DIONISIU AXZILUTTI STUDI CRITICI 1)1 DIRITTO INTERNAZiONALE PRIVATO E Rl,)CCA S. CASGIANO LICINIO CAPPELLI, 1898. editore
1 4íxA 0<ilOll>:>iO ^í^refazione. ● _/ di ciiscrc V* í' II niniUrn’ di qarsln Ubro non ha bixO{P^^\ uwdrs/n /rida(P‘o di alfron-liu > „}(dodologiro sjyirgalo (d bdloi-c: d na rhúlrrn' (dc>>ifi a^/udll dr! ih'(d)h‘íiui rviltCO < ^ ^ drl dírilfo hilci-iuizimmh' indralo. Sidla (jyavila tc ü/ipoi ta/(-z-a, ri'raini‘nb'fnudaiiwaUúi, di qtwí^lo problemay >0 í maiy in Hti pri-ci-dioilr laroro, V adruziour drglfpifbblicando iiii.í^í<(i íilifdi. aflriigo dnnqar i'iia p)'omLí'>a ja a da lempo non brerr; imi H coiihoinh) d<d libi’o spirgaKty^ sr noii hf(({>^ uaa bnona parlt' (dinnio drUr r(((jioiiÍ, da h(umo pr()b'al(a, oU}-r oçpii p)'rridom\ la daoipa. diidi perchê IIo d((lo (I rnUr,)i<‘ }' asptdlo di mi r yjfírso rhr d prohhona nnn si poirssi’ ((d ///d hidaqi/tr sislrinalini couipUda, ^ea^a i‘iroh\ ckr nd mrglio rrltarr. yon pm'(pa-do ^ di i'ispoad<’rc ad- lui roncrllo fondamcidalc: d d)'(i, io sprro, cPi' /a foiomí p)'i'M‘dla non loi ha rn l Li :Un;.i a.prtu, organ^ anche com>iancora sottoporrr difJlcoUà (’ pt'" il libro ce^^a di s)‘òl(j('r(‘ Ia ([iicsliont’, inode; cosiech nr Pro[)ricl;i IcMioraria. n l h'c shtdi qa) raccolü possono derarsi conte Ire parlio capiloli succrssíd (U^ goinenfo. fa ciò sía la jvgio/ic di pubblicarU ^ ^olo r.olnmc; dal qnalr, per rneglio >ml(à di concelfo. ho foUo uno studm ^(dla^ n-iuslesí^o ae' ^<Ta vüloüia no] (loterminarc la leü'ire che da. prbna arero diví^ato di hicluéeri - ■ oedrà la, lace ^epaf'ala,nenie. J‘J iauHlr arrc}di)>(> che ho ,ol,,to mante,i,-rmi feãelc al irascuraio le quea materiale data ca- : non ho uielodo rigorosaniioile scjen.tifioo , > dioaí praUche, rna ír ho conúdmraley ora faUo da cu.i desnmere la legge che ^ !^ggiarc ed apI dair Inãagine scienche il procedt- > il mez-zo ^‘Cgorla di fruomeni, ora conu Vlica)'c i pjdncipl ^coperti ^ifica. Plnltosto mi preme di fa} o^scí v c delernünaU ●Rociia y. Chscí iino ISSQ. títub. Tij). Cnj'|)olli.
IV PRlilFAZIONE. UNA PAGINA Dl STORIA menlo scúml/fico ()<■ qtu n(’r('s:«ii'f.anietile Ir.galo a crKeri e d prohlc.ina n/p.s.so ha caraUcrc r con- ín-esnppos// /dosopci; tenuto fdoíiofico, a nan s/ pnò sperare dl rií^olrrrlo np/íSíí rUalira aj. pruiclpl primi dcl pr.núero e dei sapere. Qneí<t(i franca profe^i^lonc dl fede non glnngc cerlameníe Inaspettata a nesnuno c7p’ miei letlorl; ma ho roluto rtpeterla, perchè cosIlUusce. ne.ramenie 11 concello Informalore di (pieül DELLA CODIFICAZIONE CIYILE IN GEEMANIA Kogllon essei-e ^opraUnUo nna nnora dlrnoí^lra- slmU, che zlone. delV iulrlnsera rllidllà ed effencla dei erlíei'1 fdoi^odel loro feconda connablo L’ opera legislativa, teste coiidotta a termine in Geravluia disciissione vivace sul posto da fare nel nuovo códice alie regole dei diritto interiiazionale primania, ha sollevato anclie iu quel paese, e uou poteva venire altrimenti fco-giuridlci a eal sl eoUegano e con V inloprelazlone de! dlrilfo poúUro. Dnjnvnle la !<lampa dl (pmüo llb)'o ^cno nsclU (dcanl lar-orl, dei (pmll aerel rolnlo poler profUltvr gamenle : r.osl V opera, dedo 7ÂleUnann (l]. gli shidl dei XI zetlí (d) s/d ////oro eodlr )‘e assai plà Ui/‘- ro/'so dl p/ibbllrazio/ie. lnl.lo/‘a i,(. /ei/\ege/‘ (’^J e dei Ba/-age/'ma/iico <> vato. . /p/elll dei Calellani (4) e dcl Buzzab (õ) s/d /'/arlo. Re il eo//stala/-e In raman >iOstanzlale acco/’do dclle loro oplnlo/U e.ol }‘is/dlüH n cnl ml e pa}'so dl pole/- glnngere in quesU studl //U è slalo dl ve/‘a Hoãdisfazlone, íY^sV. però dlspiacerUe dl do/:e/-e orA dare inter importanza alia discussioiie scrittori che vi hanno nuova codificazione e concor- esse e rono, oltre il valore individuale degli preso parte, 1’ importaiiza stessa delia lo sviluppo che han avuto in Gennania, nella seconda presente, gli studi di diritto iut eniazionale no rnai (tffida)‘e m gran parle alia sagacla ed alia huo/ia lontà d.el lellore g/iella pa/dlcolare v/‘ebhe sh‘cUamc/ile ohbllgalo ●SOÁ^O . voalíenzione. ognl dUacco/‘do ro/i lo/-o l anietà dei secolo privato, nouchè T influen esercitata da questi studi sul za . a cml m pensiero giuridico di tutti gli altri paesi civili, e dei nostro in particolare. E tuttavia, stificare da tutf altr O punto d noi crediamo di dover giu- Kironze, iicl inag-rio dol IXPS. i vista il proposito di deliqui questa breve pagina delia lunga storia delia codificazione civile neare germanica Díonísio Axzílotti. . In essa, infatti, si riflette con fesinceiità 1’ inizio di una importante fase dei diritto íiionale privato. La discussione critica, che precede e aceompagna ie fasi dei problema legislativo, ha, in realtà, ’ nnportanza, che supera di molto qiiella dello scopo iminediato un a ciü si rivolge (]) hUfír/mtiomles Priüafrec/i/, \nl. \ Loc i ipzig lSi>7. vol. II parte I Loipziy I8U8. (Z) 1,1 S'n,n,nlunff mn Urtriif/en iihei- den Enhmrf eines burgerU- '■hen (,o.atzbucha, = Huft \-,K 1897. i.nhih-,ierlidum Gcsdzbuche A»' acntschc Reich, Haniiovor IS<)7 7Í MtffTXX internazionalc Peneto Xtti dei , v„, To,„„ VIU. Uis, to) u rinmo nel diritto ‘ ' icnsa X. iníeniazionalo 1808. . Un pensiero profondameiite filosoda un lato ci mostra la fico la sorregge e la dirige; e se iRtriuseca e forte vitalità di quello spirito positivo che informa ogni ordine di ricerca sciontifica, e penetra ineluttabile necessita in tutti i campi dei sajieie, dal critiprimto,
— 3 — _ 2 — 1’alfcro permette íin d’ ora d’ iiitravedere alcune linee fondarnentali di una trasformazione,che si prepara nel método di questo ramo delia scienza giuridica. Per questo, e per questo soltanto, abbiamo creduto opportuna questa nostra indagine; persuasi, d’altronde, che, nello stato attuale delle cose, P esame di concrete manifestazioni delia nuova teiidenza valga a gettar luce sul diíTicile problema, meglio as sai di una ricerca sistemática e diretta. dalla scienza itacompletainente dominate dalla pi*atica e liana e francese (11. Cosi, quando due scrittori tedeschi di J. Mynsingher, rivolgono la loro questo secolo, A. Gaill attenzione ad alcune questioni di conflitto fra le loggi, guono iu tutto le traccie dei giuristi, che U hanno preceduti in Italia ed in Francia í*2; di im contributo personale alia dottrina degli statuti non vi è germe negli scrittori di cui parliamo Í3'. sespecial- sociali - giuridiche (4 , Affinitii di condizioni mente per 1’avvenuta recezione dei diritto romano e per il carattere originário delia legislazione statutaria, ravvicinano bensi la dottrina e la pratica alie teorie dei