FEDERIP CARLO Dl SAVIGRY -*} SISTlíM I } D KL I I TO ROMANO i l íI A l TUALE 5 : ciall’or'igin£xle teclesco m Aarroilio SCIALOJA Profcssorc <11 liiritto Romano nolla R. TTiiIvcraltíi di Roma \ Volume Sesto N TORIJNO UNIONE TIPOGRAFIGO-EDITRICE 33 — VIA CAntO ALBERTO — 33 1896 â
V T N D I G K Jcl St‘sto Vohime % pRF.FAZiovE delPantore alia prima parfe (g 25G-270). . Pag. PUEFAZIONE dolPautore alia SGconda parte(§ 280-301) . . » 1 3 LIBRO SECOx\DO I HAPPORTI GIÜRIDIGI. La Società Editrice intende riservarsi i diritti di Proprietà letteraria sulla presente traduzione e sulle aggiunte introdottevi. Capo Quarto. — Violazione dei diritti. § 256. Contestazione delia lite. Introduzlone § 257. Natura delia contestazione delia lite. — I. Diritto romano § 258. Natura delia contestazione delia lite. — I. Diritto ro mano {Continuazione) § 259. Natura delia contestazione delia lite. — II. Diritto cancnico e leggi deli’Impero g 260. RíTetti delia contestazione delia lite. — Introduzione s> 261. ElTetti delia contestazione delia lite. — I. Assicurazione delia condanna Pag. » » » 5 12 30 46 58 6 5 262. ElTetti delia contestazione delia lite. — I. Assicurazione delia condanna {Continuazione) 263. ElTetti delia contestazione delia lite. — I. Assicurazione delia condanna {Continuazione). 264. ElTetti delia contestazione delia lite. delia condanna. Introduzione . . § 265, Effetti delia contestazione delia lite. — II. Estensione delia condanna. a)Ampliamenti § 266. EíTetti delia contestazione delia lite. — II. Estensione delia condanna. fl)Ampliamenti {Continuazione) » 121 76 86 II, Estensione 93 » 116 267. EíTetti delia contestazione delia lite. II. Estensione V delia condanna. a)Ampliamenti(Frutti trascurati) » §’268. Effetti delia contestazione delia lite. — II. Estensione delia condanna.a)Ampliamenti(Interessi processuali) 132 141 1
VI INIUCE ÍNDICE VII II. IC>lensiüiie <lolla condanna. a) Amplianjenti (Intel’e.‘^^i j)rocessiiali) [Coyitinuazione) . . . . Pag. § 20'J. Kllelti delia cnnf.cstazione delia lile. § 289. Cosa giiidicata. — 1. Roquisiti. B.Conteiiuto delia sentenza come fomiamento delia cosa giiidicata. — Non condanna delPatíoro . . . . Pag. § 270. KiTetü delia contestaziono delia lile. — II. Kslenslone 155 356 T. Roquisiu. li. Oontenuto delia sen- § 290. Cosa gíLidicata. tenza come fondau.o.itü delia cosa giiulicata. — Non condanna delTattoic {Continuazkme). . . § 291. Dütocmina/.ioni piu precise dei contemito. Forza legale <iei motivi » » delia condanna. a) Ampliamenfi (Inteiessi proces- .suali) {Continuazionn) g 271. Eílelti delia contestazione delia lite. — II. Rstonsione delia condanna. m) Ampliamonti (Inlere>si proces- .suali) {Continuazimia) 272. KiTetti delia contcsí.-izione delia lite. — 11. Esíen.sione delia condanna. 1) Diminuzioni § 273. Kílelti delia conteslazione delia lite. — II. Ksten.siono delia condanna. h) Diminuzioni {Continuazionr). § 274. J'Iiretti delia contesta/.ione delia lite. — II. Rstensione delia condanna. ô) Diininiizioni . » 210 172 » 190 » 195 ^ 275. Kííetti delia coiitestazione delia lite. — II. iistensione delia condanna. b} Dlminnzioni(Momento delia stiinaj 224 § 270. Eiretti delia contestaziono delia lite. — II. Estensione delia condanna. í/) Liminuzioni (Momento delia stima. L.3 de cond. tritic.) 101 » 2 41 3 67 3 79 \ § 292. Determinazioni piíi precisa ilel conteniito. Forza legale dei motivi {Continuazionc) § 293. Determinazioni piü precise dei conteniuo. Furza legale dei motivi. Scrittori 294. Determinazioni piü precise dei contenuto. 1^’orza legale dei motivi. Diritto piaissiano ^ » § 295. Cosa giiidicata. — II. Eíletti. Introduziouc. . >5 290. Eccezione di cosa gludicata. Requisiti. — Sgiiardo generale. Identilà di questione » § 297. Eccezione di cosa giudicata. Identità di questione . § 298. Eccezione di cosa giudicata. Identitii di questione. Legittiiriazione § 299. Eccezione di cosa giudicata.identità di questione.Oggetto esteriore e giuridico delTazione § 300. Eccezione di cosa giudicata. Identità di questione. Diversità delia causa d’acquisto § 301. Eccezione di cosa giudicata. Requisiti. Identilà di persone 498 » 397 413 122 » 436 445 » 452 » 459 » 473 . » 484 1 § 277. ElTeUidellacontestazionedellalite.—II.Estensionedella condanna. ft)Dirninuzioni (Modilicazioni iiel prezzoj » 252 § 278. Contestazione delia lite e sue conseguenze nel diritto attuale » 2 61 ^ 279. Contestazione delia lite e sue conseguenze nel diritto attuale {Continuazione). § 280. Cosa giudicata. Introduzione 281. Cosa giudicata. Storia . . » » 2 71 283 . » 291 . » 297 Apfendicis XV. Appellatio e P7'0‘oocníio Appendice XVI. E. Appendice XVII. Causa adiecta Pag. 523 7 de e.vccptione rei iudicatae (44. 2) . » 538 seu ejypressa . . . . » 550 S 282. Cosa giudicata. Storia (Cow<2nwfliTío«(?) . . § 283. Cosa giudicata. Storia {Continuazione) . 284. Cosa giudicata. — I. Requisiti. A. Formali § 285. Cosa giudicata, — I. Requisiti. A. Formali {Contin.) g 286. Cosa giudicata. — I. Requisiti. B. Oontenuto delia s » 306 » » 3 11 » 322 entenza come fondamento delia cosa giudicata. Varie specie di sentenzo . » 327 senCaso g 287. Cosa giudicata. — I. Requisiti. B. Contenuto clella tenza come fondamento delia cosa giudicata. — delia condanna dei convenuto » 340 g 288. Cosa gimlicata. — I. Requisiti. B.Contenuto delia sentenza come fondamento delia cosa giudicata. Caso doirassoluzione dei convenuto » 348 I
PREFAZIONE DELL’AUTORE alia Prima Parte 2Õ6-279) r La Innga interruzione dell’opera presente ["] non è stata cagionata da minore attrattiva per questo lavoro, ma soltanto dalla moltitudine di altri lavori, ai quali non ho potuto sottrarmi. Per dimostrare ciò col íatto, che può riuscire piü convincente clae una semplice asserzione, io ho creduto opportuno di pubblicare separatamente la parte dei sesto volume, a compier la quale ho potuto già trovare il tempo ne cessário, piuttosto che aspettare il compimento di tutto il volume. Gon la continuazione delia impaginazione neila seconda parte (la'quale conterrà la teórica delia sentenza) si avrà cura, che il sesto vo lume anche neila forma esterna sia simile ai volumi precedenti. Alie parti di questo lavoro fm qui pubblicate è stata da vari lati mossa la censura non inaspettata, che il piano delLopera, che era presentata come una esposizione dei diritto attuale, era spesso interrotto e turbato col frammischiarvi ricerche storiche spro- [*] [11 volume V era stato pubblioato neiranno 1841, ossia piíi tli cinque anni prima dei VI. — N.d. T.]. VI. Dir. II. aiuuilc ^ Havigsy i
