Storia del diritto internazionale privato e de suoi recenti progressi v 1 1895

f * .● E. L. CATELLANI CroTessore ordinário di Diritto Internazionale □ella R. Universitã di Padova. STORIA DEL diritto i«tekaazionale PRIVA.T o E DE’SUOI REGENTI PROGRESSI \ TORLNO UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE 33, Via Cario Alberto, 33 1895

\ AL LETTORE prima edizione di questo laAmro ebbe una fortuna clie non avrei osato sperare. Credo però che, neiraccingermi a pubblicare la seconda edizione, avrei errato se fossi lasciato tentare a ristampare il libro tal quale, se mi fossi limitato a poche arutazioni di forma. Aí tre volumi delia prima edizione mi parve anzitutto necessário premetterne uno che trattasse a fondo dello sviluppo storico dei diritto internazionale privato fin dalle prime origini sue. La mancanza di un tale lavoro ed il convinciniento che üna trattazione storica esauriente contenga in sè non poca parte delia scienza, mi sorressero neirardua fatica; ed ora, dopo parecchi anui di ricerche, pubblico qiiesta parte dei tutto nuova dei mio studio. Ma anche agli altri tre volumi delia prima edizione, iion poche aggiunte e modificazioni saranno rese necessarie, nella prima parte dall’operosità scientifica di questi ultimi anni, di cui è pur d’uopo tener conto; nella seconda parte dai mutamentí e dai nuovi sviluppi dei diritto posi tivo; neiruna e neiraltra dal risultato dei miei studii ulteriori. 0

VIII Senza mutare dei tutto reconomia generale dei lavoro e la distribuzione delle sue parti, ho cercato pertanto di dare in questa seconda edizione, coiraggiunta dei presente volume e colla diligente revisione degli altri tre che seguiranno, una integrazione delia prima. Nè ho trascurato i consigli avuti da egregi amici e colleghi, ai quali sono doppiamente grato: e per il buon viso fatto al mio libro, e pei’ la parte che hanno indirettamente avuta neiremendarlo. ALLA BENEDETTA MEMÓRIA DI mO PADRE tributo di RICONOSCENZA FIGLIALE TENUE

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ED I SUOI RECENTI PROGRESSI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Oggetto dei presente studio. — 2. Antecedenti storíci. — 3. Operosità scientiíica iiidividuale. — 4- Operosità scientiOca coilettiva. — 5. Legislazione e giurisprudenza. — C. Attività delia diplomazia. — 7. ^Vnalogie. — 8. Diritto privato inter- □azionale nei paesi uon crístiaDi. I 1. — Imprendo ad esporre, ed a raíTrontare collo sviluppo dei diritto positivo, Toperosità che negli ullimi tempi Ia scienza e Ia , diplomazia hanno spiegata nello scopo di formulare e far accogliere dagli Slali i'egole precise per dirimere i conflitti di diritto internazionale privato. ]●> una pagina interessante delia sloria contemporânea, non immeritevole certamenie'deirattenzione profonda dello storrco e deJ ginrisla. Se la si sliidiasse col pensiero rivolto sollanlo a quelle alie aspirazioni di fratellanza umana che furono sempre il retaggio di qualche spirito eletto e che formano una delle püi alte idealilà delia epoca noslra, non se ne polrebbero trarre di certo grandi conforti, nè moita íidiicia nel progresso delle leggi e dei costume; ma chi )a studii senza dimenticare il passato, potrà dedurne provvidi inaegnamenli e riconoscere con gioia quelle vittorie che, lentamente si, ma senza posa, vanno spianando al progresso umano i campí dei suo faticoso cammino. Cosi, rendendo omaggio alia scienza per i suoi trionfi e notandone accanto a questi gli insuccessi, potrò forse accennare, almeno in parte, alie cause che impedirono finora 1’adozionedi regole 1 — Catillaki, DiriUo htl. priv., vol. I.

3 liiiroduziüiie 2 Caiiilolo primo valore di queila scuola riuscirà lanto maggiormenle dimostrato, quando ne scorgeremo piii tardi 1’inlluenza, oUre i confini dei nostro paese, nelle moiiografie, nei lavori dei Congressi e nelleslesse discussioni dei Parlamenli. j LMndirizzo e )a doUrina ne appariranno porLaü aí massimo svi l»ppo nelle opere dei Laiirent, che, dopo aver varcati i seitanfanni, ● r Índole deiranima e ● la sua fede il universali per risolvere i confliui inlernazionali di diritlo privalo, e formiilare quelle speranze di risullali che si possono ragionevolmenie niilnre in un prossimo avvenire. 2. — Ciò che mi propoiigo di Irallare forma ruitima fase di un grande e complicalo svolgitnenlo, che risale ad eià remole; e !a narne apparirebbe monca ed imperfeita qualora non se ne mo strasse il legarne coi suoi antecederiti. Sara dunqiie necessário anzi- pubblicava un completo sistema, e che, pei lutlo riandare a brevi iratti la storia dei noslro soggello fino dai suoi ■ mente, pel suo profondo sapere di giiii isla e pei'^ o-pejipe antichissimi tempi, e, giunli al presente secolo, sludiarne i progressi, '^crollabile di filantropo, era atlo qiianlaltri mai a >n scomponendoli nei loro varii faltori. scienza, la qtiale non è altro che ralfermazione e a Per consegiiire tale scopo, comincerò col Savigny, cui spetla *norale applicate nelle maggiori proporzioni inoia co il nome di crealore deli’indirizzo ormai prevaleiUe nel diritlo pri- , valo inlernazionale. Senza trascurare i migliori rappresenlanli inter- , medii delia scienza ledesca, ginngerò poi fino al Yon Bar, che può dirsi allualmente dei Savigny il successore piíi degno. E, come in , Germania, cosí negli allri Stali dove queste ricerche son venule fiorendo, cercherò di sliidiare, in relazione specialmente al noslro paese, i progressi principali delia scienza contraddistinti dai nomi dei mag giori suoi rappreseiitanti. razione 3. ra. Un giureconsiilto che onorava la Svizzera sua patiia e la ® ' ' volle dedicare Io sUidio assicluo e la raenle perspicua, i P negli oltimi anni delia sua vila, a ‘ iiiUo risoiaraenlo egoislico delle legislazioni, ma ne f combaiteva in nome delia scienza la scnola Uahana e op.a Sacebbe icoppo manchevole " e'’ ^■;^''‘"ica contempo,-anel. se non lenessegran auidii ociginali, che. “‘'‘'fltldo eiiscono m „e||e conseguenze, e se, es. ,rrealiesiie vere : "inulamenle analilico, “O" ce.-casse ;j:da '"'elli lelirsPnlii ed in <|nelli <1^- t?'’ ^''e, in ,a,uo nobile agone. ^ ■ pu.-e slula questione dei dirilto .egli scriUori mezzi di evitare i conílut'- Ud en di quelle , criterii generalmenle suscettihili 'Jiriito civile e delia procedura, che ^ j presto e e cui potrehbe i-ivoi^e speranze l’opera delia pij;i doUrinadi quei Vecchi riconoscono la própria gonalità delle legS>> 'm’a|.,.,^’'^‘‘®'^onsulti, clie primi soslennero a P ^ „on meno '■‘cca (il^ Piò 1‘icca di ,jclii giurist'- ' ‘ ‘*"Ui rapiH-esenlanti, si collega i 'T favore delia territorialità- i ^ ’ .jiaanche iu que» i gto-ameiacani,^^ Uolland, avverliDopo avere perlanlo accennalo alie principali sciiole che al temp^^ dei Savigny si dividevano il campo, il Mancini ci farà assislere all’aü' roradi quel principio di nazionalità che, proclamalo-dal noslro grande giureconsulto dalla cattedra di Torino, quando il proclamarlo in ogu’ alti‘a parle d’Ilalia sarebbe slalo consideraio im delitlo, fu feconde poi di tanto splendido risultamento nel campo dei dirilto pubbiiee» senza restare privo d’inlluenza in quello dei diritlo privato, e, saU' cito coll autorila dei iegislatore nel titolo prelirninare dei iiostc'^ Lodice, diede allMialia anche in questo secolo, come Io aveva avul^^ fin dal tempo di Bartolo e di (lentili, il pi-imo posto nelio studio ® nella pratica dei dirilto inlernazionale. La cattedra dei Mancini atirasse una schiera di nobilissimi ingeg"^' all amore delia scienza dei dirilto nel tempo stesso che li accendcV^ coll amore delia palria, e ne usei qiiella scuola italiana che, conibí^*''' lula da alcuni ed acciamala e seguita da altri, rnerita pure iiiconicst^'" bilmente uti posto onorevolissitno nel campo dei sapere giuridit^®' Studierò le indagini di tale scuola nelle opere di quei pubbUcisti c’ " ne furono o ne sono i maggiori rappresenlanti nel campo dei diiúU*! pnvalo, e specialmente nei lavori dei Fiore che, con istudii tanto vasP e coraprensivi, vi porlò un largo contributo di noviiàdi pensiero. be de '●aii 0 con 'uteniazioriale coti Se evnn Pr unii ^opratiiito nei paesi ang ^’''‘'”cia, se nelio Storv, nel FccIin heli e n

