C. F. GABBA RETROATTIVITÀ DELLE LEGGI VOL. II. { ( \
TE A ItKLI.A l{ETl!OA'mVITA IIELLE LEG61 ESPOSTA i>.\ C. F. GABlíA Professore ordinariu delia R. Univeraitíi di Pisa. VOLUMK SECONDO TI'UZA KDIZIOM': RIVEDUTA E ACCRESHIUTA DALL’AUT0RE CON RlCniAMO ALLA PIÜ RECENTE r.IUBISPRURESZA TORINO II N10NK TIPOU K A 1-'1('O-EI)ITP,ICK 33 - Via C.arlo Alberto - 33 1897
PARTE TERZA Principii pratici ed applicazioni LIBRO PRIMO PRINCIPII Dl GIUS TRANSITÓRIO PERSONALE. Le relazioni che intercedono fra gli uomini nella società i possono essere distinte in due grandi categorie. L’individuo ha continuamente bisogno dei suoi simili onde esercitare utilmente la própria attività, sia che si assoei con altri onde raggiungere un vantaggio comune, sia che scambi i prodotti delia própria attività e i propri servigi coi prodotti e servigi altrui. Di qui nascono i molteplici e svariatissimi rapporti delia vita quotidiana, i quali forniscono alia scienza economica e a quella dei diritto la maggior parte dei loro contenuto. Ma oltre a queste relazioni, di loro natura passeggiere,e per la massima parte coordinate piuttosto ai mezzi che ai fini delia esistenza, Ihndividuo ne ha eziandio di durevoli, che investono per diversi lati la totalità dei suo essere,e che attengono strettamente alio stesso fine delia vita, e ne effettuano una parte. Diconsi queste ve\a.zion\ personalí per eccellenza, o relazioni di stato personale. L’uomo invero nasce e vive membro di uno Stato, membro di una famiglia, consegue nello Stato una posizione corrispondente ai suoi meriti, fonda il piü delle Dirilti di tradiizione e riproiluzione riservali uUu Società editrice.
7 FRINCIPII PRA.TICI ED APPLICAZION! Veramente, ove si adoperi la parola Stato nel piü latos suo significato, che equivarrebbe a quello di socielà civile, può anche dirsi che tutte le relazioni di stato personale intercedano in sostanza IVa Tindividuo e lo Stato, comprendendo nelTordine di questo anche Tordine famigliare. Lo che appunto noi abbiaino pure afíermato nella Parte generale di quesfopera (Vol. I, pag. 208). Ma ora, dovendo noi piü particolarmente di quelle relazioni ragionare, stimianio opportuno adoperare la parola Stato in piü ristretto senso, cioò in quello di política aggregazione, distinta affatto da ogni privata colleganza, epperò le relazioni di stato personale in due categorie raccogliamo,secondo che alio Siato in proprio senso ricollegansi, oppure alia faniiglia. Le prime sono aspetti vari dei concetto generale di cittadinanza, cioè di appartenenza di un dato individuo a una data aggregazione política, le seconde sono aspetti vari dei concetto generale di famiglia, cioè di colleganza per titolo di matrimônio o di parentela. Per comprendere però tutta Testensione delia rclazione personale di cittadinanza, bisogna considerare il cittadino non solo nelle prerogative che egli ha coinuni con tutti gli altri, ma eziandio in quelle che sono connesse colla posizione, coirufficio o colla carica da lui individualmente conseguita, e che dei pari gli competono di fronte a tutta la societü; e non solo nelle sue normali condizioni di esistenza, ma eziandio in quelle anormali, provenienti sia dal fatto suo,sia da cagioni indipendenti dalla sua volontà. 4 In queste ultime lo Stato ha piuttosto diritti verso Lindividuo che doveri, oppure accade il contrario, mentre da tutte le altre relazioni fra 1’individuo e lo Stato i diritti e i doveri di entrambi si compensano ed equilibrano. per la massima parle. EgH non si arrischiò a dire lulte, perchè non si addentrò abbaslanza nelPargomento. 6 PARTE TERZA volte una famiglia nuova,e tutte queste qualità e relazioni, mediante le quali egli adempie ai suoi doveri di cittadino 2 e di congiunto, esercitano una costante iníluenza sul viver sempre e dovunque egli si ritrova. Esse espriinono ed effettuano 1 alta destinazione morale delPuomo, nella (juale 1 interesse deli individuo si concilia e si confonde coll’ in teresse generale, nè Tumana associazione sarebbe un ente orgânico, ma soltanto una individualità, se non suo massa inorgânica di isolate si vedessero gli uomini raggruppati stabilmente intorno a molleplici cenlri di vita, cooi'dinaü e subordmati fra di loro, principalissirni fra i quali sono appunto lo Stato e la famiglia. Per tal ragioiie le relazioni dl cui parliamo servono in certo modo di base a tutlo quanto il sistema dei diritti individual! tutte le altre relazioni giuridiche, e noi pure nello appli1 generah principii dei gius transitório, ci siamo proposti dl cominciare da esse (v. Vol. I sono anteriori a care pag. 144). CAPITOLO I. Natura e contenuto delle relazioni (li stato personale. , relazioni di stato personale, partendo dll individuo, mettono capo,come dicemmo poc’anzi,alio btato e alia famiglia, aile relazioni ci di parentela - cioè di cittadinanza e ,,, itiediante queste, ai fondamentali concetti deli ordine sociale e delLordine famigli tante verità e ucii uruine lamigliare. Godesta importante verità è stata finora intraveduta da pochissimi scrittori dl diritto transitório, quali sono 1’Herrestorff (pag. 199)(1), e il Grandmanche de Beaulieu (vedi infra). Io stato delle^sItiBole^nerson'^"^ persone delermmano per la massima parle socielà civi e Tcon nne ■■imanenle ^vo,zepoi,o;3.o:r:^xs:;t;rrb^::::s:r;a^r^"“^'^"“ 'espressione:
8 9 PAHTE TERZA l■RI^;Cll’Ií PRATICI EU APPLICAZIOM gierji durala, e se quesle, a differenza di quelle. trascendono il piü delle volle Ia vita di determinali individui, ciò non accade, se non perchò i superstiti iii cui essepassano, reputansi íbrmare una sola persona coi loro predecessori. Ma siffatti caratteri distintivi delle relazioni giuridiche in discorso sono piuttosto esteriori; considerate nella loro essenza. esse presentano una ben piü importante differenza. Le relazioni di stato persoaale. a differenza da tutte le altre, sono regolate dalla legge con norme tutte quante impercdíve, e rimangono sempre sotlo il potere delia legge. Imperocchè esse hanno sostanza etica, costituiscono la base e il piü vitale tessuto dei sociale organismo, il quale è condizione per la esistenza civile degli individui, e non può quindi in quella piü essenziale sua parte nè essere lasciato in balia dei privato arbítrio, nè trovare nei privati interessi un ostacolo al suo svolgersi e trasformarsi. Sono bensi anche le relazioni di stato personale, nel massimo loro numero, opera delia volontà degli individui, ma non nel senso e coU’effetto che questi possano applicare a sè medesimi le relative leggi con quella liberta di deroghe e di modiflcazioni, che è lecita e usitata rispetto alie leggi puramente dispositive, bensi sottomettendosi puntualmente ad ogni e qualunque precetto o divieto delia legge. Emanino poi direttamente dalla legge senza il concorso di fatti votontari, oppure