Responsabilitá delle compagnie ferroviarie relativamente alle persone 1888

7 \ 1 i4 í ► RESPONSABILITA t I RELATIViOIElS^TE xVLLE PERSOM » ● PER FASSA CESARE AVVOCATO IK T0RU>0 ? J TORiisro FRATELLI BOCCA EDITORI M LIBRAI Dl B. U. tL BB D*ITALIA 3XTOO CJJbtSAXJ !t ROMÀ Via dei Corso, 216-217. PISENZE Via Corretani, 8 [ PEFOsiori NAPOLI Piazza Plebiscito, 2 PAIEBMO UniTeraitb, 12 {N. Garosio) CATANIA S. Maria al Bos.o, 23 (N. Carosio) 1888 I

1 *●*1 , ● ^ ! 1 l I 4 t i * 1 AL COMMENDATORE I II AYVOCATO BARTOLOMEO CxIANOLIO PROPRIETÂ LETTERARIA } CON AFFETTO Dl DISCEPOLO 0 ) f i V I I Torino - StaUlimonto Tipográfico VINCENZO BONA I .. ^

II nostro legislatore nel nuovo Códice di Commercio, ba regolato la responsabilità delle Compagnie ferroviarie nel trasporto delle merci; non si è occupato anche delia loro responsabilità nel trasporto delle persone. Per quesPultima bisogna ricorrere qua e là alie disposizioni delia legge comiine, e divagare poi fra le opinioni discusse delia dottrina e le decisioni dei magistrati, lasciati senza norme sicure al loro pru dente arbitrio. In questo campo ponsabilità ferroviária relativaniente alie abbiamo studiato le nostre ricerche. E le esteso ad ogni caso per di ressone raccogliamo in queste pagine, perchè potranno risparmiare agli altri la nostra fatica.

r n t*“-. , r s f k PAETE^^RIMA Delia resp<msabilità ferroviária relativamente alie persone. Principi generalí úí responsabílità dei comínittente e dei vettore. 1. Ciascuno risponde de’ suoi fatti e delle sue colpe (art. 1151, 1152 Cod. civ.) (1). Eccezionalmente la legge determina alcuni casi nei quali a certe persone è imposta la responsabilità dei fatti altrui (art. 1153 Cod. civ.)(2). Godeste persone devono sorvegliare la condotta di altri individui ad esse subordinati per diversi titoli, e la legge presume la loro colpa, sia perchè abbiano dato 1 ordine di commettere il fatto illecito, ossia perchè abbiano comunque ommesso di prevenirlo. g. La responsabilità civile riguarda gli atti illeciti e dannosi, siano o non colpiti auche dalla legge penale, dal solo punto di vista delfinteresse privato. (1) Art. 1382, 1383 Cod. civ. fr. (2) Art. 1384 Cod. civ. fr. 1 Ai

1 RESPONSABILITÃ DELLE COMPAGNIE FERROVIARIE 2 PRINCIPl GENERALI 3 E quanto alie colpe puramente civili, di regola generale non si estende ai fatti di coloro che mancano alie obbligazioni contrattuali. Tuttavia anche le obbligazioni, oggetto delia responsabilità civile, e conseguenza di un fatto personale imputabile al suo autore, possono talvolta forraarsi in seguito ad una convenzione (1). Gli albergatori, i vettori e gli imprenditori di trasporti per terra e per mare rispondono dei fatti commessi a danno delle persone dei viaggiatori; e tutti questi casi di responsa bilità non sono che applicazioni dei principio generale sancito neirart. 1153 Cod. civ., pel quale i padroni e i committenti devono rispondere dei danno cagionato dai loro servi e commessi, neiresercizio delle funzioni ai medesimi attribuite. Le convenzioni che pure intervengono nei casi sopraccennati, aggiungono per quelle determinate persone Tofabligo di vegliare alia esecuzione dei contratto; e tali convenzioni entrano a costituire Ia base delia responsabilità che dalla legge stessa è sancita e determinata. 1 3. La responsabilità civile richiede che ogni offesa alia persona altrui abbia avuto conseguenze di danno apprezzabile in denaro. II fatto imputato può non essere punito dalla legge penale perchè non rivesta i caratteri di reato, ma la responsabilità civile può tuttavia sussistere, in quanto 1’atto pregiudicievole costituisca civile. nomi si comprendono tutti i fatti dannosi commessi con Tintenzione di nuocere,ovvero per imprudenza Q o imperizia. un delitto 0 un quasi delitto In ogni caso il fatto deve essere illecito, cioê non deve costituire Tesercizio di un diritto o Tadempimento di un dovere imposto dalla legge o dalla umanità. I 5. L’art. 1153 Cod. civ.(capov. S**) sancisce che^j padroni e, i committenti rispondono dei danni cagionati dai lor^ commessi e preposti,neU’esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati. Si può definire il commesso, a mente di questo articolo, per colui il quale eseguisce per conto d’altri un incombenza qualunque, sotto la sorveglianza dei ufiRcio, com¬ una mittente. La ragione di questa responsabilità si trova nella scelta libera e volontaria dei committente, il quale, prír^ di affidare una incombenza a una persona, devè assicurarsi delia .Presentando il comro6sá(5*'anã^íucia probità e attitudine 4, La responsabilità indiretta riguarda colui che la le considera in colpa di negligenza o di imprudenza per avere sorvegliato Tautore dei danno. Codesta specie di responsabilità è informata solamente a principii di convenienza e presenta un carattere aflfatto eccezionale. Essa Puna è gge non 3uppone una relazione fra le due persone, di cui responsabile deU’ dei terzi, si porta garante per esso. La legge suppone sempre che il danno cagionato dal commesso sia avvenuto per colpa doveva fidarsi in lui, e questa presunsua dei padrone che non altra. zione non aramette prova contraria. Inoltre il preponente ha diritto di dare al suo preposto istruzioni ed ordini, e di sorvegliare 1 esecuzione delle in- (1) V. n. 18 e combenze a questi afâdate; d’onde 1’obbligazione che egli segg. á

t' RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE FERROVIARIE deve compiere nell’interesse dei terzi, per impedire ogni pregiudizio che il preposto possa cagionare. 4 PRINCIPl GENERALI 5 8. A questi principii generali sulla responsabilitâ fa d’uopo ricorrere, per risolvere le questioni che possono sorgere nella moltiplicità dei casi pratici. Un imprenditore di lavori risponde dei fatto de’ suoi operai che lavorano a cottimo od a giornata; essi sono a’ suoi ordini e sotto la sua sorveglianza. Chi si vale deiropera di un artigiano di una professione nota e determinata, non risponde dei danno che questi può recare nelTesecuzione dei lavoro. Esso non è un vero pre posto 0 commesso (art. 1153 Cod. civ., capov. 3°); è un imprenditore per Ia parte di lavoro assunta (art. 1646 cit. Cod.). La responsabilitâ di chi lo scelse per Tesecuzione dei lavoro, può solo incorrersi in quanto gli sia imputabile la -scelta di un artigiano di capacità notoriamente dubbia. Non è committente chi invia un suo agente a lavorare altrove sotto gli ordini di altre persone — e non sono commessi le persone che si impiegano di caso in caso in un servizio esercitato pubblicamente — nè quelle a cui si aíiidi una incombenza, mentre continuano a dipendere dai proprii superiori. E di regola generale nemmeno il proprietário, il quale non siasi riservata alcuna direzione o sorveglianza, può essere tenuto responsabile deirimprenditore che ha assunta Tesecuzione di un’opera à forfait(1). 6. II danno può risultare per la sola colpa delPagente, e in tal caso la parte civilmente responsabile è condannata in virtü delia presunzione legale stabilita nel cit. art. 1153^ Ia quale non aramette prova contraria. Però questa presunzione è solo stabilita nell’interesse dei terzi: e quindi il padrone o committente, il quale non potè impedire 1 atto dannoso ad onta delia piü esatta sorveglianza, avrebbe diritto di regresso contro 1’agente. Se il danno risulta da colpa comune, nei rapporti tra loro anche Ia responsabilitâ dei danno potrà essere divisa. E infine, se risulta solo per colpa dei committente per gli ordini dati al commesso, il quale non fece altro che eseguire fedelmente, le conseguenze dei fatto ricadono tutte sul committente. 7. La responsabilitâ civile dei committente è limitata, per lo stesso principio su cui si fonda, agli atti compiuti dal commesso nell esercizio delle sue funzioni. Fuorí di queste, il committente non ha e non può avere nè ordini nè istruzioni a dare, nè sorveglianza da esercitare. Tra le incombenze e il fatto dannoso la sola coincidenza di tempo non basta; occorre un nesso logico di necessária occasione. 9. II committente non può sfuggire alia sua responsabilità, provando che non ha potuto impedire il fatto dei preposto. Tuttavia egli è aramesso a provare: che il fatto dannoso suo ^oco importa dei resto che il fatto costituisca un abuso 0 un eccesso nell’ese- delle funzioni conferite alTagente , guirle, ovvero che gli ordini dei padrone sieno stati violati. La legge non suppone la connivenza o complicità dei pa drone, perchè allora questi sarebbe responsabile dei suo fatto personale. (1) V. nei rapporti delle Societá ferroviarie, n. 128 e segg.

■■ '■ . r 7 PRINCIPl GENERALl Una colpa diretta potrà essere imputata esclusivamente airimprenditore di trasporti nei casi di vizi d^organizzazione dei servizio o di assenza di provvedimenti e di ordini da lui solo dipendenti. Ma piü ordinariamente sarà il caso di responsabilità indiretta. Anche Taccusa, ad esempio, di non aver preso tutte le misure necessarie secondo le circostanze, formulata contro Timprenditore di trasporti, si dirige in realtà contro quelli de’ suoi preposti che erano presenti al momento dei fatto, o dovevano in qualche modo provvedervi o farvi provvedere. responsabilità delle compagnie ferroviarie . d fu corapiuto fuori àeU’esercizio delle incombenze da lui af- ● j fidate airagente; che il danno non è tale da generare una azione di responsabilità civile; che non vi fu colpa impu- ’ tabile al preposto; che il danno avvenne per colpa delia parte che si pretende offesa; che fu caso fortuito o di forza maggiore. Queste prove distruggono il fondamento d’ ogni azione di danni. E deve allora la parte lesa giustificare Taccusa, perchè non si può dichiarare la responsabilità dei commit- ' tente pel fatto de’ suoi coramessi, se non in quanto è pro- ^vata la colpa di costoro.J^ 6 li ●v ■ 12. Sulla scorta di queste norme generali, coraunemente accolte, è d’uopo esaminare la responsabilità delle Società ferroviarie (1). 10. La responsabilità dei comraittente è puramente ci vile. Tuttavia in alcuni casi di leggi speciali vi si fa eccezione (1). Essa si estende a tutte le conseguenze dell’atto dannoso, nello stesso modo che vi sarebbe tenuto 1’autore diretto. Chi impiega un vario numero di agenti risponde altresi dei fatti dannosi di ciascuno di essi verso gli altri, come verso i terzi. Ma nè i padroni nè i committenti rispondono ' dei danni che da se medesimi si facciano gli commessi nelPesecuzione delle loro incombenze (2).V 11. La Operai e i responsabilità dei vettore e deirimprenditore di (1) Soui'dat, Traitè général de la responsabilité, II. — Giorgi, Teoria delle ohbligazioni^ V. — Chironi, La colpa nel diritto civile italiano, I. — Dalloz, Rép. « Responsabilité ». « Voirie par chemins de fer ». — Bédarride, Des chetnins de fer, II. — Aubry e Rau, Cours de droit civil, IV. — Nani, Lella respons. delle Amm. ferrov. non vi sono leggi speciali che raccolgano in un corpo solo quanto ai riferisce al contratto di trasporto, sia delle cose, sia delle persone. Al trasporto delle cose provvede ora il nuovo Códice di commercio italiano; a quello delle persone, in mancanza d’altro, hanno provveduto la dottrina e la giurisprudenza applicandovi con rigore il diritto comune. II congresso dei rappresentanti delle Camere di Commercio, tenuto in Gênova neirottobre dei 1869, votò la raecoraandazione al governo di aancire norme particolari anche pel trasporto delle persone in ogni caso di accidente o si nistro ferroviário. La Commissione incaricata di rivedere il Códice di mercio ritenne di non occuparsene nel progetto di nuovo códice, perchè la responsabilità in questione non aveva sempre e immediata connessione col contratto di trasporto e perchè le desiderate disposizioni avevano uno che si inspirava ad idee piü elevate di quelle che possono entrare In Italia e in Francia comscopo, trasporto delle persone si connette essenzialmente alia marespj>nsabilità pel fatto altrui. Essi ' ‘ rion bastano da soli aU’esercizio delia loro industria; . V I . _^ r ■ hanno bisogno di avere dei commessi e dei preposti, e di - questi sono obbiigati a risporidere. nel campo di una legge di diritto privato quale è il Códice di commercio. Perciò la Commissione manifestava il voto che da parte dei Governo fosprovocati nelle forme dovute i provvedimenti necessarí. Ma questi non sono mai venuti. — Invece vi provvidero con leggi particolari gli altri paesi; ringhilterra (leg. 14 agosto 1871), la Germania (leg. 7 giugno 1871), VAustria (leg. 5 marzo 1869) e la Svizzera (leg. 1 luglio 1875). sero 1 (1) V. n. 107 (2) V. n. 74 e e segg. segg. 1 . L \