5 IntroduzioiiQ 4 Capitolo primo venire. Tale indaginedi diritlo comparalo sarà senza dubbio la piü laboriosa, e piü voluminosa delle altre riuscirà la parle dei lavoro ciie vi si riferisce. Nè potrebbe essere diversamenle. ün libro che, dopo l’esposizione delle varie dotlrine, volesse dare di qiielle un giudizio e Lraitare ad un tempo deU’opera diplomaticae dei suo avvenire, senza tener conto dello stalo alLuale dei dirillo posilivo, riuscirebbe senza dubbio non solo incompleto nel suo svolgimento, ma manchevole nei suoi criterü di giudizio e in gran parte arbitrário nelle sue affermazioni. Ma quando dei diritlo comparato si voglia lener conto, tanta è la copia di falti e di norme da raccogliere e da coordinare, che, nonchò poter essere brevi, nessuno piiò illudersi di evilare,ancbe riniinciando alia brevità, inesallezze e lacune. 6. — Giunti al termine di tale ricerca sarà dato di determinare se possa esislere un uniforme sistema universale di diritto internazionale privato; se la sua esislenza possa eslendersi al mondo intero soltanto per alcuni gnippi di istituti, o riferirsi a tutto il campo dei ■ diritto privato nei rapporti di certi gruppi di Stali ; ed in ogni modo quali siano veramente nelTepoca nostra, quali possano essere presumibilmenie in nn prossimo avvenire, neila cercliia piü o meno vasta ad esso assegnala, i principii fondamentali destinali ad ispirarlo, ii grado dei suo sviluppo e la misura delia sua eíTicacia. 7. — A far piü concreta la parle critica dei mio lavoro, manlenen- ' dola lontana cosi dalla sfiducia come dall’ulopia, lerrò conto, a mano a mano cbe se no presenterà 1’occasione, degli accordi internazionali già avveniili in qiialcbe campo piü rislrello, cioè in quei gruppi di Stati cbe, o sono adini per razza e per iradizioni politiche, o sono indolti piü facilmente a legamí giiiridici essendo già politicamente avvinli dal vincolo federale; tali sono, delia prima specie i tre legni scandinavi, e delia seconda la Svizzera e la Germania. 8. — 11 diritto internazionale fu considerato Uno ai nostri giorni qiiasi escliisivamente come il dirillo delle genti crisliane; perciò nello stiidio dei quale bo iracciato le línee principali, foi’mano altrellante eccezioni tutti i rapporti di diritlo privato fra Europei ed Americani da una parle, ed indigeni dallallra, in tutti gli Stati musuimani, ed in qiielli deli’eslremo Oriente. Pur qiiesli rapporti, lungi dal restare esclusi dal nostro stndio, devono anzi formarne parte integianle, sopratulto dopocbè acquistarono tanto maggiore importanza, quanto piü la facilita dei viaggi, ia freqiienza delle irasmigrazioni e Ia operosità dei commerci, li fecero diventare rapporti deila vila quotidiana. remo una lenacia assolnta nel realismo tradizionale delle leggi anglosassoni, pur vedrerao in allri, come nel Lawrence, nel Wesllake e nei piü recenii scritiori francesi, manifeslarsi 1’infliienza dei prin cipio di diritto personale e la condanna dei principio opposlo e di quella comitas, che, come è il correllivo pratico, cosi è anche la sanzione lógica delTassoluta territorialilà delle leggi. 4. — Ogniqualvolla un gran numero di sludiosi s’affalicò coil’ingegno in una slessa parte dei sapere, sorse sempre in loro il desiderio di conoscersi, di corrispondere l’uno coirallro e di affratellare inlorno a qualche piü arduo e complesso problema le proprie ricerche. Un movimento di questa natura conlraddislinse nel secolo XV il rinascimenlo delle letlere, nel XVII qiiello delle scienze fisiche, ne! XVIll qnello delle politiche, e cosi sorsero le Accademie lelterarie ilaliane, lAccademia dei Cimento e quella dei Lincei, cosi quel!'unione di pensalori che precorsero la Kivoluzione francese, alTermando nell'£;?icíclopedia i diritti delTiiomo. Anche neila scienza dei diritlo iiUernnzionale devesi tenere gran conto, oitrechè dell’opera individimle cni sono venulo accennando, altresi di quella collettiva che, guidala da inlenti scientifici e pratici ad un tempo, ha Talta missione di completare i lavori dello studioso e di preparare ia matéria a qiielli dei ' diplomático e dei legislaiore. Quesfoperosiià colletii gresso delle scienze sociali, che la iniziala dall’AssociazÍone per il pro- ,,,, . inleiTuppe nel i865, risorse con fondato a Gand nel 1873e neli Associazione per la riformae la codilicazione dei dirillo delle genli, coslitmla nello slesso anno a Brnxelles; coniinuà nei varii Congressi giuridici e sopratulto in quelli delia Svizzera e delia Germania ed in quello italiano dei 1880, e, organizzaia un’. propaganda in molle elfemeridi, irovò una manifeslazione nei progetti di codilicazione dei Parodo, dei Peti-iischevecz, dei Blunischii, dei Dudley Field e dei Fiore, che formaiio, siarei per dire, Fanello di congiunzione fra lopera deila scienza e quella delia iegisva, opporluna concreta lazione. 5. — E qiii, prima di giudicare i voli degli sludiosi, e di esporre apprezzamenti e formulare giiulizi ; sopraiiitlo prima di esprimere speranze, pai- necessário esaminare, in i-elazione colle norme di dirillo internazionale privato, Io slalo attuale delia legisiazione e delia ginrisprudenza, per potere, mercê Ia cognizione di ciò che è, lirnilare il giudizio su ciò che dovrebbe essere e su ciò che sarà possibile nelTav-

