Sistema del diritto romano attuale vol. 5 1893

JH FEDERIOí» CARLO Dl SAVIGNY SIS T EMA A DEL DIMT I Ü ATTUALE \ Traduzione d a11’ori^i na1e tedesco m VITTOIMO SCIALOJA l*rofo{..'iiiv (li Divitli) Rcmano luíHa IL LiiivcisiÜ tii Uoma. Volume Quinto TORINO UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE -- MILANO NAPOJLI - ROMA JcS93

1/ l?53 V.C « I X D T C E di'l Qiiiiiid Volumo 0^/oil'^lO UBllO SECONDO f X I2/^:P£=0S,TI G-Z XJI2.IX5ICI ■J Capo Quarto. Violazione dei diritti. § 2(M. Inti-udiizione 2'>õ. A/.iono g 2UG. ápecie delle azioni. Jn personam, in rem . § 207. Specie delle azioni. Jn personam, m rem [Contin.) » 208. iSpecie delle azioni. Jn pe7'sonam, in re^n {Contin,) » » » § 200. Specie delle azioni. Jn perso7iam, m ?*m (CoRím.) » í5 210. Specie delle azioni. Azioni penali 211. Specie delle azioni. Azioni penali {Co7iti)i.) . . § 212. Specie delle azioni. Azioni penali (Co?íím.) . . § 213. Specie delle azioni. Civiles, hon07-ã7'iae. 07’duia7'iaey ext}'aordma7'iae Png. í> » I 4 12 18 2õ ,1 32 42 Società Editri sulla- í nrP9 ce inte7ide rÍHe7'va)‘HÍ i diritti di Pr 50 fi»io oprietà letterarin V ese7ite. t7aduzume e suUe aggnoite introdottevL 63 1 72 j 80 § 214. Specie delle azioni. Parti costitutive delia/brmwía 215. Specie delle azioni. Directae, lUiles. Ce7'ta, ince7’ta tò)'mula 8õ § 216. Specie delle azioni. In ius^ i7i factU77i co)iceptae . » § 217. Specie delle azioni. In ius^m faciu7neoncepiae(Co7U.) » 218. Specie delle azioni. Judicia, a7'bii7'ia. Stidcti ho-is, bo7iae fidei % 219. Specie delle azioni. St7'icti iwns {Condictiones), bo7iae . » 96 112 124 5 0 . » 130 fidei § 220. Specie delle azioni. St7'icli iu7'is (Condiciio7ies), bonae . . » 137 p-ílei {Contin.) § 221. Specie delle azioni. A7'bitrariae actiones . ● ● 222. Specie delle azioni. Á7'bit7’ariae actiones (C(mtin.) ^ 223. Specie delle azioni. Arbitrariae l ?? 224. Specie delle azioni. Applicazione odierna ● ● . g 225. Diíesa dei convenuto. Introdnzione. Dupisx actio . . » 142 I » 148 actiones (Contm.) » 154 » 163 I » 177

I ini*h:k Vll t V) lNi'l‘ I § 250. K^tiir/.ionr; íleli’azione. III. Prescrizione. RiTetfo {('nntinanzionc) § 251. Kstinzione (lelTazione. III. Pivsorizione. EíTetto (Coíííí7niazio7ie) 252. l^stirizione delPazione. ill. Prescrizione. Casi eccezionaU -160 § 253, Estinzione (ioll’azione III. Prescrizione. Applicazione alie eccezioiii § 25-1. Estinzione deirazione. III. Piosoriziotie. Applicazione alie e(‘i;ezionÍ [Contin.) § 255. Estinzioiio deirazione. III. l’ivsei*izione. Applicazione alie eccezioni [Co7ithi,) Pag. 435 » 449 » 467 » 474 » 484 226. Eccezioni. Korrna. Storia . . . . § 227. Eccezioni. Conteniito. Spccie . . , § 228. Eccezioni. opinioni diver^fenti . § 229. Heplicazioni, tluplicaziotn, ♦●'*c . . 230. Estinzione ilel diritto tii atíire. (JnadiIh; . . Pag. 106 ■» . V 209 . » 22<l ') ^/erioralc. I. Morte 228 ^ 231. Estinzione deli azione. II. ( oiii^oiTonza Intríaluzioiie. Terniinolog-ia > 236 § 232. Estinzione delPazione II. Coticorrenz.a. Prima classe <li azioiii. Concorrenza completa . § 233. Estinzione dell’azione. JI. Concorrmiza. Serr.nda cia.sse di azioni. Concorrenza . s. parziale . . 246 Appendice XII. Quanti res est (al §216 nota u) . . . » 497 Appendice XIII. Sí}'icti iu/'is, bonae /ídri actiones (ai para grali 218-220) » 518 Appkndioií XIV. Le condíctioties {ü §§ 218-220) . » 564 § 234. Estinzione dellazinne. Jl. Goncupu-nza. 'l’.;rza classe di . » 256 azioni. iNessuna i> 266 conc()ritíiiza § 235. Estinzione dell’aziono. II. Coiicorrenza. Consideiaàzioni » 291 ^'eneraii § 2.i6. Estinzione delTazione. II. Concorrenza. Con'idori.::: generali (Contin.) azio § 2ò7. Estinzione «leirazione. III. Prescrizione. Introduzione § 238. Estinzione delTazione. ill. 1’roscrizione. Storia § 239. Estinzione dolT azione. a) Af.tio nata . . § 240. Estinzione deirazione. III. a) Aotio nata (Contin.) . § 241. Estinzione deli’ azione. lll. a) Actio nata (Contm.) . § 242. Bstiiizione deirazione. III. Prescrizione. Requisiti. b) Inazione non interrotla . § 243. Estinzione deIl’azione. III. Prescrizione. Keqiiisiti. ô) Inazione non inteiTotta {Contin.) § 2Í4. Estinzione deirazione. lU. Prescrizione. Requisiti. o)iío«rt fidas § 245. Estinzione deirazione. III. Prescrizione. Requisiti, c) Boyia fides (Contin.) § 246. Estinzione deirazione. III. Prescrizione. Requisiti. 0) Hona fides (Contin.) zione deIl’azione. III. Prescrizione. Requisiti. d) De corso dei tempo . . § 248. Estinzione del!’azione. III. Prescrizione. EíTetto § 249. Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Elíetto {Con . . . . . . . ni i> III. Prescrizione. Requisiti. Piescrizione. Rcíjuisiti. . >/- Prescrizione. Requisiti. » » » » » s> § 247. Estin » » //- 711 218 Aggiunta al » 300 307 314 324 333 343 358 365 374 382 389 398 417 424

CAPO QUARTO violazionií: dei diritti § 204. IntroduKione. Si consideraroDO fm qui i diritti in sè, come le necessarie coiidizioni delia coesislenza di esseri liberi (§ õ2). Nella vita goveraata dalle regole giuridiche consiste Tordine giuridico, che per conseguenza è prodotto e conservato mediante la liberta. Ma, poichè noi poniamo Tessenza sua nella libertil, dobbiamo insicme concepire la possibililà di una libera azione contraria, cioè di una lesione dei diritti, la quale è la turbativa di queirordine giuridico. Da questa possibilita delia lesione dei diritti si sviluppa la necessita delia seguente serie di zauovi istituíi giuridici, che noi possiamo chiamare, con un nome comuiie, istituti di difesa dell^ordine giuridico. 1) La giurisdizione come parte integrale dei diritto dello Stato. 2) La pena,come contenuto dei diritto criminale. 3)Le forme tendcnti a ristabilire il turbato stato di diritto, come contenuto dei diritto processuale. P 2 Savjqnz — V. Dir. II. alluale