RESPONSA.BILITÀ DELLE GOMPAGNIE FERROVIARIE 8 Esse occupaao nelPindustria dei trasporti il primo posto fra i vettori. Economicamente esercitano, per mezzo di monopoUo, funzioni importantissime di pubblico interesse. Giuridicamente sono società commerciali, ossia riunioni di persone e di capitali alio scopo di lucro. II nostro esame riguarda la responsabilità delle Corapagnie ferroviarie relativamente alie persone. Da questo punto di vista le Compagnie si possono considerare: 1® come imprenditori di trasporto; 2® cessionarie e imprenditori di lavori pubblici. come conTITOLO PRIMO RESPONSABILITÀ. DELLE SOCIETÃ FERROVIARIE CONSIDERATE COME IMPRENDITORI DI TRASPORTO . t CAPO PRIMO RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORI. Articolo I. I Resxionsabilità per sinistri ed accidetiti ferroviart e per quálsiasi altra offesa alie persone. 13. II trasporto delle persone implica una locazione di opere e una locazione di Chi ritiene un posto in una vettura pubblica acquista un diritto a quel posto in particolare. II vettore è obbligato di farglielo godere e di assicurargliene 1’uso durante Tesecuzione dei trasporto dal luogo di partenza a quello di arrivo. Ciò im porta ]’obbligazione di preservarlo da ogni accidente che possa il risultato delia colpa dei vettore p dei suoi agenti. Adunque la responsabilità dei vettore ha il suo fondadamento e nel contratto di locazione e nella legge. Gli art. 1151, 1152, 1153 dei Cod. civ., i quali sanciscono con disposizioni generali di diritto comune che ogni offesa recata alie persone, per qualsiasi colpa di commiscose. essere il I

1 j ● RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE FERROVIARIE sione O di ommissione, offre matéria a risarcimento, provvedono anche a regolare la responsabilità dei vettore re lativamente alie persone neiresecuzione dei contratto di trasporto. 10 RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORI regolamento 31 ottobre 1873 sulla polizia, la sicurezza e regolarità deiresercizio delle strade ferrate. Per queste leggi generali e particolari le Società ferro- .viarie_sonp_tenute civilmente responsabili delle colpe proprie e delle colpe dei loro agenti e preposti d’ogni grado, che abbiano compromesso la sicurezza e gli altri interessi dei viaggiatori (1). Se fosse concessionário lo Stato, egli assumerebbe le stesse obbligazioni (2). 11 l4. L autorità pubblica può intervenire con loggi o regolamenti particolari, alio scopo di guarentire la sicurezza viaggiatori e prevenire ogni accidente, sovratutto quelLi possono risultare dalla çostruzione delia Unea, dal ®sercizÍo e dalla sua direzíone (1). Ma queste leggi e regolamenti speciali aggiui^goíio nuova orza ai priucipii dei diritto comune; e 1’ingerenza dell’auo^itá pubblica non scema la responsabilità alia quaie sono oobligati gli imprenditori di trasporto. Lo Stato può, anche riservarsi il diritto di revocare i loro agenti. E tale sorveglianza, riserbata alio Stato in un in teresse d’ordine dei che suo e sicurezza generale, sopra un personale I. Fatti clio costitniscouo reati. 16. Ogni qualvolta in caso di sinistro o di accidente fer roviário, si possono riscontrare atti criminali o delitti puniti dalla legge penale comúne e da leggi e regolamenti spe ciali, da parte degli agenti ferroviari (capi-stazione, macchinumeroso e destinato ad uno fra i piü importanti pubblici servizi, non muta le condizioni giurídiche delle Società ferroviarie sia pei loro obblighi verso il pubblico (1) Legge sulle op. pub. art. 290: « I concessionari deiresercizio delle forrovio pubblichc, siano essi semplici individui o societh riconosciute dnlle leggi, sono civilmeute responsabili tanto verso lo Stato quanto 1 corpi morali ed i privati, dei danni che i loro amministratori, « preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee « concesse, cagionassero neiresercizio delle proprie funziotii ». Rcg. 31 ottobre 1873 sulla polizia delle strade ferrate, art. 2: « Nel- « 1’csercizio delle ferrovie si devono prendere tutte le misure e usare « tutte lo cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per evitare qua- « lunque sinistro — Art. 3: « Giascun agente è responsabile nelia « própria sfera d’azione deiresatta osservanza dei presente regolamento di tutte le leggi relative alie Strade ferrate,come pure d*ogni danno « che possa derivare alie persone e alie cose per sua colpa o negligenza. « Le trasgressioni sono punite a termini dei regolamenti e delle leggi pe- « nali vigenti — Art. 5: «La responsabilità eventuale delia società « verso i privati è regolata dalle vigenti leggi. Le società « verso « e sono responsa* , sia pei loro proprii agenti, dei quali devono rispondere. ^íritti sui 15. Fra le leggi e i regolamenti che riconfermano tlisposizioni particolari la responsabilità delle Compagnie roviarie, oltre la legge comune penale e civile, è da ricordarsi la legge 20 mârzo 1865 sulle opere pubbliche e il con fer- (1) Reg. 31 ott. 1873 pei Sindacato e la soi'veglianza governativa deiesercizio delle strade ferrate, art. 1: « 11 sindacato e Ja sorveglianza « delle ferrovie riguardano Tadempimento delle obbligazioni assunte dalla « oocietà negli atti di concessione ed annessi capitolati d’oneri « servanza delia legge sui lavori pubblici e dei regolamenti sulla manu- « tenzione e sull‘esercizio delle ferrovie e l'os- ». « bili verso il Governo per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si « possono verificare suU’esercizio delle ferrovie ». (2) Bruxelles, 28 novembre 1881 (Dalloz,Rec.1885, 2,128). — Gênova, 12 luglio 1881 (Giurispr. Ital., XXXIII, 667). Á

