Storia delle Fonti del Diritto Romano e della Giurisprudenza Romana

S T O RIA V J)EU.K ROMANA FERRINl neirUnivcrsità cii Pavia. ULRICO HOEPLI i editore-librajo MILANO PISA NAPOLI 1885 I nr

índice Pag. VII )» IX Dkdica PREKAZIONE parte prima. FINO AI. 510 A. CR. PROPRIETA l,ETTER.VniA DALl.E OIUGINI 1 » I.e leges rogiae parte SECONDA. 27 A. CR. DAI, 510 AL o » Capo I. — I.e Xll tavole . Capo II. — La logislazione cutnizialc Capo III. — lus gentium ed editto prelorio . y » » lõ » 2 0 Capo IV. — La giurisprudonza . PARTE TERZA. líiARCHiA (dal 27 a. Cr. al 325 d. Ci\). 1,A I scnatoconsulti — I. — La legislaziono comizialo — Le coslitnzionl Capo II. — La giurisprudenza ● Capo 111. — Lc opere giuridiche dl Questo período a iioi conservale Capo > -lõ > 5 5 Coi tij}i t^oUo stah. ditta F. Manini. y, 91 \/

I VI ÍNDICE. Capo IV. — L’ordinamento deireditto perpetuo per opera di .Salvio Giuliano Capo V. — Conclusione . P ag. 93 9S PARTE QUARTA. LA MONARrUlA ASSOLUTA (32Õ-Õ65 d. Cl'.). Capo I. — Legislazione Capo II. — ColleziODi di i»5 e di lages . . . . Capo III. — Insegnamento e lavori scientiflci. Specchio delle date piii importanti Correzioni ed aggiunte 103 j> > 107 7> 124 147 » A » 151 OTTONE LENEL PKOKESSORE Dl DIKITTO KOMA^T■) IsELL’ U N IVER S IT A D I STK-ASBURGO GON GRATTTUDINE E RIVERENZA QUESTO LIBRO DEDICA L'AUTORl^.. 1

PREB"AZIONE Di tidta Ia storia dei dirUto romano zma delle p' arti duhbio quelia,, clie si riferisce alie fonti 2nü utili c senza ed alia giurisprudenza. Mcntre infatti essa forma la immediata preparazione aWesegesi dei Corpus iuris, la sua nnzione è indispiensahile a hene intendera anche dommatica deglí istitutij che pur deve una trattazione riferire le antiche controvérsia, le rere o ariparenti antinomie, É r>erciò tanto piiU sirano, che si poco spazio ordinariamente consacrato a questa matéria venga anche nei migliori manuali di stoiia dei dititío íoQuello dei compianto nostro Padelletti cosz mano pjregevole p>e)' molti copij riduce la storia delia giu7 i~ liste di nomi e di date^ che non sprudenza a magre potranno dare alcima idea chiara^ nè interessara con-

XI PREKAZIONE. PREFAZIONE. X dimli su questo argomentOj mi parve opera opp(yi'tma: tanto piic che negli ultimi ternpi si sono moUiplicate htteressanti scoperte e studi sagaci di cui bisogna pur dare qualche cenno com2dessivo. — JEssendo però Ü libro destinato sopratiUlo ai giovani studiosij dovuto cercare la massima hrevUàj che fosse compatibíle colla chiarezza. Le controversie dovetíéro evinè forse di s*è tarsi: Vopinione esposta non e sempre^ cenientemente lo studioso. — avcenuto â.i frequente di trovare egregi e colti giurisií^ che non sapevan distinguere un giureconsuUo delVetd repuhhlicana da uno delVetd imperiale;che ignoravano i meriti particolari, le operej VatlivUd de’ singoli prudenti: il gposto che a ciascuno compete ne* fasíi delia giurisprudenza romana. E vergognosa quesia lacuna nella cultura giwHdica: e tanto piu dannosa per noi italiani che dovremmo avere in spedale venerazione quelVinvidiato tesoro di sapienza e di gloria ^ che e il diritto romano. Ma il danno di quella lacuna si sente anche in pratica: si viene per essa a ignorare lo stesso sviluppo storico dei diritto romano confondendo epoche ed aútori arriva ad illazioni arbitraria e fallaci. Si cita con lígual fede un passo di vn compilatore^ sia pure brillante ^ come Vlpiano e un passo di un potente creatore delia scienza, come Salmo Giuliano,o di un pra tico acutissimo come Emilio Papiníano. E citajidosi p. e. Vlpiano^, non si guarda se ciò ch’egli dice è 0 tolto da qualche fonte; p. e. da Pomponio: e in tal caso j se riferisce esattamente o fcome non di radoj fraintende. — Questi non sono che poclii esempij i quali potranno dimostrare quanto sia incompatibile coll indirizzo nuovo_f che da Savigny in poi hanno preso gli stuãi romanislici^ questa majferma conoscenza ãelVaniica letteraiura giuridica. Raccogliere pertanto in poche pagine le notizie prinsi suo consueto^ la dominante: quella bensl. che parve piü vera. Non mi sernbra infaiti opporíuno il principio. che un libro elementare non deva dare che Vopinione dominante, anche guando chi scrive ò conmnio dei contrario; anche quando uomini insigni hanno dimocvidenza Vopq^osto; e questo t-a detto a magãegli sittãi storici dei diritto, di strato a gior ragione ancora pochi i veri cuUori, mentre la maggior parte cui sono si limita a ripetere quanto è detto ne’ libri pmc diffusi, benchè di data non troppo recente, onde avviene che la communis opinio sia assai di frequente in contrasto colle ultime risultanze delia scienza. di discussioni e di ^move delle as- Alla mancanza serzioni contemUe nel testo cercano di suppUre le note, le quali indicano specialmente gli autori, in cui si trovano adeguati argomenii, o in cui le questiom si trovano ampiamente svolte. Esse sono pure destinate a offrire al giovane studioso un saggio bibliográfico delia piu recente letteraiura in proposito.

xn PREPAZIONE. Lo scopo ãi questo libro ^ che è specAatmenle quello di preparara alVesegesi delle Fonti^ spiega lo svihtppo ineguale dato ai singoli argomenti. Jn generale asso r in direita ragiona delia loro importanza.Se nelVesporre la storia delle Foníi nelVuUimo periodo mi sono alquanio diffiiso j spero che a niuno questo semhrerà inopportuno; traitandosi delia formazione delle Fonti, su cui la quQsi totale nosira conoscenza ãel diritto mano riposa^ e trattandosi di un periodo oscurissimo^ in cui appcna gli studi recentissimi cominciano a dar qualclie luce. Dl questí siudi ho parlaio con qualche larghezza: in ispecie di quelli attinenti al diritto grecoromoMO j la cui importanza va ogni giorno crescendo e la scienza dei quale fa sperare grandissimí frutli per le doitrine romaalsticlie tutte. Accoglierò sempre voloniieri le osservazioni^ che mi verranno fatte^ e ne ierrò il debito coniOj se dovrò y}. tornara in avvenire su questo lavoro. ?’0fínora appena delibata PARTE PRIMA. DALLE ORIGINI FINO AL 510 A. CIl. LE LEGES REGIAE. Ne’ primi tempi delia sua esistenza lo stato romano' dovette reggersi per consuetadinij comuni iu grau parte agli altri popoli delia stirpe «opicay>. Questo consuetudini applicava il re giudicando: applicavano i pontefici nella sfera delle loro attribuzioni, e, come ai ro ed ai seniori omerici, doveva ad essi venirc gran Iode, se rispeUavano giudicando il costumo vene rando de’ maggiori e non si ponevano in urto colla coscienza giuridica popolare. Tiittavia era lasciata ancora gran parte airarbitrio dei re, che aveva dai nnmi ricovuto il mandato di rendere giustizia. Cfr. Pomp. D. Ij 2,2, 1 « initio civitatis nostrm popiüus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit, omniaque manu a regibus gubernabantur. » A poco a poco però si senti il bisogno di leggi, che. il re sanciva dopo avere ottenuto V assenso dei suo consiglio (senatus) e delPassemblea generale dei liberi Ferrini. 1 C. Ferrini. 6 Apriie 1885.