§ 20i. INTRODUZIONE 3 2 LIB. II. RAPPORTI GlURIDICl, CAP. IV. VIOLA7IONE possibile di intenclere questa speciale teórica,se prima non si è conosciuta la natura generale deU'azione e delia j>rescrizione delle azioni. Quello che ho qui designalo come diritto particolare delle azioni, non si può inscgnare coa írutto se non per parti distinte, iii imiüiie coi singoli istituti giuridici, ai quali ciascuna volta si riíerisce: Tesposizione dei diritto generale delle azioni è Toggetto dei presente capitolo. Alcuni hanno voluto considerare le una classe speciale di diritti, posti sulla stessa linea dei diritti di lamiglia, delia propríetà, ecc., e deve qui ricordarsi la confutazione già fatta pià sopra (§ 59) di qLiesfopinione. Questi diritti spettano piuttosto soltanto al processo di evoluzione ossia alia rnetamorfosi, che può avvenire in ogni diritto per sè stante, e stanno pcrciò sulla linea stessa delia nascita e deircstinzione dei diritti, che pure debbono concepirsi soltanto come momenti nel processo delia vita dei diritti, non come diritti di per sè. Le modificazioni dei diritti, che debbono ora esaminarsi, si dividono in due classi. Alcune di esse nascono dal semplice fatto delia p- ■» lesione stessa: a queste si riferisce la teórica delle azioni, delle eccezioni e degli ulteriori sviluppi dei coiitrapposti quivi contenuti. Altri sorgono soltanto mediante gli atti ordinati a rimuovere la lesione, che influiscono sulla lite. La contestazione delia lite e la sentenza sono i piü eíficaci di tali atti. aziom come Tutti questi istituti giuridici provenienti dal riguardo alia lesione sono estraiiei alia presente nostra trattazione (a). Invece appartiene ad essa un'uUra classe di istituti giuridici, che haimo pure la loro ori gine nella lesione dei diritto. Considerando un diritto in speciale rapporlo colla sua lesione, esso ci si i>resenta sotto un nuovo aspelto, uello stato delia difesa. In parte la lesione, in parte gli istituti destinali a combatterla, esercitano una reazione sul coiiteimio c sulfesistenza dei diritto stesso, ed io raccolgo la serie delle modificazioni, che per tal guisa si producoiio in esso, sotto il nome di cliritlo delle azioni. Le modificazioni accennate appariranno in un modo loro proprio in ogni singolo istituto giuridico; deve però stare a base di esse tutte qualche cosa di comune senza di che quclle speciali manifestazioni non possono compcendere. Da questa osservazione risulta la naturale disünzione tra un diritto delle azioni p- 8 generale ed uno particolare. Cosi si per esenipio, Vadio hypothecuria è 1’aspetto particolare, sotto cui si ma nifesta il diritto di pegno in conseguenza di una lesione, e ad essa si riferisce particolarmente una certa specialissima prescrizione dell’azione; però non è (a) Cfr. sopra § 1 _ Benchè qui si faccia questa separazione in generale, non s. vuole con c,ò allermare in alcun mo.lo l’esistenz,a assoluta <i. un l.m.te preeso e la nocessità ,li osservarlo rigorosa mente. II processo m particolare ed il diritto delle azioni da trattarsi nfenH f “ngmnti elie deve rilasciarsi al giudizio di ogn, cultore deli una o deli altra disciplina quanto di questo camp» Z pm P^‘ ““■Dpleto sviluppo dei

5 ^ ‘20.‘. AZIO.VK UH. II. nAPPOirri (;ii:uimci. cap. iv. vioi.azionk. ha qiiindi natura simile alie obbligazioni (§ 56); 1’offeso e roííensore, ossia Tattore e il convenuto, stanno di fruiite Í’uno alTaltro come un creditore ed im dcintore. Tuttavia íinchè qucsto nuovo rapporto rimaiie nei liiniii di mia semplice possibilita, e non ha ancora portato ad una detcnninata attivilà di colai che ò leso, non lo possiaino considerare come una vera e completa obbligazione: esso ne è piuttosto il germe, che però per suo natm-ale sviluppo si trasforma in una vera obbligazione. 11 rapporto qui descritto nascente dalla lesione dei diriüo si chiama ãirifto nâ agire od anche azione, quando si riferisca (piesta espressioiie alia semplice facoltà deirofícso: la si adopera infatti anche per designare Teffettiva attività deiroffeso, la quale si manifesta in forma determinata, nel qual caso essa significa il fatto stesso delbagire e quindi (nel presupposto dei processo scritto) è sinônima di citazione 0 libello introduttivo. Qui può parlavsi soltanto delTazione in quel primo (sostanziale) significato delia p. o parola, cioè dei diritto d’agire: Tazione nel secondo significato (formale), ossia l’atto, mercê cui si fa valere il diritto, colle sue condizioni e forme,spetta alla teoria delia procedura. Da questo punto di vista generale possono lirsi due condizioni, che vengono presupposte m qualunque azione: un diritto in sè, e una lesione di esso. Sc il primo manca, è inconcepibile una lesione dei diritto; se manca stabila seconda, il diritto non può asLa prima classe forma il conlenuto dei presente volume,laseconda sara traltata nel volume seguente. 205. Aziono (a,. L^aspetto particolare, che ogni diritto assume in conseguenza di una lesione,si manifesta an/ilutto nel modo che segue. 1 iiostri diritti si riferiscono parte a tutti gli uomini che ci stanno di fronte, parte a deterp. ü minati individui(§ 58),e quesfultimo caraUere haiiiio nel modo piü deciso le obbligazioni. Ma la lesione dei nostri diritti è concepibile soltanto come fatto di un determinato violatore, col quale noi per ciò stesso entriamo in un proprio e nuovo rapporto giuridico; il contenuto di questo rapporto può i nirsi cosi, che iioi chiedi: in genei-e defiimo (la questo violatore la riparazione delia lesione. Quest: una determinata ■- pretensione contro persona e acl un determinato atto poUli'cn;irrpii“comtirmeX'^ercoI4"‘^^^^^^^^ Speo. 05., 'dej. in re. HeiLll^.r '''n"'"- íwZractio in rem e svllW in ^ / 7,' Os.s'rrvnzion>- in rem uncl a. inpersonam^ npir {BrmrrJínvgrn uhor nctto (1823). Oans .«í rlmantrnle itr sches ObligationenrechtJ.)ÍQU]e.]\ievrr Ronunatura clelVaclio rUcher das Wr^fZ, i '" a ' ('"nioro) SuUdfRhein. Museum) \o\ .5 n i hc ^ ^^hiseo Rniano Of o.aionv.rn formuU, ouaÒ ,7 Husc.k,, ;,ro,/r. 832.4. _ Deve quanto a ciò notarsi cli7 íi’^ <iOisiant. VralisUiV. scntto dei Duroi e di quello dei r ‘*PP‘’>''i"ione dei pidmo onrteilbuonoinquestiscriUièencomiabiletv oncomiabile, I erroneo non biasimevole-