1 2 PREFAZIO.NE DELL’AUT0HE ALLA PRIMA PARTE porzionate. A questa censura non isfuggirà senza dubbio anche la parle presente. Verainente Tog-getto di essa è pratico quanto qualunque altra maleria dei nostro sistema di diritto; ma la noslra írattazione di esso non ha tuttavia potuto astenersi da larghe i‘icerche storiche. E queste ricei'clie sembreraiino ad alcuni inopportune specialmente anche perchè in gran parte concordano neirultimo risultato con le opinioni di altri, e tendono solo a dimostrare errônea lavia, per la quale quesli vogliono pervenire a (luel resultato comune. Un procedimento tli questo genere sarà da non pochi considerato come privo di carattere pratico. Tuttavia io non posso persuadermi, anche riesaminando accuratamente i paragrafi che essi contengano alcuna cosa, che non sia necesora terminati PRKFAZÍONR DFLT;AUToRÈ alia Seconda Parte (§ 280-301) Con la (lisposizione data alia seconda parte si è adempiuta la promessa latta nel pubblicare la prima, sicchò ora il sesto volume è in tutto conforme ai volumi precedenti. Scritto in liig-lio 1847. saria per giungere ad una reale intelligenza e convinzione circa la materhi qui trattata. Io non so a questo proposito aggiungere nulla nella prefazione al primo volume(pag. XXXII seg. I "]). Difficilmente dunque si potranno evitare anche in seguito i diversi a quanto ho già detto apprezzamenti circa la giusta 7nisura, alia quale in questa opera mi sono attenuLo, Scritto in ottobre 1846. t*J LVul. 1 pay. IHeeg. .tella presente traduziono]. A
5 § -256. p 1 CoiitestíV7.ionc fíellcv litç. Introdiizione. \ViNOKi.KR Discrimen inter lilis contestationem lure vvlcri ac ho (lirrno {Opusciila 7ninora vol. I. Lips. 1792. 8 pag. 208-370). Kem.iír sopra In coiitestazione delia lite e la senienza {úber Litisr.ontestaiion und Unheil. Züricli 1827. 8). Hethmanx-Hoi.wec nolla liioista per la scie7iza dei diritto {Zritsch7'ipt fúr iiechtsioissenschaft) di Mohl o Sclírador, vol. 5. Sluttg. 1829 pag. C5-97 (Uecensiono dei libi’o di Kelier). \VAKniTER Disqiiisizioni di dirilto privato i'omano,tedcsco e icurteiabe.rphese {Ei'òrterungen aus dem liomischen, Deutsdien iind Württemhergischen Privatrechte) fase. 2 e 3. Stnítgart 1816. 8. L’obbietto dei diritto dclle azioni, alia metà dei quale trovasi attualmente la nostra ricerca, fu di sopra (§ 204) definito cosi: determiuare le modiíicazionij che si verificano in un diritto per la violazioiie di esso o per gli istituti che servono a combaltere ]a violazione. Qui adunque lo stato di cose, nel quale haimo luogo e dal quale hanno origine queste modificazioni, tíi è concepito anzitutto come uno stato di violazione r dei diritto, Questo coucetto è anche in sò stesso giustissimo, anzi indispensabile : ma lo si deve ora completare con im aliro per conseguire una piena intelligenza dei diversi lati, che offre questa matéria. Soltanto nei casi piü rari infatti la violazione dei diritto è riconosciuta e confessata, e riguardo ad essa è necessário soltanto di opporsi alia volontà ingiusta 1
1 6 7 § ÍÍ50. CONTEiTAZIONt: DELLA LITE. INTRODUZIONE LIB. II. RAPPORTI GIUniDICI. GAP. IV. VIOLAZIONE con un potere superiore. Quasi sempre alPincontro essa verrà dalPuna parte affermata, dalTaltra contestata, sicchè allora Tintero rapporto assume princi palmente la forma di una controvérsia j(hirklica. la decisione delia quale deve precedere, prima che si possa ammettere e riparare la violazione dei diritlo. Ora la controvérsia può sempre ridursi alie opposte affermazioni delle parti contendenli, che ne sono gli elementi, e queste affermazioni, in quanto hanno una natura parlicolare, sono slate esaminate nel prece dente volume di quesfopera, sotto i nomi di azioni, eccezioni, replicazioni e duplicazioni. Ad esse si riferiva la prima classe delle possibili modificazioni dei dirilti, che nascono dalla semplice violazione dei dirilto (o dalla controvérsia) di per sè sola (§ 204). La nostra ricerca si indirizza ormai alia seconda classe di tali modificazioni, le quali hanno origine non dalla sola controvérsia sul diritto, ma dagli atti processuali che ad essa si connettono. Tra questi atti processuali ci si presenta in primo luogo la sentenza, mediante la quale deve tata a decisione ogni controvérsia giuridica. cioè deve o negarsi, o riconoscersi e ripararsi la pretesa viola zione di diritto. La questione, se e come la sentenza possa produrre modificazioni nel contenuto e nelia estensione dei diritti stessi, è in realtá inevitabiie, anzi di tutte quelle, che qui possono pi’oporsi, è la piü importante; ma tale questione non è sufficiente. La si potrebbe considerare suftfciente soltaiito esser porove fosse possibile di terminare immediatamente con la sentenza ogni controvérsia, appena portata dinanzi al giudice. Questo però ê possibile soltanto nei casi piü rari. Quasi sempre è necessário dei tempo,e s])esso lungliissiino tempo, per poter pronunziare con sicuro convincimento una sentenza immutabile. Ma appunto in questo tempo possono avvenire trasformazioni iii> portanti nel rapporto giuridico controverso, e dove questo avvenga, spesso la sentenza, alia fine pronunziata, che riconosce la violazione dei diritto, non procurerà, o procurerá solo in modo incompleto la riparazione, alla quale tuttavia è destinata Taniministrazione delia giustizia. Sebbene qiuísto indugio delia sentenza in una con le sue dannosc conseguenze sia inscparabilmente congiunto alFesercizio degli ordinamenti giudiziari e quindi inevitabiie, noi lo dobbiamo nondimeno con siderare come un danno, al quale ò nostro compito rimediare con istituti artificiali. La causa dei danno necessário or menzionato, sta p- ●* nel falto, che il principio ela fme dei processo (azioiie e sentenza) non sono contemporanei, che anzi sono sepai’aü da un intervallo di tempo, nel quale possono avvenire modificazioni nel rapporto giuridico. II rimedio al tnale dovrà consistere in questo, che la sen tenza non si limiti a decidere sul diritto che esisteva in origine, ma cerchi al tempo stesso di distruggere le conseguenze di queste trasformazioni. L’indirizzü generale, che questa parte delia decip. 3 4 I