7 Capitolo scconrio — 11 Dirillo internazionale privaio, ecc. 6 Capilolo primo — Inlroduzione lodovrò dunque almeno accennare, Irattandodei varii istituli, alio stalodi tali rapporti giuridici nei paesi musuimani, nelia Cina e nel Giappone, ma sopratiUto nell’EgiUo, dove lanto grande è il numero degli slranien e dove si va esperimentando da imporiantissima ai loro privilegi. 1 problemi che scaiuriscono dallo nelia vila sociale delie CAPITOLO SEGONDO venl’anni una deroga IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NEL SISTEMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE slalo eccezionale di quesli paesi „ „ .. . nazioni, merilerebbero cerUmenle un esame mollo pm m.nulo e profondo di qnello cbe mi sara possibile di consacrarvi, poiche dal modo di defini derà che il diriuo internazionale r Europa e delPAmeri delle nazioni. 9. Carattere assolutamente territoriale delia sovranitã e dei suoi attributi. — 10. Varie specie di limiti alPesercizio eschisivo delia sovranità. — II. Sono tutti egualmente informali a ragioui supreme d’ordine internazionale. re tale ordine di queslioni dipencessi d’essere il diritto e.sclusivo delper reggere, come voleva il Yico, rumanilà íca, 9. — Talora si parla dei diritto internazionale privaio come d’iina parte speciale dei diritto privato; sovente come d’una parle dei diritto internazionale dei tullo aulonoma e distinta dalle aitre. E di quest’iiltimo modo di concepirlo abbiamo le prove cosi nelle pubblicazioni come nelPinsegnamento. Ma poichè credo inesatlo tale conceito ed errônea la parlizione sulla qiiale vien fondalo, non mi pare fuor di proposito dirne brevemente le ragioni fin da principio. Lo Slato, consideralo in se stesso, apparisce, cosi nei limiti dei suo território, come nelle funzioni e nelPeslensione delia sua sovranilà, un organismo completo. 11 suo território, delerminalo con precisione materiale, segna con allrellanta precisione giuridica ad un - tempo il campo ed i limiti delia sua azione sovrana. Sia in quanto si riferisce alia concezione ed alia sanzione delle leggi d’ogni maniera, sia in quanto ne rigiiarda la appiicazione, Ia compelenza di ciasciino Stato (comunqne possa distribuiría nei rap porti inlerni il diritto coslituzionale) è, dal piinlo di vista internazio nale, conlraddislinta dalla piü completa terrilorialitò. Lo Stato cioè legifera e la legge dello Slato viene appiicala in modo assoliito entro ai confini dei território; e per converso lasovranilà si eslingue, e la legge cessa d’essere applicabile ollre quella frontiera. Assoluta al di qua ed evanescente al di là dei confine, la sovranità e Uille le atlitudini che ne derivano sono altribiiti giuridici dello Slato nelle slesse proporzioni e nelia slessa misura in cui il lerrilorío ne è un atiributo materiale. La verità di questo principio è provala ogni qiialvolta uno Slato pretende, e non piiò per solo eíTetto delia própria sovranità, eslendere la própria azione sui suddili oitre i confini dei território.

9 nd sistema dei Diritio iiitcniazioijale 8 Capiiolo secondo - II Dirhlo iiiiernazionalo p ri vaio torio TelTeLLo delia sovranilà deglr allri Stali. Tali limili alTassoiula terrilorialità delia legge si vanno esplicando d'elà in età sempre piü numerosi in relazione con lulli gli altribuli delia sovraniLà terriloriale che inieressano la vila giiiridica degli individiii ed il benessere delia socielà. Gli Slali cooperano uniformemente alia protezione in lullo ii mondo di cerli dirilli coiisiderati come attribuli delia persona; per esempio riiitegiilà personale e la liberta religiosa; e s’indiicono a proteggere iiniformemenle cerle esplicazioni deirattivilà personale od iniellettiva, come la proprielà arlistica o rallivilà econornica, come il commercio o la proprielà industriale. Gli Slali dei pari s’indncono in sempre maggiori proporzioni acoordinare l’esercizio di alcnne loro funzioni sociali: come ia posta, il telegrafo e la circoiazione mone tária. E dal complesso di Lulle qnesle cooperazioni e coordinamenli, che modidcano e legano 1’ inizialiva singola e Tazione terriloriale degli Stali nel campo dei dirillo cosliluzionaie e di quelio amminislralivo, ne usei tulla una serie sempre crescente di limili alia terrilorialità delia sovranilà e delia legge, cui si vuol dar nome di diidllo internazionale amministralivo. Un fenonieno analogo avviene nel campo dei diritio penale e di quelio privaio. Nel primo rammissione delia compelenza personale e di quella quasi terriloriale, integrale dali’islituto deldeslradizione, modidcano nolevolmenle nelia pratica penale. Nei rappoi-li di dirillo privaio, accanlo ad un numero relalivamente esigiio di norme di dirillo maioriale uniformi, si viene sviliippando, in proporzioni maggioi i nelia scienza, in proporzioni minori e linora con varietà d’iudirÍzzo nelia pratica, una serie di regole che polrebbero dirsi di compelenza legislativa, deslinate cioò ad indicare il inodoe i limili delTazione eslralerritoriale delle leggi d’ordine privato. Quanlunque discordi nelia formulazione di qnesle regole, pure lulli gli Slali sono concordi in ciò, che di lali regole si debbano adoilare e pralicare, che in una certa misura, cioò, si debba derogare dalTassolula appiicazione terriloriale delia legge. 11. — Ora deve domandarsi: il concetlo che ispira ed informa queste deroghe dairassoliita terrilorialità delle leggi di ordine pri vaio, ò un concetlo dedolto dai fondamenti dei dirillo privaio, oppure da qiielli dei diriuo internazionale? E se appariiene a quesl ultima categoria, ò diverso od idêntico a quelio che ispira negli allri campi d’azione dello Staio, le deroghe daü’assolula lerrilorialilà delia sua Lo Staio può voler sorvegliare i suoi cilladini che si trovano all'e- ' stero e nchmmarli, quando oceorra, per farli adempiere ai proprii obbhgh, verso il paese d'origine. Ma quesla cosliiuzione ed azione i“dip ndentemente da assenso e dalla cooperazione dellhiltro Slato, sul cm tetrilor.o quell azione s, vuol esercitare, senza una lesione dei dintli sovrani di quesfiiitimo che la renda per ciò solo <riiiridicamenle >mpossibile? Sello stesso modo, come potrà 00^81: o s ere obb.igato, contro la sua volontà, a riconoscere nefrli ci.. f diversi íl.n niipiii riiar, r n . slianieri aiiribiiti uiveis, üaquelli nlenuli nelia sua legge come dirilli deli nel suo lerr!lori'o'il'cCndrruriT-el^ sua esislenza primordiale, delia sua uomo? Come paesei - se, in quella che polrebbe dirsi lerriloriaie delPuna e deir-ilir. iv ^ i Imiiti d’azione atlribiiti delia sua personalità n' la sovranilà e il imírio lr' ’' ''■T"' spintualmente forniaia dJi cUtad^?' bene delia socielà, terntorio. Nessuna ragione dei mri ’ *^’camenle contenula nel cipii informalori delia sua le.i f modo non aliinge ispirazione^se^nr^^ílíi; pranche considerale in relazione ad eslensione e ad intensità noii tenalorio dove il iegislatore t di comandare. lerrilorialilà delia legge Irovare nei prin9«esla, in quanto a necessiià giuridiche e socielà, e in una daia può riguardare qnanio ad se non che i lim:.; esovrano.dovecioè gli compete II dirillo internazionale privaio rhe à mi.rv . non può ripelere i proprii fondameiui nè dal 00,10611^11^10 ShÍ'*’ se, che e conceito es.senzialmerueassnl,.m i m in geuere; nè inline dal suo dh.r :l!, " ^ necessilà a considerare per ciascun rmn T lnn<inndo di ed a consideraria in modo forme, ma non mai il dirillo i 10. — Pure nelia ma maieriale potrehbe ispirare il diritio uniinteinazionale privaio. pratica delia vita inioi>>i.v ■ i 1 sov,., '■'^'"‘"^'“nnle si decarapa da sovianita lerriloriaie, nel irradiareollre la fronlier - si inanifesii di tanto nel quesio assoiuto conceito deli azione sovrana? senso che a a Tesercizio dei proprio lerricia.scuna sovranilà sia dato d’i suoi uttributi, consenlerido che