PARTE I, DALLE ORIGINI FINO AL 510 A. CR. cittaclini (comitia curiata). E che piíi leggi emauassero i re non è dubbio, dacchè su qiiesto pimto s’accordano lutti gli antichi\ Incerto è invece se ttiUi i re di Roma einanassero leggi (specialmente di diritlo civile e criminale) e se sieno veramente da ricondursi a loro qiielle, che la tradizione ci ha conservato. È ovvia l’osservazione, che gli scrittori romani sogliono riferire ai re (e specialmente a Romolo e Numa) quegli istituti, di cui Torigine si perde nella caligine de’ tempi preistorici. Se, per esempio, Dionigi deriva dalle leggi romulee l’antico sistema dclla famiglia romana (Antiq. 2_, 15, 25, 26, 27) 0 se Pltjtarco (Numa, 12), fa stabilire p)er legge da Numa i periodi dei lutti diversi, potremo dere senza audacia soverchia, che gli annalisti romani non sapessero far di meglio, che ascrivere al mitico fondatore dello stato 1’assetto rigoroso delia famiglia, che dello stato stesso era base solida o perenne, ed al re, che Ia leggenda diceva ordinatore dei culto nale, 1’origine delle cosíumanze gentili e pie. Invece vMianno altre disposizioni, che potrebbero benissimo derivare da legge (piu verosimilraente anzi, che da consuetudine) e da legge regia, benchè non proprio di quel re, che la tradizione vuole. Ridotia a questi termini la questione,le obbiezioni, non sempre forti, delia 2 crenazio3 LE LEGES REGIAE. scuola niebuhriana’ non hanno piü forza da reggersi% Tale sarebbe la legge attribuita a Numa (Fest. (Paul.) V. parrici (dii) p. 221); « Si quis hominem liberum dolo sciens morli duit, paricidas esto ». Non v’ha ragione por credere che non vi fosse realmente una tal legge. ün altro gruppo delle leggi attribuite ai re formano alcune prescrizioni di diritto pontifício, conservate nei libri (commentarii) de’ pontefici c derivanti da ben allra fonte che la legge non sia. Secondo Pomponio (D. 2, 2, 2) ai tempi di Tarquinio il Superbo , un certo Sestio (? Caio? Publio? Manlio?) Papirio avrebbo raccolto le diverse leggi regie in un libro chiamato « lus papirianum » {lex papiria). Questa notizia ò ripetuta (piü o meno variata) da numerosi autori (cfr. Voigt nelle Abhandl. dev Kgl Sílclis Ges. der IF. VII 070-07^1). È certo che un libro di questo nomo esistcva negli uUimi tempi delia repubblica, suddiviso in titoU ^ e comprendcnte tanto leges ’ I rappresentanti precipui di questa scuola nella presente quistione «ono il Dirksen,Bciirãge^ p. 234 sq.,U Rein,Criminalrecht der liômer, 1». 48 sq. ^ Alia scuola nicbuliriana, clie trasmodava, s’oppose stronuameníe il Voigt, Ueher dia leges regiae^ I 1876, II 1877. Lopera dei Voigt è la inigliore e la piü completa in proposilo; ma la sua reazione è eccessiva o la sua adoronza alia tradizione, nonostanto la mirabile doltrina con cui cerca di sostoncrla, non potrà piacere a molíi. ^ Cfr. Seruius ad Vergil. Acneid. 830. — Zumpt, Criminalrecht der rom. Bep., i, 13 sq. Invece c molto audace il Voigt nel dedurre da una incerta congettura ad Posiú. 1. c. che Topera fosse divisa almeno in 6 libri, e che il 6.® preci.samente si chiamasse « Tus civile papiria- ‘ Cic.,I)e rcp. 2, 14, 20 - õ, 2, 3.- De legib. 2, 10, 23 o 12, 20 ibid. - Tuscut. -J, 1, 1.— Tacit., Ânn. 3, 26. — Pomi>. D. i, 2, 2, 2, etc., tacere dei notissimi testimonii di Dionigi,/Infiç. 2, 9, 10,12,14,15 21 22, 23, etc. — Livio,i, 19 cet. — Plutarco,£iom. 13. — Numa,14, n,cet. por *

4 PARTE T, PALLE ORIGINI FI>^0 AL 510 A. CR. regicej corae prescrizioni rituali. Secondo il Vüigt la corapilazione avrebbe avuto per autore M.’ Papirio (di cui cfr. Dion. 5^ 1): e sarebbe stata fatta poco tempo dopo la cacciata dei re, neirinteresse specialmente dei collegio pontilicale,che, dopo quella politica mutazionej diventü cosi autorevole nelle cose attinenti al diritto civile ed alia procediira. L’iws jiívpirianum ÍU a’ tempi di Giulio Cesare commentato da Granio Flacco. {v. avanti'). PARTE SECONDA. DAL 510 AL 27 A. CR. CAPO PRIMO. LE XII TA V OLE. Cacciaü i re, sosiituiti due prcctores (iudicesj con~ sidesj annuali, Tautorità dcl Senaío e però deiraristocrazia si elevo di molto. I plcbei fatti numerosi sentivauo ogni giorno piii la loro inferiorità politica e ci vile, sentivano il danno di essere esclusi dalla comunioue dei diritto naziouale. Appena che essi otteimero proprii maglstrati,appena che essi si trovarono organizzaü iie’ proprii concilia^ si fecero avanti a chiedere la pariíicazione dei diritto, non piii lasciato airincertezza delle consuetudini ed all’arbitrio de’ magistrati, ma fissato irrevocabilmente da leggi comimi. Ed è cosí che dopo moita opposizione da parte de*patrizii, nel 454 vicne, secondo una tradizione verosimile spedita una num ». Cfr. o. c., p. 675. Un‘opei*a diversa sarebbe pel Voigt stesso Ir eollezione di prescrizioni rituali íatta da Cato PAi*mio (p. 680) 7/3y s}t/3cX>iy Twy /SaatXsojy », come Dionigi (5, 36) racconta. ● Lg fonti in Voigt, Die XII Tafeln., í,11 sq.: aggiungi ora Fbrrini, Anecdota, p. 36. — Secondo Livio p, 33) T ambasciata fu spedita in j

