FEDERICO GARLO Dl SAVIGNY SISTEMA DEL DIRITTO ROMANO ATTUALE Tracluzione clairorig-inale tedesco Dl VITTOUIO SCIALOJA ProfcBBorc di Dlritto Romano nclla R.'üuiTei^ità di Rema Volume Ottavo TORINO UNIONE TIPOGRAFICO-KDITRICE 33 — VIA CARLO ALDERTO — 33 1898 ●;
índice dcirOltau» Volume ♦ 1 Pag. Prefazione dell’Autore LIBRO TERZO IMPERO DELLE REGOLE DEL DIRITTO tiUI RAPPORTl GIÜRIDIGI § 34i. Inlroduzione Pag. 7 La SociHà Kditrice intende riservarsi i diriUi di Proprieta sulUt presente traduzione e sulle aggiunte introdottevi. Capo Primo. — Limili dí spazio dell impero delle regolo dei dinUo S11Í fapporü giurídící. Pag. 14 § 345. Sguardo generale § 3iG. Origine e terrilorio, come cause Ueilu soggezione delia persona alPimpero di un determiiialo diriíío positivo ^ § 347. Conílillo di dirilti territoriali nel medesimo Slato . . § 348. Conílilto di diriUi territoriali di Slali diversi . . § 349. Conílilto di diriUi territoriali di Stali diversi (Contin.) „ 35 18 § 350. La teoria romana deli’ origo e dei domicilium.- Inlro* « 4 1 duzione § 351. La teoria romana dell’o/-/^o e dei domicilium. Origo „ 45 § 352. La teoria romana delTor/^o e dei domicilium. I. Origo {Continuazione) § 353. La teoria romana delPor/^o e dei domicilium. II. Domicilium § 354. La teoria romana deiror/^ro c dei domicilium. II. Domi cilium {Continuazione) . . § 355. La teoria romana áé\\'origo e dei domicilium. Effettl di questi rapporli . 5 3 ,0 2 . 0 0 . « 73
VI. 1\L>IC.E ÍNDICE VI § 3j0. La teoria romana átWorigo o dei domicilium. EíTetti di quesli rapporti {Coniinuazione) § 3õ7. La teoria romana úaWorifjo e dei domicilium. EfTelli di quesli rapporti {Coniinuazione) Pag. . , § 3dS. Vorigo e il domicilium nel diritto odierno . . . § 359. L’on^o e il domicilium nel diritto odierno {Conlinuazione) « Capo Seconho. — Limiti <li Icmpí) dcirimpero dello regolc ilel diriUo iiii rappoili gitiridiri. 98 . , 101 Pag. 33S „ 3 7:1 , 3 82 § 3S3. Introduzione 3S1. Dne specie di regole gíiiridiclie § 385. A. Acquislo dei dirilli. — Principio fondamenlale . § 3SG. A. Ac(|iiislo dei dirilti. — Principio fondamenlale {Con- 107 § 360. Transizione alio sludio dei singoli rapporti giuridici „ 117 § 361. Transizione alio sludio dei singoli rapporti giuridici {Coniinuazione) « 127 « 3 92 tinuazione § 387. A. Acquislo dei dirilli. Principio fondamenlale {Continuazione ' § 388. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni dcl principio fondamenlale , § 389. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni. I. Slalo delia persona in sè ^ 390. A. Acquislo dei dirilli. — Applicazioni. II. Dirilli reali, 419 § 391. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni. II. Dirilli reali {Continuazione) 400 407 , 413 « 125 § 392. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni. III. Obbligazioni § 393. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni. IV. Successioni § 394. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni. IV. Successioni [Coniinuazione) § 395. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni. IV. Successioni {Coniinuazione) § 396. A. Acquislo dei dirilti. — Applicazioni. V. Diritto di famiglia ..... § 397. A. Acquislo dei dirilli. « , „ Eccezioni § 398. B. Esistenza dei dirilti. — Principio fondamenlale . § 399. 13. Esislenza dei dirilti. — Applicazioni. Eccezioni . § 400. B. Esislenza dei dirilli. — Legillimilà . . § 362. I. Slalo delia persona in sè (Capacità giuridica e capa cita di agire) ^ § 363. I. Stalo delia persona in sè (Capacita giurídica e capa cità di agire) {Coniinuazione) n § 364. í. Slalo delia persona in sè (Capacità giurídica cità di agire) {Coniinuazione) e capa- » § 365. I. Slalo delia persona insè (Capacità giurídica e capacità di agire) {Coniinuazione) « § 366. II. Dirilti reali. — Regole comuni § 367. II. Dirilli reali. Proprietà « § 368. II. Dirilti reali. lura in re § 369. 111. Diritto delle obbligazioni. Introduzione . . . . .. § 370. III. Diritto delle obbligazioni. Foro competente per le obbligazioni § 371. III. Dirilto delle obbligazioni. F obbligazioni {Coniinuazione). !lll' III' obbligazioni. Diritto localc . . oro competente per l Ê obbligazioni. Diritto locale {Contin.) obbligazioni. Dintlo locale. Questionl § 375. IV. Successioni . § 376. IV. Successioni (Continuazione) § 377. IV. Successioni. Queslioni speciali t fsn V V “=‘i‘-™onio § 380. V, Diritto di famiglia B P „ e ■ « . „ nirio § 381. VI. Forme dei negozi'gtridici (t! § 382. VI. Forme dei negozi gim-idici fio ’ (C a . . ontinuazione) . 141 14S 153 433 165 4-5 4 174 187 « 194 468 4 81 205 4 97 , 5 13 „ 5 21 « 5 2S . , 538 2 10 239 . „ 254 263 269 . , 300 . „ 303 ● « 315 . « 320 3 41 350 ● « 360
l PUEFAZIONE liEI.i;A['T01{E p. 111 Ti presente volnme oitavo ha, per il suo contenuto. una natura speciale, assai ditrerente da quella di tutti i volumi precedenti, In primo luogo 1’influenza visibile dei diritto romano vi appare molto piü lieve, che nelle malerie Iratlate precedentemente. Inoltre si deve lener conto che Ia matéria qui esposla, paragonata con le altre, è come in formaziono, come incompiuta. E qiiesta aífermazione non va presa per una confessione soggettiva dello scrittore, che ritieno le sue forze personali insuflicienti a superare la diíficoltà delTargomento: essa è piuttosto generata dalla considerazione delia natura speciale deirargomento stesso;suila qual cosa ora va data una piü precisa . spiegazione. In questa dottrina, e specialmente nella prima metà di essa (Gap.I), tanto le opinioni degli scrittori, quanto le sentenze dei tribunali sono finora stranainente discrepanti; Tedeschi,Francesi,Inglesi e Americani sono spesso in aperta lotta gli uni contro gli altri. Ma tutti si uniscono in un comune vivo inte resse per le questioni, che qui si presentano, sforp. !▼ 84VIQNT — vm. Dir. R. altuaU.