post-glossatori italiani, piü che a quelle delia scuola francese (5); in queste stesse condizioni si avvertono le cause, che avvicineraimo P ulteriore svolgimento delia dottrina alia forma ed alie conclnsioni degli scrittori francesi, allontanandola sempre pih da quei criteri larghi e analitici, propri delia scuola italiana, che, posti a base di un nnovo movimento intellettuale e scientiíico, avrebbero certamente potuto esser fecondi di risultati notevoli. ma già I. II principio di una trattazione scieiitiíica dei problemi dei diritto internazionale privato in Germania coincide con un’ epoca ben determinata nella storia delia scienza giuri dica di quel paese. Preparata di lunga mano, da canse molteplici, 11011 tutte, anche oggi, interaniente spiegate (Ij, Pmtroduzione dei diritto romano raggiunge la sua pienezza nella prima metà dei secolo XVI (2;; durante il qiiale, compiuto ormai il período di transizione, iniziato sotto Car io IV (3) e svolto specialmeiite sotto Sigismondo, Federigo III e Massimiliano I (4), cessata, anche per opera delia riforma protestante (5), quasi ogni traccia di oppjsizione (6) al diritto straniero, la pratica e la scienza giuridica sono E ciò avvieue per mia duplice via. Da un lato, iiifatti, nuovo indirizzo dei pensiero giuridico nazioiiale,sorto come reazioiie contro il moto che aveva portato al trionfo dei di ritto straniero, rimette in onore P elemento germânico di quello che s’ incominciò allora a chiamare « il diritto vi gente in Germaiiia » (6), e avvia la giurisprudenza teórica e il Gríschichle der deulschen ReclUs- (l) Vedi spocialm. R. T. Stinizhi <^issenschalX vol. I, Miinchen 1880, pag. 523 seg. vol. II, Miinchen 1886, P- I seg. (2) A. Gaill, PracUcarum observttüonum Iam ad procesmm mdickirium ecü. Uòri duo, Amstelodami 1063,specialm.obs. CXXIII e CXXIV; Mynsitíger, Singidarhon observaLioaum imperialís Camcrae CeiiLuriae YI, Coloniae Agrippinae 1697, specialm. Cent. V obs. XIX. (3) A. Lainí, Introãuclion aa droil iniernaíional privé, vol. I, Pu1888, pag. 408-410. (4) E. L. CatollíUil, U diritto internazionale privato e i suoi recenli prorjressí, vol. I, 2." ed. Torino 1895, pag. 445-40. (5) Catellftni op. cit. ib. e pag. 447. ConíV. Lainé, op. cit. pag, 410 e seg. (G) Stiiit/.lng, op. cit. II p. 10 e seg. O > (1) V. specialm. Vi. Moddcrmami, Die Reception des rilmischen Rechtes, trad. di K. Scliultz, .lena 1875, prefaz. Confr. A. Loria, Analisi delia %)vopriela capitalistica, Torino 1889, vol. II, pag. 216 e seg., 239 e la nota ivi; Les bases èconoiniques de la constitulion sociale, Fa' ris 1893, pag. 89. (2) Vedi le conclnsioni dl Stobbc, Geschichle der deuíschen Rechtsquellen^ vol. I, Braunsclnveig 1860, pag. G54 e seg. (3) Stobbe op. cit. I p. 633, vol. ÍI (Braunschvveig 1864) p. 44 seg. (4) Stobbe op. cit. I p. 623 seg.; Fraiiklin, Beílrilge zur Oesch^^Me der Reception des rõmischen Rechls in Deutschland, Hannover p. 180 e seg.; Moddermanii op. cit. p. 44 e seg. (5) Stobbe, op. cit. vol. II p. I13, 115. (6) Vedine un quadro vivace, fors’ anche «n po Jaiissen, VAllemagne à la fin du mogen uge. Paris 1887, pag ’ esagerato, io ,465 e seg.
o _ 4 concUzioni noii dissimili; e ciò svolto in Francia, iu ●chè la evoluzione storica delia teoria degli statuti in ]a pratica dei tribunali ad una determiiiazione critica dei percliè il diritto romano avesse vigore e dei limiti deli avvenuta recezione (li ; la qual cosa, mentre toglieva valore alie idee medievali, clie nell’ impero romano-tedesco vedevano la continuazione delPaiitico, e il diritto di Roma imperiale volevano vigesse per 1’ espresso comando di Lotario II, doveva risollevare, anche inconsciainente, il particolarisino di fronte al concetto unitário romano, e dar nel tempo stesso clie s’iudebogermânico nuova forza ai diritti local i si era spiega pei Germania, attraverso i secoli XYII e XVIII, si delinei appunto nel senso di ima progressiva adesione al sistema fvancese dei d’ Argentré (I). Se il Mevius può ancora dirsi uu sedella scuola italiana (2), e il Lauterbach vi si avviette da parte quelle distinzioni, che sono la sostanza e il fondamento delia dottrina francese (B), qnesta trionfa invece col piü illustre rappresentante delia scieuza germanica di quel periodo nella matéria uostra, lo llert, ohe ha coinune col D’Argeiitr inosa delle leggi {4r'>, estraterritorialità degli statuti guace cina, quando in e, non soltantu la tripartizioue fa ma ben anche il fondamento delia personali o . livauo i vincoli, da cui erano collegaii. Da un’altra parte, la recezione dei diritto romano aveva enorineinente accvesciuto, iiè poteva avvenire altrimenti, la confusione e 1’ incerbezza nelle cundizioni giuridiclie clel popolo tedesco (2); donde la necessita di im’ opera legislativa, che intervenisse a dare maggiore uiiità al diritto ed a rimuovere le numerose controversie, cui dava luogo Tapplicazione dei diritto straiiiero (3). A questa epoca, infatti, si fauno piú che mai vive le aspirazioui ad una codiíicazione universale dei diritto vigente (4j; e poichè ai voti nou corrispoudeva Telfetto per parte dei potere imperiale, clie, nel campo dei diritto privato, rinsci a promulgare soltaiito poche leggi e di secoudaria importanza (5;, assunsero essi 1’ incarico delle riforine legislative, íittnrono per rafferinare la 6, conseguenza iiecessaria, per accrescere il valore dei singoli diritti locali nella sfera própria di ciascuno, ossia pei’ imprimer loro im carattere di piú stretta territorialitú (7)* Al nuovo stato di cose doveva convenire assai meglio, nei riguardi dei conflitti tra le leggi locali, il sistema che città prmcipi e 0 ne ])ropropria autorità di far leggi (B), (1) Lrtim*, op. cit. p. ÜO-na. (2) Lain^ op. cit. p. 410. W. A. I.auterbacli, acadcnivae, tom. III, ciip. II n. X e seg. specialni. n. XIV (4) llcrt I. N., ('onwienftitfO)ie.\' uir{un rioribufi argínnenUs, Franclbn 170(.), sectio IV (õ) K. Argeatrnei CommenlarU i Antwcrpiae 1()(;4, art. OCXVIII ^ ;m. aut luibilitate qiiaeritiu* ad actm potestas est, qui domicilio iiulioat sic de eo statucro OpUSCHla ( pn(rU(.\' nri /d cst, potest ut Tiibingcn 1728, h; selc-.lis cl , S iv-x. ri(- lonuin lege « úhiaro cnm de eco., personae inre, s civilôs, in universum ea iudicls eius , (luod edixerií Sürmnmi lure, ubieumque obtineat - f sicenim l„q Olíi liOn Uneralur (persoiia), quocunKiuo modo persona domicili ●'''iiOJtcftur, qui ordinarit do perpersona contiderit, uaumr ». $5 12 « . , . , Icginisi dumiciliiun uiutct: cin iudicaidt qnocumque se utuití evoiiit, ut i lege aut iure, ea perpetuo ’ 1 i> ^dla miilaíioiie loei sese 2)o.ssil e^viiare ». Hc.rtíns, op. enim vera et sobdita ut plurimmn propter domicilimn : haec aestiniare reputatur, e.r gtia subditiun proprie dlctai/i alio e'it ^ « Persona enim subditi, -qna stabls, neht ut le"e' guauí siuiuno imperanli eui so siibinisit. I nde f^oniitar '^ personae qualitatein sive cliaraetcrom imprimnnt, iii., ● . 