7 § 205. AZIONE 6 LIB. íl. RAPPOnTl GluniDICI. GAP. IV. V10LA7.10NE Vordo iuãiciorum priraforiim, siissisteva dunquc an cora all^epoca in cui vissero In tale época si usava a preferenza adio per il significato soslanziaie deirazione, formida per il significato formale (c). tultavia in modo, che le espressioiii noa venivano sempre rigorosamente distinte iuna dairaltra. o-li scrittori di dirilto. O sumere il particolare aspetto di azione: non si ha adio nata secondo la giusta espressione introdolUi <lai recenti giuristi. La lesione dei diritto può per6 presentarsi sotto aspetti differeiiti, che nella reallà spesso si complicano l’uno colhaltro inccrti. Può cioè talora essere Tesistenza dei diritto e possono rimanerc negata dairuvversario 0 la sua lesione, talora aiichc , cioò alhia- p. 8 Dopo 1’abolizione delPoí-f/o ludiciorum da Costantino in poi, Ia formiãa con le sue può esser tentata una semplice sul diritto incontroverso di un altro. In tulta questa ricerca è iiidispensabile stabilirc con esattezza la terminologia romana. Crederii tuluno che a ciò usurpazioiie di íatto qui si annetta troppo e importanza: circa singole parti non ha piü alcuna importanza, nientre esistono come prima le adiones. In questo senso sono stali íatti gli estratti dagli scrittori giuridici, dei quali si compongono i Digesti giustinianei (d), ed ugual delle Istituzioni di Gaio riscontrasi rimaneggiamento chi però spregiudicatamente consideri, rità ed errore siansi prodotti i grand nelle Istituzioni di Giustiniano. quanta oscuin niolti scrittori semj)liun tal fondainento. cemente per aver trascurato trovera che il lavoro qui impiegato sia privo di frutto. liiguardo alie azioni e alia designazione di non esse noi d FORMULAS, litigaremus - Sarebbe un grave erroie il cre.iere che al tempo delle fiones non allatto verba sulenni, cioò fonnulae; di ciò (ice nrima si Gaio II S 24 IV § 16. 21. 24. La dilVerenza era questa, che puma si ÍZ:l a^ti misu con .H in una forma nuova,conforme all epoca. questi nuo \ nome da altro accoinpagnati sono ormai escinsivamente tesiç, ■- +ari,no di formulac^ non avendosi per essi un nome piü specia e. . stesso questa espressione porta ora in sò anche il conce o ac . ' ^ (11 un’istruzione dal pretore diretta al giudice e compí a a m u \concepta verba), laonde essasta in un contrapposto anc ie P cato con gli anticlii formulari contenuto nelle Icg^s (c) È questo il modo di esprimersi che predomina nel qumto di Gaio. VERBA II) EST PER obbiamo distingucre nel diritto Nel tempo piu antico si 1‘omano tre periodi. parla soltanto delia Le(j\s un significato soprattutto . attivita da applicarsi a ottenerc iiparazione delia lesione, che simbolici, adio^ e quesfespressione h formale. Essa indica 1 a consisteva parte in atti parte in formule verbali rPi p. 7 igorosamente determinate. (d) Noi dunque non abbiamo ^^^solutamente nessun motivo^^ nere interpolati gli innumerevoli testi dei > dei eiuadiones in ge.ierale o .li singole <^foJ^'i^■■^^^^Zcondemâdio reconsulti anticlu, che parlavano d, compilazione e cosi via, sono stati, salvo qualcbe traccia, omesi. nei Digesti. Dopo che le Leffis actiones furono eccezioni, abolite, base di tutto il fonnulae (b). Questo stato di salvo poche processo furono le cose durò finchè durò (t>) Gaius IV S (■alae sunt i istae^l 30; «.. egie actionesZtnoZm'^uZfZ"" a esf, ut PKR CONCEPTA.

9 § 205. AZIONE 8 T.m. M. nAppoRTi Glunimci. cap. iv. violaziont. Tespressione talora nel significato piü ristreíto (g), talora in (]lic11o piü largo (h). Paolo estende Tespressione anche alia 2)crsecutio (i). Sarebbe affatto erroneo il vnlere ritenere che tale estensione di terminologia avveiiisse soltanto dopo Papiniano. Anzi Gaio divide già il genere actio in dne specie, in personam ed i)i Ora per ciò che concerne la parola arfio, il linguaggio era già incerto presso gii antichi giureconsulti. Secondo Papiniano, arUo chiainasi soltanto Pazione in pernonam,(juella in rem dicesi jniitio, ainbedue insieme persecutio (e). Collo stesso piii strídto signiücato si spicga pcrclu; Pazione nascente dal diritto di eredità si chiama herrdifatis petitio(uon adio). Ulpiano invece distingue esplicitamente uno speciale e un generale significato delPespressionc; lo speciale è per lui lo stesso che per Papiniano, quello generale comprende anche Pazione in rem:2^(-i'nemtio ch\i\.m\y egli la extraordinária coçpiitio, in cui si procedeva senza il giudice (f). In altri íVainmenli egli usa quol- [ aequc in bonis adnumcrnhitur etiam,si quid cst in actionibus petitionibus persecutionibus: nam haec in bonis esse videníKr]. (í?) L/. 35 S 2 (le proc. (3. 3); [Ao/i soliem autem si actio postuletur a prornratorc, sed et si praciudicium vel interdicticm, vel si stipulaíinue Icfintoncm vel damni infccti velit caveri: debébit absentern defendere in competeuti trihunali ct eadem provincia. ctdencm copi eurn etiam in p7'(n'incia de Rnina nbire vel e con trario rei a provincia in aliam prorincÍa77i et defende7'e ãuricm L. 39 pr. eoil.: [A'0/? soliu^i antemiyi actionibus ct mterdictis et in stipulationibus dcbet doiiiimon defdiãere^ vermn in interro- (jationibus quoque, ut in iure riitei'rogatus ex o'ninibus causis 7'espondeat, c.r. quibus do^ninits. an igitur heres sit absens, re.<pondej'e dehehil et si 7-espnnderit vel tacuerit, te7iebitu7'], dove efrli eon trappoiie Vnrtio ai prneiudicia, agli intenletti e alie stipiilazloni prelorie. Cosl piire 1j. Híí de K. V.((). 1), dove egli contrappone gli interdetti alie a/.ioni: \...haec se7itc7itia... aã 077i7iia sive inte7-ãicta, sive aclioties i7i 7’(’)7i sive in persona77i sunt, ex quibus a7 dUratu iudicis quid 7-estituitiu\ locum habet\. (li) L. 37 pr. ,ie O. et A. (44. 7): [Acti077is vC7’bo C07\ti77etur in re.7n, in persD77a777: db-ecta, utilis: p7'aeiudiciitm, sic7it ait Pompo7iius: sHpulatio-acs etiam^ quac p7’ac(o/ iae su7it^ guia actionuni in'itar obti7ic7il, ut danini infecti, legatorimi et si quae si77iiles sunt. interdicta quoque acti07xis ve7'bo C07xtinentu7'\ Qi-ií ^Oce che sotto il nome actio sono comprese le acHones in rexn, in pex - sonam^ dWectae, utiles^ inoltre i praeiudicia^ gli interdetti e le stipnlazioni pretorie. Cosl pure nella L. 25 pr. eod.:\_Acti077U77i genera sunt duo: in rexxx quae dicitur vindicatio^ et in personaxn quae p. 9 (e) Iv. 28 ilc 0. et A.(44. 7): {Actio in 2)ersona7)i inferiur; pe titio in rem: persecutio in rem vel in qjosoxiam 7'eí x^to seQuemdae gratia']. r-2 ^ f'- caleesí a generale. nam omni.s actio dicUur, ,iv<> in personam «« ^n rc,n nt pHUio: sed plerumgue ‘act.ones’ pérsia e lemas ãteere. -petilionis' autem verbo in rem adioL! e 4 viãentur. ‘persecutionis’ verbo extraordinnvin sagnificai ccmtineri, ul puta pieieommissoram et si ouaeÍTT'”^7 e non habent iuris ordinarH exseoutionem. 3. Hoc verhuZ”‘kZÍ’ omnem omnmo actionem comprehendere inteileiti L sive honoraria sive fideieommLifuü perseeSloZvZl'-^'''' \e pono anche laper.vrcwOo tra le actionPK\ nf f?í veraraente 1 iscrizione eon la Íj 2de Uoro i i 'Q^^sto testo ò connesso pei’ traltala quesUoneAuati inrittr un’ereditàdebba trasmetterp fl! o ^ *" +' il venditore di fonno toJti quei frammenti cho nT™'”'''’ maRgior testo 'ií paroía e fupono mllnntif' i i sorvire come spiegazioni Nel contenuto combinano i ciTati §S 2^3^erborum signi/icatione. pure la h c I eif r>nn lo r « 2 e 3 con la L.2 § 8 cit., coroe cit. lapex^secutio^ ^ L. 2 § 3 con il Unguagaio piü ri^orosn ^ dalle — Concorde irammento delio stesso giureconsulto, L. 49 eod.: socondictio appellatur...'] e nel frammenti ciíati piú sotto nel§ 206. c, dove si parla sempre di actioxies in roxi. (i) L. 34 de V. S. (50. 16): Actionis vex'bo etiam persecutio 2 de exc. rei iud.(44.2) egli parla di Nella L. 14 contineíxi7'\. in rexxi actiones.

