Manuali hoepli diritto romano 2 ed 1898

MAf|l/ALI llOlíPM DlRFfrO ROMANO DI:L l’HOF. CONTMIDO FKRRINl SECONDA EDIZIONE RIFATTA s n If ) ULHICO IlOEPLl IíDrrOHI£-I-IBKAlO ÜliU.A RKAI. CASA M I L. A N O t J 1898 í

f st ug? o^^/oWjcyo 'f A líCI OMlíNTl /● I I I 1'llRrAZlONtí JUIR. XV NOZÍONI PRELIMINAPJ. ' i PKOPRIlíTÀ UíTTRRAtUA. I. Conceito .e fonli dcl lUrltlo romano .... pap. 1 Connetlo dei dirillo romono e llmiti <lol Irnttnto. — Fnnli dcl diritto romano, ir. Diritto oggeitivo. Concctlo dcl dirilto oprseltivo. — his cirile e it« oenfiiim. — lua naturale. — Dirillo puhblico e privnio. — DiriUo scrillo c nonscrillo. — Consiieliidine. — Inlerpreta icinne. pa?. 4 í LIB.IIÜ I. Teoria generale clel diritto soggettivo. I. 7/ dirillo ftoggelliro c i siioi lilolari. . . . pa?. lü Concello dcl dirilto soppclUvo. — Sopgelli di dirillo, — fcrsonc sinpole c collellive. — Sopgelli fuUiri. — Dirilli scnzn .soggello. — Soppelto individmilc. — Servi 0 liherti. — Coloni. — Inl/io delia personolilà mminn. — Capitis üeminulio. ' Tip. I.omharJ! di M. ncilínz.iplii Milano ● i'Vori Osturi, 7 » Mu.*HO

► . ^ t Ar;iomeni/\ Arf/omeníi. viti IX lí. Nalura dei diritti soggeltivi Diritii privali. — Diritti primarii. - Obbligozioni. — Dirilti patriinoniali e patrimônio. — iurn in rcni e in personam. ralis: possessio cicilis. — Elfelti dei possesso. — bifesn delia detenzione. — Aequisto e perdita dei pos sesso. III. Aequido delia proprietà Modi di (icquisto originarii e derirativi. — .Modi originarii: uttrozione pcr-sonale e attrazione reale. — Altrazione personole e sua forma. — Ctisi di conflitlo fra due specie di altrazione. — Forme pure di allruzione reole. Modi derivalivi. — Tradizione. — Parti nella Iradizione. — lusía causa íradiiionis. Conversione dei falto in diritlo: usucnpionc e prcscrizione aequisitiva. — Reiiuisiti in genere e giusto litolo in ispccie. — Buona fede. I\'. Perdita delia proprielà . . \^ Tutela delia proprictà . . . llivendicazione. — Suoi effetli. — 1’ubliciann. VI. Limiii delia proprielà Teoria de’ limiti. — Loro natura. — Elasticilà dei do mínio. — Hagione dei limiti. — Limiti nali pel concorso di piu proprielà. — Dollrino delia coniproprictú. — Limiti per disposizione dei dirilto oggeltivo: varia natura. VII. lura in re aliena I.imiti compresi in questa denominazione. e diritti allini. — Quosi usufruUo. — Servilíi predinli: loro doltrina generale. — Servitú rustiebe e urbane. — Juris quase possessio. — Tutela delle servilíi. Enlilcusi e superfície. — Carolteri comuni. — Nole differenziali. Pegno e ipoteclie: quando coslituiscano un limite dei dominio. — Loro natura e requisiU. — Come sorgano e come si eslinguano. pag. lli pag. 52 IIL Aequisto e perdita dc diritti pag I-alto giuridico. — Atti umani. — Delilti. — Negozii giuridici. — Clussiílcazioni dei felti dei negozio giuridico. — Rappreseqtanza. — Eicmenti oceessorii. — Termine, condizione, modo. — Nullitã e oppugnabilitu dei negozii giuridici. negozii giuridici. — EfIV. La eonversione dei falto in diritto . . . pag. 3.'í Nuturn dei falto convertibile. — Processo di conver sione. . . pag. fô . . pag. IM V. La tutela dei dirilto soggctlivo . . . . p.ag. -‘Il Tutela privala. — Tulelu pubbücn. — Azionc. — í.c i)arti Senlenza. — nelI'üzione. — Processo. Cosa giudicula e suo valore. — Estinzione delle azioni. Prove. -J 05 1 pag. LIBRO II. Teoria delia propríetà e de’ suoi limiti. pag. 08 I. Lc cose Kapporlo fra Ia proprielà e la cosa. — Nozione giuridica di cosa. — Cosa in commercio e fuori di coniniercio. — Diversa posizione delle cose in commercio. — Cose mobili e immobili. — Species, genus, quantitas. — Cose consumnbili e inconsuinabili. — Cose semplici e connesse. — Corpora ex distantibas. — Genesi ed eslinzione giuridico delle cose. — Cosa nuova. — Esistenza virluale di uno cosa. -- Assorbimento e conceito di coso principale. — Parle inte grante. — Soslonza e forma. , . pag. 72 — Usufrutto ●<1 l>ag. Possesso e suoi elenlenli. — Possessio: possessio naiuII. La teoria dei possesso l