9 8 S nONTESTAZIONE DELLA LITE. INTRÜDUZIO.NE LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. GAP. IV. VIOLAZIONE sione giudiziale eleve seguire, si può e.sprimere con la seguente formula : Deve prodursi artificialmente quello Mato di cose, che esisterebbe naturalniente,se fosse slalo possibile di pronunziare la seiitenza al principio delia lite. Tuttavia deve pure qui notarsi bene, che questa formula esprime soltanto 1’indirizzo generale delia soluzione, determinato dalla natura dei còmpito, e che non se ne può dare in alcun modo un’applicazione incondizionata, ottenuta per via di semplice deduzione logica. Per lo scioglimeiito completo dei problema qui stabilito importa anzitutto di fissare il primípio delia lite, poichè soltanto cosi può determinarsi esattamente rintervallo di tempo, nel quale possono verificarsi le trasformazioni che debbono ripararsi con la sentenza. II diritto romano pone tale principio nella contestazione delia lite. Noi dobbiamo concepire questa Tatto processuale, che è da considerarsi anzitutto come il momento da cui principia la lite, anche (e questo è soltanto un concetto suppletivo) come causa originaria delle particolari pretese, che devono conseguire la soddisfazione loro mediante la parte delia sentenza teste menzionata. Deve innanzi tutto stabilirsi Vessenza delia contestazione delia lite. Questa ricerca ci è resa non poco difficile dal fatto, che già presso i Romani quesfatto processuale ha súbito modificazioni importnnli.QuesLe come ma insieme furono anche piu forti nella legislazione e nella pra tica dei tempi piü recenti. Nondimeno in lutti i tempi e anche presso i piü recenti scrittori, il concetto e il nome di (íiielhistituto giuridico è slato mantenuto, sebbene sulla piü esuUa determinazione dei concetto le opinioni siano spesso molto disparate. Qui va poi ricollegatu la maggiore e piü impor tante parte delia nostra ricerca, che ha per oggetto gli elfelií delia contestazione delia lite. II còmpito delia sentenza giudiziale, che di sopra fu anticipatamente accennato soltanto in una formula generale, deve scomporsi nei suoi elementi, col qual mezzo soltaiito può ottenersi la intelligenza delle disposizioni da aceogliersi nella sentenza, per riparare alie conseguenze dannose dellMnevitabile durata delia lite. Se dianzi si è aíYermato che il concetto delia conte stazione delia lite è stato conservato da tutti gli scrit tori, anche dai piü recenti, e solamente lo si è determiuuLo in varia guisa, è tuttavia affatto indipeiidentc da ciò la questione, se anche nel diritto comune attuale gli spGciali effetti, che dobbiamo esporre,vadano congiunti alia contestazione delia lite. benissimo concepire, che esista veraniente anche per noi un determinato concetto delia contestazione delia lite, derivante dalla evoluzionc dei diritto romano, che dovremo esporre; diritto romano annetteva alia contestazione delia lite, siano nel diritto attuale un altro atto processuale. Seco Si può infatti ma che le conseguenze, che il passale o tutte o in parlo ad ;ondo questa possibile p p. 6 1
11 § 2n6. CONTi:ST <lONE DKLLA UTE. [NTUOnUZIONE 10 LIU. II. HAPPOim UlUaiDICI. GAP. IV. VIOr.AZIONE Tni questi Irovansi iii pvimo luogo tutle le norme, che teadoiio ad abbreviare e a sollecitare i processi. Gos'i il dirilto romano antico stabiliva la regola mollo aííermazione sarebbe conseguentemente da ainmeltersi un altro momento per it principio delia liie, o generalmenle, o alnieno in relazione a detcrminati effetli, che il dirilto romano annette alia conteslazione delia lile. Poichè Tesame di questa importaiitis.sima qneslione si riconnette ai singoli effetti, lo si può iutra])ietidore in modo soddisíacente soltanto alia íiuc tlellhiitera teoria delia contestazione delia lile (a). igorosa, che doveva perdersi qualunque processo, se la s('nl,enza non seguiva in un termine molto breve (,b); cosí 1’atlore era stimolato ad una sollccila spedizione delia causa. r 11 dirilto piü recente ha aí'fatlo abbandonata questa prescrizione. Inoltre ogni iaggio, che viene pusla decisione, e cosí anche il vansperato dairistituto delia contesta zione delia lite con le sue conseguenze,possono di fatto venire totalmente o parzialmenle frustrati, una cosa sia disirutta od alienata, o pcrchò il patri mônio dei debilore sia esaurilo. A rimuoverc o dimiperchè p Lo scopo di tutto rislituto giui-idico Ijresentemente dobbiarno fare respo.sizione, consisl nel rimuovere il male necessário, cIhí proviene dalb durata delia lite, e tale scopo deve qui conseguirsi mediante disposizioni riparatrici nella sontciiza sull lite. V-*erciò (juesto isLituto forma una parte essenziale dei dirilto soslanziale, e piü precisamenle dei dirilto delle azioni (§ 204), e non può nel nostro sistema trovar altro luogo che questo. Tuttavia hanno con esso a comuiie lo scü])o tico suaccennato alcuni altri istituti giuridici quali in questo riguardo non sarà qui íüor di luogo uno SQuardo geiiorale. dei qualo e i a pi‘asui p 7 nuiro questo pericolo servouo in primo luogo alcuni impo lau'i islitidi procedurali, come le cauzioni proi, arresli e sequestri, la ■}nissio in /jos-sessionení. Servivuiio inoltre alio slesso scopo alcuni islituli dei ce.ssii (l>) ÍTAii s I\ § 104. lOõ: [LogUima sunt htdicia quae in urhe i'!el ini7'a priiiuítii urbií; Uomae milia7'ium inter ch-es Ro.nnnos sub indiciaria, nUi in omnes írno iudice accipiu7itur; enque (e) lege lulia an77o et sex 77ieiisibus iudicata fucrint, cxpira7it, et hoc ext (juod imtgo dicilnr e lege lulia liteyn an7io et sex 7ne)isibiix 'tnari. hnperiu oeru continenlur recuperatoria et qiiae sub nao iudice accipiimlur inte7'venie7iteperegrini pcrsona iudicis aut litigatoris. I,i radem causa simt quaecumque extra primum urhis Ror>iae iniliariuin tayn hiter eives Ro7na7ios quam inter pe7'ef/ri/io\- accipiunitur. ideo autern império contineri iudicia dicuntur, (piia fiondiu vtilent^ guamditi is qui ca praecepit impe~- 7'iu'i)i habebit'\. Uii legilimuin iudiciuni cessava con il ilecorso di diciuUo mc.si; un iudiciu7n quod únperio C07iti7ietur colla Une delia iijafíistratiira, dalla quale era nominato il gindice. Una rinnovazione deliu medtísinia azinne era impossibile, pereliò essa era dedueta Í7i iudicium, (iiiindi consnmata. (a) Propriamente (iiiesta (|nestione si presenta sotto dne diversi aspetti, Tesame dei quali dovrcà intraprendersi in due iiioglii diversi Primieramente si è da raolti alTermato, che già nel iliritto e nnzi íin da Adriano in poi, gli romano, elJetti delia contestazione delia lite sianosiati riportati ad un momento anteriore dei processo, í)i ciò per ragion di ne.sso, <lovrá tratlarsi nel § 264. ín secondo iuo<o) si íiirerma una moililicazione di questa natura pel diritto attuale: di cià si tratlerà alia fiiie (§ 278. 279). 1
