Manuale del codice civile generale austriaco 1902

RACCOLTA DI LEGGI imDINANZE DEL CODICE CIVILE GENERALE AUSTRIACO DKLLA CONTHXENTK 11 TKSTO UFFICIALE L1-: LEGUI ED ORDIXAXZE PüBBLlCATJ^I A L^OMPEETAMEXTO O MODIFIOAZIÜNE DI ESSO U KIEERIBÍLL MATERIE MONARCHIA AUSTRIACA. A IX ESSO COXTE.AIPLATE !●: j; ÍNDICE l EFIClALE SECOXDO L'ORDIXK DEL PARAGRAEI. voltjivih: otttavo. EDIZIONE XrOVA. IX XSB u u CK LIBRERIA ACCADEMICA WAGNERIANA. 15)02. IXNSBRÜCK LIBRERIA ACCAIiESIICA WAGNERIANA 1002.

1 ^"7 ' Mó'Si. n-f'o^ 0<- (oi I 501-0 Prefazione. , sottoscritta Libverin oilitrico iucomiucií) ' la publihcazione cli un „i[íinuale «11'l Códice ci vile niiiverí.ale a-nstriaco corredafco dalle .velative Icfr^ri od ordiuaujio iiosfcoriori con , a-^iuntey: o Decisioui pleuari e luolt-e altre (leU l. R. bupreiua Corte di giustizia-. — La pubblicazione íu ultimata iiel 1879. e coiistava di 4 volumi coshtneuti il volimie IX della Raceolta ,di ed ordiuaiize dolía Moiiarcliia austríaca pnbblicata per cura della sottoseritta II A olume [ deir Opera venue conii ipilatoe succintamentc annotato daU'I. R. Consií^licre di , I . Appcllo D r. a u n t r a m o II a e m ni críe; dopola di lui d imorte il lavoro voiiiie coutiuuato prima dall* I. R. Con- ? .‘^jisijíliore di Appcllo Giorgio Néstor. [Kri.R. Segrctario d'AppoIlo Aiinibale ^ Alberti d'Euno. i Quale fosse J'obbiettivo dolí'opera lo si evince dalle jse.guciiti parole premesse come pretazione al Volume I: ^ „Aííidaudo alia pubblicita (juesto iiiauuale, l’Autore I' .ibbe presente anzitutto il bisogno seiitito da oo-ni ceto , JU legali di un libro che contenga possibilraonte. coni- ■ |.>lete le niolteplici leggi ed ordinanze coinparse dopo a promulgazione del Códice civile sopra materie diillo Librería cditrice. ed indi (lai conte deg1i TIPOGRAFIA ACCAiiKMlCA WAG NKRIANA. INN'SBliaCK.

vil VI stiitü iittuale di osso, con rijíiuirdo alie molte modifiea- /doui iattevi da. lejrgí. .stcsso uoiitcmplate od almeno afíini. — l>al ISóH ia poi nessun liln'O simile veiino piibljlicato in idioma italiano. <● da <£uelV época — ijnautn iiinova/doui. completanu'iit'i e varianti non .si ebbero iii un <-ampü di logislazione cotantxj eatesso!** L'odizione di «luesto míiinmle »* ora >ria da ipialolie tempo esamáta. Nel í'rattempo sono scompartíe* dal <-ommercio liVjrai’io anche le edizioni dei vari comnuoiti del Códice civilc in lioe;üii italiana, e fu puro <.‘t«aurita‘ redizione del solo testo di esso Codi<'<; puljblicata md 1877 dalla DitU editrice Manz di Vieuiia colla scorta del tesU ufñciale italiano, il «[uale puré non trovasi piíi o^^oigiorn# in conimercio. 11 bisogno pt*rci6 di una uuova cdizioue in lingiii italiana del Códice civile si í'accva ora sentiré juolto piü vivamente di qvicllo che lo fosse quaudo nel 1872 fu iucominciata T edizione del nostro mamulle Volende ora provvedoro a qnesto bisogno, si trattava di detet minare lo norme direttive che ne dovovano viurolave h forma ed il coutenuto. In tale riguardo non Ti note« perdere di vista il fatto iudiscutibile, che in Vrimi sovramonzionata edizione del mauuale, per on'inta c« tainente a giudizio di molte competeiiti DeUnue nrt a facilítame lo smercio e la copio.sa dittusioue - put doveva quahficarsi siccome troppo modesta e limitat peí avere il valore di un commentario, o pícoome tronp estesa per un semplicc nuinualo quale avrebbe dovid essere per contenersi entro i Umiti fino nli ori.rine in posti alia edizione della nostra raccolta di lo.^fri ed o i dinanze dolía Monarchia austríaca. iV opera"¿nl" di 4 voliimi. e conseguentamcuto anche il nrezzo i era nescito abbastanza alto. Si credette perci5 p' opportuuo di non esorbitare dai límiti pveindicati; yolle quindi tare una pubblicazione fácilmente accea hile anche peí suo prezzo e per il sao piü comodo fo mato ad ogin classe di ordiiianzc ed altre disposizioni legdslative ed interpretati\e, e coll'aggiunta delle leggi -d ordinaiiz(! che apportarono qiiesti cainbiamenti o si riferiscono a materie trattate dal Códice; pt)i il tutto in un'imie.o e comodo volunie, il quale — diversificando per tai modo cssenzialmonte per forma e coutenuto dalla prima edizione del Mauuale, — qualifieato como iincht; consigliabilo di 1 adduiTO a oorredo delle singóle disposizioni del Códice le docisioni dolía Suprema Corte di ginstizia. perche, volendo tare uii hivoro completo, il miniero dellt* dccisioiii da riportarsi non sarebbe stato iuditlerente, — perchó col solo riportare e SI riuniva venne nuova c‘dizioue“. Si riteniie proscindere iutierameute dal¬ la luassima enmiciata nella decisione od il piü essenziale contenuto di corrisponile sempre osaurientcmente alio seopo. o perche altrimenti. volendo pur riportarle in numero niaggiore ecl in forma piü e.stesa, non sareblie piü stato possibile di teiier.si entro i liiuiti prestabiliti nei sensi suesposti. Il te.sto d(d Códice fu osattainente controllato eolia scortn della edizione seconda. e sola, nffieiale di esso pubblicata nel 181.5 in Milano dalla Cesaren Kegia Stamperia. In luogo del solito indice alfabético delle materie si aggiuiisc T Indico ufficiale socondo l'ordine dei paragrafi puré pubidicato in íililaiio dalla Cesaren flegia Stamperia nel 1825, giacché questo Indice uffi ciale pu5 talvolta. avore ü valore di una fonte d’iutevpretazione, come venne anche riconosciuto colla deci sione suprema 5 maggio 1869 No. 2381, Racolta Glaser — ünger N‘>. 3405. Esposti cosí i critori che ci furono di guida nella nuova pubblicazione, crediamo poter sperare, che cssa verra giudicata con benevolenza e con riguardo alio scopo modesto di essa. Non ma lichera uno certo col temiio iiersono conipetenti che si assumeranno un lavoro di maggior mole e diretto a piü alti obbiettivi. degni persone che avessero bisoo-i della iinportanza del nostro Códice. Finché peré questi di ricorrervi; si pensó chela necessita, piü múrente,''* lavori vervanno alia luce e riempiranno quella lacnna meno per il momento, era quella di presentare ui ● i'**' che mai rimarcare fni- i giuristi itannova edizione del testo del Códice corrispondente al liani. valga la nostra biiona volonta e rintendiniento essa non si

VIH di riempirla ahuono iu i'iccola partí-, proi-urnmlo ín ispecie ai jíiovani studiosi dol dirilto (.'ivilt* eho uou fossero sufíicientemciite ia posses^so di-lla Uii^nia todesua. nn lupzzo ausiliare indispcnsaliüo par (U*dieavái sariumente alio studio di ipn'sto ramo iiuport'.mtií».simo dalla nostra le<'isln’/ioiie e per poter tmim- diftro con profitto ' alie lezloni italiane che ora lianno oocasinne di tVi‘f[aoutare nella materia. [ nnshrnck. aprile UI02. A vvevtenza. liibrería edil rice Waírneriaiiu. 1. La mtmerazione dclle pa<íine i* distintíi in diu* .serie cho proeedono dascuna dal Xuiuoro 1. — runa per il Códice civile. — I altra per le appendioi e 1’in dice alfabético. II. Ktísendo stata rappendiee Xtli inscrita dopo ijiá stampato tutto il resto, si adotto per essa. onde, evi tare una ripctizione dei numori di pagina e per metterla in nesso senza soluzione di continuita colle appendici prccedeuti. unieaincute il 102 (leudo con es.so dalla lett, al fino hi. prooe-