1^'"*■'''^'nun süleaiu, nbicnmqno ecc. . . . Quandoiniidenu extera «litor ^ ^ advenam non habet potestaiem, nisi ecc. » Cot,fr. >ViiKollixiou der Privalreehtxgexelze, in Arehh' fur die ciistisihe Pra.eis vol. XXI\' p. 281 e sog. Non eapisoo come ÍI rntolaai (op. cit. p 449) veda in qnesta dottrina di llertlNS piiitto^^lo un’a- ●|a ogia con la dottrina ilaliaiia. Sostanzialmente símile alia dottrina ^ ● Hertius è niiclie qnella di Hoftickíir, Priiiuipia ii.o-/s ciril/s romanoalVecta sic teiioatur cit. g IX (1) Stiiitzing, op. cit. II p. 4 e seg. 18 e seg. Í2j lírutiiu-r, Quellen xmd Gesehichte des ãeiUschen RechU HoUztíiulorff’ s, Rechlxeneydopãdie, 4.‘* ed. l.eipzig 1889, p. 295. (3) lírumier, op. loc. cit. (4; Stintzing, op. cit. II p. 59, 177; Stobbe op. cit. d P-^ e Belimid, Dte neueren PrivcUrechts Kodifikationen, i” Encyclop. cit. pag. 300. (5) Confr. líniuncr, op. loc. cit. (0) lírumier, loc. oit. (7) Stiiitzing op. cit. I p. 59 e seg. in V.
— 6 — i Nè diversamenfee poteva contenersi, chi ben consideri, i la scuola, definitivamente formatasi uel secolo XVII, dei dií ritto natuvale (Ij; cbe, prodotto stovico essa pure, stamente dice un germanista insigne, il Gievbe (2), fu detenuinata e limitata da premesse storicbe, e da leggi stonche dominata nel suo sviluppo e ne' suoi visultati. E poichè Il le condizioni di fafcto rivolgevaiio Toperosità delia iiuova diI sciplina in altri campi, massimameute nel diritto pubblico, sul diritto privato fu piü limitata; e, in armonia alie coine gmü cosí 1’influeiiza sua per ciò che concerne il proposito nostro, Piü difScile determinare le ragioni, per le quali il notevole movimento scientifico, clie ebbe vita in questi tempi in Gennania, rimase quasi straniero alia dottrina degli statuti, la quale si può ben dire avvantaggiata. E tuttavia, aiiche queste ragioni voglionsi, secondo noi, ricercare nei caratteri intimi di quelli indirizzi dei pensiero giuridico nazionale e delle cause che li deternon se ne sia minimamente minarono. L'indirizzo degli studi giuridici in Germania, nel secoloXVII,fu un indirizzo essenzialmente pratico 6 rivolto alia soddisfazione di bisogni immediati e reali di quella società (1). E se in Germania la tendenza pratica nazionale si afferma e si estende piü assai che in Francia, si deve precisamente ad uu maggior bisogno di una elaborazione dogmatica, rivolta anzitutto alie applicazioni dei fòro. Quelle stesse condizioni, clie facevano r intervento legislativo, stato dei diritto, scosso dalla mano al diritto cosi vivacemente desiderare per reiidere unità e chiarezza allo sovrapposizione dei diritto ronazionale condizioni storicbe, che avevan prodotto 1’indirizzo sopra il delineato, riusci specialmeiite ad aintar questo nella forma- ';i zione di una scienza giuridica nazionale, e nella epurazione I di molteplici elementi romani e germanici (3): invece dr delle questioni, portò nuovi sussidi al ■ impresa, che già appariva sproporzioS I allargare il campo |! raggiunginiento di un ■\ nata alie forze dei giureconsulti pratici f-i). Cosí, quando, alia fine dei secolo XVIII, la dottrina f , dovettero influire non poco su questo nuovo indirizzo delia scienza giuridica; che si trovo, quiudi, dl fronte alf enorme problema di conte , i degli statuti chiude, si può dire, la sua evoluzione, la legi ge (õ) e la pratica (6) V hanno adottata quasi senza discumperare 6 cosi disparati elementi. È vanto delia scienza moaver posto m cbiaro 1’ importanza di sulti nel rilevamento dei diritto nazionale (2) * pno certamente recar maraviglia, che 1> impresa fosse tale, ul Orfinfr operosità; tralascianclo un 01 ame di questioni accordare derna quei giurecona noi non cosi , che non collegato, e che, nello dottrina generahnente allo stiuliü ed alie era con quella direttamente sviluppo cui era giunta ormai nna 3 ammessa, trovava una base sufficiente esigeuze delia pratica (3) ha contrihuito ben poco a non è riuscita a forterla; ma la scienza germanica svolgerla ed elaboraria. Non soltanto (1) Stalil, Geschichle der Rcchisphilosoiihic^ Tübingen 1878, III, 1 e seg. . 14. (2) Gíerkc, Naturrevhl unddeutschcs Rechty Frankfurt 1883, p. Confr. Stnbbe, op. cit. II p. 433. (3) Gíerke, op. cit. passim. specialni. p. 24 e seg.; Diilui, op. cit. p. 137; Brniiner, op. loc. cit.; Stobbo, op. cit. p. 41G. I (4) Stintzing. op. cit. II p. 122 e seg. Confr. Glorke. op. cit. pag. 25, (love giiistamente osserva che, appnnto per questo, la scuola ger- ' raanica dei diritto naturale nel secolo XVIII « in wesentUchen Punkten eine von der gleichzeiligen Doktrin der NaclibarUinder abveichenpresentano ^ ^ allontanano invece, e rapdello Hiumuel 7íl ° italiana, le brevi regole clie qul K r " Byruthi 1782, obs. 40U: anpag'o rse-I?pTir'' Stintzing (speciaim. vol. II von B.'.kker Mn"’ t/c. deutsohen Rechls Daifn Z; / ; ; vol. 1 1857. pag. 90 e seg., e (3) F L Berlin 1883. pag. 136-13/. t ) u. L. ratelluni, op. cit. p 459. de Gestalt empling. » (5) Code.v MíLvimilifineus bnvaricus civilis (1750) p. I cap. 2 § 17 e p 3 cap 12 S Ij Gerichtsordnuuf/ {Code.v hnds havarici huUciarü 1753) t. XIV § 7 n. 8; Lanclrechl prussiano (1794) introd. § 23 e seg. (6) Vedi per es., in riguardo alia pratica, Glück, Pandekten 2^* ed. : Tliibftut, S'jstem des Pandeklenrechls ed 0.“, Jena Civilrechts, Altona 1797 p. 398 e se 184C, vol ■1 . I § 38; Kierulff, Theorie des gemeinen 1839 p. 73. o*j
