Teoria della retroattività delle leggi vol.1 1891

TEORIA DELLA ; / UETR()AniVITA>IIELtE LEGf.1 ( ✓ ESPÕSTA 1 A F. fíABBA ,nrio delia R. Uiiiversità di Pisa 4 ^VOLUME PRIMO TERZA EDIZIONE RIVEDÜTA E ACCRBSGIUTA DALL AUTORE GON RIGUARDO ALLA PíU RECENTE GIURISfRODENZA TÜKINO UNIONE TIPOGRAFICÜ-EDITRICE MIIiANO — ROMA — NAPOLI 1891

^^.Mlf ucf1 1 3^ c? ^ f ç^Uit í 3>-W u.-i ■ PREFAZIÜNE ALEA TERZA EÜIZIONE r Diritli di traduzione e riprodmiojie riservati aVa Socielu editrice. secondn cHizione di cfiiest'opera non è ancora smallita, meiilre il quarto volume ne è stalo pubblicalo soUanto pochi Se quindi oggi si intraprende una terza edizione -ia mesi sono. dei primo volume, il motivo non è per nulla una esigenza alluale dei mercato librario, ma una semplice combinazione ile! tiUto accidentale, l’essere cioè stati lirati meno esemplari delia seconda edizione dei primo volume, dalla Dilta che aveva dapprincipio inlrapresa questa edizione, che dei volumi posteriori editi dalT ünione Tipográfica Torinese. Avendo questa quasi esaurito gli esemplari dei primo volume, ha a procacciarsi quel numero che le naturalmenle pensato completare I’edizione seconda delia intiera opera. Qualunque però sia la ragione per la quale un iibro si ogni autore è lietissimo deIl’occasione che gli si manca a nsiampa, presema di introdurvi quei miglioramenti che gli vennero sembrando necessari dopo pubblicata Tedlzione precedente. Non vi ha libro iniatli che al suo inedesimo autore possa cessare mai di seinbrar perfettibile, e chi osa dire di un’opera sua: niente di piú nè di meglio desidererei e voglio lentare Gabba — fíelT. Uggi, 1.

2 PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE di introdurvi, non è persona viva, se anche non è morto ancora. In reaità non saranno molle nè le aggiunte nè le rnodificazioni che io ho inlrodolto in questa terza edizione dei primo volume delTopera mia principalissima, alia quale ho dedicaLo gli anni piü belli delia mia giovenlú. E voglio sperare che ine ne sapranno grado, se non lutli fjuanli i miei letlori, alrneno i piü ailenti e i piü coinpeleiili í'ra quesli. rUEFAZlONF \Í.L\ SFrOADA EDIZIOiNE La prima edizione di (juesl'opera è esaiirila, ed io ho consentiio che se ne facesse una seconda, alteso che la opporluniLà dei lema in essa Irallato non possa di sua nalnra venir mai meno. Se nei primi anni dopo la riforma dei dirilto civile italiano la frequenza dei casi transilori civili ha dovuto necessariamente essere maggiore che molti anni dopo, è però ancor iontano il tempo in cui non ci possano piü essere questioni di quel genere, suscilate dalla nuova iegislazione italiana. Ma diventaiido sempre meno frequenti le questioni di retroattività dei Códice civile, per petua rimaue Tocoasione di consimili questioni, sia per le novelle di dirilto civile vere e proprie, sia per le nuove leggi di allra specie qualunque, le quali in qualsivoglia maniera modifichino o innovino dirilti od ohblighi privati dei ciltadini. E se nel campo dei giure civile italiano, propria mente detto, Tepoca delia codilícazione si la ogni giorno piü remota, pel diritto commerciale la giurisprudenza transi tória italiana ha ancora davanti a sè liilta intiera quella messe di applicazioni e di indagini, che nel gius civile viene orrnai sfruttata da sedici anni a questa parte. Non passa poi anno senza che, .su argornenti politici o amministrativi di ogni specie, non escano leggi o decreli o provvedimenti di vario C. F. GA.BBA.

4 PREFAZIONE ALLA SECONÜA EDIZIONE 5 PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE genere, i quali ín diverse guise innovano o modificano il diritto esistente, e dànno anclie essi frequenli occasioni a questioni di diritto transitório o di i etroallività, potendo benissimo esserci diriiti quesiti e inviolabili anche d’iiidoIe piibblica. E cosi le doltrine generali intorno aila relroatliviià delle leggi, nel mentre a tiitto quanto il campo delia legislazione si applicano, e non ad una parte soltanto, ed anzi propriamente Ia stessa funzione legislativa in generale e per sè medesima considerano, in quanto ella è necessariamente, e sempre in qualche modo e misura, innovazione dei diritto esistente, lianno perenne opportunítà e incessanti c sempre nuove occasioni di appiicazione. Sono clie regola in ogni e qualunque matéria diritto anteriore a quello creato da una legge nuova. L'opera cbe io ripresento al pubblico è rcalmenle una delle piü note in Italia. Gome essa rispoiuieva ad un vero e urgente bisogno delia nostra giurispmdenza, specialmente civile, cosi fu ben presto awertita e adoperata da moltissimi, e coirandar dei tempo accadde cbe nessuna grave questione di diritto transitório civile venisse traltata in Italia senza cbe specie di editto perpetuo, il passaggio dal una transitório lutto quanto il campo dei diritto positivo, civile e penale, privato e pubblico, di ricercare dapprima i principii generali cbe tutto quel campo dominano, poi quelli via via meno generali per ciascuna provincia e per le minori partizioni, c finalmente tiitti quei principii riunire e contemperare per risolvere i principali casi pratici di ciascheduna specie di questioni. Una sintesi cosi estesa, una riduzione di tanle e cosi disparate materie ad unità di principii, non è mai stata tentata da nessun scrittore di giurisprudenza tran sitória. Gorrispondentemente le diíTicoltà delia speculazione sono grandissime in un lavoro di tal genere, perchè le cause di errore, i punti di vista inopportuni, le apparenze ingannevoli sono infinite e incessanti nel dominare tanta congerie di particolari, sia di casi pratici accaduti e possibili, sia di opinioni di dotti e di decisioni di Tribunali di e paese. íutti i metodi dei ragionamento giurisprudenziale è mestieri adoperare onde superare quelle diííicoltà; tutto il dizionario delia giurisprudenza bisogna compulsare, e talvolta mi è stato anche necessário inventare locuzioni nuove per fermare debitarnente nuove colleganze di idee. E dove maggiori erano le difficoltà, io mi sono irovato solo e senza susogni tempo contendenti e giudici facessero loro pro dei material! in essa contenuti, e non credessero di dover tener conto delle opi nioni, favorevoli o contrarie alie loro ivi registrate. Questi sono faUi hanno per ine un grandissiino valore sidio, epperò costretto ad una ancor piü grande contenzione di spiriio. Tutto ciò hanno capito e riconosciuto i miei allenti e competenti letlori. Tutti hanno capito e riconosciuto di davanti a sè un'opera originale, un tentativo di speculazione giurisprudenziale, non tentato finora, e dirficilissimo. E consegueniemenle nessuno può essersi meravigiiato di avere trovato in cosi esteso lavoro mende lutte proprie dellMndole sua, sconosciute soltanto a chi siíTatle diílicollà non ha mai dovuto affrontare. È quesla appunto la io voleva venire, dopo quella premessa; iinperoccliè ia nuova edizione a cui io mi accingo appiiato per iscopo di avere conseguenza, a cui emeii- , perchè mi nuovo stimolo a inantenere con continui studi quesi’ opera al iivello dei progredienti liimi delia scienza e dei progredienti bisogni delia pratica. Quanto ai giudizio portato dai giureconsulti italiani e forestieri intorno alia medesima, io non mi iuganno di certo, e credo anche adempiere un dovere verso questo rispettabilissimo pubblico, affermando cbe esso ha riconosciuto cosi la vastítà e la diíTicoltà doi subbielto, corne I’ardilezza deli’intrapresa a cui io mi sono accinto. Traliasi infalti di considerare dal punto di vista 1

