legge transitória civile sassone dei J S05 (art. 18, ib., pag. 112, in n.). Nella pratica giurispnulenza non mancano giudicati che proclainaiio Io siesso principio. Vedansi per esempio: Corte (Pappello di Palermo, 24 febbraio 1882(1), Cassaz. di Pirenze, 7 feldn-;do I87U(2). 16 giugno 1870 (3), Corte d^ippello di Milano, 9 aprile 1884(4), Cassaz. Torino, 9 febbraio 1871 (5). 11 1874(G), Cassaz. Napoli, 7 oUoln-e 1874. ●^oggiungiamo qui però súbito una limilazione, troversa, alPesposto principio generale, su d’un cânone fondarnentale delia dottrina delia retroattività, già da noi svolto nella Parte Generale di quesPopcra (Vol. I, p. 352), e piü volte applícato in differenti /A., inarzn non conancb'essa l)asata parti dol legge, e che Ia legge iiuova non ha fatto che affermare esplicitamente {ih,, p. 338). Si devono quindi condannare per le ragioni esposte nel detto luogo, le sentenze giudiziali pur ivi ciiate, alie quali si possono aggiungere, nella matéria appunto delle obbligazioni, anche le seguenti: Corte d’appello di Parigi, 17 pratile, anno XII (1), Corte ddippello di Grenoble, 15 fruttidoro, anno XII (2), Corte d’appello di Poitiers, 14 nevoso, anno XIII (3). Gome dice benissimo il ChaboL de rAllier (I, p. 104), nel decidere una sistema dei diritto, Anche le obbligazioni cioè di perpetua durata, come in generale tutti gPistituti giuridici di durata perpetua, possono venire abolite e fatte cessare, quando il benepubblico lo esiga, e purchè siano salvi i diritti acfimstati da determinati individui. Vi hanno obbligazioni siffatte, e sogliono essere collegate coa diritti reali su beni immobiliari, come per es. le obbligazioni dell’enfiteuta sono connessecol cosi detto dominio utiie sul fondo enfiteutico e 1’obbligazione di presLareuna rendita perpetua è connessa colla proprietà di un irnmobile nel debitore questione sorta sotto 1’impero di antiche leggi, e allora molto controversa, i giudici potranno bensi consultare la legge nuova come ragione scritta, ma non dichiararla applicabile ad atti che non cadono sotto il di lei impero, senza tema di incorrere in una ingiusta retroattività. Non si deve poi fare nessuna differenza fra legge scritta e consuetudine, nei casi in cui rantecedente legislazione equiparava questa a quella. II Códice civile italiano, per . oppure con un diritto dfipoteca nel creditore. Già delbabolizione del1 enfiteusi, e in particolare dei riscatto delia rendita enfiteutica, noi abbiamoragionato in una precedente occasione (vedi Vol. III, p. 178 e seg.); ritorneremo su questi argomenti nel seguito di questi studi. G) 1,30o. (2) <?. 1880. (3) M. T., 188i. 529. G) <3., vm, 195. (5) Cr., XI, 501. (6) G. XXVII, 1, 15. (1) Ap. Ci-iAB. DE l’Allier, I, P- 93. (2) Ib., p. 99. (3) Jb., p. 101. à

11 ●10 PRLNCIPII PRATICI ED APPLICAZIOM PAUTE TEUZA 6s., statuisce all’art. che i conlratti obl)lig'auo anche 6 alie conseguenze che Tuso loro attribuisce, dubbio che, se questo Coclice venisse abolilo, posti in essere sotto il suo impero dovrebbero guiti anche rispetto a quegli effetti che Tuso dei tempo loro attribuiva (1). eppei‘o noii e i coiiíi'alti essere eseberger, per es. {op. cít., pag. 36), la ripudia incondizion tamente. asembra ancora abba- 7 La giurisprudenza odierna però non stanza proclive a ricredersi dei pari di cosi grave errore. Cosí, per esempio, la Cassazione di Torino, con sentenza 14 febbraio 1885 (1), dichiarò che le disposizioni dei Có dice civile italiano circa l'inalienabilità delia dote si applicano anche ai inatriinoni precedenleinenle cosliluiti, e la Corte Suprema di Vienna con sentenza 17 giugno 1857 (2) dichiarò che la proibizione dei § 1335 dei Códice ci\ile interessi degli interessi, quando austriaco di percepire CAPITOLO II. Delle leggi proibitive nella matéria delle obbligazíoni. Piano delia sussegnente trattazione. questi abbiano raggiunto rammontare dei capitale, si deirattuazione di applichi anche ai mutui stipulati prima Anche di un’altra pretesa, ma non ammissibile, limiU zione delPesposto principio fondarnentale, stimiamo tuno di tener qui súbito parola, prima di E la limitazione che taluni desumono dal 0])por carattere pi-oi iquel Códice. Ambedue senteiize erronee a nostro Piü canta fu la Cassazione di Roma, limitandosi a dichiacredere. - procedere oitre. - bitivo di certe leggi, cioè Tasserita retroattività delle leggi proibitive in matéria di obbligazioni. Questa venne infatti ammessa nelle Ordinanze transitorie annoveresi dei 1815 (Vol. I, p, 79, in n.), e nelPOrdinanza transitória virtemberghese dei 1814 (§ 5, íb., p. 98, in m), e già nella Parte Generale di quesPopera (Vol. I, p. 150 e segg.) noi abbiamo accennato gli scrittori che la propugnano per tutte quante le leggi, e in ogni parte dei diritto privato. Noi non istaremo qui a ripetere le ragioni che nel detto iuogo abbiamo opposte a quella pretesa dottrina, e per le quali noi reputiamo col Savigny {íb., pag. 155): doversi ngettare la proposizione che nuove leggi proibitive possano alterare la natura dei contratti precedentemente stipulati Aggiungiamo soltanto alie cose già dette, che i piü recenti scrittori sembrano scostarsi da quel vecchio errore, male rare in una sua sentenza dei 29 aprile 1878 (3), che una legge proibitiva non è per ciò solo retroattiva, ma che lo può essere soltanto avuto riguardo alia matéria dei diritto che essa concerne. Una legge proibitiva non è a reputarsi retroattiva, come noi già notammo nella Parte Generale, se non se: a) il legislatore Tabbia egli stesso dichiarata tale espressamente. E, fra altri esempi recenti di questo genere, ricordiamo la legge germanica 11 marzo 1881 che proibi alie Società d’assicurazione francesi di agire neirAlsazia-Lorena. Opabolizione di un pure se b) la proibizione risolvevasi in istituto giuridico perpetuo (v. Capitolo preced.). AlFinfuori di questi casi, noi non ne scorgiamo altri di retroattività delle leggi proibitive. ■ Talvolta la difficoltà di escludere Lazione immediata d’obbligazioni risiede düma legge proibitiva in matéria nmesso in onore, come notammo (ib.), dal Lassalle. L’FIeu- (1) Vedi sul significato e sul valore delPart. 1124 God. civ. it. rispetto aWuso, la sentenza delia Cass. di Torino, 19 febbraio 1885 (G. l, 1885, i, 1, 445). e Ia relativa assennata nota di Ricci. (1) A. (?., 1885, I, 534. (2) Goll. Glaser, vol. I, 389. (3) F. l, 1878, I, 964. à