- 9 — — 8 — con le antiche teorie; meiitre, com’è noto, questa riprova e questo rapporto furono cercati da altre scuole, pur non ineno innovatrici ed ardite (1). Nè questa circostanza è priva di significato, nei carattevi che confrraddistinguono intellettualmente il momento storico, nel“ quale interviene 1’ opera le gislativa in Germania. corpo omogeneo di teorie, contraddistinte da caratteri proprí particolari, mare un come hanno fatto Ia giuvisprudei|iza francese ed olandese, ma nei risultati e nei limiti stessi ! deli’indagine è rimasta di non poco infeviore (1). | E cosi si spiega agevolmente perchè la giurisprudenza --- sia stata, fra tiitte, quella che piü presto teoria statuta-' si è allontanata dali tedesca moderna e piü radicalmente II. ria (2); perchè, altresi pensiero contro le dottriiie tradizionali sia stata la Germa nia. Non sarebbe difficile appagare ancho qui la erudita ma- : nia, che di ogni indirizzo scientifico spinge a ncercare i , precursori (3): per lo scopo nostro però basta osservare, che le numerose teorie, di cui fa cosi feconda, nella prima meta ! dei secolo, la gmnsprudenza germanica se da im lato SI nsentono delia formata campo ai maggiori ardimenti dei mancanza di una tradizione storica ben' í capace di mantenere in É noto che quelle dottrine,sorte sugli avaiizi delia teo ria statutaria storia. Ma, a farne iinparziale giudizio, occorre non dim*euticare. che per esse e con esse si inizia una scieuza iiazio- *nale dei diritto internazionale privato in Germania. Uii pe ríodo di critica negativa e dissolvente, di ricostruzioui arbitrarie e unilaterali, doveva precedeiv, per una legge naj turalo dei i)ensiero umano, 1’ opera positiva e ricostruttrice, I che, svolta specialmente dal Savigny, ha assicurato alia scienza germanica un’influenza duratura suUo svolgimento dei diritto internazionale privato. La giurisprudenza tedesca moderna, in questa matéria. si muove tntta nelP ambito e sulle basi^s&gGnatiR-dal SayL. gny (2b Nessun’ altra uarte, forse, deli’ onera di lui ha vuto un’influenza cosi, jion diremo pr-Ofo-ndaL, e diretta siill’ indirizzo dei pensiero giuridico nazionale ; e appartengono oinai, in massima parte, alia a- -duratura. rnn. piü giusti coníini la teii- : enza innovatnce, comune a tutte, ed il proposito di formu- ! pnnc.pio nnico ed iiniversale (õ), dali’altro rispon- Í sciPn.. n.- -r* che si manifesta nella ' scienza giuridica di tutta Eur. mento dai metodi delia dottri una fase esclusi lare un dono ad un vero e opa, con un deciso allontaiiania statutaria. Non ò dnnquo , prop-ia dei pensiero scientifico tereazione contro la teoria degli stacon^eguente spirito innovatore un grado assai ” se prescindiamo dal Savi quella giurisprudenza vam ente desco; tutfaltro. Ma la tuti, ed il Germania j í*aggiungoiio in piu elevato che altrove; tanto che, igoy, uello svolgimento ulteriore di ■‘j manca, e non a caso. ogni tentativo un ricollegainento delle nuove' \ di (1) V. per os. iUaiiciiii, nella Reviie de dvoit hiteninlional., vol. VII p. 3.54, e Lanrent, Droit civil itdenuUionnl, Paris 1880-82, vol. I n. 200 0 seg. (2) T. Bar, op. cit. 1 p. 82; Meili, D/e Doclrln eco. p. 152. CaratterisUco sotto questo rapporto, c prova eloi[ueiite delia diversa enza esercitata dalla tradizione storica in Francia ed in Germania mi pare il raflVonto tra la giurisprudenza delia Cassazione francese da un lato e quella dei Reichsgericht germânico dalPaltro, nella interpretazioiie dello ste.sso art. 3 dei code civil. Puichó ê addirittura impossibile istitnire qui questo raílVonto, e le ^lecisioni delia giurisprudenza francese sono pià geiieralmente note, almeno in Itaüa, tare il riassunto delle seiitenze dei trihunali Hadesi ; in NieiiicTer, PosUivcs internaiUmules Privalrechl. /: I land geltende intermitionale Privalrechl, Leipzig inllumi limito a cie dei Reichsgericht Das in Detilsch1894, p. 70-80. una nprova storica e di (1) Confr..Tiftn, 1890, p. 112. (2) V. Bar, Hannover 1889, Tlie Lu rnclhodtí du droil international pricó, La Ha.V® ori 1 p 59 i^dcrnationalfii PriratrechlSi (-l) Sa4„y,' ‘"S- ‘liss. I\'. ^^1 «eg. íuUif/071 romischen Rechís, vol. VlH P‘ cella Loctrin des infenialioiiul^^^^ von F. Bohm vol i ,/?’ Prí ■ 1 b-langen 1800-91, p. 150 seg. ivat — imd Sirafrechi (õ) JMta, i^''ivalrechls, hrsg.
— 11 — — 10 — nale gn.iiito uu método per stiicli^. L’osservazione imlubbiamente gran parte cli vero; occorre però com- non su questo soltanto. Cliè, mentre Pindirizzo dato dal Savigny alio studio dei diritto roínaiiO; è divenufco, prima anche dei giorni nostri, oggetto di criticlie da prender qnasi P aspetto di reazione (2), iiel campo dei diritto internazional cosi vivaci (1), privato la scienza intende di essersi 6 contiene pletarla. iiitegrandola cou altre uou meno importauti, e preJ icameiite mettendola in rapporto cou lo spirito essenzialj, CIS--- l i mente filosofico delTopera di lui. dolla scuola storica che il diritto fatto sociale che per leggi iiaLa geniale intuizione è formazione e sviluppo, lui turali si fa e diviene, implica di necessita il concetto, la dottrina scientifica dei fatti giuridici debba seguirue il , movimento e la iutegrazioue progressiva, svolgendosí paral- ' lebmente al loro moto,con uii processo lento,intograUvo,graduale (1). TTn sistema cliiuso, determinato,dehnjdiyoAáimmig i inconciliabile con questo fondamentale omicetto; e tanto |i Quanto pin as^õTute e rígide sonõ~lé~linee in_gm è 11 so. Cercar© nelPopera dei flavigny un sistema di dinttgan^ privato oosi inteso,.vuol dire quindi fraintendorlo completamente. In armonia ai presupposti J^>soâ3iÍ delia sua trattazione, egli non potova uò klqyovi> _daYC\ A'\ che | pressocbè limitata a svolgere, fecondare, goie parti 1 opera dei grande maestro (3^; e soltanto in questi ultimissimi correggere ni sinsono maniíestate tendenze ad una in senso positivo e critico, delP indirizzo domi nante. Se poi questo indirizzo debba si, sotto ogni riguardo, anni si revisione veramente consideravnno sviluppo ed uiP integrazione delia dottrina dei Savigny, è problema remo fra breve. Un esame delP sproporzionato alio come sii cui torneopera dei Savigny, oltre che addirittura scopo nostro, sarebbe per necessita, in , gran parte, una ripetizione di idee e di osservaziom gia note. Presc.ndendo affatto da questo, oi limiteremo invece ad aceennare taluni punti e talune indagiui, meno general mente avvertite, che appaiono indispensabili a delineare quei caratten dello svolgimento oomplessivo deli’ indirizzo domi nante nella gmrisprudenza germanica, ai quali si ricollegano e c iscuss.oni cntiohe, che formano 1’oggetto immediato ctua nostia ricerca. osservazione non E _ gia fatta da altri (4), che la dottri e tanto ina dei Savigny lui sistema di di ; pjn; le basi, su cui svolgevô progressiviunonte i\ sistema, 1’ indirizzo, secondo cui svolgerlo. Le applicazíoni particolari, che il Savigny stesso ha fatto de sono, infatti, cosi strettameiite collegate con questi, da stituire insieme una vera, sostanziale, iudissolubile unità. Certaiuente, non suoi principi, non CÜmanca loro quel rapporto orgânico e logiche distingue sempre i prodotti intellettuali veramente elevati; ma, come la base dei sistema co G im’idea storica ritto internazio" _ cc^ iFsTsteina stesso h suscetliivb di svolgersi parallelamente a quel moto, vispecchiaflò, e via via inodifí- ! carsi e perfezionarsi. Noi nore abbandonare sostituivne altri progressiva, vediamo, infatti, la scienza postein taluni punti i principi dei Savigny, completameute diversi e da lui stesso per ,1, V. , ]». Oá. liokkor, des heuU Memiar 1880, g 15; .llie.