●1 PARTE II, DAL 5l0 AL 27 A. CR. deputazione a studiare le legislazioni greche allora riiiomatissime. Negli anni 453-2 vengono compilate priraa 10, incli 2 lavole di leggi. La parificazione dei diriito privato ne’ due ceti fu COSÍ compiuta, ove s’eccettui il divieto dei connuhium tra patrizii e plebei rinnovato in una delle ultime 2 tavole. MoUi istituU dei diritto plebeo furono accolli nelle 12 tavole e messi accanlo agli antichi istiluU nazionali, o sostituiü ben anco a qiiesti. Del resto la matéria alia nuova legislazione fu data in gran parto dal diritto consuetudinario: poco di nuovo fu aggiunto, Ijochissimo fu toUo o iraitato da leggi greche. E ro mana non è solo la sostanza, ma benanche la forma: chiara, concisa, solenne gione disse il Bruns , che già in questo antico monu mento si manifesta il genio giuridico romano, sia per la pienezza delPopera, che si rifeinsce ad ogni parte dei diritto, sia pel carattere eminentemente obbiettivo e pratico delle singole disposizioni, sia per 1’evidenza e Tacume dei pensiero e delia forma h A noi giunsero moUi frammenti conservati da gíuristi e non giuristi. Non ci è perb stato tramandato 6 talchè non senza moita raCAPO I, LE XII TAVOLE. (tranne poche eccezioni) quale posto ai singoli frammenti spettasse. Noi possiamo ammettere’: l.° Ogni tavola conteneva un numero di leggi. Pare che ogni tavola stesse a sè, e che niuna legge restasse interrotta al fme delia tavola. Altrimenti non si spiegherebbe como in ogni esemplare ogni tavola comprendesse Ic stesse leggi, talchè gli antichi potevano citare per tavola e per legge. Cfr. Fest. p. 273 « in secunda tabula secunda lego - scriptum est ». Cfr. Dion. 2_, 27 10^ GO. gihuSj 2y 5-1, 64 e Be repuhl.y 2^ 37, 63. Non è nemmeno troppo inverosimile che le leggi contenute in una determinata tavola o in un numero di tavole successive formassero un tutto sistemático ®. 2.® Sappiamo di alcune leggi dove si trovassero. P. e. da CiCERONE è noto {De legibiiSj 2^ 25, 64) che le prescrizioni sui funcrali erano raccolte nella IO'"" tavola: cosi di altre leggi; cfr. i passi citati al numero prece dente. Cic., De le- < ● é. k 3.° Non è inverosimile che Gajo nel suo Commento in 6 líbri alie XII tavole trattasse 2 tavole ne’ singoli ' VotGT o. c., i, 52 sg. s Questo non si può asserire con certezza, come fa il Voiot, p. 53-4. Chi p. e. sa direi se la tavola X altro non contenesse che le prescrizioni intorno ai funcrali? Dol resto 1'osservazione dello ScnõLt., Legis XII iab. reliquiao, p. 67, cho « in lege antiqua - erat continua tanquam paginarum series », ò contraddetta non solo da quanto si disse ncl testo, ma pur anche dalla grande e manifesta diversità fra le leggi delle XII tavole e quelle degli ultimi tempi delia ropubblica. Cfr. lo stesso VoiGT nello AOJiandl. der Jigl. süchs, Ges. der TK, VII, 360. Atene; secondo Dionigi (/O, 55, 57) ne’paesi generalmente governati da leggi greche. Tácito (Ann. 3, 27) ancor pià generalmente dice: « acciíis quae usquam egregia ». 11 Voigt (l. c, p. U-15) cerca nella Magna Greda (Cumae? Neapolis?) la Grécia delia leggenda: ancor piii vicino a Roma la cerca ora il Lattes, cioò in cittk etrusche di greca cultura (L'ambasciata de’ Romani per le XII tavole, p. 10-21). ● In Holtzekdorffs, Rechtsencyclopâdir, T, 117. ( 4

9 PARTE II, DAL 510 AL 27 A. CR. CAPO II, LA LEGISLAZÍONE COMIZIALE. < Uebersichl der Versuche zur Herstellnng der XII Tafel-fragmente », 1829; va üominato quello di R.' Schòll « Legis Xll tahh. relíquiie > 1866, e Topera recentlssima di M. Voigt <c Die XII Tafeln » in due grossi - voiumi,'1883. Nel l.“ volume p. 693-737 v’ha uua uuova recensione de’ frammenti con proprio sistema e varie aggiunle. 8 libri. Nel qual caso le notizie, che ci porgono i frammenti delia sua opera conservati ne’ BigesUy pônno darei non poca luce sulPordiuamento delle materie. L’osservazione in contrario (p. e. di Pernice nelle aggiunte a Bruns in Rechtsencyclop., 1118) che nel 3.° libro Gajo parli ancora di diritto di faraiglia (D, 48_,5,43) non è troppo forte: cfr. Voigt Die XII Tafeln, 57 e Arhandl. VII 367. 4.° Luce si piiò trarre per queste ricerche anche dai trattati di ius civile^ che hanno a base i commenti alie XII tavole di S. Elio (v. avanti). Tenendo calcolo di lutto questo , il sistema delle 12 tavole verrebbe ad essere a un dipresso il seguente': * A — tab. 1-3: procedura generale. B ~ tab. 4-8; diritto civile colfaggiunta di materie criminali affini. C — tab. 9: diritto criminale: processo comiziale. D =; tab. 10: prescrizioni sul riti funebri. E tab. 11-12; varii argomentiin appendice ai preCAPO SECONDO. LA LEGISLAZÍONE COMIZIALE. La divisione de’ cittadini per centurie introdotta da Servio Tullio fu la base de’ comizii centúriati, ai quali furono sempre ammessi anche i plebei. Inattivi du rante il regno, se crediamo alia leggenda, questi co mizii diventano operosi a’ primi raomenti delia repubblica. Già nel 509 a. Cr. abbiamo una lex Valéria'^ çhe rende obbligatoria la provocatio per le condanne capitali: nel 454 la lex Aternia Tarpeia ^ che fissa il maxirnurn delle multe, che il magistrato poteva imporre, sia come pena, sia come mezzo di coazione (muUae dictio) A quesfepoca,verosimilmente per legge fu introdotta la distinzione fra processo in iure e in cedenli. La serie poi degli argomenti di diritto civile (t. 4-8) dovè essere questa: diritto ereditario^ patria potestas^ ütatus hominumj contratíi., divorzio j tutela j ãelitti privati. Ad una raccolla sistemática ponsb por la prima volta il Gotopredo. In questo secolo doi)o il magistrale lavoro dei Dirksen ’ Ornai le loggi si chiamano col uome dei magistrato (o dei magistrati) proponenli. ’ Bruns, Kleinere Schriften, 1, 310. Cfr. Voigt, Die XII T., i, 62 sq. L

