HOEPLT i; ● i ■ :_1 t COl^TAliBO FEBIUNI Pfofessore nella liogia Pnivprsità dl ]\[odenn. fi» t_● I 1 4 ULRICO HOEPLI CDITORE-LIBRAIO DELLA RE-VL CASA MILANO 1893. r- \ t I
raDICE Pag. V PREFAZIOÍÍIS Consiclevazioiii pvelimiiiari Capo I. La giurisprudcnza romana . . ir. La formazione dei Digesto . . III. Interpretaziono dei Digesto ^ IV. índice, tabelle e aniiotazioni . Appexdice. Sulle istituzioni di Ginstiniano )} l n 7 )i 28 52 PROPniET/V tETTEnARIA). 83 lí 125s Milano, Tip. Bernarãoní di C. Rebeschiui e
í* PREFAZTONE Il (lissidio ira Ia teoria e la jíratica dol diritto» cesscrebbo il giorno, in cui ogui pratico sapesseleggere nel suo Coypu^ Inria- Cosí scriveva il professoro Eisele e certameiite con ragioue. II malesi è chc da questo ideale siamo tiittora ben lontani: e sono rari i pratici, almeno in Italia, i quali^josseff(/aiio un Corpus iui’is. Tutto quello clie si può’ fare per agevolarne Io studio, io reputo opera saggia e buona; specialmente quando si miri al Digesto, cho dei Corpus iuris c la parte di graa hmga piii importante. Lo scopo di questo Maiuialc c cosí dicliiarato. E iu ordine a tale scopo ho cercato di semplificare quanto era possibile rcsposizione; ho abolito lo citazioni o tutto queirapparnto di oriidizionc, cho in siffatti lavori non giova. Quanto tesoro io abbia poro fatto degli studii rocenti, vodrannO’ scnza fatica gli esperti, i quali si accorgoraniioche spesso una frase o nnche una sola parola rias-
Pyc-fazione^ VI siimouo luDghc trattazioni o acccmiano a vive controvorsie. / Non iiifrequcnti sono puro lo idee originali; la loro dimostraziono 6 implicita iiol vincolo, cou cui CONSIDERAZIOísI PRELTMIís^AEI ho congiunto alcuni argomcntí, iiel risalto, clie lio > dato a ccrti fatti, in alcune osscrvazioni, cou cui lio cereato di fissare 1’attcnziono dcl Icttoro. Aiichc per la scuola io reputo iion inutile qucsto >[auiuüo. L’cspcricnza mi ha dimostrato cho Tutto quollo che si dicc e cou ragionc si dícc circa rimportanza dello studio dei diritto nei paosi, i quali si sono svincolati dal diritto muno ed hauno una própria legislazione, va dotto iu modo spoeialc per lo studio dcl Digesto. È in (piesto libro cho Ia parto migliore di quol diritto sta raccolta o inaestrovolmontc esposta. — luoltro se anclie iiolle altro fonti dei diritto trovano principii notcvoli e fccondi, istituti la cui disciplina si rannoda airodierna, oi)pure a’ò mantenuta inalterata nel corso dei aecoli, in osso però non si rispecchía vivo tutto quol grando movi mento intellettualc dclPepoca clássica dei diritto romano, che invoce ò rappresentato dai frammenti dcllc l^andeíto. La poríeziorie formale dcl diritto romano e il suo alto valoro teoretico sono quanto l)iii interessa o, almeuo, dovrebbe interossare lo studioso nei paosi, in cui osso non costituisce piii legge e appunto il libro, che meglio ci rivela quei pregi insigni, è il Eigesto. — In esso la mirabilo acutezza dcl ragionameiito si accompagna coU’iC. Feruim. romano COromano si I noir inscgnamonto devcsi tcndcrc alia semplicità di esposizione e che la continua massima ' mon- \ zionc di scrittori e di libri, di controvorsic minuto ed erudito gencra spcsso confiisionc e impediaco la chiara comprousionc dellc coso íbndamontali. Per cui il mio insognamento si c sempre vonuto rendendo piu chiaro o modesto, e hi trattazione delle origini dcl Digesto o dello regolc orinoneuticho ad osso applicabili, che si eoiitengono in questo !Mamiale, ò a un diprosso c[uclla che ne’ corsi di esegesi o di storia dcl diritto romano io reputo opportima. Tali sono i miei intcndiinenti; sc ad essi sponderanno gli eífetti, mi reputeru fortunato. COITISunn. luglio 1SÍ>2. O. Peruiki.
Considemzioni preliminari. 2 Considemzioni jireliminari. 3 narrivabile precisione delia parola; in esso ci passaii davanti i piü grandi cultori dei diritto, cia- / scuno coirindole e fisionomia sua própria; colle proprie tendenze e col proprio stile; tutti concordi, se non nello singolc dottrine, ncl sentimento delia loro missiouc, nel culto delia tradizione, nella con- ' siderazione continua e sapicnto dei bisogni delia vita c delia veia funzione delia giurispriidenzn. Nello stesso modo clie chi visita una gnlleria di statuo grcche, tuttochò in parte giiaste per gli anui c le vicendc, in parto deturpate da infelici restaiiri, resta soggiogato dalla straordinaria poteuza di quelParte ineravigliosa, cosí chi percorre il Digesto 0 legge quolle pagino dei grandi giiiristi, benchò non di rado mutile o, peggio, interpolato, non può non rimancre compreso davanti ad una produzione cosí straordinaria, cosí inesauribile e gagliarda, cosi grandiosa nelle linee generali, cosl fina ed elegante ne’ suoi dettagli. Muna pa gina di altri giuristi di qualsiasi tempo o paose può coinpetere con quelle; Tarte dei diritto sembra esserc poi sparita o quasi dalla faccia delia terra, doi>o essorsi inaniíestata in modo cosí soiprendente. Qui veramente il pratico affincrà il suo senso giuridico e si abituerà alia concisione ed alia precisione delle forma; qui (come Tartista davanti ai ruderi dei Partenone o al Mosè di ]\lichclangclo) s’ispirerà lo scienziato, poiclic ancho la scienza ha la sua ispirazionc. E questo libro, che ha saputo risuscitarc la seienza giuridioa ogni volta cITera caduta ucl letargo o anco nel souno di morte. Quando Costantino Monomaco vnol che rifiorisca lo studio dei diritto in Oriente, è al Di gesto che chiede il restauro dei sapere giuridico 0 SOI! uomini formatisi sul Digesto i consiglieri e gli csecutori delia nobile impresa. — NelT Oceidente finchò lo fonti note dol diritto romano sono le istituzioni, Giuliano e parto dei Códice, non si può discorroro di vera seienza dei diritto; ma quando Tattenzione si rivolge ai Digesti, collo stu dio severo dei testi sorge balda Ia scuola e la vita scientifiea viene iuaugurata. Lo studio diretto dei Digesti risollevò ancora la seienza dei diritto impigliatasi nelle sterili e barbare trattazioui dei prammatici e la porto ai fasti novelli delia scuola francese. E se nel nostro secolo la coltura dei di ritto ne’ suoi varii rami ha ripreso vigore insolito, chi non rammenta che tutto questo movimento scientifico è stato preceduto e aceompagnato dal rinnovato studio dcllc fonti e dei Digesto in ispecie? Non è questa la via, per cui anche ai nostri giorni, in Italia, si sono rinnovoliati gli studii giuridici? Nou ò vero che le materie giiiridiche meno 0 peggio coltivate in Italia sono quelle cho per la loro stessa natura sono in minor grado capaci di sentirc dirotta o indiretta Tefficacia di quel risveglio? È da questo libro, che procedera il miglioramento formale e sostanziale dei nostro di ritto privato, se vi si educlieranno lo menti ita liano a pensare giiiridicamentc\ h da esso, cho, ovo