I RESPONSA.BIHTÀ DELLE COMPACNIE FERROVIARIE nisti, fuochisti, conduttori, guardie ai freni, agli scambi, ai segnali, ecc.), 1’azione penale è intentata dal Pubblico Ministero e il viaggiatore ofifeso può costituirsi parte civile nel giudicio penale. Allora la condanna delia Società ferro viária come civilmente responsabile dei danno, ha luogo accessoriamente alia condanna deirautore o degli autori imputabili penalmente di colpa. In questi casi il fatto iraputato deve avere gli estremi voluti dalle leggi penali, che sono certamente piú rigorosi di quelli richiesti dalla legge civile pei delitti o quasi-delitti pnramente civili. Ün semplice difetto di previdenza imputabile ad un agente ferroviário, quale causa delia morte di uo viaggiatore, non potrebbe motivara senz’altro una condanna penale (1). Ma Tagente assolto in giudizio penale, può ulteriormente essere evocato pei danni avanti la giurisdizione civile, pel medesimo fatto considerato come delitto o quasi-delitto civile. 12 RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORI 13 \ t II. ● l Fatti che costitniscono delitti o quasi delitti-cÍTÍli. i I. PresTmzione di cólpa contrô le Ammmistraziòni ferroviarie. 18. Dal punto di vista deli’ azione puramente civile dei privati, i quali furono vittima di un accidente ferroviário che non rivesta i caratteri di reato, si presenta tosto la questione se debba ritenersi la presunzione di colpa a carico delia Compagnia ferroviária. In altri termini, in caso di sinistri ed accidenti, 1’ azione dei viaggiatore leso è retta esclusivamente dagli art. 1151, 1152, 1153 Cod. civ. ovvero anche daH’art. 1631 dello stesso i 1 di servizio, il capo dei traffico e 1’ispettore di servizio sul treno. Gapi d’accusa erano; 1® rinsufficienza dei materiale; 2* il suo cattivo stato; 3® la velociti eccessiva; 4® il modo d’attacco delle macchine. II Tribunale mandò assolti tutti gli imputati, perchè il numero delle vetture era in rapporto con la lunghezza delia liiiea; le macchine,una delle quali aveva preso fuoco, era useita da una rinomata casa d'Inghilterra; la velocità non era massima; il modo d’attacco era conforme agli usi; dopo quel sinistro si erano trovati modi piü perfezionati, ma la Compagnia ferro viária aveva solo Tobbligo di essere al corrente d’ogni perfezionaraento noto; nessuna colpa era quindi a imputarai agli accusati (Dalloz, Rép., « Voirie par ehemins de fer » n° 559). Sinistro 2 ottobre 1855 sulla linea di Moret. — Un treno carico di merci, composto di oltre 70 carri, essendo in ritardo, mise i segnali prescritti; per la nebbia densa non furono visti e il ti*eno fu sopraggiunto da un convoglio diretto di viaggiatori. Furono condannati al cárcere il conduttorc e il mncchinista dei treno merci per inosservanza dei regolamenti, perchè avevano posti i segnali solo 4 minuti prima che avvenisse il sinistro; condannata civilmente la Compagnia verso i viaggiatori feriti. (Dalloz, ib., n® 561). Sinistro 28 gennaio 1861 di Fresnoy. — Un treno merci venne a urtare un treno di viaggiatori fermo in stazione. II capo-stazione fu assolto perchè durante la fermata dei treno aveva dato ordine di chiudere la via mediante i segnali al disco; non poteva ritenersi suo dovere anche di abbandonare la stazione per verificare sul luogo Tesccuzione materiale 17. Nei casi di gravi disastri ferroviari ha luogo piü vente l’azione penale. Essi avveogono per gravi colpe da parte di qualcuno degli agenti, che sarà facilmente imputa bile di infrazione alle disposizíoni dei regolamenti, sanzionate neirinteresse dei viaggiatori, alio scopo di funesta conseguenza in un servizio che racchiude tante difficoltà e pericoli. Nella giurisprudenza sono raccolti molti esempi, i quali possono fornire luce sulla matéria e sulla natura delle infrazioni ai propri doveri da parte degli agenti delle Corapagnie ferroviarie, dal punto di vista deirazione penale (2). soprevenire ogni h (1) Grim. Cass. 26 février 1863 (Dalloz, Reo. 1864, I, 193). (2) Sinistro 8 maggio 1842 lungo la ferrovia di Veraailles. incolpoti avanti il Tribunale correzionale delia Senna, raraministratore — Furono â

RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE FBRROVIARIE RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORl 15 14 espressameute dei trasporti delle cose, non può estendersi al trasporto delle persone. Ma questo argomento a contrario è combatluto. Si devono interpretare ristrettivamente soltanto le leggj cfae contengono una disposizione esorbitante dal diritto comune. Quando invece la legge richiama un principio generale giuridico o razionale, poco importa che le sue disposizioni espresse sieno limitative in apparenza. Ora Tart. 1631 non pone una regola eccezionale; esso è l’applicazione delia teoria generale delia prova che governa la matéria dei contratti di trasporto. II vettore che accetta una merce od una persona, si obbliga di trasportarla a destinazione in un tempo determinato e in buon stato. Quindi il vettore è obbligato dal tratto ad eseguire il trasporto, e in caso di inesecuzione è presunto in colpa. Ricorre dei resto Tapplicazione degli art. 1312, 1225 Cod. civ. (1) anche nell’ esecuzione dei contratto di trasporto. II primo dispone che: « chi pretende di essere liberato da una obbligazione deve provare il fatto che ne ha prodotto Testinzione. » II secondo sancisce che: « il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni provi che I inadempimento sia derivato da una causa estranea lui non imputabile. » Dunque l'art. 1631 non è che la ripetizione di queste disposizioni generali che dominano tutta la matéria dei tratti, e però anche sotto questo aspetto, esso è applicabile al contratto di trasporto delle persone. suo conove non a conCódice? Deve il viaggiatore provare la colpa delia Società ferroviária, oppure deve quest’ultima, per evitare la condanna al risarcimento dei danni, giustiâcare la mancanza da parte sua d’ogni colpa imputabile? 19. Occorre esaminare la questione alio stato attuale delia leglslazione. L’art. 1631 Cod. civ.(1784 Cod. fr.) sancisce che i vettori sono obbligati per 1a perdita e per i guasti o le avarie delle cose loro aflSdate, se non provano che si sono perdute o hanno sofferto guasto o avaria per caso fortuito o forza maggiore. Secondo taluni questa disposizione di legge che si occupa degli ordini dati; il disco non erasi girato in modo perfetto, ma egli non doveva rispondere dei difetti dei meccanismi accettati dalla amministrazione ferroviária. La guardia incaricata delle manovre fu dei pari assolta perchè essa era solo tenuta ad eseguire in modo regolare dal suo posto di servizio Vordine avuto. II macchinista fu invece ritenuto colpevole perche, essendosí girato imperfettamente il disco, doveva in presenza dl questo fatto anormale,cercaré tosto con ogni mezzo di rallentare la corsa e fermare il treno. Dichiarata responsabile civilmente la la colpa dei macchinista, salvo il (Dalloz, ib., n® 56é). Sinistro di Fouillouse 24 agosto 1863. - Un treno omnibus in moto fu sopraggiunto da un treno diretto e lo scontro fu disgraziatissimo. Furono condannati a pene correzionali il sotto capo-stazione, perchè quantunque avesse fatto partire regolarmente dalla stazione il treno diretto a distanza dal treno omnibus, Gompagnia per suo regresso contro quest’ ultimo iion seppe tener calcolo nella particolarità dei caso delia loro diversa velocità e dei facile pericolo di uno scontro; 1 capo-treno dei convoglio diretto perchè doveva preoceuparsi se la linea a percorrersi era lihera; il macchinista e fuochista dello stesso treno perche avevano visto partire dalla stazione il e ad ogni modo dovevano treno omnibus in ritardo, , ,,, . — 1 segnali che indicavano la presenza ^ ^ brevissimo intervallo; il capo di una stazione intermedia segnali d arresto al passaggio dei treno diretto. In giuizio appe o quest ultimo fu assolto perchè potè provare che realmente aveva a o i segna i. La Gompagnia fu condannata come civilmente respousalnle (Dalloz, ib., n« 565). osservare 20. Si obietta ancora che nel trasporto delle cose il vet- (1) Art. 1315, 1147 Cod. civ. fr. à