PREFAZIONE ALLA SECONDA EPIZIONE dare la prima, dovunquo mi sono accorto che questa ne abbisogni. Non per allra via infaui si possono successivamenle migliorare opere scienlificlie di queslo genere; poichè sono vasle sinlesi, gli è soltanlo riporlando l’occliio sul lotale, che si possono scorgere le imperfezioni delle parLi, cioè lo disarmonie di queste col LuUo. Gerlainonle, se Dio mi dara vila, io nori toglierò la mano da qiiesla mia opera, fintaiitochè mi sernbrerà mancare qualcosa alTideale che vi presiede. 11 quale in ciò consiste ciic Ia parle generalo, contenuta nel primo volume, trovisi voramenle con tuUe le cosi organica e vitale coniiessione, come il cervello iimano con tulti i nervi e i rnovimenti delle diverse parti dei corpo umano. altre in INTRODUZIONE In questa seconda edizione, ollre alie necessarie correzioni, e aggiunle di notizie omesse nelia pi‘ima, io mi sono pro posto di tener conto di tutle le nuove pubblicazioni, e di tutti i piü importariti giudicaii posteriori a quella, Delle prime Ilalia e fuori, grande in- per verità è scarso il numero, in “ De jure civili si quis novi quid instituit, is umni:i, quae ante jacta sunl, rata osse patilur a : CiCRROXE, iii Vcrr., ii, 1, cap.41. vece quello dei secondi, e questi non di quistioni praliclie non prevedute nelia prima tulti questi materiaü io procurai di ricavare lutto il possibile profitto. E cosi spero che i’opera mia possa riuscire sempre piü rispondente alie esigenze delia scienza e a quelle delia pratica, e anclie sempre piü meritevole dei favore di cui 1’onorarono i giureconsulti ilaliani e foreslieri. rado presentano edizione. Da L’ordine ginridico, forma e cornpagine delDordine sociale, 7 è al pari di queslo mulabile e progressivo. Nuove idee e nuove abiludini generano nuove relazioni fra gli uomini, e il diritto, regola di quelle umanc relazioni che sono niezzi per Tindividuo onde raggiungere gli scopi delia esislenza, nou può non mutarsi e non pi*ogredire esso pure in modo corrispondente. La storia dei diritto espone ed apprezza intimamente le fasi per cui è piü passalo fmo ad oggi lo svolgimento dei giure, la filosofia dei diritto ne rintraccia nelia natura delbuorno e delia società le piü riposle cagioni, ed il finale indirizzo. Fra le condizioni indispensabili dei progresso giuridico, come di qualunque altro progresso delfumana associazione, principabssima è di certo questa, che esso non possa mai andar disgiunto daila giustizia. Le nuove leggi, introducendo Pisa 30 giugiio 1882. O. F. GABBA. 'f

9 8 INTRODUZrONE INTRODÜZIONE nuovi tipi di relazioni fra gli uomini, o modificnnflo quelli già riconosciuíi, debbono proporsi di avvaiitaggiare iii pari tempo Ia società e Tindivíduo, coí soddisfare a rpicgli interessi generali che a quelle relazioni si riferiscono, e coITas8 sicurare egualmente a ciascuno degü individui, IVa i (piali le medesime vengono islituite, luUa qiiella lUiliLà ciie ne può riirarre. La scienza delia legislazione, e piíi ancora qiiella pratica sapienza, che dai libri non si impara, guidano ii legislalore al conseguimento di tali scopi. Non sono però soltanto quelle dianzi enurnerale le esigenze delia giuslizia di fronte ad ogni legge nuova. Ve ne hanno altre, non meno importanti, le quali si riferiscono airinfluenza che le leggi nuove possono esercitare sui dirilti già posti in essere, sui rapporti giuridici già costituiti anteriormente, e non ancora svolti in tutte le loro conseguenze. Codesta influenza può manifestarsi in differenti Talvolta una legge nuova ha per iscopo suo dichiaralo, 0 per suo inevitabile effetto, il sopprimere istituzioni giuridiche esistenti, e con esse i dirilti individuali che ne dipendono. Altre volte una legge nuova, emanando nuovi principi, o modificando principi esistenti, non inlroduce però sostanziali innovazioni negii istituli giuridici riconosciuti e vigenti. In quesli casi, che sono in realtà i piü comuni, 1 influenza delia legge sui rapporti anteriormenle costituiti, non può nondimeno venire esclusa in tesi generale. Invero, quantunque il progresso delia società, al pari dei medesimo svolgersi delia natura, sia di regola lento e con tinuo, non saltuario e violento, ciò nondimeno la società ha essa pure le sue rivoluzioni, come la natura può andar soggetta ai cosi detli cataclismi. Istituzioni diventate incompalibili coi progressi falti dalia società in altri lati, che Irovansi in istretto rapporlo con quelle, perchè fegoismo ha maniere. il trasformare impedito che chi si avvantaggiava delle prime cedesse spontaneamente di mano in qiialche cosa alie esigenze mano un sionio finire crollando dei bene pubblico, debbono poi ad un tratlo per opera di una legge che le sopprima. In in Francia e questo modo noi abbiamo veduto scomparire in altri Stafi d’Europa i feudi e i majorascati, nella Rússia la servitú delia gleba, negli Stati Uniti d’America la cosi iletla schiaviiu di colore, ne! nuovo Regno d’Italia parecchie diibbio la legil- corporazioni religiose. Chi può meltere in timiià, la giuslizia delle abolizioni, a cui cospirano in pari tempo l’intollerabile egoismo di pochi, e 1’imperiosa legge 9 dei bene generale? Nessuno però può meltere in dubbio che riforme di tale natura non siano di natura neppure eccezionale. Piü comuni invece sono quelle riforme, le quali hanno soltanto per iscopo di modificare non soslanzialmente istituli giuridici riconosciuti, ed esse, benchè principalmenle mirino a dar norma ai fuluri negozi, non disconoscendo quelli già posti in essere, pur nondimeno agiscono non sulle relazioni giuridiche anteriormente coslitnite, i cui effetti non siano ancora intieramente consnmali. È un errore il dire che la legge non abbia di mira che i negozi fuluri, quando con questo si intenda esclndere aífatlo dal novero di quei negozi gli effetti di rapporti giuridici anterior! al comincialo vigore delia nuova legge. Siccome qnesta, svolgendo principi giuridici già ammessi, non fa in soslanza che dedurne conseguenze migliori, cioè piü conformi a giustizia, cosi non vi ha ragione, cui, nel mentre essa tende a dare un nuovi rapporti che verranno costituiti in seguito, non debba proporsi eziandio di reltificare le conseguenze di quelli già esistenti. Questa proposizione ci pare evidente, e ci fa meraviglia di rado anclie generalmenle parlando, per miçliore assetlo ai