12 I ^\o PRINCIPIl PRATICI ED APPLICAZIONl PARTE TEHZA neirapparenza patrimoniale di un obbligo, che è d'altra natura. Cosi, per es., egli è difficile sostcnere che 1 art. 1628 dei God. civile italiano (art. 1270 Code cinl), sdivietante la locazione d'opera in perpetuo, non del)ba applicarsi anche ai contralti di questo genere, già posti iii essere. E veramente noi crediamo che retroattiva sia tale proibizione, imperocchè, mirando essa a impedire unrapporto personale, molto somigliante alia schiavitü dome stica, è piuttosto una legge di diritto personale, che di diritto patrimoniale obbligatorio. Abbiamo detto che, onde avere effetto retroattivo legge proibitiva deve attribuirselo veramente una essa medesima quante le obbligazioiii astrattamente considerate, da quaposcia quelle che di prefe- lunque fonte esse provengano reiiza conceriiono speciali istituti obbligatorii, come sarebbero, per esempio, i contratti, e finalmeiite piü importanti quistioni concrete, che la giurisprudenza addita nelle varie parti dei vasto campo dei commercio giuridico obbligatorio. 9 In questa guisa, oltre al procedere con ordine, noi eviteremo le molle inutili ripetizioni, nelle quali incorreremmo se la dottrina transitória delle obbligazioni in generale volessimo applicare a tutte le varie specie di obbligazioni,e, piü ancora, a tutte le sottospecie di ciascheduna specie. .In generale ripetiamo qui, rispetto alie obbligazioni in particolare, ciò che nella Prima Parte di quesfopera(Vol. I, pp. 33,34) abbiamo detto rispetto a tutti i diritti quesili, potersi cioè dare una legge espressamente retroattiva in matéria di obldigazioni, ma questo effetto retroattivo deve essere contonuto nei limiti pure adottati nella delta parte di quesfopera (;7>., p. 35 e segg.). Esempi di tali leggi abbiamo già incontrato in vari luoghi, e ancora inconireremo nel seguito di quesPopera. I piü recenti esempi sono forniti dalla già ricordata legge federale svizzera sulle obbligazioni; per esempio, m matéria dei contratto di pegno, rispetto ai diritti e ai doven dei creditore pignoratizio, dei pignorante, e dei debitore (art. 885-887 — V. Heuberger, pp 99 Ui 117 e 118). ’ > Procedendo ora alio svolgimento e alhapplicazione dei CAPITOLO III. Delia origine e delia natura delle obbligazioni. Delle obbligazioni naturali in particolare. L’esposto principio fondamentale transitório in matéria di obbligazioni si applica, anzitutto, nel determinare Torigine di queste. Sia che se ne affermi Torigine dal contratto o dai quasicontratto, dal delitto o dal quasi-delitto, o direttamente dalla legge, per decidere se una obbligazione esista, la legge da seguirsi e quella vigente nel tempo in cui si afferma compiuto il fatto costitutivo delhobbligazione. Del pai'i vuolsi applicare questa le la vera e própria natura delia obbligazione, cioò a quale categoria essa appartenga. A questo cânone una sola eccezione è stata fatta da alcuni,riguardante la distinzione fra le obbligazioni civili e le obbligazioni naturali, rispetto alia quale distinzione si fa quistione, se una obbligazione meramente naturale giusta la legge sotto il cui impero venne posta in essere, possa essere da una legge nuova trasformata in obbligazione civile, assistita da azione. ;e per determinare 0‘0oo principio fondamentale, esposto nel Capitolo precedente, notiamo anzitutto cheinfinite qucstioni si agitano in questo vastíssimo campo,le quali sogliono anche costituire il pri cipale contenuto delle ; delle leggi. Onde procedere con un certo ordine nella trattazione di tali quistioni, noi crediamo opportuno di considerare prima quelle che si possono fare rispetto a tutte inscritture intorno alia retroattività

15 14 PIUNCIIMI PRATICl ED APPLICAZIOM essere quesLa una eccezione al generale principio, che le azioni giudiziali si devono ammeltere o no.secondo lalegge vigente nel tempo in cui venne posto in essere ü diritto che colhazione si vuoi far valere. Ma oggi, dopo piü mature riÜessioni, noi non possiamo piü persistere in tale avviso. I mutui fatti aifigli di famiglia sogliono essere da tali circostanze accompagnati che,abolitoil S. C. Macedoniaiio, e continuando pure 1’obbligazione naturale nei figli di famiglia che contrassero im mutuo, vigendo quel Senatoconsulto, il dare effetto retroattivo a quella legge abolitiva nuocerebbe il piü delle volte, anzichè giovare, alia pubblica moralità, darebbesi causa vinta a immondi usurai, e farebbersi pagare troppo care le scappataggini giovanili, ad arte procacciate da quegli stessi iniqui speculatori. E, in generale parlando, qualunque obbligazione naturale una legge nuova converta in civile, questa legge non può avere effetto retroattivo per mera ragione di moralità; imperocchè siffatta retroattività avrebbe manifestamente per effetto di sovvertire un intiero ordine di interessi, costituitosi sulla base delia legge prece dente, che non riconosceva il debito di che si tratta, e siffatto sovvertimento, oltre alTessere per se medesimo un danno che può facilmente uguagliare od anche sorpassare in importanza le ragioni delia moralità privata,rade volte può non ridondare a vantaggio delia mala anzichè delia buona fede. Questo discorso, dei resto, circa Tefíetto retroattivo di una legge che converte in obbligazione