§ 205. AZIONE 11 10 tlB. II. RAPPOnTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE Istituzioni, come se con ciò Giustiniano volesse clare per vero e per giusto il piü risiretto significato: a quesla opinione contrasterebbo già la divisione, che segue immediataineiüe [i/i mu, in personam) e che concorda con Gaio. Non si può nemmeno chiamare uno sbaglio Taver poslo questa deíinizione in cima al titolo delle IsLituzioni, poichè il significato cangiato delleparole, che in essa si trovano,ovvia ad ogni pos- p u sibile equivoco. Infatti íudícium nel diritto giustinianeo significa non piü il processo dinanzi ad un giudice, m;i qualunque tribunale e qualunque controvérsia; ed andie la frase (piod sihi dcbctin-, connessa coi i-esto, può opporluiiamente intendersi di lutto ciò che si può pretendore edomandnro.senza riferirla esclusivamente ad una obbligazione, come cau-a delia domanda. Fin qui si è dimosirata la diversità dei liiiguaggio come semplice fatio, La ragione di essa ò, che du rante lungo tempo non vi íürono allre azioni che quelle in personam, nel qual tempo anche il nome actio doveva esscre idêntico con quesFultime. Introdotte piü tardi anche le speciali azioni in rem, si usò dapprima per esse il vocabolo distintivo petitio, íinchè non si trovò migiior consiglio restendere Ia espr sione actio, in modo da poter compreiidere ambedue le specie di azioni sotto un comune concetto generico. Questa storica correlazione può esser dimostrata solLanto ia unione alia seguente divisione delle azioni. esrem actio(k), Ia qual divisione .si fonda evideiileinente sulia terminologia piü este.sa. Da ciò risulta chiaro che la terminologia e per lungo tempo riinasta in certa: tultavia ciò non deve punto considerarsi come prodotto di semplice arbitrio e di completa iruliffcrenza per la terminologia fissa. Sc noi polessimo leggere i tesli citati iiella loro originaria connessionc, P 30 forse ne si farebbe chiaro perchè i loro aulori abbiano usato respressione talora in un senso piü stretto, talora in un senso piü ampio La definizione dellV/r//o, che ci dü il giureconsulto Celso (I), e che con poca diversità è passata nelle Istituzioni giustinianee (m), determina 1’espressione nel significato piü stretto, sicchò indica soltanto le azioni personali. Ma, per le ragioni esposte erroneo il volerne trarre la conclusione, che al tempo di Celso sia stata applicata esclusivamente sarebbe questa piü stretta terminologia. Anche piü erroneo poi sarebbe il considerare Taccoglimento di queslo passo nelle (k) Gaio ÍV f'[ Quot fienern aciionum „ . , . verius mdctur duo esse, m rem et in personam 1. Cfr IV S inr» mpi im [*][Yepasi infatti ora tale particolare connLione Lia in eviUenza nella Pahngenesia iuris eivilis dei I>enel (1) L.51 de O.et A. (44. 7): « Nihil aliud esi quod sibi debeatur, iuãicio persequendi ». II deberi nel ri<^oroso ileLtone «ome fondamento ell azione, ed csclude perciò 1 actio in r - N. d. T.]. actio, quam ius, 'e cesBo^ innanzi ad un giudice, ed eselude ^ognitiones, V' Pha ewíííCíO, quod sibi debetw ene 8i trov m. Judicio signiíica il pro" quindi le extraordinariae quam ias La variante in indicio^ a senso. epesso, può esser lasciata da parte, non modillcando ü

13 § 20(1, iN 1’ERSONAM, IN REM ACTIONES 12 un. n. nAPPORTi niURinrni. «:ap. iv. vmr.AziovE parole nel teslo piü esteso che noi possediamo intorno a ciò (a). p. 18 § ^JOG. 1 I. de actionibus (4. 6): Omuiiim actionum, qidhus inter aliquos apid iudicps arhitrosve de quaqiie ['■■■] re quaeritiü\ summa divisio in diio geuera dediicüur: aut enim ín 7'em simt aut in qjersouam. uamque agit umisquisque aut cum eo, quí ei obUgatus est vel ex contracUi vel ex malefício, quo casu prodifae aciíones in p‘ ersonam simt [■■■■■■'■], per quas inioidit adversariam ei dare aui dare faecre moãis: aut cum eo agit, quí nuJJo iure ei ohligatus est, movet iamen alicui de aliqua re coniroversiam. rem sunt, vehiti si Titiiis suam ■] oporiere et aliis quihusdam quo casu proditae actiones in rem coiporalem possideat quis, quam Specic delle azioni. « In. personam, in rem ». Le specie delle azioni, la cni esatta disünzione sola può salvarei dalla confusione, ehe in questa teórica è troppo frequente, sono di natura diversa, secondo i vari criteri, sui quali si fondano le distinzioni di Alcune si nferiscono all’intima natura delle azioni stesse, cioèallaloro relazione coi diritti, che devono esse tutelarsi; queste I pei 1 intelligenza delle fonti giuridiche, la conoscenza delTattuale sistema rifexàscono alia forma dei esse. con sono importanti non solo , ma anche per dei diritto. Altrc si processo romano p. 19 esse affirmet, et qmssessor dominum se esse ãicat: nam si Tiiius suam esse intendat, m iiem aetio est. , c qiiindi hanno natura piü meramente storica; sistema dei diritto esse neirattuale non haimo al enna viva applicazione, ma senza la loro conoscenza non .si possono intenclere le nostre fonti giuridiche, gione è bene ^ per questa per parecchie di queste di ra¬ visioni continuare a conservare nelFuso anche Ic espressioni tecniche (§ 224). xMon deve questa differenza in senso tr rela però prend oppo assoluLo ia) Questo testo non è preso ilalle Istitiizioni di Gaio, nò ci è noto alcun altro passo di un giiireconsulto antico, da cni esso deriviSarebbe fiitíavia gravo errorc rattribnirlo ai coiiipilatori. Clie esso derivi elTettivamente da un antico giureconsiilto, non può disconoscersi a causa di pareccliie espressioni. Inlatti come avrebbero potuto igiuristi giustiiiianei dire in un testo di nuova compMazione: iudices a7i)ítrnsve o menzionare Ia iníenao: dai’e facere opo7'teie e suam. 7'em esse, in un tempo nel quale 11 magistrato non J*ominava piu iudices e quindi non esisteva piíi alcuna fo7'77Uila con un m en lO. II trascrivere tali espressioni da un antico gioreconsulto sem la qiii non aver fatto ai compilatori masgiore ostacolo che iu mi e a ri ’● [’q [quacunque il testo seguUo dal Sarigny- Io ho nprodotta invece la lezione dei Krüger. — d. T.]. ^proditae sunt actimios in pe7'sonam SavignyJ. j i c ■ i il testo seguUo dal l***] [ei dare aut face7-e il tosto seguito dai bavignyj. di tive ersi non , poichò mancano interamente nella prima classe di distinzioni le relazioni storiche, zioni pratiche, sicchè la differi consiste soltanto nelhelemento scuna di esse. nè nella seconda le relaenza delle classi stesse predominante in ciaQ.«a part™ ci c pr.aealata con lo egn.nti