Conslãerazioni preliminari. ü Considerazioni preliminari. 4 che fino dal 1406 si trova in Fireuze e i)erciò porta il nome di “ Códice fiorentino Prima era a Pisa, almeno fia dalla meta dei XII secolo (littera pisana). Poche sono le lacune iu questo manoscritto. Esso è stato corretto accuratamente e probabilmonto alia stregua di iiii archetipo diverso da quello donde fu copiato. — Poebi frammcnti abbiamo di duo altri manoscritti cocvi (il napolctano 6 il pommersfcldense) e il principio di una copia dei nono secolo; tutti gli altri manoscritti sono postcriori all’undecimo secolo. Essi derivano tutti da un archetipo (ora perduto) dei secolo dé cimo 0 undecimo tratto, a sua volta, dal fioren tino, ma collazionato con nu altro da questo indipeiidente. La migliore cdizione che si abbia presentemente dei Digesto e che riposa specialmente sovra un accurato confronto dei Códice fiorentino, tenendo ben distinto auche Ic varie nmni dei correttori, è quella di Mominson, con ampia introduzione e apparato critico (Berlino,1866-70). Per Tuso comune puü ractjomandarsi 1’edizione stereotipa P ediz., 1872; 4“ cdiz., 1886) parimcnti pubblicati a Ber lino. Nelle note anclie di questa si trovano molto proposte di emoudazioni, di cui alcune felici, altre non necessarie o anche inaccettabili; è beiie avvisare grinesperti, perchè se ne valgano colle de bite cautele. Fra’ molti argomenti, che si raccomaiidano alio studio di chi vuol prepararsi alia lettura dei Dípiii si diffonda e studii, puo sperarsi un rawicinamento fra la teoria e la pratica dei diritto, oggi deplorevolmente divise. Appunto perchè è tanto desiderabile una maggiore diffusione dei Digesto pur nella sfera dei pratici, mi seinbra opportuno ogni sforzo diretto a togliere le diíficoltà che vi si oppongono. Esse sono meuo gravi di quanto potrcbbesi pensare a prima vista e non sono poi sovcrchie le cognizioni che si esigono, non dirò ad una profonda e originale eeegesi, ma a quell’uso comune, che pur sarebbe tanto proíittevole. A tali considerazioui si ispira il presente libretto. Lo studio dei Digesto può avere un duplice scopo. E cioè si può ncl Digesto cercare la giurisprudenza classica, in vista deli’alto suo valore teoretico per la dommatica degli istituti ovvero per tessere la storia delle varie dottrine. Si può invece cercare nel Digesto il diritto giustiuianeo, come quello che si rannoda piü dircttamcnte al diritto moderno e quello, che secondo 1’intonzione dei suoi compilatori esso deve rapprescntare. Di questi due lati dcllo studio dei Digesti noi tcrremo sempre il debito calcolo, o anzi terrcmo distinte Ic norme deirinterpretazione neiruno e nell’al tro caso. Fortunatamente un monumento di tanta importanza qual’0 il Digesto ci è stato conscrvato in uno stato soddisfacente. Noi possediamo cioò un luanoscrittü dei YI o YII secolo, scritto da Creci,
1 Considerazioni preliminan. 6 gesti, tre specialinente sodo indispensabüi e for* mano quindi ü tema delia susseguente trattazione e cioè: la Giurisprudeuza classica raccolta nei Digesti; la formazione dei Digesti; la loro interpretazione. CAPITOLO I. LA. QIURISPRirDlíNZA ROMANA Ne’ suoi iuizii la giurisprudeuza romaua ci si rapprcsenta como strettamentc collegata coll’attività dei collogio pontificale. I)i tali origini sue la giurisprudeuza si riscute per inolto tempo; la sua forma letteraria qimsi esclusiva c quella di collczioui di responsi a futura memória (commeutarii, monumenta, p. e. moiiumenfa Manilii) aífatto analoghc a’ commentarii o monumenta poiitificali. II responso dei giurista segue al técnico consulere\ csso contiene, como il pontificale, il non meno técnico viãeri. II responso dcl giurista prosuppone la verità dcllo cose riforite dal cliente, come il pontificale ha sempre sottintesa la clausola ‘ sc vere sono le cose osposte E rimo c Taltro conteugono la mera decisione; non sogliono coiitenore i motivi. Appunto perciò i libri di quei primi giuristi parevano a un elegante e culto romano degli ultimi teinpi delia ropubblica la cosa meno scientifica che si potesse immagiuare: “ crederesti — scriveva — clie la ragioue dei decidere stesse nelle circostanze accideutali dellc persoue, nou
La gmrisprudenza romana. 9 Capitolo primo. Oltre questi ristrettissimi confini delia primitiva giurisprudenza esorbita notevolniente Tinsigue trattato di diritto civile di Q.!Miicio Scevola. Le due tendenze precipue deli’opera sua (inolto ricca anclie di concetti uuovi e fecondi) erano di stabilire il concetto dommatico dei siiigoli istituti edi coordinare possibilmente questi secoiido rintrinseea loro natura. — Per l’uno e 1’altro compito egli si ispirò a modelli greci; quello clie i Greci avevano fatto nella filosofia, e seguatamente nella rettorica, egli volle trasportare cou peusiero felicissimo in quello dei diritto. S’egligià conoscosse la parola definitio e bq ne valesse, è incerto; certo iüvece che conosceva e usava il corrispondente greco opo;. L^oros non è sempre una dofiiiizioiie uel senso formale, beuchò sempre rimplichi, sia dcscrivendo l’istituto, sia accenuando con una rogola a qualche suo sostanziale costitutivo. La fissaziono dommatica dei concetti giuridici dovette a lui, che percorreva iii certo modo pol primo questa via, presentare gravi diíReoltà; nò sempre le pote (e clii l’avrebbe potuto?) superare felice* mente. In suo aiuto egli iuvoca spesso 1’etimolo gia, qui pure siillo orme dei Greci. Del resto le sue definizioni sono architettate secoudo i precetti formali delia logica; prima si pone ü genere sommo, poi (di regola in forma negativa) si va rostringendo il campo di questo finchè s’arrivi alia specie voluta. Aiiche i rétori saccheggiavano quindi volentieri i suoi libri e vi trovavauo esempii conneirintima uatura dei negozio.„ I^oichè, arrccato con soiuma cura il nome dei cousulente e quello dei partecipi all’ aíFare, il luogo di questo e dei i consulto, le piu minute contingenze dei fatto (a esempio dei protocolli poutifici), si tacevano poi le j ragioni giuridiclie delia decisiouc. — Tali raccolte di consulti e responsi continuaroiio anche dopo che la giurisprudenza potò adergersi a voli piíi arditi; ‘ ossi si iutrecciarono poi sempre anche alPesposi* zione dottrinalc, pur migliorando d’assai la trattazione e liberandosí la relazione da tauti elementi inutili cd eterogonei. ! II primo conato scientifico si ha nelle regulae iuris. La regola ò in certo modo la sostanza di molti couformi responsi; ò 1’elemento generale astratto dalle iudifterenti circostanze particolari e assunto a norma indipendonto. Tali regole deuotauo quindi un lavoro di astrazione e di sintesi, per quanto nmnclii ancora la dimostrazione e la coordinazione teoretiea. Esse corriapondono ad altre, che troviamo stabilite per il gius pontificio, l dove pure s’invoca Tautorità dei maggiori (semper maioribus vísiim esí^dovo il'videri ’ già im plica racccuno ai responsi); e le due categorio I sono paragonabili anche per la forma severa, con cisa, solemie. L’origine materiale delle regole si deve alPinterpretazione delle XII tavole e al di ritto consuetudinario, che vi si raimoda; la for male ai responsi, in cui e 1’interpretazione e la | applicazione dei diritto consuetudinario si manifestavano. i