,1 .'I rfiomení/. X .-I rfiomentr. XI . paf. 111 V. Garanzie ãclVohhligazione Clfuisolo pennle. — Giuramento. — Cnslitulo di debilo proprio. Fideiiissione. — Costiluto di debito oUrui- ~ Mnndalo qualificativo. Intercessione e sue specie; inlercessioiíe vietota. LIBRO III. Teoria de’ rapporti obbligatoríi. pag. llõ VI. Estinzione delle obbligazioni Kstinzione e oppugnabililà delle obbligazioni. 1’ngamento. — Datco in solutum. — Compensnzione. — Impossibilita di prestnzione: concursus causaruin. — Novazione. — Xegozii reniissorü. I. Nozione deli’olbUgazionc: principaU dassificazioni. pag. ST) Nozione delia obbligazione. — Suo contrapposto col íliritto reale. — Principii fondamentali. zione. ~ Preslazione semplice e complessa. -- Divi* sibile e indivisibile. — Determinazionc delia presta* zione. — Obbligazioni nlternativc, genericlie, di quanlitú. ■ Uegole specinli. Forza coattiva delFobliligazione e sua esplicazionc. — Obbligazioni nnlurali. — Loro nozione ed eílicacin. — Natiira debitam. I.n prcsla- . pag. 120 VII. Le singolc cause delVobbligazione . ● Nozioni generali. — 1 oontratti. — Forma delle conven* zioni obbligalorie. — SunaUagmata: cau.sa. qunltro conlratti renli anlicbi. — Contralli consensuali. — Compra-vendita. — Obbligbi dei venditorc e dei compratore. — Locazione-conduzione di cose. — Contralto di preslazione di servizio. — Impresn. — Società c varie forme. — Mandato. — Pacta nada. pacta adiecta. — Polti muniti di azione. Falsa nozione dei quasi-contratto. - - . . Negotiorum gestio- — Condicíio indebiíi. — ComI Í)T> II. Creãitore e débiiorc pag. Obbligazioni ílsse c ambulatorie- -- Uifrazione delFobbligazione. — Obbligazioni correnli o solidali. ~ Loro nntura. — Loro genesi. — Coincidenza di piíi obbli gazioni nell'oggelto. — Obbligazioni indivisibili. — PolUeitaUo. — munio incidens. pag. I‘W VIII. Continuazione. nelitii. — Pena e risarcimento. — Obbligazioni di risnrcimenlo non nnscenti da delilto. — Principoli obbliIII. Impossibilità originai-ia e successim delia prestapag. 100 zione Preslazione imi>ossibile. Ialiva. cessiva. — Perpetuatio obligationis. — Colpa: no zione e gradi. — Caso fortuito. — L’eslimazionc come oggetto succedaneo deirobbligazione. — Sua mi.sura. Mora debendi. ~ Nozione. — Cosliluzione in moralinpossibililá ussoluta e reImpossihililâ iniziale. — Impossibilita sucgozioni ex delicto. LIBRO IV. Le successioni a causa di morte. l pag. L17 I. Nozioni generali Successioni universali. — Successioni universali inler — iiereditasiacens e erei\e. ■■ HeItlS IV. Mutanienti neWobbligozione pag. Mutamenli neli’oggetto. — Incrementi. — Inlcressi: no zione. — Usure convenzionuli e legali. — Limili degli inlercssi. Mutamenti nei soggelli. — Cessione dei crediti. VIVOS. — Fretlilíi. Inzione delFeredilã. — Eredilo legiUima e testamentarin. — F.redi volonLnrii o neccssnrii. — Adizione. — Trasinissioni. i

Ariioinenli. XII .'I rfiomenti. xm Plurulità di eredi. — Quoto. — AccrescimenLo. Heneficio d’inventario. ~ Sepnrazione dei palriinonii. Uonorum posscssiones. Peíitio hereditatis. — Actio familiae crcCscundae. If. SiiccesHione ^estamentnria TüsUtmcnlo. — Islilu/.ione in eretlo. — Forme e reciuisili. — Isliluzione di piii eredi e determinazione delle ●luolc. — Istiluzioni ex re certa. Isliliizioni condizionali. — Sostiluzioni. — Sosliluzionc volgare, pupillare, quosi pupillare. — Hevocu dei te stamento. II. Matriuionio Nozione. - Sponsali. — Requisiti dei inalrimonio. — Impcdimcnli..— Knpporti piuridici frn i conjupi. — Scioplimenlo dei mntrimonio, — Fipli lepillimi e lepillimazione. jiajT. 108 png. 117 111. iJulc c ãoiutzionc nucinlc . . . . . pap. 17:1 Dote. — Costitiizione delln dote. — Diritli dei niarilo sulla dote. nuzialc. 1 Reslitüzione delia dote. — Donnzionc IV. Tnlcla Pupillo. — TuLore e suo uíllcio. — Noininn dei lutorc. — Cess.nzionc delia tutela. — Cenni sullc curnlcle. pí^. 175 c cura III. Siiccessionc legittima. Cjitssi depli eredi legítlími e ordinc di delazione. l)a?. 154 IV. Successione necessária pa". lõõ Principii generali. — Cause di disercdozione. — Mezzi per fur vulere il dirítto alio successione nccessariu. V. Legali c feãecomniessi . . Leputo. — Conlenulo dei legalo. — Dies ceilens e dies veniens. — Flurnlilà di legaturü. — Accrescimenlo. Vulidilú de’ leguti. — Regola cntoniana. — 1‘relegulo. — Varie specie di prelegulo. — ElTetti deliu deílcienzu parziule e deiraccrescimento nel preleguto. Fedecomniesso univcrsale. — Sua funzione e sue regole principuli. VI. Domizione a causa lU morlc . . . . pag. ir>7 . . pag. 1()D 1 ‘ Liimo V. Diritto dí famiglia e dí tutela. I»ag. l(ií) l. Falria potestà e sue originl PulriQ poleslà: n chi spettu. — Nascila, odozione.— Conlenulo deliu pntria potcstu. — Rappreseiilanzu dei pulerfumilias. — Itesponsabililú di osso.

I 11 preaenle Mannale à slaío inleramenie ri fado: non solo it suo contenulo ó siato am/iUa(o nolevolmenie, ma Vordinamento, Vesposistone, Ia scella degli argomenti sono siali in grandíssima parle muiali. Non mi dissimulo la grave drjjicoltá di dave in cosí breoe irallalo una notisia non dei luUo inadeguata delVarduo e glorioso diriilo di Roma: il mio scopo é sialo non tanio di riassumere in poche parole molte cognisioni, quanio di darc chiari ed evidenti i principii fondamejilali: fra i particolari ho scelto queüi ehe mi parecano pià adi a recare luce su di essi, afar comprendere la nalura e lafunsione dei precipui islituti. Taluno poírá osseroare cha qua e là alia ter minologia s'è data una forma troppo moderna inoece di riprodurre le denominazioni tecniche derivaie dalle fonli o in uso nelle scuole. Queslo io ho fado per studio di brevilà e di chiaresza: mi è parso minore inconcenienie non insegnare qualche lermine, che riuscire oscuro. t I

Prfífazionc alia scconda cdiz/one. x^■I Naluralmeníe io ho cercato di esporre il di' riilo romano qiusiinianeo. I conceiti esposii in queslo lihreilo non sono dunque {come íaluno poirebbe credere, pensando a quanto avviene ialora in Germania ne' compendii di Isiilusioni o di Pandeite) le mie idee personali inlorno al diriilo e alie sue funzioni; tanto meno Ic mie opinioni di iflosofia qiuridiea; ma quelU ehe lO ritengo proprii dei giureconsnlii romani e dei eompilalori romei. Spero di acere fatio opera non dei tiiilo cana per gli sludiosi. Mnrzo, |S!)S. Nozioni preliminarl. I. Concetto e fonti dei diritto romano. C. FiíuniNi1- II diritto romano é quello clie nalo e luppalo nelTantica Roma, aumentato di mollt olementi craltra origine e contemperato con essi, elaborato in molti secoli dalla scienza e dalla legislazione, ricevetle da Giustiniano il suo assetlo definitivo. Asseito deifnitioo noi diciamo queslo senso, che è questo il diritto romano fermalo e cliiuso in una malura epoca dei suo svolginienlo, che piii tardi é stato ricevulo in Ruropa come norma vigetite e che costituisce d fondamento delia maggior parle delle odierne legislazioni civili. Si puô parlare di asseito deifniÜDo anche nel senso, che le grandi compilazioni giustinianee ebbero appunto per iscopo di mantenere e raccogliere Lutta quella parte delia antica produzione, che paresse tullavia applico* bi!e e duratura, e di tramandarla ai posteri. De sviin I^KnuiNl.

