La revocazione delle sentenze civilli 1888

1 I DELLE 1 ■ T r V n \T r 1 SEN L IJ i u j i j n IMMí I,'aVV. GIOYANNT ALESSIO NAPOLI Presso Nicola Jovene &. G.° Editori Piazza Trinitá Maggiore, 13 1888 DANEL GUEOCS UVTM JfWlWi 1* % si* I

A TK MIO caríssimo PA D 11 E CllE AL BENK DELLA PATKIA CÜN LE AKMI E V ERGASTOLO Ê fhervata ia ^noprietà hntoravia, e s'intendoiin conLraffatUi h; rapíe non i)0)-tantr. ia .scgvcnte firma: AL BENE DELLA FAMIGLIA CON LE CURE COSTANTI K L'OPEROSITÀ INSTANCABILE INTERA CONSACRASTI T-A VITA RIVERENTE uJ':dico questo libro Niípcili Aprilc 1887. X, U ■ . ■* í ’ y ■1 » SuiliiliiinJiitü Tipogiiilico (Idia Casa lidilrica N. JOVENL u C.» 4- - tí K . k::: .^4

REFAZ:iOJME Ji\facile osscrvare,come, m lialin, mentn pr ciascim ramo deíle sckn:e giuriãiche, non v’ha difetlo dl Tolumuiosi tratlall, scarslssimo sla il 'nu mero delle monogrofic; e come gli scrlUori, scguendo l'esemino deJla scnola francese, onlrbio pu al comento cd alia spegacione delle Icggl, chc all esnme ed invostignzione dei2mincqnl. Ora a mc gare chc, se utili siano i trattati ü cai mlorc, malaugiiralamenlc^ è S})esso misuraiofra noí dal magglor nu- — utilissime dêbmero di citazioni di anlori e dl casl di guires))raden.:a hano rilencrsi Ic monograjlc, -noa solo prchè è cosa inv.facilc rhisclre iiclla traUazioue scicnilfica c ])raiica di una 2)aríe determinala o di u)i islitulo di dirilto, ma ancora 2}erclk p' er esse, come -bi Gcrmania, rendesij>iu ricca e 2hu vim la Icíleralura giuridica. Le quali considerazioni mi hanno spinto a prcsentare agli siudiosi una monografia sulla liEYOCAZIOPE JJIULLE8EKT1CNZH CIVILI(J);c, poichè U giudizio di revocazione è stalo poco tratlalo nella scuola e quasi sco7iosciulo nella qmilica, mi son prefisso il dopqno scopo di riccrcare quali 2iri7icip)ii rcgolino, o almcno dovrebhero regolare qucsla malcria^ e di dare ai qmaiici una huona guida nella soluzione delle quistionl, che si son sollevate, o che 2>er atvcnlura si poirmino sollevare. Io noii so se sia riuscito neU'intento’, e lasciando alta critica di rilevarlo,in qiiesta prefazione milimUo senqdicemente a mostrare biche modo la matéria è stata disirihuita c trattata, tanto per rendcre piu facili Vesame e r inteUigenza dei libro. La inonogrqfia e divisa in dodici capi: Nel caqio I ho esaminato quali ragioni consigliano Vammissibililà dei gravanvi conlro le scnlenze. rilevando i divcrsi sislemi, e determinando la vera nalura dei mezzo di revocazione, che a mc è qmrso il solo mczzo straordbiario, extniordinarium aiixilium. Mi son fermalo q^oi a dbnostrarc, co me, non coniro ogni sentenza, ma contro il giudicalo dovrehbe razionalmcnte conceãersi la revocazione. Kel capo II ho fatio nn cenno storico-critico; ma sono siato h'evissimo,percU le minute inãagini storiche e la critica sottilc non mi sembrano (i) AJtra nnstra monografia sni Sistemi di trascrizione. daUa farnilà di giiiresijyitdoi di ísapolf sarà, data m'0üsimamentc allà stanípc.