PREFAZIONE DELl’aUTORE 3 PREFAZIONE DELL‘aUTORE 2 importante, perchè le opinioni degli scrittori e dei tribunali in gran parte sono State determinate dalTavere bene o male intesi i concetti e le regole romane, spesso senza chiara coscienza di coioro, che in realtà erano interamente soggetti a questnnfluenza. Inolire se il dar risalto alia nazionalità è uno degli indirizzi predominanti degli ultimi tempi, questo indirizzo appunto non può farsi sentire in una teoria, la quale, per la sua natura, deve mirare a risolvere le discordaiize nazionali in una comunanza riconosciuta delle diverse nazioni. Cosi noi troviamo qui da una parte la piü splendida prospettiva nel futuro, dalbaltra parte 1’impos sibilitai di condurre ora a perfezione il compito, che ■ci sta dinanzi, anche indipendentemente dalla personale capacita di chi vi si adopera. Questa considerazione, se ò di natura da persuadere alia modéstia chiunque si proponga tule còmpito, è parimente fatta per accrescergli animo. Egli deve ascriversi a onore, se gli vien fatto di contribuire ad affrettare il pro gresso razionale di questa teoria, col ricondurla ai veri principii, anche se dei suo tentativo, dopo un ulteriore sviluppo, non debba rimanere memória se non come di un solo passo preparatório. Un difetto speciale nei íavori pubblicati finora Tautore di quesfopera credette trovarlo in ciò, che essi hanno continuamente trattato di per sè e separataniente i due argomenti, che iiella presente opera ■appaiono collegati: i limiti di spazio e di tempo delzandosi di avvicinarsi, di conciliarsi, di intendersi, come non sogliono fare per nessuiraltra dottrina giuridica. Si può dire che questa dottrina ê già divenuta un bene comurie deile nazioni civili non merce un possesso già acquistato di principii stabili, iiniversalmente riconosciuli, ma bensi inercò la comunanza delia ricerca scientifica, che tende a (lueslo possesso. Un’immagine evidente di questo stato incompiiito, ma pieno di speranza, Tofíre reccellente opera dello Story, che nello stesso tempo è in alto grado utile a ogni sludioso Ma non come ricca raccolta di materiali. è soltanto la prospettiva dello svilupp*-^ e dei compirnento delia teoria giuridica, che ci seml)ra tanto atti'aente c incoraggiante, ancor piü la grandiosa prospettiva di comunione delia coscienza ma altrettanto e una pratica e delia vila giuridica teii- p. TI dente airuniversalità. Consideriamo ancor in particolare la posizione di e ai partiti a questa dottrina di fronte alie tendcnze degli ultimi tempi. L’opposizione non di rado ostile fra germanisti ^ romanisti si scor^m i altrove. Nelle questioni pi tedeschi son venuti in quest pi p. y a matéria assai meno che ü importanti gli autori per lo piü a una grande concor- ( anza, non tuihaUí da quelFantagonismo, chc spesso s. nsconlra nelle allre malerie a danno delia scieirza. II diritto romano si mostra qui meno che altrove precelli positivi immediati. Ma efficace mediante esso è qui specialmente piü esatta conoscenza di
PREFAZIONE DELLAUTORE PREFAZIONE DEU/aüTORE 4 Io considero ora questi oito volumi presenti come mdopera per sè stante, ullimata; cosicchè il titolo di ogni volume si deve completare mentalmente, p-vm aggiungendovi le parole; Parte generale. La parte speciale dei sistema non sarà piü designata coa numero successivo dei volumi, come continuazione delia parte generale; ma sarà iavece preseutata in opere separate, delle quali verramio iunaiizi tutto Ic obbligazioni (non i diritti reali, come era prima mia intenzione). Queste opere separate appariranno dunque nel loro esteriore cume monograíie, ma in realtà non ne avranno il carattere essenziale (1 pag. XXXIX), ma saraiino invece appunto cosi falte, come se il mutamento qui annunziato dei piano primitivo non avesse avuto luogo. Scritto nol Liiglio 1849. Pimpero delle regole giuridiche. Egli credette di dover rimediare a questo difetto collegando i dne argomenti; non semplicemente ponendoli uno accanto alPaltro, ciò clie di per sè non basta, cd è anche gifi slalo lentato sovente nella breve esposizione dei traltati giuridici senza risultati notevoli; ma cercando di investigare ed esporre 1’intimo nesso dei principü, che valgono per ambedue gli argomcnti. Gol presente volume è condotta a fine la paric generale dei sistema, la cui importanza fu spiegata fin dal principio (I § 58). II piano di tutla Popera, p. VII preposto al primo volume, prometteva che ai Ire primi libri, che contengono questa parte generale, avrebbe fatto seguito la parte speciale,in una serie non intevrotta di volumi cui si davano inlanto i seguenti tiloli* Libro quarto. Diritti reali. Libro quinto. Obbligazioni. Libro sesto. Diritto di famiglia. Libro settimo. Successioni. Una lunga inlerruzione, causata da circostaiize fortuile, ha frattanto reso il compimento di tutta Popera ancora piü inverosimile, di quello che forse poteva parere fm dal principio, e per questa considerazione io mi sono indotto al mutamento seguente nella disposizione esteriore delPopera; il quale mutamenlo non deve quindi interpretarsi come eíTetto di un cambiamento di parere circa la convenienza dei piano essenziale di essa.
LIBRO TERZO p. 1 DIH1TT0 IMPERO DELLE REROLE DEL SUI RAPPORTI GIURIDICI § 344. Introdxizione. TI primo libro dei presenlc sistema aveva il còmpito di esporre le fonti dei diritto, cioè le cause originarie delle regole giuridiche; il secondo la natura generale dei rapporti giuridici, che dovevano retti da quelle regole. Riniane ancora, per la parle generale dei sistema, da stabilire la connessione delle regole coi rapporti giuridici. Qnesta connessione, considerata da un lato, apparisce come impero delle regole sui rapporti, considerata dalTaltro lato, come soggezione dei rapporti alie regole. Ma perchè questa ultima parte dei compito, altrettanto importante quanto difíicile, sia íin dal principio l)ene intesa, è necessário determinare esattamente in qual senso, si deve intendere quella connessione (im pero, soggezione)(a). essere p. s (a) T,r> base detla ricerca presente e speeifilrnente dei concetti qui enuiiciati,si trova sopra iiel vol. I § 4-9,§ 15.