questa seconda ipotesi si avveri, le rela zioni e i diritti di stato personale possono sempre venire modificati dal legislatore, come egli crede piü confacente, negli effetti e nelle conseguenze loro, secondo le esigenze etico-sociali da cui le relazioni medesime trassero origine, e che sostanzialmente le informaiio, e sarebbe assurdo il pensare altrimenti. Sono queste premesse fondamentali delia trattazione dei diritto transitório personale, già da noi poste in sodo nella Condizioni personali anoraiali deIl'individuo di fronte alio Stato sono: a) quelle nascenti dalla violazione delle leggi, che ingenera nel cittadino il dovere di ripristinare con sacnflcio proprio 1’ordine sociale disturbato, e nella società I dmtto di^ esigere tale riparazione; h) quelle nascenti a imperfezioni natural! o accidentali dello svolgimento de le umane facoltà, necessário pel pleno esercizio di tulti 1 dintti che le leggi attribuiscono al cittadino. Di St ultimo genere quesono per esempio la condizione dei , maggiorenne incapace intellettualS iTr “ ““ “" p'"'" i«iisi tiovano ni condi minorenne, e quella dei zioni personaii di questo essere assistiti dalla società, assisterli. Certamente le leggi la condizione giuridica di pVií n messo un delitto, in ragione di questo f-ittn n minorenne o di chi ha mpnta ^ ^ stato e sulla capacità persTale el"ui .T" considerate in questo modo. le""noUd ‘7™ '« gim-idicha che le leggi desumono da oupIIp r scorgiamo appunto che esse inter h r ‘=°ndizioni, noi 1’intiera società sorm ● ● ^'^®’^cedono fra 1’individuo e «caid», í.ir;.r°„„Trr„:,e r7 eg,i á piopnamente fr‘i ii r üeiJa 'hd le della",á" '« “'ielà, a »«le condaana,., * del „ 117 * *' <>’<>«- ●nfluiscono sul contegno di dell’interdetto ehe possono aver , L-e,,,i,,.^.^.^.^japport.giuridiei s^atura. mentre le altr economica, genere hanno il diritto di c questa ha il dovere di che determinano la comc di capacità ImpeP^üa intercede verso tutte le eon esse e relazioniT° ' sono per la personali per loro gmridiche, cioè quelle d’indole parte di passeg-
11 iO PUINCIIMI PRATia Kl» AITLIilAZlOM ['AUTIí: TEítZA nico, non sono però sempre esattamenle corrispettiv.i fra loro, nè si svolgono sempre dallo stato personale da cuÍ7 come vere e proprie conseguenze di questo, emanano G Parte Generale di quest'opera, dove (pag. 209) dicemmo altresi che le leggi di stato personale, al pari di quelle concernenti le cose materiali considerate come oggetii possibili di diritti patrimoniali reali, sono di loro naíura elementari e fondamentali come gli oggetii su cui cadono, epperò, a differenza dalle altre leggi concernenti le zioni giuridiche patrimoniali. non possono trovare ostacolo alia irnmediata applicazione loro in diritti quesiti individuali, nello stesso altre leggi. relasenso e modo in cui lo trovano quelle secondo il significato che noi già dicemmo doversi attribuire alia parola coyiseguetiza nella giurisprudenza transi tória. La cagione delia loro connessione consistendo tutta ne! concetto delPordine sociale e morale che per essi viene effettuato, la necessita lógica vi domina meno che nelle relazioni patrimoniali, e quindi anche meno facilmente vi trovano applicazione quei concetti di YRyAouale srolgimento e frasformazioite, che tanta parte già vedemmo avere nella dottrina dei diritto quesito patrimoniale (v. Vol. I, p. 273). II qual riflesso consuona e coincide con ciò che già poc’anzi in generale dicevamo circa i ben diversi caratteri dei dirilto quesito nel giure personale e nel giure patriinoniale. Gosi per es. il diritto che ha il cittadino di concorrere alie pubbliche cariche. allequali abbia la idoneità prescritta dalle leggi, non è certamente il corrispetlivo dei dovere che egli ha di pagare le imposte, quand^anche il pagamento di una data somma dhmposta sia la condizione di quel diritto; bensi l'ordine sociale e la giustizia esigono che vi siano imposte, e che i cittadini i quali ne paghino una certa quantità, abbiano certi diritti politici. Lo stesso diritto poi che al cittadino compete di concorrere alie pubbliche cariche, benchè si possa dire in lato senso una conseguenza di tale qualità, non è però conseguenza cosi logicamente e necessariamente connessa col concetto di cittadinanza. che questo concetto e il carattere di cittadino vengano alterati, ove le condizioni dalle quali dipende 1’idoneità a quelle cariche non rimangano, per chiunque ha rivestito quel carattere, quali erano determinate dalla legge allora vigente.Imperocchè non da astratti concetti, e in via razionale, ma dalLutile reale delia società Quale poi sia propriamente la differenza fra i'applicazione delle leggi personali, e quella delle leggi patrimoniali dal punto di vista dei diritto degli individui, è il vero e proprio assunto dei presente studio. Se cioè le fondamen tali premesse dei diritto transitório dianzi accennate,in esse risiede in personale sono quelle pari tempo la difficoltà di quello studio. Imperocchè ella è pur cosa evidente che, per quanto in tali materie il diritto delia società sia poziore di quello degli individui tersi che il legislatore non può tuttavia ammetpossa manomettere e sovvertire, come e quando egli voglia, quella condizione personale che 1 cittadim si sono costituita sotto hegida delle leasi esistenti. Un diritto quesito devesi terie personali, siano differenti, pure ammettere nelle maper quanto le leggi che governnno queste per índole, dalle leggi patrimoniali, ma non ●ge dei pan a prima giunta quale sia il vero contenuto e quah siano gh esatti conflni di un tale diritto, onde conc harlo col carattere assoluto e imperativo, e colla imtnediata applicazione delle leggi di stato personale. Continuando ad avvertire i generali caratteri delle relazioni di stalo doveri a cui si scoi propri personale, notiamo che i diritti e i P cnllpc r ■ distribuiti e collegati m modo daprodurre un tutto ordinato ed armo-