11 ncl sistema dcl Diritlo iutcrnazioiiatc 10 Capitolo sccondo — 11 Diritto internazionalc prívaio Irici sono cii dirillo pubblico lanlo nel loro fondamento, qnanlo nella La risposia, dopo quanto ho detlo, mi pare dei lulto evidente. Le ragioni di qiiei limiti non si possono trovare nello Stato in sè, poichè, quando lo si consideri isolatamente, la sua azione sovrana è tulla nel território, e non può essere altrove. E dei pari quelle i’agioni mancano nel dirillo privato, poichè questo, o si considera prescindendo dalle condizioni di un delerminalo paese, ed in tal casosuggerisce una norma ideale di diritlo materiale uniforme, o la si considera in relazione colle necessita di uno Stato e allora produce una norma che è la nsullante delle ragioni dei diritto concepite e formulate dalla sovranità in relazione con una società delerminala; ma nè neirtino, nenell altro caso pnò dare, insieme colia regola, la ragione e ia mistira delia sua apphcazione lerritoriale. Le non nelle condizioni loro indicazione di compelenza. Non traltasi delia bonlà di un islitiuo in relazione coi bisogni dello Stato, ma dei limiti d’iniziativa e delTeslensione di compeienza che devoiio competere alie varie sovranilà nelPesercizio dei loro atlribiiti. Una ne è la ragione in qualunque campo d’azione questi limiti si considerino, ed è la necessita superiore delia società internazionale, nella qiiale lutle le legislazioni sono considerale come enti autonomi, ma moderali e governati dalle norme che scaluriscono dalle necessita delia loro convivenza sociale. In questa perlanlo trova il suo fondamenlo e la sua ragione il diritto internazionale privato, che potrebbe definirsi la risultanle di quesLe diie forze contrarie: la tendenza espansiva che trarrebbe ogni legislazione a voler regolare dovunque in tutlo od in ragioni di ogni tale espansioiie non che uei diritlo internazionale, , „ , <i'esistenza di quella società di Stati che come tuue le es,stenze colleUive, subordina e limita di necessita quelle dei singol, ent, che la compongono. È pertanto uei diritti delle sovran.to che coes,stono e nelle necessita delia convivenza che tulte le om .-ende, anziche nella matéria delle leggi d’ordine privato. che sto is,^7'’V“'’T“ ' PHvalo e di ciascun m n e c„“ - P™ non solo logica¬ mente concepue, ma g.undicamente formula,'e. e praticamente far possono diinque trovarsi le persone, le cose ed i rapporli giuridici perlinenli parle al terrilorio dei legislatore; e la tendenza esclusiva che porta — i sovranità a non consenlire nel proprio terriloido direlli od indi- ogm . relli comandi d’allri poleri sovrani. Come nelle calene di monií che circondano i laghi, la parte lambita dalle aeque non è necessariamente dissimile dalla vetta clrcondata dalle nubi, cosi quelle parti dei dirillo internazionale che riguardano i diritti privali, non sono diverse, quanto alie supreme ragioni, da quelle altre che riguardano esclusivamente e direllamente i rapporli sociali degli Stati. Qiiei limiti alTassolula lerrilorialità dei poteri sovrani non pos sono pertanto concepirsi se non nelle proporzioni e nella estensione in cui siasi concepila l’esislenza d’una società di Stati. Nella coscienza che tale società esisle sla ia ragione generica di qiiei limiti; nello sviluppo di tale società sla la deierrainazione dei loro stesso sviluppo. Quei limiti lanlo piii si aíTennano e si svoigono in ogni campo delia vila internazionale, quanto piü aumenta d'estensione e d intensità la esislenza concreta delia società internazionale. valere. La ragione dl ammettere in genere un periodo delPesislenza umana dmante il qtiale non sia piena la capacilà giuridica dpll’i r i apparliene alia lilosolia,lel ,liriUo privato, La clelermiuazion e cónc,.età dl quel penodo spelta al diritto privato di ciasenn paese. II decidere delia capacilà di stranieri si debba giudicare secondo regole siraniere in geneie, ed in ispecie secondo quelle di una determinata legge sii niera, dipende dairammellersi o negarsi fra gli Stati se ■atale sistema di È necessário diinque indagare anzilulto come limiti siasi venuto sviluppando insieme col concetlo fondamentale che li ispira. un ricnnoscimento reciproco di competeiizaed nn’aUribiizione reciproca di aiUorità fuoi-i (lel le,TÍlorio, e spettà pertanto dei tutlo al dirillo internazionale II qiiale s, d,st,ng„e dal diritto pubblico dei singoli Stati e dal diritlo pnvalo, appunto pe,-chè, solto LinHuenzadi norme cl,e Irascendono que, dnull,, dete,'m,na di lutii e di ciascheduno i limiti dell’applicazione esiralerriíoriale. un Jiè diver-sa è la ragione di quei limiti che si riferiscono al diritlo internazionale penale ed amminisiraiivo, L di diritlo privato, penale ed amminisirativo, a matéria è rispetiivamente ma le ragioni infoi^ma-