PARTE ir, DAL 510 AL 27 A. CR. mdicio. II magistrato doveva istruire la causa, che veniva poi risolta da ua gludice giurato, singolo o collegiale *. Piíi tardi troviamo il collegio de’ cenfumviri per le cause attinenti alia proprietà, e qucllo de' Xvirr stlUibus nidicandis per le cause di stato. E da’ comizii ceuturiati furono pure approvate le leggi delle XII tavole: « fons omnis publici privatique iuris ». (Liu. .7, 34, 37). Intanto crescevano d’importanza i concilia plchis, che in origine potevano solo prendere deliberazioni ohbligatorie pe’ plebei. Dopo il 449, forse per efFetío delle leggi Valerice HoraticCj si distinguono: a) comitia populi tributa^ presieduti da un magistrato patrizio,a cui erano ammessi tutti i cittadini; h) concilia plehis ● tributa,, presieduti da un magistrato plebeo, a cui erano ammessi i soli plebei. Divenute obbligatorie universalraente anche le decisioni de’ comizii plebei, essi divengono 1’organo precipuo legislativo ^ Nel periodo, di cui ci occupiamo, Tattività legislativa fu vivíssima; si riferiva specialmente al diritto pubblico, poichè alio sviluppo dei diritto privato s’adoperavano in modo soddisfacente, come vedremo, tanto i prudentes per mezzo delia disputatio fori, quanto i 10 11 CAPO II, LA LEGISLAZIONE COMIZIALE. pretori coi loro editti. Tuttavia s’ebbero leggi e plebisciti relativi a istituti dei diritto privato: de’ quali alcuni importantissimi. Fra questi (non distinguiamo ora fra leggi e plébi — distinzione assai spesso incerta) notiamo: a) intorno diritti reali: la lex Atinia (vietante 1’usucapione delle res furtivce) la lex Plautia (v.avanti), la misteriosa lex Scrihonia (Paul. iu D. 41,3,4,28(29), sciti che divieta Wtsucapio serndtutum. b) intorno alie nbbligazioni: la lex Silia {443-435 a. Cr.) e la lex Calpurnia (verso il 300 a Cr.)che introdussero la legis actio per conãictionem — su’fiãeiussori le leggi Âpuleia (390?) Furia (300) Cicereia(173) Corle leggi Titia Publicia Cornelia(Marciano le lex Cinnelia (99?) D. 11, 5, 3) sulle obbligazioni di giuoco cia (204) sulle donazioni — la lex Aquilia‘ sulle obligaiiones ex delicio^ etc. ai diritti ãi famiglia: la lex Canuleia c) intorno (444), che concesse il connuhium fra patrizii e plebei — la lex Maenia de dote(196) ^anteriore al 198) c le due leggi Titia e JuUa^ (32?) — sulla cura minorurn fu a’lompi delia 2.^^ guerra pusulla tutela la lex Atilia ’ Plebiscito di data incerta. II Pernice {Sadibeschãdigungen, p.11 sq.) ammetle la data dei 297 a. Cr., scgnendo la paragrafe deU*anonimo (ad Jías., 60, 3, 1) e lo Pseudoteofii.o, 4, 3, lõ: se non che i bizantinl fa> rono tratti in ingannÔ dal loro falso concetto di plebiscito: cfr. lo PSEUDOTEOF., í, 2, 5.(Dirksen, Abh. der Jigl. Ah. der W., Berlin, 1849, p. 159). 8 Furon due leggi distintet cfr. Pseudoteof., 1, 20 pr. 'S’eviti 1’errore di ritenore il magistrato « giudicc di diritto » e il giurato « giudice di fatto »: cfr.ora Pernice, Parerga, 2, 37 sq. * Specialmente dopo che nel 286 la lex Ilortensia dispensò i comizii tribuü e i concilia plebis dalla necessith delia ratifica (anche previa) dei Senaio.

1 13 CAPO II, LA LEGISLAZIOXE COMIZIALE. 12 PARTE n, DAL 510 AL 27 A. CR. nica (cfr. Pbrnice, Labeo, i,265 sq.) promulgata la fecc Plaetoria. dei Gracchi aggiungendo a quelli, e si dissero anche « iudicia publica » *. Fra le leggl criminali, che si riferiscono alia giurisdizione comiziale,notiamo le seguenli: I. pel crimen maiestaúis a) lex Appuleia (a. 102), b) lex Varia (a. 02). II. pel crimine di plagio lex Fabia (?); cfr. D. Í8^ ã) intorno al diritto eredita^Ho: la lex Faria(? sui legati), la lex Voconia (lü9; su’ legali e Ia capacita di succedere delle dorme, la lex Falcidia (40) parimenti sui légati. 15, 6. È facile avvertire come queste leggi disciplinino málerie dcl diritto privato in vista di im eminente pubblico interesse, talchè quasi tutte qnesle materie appartengono a quel iiis publiciim che « priuatorum pactis IIJ. pel crimen amhitus prouuilgaroiio già unalegge ● i tribuni militari Pinario, Furio e Postumio neH’anno 432 a. C. — lex Poetelia (358) — lex Cornelia Baebia (181) — lex Gabinia (139) — lex Fabia (?). IV. pel crimen repetundarum lex Porcia (?) cfV. div. 32_, 27 con plebisc. de Thermcns, 52-6. V. contro la calunnia: lex liemmia (?). era presieduta da un pretore specialo La « quaestio mutari non potest».P. e. uno scopo economico fu quello, a cui si diresse una svariata legislazionc, che pôr freno alia dissipazione de’ patrimonii {lex Plaetoria — le leggi sul giuoco), alie eccessive liberaliíà {lex lex Furia^ Voconia^ Falcidia cercava Cinda lex Fitria, {praetor de sicariiSj etc.) o da un « iudex quaestiouis » di un numero vario di giurali(100, 80, e si componeva Apuleiaj Cicereia^ Cornelia), e ad altro deviazioni delle sostanze {lex Voconia,, lex Maenia). Abbiamo importanti leggi attinenti alia procedura civile (o a’rili, come la lex Plaetoria^ esecuzione, come la lex Poetelia,,, o all’introduzione di 0 a’ modi di 75, 70) scelti in origine fra i senatori, poi fra i cavalieri, poi fra i senatori di nuovo, indi fra senatori, cavalieri e tribuni erarii (a cui Augusto aggiunse i ducenarii). Ognuna delle leges suddette si riferiva a un determinato reato, o meglio a un determinato titolo direati e stabiliva anche la procedura relativa. La prima di queste leggi fu il plebiscito Calpurnio « de pecuniis repetundis »: in segiüto esse si moltiplicarono, specialmente a’ tempi di Cornelio Sulla e de’due Giulii. È notevole che le leges nuove azioni, come le leges Silia e Calpurnia, o all’aholizione delle leges actiones^ come la lex Aebutia ') ò assai piü feconda la legislazione relativa al diritto criminale, tanto pe’ giudizii comiziali, quanto e piii per la « quaestiones publicae , ma » % che si vennero dopo l’eíà iudiciorum publicortim Cornelie e Giulie hanno per Io 'Di questa v. però avanU. ’Benchè questa legislazione s'estenda anche ai primi tempi dei período seguente, noi trattiamo qui per intero Targomento, evitando cosi una inopportuna interruzione. Non « quaeslionesperpeluac »■. cfr.HAENEL«rf Cic. Brut.,27,\06,p. 4.

I > 41 PARTE II, DAL 510 AL 27 A. CR. 15 CAPO II, LA LEGISLAZIONE COMIZIALE. sviluppo dei diritto penale la stessa importanza che le leggi delle XII tavole e Teditto pretorio hanno per quello dei diritto privato. Noi diamo qui i nomi delle principali fra queste leggi, notando con asterisco quelle che si trovano cominentate.nei Digesti. I. Leges de maiestate: aj lex CorneUa 80?); hj ● Icx lulia [Caesaris nel qual caso la legge, a cui si riferísce il titolo dei Digesti, sarebbe quella di Au gusto). Cr.): lex Tullia X'3): lex Aufidia{Qi\): lex Liciniai^o): lex Pompeia : * lex lulia (Augusti). Queste, come dicemino,sono le principali fra le leges iudiciorum %mJ)licoruni. Notovole si è che tutte portano una comune impronta, Timprouta deí tempo e delle eccezionali condizioni, fra cui furono emanatc. Ond’ò che il legislatore considera e punisce come perfette forme di reato materialmente imperfeito, anzi atti che per s’ò non sono che preparatorii, come il porto <Varmi, la fabbrica, la vendlta de’ veleni, ecc. Chiudiamo questo capitolo con alcune osservazioni sulla forma generale delle leggi romane. Solo il inagiII. Leges de aduUeriis: * lex lulia (Augusti) (17). III. Leges de sicariis et ueneficis: * lex Corne3ia (83). IV. Leges de parricidiis: * lex Pompeia (55). V. Leges de falsis: * lex Cornelia. VI. Leges de ui [publica et priuatd)\ lex Plautia (79), che vietò anche riisucapione delle res ui possessae: lex Lutaíia (78); lex Pompeia (52): lex lulia (Caesa ris) ’leges luliae (Augusti: de ui publica: de ui priuata) l stralo (diverso, secondo i comizii diversi) poteva proporre la legge. Lo schema doveva essere per tre settimaue esposto al pubblico. Durante questo tempo chiunqUe aveva Vius agenãi czim popiclo o cum plebe poteva convocare riuuioni {coniio7ics)y in cui si discuteva il progetto e in cui ognuno, cui il presidente concedesse II comizio in- la parola, poteva parlare prv o contro. vece non poteva che accettare o respingere talquale il progetto: non poteva introdurre modificazioni— gione, per cui la lex Caecilia Didia vietò nel 98 a. C. ra¬ VII. Leges de peculaiu: * lex lulia (Caesaris). VIII. Leges de repetundis: aJ Calpurnia (Pisonis, d5l); bj Seruilia (106?); cj Acilia'^ (101); dj Cornelia (81); ej * lulia (60). IX. Leges de ambUu: lex A cilia Calpurnia (67 a. le rogazioni concernenti inaterie eterogenee [leges per saturam). La legge entrava in vigore ipso iurCj se la votazione era favorevole(almeno dopo la leges Pahliliae Philonis)y senza bisogno di speciale inibblicazione. Fra gli altri Rein, Criminalrecht der Riimer, p. .515 sq. * Quanto riguarda lo leges luliae de ui è molto controverso; ■nota in Rein 1. c., p. 742 sq. » Di cui ci furon conservati molti frammenti; C. I. L., I 40. - Bruns, Pontes, ed„ 52 sq. V. la