civile quella che precedentemente era soltanto naturale, appena ha valore pratico nel diritto civile odierno. Si trovano bensi accennate in termini generali le obbligazioni naturali anche in taluni moderni codici, come per esempio nel Godice Napoleone (art. 1235), e nel Códice civile italiano (art. 1237), ma poi non vi si riscontra menCARTE TERZA II Weber (p. 140) e il Bergniann (p. Í14) rispoiulono affermativamen te, il primo ritiene in particolare che la eccezione dei Senatoconsulto Macedoniaiio non possa piü 10 essere opposta da un figlio di famiglia, il quale abbia con tralto un mutuo passivo imperando il Diritto líomano 11 , dopo hattuazione d’una legge che tule eccezione abolisce. Nel Diritto Romano (L. 10, D. ãe 8. C. Maced.) noto, reccezione suddeüa lasciava sussistere nel íiglio di famiglia un obbligo meramente che noi sappiamo, non si propongono la suesposta quistione generale, e soltanto, niano in particolare, i piü opinano che reccezione nascente dal medesimo come e naturale. Altri scrittori, ragionando dei S. C. Macedopossa venir sempre opposta nei mutui posti in essere vigendo quella legge, quantunque la medesima sia poi stata abolita. Tale è Topinione di Meyer (p. 94), Pinto (n. 70), Savigny (p. 444), Christiansen (p. 115)^ Schmid (p. 136), Ileuberger {l. r., p. 44). N^ella prima edizionc di ciuesfopera noi abbiamo aderito alia opinionedi Weber e Bergmann, e ne abbiamo dato per argomento il generale cânone,esposto nella Prima 1'arte di quesPopera(Vol. I, p. 339), circa la retroattività delle leggi, ispirate da una grave e manifesta Dicevamo infatti che Pistituto delle è tutto basato sulla contrapposizione delle convenienze dei pubblico ordine ai suggerimenti delia moralità individuale. Imperocchè il debito naturale che non si può esigere coÍ concorso dei giudice, può e deve nondimeno venire spoiitaneamente estinto dal debitore per ragione di equità nè il fatto pagamento può essere ripetuto. Laonde,se il debi tore naturale può prevalersi delPassistenza di ispirata dalla pubblica convenienza, onde obJiligo che la coscienza gli impone quella legge, non ragione di moralità. obbligazioni naturali una legge esimersi da un una volta abolita può piü invocarne il soccorso, J proseguivamo dicendo senza manifesta e grave immoralità. E I

16 PARTE TERZA pRi.NXiPII PUATICI ED APPLICAZIONI LaA'aliditàdelleobblig:izioni a vari capi si riconduce, cbe sono: 1) la capacita tleH’obbligato, 2) il contenuto, cioè la prestazione che íorma roggetto inimediato deH’obbligazione, 3) la forma estema deirobbligazione, cioè delTatto obbligatorio, 4) la natura üsico-giuridica delle cose che 13 devonoessere prestate dall'obbligato. Codesti capi vogliono essere partitamente esaininati. Osserviamo anzilutto che da quakmque di questi capi provenga rinvalidità di una obbügazione,la medesima non può essere sanata da una legge posteriore, vigente al momento in cui la obbligazione deve essere eseguita, applicaiidosi in questa occasione le cose da iioi già dette iiella Parle Generale(V. 1, p. 241 esegg.) conlro Topinione delia convalescenza materiale e fonnaledei negozi giuridici invalidi, in virtü di mutazione di legge. Di questo principio vedremo in seguito piü di una applicazione. 17 zionato alcun particolare esempio delle inedesime (confr. art. 1967 G. d. Nap,, art. 1804 Códice civile italiano), e noi propendiamo a credere che siffalta locuzione che una reminiscenza dei Diritto Romano, inconsideratamente introdoUa nel diritto moderno, in cui essa non ha 12 nè può avere significato nè fondamento di sorta. Nel Diritto Piomano, la distinzione fra le obbligazioni naturali e le civili avea per base, come osserva il Savigny (oja cit., V. I, p. 23), la distinzione e la contrapposizione storíca dei diritto naturale e dei diritto civile, e propriamente la distin zione dottrinale che i giureconsulti romani facevano fra Vun diritto e haltro,dicendosi nella L. 6, D. de jusi. ei jure che il secondo si forma aggiungendo atcune cose al primo e togliendone altre. Ma ai giorni nostri il diritto civile si afferma non avere altra fonte che la delle cose, e quindi il diritto naturale e il civile si confondono, nè, al di là di un diritto non sia ragione e la natura civile concepito in tal maniera, si può ammettere Pesistenza di un diritto natu rale nè piü rigoroso nè piü indulgente di quello. Come si possono oggi adunque distinguere le obbligazioni naturali per affermare Pesistenza di un’obbligazione delia prima specie in chi è prosciolto da civile? Se qualche moderno legislatore ha dalle civili. ogni obbligo per un momento CAPITOLO V. Contímiazione. Delia capacità di obbligarsi. dimenticato che leragioni storiche romane di quella distinzione non valgono piü al giorno d'oggi, non è questa Quanto alia capacità delPobbligato,Papplicazione delia legge sotto il cui impero l’obbbgazione venne posta in essere, discende dal principio generale transitório intorno alia capacità, da noi già esposto nella Prima Parte di quesPopera (v. Vol. I, p. 238). Voglionsi ora chiarire le pratiche conseguenze di questo principio. In generale si può dire che Pincapacità di obbligarsi deve sempre essere ammessa a termini delia legge sotto il cui impero Pobbligazione venne posta in essere, cioè aceadde il falto aequisitivo qualunque dei diritto corrispondente, e deve in ogni tempo produrre le conseguenze stabilite da quella legge. Convengono in questa dottrina, fra gli Gabba — Reíf. leggi, IV. 2 ragione sufficiente perchè debba fare altrettanto Tinterprete di nessuna moderna legislazione civile. CAPITOLO IV. Delia validità delle obbligazioni. Abbiamo già detto sopra(pag. 7)che delia validità delle obbligazioni si deve giudicare secondo la legge vigente nel tempo in cui vennero poste in essere; questa proposizione deve ora essere svolta piü ampiamente.