lâ Nolizic storicho — L'antico Oriente 12 Ciipitolo icrzu zione di qiielle regole precise ed alte a dirimere i coniliui, che formano roggetlo piü speciaie dei presente sludio. Non lulla questa esposizione slorica si riferirà alio sviluppo di regolatrici dei conflilli fra leggi diverse. cioè a vere qiiestionl norme di dirillo inlernazionale privalo. Si dovrà anzilulto considerare, se e quando ed in qual misura, nei diversi paesi e nelle varie epoche, siasi riconosciula negli slranieri una certa somma di diriui civili. Ma tale indagine mal potrebbe dirsi eslranea alTargomento, poichè l’ammissioiie degli stranieri alTesercizio di- una maggiore o minore proporzione di dirilti civili, è condizione necessária perchè possa concepirsi 1’esistenza di un diritlo internazionale privato. 13. — Lo stato socialeclie, dopo quello dei selvaggi, ci dà Tesempio piii sconfortante dei trallamento dello straniero, è certo quello dei popoli ordinali secondo il regime delle caste ciie sono Ia piíi perfeita e immnlabile negazione dell’eguaglianza. Tale sistema, arrestando il procedimento di assimilazione che, dopo una guerra d’invasione per manente, s’inizia naliiralmente in ogni paese fra vincilort e vinli, forma di qiiesti ukimi una razza speciaie e circoscrilla. Le caste delTantico Oriente rnettendo oslacolo colle leggi e piii ancoracol disprezzo alia fusione dei sangui, e ripetendo la própria origine da precelli religiosi, davano la sanzione divina ad una serie d’atli ignobili e di senlimenli criuleli verso esseri che, diversi dalla razza dominante CAPITOLO TERZO NOTIZIE STORICHE - L’ANTIGO ORIENTE 12. Partizione storica. dello strauiero. 1’India.- U. L’Egitto, proteziouc Pérsia - 17 La"n it - 10. Assiria e rersia. 17. La Ghuia: sua civiltà ed espansione — 1R Rnn. r ● » .iouali e diriUi deeli slranieri. - 19. Territorialüa'deile le,gt ‘ ' »La â '“■■‘«-■■i ■ i..La nalurahzzazione. - 23. La schiavitíi ed i ebraica ed il diritto internazional — 20. I Fenicii e conflilli di leggi. — i dirilli deiruomo. — 24. La sloria e privato. 12. - Molti, corae fa il Biiscemi (1), dividono la sloria dei dirilto MUernasionale pnvalo m cinque periodi, che sono dei resto quelli gersi, il diirondersi ed il cadere deli poi alie loilfi barbariche inaugiirala dal cristianesi da uliimo al nn secondo periodo Io svol- 'onnipolenza romana; per passare e da quesle alia fratellanza religiosa e civiie . '«oeiecondaiadairelàmoder Hivolnsione Ta'"' gello, prendendoTe^mLse" daT|i‘'o'c!ra's’sai 'piT' ●Sloria (2, nei periodi degli slalníi e .iri^.r^ipiridi-Ji: sare da ullimo a quello nel quale, riconosciula ancora sana la funzione regolatrice di un principio giuridico cuesio e- ■ ● al intima conipelen.a ed airespansione es,ralerri,o,’iale deliaTegre delia persona. Io cercherò, dopo aver dalo uno .sguardo al per d„ d:re, quas, pre.s.onco. di quesla parle dei du^ilto, ed avei^ne no.a ^ qua e là , genn, ed , lentalivi, d'o.,servarne e di rilevarne la lenla e g,.nduale forma.one scentinca, dai glossalori sino a Savignv, per passare con queslo a sludiarla nella sua forma concreta e nelfenu c na, approdando ia che comincia colla per sangue, erano esclusi allresi, in luUo od in parte, dalla loro comunione religiosa. La subordinazione delia razza dei vinti a quella dei vincilori, clie fu dovunque una conseguenza transitória delia conquista, venne in liuiia sanlilicata dalla religione e perpeluala nella sloria. üriginata, come lo indica il corrispondente vocabolo sanscrilo, dalla diversitii delia razza o colore, il sistema delle caste trovo nel panteismo la causa delia sua resistenza tanto alie rivendicazioni delia ragione iimana, quanto al succedersi di lante vicende. !’arrebbe a primo aspeUo che una religione secondo Ia quale Dio esislG egiialmenle in Uille le cose ed in Inlli gli esseri, dovesse riuscire favorevole all’eguaglianza; ma religione, nalurale che vi si manifestasse la lendenza a consacrare tiitti i fatti esislenli, sanlilicando e perpetuando in tal guisa aiiclie raccidenlale prodoUo delia violenza. Cosí le caste, che dovevano perpetuare fra gli uomini la forma piü odiosa di divisione, otleiinero la .sanzione delia fede riuscita in índia a creare non solo una classe di privilegiati per pascoine necespoiche, secondo quella stessa il falto, solo perchè è 1'allo, deve considerarsi divino, è (1) dddirUio intevnazionnh i, . . nità (Primo capitolo di un Corso inédito di niriiir, delia umaArchivhgiundiro, vol. Vlll, 1S7I, pag 335.3I5. P^-ivalo). (^) Le droit civil inlenuitional [● Rt-nví^iior. n ● Ghrjstophe et Mareseq ainé, 1880. ' ’ s-Paris, Bruylant-

15 14 Noiizic storidic — L’antico Oriente Capiiolo terzo escliise dalia comiinilà di qiielli nali dalla bocca, dalle braccia, daile coscie e dai piedi dí Bi'ahma, sono chia.míile Dasyus, sia che parlino il linguaggio dei Mlekkas (barbari) sia quello degli Ariani ». II loro corpo non poteva purificarsi coi riti che soli valgono a purificarlo e che sono privilegio d’una comiinione da cai essi reslavano esclusi (1) sicchò, nella gei^archia deile crealure, gli stranieri venivano dopo gli elefanli, i cavalli ed i Sudra, e prima solianto dei leoni delle ligri, dei cigriali e degli altri animali selvatici. La ospitalità era onorala e pcaticata, ma, come per 1’ospiLe delle classi inferiori (2) che il Bramano faceva sedere Ira i proprii servi, cosi per Io straniero non poteva non portare 1’impronta delia ripugnanza religiosá da parte deli indiano, e delPinferiorilà da parte dei suo ospite. II biKldisrno, senza scalzare i fondamenli delia filosofia indiana, v’ediíicava sopra un sistema che era tutto informato dal concetto delPegiiaglianza e rendeva possibile fra popoii di razza diversa una comunità di diritto che il pio re Azoka formulava (3) come una fralellanza cosmopolita (4). Ma il bnddismo non ebbe in índia che nn esisienza effimera senza conseguenze duralnre nella vita sociale; nè che ad iniitazione di esso recente riforma mantenutasi pura da ogni fusione colle altre e gelosissima dei proprii privilegi, ma anche una classe di oppressi e di reietti che crede alia giustizia delia própria abbiezione (1). Le società informaie a lali sentimenti verso razze che pnr vivevano da secoli in mezzo a loro (2) non potevano che confondere gli stranieri propriamente delti nella slessa avversione. In iin tale ordine di società non può presentarsi che sotlo un solo aspetto un sistema di diritto internazionale privaio. È vero che, dopo una conquista, il re veniva esortato dai libri sacri a dare aulorità alie consiietudini dei popolovinto (3). Ma se ciò portava un temperamento noievole ne. rapporti di diritto pubblico, nessiina relazione aveva colla possibilita che gli stranieri resideiiti in índia fossero ammessi ad una. per quanto parziale, comunità di diritto coi ciUadini; anzi questa risu lava dei tutto esclusa dalle idee religiose e sociali degli Indiani. 1 budra, quanlunque lenuti in tanta inferiorilà, casta; gli stranieri venivano considerali i fiiori delle casle (4), erano piire una . . invece, come i Tciandala, cioe fuoi-i delia società civile (5). E lale assimilazione degli stranieri cogii abilanii dell'India che non appartenevano alie casle risulla nel modo pii, chiaro dalle le-i dl Manu secondo le quali (6): « Time le trihii dei mondo che ●i*aggiore iníluenza ebbero ie pociie setle >'iprovarono il sistema delle caste. Ed anche Ia püi indiana, quella di Sir Ram Mohun Roy, che pare un avviamento augusta Ia diíTusione ed assai sono 188^loT Oxford, Clarendon Press, per ia prosperi;!" fr,n?ndte1u MnHe- h 31: “ Ma tegpre 1 universo egh assegnò separale occupazioih a m,; i; ^ ^ daMa sua bocca dalle braccia, dalle coscie e dai piedi 1' % of Vishnutranslated by Juliüs Jolly. Oxford 1880^ vol VilI ofthe East. II, 2-S: “ Le prime tre caste sono deite ilrtZ 1 doven loro sono per il sodra, di servire i due volte - anche rhe mcred laics of the fis tauhgt in the sclwols of Âpastamha ^ tama Fus,sl,an and BandhCjana, trans. by Gsorge Ba ’ vol. XV delJa coll.; II, 20 e IV, 1 e 2. ^ sacred hooks of the Aryas, vol. cit., XVIII 9 e 10 (3) The laivs of Manü, ediz. cit., VII, 203. (4) V. Laurent, 1. c., pag. 1134. . (5) The laws of Manu, ediz. cit. V, 88: “ Quando ha loccnfn senza casta, deve purificarsi coii un bacno mano che avvicina una Tciandala o di altra bas P se lo fa con intenzione, diventa (b) Ldiz. cit., X, 45. '^‘li’uniiarismo cristiano (5), ebbe finora scarsa 1’influenza. Invano passarono i . sistema che ia ragione condanna. Le casle, s ííiiarono a sussistere come strati sovrapposli che poco si possono con fondere fra loro (7) e punto cogli elementi stranieri, nelle relazion. 0) The earva.darsána.sa,ngraha, or re««^ I‘nduphiloso„h,j b,j Màdhava ^ “ZjLon, il Manual of Imidà (I iZÍZfB:ÍZZoZLle e buddls,no europeo, Venozia 1891 bag. 33-.12. (4) Ctesia Indica, 8: n . AmP«!P pArlondo dei Pigniei dello stesaO paese SA.NT-HiLAmE. L^Inde anrjlaise, Pans i secoli e le rivoluzioni (6) sii queslo grelto uddivise col tempo, coiUiGauiiLER, parte II, pag. 95: “ II , quanmoglie 600)7 '/.■X'. TtOV £t'. íix.atsTaTcv, 'Ivílóv :füV : i-./.awraTCi ís Perrin. e ma non :ioi. per . lAtdV aOTrT.v, 1 1 (b) Bartiié Pag. 205-8, 283-8, 290-1. , o-a r. (6) Barthélemy satra H e comnient. nel AmslamhcCs pa"" 315, 0. Oxford, Clarendon vol. dei Sacred Jioolcs of the pa«. ^ vess, 1892. ' 1887, LE5IY dala... un un TcianXI) 170; “ Un bra sa casta, senza intenzione, suo eguale