10 11 INTRODÜZIONF-: INTRODUZIONE che da verificarsi clie nessiino scriliore sia stata posta síudi clel cosí deito giure transitório (1). íermare in tuono assoliito e generaie che le leggi nuove non possono applicarsi che a casi hituri. Secoiul.7 qncsin linguaggio ogni retroaltivilà di iegge íi una ingiusiizia, relroattività ed ingiustizia sono a base dcsliO Siiolsi invece afuna sola cosa. Ma se ciò íbsse la retroaltivilà delie leggi non pnò punto rarameiite, e come per eccezione. hanno la rnira di leggi che non Invero noi ragiomamo qui di sovverlire nessuna istisollanlo di coresislente j)er giovare alia socielà, ma il regime delia sociotà, senza inüiggere diriilo. Ciò essendo, tüzione reggere e migliorare cittadino la perdita di nn a nessun giusLizia vuole che nello apphcar la Iegge nuova a rapporú costiluiti anteriormenle, si rispeltino tntli quei didairaltra delle parti, íVa le quali il rapgiuridici ritli che dalTuna o vero, come mai si potrebbe spiegare il fatto che volte la giunsprudeiiza applica la Iegge nuova a i^apportí 10 giuridici già costiluiti? Siaiio pure inírequenti ed eccezionali cosiíTatte applicazioni, il gim’ecoiisulto non poclie però iion potrebbe porto venne posto in essere, siano staii acquistati con questo, delia Iegge nuova a anleriori, che per loro 1’impero si reslringa per conseguenza quegli erfelli dei rapporti giuridici mai neppure proporsi la questione .se uri dato eíletto di rapporlü giuridico Iegge nuova, un anleriore debba essere rcgolaiu da una comprendesse che la tendenza natura non si possano dire vevi diriui acqidsiti parle íin dall’origine dei rapporlo, in modo irrevocabile, Diversarnenle operando, la giiirisprudenza oííenderebbe toglierebbe ad un cittadino il suo dirilto che la necessilà pubblica io dairallra, 0 la giuslizia, perchè altro, senza per darlo ad un naturaie di ugni nuova Iegge è di dorninare in generaie Lutti i casi pratici delTindole di quelli d si avvertono durante il ove egh non a essa conternplaLi, che suo impero, nelia quale generalilà comprendono tanto quelli ciie hanno posteriore ad essa le^-o-p di casi si un’origine quanto quelli nascenli da negozí volesse, e contraddicendo anzi al caratteie desima che vorrebbe applicare. dere che gli eíTelli e le conseguenze di un rapporlo giuridico quaUmque^ lo quali non contengano matéria di un vero e proprio dirilto acquisLato dalle parti, non possono essere che Imperocchè il maggior nudi quei rapporti sono posli volontariainente da coloro fra cui iiilercedono, o dai loro aulori, e nel conchiudeie gli aííari sogliono gli uomini spingere piíi loro previsioni delia Iegge meEgli è però facile comprene veramentc eccezionali. poche mero lungi che possono le e i loro calcoli. gluridici anteriori. Nel mentre però noi afferrniamo che dali’impero delia non si possono in modo assoluto escludere gli eíTelli di reiazioiii giuridiche solo motivo di questa anteriorilà di origine, dobbiamo in tempo riconoscere, che in concreto, per questo motivo apnuova iegííe anteriormente cosiituile, pel pan 11 (I) Il Riulliart nolle sue Controversen im Cocle Napoleon Iia compreso in tutta Ia sua arapiezza rimpoi tanza di questo principio, e la sua opera non è appunto che un ampio svolgiraento delTidea che il medesimo debba essere posto a fondamento degli studi di diritto transitório. Anche al Merlin non è sfuggita questa verità, onde egli pure dice: la retroattività è la regola (i?e[p., v. Comp^t., p. 3). Recentemente il Tlieodosiades intravide pure la pratica utilità di tale principio in alcuni passi det suo libro: Essai sur la non^rétroactivité des lois, Egli dice (p. 185): la loinouvelle^ ioujours préféràble à l'ancienne, doit recevoit' la plus large et laplus prompte application, toutes les fois qu'elle n‘entraíne aucun inconvénient. vosliamo Tormulare in lermini generali i limiti delle leggi nuove, che hauno solsoslanzialmeiite isLituli di rnodificare non Se noi ora dolla pratica applicazione tanto il proposilo di diritto riconosciuti e vigenli, dobbiamo dire che essa comeziandio lutti quei ,’encle non soltanlo i íuluri negozí, eíTelli di negozi anteriormente costiluiti, i quali ina non íuturi à