y § 34-í. INTRODUZIONE B LIB, IH. IMPERO DELLE REGOLE DEL DIBITTO desima, p la docisione ia ambedue i casi non può riuscir diversa. La maggior parle degli scrittori, che si occupauo di questo argomeato, parlono dal conceito delle collisioni, e considerano la decisione di queste come loro vero e unico compito; certamente a danno di ua risultalo soddisfacente. L'ordine aaturale delle idee è piuttosto questo. Per le regole dei diritto si domaada: Su quali rapporti giuridici debbono iniperare.^ Pei rapportí giuridici: A quali regole sono sottoposli o pertinenti? La questione circa i Hmití deli'impero o delia pertinenza, e quella delle coalroversie ossia collisioni, che sorgüno su qiiesti limiti, sono per la loro natura questioni derivate e subordiaate (b). Ma ancora una nuova questione, diversa da quelle considerate fia qui, sebbeae ad esse affiae, si aggiunge a questa, accennata íinora, dei limiti, nei quali imperano le regole di ciascun diritto positivo. Noi abbiamo considerato faiora le regole dei diritto come stabili, senza riguardo a possibili mulamenti di esse nel tempo. Ora è proprio delbessenza dei diritto positivo, che esso venga concepito non come immobile, ma come progressivo e svolgentesi contiiiuamente (c), e perciò gli è attribuita la qualità delia Le regole dei diritto debbono reggere i rai)p(.)rti giuridici; ma quaFè la sfera dei loro dominio? Su quali rapporti giuridici debbono imperarei Ouesta domanda riceve il suo senso determinato iananzi tutto dalla natura dei diritto positivo, il quale non o uno solo per tutta Pumanità insieme ina l)cnsi particolare e diverso,secondo i diversi popoli e Stati; e in ogni singolo popolo in parte emana dulle forze umanc e universali formatrici dei diritto in parte , dalle parlicolari. E da questa varietà dei diritto posilivo che proviene il bisogno e rimporturiza di ihtei-minare per ogni diritto positivo la dominio, cioè di sfera dei suo segnare i limiti fra i diversi diritli. positivi. Solo mercê questa dcterminazione di limiti diviene possibile decidere qualunque collisione i maginabile, che impossa aver luogo fra diversi diritti p. i positivi, nel giudicare un dato rapporto giuridico. _ Per arnvare alia domanda qui proposta e alia sua nsposta si può seguire anche la via i dinanzi inversa. Ci sta un rapporto giuridico come oggetto dei nostro giudizio. Noi cerchiamo p-3 Ihmpero delia quale delia quale debba esser regola giuridica, alesso sia sottoposto, una a norma giudicato. Ora avendo da a diritf T ● giuridiche, che appartengouo _ lutt positivi diflerenti, noi rilorniamo ai già meatovatihm.tidell-impero di ciascun diritto nos U m e alie collisioni dipendenti da questi modi dl concepire la questione ' 1 due sono diversi s nel punto di partenza. La scegliere fra piü oltanto G sem questione è (b) Waechter II pag. 34 fa la giusta osservazione, che vari ycrittori,separurulo interamente la questione dell’applicazione delle leggi dalla(]tie.siione delia collisione,sono condotti a darealledue questioni, in sè identiclie, risposte contraddittone. (c) Vedi sopra vol.I § 7. pre la rue-
§ 3-W, INTRODUZIONE n 10 LIB. III. IMPERO DELLE HEGOLE DEL DIRITTO L’opera presente ha per oggelto il diritto romano. Ora in qual rapporto sta il diritto romano con le questioni qui proposte? Dobbiamo riconoscere che v’è un duplice e diverso rapporto. In primo luogo per applicare il diritto romano a determinati stati e popoli,in rapporto con altri dirilti positivi, bisogna approfondire quelle questioni, se si vuole assicurare a quel diritto un qualsiasi valore pratico. Questo bisogno sarebbe innegabile, anche se i giureconsulti romani non avessero mai pensato a quelle questioni,e non se ne fossero mai occupati. — In secondo luogo poi i Romani hanno appunto írattato tali questioni, e noi dobbiamo quindi ricercare ed accertare le loro decisioni in proposUo. Ora sebbene queste decisioni siano in parte unilaterali e incomplete, e non possano nemmeno pretendere a un’applicazione immediata dappertutto, neppure colà, dove siamo autorizzati ad ammettere in generale rimpero dei diritto romano, pur tuttavia l’accertamento di esse è di grande importanza. E lo è già p. ú per questo, che le dottrine degli scrittori moderni, e la giurisprudenza che vi si collega, in gran parle si basano sulle decisioni dei Romani. ma spesso secondo una falsa interpretazioiie, cosicchè tanto per ben intendere la dottrina e la pratica moderne,quanto per espurgarle, è necessaria una ricerca a fondo dei principii, sui quali si fonda il diritto romano. La ricerca, alia quale ormai dobbiamo passare dopo questa prefazione, si dividerà in due capitoli: I. i mutabilità nel tempo. Inoltre ogni rapporto giuridico, che si presenta al nostro giudizio, ha necessaria mente la sua origine in fatli giuridici (d), che dovranno sempre essere ricercati in un passato ora pÍLi, ora meno lonlano. Ora,dappoichè nel frattempo, dalhorigine dei rapporto giuridico fino al presente, possono essere intervenuti cambiamenti nel diritto positivo, bisogna anche slabilire da qual tempo dob biamo desumere la regola, che governa il rapporto giuridico. Da questo punlo di vista sorge adunque una nuova specie di limiti per 1’impero delle regole dei diritto, e insieme una nuova specie di possibili collisioni, non meno imporlanti e difficili dei limiti e delle collisioni dianzi considerate. Nell’ giuridiche esame precedente le regole come conlempo sono State considerate - 0 punto di vista í-anee, immobili, fisse; da quesfaltr sono considerate come non conlemporanee, diverse sviluppo,successive. Per e uniforme di designare tali teorie espressioni seguenli: Limiti di aver un modo userò le spazio deirimpero dell V- :> nel grado di breve e regole dei diritto. Limiti di tempo deli’impero stesso 11 secondo di quesli termini sè. La giustificazione dei corso delle ini tecnici è c susseguenti ricerch hiaro di per primo si potrà dare solo nel e. (d) Vedi sopra vol. IH § 104.