molto v.Üli neUe sck)i:c fjmriãichc e mollo meno m una mnnofjyajia; Umiiandomi a rilemre Ia j(enesi slorica delV islUulo di hvocacione, che', con.fro Voinnione commie,]iare a rne si Irovi nella rostitutio iii intosTuin. a pon-e m confronto i diversi moliti, secando kprccedenii le(/}sla:ioni, dcterm(nandone la nalura, ca ricercare. se non sUvm d‘aggiungere a quelli posti dal noslro legislaiore, il motivo delia xiulenza. ammesso dal diritlo romano, e quello dã caso ãi forza mayfjiore. concesso a mcià dal Códice di Ginevra. i\'ei caqn III, IT, V, VI e VII hopoi svoUo ciascuno dei motim, che danno luorjo alia domnnda in recocazione, sccondo il noslro Códice díproc civ.; e cioè a dire il dolo, il falso, ü ricupero di nuom documenli.V e la contrarieià dei giudkaii. — Sul dolo mi soufermalo ho tcnlato di ãelineare una teoria sludianão il dolo in generale e deter minando quello che dà poi diriito a ãomandare la ritraltamone ’delia sen tenza.e che Iw deito ào\o S'iucliria.-io; ma competa, sm nspetto aejU etementl costituilizi dei dolo, che alie necessarte hmüazwm e al modo di protarlo, injluiseano noti foco sudla rclla soUiüone dl moltc controcenie finorn rimaste insohite o risolute iií ria emfiricapià che niziomão.-lignalmenie mlorno al falso, oltre a determinarlo ,iel suo tero signifieato Hspetlo al giuãhio di revooadone. ho slmlialo le limitado,H c ie nascom dalla soienza. ehe le parti in giudido possano acer mulo delia.falsda, e se cmjoi-me aip,-incipH la richiesta di um prora preeeulita, come condmone di ammissihauà delia doma,ida di reroca — Coú ancora per U ricupero di ,iuoú documenii e Verrore, due motivi massime V ultimo, che pia kauno messo sulle spine la scuola e la gmnsimtdcnza, e per la contrarieià dei giiidicati, il qualc motivo com’è ordinalo nel noslro Códice, in armonia con i procedurale. Delermmata cosl la nalura delmezzo di recocazione, e dei ntoiiri che ne danno Inogo, ed esamimli parlUamente quelli ammessi dal noslro Cod díproc. cio., ho slmlialo nel capo VIU quali siano le seutenze reoocalm ■ e. pitr rilormnulo alia prima lesi che la reroca doorà ammeUcsl eonlro a giudicalo, ho risoluto tuUe le quislioni sollcoatesl nella scuola dimosírando come rcgola, che ué la qualilà dclle «Odknze, nlla ditersilà di magislrain da cni derirano, nè la nalura delta causa possano injlnirc suUa rerocabierrore maggiormenle, ed non 2)armi, cosl i prlncipri dei ãirillo liià di esse; chh anzi, razionahnenle non 2)arc si piossaiio giustifLcare le eccezioni slahilile dal legislaiore per le senlenze emesse in giudizio di revocazione e di cassazione. Nel capo IX ho tratlaio dclVanlorilà competente a pronunciare nci giudizií di retoca, rilevando i tarii sisienvi, e dhnoslrando, come il noslro, che la domanda dchha qrresenlarsl alVaulorità giv.diziaria che ha p● ronunziaio la senlenza impugnata, sia il meno conforme ai principn ed il piii' atverso all interesse delle parti ed alia economia dei giudizii. Dopo slahilila la competenza, nel capo -Y ho tratlaio dei termine con cesso per produrre la domanda di reroca ; e, ollre alV esame dei princijM e all hilerprelazione delle disposizioni di legge, ho esaminaio se giusta e raziondle la richiesta di una prora scritla dei giorno delia scoperta dei dolo, dei falso e ãel ricupero di documenii, in caso di prorogazione dei termine. Nel capo XI ho qjoi rimiito e sluãiato iulie le disjmizionl speciali rlílcUcntc ü procedimento, e cosl delia citnzione, ãel deposito ecc., terminando 7l lavoro col capo XII, nel quale è iraUala la teoria dei duplice giudizio, resctndenle e rescissorio. o dei giudizio unko in maleria di revocazione. Queslo l organismo delia cato di curare egualmenie la ienuio conto delle monografia, c, come ho già detlo, non ho manparie scieniifica e la pratica, nella qualc ho opinioni degli autori c delta ginresprudenza; chè anzi , , . 