12 13 I^■TRODUZIO^'E felli fiei rapporli giuridici anleriori alie medesime, e non può quiiidi andare disgiunla dalla determinazione dei casi nei qaali quesla applicazione può farsi, pel non verificarvisi veri e propri diriui acquisili. La denominazione: teoria dclla retroaltivüà delle legtfi, appunlo percliè non lascia alcuna oscurilà sul vero oggeLio delle ricerche di cui si iraLla, e lo enuncia in termini generali clie lo comprendono in luUi i suoi lali, ci sembra andare esenle dai diíeui avverüLi nelle altre due, e quindi preferibile ad esse. Esporre i principi che regolano l’applicazione delle leggi nuove ai rapporli giuridici anleriori e, propriamente, tanlo delle leggi le quali hanno lo scopo direito di abolire o modificare sosianzialmente istituzioni esistenti, quanto delle leggi che mirano solianto a correggere e svolgere ulteriormente qualche parle dei sistema giuridico; in altri termini, additare le condizioni e i ümili delia retroaltiviià delTuna e delTaltra specie di leggi, tale è Tassunto che noi ci proponiamo nella presente opera. Noi ci siamo accinti a codeslo lavoro scientifico, convinti come siamo deirutilità pratica che esso potrebbe avere in questo momento in Italia, quando a noi fosse dato di non mostrarei aíTatto inferiori al nostro tema. Tutte le parti delia legislazione hanno súbito fra di noi mulamenti piu o meno estesi e profondi; altre li subiranno fra poco, altre ancora, dopo esser già State tnodificate una volta, dovranno essere riioccale presto o lardi una s^conda. Un cosi esteso e rá pido succedersi di leggi nuove. deve certamente dar luogo ad incessanti e svariatissime oceasioni di risolvere questioni pratiche dei cosi detto diritto transitório. Ma fra le lante opere di giurisprudenza pratica uscite in Italia in questo se- 13 (ioio, e in questi ultimi anui, nessuna, che noi sappiamo, è specialmente dedicata a queste importantissime questioni; ci parve quindi giunto il momento di conlribuire, per quanto siava nelle nostre forze, a colmare quesla lacuna. INTRODUZroxE SI possano rilenere diriui índividui Ma se diíricilmente ucquisili di uno qualnnque degh rapporto inlercede (1). può essere questione se un ílnto rapporto giuridioo sia posteriore o no alia legge nuovn, si può cloirianilare inveoe quali sinno i crileri pratici coi quali traddislinguere i diriui veramenle acquisili mediante rapporli anleriori ad essa legge. Godesla ri la giuslizia, fra quali ii conricerca inleressa allamenie e ognuno comprende che davanli alia grandissima varielà delle giuridiche relazioni e delle innovazioni legislative, non è possibile additare quei crileri senza rnolle e minuziose considerazioni. Codeste considerazioni occuparono da inolto tempo i giureconsulti, con liiolo non meno vario dei nero condoite. modo in cui venAlcuni, corne Chabot de l’Aiiier, le chiamarono questioni di diriiio transitório^ allri, Ghassat, teoria delia come i Weber e il Mailher do retvoatlività delle leggi^ allri finalmenle, come il Lassalle, teoria dei diriui aequisiti. Fra tulte queste denominazioni, la seconda ci sembra pre feribile alia prima ed alia terza. Invero il ciiiamare diritto tumsitorio il coinplesso de’ principi giuridici che regolano il passaggío dairanlica legge alia nnova, è una espressione infelice, la quale può sulle prime indurre a credere che siano transilori quei principi rnedesimi 12 , come è transitória 1’occasione delia loro applicazione. Ghi poi riduce lo studio di cui lagioniamo alia determinazione dei diriui aequisiti, non fa comprender bene che di fissare i li quesla determinazione ha per iscopo imiti delTapplicazione delle leggi nuove agli ef- (1) Tutto il tettori fU un libr in qui detto ci par chiaro. Ma pur troppo sono pochi i 0, i quali stiraino necessário le^ígerne la prefazione e ciò spiega coine qualclie superficiale e pretenzioso scrittore siasi permesso di citare quest’opera, intercalando un non davanti alia parola retroattivitfi come per correggere un mio lapsus calami^ il quale facesse pensare ciò ene 10 non avessi inteso, nonchè detto e professato espressamentell k

15 14 INTROT>UZrONE introduzionf: Nel valerei delle faticlie dei nostri prerlecessori noi lerual conto delle doUrine depli scriltori p di quelle .\oi non ci dissirmiliamo le dilficoltà deirargomento. Per verità fia íuUe le questioni che presenta Ia giurisprudenza, quelle nelle rpiali si ricerca, non quale sia il significaio e la pratica eííicacia di una daia iegge, ma qual legge si debba applicare ad iin dalo caso, fra due o piu che sembrurebbero dispularselo, e quesLo punlo debba esserc deíiniLo non con crileri esteriori, rna investigando rinlima natura dei caso stesso, sono certaniente fra Ic piu ditíicili. Slabilire poi principi rneLodici generali onde risoivere fiuestioni di Lal natura, è intrapresa ancor piu ardua, se si pensa alia grandissima varietà che possono presentare questioni siffaUe. non avremino neppure ardilo di aílVontare cosi gravi avessimo irovaio nelle 0|)ere pubblicple relroalliviià delle leggi, copiosi maleriali, ed ampio sussidio alie noslre forze. fjuesta una circostanza, sulla quale ci interessa moltissiino che il lettore di questa opera rivolga Ia própria attenzione. Moito è slato scritlo intorno alie condizioni ed ai limiti delle relroalliviià delle letísi, e molle decisioni sono State OS' ' Noi diílicollà, se non finora intorno alia remo eg dei tribunali. íniperocchè le prime vogliono essere studiale piu elevate regioni dei principi pralici, chi sludia i varí elcmenti onde poier salire alie le seconde pongono sott’occhio a di cui constano i tipi delle dilVerenli lailispecic, i vari aspeUi concreto. Indispensabili che quei tipi possono assumere in riguardi, onde evitare i denziali, piíi frequenti cito mai tiviià delle leggi, Io stabilire cioè i principi soliti scogli delle dollrine ginrisprunella maleria delia retroata iroppa distanza dalle appiicazioni, o in troppa vicinanza a qnesle, il peceare il trasformare iroppo iacihnente decisione di un singolo caso in regola generale; V Tallro conducenti a dollrine inginstificale, e fecioè di astrallezza, oppnre un procedere e conde di inevilabili errori. Utile principio melodico ci è senibrato nella tratiazione dei iioslro tema, il coordinare resposizione dei principi ad una previa accurala classiíicazione delle maierie. Dopo Chabol de TAllier, il quale non si curò alfalto di dare una forma irallazione ilelle questioni iraiisilorie, lulti hanno cercalo di ordisislcmalica alia gli aliri scriltori di codesla maleria narla secondo le afRnilà e le diOerenze deo-li argomeiiii che prununciate (ia autorevoii iribunali intorno a molte importanü questioni. Pur Iroppo non si può dire che il lungo lavoro di Lanti intelletti sia riuscito a costituire un corpo di dottrine universalmenle ricevuto; che anzi, se vi ha matéria, nella quale la varielà dei casi doveva essere di ostacolo al conseguimento di un tale risultato, è ceriamente quella di cui ragioniamo. Non sono p.ochi tuttavia i punti nei quali la giurisprudenza teórica e pratica deireífetto reiroattivo delle leggi ha slabililo saldi principi, e rispetto a moltissimi altri, nei quali codesLo risultato non ô ancor slato raggiunto, tanta luce è però stata gettata dalle opposte argornentazioni, che 14 non ci pare infondata la speranza di polere far progredire un nuovo passo codeste difficili ricerche, usufrultando ia savia guisa gli studi già fatti dagli altri. di essa cornprende, e noi credianio che sia quesla una opporonde arrivare ad una teoria salda e tunissima preparazione completa. ímperocchè in tal guisa appunto, e solamente, si 1’accennalo pericolo di stabilire principi, apparente- cansa mente fondali, in realtà o iroppo ristrelti di fronte ad argomenti dei quali non si ebbe oceasione di tener conto, o troppo estesi, a molivo di una precipitata genernlizzazione. Manifesto è poi non meno che quel duplice pericolo sara piu 0 meno sicuramente evitato. socondocliè la dislribuzione sistemática dei casi pralici sara determinata da una piú o meno attenta considerazione dei vari loro caratleri, c da un