16 DAL 510 AL 27-A. CR. PARTE II 17 CAPO III. lUS GENTIUM ED EDITTO PRETORIO. 1’anüca procedura delle legis actiones^ lasciando che il pretore istruisse ü giudice con una formula^ che gli indicasse se e txuaiido dovesse condannare il convenuto *. D’allora in poi il pretore noii si senliva piü costretto alie XII tavole ed alie leggi posteriori nia SI CAPO TERZO JUS GENTIUM ED EDITTO PRETORIO. abbandonava liberamente al senso üqW aequitas ^ ben persuaso che niuna intcrcessio 1’avrebbe turbato, qiialora non avesse consuUato che i veri bisogni e )a coscienza giuridica nazionale. E parve giusto cosí che il pretore oltre la tavola delle fonnole-giudiziali, che Qih prima era solito esporre al principio deiranno di sua carica, proponesse un edictum^ in cui indicasse le azioni, che avrebbe concesso, le eccezioni, che avrebbc come valide riconosciuto, i casi,in cui sarebbe in virtü dei suo imperium intervenuto a regolare od a restituire rapporti giuridici turbati od ofifesi. Tale editto si disse perpetuo a diOerenza degli eãicta repentina^ che il pretore emanava per un singolo caso. Era naturale che quando un capo deU’editto facesse buona prova, il successore Icfinantenesse in vigore e che cosl grau parte Edictuin conservasse intatta sotto i varii pretori Nel 367 a. Cr. fu la giurisdizione separata dal premo potere consolare e fu costituito un magistrato speciale (praetor). Nel 242 fu istituito un secondo pretore, che dovesse avere giurisdizione fra peregrini, cittadini e peregrini. II pretore non si può paragonare ad magistrato dei nostrí gíorní; a lui, come collega dei console,spettano per l’anno delia sua carica amplissi attribuzioni: il suo potere non è limitaío che dalla intercessio di una par maiorue potestas. II praetor h magistratus maior: e investito áeW im2Jerium e delia potesiasj per cui gli compete anche Vias edicendi. Ba questi principii discendono due importantissime guenze: aj il pretore non è stretto nelle sue funzioni dalle angustie dellhus cnále\ hj Teditto pretorio diveuta una fonte cospicua di diritto. II pretore, dicevamq, non era strettamente legato alríMs ciuile. Poteva egli benissirao negare un’azione risuim me consegorosamentc fondata sulla legge, qualora egli credesse ohe il concedería ripugnasse alTequità.. Poteva anche dare un’azione in un caso analogo a quello preveduto ‘ Voroaimilmente anclic prima il pretoro imparüva \a formula,che suggeríva al giudice nnterpreta;sionc delia legge. L^lex Aebniia aboli la formaUth delia litis coittestaíio e rese obbligatoria la formula. Vedi ora su tutto qucsto il Son.M,Instüutionen, p. 122 sq. * Wr.ASSAK, Edict unã Klagcform, p. 22 sq. Da ciò si vede quanto a torlo Rudorff ritenesse le singole clausolo edittali come ficmplici inti ocluzioni allc formole (v. Wlassak,o.o.,§ 7-12 c Ztschr. f. d., Privat-u. ô. Rech^, XII, 258 sq.). Molti edittl poi non avevano una formola corre’aliva. Ferrini. SoiiM, 1. c., p. 35. — 2 dalla legge, dando alie parole di queste im largo significato. Assai crebbe questa sua indipendenza dallo stretto ius ciuilej quando verso la metà dei secolo II a. Cr. Ja lex Aebutia aboli per la maggior parte delle cause

19 PARTE II, DAL 510 AL 27 A. CR. {edictum tralaticium). Una lex Cornelia poi (67) proibi ai pretori di dipartirsi giudicando dal loro editto — obbligo, che prima era semplicemente morale. L’editto si pote considerare quasi come una codificazione (^QVCaequitas personificala nelfizws gentium. I Roraani erano venuti colle successive conquiste a contatto con popoU diversi e coi diritti loro ed avcvano potuto scorgere iii tanta varietà un elemento comune, un ele mento che rispondeva mirabilmente alleesigenze delia coscienza giuridica popolare *. II conflitto fra un diritto íbrmalislico ed angusto ed uno piíi largo e piü coníbrme alia naturale equilà avviene in un certo periodo presso ogni popolo — ebbene il momento di questo conflitto era venuto anclie per il popolo romano. II pretore « qui inter romanos et peregrinos ius dicebat » (detto poi peregrinus) dovè nel suo editto codificare ad un dlpresso le norme deirnís gentium.^ non essendo i peregrini ammessi alia comunione deli’ius ciuile. Ma neppure il iDretore urbano polè fare a meno di seguirne Tesempio, in quelle parti che piíi rispondevano alie esigenze giuridiche nazionali ■. 18 CAPO III, lUS GENTIUM ED EDITTO PRETORIO. II pretore non poteva invero attribuire diritti: poteva però concedere e negare azioni ‘. Se non che in pratica tanto equivaleva. Ond’è che Teditto dei pretore fattosi , Iralatizio acquistò un’autorità imponente: ai tempi di CiCERONE poteva sembrare una legge annuále (Verre, II, 1,42). Con tal maraviglioso sistema si pote combinare la chiarezza, la certczza, la solidità delia legislazione e la mobilità delia consuetudine; ordine stupendo di cose, che non trova riscontro nella storia di alcun altro di ritto. Non ci stupiremo ornai se a’tempi dello stesso CiCERONE {Be legibus,, I, 5, 17) Ia maggior parte propendesse a mettere Teditto pretorio a base degli studii giuridici, e a cominciare da esso rinsegnaraento. Come ius honorarium il diritto pretorio si contrappone all’zws ciuile': non solo era quello destinato ad mai tenuto alie legis actiones (v. Puchta, Cursus der Institutionen, 1, § 83). Furono dunqae gli eclitü pretorü (e in ispecie quello dei pr. pere grino), clie maggiormente contribuirono a dare efflcacia in Roma alVíus gentium. Cfr. Püchta, 1. c., Padeli.etti, Storia dei diritto romano, p. 258. che CrcERONE avesse coscienza (cfr.PADELLEm, I.c.,p.261). Di cio non pare « È caratterisüco il contrapposto che fa p. e. Ulpiano, D. 13, 5,1, 8: sed et is qui honoraria actione non iure ciuili obligatus ost. 2 La dicotomia si riferisce sempre e solo al diritto waícrínle: sugli errori dei Relleb, liom. Civilproc., n. 373 e Rudori-t, Rôm. li. G., 1,10-1, D’ altra il Wlassak, Kritische Studien, p. 10-3L 173 ● Con ciò non si vuol negare che ancbe 1’íus gentium sia im vero diritto particolare romano, la cui opposizione all‘iws ciuile rigoroso sl:i prccipuamente nell'ammettere la dominazione dei diritto sul território anzichè sulla persona. Ma solo al contatto cogli altri popoli potorono lecondarsi tali idee o acquístare Timportanza, che ebbero poi (Voiot, Dia Lchre des ius naturale, II, g 65, §§ 80-7). 2 IG assai verosimile che l’editto dei pr. peregrino precedesse di tempo quello dei pr. urbano. Si pensi infatti come il pr. peregrino non la -4 cet. V. ora parte la dicotomia c assoluta; non v’ha che diritto civile e onorario, azione civile e azione onoraria. Contro il Bekkeb che slatuisce una di actiones ciuUes honorariacque v. ora lo stesso Wlassak categoria (0. c., p. 30-42, cfr. Bekker, Aktionen, 1, 142 sq., 2, 27-8). V. pure Taggiunta che al Kellbr ha fatto il Wacii cd., p. 159-161).