-i.ig, Schernz Leipzi<^ : l*undekltíurechls, vol. 1» luo,- ,, ,, hrnsl in dev Javispriidün^y Geruiania ved anõhP V ^ sUuli i-omanistici in HoItzPiMloi-íl’ cil. p. Rechtseneyclop. dei v. (3) I (1) 0. V. Delia vocuzione dei Hosíro seeulo per la Icgislazicme e la giurispirudeiisa, trad. da G. Teaeschi, Verciui 1857 pacI lOG; System, vol. l iiitrod. g§ 7 e seg.; Puchta, Cursas der InstiUiUo. i Leipzig 1881, vol. I mtrod. § 12 e seg. Confr. A. Xerkel, Ueber den Begri(]'der Enlwkhlung in seiner Anwendung auf liechl imd Gesollsdiaft, nella Zeitschri/l für das prival-und dfíenlUche Recht der Gegenwart, vol. III, Wien 1876, specialm. pag. G2õ e seg. « . . ■ ● . aul dem Boden dei ffe.samtp «i,-. 1 . ’ savignyschen Tlicorie sicU bewegt T. liar ‘ Uterauir urid ludicatur Dentsciilaiitls íast die R Rechísencyclop. ei’t. p. lerníLmaen líltalmTsilTfí im rimtrechI, in v. iloltzondorff’* p 860 Daf}e(.ht, in BÜhin’ s Zeilsch. f. int. Prircd rechl vol. V. i
— 13 — 12 — maucaiiza di trattazioni moiioed I prattutto essi lainentano la , grafiche, e iion_esi^o, _^ttQ i\\\eí^to i-apporto^ confessare^ ; ^●>rf»pvia infórinrit.n, dolla. sfijftuza gexümuica, in carafcteavventiira, respinti interprete deil’opera di Itii : sí pensi soltaiito alia sostituzÍQne_del critério delia cittadinanza e tuttavia affermarsi continuatrice aouello dei domicilio .. 11 1 p ● ● , — í^rvrifronf.n n. (i>ipll:i. (lí alti*i stati (1). ^iicliô Qnesto nella determinazione delia legee personale^ ; ^ ^ ■*.. ● rrTTrTTr ^ —TTrr^^ ' re, tutto estnnseco, ilello ^olgimeuto s^rico dei 'lei bavi,^ny. ternazI^al-^privat-rTTTG;^;;;^ umto alio sfo.zo contnmo che egh la per r.collogare le suei ,u^„,len.a alia costruaimo.^- concJuMc certa im» n a ^p.uuc:p. ch d.r.tto positivo, presentaudole ne vaZ LTr ° oonseguenae necessário cli questo e ur^volgmTi^^íiT^euerale dellã^trina; riguavdo al quale ZlZtZ n T ZZ la donuuula, se veramente esso rappresonti, constante neU’esame critico delle dottrine ilivpvo-pnti ei aii- ° v ● i. ● .. ● ,● T 1 , veigent , ^ ogiii verso, uii processo di sviluppo e di integrazione torizza, crediamo, a dire, che P in.lirivyn ,1p1 di- ^ , ’ . , , . . , ● i. i i 7-íffp 1 ● "l -U^^-bciciuiinco—le ^ nonnale e progressiva dei método e delle basi assegiiate dal ritto Intg^rnazioiiale itrivato, GGrinnnin +n ^pIIp mdo-ni ! ^ . . . , . . . - . . . . 7 , ajimajiia íu, nelle on^I— Savigny al diritto luternazionale privato, o, iii caso inver- Gi coníenna iu quali elementi ue abbiauo modificato, piú o lueno prod!^^“ , ti" fondatore ^ 1 izzo sue , 1 âc iter, dobbiamo la prima importante ^ iNon è facile, sia a causa delia varietà dei sistemi e apphcazione dei método di critica storica nella matéria noba per noi una delle dottrine, sia perchè uoii di rado i concetti stessi preuna cucospezione, clie rasenta la dubbiezza, sentauo qualcbe cosa d’ incerto e di vago, poter designare esporre i principi che egU propone (1), ; con caratteri defiuiti e coii termini precisi il rapporto fra 1’clativamente breve, che ha a- i vari indirizzi piii recenti e P opera dei Savigny. Tuttavia, n ermania la dottrina dei Savigny^ quali modifica- se jjrescindiamo da quella parte delia scienza germanica, di qual significato e impo*'' ^ clie dichiara esplicitamente di accettare, non senza modificazioni parziali di questo o quel piuito s‘ intende, la dottrina dei grande maestro (2), si afferma püi decisa la tendenza a criticare e stra, unita ad nello zioni ricevono questi caratteri tanza ? La doinaiula è, evidentemente, molto necessário esaminave i<’ cTenT'!^ -r elaborazione dol sistema nell» , neces-. '' Savigny. Noi dobbiaiuo i sti a mettreM rIpportÒ mles^ír"”?’’'" '1Í "P' " ●f f ●- 1 to questo svolgimento con le recenti l p. 82. es azioni ce pensiero. , (2) Cito uii po' alia rinlusa: y. llolh, Si/slem des deulschen PnraLiNon e infrequente negli scrittori tedeschi il lameiitOj j ^'eohts xol. \, Túhlngen \m\ %õl- LehrOuck des Pa,idektcnche la scienza dei diritto iaternazionalp i ● tr» noii sií^ > rechís, 7.-' ed. Frankfurt a. M. 18<)1, § lU; Walter, Si/slein des gestata presso di loro oe^o-pffn rll * ^ ^ piivato n i jneinen deutscheii Privatrechls, hoim 1855, § 51; llnrazetti, Eiufnhquali la imnorf ^ ' ui stucli particolari api^roionui i rung in das franzosisdie Civilrcchí imd das Oadische Lundrecht, anza e a difficolta sua snggeiúscono (2)- ; furt a. M. 1881), p. lllü; ecc. Sebbene non apparten^a, propriamente ; parlando, alia scienza gormanica, puó tuttavia rammentarsi anclie I 1’ Üiigcr, System des osferreichisdie)) (dlgcmeinen Prh-afievhls, ed. Leip- =^ig 18Ü3, vol. I, p. 1G2. Appartiene a questo indirizzo anche il pregevoUssimo lavoro, scritto però con intouti essenzialmoiue pratici, dei «ohm, Die rüiwiliche Herrschaft der liechlsnormen aufdem Gebteíe des ^ ^'imtrechts, Krlangcn 131)0. per coinplessa. piíi cliiai’a la formula proposta dal Savigny co- (1) Arch, f ciü. Pra.v vol 9d ■'jf ’ ’* ~ anche Klôpppi int 235. mover, Die leilenden Grimdsciíse ^ Prifdl' ernatiomlen Privulreems \ in Uohui’ s Z(iHschri/t eit. vol. I p Positiv. iiitern. . 34'3^'
— 15 — — 14 — reale deficienza, sia perchè i ineriti, oltre ogui dive notevoli, deir opera dei v. Bar attirassero quasi eschisivameute V attenzione, un esanio critico dei nuovo spirito e delle nuove maggiormente si d^^'|| tendenze non si è fatto strada che in questi ultimi anui. ^la, ^ina a critica e I allontaiiamento dalla dottrina dei Savi^ jn realtà, le cause che determinaroiio questo ulteriore svolproprio quest critério generale direttivo delle apjjlicazioni ossia la formula delia sede dei il punto, nel quale, in apparenza, me concrete,j rapuorti giuridici. Questo a critica abbia una iin])ortniiZ8ii gimento delia dottrina dei Saviguy risalgono piii indietro ; ondajnentalQ e concreta, ei liennettiamo di ihibitarne. Pi'i- e se da un lato sono favorite dalle condizioni speciali di ma di tutto, questo punto di vista non modifica sostanzial* questo ramo mente il sistema dei principi, ormai, per rantorità dei Sa-.j anclie questa volta, all’ indirizzo generale dei pensiero scienvigny stesso, generalinente ammessi in riermania ; oltre di- tifico tedesco. che, ed è cosa molto importante nel caso nostro, non riescôlj A. chi osservi le condizioni, nelle quali e daUe qnali apprezzare dei