1 10 i7 JNTRUDUZIONE maggiore o minore accorgimento nelTassegnare frn i medesimí quelli clie si debbario ritenere di prelerenza come decisivi nello studiü di cui si tratta. ■5 A'üÍ siamo lorUani dallo aspellarci che il risullato delle noslre ricerche abbia intieraiiiente corrisposLo alia serieLà dei nostri propositi, ed alio zelo con cui ci ponernmo ad eíretuiarli. Saremniu abbastaiiza lieLi se la presente opera venisse giudicata non iimtile ai cultori delle scienze giuridicliej e, ciò sperando, Ia presentiamo al pubblico. BIBLIOGRAFIA Atíegg, Veher das Verhültniss neuer Gesetze zu frulier vorgcnommenen n Hundlungen im Crlminalrechte {Ise^ies Arch. des Crhniiudr,, xn, Abth. 18J. Auciii.Ni (Fr. igii-)» diritti acquistati in fovza delle Icggi civili ahrogate nel 1° gennah ISIO. !Milano 1816. Bauer, Ueher die Grenzen der Anivendharlxcit des C. N. Gottinga 1814. Berg (Von), Gesetze hegründen hein jiis qiiaesitiim (nelle sue Juristische Beohachtungen und BechisfallcUs p. ni, n. 10). Bergmann (Friedricli), Das Verhot der rückwirkenden Kraft neuer Gesetze. im Frívatrechte. Hannover ISIS. Bí:rxer, Wirkunghreis des Strafgesetzes nach Zeit, Raum und Personeyi. Berliiio 18õ3. Biaxgíh (F.), Corso elemcntare di Códice civile italiano, vol. i, pag. 52 e seg. Parnia 1S69. Bínding, Die Sormen, vol. i, pa Blondeaü (Henri), Dissertation sur Veffet rétroactif des lois, inserita nel Recueil géncral des lois et des arrets par J. B. Sirey, vol. ix, parte 2-‘, pag. 277 e seg. Bohonovsky, Ahhandlung von dem Rechte des Regcnten, Gesetze ueher biirgerliche Rechtsverhültnisse ahzuandern, und den Wirkungen einer Ahanderung auf hesteJiende Privatgeschdfte der ünterthanen. Landshut 1803. Bouxemax.n, Erijrterungen im Gebiete des Preussischen Rechts, fasc. 1®. Berliiio 1855. Borsari, Commentario dei Códice civile italiano, vol. i, § 12 e segg. Borst, XJeher die Anwendnng neuer Gesetze auf frülicr entstandene Rechtsverhültnisse. Bamberga 1844. Brinz, Pandekten, 2® ediz., § 21. Lipsia 1882. Chabot de l’Allier, Qii-estions transitoires sur le Code civil, nouv. éd. Dijon, Rameau, 1829. Christiansen (D. C.), Ueher erivorbene Rechte. Kiel 1856 Gabba, lUlr. leQQi, I. s . 78-96. Lipsia 1872. fT(T o» 18