13 g 3H iNTPnprziONE LIB. m. IMPERO DELLE REGOLE DEI DIRITTO 12 di spazio e di quella di tempo. Tuttavia in cssi prevale felemento dello spazio, ed è perciò opporluno e ulile iraltare tutte le qiieslioni, che vi si riferiscono, a proposito dei limiti di spazio dell'impero dei diritto, e perciò vanno inclusi nel primo capilolo (e). Per *vaseguenza non restano, per la ricerca dei limiti di tempo (il secondo capitolo), che i cambiamenti delia prima specie, quelli cioè che si riferiscono alie regole dei diritto. limiti. di spazio, lí. i limiti di tempo deli'impero delle regole dei diritto sui rapporti giuridici. Però su queste due specie di limiti bisogna ancora notare, che può aver luogo fra loro una certa azioiie reciproca. In generale quando due regole dei diritto vengono iu collisione nel tempo, dimodochè è neces¬ sária una determinazioue di limiti, per giudicare delrimpero delhuna o delTaltra, si presuppone sempre un cambiamentu avvenuto. Ora questo cambiamento si puo presentare da due parti diverse. p. & íe) I./esrurie di tali questioni si trova nei §§365(fine dei §),366-368, 370. n, § 372 num. IIT, § 379 mim.3. — Nelle altre leorie non si incontra qnesta questione, perchò ivi relUcncia dei rapporto di fatto mutevole è lissata a un momento determinato, ontle è esclusa la possibilità di ogni dubbio. Cosl è nelle soccessioni (§ 374. 377), e nella regola: tocus regit actum (§381). In primo luogu può rinveuirsi dal lato delia regola dei diritto. II caso piü semplice si ha quando il legislalore, emanando una nuova legge sul rapporto giulidico in questione, niuta la regola finora vigente, g crea un nuovo diritto oggcttivo. Ma il cambiamento può in seco P. 7 ndo luogo trovarsi ; possono cainrapporto giuridico, ir ciò può seraeire, la quale è giudicata secondo il diritto, che vige nel luogo di domi cilio delia persona.Se pertanto questa persona cambia domiciho, il rapporto giuridico può con ciò venire a sottoporsi a una nuova regola di diritto, e può nascer la questione: se la capacità di agire si debba giudi care d ora innanzi secondo la legge delFantico o dei nuovo domicilio. anche dal lato dei rapporto giuridico; biare le condizioni di fatto dei restando invariata la regola. A chiari . vire di esempio la capacità, di E evidente, che i cambiamenti di ● . . questa seconda specie rientrano msieme nella sfera delia collisioim
15 § 3i5. SGUARDO GENERALE U D. Meier De conflictii legum divers. Bremae 1810.8. G.voN Struve Del diritto positivo nella sua relazione coi rapporii di laogo {Ueòer das positive liechtsgesetz in seiner Beziehung auf rãumliche Vevhàltnisse). Carisrulie 1834. 8. Oos.Story Commentario sul co)i/Hiio di leggi {Comment. on the conflict of'laws). Boston 1834,secomia edizione originalo molto accresciuta. Boston 1841. 8 \V. Buiir.E Cooimentarin sul/e leggi coloniali ed estere in gcnerale v «o e nai con/litto fra loro e con la legge inglese {Commeníaries on colonial and foreign lates generalhj and in thei7'conflict with each oíher and icitk the law ofEngland). London 1838. 4 voll, W.ScHAEFFNER Svolgimento dei diritto privato internazionale {Entioickelung des intetniationalen Pídoatrechts). FranUlnrior 1841. 8. V. Warchter Delia colUsione delle leggi di dirilío privato(üeber die CoUision det' Pricatrechtsgesetze)-, Avckivio per la ginrisprudenza civile{Archio f.civil.Pracois) vol.24 pag. ●430 311. vül. 25 pag. 1-60 pag. 1841. 1842. Per maggior breviti^ designerò la parte contenuui nel vol. 24 col nura. I, e quella contennta nel vol. 25 col niim. 11. Kic. Rocco Deliuso e autoritá delle leggi delle due Sicilie consi-- derate nelle relazumi com le persone e col tertdtorio degli slranieri. Napoli 184*2. 8. Foelix Du droit miernationalprivé, deuxième édition. Paris 1847. 8 (Prima edizione 1843). 161-200, pag. 361-419, in tutlo 32 §8. CAPITULO PIUMO Liinili di s]ia7.ío deli'impero delle reijole dei diriUo sui rappurü (jiiiridid. 345. Sí?uardo ííeuerale. Autori (a): Bartolus In Codicem, L. l C. de suraraa trin. (1. 1) num. 13-51. 13. Argentraei Comment. ad patrias Erdionum Leges ed. oct. Antverp. 1664. f. — I.'art. 218 delia Coututne de Breiagnc stabilisce, che ciascuno deve poter sottrarro ai suoi eredi iegittími solo una terza parte íiei beni irnraobili. Indi naeque la quesiíonet se anche i fondi posti in altro paese si dovessero computaro c|U0sta terza parte, e cosl venne ií d’Argentró, nella sesta glossa all articolo citato, allMntera teoria delia collisione delle leggi» che egli tratta nelle pag, 001-620. L’autore morl nel 1590, e Topera citata fu pubblicata dopo la sua morte (1608). Chr. Rodenburg De iure coniugum Trai. 1653. 4, [ praeliminarin pag. 13-178 contengono una dillusa trattazione delia collisione delle leggi. P. VoETius De statutis eorumque concursu p. 9 Ogni diritto ci apparisce innanzi tutto come un potere appartenente alia persona (b); perciò facoltà di questa persona, e da questo primo e piü vicino punto di vista dobbiamo anche noi consideattributi di una percome rare i rapporii giuridici come . Leodii 1700. 4 (Dapprima Amst. 1661). Trattauo delia collisione degli statuti solo Io sect. 4. 9. 10. II). J. N. Hertius^/)6' collisione Legum 1688, Comra. et opuscul. vol. 1 pag. 118-1o4. Si riferisce a questo argomento solo sect. 4 (8 1-74). Ulr. Huber De conflictu legum, nelle Praelect. ad Pand. como appendice al Lib. 1 Tit. 3 de legibus (§ 1-15) J. Yoetius De etaiutis. Si trova nel Commentario alie pamiette (^1-22)^^^' * ^ come Pars 2 de statutis de la rialitédes loix, etc. TenT..! ; ! ™ francese deU’opera di Rodenburg citata con aggmnte molto proUsse. ^ sona. Per conseguenza la questione, di cui cí oceupiamo, dovrebbe essere cosi concepita: Su quali per sone ogni data regola giuridica estende il campo dei suo dominio? Oppure nella forma inversa (§ 344); p . 11 (b) Vedi sopra vol, 1 § 4. ratfai )cPolersoalomolorrodi nbormeev.ità, d’ora innanzi citerò gli autori qui enume- ^
17 § o45. SGUARDO GENERALE 16 LIR, Jll. RF.GOLE DEL DIRITTO. GAP. I. LIMITI Dl SPAZIO I. Le persone in sè, la loro capacita giuridica o capacita di agire, oppure le condizioni sollo le quali esse possono arer dirilti e acpãstare diritti. Questa classe di regole c quella,onde abbianio preso le mosse nel principio dei presente paragrafo. II. I rapporti gitiridici. 1. Diritti su cose deterniinate. 2. Obbligazíoni. 3. Diritti a un patrimônio intero, considerato come oggetto ideale di indeterminata estensione (successionc erediiaria), 4. Diritlo di famiglia. Questü prospelto mostra chiaramente, che la persona è senza dubbio roggetto prossimo e immediato, su cui impera la regola giuridica: e innanzi tutto la persona nella sua esistenza generale, come soggetto di lutti i diritti; poi anche la persona in quanto nel maggior numero dei casi e nei piü importanti con i suoi liberi atti produce o concoi’re a produrre i rap porti giuridici. Ma la persona si estende arüficialmente oltre il suo Essa vuol dommarc sulle cose, e perciò essere. Quali sono le regole giuridiche, alie quali è soggetla o pertinente una data persona? Ma la seguente considerazione deve tosto persuaderci, che non basta porre la questione in queslo modo. Nel campo dei diritti acquisiti (c) la si estende verso gli oggetti di questi diritti acquisiti, che son fuori di lei, e già da questa estensione per sorge per lo meno la possibilita, che la persona entri sotto Timpero di persona se una regola giuridica originariamente ad essa estranea. Ma questa seinplice possi bilita prende lulfaltr o aspetto,se osserviamo la quaquegli oggetti dei diritti acquisiti. noi troviamo prima di tutto anche lilà speciale di Era questi oggetti persone estrauee. ci ciascuna delle quali è soggetta a sua volta all’impero di particolari regole giuridiche, ed essendo cosa affallo casuale che due stanno fra loro i persone, che rapporto giuridico, siano sogtivo"dkreni?™° ° ne scaturisce una sorgente di collisioni fra le rapporti giuridici. °Sgetli delle ndiche chmnrà iu quaU vari nrodi a le regole imperanii nuova e molto estesa regole, che governano i p. 1 si trasferisce nel luogo determinato, che queste cose occupano, quindi in un campo giuridico, che puó esserle estraneo. Ciò avviene nel modo piü evidente per le cose immobili, per le quali il luogo, che esse occupano, non è fortuito, nè mutevole; ma, in sostanza,ciò non è meno vero nelle cose mobili. vuole per mezzo di obbligazioni aver potestà su atti Essa regole giupossono sopravnei diversi p- ‘2 venire le collisioni fr diritti positivi (d). Le regole giuridiche possono avere per oggetto: (c) Vol. 1 ^ 53. (d) Questo prospettodeve 1 lu avanti poi (§ 351j SÁViaHT — VIII. Dir. R. attuale.