15 § 206. IN PERSONAM. IN REM ACTIONES U LID. 11. RAPPORTI GIURIDICI. QAP. IV. VIOLAZIONE Anche qui la partizione è presentata come generalc, onde nel § 1 si avverte particolarniente di non confondere questi j(enera actionnm con le singole 8i)ecies. Ambedue le espressioni indicano anche qui concelti vcrameiite generici, veri e propri membri delia partizione, colla qual cosa concordano parecchi altri passi di Gaio (b). Finalmente il limite delle due specie è determinato precisamente come in Giustiniano. In modo affatto símile parla Ulpiano. L. 25 pr. de O. et A.(44. 7): AcfUnum geuera sind duo:in 7'em, quae dicitio' vimlicatio et in ijersonam quae condictio appellafur. Inoltre la stessa ripartizione delle azioni viene presupposta nota e applicata in inolteplici modi in molti altri passi di Ulpiano e di Paolo (c). Potrebbe credersi che si sia cercato con supérflua questa natura delFesposta diviGssendo essa dubbiosa: ma ciò appunto diligenza di provare sione, non In questo notevole passo son contenute ]e segiienti singole proposizioni. Anzitutto la divisione ò dichiarala generale e eomprendeiite tutte le aziíjni {omninm aclionitm summa dínisUj), sicchè non può alcuna azione, che non debba aininettersi ascriversi airiuia o alhaltra specie. Inoltre queste espressioni indicano p u concetti ugualmente generici e quindi di natura sí mile tra loro, sicchè si parla di due specie dei medep. 15 simo genere non soltanto in modo apparente, per effetto di un modo di esprimersi accidentale ed incsatto, ma in realtà. Finalrnente il contrupposlo delle due specie è cosi determinato: in jjer.vo/íf/m dicesi Fazione introdotta a tutela di una ohtigatio; in ron quella a tutela di un qualunque altro diritto estraneo alia sfera delle obligationes. Con questa dichiarazione il testo, certo molto piü breve, di Gaio. Gaio IV § 1. 2. 3: concorda nella sostanza s’è fatto, perchè essa è stata recentemente combatInta con grande spreco di sottigliezza (d). Si è emessa 1’opinione seguente in diretta contradizione colla teo- [Si quaeramus) qmt genem adionum sint, verius videtur duo esse, in rem et in personam.., V^’^^onani actio est, qua agirnus ciini aliqui nobis vel ex contractu vel ex delicto cum intendimus dare, facere, praesiare oportere. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut üis aH quod nobis competere... quo obligatus est, id est . ? (b) Gaio IV § 17. 100. 106. 107. (c) Ulpiano L. 68 de R. V. (6. 1):[ haec senteniia generalis est et ad omnia slve interdicta, sive actiones in retn siie m pe^- sonam sunt, ex quibiis arbit7'ata iiídicis quid 7'estUuÍtu7% Inciim. habet]- U. 6 § 5 de aqua pluv. (39. 3):[Aquae pluviae a^xemlae non in 7'em sed pe7'sonalen\ L.37pi- e .e acti07ie7n {44. 7): [§205. b]; L. 36 de V. S.(50. 16):[« Lüisy^ nomen oinncm actionem signi/icat, sive in i-em sive in pc7'sonn7n 5/7]. Paolo L. 14 § 2 de except. rei iud. (44. 2);[Actiones in posonam ab actionibus in rcTn.... diffeinmt, etc.'\. (d) Duroi Osservazioni (Be.me7'Tiungen) p. 407. 409. 412. 423. [****][quotiens io üoriprodotta cuTn aliquo agimus il testo segulto dal Savigpyla lezione dello Studernund],

17 ^ 500. IV PERSOVAM. IN* REM ACTIONES 16 LIB. II. RAPPORTI GIUniDICI. G.VP. IV. VIOLA/.lONE 2yersonam actio si trova in Ulpiano e Giustiniano condictiü (1), in Ulpiano personalis actio (g). Dobbono ora determinarsi ancbe piü esattamente quei due concetli nel modo che segue. Si tratta di sapere se prima che la lite sia iiiLrodolta completamente (prima delia Utis contestafio) esista o no una vera obbligazione; nel primo caso Tazione è in pei'^ soncw), i:e; secondo in rem. L^esistenza od inesistenza di uirobbligazioiie prima delia lesione non è dunque il momento rigorosamenle decisivo. Gosi nelle azioni contraíliiali esiste un'obbligazione non solamente p-n prima delia contestazione delia lite, ma ancbe prima delia lesione, invece nelle azioni derivanti da delitto non vi è obbligazione prima delia lesione, perchè qui la lesione coincide colla nascita deirobbligazione: e tuttavia queste due specie di azioni sono personales. Invece nella proprietà la semplice lesione in sè genera non una vera già im rapporlo quasi-obbligatorio, ma nca comune, difesa anche da me. Origiiiariaincnte le espressioni in rem^ in personain actio stavano a designare due concetti affatto eterogenei: singola azione(Uazione di proprietà), che solo di inaiio in mano si estese ad alcuni altri singoli i)i 7'cm una casi: ni pcV' sonam era fin da principio un'intera classe di azioniSoltanto Giustiniano avrebbe attribuito a quelle espresomogenee di azioni, sioni il significato di due classi divisioni dei conceito g rintera distinzione dovrebbe enerale deli* azione, c j veraineiite considcrarsi COSÍ come opera di lui. Questa affermazione data di p. 10 è confutata mediante la prova sopra, che il passo decisivo delle Istiluzioni deriva da un antico giureconsulto (nota a) Gaio, Ulpiano e Paolo inlondono il conceito i idêntico - i e che n modo a quello delle Istiluzioni gin.slinianee. Soltanto piü sotto sarà possibile di dimostrare l’el e própria obbligazione (§ 205), la quale anzi sorge soltanto per la contestazione delia lite: perciò Tazione di proprietà è in rem. emento vero contenuto in questa errônea opinione, e di render con c,ò piü evidente Ferrore che vi è frammisto Come espressione sinônima di actio in rem si trova v^nd^cat^o m Gaio, Ulpiano e Giustiniano (e). Per in (f)L. 25 pr. de O. et A.(44. 7): [nota e]; § 15 I. de act. (4. 6): [nota e]. Che Gaio non usa conãictio come sínonimo di \npersonam actio, ma dà a queU’espressione un significato assai piü ristretto,pofi < dimostrarsi solo molto piü oltre. Cfr. Appendice XI\ num. ^ (g)L. 3§ 3 ad exhib.(10. 4):[Est auiem personalis hacc actio et ei competit qui in rem acturus est qualicumque in ‘icm ac lone, etiam pigneraticia Serviana sive hypothecaria, quae cieãitoribus competiint]\ L.6 §5 de aqua pluv.(39. 3): [nota c]; L. 178 2 de V.S.(50. 16):[§ 205. f].- Realis invece non si trova mai, nè nei giureconsulli, nè presso altri antichi scrittori. tere inteMin us,ZTcüZitZ ficri.e opor- ^°'WmqunecondictioappeUatuX S 151 ap et in pet ^^^^ones.Quibvs ãnrp fnopro .* - ^^^oncs. m personam vciO *'««« enirn est denuntiare co„dic«o«.»„ aetioneZ in perZZr""" Zit ^^^^^>>ioportere:nullaenimhocl>nZZeoT' nomzne denunüatiomRaviünv — K. 0<r. /í. altuale.

