I i l y’ 1 SISTEMA I . IJIIIITTÜ ÜOJIANO ATTUAUí / I- VOTAIMR TkIV/0 « I. / I I I í V A / \ \ \ ,I i t A I ●V. ''V. ■ -vA'^' l- ■-■j aasp I V ^ i t :o? A«\nrrjs^'> Advog*dei* <lr S>«> r^ulo 1 340.15(4501 S278s BIBLIOTECA ÉLCIO SILVA 1900 ● 'i V. 3 : I ífi'J7RWI
FEDERICO CARLO Dl SAVIGNY S 1 S T E M A DEL íVNO DÍRITTO ATTUALE beclescO dalTorigii^ale T1'a d.uzione Dl VITTORIO SCIALOJA lloiiKiim r«. UiuviTsilíi lii lümia. Pr<ifc'Ssoi'i' «li Dirilli' VOI.UME TeRZO Seconda tivatura. TORINO UNIONE TIPOGRAEIGO-EDITRIGE 33 — Via Cario Alheilo — 33 1900 I
/7c/' / ^ í'1'' ; ■> / / / / ^ t I r ^ /-/● I N D J C E / dcl Terzo Volnine \ l^rr / / A/ / ^- ' LIBRO SECONDO I R A P P O n T I G T U R [ n I c t. Capo terzo. Tíascita ed estinziono dei rapporti g-inridioi. 1 § 104. Introtluzione § lUõ. Cíisi piíi importanti líi faíti gluridici. I. Successloni . » 8 § lOG. II. Atti volontari. — Impedimonti: A. Grudi dclTetà. Introduzione § 107. 11. Atti volontaid. — Impedimonti: A. Gradi deU’Gti\. Infantes e Qui fari possiint § 108. II. Atti volontari. — Impedimonti: A. Gradi delTetà. Infantes e Qui fari possunt {Continuazione) » g 109. II. Atti volontari. — Impedimenti: A. Gradi deiretà. Jmjjiiàeres e pube7'es ^ » g no. II. Atti volontari. — Impedimenti: A. Gradi delPetà. Impiiberes e pubn'es (Continuazione) . . . » 111. II. Atti volontari. — Impedimenti: A. Gradi deiretà. Minores e Maio7'es 112. II. Atti volontari. — Impedimenti: B. Inferrai di mente. C. Interdetti. D. Persone giuridiclie . . 113. II. Atti volontari. Estensione per raezzo di rappresentanti 8 114. IIP Dichiarazioni di volontà. — \iolenza ed erroro 115. 111- Diebiarazione di volontà. — Violenza ed errore (Continuazione) S 116 111 Dichiarazioni di volontà. — Condizione. Concetto » U8 22 » 26 -II 80 » 03 » 97 . » 100 » 123 R 117* ni* Dichiarazioni di volontà. — Condizione. Suo specie 159 I Jjg' iii Dichiarazioni di volontà. - Condizione. Adempi- ^ * ' mento regolare ^ 119. 111. Dichiarazione di yolontà. - Condicione. Ademp.-» 120. III. D“chiL!.orrdi volontà: - Condizione. Eiletto» !m SiirirI'/ K'lilriir risirvarsi i (lirilli di l*n<iirivln li-Umuia s/i!t'i }iri'si-nl‘' lriidii:-ii)iii‘ e suíU' amiiinih' inlrodidlcri. 172 176 196
I VI iMiii;!: 1 i CAPO TKRZO § !2I. III. Dicliiaraziciii <ii voloníà.— ComlizioiK'. Ni‘í‘C<s;iria 0 imjjos>il)i!e Í'"U> ^ 122. IIÍ. í)icliiarazioiii di volontã.— (^oikíízíuip-. Iminuralo » § 12.;. III. Difiiiiarazioni di voloiità. — Cnndi/.ioiu*. Iiiiinocalu \Con/imwzi<uiè) >■ § 12-1. III. Dirhiarazioni di volmità. — ('ondi/ione. Iiiijios.^^iidlc e iinmorale iCunthiuaziuiie) » ^ 125. III. Dicliiaiaziorii di volontà. — 'Ipruiiiio . . . § 120. III. Dicldarazioni di volontà. — Trnnine iCo77fõi. \ » g 127. III. Dichiarazioni di volontà. — Termino » ^ I2K. III. Dicliiaruzioni di volontà. — Mndus ■» ^ I20. 111. Dicliiarazioni di volontà. — ^ r.30. 111. Dichiarazioni <Ii volontà. — Dicliiarazinne. K Idl. 111. Dicliiariizioni <li voloníà. o lacita nlilltt.- Dicliinraziono. Kspro.^sn alo 2ir líASCITA ED ESTINZIONE DEI RAPPORTI GIÜRIDICI 22‘Í 2d'.' 2õl 2< 277 2SS § 104. 1 1 n 11’ O tl ii V. i O n c. Già in addietro osscrvammo (§ 52), che Ia nostra scienza non ha altro oggetto che i diritti acquisiti. Ciò vuol dire, che i rapporti giuridici, dei quali noi ci accingiamo a riccrcare la esseiiza, iion hamio lor base nella iiatura umana come tale, ma sono da considerarsi come aggiimte, che ad essa vengono dal di fuori. Solamente la possibilita ed il bisogno di tali rapporti giuridici, ossia solo il germe di essi, si trova ugualmente nella natura di omii nomo, cosütuendo cosi una inlrinseca neccssilà; lo sviluppo di questo germe è cosa particolare c contingente, e rivela questa sua natura nella tanto varia misura, che si riscontra nei diritti appartenenti a ciascun indivíduo. Ma sarebbe un errore il pretendere di ancor meglio determinare quel nostro asserto, riducendolo a significare, che tutti i diritti di una persona non possono p 9 acquistarsi che nel corso di sua vita. Imperocchè sebbene ciò sia vero senza alcun dubbio per la massima parte dei diritti, tuttavia se ne trovano anche molti ed importanti, i quali prendono loro immediato cominciamento dalla nascita, in quanto che si basano Bavigni — ///. Dir. }i. atluaU. 1 ;i'>7 31'i 3.'C § 132. III. Dichiarazioni di volontà. inezzo dei .^emplice .silonzio ^ I.I.). III. Dicliiarazioni di volontà. — rticliinraziono. Pinin » § 131. 111. Dichiai ■azioni (ii volontà. Iiitenzionalo . § 135. III. Dichiarazioni di volontà. ■ Jontà. Mon intenzionale ^ 136. III. Dichiarazioni di volontà. — I)i(diiaraziono :íenza v lonfà, Non intenzionale {Coniinuazione) . - » § 137. III, Dicliiarazioiií dl volontà. Iticliiaraziono. l’«t’ » Volontà. Dicliiarazioiic i-en/.a » Dicliiarazione senza vooDirhiarazioiic Fonza 32'.) 3.1') 312 50 356 volontà. iNon intenzionale. in sHb.stontid » § 138. 111. I )icliiarazioni <li volontà. - Diciiiarazitnio st 36& J .mza volontà. Non intenzionale. hVror in subsfaniiff’ {Coniinuazione) . . . § 139. III. Diciiiaraziotii di volontà. >? — Dicliiarazione senza 383 volontà, Non intenzionale. Limiti di miestu 140. IV. Contratto caso » » 396 K 104 § 141. IV. Cotitratto {Coniinuazione) 411 r » Appkmjiue viu. EiTcíi’e ed ignoranza » 419 ♦ S.