7 uoslrí illustri scriílori, se, iaholla, per natnrale tuacila ãello sUlc. aUia censuvato Iroppo tiramenie le loro opinioni. . , T^\ ^ion presumo di arer falto opera ecccllenle; ed aspello pazienlc ú gmdizm delia crUka sperando, non la Iode, ma incoraqgiamenio a far qualcosa di meglio in atveníre. conviene che chieda Avv. Giov. Alessio I \ú

1 CAPO I. Natura dei mezzo di revocazione. 1. II Pisanclli sostennc , che, nei primordii delia società Ic deliberajiioni di coloro clic rapprcscutavano, riimiti ■ da siudacato sembra che iiinana, iusicme, tutti i potcri sociali, fopsero state immimi c censura (1). In raancanza di dati storici, a noi r opinionc dcl Pisauelli uon sia conforme a ragione. Che qnelle deliberazioni fossero state incensurabili rispetto agli ammmistrati, 'messuno potrcbbc dubitarnc; ma chi ayrebbc impedito coloro che ,/lc avcauo emesse di modificarle od annnllarle ? Se ci6 è üxyqM nuto dopo, a maggior ragione deve presumersi prima, in tempi, ■ : iu cui piü che il dritto, regnava sovrauo fra gli uomiui,rarbitrio. % ila, che che ne fosse stato dei primi tempi, egli è certo, che allorqiiando, per sciiidcre il cumulo dei poteri, o per qualsiasi altra ragione, fu necessita delegare la íurísdictio al giudice, il pron\mziato o la sentenza di costui ben noteva riformarsi da chi 1 avea mvestito dei potore di giudicarc. In Roma,al tempo dci Re, era coiiccssa provocotio (2). II Re, concentrando in HÒ ogni potero, poteva rimediare alie ingiustizie dei giudice; ma por questa \ia egli si nyestiva di quel potero, di cui volontariamente, 0 per lorza delle cose, avoa domito spogliarsene, divenendo 1 estremo giudice di ogni civile controv^ia; che e inerente alia natura pcroc- ●I ● . - , 1 . 1- che il litigante troví sempre iiigiusta la sontenza di condaiina. Da qui la^uecessità di dclegare nuoví giudici per un nuovo esame delia controvérsia; da t (1) Comentário dei Ood. di p,>oe. Oiv í^cialoia, Pisanelli e Mancini, pd. napolitana per cura dei Galdi, (1878') vol VI n. 2 è 39. A^vertiamo pero che ü yol. \I è opera dei PisaneUi p nèrtanto faremo in suo nome lavo™. , {^) Là p7owcaízo pare sia stato in Roma il primo mezzo d impudapprima, ♦P, p “ov™iQ S , ^ll’Impoi-atore: insomma a clii rapm-osen ara il poteiP so-^iaiio. hulla quistione di sanere ‘?e Ia provocatio e \ appellatio Ü ■'iíf *“ diffoi-isca rí«fe;WS5Í0 v- Savigny. Tratt. dl i). Rom. tora. \ i. app. «» ií