12 -13 PRINCll‘11 PIÍATICI ED APPLICAZIOM atti giuriciici che le leggi non gli permettono, Tobbligo delia moglie di non fare certi atti giuridici determinati dalla legge. senza rautorizzazionc dei marito, Tobbligo di tutti i cittadini al servizio militare, e Tobldigo dei padre di alimentare la prole. Delia seconda specie di eíTetti ci 9 porgono esempio; il diritto che ogni dttadino ha di concorrere alie pubbliche cariche, e di porre in essere tutti quei rapporti giuridici che le leggi dello Stato riconoscono; il diritto dei marito di essere capo delia famiglia; il diritto di chi ha la patria podoslà di non dare cauzione a motivo deirusufrutto legale sui beni dei figli. Vuolsi poi notare che talvolta a certi diiâtti di stato personale, consistenti in dati modi di agire in confronto altrui, e specialmente dialtri membri delia famiglia, vanno congiunü diritti patrimoniali sui beni di tali persone. Cosi per es. al diritto di patria podestà va moiiio dei figlio. Codesti diritti patrimoniali però,siccome lu giA da noi prccedentcmente osservato (v. Vol. í, p. 272), essendo strettamente connessi coi diritti personali clie ne sono causa, partecipano delia sorte di questi, come l’accessorio segue il principale. Le relazioni di stato personale, in quanto atiribuiscono dtriíf-i 0 doveri di agire 0 di mm agire in un dato modo, conferiscono in sostanza una capacità giuridica, oppure la limitano, e in generale iníluiscono sulla capacita giuri dica delle persone. Per questo motivo le relazioni medesime soglionsi anche dire relazioni di stato e di capacUà fra le persone. Godesta personale capacita dalla relazione di cittadinanza ò conferita in confronto di tutti gli altri uomini, e dalla relazione di famiglia è conferita invece in confronto di determinate persone. Ed alíra è capacita di possedere un diritto, come osservano i giureconsulti tedeschi{Reehtsfahigkeit), altra ò capacità di esercitare un diritto congiunlo Tusufrulto legale sul patriPAIVIE TERZA sono desunte quelle condizioni, e chiunque divenla cittadino sa che le esigenze dello Stato verso di lui pnssono coll andar dei tempo mutarsi. Cosi pure il dirillo che ha 8il marito di autorizzare certi atti giuridici delia inogiie, non e certamente il corrispettivo dei doverechegrincunibe dl prestare alia moglie i mezzi di sussisleiiza. ma quel diritto e questo dovere hanno contcmporaiieanienlo la Ioi'o origine e la loro ragione nel gliare. II diritto poi che ha il separazione per adultério delia concetto delhordine famimarito di domandare Ia moglie, benchè sia una conseguenza dello stato coniugale e delia qiiaiilà di niarilo non e però logicamente e necessariamente tale stato, sicchè questo si mato, se, sia piü arnmesso ; connesso con SI debba ritenerc altcralo e meiiopor avvenlura, in taluni casi ([uel diritto non un marito che diveniò e che ora si troverebbe - vaniaggio di tale quando vigeva quelia le^-n^e * *S„„IÍ ,1„|| delia morale pubbiica e privala, le di piü 0 meno perfette È pure caratter. ridiche personali il lor 0 dellhiltra delle diie dovere di agire o di non di altri cittadini, di fare e esigenze quali sono suscettibiii e quindi varie interprciazioni. c piopiio e distintivo delle relazioni giu0 contenuto. Questo è sempre di una specie seguenti. O consiste: agire in un dato modo in confr o di altri membri delia famigli certe prestazioni alio Stato 0 ad altri ) sia di personali ragione soltanto delia qualità membro delia famiglia; cigire 0 di non agire in cittadini fD nel onto 0 la oppure membri delia famiglia servizi,sia di altra utilità personale di cittadino oppure consiste h) nel un dato modo \ a 0 di diritto di ío confronto di altri 0 di altri membri e.«U, p.,,on. <lei rnsBislratl, 9' Delia prima _ 1 speciali doveri mmorenne di non fare certi
I*AUTK Tiai/.A. l'ULNCIPU 1‘RATia liü AIM‘LU;AZI0M ■15 Sandluncjsfükigheit). E questa capacita di esercitare diciui può tanto quanto circostanze passeggiere delia persona, e concernere intiere c invece lo stato personale si risolve in quelle durevoli litàgiuridiche delle persone, dalle quali provengono le relazioni personali utili alie medesime. Dice il Grandmanche de Beaulieu (p. 40): lo stato delia persona è l'insieme delle qualità che ha la persona nella società e nella famiglia, e alie quali la legge congiunge il godimenio di certi diritti quao di certi doveri; la capacità personale è qualunque one di atti giuridici, concernenti certi diritti; in sogliono coincidere ateoe corríquanto certi atti soltanto, realtà queste due differenze spondersi. Gosi tore esecutato ^ , civile italiano il debicetto, alienare rimmobné d?*° ^ trnscnzione dei preliniitata capacita nell’!nzideUo , "''í ^ co a nsulti tedeschi capaoità di r i Shiveheit), ma egli è chiafo che Ía essa e la capacità durevole di eLfc P " noii può giustiíicare differenza di ‘^'“'●ti, o di agire, tono da applicarvisi (1). l>u„^ transi- « ^0a son amisucadi poLVurdatl " denza O autonomia individuale " ●llrai. che puj ciale, oppure volontà di autorità íaluno c í^iffenscono per es. nel diritto o una deter- ^^^antità di indipen- «PPure di dipendenza 0 volontà di dalla Lui pubblico uffipersona privutn, alia cui un’altra e sottoposto quaiità personale, influente sull’í;5erí?í>íí? dei diritti lo stesso autore soggiunge {íh.): delle condizioni di età, di sesso, di fisico e intellettuale svolginiento, di sanità, alie quali la legge connette P cizio piü 0 meno esteso, secondo i casi, dei diritti che essa ha già attribuiti in virtü dello stato personale In conseguenza cli queste premesse i giureconsulti francesi propendono in generale a considerare lo stato personale un diritto, cioè come una coudizione giuridica vantaggiosa^ mentre collocano nella categoria delle semplici capacità, ii qualunque situazione personale, la quale tragga seco la diminuzione di e poi a capacità è 1’insieine esercome certi diritti, cioè doveri piuttosto che diritti. pensiero è stato anche esplicitamente íbrmulato dal Theodosiades (pag. 66) (1). Evidentemente il significato che noi abbiamo dato alie Codesto e la capacità 10 tedeschi dai rapporto fra lo stato ^ quella di . Per la p francesi orsonale cspressione «●Pacità, come sTi7ue comprende inv«„ ’ «ue concelU fosPe^-sonali che intercedono fra 1 f. Personah qualilà che essi'rf a cngione / arati ma sia cli fronte alíl 2) M Saw ™<=he Pfair e H f ' ®econdÍ espressioni in discorso non coincide nè coiruno, nè col1 altro dei due riferiti dianzi, ina si tiene in certo modo nel inezzo fra ambedue. Anche per noi, come pei giurestato frapposta consulti francesi, Io stato personale ò la base delle relazioni personali e risiede propriamente nelle durevoli sero zioni di certe alPintier sep quaiità di cittadino e di membro di una famiglia, dalle monio, la palria podestà, la tutela, l’emancipazione, come appunto non ie considera il Savigny. Infalti egli non potè poi rimaner fedele a tale pre* niessa, e per es., parlando dei matrimônio, osserva (pag. 495) che Taulorizzazione rnaritale fa parte dei discorso intorno alio stato delle persone. (1) “ L’état des personnes constitue un droit acquis, une propriété qui doil êlre aussi assurée que les autres propriétés 1 tliJali 1'Unger P''''s«níile.eil dinito - giiinsprudenziale, personale ilmaíriche