§ lOi. INTRODUZIONE 2 3 LIB. ir. RAPPORTÍ GIL’niDICI. GAP. III. NASCITA ED ESTIN7.10NE tlel sistema (§ õ8), e la loro csposizione coslituisce il compito dei presente libro. appunlo sulla nascita avveiiuLa in particolarí circostanze (a). I diritli acquisiii possono quindi dubbio essere anche congcnili. Ogni singolo rapporto giuridico ha pertanto le senza SIU‘ Io do agli avvenimenti. per i quali si produce la nascita e la estinzione dei rapporti di diritlo. il nome di futtí giaridici. 'rntÜ i fatli giuridici por tanto Iianno tra di loro qncsto di comune, che per essi si opera nel tempo un cambiamento dei rapspeciali regole,secondo le quali esso nasce o si estingue riguardo ad una determinata persona. Queste regole sono di tale imporlanza, che in alcuni rappoidi giuri dici esse cosUtuiscono pressochè Tunico obietto di piii accurata indagine ed esplicazione (b). TuUavia tra queste regole, concernenti i singoli diritti, molte ed importanti disposizioni si hanno generali, le quali pcrsone. Ma posto questo porti giuridici di determinate loro earattere comune. presentano tra di loro di.stinti per grandi difíerenze. Ora anziíutto dobbiamo riassumere le dilTerenzc piü importanti, che si írovano in essi, facendo essi Cl SI specialmenle risaltare quei p. 3 non possono essere rettamente intese, se non le si concepiscono e le si aggruppano Queste disposizioni appartengono alia appunto come tali. parte generalc punti, i quali per la loro importanza renderanno ])0i necessária una trattazione i-eggiata. speciale e particola1) I fatti giuridici sono parte posifivi, parte gativi, nel sonso che deve o non deve avvenire qualche co.sa, afrmchò un diritto nasca o due classi però la piima c di gran lunga iiiíi numerosa e piü importante. ne¬ si Gstingua. Di queste ta) Cosl pep es. per il fancinllo al memento delia siia nascita sorge sempre la cognazione almono con la madre; ordinariamente ancho la dipndenza dalla potesta dcl padre e Tagnazionc con g!i agnati di S-?*dpR-! Ia potesta sul fanciuilo,ò morto pnroa delia nascita di questo,il íiglio delia nascita il patrimônio o heres. acquista incontinente pel fatto 0 parte dei patrimônio dei padre, come (b) Questa importanza è riconosciuta erl esposta anzi ir, mn.lo troppo unilaterale ed escUisivo da Ulpiano nelia L.41 de lee n dl- « Totdm autemius consistit aut in aãquirenã; aut in eoJèrvando aut ^n aut enim hoo ayilur guemadmoãum nisquefiat cu- , aut quemaclmodum quis rem vrl ^ ^ . aut quornoao aliena «uí Q i t at mon,™ ’ presenta anche un terzo, il Questo 4s "o proprio,di causa dei perdurare dal ãirittn o/ ’ imperocchè allora può essere concep o (o viceversa); ma allora anche Se al contrario il conservare viene intesn cnmp ^ troppo, Vesercizio o come perseciizione dei diritto allora JllTt ^engono certamon+ft na ^'riuo, allora quei tre momenti diritto; in tal caso però questi trTm ^ da potersi giustiflcare tale loro 2) jYoí prendiamo per punto di partenza, che 1’effetto dei fatti giuridici consista o nelia nascita o nelia estinzione dei rapporti di diritto. Tuttavia tra questi fatti molti ed importanti se ne hanno, l’effetto dei quali non può completamente riferirsi nè alhuna p * nò alhaltra di quelle categorie, imperocchè esso ci apparisce piuitosto come misto delhuna e deiraltra. Un tale effetto misto dei fatti giuridici si riscontr nelia trasformazione o melamorfosi -dei rapporti d a i
§ lOi. INTRODUZIOXE LIB. n. RAPPORTI G]L'RIDICí. GAP. lü. NA5CITA ED ESTLNZIONE 4 tilli, la qiiale dovrebbe necessariamente riuscire scolorita e non soddisfacente, o dovrebbe sconfinare nello speciale campo dei diritto delle obbligazioni. 3) í íalli giuridici possono consislere: A. In altí volontari dellanteressato ossia delia persona, alia quale si riferisce racc[uisto o la perdita, di cui si tratla. dirilto (§ 59). In questo caso per il falto giuridico la precedente configurazione dei rapporto ê slruUaj ma al tempo istesso ad essa sc ne sostituisce l;ensi diima nuova. Ma la trasmutazione islcssa può conccplrsi in due modi: A. SoggcUivamentCj in raj)porio allc persone, in quanto lo stesso rapporto giuridico passa in altre ])ersone, e continua per conseguenza per i nuovi soggelii subentrati. Questo imporlante conceito giuridico poria il nome di succemone. Delia sua natura generale íratteremo particolarmente tra ])rcve. B. Obbicttivamente, relativamcntc al conlcmilo dol rapporto giuridico, in quanto questo viene derato come perduraníc con Questo trasmutamento obbiettivo ha ricevuLo il suo consiun contenuto diverso. B. In circoslanzc casuali, tra le cpiali sono da persone diverse dalla annoverarsi anclio gli atli di interessata, come pure le omis-sioni (e). Inoltre negli atli volontari la volonlà deiragcnte può operare in dnplice modo: e) Come direita immcdialamenlc alia nascita od alio scioglimenlo dei rapporto giuridico, sebbenc questi possano non essere altro che mezzi. al conseguimento di altri scopi anche non giuridici (f). Tali fatli chiamansi dicldarazioní di volonià o negozi giuridici; p. G completo c preciso sviluppo nel diritto delle obbliga zioni (c). Vero ò che se ne trova falta applicazione anche in altre parti dei diritto,ma solamcnte in quanto ad esse si sia fatia applicazione di concelti c regole delle obbligazioni (d). Quindi è che questa dottrina ha una natura di cosi concreta h) O come immediatamente direita ad altri scopi non giuridici di guisa, che 1'effetlo giuridico tenga p » (e)Se io soíri’0 un furto o acqiii&to per tal fatto alenni diritti, questo per parte tlel ladro è senza dubliio un alto voloiitario, lua rispetto a me ò un fatto accidenfale, imlipendento dalla raia volontà. — Se io trascuro im termine perentorio e perdo un diritto per tal fatto, questo non è raai un atto volontario,sia clie tale trasciiratezza derivi da diinenticanza o dalla mia intenzione. íf) Chi compra una casa entra coscientemente in un rapporto giiiridico, che a liii procura cosi diritti come obbligazioni; ma questo rapporto liittavia dovrà servirgii solameníe come mezzo per potere con sicurezza ed a suo beneplácito abitare la casa, o per guadagnar danaro locandola o Ibrse anche rivenüendola di nuovo. , da apparire pih opportuno di non occuparcene affatto che tentarnc la trattazione nelle per ora, air/i sue lince fondamen- (c) Cioè nella dotírina dei dolo,della^íolpa,dei caso e dell’interesse. ( )Cosi per esempio nella rei vinãicaiio può legittimamente con- ^■emrsi anche colui qui ãolo elesiii possiãere. Inoltre nella condanna n iofl^nza 11 dolo e la colpa dei convenuto. Ma un “ele :hWrgator7o!'’”*°