"25 24 PIUMCIPII PÍ\A.TICl ED APPLICAZIONI PAUTE TEUZA data dalla legge anlica, e che la legge iiuova togliere. e rintrinseca irregolarità dei contralto,iionchè la mala fede deH'allro contraente,la quale basterebbe a tal uopo _ il secondo degli anzidetti Coclici, menlre il primo richiede invece la notorietà delia mentale incapacità al tempo in air interdigiusta > D cui fa posta in essere Tobliligazione anteriore 11011 puo In virtü deiresposto principio transilorio in maleria di capacita di obbligarsi, devesi ritenere che la ca})acità di zione. Analogamente, colui il quale ò stato interdetto vi gendo una legge, la quale non permette che sMmpugni essere antedopo la interdizione una obbligazione posta in un assente ad acquistare nuovi diritti dovrebbe essere tenuta ferma anche dopo rattuazionc dei Códice Napoleone (art. 35) e dei Códice civile italiano (arl. 42). i (juali rarnmettono, ove si trattasse di acíiuisti 1’impero di una legislazione, come austríaco,§ 278), Ia quale non fa non accaduti solto raustriaca (Cod. civ. ccssare quella capacita riormente, deve ciò nondimeno essere resütuito in intiero contro hobbligazione medesima,se la legge sotto il cui imammetteva in tal caso pero questa venne posta in essere la restituzione. Ciò venne anche deciso dalla Corte di cassazione di Parigi, con sentenza 18 novembre 1806 (1) rispetto ad un prodigo inabilitato sotto l’impero dei Códice 2i Napoleone, il quale si era obbligato prima delTinabilitazione vigendo le leggi sarde, che attribuivano tale effetto retroattivo airinabilitazione dei prodigo, mentre non Tam20 se non dopo che Passente sia stato dichiarato morto, la quale dichiarazione non fosse ancora stata pronunziala. Nel caso inverso al precedente, 1’assente, senta, non potrebbe, ■ dente occasione (v. vol, II, pag. 71) far valere diritti che,già sotto 1'impero delPanteriore legisiazione fossero stati devoluti ad altri in luogo di lui,riputato in quel tempo incapace di acquistaiii. o chi lo rapprecome già osservammo in una preceessere amrnesso a mette invece il Cod. Napoleone. È pure un’applicazione dei principio CAPITOLO VI. gcnerale in discorso. Il ritenere che,secondo la legge vigente al tempo in cui Pobbligazione fu posta in essere, si deve decidere se ed in quanto gli atti di un interdetto, anteriori alP interdizione, possano essere impugnati e dichiarati nulli in virtü delPinterdizione medesima. Se per es. chi Continuazione. Del conteauto delle obbligazioni. La sostanza delle obbligazioni, o il loro contenuto, è un concetto che in sè racchiude: a) Pindole delia prestazione obbligatoria, h) la quantità delPobbligazione, cioè delia prestazione promessa,c)Pidoneità o capacità relativa delle persone fra le quali Pobbligazione viene posta in essere, d) la forma interna delia obbligazione, cioè la natura delle espressioni colle quali Pobbligazione viene assunta, e la proinessa viene fatta. (1) D,, R., voce Lois, n. 287. , non essendo noto riamente affetto da vizio di mente, si obbligò vigendo il Códice Napoleone, od altro che contenev ^ rina disposizione simile a quella contenuta nelPart. 503 di quel Códice e venne poscia interdetto, vigendo il Códice civile italiano od altro che contenga una disposizione analoga tenuta nelPart. 336 di questo Códice, non poírà, dopo l’interdizione, essere restituito in intiero contro quella obbliga zione, allegando la preesistenza delia causa di interdizione. a quella conà

-27 2G PRINülPII PRATICI ED APPLÍCAZIOM PARTE TERZA Ghe dei contenuto delle ol)bligazioni si debba giudicare secondo la legge vigente nel giorno in cui le medesime vennero poste in essere, tutti i giureconsulti in generale. Taluni però,fra i quali il Mailher de Chassat(1, p. 274), vorrebbero far eccezione a tal principio rispelto a quei punti dei contenuto dei contratti, che banno atíinenza colbordine pubblico, e sono regolati da leggi di queslo goi E un^erronea dottrina codesta, che noi iion ci fareino (]ui a combattere, perchc habbiamo già confutata nolla Parle Generale di quesPopera (Vo). 1, p. 150), là dovo considerammo Pintrinseco valore dei pubblico nel determinare refficacia retroattiva delle leggi. convengono lere. preteso critério deliordme d’appello di Montpellier in una sentenza 6 aprile 1835(1). — Lo stcsso dicasi in generale rispetto alia validiíà dei contratti su futura successione, come ebbe a dichiarare la Corte di cassazione di Torino, con sentenza 19 giugno 1874 (2), e come noi al>biamo pure gii\ detto, ragionando altrove (Vol.III, p. 419 e scgg.) delia successione convenzionale. Analogamente venne dichiarato dalla Corte d’appello di Messina, con sentenza 19 maggio 1877(3)e delia Cas sazione di Torino con sentenza 10 febbraio 1887 (4), che la legge italiana 14 giugno 1874, la quale riconobbe la validità dei contratti differenziali, non è applicabile a contratti posti in essere prima delia sua atiuaE ia Corte d’appello di Torino, con sentenza 26 maggio 1876(5)dichiarò, conforinemente pureal prin cipio in discorso, che la validità di una cessione di fitti, fatta sotto rimpero dei Códice albertino, devesi decidere a termini di questo Códice, anche se la subastazione delPimzione. 