2 Dirtilo romano. Sozioni preliminari. :] * ' molte costitiizioni de' principi da Adriano fino a Giusliniano inelusioe. Di introduzione alio studio de* Diffesti e dei Códice servono le Istiluzioni. o nianuale elomentare di diriUo (v. 1‘Appendice al citato Manunle). Finalmenteabbinmole .Vooc//e o nuove leggi emanale da Giusliniano dopo la rcvisione dei Códice e comprendenli non poche e non lievi modificazioni dei diritlo anleriore. Le Novelle non furono mal raccolte vfficialmenie. I moderni indicano il complesso di qiiesle fonti còl nome di Corpus iuris. Non poco servono alia migliore intelligenza dei dirillo giuslinianeo le opere a noi pervenule delia gitirisprudenza e delia legislazione anteriori. Noteremo in parlicolare le IsUluzioni di Gajo, le Regole di Ulpiano, le Sentenze di Paolo, la copiosa raccolla che si Irova ne’ cosidetU Frammenti oaiicani, il Códice Teodosiano. Per le minori reliquie rimandiamo ai Iratlati di storia dei diritto romano ed alie varie collezioni delia iurisprudonza antegiusllnianea. Né vanno Irascurate le elaborazioni che dello varie parti delTopera giustinianea fecero i conlemporanei di Giusliniano medesímo, di cui laluni erano stati membri delle commissioni nominale per la compilazione degli originali. Noleremo in parlicolare una parafrasí delle Islituzioni, che viene atlribuila a Teofilo, le versioni (alcune con illuslrnzioni) de’ Digesli di Stefano, Doroleo, Cirillo e di un anonimo, quelle dei Có dice di Taleleo, Isidoro, Analolio: le elaborazioni delle Novelle di Stefano, Teodoro, ecc. Tali opere resto é ovvio che un dirillo non può ricevcre asselli definítivl, poichè ó continuo lo avolgersi 0 il rimularsi delle condizioni e de’ bisogni cui deve servire ed infalli nello stesso impero dèi romei il diritto giuslinianeo va incessanlemenle modificandosi ed alíerandosi, progredendoe regredendo, secondo le multiformi vicende poliliche e sociali. Ma quesle ulleriori modificazioni non interessano il nostro studio; come non lo inleressano le molteplici limilazioní, aggiunte, combinazioni che il diritto giuslinianeo ha doviitosubire nelia pratica sua applicazione ne* paesi mo derni. L’oggetlo immedialo dei nostro studio é quindi il {lírilto puro giuslinianeo; siccome perô questo non può in molte parti essere interaraenle compreso, se non si metle a riscontro col diritto anleriore, noi non potremo Irascurare dei tutto i raíTronli con questo. 2. Le fonti dei nostro studio sono appunlo le nominale compilazioni giustinianee. Fra esse primeggia per mole e imporlanza il Digesto, che é una sistemática raccolta di brani delle opere degli antichi giuristí. Su di esso vedi il Manuale inlilolato IL Digesío (Hoepli, 1892), in cui ho dato le cognizioni piú utili per Tiiso di cosi nolevole monumento. 11 Manuale stesso puó riuscire di opportuna preparazione alio leitura dei presente Iratlalo. Viene in seconda linea il Codiee (a noi pervenuto nelia seconda redazione falta eseguire dalr impcratore), che raccoglie sistematicamente cr I >

4 Dirilío romano. Nozioni prelimínari. lungi (Jal dislinguere favoriscono gli equivoci e i tre < precelti », in cui pe* roraani inedesími il dirilto 5?i risolve (vivere oneslamenle, nessuno offendere, a ciascuno aUribuire il suo), non giovano a dissiparli. Dislinguevano i romani fra ius cioile e iiis genlium. II primo é il dirillo propriodi un dalo stato, sovraluUo il dirillo proprio di Roma; solo gli appartenenli a quello slalo (gli slranieri in via di speeiale eoncessione)possono approfillarne. II secondo é il dirillo, che nello slalo romanosi applica lanlo ai ciltadini quanlo agli slranieri e, poicliè lale dirilto risente meno Pinfliienza dello spirito nazionale e assomigiia maggiormente a quello di allri popoli civili, i romani sono assorti al conceito di un dirilto, che vale ad un dipresso per tulte le genti, di un dirilto universale (Ira’ popoli civili). Alcuni giurisli ro mani non andavano piíi in lã; allri invece (e le dollrine di costor© sono riprodotlc nel dirillo giustinianeo) parlavano anchedi un ius naiurale, ossia un Iraltamento dei rapporti conforme alia loro natura, prescindendo da lutto ció che o per ragioni di ulililà o per spirito di formalismo sia slalo aggiunto o modifica to. È ius naiurale quindi per questi autori il riconoscimenlo de' rapporli na tural! di sangue, la parificazione giuridica di lulti gli uomini e la loro liberta, poiché tutli nascono uguali, 1'osservonza delia volontá delle parti anziehè delle forme, 1'obblígazione di mantenere la fede data e cosi via. In particolare la corrispon denza dei dettame giuridico alia immediata at¬ ei sono pervenute piii o meno complelamente; alcune nelia loro forma genuina, altre in po.sleriori collezioni e sovratullo in quella molto im portante de’ Basilieé e relalivi scolií. k11. Diritto oggettivo. I romani non ci danno una definizione própria dei dirillo oggettivo: il dello famoso, per cui il di ritto è Tarte dei bonum aequum, iion ha ia pretesa di essere una definizione e poi non si riferisce lanlo al diritto in sé, quanto alTopera di coloro che lo devono coslituíre. Non ci allonlaniamo modo dal conceito romano conside- m verun rando il dirilto come una norma, che regola le relazioniesterioridegli uomini ;anzi alcuni giurisli romani, come Papiniano e Marciano, assumono addiriltura le definizioni che Demoslene e Crisippo danno dei nomos (in quanto appunto equi vale a ms); in esse viene appunto messa in evidenza lale natura dei dirilto, insistendosi in ispecie sulla sua normale funzione di regoiare VaiUvità la condolta dei consoeiali. Come poi quesla < norma > si distingua dalle allre che pur regolano le esteriori relazioni degli uomini, i romani sentono piú che non dicano: ben sanno che non « tullo quello che é lecito(secondo il dirilto positivo) è anche onesto » e ben si guardano da confusioni pericolose, ma le accennate definizioni de greci c*» o