diritto, dalTaltro si collegauo strettaineute, difíicile , già sin d’ ora, V importanza e i risiiltati sorse la scuola di diritto internazionale privato, che ehbe concreti f i queste critiche (1). Rispetto alle qnali, 1’osser'í nome dal Savigny. non vazione pui imp può certamente recar sorpresa ortante da fare é forse questa: che, dato, fatto, che i principi fondainentali delia f "f*? ^Offli nuova düttrina reil ^mo ora discuterlo, che il critério fonda-» stassero^^nti,"qual pni e qual^iên^ vaghi ^hnleterminatT. raen a e dei Savigny sia ben lontano dal potersi dire un cri'j Puron^intmziom felicir-Çi^ircütrTTnmuose, piuttosto chTT^- eno determinato, concreto e, come tale atto a risolvere, cetti rigorosi e precisi. In questo si riflette fedelmente il U te Je diffiooltà, e sia quinrli giusto affennare l'a necessità oarattere delia scaola storica, feconda di 1 svolge impulsi e aiitici i-lo in indagini particolari e di completarlo eon u"'. geniali, che, per neeessità di cose, tuÍo 0'-ganicamente‘ collegati.:; «^aere bisognose di complemeih,i e detenuinautto cio rappreseota - 11 on , a chi ben guarda non tanto h eri'' E nel moto scientifico di allargamento e di Í>errS^ ^terpretaumue eVllg-lt!: deh J ^^elP opera delia scnola storica, ia dottrina dei -Lte, í ' ^ aeii - ‘ scuola tu 1 afeermazione delia leggejlj^aiTSòTtTli^eamüo d^fa a tti so^li ^ dj^conseguenza, la necessária co^^iuitl delia ^adizi^ne gunndica (1). Ora, questa continuità, l che a scuola storica presentava, non come nn’aífermazione a pi'Í07'i o come un’intnizioue generica delia realtà un concetto spontaneameute suggerito da quella ineravigliosa stoida dei diritto romano, da cni 1’ aveva ricavato ghe e scrupolose ed assidue ricerche, non era facile ad ma come con luiiap. Invece -eno generabnenravtTtrtr’si‘'"'° ' minando nei carqtfn,- ’ ’ vemva poco a poco detei , <ÍiHz.o di sturfln ^ «<^”0--spirito dei nuovo minata e precisa neHV' espressione detei* di iii' rizzo, il V Bar ^ ^^Pimesentante di questo in OermanT; condizioni di fatto rendes- ; vrermania nieno facil e i e avvertirne la iutrinsec» (l) SaTitfiiy, Ddlia voca:r/o>ie ecc. pag. lOG. Merkol art cií ● lírufçi, / Romanisti dctla scuola .storica e la sociologia contemporânea nel Circolo fjhiridico dei 1883; Vmini, I giurisU delia Scuola storica di Cie)'777ania nella storía delia sociologia no 1885 ecc. clella filosofia positiva, Mila- (1) ^edasi per es il Ut.? gen 1884, § 23, p *''■ 1'andehlen, § ■‘=> "● 6, e piú laraainente®’ vol. I, 2.“ ed-, teehls. vol. I, íierij„ 1394 r des preussischen (2) eicrke, " K'»Pl>ol art. cit. scnes Pnvalreciu, vol. I l.eip.ig 185)5 p. 218. Berlin ecc. 18® ' , p/UVdt 1
— 16 — — 17 — plicare nel campo dei diritto iiiternazionale privato, dove, me abbiamo visto, mancava alia scieuza germanica una dei Savigny non appaiono, Questi difetti, cbe uell’opera tanto percliè le premesse lilosoflche dei suo sistema bastavano a preservarnelo, quanto perchè la scarsità, a quel tem po, di manifestazioni dei diritto positivo in questa matena li rendeva meu gravi e meno íacilmente avveítibih, so^ invece eviilpnt.i ue' due noderosi volumi dei suo illustte COfttinuatore, il v. Bar (1); e sono il cm inuovono, non sempre eque e misiirate,——nuoyjsaniâ critiche. cotradizione storica sua própria, e dove le nuove dottrine devaiio, quasi necessariamente, T aspetto di zione dalle idee tradizionali. prenuna emancipa- .-●3 Inoltre, e in rapijorto a qneste medesime circostanze, nella dottrina dei diritto inteiuiazionale c, . . , . pnvato svolta dal cl.i^rameiite delineata la fmizioue_e Fimportanza ■ d_eUl.eIemento id^lg. (1), com’ è st^ica qu_esto concetto, se^i^u assolutamii^ir^;;;;;;;^!: parte^fu però relegato pin che in secoiida liiian^ non bisogna diraeuticare ohe la scuola storica 1’ esoludere dalla soienza dei diritto la ricerca pratica ocl etica, che ne e parte esseiiziale ; e V avenie affermato il bisogno e tracciato le linee di dei diritto internazionale privato. me un vero e reale qnista, che solamente esagerò nelcosi nettainente irettive nel campo può bene considerar.si covautaggio, perchè anticipava - assai piü tardi il m on111. (lottissima monografia, pubdegli Jahrhüchei' di Jbei matematica dal Iniziata dal Kalin con una trentesimo . nel volume 1^1 i cata (2), formulata con precisione quasi i ^ í^ieme.yer in una conferenza tenuta alia ^ fierlino il 10 n,arzo dol 1894 (3), e da Im stesso apJ.cate, prinva alio studio dei diritto ^ella in Gennania (4), poi dn-ettamen e m sei > codificazione (5). la critica all inclmzzo germanica si è, nel giro di po h “ che ;> prova non ilubbia delia sua anm seienza con un vigore étodo A ■ f i'isultati, tiaducendo le legíâ esnlipositivü ha rtno ● “ norinative delia eonclotl p! ò 1 innovazione racoUiudev potnto coiidurre ã a uu perieolo ● d,» ' dizioni speeiali d. questa parte dei didtto ’ fondamento deli’ essere e dei dover una confusa e frammentaria complesse manifestazioni vate valore di una c la ricerca essere, procedesse Plante nelli ^ffermata i dei ^Pportunità. con conoscenza delle sue vano e e, attnbuondo ad iflnulíf;. i ● esoKisione dei So esiltent^l"' ad n . uuluo eslstente, vahcasse i confini di dagiiie verame ^n nte positiva. ^ íi^ ’ola soia, che, con una '.ionale pi'Ívato, di per sê a Neir opera dei v. ihu* la concc/.ione '^meremo anlijiusUira ilel diritto inteniaz lonmila, che basta dalla sc la trova niostrare chi Siia i.olii storica e dal poúdorata come íbiite j, . ^‘Spressioiie tipica in una ‘Jí^men.siiã dei caiumino che la separa a incons t-osí, se non c’ingaimianio a partito il ● . zo conteneva, fin dalle orighn sue^ il cr’ \ Puno, di attribuiro inaggiorehnnoft”"" olre al fatto, e cosi trascurare o apprez^lÍ"’"" manifestazioni dei diviffn -t- erroneamente le zben distinte, pur eoÍse In;!; di non mantenere oessario, le due quesMourSp" naturale e necome d - essere e dei dover e icesi, ü p^^to di giaridícr-lo-Hlo d^ir'‘i‘t■to‘''‘%(op‘T. ‘cciiVt. p1 assi-^^- e sp| e propri: ●^nio in generale: ia ^ ciei principi . le * ^*’ctta a sistema, IVa i! rerc; pi,//^^'^il'cstazioni iiosiíive di qucsto ' vol. I pag. 100 e seg.). Lehre des ( (■iiy le ') P. Kaim, Gf.«i;w/.'o;í«ioac». lUe Donnml'* j -»■ Pra-afrechti in Ihering 30, lena ISOO. rii,ni,dien und dei'M-!,en ■ ,,, pyMin-cIds, (S) 'H.. Niemeyor. d.^ inlcUiuM ■ >S04. ,, nura cUato, specialroBrts in Deulschland gell. M. Priinlinf''- “ roclifl‘dUon cie. inIernaOorU - len n . Hiid Malerialien d * ^^' heiPi 2 lUrechtfi, Leipzig. 1305. ssere, o gludiziario ed il legislativo^^ tl) Hyslem ecc. vol. Vlll § 3(30 c 348.