Capitolo priinoi 10 La gÍHris2)ruãenza )'omana. 11 facGuti per le loro dottrine. — Anclie il generatim constituere, ossia il raggruppare gli istituti secoudo la loro natura, mediante opportuue classificazioiii di generi e di specie, gli riusci di regola felicemente; beuchè tali classificnzioni fossero in lui soverchie e iugeneraasero piuttosto difRcoUà clie cliiarezza in molti pimti, e iu altri iion distinguessero bciie ü geuere dalla specie e assumessero molte specie fra’ generi. Altre volte la titubauza de’ concetti donimatici (il vizio delVoros) danneggiava naturalmente aucbe le classificazioui, che vi riposavano, como là dove si inettevano casi di detenzione fra’ generi dei possesso. — Troppo imperfettaniente noi conosciamo la sistemazione geiieralo delia vasta matéria nell’opera sua. Comiuciava 1’opera colla dottrina dei testamento e dei legati; un vasto gruppo intermédio ora quello dei possesso coiriisiicapioue e 1’iisurpazione; i negozii di buona fede erano riuniti, a eccezione dei gruppo delia vendita e delia locazione e delia società. So le varie trattazioni fossero coordinate apprezzata dai contemporanei, clie alcuno fra questi scarso di cultura giuridica e iufelice nei giudizii la deprimesse osservandone i difetti e non vedendoae i pregi massimi, non è che una coufcrma di piii dei doloroso fenomeno, clie i libri vorameiite grandi c potenti sogliono essere degnamente conosciuti soltanto dai posteri loutani. So il libricciuolo degli ofot si deva pure a Q. Mucio o sia stato estratto per cura d’altri dali’opera sua, nou sappiamo; in ogni ipotcsi Tcsistenza di questo libro prova la savia accuratezza da lui posta uel lavoro fondaracntale dei fissare i concetti. E pure notevole che 1’iufluenza delPopera muciana si estese oltrc il campo dei diritto civile; nei trattati di rettorica i genera e le formae possono essorsi direttameute derivate dai modelli greci; ma noirambito dei ius poiitificium le classificazioni son pure da ricondursi alPautorità di Scevola (gencra auspiciorum, sacrorum, feriarum, etc.). ■ Per la via magistralmeuto aperta da Q. Mucio 8’iimoltrò aniniosamento Servio Sulpicio, uomo formatosi prima nell’ambiente grcco filosofico e rottorico, datosi poi agli studii giuridici, nei qimli impresso rornia delia sua mento sngace e dcl suo vasto sapore. Come suolc avvonire, egli deiropera muciana vide piíi i difetti che i pregi; s’adopcrò virilmcute a diminuife le classificazioni (riducendo a pochi i molti genera dei predecessore), a riformaro le definizioni, a rostringere la portata di rcgole troppo gcucriche. A lui splendeva vivido 1’iinsieme o si succcdessero Tuna dalFaltra indipeudonte, non possiamo diro cou sicurezza. II fatto che quest’opera trovava commentatori e studiosi al tempo degli Antonini prova Timportauza dol Buo conteuuto giuridico; sotto 1’aspctto formalo essa ha una singolarc rilevanza perchè è il primo saggio scientifico di letteratura giuridica, che apre la via a tutti i lavori successivi, fissandono levere basi, Che tale opera non sia stata sufficieutemento'
12 Cax>itolo primo> La giurisiymdenza romana. 13 deale ài ricomporro íl diritto a sistema; se ed iu quanto yí sia riuscito, inale si potrebbe ora dire. Traccie dirette delTopera sua, rispetto alia coordiuazione dei materiali, nou riniangono; lievi indizii farebbero risalire a lui quello clie fu poi il fondameutale ordinamento istituzionistico:'persono, cose, azioni.’ L’origiualità sua ebbe campo di manifestarsi pur uella scelta degli argomenti; a lui risale il primo, brevíssimo commcutario del1’Editto pretorio. Vieue acceiituato il fatto, cli’egli desse un insegnamcnto tooretico, qui pure a diíferenza dei suo predecessore, clie non volle mai dar lezioni di diritto e solo ammetteva i volonterosi a presenziare i proprii consulti. Ai couteinporauei pareva che Servio Sulpicio avesso oscurato la figura di Q. Mucio; noi non possiamo tacere che i franimenti risalonti direttamente o indirettamente a lui contcngono una copia ragguardevole d’iraportanti dottrine. Pero se è ínnegabile il suo fine intuito giuridico e la sua elegante cri tica, non pare che la grandczza sua possa piiragouarsi a quella dei suo potente predecessore, che pel primo osò disciplinare o “concludcrc„ la massa dianzi “ diffusa e dissipata „ dei diritto. La numerosa scuola di Servio non ebbe che un solo rappresentaute verainentc degno dei maestro, Ofilio. lufatti di costui vien dotto, che la sua multiforme attività letteraria fu fondameutale pei progressi delia disciplina; la sua autorità è invocata spessissimo dai posteriori, specialmeute nelhelabo- , razione dei diritto onorario; alcune sue decisioni sono veraniente acutissime. Di otto oondiscepoli, compreso sè stesso, raccolse e coordinò gli scritti Aufidio Namusa; ma è leoito credere, giudicando dal modo coii cui la collezione (Digesto?)vien citata, che si tratti di materiali dovuti in gran parte a Servio Sulpicio e seinpliccmeute rnecolti da essi. Carattere consimile ha 1’opera (i Digesti) di un altro discepolo, Alfono Varo, di cui siamo meglio informati, avendo brani di due epitomi fatto nel período imperiale; una no mantiene fedelmente la genuína esposizione, pur alterandone 1’ordiue generale: 1’altra dei giurista Paolo, in cui si con serva il sistema originário, ma si muta grande mente Ia primitiva esposizione. Sebbene Var.o a preferenza adduca responsi dei maestro,non manca di aggíungorne dei proprii degnissimi di nota e in complesso 1’opera sua puo definirsi una collezione di responsi, ove si intendono per tali non solo le risposte date ai clienti, ma anche quelle forníto agli studiosi interroganti per loro istruzioiie. Questi sono i procipui giuristi, con cui si chiude il período repubblicano e a cui si possono aggiungero Trobazio Testa, gran cultore di diritto sacro 0 profano, le cui opinioui si trovano ricordato fre quentemente dai posteri, ed Elio Tuberone, le cui opere trascurate pel loro stile aífettato e arcaico eontenevauo dottrine nuove e ardite. Un avvocato d’ingegno c milla piíi cra Tirrequicto Aulo Cascellio.