17 Notizic sioridie — L'anUco Orienlc 16 Cnpiioto tcrzo fia iinee di demarcazione che a ciascuno era dato di varcare. Le scuole ptibbliche erano aperte a luUi con larghezza degna d’nna democrazia. Lii iegge ammelleva le'disuguaglinnze sosíali, ma !a religione non le perpetuava, e se Í1 popolo egiziano irovavasi talora in condizioni peggiori di quelle dei sudra indiano, pure nessun dogma religioso nel caso dei sudra, che cjiiella condizione polesse piü importanti delia vila; l’indiano continua ad apprendere gli iisi delle parole dalPabitiidine degli antichi seritlori (1) e 1’lndia moderna fornisce una riprova che quella antica non ebbe se non un valore negativo nello sviluppo dei dirillo internazionale privato. Poichè come non può dirsi che esista un dirilto coslituzionale dove il popolo è oppresso dal piü assolulo dispolismo dei principe, cosi dove Io straniero èconsideralo privo di diriiii manca dei liitlo il substrato neces sário dei dirillo internazionale privato. 1-4- — La sioria dell’Egiiio rivela ancor nnpediva, come cambiare. Cosi lo straniero, che in Índia Ia religione dichiarava un de! tiUlo escinso in Egiilo da ogni garanzia, essere impuro, non era e menlre 1’assunzione di Giuseppe al governo prova che lo straniero era atto ad otlenere quella che si direbbe ora grande naturalizzazione, Ia religione non negava, anche alia comune dei foreslieri, ia prolezione degli Dei. Set, infatli. era nelPantica mitologia egizia riconosciuto come il prolettore dei fore.slieri, Ia forza che trasportava i figli dei deserto come nuvole di polvere siilla ferlile terra (!}. Gli stranieri non erano in quell’epoca anlichissima dei luUo esclusi dal suolo egiziano; ma il Governo faceva esercitare una miniila sor- '^eglianza alia frontiera e non permelleva l’ingresso nel terntono se non che dopo iin’inchiesla fatia dalleguardie di coníiiieche ne mvia- '^nno i risullali alie anlorilà delia capilale per Ia decisione. Fu in tnli condizioni che Abramo visito 1’Egitto fra r.mdec.ma e ia tred.cesima dinastia II falto che la moglie, crédula di !ui sorella, e lollagli per arriccbire il gineceo dei principe, gli veniva da qiieslo restituita finando fu noto l’esser suo, non è piccolo indizio di rispetto verso g i sifanieri. E ciò tanto piü che il Faraone, quantunque lo rimprovefassè per averlo ingannato e lo espellesse dal teiritorio, puie lasciava parlire con quanto possedeva. Con Totmes I (1633 a. C.) comincia un nuovo storia delFEgitto, enlralo per opera di Im in lutto "" >-ela..ioni inlerna.ionali donde non doveva P'“ ; i i mulamenlr che risullarono dait opeia rahbondanza dei essa un conceito dello slramero assai diverso da qiiello che informa la condotta di socielá piú progredile. Pare lanio rispello ai principii religiosi e sociali quanto nspello a le loro conseguenze praliche, rRgiiio presenla colIMndia un nolevole contrasto. In Índia si riscontrano condizioni che rendono irapossibile lesistenza d'un diritto internazionale privato; nelPEmtto invece qnelle condizioni dei tutto negative non sussistono spesso vi appanscono rispellali i diritti ’ manca talora un accenno alia scelta d petente a regolarli. Non v’e egiziano, dice Erodoto. che voglia ahbracciare un greco, che shlll inlí' '‘““SSiare la carne dhin bove che ii‘ soíò isoCnro “ " indizio bastante di e, menlre privaii degli stranieri, non una Iegge eslraterritoriale comosservare causato da rili speciali relativo al cibo non è I avve|.,sione verso chi osserva rili diversi, giova ..e.paeseeragihn;r::tS^I^^“'::-^nnandciob sioria poleva dirsi esaurin p il cn^v ● ^ ● ^'ol'Oíe delia sua conlallo coIPAsia. Ma la stoHa antecede^n^llPE^U^^^ riassntnere con una frase generica e negativa deve divhí ’’ i al trattaraento degli stranieri, i„ qualtro périodi la cni “ è contraddistinta da un lento progresso Nel nrimò V piúreiniHa nnoal regnodi^JímesI,”:^^::: potersi dire una Cina africana, ' slimaii dei tutto ex-lege dal rapporti sociali interni la popoiazione era divisa i di classi; mu questa, diversamenie che in índia nolare che Erodoto periodo nella sistema di la indipendenza. Non lutti i fiirono p,,„„,essi. chè la .schiavi ch’era P*'gionieri condiisse lentamente a qi mmrnerciali isnota all-età precedente. Ma i rapporti J ' ;|ive„„ero se^re pii. ffíandate ambascierie fino alia costa de » commercio ;;attato che garantiva alie due f mt^ dX Ifi garanzia convenzionale veniva p . « sua ma 1 privati stranieri governo e dal ’ non erano popolo egiziano. Nei in una gerarchia era contraddistinta (1) The pag. 252. (2) EaoDOTO, II, 41. AncieM Epjpt. London, Fisher Unvvin, 1887, pag. 113. sarva-dnrsúna-samgraha hy Mâdha 0) Hawi.i.son, 2 — Cateli-aki, Diritto ini. ^ vol. IAcharyoy ediz. cilata,