18 19 BIBLIOGRAFIA ÍJemolombe, Cours de Code civil, voJ. i, n. 3G-37 e prtP<!. iJüVEauiEi!, Annol. vur Toullier, volume vm. ini^uinc l>3r> c pass. Bruxelles 1846-1S52. Durantox, Cours de droitfrançais, vol. FoasTEii, Preussisches Privatrecht,§ 10. üXKE, (Jeber die Ooliision der Gesetze hei ClviUutsprilclioi aus der aiissereheíichen íieiivohnuny (iiei suoi Beitraye). Geib, Lekrbuch,ii, § 0‘J, I- vol. Lipsia 1801-02. ÍD., Zur Erõrteriuuj praktischer Heclitsinaterien, pag. 223 e Georgii, Heitray zur Lehre vou der iiückunwendtoiy neucr (icsctze (neir^lrc//. f. d. civil, pra.x. iir, pa GoxxeRj Von der riickwirckenden Kraft eines nenen Oesetzes uuf vorheryeyanyene Ilandlnnyen (nol .suo Archhv fnr die Gesvfzyehuny, etc., vol. i, pag. 11-8 e .seg.). Gottixg (Ant. Liul.), Proyramma de vi leyis in praeícritum Justa. 1740.(Non se iie trovano piú esemplarij. Hexxe(Riul. Cliristopli.), Dissert. de leyibus ad praelerita trahendis. Erfiirt 1737. Herrestorfp (Von), Ueber die rückivirckende Kraft der GcsHze. Diisseldorf 1878. Id., Ahhandluny über die IClyenheit der Gesctze in Zeiten. Francoforte s. M. ISlõ. Holxsghuher, Theorie, i, pag. 20 e seg.; 2‘ cd. Lipsia 1S50-5S. Hoxert (Van den), De net op deu overyany in vcrband beschoinvd met en toeyelicht door de dar over plaats yehad hehhcnde bcraadslayinyen. Ainsterdam 1838. Huidekopeu, Verhandeliny over de niet teruywerkiny ivetten (nei Bylragen tot fíeytsyeleerdlidd en M'etgeviny, gine 101-203). Ainsterdam 1820. 19 ICvLiXDERo (Jean), De la non-rétroactivité des lois. Paris, Maroscq aiiié, 1804. Kierulff(T.J.), Theorie des yemeinen Civilrcchts, vol. i, pag.63e seg. Altoiia 1839. Lassalle(B erdiiiaiid), Die Theorie der erworhenen Rechte und der ColUsion der Gesetze, mit besonderer Beriicksichtiyiiny des rõnu^ schen, franzüsischen, und x>reussischen Rechts. Leipzig, Brockliaus, 1861. Linde, Bedray zur Lehre von der Wirksamkeit neuer Gesetze ueber die Grossjahriykeit(nella Zeitschrift für Oivil u. Prozessrecht, pagg. 153-160. 1832. Lorexz GJhristopIi. Henr.), De obligatione leyis in praeteritum. Diss. iiiaiig. Lipsia 1770.(Quesfopera è divenuta irreperibile). I. 11. 4/-/.J e pa.<s. . 145-194. Heidelberg ls20). fl'(V CO Anschany í/íV van nieuwe 1, paBIBLIOGRAFIA Loyseau, Législation transitoire. Principes généraiix. Paris 1819. liYNKER (Nicol. Ohristopli.), Disputatio inauguralis de vi leyis in praeleritum. Jena 1081. Mailher de Cbu^sat, Traité de la rétroactivité des lois. Paris, Durand, 1845. jSIarghí(De Fraiic. Ant.), II diriíto, le leyyi e le qiiestioni transitorie. j\Iilauo,Hedaelii,1861.(Di quesfopera iioii è uscito clie im primo fascicolo di 32 pagine). IMerlix. Répert. Addit., voce Effet rétroactif e pass. ' jMeyer iT. d.), Principes sur les questions transitoires. Leyde,I. W. van Leuwen,1858. AIeynne (Alphonse), Essai sur la rétroactivité des lois rép)'essives. Bruxelles 1863. jNIitter.maier, Ueber die Anicenduny neuer Processgesetze auf anltanyiye Rechtsstreitiykeiten GxéiVArch.f. d.civil. Pr.,pagg. 109-143). 1827. Pagifici-!NLazzoxi(Emidio),Istituzioni di Diritto civile italiano, 2-^ edi- . zione, vol. i. Firenze. Pfaff(D^^Leop.)und Hof3LAXx(D''Fr.),Excurse ueber oesterreichisches ullgemeines hiirgerliches Recht, 1 Band. Vienna 1889. Pfeiffer(B.W.), Ueber die Anwendung eines neiien Gesetzhuclis auf friiher heyründete Rechtsverhãltnisse (nel giornale Germanien, vol. UI, fase. 3°, pag.411 e seg.). Id., Nach welchen Gesetzen werden die Vermbgensrechte der Ehc’ yatten, nacheinyetretener Veranderuny ilires Wohnsitzes oder der Gesetzgehuny beurtheilt? {Praktische Ausfiihrimyen, vol. ii, 20 pag. 263 e seg.). Pinto(A.A.De),Supplément(alia succitata opera di Mever)contenant des annotations sitr la législation et lajurisprudence de la mutière et un exposé de la doctrine des aíiteursjiisqiCà nosjours. PoLL(Van De), Disp.jur. de vi leyis novae in criminum antea commissorum poenas, condemnationis et persecutiones. Amsterdam 1834. Regelsberger, Rückwirkuny der Gesetze(nel Rechtslexihon di Koltzendorff, 3=^ ediz., 1881). Reinhardt(Gottlob.), De valore et vi leyis in praeteritum. Halle 1748 Rlxtelex, Ueber den Einfiuss neuer Gesetze auf die zur Zeit ihrer Enianation bestehenãe Rechtsverhalt7iisse. 1877. Romagxosi(G.D.), Esposizione delta controvérsia sulla ridnzione delle donazioni anteriori al Códice Napoleone Collezione dí Alessajidro De-Giorgi, vol. \mr, pag. 261. Milano iSl-õ). Roth, Sijstem des deutschen Prioairechis, vol. ii, pag. 50. 1881. I '1 ●

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-2á PARTE PRTMA ABBREVIAZIOXI Prolegomeni Nel citare iicl corso di quesfopera le siiindiente ed altro collezioni abldamo fatto uso delle sepnienti abbreviazioiii: CAPITOLO I. Soggetto delia presente Opera. G. 1., Giuris2))’uihnza JtaUana. J.P., Journal ãii Pulais. L., La Legc/e. M., (Jollezione dei Mklegari. M. T., Monitore dei Trihunídi, P. B., Pasicrisie Belge. li. G., Becueil General. Z., Collezione dello Zini. A.^ Collezione d<??rAGREsri. A. G,, Annali di Giurisprudenza. B., Collezione dei Bettini. C. N., Collection nouvelle. L>. P., Dalloz, Pêpertoire. I). P., Dalloz, Périodiqiie. F.I., Foro Italiano. G., La Giurisprudenza. Noi ci proponiamo di ricercare e di esporre i criteri me- 23 diante i quali conlraddisLinguere i casi giuridici soUoposli alTimpero di una nuova legge, quanlunque occasionati da faíli fjiuridici 0 rclazioni dl dirilto poste in essere precedenlemente alia medesima. Diciamo fatti 0 rclazioni di dirilto. Imperocchíí, sebbeue sia vero che ogni diritlo oriliir ex facto, lultavia eííli è vero non rneno che Tori^ine di un dirilto risiede: 0 in relazioni posle in essere dai concorso di piú volonlà, 0 in alti unilaterah delia volontà umana,0 flnalmente in conlingenze dalie quali !a legge li fa provenire. Qiieste due ultime sorgenli dei dirilti vogliono essere dislinte dalla prima, e lo possono, ove le si chiamino falti, in un significalo piú rislretto di questa parola, e conlrapposlo alia parola relazioni; 24 noi ci serviamo appunto di codeslo linguaggio (i). (1) iN'el § ]4 delia Jntrodu,zio7ie al Diritto tet'7'iíoriale U7iive7's.prus~ siã7iOi tiitti gli oggetli delle leggi e le origini dei diritti si riducono a h07idlU77ffen e heyebenheite7i. cioè ad atti e fatti; laonde vi si dice: le nuove non potersi appiicare ad atti e fatti anteriormente accaduti. La stessa lociizione si trova nel Códice civüe generale austriaco, Essa 4