14 Capitolo primo. La giurispriidenza romana. 15 II primo giurista, che si presenta naturalmente a chi consideri la giurisprudenza dei período imperiale, è 31. Aiitistio Labeone. Poehi certamente eguagliaroiio Tijidustre attività di quesfuomo, il cui tempo crn diviso fra la composizione dei siioi importanti lavori o la scuola. Ch’egli “ pieno di fiducia ncl proprio ingegno non esitasse a innovare moltissimi punti dei diritto „ è innegabile. II suo spirito acuto e sottile non lascia qiiasi concotto giuridico scnza critica, il suo nome ritorna prcsso quasi tutti i giuristi postcriori con straordiuaria frequeiiza. Le future elaborazioni dell’Editto si fondaiio tutte, direttamcnte o indirettameiite, sulla sua. Ija sua collezione di sentenze (pithana) acqiiistò un’imponente autorità, che parve anche a giuristi notevolmente posteriori non scevra di pericolo. La conoscenza dei giuristi repubblicani è in lui picnissima e per mezzo suo specialmente noi li conosciamo. — Di poco piíi giovane di lui c Masurio Sabino, onoranda figura di insegnante, tutto dedito alia scuola; la sua fama presso i postcri gareggia con quclla di Labeone. La sua opera fondamentale fu un trattato di di ritto civilo; breve, se pote csserc racchiuso in soli tre libri, ma cosí rilevante, clie la maggior parte delle succcssive trattazioni delia matéria fanno iinmediatamonte capo ad osso. L’importanza non dovelte essere nell’ordinamento generale, clie non si stacra grau fatto dagli antecedeuti ed è inolto ditbttüso, quanto nella concisa, esatta, sicura cspoL’impero segna per la giurisprudenza una fau sta data, ove si consideri sovratutto la fiuezza delia prodiizione e la perfezioiie formale. La pace data airimpero, il concorrero in Koma da tutte le provincic degli uomini piii capaci, dello intelligenze piü clctte, il favore dei principi, sia colla concessioEo dcl diritto di rispo7idere (vale a dire che il príncipe assumeva la garanzia dcl responso dei prudente'auctoritas’, il qual responso eqiiivavaleva a quello dcl principe 'rescritto’), sia, piii tardi, colla concessione di locali e altri benefici per 1’insegnamento; tutto ciò contribui al progresso di un movimento scicntifico già forte e bene awiato. — Bisogna porò,avvertire che se 1’attività dei giuristi dol tempo deli’impero è molto superiore a quella dei giuristi repubblicani nclPanalisi dei coucetti giuridici, nella precisa formulazioue delle teorie, nell’elegauza dei método, essa rimane tuttavia iüferiore nella potenza creatrice. La massima parte dei concetti fondamentali dei diritto privato è stata fissata dai giuristi repubblicani. Anche 1’indirizzo sostauzialo e le precipue categorie sono opera loro. Nel campo conquistato da essi c nella via da essi designata la giurisprudenza classica ha poi conseguito frutti mirabili; ma il sagace estimatoro, che valuti gli effetti in proporzioiie ai mezzi c con sideri il risiiltato iu correlazione agli antecedeuti, noii dubiterà pimto cho i grandi giuristi repub blicani, c specialmentc Q. 3Iucio, possano bonís simo reggere al paragono dei maggiori fra’ classici, se non pur superarli.
La gínviíiprarlevza romaiHL Capitolo primo. 16 ir (U Labeoue,Proculo, coovo di Sabino, viene spesso indicato come contrario airopinione di coshii; le divergeuze si perpetuaiio e s^accrescono nelle rispettive sorie di disccpoli e si discorre di sc?ío/c; si parla di 'proculiaui’ e 'sabiniani\ Ad ogni modo si comprcndo facilmente come dne grandi giuristi sopra singoli punti fossero di diversa 0])i* nione e come i discepoli noii si allontanassero senza gravi inotivi da quella dcl maestro. E a mantenere lo divergenzo scolasticlie contribui cortamente auche rerezione dolle varie 'stazioni dei giuristi ossia dello pubblicho scnole in diversi luiiiti di Uoma. Parve anzi ai giuristi dol tempo di Adriano, che il primo fondatorc delia 'scuola’ sabiniana fosse un contemporâneo di Lnbcone, Atejo Caj)i* tone, il quale come cultoro dei diritto privato noii lasciò alcuna traccia. I.’uò darsi clio Capitonc biasimasse 1’indirizzo uovatorc di Labcone; certamente Ggli era suo avvorsario in politica, quale seguace devoto dei nuovo ordine di cose. Una lottera di CapitouG a uoi conservata, meiitrc Ioda Labcone come giureconsulto, ne biasima 1’attitudine ))oIitica. Forse si coufnse un antagonismo coIPaltro: ohe dol reato proprio da questi due originassero le diverso scuole ò, per troppe ragioni, inverosi* mile. 8i potrà tutfal piü concodere, che alcune difíerenzo di vedute si continuassero nei giuristi suceessivi. Nu convicne dol rosto tacere che Túnica relazione a noi giunta sulla genesi o lo sviluppo dello C. rKimiM. 'i sizione delle singole dotfcrine. L’opera s’iniziava colla dottrina delle successioni testamentaria e intestata; seguiva quella dei legati; quindi veniva il diritto di famiglia (potestà patria e domenicale, ■ patronato). Si passava poi al gruppo dei negotia bonae fidei e alie obbligazioni nascenti da delitto (fra esse si discorreva de damno infecto); alia con- j dictio^ alTeditto edilizio, alia stipulazione; giudizii e interdetti; domínio, possesso e usucapione; donazioni; sorvitu, acjua x>luvia e íiumi pubblici; íi* ducia; postliminio. Per quanto ci possano essere in tale succcssione di argomenti dello lacunc (a ogni modo secondarie) c por quanto sianci ignoti i pas* saggi da un istituto a un altro, possiamo conchíudere che la coordinazione delle materic non era perfetta sicurainontc. Vana opera è quella di cercaro motivi razionali in quella succcssione di gomenti; che lo stesso autore vi desse ben poca attenzione mostra, per cs., T ordine, in cui si susseguono le rubriche per entro la trattazionc dei legati, che s’intrccciano senzalcun critério nel modo piii confuso. — Era necessário dirc (pialche parola sopra un’opera che diventò la base di intera letteratiira (libri sabiniaiii) e che esercitò sulla posteriore esposizione dcl gius civile uu’influenza piu diretta, se non piü intensa, di quella. che i commentarii di Labeono escreitarono su quella dei diritto onorario. Un certo antagonismo fra la natura di Labcone e quella di Sabino probabilmente csisteva. Lo scolaro arunn i