19 NoUzie storieüe — L'antico Oriento 18 CapUolo terzo non molio progredita. È dunque probabile clie alio straniero commercianlee di passaggio si ricoiioscessero i diriui civiii continuando aritenerlo straniero; e clie ai forestiero ammesso col consenso dei Governo ^lio slabilimento nel paese si attribuisse per elíello di ciò anche Ia sudditanza; cosi che d’an lato questa non potesse mularsi senza mutare domicilio e che dall’altra, mulato il domicilio, seguisse necessariamente il mutamento delia nazionalilà. Ed anche a proposito degli stranieri commercianti e non domiciüati slabilmente nel paese, giova notare che Io stato in gran parte consuetudinario dei diritto e la <^onfusione dei poLere giudiziario con quello legislativo, própria delle società primitive, dovevano sovente impedire di necessita, che si poíesse paidare di appHcazione di legge straniera ai rapporli fia foieIn un tale ordine di società non può presentarsi che solto un solo aspetio un sistema dl diritto internazionale privato. Questo poteva gione, quando la regina Halasu e la regina dei Somali che la visi tava sacrificavano insieme ad Ammone ed alia divinilà nazionale degli ospili dell’Egillo. 15. — Solto il regno di Ramses II, TEgitio poneva Rne alie guerre cogli Utili mediante un iraitato che, resiituilo alia liice da Champollion, è ora il piii antico documento possediilo dalla diplomazia. Quel tralialo slabiliva la reciproca prolezione delTindustria e dei commercio delle due nazioni, 1 eslradizione dei delinquenli, l(í coiiaegna dei sudditi di un príncipe che si recassero verso 1’alíro (1)- jSon è ben chiaro il significato di questa clausola, nè tutle le versioni vanno d’accordo. Secondo alcuni infatli, essa importava Tobbiigo di restituzione al confine degli emigrati, alio scopo dhmpedire Tesodo delle industrie nazionali; secondo altri avrebbe avulo lo scopo d’impedire che si compisse un mutamento di sudditanza (2). ISella versione piii completa dei De Rougé (3) risnltano distintamente entrambi relativo al riconoscimento cioò sviluppare lo sladio preliminare .^oi diriui civiii nel forestiere, ma dovevano restare iu uno stato dei tiilto ricercati quesli casi. Quello relativo alia sudditanza norme relative all’applicazione dei diritto può spiegarsi soltanto ricorrendo rudiinentale le & concetti diversi dai nostri e pih conformi alPindole di t|nelle elà remole, circa lo Stato, i suoi diidlti, I dintt, degl, stranieri, e la confusione dei diritto privato con quello sacro e pubbhco. Ora il concepire uornini abilanti in paese diverso dal propno e conservanti la nazionalilà originaria pur senza subirvi nlfce ê ‘'"-“li «ooiali, pare concetto assai seinvirni err' r ’ »™™eno in secoli a noi v.cm, era cos,. Con luUo d complesso d’una civilià simile all'eviziana pn. m armoma I opmione che lo straniero ammesso allostabilLento ed all esercizio de, dinlli pnvati ottenga per ciò solo anche ia natii lizzazione e non possa soltrarvisi scindendo i due rapporli II distingue,-ela une adella legge nel di.-iUo p.-ivalo,dall'impero delia le^e nei rapporl. d, diruio pubblico, è assunto troppo soltile per una soletá Straniero. La possibilita che lo straniero stahilito in EgiUo conservasse Ia '^^2'onaliià originaria, e vedesse i proprí rapporli pnvati regolau ílalla legge personale, si manifesta neiruUimo periodo delfantica storia egiziaua. Fino al regno di Psametico era proibito alie navi slradi penetrare da qualunque delle foci de! Nilo o di toccare un egiziano. Ma Psametico (665 a. Cr.), che aveva riconquistata 'ndipendenza colfaiulo dei greco-caril, concesse ai Grecí di sta isul delta e fu assegnata loro specialmente come res.denza Nauüove sorsero in breve fattorie di Mileto, Focea, Rodi, Samo, (1). Piü tardi i dirilti degli straconcesso di stabilirsi raMitilene, Alicarnasso ed Egiua vennero aumentati a Naucrati, e fu loro ^ aitrove{2). Colà magistrati speciali, dett. prostati ^ - «“''Otuavano l'esislenza di quei coloni, alia guisa degli alluali eonsoli ^^“■opei nei paesi dei Levante. ninpamcft può duiique alfermare concludendo, che 1 Egi * P P Índia di concepire e di sviluppare rapporti inlernazioiiali p. ce. T-.- Holtzendorf, Introduction au droit des gens Edi? fr- H i Richter, 18S9, pag. 1Õ9 e nota4. ^ "amburg. (2) Kawlison, 1. c., pag. 243. (3) Art.32: “ Se abilanti delle provineie dei re f]’Po-iHr> d j ilgran principe di Gbeta, questo non li riceverà mab f.,rí signore di giustizia, il gran re d’Egitto V. ia recÍDrocif-> n m Art 33: “ Se uommi abili vengono nel paese di Gbeta per serv^rlun m.aicíê modo non saraimo trattenuli a dimorare nel paese de GliPtl ncondurre a Ramses-Miainun gran re di Egitto V la ra? ’ faranno colo 36 e negli articoli 44, 46, 47 le reo-ole sulia e=;'h'afr nellartiDe Rougé. - AppencUce b degli Études historiqnes sm-efTi cJiez les Grecs et les Romains. Paris 1866, pag. 2&-251 ^ puUic (p CuRTius, Storia Greca. Ediz. p^Jg^^LacroS, ÍS6ü. Greca, vol. II, pag. 90 pártie. Amsterdam, Janst~) P.ARUEYRAc, Histoire des f ® ’ Amasi ed i Greci. 'fA^739, pag. Õ2, anno 569 a. G., Trattato fra Amasi Erodoto, 1. 178, 0.

21 Notizie sioriche — L‘anüco Orieme 20 Capitolo tcrzo base di rapporti destinati a uniformarsi seinpi’e piü ad una legge iiniversale di amore. Analoga nelle orígini fu Tesistenza delia Pérsia, e quanlunque essa non perdesse mai di vista 1’ideale guerriero, non ispirò soltanlo a questo Ia sua condotta. Ancora nel 500 avanli Cristo, Dario narrava fieramenle le sue imprese sulla roccia di Bagistana, vanlandosi di nver provato che !a freccia dei Persiano andava ben lungi. Ma se Ia forza delia Pérsia era espansiva, Ia sua espansione non era cosí scompagnata dalPumanitÈi e dal dirillo come credelte luugamenle P Europa giudicandone solto PinOuenza delPavversione ellenica. Ciro, vuUi i ^ledi, procedette alia fusione dei due popoli, ammettendo i vinlra tutii gli ullici polilici (1); e Ia slessa eguaglianza di diriUi risulto, secondo attesta Senoldnle (2), dalPalleanza slipulata nel 556 avan i Cristo cogli Ircani (3). Cambise imitò Ciro nel mile trattamento degli <'‘0n popoli e nel Ia tolleranza degli usi e delia religione loro; ed ancie ●f» Kgiito nulia egii mutava dopo la conquista nelle leggi, nelle isliluzioni e nelia vita nazionale in genere, alie cui esigenze anzi eg i «^essosi piegava (4). Tale larghezza di concelii giunse poi «11^0 "eH’organizza.ione dala da Dario ai suoi dominii. La '’ gione e le parlicolarilà nnzionali di ciascon paese L.rono ● ^ -■>i singoli salrapi fu delegata gran molli paesi soggetti, che dipendevano mediante il salrapo dalL , “ntinuavano ad essere governati, subordmalamente a 5 “ principi 0 dai loro magistrati repubblicani (5). ‘ “P . tal caso riveslili d'autorilá siraile a quella de, “loniali europei accredilali prcsso la corte de, pnncp, ™ ‘ ^ 'tal tempo stesso cbo diversi governi e diverso rebgtoni. " ^i^tami di dirilto coesistevano colla medes,ma ^ , taedesimo impe,-o. dando Inogo, a 'luesiioni, ci,-ca la scella e Tapplicazione delia le„ge, g che lo straniero vi era considernio come soggetlo capace di diritti, e che eccezionalmente si arrivòanche ad arnmeUere nell’ullima elà la applicazione delia sua legge patria ai suoi rapporti d’ordine privato. Ma quesla applicazione era limilata ai rapporti fra stranieri residenti in determinate localilà, e veniva attribuila alia compelenza di loro magistrati speciali. Sicchò 1’ordinamenio dei dirilto inlernazionale privato nelPantico Egitlo non trova un riscontro nei concetti dominanli nelValluale socieVà occidenlale, ma in quelli che vigono nelTesiremo Oriente contemporâneo, dove rammissione dello e la personalità delia sua legge, trasformata in exlraterriloriale, sono limitate a determinaii luoghi dei território. Nelle grandi monarchie anliche delTAsia occidenlale fanno dei tutlo difetlo da principio i rapporti pacifici cogli stranieri, ed alcnne di qnelle non arrivarono a svilupparli nernmeno negli iiltitni sladii dei loro sviluppo. Cosi è delia Caldea . difetto di notizie pariicolari giunie fino a noÍ, per vera imperfezione di sviluppo civile, nessnn contributo portarono al nconoscimenlo dei diritti internazionali dello Slato e delI indivíduo. Qnelle monarchie non straniero 16. e delTAssiria che, o per 0 piü probabilmente. venivano in rapporlo cogli altrí paesi se non che col mezzo delia guerra, e nelia guerra erano ferocemenlecrudeli (1), cosi che sokanto durante il secondo impero d’Assiria annessione fu sosiituita alla semplice devastazione miliiare dei paesi nemici ed alio slerminio dei loro abitanii (2). Ed anche in questo secondo penodo, Sargon, lunlo inferiore in ciò ai monarchi e-i^ziani. COSI compendiava ,l proprio ideale: « Possa io accurnulare in°nuesU> palazzo immensL teson, .1 bottino di tiuii i paesi, i prodotti delle montagne e delle valli ». E qnesti sovente giungevano portati lalora dagii slessi pnncipi dei popoli vinli. Ma a migliaia giungevano trasportati per volere dei conquistatore, gli abilanti dei slati (3). E tale ernigrazione forzala, clCera i pure, paesi conqui' slessa il misconosci' mento d ogni dirilto dei vinli, preparava loro un’esistenza ricordala, nelle tradizioni dei popoli che vi sopravvissero, come la püi amara delle servilü. A proposito di quelle monarchie guerre.sclie e rapaci, il cui unico rapporlo inlernazionale era la guerra, può ben dirsi col Eanrent, che nn mirabile processo provvidenziale fu II n in Jl) Ragozin, Media. London, g deí’Bornemanii, p l*) Senofünte, Ciropedia, E- ^ Henning, IS28, pag. 238--4I- . ^●''●51? .yxi yi9T,aíij'5’ai auTcí;, ws jycvTa;, Uêscwv vG. MyAf.iv C.Í iv ítvxi. Ragozin, Media, pag. 3524. TV Ragozin, Op. cit., pag. e Bt.. - ● ^ p 1Q5.7. irovare 1’odio alla (I) Ragozin, Assjjfia. London, Fisher Unwin 1888 dalla lunga iscrizione delia Annalidi Assuniazirmil ’ (2) Op. cit., pag. 219-222. ^ (3) líOLTZENDORF, 1. C., p. lf)8, 0. Pgysia. London, 1'isher pag. 160-2. Estratia