No^íoni /treliminarí. (i DiriUo romano. leggc (plebisciti, senatoconsuUi); gli ediUi de’ magislrati, i responsi (e in seguito Ig doUrine) ciei giureconsuUt palentati, le coslituzioni de' principi. Nel diritto giustinianeo al solo imperatorc compete Ia facoUá di costituire ius scripium: Ia stessa raccolla delT anlica giurisprudenza contenuta ne* Digesli riceve formalmente auto* rilá dalla sanzione dcl príncipe. Dove non v'é lo legge o altra norma di ius scripium, nella vila stessa suole formarsi uno spontaneo regolamento di un rapporto determinalo; i'ulilité, Timinediato impulso delia coscienza segnano alia inaggioranza degli inleressali una via uniforme. Qualora per lungo tempo ciò siasi vcriíicato, abbiamo la norma giuridica introdoíía per eonsueludine. Viceversa puó accadero chc la vita stessa o ripudii senz’altro Ia norma che il legislatore iia iiitrodoUo o dopo un certo tempo ne abbandoni Posservanza: qui pure, se per lungo tempo si ha un comune regolamento dei rapporto diverso o contrario, la legge si ha per abrogala per eonsueludine inoersa (desuetudine), come lo sarebbeper via di legge posteriorê. Ciò vaie ancora per diritto giustinianeo: un testo apporenlemente contrario non parla delia consueludine in qucslo senso. La ricerca dei vero contenuto dei diritto obbiettivo si chiama interprelozione. Quesla puõ condurre di fronte al diritto scritlo ad un resultato che non coincide col significato letterale delia formola usota: apparendo il pensiero legi slativo piii ampio 0 piú ristretlo. Qualuncjue sia teslazíone delia coscienza Índice di ‘ius naturale’, Cosi nelle scuole giuridiche orienlali si distingue la pht/sis e il nomos: quello il substrato naturale, questo il regolamcnto positivo, che non segue perfetlamente le indicazioni dei primo. Con un'espressiono audace Ulpiano (e le sue parole appaiono due volte nel Corpus iuris) dice clie il ius naturale é dalla natura insegnato a tutli gli esseri animati: gli animali seguono le norme naturali delPistinto: sdntende che di una sola parte dei ius naturale questo egii dice. II diritto si distingue in pubblico e privato: il primo concerne ia doltrina de' pubblici potori, il secondo i morale è ritenuta rapporti de’ privati fra di loro. In significato diverso diritto pubblico compremle una serie di norme dei diritto privato medesimo, le quali hanno per iscopo la tutelo di un interesse sociale, sicchè non vi si può derogare per ciisposizione delle parti immediatamente in teressa te. un II diritto ü seritio o non seritto: il primo é fiuello derivante da’ poleri pubblici autorizzati a cosliluirlo e che ordinariamente (sempre nel diritto giustinianeo) é redatto in iscritto; il se condo é quello che si forma altriinenti per via deli uso. Se anche venisse redatto in iscritto, non perderebbe con ciò ia sua originaria na tura. Le fonti dei diritto seritio fiirono nel corso dei diritto r romano la legge (ossia la norma ap* provola ne' comizii centuriati) e le disposizioni che si vennero ef[uiparamlo in eííicacia í

8 DirUin romnno. Nozioni fireliminnri. 1) la matéria o íl contenuto dei documento do interpretare, sará non solo lecito ma doveroso applicarlo anclie ai casi, che non rienlrnno nelrimmediata significazione lessicnle e graminalicale, purché tale applicazione sia conformo alio spirilo di esso. Quando poi una legge o consuetudine provvede a un caso determinato, si estenderá per analogia o tutti i casi per cui vi sia nguale ragione di decidere; tratlisi di diritto pubblico o privato, penale o civile. Una evidente eccezione si deve fure per queile ipotesi, in cut un provvedimenio é preso per raioni di particolare utilitá con deviazione consapevole da’ principi generali: il diritto singolare (cosi appunto si chiama quelio che lia tale caraltere) non va appiicato per analogia. li fon* damento di questa sla infatti Íii ció, che il di ritto costituisce un sistema orgânico ed armonico e Ia sua tendenza è di accordare a causa pari pari trattamento; dove siíTalta armonin è per le pratiche esigenze spezzata, vien mono quel Ibndamento. Su alcune regole speciali per l’interpretazione dei Digeslo v. il Manuale II Digesto. Nel diritto oggetUvo non possono esseroi norme contradditorie, poichè esso nel suo assieme co stituisce una norma unica, che mira ad un unico scopo di equiiibrio e di armonia. Per cui quando si costituisce una nuova norma, questa neces sariamente toglie vigore alie precedenti, se ed in quanlo sieno inconipatibili con essa. NelTapparenle conflitto di norme parimenti in vigore ò compito delia interpretazione di slabilire quale deva prevülere: e cioè quale delle norme comprenda oeranienle il caso concreto e quale non lo coinprenda. Lu nuova norma non si applica retroallivamente (ove ció noii sia ordinalo): il che vuol dire che essa non lede quelli, che (come sará spiegato nel prossimo libro), si ch\am&no dirilti guesiíL cr tt .il I

Teoria (jeneral.c dei diriito souucltiüo. parole, non puó esservi conílillo vero fra dirilti soggetlivi. II conílillo opporenlc si iia quando la lulela delia norma è sollráUa ad un delerminalo interesse in corrispondenza alia eslensione delia lulela di un allro. L* interesse che io lio alia conservazione delia integritâ personale e che in genere è lulelato dal dirillo, cessa di esserlo se io mi faccio ingiuslamente - ma ció significa che in tal ho piíi il diritlo alia integritâ personale, mentre 1 aggredito hn il diritio delia reazione difensiva Queslo principio è espresso piú volte nelle fonli con efíicacia. Tullo il diritto LIlíUO I. Teoria generale dei diritto soggettivo. aggressore di un altro: caso io non I. T’ini„ ^ coslituilo hominum causa Linleresse, cui Ia norma protegge.è di un uomo mdividuo ovvero di una pluralitá di uWiíTSS^TniuiiU insteme per fini colleUivi: si resse collettivo non é Ia somma numérica mleress. de' singoli, cosi anche i diritli eo-gê hvi delia comunita non snnn in semplice addizione dei diritli indivi scopo; essa : forme di diritto, II diritto soggettivo c i suoi titolari. Ogni norma dei diritto oggetlivo protegge interesso che almeno indirellamenle fa capo tale interesse dicesi dirillo soggeltiii siccome PinteaTTuomo: un livoi 1 romani sotto il nome di « ius » comprendono tanto P interesse, quanto la norma che lo aíTerma e tutela. Nalurahnenlo la tutela di un determinnto in teresse implica una limilazione di altri interessi, che si potrebbe chiamare diriiío negatioo: di rcgola, ma non necessariamente, una sillatla limilazione consiste nelP impedimento posto alresplicarsi libero di uiPalLivilã: in lal caso si discorre di dovere. È ovvio che, non potendo esservi nel dirillo oggetlivo norme eontradditorie, non possono esserc luleloli due interessi conlraddilorii: in allre $ esnon collellivo delerminalo dallo »on e suscetlibilo di lutte quelle ' e susceltibile 1'uomo indi. ■f L