§ 104. INTRODÜZIONE 7 .VA.SCITA ED F.áTl.SEIONE G lAii. ir. r.APPonTi niuniDicr. cap. m. punto delia Imltazione di quegli istituli e per conseguenza delia parle speciale dei sistema. Ma Ira esse sonvi due forme speciali di natura cosi estesa e che si riconnellono coii singoli istituli giuridici cosi di- ^■ersiJ che anche una piíi minuta trattazione di esse non può trovare che qui il suo vero luogo. Queste forme cosi largamente esLese di dichiarazioni di voionlà sono il couirafto c la ãomizione. 3) Speciale cousidcrazione íinalmente meritano quei fatti, che contengono come elemento essenziale il decorso di uno spazio di tempo e dipendono per conseguenza da determuiazioni di femjjo. lecisainciüc nella coscieiiza un po.stu secundário (gi, iion sia voluto (h). Le dichiarazioni di volnntà finalmeiile alia lor volia iii duc* manierc: 1) Come volontà uiiilatcrale delTinicia cui ii caso piü ini])orianic e i il qualc luUavia ha la sua vera parte speciale dei sistema, ossia () ( e SCOliO ILiello deli ultima ia nel dirillo i aj»pariatO; di )lonlà- v( s(*de si )lamcntc di cessione. deirinterc:^- Come concordanza delia volontà sato colla volontà di una u piü alLre pcrsoiie o la p-1 come contralto 0)- Quesii concetti gcncrali di diriüo compariscono ^ tuU(3 le varie classi di istituli diriUi i-cali, figura speciale in dici Dopo questo sguardo preliminare noi dol)biamo ora traltare dei fatti giuridici in particolare, e: In-primo luogo di quelli piü importaiili tra essi per la natura loro e per le differenze che vi si incontrano. Tra questi io pongo i seguenti, i quali perciò dovramio essere trattati ciascuno in particolare: I. Successioni; II. Atti volontari; III. Dichiarazioni di volontà; IV. Gontratti; V. Donazioni; YI. Fatti dipendenti da determinazioni di tempo. In secondo luogo degli ostacoli, che si oppongono aila efficacia dei fatti giuridici, ossia delle varie specie e delle varie cause delia invalidità di questi. , nella proprielà e negli allri clibligazioni, nel diriüo di successione di famiglia. Oueste figure concrete laiiiio pai liei ra ●li pl"-»! ■tc iU’' p. 8 ■iiol iartí fg*j Clii andando a cacida persegaiila nn anirnale, a _ piaceri delia caccia ed al tempo istesso viiole anche o vendere 1’animale; deiracquisto delia proprictà iiicdianfe egli avrà ben poco coscien/.a. — Colui che con assicura da un crollo la casa cailente in rovina delPamico ,351vuole impedire quel danno senza pensarc propriamente a -^to contralto delia ncíjotioriun gestio e senza preocciiparsi dei i titolo dei libro terzo dei Digesto. (h) Coliii che mi deruba non ha certamente la intenziono nire mio dehiloro ex clelieto. Perciò questo fatto, che rigaao è casualc (nota e), riguardo ad es.-o è atto voluntário, sotto quesfultimo punto di vista non si può dire un (i) 11 contralto adunque, che relalivamente a ciascuno dei c tecipariti genera diritti ed obhligazioni, è al tempo istesso i , mente a ciascuno di essi un atto volontario, e piü propriam negozio giuridico. di n u i® nr h
9 § lO.J. SUCCESSIONI s LIB. II. RAPPORTI GIüRIDlCI. GAP. III. NASCITA ED ESTIXZIONE unico rapporlo giuridico, chc perdura in persone diverse. II fondamento di una tale connessione ò dato dalla circostaiiza, che ii diritto posteriore succede, nel tempOj immediatamente a quello anteriore. Infatti, se per esempio una cosa ò derelitta dal proprietário, e dopo qualclae tempo viene occupata da uu altro, tra qiieste due persone noa si ha successione giii per lo stato intermédio di abbandono,che pone ira esse completa separazione (a). Aía anche quella continuità nel tempo non ê sufficientc. Essa ha luogo, fra gli altri casi, anche in ogni passaggio di proprietà in 1'orza delia usucapione, senza che perciò esista fra i p due proprietari un legame giuridico. La essenza di questo legame è da riporsi nel fatto, che il rapporto giuridico posteriore si basi sul precedente, derivi da esso, e sia quindi da esso condizionato e dipendente. Cosí avviene nella trasmissione di proprietà per tradi/ione. La nuova proprietà non solo cominda nel medesimo istante, iu cui cessa la precedente, ma anche nasce solamente in quanto il precedente possessore aveva effettivamente tale proprietà. Una tale dipendenza da un determinato diritto anteriore non ha luogo menomamente neH'acquisto per usucapione. Solo il rapporto qui dimostrato ci autorizza a consiuna í^oi possiamo chiamare quella prima parte posi tiva, la seconda parte negativa delia trattazione dcH teoria dei fatti giuridici. a § 105. Oasi pixi importaixti <u Tatti 1. Succossioni. íii uri(1 ici. Già notammo come proprietà dei fatti giuridici. un cambiamento quella di indurre sempre nel tempo nei rapporti giuridici, e come tale cainlhrimenlo ])OS.sa in parlicolai-e consistere anche nol semplicc mulai-íi dei soggetto dei rapporto giuridico (§ 104), specie di fatti giuridici iioi diamo il nome di surre-^:- simii,ed è appunto la natura di V lale queste,che ora si tratta di megiio determinare. Ora affinchè possa ridica, p. ■.! a^ ersi una tale successione giU“ ossia il cambiamento semplicemente di un rapporto giuridico, fa d perduranza delia identità di soggettivo ’uopo presupporre la ^luesto stesso giuridico. Ma perchè si abbia questa identità per nulla il solo falto, che il diritto sia di iiguale e che si riferisca al medesimo due persone hanno in rapporto non basta specie oggetto. Se per esempio due tempi diversi la propriet , ciicostanza non basta per se sola a che si abbia tra le due sione. Anzi per essere autori d’uopo che tra i due a sul medesimo fondo, tale persone una succesizzati ad ammetterla fa (a) Si potrcbbe obiettare che ogni erede ò pur successore dei de funto sebbene tra la morte deiraulore e ladizione delia eredità sia co!'SO un lungo intervallo di tempo, nel qimle il patrimônio non aveva alciin effettivo padrone. Ma colla adizione delia eredità il diritto delrerede vieno sempre làtto risalire, per mezzo di una íinzione giuridica, ol momento delia morte. Vedi sopra § 102. b. . , _ rapporti giuridici esista tale bsione intrínseca, che essi appariscano come un