XI Píigina ])ei diritti siille cose. Sezione prima. Bei diritti reali. 1. Del possesso. §§ 30i) —:i52. . . . ll. Del diritto ilclla )iropriot-!i. §5? 353 filio 37Í) ILl. Dell'acquisto della proprieta peí occupazioue, §§ 3s0—403. . . IV. Deiracquisto dolía proprietá poi accessione. §§ 404 423. . . . Doiracquisto dolía proiiriota pe tradi/dono, 423—446. . . Vr. Del diritto di peguo, 5?§ 447—471. 154 V[I. Delle servitii, 472—530. . . . Vm. Del diritto di eredita. §§ 331—551 [X. Della dichiarazione d' ultima voloiita iu genere e dei testamonti iii ispecie. §§ 552 — 603 191 X. Delle sostituzioiii o dei fedoeomniessi, §§ 604—(D6. XI. Dei legati, SS 647—694. Xll. Dei modi tli limitare o togliere r ultima volontíi, §§ 695—726. . 230 XIIL Della suecessioiie legittima. 5j§ 727 tino 761 XIV. Della porziouo legittima e della collazioue uella porzione legittima od ereditaria, §§ 762—796. XV. Dell’ acquisto di possesso dell’ eredita, §§ 797—824 XVI. Della comproprietíi e dolía comunione di altri diritti reali, §§ 825 ñuo 858 (^.'apitolo 114 126 !34 Indice delle inaterie. 141 146 i. Códice civíle. 170 185 Pagina Pat<-nto di promulgazion»' 3 Parte p rima. . 206 . 218 liitrortuzionc. Df'llí! leggi in geuorale, 1—14 Del diritto delle persone, lequalitíi ir ^ pei-Honali. §s 15—4í ru' Dei divír §§ 44-136'. [V. Delle tutele e delle cure. 12 237 Capítolo 17 . 233 25 261 59 , §§ 187—284. 78 270 Parte seconda. Del diritto snlle Delle cose e della divisioiic leíale di SS 285—308 ” . Sezione seconda. Dei diritti personali suUe cose. XVII. Dei coiitratti iu genere, 859 fino 937 cose. case, 280 106 M

T: XI11 Xll Píifina PüíiM Capitolo III. i)ei luoili ... i‘ui si estinguouo i ‘lll'itti e gli obllUglÚ. 5;!:} 14H 1450. pveHcrizioni? o ilell* usueapioiu*. SS 1451 — 1502 (JupitoU) XVlIf. líollo flona/.ioiii. SS 038—956. 311 XIX. Del coatratto ili ili'iJosUo. SS 957 fino 07U XX. Del comiKlato. 071 082 (reetius) . 320 XXI. Del eontiatto Oí miitiio, SS 983 lino 1001 XX11. Del mamlato o di alti-e con 400 IV. üella 316 478 . 234 322 . . speeie ai ummnnstra/cioiie d’allari. SS 1002—1044 32»> XXIII. DolcontruUudi]H‘rmuta.sSl<»45 tino 1052 XXIV. Del couti-atto di eompera o SS 1053—1080. \X\ . Del cüutratto di locazione e contluzioue. dolía locazione e eoiulnzione orerlitnvia. o deir euvvv, inoo-ii.-.ü. . XX\ [. Delln loci/.iom. i. coiulnzio.u- \-vvir SS 1151-1174. WMI. Del contratto <li comunión,. ,U YVUin 1175-1216. , Doipatti uu/iali. XXIX. Dei coiitratti di fino 1292. XXX. Del dirittj, di i.;dcmüzaamono fino 1341. ^ II. Appendíci, Appendiee 1. Normo tli le valuta : re relativo alia 347 ir< A. Legge 2 agosto 1892 D. I^. 349 l- 126 eolia <lualo e stabihta la valuta iu corono. 11. Leggc 2 agosto 1892 B. L. 1. N«. nonto r a.dompimento di obblighi ñorini in oro con moneto d" dolía valuta in corono. . . Estrattü dolía Urdinanza Imperialo sottembre 1899 B. L. i. No. i76, e precisamente: larte terza. Introdnziono dolía valuta in corone come valuta, nazionalo Appendiee II. Legge 10 giugno 1869 B. L. 1. N". 113 sulla pnbblicazioue delle leggi ed ordiuanzo mediante il Bollettino dellc le"o-'i dcll' tmpero Appendiee lll. Legge 16 tebbrajo 1883 B. L. 1. No. 20 coneernente la prococlura. alio scopo della tUebiarazione di mortc o dolía prova della mortc A p p e 11 d i c o IV. Logislazione moniali: I 128 concei-- espressi iu iiazionaii 3tí0 oro 10 ;18(> 3S7 gS 1217—1266. 1 sorte. ss 1267 397 II 410 c 18 417 ■ ■>●> l’arte terza. in attari matriDelle disposizioui A. Legge 25 maggjo 1868 B. L. I. N«. 47. oho restitnisce iu vigoro le prescrizioni del Oapitülo secondo del Códice civilo C0111T1IIÍ jij diritti dcllj» persone ed ai diritti sulle cose. generale austriaco sul diritto di matrimonio pei cattolici, demanda alie autorita giudiziarie socolari la giurisdiziono nogli affari nuitrimoniali dei oattolici, o Capitolo 1. Dell asmcurazioiie dei diritti obLhglii. §§ 1342-1374 . . IL. Della mutaziouo dei diritti Obbhohi. 1375—1410. e doirli O 438 e dcí/li regola rammi.ssibilitíi 447 i:

XV XIV l'i\SÍQA Pagina coiidizionata dolía ouiiolusioiio di-i luatrimoni davaiiti alie Autoritá secolari ii. (Jrdinanza dei ^linlstri dolía ^dnstizia, dol culto e deir istruzione ilol 1 lu<rlio 186S B. L. l. N". 80 risiffiiardaiití* resccuziono dolía 25 mai'frio 1808 B. Íj. I. X«'. 47 afiari inatrimouiali Appcudioe XI. Leggo 23 marzo ISS5 B. L. l. Xo. 48 colla quale veugouo emauate alcuue norme relative all’industria dei pignonitari Appe-ndico XII. Leggc 1 aprile lS89 B. B. l. X^>^. 52 concerneiite 1’introduzione di noriiu’ speciali sulla divisiono di orodita per possidonzo rurali di media cstensiouo A pp en dice XIII. .-V. Logge 14 giugno 186*8 -B. L. 1. X^'. 62 colla quále vengoiio abrógate le leggi vigenti contro r usura B. Loggc 15 maggio 1885 B. L. l. N". 77 concernente la modifioazione dei §§ 2 o 6 dclla legge 14 giugiio 1868 B. L. I. N". 62 . . . 102c C. Lcggc 28 maggio 1881 B. L. I. X^>. 47 concernoute le misure contro px'aticlio disoueste iu attiiri di crédito U)2d 26 01 32 06 C. Legge 9 aprile 1870 B. B. l. X“. 5J snl nuitriinonio di persone clie non appartengono ad una Cliiesa o Comnuiono religiosa riconosciutii dalla legge, e sulla teiuita dei lilxri delle miscite. dei matrimoui. v delle morti di tali persojii' D. ürdinanza dei Miuistcri dell* intenio, del culto e dcir Istnizione. o della giustizia del 29 imu’-- gio 1876 B. B. B No. 76 concernentc* i matn* nioixi di Isx-aeliti clie vivono fuori del nosso di nmx. Coininiita di culto israelítico ! . Ap pe XX di ce V. Legge 18 ibbbraio 1878 li L l N“. 30 concernentc 1’espropriazione alio della costruzione e doU'osercizio di ferrovi(‘ ’ Appendice VI. Legge-7 luglio J896 B. L 1 Xo. 140 concernente, la ooncessiono di vie ue . . 102a 41 43 scopo 45 III. índice utficiale del Códice civile scenerale austríaco O secondo I’ ordlne dei paragrafi. eessarie 61 Appendice \II. Legge 28 novemln-e 1897 Boíl leggi prov peí Tirolo ex 1898 No. 21 valevolc per la Contea principesca del Tirolo concernexitc soppressioixe del eontributo per le señóle malí, e 1 introduzione di sulle ereditii . Appendice Vll| No. 103 la ñor un contributo acolasticr ^ , í^egge 27 aprile 1896 H. L. -O concernente gh aftari a rate ^ ^ marzo 1878 B. L l rBreffi delle imposte dirette, delle tasse per 1 campi minerali e pel la libera indagine delle niiniere. del dazio oousumo, delle. ^sse e competenze di bollo e dirette A p p e n d ice X. Legge 6 luglio 1896 B. L. 1. Nu 144 sur prestiti assunti alio scopo del miglioramento del sudo ('prestiti di miglioramento” I ● 8 k