Í2 LIB. II. RAPPORTl GlURIblGI. GAP. IV. VIOLAZIONE 13 § 257. NATÜRA DEU.A LITISGONTESTATIO. — I. DIRITTO R0M.AÍ50 diritto sostanziale: cosi le leggi contro ralienaziono delia prophetà e la cessione dei crediti, appeiia clie uno di questi diritti fosse divenulo oggello di uiia lile (res lítigiosa, adio litigiosa). Ove a causa delia coincidenza dello scopo p]-alii;o si volessero traltare questi isLituli giurklici insicme alia contestazione delia lite, non ne polrebbe risuUare che conlusione. La maggior parle di essi può Irovare luogo adatto sollanto in connessione col diritto di procedura; e anche quelli che veramente appartengono al diritto sostanziale (come il liiigiosam)^ non iudlcíontm è affatto scomparso,e quindi bantica eccezione si presenta come Túnica regola. Io voglio cominciare con Tesporre iii complesso lo stato dei diritto, che deve sempre presupporsi nei testi degli anlichi giureconsulti, aggiungeiido soltanto in appresso Ia giustifieazione delle singole proposizioni. La contestazione delia lite è (a quelTepoca) un atlo delle parti litiganti dinanzi al pretore ambedue con reciproche dichiarazioni fissano la con trovérsia in modo ch’essa sia nel quale ormai matura per passare al giudice. Questo è Tultimo atto dei íhs, cioò delia parte dei processo che ha luogo dinanzi al pi-edevono tultavia trattarsi qui, ma in coiincssione alia dottrina delia proprietà o delia cessione. tore; esso ò contemporâneo alia formula concessa dai pretore(a), presuppone dunque la nomina dei giudice, poichè la persona di questo è dosignata nella formuhu Poichè quelTatto mente la controvérsia, esso non poteva limitarei ad ima semplice dichiarazione sui latti, ma doveva anzi alíbracciare anche le eccezioni, repliche e dupliche, doveva cioè comprendere Tintero contenuto delia formula^ sicchè la fonnida poteva mente dalTatto stesso (b). era destinato a fissare interaricavarsi diretta- § 257. dclla contestazione delia lite. — I. Diritto romano. *’● Natura 11 punto di partenza, che noi dobbiamo prendere in questa ricerca, per giungere ad una soddisfacente dei contenuto delle nostre fonti gim-j^ pi'eintelligenza diche, ò Tepoca dei processo formulare, o dei dorniiho degli orclinaría mdicia. II diritto delTepocu anteriore non può piü esser preso in considerazione. certamente necessário un particolare ri- Invece ò guardo alia trattazione di (piesio oggetto nel iudiniim che già prima esisíeva come ecce- extraordinarhm (a) Se si fosse trattato soltanto ili designare il momento, dal quale dovevano nel processo prodursi certi eífetti, si sarebbe potuto indi- «are tanto la formula concepta quanto la litis contestntio, o anche nsare promiscuamente le due espressioni. Se non è avvenuto cosi, ma si è invece sempre norainata soltanto la litis contestatiOy ciò si spiega con la natura contrattuale di questa (S 258), delia quale si parlerà tra breve, (b) A questo completo contenuto delia contestazione delia lite non deve però annottersi troppo grande importanza, poichò nel fatto zione alTepoca dei processo tormulare. La constatadi questo stato eccezionale íbrmerà poi la tranal diritto romano posieriore, nel quale Vordo zione sizione <1
] § 257. NATI'nA PEU.A LITISCONTESTATIO. — I. DIRITTO ROMANO 15 U LIB. II. RAPPORTI GIUniDICI. GAP. IV. VIOLAZIONE di Paolo Diacono) alia parola contrsiavL ed è concepilü cosí: II nome delia contestazione delia lite è preso da una singola parte delTintero atto. Anibe le parti in esso chiamavano insiemc testimoni, con le parole: Quesli testimoni uon debboiio assolu- testes estote. Conteskiri est, cum idcrque reus clicit: Testes ESTÜTE. tamente corisiderarsi come testimoni a prova,secondo Co}itestari Utem dícioitiir duo anf phtres adrersarií, qnod ordinato índivio idmqne pars dicere solei: Teste.s estote. Qiii 1 espressione: c.ontestari viene spiegata col íatto, dic piu persono cliiamano insieme i teslimoni (d), e si osserva espressarneiite in appiicazione al processo (quindi alia lítis coidestatio), che ambedue le parti compioiio quesPatto. Si aggiunge che Tatto avviene ordinato indício, cioè dimque anche dopo clie una delerminata persona l'u nominata giudice, poichè (juesta nomina apparteneva essenzialmente all’ordinainento dei imlicíum (e). Ma il principio, in unione il deposto dei quali dovesse in segnito decidere il giudíce; tali testimoni in generale non si hanno in molti processi, e in nessun caso era in quel momento giu venuto il tempo di esaminarli, e quindi non v’er alcuna necessita di produrli. Invece i testimoni, cho nella lüis contesiatio sono menzionati, dovevano ascolil contenuto delle dichiarazioni delbatto presente, attestarlo in futuro, se intorno ad esso sorgeva a tare p. 11 e dubbio: essi dovevano servire di protocollo vivente. Di ciò poteva certamente sentirsi un maggior bi nei processo puramente orale delle antiche sogno p. la legisactiones, che in quello per formula compilata iscritto (c). Tuttavia, anche nella procedura formulare, questo atto, come tanti altri, si può esser conservato come reiniiiiscenza formale di un uso reale per (d) Appnnto como comp7'omissa ^^ecunia, perchè ambo le parti promeilono una penale pel caso di disubbidieiiza alTarbitro. (e) Cosí viene anche allrove usato oi'cli7mtum iudicium,07'dinata lis o causa come equivalente di litis contestatio. L.24 pr. do lib. causa (40. 12): \_OrcUnata lib(i7‘ali causa liberi loco habetu7' is, qui de statu suo litigat, ita ut adve7'sus eu77i quoquc, qui se dominuni essedicit,actiones ei non denecjentur,quascu77ique inteiidei'e velit: quül enhn si quae tales sint, ut tempo7'e auí 7no7'ie Ínte7'ea7it? qua7'e nem C07icedatu7' ei litem co7itestando in tutuin eas 7'edigc7'e? 1. Quiu eiia^n ò'e7'oius ait in actionibus annuis ex eo tempore aixnum cede7'c, ex quo lis 07'ãinata sit. 2. Sed si cum aliis expC7'iri velit, non est quaerendum, an lis o)'dinata sit, ne inveniatur 7'atio, qxtemadmodum siibiecto aliquo, qui lihe7'tati cont7'oversiam moveat,interhn actiones excludantiu': aeque enUn ex eve7iiu iuãicii libe7'alis aut utilis aut hianis actio eius effi~ cietu7\ 3. Sed si quns actiones inferat dominus, quae7'itur, an compellendus sit suscipere iudicium. etple7'ique existimaiit, si in pevsonam agat, suscipere ipsu7n ad litis contestationem, sed susíi1. 2. 3 piü antico; in ogni caso poi si poteva conservare il dopo che da lungo tempo si era cessato di nome, chiamar testimoni anche per semplice apparenza. II testo principale circa la natura qui affermata delia litis contestatio si trova in Festo (nel compêndio sültanto per le azioni ri^íorose lo si può considerare come posto in effetto generalraente. Nelle azioni libere il convenuto si poteva provvisoriamente limitare ad una contraddizione generica, e pur tuttavia poteva proporre eccezioni dinanzi al giudice(vol.5 p. 466). (c) liELLEli § 1.