16 l‘ARTE fl-RZA i’i;iNi:ii‘ii [MiATici i:i> ajmíjca/.io.m quali hanno origine tali relazioni. Ma noi non conveniamo coi giuieconsulti francesi nel modo in cui essi disliiiíruono lo stato dalla capacita personale. Per sonale non è che uno degli effetti dello stato attesochè queslo 0 attribuisce diritti, o impone doveri di agire o di non agire in date maniere. Quelle condizioni di eta, dl sanità, ed altre, daIJe quali i giureconsulti francesi fanno provenire le relazioni di capacita, distinte da quelle 1 Stato personale, siccomedanno origine in reallà a relazioni personali fra il singolo cittadino e lutla la rimanenle soe,eta, cosí vengono ad essere mere modificazioni delia condizione fondamentale deli noi la capacita perpersonale, maniera niereino )'<'trofiUive. Veggansi in conforma di queste asserzioni: Merlin \° Eff. rvty. c., p. 223 e segg.), Chabot íle I'Allier( I, p. 39 e pass.). AVeber (p. 79), Meyer(p. 20, 24, 30. 40), H Spangenberg(ap. Slruve, p. 179).T-íeorgii {p. 161). Mailher cie Cliassat (1, 205). Duvergier (sur Toullier. pag. 11 e segg.), Demolombe (n. 45). Marcadé (n. 46). Dalloz (1. c., 208). Diirantoii(n. 50). Pinto(p. 136),Savigny(p.414), Unger (pag. 130), Schniid (p. 121), AVachter (2. p. 183), Christi ^^randmanche de Beaulieu crgmann (pag. 112). Ilcrrestorff (p. 199), anseii (p. 29, 30), Lassalle (p. 76. 371 e segg.), (p. 44). Theodosiades (p. 64, . . persona. In questa no, siamo condotti eziandio acondanna.-e il p,-etoso caratle dl diritto ulileche quei giureconsulti att,-ibuiscono alto stato personale. Non è invero arbiti-aria negare che sia a asserzione il vero stato personale quello dei 66 e sef^‘o- \ Bauer Pfaff Piintelen (pag. 33). Pochi lo negano, come (pag. 41-43, 131), AA4iidscheid {FamL, g 32, n. 7), e Hofmann (pag. 150-151). Un solo scriítore, che sappiamo, e qucsli è lo Schaaff(p. 425 e segg.), nega pi‘incipio, e propugna nna differente dotti-ina, delia ÇíUale noi terromo conto piü sotto. Alcuni però, Ira i quali Grandinancbe de Beaulieu e il Theodosiades, ammetla retroaltività deile leggi conceriienti la capaciià personale, e la negano per quelle che concernono lo stato persone, corrispondentemente alia distinzione che |^®si fanno tra stato e capacita, e che noi abbiamo liteiita , — Come gii scrittoii. cosi pure sono 13 concordi nel riconoscere la retroattività deile la immediata noi cjuel stato e di capacita personale condannato ad una pena qualunque,quello dei miuorenne mentecatto perche la condizione giuridica di costoro è svani-m ● ’ nel senso che la legge si propose di lilnre iTo™ -n'’ piuttosto che di accrescerli ? 12 CAPITOLO II. leggi concernenti lo - persone. Delia retroattiTità âelle stato e la capacita deile Che le leggi concernenti lo sone debbano comegiàdicomm stato e la , cioò PP icazione loro a tutte le persone _ Pcicigi, G giiigno ^,^Denti decisioni italiane: 11 nprile 1874(2): Cassaz Cassaz. di Torino, ' esisten 1810, 12 gingno Tribunale di Ca capacita deli e per- ●^°Pcapp.9elO).appliP^'*’;^one che si u-ovano SSSG loíi'0'í o n ' e non soltanio in avvonire, è eiui-ecoMsulti. possono anche condizioni i o(v carsi immediatamenie a tutte le nelle condizioni contemplale da a ti. A^edi Cassa1815 (1), e le stigHone deile di Firenze. 26 maggio 23 dicembre 1S75 (4); Corte quelle che entr pure cânone In tal dire accet senso, e no cranno in tali i^>iiversalmente tato n altr c sogliono infatíi 0, quelle leggi si venir chi;imate e n paí,^ 223. oi pure le chia- (í*BBa — II.
18 19 PAirrr: tki{/.a IMU.NCII-Il 1>UATU:í El) APPLICA/IOM di appello di Firenze, 2 marzo 1866(1); Cassaz.di Torino. 30 giugno 1870 (2); Gassazione di Firenze, 15 1875 (3); Gassazione di Torino, 7 febbraio 1872(4), e 28 agosto 1868 (õ); Gorte d*appel!o di Torino, 3 marzo 1868 (6); Gassaz. di Torino, õ febbraio 188U (7) 23 genn. 1880 (8); Gorte d’appelIo di Venezia. 1880 (9); Gassaz. di Palermo, 21 luglio 1896 (lU). F marzo e 23 marzo ia le legislazioni positive, Ia maggior parte, anzichè formulare astrattamente il suesposto principio, lo applicano a casi speciali, ogniqualvolta non VI si oppongano ragioni scrittori cilati poc5inzi (pag. 17), e specialmente Grandnianehe de Beaulieu (1. c.). il Theodosiades(1. c.), il Georgii (1- c.), il Merlin tl. c.). il Pinto (1. c.), e il Lassalle (p. 307), i quali tutli ne Iraggono poi Fillazione, che un dato grado capacita per.-iouale. acquistato in conformitàalia legge, non può piii esserc lollo tia una legge posteriore. Di conti*ario di avvist) sono pochi. come Baiier (p. 41. 43, 131), Windsclieid i Paml., S 32. n. 7), Pfaff e Hofmann (loc. cit., Píig- 150-151). Aiiche la Gorte di cassazione di Parigi dichiarò in mia sentenza dcl 20 maggio 1806 (1): *^"gi che regolniio e modiíicano lo stato delle persone *^iigliorando 1 le a loro condizione, devono, per la stessa dl pratica e pubblica utilità, che i legislatori hanno certamente il dintto, ed anzi il dovere di apprezzare forse piú nelle materie transitorie che in allre. Alcune legislazioni però conlengono anche massime generali intorno a questa parte dei gius transitório, e fra le allre voglionsi qui ciUre Ia legge transitória diBrema dei 1814(§ 5,6,Vol.1 p.871 quella deirOldemburgo dello stesso anno (§ 25 ib n 9(n' Del pari è generalmente r Paltro principio, da noi (v. sopra p. 10),, in matéria di stato devono ammesso dai giureconsulti pure già avvertito iin geiierale a complemento dei precedente,che anche e di capacita personale vi essere diritti acquisiti sono e vi , e ]}el favore dovuto alio stato delle peiimmediatamente dopo la loro promulga- ^líitura delle sone, zione apidic cose arsi «● Di questo canono il valore razionale noi indaghei'emo pi Cl sotto. considerazione le due Noi vogliamo ora riprendere in ®uesposte proposizioni, che cioè le leggi sullo stato e sulla *^'^pacità persoiiale hanno effetto retroattivo, e che nondioieiio iilimitata non piiò essere Fazione *^ggi personali, che cioè anche diritli quesiti personali ci devono retroattiva delle pure essere u . Puchiamo 8‘li ste , inviolabili da qualimque legge nuova. ia reale differenza fra i ssi Sernbra sulle prime che non vi sia ^miii di di tempo nelFapplicazione nuove leggi intoriio stato ed alia capacita delle persone, e quelli deH’apPjicazione di qualunque altra legge. Noi abbiamo infatti posto come principio fondamentale dei gius transitório g- Vol. I, Introd.) che tiitte quante le leggi si applicano itlivamente, purchè non si ledano veri epropri diritti ^cquisiti, sicché la cosl detta applicazione retroaüiva dei a ®Sge personale, salvi i diritti acquisiti personali, sembra 15 '"°'’i->spondere appicno all’applicazione retroattiva delia Ap. Merlin, 1. i ^‘etroí pag. 223. (1) Á. G., III, % 60. (2) G<u,etta dei Tribunali di Gênova W A. G., IX, I. 212 G) G., IX, 275. (5) Ib., VI, 17. (6) ib., V, 410. (7) F. 1880. (8) G. 2., 1880. (9) Ibid. íín (ll) L état des ; pag. 139). HP..O 18 etdes chos II, 390. 96 Peisonnes es > P. 267. jugé d’ (v. Pinto, ^Près la loi présente „