10 lí § 105. SUCCESSIO.NI LIB. II. RAPPORTI GIL-RIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE porto meramente accidentule c mutevole (§ õ6), il cüiiceUo di succetísiúiie ò iiella sua piü ampia e svariata applicazioiie pienamenle conveniente alla essenza dei diritto patrimoniale. di íainiglia. Gli isiituti originari di queslo sono colla essenza delia pcrsona cosi streltamenle connessij che non può esscre applical^ile ad essi una successionc. iiilaUi noi la troviainu qui solainente in due modi. Primieraniente in quelle parti artificial! delia íainiglia,. ie quali si íbndano solamente sopra rapporti pafrinio- 'nialij e sono perciò come questi suscettibili delia successione ordinaria. Cosi il diritto dei padrone sullo schiavo è basato sulla proprietà,ed ò per conseguenza oggetto delia successione ordinaria come ogni altra proprietà. Qualche cosa di simile si lia nel patronato, nella wancipU causa, e nel colonato(§ 55). In secondo r la luogo, il diritto romano piü antico ha ravvidnato alla natura delia proprietà anche alcune parti dei rapporti di famiglia originari, per lo che la patria potestà e il lâgoroso potere dei marito {mamts) divennero oggetti di una possibile successione (§ 55 num. 1. 4). Ma quasi lutte queste applicazioni sono scomparse nel diritto romano atluale: alcune già prima presso gli stessi Romani erano ridotte a semplici atti simbolici, 0 sono poi al tempo di Giustiniano già dei tutto scom- ])arse. Solamente in un istituto dei diritto di famiglia si è conservata tuttora una vera successione, nella datio in adoptionon^ Luttavia anche qui il concetto di successione non è di alcuna conseguenza importante. Non cosi nel diritto derare il diritto posleriore dente; e ({uesto caso si presenla, sopra gli allri esso ravvicinati, cosi iniporiante e cosi 1'econdo di conseguerizG, che si è trovato necessário di d*, in modo particolare con uiia pria {siiccessio). I rapporti giuridici riguardafi sotlo il Inro aspclí*» piü semplice e piü natunde ci portano a considcraiv la persona, a cui si riíeriscono, come la sostanza per manente, il diritto in sê stcsso come raccideníc, il (|uale secondo circostanze mutevoli si trova ora unito, ora non, alla pei-sona (§ 4. 52). II conceito delia suc cessione ci jiorta a considerare la cosa in modo, che il posto delia pcrsona di fronte al diritto che le pote apparisce invertilo. II diritto può qui riguardarsi come ]'elemento essenzialc e permanente, potendo esso perdurare inalterato in una serie di persone suecedentisi Tuna allüiltra. Anzitutto convien ricercare se Timportante con cetto giuridico delia successione possa dei pari applicarsi a lutte le specic di rapporti giuridici. A questa domanda dobbiamo rispondere negativamente; poiche anzi il vero campo deirapplicazione di quel concetto è il diritto patrimoniale, nientre esso nel campo dei rapporti di famiglia non occupa che dario e poco importante, il patrimônio per sê stcsso ê estraneo alla persona e a questn accede solo dal di fuori, e che i singoli elcmenti di esso stanno sempre colla persona in un rapcome idêntico al }»i-ccecon igiiai'li i espressione íeciiica pr< comun posto seconInfatti dal momento che p 11
13 105. SCCCESSIONI 12 LIB. II. RArPORTI GIURIDICI. GAP. IH. NASCITA F.D E5T1NZIONE aí singoli diriUi contenuli in questo patrimônio, ma solo mediatamcnte, vale a dire solamente in quanto e perclic essi sono i)arte dí queslo patrimônio come dei vero oggetto delia successione. Questo importante conceito giuridico riceve la sua piü esatla determiiiamediante la serie seguente di proposizioni. 1)II patrimônio come tale, come quantità ideale, senza riguardo al suo particolare contenulo, è oggetto di qucsla spede di successione. i\la con ciò è benis- p. u simo compalibile clie tal successione si rifcrisca non a tutto il patrimônio, ma solamente acl una quota, ossia ad una frazione di esso. Infalti anche una tale parte si riferisce, come a suo fondamento, sollanto a quel coiicetto ideale dei patrimônio; il patrimônio è rimilà, di cui quella parte apparisce come una fraParimente a questa specie di successione non contraddice il latto, che aicuni singoli diritti, per la loro spcciale iiatura, non siano susccltibili di essere trasmessi per inezzo di essa, e clic perciò, nel caso di una tale successione, piutlosto si estinguano dcl tutto (d); impcrocchè per questo distaceo di singoli diritti determinati la essenza delia unità patrimoniale, zione zione. ■— Noi possiamo pertanto asserire che il diritto patrimoniale è il campo giuridico. nel rinalo solamente può avere rilevante applicazione il concetto di suc cessione. A questa osservazione si riconnette direttainente la seguente importante partizione delia successione. Questa è ora simjolare, ora íiuiversale (b). Noi chiamiamo successione suujolare quella, che ha p. J3 per oggetto un singolo diritto patrimoniale, od andu‘ piü diritti patrimoniali insieme, tuttavia in modo che ognuno di essi passi per questo passaggio, che compie accidentalinente insieme cogli altri, venga a trovarsi in conne; sò stesso, senza che per lone con qiiesli. Questo concetto di por sè stesso non è difficile nò importante, ed assume il suo vero ignificato solamente in opposizione col caso seguente. unicerside ha La successione per oggetto il paíriin cui cioè si astraií suo speciale contenuto, tanto làguardo alia quantità (valore pecuniário), (pianto ri guardo alia qualità (specie dei singoli diritti, die fanno parte e degli oggetti di quesü dirilti) (§ r,G) (c). Questa successione adimque si riferisce monio come un tutto ideale, i completamente dal iie certíunenie guie è líi memória di IIasse siilla Vniversitas iuris e re7'um^ Arebiv vol. 5 n'^ l (V. sopra § 56. o), sebbene ivi questo argomento non ii punlo principale delia indagine. Del concetto delia successione nniversale si tratta ivi a pag. 19. (d) Hasse loc. cit. pag. 24. — Cosi per esempio 1’eredità è una euceessione universale, come pure loè la arrogazione. Ma nella eredità rusufrutto, di cui godeva il defunto, non si trasmette; nelfarrogazíone, secondo il diritto antico, non passavano nè 1’usufruUo nè i debiti delTarrogato. sia (b) Perovviare a qiialsiasi possibile , oraebe le espressioni tecniche usate dai morlfr'*’ mlisesingularis (o anche n non saprel sostituirvene altfe coq brevi "í " Senuine; pure lO mente note. Del resto la ferminni e cosl general mente in appresso. bssata piü ampia- (<=) Lo scpitto pii, importante sulla natura delia successione univer-