18 — 19 — In parte perchè rimette in onore verità anticlie, tanto disconosciute qnanto dimenticate; in parte, e pnncipalmente, perchè rispoude ad esigenze indeclinabili dei pensiero scientifico moderno, la nuova dottrina ha avuto facile fortuna, e maggiore sembra destinata ad crítica che non si ferma alia superfície, tro nelP organismo dei diritto internazionale scruta la base storica e il método, solleva miove questioni teoriche e pratiche, ed a questioni antiche fa assumere nuovo aspetto. Un pensiero eminentemente filosofico la sorregcre e la dirige: il bÍ30gnp_di una trattazione nositiva. di un rito^ alia realtà delle cose, di un^onposizione alie «pp,>nl a - poni astratte, alie costruzioni subiettive, ^apuoste ai diritto pnsif.iv^ j ’ nou avenie. Ed è una ma penetra addenprivato, ne sostituite o soe tutto ciò con lõ~~scojm di render possibili quanto per ]irepararci la via ad ulteriori cousiderazioni. II Kuhu presenta la sua monografia sotto la' forma mo desta di un contributo alia dottrina dei diritto internazionn- illustia^ioue- 6TÍ- nale privato, e ])iu specialmente come tica dei coiiílitti di legge, derivauti dalle difíerenze_cheji^ ^HSêapnõ~ti^ritispÕ^ioni ^veíative a^qunsU" mãtêna__nfiL ^itti tm-ritonab, o dair^p^iKiojm ^=^na, fra ^^IMitlTuti giuridTm7T^úr^nelle_d^^ Hifaidscouo (1). XjO scopo, che egli si propone, è i mo strare. che le vere e proprie collisioni__dj_jeggij—Ç2H conseguente incertezza e malsicurezza dei dmtti___çlie__^ ^^^^'tono, liuigi dall^ssere^i ecce^onidi^^gujjordin^ Í2i^^í_invece frequenti e numerose quanto basta, per PQ daf Laurent,,jlgl v- ^ teoricamente ne111 si la è, per nella^ttazione 1-elegatü in seconda liiie{i, a noi paie . JgJ^. immediato e diretto di tntte le piü importanh co ic <lel Kah,;, ed il critério che spiega la l'^sa,di fronte alie piü gravi questioni. Questo coii ~^-ÍL.diritt.n ii-|tov'ni-/.iiiTiala pm'ftto altrojon ^ ■[● naehe nnn. ^Var^e. dei e che la missiqne^eila-daMj:iHg: £i^d^za, di fronte ^ A del üaejj^he è, di fronte ad e proia guiri: sostauzialnie^ iritto Cl ^-—£«0. ív^ella questione dei rinvio, e negativi fo ^‘^i^ dei confliHi po» mente svolta r “Ji *■ 'jt impossibilità razionale e Ia i.,L„„.. ' ^ s°®tenere, cioe,]a e_svolgere il diritto coniplessivo e ffeneralp 4- ● método . —gQnerale, ^ente nsuardo 2^1 dej_pgpgli ciyiii^ ciò deri contrappongono ai due difetti predominante; ^ tuttiB—La—legi{^lR- - criteri, clie sopra notati delPindiri pn essi accordare la -izzo ma e iva da due , principale im alie manifestazioni dei diritto ternazionale portanza í. a. ;,r.- .>il ” -Il «i .h. 4, in queema il probl sovraiiponga mai e tanto iiieno lo ‘■;^>nente , in quella dei conni.u. dalla di;ersiti dei conoetti ‘^li fiiritto si collegano ’ ' svrvi bella monografia, questo ^ g 0 quella qiiesta iiello spii*i^^ e iiiodo dl a nell© come, in genere, sua bella monografia, questo cons B dal K ere il diritto internazionale l’”'''^ ° ^^oetto difeso. 1^ ■'^ari ^spetti propugnato e legge terconclusioni Anche questo solo e iderare venta di q„el che“dL^tmo'T‘T ®^ee, di una critica forto Priucipio ; tratW veracemente filosofiÍri7o? ! e mossa da uno numre i du dere la tarsi e scrittori: Po^siaino ben ● ^otivi. per i qriali arrivano a Po> asao ntarnente identici per "'egli! in ° ‘1"^ l"disp6n- «liiaro P 1’apido importanza, sotto tutt’ altro ahn, quelle conclusioni r uno ’ per P altro e sabile, tanto per m ônpossiff^' is nel iion sono sottoposto a Questo su2}p>'essiun dé/inilive concetto viene ora ripres uello studio, iti íV . Un o e CO.-SO <li r..bbhoaz.one > (les confld^ da u bVe● etterne clu pr. JSD7, pag. 225 e seg.