19 § 507. I.N PERSONAM, IN REM ACTIONES. CONTINUAZIONE 18 LIB. 11. RAPPORTI QIURIDICI. CAP. \V. VlOLAZlONF. azioni sono pure designate come speciáles in rem actíones. § 207. Aiiche Tap plicazione airazione ereditaria non lascia campo a dubbio alcuao, poichè essa si trova espressamente designata come actio in rem (b). Invece nelle azioni nascenti dal diritto di famiglia Specle dello azioni. «In peraonatn,in (Conlíriuaziotie). rem >. Per assicurarc conlro ogni atlacco la natura generulc dl quella divisione, è necessário di applicarla alie singole classi di diritto, essendosi già dimoslralc le azioni stesse come modificazioni dei di ò controversa la qualità di actiones in rem, e se essa non spettasse loro in realtii nere non dei tuUo saremmo coslretti a rite. comprensiva Ia intera parlizione. Veramente secondo ]’opinione dominante auche le azioni derivanti da rapporti di famiglia sono in rem, p. i» e quGsta o|nnione 1li già considerata come completamente avvalorala dal testo seguente. § 13 I. de act.(4. 6): Praeuidiciales actiones in rem esse videntur. ritti sono il fondamento. ^ Pei le azioni in persoiiam ípiesta applicazi porta nessunissima diCficolt esse devono obbligazioni, n annoverarsi tutte le azioni a dif clie iie one non à. Nessuno dubita che Ira esa delle e soltanto queste. divisione comprende tutte le Per azioni qiudes snnt, p- er quas quaeritnr, vel an lihertus sit, vel de parta ay)ioscendo. Praeiadícialís actio, dicevasi, nianza di questo medesimo testo, qualunque azione sLillo statiis, tra le quali azioni vi son pure tutte quelle derivanti dal diritto di an aliquis liher, signilica, a testimofamiglia. Ora tutte queste , devono applicarsi a tutela reali, dei diritto di eredità, dei dei í^apporli dei diritti diritto di famiglia (a). L'applicazion ai iura in p. 18 a ai diritti reali. cioè alia proj>rietíi e « non incontra alcuna obiezione; appunto cwempi di actiojies in rem nei Istituzioni di Gaio e per tali casi yopra citati testi delle portano (b) L. 27 § 3(le R. V.(6. I): . Queste « ...in hereditatis petilione, quae et ipsa m rem cst... ». L. 25 § 18 de lier. pef.(õ. 3): « Petilio heredi tatis., etsi in rem actio sit... ». L. 49 eod.: [^petitor.,. herediiatis... in y cm agere poterit], — xjn solo dubbio potrobbe irnrsi didla natura limitatii dei coiivenuto; di ciò si parlent piü ampiamente m seguito. — Del resto uiò si rilerisce soltanto all’azione nascente dal diritto stoású di ore lit.i : i rapporti giuridici secondari, ebo da <^uosto deri vano, come legati, eco., si possono sempre ridurre a diritti reali e di obbiigazione e sono difesi con Io azioni di tali rapporti. — Cfr. ancheApp. XIII num. IX. (a) Dico: ãel diritto di de staiu, o vi I Romam .ai dUMtto pnvato.cioè delia famigl ael diritto attuale, per noi, cioè in * cbeconserviarao, \a status quaesíio\'^!^^ controvérsia sui ^^itiesiio è cotrmiof ... ..iia parlano di qmestio pecie di controversic* liberta e ingenuità; 2)sullo la. iNon conoscendo noi quel primo completaraente idêntica coim fi«al cosa io noto a quGsto puragrafo. Cfr. vol.^ «Mfi. ● rapporti di famiglia b, terminologia usataik A-pp. VI num. VI e IX.

21 § 207. IN PERSONAM, IN REM ACTIONE?. CONTINUAZIONE 20 LIB. II. RAPPORTi GIÜRIDICI. GAP. IV. VIÜIAZIONK quali erano obbligazioni (f). Da questa scoperta si è recenteniente voluto concluderej che il citato passo delle Istituzioni sia un’invenzione dei giuristi giustinianei, e che sia estraneo al diritto romano vero (g); ma ambedue le parti di tale affermazione non possono concedersi. Anzitutto infatti nel senso dei diritto sono, come dice espressamente il testo citato, in rem. — Quanto a ciò che dapprima si obiettò, ciuè che non è detto sunt, ma esse videntur^ che dunque semhra soltanto cosí, che alie azioni pregiudiziali si attribuisce qni solamente una somujlkinza colle adiones hí rem(c)— l’obbiezione mancava di fondamento,percbc Tespressione videiur non è di regola usata soltanto per indicare bapparenza o la somiglianza, ma anche per designare la realtà positiva (d). — È certo piü importante la circostanza, che l'originario signiíicato dd fraeiudicium non va riferito airoggetlo deirazioiie, ma alia sua forma processuale: era una formula con semplice intentio, senza condemnatio, sovente dunque un rimedio soltanto provvisorio, per stabilire in jjrecedenza Tesistenza di un rapporto giuridico, di cuí p. -sn si voleva usare in una controvérsia successiva (e) (f) Gaio IIL § 123: {^Praeterea lege Cicereia cautum est, ut is qui sponsures nut fidepromissores accipiat^ praedicat palam et declarei^ et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut fidepromisso7'es in cam obligationem accepticrus sit; et nisi praedixerit penniltitur sponsoribus et fidepromissoribus mti'a diem xxxp?'í7e iudiciu7n posUdare^ quo quacralin- an ex ea lege p7'aedictum sit: et sí iudicatmn fuerit praediciiun non esse, libe7-antur. Qua lege f.ídeiussm'U77i mentio 7mlla fit. scd i7i usu est etiai^i si /ideiusso7-es accipia7nus,p7'aedice7-e]‘, IV g *i4; [vedi nota e]: Paolo V 9 § U [Substitutus hf’7'es nb mstiluto, qui sub condici07ie sc7'ipius est, utilite}' sibi institutum hac stipidatione cave)'e co77ipellitu7\ ne petita bo7io7'U77i possessiOTie 7'es he7'edita7'ias deiyiiiiucii: hoc eniin ãie interpositae stipidatinnis duplos f7'uctus p7~aestare eompellitu.7\ huius e7ii77i p7'aeiudiciu7n a supe7'io7'e diffeid, quo quae7'itu7\ a)i ea res de qua agitui' 77iaior sit centu77x sesteidiis: iãeoque in longio)'e7n dienn co7icipitu7'Y, L. 30 de reb. auct. iud. (42. 5): {^h7ipe}'at07'es Antoximus et Verus Augusii 7-esc7'ipse7-u7it eos, qui bo7in sua negant iure vexiisse p7'aeiuãicio expe)'iri debe7'e et frusl7'a principem desidera7'e 7’escindi vendiíioxiem']. — IMon si riforisce a ciò Gaio IV § 94:[93. Per sponsionexn vero hoc 77iodo agimus:provocamus adve7'sa7'ium lali spoTisioxie ‘si homo quo de agitar ex iure quh-itium TXieus est,sesiexdios XXV xiummos dã7'e spondes?; deinde formulayxi edUnus qua intendixnus sp07isi07iis sumynam nobis da7'i oporte)'e; qua formula ita deynitm vincimus si probave?'imus ?'e77i nostram esse. 94. No7i iamen haec suryima sponsionis exigitur. non enim poeimlis est seã praeiudidalis, et p7'opter hoc solum. fit ut per eam de re iudicetur. unde etiaxn is cum quo agitur, non 7'estipulnlur ]percliè questa spo7isio certaraente una condemnatio,che però era una semplice forma i a. « nec Iamen haec summa sponsionis exigitur dunque un p7'aeiudiciu7n, ma con questo concordava nello scopo e nelia conseguenza, e perciò Gaio la cliiama una spo7isio p7'aeiuãicialis. (g) Düroi Osse7'vazioni Pp. 409. casu ex * Questa forma di procedura fu certamente applicata in tutti i altri processi processi sullo status, ma anche in alcuui e segnatamente in alcuni, oggetto dci (c) Düroi observ. p.2l (e) QLto dtie' p. 1000. iiifruttuosa, flnchè noi non conn^*^'^ mula e la loro connessione In delia omnes § «● «r [44. .Voh tamen üta» omnesparles simul inveniuntur 7-e-- — dam non inveniuntur. certe intenlio tnueniuntur, gi‘f. ..1 TOÍa innenitur, stc>*‘ W praeiudicialibus formulis oumZ 7 “ “ mvemtur, liiertus sit, vel quanta dos sit l^aiiae quneritur, aUq^ '^'^temformularumquaeoonítZZTTT'^- ~ «esíiwaíionem condemnatio cnvo.JT habent, adpecumarid^ ^ t ^^ rova ora non so’® quel carattere di alcune azto^ní.” ^ 9- piü valida conferma, ncalo di