i 4 qui r origine dei magistratn di appcllo, la cni stnria è lunga, e spesso intralciata per la discórdia delle opinioni. 3. II rimedio deli’ appello dappriina fu illimitatn; iu seguito fu stabilito non potersi appellare, clie una volta sola, iu ogui giudizio; e non ò certo se tale rimedio risponda ad un princi pio di giiistizia 0 ad una ragione sociale, pcrciocchè, como beii disse il giureconsulto Roínauo, accadc sposso clic il giudice di appello òene latas sententias in ])ejus reformet (1). Koii por tanto si conservava ancora il diritto dei príncipe di potere ordinare un nuovo esaine anchc per le senteuze inappellabili; c d’altra parte si concedcva d’impugnare, in via straordinaria, il pronunciato dei giudice, per motivi gravi c di evidente giustizia. In diritto romano, come diinostrercmo in seguito, il nuovo esaine, ordinato dal príncipe, avea luogo mediante la reiractatio e quello straordinario con ia restitutio in integrnm. 4. In tempi a noi piu recenti, la distiuzioue delia qiiaestio facti e delia quciestio jurts iu ogaii controvérsia, il desiderio di spogliare il príncipe da qualsiasi ingerenza neiramministrazione delia giustizia, e Ia necessita di reudere meno controversa Finterpretazione delia legge, condussero alia creazione di un tribunale supremo, riconosciuto generalmente col nome di Corte di Cassazione, con attribuzioue limitata al riesame delia sola stio juris delia causa. II sistema anzidetto è accettato ancho in Italia, ed ogni controvérsia può avere di reg'ola un doppio esaine rispetto alia tesi di fatto, e triplico a quella di diritto É su pérfluo aggiungere che il Capo dello Stato potere contro le decisioni dei giudice (2) 5. Ma, oltre all appello e al ricorso in Cassazione, da lunghissimo tempo, c riconosciuto un altro mezzo contro la seutenza, sotto il nome di opposiziouc dei contiiinacc. Esso consiste nel riesame m mento delia causa non lia piü alcun tumace si avea come presente in giudizio (1). Eceo un sistema semplicissirao, che le moderno legislazioni a torto hanno abbandonato. Sotto il pretesto di garentire il diritto di difesa dei conv'enuto, si è concesso un nuovo gravame, inoltiplicando le liti, e prolungando i termini fino al punto da toglierc ogui autorita alia cosa gindicata. ]\Ia Tassurdo maggiore sta inquesto: che, al giudizio di opposizione dei contumace, si dà luogo, quanto vmlte piaccia airattoro. Basta ch’egli ripeta la citazione, quando questa non sia stata conseg-nata iu mano própria, pcrchc il citato non abbia diritto airopposizione; c nella pratica è accertato, che Fattore adopera quasi sempre questo mezzo. Percliè dunque non tornare alia semplicità dei diritto romano'? 6. luoltre, benchò alcuno legislazioni, cnme biano disconosciuto, la nostra vigente, pone quale gravame contro la sentenza, Fopposizioue dei terzo. Qui Ferrore è piü g-rave. Chi non prese parte in giudizio è tutelato dalla coxepUo res ínte)' alios. Si dice che ragioni di pubblico interesse consigliuo v." rimedio preventivo per il danno, che il terzo potrà subire dalla esecuzionc di una sentenza malgrado non abbia preso parte al giudizio. Non discutiamo quanto siano v alevoli queste ragioni, ed ammettiamo ch’esse siano tali da consigiiare un rimedio, ed anzi che il rimedio sia ordinato nel modo stesso, che trov*asi codificato: ma può dirsi, clFesso costituisca un mezzo d’impugnativa delia sentenza? A noi non pare. La sentenza fa sempre stato fra le parti contendenti; il terzo non Fimpugna, nè il giu dizio si riunoya pel suo intervmito; eg'li si limita a chiedere, che si duhiari provenLvamente, che. quella sentenza, quel giudicato, rispetto _a lui, ò i'cs inter alios. Gli scrittori recenti di procedura non si fermano su questo punto, ma, sotto Fimpero dei Códice uapoletano, il Frojo non manco di rile.varlo. L’opposizione dei terzo può ritenersi come una deeJaratiojuris, mai come un vero g-ravmne (2). 