r § lUÕ. SUCCKSíílONI 15 U LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAI*, lil. NASCITA CD E.STINZIONE ricorrersi acl arbítrio per scrvirsene ad uno scopo qiialunque, ma anzi ò stabilito esclusivamente per una >‘erie di singoli casi delerminatij nei quali però esso lia anche Juogo sempre e senza riguardo alia possibilità di una contraria volonlà individuale (g). I casi pÍLi importanti Ira questi si riferiscono ai beni lasciati da chi muore: herediias, ho)ionüu possesHio, fideicom- ■wissaria Jicredltafi, ed altri rapporti simili. II patri mônio di un A’iveiite si trasmetíe in questo modo: in primo luogo, quando la persona entra sotto la poíestà alirui {arro<j(dÍo, in manum conveutio, servitu delia pena): in secondo luogo, cjuando il patrimônio di essa è venduío per il concorso dei crcditori (secondo 1'antica forrna di questo). trario può la intenzione esser diretta alia trasmissione di im intero patrimonk), ma essa non.si attua in modo immediato, perchè delia successione ]mu arbiirariamente farsi applicazione. casi tutti gli elcmenti dei patrimônio devono Irasmessi ciascuno singolarmente (h). In molti altri casi al conuniversale non Anzi in tali essere ne resía punto la sola cosa che qui irnporli alterata. nou 2) Dappoichè il patrimônio è una uníversUa^, cd anzi la piíi importante tra tutte. noi possiamo fonnulare il principio ora esposto anche cosi: Üggetto di quGSta specie di successione è una uniren^iias come tale; e vedremo tosto che la denominazione romana di ([uesta specie di successione si fonda appunto sopra tale espressione. Ma errano alcuni, i quali, inverlendn la espressione, ammettono che questa successione possa aver luogo anche in alti-e specie di íinkersiias. <íuali ad esempio la dote ed il pecúlio (§ 5G), impei‘ocche essa ha luogo solamente nel palrimonio. 3) La vera caratteristica delia successione universale è l'immediato passaggio dei crediti e dei debiti (e) appartenenti al patrimônio, per i quali anzi questo è Tunico modo possibile di trasmissione, imperocchè essi non possono essere trasmessi per suc cessione singolare (f). A) A questo rapporto giuridico artificiale non può 16 p. 15 (g) Una enumerazione di questi casi si trova fatta in Hasse pag. 49. (h) Hasse pag. 23-40.— I casi piú importanti sono quelli, nei quali un intero patrimônio è donato, ovvero eostituito in dote, o viene conferito in una società, o quello in cui un erede vende l’eredità clie gli è toccata. Fino ad un certo pnnto rientra qui anche il legatum partitionis, in quanto clie esso opera solamente come successione singolare, sebbene abbia per oggetto una quota delia ereditá. Sola mente qui si ha la differenza, clie mentre il testatore avrebbe potuto assegnare alia persona chiamata al legato questa quota, istituendola erede, il che cosi avrebbe eostituito una successione universale, invece la sua intenzione si è diretta a contenere la quota indicata entro i limiti di una successione singolare. — Tale era anche in (e) Hasse Ioc. cit. pag. 21. — Nella eredità ciò ê indubitato. Nella arrogazione almeno la raassima parte dei crediti passa; i debiti passerebbero anch'essi, se non si estinguessero in virtii delia capitis deminutio (§ 70 rF III). — Riguardo alFerede questa circostanza viene espressa proprio come segno di riconoscimento nella L. 37 de adqu. vel om. her. (29. 2): [//eres in omne ius mortui^ non taniuni singularum rcrum dominium succedit, cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredfm transeanf]. (f) Nelle obbligazioni non si ha una successione singolare, ma sola mente un surrogato di essa per gli scopi dei coramercio: cioè cambio unanuova obbligazione di ngual valore {novaiio), o persecuzione dei debito mediante un rappresentante [cessio acUonis). con
17 § 105. succEssiONi . RAPPORTI ‘GIURIDICI. GAP. UI. NAaClTA ED EáTlN/.lONK 16 LIB. II socldisfazione tutte le quéstioni secondarie. Alia heredifas poi immecliatamente si ricollegarouo tutti gli altri casi piü importanii, come la hoíionim i^ossessio, poichè altro non erano che uíteriori applicazioni di quel concetto giuridico. Anche per 1’aiTOgazione e simili non avrebbe potuto certo trovarsi im'analogia [)ÍLi appropriata. Andare con queslo istituto artificiale piu oltre di quello che dircttamente reclamava il bisogno, non si addiceva al senso giuridico dei Romani; specialmente rabbandonare completamente Fuso di (luelFartificiale istituto giuridico alFarbitrio dei privati avrebbe potuto condurre a gravi esorbitanze (i). A tal riguardo potrebbe dirsi benissimo, nel senso dei giui’econsulti romani,che Fapplicazione delia successione universale è iuris imhUcí (g 16). Resta ancora da fissare esattamente la termino logia romana (k). La espressione Snccessio [Successor, Succederé) sola, senza aggiunta, è indeterminata, impei’occhè si adopera in due significati xliversi, di guisa che in o^gni singolo testo non può con certezza essere intesa nel p is suo vero significato, se non si riguarda il senso gene5)Ora può doniandarsa,per qnale ragione queslo artificialc concetto giuridico è stato stabilito, ed è determinati casi, e non è stato stato applicato a applicalo anche ad altri'! Scir/.a dublho l’origiiie c da iieiranlichissimo rapporlo dclla Jicre/Ula-^ ricercarsene sommamente importante e che si riproduce continiiamente. In esso dovevano entrarc necessariamente i crediü e i debili, come pure specialmente i sacra. Questo scopo pratico poteva essere raggiunto mediante disposizioni ordinate per ciascuno di questi rapporti in particolarc; ma era consentaneo al senso giuridico dei R-omani di comprendere tutte queste particolarità p. u entro un concetto generale, nel quale poi accanto a quei sommi scopi trovarono al tempo istcsso piciia origine la re.stituziono di una eredilà lidecommijifí^aria, lino a che il Sc. 7'rebelUanum non attribiii ad essa la natiira di successione uni versale. Gaius § 252. 253; auteni nec heredis loco erat ncc lerjatarii, sed potius emptoris. twnc enim in usu erat ei cui rc^Uiuebatiir hereditas, nummo uno eam hereditatem ãicis causa uenire; et quae siipulatlones <inter venditorem hereditatis et em* ptorem intcrponi solent, eudora intcrponebaimu‘> inter heredern <:t eutn cui restUuehatar hereditas, id est hoc modo: licres quidern stipulabatur ah co cui rcsíiiuebatur hereãitas, ut quidquid here ditário nomine condemnatus solvisset^ sive quid alias lona fide dedisset^ eo nomine indemnis esset^ et omnino si quis cura eo here ditário nomine ageret, ut rede ãefenderetur; ille vero qui recipiebat hereditatem^ invicern stipulabatur^ ut si quid cx hereditate ad heredern pervenisset^ id sihi restitucrclur, ut diam pataretur eum hereditárias adiones procuratorio aut cognüorio nomine exequi. 253. Sed posterioribus temporibus Trchellio Máximo et Annueo Seneca consulibus senatusconsuUum facticm est^ guo cautum est,ut si cui hereãitas ex fideicommissi causa restituta sü, adiones quae iure civili heredi et in heredern competerent <ei>', ei in eum darenlur cui ex fideicommisso restituta esset hereãitas. ver quod senatusconsuUum desierunt illae cauiiones in lísu haheri\ (i)Si può inoltre ammettere benissimo clie i limiti di questa applicazione potessero talora avere in sè qualclie cosa di casuale, e che tra i casi meno importanti alcuni avrebbero potuto annoverarsi o no tra ífuelli di successione universale,senza che la essenza di questo rapporto giuridico se ne risentisse. Hasse pag.60 indaga profondtámente perchò i Romani abbiano considerati come tali precisamente quei altri, nella quale ricerca egli forse procede qua e là troppo c.asi e non -'íottilmentG. (k) Confr. Hasse loc. cit. pag. 40 seg. Savigny - lU. Dir. II atluale. S