20 21 i-KATu:i i:n aim-ucaziom FARTK TERZA legge contrattuale in tutti quei puiiti nei quali non si oííenaono diritti aequisiti contrattuali e segg.). Gonsegaentemente il concetto dei diritto acquisito un campo mollo piü esleso nel dirillo conlralluale che nel dirilto personale, e corrispondenlemente la retroattività od applicazione immediata ha un ben diverso significato concreto secondo che si applichi alie Icggi di diritto personale, oppure alle leggi di diritto patrinioniale. Vhiolsi qui dei resto súbito osservare. che,oltre alTavere Gííetto retroattivo su di una condizione giuridica personale già coslituita. in ordine ai diritti nascenti ulleriormente da <^iuesta, il quale elíetto, come dicemmo sopra, è ciò a cui peincipalmente si pensada chi afferma la retroaltività delle nuove leggi sullo stato e sulla capacita delle persone, queste f(uino par cessare immediuiameate quaínuqae siato perso)iale sraidagijioso che esse piü non ammettono. Imperocchè.anche prima di avere precisato il concetto dei diritto cíuesito in matéria personale, ognuno facilmente scorge che queireffelto di una nuova legge di tal genere, mentre c voluto dalla naturale retroattività delle leggi personali, non può Gssere conlrastato dal diritto quesito di nessuno. hnperocchè non é diritto, ma onere, una svantaggiosa condizione personale in chi vi si ritrova, che per avventura ne rilraggano vantaggio. possono accampare diritti a che la medesima continui, essendo le leggi personali, come già dicemmo. suggerite da iTiorale e pubblica convenienza piuttosto che da riguardi comodo individuale di nessuna privata persona. prima di farei a h contenuto e i limiti concreti dei diritto acquisito nelle niaterie di stato e di capacita personale, ci pare utile soffcrniarci alquanto intorno alPopinione dellobchaaf, unico nppositore, che noi sappiamo, dei principio che le leggi intorno alio stato ed alia condizione personale sono retrontíive. Siffatta opinione non ha nè terze persone, riguardi di determinare ancor piü da vicino offre soltanto interesse per la . Ma chi ben rifletta, Tapparente analogia fra Tapplicazione retroattiva delle lG<’gi sullo stato personale, e quella di altre leggi„ e meramenie oimale,ed una reale differenza intercede fra l'una eTaltra, per c,ò che il concetto dei dirilto aequisilo ha una estenwone assai minore nel campo dei gius personale, di quello tntt'"i^ diritto, e peresempionel diritto Tr’ delh eggi sullo stato e sulla capacita personale mente di mira quelVef^eacia di sl che una conha priucipalesse leggi che consiste nel far certo di «' dei suo stato, aveva un chutto m confronto di altre o di mdaltra, non Io ahhia , pur rimanendo in quello stato piu d''ora mnanzi, persona, la quale, al verificarsi di polido agire in un dato modo in unUdtra non lo piossa pih d' , o che una cerie contingenze, confronto di altre o di 'ora innanzi, se di quella facoltà - ■ esempio, abolito 1’usufrutto ' ‘'^ssare, come in seguito ne fosse precedentemente per ragioni di equità avrehhe . non non ha già fatto uso. Gosi, per legale paterno, codesto diritto deve diraostreremo, anche in chi investito, a meno che la legge ordini espressamente il contvnrirv i , non si possono piü sciogliere in vedremo in seguito, cedentemente. Esempi ‘c^desU; e7aVtn‘ quah SI collegano ” e in questo con ciò che circa il ben diverso carattere dei ■orzio. modo ‘^ePPnre i matrimoni condnusi pre- -1 molti iioi dicemm come pur consimih, i poco sopra 0 cosí detti effetti 0 nel diritto 1 Patr guenze nel diritto (V. sopra p. 11). Gíii dai diritti patrimon O conse- Personale effetti i Jnve imoniale ro e le coiiseguenze ' S^^eralmente dirit+í ^ Provengono 'empo (li q^ç||, ^ ■ e in vuiú di iiascenti sono a cui ●'«■'e Ceneitld r, Í T'° IV. Vol. p, 271 iali essi pure, come quelli, ^iJelli d e nello stesso da noi dimostrato
22 2S PAUTE TEUZA sua connessione colla dottrina fondamentale 37 scrittore intorno alia retroattività delle e principalmente, perchè il sul Diritto Romano,sicchè, ove non Ia si esamini tamente, essa può suscitare intorno ad versalmente ricevuto, dubbii rità dei Romano Diritto. d suo autore pretende un PUINClPll l‘UATICI EU APPLICAZIOM non staremo ad apprezzare codesta generale dottrina, la quale non è altro in sostanza che una differente eiiunciazione di quella di Rergmaiin, già da noi esaminata (vedi VoL I, p. 4S e segg.l; piuttoslo apprezzeremo gli argomenti che lo Schaaf pretende desumere mano, in relazione al diritto personale. Opina lo Schaaf che le disposizioni transitorie contenute nella Nov. 54, c. I, nella L. un., § 13, C. de lai. Iiberf. tolL, nel c. I. Nov. 76, contraddicano al principio delia retroattività delle leggi sullo stato personale. e si spieghino inveee ricorrendo alia ragione di quelle leggi. dei citati luoghi, Giustiniano, dopo avere abolito lo stato personale detto libertas latina, il quale stato, fra le altre cose. attribuiva alhantico padrone il (hritto di succedere al liberto, dichiara che Tabolizione attualmente viventi nella dal Diritto RoNel primo non si applichi alie persone i quello leggi, ma eziandio. basarla accuraprincipio unii tanto gravi, quanta é l’aulois CAPITOLO III. La retroattività delle e Ia capacità legrgi concernenti lo personale, e i] Diritto Romano. stato Secondo lo Schaaf(pag 495 p op„'i i„ 1 un avvemre piü o meno lontano Se un dato stato un ordine di mente,talvoltain le circostanze „. riferisce ad condizione di latinità, e rimanga ai patroni di esse il dintto di ripeterne i beni in conformilà delle leggi antei'’ori (1). La ragione di questa disposizione uente.L'abolizione delia liberta latina non era la conseguenza delTabolizione delia schia^itü,ma soltanto habolizione dei diritti dei padroni di schiavi nel caso di certe manomissioni; non vi era quindi bisogno di far cessare immediatamente ogni vestigio di quella con dizione personale, come vi sarebbe stato, se fosse stata folta di mezzo la stessa istituzione fondamentale, d onde la liberta latina è secondo Schaaf(p.359)la seg — Nel renula, cioè la schiaAÚtú. era pror secondo personale, egli dice, si zione colle nuove idee giuiSl\fT ^ contraddi- ">ono queste idee agiSL ^ se invece le nuove \ãee giuridkhe "T fanno che modiflcare rispetto a ^ cose a cui esso si connette lo stata ' tmuare a sussistere. Imp^rocche guagg.0 dei Savigny,nell’un caso ; ® PcopnamenteresseredeidirHü dei medesimi. che una concol linnuove leggi concer nell altro i nono - ‘^veceTacquisto di Schaaf Codesta r»arf; 1 speciale dottri non è >*(P./35T* medesima uon si 8™erah, ma si devono dí iiguardo ai veri cioè agli -^-attivita Possono asseg in caso 0 speciaii moiivi rr statuito il secondo luogo citato, Giustiniano dopo avere pnncipio generale che la prole nata da un servo e da una nare ‘ ’ 1? " ®*®inare, avuto ““f' *« lesp., íne SI propose. Noi la (1) ‘'í/ guidem libertijam mortui sunt, et bona eorum guasi LaUnomni quorum intererat, aggregala s\mt. vel adhuc vivunf, minl ex hac lege ^^ínovetur, sed maneant apiul eos jure antiquo firmiter detenta et vmdi- ●^^nda. In futuris autem libertis praesens constitutio locum sibi vindicet.