1 w— ’T-y, ● * V EiTata - Corrige. t. La panriiia i3(j porta e COSI la erroueanieute il numero 336 pagina 3'20 porta orroneamonto il numero 231. 1 í^oirappandice 1 <lopo la ciento. 21 va inserita Lindicazioue ^Av\\ PATENTE DIPROMULGAZIONE linea clisceue lo XVIl‘.; (● o DEL CODICE OIVILE UNIVEKSÁLE, I t Míin;iiUe del Códice civilo, 1 y

rv i tf NOI FRANCESCO PRIMO Per la grazia di Dio Iiiiperatore ú' Austria. Re (U Uno-beria e di Hoeinia, Arciduca tV Austria, ^ occ. ecc. Questa Patente Sovraua si suddivide in dioci allinoa, i quali , veneudo di frecuento citati in leggi ed ordinanze posteriori nella loro serie progressiyn, si contrndistinguono qui con appositi nuineri. I. Considerando Noi che le leggi civili. affinchóicit tadini siano pienameute tranqui'íli e sicuri nell’ esercizio de’ loro privati diritti. debbono non solamente aver x)or j.ase i principj generali della giustizia, ma essere eziandio determinate coulbrine alie specíali relazioni degli abitanti dello Stato, x^ubblicate in lingua ad essi intelligibilo, ed ordinatamente raccolte insieine, onde viva se ne mantenga sempre la ricordanza, abbiamo fino dal Xostro aweniniento al Irono rivolte senza interiuissione le Nostre cure alio scoi^o che fosse.condotto al suo ter mine un compiuto Códice civile patrio, la cui compilazione era stata gi;i dai Nostri Predecessori ordiuata ed intrajDresa. II. 11 progetto che sotto il Nostro Goveruo fu dalla Xostra Commissione aulica in oggetti di legislazione 1* Ü

l'ilteute (.li prümul"tizione. civilo \inÍV(‘Va<ll«‘. 4 portato a coiupiuicnto. vuniie, sii.’Conu* eiM slato ])rin^ 181 7 (D. A. 20 luglio iS16 (K. L. G. No. 12G7)—;nelTirol o pi'aticato col pi*o<?etto 'leí 'Codirí* il»‘i ilelitti e dol)^ ju eri dio n a 1 e (cioó iu quei distrotti ch’erauo antoriormonte agí^ravi trasj^ressioni cli polizia, aottoposlo alV (“saniC (U'H^ gregati al lieguo d’Italia) il 1 ottobre 1815 (Gire, govero. siieciali comiiiissioni State stabilite a tal tiñe nolle 11 giugno 1815 11. L. P. Yol. 2 pag. 272). Iu alcuni paesi della verse provincie, i* trattanto niosso súbito in l^●il'cu2io^^| Pustoria, gia uniti ni ciicolo di Villacco; in Galizia. disch-Matrcy, cho era .aggregata al Salisburghese, poi in L.^ngcufeld (pria annesso alia Carinzia), o finalmente in Toblacco od Ainpezzo, cho appartonovano al Reguo d* Itiilia, ¡1 Códice civilo ebbo vigoro col giorno, in cui fu attivato peí territorio, del quale formavano parto. Del parí il 1 higlio 1815 fu attivato nel Govorno di Trieste (Pratobovor.T, mat. Yol. II pag. 301). il 1 ottobro 1815 uei circoli di Gorizia, Istria e Fiume, {Pat. del 21 gcimojo 181.5 No. 1126 K. L. G.), il 1 novoiubrc 1815 noÍ distretti di 5Vieliczka e Podgorze (D. A. 2 setteinbre 181.5 No. 1169 R. L. G.), il 1 gennajo I81G nel Rogno Lombardo-Veneto (Pat. 28 sottcmbro 1812, atti del Govorno di Milcno P. II pag. 69D, e peí Véneto P. II Yol. II pag. 98): o vi rimase in vigore: nolle provincie lombardo (ineuo Mantova) fino all’ introdiiziono del Códice italiano in una parte di 5Yiu* 11 1 uuvembre 1786 (v. No. 591 K. L. ‘¡.) fu pubblica^ la prima parto del Códice civilo cd ebbe vigoro nollo proviq^ ereditario tcdesclio il 1 gennajo, o nella Galizia ¡1 1 niaggio iTg-j ed é noto sotto il titolo di Codico ginscppino. 11 progetto Códice attualo fu promúlgate nella Galizia occidontalo colla patcn^ 10 febbrajo 1797 (R. L. G. No. SC6) o nella Galizia orionti^ col p. A. degli 8 settembre 1797 (R. L. G. No. 078) sotto | titolo di Códice civile per la Galizia occidentale, ed entrb ia ^ gore col 1 gennajo 1798. m. Dopo vivore in tal modo, onde i)vovvoilt‘rc a <iuest. ramo tanto nnportante della logislazion-. messi a titto 1 paren de giunsperiti, non mono du* 1'esperien^ acquistata mediante la pratica esecuziono, abbiamo^ iiaoluto di promulgare questo Codico civile "oneraL per tuth 1 Nostñ Stati ereditarj tedesclnl^d oiílinS che incominciar debha ad aver lorza e vi-rora di lofr? il di primo di geunao 1812. " 2.") giugno 1865 — o nello provincie venóte o in quella di Mantova, giusta una leggo 26 marzo 1871 No. 129 (Eco doi Tuibunali No. 2:;S1) sino al 1 settombro 1871. Lo stossü giorno 1 gcmiojo 1816 ancho nella Dahnazia (Pat. suddotta 28 settembre 1862), il 1 fcbbrojo 1816 nel circondario di Tarnopoli (Circ. doi 10 novembre 1815 Race, di Piller anno 1815 No. oí), i) 1 ottobre 1810 nolle isole Dalmate: Curzola, Lissa, Coloinotta, Mezzo, Giupana, Moleda o Lagosta (D. A. 2S luglio 1816 No. 1268 R. L. G.), ü 1 agosto 1817 iicl Salisburghose, nel Civeolo dolí’Enuo e nello ricuperate partí del Circolo Hausruck (Circ. del Gov. delP Austria superiore 28 maggio 1817 o Dec. della Cañe. Aul. 8 maggio No. 1073C), il 1 gennajo 1820 nel circolo di Karlstadt (Pat. 10 set tembre 1818 No. 1497 R. L. G.) che poi il 1 novembre 1822 fu di nuevo assoggottoto alio leggi ungheresi. Colla Pat. Imp. del 23 marzo 1852 No. , leggi delP Impero fu introdotto il Codico civilo nella cittá o ter ritorio di Cracovia incouiinciando dal giorno, in cni vi ontrarono in funziono lo nuove nutorita giudiziarie (29 settembre 1855), e colr altra Patento dollo stesso giorno No. 79 B. L. I. vi furono pi>sto In questo giorno ebbe vita in tutte lo pi'ovincio poca appartonenti all’Austria ad a quelp^ ... eccezione dolí’ Ururboria o partí annosse o della Transilvania, e percib in Boeinia nella R covioa nella Galizia e Lodomiria; Moravia e SlL.'rnoíSu bassa Austria, nella Stiria, nel circolo di Klagenfurt nei co!i,‘ soggetto alia giurisdiziono restituit a - A « ««i vZ il 1 Imrlio /s'ii aequisto, o precisamente: Karlstadt o Banali (Circ. A, Cons. Anl. di guerra dei 20 aprilo 1814 C. 354), f .i/ Lubiana, Villacco, stadl ed Adelsberg (Pat. 2l gennajo 1815 No. 1128 R. L. u V mo-\ 21 gennajo 1815 R. h.) i V Ti r o 1 o sottentrionalo e nel Vorarlbergnel Bnxen- e Zillerthal e Vils (allora riuniti al primo) il 1 Boíl, delle 11 8C.' ki