§ 3ÍG. omaiNE e TEURixonio 19 IS Uü. III. UEGuLE ÜtL UIRITTO. C.AP. 1. LIMITI Dl SPAZIO in una parte di questo lutto. Non ò poi che uivaltra espressione delia medesima verità il dire, che il diritto ha la sua sede nello Stato, o in una determinata parle organica di esso; non avendo il popolo vera realtà che nello Stato, poichò solo qui la volonlà individuale sMnnalza veramente a volontà universale (a). Data questa premessa generale, dobbiamo dunque meglio determinare, come vien formato quel tutlo,come vien circoscritta quell'unitâ, in cui hanno sede le regole dei dirítto, come parti costitutive dei diritto positivo. Cosi riusciremo a conoscere da qual viiicolo le singole persone siauo tenute insieme nella comunione di un medesimo diritto positivo. Se cerchiamo di ottenere per via delia storia la p. is soluzione di questo problema, troveremo due cause, dalle quali in ogni tempo e dappertutto è slata principalniente determinata e limitata una tale comunione dei diritto positivo, e sono: Vorighie e il terriforio. I. Uorigine(nazionalità),come base e limite delia comunione dei diritto, ha un carattcre affatto personale e invisibile. Sebbene essa, per Ia sua natura, sembri escludere ogni influenza deirarbitrio, tultavia può venire estesa dalla libera accettazione degli individui. La nazionalità si presenta come base e limite delia comunione dei diritto molto largamente presso i popoli nomadi, pei quali non esiste in generale un altrui, oppure soltoporre alia volonlà di un altro i suei proprii atti. ciali forme di vita, eanche ensi, ora voloniariamente, ora involontariamente, esce fuori in vari niodi dal suo campo giuridico primitivo e puramoiile pcrsoiiale. Da queste considerazioiii risulla, che per ogni dato caso la regola giuridica da applicare vien deter minata e limitata primieramente e principalinente dalla soggezione delia persona a un determinaio di' Essa, mercê la famiglia, enlra in speritto positivo; ma che inoltre pnssono intervenire le piü varie e importanti modiíicazioni per effetto dei rapporto, nel (juale in parle talune taluni atti o cose rapporti delia vita stanno con diritti positivi (e). Dovremo perciò innanzi lutto sLudiare le cause, <-la cui deriva la soggezione allhmpero di un determinato diritto positivo. generale di una persou a p. o § 34G, Oricino c território come cause delia soerffozioae delia persona alPimpero di un, determinato diritto positivo. Per discornere il nesso, che collega un deteirninato diritto positivo, a cui è soggetta,dob' biamo ricordarci, che il diritto positivo stesso ha 1^ sua sede nel popolo, come grande unità naturale, o a ia persona (a) Confr. sopra vol. I § 8,9. (e) A questo principio si collepa la distinzione assai divnlírat.a in alín tempí degli statufa personalia, realia, mixta delia dovremo di nuovo parlare fra breve (§ 361), *
§ 3Í6. ORIGINE E TERRITÓRIO 21 20 LIB. 111. Rr.GOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LI.MITI Dl SPAZIO ■molto sviluppato e di lunga durata, nelle classi dei eives, latini, peregrini, che alla.lor volta si collegano ai sistemi dei ius civile e dei iiis gentium (d). Peraltro questa distinzione, sebbene sotto allro aspetto molto importante, iion ha mai ottenuto, riguardo agli eíTetti, che noi ora consideriamo, undmportanza che potesse stare alia pari con quella deirorigine e dei território. IL 11 território è la seconda causa segUatameiite importante ed estesa, che determina e limita la comunione dei diritto positivo Ira i singoli individui. p- n ■Questa causa differisce dalla precedente (la nazionalità) per la sua natura meno personale. Essa si collega a qualche cosa di esteriormente riconoscibile, ai visibili confini dei território; e rinfluenza delEarbitrio umano neirapplicazione di questa causa è piü estesa e piü immediata, che nell origine, per la quale questa influenza ha piuttosto la natura düina mera eccezione. Questa seconda causa delia comunione dei diritto con 1’andar dei tempo si è venuta sempre piü sostituendo alia prima (la nazionalità). Ciò è stato prin cipalmente prodotto dalEessere divenute piü estese ed attive le relazioni dei popoli fra loro, onde è stata modificata Taspra contrapposizione delle nazionalità. Ma non si può però disconoscere in ciò la particolare infíuenza dei cristianesimo, il quale, come vincolo comune delia vita spirituale, abbracciando i piü território stabile, per esempio ]iresso i Germani al tempo delia trasmigrazione. Presso di questi si è poi maiitenuto vivo il medesimo principio, anche dopo che ebbero preso stabile dimora sulTantico território deirimpero romano, nel sislema delle leggi personali; le quah furono allora in vigore una aceanto aH’aUra nel medesimo SLato, e nelia serie di esse aceanto al dinlto dei Franchi, Longobardi, il dirjüo romano, quale permanente diritto personale degh abitatori originari di questi nuovi Stati fondati dalla conquista (b). LMminugine ecc. si trova anche piü perfeita di questa specie di comunei secoli nioderni la riiroviarno ancora adesso nelblmpero turco. Negli Stati cristiani deli Europa nione dei diritto ne è perdurato ídnghis p. ic simo tempo un avanzo presso la nazione Ebrea, per la quale tanto 1 It ““ ® ne- Ma anche questo avanzo va scomparendo sempre piü (c). dhtUo"V"”" comunione dei *'i to, ma non uguate, è quella che tr paiticolare rapporto civile di Presso i Romani vediamo i nel certe classi di personeun rapporto di tal genei‘0 ovasi ««5 h li. in Mittelalter) voi (c) In Prússia §20. 21 fu per gíi''Errefpt8"o"’com6 sugli Ebre| alui ab,tanti,e mantenuto solo como comune degU nazionalo. eccoz.one 11 diritto particolafO (d) Confr. soora vol. 1 § 22, e la Storia dei diritto romano nel medio evo, voi. I § 1.