u 25 PROLEGO-MENI fini alTapplicazione pralica cleiruna e cleiraltra, epperò egli è iralto a ricercare codesLi confini, cioè a deterniinare in qiiíili casi la Icgge possa iníUiire sulle conseguenze di faüi 0 rapporti giuridici anleriori senza violare (Urilli acquisiti^ e in quali non Io possa. Tale è 1'occasione, e tale ò roggello vero e proprio degli sUidi intorno alia relroalliviUi delle leasi. Esso verrà ancor piíi chiaramenle compreso, ponendo mente alie maierie che a quesii studi non appartengono. PARTE PRIMA Tale è il conceito generale dei subbietto dei analizziamolo, onde determinarne viemeglio il Occasione di taii ricerche è luogo in ogni giurisla un ovvio riíles noslri sludi; conleiiuto. so, a cui dà ]’apparizione di una legge la qnale conlenga nuovi principi di diritio, quahinque sia l’oggetlo cui essa concerne. Dinanzi a codesto falto il íjiurista si ac- «7 corge facilmente di í\\\qc.osg\ primieramenle^ non potersi negare in modo assolulo ad una legge nuova ogni eífetto relroattivo, cioè ogni e qualunque influenza gnenze dei fatli e rapporti di dirillo c snlle nllonon conselie .si avvcrarono sotto 1’impero delia legge precedente, essendo inanifc.sio riiilento delia nuova legge di modificare per lo avvcnire il sistema giuridico in quel punto che forma oggetto delle sue disposizioni; secondariamente, lotalmenle quelle conseguenze alia nuova legge, come vi saranno non potersi neppure assoggettare assoggettali i rapporti futiiri N. CAPITOLO II. Le i interpretative e rettificative. o* o* o o ^ senza oíTendere in molli cioè senza inlerdire ingiustamente a chi ba osservalo la legge anteriore quei diritíi che in qneslo modo egli si era procacciati o acquisüi. L’una verità e Taltra casi la giustizia, la sono evidenli dei pari: Anziliillü non v’ha dubbio non entrare nel campo delia teoria delle relroaUivilà delle leggi Vappurente relroatliviiâ atlribuita da lutte le legislazioni alie leggi cosi deite interprelative, siano civili, siano penali, siano d’ordine privato, siano d’ordine pubhlico (1). Le leggi iiilerpretalive non si possono dir niiove ; in esse il legislalore, per adoperare un’espressione di Ulpiano in alira occasione (L. 2i, § i, qiii testam, fac. poss\ noa dat, sed datum siqnificat., cioè non esprime un nuovo conceito, ina non fa che svolgere dalle cspressioni di una legge prece dente un conceito che in essa era implicalo, benchè ciò non sia ‘slato compreso finora dagli interpreli. Invero lo .svolgiinento dei principi giuridici, come bene osserva il Lassalle 26 corrisponde a quella legge dei progresso sociaie, per cui dalle cose passale alie nuove prima non si vicne per salli rna per lente Irasformazioni; la seconda corrisponde a (pieirallra legge dei patto sociaie, per cui il ciuadino, come ossei-va Beuiamino Constant, {Mon. du 1828, p. 755), in ricambio delTosservanza delia legge otliene cerli dírilti. Quesle due verità però sembrano al giurisla essere in collisione fra di loro, ove non vengano assegnati opportuni con25 equivale in sostanza a quella da noi adottata, perchè g)i atti umani o sono relazioni di diritto poste in essero da due o piCi persone,o sono disposizioni unilaterali, da cui provengono diritti ad altre persone, e le contingenze dalle quali provengono diritti a certe persone, senza il concor.so ilella loro volontà, possono anche chiamarsi fatti in generale, in contrapposto ad aíti. (1) Id senso alíatto diverso, può dirsi colle Cassazioni di Torino, 20 inarzo 1868 (A. G., ii, 1, 134), 6 giugiio 1874 {G. 7., xxvi, 1,780) e di Firenze,27 dicembre 1872 {ib., xxiv, I, 781)ajtparonte I’eíTetto relroatüvo dato dal giudice ad una legge nuova, idêntica siiU'argomeifto alia legge anteriore. k

27 20 PROLEGOMENI TI rliriUo lerriloriale prussiano dei '1794- dichinra nella iniroduzionc (§ 4-): « Tiníerpretazione di una legge anleriore, irovala necessária e debilamenle pubblicala dal legislatore, devesi applicare in luUi i casi giuridici non ancor decisi »- Nel Códice Napoleone il principio in discorso non trovasi esplicilamenle enunciato; cionondimeno esso è quasi iinnriiinemenle propugnalo dagli scritlori, ed applicalo dai Iribunali (1). Nel Belgio lo slesso principio è sancilo nelTarticolo 25 delia legge suirOrganizzazione giudiziaria. Notevoli sono su questo proposito le seguenti sentenze: Cassazione francese: 2 lermidoro anno IX (Merlin, Rrpr.rL^ Divorce Scct., 4, § '10, p. 777), 22 vendemmiale ntwo X (ü/.), 1S brumale anno IX, 22 brumale anno X, -\S lermidoro anno X, '1806 (//;., p. 803), 19 ouobre '1808, 4 XVII. 1, 24-1), 20 dic. '1843 {R. G., p. 'M53); Cassa22 marzo 1817 (R. G., t. 44, I, '13), 29 agosto '1865 (/. P., 76, marzo PARTE PRIMA (p. 443;, è di una duplice nalura, cioò sloríco o logico. II primo consiste nello awerlire niiovi lati, o nuove auinenze di islituzioni giuridiche, farne non vedule per lo addietro, e nel oggello di nnovi principi; il secondo consiste nel dedurre, col soccorso delia riílessione, da principi già ainniessi lulle le conseguenze di zialmente, vi cui sono capaci, e clie sono potenac poícsíate^ raccliin^e in essi. 11 secondo svol2T gimenlo, allorquando víen (aüo dai legislatore, devesi appunto ritonere vera e própria intcipretazione delia vis ac p iicslas delia legge pi^ecedenle. Imperocrfiè ncssuno evidentemente può esplicare un conceito megbo di chi lo ebbe a lormulare. Siccome poi cila è pur cosa evidente clie non vi può essere diriiio quesito in virlú di una legge male inlesa, cosi il legislatore può e deve pretendere che una vera e própria legge interpretativa obblighi tanto per lo passato, come per lo awenire, cioè comincl ad avere eíTelto per lulli i citladini dal momento in cui cominciò ad avere vigore la legge inlerprelala, colla (|ualc Ia legge inlerpreiaiiva essenzialmente si confonde. Di qui ia relroallività piú apparenle clie reale delia legge interpretativa sui rapporli giuridici non ancor lolalmente effettuali, cioè pendenti al momento delia sua emanazione. fl) V. Mai.lrviij.f, Annlyse, t. l.p. 9; Merlin, Questionsi de Chnxojugpp,§8 et :Dalloz, 7è,v. Loíí,cap.iv,n. 188-191 eseprg.; Merlin, Répert.^ v. Eff, rétroact., Sect. 3-8-13. Pel diritto crlrainale in particolare v. Morin, Répprt. dp ãr. crimin.^ v, Eff. rètroact., n. 3, 0 Dictionn. de dr. crimin.. v. Eff. retroact.. n. 3; Carnot,Comment. sur le Cnde art. 4; Haus, Cours de dr. cri^nin.. n. 89; Meynne, Essai sur la rêtroacüv. des lois rèp7'pss7ves. n. 103; Sf.eger, Ueb. ã. 7'ückri7'~ kende Kraft iipupr. Strafyesetze., TnV4n<?a 1862, p. 177; Mailhf.r pe Cmassat, vol. 1. pa?. 126 e segg.x Demolomre, Cours de d7\ civ., i,cap. iv,. n. 121: Marcadk (n. 44). Anclie il Grenier nel suo discorso al Corpo íegislativo intorno alia logíre 14 flor. anno II,sui figii naturali disse: InrsqxCune loi Í77te7'prélative dpvipnt 77ccessai7'e. les coníestatioTxs qui s'étaipTit élevèes sur V applicaiio7i de la loi obscure, et qui 7ie sont pas ãéfmitivcment jugées, ãoivent Vêt7'e ã'après la loi ãéclarative ou inie7'p7'ctativp. libro preliminare al progetto dei Códice civile si legge {tit. 4,art.23): la loi a point d'pffel rétroactif. Néa7i7noins la loi explicative dfuneautre loi p7'écéãente 7'èglp 'úiéme le passé^ saxxs préjuãiee des jugpme7its pti dP7‘7lÍfí7' ^'el 7'essort A lagione adunque Giustiniano stabilisce in generale nella Nove]la I9 (praef. in f.): ea quac per iníerprelationcm adjiciuntm\ in illis ohtinere debere., in quihus legibus interprclatis locus est; e nella Novella '143 pr. ^ in un caso speciale: quam iníerprelationcm non in fuliiris tantunimodo casibus, verum in stra leo^ ah initio ciim interpretatione tuli a nobis prowulgata fuisset. Codesto principio è slato anche sempre ricevuto nel sislema giuridico di lulli i popoli moderni, o per opera dei legislatori, o per opera dei giureconsulli. praeicritis etiam valere sancimus., tamquani si no- , des iransactiojis et décisions ax-bitralcs passees en état de chose Jiigèe. Dissentono il Duvergier su7'Toui-uer, tomo xxviii, p. 244, nota 4; il Meykr, 2'nstiiii1io7'is judiciairps^ cap. vi, p. 79 e segg.; e in llalia il compianfo mio aniico prof. Precerutti, il qiiale voiTehbe nddirittura abolito ristitiUo delle leggi interpellative, attesi i facili abusi danno di diritti quesifci (v, Legge, 22 giugno 1867). a 4