18 Capitolo primo, La giurisxyrudenèa ronuüia. 19 due scuole, clie è la citata dcl tempo di Àdriauo, troppo evidenteménte cerca di niodellare tali scuole sul tipo delle corporazioni filosoficlic greche. Seda è precisamente la pai’ola técnica, come anclie recentissimamcnte abbiamo imparato, per rcndere il 5Í5-(jo; greco: il succeãere è parinienti tccnico per siguiíicare la diadoche ín questo. !Ma la 'setta fi losófica’ ü uii vero collegio, avente própria cassa aiutata da coutributi mensili; il diadoco no è íl capo, ehc dirige tanto 1’amministrazione quanto gli studii. Ai tenipi di Adriano il diadoco dovcva essere (salvo disjiensa imperiale) cittadino romano; la diadoche si trasmetteva ordinariamente per testameuto, in ciii uii diadoco designava il suo cessoro; altrimeuti questo veniva olotto dalla maggioranza dei soei (comunmi consilio studiosorum eiusdem soctae). Questi potevano anche deporre il diadoco 1‘itenuto incapaco e sostituirvi iin altro. Che questo modello stesse davanti al giurista adrianeo, lieto di rispecchiare nolla vita giuridica romaua quella dclla filosofia ellenica, nou si può uegare; ma ò puro certo che le scuole romane non erano corporazioni. I varii ca})i designati da Pomponio sempre come 'diadoclii’ non avovano certo lo fuuzioni di questi (sí pensi che talora se ne nominano piíi contemporanci); ovidentemente non Bouo che le persoiie piíi insigni uscito da una 'statio’ che la onorano e la proteggono. Niuna divergenza fondamentale di método o di programma divido le due sette (come invece divideva le setfç sucelleniche, per es.,Pepicurea e la stoica); sono mere controversie su punti singolari, isoláte fra loro a segno clie non è raro trovare che in un determinato caso un sabiniano abbandoni la dottrina delia própria scuola c segua quella delia contraria e viceversa. Perciò stesso si capisce che le due scuole non poterono i>iu mautenersi, quando la giurisprudenza romana progredendo richiamò gli animi a ben piíi ardui e importanti problemi. La scuola proculiana, fiorente pe’ nomi di Nerva (padre), Proculo, Pegaso (onde anche il nome di pogasiani ai seguaci di essa), Nerva (figlio), Celso (padre), fa capo nell’eti'i traianea ai due graudi giuristi Nerazio Prisco e Giuvenzio Celso (figlio). La sabiniana vanta i nomi di Jlnsurio Sabino, Cassio Longino, Celio Sabino, Ciavoleno Prisco e fa ca])0 a Salvio Giuliano, nelPetà adrianoa. Non è però da credersi, che tutti i giuristi di questo periodo si ripartissero fra le due scuole; molti e valentissimi fiorirono indipendentemeute da esse; almcno nè ci resta alcuna memória delia loro adereuza ad una determinata scuola, nò si può arguire tale aderenza dalle loro opinioni: fra essi si possono ricordaro Fabio Mela, Viviano e Sesto Pedio commciitatori delPEditto, Prisco Fulcinio, Atiliciiio Planzio valorosi respondenti; pochi cartcggi scientifici superarono in autorità quello di Tizio Aristone. Giuvenzio Celso fiorente sotto Trajano c Adriano, Salvio Giuiiano fiorente sotto Adriano e i successori sono designati quali appartonenti rie t í 1 i í
21 La f/liirisprndenza romana. Cajntolo jprimo. 20 rico avuto di redigere in modo dofinivo 1’Editto perpetuo. Dopo im tentativo giovanile e che risente aucor molto il fare scolastieo (il libretto sulle ambiguità), dopo le elabomzioni delle collezioni di responsi di Ursejo Feroce e Minicio Natale, egli si accinse alia sua grande opera dei Digesti edita iii varie riprese, cominciata prima dei 129 c finita soíto Antonino Pio. E sovratutto questa 1’opera che ci rivela il suo valore 5 numerosi sono i frammcnti che ne pervenncro iiellc Pandette, a essa si rapportano quasi tutte le citazioni degli altri giuristi, che nelle sole Pandette salgono a oltre 500. — Ciò basta già a dimostrare qualo iufiuoiiza straordinaria abbia avuto quest’uomo sulla giurisprudüiiza posteriore. E infatti c un indirizzo luiovo piíi Hbero c vivo chc cgli Im dato alia giurisprudeuza; uua mirabilo perspicácia lo aiuta quasi sempre nel cogliere il lato sostanziale degli istituti in confronto delraccidentale e nol far prcvalerc queUo in conformità delia natui-a delle cose e deli' armonia dol sistema. 3Icntre a Celso si riconducono eleganti dccisioni particolari, a Giuliauo si idconducono miove vediitc goucrali, nuove maniere di considerarc coniplessivamente uu istituto, nuove vie di applicazione, ecc. Sono quosti due i piü grandi giuristi romani, se la graudezza si misura dal contri buto recato alia costruzioue scientifica degli istituti, dal rinnovamento operato coi mezzi esistenti per allargarne Tambito e Tefficacia. Essi non hanno spettivamente alia scuola proculiana e alia sabiniana. iTa nelle cospiciie reliquie delle loro scritture invano si cercherebbe traccia di questo. Pare duuque che tale designazione indichi solo, che da tali scuole erano usciti; infatti di Salvio Giuliano sappiamo che ebbe a'precettore’ Giavoleno. — Celso è indubbiamente uno dei piíi originali giuristi romani e la sua straordinaria potenza d’in- "gegno e influenza sui siiccessivi fece sl cho si conservassero rolativamente molti frammcnti di lui (rclattramenfe molti s’intende, por un giurista, la cui attività letteraria si svolgo sotto il principato di Trajano 0 tutfal piíi iu principio di qucllo di Adriano) oltre parccchie citazioni delle suo opinioni. Egli suol rifiiggire dalle dottrinc generali; ma ncll’acuta analisi dei caso concreto, nell’avvertire grinconvenienti pratici delle regolo troppo assolute, nessuno fra’ Romani lo ha superato. Niiin giurista ha seutito niai piii profondamonte le sue convinzioui, poichò niuno ha ragionato piii argutamente di lui; lo opinioni contrario gli sombrano spesso ridicole 0 sío/íV/c, epiteti ch’ogli usa libe ramente. 11 suo linguaggio ò conciso, austero e insieme puríssimo ed elegante. Egli cita moltissimo i Yocchi giuristi repubblicani (sovratutto dietro la guida di Labeone); fra questi con certa preforeiiza taluuo, come Tuberone, che ai piu non andava a genio e forse anche iu cio era una manifestazione dei suo bisogno di originalità. — Assai diverso do. lui è Salvio Giuliano, notissimo ancho per V inca-