Teoria <jenerale dei diritio aoijgeíiivo. 13 Diritio romano. 12 attiiale né desiíjnato pel futuro. E cosi abbiamo riconosciiiLi iliriUi per ospeilali, brefolrofii, ricoveri e siílatte pie isliluzioni. Dire cbe qui è so getlo (li (líriUo ad es. Tospedale è dire cosa vacua di senso: Vospedale (e per esso s'intende l’istituzÍone) come tale é una mera astrnzione delia noslra mente, ia quale non é suscettibile d‘interesse: dire clie qui é personitfcato lo scopo ò adoperare una metafora inutile e di cattivo gusto. È aüatto arbitrário il supposto che ogni diritio debha aoere iin soggeito: un interesse può benissimo essere degno di tutela, ancorchè non vi sia 1a persona individuale o collettiva che interamente lo assuma e lo rappresenli: lo íbnli nostre non insegnano diversnmente: esso dicono che tutto il diritto ò costituito per gli uoinini, e quosto ò vero anclie lá dove non vi tí sop:getto nel senso indicato e se talora il di ritto privato si dice riferirsi « alie persone, alie cose, alie azioni », tale partizione nulla ha cbe vedere colla questione che ci occupa presente mente. Sicchò il diritto soggeltivo è quello che può aoere uti soggetto, che Tlia ordinariamente, sussistere anche indipendentevidualmente considerato. Tale collettivilà sussisto e permane indipendentemente dal mutarsi, diminuire od aumentare de’ suoi componenti: naluralmente viene a manenre, ove questi piii non esistano: il suo regolare funzionamento esige un numero minimo dí tre membri. Da essa va distinta la seraplice associozione di piú individui che meltono insieme i loro individuali interessi per meglio sostenerli. Qui non c’è altro che una molteplicitá di soggetti individuali. II soggetto di diritio indíviduo o collettivo dicesi persona. Un interesse può venír tulelato dal diritto anche in vista di un soggetto possibile e futuro; in tal caso avremo üiritti, che si manlengono, che si accroscono e perfino (ove concorrano ie condizioni opportnne) diritti che nascono senza un soggetto attuale: il soggetto è però designato, almeno entro certi limiti. Fin qui arrivava anche il diritto romano delTetá pagana. II diritto de' tempi cristiani si preoccupa anche di certi interessi che si riferiscono ad una intera serie di uomini afiatto in certa ed indeterminata: interessi che si devono attuare durante un lungo periodo di tempo od anche — secondo le previsioni — in perpetuo. Qui abbiamo se vuoisi un interesse collettivo, che trascende afí*atto quello de’ singoli; ma i singoli non sono congiunti in un corpiis. II pro blema è risolto moito semplicemente: i diritti si si accrescono, si ÍT* i benchè mente da esso. Del resto noi possiamo nella successiva tra lazione parlare di soggetti di diritto, riferendoci al caso ordinário. Alia mancanza dei sogget o concreto si rimedia praticamente coiristiUuo delia rappresenlanza: se non c'é la persona c o rinteresse lutelato, si può avere la persona che agisca per conto di possa m proprio assuma tutto aequistano, si mnntengono, trasferiscono senza verun soggetto concreto, nè

Teoria qenerale tlel diritio soqgeilioo. Dirilío romano. !i 15 lulla rincleflnita serie dei parzialmenle cointeressati e metia ia própria energia a servizio delia causo. Anche per simili diritti si può dunque parlare di ollivilà umana. È poÍ tia ricordare che Tanlica giurisprudenza non conosceva che dirilti appapíenenli a persone singole o collettive e cosi si comprende come sia costante nelle doUrino fondamentali la menzione delle persone. Soggelto individuale di diritto é l‘uomosingolo. Non ogni uomo può essere litolare di qiialsiasi diritio (pur nel campo, di cui ci occupiamo, dei diritto privalo): chi non é ciltadino (npolidi, stranieri) gode di una limilata tutelo de’ suoi interessi nello stato romano; altre restrizioni derivano da condizioni speciali: chi non oltemcerle disposizioni può essere privoto di per tutlo ü tempo dalla concezione al parlo; chi si fa vendere dolosamente come servo per Iruf* fare il prezzo al compralore, chi liberato dalla sclHavitii si fa revocore come ingrato nelIo stato anleriore. Per condonna penale si può cadero in condizione servile: il serous poenae in reoitá ê servo dello stato. In varii modi può il padrone dare la liberlá al proprio servo, sovralutto neila solenne adunanza de'fedeli in cliiesa, davanlí al magislroto, per via di testamento. Devono osservarsi alcune regole circa Tetá dei padrone e dei servo. L’alto dicesi di manomissione. Chi è liberato dicesi liberto: chi lo iia libe rato, patrono. II liberto deve ossequio e aiuto al patrono, che può anche avere dei dirilti sulla sua successione. Una condizione intermedia fra' liberi e gli schiavi è quella de' coloni. II colono è assoggeltato non ad un padrone, come tale, ma al domino pro tempore dei fondo, da cui non può essere staccoto: non può essere neppure affrancalo. II ilornino lo può punire entro certi limiti. Io. può rivendicare e di regola non può essere cilato da lui in giudizio. Verso i lerzi i dirilti dei colono sono ristretti, sovralutto per quanto concerne la capacilâ di alienare. II colonaío lia oi'igine dalla nascita da genilore fpadre o madre) colono, da convenzione, da pena per illecilamente mendicato e da prescrizione po sitiva. Gessa col conseguimento delia proprietá dei fondo (quasi per confusione) o dcirepiseopoto. pera a nlcuni dirilti. Certi diritti poi non competono che alie persone individuali. NelTanlico diritto ro mano é alTatto privo di diritti Io schiavo: nel de' secoli tale principio si viene tempe- corso rando, ma nelIa soslanza rimane ancora vero nel diritto giustinianeo. Lo schiavo é uomo ed ha intelHgenza e volontà e dove per In creazione o il Lrapasso de diritti occorre 1’azione umana, ben può alTuopo haslare quella dei servo: sferiti non competono però a lui, ma al padrone strumenlo di produzione e di i diritti creati o traaverc di cui è organo e acquisto. K schiavo il nemico preso in guerra; chi na da donna che è stola in condizione servile sce