l’attiito tli pvoimilgazione. í'odii'f oivili' univoríiilt'. fj serviio como única norma in luogo di tutte lo nitro lepgi e consuotiulini relativo agli oggetti del diritto couuinc, cd avere la stessa forza di leggo, cho inedianto la Sovrana Patente pubblícnta il di 1 gíiigno 1811 fu ad esso nttribuito nelle provincie tedesebe, che in quel tempo nppnrtenovauo alia monarchia austríaca (Vcggasi p. e. la Pat. Imp. 21 gennajo ISló nella K. L. P. pol Tirolo o Vorarlberg Vol. II pag. 56). Secondo il Kegolamento giudiziario del Mt)'> (Kaminer- ●-ierichts-Ordnuug) per diritto coiimno dorovasi índendoro il di ritto romano o canónico ed il diritto feudale longobardo; che perdí) — in quanto contemplavano oggetti di diritto privato, dovevansí ritenoro aboHti. in vigoro (dal 20 njirile 1852) le proscrizioni do! Códice civil# sul diritto matrimoniale. Xeir Ungheria, Croazia e Slavonia. nclla Serbia o nol Banat* fu introdotto il Códice civilc colla Pat. Imp. 2!i novembro 1855 Xo. 246 B. I 1 taaggio 18'i Pat. Iinper. 20 maggio 1S.')3 Xo. O'.i B. L. 1. e col termine 1 settembre 1853. 1. fissnndosi come ginrno dolía sua attivazione i] per la Transílvunia e territori congiuiitiri, coUt Tn conseguenza deglí avrenimenti dell’mino 1860 veimer» ripristiiiato lo leggi nngariche in base alia doliiierazione dell* Dieta ungheresc dei 21 giugno 186Í), o cosí cessb d' avor ivi vigore i Codico austr. e vi vennero rimosse iti vigoro le leggi materiaM ungheresi riferibili al diritto privato, pero con parecchio ajr~ giunto riferibili specialmcnte alP ordino d¡ succossioiio ereditari* ed air istituio dei libri pubblici. Fuori dollo .Stato Austríaco il codico civil© é ¡u vigoro i sudditi austriaci abitanti uegH edifizj dolía Comuioiida dell'Ot' diñe Teutónico in Francoforto, cioó per tutte lo jiersoiio trova», isi in effettivo servizio doU’ 0. T. e poi loro faiuigliari, in quant» segumio il foro del capo di famiglia; Pat. Imp. 2S giugoí 1840 Xo. lol o D. A. 25 ottobre 1842 No. 651 K. L. (coll allegatovi altro D. A. 26 novombre 18C8) - nonché p« tutte lo persone trovantisi a bordo dei bastimonli austriaci (vegg« .1.. A. 19 ngosto 18»« No. k. i„ q. ,, „,d. dol Cons.T* quHuto .i tratti dlU stmicnti da guerra, o che si trorano in alto maro, 1a qualo ok sima del dmtto dollo genti s’ csteiido anche alio triippo aiistriack m terntor.o ostoro; e peí sudditi austriaci od alt,¡ áei consolati dolí* Austri V. Sicconie in quest’ istesso Códice o stíito da Noi staiúlito x)cr rej^^ola g'enoi'ale, che le leggi uou xjossaiio aver eiietto retroattivo; cosí ])tire non dovim <iuesto Códice aver influenza venina sox»ra atti che hanno x>recednto il giorno in cui esso ottieue lorza obbligatoria, nc tam))oco soiira i dirit.ti accjuistati in virtii di leggi anteriori. sia che tali atti eonsistano in aflari di diritto l)ilaterali, o sia in dichiarazioni di volonta tali che \)OSsano e.sserc ancora cainbiate ad arhitiáo di chi le ha latte e confórmate a quauto nel xiresente Códice viene XU'eseritto. II D. A. 16 novembro 1814 Xo. lili determina, cho lo disposizioui d’ ultima volonta scritto prima delP attivazione del Cod. civ. quantunquo la morto del tostatoro sia .avvenuta soltanto dopo di quosta, devono venir giudicato secondo lo leggi anterior! sia rispetto alia validitiv della forma esterna, sia rispetto al ioro tenore, o che cib valga in ispecie ancho riguardo al di ritto d’ un erede rispotto al diifalco della quarta falcidia. Colla Pat. 20 aprilo 1815 Xo. 1143 fu dicliiarato, cho i matrimoui validamente contratti secondo le leggi anteriori nel Tirolo e Vorarlberg, nella Carnin o nel Circolo di Villacco, come puro nel territorio di Gorizia e Fiume e uelP Istria e finalmente in Dalmazia coutinuavano ad essero validi; cho alP iiicontro le quistioiii, che insorgessero sulla separaziono di letto o mensa e sullo scioglimento di tali matrimoui dovovano decidersi secondo lo leggi nuove, cosí puro che soltanto secondo questo era permesso a conjugi separati di passare a nuovo matrimonio. Quanto godenti delk ia noir Iinporo ottomauo - e :'-l marzo 185.5 Xo. 58 B. U1 gennajo 18.5.5 Xo. 2." V. percio aboliti il diritto commio fln qu proinulgato per la Galizia, «-i\uc cm r logge e consuetudine relativa Códice civile genéralo. non mono clu* ogni ulti» . agli oggetti i'U que4 Tutte le posteriori patenti di , promulgazioiie del Códice 9 vile contengono soltanto la massima = che questo Códice do« | k