22 Capitolo ;primo. La ghtvlspnidenza romana. 23 creato tanti concetti giuridici miovi d non hanno clato.impulso a tanti nuOYÍ istituti, quanto Q. Hucio e fors’anco Antistio Labcone; ma cio dipeiideva non dalla limitatezza delle loro íbrzo, ma dalla diversa natura dei compito loro. I materiali orano trovati; con quosti bisojj^nava costrniro. Bisoiíiiava contemperaro i varii elcmcnti, svestirc il díritto dalle reliquie tuttora considcrevoli deH’antico spirito nazioiiale o riformarlo in senso piíi universale ed umano, il clie non ora possibilo senza un profoiido intuito delia natura intima dei singoli isti tuti e delia loro funzioue. Celso c Giuliano siipo- ●rano Q. Mucio o Labcone nel senso in cui Raffaello vince i qiiattrocentisti e s’aft'onna signoro, tonendo 'lo campo nclla pittura’. — Che Celso non oiti mai Giuliano, si spiega facilmente, pensando che i I)igesti di Celso sono anteriori a quelli di Giuliano; piíi strano ò che, come par sicuro, Giuliano non citi mai alia sua volta Celso. Fra’ giuristi coevi e quelli immediatameute posterior! l’unico, che possa dognamente star vicino a que’ due giganti ò Ulpio Marcello; natura non troppo dissimilo dalla celsiua, spesso s’incontra appuuto con Celso e spesso si trova in coutrasto con Giuliano. Di importanza è Pomponio coevo di Giuliano; nello sterminato commento aU’Editto c neU’altro a,d Sabinum ha raccolto gran paiio de’ lavori an teriori sullo stesso argomento; il primo sembra essere stato in istretto rapporto con quello di Labeone, ringiovanito e completato, Non mancano assai minoro esso idee original! e notevoli, ma rattività compilatoria prevale; anco il linguaggio è assai piu negletto in lui, che ne’ suoi contemporanei. XJna síngolare tendenza a imitare Pomponio dimostra Gajo, scrittore purc a lui (meno che nel modo di scrivore) di gran lunga inferiore e che (pii non si citerebbe, se non fosse che ha dato (cfr. anco per le ragioni il capo II) coüsiderevole numero di passi alio Pandette c se non fosse che lo sue istituzioni sono 1’nnica opera di giurista clássico pervenuta a noi quasi completa in istato di discreta conservazione. I progi di quest’opera sono innegabili, ma ossi dipendono da un archetipo, che i)robabilmentc riassuniova il corso tenuto in lloma nella statio sabiniana fissato in gran parte tanto nclla sostanza che nclla forma. — Le (jiiesfioni di Africano (Sesto Cecilio) hanno il mérito di conservarei molte docisioni di Salvio Giuliano; dcl resto la redaziono ne è osciira e infelice. La produzione scientifica romana si potrebbo quasi dir chiusa coi grandi giuristi, che abbiamo per ultimo nominato. Al tempo dei Severi abbiamo ancora notevolissimi saggi di sapiente applicaziono pratica dei diritto esistente pur dei saggi non altrettanto foliei di compilazioni, che rivelano 1’incipiente decadenza. Di que’ pratici insigni apre la serie Q. Cervidio Sccvola, rispondente acutissimo e largamento rappresentato nelle Pandetto giustiniance.Poche idee nuove; ipa sicqrcíía mirabile di criterio giuridico, Suo ma insieme i
24 Oapitolo prtmo. La ghirisxynalenza romana. 25 scolaro fu Emilio Papiniaiio, chc ora si Yuole seuza couvincenti motívi cli origine africana. Nel modo di ragionaro e di scrivere egli si distacea niolto da tutti gli alfcri giuristi romani; il suo pensiero ha una grande elcvatozza, una corta solcunità, clio anco la parola riproduce. Cíaratteristico ò la continua considerazione dol momento etice, chc talora sombra <iuasi imporglisi a detrimento di cpiello strettameuto giuridico ed u probabilmente íjuesta la ragione precipua chc rese Papiniano tanto caro negli iiltimi tempi deli’impero. I uessi f:a’ varii istituti giui-idici egli sa cogliore iu modo maraviglioso c sa esprimerc cou una sciútoria coucisione, evitando studiosamente ogni parola supér flua; l’iiiterpretazionc dei suoi frammenti è pcrciò sj)esso ardua, ma altrettanto istruttiva. Data Toccasiouo, egli applica ai casi particolari, svolgendo 0 reoando a compiinento, vario dottrine c teudenzo di Salvio Giuliano, da lui spesso ricordato c che certo non poteva trovare piu degno interprete o continuatoro di lui. — Ncll’acumo dei responso c ancho ncl senso vivo dei ra])i)orti dcirufiieio dei diritto con (luollo delia moralo gli si avvicina Paolo, scrittore meno esatto ed elegante, ma talora alti'ottanto arduo ed oscuro. Una certa tendenza a nuove costruzioni doimnatiche (piíi peru al fine di raggruppare meglio il noto, che di svilupparlo, estenderlo o modificarlo) si rivela chiaramente in lui. La sua attività fu straordhmria e nessun giurista romano lo ha oguaglinto nel numero e nclla mole complessiva degli scritti. Era questi meglio rivelauo le sue tendenze i Lesponsi; i commeutarü ad edictiim e ad Sahinum^ pur esseudo in buona parte compilazioni, coutengono pero i pregi accennnti. — !Mcno sicuro c profondo ò Ulpiano. Lo sue grandi compilazioni, e specialmente i grandi commenti airEditto e a Sabino, rivclano la fretta, la superíieialitii, la mancanza di riüossioue. Lo stile ò límpido, ma spesso negletto; verboso c non sem pre purgato. Che tuttavia avesse potonza di far meglio (e Tavrebbe fatto ove non fosse stato distratto da tanto cure gravissime di pubblici iiífici), prova Topora delle “Dispute che nella forma e nella sostauza tanto diverge dalle altre o])ero ulpianee da sembrar quasi di un altro autore. — Chiude affatto la serie de’ cosí detti giuristi classici Erennio Kodestino, il discepolo di Ulpiano, pensatore o scrittore mediocre. Circa alie forme assunte dalla letteratura giuridica romana, per quanto concerne la preparaziono alio studio dei Digesto, basterà dir qualcho cosa per il período clássico. Coltivato è spccialmente il diritto privato; il diritto pubblico ò per lo piü svolto in monografie bwW officium di qunlclie magistrato, raramente in monografie su temi di'diritto fínanziario, ecc. II diritto penale c trattato per lo piíi in forma di commento alie leges iudiciorum pubblicorum, cui si rannodano le costituzioni e i senatoconsulti dcl tempo imperiale; un tentativo sistemático si ha forse nell’opera T)e i
Capitolo primo. ha giurispruclenza romana. 26 27 jyoenis di Modestino.La esposizioue delia pvocedura ' era per lo piü unita a quclla dei diritto materiale j (sovratutto nei commenti delPEditto); uon mancarono però monografie su temi singoli di procedura. II diritto civilo era trattato iii forma sistemática: i “libri iuria civilis„ per es., di Sabino c di Cassio. : I posteriori sogliono commeiitaro Q. íilucio e, provalentemente, Sabino (libri ad Q. Mucium, ad Sabiiium). Solo Giavolcno, che noi sappiamo, ha libri ex Cassio. — I trattati elemontari di “Istituzioni, ! (Gajo, Fiorentino, Ulpiano, Paolo, Callistrato e Marciano) e “Hegole„ (per es., Ulpiano, Marciano) espougouo il diritto civile, avvertendo penò le priii- ' cipaíi inodifícaziotii apportate per diritto pretorio. ' — Questo suülsi trattare in forma di cominentó aWEditto (Gajo commenta 1’Editto provinciale) o j a parte di esso (per es., de interdictis, ad formu lam hypothccariam, ecc.). — I Digesta sotto Tim pero consistouo in una trattazione dcl diritto onorario secondo Tordine delPEditto, colPaggiimtn delle priucipali matcrie di diritto civile, spccialmente delia dote, tutela, testamento o legato, che i venivano largamente cousideratc anche noi com- ' menti alPEditto. In fine seguiva il commento dello| principal! leggi