7. Infine il proiiunciato dei giudice può essere impugnato per ragioni affatto indipondenti dalla qvaestio facti e dalla qvaestío júris delia causa. La cosa gindicata è teiiuta in conto delia verità; ma vfi sono dei casi in cui la presuiizione ed è giustizia coiicedero un mezzo anche contro il giudicato. I la í^arda, Fabun vnen meno T T/. 1 1 ^ giustifica in omaggio al diritto dl difesa dei convennto. II diritto romano tierò non conosceva questa specie di gravame. II convennto che non corapanva dopo la prima citazione veniva citato per pubblici editti; e se al primo editto non rispondeva ne seguiva, colF intervallo dl diecí giorni, un secondo, detto porentorio, perchè toglieva di mezzo ogni discettazione; la lite seguiva il suo corso ed il con- (1) L. 1. pr. D. (49-1). (2) La Corte di Cassazione è istituzione fraucese e data dal secolo scorso: non di meno gh sentton .si sforzano dimostrare clüessa abbia avuto piu aiitiea, ed in Italia si citano spesso g-li di taqlio delia Repubblica di Venezia. — Gargmlo, 2.=^ ed. Xap. 1881 vol III sull’ ticolo 494. ar- (1) L. 68, 69, vO e 79 de judiciis. (2) Comento alie leg-gi di jjrop. civ. ed. nap. 18õ8,]>arte III X. 183 e segu. In Francia, vigendo l’Ord. dei 1667, Fopposizione dei terzo non era jáconosciuia come grav^ame, ben.si come opposizione airesccuzione, e questa senza dubbio è la sua vera nafura. v. Thomine-Desmazures. Co mentário di proc. civ. ed. napolitana 1840 t. I, X. 529.

6 7 9. Ma, forse, le parole lianno altvo significato. II legislatore avrà voluto iutcudoro clic 1’opposiííionc c Tappello costituiseono un diritto assoluto, incoudizionato dcile parti, laddove il rií;orsü per cassazioiic, T opposizioiic dol terzo c la doiuauda di rcvoca sono gravami coneessi coudizionatamente ed iii casi speciali. Cosí concepita la distiuzionc può essere ritcuuta; ma uon ò stata ben osservata dal legislatore. Data nua seuteuza appcllaldlc, per qualsiasi motivo si può produrre appcllo: esso ò im mezzo ordinário. Nou ò cosí per T opposizionc dei contumacc: a qiiesto gTavamo iiou si da luogo, sc non verideandosi la coudizioiic di contumacia, e può diibitarsi sc possa logicamente dcfinirsi come mezzo ordinário (1). Ma si può mai dire g-ravanic straordiiiaiio il licorsí) iu cassazioiic? Siamo convinti cno nq. osso c dato contro la sciitcuza per il riesame delia fpiaestiojwis delia causa, c costituisce un diritto assoluto delle parti, cliè anzi, seeondo la giiuisprudenza prevalontc, una sentenza c sempre rieoriibilc, malgrado non sia appellabile. Ne si dica (dic il ricorso in cassazionc dov’esscre motivato; pcrcioccliò anebe 1 appello producono niotivandoli; nò clic il ricorso ò coniii lacolta tutte Ic c r opposizione si cesso solamcntc in casi detcrininati, poicbò sta sempre delia parte il sollcvarc innanzi al Tribunalc »Supremo Romani a liparazionc dcl daniio clie dalla sentenza ingiusta de riva al soccombentc, concedevano un mezzo straordiiiario, clic )i*cudeva il nome d’m inioyrim resütutio. Quando,ad esempio, : a sentenza, piu che T espressione delia giustizia Ibssc stata il risultalo delia frode o deli’ iiiganno di una delle parti, sareldio stata somma ingimia mautcnciia. I.e Icgislazioni postcrioii alia romana, e qucllo clie a questa si modellarono, conobbcro il riinedio sotto il nome di ricorso civilc o ricorso per ritrattazionc ● la leggo vigente lo dice (lommuU m revocemona. Noi diremo’ in seguito, se v’lia differcnza fra la restituziono dei diritto romano c la revocazione; qui importa notarc la natura speciale dl questo mezzo, il qualc uon si da ni ogmi caso ai coutendenti, beiisi per ragioni speciali, clie bisogna Ulpiano cliiainò il riinedio extvaordinavr provare rigorosamentc. cmxilitf.jii (1). 