23 22 § 1. DelVíndole^ e delVastraita ammissihihiò delia prestazionc ohhligatoriü. mobile ipotecato accada sotto Pimpero dei Códice civile italiano. Si dovrà pure a termini delle leggi vigenti giudicare se un^obbligazione sia o no stata posta in essere in fraudem legís; e non sarà mai possibile tener calcolo dhina legge non ancora pubblicata,per dichiarare invalida un'obbligazione, posta in essere alio scopo di antivenire Peffetto di questa legge preveduta soltanto. Ciò ebbe pure a dichia rare la Corte d’appello di Torino in una sentenza 30 novembre 1874(6), contrariamente a quanto aveva in altro consimile caso dichiarato la Corte d^appello di Gênova in una sentenza 5 aprile 1869 (7). Anche i patti nuziali, Anzitutto Pastratta ammissibilità delia prestazione obbligatoria vuol esser considerata nel giudicare delia validità d’una obbligazione. Vuolsi quindi,in tesi generale, ritenere che su quel primo e preliminare punto la legge da applicarsi è quella vigente allorquando Pobbligazione posta in essere, e che neppure su tal punto può ammettersi la retroattività delle leggi proibitive, che noi abbiamo già negata piü sopra in generale. Applicando questi principii, si deve, per esempio, rite nere che le rinunzie a future successioni,fatte vigendo una legge che le permetteva, rimangono valide anche momento in cui dovrebbero avere effetto venne se al vige una legge (1) Ü., 7i*., voce Lois, n. 24-3. (2) G. 1., XXVI, 1, 809. (3) F. 1 (4) M. T., 1887, 241. (5) G., XIII, Õ15. (0) Q (7) G., X, 101. 1, 748. XII, 78. contraria. Opinione codesta, che noi abbiamo già enunciata neila dottrina transitória delle successioni(v.Vol. III, pp. 522 e segg.), e che venne pure adottata dalla Corte 1

28 PAUTE TEUZA 29 PUINCIPII PRATICI ED APPLICAZIOM ammessi dalla legge sotto il cui impero vennero posli in essere. continuano ad essere validi dopo Tatluazione d'una legge che per avventura piü noii ammetta taluno di (juei patti, come se, p. es., fosse stata pattuila una comimione universale di beni fra coniugi,e in costanza di matrimônio fosse stato attuato un Códice, il quale, come il Códice civile italiano (art. Í433), non permettesse ai coniugi altra comunione di tal genere,fuorchè rispetto ai cosi detti utili (art. 1436). Vuolsi pure ritenere colhUnger (p. 137 § 2. Delia quantità delia preslazione ohhUgatoria. Come la specie, cosi anche la quantità delia prestazione obbligatoria dev^essere giudicata secondo la legge, vigendo la quale l’obbligazione venne posta in essere. Intendiamo per quantità 1’estensione obbiettiva dell obbligo. o il valore economico delia prestazione. Invero in astratto deirobbligazione, cosi anche la giusta misura delia medesima ne è sostanziale elemento, e quindi non è possibile che non se ne giudichi colla medesima legge. Rettamente quindi dichiarò la Corte d’appello di Parigi sentenza 27 messidoro, anno V, che la legge 29 setcome rammissibilità con , nota 35)che un contratto d’anticresi,stipulato valitlamente prima deirattuazione dei Cod. civile austriaco(§ 1372)che piu non lo ammette, rimane valido anche sotto 1'impero di questo Códice. Nè meno è certo che le donazioni a favore di eredi presuntivi, poste in essere vigendo la legge francese dei 7 marzo 1793, oppure vigendo le leggi dei 24 5 brumale (art. 10) e dei 17 nevoso (art. 16) delTauno II, che le proibivano e annullavano, rimasero nulle anche dopo Pattuazione delle posteriori le i francesi che le CTCT OG tembre 1793,la quale aveva stabilito il cosi detto maximum, non aveva annullati i contratti anteriori, e che la legge 23 nevoso, anno III, statuendo che il prezzo delle derrate e mercanzie, stipulato secondo il maximum, dovesse venire aumentato fino al prezzo stabilito dal libero commercio, non fosse applicabile ai contratti posti in essere dopo l’abopermisero. Ma se una nuova legge dichiarasse immorale prestazione obbligatoria, o se togliesse dal commercio data cosa,non è dubbio,come osservano Pfaff e Mofmann (pp. 173-174), che la nuova legge obbligazioni a prestazioni siíTatte, anteriormente costituite. Ptispetto a quelle delia prima specie ricorre qui un cânone generale esposto nella Prima Parte di quesfopera (Vol. I, p. 339), e rispetto a quelle delia seconda specie egli è chiaro che la legge nuova statuisce una impossibilità giuridica, la quale equivale ad una impossibilita di mero fatto. una data una retroagirebbe sulle lizione dei maximum. Ancora, in virtü delfesposto cânone, insegnano giustamente tutti gli scrittori che la quantità delfindennità, dovuta per legge dalfautore di un delitto o quasi-delitto a chi ne sopporta il danno, debba sempre determinarsi giusta la legge vigente quando il reato venne commesso. Giò insegnano, fra gli altri: Savigny (p. 445), Wachter (p. 175), Georgii (pp. 163 e 194), Pinto (n. 64), Schmid (p. 134), Grandmanche de Beaulieu (pag. 102). II contrario non troviamo statuito che dalla prima Ordinanza transitória aiinoverese (vedi Vol. I di quesPopera, p. i. n.), il cui spirito è noto essere tutfaltro che conforme ai migliori suggerimenti delia scienza. 76, k

w> « o í 30 PULNCIPII PRATICI ED APrLICAZIOM PAUTE TEUZA Analogamente, Ia invalidità delle donazioni iute?- vivos fra concubinari, pronunziata da parecchie consuetudiai francesi dietro Tesempio delia L. 2, C. de donat, 2}der nr. e piü ancora dei Diritto Canonico, e poi ripeluta ia et ux. § 3. Delia idoneità delle persone fra cui intercede Vohhligazwne. 2õ ima()rdinanza franccse dei gennaio 1G20(conf. Chabot de rAllier, I, pp. 340-342), noa ammessa invece da allre coasuetudini, venne a giusla ragione considerata dal Chabot de rAllier (//;., p. 349) e dalla giurisprudenza fraacese doversi giudicare secondo le consuetudiai sotto il cui impero Le obbligazioni valide, siá per la loro naLura. sia pel loro contenuto sono,cionondimeno,talvoUa divielale dallo leggi e dichiarate invalide,se poste in ossere íVa certe per sone, le quali perciò si dicono relativameute incapaci alia promessa od albaccettazione di cui si tratta. Noa . ,, v’ha dublao che,m vudu dei principio fondamentale Iransilorio circa le obbligazioni, anche quesfaltro lato od elemento deirobbligazione debbasi sempre regolare secondo la legge vigente nel giorno ia cui la medesima venne posta in essere tali donazioni fossero State poste in essere, quantunque i donatari fossero morti dopo l’attuazione delia legge 3 maggio 1803 e dei God. Napoleone (art. 893, 1100). E rettamente opina in particolare il Chabot de l’Allier(1, p. 351), e decisero le sentenze: 6 floreaie, anno XII, delia Corte d’appello di Araiens (1), e 1° fruttidoro, anno XIII, delia Corte di cassazione di Parigi (2),che non si possano applicare alie anteriori donazioni inter vivos fra concubinari con . Per conseguenza, Jc donazioni inter vivos fra marito e moglie, proibite e annullate, come ò noto, dal Diritto Ro mano (L. 4, D. de donat. inter vir. et nx.), rimangono inva lide anche dopo Pattuazione di una legge, la quale, il Códice Napoleone (art. 1096), le permetta. mente, varrà una donazione mter vivos fra come Reciprocaconiugi prole, gli articoli 908 e 911 dei Cod. Napoleone, i quali proibiscono che,per donazione fra vivi o per testamento, si dia ai figli naturali riconosciuti piü di quello che la legge loro aceorda per successione, e considerano come persone interposte il padre e la madre, se le donazioni in discorso furono poste in essere vigendo una consuetudine,la quale, professando principii analoghi a quelli dei Códice Napo leone, pur nondimeno teneva ferme tali donazioni, ove queste avessero il carattere di atlribuzione di alimenti, o di ricompensa per servigi resi. Quantunque il donante muoia sotto Fimpero dei Códice Napoleone,la quantità delle cose che si possono lasciarc al figlio naturale, e quindi la validità delia donazione fatta ad una persona interposta, devonsi ancora giudicare, come dice il citato scrittore (p. 350), rispetto alie anzidette donazioni, con quel potere , posta essere permettendolo la legge, quantunque sopravvenga una legge nuova, vivente il donante, che la proibisca. Con forme a questi principii è la giurisprudenza franccse posleriore alia legge 17 nevoso, anno II, la quale aboli le proibizioni e le limitazioni delle donazioni inter vivos fra coniun-i durante il matrimônio, che erano variumente statuite nelle differenti consuetudini francesi (v. Chabot de 1’Allier pag. 366 e segg.). Vedaiisi per es. le sentenze delia Corte di cassazione di Parigi, 5 luglio 1808 (1), 12 fruttidoro, anno X (2), 25 fruttidoro, anno XI (3), 30 messidoro' anno XI (4), 28 pratile, anno XIII (5). m (1) R. G.,9, I, p, 87. (2) Ap. Chabot de lAllier, (3) Ib., I, p. 390. R)Ih., I, p.391. (5) Ih. p. 3S6. (1) Ap. Chabot de lAllier, i, p. 343. (2) 76.

33 3-2 PUINCIPII PRATICI ED APPLlCxVZIOM ziarsi, ostandovi il nolo divieto delia ricerca delia paternità, contenuto nelTart. 340 di quel Códice, dei quale divieto rcfí^etto immedialo su tuUe le persoiie esisteiiti noi abbiamo avvertito e dimostrato in altro luogo di questa opera (v. Vol. II, p. 356 e segg.)- Decise pure rettamente la Corte d’appello di Torino con senlenza 2 marzo 1806(1). che una convenzioiie slipulata fra il tutore e il tutelato, prima dei rendimento dei conli delia tutela, rimane sempre invalida, se tale la dichiarava la legge sotto il cui impero venne posta in essere. PAUTE TEUZA 27 discrezionale di apprezzare i fatti e le circostanze, che era ammesso dalla consuetudine e dalla giurisprudenza vigente nel tempo e nel luogo in cui la donazione venne essere. Conferma (jucsta opinione Ja circostanza che avverte il piü volte citato scrittore(p. 353), i figli naturali, ancorchè riconosciuti, non sono eredi secondo il Códice Napoleone,e noi aggiungiamo che,se anche questo Códice considerasse eredi i figli naturali riconosciuti (1),starebbe nondimeno ferma Tanzideita opinione, imperocchè nella quistione in discorso non si tratta di commisurare il diritto di successione dei donatario, nè quindi di determinare Tinfluenza di questa successione su di una donazione inter vwos, come accade per es. nelle quistioni di coilazione di riduzione delle donazioni inofficiose, ma bcnsi e sollanto di determinare la validità di una donazione fra Che se la consuetudine considerava posta in , come 0 vivi (3). persone interposte il § 4. Dai pattí adiettí aí rappoyil obidigaioríi. I patti aggiunti alie promesse formano parte dei conte nuto di queste, eppero rammissibilitíi dei medesimi devesi pur giudicare secondo la legge vigente nel giorno in cui venne costituitarobbligazione principale.ín forza di questo principio, non si può certamente approvare reffetto retroattivo che la L. ult., Cod. de pact. pig)wr, attribuisce al di vieto dei patto commissorio,aggiunto al contratto di costituzione di pegno: Tabbiamo dimostrato in una precedente trattazione (v. Vol. III, p. 163 e segg.), a cui rimandiamo il lettore. — Nessuno neppure dubita che il patto di ricompera, aggiunto alia vendita, debbasi in ogni tempo giudicare valido o invalido a termini delia legge sotto il cui impero la vendita è stata fatta. Di quesfavviso è fra gli altri il Meyer (p. 85). padre o Ia madre di un figlio naturale, benchò nosciuto, mentre secondo il Códice Napoleone alTesistenza di figli naturali non riconosciuti non si ha riguardo nè nella matéria successoria non nconè in quella delle donazioni, rebbe anche possibile in astratto che, in virtü di talo con suetudine, benchè abolita, venisse dichiarata nulla donazione eccessiva, posta in essere fra concubinari aventi prole naturale non riconosciuta. Ma in concreto,sotto Pim28 pero dei C. N.,siffatta dichiarazione non potrebbe sa¬ una pronun- (1) Tali noi crediamo che í?iano i Hgli naturali nel sistema ; dei Códice civile italiano; altri ne dissente, basandosi sulfart. 927, ma noi rifleltiamo che in questo medesimo articolo si parla di porzione ãi eredità spettante a quei íigli, ed inollre che nel Códice civile italiano il successorio § 5. Delia forma interna degli cdti ohhUgatorii. . c oncetto clellerede è troppo diverso dal francese, perchè non si possa rifcrire che ai discendenti legittinii. (2) Giustamenle però osserva il Ghabot de TAllier (i, pag. 354) che le donazioni in discorso, benchè giudicate quanto alia loro validità secondo le consuetudini, sotto il cui impero vennero poste in essere, dovrehbero ciò nondimeno imputarsi nella successione deldiscendente illegitíimo al donante, aperta vigendo il Códice napoleonico, secondo le regole di questo Códice. Anche la forma interna degli atti obbligatorii deve essere giudicata secondo la legge vigente nel giorno in cui gli (1) 6=., XVIII, 1, 357. Gabba — Beir. Ifggiy IV. 3 à