257. TÍATÜRA ●DRT.T.A LITISCOKTESTATIO. Ví I. DmiTTO ROMANO 16 LIB. II. KAPPORTI GlURIDICI. CAP. IV. VIOT.AZIONE testari alie due parti ugualmente, la terminologia pre dominante porta ad indicare Tatto delPattore con lifem contesiari, Tatto dei convenuto con mãicíum accijiere o snscipere (g). Contestari dei resto è un verbo deponente, sicchè secondo la regola grammaticale dovrebbe dirsi proalla seguente parte principale dei testo, accenna che quest^atto con ia indicala denominazione aveva iuogo anche ad altri scopi (f), sicchè la litis contestatio è designata soltanlo come uno tra piü casi di un tale atto solenne. Ma sebbene Festo riferisca 1’espressione litem contestator tenens ita dicit: Ilaec ut in kis taòulis ce)'isque scripta sunt, ita do, Un lego, ita teslor, itaque vos quirilesi testimonium perhibetote. Quae nuncupatio et testnlio vocatiir'] si dice per oiò testatio sinoiiimo (li mincupalio: iii Gaio II testator tabulas testnmrnti tenons ita dicit haec ita ut in ms TARULIS CETRIUS(3UR SCRIPTA SUNT ITA DO ITA I.EGO ITA TESTOR ITACiUE VOS QUIKITES TESTIMONIUM MIIII PERHIUETUTE; et koc dicitlir ‘iuincupatio'] seniplicomente nuncupatio. contestatio si trova anche iudicium contestatum. L. 7 § 1 de her. pct. (5. 3): \lta denncm nutem sustinentur liberalia iudicia, si iam de inofficioso iudicium contestatum est: ceterum si non contcstetur., non expectantur liboralia iudicia: et ita divus Pius resc?'ipsit. nam cum quidam Licinninnus de statu suo quaestionem paticbatur et, ne maturius pronuntiaretur de condicione sua, nolehat ad liberale iudicium ire, dicens suscepturum se de inoffi cioso testamento iudicium et petiturum hereditatem, quia libertatem et hereditatem ex testamento sibi ãefendebat: divus Pius nit, si quidem possessor esset hereditatis Licinnianus, facilius audiendum, quoniam esset hereditatis nomine iudicium suscepturus et erat in arbítrio eius, qui se dominum esse dicit, agere. de inoffi cioso testamento iudicium, nunc vero sub obientu iudicii de inoffi cioso testamento ab ipso Licinniano non susceptiper quinquennium non debere moram fieri servituti. plane summntim nestimandum iudici concessit, an forte hona fide imploretur iudicium de testa mento: e.t si id deprehenderit, praestituendum modicum tempus, intra quod si non fuerit contestatum, iubeat iudicem Ubertatis partibus suis fungi\\ L. 19 sol. matr. (21. 3): [5í mulier diverte.rit et iudicio de dote contestato 7'eversa fuerit in matrimonium, redintegrato malrimonio exspirat iudicium et omnia in statu pristi.no manent], Invece io non trovo in (juesto senso contestatio soltanto senza lis o iudicium. Infatti nella L. 1 § 1 C de pet. her. (3. 31) la parola contestationís ò soltanto una ripetizlone delPespressione, che imrnediatamente precede, litis contestationem (vedi sotto 104: [ deinde Del resto invece di litis nendum iudicium, donec de liberlate iudicetur: nec rAderi praeiudicium libertati feri aut vuiuntate ãomini in libertate eum morari: nam ordinato liberali iudicio interim pro libero habetur, et sicut ipse agere, ita cum ipso quoque agi potest. ceterum eventu aut atile iudicium erit aut nullum, si contra libertatem -onuntiatum fuerit\\ L. 25 § 2 eod.: [Licet vulgo dicalur post 'dinatum liberale iudicium hominem, cuius de statu controvertia est lihe7'i loco esse, tamen, si serous sit, certum est nihilo minus quod ei tradatur vel stipuletur, perinde domino adquirerc atque si non de libertate eius quaerebalur. tantum de possessione. videbimus carn ipsum post litem ordinatam desinat dominus pot. sidere: sed magis est, ut adquirat, licet ab eo non possideatur. et placuit per fagitivum quoque nos possessionem aãquh-ere auid mirum etiamper hunc, de quo quaeramus, adquin^^ ^ il momento delia l. c. viene indicato con le parole: ex p} O) eu n, cum posse, staü^n atque iudkx factus est. L. 2õ § 8 de aedil. ed. (21. I): [Jtç sciendum est haec omnia, quae exprimimiur edicto aedilium, praestare eum debere, si ante iudicium acceptum facta sint] idcircu enim íiecesse habuisse ea e.numerari, ut, si quid eu7'um ante litem contestalam contigisset, praestaretur. ceterum post iudicium acceptum tota causa ad hominem restituendum i iudicio versatur, et tam fruetus reniunt quam id quo deterior factus est ceteraque veniunt: iudici enim statim atque iudex factus est oynnium rerum officium incumbii, quaecumque in iu dicio versantur: ea autem quae ante iudicium contingunt non valde ad eum pertinent, nisi fuerint ei nominatim miuncta]. Infatti la nomina dei giiulice, la l.c. e la concezione delia formola sono parti dello stesso atto processuale, e non sono separate nel tempo, sicchè si può usare l’una o Paltra per indicare uno stesso momento, (f) Cosí nel testamento la suprema contestatio", L. 20 § 8 qui test. (28. l): veteres putaverunt eos quipropter solemnia testamenti adhibentur ãurare dehei'e donec suprema contestatio peragatui']. In Ulpiano XX. 9: [in testmnento, quod per aes et libram fít, duae res aguntur, familiae mancipatio et nuncupatio testamenti. atar testamentum in hunc modum: tabulas testamenti m m continue nnncup §271. h). (g) WlNCKLER p. 298, Kelleu § 6. Savjon-v — VI. Dir. fí. nlliuilo. f 1
§ 257. NATURA nni.LA UTISnOM-KSTATIO. — I. DIRITTO ROMANO 19 18 LIB. II. RAPPORTl aiüRIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONK definizioiie delia I. c., e il risultato pratico non sarebbe ia ambo i casi troppo diverso. Entrambe le opinioui hanno trovato i loro difensori, tuttavia la prima è sLaia stabilita coa sicure deduzioni da lanli LesLi speciali (in), che la i[iiestioae ormai deve considerarsi pienamente decisa. La prova pià completa, che la 1. e. aveva luogo diaanzi al pretore, risuUa dalla segiiente ulterioi^e cousiderazione. íSíí la litis contestatio avveaiva diaanzi al pretore, era certaaieale mollo conidrme alio scopo il fare assistere all’atto il futuro giudice, ed io noa dubito che ciò sara avvenuto, se il giudice era per caso presente, o se le parti lo avevano coadotto seco diaanzi al pretore. A ciò appuato allude in realtà un testo di Papiniano, secoado il quale la preseaza e la consapevolezza dei giudice al momento delia sua oomiaa {adcUctio) non è necessaría (n); dal che Papiniano deduce che anche un furioso possa esser nominato giudice, e che tale nomina siu efficace, purchè egli dipoi riacquisti la ragione; anzi, che il iudicium sussista di fatto fi n dalla nomina. Evidentemente adunque Papiniano ammette i>. 