Códice cinle uuivev¿ulc. 8 i’ateiite di promulguzioiie. M al diritto matrinionialc, la miuorennitá estenduvasi fino al ca»- yiuto -4 anno, quand’ anche lo persono fossoro divoimte nia$^ giorenni sccondo la legge auterioro. Finalnionto la prcscrizioB* dol § G1 del II Cap. P. I. del Cod. civ. colpiva ancho colorí cho Eotto la cessata leggo furono condamiati ad una pona areite per conseirucDza la morte civile. (Decr. aul. peí Tirulo del 2^* vembro 1815 No. 11S9 i ” per la cjttá e territorio di Cracovia). Gli stessi principj siusta la Icggo 25 uiaggio 1868 No. -I" B. L. I. art. IV valgono rispott» alia validíta, alio sciogliinonto ed alia soparaziono di litio ● mensa relativamente ai matrimoni conchiusi sotto 1’ impero delU Patente 8 ottobre 185G B. L. I. No. 185. dicembro 1817 No. IC'.i-l mantoiieva i» ? «sufnitto spettante giusta 1* art. ¡IS-l delCod, «liritH Í.C- *■ * genitoli sulle sostanzc doi figli. se taU dmth es stovano di g¡á sotto i] regime di quollo leggi. íTir^r.nnifi' ' 1818 No. MO.’. dichiara, dio U mae, in forza secondo lo Icggi antoriori non venira tol^ femiata coll’ OM civ., massiina cho fn ricoi». dei 14 febbraio 184,1 Ñ^u; "u.'¿°\ ostxiutc iier lo stiito militnrc c per le persone al corno iiuliture appartenonti delle leggi particolari clie al diiitto priyato si rifeyiscono, le quali dovranuo essere osser\ ate ^ in ati'ari di diritto che da esse o con esse verrauno iiiti'apresi, quantuuque il presento Codico VI SI riporti espressanieuto. non marzo 1S52 Xo. "♦ o. Pat. Imp. 2: Con rigtiardo alie speciali condizioni dello stato militare si reudono uecessario anche . . materia di diritto privato dello disposizioni particolari lo quali haniio uiTefretto in parto restrittivo, iu parto estensivo. A taluno di queste disposizioni particolari il Códice civilo fa ospresso richiamo, — cosí per esempio nei §§ 54, 402 e GOO : ancho perb qiiando ci6 non siasi fatto nel Códice, — restaño in base olla snaccenuata diclnarazíono uelr alinea MI della Patento di promulgazioue ancora sempre in picno vigore le leggi particolari sussistenti per lo stato militare o per lo persone al corpo militare apparteuenti, como per es. le particolari disposizioni sull’assmizione di mutui, sulla prostaziono di fidejussione da parte di persono militari, ecc. In quanto perb non snssistano per lo stato militaro e por le persono cho vi appartcngouo dello norme particolari ué della prima nó della seconda c.ategoria prcindicata, — trovano piona applicaziono in materia di diritto jirivato anclie alio persone dello stato militare le norme gencrali del Códice civilo imiversale. VI. Quinili i che 1' usucaiiione o l-i ;íce:“C‘‘" ‘"-"“ti Olie preserizioni' cziaiuU<v ivi-H ● T 4 vigore questo C<y tahino ● le leggi nnteriori scnzione che ¿eUa ’^olesse air nsucapionc o ■■ tempo niii hvoví i'ccento viene íissaha ^ anterioi, non noh!'^ che ü stabilito dallo le^* termine piu ¿pvp principiare a computare quesi presente Codicracm ● + f momento soltanto in oui \ Un’or. lorza ohbligatoria. ÍS15 (riferitr^a sÍ^,^°““"«siouo aul. del Crédito dei Uaprü civile V Tp 17 paí Commenti al Cedí* toriormonte al 1 gennáir. 8^’intoressi scaduti at dol decorso di 3o nr,n¡ ^ n ’’ POtovaiio prescriversi prin» *íuni Galla scadenza. Cosí puré sariuino da giudicarsi a norma delle leggi lucrccintili e canibiarie i negozj di commercio e di cam bio, iu quanto clie quelle discostansi dallo norme in questo (,'odice contenute. I negozi di conimorcio o di cambio sono regolati dal Codico di commercio dei 17 dicembro 1SG2 No. 1 B. L. 1. del ISüS i primi o dalla legge di cambio doi 25 gonnajo 1850 No. 51 B. Ii. I. i secondi. Kiguardo al diritto inarittimo o tuttodi in vigoro peí territorio, cli’ era aggrogato al giá Regno d’ Italia il libro II del Códice di commercio introdottovi colla patento in data di Bajona 17 luglio 1808; poi 1’ oditto político di navigazione dei 25 aprile 1774, uun che varié ordinanze, e vi si pu6 aunoverare anche il decreto aul. 19 agosto 1S2G No. 2215 R. L. G. concornento il commercio di schiavi. In fino al diritto commercialc o marittimo vi hanno puré relaziono vari trattati intornaziouali. se un VII. che iii puesto Códice viem 1 c tiaimonte obbhgatorjo, sussistono nulb

fiitunto di prjmulgazioiu», poi tutte rijiortate per estoso uei dúo opiiscoü 100 e 100 a della Eaudausgabo der Osterr. Gesetze imd VerordmnigcD. — Librería Manz — Vienna. l.'odiiH' uivili* univprsalí*. 11 10 VUL Ketítano pavimente in pieno vigore !'● leggi grü Xn-omulgate in materi** politicho, eaniorali o di tiiiiiux». per cui vengono liinitati o piii procisameut'' dotovminat i privati diritti, ancorclií* nt)n nc sia atatn t'attii espro»- ssimente monzione in questo Códice, n Códice civilo si richiama: solio X. Diclnariamo al tempo stesso il presentí» testo todeseo del Códice come testo origínale, secondo il quale si dovra giudicare tlolle versioni clic ne saranno tatte nelle diver.se lingue proprie all ● Xostre provineie. Voraiuente a qiiosto principio della prcvalenza del testo tedcsco como il solo autentico, veniva derógate dalla Sov. pat. 4 marzo 1849 d’introduzione al Bol!, delle loggi, la quale al § 1 dichiarnva egiialmento auteutici tutti i testi, ina nol § '2 della P. I. 27 dicombro l8o2 B. L. 1. No. 2(50 massima, dicliiarata applicabile por tiitte, ancho le autoriori pubblicazioni dol B. L. 1. li 19 marzo lS5o No. 51 e mantenuta iiel § 2 della logge 10 giugno ISO!) No. US B. L. T. (Apjiond. 11). Bel testo tedesco si hanno piii edizioni nOiciali. la prima (Icir i. r. Stamperia di Corte o di Stato delP aimo 1811 in grande ottavo, una soconda eolio stesso millesimo, giü corretta nol § 591. una terza in piccolo ottaro delP aunó 1S14- con varj errori di stampa. — Particolaro cura si ebbe uolla ristampa dol Códice civilc nclla lí. L. G^. che rísulta )a piii corretta, per cui il D. A. 5 aprilo 1S22 No. 18o8 lí. L. G. poteva riebiamarvisi iiella correzione del § 16Í. l<u dicliiarata como sola Iraduzioiie nfficiale italiana nuella edita in Milano nel 1815 dalla Cesaroa regia stamperia col titolo,,Códice civile geuerale Austríaco, ediziono seconda o sola ufficiale. Bato nella Nostra Cittii capitalo e Rcsiclenza di Víenna il di primQ-^-giagjio Jüiranno.niiUe undiei, doo.imonono dei Nostri R«»gnialio leggi püliticbc nci §§ i:], 26, 27, 02, I4U, 284, 29<X 082, 383, 085, 387, 499, 501, 539, 544, 573. 6S4, 646.^ <594, 760, 7G1, 818, 8(57, lOM, 1146, 1 149. IITI, 117i 1174, 1179, 1 alie costituzioni provinciali § 1142. alio leggi sullo taróle o libri 1'ondiar.i 446. „ militari §§ 54. 402, (500. ,1 eanmraU § IS17. .. di iinanza § 98(5. montanisticho §§511 e 1277. ,, inarittime §§ L04C o I2‘.l2. penaii §§ 74, 102, 868, 948, IS28, 025 o 1017. t si ritorub all’ antica 121, ISO, 325, 093, o4« 1008, d'usura § lOÜOgiudiziario ed a quello sui concorM §§ 16^ 340, 4oO, 461, 4G5, 470, 722, 9Sl, 9GG, 1001, 1089, IS» 14u9, 1450. alia Icgge sull’ emigraziono § 02, air istruzioiic pei Giudizj § 79S. al diritto leúdalo § 059. alie leggi forc.stali §§ 499, 511. commorciali 1492. } U o canibiarie §§ 117o, 12J6, Hjj 11 IX. ni e oLblighi relatil‘i->‘™onti da farsi in denaro dovranno giudicarsi noima della patente cmanata il di 20 febl.rajo 1íí> intoino al denaro destinato a cii-colare e serviré di , hita g(3iieiale iiei Xostri Stati sotto la denominazio* di valuta di X^ienna, o aecondo le leggi speciali da mulgarsi in aiipresso: cd in arancanza di esse soltapv secondo le norme generali di questo Códice. Veggausi le leggi di fmanza attualmente ^ i’t^ncesco. (L. S.) Loigi Conté (l* ligarte, Supremo Cancelliere di Boemia e primo Cancclliere dolí’ Arciducato d’ Austria, l^raiicosco Conté de IVoyiia, V» , . . in vigore relati» a pagamonti da effettuarsi m denaro, esposte iiell’ appondic© [ Per ordine espro.sso di S. M. P Imperatoro e Re, Giov. Nep. Bai*. de Geisslerii.