§ 207. IN PERSONAM, IN REM ACTIONES. CONTINUAZIONE 23 22 LIB. n. RAPPORTI GIERIDICI. GAP.IV. VIOLAZIONR essendo la in iure cessio una rivendicazione simbó lica (1), ciò prova che la forma delia víndicatio era usata anche per quella specie di tutela. Anzi anche la controvérsia suiresisienza di una patria potestà poleva esscre istituita nella forma solenne di una víndicatio ex iure Quiritium (m). E cosi pure ia forma giustinianeo è pienamente esatto dire che le azioni pregiudiziali sono azioni circa alio staiuí^, poichê dellc altre azioni pregiudiziali deirantico diritto {quanta dos sit, an praedictum sit, ecc.) non ne alcuna (h); adunque almeno giustinianeo la rimanova pih nel senso dei diritto comune interpretazione di qnel testo clelle Istituzioni sarebbe ^ ● t t ● tíuije esaita, e quindi non biasiesso non conloneva una p 21 manumisso}'ibus permissum csi /eminarum tateiam alii in iure cedere ]. Ulpiano XI §6 8:[6. Legi/imi ticíores alii tutelam in iure cedere possu7it. 7.2s cui tutela in iure cessa esi, cessicius tutor appellatur 8. Quantum ad agnatospertinet,hodie cessicia tutela non procedit^ quonimn pcrmissiwi erat in im-e cedere tutelam feminarum tantum, non etiam ma.sculo7'umf femi7iai'um autem legitimas tutelas lex Claudia sustulit excepta tutela patrono7-um'\; XIX § 11:[/rt iure cedi 7'es etiam inco7'poralespossiint,velut ususfi'uctus et he7'editas et tutela legitima libcrtae]. (1) Gaio II § 24: \_ln iu7'e cessio autem hoc morfo fit: apud ma-- gist)'atum pnpuli 7'omani^ veluti p7'aetorem, is cui 7'es in iure ce~ ditur,re)7i te77ens ita dicit ‘hunc ego ho7nin(’77i ex iure quiritiu77i 7neum esse aio; deinde postquam bic vi7idicnve7'it^ praetor inter~ 7'ogat eum qui cedit^ an cont7'a vhidicet; quo 7iegante aut tacente tunc ei qui vindicaverit, ea7)i 7'em addicit; iâque legis actio vocaiu7\ hoc fiori potest etia)7i Í7ip7'Ovi>iciis apud praesiães earum], Ulpiano XIX § 9. 10:[9.In iu7'e cessio quoqae C07n7nu7iis alienatio est et 7nancipi 7'C7'U7n et 7iec 777ancipi: quae fit per i7'es perso7xas, in iure cedexitis^ vindicaxitis^ addicentis. 10. In iu7'e ceãit ãominus, vhiãicat is cui ceditur: addicit praet07'\ (m) L. 1 § 2 de R. V.{6. 1): [_Per haxxc aute7n actio7ie7n liberae personae^ quae su7it iu7'is xiostri, ut puta liheri qui simt in potestate^ non pietunlur: petuníur igiíur aut p7'aeiudiciis aut intex'- dictis aut cognitioTie prael07'ia, et ita Po7nponius libx-o trigésimo septimo: nisi fo7'te^ inquit^ adiecfa cauea quis vinãicet: si quis ita pelii ‘■filium suu7n‘ vel Hn potestate ex iu7'e Romano\ viãetur miht et Pomponius C07isenti7'e. recte eum egisse: ait enim adiecta causa ex lege Qui7'itium vindica7'e q^osse"]. Io interpreto il diíRcile testo cosl, che nella controvérsia sulla paternità il pi'aeiudiciu7n^ ene secondo la mia opinione era sempre in rew, poteva essere usato in forme diverse sirailmente alie diverse forme delfazione di proprietà (Gaio IV §91-95). Se si sceglieva la forma piü solenne di una vin~ dicatio ex iure quv-itiuin, l’azione conservava una somiglianza di pa)'ole coll’azione di proprietà, e a ciò si riferisce la frase: «.per mevole il testo medesimo: deformazione dei diritto riduzione di ^ntico, ma una ben calcolata in aon , giuridico niodificatosi in generaltí. Io peralir affermo che anche nel i pi^deitidicia vado anche piü in là. senso dol diritto piü aníico iuH* 0 potovano senza distinzinne chionvu’^* ‘'luesta gLMiendità siiu Piò sotto (§ oo<)): tuttaviii ® pycteiudicia conceruenti rem. La Pi’oposizione i, PO rà dimosu-arsi soltanto ni nella speciale appHcazion lO StütliS. dei rrnnli ^ ^ testimonianze dirette° cl7f mancano dubbio la mia afp ’ ^ pongono fuoiã La „ia ai„a la libc.t» 111 con l SI promoveva a VÍNDICATIO 7t lihertatem od una tale ^enituiem. Sulla ^ihertcitepi '^i-ndica n semplice r ^^Pparenza di fondava la manomissione ti-asmersaVér^* tio si iure cessio (k); vindicUtm (i). Cosl poteva essere 01’^ (h) L’essere deve una volta tup alíermerTc'he''''f nei Digesti .la nVr un simir*li'li‘ storica: niuno iL> >■■■*» ?í,T -s ‘.r "«■ “ ●" ““ ■ S M: et libei'oru7n ctxp^