^ 10:". SUCnFSPIONl 10 18 i.in. n. RApponii nicmnici. cap. ni. NAí^cnA rn kstinzionf: (li morte (n). In altri testi al contrario essa ha un In piü luoghi essa già por sè sola ha escliisivamente il significato di successione imivorsalc (1)^ tali sono, tra gli altri, quelli, nei quali si trovaii insieme menzionati hereães ceferique si(ccessor(’s (in): anzi non di rado tale espressione ò limitata al ph' ristretto significato di successione universale per causa rale. I) signiiicato generalissiino. da comprendere entrambe Ic spGcie di succGssioni. Tali sono quei testi, nei quali essa ii precisamente riferita ad alcuni casi di semplice successione singolare (o); ma sopratutto poi quelli, nei quali gli autori si sono trovati nella necessita di significare con aggiunte, che si era avulo in mira precisameiite 1 una o 1 allra specie di successione; il quale modo di esprimersi presuppone innegabilmente, che SHccessw senza alcuna aggiunta abbia un significato nffatto generale, comprendente lutte e due le specie di alcuni SLiccessioni. Di ciò porteremo tra breve esempi. (1) Gaius in § 8'2‘. ciu.tcyii Qticiai ciltevius ç/oicvis siones quae neque lege XII tnbularum neque praèioris edido,sr i eo iure <quod> consensu recepíum est, introduetae .çzíní.] j)i\ I. iKeo ciii lib.(3. 11): \_Accessit nomis casus suceessionis px consfitutione divi Marci. nam si hi, qui libertntem accepprunt a domina ra testamento^ ex quo non adilur heredilas, velint hona sibi addic libertatium conservandarurn causa, audiuntur']. — In,<cripU tii. J. <\q successioiühus sublatis(3. 12). — L. 170 de V.S.(50. reãis appellatione omnes significavi sweessores credendum es/, etsi ce7’bis non sint expressi']. L.7 § 2 ite condict. fma.(13. 1):[CondieVo 7'ei fiüdivae, qida ?-ei hahpt pc7'semtionem, heredem (luoq)ir fu7'is oblignt, 7iec taatum si 7nvat servus furtinis, sp.d etiain . decessnàt: sed et si apud furis hn-edem. diem suwn obiit se7'nc< fu7'tv7us 77P.I non apud ipsum,post 7ii07'tom. tnmc7i furis, dic.cndui i est condicüonein adeersus hpredem durare. quae in hr7'cdo dixi771US, eadem erunt et in cete7'is successoribus']. L. 1 §37. -13 de aíiu i (43. 20): [37. Ait praaUm: vater he7'ed.es et empiores H bi possesso7'es interdicam. haec verba non solum ad nestiva vc7'U7n etiam ad coltidianam qiioque referenda S ' inoruii) ni aqueuv, Ora per ciò che riguarda la piu esatta designazione di ciascuna di quelle due specie disuccessiom in particolare, i testi piu importanti sono quelli, nei quali quelle due specie vengono menzionate ITma aceanto . alTaltra e per conseguenza in contrapposto tra loro. Tali sono i seguenti: I. L. d § 1 de exc. rei vend.(21. 3): “ Fari vap. 19 , , . . Gsse sciendu7n csl: na7n sicuti de itinere actuque et successo7'ihus dantur mtrrdicíd et empto7'i,ita haec quoque danda praetor putavit. i-aterdumpraediis, interdwnx gersonis. quod prardUs datur porsona extincta non extinguitur: quod datur pei^sonis, cum persoxii-'^ amittiiur ideoque neque ad alium do7ninum praedioruyn 7ieque a<l iwedem vel qualemcumque successorem tyrmsüA ed altri molti. (m) L. 1 § 44.48 de vi (43. 16):[44. IIoc Í7ite)'dictum et hei-edi et cete7ds successoribus competit,~ 48. Ex causa huius interãicti in heredem et bono7'um possessorem ceterosque successores in factuni actio co77%petit in id quod ad eos pe7'uenit]. L. 14 § 1 de div. teraj». (44. 3): {Plano tribuuntur his, qui in locum aliorum succedunt siveex contractu sive voluntate: he7'cãlbus enim ef his, qui successorum loco habe7itu7\ datur accessio tcstatoris~\\ ]j. 17 § I de proc. (3. 3): {Noii solum autem ipsi qui dc.ãit procuratorem hoc permittitur,sed etiam heredi eius et ceteris 7^uccesso7'iòus], 43. Et datur (n) Hassk pa". 43 ?eg. (o) L. 17 § 5 do pactis (2. 14): « etsi per donationem suceessio facta sit ». L.4§29 de doli exc.(41. 4): [ò'2 quis autem ex causa legati vhidicet aut is, cui ex causa d07iationis res praestita est, omdicet, an de dolo exceptione7n patiatur ex causa eius, m cuius loeurn successeiút? et magis putat Pomponius sw7i7nocendum: et ego puto exeeptione eos esse 7'epellendos, cum luc7'attcam causa77i sint na7icti: aliud est e7ihn e77ic7'e, alhid ex his causis succedere']; 0.7in f. L.8 de iiirei. (12. 2):[7 nam de eo quod iuratum est pollicetur se actionem 7ion datu7'um neque in euyii qui iu7'avit 7iequc in eos qui in locum eius cui iusiurandum delatum est suc' cedunt. — L.8. etiaynsi i7i 7'em successe7'int'].
^ lOÔ. SUCCESSIOX! 21 ● 20 LIB. II. P.APPOnTI GlfniDICI. GAP. III. NA>MTA FD ESTINZION'^: ]-<. Oi! (]{' aihiu. rer. dom.(41. 1), L. 1 g J de ÍLindo dot.(23. õ). tione diam venãitorís successoribus nocchif: ^ire IN oNiVERSUM lus, ske IX EAM clumtaxnt rem scccesserint ... II. L. 1 § 13 quod. leg.(43. 3): “ Tn locuw suecessisse accipimus, sive per uxiversitatem. sive in Re:.i kis SIT SüCCEííSUM III. L. 37 de adqu. vel om. her.(29. 2): Jíere.ç IN OMNE 1E3 mortuí, non Unúum SIXGULAHUM RERUM DOMINIUM SUCCEDIT »● ].. 3 pr. de B. P. (37. 1). hi íks .sum dere. L. 9 § 1 de edendo (2. 13). L. 177 ^ 1. de R. I. (ÕO, 17). L. 3 pr. de J». P. (37. 1). In umnt ins ■●mcadcre. ill dei testi surriferiti. L. 11 de div. lemp. (44. 3). In lüiiversum ias succcãere e sui^-cessio, N. I dei íe.sti surriferiti. L. 19 § 5 de aedil. ed. (21. 1). L. 24 de V, S. (50. IG). L. 02 de R. I. (50. 17). lurib- sncces-^or. L. 9 ^ 12 de her. iiist. (28. 5). L. 9 ^ 1 de edendo (2. 13). g 11 I. de test. ord. (2. 10). In iiniversa ho)ta succedere. K. IV dei lesti riferiti di sopra. IV. L. 24 § 1 de damno inf. (39. 2): ...sunr.EsSORES üutem non solum qiã ix uxiversa roxa succedu.nt, sed et hí, quí ix rei taxtüm domixiu.m successeuixt, his verhis continentur „ (Gioò nelio parolc di una stipulazione rammentaia avanii, nella quale la espressione successorum si trovava senza alcuna aggiuntUj che meglio la determina.s.se). Io ora voglio raccoglierCj togliendole sia da quesli tesli sia da altri, le espressioni particolarmente designala Tuna , collc quali vione 0 Taltra specie di successione. A. La successione imiversalc; Per uníversitatem successio o succedere, N. II dei testi surriferiti. Pr. I. de suec. subi. (3. 12). Per uníversitatem adquirere o adquisitio, § 1 I. de succ. subi. (3. 12). § 6 I. per quas pers. (2. 9). (jaius lí § 97. Per uníversitatem transire. B. La sLicce.ssione singolare: Jn rem succedere. N. I. II dei testi surriferiti. L. 8 de iurei. {P2. 2). In rei dominium succedere. JS'. IV dei testi surriferiti. P* p.