RESPONSABILITÀ DEL1>E COMPAGNIE FERROVIARIB i6 RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORI 17 tore è messo in possesso degli oggetti; lo speditore è costretto a spogliarsene e rinunciare ad ogni sorvegKanza; solo la Compagnia pu6 sorvegliarle dalla consegna alia loro restituzione. Diversamente è per le persone, esseri intelligenti, liberi e capaci di evitare con un pò’ di prudenza molti pericoli, anche trovandosi nell’interno di una vettura delle ferrovie. Tanto piü ciò deve dirsí quando il viaggiatore è sceso dalla vettura e trovasi nelT interno delle stazioni; egli ha ripreso il possesso di sè medesimo, può muoversi, governarsi liberamente; non è quindi piü possibile considerarlo come una merce. Ma è giusto osservare che queste obiezioni confondono due cose distinte; le precauzioni che non deve trascurare in ogni caso il viaggiatore, con quelle che deve prendere il vettore per le obbligazioni assunte. ● II viaggiatore deve evitare ogni imprudenza, non scendere quando il treno è in moto,,^^ aporgersi fuori delia vettura_g in genere premunirsi da ogni accidente fortuito; esso non può nel suo interesse particolare, [prendere precauzione in ciò che riguaj-^g^ il servizio, nè proteggersi contro 1’iraprudenza delia Società o de’suoi agenti. ma misure di 21. È lecito quindi concludere che Tart. 1631 è applicabile altresi alia responsabiltà delle Compagnie ferroviarie nel trasporto delle persone. Le Compagnie contraggono verso i viaggiatori Tobòligazione di trasportarli sani e salvi in un luogo determinato; e in ogni caso di accidente ferroviário, non possono liberarsi dalla loro responsabilità che seguendo le regole particolari alia liberazione dalle obbligazioni contrattuali. Altrove si avrà occasione di dimostrare che vi sono casi i I 4 I in cui la responsabilità delle Compagnie non ha altra base che quella coraune dei delitto o quasi-delitto; il che si avvera quando gli accidenti colpiscono gli atessi agenti delle Società ovvero i terzi (1). Ma nel caso in esame, in cui i viaggiatori hanno contrattato pel trasporto con la Società, se essi rimangono ofiFesi nell’ intervallo di tempo trascorso fra la rimessione dei biglietto di viaggio e la restituzione dei medesimo a viaggio compiuto, e cioè durante 1’esecuzione I t r dei contratto di trasporto, Tazione pei danni che spetta ai viaggiatori lesi, oitrechè nelle disposizioni generali delia sponsabilità civile per delitto, o quasi delitto viene particolarmente a fondarsi contro Ia Società nella vanza delle sue obbligazioni contrattuali (2). Se si trascura anche questo elemento. remancata ossersi può giu- non u Del resto la ricerca deli’ imprudenza da parte dei viag giatore e il grado di essa fino a compensare in certi limiti 1’imprudenza dei vettore, è inutile nella presente questione che riguarda la prova deli’inesecuzione di un contratto. II vettore assume un’obbligazione; se non la adempie deve i. (1) V. n. 74 e segg., n» 98 e segg. (2) Sourdat,op. cit,II, n" 1058e segg. —^N^i,op. cit., pag.70e segg,— Vidari, op. cit. IV, n. 2298 e segg. — Giorgi^^. cit., V. n» 310 e segg. — Paris,20juin 1836(Dalloz,Juris.gén., Resp. 544). —Giv.Gass.,1 mai 1855(DalIoz, Rec.1855,1,157). — Paris,27novembre 1866(Dalloz, 1876 5) — Bourges,19 février 1872(Dalloz,1872,2,76). — Aix,5mai 1872(Dalloz 1873,2,57). — Bruxelles, 28 novembre 1881 (Dalloz, 1885, 2, 127) -1 Gênova, 12 luglio 1881 (Giurispr. ital. XXXIII, 667). -I Bologna 31 gennaio 1876 {Foro I, 1, 882). — Bologna, 29 dicerabre 1876 (Foro II 1, 447). — Firenze, 5 giugno 1878 {Foro III, 2, 266), — Contra Civ' Cass.,10novembre 1884(Dalloz,1885,1,433). — Amiens,28 décembre 1882 (Dalloz,1882,2, 163). giustificarsi. Concluso il contratto, il viaggiatore è sotto la direzione sorveglianza degli agenti ferroviari; egli deve essere protetto dalle colpe di costoro, O nóri si può accordare alie persone una protezione minore di quella accordata alie í merci. , ^ J 2

1l RESPONSABILITÀ VERSO I VIAÜGIATORI ai viaggiatori dipenda dal fatto deirAmministrazione e direzione, riguardo alie disposizioni generali date al servizio in modo inadatto, ovvero in contravvenzione alie leggi, ai regolamenti e alie prescrizioni dalle Autorità emanate nelTinteresse e per la sicurezza dei viaggiatori. In questi casi trattasi particolarmente di responsabilità ●diretta delia Società a termini degli art. 1151, 1152 Cod.ic0 civ. Ed anche quando ne fosse incolpato, un suo agente intermedie, questi, secondo i principí generali, allegando Tordine superiore, potrebbe farsi mettere fuori di causa (1). 19 RESPONSABILITÃ DELLE COMPAGNIE FERROVIARIE stificare solo in base ai citati articoli che riguardano la responsabilità in genere (art. 1151, 1152, 1153 Cod. civ.), alcuna presunzione di colpa a carico degli imprenditori di trasporto delle persone (1). S3. Tuttavia, pur accettando la teoria che presume la colpa delle Società ferroviarie in ogni caso di sinistri ed accidenti sopravvenuti ai viaggiatori, sarebbe ingiusto spingerla^ âki* witft. .estrerpo,^^, L’art. 1631 riguardail semplice vettore; ma ad esso sono sconosciute le compiicazioni e le difficoltà che porta seco necessariamente un servizio cosi vasto, raolteplice e rapidís simo come quello delle ferrovie."^ve perciò il giudice nei^ singoli casi valersi equamente di sim^ta presunzione, percl^ dessa ha lo scopo di eccitare nelle Àmministrazioni ferro viarie una rigorosa e attiva sorveglianza pel bene pubblico, lion già quello di porle in condizioni troppo difficili perla^ própria difesa (2). 23. Assai piu complesso che nei casi di azione penale, è 1 esame delia responsabilità ferroviária incorsa per colpa ci- ^ile, sia própria deirAraministrazione, sia personalo ai loro agenti, nei casi di sinistri meno disgraziati o di accidenti capitati a taluno dei viaggiatori, i quali intentano Tazione tiel danni avanti i Tribunali civili. 18 I ; ‘ ' lA 4* / 25, Le Compagníe ferroviarie devono prendere, per la si curezza dei viaggiatori, non solo le misure previste dai golamenti, ma altresi tutte le precauzioni e cautele che esigono le circostanze e che i pericoli da evitare ppssqnq snggerire. reL’è lèggi e i regolamenti particolari non derogano alie disposizioni generali dei diritto comune, e quindi la colpa nelle Compagnie ferroviarie può risultare non solo dali’ inosservanza di quelle leggi e regolamenti, ma da qualsiasi altro fatto che ad esse sia comunque imputabile. i 26. Le Società devono essere provviste di un materiale, atto al regolare esercizio deirindustria dei trasporti, e sono però responsabili degli accidenti giatori per vizi dei materiale medesimo. Fu deciso dai tribunali che una Compagnía ferroviária è responsabile delle conseguenze provenienti dalla rottura di - una chiavarda d’attacco delia locomotiva al tender, essendo che sopravyenisserp ai viagII. Fatto deirAmministrazione ferroviária. 24. La colpa delle Società ferroviarie può risultare direttamente ad esse imputabile, allorquando il danno venutone I (1) Giorgi, op. cit., V, no 308. op. cit-, pag. 69. V (I) V. n. 6.,