Teoria (lenerale dei dirilio sofídeitico. 10 Diritio romano. nono la personaliíá umana come lale p. es. (aU’inlegrilá personale, alia liberlà, al nome, alTonore), (liritti che concernono Ia prole e la sua eclucazione (iliritü di fomiglia) e diritti clie nono la disposizione de’ beni esteriori (dirilU di proprielá). S’avverta perô che su quei beni esteriori, che si Irovano in nalura diffusi in modo da servire a tuUi e da non polere essere assoggettati ad una particolare signoria, come laria, l’acqua corrrenle, il mare, V uomo ha un diritto implícito in quello delia conservazione individuale e chi ne privasse laiuno non commetterebbe oíl*esa contro la proprielá, ma coiilro la persona. La terza categoria si riferisce ai beni suscettibili di esclusivo godimento. Qnesli diritti si possono chiamare primari, poiché essi speltano a qualunque uomo che viva in societá: tutti sono senza bisogno di ragioni parlicolari tenuli a rispetíare questi inleressi; la posizinne de’ singoli qui é delerminata dalla slessa nalura delle cose (1). Senza prolezione di tali inleressi qualunque esplicazionc, sebbene clementare, deiruomo o delia societá sarebbe impossiblle. È vero cho i diritti di famiglia pendono da iin fatio speciale L'uomo comincia pel diritto a esislere quando é scparalo vivo e completamente dalPalvo ma terno. Non si ritiene uomo 1'ente che nasce da donna con figura non umana. Golla nascila abbiarao la persona individuale: in conformità alie cose giá deite si riconoscono anche diritti pel nasciluro. La posizione deiruomo libero e cittadino può essere modificata per un rapporto di soggezione famigliare, di cui diremo parlando de’ diritti di famiglia. II Irapasso dalla liberta alia schiavitü si dice massima diminuzione di capo; media la perdila delia citladinanza; minima 1'enlrare o Puscire dal vincolo delPassociazione domestica. concerII. Natura dei diritti soggettivi. Qui intendiamo parlare dei soli diritti privali. Vi sono tanii diritti soggettivi, quanli sono gli inleres.si che una norma giuridica protegge. Tali inleressi, come abbiarao detto, si riíeriscono sempre,'almono indirettamenle, alPuorno. Ora nel campo limitato delle nostre altuali ricerche gli interessi umani si possono distinguere in tre categorie: conservazione individuale, conserv£- zione delia specié, uso e godimento delia nalura esleriore. Abbiamo diritti che corrispondono queste tre categorie e cioé diritti che concerd) II che non toglie. che sviluppntisi I modi di Irnslazione dei diritti, questi si npplicliino nnche n’ dirilli primarii (Qcquisto deriviilivo deliu proprietii, odozione). I/imporlante è che tali diritti possono sorgere indipendentemente da negozio giuridico edndclilto: v. ovnnli. 1'euiuni. 2 a í

18- 'Diriíln romano. l!) Teoria /fcnernle dei diritto soffgcldDO. y e volontario, cioé íl inalriraonio; ma dn una parle il dovere de' terzi scaturisce senz’ allro doir esisteiiza obbielLiva deila fomiglia e in secondo luogo ÍI matrimônio, come vedremo, in concreto presnppone 1'accordo, in aslrallo é consideralo come una necessita noturale per Ia conservaziono dclla specie. Qiiesti inleressi primarii non sono peró isoli che il diritto protcgga. L’uomo (e ció in grndo tonto maggiore quanto piú si complico la vila) non puó far senza deila cooperazione de’ suoi simili: rinleresse che abbiarno ad assicurarci il fatio allrui merila protezione giuridica o abbiamo in tal caso chi é cosiretlo a operare a favore di un altro. Un tale vincolo dicesi obOligasione in senso técnico e non sorge, sc non per ragioni parlicolari; in via generale uno non è mai lenulo a farc per gli ollri e giuridicamenle ha falto lutto quando non ha recaio ofl’esa. II /aiio poi, che forma il conlenuto delia obbligazione, può consislere nel procuro re la signoria sui boni esleriori, come nel preslare servizii di allra nalura: può essere positivo, como negativo (so cioè 1'obbligo ó di non fare quanto si avrebbe il diritto di fare, di omeltere insomma Tesercizio di un proprio diritto). Avverliamo dei resto che qui lutto si riduco n ciò che: v'é 1’inleresse a che un certo falto si compia e perció il diritto crea una necessita (relativa) di silTallo compimento, Quindi si comprende come sia possibile una obblignzionc n favore <li unn fondnzione: ed è anche oscogilabile una obbligazione a suo carico, nel senso che la coazione direita a provocare il falto si esplica a detrimento deglí inleressi. che solto Inl nome vengono compresi. Dc' diritli, cho noi abbiarno indicalo, alcuni sono pairinxoniali e allri non lo sono: allri sono di caraltere misto. II diritto di proprielã (e gli allri diritli, di cui diremo, che rappresentano i prodotti di un successivo svolgimento di esso) ó il precipuo fra’ dirilti palrimoniali. Ma anche i diritli di obbligazione vi si rannodano, poichè di solilo o sono direlli a procurarei Ia proprielã (o simili dirilti) o ad accrescere Tuso e il pregio dolla nostra proprielã o a mellerci in grado di procurarei la proprielã. Sempre poi la nccessitã relativa c creala dal diritto in lal guisa, che il mancato adempimento adduce incremento di proprielã da una parte e decrcmenlo daHaltra. Invece hanno ben diverso carattero i diritli altinenli alia persona, í dirilti puri di famiglin. In lal senso dicono i romani che libertas esi inaesíiniabilis res. Di caraltere misto sono alcuni diritli cho implicano un duplice interesse; si pensi ad es. nlln tnlela. Ma in realtã qui abbiarno unn pluralilã di dirilti che si comprentlotio per comodità solt<» tin unico nome c si fanno fin dove è possibile valerc con un unico mozzo; ranalist scientifiea deve peró isolarc i varii elemenli. L'assieme de’ dirilti palrimoniali posHivi e negalivi che fanno cano ntl una persona deleriniuala alluale o futura, ovvero che sono lonuti » -

Diriiio romano. Teoria ijenerale dei diriiio sogffeH'CO. 20 21 soggella alia signoría e dalTallra tuUí gli allri dirilti palrimoniali, comppesi i reali (v. avanli). La distinzione è errônea, poiché ognl diriiio in sõnonécheuna rappresenlazione inlellelluale; ma esprimecon evidenzala diversa funzionedelle due specie di dirilti. I dirilti delia persona, qiielli dí famiglía e dí proprielã hanno un caraltere comune ed é quello, - per cui ü tutelnlo iln bene di iinmediala pertinenza: quelli di obbligazione invece mirano a procurare un bene e la norma giuridica qui non si limita n imporre rispello di un rapporlo esistenle, ma coslringe a procurare il bene, di cui si Iratta. II diriiio di proprielã (come le minori figure omologlie) pare ai romnni ehesi esplichi sulla cosa, in quanto cioé si fa valere un immediolo rapporlo di pertinenza delia cosa, che deve essere rispellato [< in rem»; circa gli iura in re v, nel secondo libro"]. I dirilti di obbligaziono si dicono in personam, tendendo essi ad eccilare una data attivitá in una persona. La distinzione frn dirilti, per cui vi agisce in rem, e dirilti personali non esaurisce dunque la serie de' dirilti privali. ma quella solo dei palrimo niali: inollre essa é nata in un tempo, in cui al diriiio romano era lutlora ignota la figura delia fondazione. Ma la formola si puó inlegrare con facilita, dicendo che i dirilti obbligatorii (cosi dctli personali) sono quelli, che provocano una determinata attivitá a favore di un patrimônio e a carico, almeno indirelto, di un allro. ínsieine per una serie tndefinila di interessali si chiama il palrimonio: i romani parlanodi ‘ universum ius ’, parlano di Oona. La prima terminologia é importante pcrchc indica runità complessiva coslituíla dagli enli palrimoniali; unità che si'determina per la conversione ad un fine comune e per la possibilita di esprimere in una cifra la potenza econoinica delia loro totalità. Qualunque interesse patrimoniale si può espri mere con una cifra, che indichi la misuraziono delia sua potenza In danaro: qualunque reazione o coazíone giuridica in queslo campo si esplícn con un incremento o decremento patrimoniale; sicché in reallà noi possiamo in parle prescinderc dai soggelti determinati o dalle índelerminale serie di interessali e considerare i palrimonii, come le enlitã prossime, a cui le dotlrino de* dirilti di queslo genere si rapporlano. II palrimonio ha veramente caraltere orgânico:' (il paragone coll’organismo é giã ne’ giureconsulti romani); esso è suscellivo di modiíicazionl, di sviluppo, di crescila e di deperimento. I singoli dirilti in seno al palrimonio possono modificarsí, accrescersi, produrne de’ nuovi, secondo le leggi proprie di ciascuno. La trasmissiono delia totalità patrimoniale ha caraltere speciale, diverso da quello de’ singoli dirilti e forma oggetto di dottrine speciali. Nel palrimonio i romani dislinguono enti corporali o incorporali; da una parte cioé i dirilti di proprielã per cui la cosa ó immediatamenlo f 1 -