20 PARTE II, DAL 510 AL 27 A. CR. ajutare e supplire civAle^ ma beQ anco a corregerlo ed emendarlo. Esso è naturalmeate im sistema di azionij non iin sistema di dirittij e di questo carattere risente pure il diritto giustinianeo, iii cui si confondono bensi i diversi elementi, ma il diritto onorario inflaisce come elemento precipito. Ed è questa una delle ragioni per cui nelPantico diritto romano s’ hanno azioni senza diritto corrispondente, e diritti azione corrispettiva. Come i pretori, cosí gli edili proposero il loro editto relativo alie loro funzioni giudiziarie, specialmente per le controversie derivanti da’contratti sui mercati. Importantissimo è appunto Teditto s\úVactio redhiUtoria e Vadio quanti minoris. L’editto degli edili fu considerato quasi un’appendice a quello de’Pretori. E anclie i promagistrati nelle Provincie proponevano il loro editto (p. e. 1’editto siciliano di Verre e il cilicio di CiCERone),che differiva piii o meno,secondo le circostanze. da quello delia capitale. CT n spessissimo senza 21 CAPO IV, LA GIURISPRUDENZA. Prima delle XII tav. essa non poteva nemmeno sorgere: mancava una base sicura e determinata; mentre d’ altra parle in quella infanzia delia vita giiiridica non v’era quella varietà di casi pratici, che solo può suscitare una scienza dei diritto. Anche dopo le XII tav. la giurisprudenza resto per alquanto tempo quasi un monopolio di casta. I pontefici, i quali avevano la conoscenza dei ius sacrum e dei calendário processuale, furono qiielli, a cui spettò questo monopolio. Essi venivano assunti nel consiglio^ (lel console prima e poi dei pretore: fra essi veniva scelto il giudice. Uno di loro veniva ogni anno designato per rispondere a’ cousulti de’ privati; indicando tanto i giorni, in cui fosse lecito agire, come anche Tazione e il relativo formulário. Cfr. Pomp. in Big. i,2,2,6 « legis acliones compositae sunt, oranium tamen liaet interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant: ex quibus constituebatur quis quoquo anno prmesset priuatis La loro scienza aderiva strettamente alie parole delia legge, secondo le quali si componevano le formole rigorose delia procedura. E quando i bisogni reclamavano nuovi provvedimenti e nuovi istituti, si procurava di mantenere le forme antiche, applicandole anche contro lo spirito manifesto delia legge. P. e. la cosa litigiosa veniva, se il convenuto era confesso in iure^ addetta dal magistrato all’ attore, che ne acquistava per ciò stesso il dominium. Vinterpretatio o disputatio pontificale si valse di questa norma di procedura per costituire un nuovo mezzo di trasmettere la proprietà rum ». \ * ! CAPO QUARTO. giurisprudenza. L A Lo spirito viviíicatore delTms gentmm penetrava anche per un’altra parte nel diritto romano, vale a dire per la giurisprudenza,,quale almeno essa si era venuta costituendo negli ultimi due secolí di questo periodo. í

23 ' CAPO IV, CA GIüRlSPRUDENZA. istruzioni, iii modo quasi di pratico insegnamenlo. Cosí cadde ogni reliquia di arcano e di monopolio e cosi fini quel primo periodo nella storia delia giurisprudenza di RoQia, che Ciceronk {De oratore,, 1, 41, 186) caratterizza cosí: ueteres illi , qui huic (iuris) scienliae praefuerimt, optiuendae atqiie augendae potentiae suae causa per-' uulgari artem suam noluerunt. A questo periodo segui, come avverte Cicerone uel luogo stesso, un secondo, in cui si venne raccogliendo ! e sviluppando, senza método sicuro, la giurisprudenza: Posteaquam est editum (ius), expositis a Gn. Flauio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent — Omnia fere, quae sunt i conclusa nunc artibus dispersa et dissipata quondam j* fuerunt. Primo e tipico lavoro di questo genere furono i famosi Triryeriita {commentaria) cli Sesto Elio Peto,so* prannorninato r.4cco?’ío (Catus) *. Sesto Elio fu console nel Õ56:censore nel 560.Pomponio nei Depesíi(i,2,2,38): extat illius liber, qui inscribitur « Tripertita », qui liber ueluti cunabula iuris continet. Tripertita autem dicitur, quoniara, « lege XII Tabularam » praeposita, iungitur « interpretatio », deinde subtexitur « legis \ a dio ». 22 parte II, DAL 510 AL 27 A. CR. delle cose: un finto processo avanti il magistrato, in cui r alienante faceva le veci di convenuto e T acquirente di attore {in iure cessio). Parimenti fu estesa questa forma alia manumissione degli schiavi(uindicta): il magistrato dichiarava libero il servo, il cui padrone fungendo da convenuto in giudizio liberale, confessava 0 taceva in iure. Gli esempi si potrebbero facilmente moltiplicare ^ Viene ricordato come Gn. Flavio fíglio di un liberto delia eccentrica famiglia degli Appii Claudii pubblicasse uno specchio delle legis aciioneSj che formavano si gran parte di quella scienza arcana. Con questa pubblicazione la scienza dei diritto entra in una nuova fase: 1’importanza di essa fu benissimo intesa da’ contemporanei di Gn. Flavio, che per quel dono al popolo gratíssimo divenne tribuno delia plebe, senatore, edile curule. Un altro fatto non meno importante si fu che TibeRio Coruncanio (verso il 254 a Cr.), primo pontefice massimo plebeo cominciò ad ammettere chiunque a’ suoi consulti e responsi, impartendo auche le relative ● Si noti però che la legislazione e la giurisprudenza non chiusero la via a un’altra fonte importante di diritto - la consuetudine (mos ciuitatis). Quanto la consuetudine introduceva in Roma finiva a far parte dell’i«s ciuile e veniva dalla giurisprudenza riconosciuto e plicato. L'abitudine de’ romani anticlâ di consultare in ogni aíTare rilevante l’uomo perito di diritto ha fatto si che le consuetudini s‘introducessero quasi sotto il controllo delia giurisprudenza.Sulmosciuiiatis come canale di recezione deli’ius gentiwn nell’ius ciuile v. Küntze, Kritische Vjschi\ IX, 503-550. ap- ’ Ai Tripertita eliani allude Cicerone anche nel § 193, 1. c., come ora mi par chiaro dopo le osservazioni dei Yoigt.Aelius uud Sabinussystem, p. 5 sq. — Da quesfopera ho preso non poche idee sulla natuva e il sistema dei libro di Elio.