2o § 208. IN PERSONAM, IX REM ACTIOXES. CÒNTINÜAZIOXE 21 LID. II. RAPPORTI GIURIDICl. CAP. IV. VIOLAZIONE mente in connessione queste espressioni tecniche inveiitate con quclle confonni alie fonli, era certamente molto facile il ügurare il tutto cosi: al iiis in rem corrisponde Vactio in 7‘eni, al ius in personam Vadio in l^ersonain. Anche qui dunque si palesa in modo evi dente il pericolo prodotto dalTarbitraria formazione delle parole (o). solenne dell’adozione tra Ic altre consisteva in una iiire cessio, neila quale il padr tn e adottivo riveiuHp. 32 cava Ia patria potestà, Esseiido Í7t rem come come già esisteute (n). qui si è dimostrato. tuite Ic azioni derivanti da diritti reali, di successioiie e di íamiglia, deve lágettarsi ia terminologia jier lo innanzi divulgatissima, che limita cpiella deuominaziunc alie azioni derivanli da dinlti reali, per la quale limicessorebbe di essere generale azioni. Queirerronea tennitazione la divisione tutta I e di comprendere tulle le r § 208. Specie dello azioni. «lu personam, in rem ». (CofiíMMKiríofie). nologia fu favorita da un Con la qui spiegata distinzione delle azioni e con la designazione di esse ò di regola connessa anche la circostanza,che Tazione personale è direita solamente contro un determinato e noto avversario, Tazione in rem contro un avversario indeterminato e sconosciuto (§ 56. f). II senso di questa differenza però è che p. v4 neila prima classe di azioni già prima delia lesione è determinata e coiiosciuta la persona dei solo possibile violatore e convenuto, cioè dei debitore, mentre che nelle azioni in rem originariamente qualunque uomo è capace delia lesione che puo dar motivo a tale azioiio, sicchè questa indeterminatezza neila perMlIusoria concordanza di espressioni tecniche, che si erano veramenle in parte create di nuovo, trascurando la terminologia d apprendersi dalle fonti giuridiclie. Si ius in rem il diritto sulle le puü cbiainava iufatli cose(come parle delia p 23 sSeCilLMlZa nome ad ogni singolo dirlH 1 11 u chiamava ius hi persumnii il in to delle obblig del diritto) e si dava lo stesso diritto reale. Cosi azioni nel suo cornplesso, e dei pari g singola obbhgazioue. Poueiidosi poi arbitrariahanc autem actionem liber adiecta caum cata forse quando si pcefepiva (h a-nrp r solenne era applisarebbe anche possibile di intendprp n ai Centumviri. Però figlio non come la forma piü solPnJ^ ^enzionata vindicatio dei piuttostodeirapplicazione simbólica delia seria controvérsia, nia resto è verosimile che questo frammPnu!'l‘' mente acausa di interpolazioni ed omi^ - diiricile principal' iure quiritium non si è certo invent-it vindicatio eoo abbiano potuto porre ler/e inveee di ^^^^apilatori, sebbene essi invece di iu7'e quiritium^ forse colln Pidma iure Romano la rimembranza delia forraola proseriftl^ ‘«^tenzione di distruggere (n)Gaio T § 134; «is qui aãoptat vindir?* Quiritium. suum ease». * ndicat apud p7'aetorem filium Per le raíiioni qui usata da molti, azione (o) Cfp. vol. I p. XLIII delia preíbzione. — esposte è pure bene di evitare l’espressione reale (per actio in rm), poichè essa porta molto natura mente a (lare ad un’azione cosi designata una ristretta estensione come âi diritti reali (proprletá q jura in re). JVespressione azione p- eisonale non è da biasimarsi, perchè corrisponde pienaraeníe al “- - romano personalis actio e nel fatto non dà luogo a nessun equivoco. nome

§ 208. IN PERSONAM, IX HEM ACTIONES. CONTINÜAZIONE 27 26 LIB. II. RAPPORTI GIÜRIDICI. GAP. IV. VtOLAZIONR a lale scopo hanno efíelto conlro quaJunque possessore, e questa parlicolarità è designata talvolta con Tespressione actio od exceptio in rem scrÍ2)ta (b), il che corrisponde in tutto al modo di esprimersi menzionato di sopra (nola a); tiiLtavia Tazione slessa è assolutamenie hi persomm (c). Vactio ad exhlhendum applicabile contro chiunquo eventualmente si trovi in condizione di poter esibire la cosa, sobbene anche tale azione sia espressamente designata come personale (d). — Gosi pure Vactio ctcpiae pluviítc è personale, e tuttavia si dirige (con Uguale natiira ha sona dei convenuto cessa soltanto per la lesione real mente avvenuta. Anche in appiicazioni cliverse dalle azioni si usano le espressioni in personam e in rem per esprimere o per negare la relazione di gozio giuridico o di un discorso determinata (a). un necoii una persona Nond.meno la coinciclenza di queslo confrapposto con le due specie di azioni non è in alcun modo gcncrale, e. se ne deve fare applicazione cautela. Gosi da un lato soltanto con 10 azioni V hanno parecchi personali, che tuttavi ivia possono dirigersi contro un segnataniente contro qua- avversario indeterminato, lunque possessore di (b) L.9 § 8 qno.l iiietiis (4. V); [....M^írcé-Z/us no'at: etiam ad~ compeieix hanc actiunem cum in rem sit scripta]; p. 25 ve)'sus reiim L. 4 § 33 de lioli exc. (44. Z): [ meíus causa excopHo in 7'em scripta esé ]. Non è esatto il considerare l*espres$ione in rem scrivtam adio come uii’e.sprc-ssionc técnica vera e própria. Ctr. Durui Osservazioni(liemerkungen) pa^. 410-412. (c)Se il (laniie^''ííiato ne ha bisogno, può colla rostituzione pretoria riacquistare iminediatameiite la proprietà perduta, qiiindi in rem adio; qiiesia però è distinta esaUametite dali’ací/o quod metus altrimeiiti valevole,sicchè la personale natiira di qiiesfuitima è posta fuori di dubbio. L. 9 § 4. 6 quod metus (4. 2); [4. Volenti autem daticret in rem adiu et in personam rcscissa acceptilatione vel alia liberatione. 0. Licrt tamen m rem adionem dandam exiuna vera , . appunto corne di gola avviene solaniente nelle i l’azione spettante n; rem actiones. Ta ^ che fu cost rele è per violenza pei ristabiliinento delia cosí Tazione, come reccezione retto sua aci un negozio giuridico, primitiva condizione: (a) Pactum in rem. L 7 s q t c- . haíio in rem fit. L. 10 de O n n >4).- Nunqmtur eãzctum in rem scriptum‘e[f\^^n 7 in rem Iob.5§ 3 quibus ex causis(42. 4) meius (4. 2), 1 impersonale.- Cosl può par arsi a 0 personam concepta, secondochè ^ sona dei avversario;deve quindi d rsi P"'^' un zntentzo m rem concepta ma uJl , actio i le cir i cosfanze avere V? ^^condo n re)7i ha n dirsi soltaX oeile talora interd.(43. 1):[Interãicía omnia Vcet í« Pi^etorie. L. I § 3 tamen ipsapersonalia sunf\; L 5 s ! ^ideatur concentavi ^^dum sic sü scriptuL ÍMItaT^ natur/?,? Labeo Personas, sempre civili la ODoe era concepita la formula. Cfr direttamente dal sotto § 216. w. stimemus, quia res in bonis est eiuSy qui vim }>assus est, verum non sine ralione dicetur, si in quadmiplimi quis eperit, finiri in rem actionem, vel contra]\ L.3 C. eod.:(2. 19[2o]):[ò>'i vi vel metu fundum avus tuus distrahere coactus est,etiamsi maxime emptor eu.m alii venãidit, si tamen tu avo tuo heres extitisti^ ut tibi i’ed~ dito a te pz'etio restituatur,postquam placuit in i'em quoque ãati actionem^ secundam formam perpetui edicti adilo praeside piovinciae poteris postulare, si modo qui secundo loco compaiavit longae possessionis praescinptione non furrit munitus]. (d) L.3 § 3. 15 ad exhib. (10. 4):[3:[§ 20fi. g]- l^- Scieziãum est adversus possessorem hac actione agendwn non solum eum qui civiliter,sed et eum qui 7zatU7'aliter incumbatpossesstoni. denique credilm-em^quipignori rem accepit,ad exhibenduzn teneri placet\.

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