13 priamente soltanto delia parte: Uienn contestatur, lUem contestcdus est. Tuttavia 1’uso passivo delia ])arola (cioè lis contestatur^ Lis coníestata) ò cosi frequente, che il rapporto di i’egola ed eccezione sparisce completamente. Pdportarae esompi dai Digesti sarebbe uffutlo superíluü iiel gran numero di essi. Ma percbê non si creda che tali esempi siano a riccrcare sollaulo ([ai, come segai di latinilà decadente, deve uotarsi che la stessa maniera di diro si trova già nell aurea, specialmente in Cicerone (h), in AuÜdio discepolo di Servio Sulpicio (i), nella Lex Ridn-ia de GalH Cisalpina (k), e in una regola giuridica che Gaio riporta dai vetere.s (I). In Festo rimanc indecisa la piü importante e con troversa questione: se cioè la l. c. avesse luogo nel nel iudicium, cioè se essa fosse rultimo atlo eiioca a ms o dinanzi al pretore,o il primo diaanzi al giudice. L’uua e Paltra cosa si pnò [icnsare, di fronte alia genenca 14 !'● 1). ir. fh) Pro Roscio Com. C. 11 e C. 12: « lis contcsiata ~ Flacco C. II; « ab hac perenni contestataque virtute ynaioru ». (i) Priscian. Lib 8 C. 4 § 18: « P. Aiifidius: si quis alio voc TATUK NOMINK TUM CUM LIS COiNTESTATUH, ATQUE 01,IM VOCITAHATUR contestari passive posuit ». Pri.sciano riferisce questo como nn’nnolualia gramniaticale. — Le edizioni leggono qui senza alciin iLLis contestatur o ms contestatur (p. 371 ed. Krehl, p. 791 (793) ed. Putsch). liü corretta iezioue è ristabilita ed accompagnata iin’eccellente spiegazione sostaiiziale dei testo dairHusciiitK Rivista per la sciensa storica dei diritto {Zeitschrift für geschichtl. Reotitsicissenschaft) vol. 10 p. 339. 340. (k) Col. 1 lin. 48: qnos inter id iudicium ncnipietur «leisve contestabitur ». senso con (m) WiNCivLER § 3. 4; Keller § l-õ. — L’unico testo che sembra stare in favore delfopinione opposta (L. un. C. de L. C.) sarA epie* gato in .seguito. (11) L. 39 pr. de iud. (5. 1); Cum fu7'iüsus iudeoo addicitur, non minus lumciuM eiut, quod hodie nonpotest iudicare... neque enim in addicendo praesentia vel scientia iudicis niíoessakia est ». Evi* dentemeiite qui \'addlctio iudicis si concepisce riguardo al tempo come contemporânea alia l. c., al iudicium acceptum ovvero 07'di~ naticm, poichè .si dice espressainente elie vi è già fm d'ora un vero (!) Gaius 111 § 180: « apud oeteres .'<criptum est: ante litem testatam dare debUorem oportere, ^wst litem coHtr.s-latmn mnari oportere ». concondeiudicium. è
§ Hhl. NATURA DELLA LITISCONTESTATIO. — I. DIRITTO ROMANO 21 20 LIB. II. RAPPORTI GIimiDICI. GAP. IV. VIOLAZIONE principio alia fine clinanzi al magislrato. Ma poichò a causa delle importanti conseguenze pratiche non si poteva anche (lui lar senza delia l, c.. si dovette per essa cercare un momento, che avesse la maggior possibile analogia col momento delia íbrmale /. c. nel processo ordinário. Non si poteva esitare a scegliere per ciò il tempo, in cui le parti dinanzi al magistrato si erano completamente espresse sulle reciproche affermazioni e pretese. Questo equivaleva nella sostanza alia lítis contestatio vera e própria, e la differenza stava solLanto nella forma esteriore delfatto. Questa supiDosizione, delia quale appena si può dubitare per rintrinseca probabilità, trova la sua conferma nelle seguenti testimonianze, la spiegazione delle quali deve altresi servire a rimuovere alcuni dubbi ed errori dei nostri scrittori. che la nomina dei giudice e Teffettivo cominciamento dei suo iudicium, quindi Vacceptum od ordiiudum iudi~ ciiim (cioè Ia l. c.), possa aver luogo in assenza dei giudice, onde segue di per sè che la L c. non può essere stata un atto compiuto dinanzi al giudice, perciò intrapreso con la sua cooporazione. Una testimonianza ugualmente decisiva trovasi in un passo di Paolo. Se un provinciale veniva a Roma come legato, Ggli non poteva di regola esser quivi convenuto in giudizio. Ma eccezionalmente egli era obbligato a ciò; tuttavia .solamente in modo che la L c. aveva luogo in Roma(dinanzi al pretore), ma il indicium seguiv nella província (dinanzi ad un giudice quivi dente) (o). e a resiPer potere intendere le mutiizioni, che nel postediritto romano sono avvenuíe circa alia fornia delia litis contesfatio, è necessário prima esporre pel tempo dei processo formulare la posizione. che occupava negli exkraordhmria indicAa, Si vede súbito che in questi non la si può íigurare come un atto formale delle ])arti congiunto alia cessione delia formula, e destinato passaggio delia causa al giudice; poichè negli extr ordinaria indicia non v’era nè formula, essendo 1’intera controvérsia riore essa cona procurare ü aun giudice, nè una continuata dal 1. L. un. G. de litis contestatione (3. 9) di Severus et AnUmhíiis ^03 [^02 Kruegerj. “ Res in iiidicínm deductn. non indetur,si tantam jmstulatio simplex celehrata sii, vel actionis species (üite indicium reo cognita. Inter litem enim contestatam et editam actionem pennultum ínterest. Lis v- n p. ir. enim TUNC GONTESTATA VIDETUn, CÜM lUDEX PER NARUATIONEM NEGOTII CAUSAM AUDIRE GOEPERIT Con questo testo alcuni hanno voluto provare che la /. c. non si sia compiuta dinanzi al pretore, ma dinanzi al giudice (nota rn), opinione già confutata di sopra. Si ti*atta dunque di allontanare l’apparenza, cho vei amente si riscontra in questo passo in favore »● (o) L. 28 § 4 ile iiui. (5. 1): « causa cognita aãversus eum iuUU rium jivaelor dare debet, ut lis contestetui', ita ut in pro-oinciam transferatur ». 1
^3 :257. NATURA DF.LLA LITISCONTKSTATIO. — I. DIRITTO ROMANO 22 LI'! II. RAPPORTI GIUniDlCI. CAP. IV. VIOI.AZIONE: formula. Or se i compilatori avessero nel testo ori ginário trovata la menzione dei pretore. dei proconsole o dei preside, noa si saprebhe inlendere perchè vi avrehbero sostituilo il giudice, mono conveniente alia loro e[)üca: sarobhe stala piiüLosto concepibile la inutazioue inversa. La interprctazione piu seinplice ini seinbra quella, secondo la quale g!i imperatori parlavano di un caso giuridico spcciale, chc appartcneva agli extuaordiNMíiA indicia. Allora bespressionc iudex per ma<jislratns era convenieiUissima, e non esposla ad alcuii eiiuivoco: il ieslo darebbc allora umi íedeie iminagine delia [losizione delia 1. r. nci proeessi di ([uesta classe. 