24 25 PUATICI EI) APIMJCAZIO.M PAKTE TEUZA dontia libera ; nascera!3 mento dê 1 «' '™- segue la condizione delia madre, soggiunge r..,.aU..i,» .,e„e ,ej; “""l' nondimeno essa è da inlrodurre commendarsi, atl allivilà delle leggi concernenti lo slato personale è tutl^altro clie un principio riconosciuto. Noi non possiamo accettare quesla conchiusione. Anziche già piü volte tuUo noi richiamiamo qui un riílesso abbiamo avuLo occasione di fare, che cioè lalvolta i legislalori si scostauo dal rigoroso diritlo per ragioni di equità 0 di pubhlica ulilità. Aon è certamente infondalo il supporre che riguardi di questa natura abbiaiio suggerilo a Giusiiniano le prime due succitate disposizioni, e che tanto risparmiare al la piáma quanto la scconda mirassero a e personale. e ciò esochè non niiri a mutazione nello stalo persnservi monio con uomini donna libera, dalla madre loro, . tuto delia schiavitü Nel terzo luo una importante nale, una radicale i la condizione mezzo la e potevano avere ad un matrie il pericolo che figli di non liberi una Pan, veuissero trascui^ali e non liberi dei continuando dei - 0 la trasmissione go citato Giu lo a sussistere Tistiereditaria di questa. padrone dello schiavo la perdita di diritti che esso aveva iiiteso di conservare, concedendo alio schiavo una eman20 cipazione imperfeita, o il malrimonio con una persona libera. Che dei resto □■r interpreti dei diritto al tempo di Giustiniano non propugnassero per la maggior parte le opinioni sanzionaie in quelle disposizioni imperiali, ce lo il fatio medesimo delia emanazione di queste, le prova stini i’es . , uiano decide »p. Cl» cioí I* Proprlelà ilej i,,,,,- nsca nella mente la qiüstione monastero facd anteriormente posseduíi e corporazion '^egativanella Nov. 5. quali nella contraria ipotesi sarebbero state superflue. Le giustificazioni che dà Io Schaaf delle due prime leggi da lui citate, non sono concludenti. perchè si íondano sulharbitraria opinione che le riforme conteunte nelle medeabbasianza radicali, dire sime non fossero u perdere la trasfe- ●PpJicai-e nnche ai e hovesse íí ’^PPlicaziane di sua decisi monaci professi prima deil „ giustiflca la lege lata ut ordo legis i ’ monasterhim i dmna nostra ^^^^ dntea '^^Hjres sono l guella Novella. oiie col dire: si quis, »»/ressus sit, qui fieri <^onstitutio.,^ ● qme, prius ^^^^nasterium i ertatxir si I , /'°n.ane ehe lo S ^ Perl retroa ti e leggj aaf ill *^1"® noi che „el 'nmano hi retro- , per cosi cosicchè al legislatore non potesse parere tanto urgente effetto retroattivo. Quale è Lapplicarle, da attribuire loro il critério per dislinguere quelle mutazioni dello stato peisonalc che sono tanto gravi da trar seco la retroattività, da quelle che tali non sono? Lo Schaaf non ce lo dice, e intanto altri può ben ritenere che qualunque nuova legge, la quale, al pari di quelle in discorso, faccia cessare total mente uno stato personale qualunque, sia rifonna impoiqueireffetto. Nè tante ed urgente abbastanza per avere che hann stato lo Sch (Gap. I) <> ah abscr nati '^ptilia u>H piü concludente delPargornento di Schaaf ci sembra quello con cui il Savigny vuol giustificare la disposizione tianut ^Wiies j ; 07)ifif> : Qui naii a Qiticlein , legi ' legis, iiqiie ^^heris mulieribus ^^'1'vetur.