23 § 100. 0R.\Di dí:li.‘ktà L!B. II. RAPPOP.TI GILTJDICI. CAP. III. NA3CITA BD F.STINZIONE 22 le- condizioiii personali delia capacita di agire (a), o piu osaUainciile: quali sono, da ima parte, gli impedimeiiti, per i quali quella capacita ò esclusa o menoinala, c dalTaltra quali ne sono le artificiali estensioni? Gli iinpcdinicnti delia capacita di agire, ossia dell'uso pienamente libero deila ragione. possono ridursi ai seguenti, i quali dovremo tra poco esaniinare ad uno ad uno: Età innnatura; Alienazionc mentale; Iníerdizione; Natura delle persone giuridiche. Che Tuorno, inimediatameute dopo la sua nascita, nianchi completamente delFuso delia ragione, ò cosa íuori di dubbio. Ma tra questo stato e quello dei pieno sviluppo stanno continue affatto impercettibili gradazioni intermedie. D'onde due gravi difücoltà per l'apl)licazione dei diritto: la prima ])er la indeterminaIn shujidanim rerum dominuua ■■succcdere. N. III dei lesli surrileiiti. Circa le forme sopra riprodoite per umrersUafcm da nolarc lullavia, clic con esse SUCCEDEHE C SÍ1T1Í1Í, ê la successione univei nel patrimônio slesso come nnivcr.sita^;. vieiie ad es indicala solamcnle in modo indireUo. Imperocclie in dc, vale a dire la successione scre quesla espressione si parla dciracquislo di una cosa sinííola, che racquislo delia cosa singokire si compie per mezzo deiracquislo dei tuUo, al quale essa appartiene come parle. e con quella aggiunia si esprirne solameiile, p 23 § 106. II. Atti vol on tari . — 1 jn p :‘<li iiio 111 i ; A.C-i‘£i<li dclUotíi. 111 ti'Od iizi oiie. Gli atti volontari possono concepirsi in due diverse relazioni con i rapporti giuridici: come oggetii dei diritti, e come cause efficknti di essi. La pi*ima reiazione è possibile solo in una determinata classe di diritii, nelle obbligazioni, e rienlra eosi nella parle speciale dei sistema. La seconda reiazione ai contrario, nella quale essi appariscono corne cause delia nascita o delia estinzione dei dirilli, e perciò come la classe piCi (a) La.diircrenza essenziale tra capacità "iuridica e capacita di agire ò stata già noiala di sopra (§ 00). 11 rapporto, in cüe stanno tra di loro qiiesti concetti giuridici, é questo: Clii lia capacità giuridica può secondo le circostanze avere talora, e talora non avere Ia capacita di agire. Ciii al contrario non Iia capacità giuridica deve liGcessariainente appunto per ciò essere anche incapace di agire, percliò per lui 1’atto non può in alcun modo produrre refletto, che altrinienti produce. Dove sembra che non sia cosí, ivi in realtà, giuridicameníe parlando, è non l'atto suo, ma ratto di un altro, di cui tísso non ò che nn rappresentante. Cosl per esempio uno schiavo poieva certamente concludere validaniente i negozi piú importaiiti, lin anche ic mancipazioni e le stipulazioni; ma in ciò fare ogli operava solamente come lo strumento giuridico dei padrone, al quale ")i atti dello schiavo venivano riferiti precisamente come se re fosse stato rautore egli stesso. romano p. 22 importante dei fatli giuridici in gencre, s'appartiene qui essenzialmcnte, presentando per la generale trattazione la eguente importante questione: Quali sono
§ 100. Gi{.\Di 24 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. C.AP. III. N.\SCITA ED ESTIN'ZIONE Come bílse però delhí ulteriore nostra trattazione devesi qui notarCj che tra quelle tre diverse epoche quella intermedia {Pubertas^ è la piu antica dei pari che la piu importante (c). II diriíto romano infatti, cui risalgono le notizie fino dal tempo piu antico a íezza dei limiti nella vita di ogni indivíduo,la seconda per il diverso sviluppo degli uomini. II bisogno pratico esíge una decisione positiva, perchè questo ò il solo mezzo, con cui si può rimuovere la suaccennata duplice incertezza. Tale è il significalo dei gradi delbelà íissati dal diritto positivo, i ciuali perciò iníluiscono solamente sulla capacità. di agirc, non sulla capacila giuvidica. La loro determinazione non può aver luog<> altrove che qui. II diritto romano riconosce nella vita di ogni uoino tre punti importanti, per i ciuali la vita viene divisa nei quattro seguenti periodi giuridicamentc differenti: 1) Dalla nascita sino alia fine dei settimo anno. storiche, ammette che con la maturità dei sesso vada congiunto anche il pieno uso delia ragione. Prima di tal momento adunque fuomo è incapace di agire, e perciò il suo patrimônio ò sottoposto alfamministrazione di un tutore. Da tal momento in poi esso è pienamcnte capace di agire, dispone quindi egli stesso dei suo patrimônio, e non ha piu bisogno dl un tu tore (d). Ma queste due regole hanno súbito a poco a poco delle modificazioni, ira le quali sono da porre la prima e la terza epoca. La fine delfiníanzia segna il pimto, sino al quale risalendo, si trova ancora un certo grado di capacita dMgire; parimente la fine delia minore età segna il punto, fino al ciuale la capacita di agire dei puberi in origine assoluta venne piu tardi sottoposta ad alcune limitazioni. p. 25 Lifantesj Qui farí non jpossunt. Infanti. 2) Dal settimo anno alia fine delfanno quatlorQui fayi - Queste dicesimo o dodicesimo, secondo il sesso. — ])ossunt(secondo i moderniInfantia maiores). due prime età delia vita riunite insieme: impiiberes. impuberi. 3) Dalfanno c|uattordicesimo o dodicesimo compiuto sino alia fine dei venticinquesimo. scentes, Adulti. — Questa età insieme colle prime due: ]\li}wres (b), minorenni. — Questa età con quella che la segue: Pnheres, puberi. 4)Da venticinque anni in poi,senza altro limite. — Maiores, maggiorenni. Adolep. 24 (c) Questa importanza prevalente delia pubrrtas si manifesta anclie nel fatto, che la età degli hnpuhcres e quella dei Puleres ven gono chiamate prima e secunda aeias^ quasi che esse fossero i soh gradi delia età. L. 30 C. de ep. aud. [\. 4): [Sancimus in curationlbus mhiorum, sivc primae sive srcundae aeiatis L. U) C. de impub, et al. suhst. (0. 20); [ prima actate decess^rit aetate decesserit], L. 8 § 3 C. de bon. quae lib. (5. 61):[ nisi ciün uterque ftlius eius in § 1 nisi uterque eurum in yrima Qdhuc in prima siint aetatc constiluti...]. íd) Nel sesso maschile cessava ogni tutela, in quello femminile sorgeva bensl una niiova tutela (la tutela muliebris) nel luogo delia prima, solanieiite questa nuova non aveva piu alcun rapporto eta, nè poteva mai cessare per la sola età. cou (b)La espressione Minores h una sempUce abbreviatnra,dappoich& la forma completa sarebbe: Mino7'es XX annis. Lo stesso dicasi anche di Maio7’es.