RESPONSA.BILITÀ VERSO I VIAGGIATORI 21 20 RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE FERROVIAEIE la chiavarda già in parte rotta da vecchia data ed esseado tale guasto facile a constatarsi mediante ia verifica delia ' mâcchina (l)i c. , » In queste circostanze di fatto, la Compagnia non poteva certo invocare alcuna scusa. ● 4 Prima deli accettazione e impiego dei maleriale, essa deve sottoporlo a tutte le esperienze che a seconda dei casi siano necessarie alio scopo di poter scoprire non solo i vizi app^ renti, ma anche quelli nascosti; i pericoli sono grandi ed altrettanto grandi devono essere le precauzioni. E una volta accettato e messo in uso, eguale diligenza deve essere mantenuta con visite ed ispezioni frequenti per curare la conservazione e riparazione dei materiale. per evitare disgrazie, sovratutto neile ore delia sera e delia notte (1). Di queste dipendenze le Società hanno la custodia, Tuso e Tesercizio. 28. Le Società devono essere provviste (ji materiale ^ non solo in perfetto stato di servizio, ma altresí in raisura sufficiente ai bisogni dei servizio stesso. La Corte di Cassazione francese ebbe a giudicare che se un viaggiatore non trova posto nel convoglio per cui gli fu rilasciato U biglietto di viaggio, ha diritto al rimborso dei prezzo pagato. Essa ritenne che la Società bile, solo perclíè aveva organizzato il servizio in modo da rispondere ai bisogni presunti delia linea e non si poteva imputarle a colpa alcun errore nella corabinazione dei trenó (2). non era scusa27. La responsabilità delle Compagnie si estende alia conservazione in buon stato di tutto il corpo delle ferrovie e loro dipendenze. t La stessa Corte non decise altresi se in tal caso il viág- > giatore aveva diritto a chiedere i danni; dal tenore dei motivi, sembra che fosse favorevole ad accordarli, avendo ritenuto che quando il viaggiatore non trova posto nel convoglio, la Società non ha scusa La sicurezza dei viaggiatori deve essere tutelata non solo nell interno dei fabbricati, ma anche ne’ locali annessi alie stazioni. In questi luoghi situati nel recinto delle stazioni, accessibili al pubblico, dove vanno e si aggirano i viaggia tori agli arrivi e alie partenze, le Amrainistrazioni ferroviarie devono eseguire quanto è prescritto dai regolamenti , è in contravvenzione alia legge e manca al contratto stipulato col viaggiatore. Ma cib non pnò ammettersi in forma' cosi assoluta. ai regolamenti particolari e quanto suggeriscono le regole delia prudenza 1 convogli non possono essere formati che di un certo numero di vetture e quando questo è raggiunto, la^Società non potrebbe essere obbligata e non avrebbe facoltà" di'a^ giungere altre carrozze. E nemmeno si potrebbe obbligarla (1) Un viaggiatore trovavasi nella vettura di un treno in formazione; a vettura fu violentemente urtata da una locomotiva e il viaggiatore a zato sulla via e mortalmonte ferito. Risultò che la locomotiva vcnne a urtare in piena forza e velocith la vettura ferma porchè improvviaaen e erasi distaccata dal treno che trascinava. II distacco era avvenuto per rotti^a delia chiave d’attacco delia locomotiva al tender^ la quale üia e guasta, sicchè una semplice scossa 1’aveva potuto spozzare. tíourgcs, 19 février 1872"(Diíllciz, Kec.1872,2,76).-Paris,27 novembre', IHbb (Dalloz, 1876, 5, 387). — Seine, 9 aoút 1864 (Dalloz, 1864,3,103). (1) 11 Tribunale di Rennes(13 décembre 1869,Dalloz, Rec.1872,2,149) condannò la Compagnia ferroviária ai danni-interessi verso un viaggiatore 1'imasto ferito in seguito a caduta sul ghiaccio, che erasi formato i- - - Inogo attiguo alia staziono, in seguito a spandimento dacqua ivi lasciata per incúria. (2) Giv. Gass., 22 avril 1854 (Dalloz, Rec. 1854, 1, 214). in un 4.i

● f 23 RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE FERROVIARIE RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORI 22 a formare tosto un treno supplementare, che arrecherebbe j gravi incagli al servizio in corso, e delia cui convenienza | però deve essere giudice solo la Corapagnia. j Inoltre U fatto può dipendere da uno straordinarío conIII. Fatto degli agenti ferroviari. l 30. Le Società ferroviarie che esercitano la loro industria mezzo di un numeroso personale, piü ordinariamente saranno citate a rispondere delle colpe coramesse dai loro per corso di gente, e per esso la Compagnia potrebbe facilmente ipYOcare ü di forza raa^iore. Ma tranne questi casi, non puo essôre dubbio che il viaggiatore ha diritto di trovare un posto e il posto delia classe da lui scelta, ovvero di una classe superiore; e che in difetto agenti. impiegato delle ferrovie è responsabile, nelia própria sfera d’azione, delia esatta esecuzione delle leggi e dei regolamenti di polizia delle strade ferrate, e di ogni danno che possa derivare alie persone per sua colpa o Ogni agente e avrebbe diritto non solo al rimborso dei prezzo pagato, ma altresi ai danni che 1’ineffettuazione dei viaggio gli avesse realmente arrecati (1), negligenza o impenzia. Le Società ferroviarie sono civilraente responsabili dei fatti e delle colpe dei loro agenti,secondo il principio generale deli’art. 1153 Cod. civ., che regola^Ja responsabílità 29. Accade sovente che parecchie persone delia stessa fam.glia o compagnia viaggiando insieme, non vogliano separarsi per cccupare qua e là i posti isolati. disponibili nei var. compartiment., e pretendano che siano aggiunte altre vetture. dei committente. Ogni fatto, causa di danno e imputabile all’agente nelTesecuzione delle íncombenze affidategli, importa la respon- ^sabilità dei suo padrone e committente. L’occupazione a cui si dedica il preposto comandato o incaricato, è allora da considerarsi quale causa originaria dei danno; e la colpa dei preponente consiste neU’avere impiegato un incapace o vizioso, e non avere esercitato sopra di lui una sorvegUanza abbastanza attiva. La regola è generale; si estende ad ogni matéria , sia penale sia civile, ed implica esclusivamente un giüdicio di fatto (1). : Tali pretese sono esagerate. La Società delle compiuto i suoi obblighi coraponendo i treni i regolamenti, e secondo i bisogni ordinari Essa non può impedire ai viaggiatori che si collocarsi nelle vetture i ferrovie ha come esigono 0 prevedibili. presentano, di ^ scelta, nè pretendera che per lar pos o ad altr, quelli che si sono accomodati in un luogo lo abb.ano ad abbandonare. E tanto meno dei resto pr.0 essere obbligata ad aggiungere vetture secondo il «taz.om, potrebbero avere una coda da non finire piú (2) ca- (1) ^rclatjop, n.880e seg.,1062e seg.— Giorgi,op.cit.,V.n.230 e seg. — Pffloz, Rép., v» Resp., n.624 e seg. — Gass. Torino,2iiiglio 1883 {Giurispr. ToWn.XX,917).—Gass.,Torino,7 luglio 1881 {Legge,1881,2, 406). — Gass., Roma, 15 maggio 1879 {Legge 1880, 1, 677). — Gass. Fi- (1) Colmar, 23 février 1848 (Dalloz, Rèc. 1848 2 124^ f ir 27 novembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 123) ’ ’ ~ (2) Pans, 20 octobre 1856 (Bedarride, op. cit., 1, 202). 4 li»» .*