11 rescritlo dovova uire inlaLti che cosa dovesse ritedi queiropinione, poichè alTepoca, in cui esso fu scritto, il processo formulare sussisteva ancora iu pieno vigore. Alcuni dicono, che gli imperatori hanno voluto indicare la iiatura piü sopra esposta delia /. c. pinta innanzi al magisti-ato, e per inde.v intendono il magislrato (p). Quesla inlerpretazione non può mettersi, poichè, sebbene la parola iudex abhia di rado questo significato, è però impossibile che gli imperatori, quando stava loro dinanzi agli occhi Vordinarmm iitdicinm, l’al)])iano usala in questo senso anomalo (pel magistivalo), ]jel quale dovevano inevitabilmente essere inal compresi. Altri suppongono, che gli imperatori abbiano real mente nominato il magistrato, e che il testo abbia ricevuto il suo aspetto presente solo per una forte interpolazione (q). Io non posso riconoscere la neces sita di una tale interpolazione, poichè il testo menzionava il magistrato invece dei giudice, si sarebbe adattato tanto aí diritto piü antico quanto al piü recente. Anche per il tempo piü antico poteva dirsi, che la l c. era compiuta, appena che il comamnon quasi se pre nersi come surrogato delia vera Idis co)d. in quei proeessi dove questa non si riscontrava. A tale scopo furono usate espressioni gcnerichc, circonlocuzioni, clie non sarobbero state certamente usate a quel tempo per dosignarc la vera L co>d. (nel processo ordinário), c clie danno al testo rimmcrilata apparenza di unhnCertaincnte il testo, cosi come noi si tratti di un tale i>. terpolazione. 1’jibbiamo, non dice affatto chc 18 ma esso è un rescritto, che certamente ci è e dal principio dei quale. principio omesso nel códice, poteva risultare indul)biamente ([ucl presupposto. In certo modo anche caso rimasto soltanto incompleto (r) tore avesse udito le parti nelle loro affermazioni e per ciò ottenuto la matéria per la concezione delia (p) Cosi gli sorittori citati dal Keli.eii § 5 nota 5. — Aíratto insoddisfacente mi seinbra Tiiiterpretazion ! liello Zimmern Storia de/, diritto (liecht.síiescMchte) vol. :í § 119 nola 3: « La Ic. avveiiula, quando il iudwium è inoominciato ». Una tale ehiiiwa <iol testo iion starebbe in nessuna conne.ssioiie col principio, (q) Kellkr g 5. (r) Questa incompletezza risalta incontrastabilmenie anclio dalln circostanza, clie iin’altra parte delio stosso testo è stata aocolta nel Códice como L. 3 C. de eilendo {2. 1), 1
^ 557. NATURA DELLA LITISCONTESTATIO. — I. DIRITTO ROMAXO 24 LIB. II. RAPPORTI GIUniDICI. GAP. IV. VIOLAZIONE questa introduzione deirazione deve negii exfraordi’ naría iudida considerarsi come Tatto, clie corrispondo alia vera L c. iiel processo ordinário (quasi lüe amtestata CM.m mortaó)(v). vato grandi difficoltà„ Iiilendendosi il co)wentus, troppo Questo passo ha finora sollequesta interpretazione ammette uia'interpolazione, ma però tale, che non era operata mediante modificazione dei contenuto, ma con la semplice omissione di una parte dei testo. 2. L. 33 de obl. et act. (44. 7. Paulus lib. 3 Decretorum). restrittivamente, deirazione semplicemente promossa, e rifereiido il testo al di rimediare iiitendendolo di l. c. processo ordinário, si cercava quei casi, nei quali la era stata indugiata appositamente dal defunto “ Constitutionihus quihus ostenditur heredespoena non teneri, placuit^ si vivus conventus fuerat^ etlam poenae persecutionem iransmissam videri: LITE GONTESTATA CÜM JIORTUO QUASI n ● , procedimento ingiusto che contro il passaggio ai suoi eredi (w). Aloandro cercò di rimediare in altra guisn, con un’emcndazione un p 21 non lo doveva tutelare Secondo un’antica regola le azioni penali non savano contro gli eredi dei debitore, tranne il che fosse stata compiuta la l. cont.(s). Ora il presente testo non parla di una comune azione penale tra privati, che appartenga al ius ordinarium ed alia quale si applichi direttamente quella regola. Esso parla anzi di una pena íiscale, che vien perseguita dinanzi ai magistrati fiscali, quindi extra ordinem^ sicchè essa non v’era alcun giudice nè alcuna vera Uti^ contestatio (t). pascaso per .'lolo deirazione semplicoiuenle eorao ancho nel proce.^^o 01'dinai‘io si trova iri parocchi passi dei Dijíesii consentas apetitnm^ duve ciò signilica convenire cam effectii,^ cioè il tempo delia l. c. compiuta. Un testo decisivo per questo significato di conveyitus ò la Ij. 8 (le nox. act. (9. -1): [6’e servus coni7nuiiis fiirtu77i fece7'i(, quivis ex do77ii7iis in solidu,77i noxali indicio tcnctiu': coque iii7’e uti77ui7\ sed 7ion alins poterit is qui conoe7itus cst conde7'C litis afí7<th77ati07ie7n, nisi in solidU7)i 7ioxae dedeydt 7xcc f'c7'C7xdus esty si pcirtexxi dedexx (uexdt pciratus]^, Cosl pure pel petituxxi la L. 22 do reb. ored. (12. 1): [Vmuxxi^ qitod xnuíiiitni datiwi exaí, per iudicem pelituixi est: quaesiíuxyi est^ cuiics texnpoxds aesthyiatio fieret, utmixxi cuxyi daluxxi esset an cuxxi litem coxitcsiatus fuisset an c.um 7es iudica7'etu7\ Sabixius 7'espo7idit^ si dictum esset quo texnpoxy 7 eddex etux'^ quaxxti tu/ic fuisset^ si ãictiwi no7i esset, qua7iíi tunc fuisset, cu)7i petituin esset, mtcr7'oç}avi, cuius loci p7'etiu7n sequi oporteat. 7'espondit, si coxivenissct, ut certo loco 7'eddC7'etur, quanti eo loco esset, si dictum no7i esset, quanti uhi esset petitum}. Cfr. Warchter fosc. d p. 06. 77. (v) In sostanza lianno la retta spiegazione: Voorda hiterpr. II. 19; WAECiiTEa fase. 3 p. 112. (w) beguendo parecclii predecessori io aveva accolta quesfopinione, vol. 5 § 211. g, che adesso abbandono aíVatto, poiclié il testo non contiene alcuna traccia di questo presupposto. — II Kieroi-fr p.281 considera questo testo come una prova « che già i Romani avevano aitribuito gli eíTetti delia l. c, alia citazione dol coíu eiuito In essa il passaggio agli eredi doveva connettersi ad un atto analogo alia litis contestatio. Ora in questo senso Paolo dice che il passaggio avverso gli eredi p. 20 deve ammettersi, ogniqualvolta 1’azione fu introdotta durante la vita di colui che adesso è morto(u); poichè (s) Vedi sopra vol. 5 § 211. g. (t) Questa siipposizlone viene confermata dairiscrizione dei testo Infatti nello stesso lib. 3 ãecretorum di Paoi.o si riscontrano recchi testi sulle azioni fiscali dinanzi al p7'ocu7-ator Cüesa7'is. (u) II CONVENTUS fue7'ai non va inteso troppo ristrettamente paI