V. — 2i — — 20 — necessariamente si venficano dei conflitti, clie iittualmente e tra le varie, legislazioni, il Niemeyer le piesenta com n-U cbiama la tmttazione posiUta designando con questo alio sfcato dl postulato di quella che eg dei cliríttn intarnazionah privcito^ che nnovo, e che in Gerinania stessa conta illustri sostenitori (1), acquista importanza e significato di novità dal rivolgersi direttamente cont.ro le opinioni predominanti. presentarsi, non tanto come una concezione sistemática, quanto come il risultato sponlaneo delia osservazione dei fatti ; di quei fatti, soprattutto, clie il Kah imperante di non saper vedere, o di loro giusto valore. Non nega il Kahn che la scienza possa aspirare ad una maggiore armonia fra le legislazioni; e neppur nega che, fino ad un certo punto, questa armonia sia pos.sibile ad ottenersi, iu uno sviluppo ulteriore dei diritto internazionale e dal n rimprovera alP idealismo noninterpretare nel privato me il método, che, secondo lui, solo conviene _ ^ fatto di questa parte delia scienza giuridioa. no oyer muove dunque dalla considerazione «nmincia m internazionale privato ; e comtnc a, ^frli distiugne 1^32, ’0blema di_ÇÍò_2!l^ noniente è oggi il diritto dal dichiarare esplicitamente, clm £gciso^ il problema, di ciò cbe c_daj_pjL: â i qv’ essere. Dei írT^^ueiiti, continua poi - con varia comlnnazione, risulta lo stato lenislative, do il Nie cui, ^ítto internazio da inôy®’’) ttuale dei dicarat- nale . Jla, anzitutto, egli vuole che questo punto dl vista sia tenuto completamente separato dalhufficio, che alia dottnna incombe, in ordine alio stato presente dei diritto internazionale luogo, cbe la dottri cognizione scientiíicanieiite esatta diritto internazionale privato, rifereiidosi e questa volontà dei legismnersi da quel che arriviatíio""”' espressa, dedi l reale e privato: e, in secondo soprattutto, acl ottenere unaina mm e praticameute utilo dei ai principí d_i ima ui. In altre ,n ole T ", diríH. ● . e 111 oonclusioue; tutte le ^üjdttq^ternazi regole dei oiiala Meiitre il Kah no. 11 arnva a ultima iireseuta- uu pincmtmneje_^ spi*udenza e la dottrina^ qnest ^eve quasi generale, che_èJJj}iKiO-:££ÍÍÍ yerose manifestazioni legislatiye_e_çquveim_^ SS^EdènèTèg^^DTlTí^itr^i^ tre lavori fonS’^’MdílrrTr&^iaiiia. la colpa priuoipalo a *^^mentali delia letteratura giuridica te regole S..ÍS.,. Si.. B.., i tliriHo positivo sulla coUisione tlelle le^ se, a queste norme, spettasse in ^^Hatissima. S[a questa opinioni) scusa i cv e a,l Savigny, i quali scnvevaiio pochi codici conteiiovano iioime insostenibil® in ab be11 di ^riesto genere importanza fronte al UI nn tempo, estese bastanza ora,cbe niune- „el vecchio nel , è addirittiira ^odidcazioni civili si sono foiinate . i'ose complete di- ; stati si \ix 0 meno lUiovo ®POSÍ2Íoni ^^urio nio tutte contengono ndo . si-j^onq staJdlire__soltantq_,^ ilqrdine giuridico inter queste conclusioni dali’esame in alcuni e che lu ed iu sui conflitti di legge; ora, ' speciali su questa si“ '‘«gole di diritto consuetudinario, matéria, in. tr r®’ infiiie, che tutto il mondo ^ ^ttati i al ove pid d nternazionali, che si ● jt.^aini 5® ^' : elazioiii giuridico-private ira i tri si sono meuo a' nunierosí inutaniente, i d i- Ai stati (>) WiicJiter, UeOer díe VOl. I p;^g Weimar 1871-80, chen Gesetzbucii fdr dem . vol. 61 e n e -se pag. 420 ^^ut&c (luslanãischen Uecht Kollision el If;;w Archiv f. d. civ. Prag.- Biii fn' Pnvafrechi, Stuttgart e sen-.- Wn’ Landrechi, hlanã hitvgerlizu normive, f des inlanãisnhen zu , - Pag. 150 e seg.; Bacl, nolV Archiv f. a.civ. Pm.v. ^echts, UipyA. 1^85^ ^ i' b (^ivilgrocess- - -IJ, 222; ecc. ; il rauuuentati, la prúua le i-er^ ~ seguen m norine do s ●ittori ora di rivolgere gli cbiama e da queste, SCI Coiitv sostiene la necessita dii*' ^ ^^^teuzione a quelle cbe ^ internazionale privato; o V opinione degU agdi pe-
1 y-2 — — 23 — cialmente le traccie clel Kali terqiinare la ora esposti. Questo stesso principio cVinternazionalità ha la sua fonte nel diritto territoriale, ecl è soltanto per il suo contoniUo, clie si collega al coucetto di una conuíuità in ternazionale. La trattazione positiva si presenta dunque, il Nieme3'er in ogni caso egli prende 1 n mosse, per deprivato dei dirittc, interna.ionale p ivato. usultato di questo esame, che il Niemeyer intraLed aía P-‘-">oniaH fra eoniugi, successione simo IV è, iu sostanza, il mede1 ordine di considerazioni piu speciali complesse, arriva il Kaim: P impossibilita rli V Z idico, la necessita di riconoscere che, nel fatfn“ 'l« dl diritto luteniazionale privato rapnrpQí^ f' ’ l e rapporto giuI norme a soluzione dei oouflitti di legge rna , lità delia soluzioue, ’ semphoe potenzia- , giusta e necessária; ed ecco come iie formula, riassumeiuloli, i caratteri e le esigenze ■ ^ ^ blema di ciò che c deve tenersijiottrunei^^ Mema di ciò che dev^essere; prinçjBi ^\l9.—eteriniiiaj^^^ ^gge ap]ilicabile ai vari l^pporti ^ cgiivenzioiii o nelle leggi. o ni qiiPs*" impUc' lE^ecessariamente cnntenuti. sono il prini^ Q .pbl^l] —. ggttojella ricerca scieutifiea; esiste, sia per il Questa concezione positiva de nppoprivato „on deve aspettarsi, ^f^teÒdoa’e praíica; sizione fondam entale dalla giuiisinu ^ ,v ^ snesso trapoichè essa ò, iu sostanza, riconoscuita, parole, nou e anche travisata. Si tratta, m alti -di di una questione di^pri^^aó rNiemoyer lo vn^p^ specialmente alia giurisprudeuza Occorre concezione anti-positiva^dâll-21^^ L iT tênendo diviportare Ia scienza al suo v investi- ®tinto il problema legislativo dal gm ^gi^ioni di tando le regole di diritto positivo per chiara nietoílo ; e questo errore ■'^era dali qnuu! a dei pvincipi vigenti nelle varie ^^gnizione, che, per questa via, si po condin‘i'à iiiternazionale privato vigente, ^oiulo il Ni i’itto pero, se dei diefietto natu- applioazione pin todo avm P a d un emeyer, straniero; poichè questo lue Di qni, prosegue il Niemeyer il bi<nn-n^ r -one positiva dei diritto intemaziona ^ n -PPliçabile a" ^ SlHÍdjco e privato _e questiona che sg no porre i^i fronte ad* diritto, d roíite a una tratta- . Infatti, la un determinntn ruj)- e risolvore, ntloten^o diriíiTli^írií^ii^^ *a questioiT nere nna disposizione la soluzione deri stione ivarne A«.^v , ® conte- impUcLmlnlt nou possa risolversi i non vien meno, dei método in 1 qne- - lu alcuno dei duA t nati . .po3Hivo,í;,^rií;-*^í'^^ nunzia gh e sempre imposta indireW^”** *' giudice prociri è 1’organo, che in nuel ’ "'‘“^‘‘“lonte, dalla legge di bertá delia de’isio,i’e crlTt’ro !a Uhrgo deli- espressione, acoade ben cli Tr ntto territoriale contieiie nno ● “ ’ il di3peo,ali. Due song ' ' “ancanza di norme ijílSmtiristica rF;;;diW?S-i;T^^^7^'^"''®*“ seoondo lia '‘---■d, non tanto informi le sue « bisogni dei oommeroio interr"^' lia acquistato valore di ®‘‘l Muello oli^?: maggior p ' co arte dei uae«; "‘“tto - -W,ebe, invirrdiq7:tr-^ -o-le privato abbia oe“ i nsuetudiuario / conscienza ^ d-l chiai‘ft í ? llrga ' { liiniti ent ad usarne la^S ® di dar ^ 3zione olie gli riniane, entro * è P organo, e, quindi, 1’ ®icuraineiite. al giudice una e e IV. nella ingannerebb© però chi Pnncipio, il diritto intei^a- - eornspoudere ai caratteri 11a COiiferenza iato a gra in segnito t a 11 di , Nel 1894:, e , ■ „uo ‘®«Hta dal Niemeyer. di cui abP>- racci ora
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