23 Notizic storiche — L'aDlico Oriente 22 Capitolo terzo timamenle nè a slranieri, nè ad idolatri » (1). Ma quando si combini quesla clausola negativa con quelie che garaniiscono le proprietà degli slranieri e permeltono anche di commerciare con loro, si capisce non poter quelie riferirsi se non che alie trasmissíoni di proprietà a tilolo gratuito. Quella clausola apparisce perlanlo come analoga al cosi deito diritto di albinaggio, che tanto a lungo è duralo in Europa, senza che gli slranieri vi fossero dei lutto fuori delia legge e senza che ne risultasse dei lutto impedito un parziale sviluppo dei diritto quelie che si presenlano nel campo proprio al diritto internazionale privalo. In un tale sistema, che potrebbe chiamarsi mi mancano, un impero di Slati, nè so se esistano, dati circa il diritto appiicato ai rap* porti giundici dei sudditi d’una satrapia, sopratulto di quelie che erano in realtà Siali semi-sovrani, nel território delle allre Ma è certo chein nessun paese soggetto all’impero dei monarca persiano potevano misconoscersi in loro i diritti attribuiti ai sudditi ; sicchc nella grande vanelà d, rme e di civikà di quelie provincie, il perdirdeír'! dica dello slraniero che facilmenle vi oUeneva ospitalilà ed nita dl commerciare (1). Ciò era consenlaneo, dei reslo col umversalista piuUostochè nazionale, delia religione di Zoroastro ® non restitniscanodi bimna Im^ha 4 r' dere secondo il diritin Ip ® ● olihligo di decinon erano dei tu to es (5), ^he indigeni (6). È vero clie"Ilirove viT ^migliari cogÜ Slranieri e cogli infedeli il) m-, d commercio cogli diriui, bensi di una diffidenza giusliflm Tlla""'' subuo.lloropaeseedalIunersecLnri conquista che aveva quel testo veniva redatio (8). SMncontra^ ia loro fede quando libro, clieha 1’apparenza di metiere al Innrl ^^T’ internazionale privalo. 17. — La Cina presenta, nelLantico sviluppo dei diritto, im fenomeno singolare per la sua indole, non meno che per la sua piecocità. Poichè il diritto, sviluppalosi in elaboralo sistema, anzichè citrarvi, come altrove, ispirazione e conlenulo dal conceito teocratico, giunse invece a divinizzare la legge e Io Stato e ad informai vi cosi, con esempio unico, il sistema religioso al suo contenuto giuridico. E mentre venivasi sviluppando sotlo lali iníUienze Ia suacivillà, ben lonlana da queirisolamenlo (2) e da quelPavversione nome nell opiopporlU' carattere, Itt Cina Pcc gli slranieri, che divennero inseparabili dal nione volgare dei nostri giorni. Anzi enlrambi quei senlimenli non si svilupparono cbe assai lardi nel celeste impero, e vi vennero susci- ●ati. non già da un intimo moto psicologico, ma dali inHuenza di cause dei tullo esleriori. . Nel 246 avanli Cristo il primo degli aulocrali, Chi-Hoan ii, nè tale coslruzione significo íiudallora stato dei tutto segregalo dal resto era suo cosiruiva la muraglia; ma isolumenlo, nè prima ii paese era . 'iel mondo. Anzi e prima edopodi queiravveniinento, che corru-pon- ‘l«a cronologicamente alia prima guerra punica, la Lina «eva seu , interrnzione cercalo di espaudere verso oce,dente ,1 ‘ “nquiste, le cognizioni geograliche coi viaggi, ^spnorti pacilici colle anibascierie e co, commerc, Col ontano oc 'isnte era venuta in contalto, stringendo co lempo delia P».Ai, cbe giunsero ad una certa guerra corilro i Parli e che furono inteno p<=ercilare un ^slPislamisrao. Cogli altri popoii ® 3„e mzz.e di commercio operoso, se ai nostn gioini s ti ‘ Pcccellana nelle tombe d’ Egitlo. C se piu lardi quei paese e I (1) Erodoto, I, 9í. (2) Pahlavi Texts trans Inj F w \\i (4) FalUavi Texts, ecc oar? 11 tv doveli°LsiderrMlí,I;òle'qud^ ^ P^B- 57. 8 3 origine delle parli. II che rplicTad L f stiamero e la ternlorialità dei diritto ” *®uipo la tutek (6) Vol. ciL, cap. 30. § 11, pag. cjg ^ o, . . siSArrci.!-"'’-»’"»' * vn1 t)7 '^ol. 37 delia collez. cilatasi chiuse c § 151, samenle secondo u giuridica dello 72, pag. . 11) Üp. cil., parte II, pag. 197, c. 63- (2) Giusei-pe Ferrari. La Chine et ILiüope pag. III-5. Prefazione. Paris, Didier, „ . pag. 100. cap. 53, pag. 1867,

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