-27 26 1'1UNí:H’11 PRATIf.I Kl> Al’l'UCA/lOM e i domini di lilierti o di schiavi risentissero tvoppo danno dalle due nuove leggi. epperò ha voluLo conservare ai patroni il diritto di succedere ai Uberti latini già esisteníi, e ai domini il diritto sui già nati schiavi da padri schiavi e PARTE TEUZA sitoria (L. un., C. de lat. lihert. iolL). Egli dice (p. ÕOÕ)che questa legge concerne hemancipazione, e la limitazione dei patrimônio congiunta suno con essa, e perciò è giusta. Nesriguardi r nega che la legge in discorso emancipazione, essa non la riguarda però onde da donna libera. Gi rimane a considerare la disposizione transitoiia 76 c. I. Ciò che Timperatore slatuisce contenuta nella Nov. presciTvere norme agh emancipanti, ma bensi per abolire [latinum Uhertatem resecaré) uno stato personale proveniente da corte eman in questa Novella,non ha che fare col diritto personale, e quindi non presta alcun appoggio alia dottiina dello Schaah La Novella 76. come pure la Nov. õ, la cui applianzichè il diritto personale, cazione è regolatadalla prima, - cipazioni, e qumdi, siccome convengoiio lulli i giurecoiisulti, da Bergmann (p. 96) in poi, una legge sullo stalo personale, e non sui requisili di un atto deli lontà.Anche il Lassalle a umana vo- . _ sembra ragionar rettamente, q an o per giustificare teoricamente la legge suddetta, libero dei padrone, gli effetti delia medesima 21 nmaner sempre sottoposli alia legge dei tempo in cui K emane,pazione venne fatta, ove non si voglia sinto quell atto. Se questa ragione stesse,tutte quante le sarebbero intangibili^^dlf contralto, devono are condizioni personali che 7'".' s'i ftreTiuZrr r* da prmcipii universalmemo .■ ,■ ’ lont ane regolato dal legislatore hordine matéria , , Pecsonale, essendo secondo le esigenze sovrane deimorale e pubbli concernono il diritto patrimoniale. cioè la devoluzione dei beni dei monaco al monastero. nel caso in cui quegli non abbia disposto altrimenti prima di professare (1). Che oi virtíi delia a i beni dei monaci già professi non debbano in dei monastero per la sola abbiano altrimenti Novella 5 reputarsi proprietà 1’agione che quei monaci non ne disposto, mentre dalle precedenti leggi non quelleffelto, è non soltanto anche pienamente conforme erano obbligati a ciò fare onde scansare conforme al buon senso, ma ai foudamenlali principii dei diritto transitório. Gli e medesimo nelle parole che dice Giustiniano appunto ciò i-iferite sopra. Gli é ciò che riflette ottimamente lo stesso siccome la perdita delia proprietà contacitamente consentita dal tale consenso attribuire Schaaf (p. 308): sideravas! da Giustiniano come monaco co, può essere ^utato senza iiguardo a privati interessi o ● ,● di atti e contratti fra privati dal é anche vero che ogm nuova les^P ru ® ragione dei due 'mperatore Giusti.; oggetto. Ma egli è zione di la stato oi’e per tale Pi*ovvedimen ri non tenendo conto quali non aequisito cheU può mai naabbia per , non potevasi di certo un a chi, essendo entrato nel monastero prima delia emanazione delia Novella 5, non aveva in nessuna maniera potuto imniediata applicaP">’sonale può venir equità e cre- 'íuestione delche i patroni i r^iíguardi di ü^^''^ ^ delia Novella v si legge: ilhld quoque decenwnns ut is, in moHUsteyiuui venent potestateM (1) Nel cap. V nionasterhim Didt ingredi, ante quam . . haheat reius sais eo qito velit modo utendi. Uluni enim ingredxentem le omnino seqnentur, quamquam se eas inferre non expresse dixerU, neque alio mudo earum dominus ampUns erit.
28 -29 PAniE Tí-HZA !'U1ní;ii'H i*i\ath:i ki» ai’1’i.ii;azioni pensare a quella perdita .(1). E fondamentalP delia dotlnna transitória che il irapasso dei dirilti si legoli sempre secondo ia legge vigente nel accadde il fatto che vi l,a dato quindi, prima delia iVovella 5, I" nel nionastero caiione tem])o il) cui occasioiiG. A'ê poteva ingresso di atUvainente la dispnsizioiie in essa conleniila che i figli di famiglia vengaiio cmancipati mediante il consegnimento per grazia iniperiale di cerle cariche e dignitíi, ordinando 1 iinporatore che iiou soltanto cscano dalla patria podestà quei ligli di famiglia ai ([uali lali onori verraimo iii seguüo conferiti, ma cessino eziandio di essere soltoposti alia patria podestà quei íigli che già li avessero conseguiti. í^imiimciite la Novella 10 (Il dichiara ^'ione per siisseguenle matrimônio si applica anche ai figli ifiegittinii nali prima delia iiiti’odiizione di questa istilu- . 377,378) 1’ispezione che la legitíimazione. Secondo il Lassalle poi (pn rn-om-i nnp disposto altrimeiiU dei heiii snoi piopii, opeiare Ia traslazione di perchè la legge allora vi costanze un tale eífetto. Che se uulla un monaco questi heiii al monastero, '\igente non atlribiiiva a taii cirzione immediaurdelirip^*^'-^**^ ''etroattivilà o applicaRomano addolí?* i ii P^^‘sonali i passi dei Diritto ai "el DW,o i i»™« t»l, ...Ltaim.’ 1,*“*™“""“"“”" auell» Gosi per esempio la L dei testo groco delia Novella õ. e delia Nov. 123 persnaderel)he eziandio che la liherazioiie accordata alio schiavo crrr rr nel cap. 17 delia prima,ove lo schiavo siasi falto monaco. ^ nel capo 1“ delia scconda. ove dei clero,si dovosse applicare non ‘Eziandio ai già avvenuti, cioè agli schiavi che già fossero diventati monaci o preli prima delTaltuazione di quelle ^eggi. lo schiavo faccia parte solo ai casi fntnri, ma .42 §^ r .i. ● phca tanto ai vescovi nit.mr " ^ la t. 58 ,1.1,0 ,1J” ^ l=il- fioal e tanto applica a tutti i curinli i’oi ,● ● <'>■ derPHma spettava a questa classe ^00 episcopato (3). E la Nov 81 í4 =°‘isesuire d 1 ei pari retromsc. et i /"'-^gpiann (pae. jgj ‘ '"‘0 Palntnonio il principiX *' capo T S 2 C. de monastero. ai pron^^^''’"’ ^'^stissinfe^e^pie ^ ^ conforme ui Propnaniente il dii-itto ner, ’. P"^P^'asfera di pHnp^,.; ‘ conformi noii °"*«w in fuiur, 1“ no^ com» i’ l’''ia'a concerne ní ZT ""''"««S lem,Z ‘'""osH-alo sopra, ‘re parentes supersUtlT‘^‘ sunt *-r'"i«s, ml eos ' fnerint nuaes 24 CAPITOLO IV. Concetto dol diritto acquisito nello materie di stato personale. Che nelle materie di stato personale vi siano e vi debbano essere dirilti acqnisiti, quanlnnque per iTgola gcncrale le íeggi SLi tali materie ahhiano effetto retroattivo, tntti gli i caratteri e i confini scrittorfeonvengono, ma quali siano di tali dirilti iion convengoiio dei pari. È questa veramente qnistione fondamentale dei gins Iransitorio personale, e noi veniamo ora a disenteria. sententia aut irausartione pnvm nondum acceperint, omnino da dijudi- <^f^ndus esse ut Hostra lex dixit. (1) Sive quis muic in poíestate aliena sit, qui hisce hoiioribas aut magí^ ^l'>atil)us quos antea enuineeaviinus fruitur, sive postea futuius siif eliani a une ^equutur jus suae potestalis. liones vero iUac