23 í; ‘^47. CONFUTTO Dl DIRITTI TERRIT. NEL MEDESIMO STATO 22 LIP. ill. REGOLE DEL DIRITTO. GAP. I. LIMITI Dl 5PAZIO si^niificulo delia questione delia collisione dei diritti territoriali (e). diversi popoli, ha reso meno vive e sensibili le loro particolari differenze. Se prendiamo per base questa seconda causa delia comunione dei diritto,la collisione, elic ciui doljbiaino tener presente, si riferisce alia diffcrenza di hiogo dei diiitti, e il nostro compito si può períanto formularc per tutti i casi di collisione, nel Quale diritto ierritoricde ogni dato casol seguente quesito: si deve applicare iu 347. p. u» Conüitto di diritti territoriali nel medesimo Stato. 1 contrapposti diritti territoriali, per la collisione dei quali dobbiamo ora stabilire le regole (§ 346), possono slare tra loro in un duplice rapporto; e sebbene i principii per giudicare la collisione restino sempre gli stessi, tuttavia questa differenza iníluisce molto sul modo di applicare tali principii. Qnei diritti territoriali possono aver vigore o in diversi territori di un solo e medesimo Stato, oppiirc in Stati diversi indipendenti Tuno dall’altro. I. Abbiamo già fatto notare in un luogo prece dente i diritti territoriali diversi esistenti in un mede simo Stato, chiamandoli diritti particolari in opposizione al diritto comune di un tale Stato. Essi possono aver forma cosi di leggi come di consuetudini (a). La loro ragione storica, come pure la limitazione che ne dipende, è di molto varie specie. II caso piu importante, al tempo delFImpero ledesco, era prop. 18 Qui dunque si rinviene anche la ragione, per la quale sono stati piü sopra designati come limiü di ■Wizio 1 limiti delle regole giuridiche (§ 344). coiitemporaiiee Cerchiamo i mnanzi tutto di ben chiarire mediante esempi, quale significato P^ssa avere la collisione, cm trattiamo, fra diversi diritti locali o territonah. In un luogo determinato dere circa l’adempimento di circa la proprietu di di v’è una lile da deciun contratlo, oppure una cosa. Ma il contratto e concluso in un luogo diverso da quello dei tribunale; la cosa, oggetto delia lite. si quello dei tribunale; diritto territoriale differ tendenti SI trova in un luogo diverso le due località hanno un ente. Inoltre le due parti coU' come persone ’ possono appartenere al ter- (e) Certamente anclie per la comunione dei diritto fondata sulla origine nasce la questione delia collisione di diversi diritti, ed ha qui, dei pari che pel diritto territoriale, bisogno di essere rlsoluta. Sarebbe qui fuori di luogo un piü minuto esarae di questa forma delia nostra questione, la quale dei resto è stata toccata ora solo pel raífronto storico, e non ha nessuna importanza pel diritto odierno. Cfr. Savigny Storia dei diritto romano nel medio evo {Geschichie des R. R. im Mittelalte)'), vol. 1 (a) Vedi sopra vol. 1 § 8. 18. 21. 46. ritorio dei tribunale território, o ciascuna diversi diritti locali, controvérsia sta i o m una ppure ambedue a un alti'0 a territori differenti. Quale dei con cui il rapporto giuridico iu - tjualsiasi, deve esdelia lite? Questo è relazione ●e applicato nella decisione sei
25 § 3i7. CONFLITTO Dl DIRITTI TERRIT. NEL MEDESIMO 5TATO 24 LIB. ITI. REGOLE DEI, DIRITTO. GAP. í. LIMITI I)[ ?PA7IFt al quale la città era soggetta, sia dairautorità inunicipaie, coi permesso o Tapprovazione dei signore. Quest'origine dei dirilti parücolari di una ciltà si rinviene già nelFImpero romano, i cui singoli Municipi' non soltanto prima delia loro grande Stalo avevano avuto una legislazione própria, anche dopo Tannessione non erano stati privati di tale diritto, sebbene fossero sempre sottoposti alie nuove leggi enianate in Roma (d). Da essi principalmente presero i giuristi romani occasione di studiare questa matéria (e). Come diritti parücolari essi formavano il contrapposto al diritto romano comune. — Ma ancor piü estesi e importanti erano nel medio evo si costituirono quasi in ogni città dltalia, e quivi si contrapponevano,come diritti particolari, non solo al diritto romano, ma anche al longobardo, ambedue considerati come diritti comuni (f). Per essi venne in uso come termine técnico il nome di Siaiuta, che poi passò anche in altri paesi, ed a cui si collega la teoria dcgli statiita perisoncdia, realia, mixta(§ 345. f). Potrebbe forse altri tentare di includere nella col- p. sá hsioiie di diversi diritti territoriali esistenti in un medesimo Stato anche il caso seguente, che in realtà .ha tutfaltra natura,e non appartiene al campo delle (d)Savigny Storia dei diritto romano nel medio evo{Geschichte íZev R. R. im Miítelalter) vol. l cap. 2. (e) Vedi sopra § 344. (f) Storia dei diritto romano nel medio evo vol. 3 § 42. 189, Tol. 2 § 76. annessione al ma i diritti, che dotto dal rapporto dei singoli Slaü tedeschi con TimMa rap- pero, che tuLü insieme li conteneva (b). p. 20 porti simiglianii esistevano entro i singoli Stati appartenenti airImpero tedesco, e vi si trovano ancora adesso dopo lo scioglimento dclÜimpero. Si trovano tali diritti parücolari ora in provincie intere, ora in i‘iparüzioni di provincie, ora, e pHi spesso, in singoli Comuni. Particolarniente írequenü si rinvengono in territori di città, anzi talvolta in pâ-^*" ticolari localita costituenti parti di questi territori(c). piü grandi (provincie o riparlizioni parücolari sono stati prodotti dal fatio, che la regione costiluiva anleriormente uno Stato a sè o anche Nello regioni di provincie) tali diritti era parte di uno Stato straiiiero, e venne solo piü tardi incorporata iiello Stato, «I quale ora appartiene. Nel território di slatuili per questa sola città, si una città p. 21 essi sono stati spesso sia dal signore dei paese, trôvLIo frâ! r razioiie dei Pae«i Bissi i nTipr composta la ConfedC' tedeschi, da un comrè’noterp collegati, come gli Stati legislazione. Dai casi di oníu ® supenore e da una comunc giuristi olandesi(Rodenburg.T.Voet Tvrt'H i'i Studiare seriaraente nnp«f’Qn«^.. Poccasione ''i esistente fragli Stati liheri nord.americanp‘“"“ ^ cinquespecíTdneggtp^artSàri e"os*' regime matrimoniale dei beni eoc suocessioni, su» nata da diverse sfere di giurisdiriõne n‘ era deterroj' din-erente da una casa airltra,anzi talwa" ' il sui oonflni di diritti diversi ed ar-, n -a ®‘ trovava poí^ta in parte alValtro. Cfr. la lègge P“te all-un®' loggi, 1839 pag. 166). ^laggio 1839 (Raccolta