§ 257. NATURA DELLA LITISCONTESTATIO. — I. DIRITTO ROMANO 27 26 LIB. H. RAPPORTI GIURIDICI. GAP. IV. VIOr,A'ZIONE cum scirent ad se non pertinere, etiamsi onte litem co)destatam fece7'Í7Ü, quo minus possidere}if,perinde condemnandos, qiiasi possklerent; eos autem, qui instas cansas hahuissenf. quare hona ad se pertinere existimassent usque co dumtaxat quo Jocupletiores ex ea re fácil essent. Peiitam autem fisco heredíi(dem ex eo femjjore exisiiniandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est cum primum auf dennntiatum esset ei aut Utteris v.el edicto evocatus esset. censuerunf. aptanda est igiinr nohis singulis verbis senatus consulti eong>nens intcrpretafio. 7. Alt senatus:‘cum antequampa?-tes caducae fisco peierentur’, hoc evenerat, ut partes caducae fisco peiercniur: sed et si ex asse fiai, senatus consulfum locum hahehit: idem, et sí vacxnüia hona po’ sforzata: testata eo mortuo tra7is)nissam non videri, quasi Lite con- (X). 3. L. 20 ^ 6. 7. 11 de her. pet.(5. 3): [0. Fraeter haec multa repperímus tractata et de petitione hereditatis, de disíractis rebus heredita7-iis, de dolo praeteríto et de fructilms. de quihus cum forma senatus consulto sit data, oplinmm est ipsius senatus considti interpretationem facere verbis eius relatis: ‘Fridie idus Martias Quintas lulius Balbus et Fuhlius luventius Celsiis Titius Aufídins Oenus Severianus co?isules verba fecerunt de his, quac imperator Caesar Traíani Farthici filius divi Ne?'vae nejjos Hadrianus AugusUts imperator maximusque prineeps proposuit quinto nonas Martias quae p7’0ximae fuerimt lihello complexas esset, quig fieri plaeeat, de qua re ita censuerunt. Oum, ante (juam paides caducae ex rentnr, hi, qui se heredes banis liusiici fisco pete~ esse existimant, heredi fisco vi)iãicentur vel si ex alia quacnmquc causa hona ad eum piervcnerunt, senalns consultam hoc locum hahehit: et si clvitati qyetereUir. — 1it<(m (uitem hereditafcm!’ et cetera: id est 11. ‘Fe^ ex quo - iatemdistraxerint,placere redactae ex pretio 7'ertmi vendítarum pecunioe usuras 7wn esse exigendas servnndum. Item j>(a~ si adversas (jui-s scit (( SC peti: nam uhi scit, íncipit esse malae pdei possessor.‘id est cum primum aut ãenuntiaium esseF: quid ergo denuntiavit, si scit quidem, nemo autem ei incipiat usuras dehere pecuniae an idemque in simüihus causis quibus hereditas petita fuisset, cere a eos iudicatum esset redactae? et puto dehere: coepit enim malae fidei possessor esse. sed ponamus dennntiatum esse, non pretia quae ad eos rerum ex hereditate venditarum petitam hereditatem deperissent demmutaeve fuis~ sent restltuere dehere.Item eos qui hona invasissent pervenissent, ei si eae a?ite fanien scit, quia non ipsi, sed procuratori eius de~ nuntkdimi est: senatus tpsi denuntiari exigü et ideo non nocehit, nisi forte is cui denunfiainm est eum cerlioraverii, sed- non sí ceríiorare poluit nec fecit. (x) Un qoaiolie appofrtrio perqnesta emendazione Io dà la Vulíra+íi ● BEMissAM rsON videvi», che però nel senso concorda uieii-impint« iu Fiorcutina. ^ «louio COii I
28 ^ 257. N.ATrRA nKI.T.A T.ITISCONTF.STATIO. — I. DIRITTO ROMANO 20 LIB. ir. RAPPORTI GIURIDICI. GAP. IV, VIOLAZIONE In leggi posteriori Giustiiiiano aggiunse le segiienti nuove clisposizioni. Quando il libello è stato notificato al convenuto, egli deve entro venti giorni comparire dinanzi al giudice e quivi eseguire la c. Ogni dichiarazione fatta e.itro quesfintervallo non vincola il convenuto e non può considerarsi come litis contestatio (aa). L^attore deve da parte sua dar cauzione, che non protrarrà la L c. oltre due inesi (bb). a quo denuntiatum est senatus non exiyit: qxinanqnG ergo fuit qui denimliavit^ nocehit]. II Sc. luventiamim parlava anzitulto dei diritti dei fisco sopra una caduca hereditas^ cioê di un exíraordinarium iudiciuin dinanzi ad un magislrato íiscale,sebbene fosse certainente applicato ancbe aU’ordinario processo tra persone privale (y). Pel caso originário di questo senatoconsulLo doveva quindi prendersi altro momento, che potesse tenere il luogo delia l. c. nel processo ordinário. Di quesfosservazione si farà uso anche in seguito (§ 264). un (aa) Nov,õ3 c. 3: igUur ut^ cum quis citatur,omnino libelluü oíferatur, nec, ut olim, citaíus decem sulum dicrum spatiurn,sed duplicatum^ id est viginti, babeaC, ut,sive iudicem sat'6,siv6 ut alius adiungatur petçve^ vel etio.>yi debitum agtxoscQVB et amice cum adversaria suo transigere velit^ id liberum ei sit negue uUum damnum ínterim patiaiur negue ab exsecutoribus iw'betui\ sed iuditialem cautionem praestet, quemadrnodum illis^ qui ista iudicanl visum faerit^ et viginti dierum deliberationem habeat. Quodsi haec non obsercentu)\ etsi litis guaedam contestatio facta videatur,ea pro nulia habeatm\ et post eiusmodi litis contestationem intra praefinitos viginti ãies ita omnia agere liceat, ac si nulia plane litis contestatio facta fuisset]. Nov. 82 c. 10: yCetera vero omxiia^ gune de eo, ne promple et coacte litis contestationes fiatitySed termiyium viginti dierum habeant.,,decrevhnus^ in suo robore maneant\ Auth. oíferatur C.de 1. c.(3.9):\_0/feratU7' ei gui vocatur ad iudicium libellus: et exinde praebitis sportulis et data fiãeiussione^ viginti dierum gaudeat induciis: guibus deli berei cedatne an contendat..,.. Litis ergo contestatio contra hoc indultum habita^ pt'o nihilo habenda (bb) Nov. 9tí c. 1.[ sancimus, ut actot'es non aliter libellos ittant et reis causam damni afferant^ nisi et reo et causae executori cautionem praestiterint^ se intra duos ynenses omnimodo apud iudicem litem esse contestaturos^ vel, si hoc non fecerint, duplum omnis damni,guod inde eveniet, restifuturos,cautione sex et Iriginta áureos non exeedentel. Auth. Libelium C. de 1. c.(3. 9): \Libellum vero non alias actor dirigat,nisi p^rius et in ipsum quem dixi obnoxium et in negotii executorem exponat cautioneni, scilieet vel intra duos menses litem contestaturum vel omne damnum ei, qui convenitur, contingens restituturitm in duplum^ cautione tamen non transcendente triginta sex áureos^ recum se La posizione che teste si è dimostrata per la l, c negli extraordinária indicia delhepoca antica, poteva conservata immutata, quando nell’epoca steriore tutte le azioni si trasformarono in extraordú naria iudicia. L’antica eccezione divenne allora generale, ma nel resto nulia si mulò, Gosi apparisce difatti la cosa in una prima costituzione di Giustiniano (z), che concordando nella p. í2 stanza col rescritto surriferito di Severo ed Antoni cosi designa il momento delia l. c.: “ cum lis fuerit contestata, post narrationem positam et coniradictionem obiectam essere po- ^’egoIa so¬ mo, pro- (y) L. 20 §9 de her. pet.(5. 3):[7n p^dvatorum quoque ppfitionibus senatusconsultum locum habere nemo est gui ambigu Ucet in publica causa faetum «í]. (z) L. U § 1 C. de iud.(3. I
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