e senatoconsulti in matéria di di- j ritto privato e penalo (cosi i Digesti di Celso, ! Giiiliano, Marcello o Scevola). Pomponio e Gajo hauno invece prefcrito di comincntare PEditto e lo varie leggi (rispettfvaípente però al dirjtto prjvato) separatamcnte; Paolo e Ulpiano lianno parimenti pi-escclto di trattare a parte il diritto onorario e di occuparsi dei rimaneute in iina serie di monografie. Lc collczioni di responsi sembrano esserc state froqueiiti ai tompi di Trajano; ne troviamo dei resto fin nogli ultiini tenipi delia giurisprudenza classica. Oarattcro tcoretico e spesso attinenza alia scuola hanno invece le “ questioni „: questioni trattato pubblicamente ^ eran quelle, cui eraiio ammessi a partecipare non solo gli studenti, ma anco gli cstranci. epi.stolarii scientifici. — Si hauno inoltre raccolte di costituzioni imperiali (Papirio Giusto), di decisioui dei Príncipe (Paolo), di opinioni e sentenze ricevuto (pithana, sententiae, ecc.). — Uua specie di 'miscellauea’ dovettero cssere le Membrane di Nerazio. I libri epistularum souo veri i
La fonnazione dei Llgcsto. 20? rar looito il parricídio) o interpretando a suo modo ^ ardui passi dei classici (di consimüe abuso delle fouti la Consultatio ofFro piíi di un esempio) quale rimcdio s^aYrebbo potuto indagnve? Antologie di frammeuti dei classici sarebbero state in perfetto accordo collo spirito di quol tempo, che incapacc * per l’auto-produzione, amava qucsto gciicre di mo saico e fiirono aiiche in rcaltà tentate. TJna tale raccolta ò il compêndio dl dlrltto dei giurista Ermogcniano, verosimilmcnte lo stcsso che feco la raccolta delle costituzioni imperiali in appeiidice a quella di Orcgorio, e di esso Y’lianiio pur brani nelle Pandctte. Posteriorc alquanto dovctte esserc la collezione di Cirillo maestro di diritto a Bcrito, portante ü titolo di “ Dofinizioni„; ma, a quanto paro, aflíatto analoga nel piano e nel método. Sullo Bcorcio dcl lY sccolo vomie da ignoto autoro condotta a termine altra simile collezione, di cui ci restano considerevoli reliquic, noto col nome di “Vaticana fragmenta,,. Siiuili lavori potevano cssere utili; ma, mancando di ogni nutorità ufficiale e rimanondo pur sempre risguardati quali fonti di diritto tutti gli scritti dei giuroconsulti patentati, noii rimediavano a taluui dei piii Inmentati inconvenionti. — Teodosio II 0 A’alcntiniaiio III ebbero in animo di compilare un ‘^codex„, che dalle fonti dei lus e dallc costituzioni imperiali traesse i brani piii opportuni c li coordinasse in modo, da costituire il libro ufficiale pci giudizii (sequenda vitandaque monstraro). ^ta Vintendimento loro dovetto trovare iua1 \ I CAPITOLO II. LA PORMAZrONE DEL DIGESTO Alio splcndido periodo, in cui il diritto romano toccò Tapico delia sua cccellcnza per opera di va- \ lorosi cultori, che saviamente avevano saputo contemporaro la cura delia tradizione c la indipendenza delia ricerca, succedo uu’etii di languore e d’ignoranza, in cui la scionza o la pratica dei di ritto rimangono inerti c improduttive. A^enuto meno anche il iiis respondendl^ si consultano c si citano (lectiones* recitare) con piena autorità i testi dei giuristi precedenti, che di quella patente fossero stati muniti; non si distingue piíi fra il vero o proprio responso o Ic opinioni comunque altrimenti manifestate, sicchò tutto le opere dei giuristi pa tentati si trattano come fouti di ius. Si eapisce facilmente quali deplorcvoli conseguenze dovessero risultarne sovratutto per la pratica; scarsa la scienza e scarsi i libri, ditficilissimi i necsssarii coufroüti; facile e nou infrequente la frode. Se 1’avvocato furbo e poco ouesto ingannava il giudice, inventando testi e autori (avrebbero, dice un contemporâneo, trovato dei testi anche per dichiaJ
30 Capitolo seconão. La fornmzione dei Digesto. 31 tione firmentur’. Ma, qualuoque siasi il vero senso di tale disposízione, è chiaro che gli altri autori classici non possono addursi in giudizio, senza presentare 1’opera originale, cui il giudice non è tenuto a conoscere (Viifíicio. Ora uua sifFatta condízíone equivalera a im dipresso alia proibizione di valorei di tali scritturc e invero gViinperatori, pro cedendo, non tengono calcolo che dei cinquo surriferiti, prescrivendo che, in caso di divergenza, prevalga l’avviso delia maggiorauza; se questa noii c’è (salvo l’eccczione già vista per Papiniano) possa scegliere il giudice. Lo scopo dei principi era quello di impedire falsificazioni di testi e inganni dei tribunali mediante citazioni, cui qiiesti non potevano controllarc. Percio si nominano solo gli autori, le cui opere orano tuttavia note e diífusG. Oiò spiega auclio la menzione di Gajo, i cui scritti, sovratutto in Oriente, crano tenuti in grau conto in questo periodo porchè chiari, elementari, alieni dalla critica o dalla ricerca originale. — Del resto anche questa costituzione i)resuppone condizioni di cultura i>Ííi licto di quelle realinente csistenti. Se si prescinde dalla scuola di Berito (e verosimilmonte dalla costantinopolitana), dove, co mo ora sappiamo, ai avevano e si usavano tuttavia i precipui autori classici [in Oceidente alcuni anni piii tardi si scriveva che i giuristi classici, falta eccezione di que’ cinque, “ non rimangono negli originali, ma sono appena noti per le citazioni „], è lecito dubitare se ogni tribunale avesso modo di spettata difficoltà per l’attuazione, sovratutto per mancanza di uomini capaci; a stento gl’imperatori hauno potuto far compilare una raccolta delle costituzioni posteriori al códice ermogeniano, senza neppure riuscire a foudervi i due prcccdenti codici privati! — Grimperatori pertanto non riuscírono a dominare il iics; dovettero arrestarsi al loro primo passo,che fu di non tener conto di quanto non potevasi comprenderc e adopcrarc.Intendo parlare delia notissima costituzione, nota sotto il nome di “legge di citazione„; in essa si riducono a cinquo i giu risti, le cui opere sono da considerarsi come fonti di diritto nei tribunali. Anzitutto Papiniano, por riverenza al quale si attribuisce il primato alia sua opinione in caso di couflitto, qualora non siavi una maggioranza per la contraria e, rinnovandosi una disposizione di Costantino, si vietano (biasimandole come tenierarie) le note critiche a lui apposte da Paolo e Ulpiano. — Quindi i tre ultimi giuristi Paolo, Ulpiano c Modestino; come quinto si annovera Gajo, al quale vieno attribuita in certo modo la póstuma qualità di respondente [Gaium] quae ceteros comitetiir auctoritas „. Piu oscure e disputatissime sono le altro parole delia legge: 'eorum quoque seientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes {i cinque nominati) suis operibus miscucrunt, ratam esse ceiiscmus, ut Scaeuolae, Sabini, luliani atque Marcclli omniumque, quos illi celcbrarunt, si tamen coriim libri propter antiquitatis incortum codicum collaut cadom » 1 1 ! i