27 § 3ÍS. CO.NTLITTO Dl DIRITTI TERRIT. IN DlVERSl STATI LIR. UI. REGOLE DEI. DIRITTO, CAD. 1. I.IMITI Dl SPA^.IO 26 dac.chè nel caso da noi ora unicamente presupposlo si IraUa di diritti particoiavi di un medesimo Stato(h), che la collisione di questi diritti venga regolata dalla stessa legislazione generale di questo Stato. Ma è appunto ciò che non si trova finora messo ad effetto in maniera completa in nessun paese;invece dappertutto le piü numerose e imporlanti questioni in proposito sono staie lasciate alie decisioni delia scienza. In ogiii Stato possono noslre presenti ricerche. trovarsi diritti particolari in diversi gradi di subordiad altri nazione, da quello piü limitato nello spazio vigenti in cerchie sempre piü larghe, e su su diritto comune di un tale Stato. Anche qui si può fino al paiiare d’una collisione,avendo vigore cffeUivaniente in certi luoghi ciascuno di questi diritti in generale, e potendo quindi in alcuni casi domandarsi, quale di essi, se sono fra loro conlraddittori, debba dar nornm alia decisione. Ma qui la questione delia collisione, se si vuole per essa adoperare questo nome. ha . signiflcato diverso, che pei diritti parlicolari esistenti uno accanto alhaltro nel medesimo Stato, i quali sono indipendenti fra loro, e non stanno quindi in rapporto di soggezione e di subordinazione. Fra piü diritti uno alFaltro subordinati vale quesla semplice regula, che sempre è di preferenza applicalo quel diritto, che ha valore nelFambito piíi limitato, con la sola eccezione dei caso speciale, che il diritto, che sta al disopra di esso in un âmbito piü ampio,contenga norme di carattere assolutamenle imperativo(g)- Una norma cosi semplice non può regolare la coU piü diritti particolari indipenquesti è necessário un esame piü profondo,che deve esser fatto appunto nel seguito dei presente capitolo. Si potrebbe p. 2:5 lisione, che nasce fra denti Funo dalFaUro. Per credere, § 84S. Conflitto di diritti territoriali di Stati diversi. Tl. 11 sccondo caso di possibili collisioni fra di ritti territoriali diversi si ha, quando questi diritti esistono, non nel medesimo Stato, ma in piü Stati r indipendenti funo dalFaltro(§ 347). Da questo punto di vista, gli esempi, già sopra addotti a chiarire Fintera questione delia collisione (§ 340)ci si presentano sotto questa forma. Un giudico dol nostro Stato deve dar sentenza su di un rapporto ginridico controverso, che per i fatti, sui quali si fonda (per es. il luogo, dove im contratto è stato concluso, o dove si trova una cosa in controvérsia), sta in relazione col diritto . 2* (li) Ciò si potrebbe ligurare senza clistlnzione, sia che al disopra dei diritti particolari si trovi un medesimo diritto comune (come in Prússia il diritto generale dello Stato al di sopra dei diritti provinciali dei Brandebiirgo, delia Pomerania, delia Pnissia orientale e occidentale, ecc.),sia nel caso contrario,perocchè anche allora,come interviene per es. fra la província renana delia Prússia e I0 altre provincie,si potrebbe ammettero che una legge dello Stato prussiano avesse regolato interamente la collisione di questi diritti diversi. (g) V.sopra vol 1 § 21, 45. Eceetluato questo caso speciale va!.e ilunqne la regola; II dintto delia ciltà vinoe 11 diritto dei tir dtorio, il dintto dei território vince il diritto comune. ^^ ^
2& § o4S. CONFLITTO Dl DlRITTl TERRIT. IN DlVERSl STATI 28 LtB. in. REGOI.E DEL DIRITTO. GAP. I. LlMITl Dl SPAZIO essa non ha tutta Ia sua efficacia avverso i peregrini, si trova' sempre mantenuta per lo meno una grande differenza fra Romani e stranieri riguardo alia capacita giuridica (§ 346). invece è veiiuto a poco a poco a riconoscere Ia piena uguaglianza giuridica fra indigeni e stranieri (c). Tuttavia con questa uguaglianza giuridica delle persone non è punto risoluta la questione delia collisione fra il diritto pátrio e lo straniero. Innanzi tutto dobhiamo riconoscere che, quando le leggi patrie r- 20 dettano norme sui casi di collisione, i giudici dei nostro Stato debbono applicare esclusivamente queste norme (d). Ma in nessun luogo sono state dettate di cotali leggi in un modo esauriente; in ispecie non si trovano negli Stati, pei quali vige il diritto comune tedesco (e). Certo il diritto rigoroso dei potere sovrano potrebbe condurre tra l‘altro a ciò, che fosse prescritto II diritto odierno di uno Stato straniero, differente dal nostro diritto positivo. Oltre ciò le due parti possono essere ambedue dei luogo, oppure ambedue di un paese straniero, a oppure una dei luogo e Taltra di un paese straniero. Quale dei diversi diritti territoriali, sono in questione, dovrà il giudice applicare í Se per avventura la lite fosse sorta non nel nostro, ma m uno Stato straniero, si presenterebbe anche ai giudice di quello Stato che qui un quesito affatto idêntico. Taluni hanno tentato di *^ecidere la questione col principio dei potere indipendente dello Stato (sovranità),partendo dalle Stato può pretendere che solo seguenti due regole: 1.Ogni entro i suoi confini abbi:^ sua legge. 2. Nessuno Stato sua legge abbia vigore oltre i ?.25 Vigore esclusivamente Ia può pretendere che la suoi confini (a). Io voglio non solo am principiij ma anche estensione i mettere la verità di questi nconoscerla nella piü ampi» stino noco ®ssi ci preu r, ‘ «losLo í7" indipendenle p,i“ríT““ »”● Ilno simSo w” « dlrilu durre naie dei Romani (hi «'‘“«a ai diritto internarão' 11 luoall. anolre do.» quali Roma non avesse stretto nè foeãus nè amicitia. L. õ § 2 de capt. (49. 15): [In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospiiium neque foedus amicitiae causa factum hahemus, hi hostes quidem non sunt., quod autem ex nostro ad eos pervenit, iUorura /ity et liber homo noster ab eis captus servus fit, et eorum: iãemque est si ab illis ad nos aliquid perveniat. hoc quoque igitur casu postli minium datum esíj. (c) WaechterI pag.2õ3.1I pag.33-34. Pandette{Pan’ ãekten) § 45. 112; Eichhorn Di7'itto tedesco {Deutsches Pecht)%lb (d) Waechter 1 pag. 237 seg.; Story § 23. — Stranamente contraddice lo Struve § 9. 37, dicliiarando nulle le leggi, che non partono daí veri principii sulia collisione. (e) Si dà qui lo stesso caso che nella collisione dei diritti partico* lari (§ 347). íhl ÍÍTí* § Story ( ) II diritto romano applica nnacf reciproci, non solo agU Wm di diritti 0 coo guerra dichiarata, ma anche a tutti' presuppone > <=^ttad.ni diquegh Stati. coi 18-21. -eíTotl.i 1