25 CAPO IV, LA GIURISPRUDBNZA. <lopo essere stati introdotti dal diritto latino, e che aveva in. molteplici maniere elaborato ed esteso \ Questi isüUiti ebbero una piena sanzione per opera delle leggi Silia ;443-445 a. Cr.) e Calpurnia (239-299). Clie questi argomenti fossero trattaU nella II parte lo dimostrerebbe anche il sistema di que’ lavori, clie, come vedremo, secondo ogní verosimiglianza si modellarono siii Tripertita eliani. La terza parte finalinente si riferiva alia procedura e compreiideva ancbe que’ formiilarí, che iu grau parte eran giu passati da’ libri pontificali nella liciccolta di 'Gn. Flavio. Elio v’aggiunse tutte quelle formole nuove, che erano ornai divenute necessarie (cfr. Pomp., 1. c.,§ 7). Questa PARTE ir, DAL 510 AL 27 A. CR. dh’e erano dimqiie le parti di qiiesto lavoro; a) lex XII tab., h) interpretatio, c) legis actiones, tricotomia che si distende per tutta la storia dei diritto romano L Nella prima parte dovette esporsi tutto il diritto privato che derivava dalle XII tavole, nè anzi pare improbabile che istituti deiríMs gentium introdotti per consuetudine e approvati dalla interpretatio fori vi venissero per afflnità d’argomento trattati. Cosí Vemptio uendiiio si potè esporre in seguito alia dottrina delia mancipalio. L’ordine di questa prima parte dovette essere quello delia legge stessa, di cui essa formava un Commento,come avvenne piü tardi de’ Commentari alPEditto. — La seconda parte era, come s’è visto, dedicata alia disputatio o interpre tatio fori_, vale a dire a quel ius (cf. Pompon., 1. c.,§ 5) « quod sine scripto uenit compositum a prudentibus ». Le norme di questo ius sine scripto che si riferivano in qualche modo alie XII tavole saranno prpbabilmente State esposte, come teste si osservava, nella I parte: ■ invece dovettoro essere trattate in questa quelle, che ne erano indipendenti. E qui dobbiarao pensare spccialmente agli istituti importantissimi delia stipulazione e delia acceptilatio^ che 1’interpretatio aveva riconosciuto 24 terza parte dei lavoro cbbe, com’è naturale, Fimportanza ricGvette il nome di Iit^s aelíarmm. piü generale: e Se noi osserviamo il método dei Tripertita^ non sarà arduo accorgorsi quanto esso sia iufelice. Basti accensolo alia dottrina de’ contratti, che si tiova scissa gruppo comprende la mannare due parti discoste: cipatio (la uenditio ?) e il nexum^ 1’altro la stipulatio e Vexpensilatio ^ Non a torto disse pertanto Cicerone: orania fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt (1. c., § 187). un m * interpretatio fu anco detía ius ciuile in senso stretto: cfr. Pomp. in Di(j. i, 2, 2, 3. — Cic., 1. c., § 193: plurima est et in omni iure ciuili ct in pontificum libris (h. c. legis actionibus) et in XII tabulis anti- (juitatis efflgies. — Pedio in Dig. 1, 3, 13: ciuotiens lege aliquid .. introductum est, bona occasio est cetera, quae teiidunt ad eandem utilitateni, uel inierpretatione uel certe iurisdictione suppleri. — Voigt, 1. c., p. 10-11. ò coniratio principale o è adpromissio,adstipu- ‘ La stipulazione latio, nouatio, o ò strumento processualo {stipulatio necessana), etc. 2 Cf. Mücio ScEVOLA {Dig. 50,17, 73, 4) « Nec paciscendo {uenditio) nec legem dicendo {mancipatio,nexum)nec stipulando cet». Cfr.Voigt, Ius naturale, Uh § ^3.

26 PARTE ir, DAL 510 AL 27 A. CR. Tuttavia l’opera eliana parve a’ contemporanei cosa mirabile e gli « stucUa aeliana » rimasero per buoii tempo base delia cultura giuridica. E i posteri riguardarono quel?opera come il principio delia letteratura giuridica (qui liber ueluti cuuabula iuris continet: Pomp., 1. c. ritto civile romano. II modo con ciü dovette essere scritto il libro si può arguire da quello tenuto degli immediati successori di Elio. § 38). Era la prima esposizione completa dei di27 CAPO IV, LA GIURISPRTJDENZA. sici * (ad eccezione di Celso, di cai v. avanti). A’ due Catoni 2 successe una triade cospicua: « Publius Mucius et Brutus et Manilius,qui fiindauerunt ius civile ». (Pomp., 1. c, § 39). Manilio fu console nel 149 a. Cr. Di lui scrive PomPONIO, 1. c., cosi: Manilius septera (ex emend. Zimmern, R. R. G.y i, 276 cfr. Cic., Re or. extant uolumina scripta Manilii monumenta. 55, 223) (libellos reliquit) et Emendo: « uolumina inscripta Manilii rnonimenta » (can- uol. script. M. I casi giuridici erano arrecati con tediosa prolissità, nè si oramettevano le circostanze concrete ancora meno importanti dogmaticamente: 1’autorità dei rispondenli valeva in luogo di argomenti. II lettore trovava oUromodo difficile lo scoprire la norma giuridica in mezzu a quel caos di circostanze di fatto. Putaremus — dice CiCERONE parlando di questo genere di lavori: De orat., -2, 33, 142 — in hominibus j non in re consuUationis aut dubitaiionis causam aliquam fuisse. Come consulenti ebbero gran fama P. Elio fratello di Sesto e L. Acilio, che fu anclie onorato col soprannome di « Sapiente ». Pare che quest’ultimo scrivesse lui commento alie XII tavole, seppure le sue opinioni non furono riferite da Elio ne’ Triperiita (Cic., Re legib._, 2^ 23, 59). Catone censorio scrísse di diritto e piii il flglio suo: pare che questi avesse anche maggior riputazione e che sotto il nome di « Catonis libri » (Cic., Re or.^ 2, 33, 142) s’inlendano i suoi. Questi libri sono i piu antichi, che solessero citarsi da’ giureconsulti clasd’emendazione di Mommsen )ò, come ogniin vede, poco cellando la voce « mon, feiice. Monimenta da monere ò voce opportuuissima per indicare la giurisprudenza cautelare, Infatti la fadi Manilio pare che consistesse specialmente nel .* le actiones manilianae o formole per contratti. ma cauere colle quali il contraente cercava guarentirsi dalla mala fede deiraltro rimasero celebri. Eccone un esempio: hodic recte esse et bibere posse ha- « Illas capras bereque recte_ licere haec spondesne? 2, 3, 5). (Varro, Fra lo citazioni occorrcnü nei Digesii scegliamo la seguente tU Cato 1. XV scribit, etc. dove si parla di Paolo {Dig. l, 4, 1); sli-^ulazioni. 11 numero elevato dei libro fa supporre che Catone come Elio parlasse delle stipulazioni dopo 1* esposizione dei diritto privalo delle XII tavole. — Quella cita/.ione di Paolo dh anche un’idea assai vantaggiosa delbacurne giuridico catoniano. fu Fabio PiTTORE « et iuris et literarum et anti- s Contemporâneo quitatis bene perítus » (Cic. De diuin.,í, 21). Pare scrivesse almeno 1(5 libri{Non. Marc.,i9,11)di iuspontificium (cf. Gell. N. A.,iO,15,1 sq.).