34 1’Autií: tehza 29 atti vennero posli in essere, se questa legge coiiteiu-va per avventura speciali disposizioni in proposüü. Veramenle questa ipotesi non è facile a verificarsi, esscndo <la iiiolto tempo scomparsa dalle legislazioni civili la parole o foi‘mule sacramentali per coslituire deteniiinale obbligazioni. Si connette col tema in discorso il rapporlo in cui si trova il contenuto espresso di una promessa (d)l)ligatoi'ia colla vera intenzione de! promittente. Di regola, cioè nella maggior parte dei casi, ciò che il promittente cisameiite ciò che egli esprime, ina talvolta accade il con trario, e si hanno allora i cosi detti coniratíi simiilati. Sono questi contratti un tema importante delle discussioni giurisprudenziali, ed anche la dottrina delia retroattività deve prenderli in considerazione. Si disputa fra i giureconsulti se un contratto simulato debba per ciò solo aversi per nullo, oppure valga nonostante secondo il reale intendimento delle parti. Questa seconda opinione è la piCi generalmente ricevuta, nel però che non possa valere in alcun modo una obbligazione mascherata sotto 1’apparenza di un'alt.ra, ove la sinuüazione sia stata un mezzo per eludere una legge, sia stata cioè posta in essere in fraudem legis. Tale è la dottrina cli Fabro (Ghabot de DAllier, 1, p. 278) e di Gotofredo {ih.), basato sul noto aforismo romano quam quod simidate concipítur (rubrica dei tit. 22, Cod. 4), e su molti altri passi dei Códice Giustiniano (v. L.2,3,4, C. h. t. e L. 3, C. de contrah. empi.),e dei Digesto(v.L.4tí, D. de loc, cond,)^ a cui accedono fra gli altri moderni, il Mailher de Ghassat(2, 344)e il Ghabot de rAllier(1, 299). Fintantochè, insegnano giustamente questi giureconsulti, un indivíduo non ha fatto che mascherare sotto una falsa apparenza un atto, un’obbligazione che avrebbe anche potuto porre in essere manitestamente, perchè nessuna legge iiecessilà di validameiite vuoie V pi’esenso qdus valere quod agiUir 35 1'UINCIi‘II PRATICI ED APPLICAZIO.M glielo vietava, egli ha usato delia naturale liberta, e sarebbe ingiusto che la legge annullasse e privasse d’ogni effetto 30 quelTatto, quella obbligazione, per il solo motivo che Tappareiiza non ne corrisponda alia realtà, d’altronde certa e sicura. E, se anche la legge prescrive per Tatto, che vcnne con falsa apparenza posto in essere, una forma determinata, ed anzi aggiunge che il non osservare tale forma cagiona nullità, questa disposizione, affermaiio pur giusta mente il Mailher de Chassat (2, pp. 347-348) e il Ghabot de PAllier {loc. cit.), devesi interpretare nel senso che siano nulli gli atti di tale specie posti in essere manifestamente e scopertaniente senza le volute forme, non nel senso che sia tolta la liberta di porre in essere gli atti medesimi in un modo coperto e simulato. Gli effetti legali poi delTatto simulato saranno gli stessi delFatto manifesto, come per es. una clonazione inter vivos, in qualunque modo masche rata,e valida ad onta delParticolo 1° delia Ordinanza francese dei 1731, e delia disposizione contenuta nelPart.931 dei Códice Napoleone (1), sarà nondimeno revocabile sopravvenienza di figli al donante, come pensa il Ghabot de 1’Allier (1=^, p. 305). A torto professa Tavviso contrario il Mailher de Chassat(2, pag. 349), il quale non vede nella revoca in discorso altro che un diritto dei donante,mentre essa è invece anzitutto e principalmente un grave interesse e un diritto naturale, come dice il Ghabot de TAllier, dei figli di quello. Gli è mestieri, come insegnano i citati scritton, affinchè Tofibligazione simulata sia invalida e nulla, che il suo contenuto sia vietato dalle leggi, cioè sia un atto proibito per se meclcsimo, o in relazione alia persona a cui vantaggio è assunta Tofibligazione, cosicchè la simulazione, la falsa apparenza, tenda appunto ad eludere (1) Eceo il testo delParticolo: Tons actes portant donation entre vifs seront petssés devant notaire dans la forme orãinaire des C07itrats, et il en resiera minute, sous peine de niãlité. per

37 IMIINCIPII PUATICl ED APPLICAZIOM 30 PARTE TERZA il divieto legale. Allora Told^ligazione siniulata v nulla, pcrchè non vale ciò che è contrario alia Icggc, sia cho ap31 paia manifestamente, sia che non appaia. Noi soggiungeremo ]ierò che la simulazione in frai«lem legis non poirebhe produrre un tale effetto, ove il divieto delia iegge non riguardasse che la quantità di una ohbligazione,e (luindi la simulazione fosse iniesa soltanlo a fare apparire che fosse stata data una quantità minore o maggiore di quella dalla Iegge determinata, nel qual caso noi credianio che,ad oiita delia simulazione, robbligazione rimarrebbe valida per la quantità o per il prezzo legale. E infatti Ia L.33,C. relativa alPapplicazione delia nota lex anai^fasiaiia circa le cessioni, contenula nella precedente L. 22, lingendo il caso che taluno, per eludere quella iegge, simuli una cessione, totalmente o parzialmente gratuita, acquistando in realtà il credito altrui per un prezzo minore dei suo ammontare, disponc che tale cessione, simulata ín fraudem legis, valga per Fammontare dei prezzo che reahnente fu promesso e pagato: hujusmodi macliinationeni g>e7uius awpiitamiis, nt nihil amplnis accipiat quam ipse vero couiraciu ipsa persolvit. Ci siamo dilungati intorno agli effetti giuridici dei tratti e delle obbligazioni simulate, perchè una delle regole transitorie che noi troviamo accettate dalla giurisprudenza in questa matéria, è appunto: che coi generali principii dei diritto si debbano giudicare gli effetti di siffatte simulazioni, in qualunque tempo praticate, ogni qualvolta la Iegge, sotto il cui impero vennero praticate, non disponga il contrario, e soltanto imponga certe formalità a deterininate specie di atti ed obbligazioni sotto pena di nullità. Troviamo infatti interpretata in quel modo TOrdinanza francese dei 1731, il cui articolo 1° è idêntico alTart. 