J*, lutroduzioiie. 13 S 2, Tosto dio 111151 lo"gc* e stiita tlebitnmonte promnl- «íatii, nessuuo puo allégame ignoranza a sua seusa. Vegeausi i §§ C26, 572, 874—S7(j, 878 e ]4S1 sui casi ili eccezione a questa regola. Nei tompl passati le leggi do70vano vODÍr promúlgate dalle Autoritá politichc gíusta quaiito era determinato dai P. A. 11 ot* tobre 1701 (R. L. P. di Leopoldo II Vol. 8), 2:1 aprile 1807 (Race, leggi pol. Yol. 28 No. 49), 7 niaggio 1817 (Race, leggi pol. Vol. 84 No. -j), 2G settembre 1817 (Raccolta leggi glust. No. IG7G), 17 giugno 1825 (Hace, leggi giost. No. 2107), e Sovr. Risol. 7 no?enibre 1827 (Race, leggi giust. No. 2810). Colla Pat. Imp. 4 marzo 1849 No. 158 B. L. I. fu ordiiiata la pubblicnzione di un Bollettiuo generale delle leggi delV Impero ed atti del Governo. Oggidi la piibblÍMziono dolle leggi ed ordinanzo avviene tnodianto 11 Bollettino delle leggi delr Impero, la cui pubblicazione é rcgolata dalla legge 10 giugno 1869 B. L. I. No. 113 (Appeud. II). Per la pubblicazione delle leggi ed ordisianzo provinciali esistono i Bollettini delle leggi provínciali, la cui pubblicazione é regolata dalla Ord. Impor. 17 febbrajo 18G8 B. L. I. No. 19 (Append. II). Códice civile generale austriaco. Parte prima. Introduziono. Delle leggi in generale. S 1. Idea dol diritto civile. e<l obhíillv ‘^eteriuimuio i loro eS ● V abitauti .lollo 81 ato fra « loro cobtituisee il diritto civile. * § 3. Principio deir efficacia della legge. L’et'ftcacÍ5i della legge e le conseguenze di diritto che lie derivano iiicomijp,cÍ5ino iunuediatainente dopo la promulgazione di essa, a meno che la stessa legge promulgsita non fissi un termine piii inmoto, da cui debba incominciare ad essere oiierativa. Veggansi lo sinnotazioni al § 2, il § 0 della legge 11), tí, 09 No. lis (App. II), — od i §§ 74, 121, 882, o 093 sopra alcune eccozloní. alie disnn^^^'íl° ● procodura civile si licluaHí ^rélle dol CoJice civile universalo ,.m ár„ e a d ? » 11=1 ieirola,„e.ito camliiario o t 10»“ d'tñtrod , , (Art- X55 trol del reeoi' “cT”!- f,='1 si rinmnfln niio ’ ‘ Qimnto uel CodicG civile imivorsi)i dei resrolamPiiti légalo contonziosa oppure alie norw «Vinn il * subentrano in luogo di quoste disp* nlZn . a^»ta parte del k di proc cif) CArt. 11 legge d’ introd. del rogol § 4. Estensione della legge. Le leggi civili obbligano tutti i cittailini di quelle provincie per le quali sono promúlgate, líiniangono OBsi soggetti a qiicste leggi anche negli iitti e ne»li affaii che intraprendono fuori del territorio dello Stsito,

lutroiluzimu*. (.'üdice civilf "en. ¡lustr. 15 U hi qiuiuto ne viene limitata la licrsoiuile loro facoltj S S- (Vintrapremlerli, ed in quanto ck-tti atti ed aflari al- Al solo lej^islatore spotta d'interpretare la leo->a* Mano a produiTO delle consepruenzo lej^ali anche ii in modo per tutti obUligatorio. Tale intorpretazione quest-' provincie. In quanto gli stranieri siano obbK- si appliclierii a tutti i casi che sono ancora da ileoWrn írati a queste leggi. si detennina ncl seguente capitolfv a meno che il legislatore non vi ag«?iuu<ra che la siia interprctazione non debba riterirsr'alhr dooisione di che liamio por oggetto azioni intraprese o diritti domandati avauti T intorpretazione niedesima i §§ 3C—es, 47. Veggansi 48, 180, 310, SG-j ecc. Si confrontino puro í 50, 5S8 — .744, .700. 508, 569, .77G, 57-4. I'cr le vontilazioni creditario rispetto agli iiiimobili di n«a In ijuanto alia intorpretazione autentica dollo leg^’i ed orstraniero situati siil territorio austríaco vcggaiisi il P. A. 22 lugUi dinanze ed alia facoitá spettanto ai giudizi di decidere* sulP efIbl2 Jíacc. leggi giust. No. 997 ed il § 22 della Sorr. ficacía di emanazioni del potero esecutivo e lesislativo 9 agosto 1854 Ij. L. I. No. 208. le leggi l'ondamontali dello Stato dcl 21 dicembre 1867 ELI ha concessione di una esecuzione o del chiesto atto osecit- No. 141 e 142. tivo in base a decisiono di Autoritá estere si dovo ricusare s^W beno sussistano lo condizioni iiidicato nei §§ 79 ed 80 del reg^ esecutivo, § 9. Durata doHa^legge. Le leggi hanno vigore fino a tanto che non siano dal legislatore cambíate o espressamente abolite. § 10. Altra specie di ordinanze civili: a) Consuetudini: A consuetudini non si a7*ra riguardo se non uei casi nei quali la legge si riporta alie medesime. oOl, 549, 1109, 1IS2, 1146, e 1 alliuea IV della Patento di promulgazione. Gli usi e le consuetudini mercantili gore daglí art. 1 e 279 del Códice di commercio. qualora il titolo esecutivo rigiiarda lo stato civile 4| un suddito austriaco, o devo essero uicsso in esecuzione contri quest’ultimo (§ SI No. 1 regol. esecutivo). 1? 5. Le leggi non hanno efletto retroattivo. e porciC non influiBcono sopra atti precodenti, ne sopva diritt anteriormente acquistati. S 6. Nell ai^plicare la legge non é lecito dattribuirli axti^ senso che quelJo che si manifesta dal proprio sgnificato delle parole secondo la connessioue di esse, . dalla chiara intenzione del legislatore. Veggansi i §§ S80 1142 e sono manteiiuti in vi- § 7. lo caso non si possa dccidere né secou«í. le paioie, né secondo il aenso naturale della legge, s Statuti provinciali; ® eonsimili precisamente dalle le» Quei soli statuti di singóle provincie e di sin«roli Sneno dubb^ disfeetti „o forza di legge,'che dopo la p :"SulT ° decidersi secondo ’ gazione del presente Códice saranno stati dal leMslatore piinoipj aei üintto naturale, avuto lio-uardo alie ciro* esiiressamente confermati. ® stanze raccolte con diligenza e matunimentc pondérate Sull in^terpretazione di un’ atto volontario di persona priratveggansi i §§ 655, 014 — 916. § 11. Giusta declaratoria contonuta in un D. A. 18 higlio 1811 non esistono statuti provinciali cho siano stati confermati dal legislatore siccome aventi forza di legge. k

^1 Co.lico civil*.* uu^t. § 12. c) Decisioni giudiziali; l.e ^^i^?posizioni dato :n casi particolari e lo se: tenze profcritc dai tribunnli iii causo spooiali non haio»^ inai fovza di lO"ge, no xiossono ostendovsi nil alhi eas« o ad altre xiorsono. 5? 13. d) l’rivilegi. I rrivilegi e lo lísonzioni accordat»? a soné od anche ad intevo siderarsi come singóle corporazioni saranuo da eouogni altro diritto se le ordinanze ticne non contengono su di ció una spcciale doteniji nazjone. Del (lirítto (lelle persone. ax>ito1o 13rimo. Del (liritti che riguardauo le qualita e le relazioiii personan. S 14. Priiicipale dÍTÍsiono del diritto civile. T Códice ci-súle hanno per oggotto divxtti delle persono, i diritti sulle cose, e lo determina ziom comum agli uní o*l agli altri. § ló. Diritti delle persone. I diritti delle persone riguardano alcuui le cxmilita e le relazioni persouali, od alcuni si fondano nello stato di í'amiglia. § 16. I. Pol carattere della pereonalitji. Diritti iunati. Ogui nomo ha dei diritti innati che si conoscono colla sola ragione, perció egli é da considerarsi come una persona. La schiavitü o proprietüt sull’ nomo, e r eaercizio della poteat5, ad essa relativa non sono toUerati in questi Stati. Ogni schiavo diventa libero tostocché mette il piede sul ter ritorio austriaco o sale a bordo di un qualsiasi bastimento striaco, od anche venga per qualsiasi titolo ceduto in territorio estero come sebiavo ad un suddito austriaco; le stesse massime devono applicarsi anche ai prigioniori di guerra trattati come schiavi da una delle parti bolligeranti (D. A. 19 agosto 1820 Kacc. leggi giust. No. 2215). Maminle del Códice civile. auo