§ 34S. CONFLITTO Dl DIRITTI TERRIT. IN DIVER3I STATI 31 30 LIB. III. REnOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LIMITI Dl SPAZIO sempre piü universulmenle, in parle per rinfluenza delia comune civiltà cristiana, in parle a causa dei .reali vantaggi, che ne derivano per tutti. Da ciü siaino coiidolti a trattare la collisione dei dirilÜ territoriali di Stali indipendenli, di cui ora parliamo, essenzialmenle secondo gli slessi priucipii fondamentali, che valgono per Ia collisione di diversi dirilti particolari di un inedesimo Stato 347); e tale parificazione servira di norma a tutta la ricerca seguente. Per ambedue le specie di collisione adimque il quesilo va cosi formulalo: p■ er viascun rapporto giurídico si cerchi Ia sfera pdei diritto, a cui per Ia sua pecuUare natura esso appartiene o c sottoposio. Quesla parificazione, contrapposta al diritto rigo roso sopra menzionatOj può considerarsi come una amichevole concessione fra Stati sovrani, cioè concessione di annoverare leggi originariamente straniere tra le íbnii, a cui debbono i tribunali patrii attenersi nel dar senlenza su laluni rapporti giuridici (Q. Fero questa concessione non va considerata come seniplice emanazione delia generositâ o deirarbitrio, che dovrebbe quindi ritenersi mutevole a caso e pasa tutti i giudici dei paese di giudicare dei rapporti giuridici, che loro si presentano, esclusivainenie se condo il diritto pátrio, senza curarsi delle disposizioni forse difíerenli di un diritto straniero tiualsiasi, col território dei quale potesse trovarsi in relazione il rapporto giuridico in controvérsia. Ma una simiit? norma non si trova nella legislazione di nessiuio Stato conosciuto e basterebbe la considerazione seguente a rigettarla. Quanto piü numerose e attive divengono le relazioni Ira popoli diversi, tanto piü bisogna persuadersi, che è opportuno non mantener e quel principio rigO' Loso, e surrogarlo invece coi principio contrario. Ciò è richiesto dalla desiderabile reciprocità nel trattae dalla consecutivu p. 27 mento dei rapporti ggiuridici, uguaghanza degli indigeni e degli siranieri innanzi alia giustizia. comune vantaggio dei popoli e dei smgoli individui. Perocchè quesl^uguagliaiiza. quando sia divenula perfeita, deve condurre non solo a dare ogni Stato alio straniero una posizione in iníb' nore a quella delFindigeno (nel che consiste il trattamento uguale delle 110 1 peiaone), ma anche ad assicurar® ai rapporti giuridici, nei casi di una collisione dello legg^, la medesima decisione, sia la sentenza pronimziata in questo o in quello Stato. II principio,; è quello di una a cm Cl conducono tali considerazioni» (f) Huijer De confliciu legum § 2: «.Rectores imperiorum id coMiTER AOUNT, ut iuvu cuiusque popuU icneant ubique suam vim ». I. VoET De statutis § 1. 12. 17: < Dein quid ex comitate gens genti liheraliter et ofpdosfi indulgeaty permUtat^ patiaiur ultra citroque,,...». — Story Conflitto di leggi {Conflict of laios) § 24-33. , . . <=°™nione di diritto internazionale le naziom, che hanno rapporti fra loro; principio tempo, è stato riconosciuto che, con 1’andar dei
3ÍS. CONKLITTO Dl DiniTTI TERRIT. IN DlVERSl STATI 33 32 LIB. III. RFCOIE DEL DIRITTO, TAP. I. UMITI I»! «PAZlO nario luiiversale, il quale spesso si ía valere in ([uesie ricerche (h). É vero che si parla di diriUo consueLuseggera. Piuttoslo deve riconoscersi in essa uno sviiuppo particolare dei diritto, il quale progredisce di pari passo con le norme delle collisioni fra dirilti diiiario a preferenza pel diriUo coiiiune tedesco; ma p-so il venirc esso derivato dairaccordo(sempre crescente) degli scriltori e delia giurisprudenza porta appunto particolari dei medesimo Slato (g). Solo in un punlo deve limitarsi tale parificazione delle due specie di collisione; poichè nel caso di dirilti particolari contrarii (§ 347)la questione delia collisione può essere decisa da una legge coniune qui incontraslabilmente a oltrepassare questi limiti. Nè si obbietti, che si ò inollo spesso disputato sul contenuto e i limiti di (juel diritto consuetiidinario. In appoggio dciraffcrmazionc qui euunciata c deci sivo il fatio, che la sLia esistenza è stata coniunemente p. 21) dello Stato al disopra di essi. L’eventualità di un tai mezzo non può certo darsi di Stati diversi indipendenti. Questo punto di vista di un ammessa,e il suo contenuto è comunemente oggetto di studio. Che le opinioni siano incerte e discrcpanti non (leve far meraviglia in una teoria che per le leggi contrarie , come qucsta, è ancora in via di formazione (i). a coniunione di diritto internazionale fra Stali indipendenti, onde ò {loi nata a tendenza a una reciproca parificazione nel regolare la collisione di dirilti positivi diversi 1 principii qui esposti sulla possiliile, desiderabile e sperabile coniunione di diriUo internazionale nel regolare le collisioni fra dirilti locali confermati e rafforzali in particolar modo,sesu quesla matéria vengoiio conclusi Irattati tra Stali diversi, e specialmente fra Stati vicini, tra i quali i casi di colli sione sono frequentissimi. Tali trattati non solo sono vivamenle desiderati e raccomnndaü dagli scieiiziali dei diritto, ma sono già da gran pezza venuti in uso (k). Sarebbe un errore il credere, che questi p. 3i possono venirc ,era esíranc^^ sentito il bisogno di ricoprincipii^ le relazioni dei ui Romani. Perchè fosse noscere e sviluppare tali popoli fra loro dovevano prima ricevere il prodigioso impulso, che si osserva nei tempi moderni. Se questo punto di vista non è stato riconosciuto espressamente dai moderni tuisce sostanzialmente la scrittori, esso però costibase dei diritto consuctudi' (g) Non posso perciò n pag. 12.15,quando IntonLe t I P»Sbiare il punto di vista ffiudizinrio meistenza di non attribuisce al punto di ° legislativo. Ciò che parte al giudiziario,in un in abbandonato quasi dei tutto alin *^®ba lej^islazione è stat® alPopinione qui esposta lo stessn scientifico. Si accost» dove rinvia il giudice aUMndirizzo í*' dei suo paese. ’ e alio spirito delle legS* (b) Waechter I p. 255-261; II p. 175-177, p. 195, p. 371. — SCHAEFFNER §21. (') Cfr. in proposito Ia nrefazione al presente vulumo. (U) I. VoET § I. 12. 17. Bavignt — VUI. Dir. fí. atluale.
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