-28 PARTE II, DAL 510 AL 27 A. CR. 20 CAPO IV, LA GIÜRISPRUDENZA. Del resto i libri di Manilio noii conteuevano solo formole, ma anche resposizione dei diritto cfr. Varro,LL., 7, 5, 105; CiG., De fin., f, 4, 12, De rep.,5, 10, 17 cet. Le azioni maniliane poterono essere distriliuite per tiitta Topera secondo i rispettivi argomenti. Le piii famose furono le « acüones uenalium uendundorum ». (Cic., De 0?'., í,58, 246), nelle quali entrava certamente molto di nuovo ed originale. Cosi potè anche Manilto ira i fondatori dei diritto civile. Contemporâneo fu M. Giunio Bruto, di cui s’avevano tre libri iuris cioüis (cf. Cic., De or.^ 2,55,224). CrcERONE nomina quesfopera come esempio di lavoro stucchevüle, in cui per la complicazione delle cose inutili essere messo L’opera si chiamò probabilmente « Iuris ciuilis libri X >'. Di quesfopera noi conosciamo pochissimo (l’unico passo che vi si riferisca, a mio avviso, con sicurezza è quello di CiCER., Top.,4 in f.): il nome di P. Mucio fu oscttrato da altri delia sua famiglia. Suo fratello fu L.(P.emend.Zimmern, í, 270)Crasso Müciano: Imnc Cicero ait iurisconsultorum ãisertissimwn (POMP-, § 40, CiC-, BruL, 39, 145). Già a questi tempi si comincia a scrivere di diritto pubbiico. Abbiamo CoscoMO che scrisse Actiones (di cfr. Varr.,LL.,G,9,89) in contrap- diritto pubbiico posto alie actiones di gius privato. II suo coevo SemTuditano scrisse un’opera in piii libri « Magi- PRONIO stratuum » , che si deve ritenere come un trattato di diritto costituzionalc e amministrativo (cfr. Ulp., D. l, era difíicile sceverare la questione giuridica e tutto veuiva riferito a circostanze personali. II I libro minciava: « forte euenit ut in Priuernati essemus il II: co- « In Albano eramus ego et Marcus íilius 1, 1, 2 publicum ius in sacris, in saçerdotibus, inmagütratibus consistit). Sullo stesso argomento scrisse luNius Graccuanus, coevo di Sempronio Gracco, amicissimo di lui, dalla quale amicizia avrebbe anzi derivato il suo cognorae (cfr. Plin., HN., 33, 2, 9), I ComTneiitarii appena si possono ritenere opera giuri dica: pare piuttosto che fossero im’opera di storia e archeologia. Invece De potestatíbus. Cfr. Cic., De legib., 3, 22, 49: Att.: « faciendnm tibi est, ut, magistratibus lege constitutis, ãe potestatum iure disputes M. Faciain breuiter.... nam pluribus verbis scripsit (it) ad patrem tuum M, Iuniüs sodalis, periie meo quidem indicio et diligentev. /Ulpiano (D. /, 13, 1 pr.) ne cita il libro VII e risuoi va riferito al diritto il suo trattato ». il líl: In Tiburti forte adsedimus ego et Marcus íi- . (Cic., 1. c,Qpro Cluent. 51^ 141). Tuttavia i suoi libri dovettero avere non comime importanza nello svolgimento dei'diritto, come dimostra anche Telogio, che gli fa PompOmo. È a lui che.rimonta la dottrina, essere compreso il parto deirancella ne’frutti (Cic., De fin.,- 4, 12) — dottrina, che accenna anche air iníiuenza incipiente di considerazioni filosofiche nelia risoluzione di problemi giuridici. Cicerone, De lius non or., ]. c., dice esservi stati a’ suoi tempi molti libri spurii attribuiti a Bruto, cui egli ripudia sulPautorità incontrastabile di Scevola. P. Mucius etiam decem libellos reliquit(Pojip,1 c) A.

30 PARTE ir, DAL 510 AL 27 A. CR. fensce una sua opinione trattato lui le quistioni storiche con quello spirito cU parte, che dopo i Gracchi s’ è appunto cotanto accentuato. (Cfr. Gell., N. .4., 14, 18, i e Fest. v. «publica pondera », p. 246 M.}. Rütilio Rufo è da Poiip., § 40, ricordato fra’ giuabbiamo di lui tuttavia niuna coiíoscenza di opera giuridica. La sua Icro^ící dovè rifeche farebbe sospettare aver reconsulti: rirsi piü agli istituti giuridici, che ai politici avveniTuenti; tuttavia da Macrob., Satur7i., 1, 16, 34 si può conchiudere troppo poco. PoMPONio, 1. c., dice; Paulus (Aulus eraencl. Zimmern, 1, 282 cfr. Cic., Loeh, 27, 101)VERGiNms et Quintus Tubero: illestoicus Pansae(Panaetii em. Haloander cfr. Cic., Tusc.,õ,2,4) auditor, qui et ipse consul. et S.Pompeius Cn. Pompeii patruus fiiit eodem tempore et Coelius Antipater,qui historias conscripsit: set plus eloquentiae tiae iuris operam dedit. È incerto se costoro scrivessero di diritto o fossero soltanto noti pei loro responsi. È sempre notevole sai 1 intrecciarsi delia cultura giuridica con diversa e molteplice cultura: storia, eloquenza, filosofia. La filo sofia in ispecie comincia ad sione dai romani e la sua eíficacia — che certo noa va esagerata e che non fu dei resto sempre opportuna — comincia a farsi sentire anche sul diritto-, Specialniente la dialettica giovò alia parte formale delia giurisprudenza. II bisogno di raccogliere e coordinare quanto era, quam scienasessere coltivata con pas31 capo IV, LA GIURISPRUDENZA. secondo Ia frase di Cicerone, disperso e dissipato, era urgente h II primo che informato alia novella cultura desse al diritto civile assetto piü scientifico fu Q. Mucro Scevola, figlio di Publio. Costui, come Pomponio dice (1. c., § 41) « ius ciuile primus constitiüt generatim in libros XVIII redigendo ». II carattere dei método muciano fu riassunto da Cicenel passo piü volte cUato dei De oratoi'e(I,§ 188): ÂdMbita est igitiir ars quaedmn ecot^dnsecus ^ eco alio genere quodam^ quod sibi totum philosophi adsumunt^ dissoluiam diuulsamque conglulina7'et et ra^ rone quae iione quadar/i co7istrmge7'ei. Dalla lógica dedusse egli i criteri per una retta si stemática: rna soverchio abbondò, come suole awenire, in distinzioni e suddistinzioni e in altri artifizí di mé¬ todo, che usati senza la debita parsiraonia sogliono inpiuttosto difflcoltà,che non facilità ed evidenza. 2^ 19, 47 « iurisconsulti coírnitione id in infinita digenerare Ofr. Cic., De legib. quod positum est in una speniuníur, uelut in hoc ipso genere quam magnum illud Scaeuolae faciunt, pontífices ambo et eidem iuris sape Bene il Voigt, Aelius t(. Sab., p. 19: « comincia la greca filosofia verso la fine dei 6.° secolo a penetrare in Roma: una disciplina che in ben organizzato sistema portava ricchezza inesauribile di fruttuose dottrine e che anche formalmente per il suo ordinamento sistemático offriva un modello di método, mentre specialmente neiretica, nella dialettica e nella rettorica contava teorie di pratica applicazione ».

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