20 28 PROLEGOMENr nei quali per avventura essa; a)inlroduca nn qiialclie principio clie non si possa dire viriualmenle conienulo neila legge inlerprelala; oppure b) modiílchi in qualunque guisa o misura Tespresso disposlo delia legge inlerprelala. Cosí pcnsano il ^íailher de Cliassal (d, p. 131), il Lnssaile (p. 440), il Marcadó (ari. 2, n. 45) (d), e noi aderiamo alia loro opiiiione, henchè non lulli gli scriltori pensino egualmente. II Frantzke (cil. da Maillier, ib.), il Bergmann (p. 100), il Seeger {op. cit.^ p. 0), opinano invece clie ogni qualvolta il legislalore abbia dicbiaralo di emanare una legge interpretativa, questa sola circoslanza basti per darle reiroalliviià, qualunque ne sia il conlenulo. Ma questa ragione non ci pare convincente. Impcroccbè, dovendosi per regola gcncralo por mente piu alia roallà clic alie parole, Tevidenle noviià di UUta o di una parle di una legge cbe si cbiania inlerprelaliva, deve indurre piutloslo a ritenere che il legis lalore non abbia parlato esallainenle, di quello cbe a comineUere in suo nome una evidente ingiuslizia (2), LVdficacia retroalliva delle leggi inlerprelative non può 29 neppure estendersi ai rapporti giuridici perlezionati e uliiinaii mediante iransazione o senlenza passata in giudicato. Codesto cânone ò sancito nella succilala Nov. d9, (cap. 1) colle parole; exceplis illis causis^ quae ante quem hae leges PARTE PRIMA dS5d-; Coide di Venezia 31 Inglio novernbre XII), II, d 12); Gorlo di Lucca, 29 aprile d 87o izione di Xapoli, 7 Inglio 1800 (.4. G., marzo 1872 {ih., vi, dei Conli d zione dei Belgio, 25 giiigno ■28 1874 (G. d870- (L., (ib, XVI, j, d d l); Ca I, d, 87), Cassazione di Torino, 7 ■1, 57). Come si riconosca una 1 XXVIII, II, 20); Corte egge inlei'prelaliva, dispulano i giureconsultí. Aicuni opinano cbe queslo caraitere le debba essere attribuito espressameiUe dallo slesso legislalore, o ciò ebbe anche a diebiarare il Tribunale supremo di Panna, 3 gennaio d825 {!); altri, come il Bergmann (pag. 08), la considerano rjuistione di falto, ciie il giudice deve lifieramente definire. A noÍ jiare piü giusta la prima opinione, e pericolosissimo il pensare diversamenle, olLrecbò ci sembra irnpossibile cosa che sifíatto inlendimenlo non abbia il legis lalore a dicliiarare. Epperò noi non possiaino approvare una senlenza 7 Inglio d806 delia Cassazione di Napoli (2), ,ia qnale rilenne legge interpretativa 1’articolo d407 del códice civile italiano circa gli eíTelií delle aiienazioni e delle obbligazioni dei beni dotali, solo perchò qnesLo articolo dirime una questione cbe in proposito aveva siiscitato nella giurisprudenza la precedente legislaziono delle Due Sicilie. II giudice ba bensi una parte ancli’esso nel porre in sodo il caraitere e la viriu interpretativa delia legge, ma essa con siste soltanlo ncllo iuvestigare se in realLà la legge, delta interpretairva, non coiUenga qtialclie novità, e nel negare a questa 1’azione retroalliva, che speUa soitanto alla vera e (1) Karra il Mai-cadé clie nel 1835, essondo sorto dissídio fra la Corte di cassazione e le Corti d’appello, sul punto di deciderc se in un dato casouna citazione si dovesse fare entro otto giorni o tre anni, venne richiesta una interpretazione al potere legislativo. Questo emanò una legge cbe lissò un intervallo di tre mesi. Questa legge, dice il Marcadè, era evidentemente nuova e non interpretativa, e quindi non Ia si potè applicai’e ad atti anteriori alla sua pubblicazione. (2) Lassalle (p. 446) adduco in conferma il § 3, 1. 23, C. mand.y 1, nel qualo Giustiniano dispone che Tinterpretazione da lui data alla lex Anastasiana sullo cessioni debba avere effetto soMb.x\ío in futuris postpraesentem legem ca-nbus. Ciò non si spiega soitanto, come dice Tlmperatore, ne videamur in tanta temporum nostrorum benivolentia aliquiã acet'- bius admittere, ma eziandio e meglio col riflesso che riníerpretazione propna interpretazione. Non può dunque attribuirsi Teíficacia retroalliva própria delia legge interpretativa a quegli articoli delia inedesimu, (1) M.y n, 29. (2) A. G., I. 1, 88. 1

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