Teoria (lanerale itcl iliriíin fio;i;/e((ico. iJiriilo romano. ■1) L’alto ülecUo, che mira a íini contrarii al dirillo, produco un eíTetto riprovato dal diritto medesimo e quindi importo come conseguenza Ia costrizione a rimuovere 1* eíTetto stesso e a restaurnre in quanto sia possibile 1’ordine lurbato. DalTatto illecito deriva quindi un diritto positivo a favore dei patrimônio leso di vedere ' rimosse e riparate le conseguenze di esso, con diritto negativo corrispondente nel patrimônio altrui. L'eíTelto delt‘aUo illecito potrebbe essere la lurbntiva delT altrui proprietà e in tal caso ai fini delia riparazione può basiare il rimedio di reito a otlenere il riconoscimento delia proprietà; ma se Tefletto éiraltra natura ovvero se non basta il rimedio accennato, non puodalTalto illecito scaturire clie una obOligasione e cioé il viucolo di un falto a favore di un palrimonio e a carico deiraltro. Di ció vedremo meglio a suo tempo. L'alto illecito si dice delitlo. Ora (poiché nella primo ipotesi non sorge diritto nuovo, ma si afferma il precedente diritto di proprietà) potremo dire che dal delitlo non nasce altro diritto, che di obbligazione. Non cosí daiPatlo lecito. Qui la conseguenza gitiridica può essere multiforme; possono sorgere diritti di famiglia, diritti di proprietà e fi gure omologíie, diritti di obbligazioni. L’atto lecito acquislo una imporlanza particolare, quando non é piü un mero procedimento individuale, ma si presenta come una dichiarazione verso altri. Una dichiarazione direita a fini ricono-- sciuti e tutelati dal diritto e produttrici quindi di III. Acquisto e perdita de' diritti. Un falto che abbia per resullalo racquislo o la perdita totale o parziale di un diritto si dice da’ moderni fatto giuridieo. II falto giuridico può essere evento di natura od azione umana, la nascita, la morte di un uomo, il cambiamento di leito di un fiume, un omicidio, una vendita falli giuridici ". I romani non hanno designazione colleltiva di cosi diversi fenosono tutti una meni e per vero non é possibile una teoria generale di essi. Tra’ fatti giaridiei meritano speciale rilievo le azioni umane. Quando diciamo che un'azione é umana, intenjiamo dire che essa procede dalla Dolonta umana; Tatto di un bambino o di pazzo si parifica nelle nostre fonti agli eventi di na¬ tura. L'atto umano é lecito o illecito, secondo che é conforme o diíTorme dalla norma giuridica. Non parliamo oflàíto degU alti indifferenti, poiché essi non entrano nella categoria dei fatti giuridici. L’atto lecito, che mira a ifni riconosciiiti dal diritto, ó tutelato nella sua efficacia: chi s\impossessa di un animale selvático ne diventa proprietário, chi lavora i proprii materiali accresce la sua utililá patrimoniale, chi compera un oggetto ottiene il diritto di farselo consegnare. í

2Í- Dirillo rnmnno. Taorio i/anernlo dei d'ritto so(i<jetUco. 25 conseguenze giuridiche dicesi alto o negozio giuridico. I romoni usavano anticamente Ia voce “ conIractus piii tardi quesla voce ebbe un signiflcalo técnico ristretlo e solo sporadicamente fu assunta in quel lato significato. I negozii gluridici sono di varie categorie. La piii importante distinzione é quella di negozii giuridici unilaterali (che si compiono cioé colla dichiarazione di volontá di una sola parte: testamento, pollicitazione) e bilaierali (che si compiono col concorso dclle dichiarazioni di piíi parti: contralto, tradizione, adozíone, emancipazione, ecc). Per 1'atto giuridico occorre la capacita di volere; ove la capacita di volere (meglio di rappresentarsi i varii molivi per la illuminata elezione) ó imperfetta, può essere inlegrala dalTassistenza allrui (tutelo, curatela). Xon basta in astratto che il fine voluto dalle parti sia utüe o buono: occorre che una norma giuridica lo proteggo. Fin dove il diritto deva estendere quesla protezione, é essenzialmente questionedi opportunilá:di sommo rilievo é non lurbare la cerlezza dei rapporti giuridici, come pure non rendere troppo facili determinali vincoli o costringere colla difflcoltà e complicazione dei mezzi le parti a rifiettere sulT importanza delle loro dichiarazioni. Dove i'effetto o riconosciuto solo ove ia dichiarazione sia slata rivestita di certe forme, Tatto si dice formale o solenne. Del resto si avverlano tre notevolissimi principii: i. Ove Ia norma non Io esiga, la forma delia dichiarazione é aíVatlo libera. Gli uomini possono maniftístare la própria volontá di fronte ad altri anciie senza uso di parole, mediante un determinalo contegno. 2. Non occorre che le parti si prefiggano la conseguenza giuridica, neppure che la conoscano. Hasta che il fine empirico, cui esse tendono, sia riconosciuto dal diritto. Da ció deriva che una nuova norma puó dare ex postfaclo valore giuridico a precedenli dichiarazioni, come avvenne ad esempio in Roma pe’ fedecommessi. 3. Non è punlo necessário (sebbene sia consuelo) che gli eíTetti dei negozio giuridico concernano gli autori delia dichiarazione. Oltre i casi, in cui una data altivitá umana é posta a servizio piú o meno assoluto di un palrimonio di cui diremo, ben può avvenire che gli eiretti dei negozio giuridico ricadano sopra un altro patrimônio. II legato afletla il patri mônio delTerede e quello dei legalario (pur quando costui nuila sappia e lo stesso dicasi dei primo, se erede necessário); chi gerisce affari altrui crea ima obbligazione a carico dei patri mônio cui Ia geslione si riferisce e cosi via. La dichiarazione presuppone una volontá corrispondente. Peró se laluno capace di volere con una dichiarazione inadeguata suscita una legittima aspettativa, puó esscre tenuto almeno a pedire che Ia vana riuscila di questa torni di detri mento (talora anche a sopportare le conseguenze non suo. itn* i.