30 31 1'uim:ii'U }‘uatu;i i:i* ai'PLr;a/.iom 1'ARTK Tl-:nZA Tutti gli scrittori ammettono che, aholiia fersonale qiialunque, Vapplícazione retroaitica non piih tocqhere validità nl'. efficada aqli aití e retroattiva. Siniilmente una disposizione espressamenle nelTipolesi finta clal Weber noi crecliamo che il dirilto una rapadià (li qucsia Uqiqe Requisito dei liberi iiidustriali conlinuerebbe a snssistere. e cosí opinarono appunto il Leyser (ap. Weber,p.34)e il suo commenlalore MiiUer (ib.). iu oceasione di una disputa di tal geuere, iiisorta a que'tempi in Germania, e dalla quale anche il Weber prese oceasione per formulare quella sua tesi generale. La nostra opinione è pur divisa dal ^Vachter (pag. 176)e dal Bergmann (pa G conforme eziandio al ^ 7 delia legge virtemberghese sui Pubblici ufíiciali (AVachter, /i., nota 22), dove è deito che, sebbene i capi di província non possano aequistare in essa ^^eni stabili, pur nondimeno rimangono quesíi beni a quei ^Rpi di província che li avessero precedenlemente e vali- *3amente acquislati. Anche nel Diritto Romano si trova ^Pplicato lo stesso principio. La L.65,G. de decurwn., per ^sempio, deroga in parte alia L. 64, eod., sotto 1 intluenza "Appunto dei principio in diseorso, Invero, la L. 64 con- ^iene una costituzione di Zenone, la quale toglie a tutti i ^ecurioni presenti e futuri l'esenzione che le leggi anteRori loj.Q aceordavano dai gravi oneri dei loro stato, nel Caso che avessero conseguüe cerle cariche onorifiche, elatíii ®usseguente L. 65 contiene una costituzione di Anastasio, tiUale deroga alia precedente a vantaggio di quei Decui quali prima delia costituzione di Zenone a\^essero coiiseguita una delle cariche anzidette. "Vera quistione però circa il diritto aequisito in mastato e di capacita personale ha propriamente compiuti prima delia emavirtü di una capacita riconosciuta, ma la possibilita di porne in essere uuovi, cioè la possibilita di conservare quella capaposteriormente a tale emanazione. Su questo propo- .114 e 118),ed CTOOD la i'ioni La leria di per oggetto non i negozi ^^zione di una legge nuova, in PHma ri dei cità ncijozí ffiuri’ diciposti in essereprecedentemenfe in virtii di quella capacita. Per Aerità questo principio non ha bisogno di essere dimosRato nspetto agli atti e negozi compiuti e íiniti richiamino le ove si co:se da noi dette intoiaio alia reiroattivilà impossibile (v. A^ol. I, tutti gli scrittori neirapplicazione di lappoiU giuridici, i quali, essendo stati posti in essere in virtu dl una capacita abolita, sono per loro natura durevoli anche dopo questa aholizione. II Jlerlin, per esempio (pag. ^2o), opina che non sarebbe lesiva di alcun diritto acquisito una legge la quale obbligasse i forestieri a dere le lor pag. 34). Non si aceordano però tale principio a quei veii0 proprietà immobiliari acqiüstate nello Stato. e 1 A^eber (pag. 84)è d’avviso che se una legge aceordasse ad uria corporazione artigiana il dirilto esclusivo di eseruna certa industria in un dato luogo, non potreb2o bero piú continuare il libero esercizio di coloro che Pavessero citare questa industria esercitata fino al momento delia attuazione di quella legge. Noi non siamo deli ■viso di questidue scrittori, perebe rapporto o negozio giuridico'^*ntú'^ü'^°^*^”T natura possa influire sul rispetlo e“ iT™'® tutto ciò che è stato fatto e comniutn di vi^?ente.OpiniamoinvececolMailherde°a"“‘’° che la legge immaginata da M ]● (1 lesiva dei diritto aequisito d^ a\ non comprendiamo come Pi'oprietà pot p. 209) '^^erameníe rebbe applicarla se non nei legislatore ebbe a formularia volesse obbhgare i forestieri mobih nello Stat -1 che o. a vendere ^ quindi non si Precisi termini in cui il Se veramente il fogislatore 1 u P”®®®dono beni imr*ebbe dichia gia rarlo , dov , facendo
32 33 IMIINCIIMI I*UATICI EU AI*1'LU;AZI0M |■Al^■^; TicijzA sito furono doürine. clo.ssi (li persone. Uispetlo poi alie condizioni personali essenzialmenlc vantaggiose. il dire clie esse non pussaiio trasformarsi iii condizioni meno vantaggiose in virtü di propugnate, come già dicemmo differenti Una dottrina che conta molti fautori i giureconsulti francesi, tenza delia Cassazione di Parim da noi specialmenle fra è cjuella racchiusa in una sen- una legge nuova, senza dislinguere fra lo stato personale considerato nel suo generale conceito, e le singole conseguenze dei medesimo. può conduiTe alia conchiusione che anche le nnove leggi lequaÜ tolgono qualche diritto annesso un dato stato personale da una legge anteriore, non si possano applicare inimediatamente. la quale opinione sarebj)e cerlaniente errônea, perchè diainetralrnente conU*aria alie retroaltività delle leggi personali. Cosi per es., ^bolita la facoltà di divorziare, potrebbesi addurre Ia doth'ina in discorso per sostenere, contro Topinione univercho tale abolizione non si applicasse ai matrimoni ^onchiusi sotto Timpero delia legge precedente, conside rando appunto la perdita di quella facoltà come una legge citata superior mente U. pag. 19), che cioò non si applichino retroattivamente quelle leggi sullo stato personale, le qnali pegpersone. Ê quindi diritto giorano la condizione delle acquisito secondo questu dottrina, quello di conscrvarc una condiz,one personale qualunque, piü favorevole di nna nuova, mtrodotta da una iegge posteriore. Ma questa dotahh-’ ha duegravi difetti: l’uno di non abbiacciare tutti i casi, Paltro di critério ben determinato non riposare su di un si comnvpnri 1 ■ ● ^ facile applicazione. SI compiende benissimo che colui il stato personale diritto di Invero, quale si trova in uno essenzialmente vantaggioso, si creda in conservado di fronte qualunque legge può 1’agionevolmente personale che non gli recargli un vantaggio e di prodigo, per a nuova, accampare chi venne coslituito accrescere il suo esempio iorainento delia precedente rrrr ma codesto diritto non si trovi in uno stato alio scopo di ben essere. II ^^no íavorevoie, come un pe condizione dei coniugi. ■^lUi ha pensato, come pur si ò veduto di sopra (vedi Pp- 14-15), che diritto acquisito sia lo stato personale con- ^^Pposto alia capacita, la quale sola rimarrebbe quindi ^,°^^oposta allbizione immediata delle leggi nnove. Codesta di un concetto inetrf fioiti-i rnia ha il difetto di riposare su , potrebbe for una legge nuo^^^^rquaíe'renT'"''' 27 rerebbe in un certo il curatore fargli cosa esitato a ri pare un diritto r curatore u - questo senso lacondizi caso il tuto Però non gli ^c^dita. La gi Utenere ch a stato gíurispruden SC accam- ’^Pplicazione di pid ristretti i suoi perchè troppo ristretto, dello stato personale. Impe- ^oi;chè, come noi abbianio già osservato sopra, lo stato personale noii è sempre uno stato vantaggioso, se anche ^"^esto solo devepotercostituireun diritto acquisito, e stato 28 ‘Píicità sono poi due concelti che non si possono sepa- ^ e contrapporrc, perchè lo stato non è in soslanza altra che un complesso di capacita (v. sopra). In virtu di /^est ultima verità si comprende íacilniente che a co tr!m '^’'®eorso deve, neirappHcaí'-'""®. cadere m con- ^Í2ione con sè stessa. ^ C£ i'are allorquando una legge nuova n tutore? re peggiO' nne dei prodigo, anche ^ssegnato dalla leuge pei‘ ’ infalti e le cr 1 ha mai Persone ^^dla condizione dei Peisone sottoposte si debbano appli' h prodigo e delle altre care ^^etroattivamente ^'^certa, come in dalità dei enchè in seguito vedr cambiamento di qualche ^^^crminare le moi^ione di taluna di quelle caso sia stata AUHa — Jielr. lei/f/i, U.
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