2G 27. g I'37. cuADJ iikli/età. Jufiinics LID. ir. RAPPORTI niURIDICí. GAP. III. NASGITA PD KíTÍNZIONK Di queste quattro cUi rultirna iioii Jia l^ir^ri^no di O Gssa noii coslipaide dei negozi, ed i piu imporlanti, delTanlico diritio nou ]'íatcvaiio otíscre .posli in essere, se non per iiii atto personale delia persona iiiteressalaj c la rappresciilanza per mczzo di un esLraneo (come, nel caso nosLru,])cr mezzo dei tuLore)era in essi inammissibile ed iuelíicaee. II lutore per conseguenza avrebbe bensi potuto curare i lerreni deirimpiibcrc, riscuoterne i litti e gli inleressi dei capilali, provvcdere al inanlciiiiiienlo dei pujáHo. disbrigarc in una parola íutíi gii aílarij che si riíeriscono airamministrazionc giornalicra; ina i negozi giuridici piü vantaggiosi e piii necessari, quali le inancipazioni, le stipulazioiii, i conIralti di compra e vendita e siinili, avrebbero clovulo essere completamente interdeiti airimpubere con grave suo danno. Como rimediarvi'? una trattazione speciale, dappoiclie tuisce che Jo stalo normale, nel quale in gcncrale nou esiste alcun impedimento alia piena capacita di agirc. Le tre prime però devono ora essere studiale secondn la loro successione naturale, ed anzi in ognuiia di esse devono esaminarsi lauto i limiti il signifícato pralico di essi; queste indagini, per quanto sarà possibile, alborigiae storica delle regole giuridiche, che vi si riíeriscono. stessi, quanto con riguardo,in entranibe § 107. XI. Atti volont;iT'i. — In»pCfli mcnti: A. Infantes o <}ui fari j)os.su)it. Ktà. Innanzi tutto con la seguente considerazione. La Per prima cosa noi domandiamo; da quali derazioni i Romani furono indotti a distinguere enlro il periodo delia impubertà anche im altro speciale l>eriodo solto il nome di infantia?0^ <|uale era il signifícato consicon altre parule: pratico delia infantia? determinazione delia pubertà come cominciamenlo e eondizionc delia caiiacità di agire, si fonda sul presupposto, che da tal momento in poi esista in modo certo la necessária coscienza delia natura dei negozi, che si compiono. Ma ({uesto discernimento nessuno può ammetlere che iiasca airimprovviso in quel Secondo il principio piu antico ed assoluto tutti nli Imjmheres erano incapaci di ogni atto giuridico p. 26 V 27 , ed avevano perciò sempre un lutore, che agiva per essi (§ 106). Ma Ia rigorosa applicazione anche al caso di Oi tale principio, un impubere indipendent momento. Per conseguenza esso esisterà pure per qualcliG tempo anche prima {prope pubertatem), e non vi ò alcuna difficoltà a che 1'ià in questo periodo, e dalla pa- airimpuljcro, che ormai q proxi^ius puhertaü, si permetla di agire da sè, solo che si provveda in modo che non abbia a risentirne danno. Questo pcricolo complclamentc scongiurato, ove si perJ o però vienc tria potestà e possessore , ^ conseguenza di un panmonio pioprio, sarebbe stata per il commercio giuitico in generale di grave impaccio, per il pupillo poi di gravíssimo danno. Infalti la maggior
20 § 107. GRAPi DELLETÀ. Tufantes 2^ LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. GAP. III. .\ASCITA ED ESW.NZIO.NE larc (§ IG). Ma ciò che qui vi era di particolare secondo la loro opinione si era, clie (solto la protezione regola) poteva agire delia sopra esposta provvida metta alio iinpubere di compiere solamenle quei negozi, nei quali esso non ha nulla da ijcrdere (come lo stipidari), richiedendo invece per (luelli pericolosi (come il promittere) il consenso dei tulore. Coii ciò si otteneva senza alcmi pericolo una facililazione de! commercio, relativamente alia diíficolià spiegata di sopra, e questa facilitazione íli dai Romani effellivamente ammessa. Al qual proposilo ò pur da notare. che essi considerano ciò dai principii generali spiega abbastanza da per sè. non come una deviazione ma come qualche cosa che si aiiche colui, che nulla intendeva dei negozio. appunto ■ queslo essi consideravano la capacita dei proximus xhcytidi invece come qualche cosa di naturale. q^uttavia anchc quella importante facilitazione dodci limiti determinati, affiuchò i negozi nei l vetle avere giuridiei non si riducesscro ad un semplice giuoco. Essa dovette cominciare solamente al finire delia uifxntià, E per conseguenza il significato pratico delia infantia ò queslo: essa ò quel período delia vita, trascorso il quale Euomo diviene capace di negozi giuridici (in parte solo, in parte con il concorso dei Ma un tale rimedio non era sufficiente, imperocchr uno spazio di tempo un secondo passo piü impor' tante, ammettendo che Fimpubere dovesse ancho piu esso valeva solamente per COSÍ ])reve. Si fece perciò ptutore)(b). Ma qual è il termine delia Infantia? Infans alia piesto, ossia anche prima che si potesse riconoscere in lui il critério pei negozi, aver facoltà di agire da se. Fermo,ben shntende, il principio protettore sopra esposto, che egli non potesse agire da solo, dove non era per lui possibile se non la nna perdita ma IH fierit.., Sed quod diximus de pu.pillis, utique dc his verum est, qui iam aliqu^m inlellectum habenl: nam infans, et qià infanü ]jroo:lynus est... nulliim intellecluiu habent: sed in proximis inEANTI, PROPTER CTILITATEM EORUM ItENIGNIOR lURIS INTERPRETATIO UT IDEM lURIS HABEANT, QCOD PURERTATÍ PROXIMI » l-ACTA EST, , tutti gli altri casi sempre coIFassenso dei tutore (In parte concordante alia lettera con Gaius III § 107. 109, in parte ]>iii detcrminato e preciso; senza diibbio tratto da un alt.ro testo originale). rdamsi eüis aetatis erit, ut non intelligat quid agat, iamen CT1UTATEM RECEPTUM EST recte BUm StipulaVl 'fi. — L. 1 L. 6 rera pupilli (46. 6): « (pupillus).., fari potest. PROPTER . Giova questo secondo notare, che i Romani considerarono p. s8 passo molto piü importante che s’intendesse di non come qualche cosa per sò, ma piuttosto isLituzione affatto positiva direita a facilitare il cotncome una 13 de 0. et A.(44. 7): « Huic (furioso) prQxhnus est, qui eius ^aetatis est, ut nondum intelligat, quid agatur: Sed quod ad hunc ■iGNics*ACCKPruM est: nam qui loqui potest, C7'eãitur et stipu- 'omittere recte posse— « i-avorabiliter eis praestaíur her. Í29.2). Inrietp^ L mercio giuridico, come henigna interpretatio, ntilitatií< cama recepAa (a), per conseguenza come un ms smgu' . 0 de adqiT. vel in m L 70 de V. 0. (45' b* ^ Mulier...fecerat...promittere ãote^n.,. ' b ■ ■ slipfjblaiu actionem non esse, quia qui fari Infanü non poterat ». L. 141 § 2 eod.: « Pupillus ... placehal ex non poterat ■ ordine di idee si trova espresso nel modo piü completo >n 3 . I. de inut. stip. (3, 19): « Pupillus omne neyotium recte , stipulan
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