Códice civile í,a‘ii. ¡rnstv., Caj». 1. 18 Del divitto drlle persone. 19 Veggasi 1’ atto geaeraJe della conforoiiza ahtischiavistica «L Brusselles del 2 lu^lio ISO», H. L, 1. del 181*2 Ko. I)-. ^ egL'asi il § 1*5 del Códice pouale jonerale. U proprietá suir nomo (Leibelgenschaft) un tempo sussistent» (¿uolU oho per mancanza di ota. o per ditVtto di nello provincic austrlaclio fn ahollta dnll’ Imperatoro fiiiiseppe ll. monte, o por altri rappoi-ti sono incapaei d' aver la couLa pertmenza alia gleba foriiiava un rappnrto similo fra il p*. veniente cura doi propri interessi, stanuo sotto la spedrone del fondo ed li colono; di essa erano giá da lungo seo»- cíale proteziono dellc leg"i. 8ouo questi <^rintanti parse lo vestigin nel Tírelo, nol Lombardo-Venuto cd in PalmazU 5 gl'inipubori ed i niinorenni che non hanno nspettivaÍmi cho fu iHrf monto coinpiuto il settimo, il quattordicosiino ed il vin-eonori 11 ^ ' scttoaibro 1818 assiomo agli alt*? simoquarto aunó di loro eta : i furiosi. i mentecatt-i. «I A- abniiziono fu riconformata colla Paten%* grinihecilli cho sono privi totalmente dell'uso della rao icem re l8o*_ H. L, i. de) 18ó:> No. 9. gioue, o che almeno non possono conoscere lo conseguenze delle loro azioni: inoltre quelH ai quali, come dichiarati prodighi. il giudico ha interdetta 1' ultoriore iiiuininistrazione delle proprie sostanze; linalmente «i-li assenti o le coninnita. '' S 21. I[. Per la qualitá doll’ota o per mancaiiza dell'uso della ragioiie. § 17. Lógale loro prosunzioiie. lutto cid ch'íj conforme SI avra per sussi.stente vata agrinnati diritti naturi\lj sino a tanto cln* non venga prvv. rostrizione di r(uo.sti diritti. § 22. Anche la prole non nata ha. dal momento ch* e eoucepita, un titolo alia ijrotozione delle leggi. In quanto si etitta dei proprj suoi diritti e non di quolli del ter/.o. essa si cousiderera come nata: un liglio poi nato morto si cousiderera, in rigimrdo ai diritti statigli riservati peí caso di ^’ita, come se non íosse stato mai ooncepito. una légale S 18. hiritti acquisibili. «ndiáoni P‘tííe di .icquistare diritti. prescritt*' dalla legge ^ § 28. Nel ilubbio, se un íiglio sia nato vivo o morto, si presumera essor nato vivo. Cbi pretenderá il contrai-io, (lo\Ta provarlo. § 19. , Esercízio dei diritti. di portare*^í'í*^í:,'^^’° crede loso ne'suoi diiitti e libotví legge. Chi le^^ <iu«^*ele alie autorita stabilite daÜ» risponsabile. necessana clitesa, si rende per eij "^'eggasi il § 2 pon. militare. § 24. III. Per relaziooe d' assenza. Nel dubbio, se taluno asseute o mauoante sia ancora in vita o no, si presumera la su;i morte soltanto nelle seguenti circostanze: 1) quando dalla sua nascita iu poi sia trascorso un periodo di ottauf auni, o da dieci anuí § 20. ignori il luogo di sua dimora; 2) quando, senza riAuche gH aftari loo-oi; A ● ● guardo al tempo decorso dalla sua nascita, riniane ignoto Imperante, ma che si irfpviqpn ^ riguarclauo il Somin^ per trenf iinni compiuti: 3) quando egli esseudo stato vata o ai modi di acquisizioiie i +● \ gravemente ferito in guen-a, o esseudosi trovato a bordo sarauno giudicati dai tribumV ^ntto civiU\ di un bastimento nel tempo di suo naufragio, oppure ‘ u secoudo le leggi. íj^ qualche altro innninente poricolo di morte, e conlett. f/ Cod. Cod. pon. gen. ed il § 3 lott. g de! 2*

Del iliritto delle Códice civile gen. austr., Cap. T. 21 persone, per la sola loro nascita la oittailinauza in ercditaij. 20 questi Stati In hin tando da quelV época immchi per tn‘ anni. questi casi puo domandarsi c sotto le ciuitele prescritt» al ^ 277 decretarsi la dichiarazione di inorte. S 29. Veggasi iiell’appendico III la legge Jtí robbrajo 1882 ll L. I. No. 20 sulla procedura per dichiaraziono di morte. Como si acquista la cittadinauza. GU stranieri aequistano la cittadiuar.za austríaca un pubblico impiego: [coU* intrapreudere 1 esercizio d una pirotessioue, la quale renda uecessarío 1‘ordinarío donrícilio nel paese;] col diinorare in questi Stati peí corso non luterrotto di dieci auni coinpiti, a condizioue perú clie in tutto questo tempo non siauo incorsi in verima pena per qualche delitto. coir euferare in § 25. In dubbio. quale di due o piii persone morte abbi« cessato la pidma di vivere, clii pretende la jnorte ant<>^ riore di una o deH’alh'a. dovi’a provarlo; se poi non *1 in grado di provarlo, si presnmeranuo morte tut^ ad im tempo, c non vi a\Ta luogo la tvasmissione du'itto dall’una all'altra. Per tutte lo persone pertiiienti ai regni o paosi rappvesentati al Consigno deU’Impero eslsto un diritto genéralo di cittadinanza austriaca. La leggo detennina sotto nuali condizioni si aequisti, si eserciti e si perda il dirítto di cittadinanza austriaca (Art. I della legge fondamentalo dello Stato del 2l dicembre 1S67 n. L. I. No. U2). L’ ainmissione degli stranieri ai pubblici impieghi dipende dair acquisto del diritto di cittadinanza austriaca (Art. C della niedesima leggo). Le suddite estere aequistano la cittadinanza austriaca diaute il niatriinonio con un suddito austríaco {D. A. 2S brajo 18S3 Kacc. loggi giust. No. 2595). La disposizíone del § 29 Cod. civ. uuít, secondo la quale gli stranieri aequistano la cittadinanza austriaca coll’ intraprendere T esercizio di una professione la quale renda necessario r ordinario domicilio nel paese, — e stata posta fuori di vigore colla 0. I. 27 aprile 1860 B. L. I. No. 208. Gíusta il I). A. 1 marzo 18CC Kacc. leggi giust. No. 2597 non basta por V acquisto della cittadinanza austriaca il fatto della dimora non interrotta per dieci anni compiti in questi Stati, ma uecossita 1’ insinuazione delP aspirante alia cittadinanza al Dicastero político provincialo o 1’ ammissione da parte del medesimo alia prestazioiie del giuraraento di sudditanza. Rispetto al diritto d’ incolato voggansi la legge S dicembre 1863 B. L. I. No. 105 concoruentc la rogolazione dei rapporti d’incolato, e la legge 5 dicembre 1896 B. L. I. No. 222 colla quale vennoro modifícate alcune disposizíoni della legge S di cembre 1863 No. 105 B. L. I. S 26. IV. Per rclaziouo di persona morale. 1 clirifcti de Jiiembri d' umi lecita soeieta Ira di lot-. vengono determinati o dal contratto o dallo scot^ üella medesinia, e dai vigenti relativi particolari rejjo iamenti. Aei rapporti coi terzi «jodono in regola*^! societa lecite gli stesai dirítti che le singóle persouy .<0 societa lUecite non lianno verun dirítto come 1- ^erzi, e sono puré íhca 1 ^cqmstarne. Sono poi societa illecite tutte queli politiebe sono in ispecialita próibite ene apertamente si oppongono alia sicui-ezza. all’ordii» pubbhco o ai buoni costumi. ** ‘ Cod. ponale, ~ i §§ 539, f,, Vft ® militare e la leggo 15 novembre 1S67 B. L ● No. Ui Bul diritto di associaziono. mel'eb- § 27. In quanto le comtmitíi, siano sottoposte strazione per riguardo ai loro dirJtt a cm*a speciale della pubblica aimniw e contenuto nelle ordinanze politiebe. rappresentanza dello fondazioni, comunitii etc. vegr^ per la Procura di finanza 9 marzo 1898 B. L. I. No. 4 Per Ja r Istruz. § 28. n n cittadino dello Stato. 1 ● V citmdinanza si acquista il pieno godimout dei dintti civili. Compete ai figU de'oittadini austria.