1 Cctpifolo seco)uh. La formazionc dei Digcsfo. 32 33 (almcno (luolle riconosciute dallo Stato) facevauo iiii’Dccezione iii senso buono. E in esse soltanto si deve cercare la prcparazione a un niiglioramento dello condizioni e la continuità delia buona tradizione, por cui fiirouo possibili le opere giustlnianeo. I tosti dello scuole erano abbnstauza límiprocurarsi tutte le opere pul' solo de’ cinqiie ginreconsulti indicati. La conoscenza abbastanza ampia di essi si trova nel ^ Confronto fra la legge mosaica e la romana opera scritta in qualclie piu cospicuo centro di civiltà, o da persona facentè i esplicita professione di dottrina. — Ma in província, . por es., in Grailia noi troviamo clie Gajo era rap- ])resentato da im barbaro c brevíssimo compêndio j dcllc Istituzioni e chc ü resto dei ina si riduceva tati; buona parte dei commeutario ulpianco ad^ cdictum^ alcuni libri de.l commentario ulpianco ad Huhinuin\ una parto dei respousi di Papiniano o (luclli di Paolo erano i libri, sii cui, oltre cho sullo costituzioni iinpcriali, vcrtcva lo studio dei discopoli. !Ma a dilucidaro tali tosti, nuinerosi libri dei classici venivano adopcrati. Non molto lince sono arrivatc a noi di nn comnicnto, ccrtamcnto dorivante dalla scuola siro-fcnieia, ad alcuni libri dcl commentario ulpianco ad tíahinum o iii cpieste poclie lince troviamo citati di rij)iaiio i libri ad edictam e i respousi^ di Paolo i libri ud Sabinum, di Modestino le licgoJe c le IJiffcrenze, noncliò il libro di Marciano snlla formola ipotccaria „ e Io sostanzialmeute nlle sentenzc di Paolo. Nou man cava la notizia dei 'responsi’ di Papiniano e di Paolo; ma, ovidontemcnte per la difbcile intclligenza, si lasciavano in dispartc. Dolle altre opero non si puü diinostrare neppurc la notizia. Perfino alcune costituzioni iinperiali, chc si richianuino ail’autorità dei u : mostrano di intendoro con questa parola lo sole sentenzc di Paolo. —- Da unn legge di Costantino e da una frnsc delia legge di ' citazione (“ordiniaino ancora chc le sentenzc di Paolo valgano &empre„) si potrcbbc forse arguirc, ' che già gli iinperatori, approvando la tcndcnza ina- j nifestatasi nel foro, riconoscossero assoluto valoro ! di legge alie Sentenzc^ sicchò rispctto ad esse non si dovesse toner conto dello discordi opinioni. E per vero la forjna c Tindole dcl libro, in cui lo ( ms Istitiizioni di Piorcntiuo. S’aggiiingano le raccolto di costituzioni di Gregorio, Érmogeniano e Teodosio lí. Da tante citazioni in si poclic liuoc ben si può argiiirc quanto fosso rieca la biblioteca u larga la cultura dei commcntatori. Simili coimnenti scolastici agevolavano la via a ticoli di un moderno códice, si prestavnno egre- ^ future compilazioni di testi giurisprudenziali. Jngiamente aU’uopo. Dicevamo però como in tanto naufragio di suppellettile scientifica e di cultura le scuole orieutali norme sono brevemeiite formulnte como tanti arfatti in essi si notavano i luoghi piíi importaiiti; Eccoti la regola generalo por Dello! per cs., deíinire quali siano le spese ncccssarie,,; si avC. Ferrini. 3
1 34 CapHolo secomlo. L(( fovmaziom ilel Digesto. 35 vcrtouo poi i luog^hi clic nou si rltcniíoiio piii pratici por Ic iniitatG comlizioni dcl diritto, come: ” ommctti il resto ili questo capitolo o i capi IV 0 “salta via cioquanta lince fino a...„; si notano i passi paralleli, quclli clie servono a iiite- ^Taro 0 schiarire ü testo, per cs., “ questo dicc [>ui‘c 3Iaroianü nel suo trattato sulla fovmola ipotooaria„, “questo dicc aiichc 1‘aolo nel libro VII <id Hahinunu tit. 35-„, “siiiiilmente sevivo Lbiolo al libro VJll dei n lo stosso dicc Fiorentino nel lil libro dellc Istituzioni... c. conforinemonte s’osprinie ]\Iodcstiiio nel I libro dello Uegole.„ Si capisce cosl como una futura raccolta, cho tenesse conto di tali matoriali proparatorii, dovGsse avere quasi a naturale fondameuto il commento ulpiaiico doirEditto^ c por alcuni libri il coinmcnto uli)ianeo ad Sabhuim. E difatti cio, eonie ora vodremo, aYYonnc pcl Dij^esto di Giu* stiniano. A uoi noii perveime alcuna traccia diretta deirolaboraziono beritoso dei reaponsi papinianci; si invccc scarso reliquic di quolla dolla ben infei'iorc scuola alessandrina, che certanientc non puo I)ara^‘oiiarsi colla prima. L'uoiuü capacc di acciiif^ersi tcliccmcntc nll’impresa di racooiçllore il piu o il incglio clie si ])0tesse delia giurisprudenza clnssica fu Giustiniano. Egli nacque uol 482 a Taurosio, borgo deli’odiorna Serbia. (lli Slavi, clic pin tardi pcuetrarono nel paese, ne fccero perciò nn loro eroo nazionale; il nome fu ridotto nclla loro lingua ad Upraiida. La saga si arricchi di nioltc iGggondc, che i modci-ni sogliono ciccamente ripetero come storía vera sulla fedo dei supposto Eoguiuil (Teofilo); ma cho non hanno alcun fondamento. Nel 527 sali Giustiniano al trono como correggcntc dello zio Giustino I o poclii mesi dopo rimaso, per la morte di esso, único imperatore fino alia morte, cho aYvcnno nel 5G5. Sua prima cura fu quella di risollcraro rimpero alPaiitica grandezza, sia ricuperando Io pordute proYincic, sia restaurandono le condizioni giuridiche e sociali. — E como iiella prima impresa ebbo l’aiuto di eccollenti e sperimentati capitnni, cosí nelia scconda ebbo quello di un uomo coito, eiicrgico, ricco di spedienti c tetragono alio difíicoltà, Triboniano. Eu questi che suggeri airimpcratore Io piii opportnno riforme giuridiche, incoraggiandülo a liberare il campo dei diritto da una iutera serio di istituti aiitiquati, che trascinavano tultora una vita nominalo a detrimento deiristruzionc 0 delia i)rassi. Ma nel tempo stesso cldcgli sapeva tonerc il debito conto do’ hisogni attuali aveva grande amniirazione per Popcradegli anti-' chi giuristi; nclla sua biblioteca no aYCYU raccolti gli scritti, por quanto colle piü diligenti ricercho era riuscito a trovaro; molti ne aveva troYati. il cui titolo era ignoto anche ai piü cruditi. La priing 'Alcuni libri tli esso sono stati inbüviti qunsi i)Cr intero nello l'antletto; per ca., il libro 2'J, como prova il computo dcllc Ictícro in rela/.ione u quanto noi sappiajuo auUn sticomctriii nci lavori friuridici.
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