931 dei Códice Napoleone, da parecchie sentenze delia Sezione civile delia Corte di cassazione di Parigi: 23 vendcmre conmiale,anuo X(1), 13 vendemmiale, anno XI(2),emanata quesPultima dietro le conclusioni di I\Ierlin, 6 piovoso,32 anno Xi(3), 7 frimale, anno XIII(4), le quali sentenze tutte tennero ferme come donazioni tacite, cioò mascherate, obbligazioni che avevano Taspetto simulato di vendite. Vero è che la Sezione dei ricorsi delia medesima Corte di cas sazione teime il contrario avviso in casi dello stesso genere, come lo provano le sentenze S frimale, anno 30 pratile, 15 messidoro XIII (5), anno XIII (0), ma poi essa abbandono questa opinione, e accettò quella delia Sezione civile,come lo prova, al dire di Chabot de l’Allier(1, p. 194), la sua sentenza dei 15 brumale, anno XIV (7). E pure un principio delia dottrina delia retroattività nella matéria di cui trattiamo, non potersi applicare retroaUivamente le leggi che ordinano doversi certe private disposizioni inter vivos considerare come atti simulati ín fraudem legis, e come tali annullare. Leggi siffatte esistono in tutti i Codici e di solito mirano ad impedire che, con mentita forma, si facciano certe disposizioni a pro di certe personc, cioò che le si facciano per i}iterposta persona,con templando direttamente individui, che si trovano in un certo rapporto personale, dalla Iegge determinato,con altri individui, incapaci per le disposizioni, e dalla Iegge riputati il vero disposizioni medesime,concepite direttamente a vantaggio dei primi. Or bene sarebbe di certo un ledere il diritto ;e di acquistare in virtü di tali oggetto delle O’o JDO acquisito di chi fu oggetto di una promessa contrattuale, legalmente fatta sotto una data Iegge, Papplicarvi una (1) Ap. Chabot dr CAluer, i, p. 281. (2) Ib., p. 273. (3) ih., p. 289. (4) Ib., p. 292. (5) n>., p. 293. (6) Ib., p. 294. (7) Ih.

38 39 PARTI-: TERZA PRINCIPII PRATICl ED APPUCAZIOM legge nuova circa le presunzioni jiiris et de delia simulazione a pro di una terza persona,incapace di Lale acqiiislo, 33 vigendo la slessa legge aníeriore,siano presunzioni desunle dalTindole delTatlo, oppure dal Litolo ddiiterpnsizione tli persona. Concorda nelTesposta doUrina il Chabot de rAllier (1, p. 65 e segg.), il quale rettamente opina che, dicliiarando la legge francese 17 nevoso, anno 11, atlo simulalo, onde eludere il divieto di donare viiet' ?:ivo.s' al proprio erede presuntivo, la donazione al medesimo colTonere di una dita vitalizia al donante, oppure la vendita alTerede ili stabile a fondo 2^erduto {à fonds perdu)(1)^ e non dichiarando Ia stessa cosa le leggi anteriori, le donazioni,oppure le vendite di tale riormente airattuazione di detta le giudicate secondo le leggi anteriori, le quali lasciavano i tali casi libertà. al giudice di annullare o di tener ferina 1 disposizione, secondo le circostanze. renuno specie, fatte alPerede presuntivo ante- :e, debbano essere f/O' DD in a God. Napoleone(art. 911),il quale considera persone inlerposte, oltre ai discendenli, anche i delTercde.Le citate sentenze hanno fissato su questo punto 34 giurisprudenza,comeavverte il Chabotde l’Allier(p. 75), e non le due altre in senso contrario dei 28 ventoso, anno X (2), pronunciate dalla genitori e il coniuge la VIII(1) e dei 4 gerininale, anno Corte di cassazione di Parigi in una medesiina causa. Iniperocchè non vi ha cerlamente nulla a replicare contro rargomentazione adoUata in parücolare nella atteso che Tart. 26 delia citata sentenza dei 6 pratile, anno X: legge 17 nevoso, anno II. ò proibitivo, e non può quindi venir esteso da un caso alPaltro; ch’esso riguarda soltanto i SLiccessori e i loro discendenti; che se vi ha qualche in conveniente nel non essere la proibizione stata estesa agli ascendenti o al coniuge dei successore o dei suoi discen denti, non sarebbe inconveniente minore il creare per via di analogia proibizioni non slabilite dalla legge; che quesCuUiina inlerpretazione invaderebbe il campo delPautorità legislativa, la (lual cosa sarebbe ancor meno aminissibile, pensando che prima delia legge dei nevoso non vi erano quistioni piü agitate di quelle concernenti siíTatle proibizioni, cosicchè debbasi ritenere che i legislatori non a caso le restringessero dentro i limiti che hanno stabiliti, ecc. Analogamente la Corte di cassazione di Parigi con due sentenze, Puna dei 24 frimale, anno V(3), Paltra dei 23 brumale, anno XII(4), dichiarò non potersi considerare come donazione simulata,e quindi nulla, al proprio erede presunlivo, la vendita di uno stabile ad esso fatta con riserva di usufrutto, vigendo la legge dei 17 nevoso, anno II, e quindi la vendita medesima essere valida e rimanere tale anche sotto Pimpero dei Cod. Napoleone, perchè Anche Ia giurisprudenza dei noslro secolo ha piu volte applicato gli esposti principii. Gosi per es. la Corte di sazione di Parigi con sentenze 21 ventoso. casanno IX (i2), 18 frultidoro, anno IX (3), 6 pratile, anno X(4), dichiarò che la contravvenzione alia legge 17 nevoso, anno II, divietante le donazioni inter vivos al proprio erede presuntivo, non può consistere,ove trattisi di donazioni poste in essei'e vigente quella legge, nel donare ad altre persone fuorchè ai discendenti delPerede, che soli sono dalla legge stessa (art.26, v. Chabot de PAllier, pag.58) consideraii persone interposte (Chabot de PAllier, 1 p. 58), a diíTerenza dei (1) Vendere a fondo perdulo dicesi alienare por un prezzo, clie viene lasciato al compratore, slipulandone in concambio una rendila viializia (v. Chabot de l’Aluer (2) Ih., p. 71. (3) Ib., p. 72. (4) íb., p. 74. I, p. 76). (1) Ap. Chabot de l’Allieb. i, p. 69. (2) Ib.y p. 70. (3) Ib., p. 77. (4) Ib. à

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