RESPOXSABILITÀ DELLE COMPAGNIE FERROVIARIE RESPONSABILITÀ YERSO I VIAGGIATORl 24 25 31. La responsabilità dei committente pei fatti dei suo sussiste in quanto il commesso abbia agito neiresere danni ai terzi. Se il fatto non vi è estraneo affatto, ma è solo una estensione abusiva delle incombenze affidate, rimane la condizione delia legge e la responsabilità dei coffiraittente. Se fosse provata la connivenza di quest’ultimo, egli sarebbe complice dei commesso, autore dei danno; sarebbe piü il caso di responsabilità per fatto altrui, fatto proprio. Inoltre il preponente risponde non solo pei danni non ma per recati commesso cizio delle funzioni al medesimo aflSdate. Questa circostanza deve essere stabilita cietà, allorquando alcuno de’suoi agenti sia citato a rispondere di delitti consistenti neU’avere volontariamente causato. danni alie persone dei viaggiatori, interrompendo o deviando in qualche modo il regolare andamento dei Deve ugualmente stabilirsi ogni qualvolta gli agenti ferroviari, che pei servizio dei trasporto dei viaggiatori sono a contatto personale con questi, nelFesercizio delle loro funzioni sieno imputati d’aver trasceso a vie di fatto, a ingiurie, od a qualsiasi altra ofifesa. Deve infine stabilirsi quando si accusino gli agenti di avere involontariamente, per iraperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di qualche disposizione dei regolamenti, cagionato danno ai viaggiatori lungo la linea ferrata o neile stazioni. delia So- a carico servizio. messi dal preposto nel compimento dei servizi strettamente coman-/1/'^ dati, ma ancora pei danni cagionati nei servizi consoni alia natura di quelli e però solamente permessi tollerati (1). 33. Non bisogna tuttavia esagerare. Non basterebbe la sola coincidenza di tempo tra il fatto dannoso e Tesercizio delle funzioni. Deve intervenire nesso logico di causa od occasione necessária; deve l’esercizio delle incombenze aver facilitato o reso possibile il fatto dannoso, ovvero averne agevolate ed accresciute le guenze di danno. fCessa quindi ogni responsabilità dei committente, allor- ^ guando 1’atto incolpato alTagente è afifatto estraneo alle^ (funzioni clie al medesimo sono afddate. II preponente non risponde se un suo preposto, ad esempio, offende le persone senza valersi nè giovarsi deiropportunità, 0 delle facilitazioni somministrategli dal disimpegno delle incombenze (2). un consesue 32. A stabilire questo estremo essenziale,bisogna che l’atto / dannoso si connettacon 1’obietto dellMncarico dato alJ-agente, 0 siasi prodotto nell’esecuzione di questo incarico; ejtis rei gratia cui praepositusfuerat, Non si deve distinguere fra esercizio regolare od irregolare di tali funzioni. La legge non ha certamente potuto riguardare 1 esercizio legittimo e regolare delle funzioni dei comraessi e preposti, come una fonte abituale di pregiudizi (l),Gass. Torino, 5 maggio 1883 (Giurtspr. Torin. XX,680). — Cass. Torino, 30 dicembre 1878 {Gntrispr. Torin., XVI, 85). — Req. ig avril, 1858 (Dalloz, Rec. 1858, 2, 95). — Req.5 novembre 1855(Dalloz,1856,i, 353). —vOrléans, 21 décembre 1854 (Dalloz,1857,2, 30). 1851 (Dalloz, 1852, 2, 249). (2) Paris, 19 mal 1848 (Dalloz, Rec.1848, 2, 146). — H Tribunale delia Senna ritenne responsabüe civilmente un imprenditore di vetture pubReq. 15 mai luglio 1875 (Ann. IX, 1, 482). — Milano, 27 gennaio 1873 (Gzurtspr. Torm. X,255). — Gass. Palermo, 1» luglio 1872 {Ann.VI,1, 283). —Gass. Napoli, 19 febbraio, 1870(ilfomí. Müan.^l, 421).—Gass. Fi.14janvier 1861(Dalloz, Rec. 1861,453). — Orléans,21 décembre 1854 (Dalloz, 1857, 2,30). — Rouen,18 janvier 1837 (Dalloz, 1845,2,58). renze,

1 RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE FERROVIARIE 26 27 RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORI Nelia pratica il distinguere può riescire difficile, ed è que stione essenzialmente d’apprezzamento dei giudice. anche responsabile di fatti che non lo potrebbero obbligare nelia sola qualità di vettore. Cosí fu giudicato dalla Corte di Parigi (22 nov. 1851). Un viaggiatore diraenticò in una stazione un sacco che por tava seco. Un agente portò attorno il sacco nelle sale di aspetto, e niuno reclamandolo, se lo apjfropriò. II furto essendosi scoperto, il proprietário dei sacco intentò azione pei danni-interessi contro la Coinpagnia quale responsabile dei suo preposto. Essa oppose che il sacco non le era stato consegnato; ma la Corte la ritenne responsabile, perchè il furto era stato comraesso dal suo agente neiresercizio delle sue funzioni entro i locali delia stazione. 34. Però anche in questi casi in cui risulti che Tagente commise il fatto dannoso all’ infuori delle sue attribuzioni, il danneggiato potrà sempre provare la colpevole tolleranza dei coramittente, che conoscendo la possibilità dei danno e potendolo impedire, non lo fece. Ciò può avvenire quando, ad esempio, rAmministrazione conservasse al suo servizio, in occasione dei quale può commettere fatti a danno altrui, persona che per le sue } . , ■ abitudini o le sue qualità lasoiasse teraere facili abuai. L’industria pericolosa delle ferrovie impone alie Sodetà moita diligenza nelia scelta e nelia sorveglianza dei personale'. E una colpevole tolleranza una questo riguardo costi36. Oli agenti tutti delia Società rispondono non solamente delPosservanza dei regolamenti nelPesecuzione dei loro servizio, ma altresi d’ogni altra colpa, di negligenza 0 imprudenza, per Ia quale ne sia venuto danno ai viaggiatori (1). In conseguenza fu deciso che la Corapagnia ferroviária è responsabile delPaccidente sopravvenuto a un viaggiatore, il quale essendo lasciato senza istruzioni e senza direzione nelTistante in cui doveva traversare prontamente, di notte, una stazione ingombra pel ritardo di un trenó, si inoltrò sopra un binário, dove venne colpito mortalmente da una loco motiva, di cui non poteva scoprire il movimento (2). tuirebbe per la Società una vera colpa per fatto proprio, delia quale sarebbe direttamente responsabile (1). I 35. L imprenditore di trasporti può, nelia sua qualità di committente responsabile de’suoi preposti, essere tenuto bliche pel fatto di un cocchiere al di lui servizio, il quale, in esecuxiono dei trasporto in vcttara di una ragazza, affidata airimprciiditore perchò la conducesse nel suo collegio, commise sopra di essa uno stupro. In questo caso evidentemente,fu appunto resercizio delle funzioni alíldato al cocchiere che gli forni il mczzo e la facilith di compiere il reato (Seine, 2 mai 1872, Dalloz. 1873, 3, 7). — Auhry et Rau, op. cit., IV, § 447 e gli autori ivi citati. — Fu ritenuta Ia responsabilitii dei padronc nel caso in cui un suo guardia-caccia aveva volontariamonte ucciso uno delia comitiva dello stesso suo padronc con un colpo di fucile, pcrchè constava che il padronc era pure colpevole di conservare al suo servizio e di affidare armi ad un agente di carattore impetuoso (Paris, 19 mai 1874, Dalloz, 1874, 2, 214). (1) Cass. Firenze, 20 novembre 1876 {Legge XIV,1,604). — Dijon, 23 avril 1869 (Sourdat, op. cit., II, 902*-»). — Paris, 19 mai 1874 (Dalloz, Rec., 1874, 2, 214). — Nancy, 5 avril 1873 (Dalloz, 1874, 2, 52). ● \ (1) Giv. Gass.27 janvierl876 (Dalloz, fí<?c.l876,1, 375). 1874 (Dalloz, 1874, 2, 240). — Paris, 21 décembre 1874 (Dalloz, 1876, 2, 72). — Giv. Gass. 21 juillet 1873 (Dalloz, 1875, 1, 39). — Paris, 16 décembre 1873 (Dalloz, 1874, 2, 126). Paris, 27 novembre 1866 (Dalloz, Gass.- Torino, 23 maggio 1883 {Legge XXIV,1, 30). (2) Un trenó era giunto di notte alia stazione di Dijon; fu diviso per lasciar circolare i viaggiatori; parecchi ne proíiUarono per recarsi al Paris,3 février 1876, 5, 387). i â.