Teoria ficnernie dei diriíio aotif/cUirn. 27 Diritlo romano. 20 Siomo davnnll al principio delia cosi delia rappreseníama diretla, clie ormai si fn prevalenlc; gli nrlificii formali per mascherarlo (aeliones iiiiles, ecc.) non fauno clie rendere piü manifesln la polenzQ dei germogUo che si svolge. In alcuni casi il negozio giuridico si presenla come uno slrumento che le parli possono melregolaro intere delia sua dichiarazione) per un principio di responsabítilá, che incombe a chi fa uso degli slrnmenti giuridici. Non occorre che la dichiarazione sia falia di persona. II messo (nunlius), che riproduce In noslra dichiarazione, è mero slrumenlo, come può esserlo una leltera, di trasmissinne: Ia di chiarazione ê pur sempre noslra. Ollre quello che direrno nel libro V“ su* figli di famiglia, si avverla clie íl servo (ove non sia adibilo come minzio) sebbene agisca di própria inizialiva non acquisla dirilli posilivi mercê i negozü giuridici che compie, che al patrimônio cui npparliene. Viceversa non determina un diritlo negnlivo per esso, che in cerli casi e con limilazioni rigorose. Del reslo il principio dei diritlo romano clássico é che uno persona libera ben possa mellere rotlivilã sua a sêrvizio di un patrimônio non suo; ma non colla conseguenza che esso acquisti direllamenle a favore di esso. Essa acquisla dirilli negalivi c posilivi per sê e solamente per efrelto di speciali viticoli obbligalori le conseguenze si fanno Irapassare sul palrimonio principale. Eccezioni conosce il diritlo clássico solo in matéria commerciale (islitori, capitani di novi), ollre quella per cui il procuratore genernie può acquislare direllamenle possesso o di conse guenza proprielá al palrimonio nmministroto. Ma nel diritlo giuslinioneo le eccezioni divenlano piú obbonilanli: in varü casi ad es. la con seguenza giuridico delTatlo dellutore ocuralore si riversa direllamenle sul palrimonio gerito. terc in molo, ma dt cui non possono Toperazione: tale ò per es. 1'adizione di ereililò, Padozione, ecc. Di regola invece le parti pos sono modernre e limilare Tazione dei negozio che Intraprendono. Possono cioé slabilire che gli eíTelti non abbiano a comincinre che da un epoca delerminola (dtes, dies certus) (1), ovvero abbiano a cessare al suo avvornrsi. Pos sono anche slabilire che gli effelli non abbiano luogo 0 cessino di averlo allavvenlo di un fallo fuluro e incerto (condicio). La cotidicio si dice lalora anche dies incer as, specialmente se riveslila dollo apporenze le termine. II lerrnine sospensivo non loglie che il negozí giuridico esisln fln dnl momenlo delia sua co - chisione; quello. resoluUvo fa cessare gh e di esso. La condizione sospensiva . permelle ÍIno ai suo verihcarsi che i oe.^ giuridico si possa considerare come pet o i* CO l.’epoca ê certa unclie se non ^“'^a^^pcrcliè verru, purcljó lu sun venuln sm sicuni. lu -onirnrio ê ” sin rertu^. 11 coinune insefinnmcnlo conir preUo errore.

20 Diritlo romano. Teoria rjencrale dei diritto so(iffellíco. OH ed il negoziü è puro o seinplicemeiiLe a ter mine. Per la terminologia si noli: condido pendei (poriodo ddncertezza); condido ea?<s^/í(risoIuzioiie positiva deirincerlezza); condido defidt (risoluzione negativa di essa). La condizione impossibile é quelT evento che non può oeriifcarsi, perclié vi osta una legge di natura (se un pesce vivrà fuor d’acqua luin altigero) od un principio di diritto (se Tizio contrarrà valido matrimônio con sua sorella). Applicata a' negozi Ira vivi, resulta questo tipo: “ le parti vogliono il resultato a?, se si avvera il fatto y, (impossibile)”, che equivale al seguenle: “ íe parti non vogliono il resultato x". Duiique il negozio è nullo. Da questo logico traltamento si devia nel caso di disposizioni di ultima volontà, per cui la condizione impossibile si ha pei é solo il germe di un futuro possibile negozio giuridico. I romani dicono che esiste Tobbligazione costituita con termine sospensivo; menlrc non esisle 1’obbligazione finché la condizione sospensiva siasi veriíicata. La proprietá non passa fínchè é sospeso il termine, ma il futuro acquislo é giá determinato con sicurezza. Però non si può dire che da un atto solto condizione sospensiva non derivi alcun efietto prima che la condizione si verifichi: la posizione delle cose può mutarsi a detrimento dei patrimônio si caenon per cui Talto fu intrapreso; si potrebbe quindi sostenere che il negozio giuridico in tale ipoiunlo a perfezione e non può tesi, se non é pertanlo espücare tutta la sua efficacia, può íuUavia avere un eíTelto secondario e prodromico alTatto particolare. La condizione resolutiva al suo awerarsi fa cesgli elTetti dellatto. Se abbia o non abbia eííicacia retroatliva (ex üinc), pende per diritto giustinianeo dalTintenzione deile parti e delia specie delTatto. Non sempre la condizione stessa opera di pieno diritto cessazione degli efTetti; in soslanza però nel diritto giustinianeo tale cessa zione si oltiene, purché Tindole dei negozio o quella dei diritto costituito non repugnino aífalto airidea di risoluzione. La condizione è un evento futuro e incerto, di cui cioè non si può affermare con sicurezza ravveramento. Se 1'evento ô giá verificato o se Ja sua esistenza futtira é obbiettivamente certa, ancorchè le parti Viynorino, non v’è condizione non apposla. La condizione lurpe si ha quando il negozio giuridico in forza appunto delia condizione ag giunta mira a favorire o premiare un’offesa al a decidere quindi se la sare morale o al diritto. Per condizione abbia questo caraltere, non bas a coi siderare isolatamente la protasi ipolelica, m bisogna considerare tutto Tatto Plesso. Nel diritto giustinianeo il delia condizione turpe è simüe a que o t condizione impossibile. . ,. Si può considerare come volontana zione deireíficacia di un negozio giuridico a ●1 modo, per cui il patrimônio, cui pervien

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