bel iliritto Jolle Codifu civile gí?n. austr., * 'aj». l. 22 23 persom*. o 5>G non alil)ia un Hsso tlomicilio, pev racione adía sua nascita o sottoposto come sudiUto, sfinpredie la le«íge non-determiuasse altrimenti in casi pai^ticolavi. di suo domicilio, S Í30. Anche senza intraprciukut* 1'cscvcizio d'una fcf-sione o di un mcsíierc. c non com\'ito il dceeaai puó chicdcrf?i il diiitto ili cittailinan/.a alie autovita poí fiche c da queste eom edev.si, avntu ri.Lrnai’do al monio, air iiuluntiia cd alia condutta movalc «leí sxf plicantc*. § 3ü. L’n atlare intvaprcso da Stato. con uno straniero in questo cui e¿so accorda ad altri qualche diritto. senza ol)bli<]:arli vicendevolmente, sara giudicato o in conforinitá di questo Códice, oppuro in coníonnitii ddla le^^jre alia quale lo stianiero come suddito va sog^^etto, serondo che 1 una o 1 altra favorisce uni^friormento la. validita. dell’artare. S 31. (.'olla sola detenzione o col solo jiodimento d* tas casa, d‘lina pussessionc o d'un tomlo. eolio stahilimeií di un tvaífico o d'una fabln-ica partocipazione alF uno coinmcrcialr. o oo| o airalint, .senza il iu*rsoiMl domicilio in una provincia di questi 8tatÍ, non si a quista la cittadinanza austríaca. S 36. ('onti-aoudo uno straniero in questo 'Stato un cittadino un’ ohbli"azione vicendevolc terale, sara giudicata senza cccezione secomlo il senté Códice; contraendosi poi da uno straniero uno straniero, dovrii giudicarsi puré secondo lo stesso Códice, a meno che non venga provato che nella chisioue deir altare siasi avuta in vista altra leo-.re C' con o sia bilaS 32. Come si porde. La perditii della cittadinanza per <‘aii.sa d‘ emi» zionc o per matrimonio contratto da una cittadina uno straniero grazioiie. precon viene determinata dalle h i d’ rrc con Altuftlmente la libeitá di emigrare ó liinitata solo dalp^ > igo alia piestazione del servizio militare. (Leggo l'rmd. btato del 21 dicembre 18C7 D. L. I. No. H2). Kelativaoj** ai iritti deg.i stranieri in Austria c viceversa vcggansi i a trattati iuternazionali. § 37. ÍSe gli stranieri intraprendoiio in paesi esteri degli attiiri di diritto con stranieri o con sndditi di questo Stato. saranno^ essi giudicati secondo le leggi del luogo dove r ati'are e stato eonchiuso. a lucno che uel con- (diiuderlo non sia apertaraente stata presa per hase altra legge, e che non vi osti il pvescritto dal S 4. S 33. .... tiiritti competonti ngli stranieri. ^1,1.1^ ^i¡*uno generalmente eguali diritti m élt? ;Í- nazionali qualora per goder^ íH «i richiedesse espressamente la crofl in// inoltrc! agli stranieri, acciocf dnVdA nazionali. <h ]u-ovare no'í' Ul b elle lo Stato a eni appartengono tratti i cií im auatnaci, nguar.lo al diritto propr.i- § 38. Cli amhasciatori, i puhhlici inoaidcati d’afiari e le l»ersone di loro sci’vizio godono le imnmnita fondate' nel diritto delle genti e nei trattati pubblici. la quanto alia giurisdizione siille persone godonti diritto di esterritorialitá veggansi gli Artícoli lU No. 3 e IX dolía Jegge d’ introduz. della norma di giurisdiz., — § 85 dellu Norma d¡ giurisd., — §119 regol. proc. civ., — e § 81 reg. esec. — Giusta dispaccio del Ministero comuno degli esteri dol SO marzo 1875 No. 4271 1’immuDita dalla giurisdizione delle Autoritii in <iuistione. coa» § 34. ^‘^P'^cita degli stranieri d'iutrapr ‘inan legali sara- giudicata. generalmente soco* le leggi (leí luogo. alie quali lo straniero per ragw

Del cliritto delle Códice civil*- gen. iiustr.. (.'ap. 1. ■24 25 X>evsone. collaterale ambedu«3 derivauo dal pin xn'ossiino commu* stipite. Nella linea e nel grado iu cui taluno é consauguiiieo con un conjuge, egli viene ad essere uella inedesiiua linea e iiello stesso grado att'ine coll’ alti’O conjuge. giudiziario austriache dura por í rappresontanti diploniatici é. Stati esteri ancho dopo cho essi abbiano preséntate lo loro kC toro di richiarao ed ancho dopo cossate le loro iifficiose mandos fino a tanto cho essi siono sortlti dal territorio dcgli I. c H. Sts2i Di regola i Consoli delle potenzo estero residenti in Aostíi sottostanno alie leggi austriache cd ai Giudízi austriaci, salv lo eccezioni e franchigio che fossero stato stabilito iiei tratttf di Stato o nolle conTonzioni consolari Ira il Govoriio aiistr¡ac%( gli Stati esteri. § 42. Sotto la denoniinazione di genitor! si oomin-endono in regola tutti i consanguinei in linea ascendente, senza distinzione di grado: e cosí sotto la denoinin-.izioue di figli .«i coniprendono tutti i consanguinei in linca disoendentc. Íí 39. VI. Diritti delle persone per rolazlotio di rcligione. § 43. 1 diritti particolari dei membri di lamiglia sarauno esposti ove si tratteríi dei diversi rapportr leo^ali, quali loro coinpetono tali diritti. ° lai divepita di rcligione non lia alcuna influen* Kui diritti xn-ivati, se non x>er quanto in aloimi ogget: fosse dalle leggi x>tti‘ticolarmente dcterniinuto. nei íl gndimento dei diritti civili e politici ó indipondento doi confessiono religiosa (Arb. 14 dolía Icgge f'ondnmentalo dei’ Stato del 21 dicembro 18157 B. L. I. No. 142). Do limitazioni in passato sussistenti per gli Israoliti rispett all acquisto di beni Art. 6 o 14 della immobili furono tolto col disposto def procitata leggo fondemcntalo. ennero abrogati il § 593 col qualo si negava la cnpaei' i ungere quale testimonio nella disposizione di ultima volo* ^ non professa la rcligione cristiana, ed < No. 1 il quale permetteva di diseredaro il figlio ayesso apostatato dalla roligione cristiana. CapitO10 se condo. Del diritto di matrhiioiiio. tí 11 Concordato colla S. Sede dei IS agosto 1855 pubblicato colla S. P. 5 noyembro 1855 No. 159 B. L. I. stabiliva nell’art. X la competenza del foro occlesiastico a giudicaro sugli aft'ari matriinoniali dei cattolici socondo i canoni della Chiesa ed iu ispecio i docroti del sacro concilio Tridentino, rimanendo al giudico sccolaro di conoscero sugli offetti di diritto civile del trimonio. In osecuzione di questo dotermlnazioni fu elaboraba una nuova legge sui matrimonl dei cattolici in Austria, in quanto gli affari relativi appartenevano ancora alia sfera dolía giurisdizione civile e questa legge fu promulgaba colla S. P. degli 8 ottobre 1856 No. 185 B. L. I., cui venne aggiunta quale I appen* dice. Quale II appendice figura un istruziouo pei giudizí ecole* siastici deir Impero austríaco circa le cause matrimonian, con tenente lo norme del diritto canónico sul matrimonio, la quale istruzione citaba nel § G L. M. pei giudizt civili presenta il ca- § 40. n. Per relazione di famiglia. Famiglia, consanguinitá ed affiQj} ¿?“oimnazione tli famiglia s’ intenciono íl consanguinitá; poi che esiste fra ' I mai eongiunzione ; la congiimzic^ ● 1 ● conjuge ed i consanguinei dell’nlt conjuge SI chiama affinita. => u» un § 41. I gradi di consanguinitá fra clue x^d'sone si detr nnnano dal luuriero delle generazioni, per mezzo dol quali m linea retta 1* una deriva dall’ alti'a, ed in lin’

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