1 RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNíE FERROVIARIE 28 RESPONSABILITÀ VERSO I VIAGGIATORI 29 Del pari, fu ritenuta la responsabilità delle Ferrovie per la negligenza dei suoi impiegati, che omraettendo la chiusura regolare degli sportelli, cagionarono la caduta di un passeggiero (1) conduttore che feri un viaggiatore chiudendo violentemente Ia porta di una carrozza, senza avvertire le persone che si trovavano dentro e senza esaminare se per avventura vi fosse qualche ostacolo (2). e in un’altra specie, per Timprudenza dei Le colpe si possono compensara ogniqualvolta TofTesa siaí stata preceduta, accompagnata o seguita nelle sue guenze dannose dal fatto colpevole o imprudente deiroffeso. Le colpe non sono compensabili se non sono di pari grado; in caso diverso e piü ordinariamente la colpa deiroffeso non può avere altro effetto, se non quello di dirainuire rammontare deila indeniiità dovutagli. L’imprudenza di colui che si lagna di un fatto commesso a suo pregiudizio, rende irricevibile la domanda dei danniinteressi solo quando la sua iraprudenza sia stata l’unica, causa dei danno (1). Tanto meno sarebbe aramessibilela domanda,quando la persona che si pretende lesa, fosse in istato di contravvenzione alie leggi od ai regolamenti, od altrimenti fosse direttaraente imputabile di un proprio fatto colpevole. In tal caso delicto non oritur jus; e chi commette un delitto, si espone a tutte le conseguenze che ne possono derivare (2). i ^'U > ;> ta: 4 Mt \ ■): Gt^ ;«4VUK«ViS> o f*' h 4- t t>4L »* IV. Colpa dei viaggiatore offeso. X 37. La colpa nelTautore dei fatto dannoso può venire meno, se la persona ofifesa abbia commesso una colpa compensabile con quella dei suo offensore. caflfè situato dalla parte opposta delia stazione. Un agente capito poco dopo nel caffè avvisando i viaggiatori di recarsi tosto ai loro posti. Uno dei viaggiatori uscito lestamente, trovò il passaggio a livello traversato da un altro treno; dovendo affrettarsi cercò di girare alia testa dei treno e nel percorso fu sopraggiunto da una macchina che si moveva sullo stesso binário in modo da non essere vista. La Corto d’Appello di Grénoble, ritenuto che i viaggiatori airuscita dei cafíe furono lasciati dagU agenti ferroviari di fronte a un pericolo tanto piü grande perchè nascosto, senza sorveglianza o senza istruzioni; che ciò Gra a rimproverarsi mag. 38. La responsabilità delle Amministrazioni ferroviarie verso i viaggiatori sussiste solo durante Tesecuzione dei con* tratto di trasporto. (1) Giorgi, op. cit., V, n® 158. — Sourdat, op. cit., n° 108 e segg. — Dalloz, Rèp., V” Responsabililé, n® 192 e segg. — Cass. Torino, 9 febbraio 1888 {Giurispr. Torin., 1888, 137). — Cass. Torino, 19 marzo 1879 (Gazz. Trib. 1879, 400). — Cass. Roma, 20 novembro 1877 {Legge XVIII, 1, 116). — Cass. Torino, 7 marzo 1877 {Giurispr. Ital. 1877, 311). — Torino, 16 giugno 1871 {Giurispr. Torin. VIII, 562). — Torino, 19 ottobro 1870 {Giurispr. Torin. VIII, 62). — Firenze, 20 giugno 1865 (Gímrispr. Torin. 11, 444). — Ais, 10 janvier 1877 (Dalloz, Rec. 1877, 2, 204). — Civ. Cass. 20 aoüt 1879 (Dalloz, 1880,1, 15). — Req. 1 juillet 1878 (Dalloz, 1880, 1, 234). — Riom, 11 mars 1851 (Dalloz, 1853, 2, 76). — Civ. Cass. 12 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 1, 39). (2) Sourdat raceonta queato caso. II conduttore di una diligenza aecettò nella vettura una donna col proprio figlio, senza esigere alcuna retribu* zione e però in frode, combinata d’accordo, deirimprenditore di trasporto. giormente perchè un nuovo treno erasi collocato sulTunico passaggio aperto ai viaggiatori; che per Tinvito pressante di ritornare alio loro vetture, non poteva rimproverar.si al viaggiatore rimasto vittima, di aver cercato da sè una via per ritrovare il suo posto; che perciò risuUayjj il sinistro aveYa~a.vuto. per _çai.^a- I^-8Ítuazione~crrtícã”c~T!e^Ólqso^ Yatta af viaggiatori, o il difettp.fU previdenza da palrtçjlêgií^genti delia Compagnia nel -prevenire simili casi;'dicliiàrava tenüta la Gompagniã a riparare il pregiudizio sòiFertõ^dalIa vittima e da suoi credi (Grcnoble, 14 décembre 1880 (Dalloz, Rec. 1881, 2, 108). (1) Venezia, 29 dicembre 1879 {Tenii, Ven., 1878, 79). (2) Paris, 9 janvier 1867 (Bédarride, II, n” 444). i

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