8. Abbiamo voluto accenuare al foiidamciito ed airindolc dei mczzi d impugnativa delia sentenza, quali almouo sono riconoscmti da iiostro Codioo, poi' comljattora una distiuzionc, cho, ritenuta da altri imperfetta o supérflua, a noi sombra intoramente errônea (2). I mezzi d’impugnativa dice b art. 405 iiroc.. civ. sono ordinaru o straordinarii: sono mezzi ordinarii ropposizionc dcl coiitumace e 1 appello j straordinarn 1’opposizionc c cl terzo, il ricorso in Cassazionc c la revocazione. Su qualc principio riposa questa-distiuzionc■? II Códice uon lo dice; nò d’altra parte, stalnliscc gli efletti clie dalla posta distiuzionc derivauo- ed il inale ò maggiore, peroccliò sombra clie di (piclla distiuzionc il ' legislatore no abbia tenuto conto soltanto per saucire delle di- ' snosizioni di leggc, clie uon reggono, como vedremo iu seguito, al rigqrc dei prmeipii. L’opposizionc e lappcllo sono mezzi orclinarii íu detto nella relazionc dei ministro al Re, perche lianno luogo in ogiu causa; straordinarii ropposizionc dei terzo il ri corso in cassazionc, e la revocazione percliò lianno luogo in casi deterininati. (Questo concetto ò ritenuto comunemente dai nostri proceduristi; ma a noi ricsce osciiro ed incoiniirensibile Gra- ^■arsl da una sentenza nollc forme c noi modi di leo-o-c ò concosso il olimnquo. f/appcllo ha luogo iu ogni causa,“cmpio dio la parto vogdia appollaro o la seuteuza uou sia dichiarata iuanpelliihile: c lo stosso pci- 1 opposiziouc o gli altri gravami qiiistioni di diritto delia causa, como sta in sua diUTC tutte Ic quistioni di fatto in appello. 11 ricorso, concesso come terzo esame delia quaestio juris, c per sua natura gravainc ordinário (2). Nou ci occupiamo delbopposizione dcl terzo, perebe, giova ripeterlo, essa non costituisce vero gravame contro la sentenza. invoco, clie gravame straordinario debba ritenersi semin ogni causa: facoltà riproCrcdiaino iliccmente la revocazione. Kssa non ba luogo e parti non possono sperimentarla come ogni altro mezzo; e coucessa in casi speciali, cbc bisogna proAmre qualc condizione di ammissibilità delia domanda; e infine con la revocazione si (1) Si noti cliG r opposizione ha natura idêntica alia revocazione e non convieue dimenticare, che fra i motivi di revocazione conteiievasi, per le Icgislazioni precedenti, la niancanza di valida difesa per doterminate persone. (2) II ^latlirolo (.3.'^ ed. 1885 vol. IV N. 234) sosíieiie la distinzione, di ciii neirart. 4(i5. Egli pune a i-alVronto l’ap])ello e il ricorso in esussazione, 0 dice che nelU uno si riupre il giuiHzio, inentre non è cosi neli altro dei duo rimedii; ina non Im osservato como Tappello )uò essere parziale ed il ri(M)rso ])iiò involgere tutta la quaestio juris dcl a causa: in che duuque la tliílercnza? (1) L. 16 pr. 3 (4-4). (3) II uost™ logislatoiv, uou pouo f,-a i ,,, , poidiè pev essa a seuteuza niuaue 1,-nua ed il eimodi,) uou aveel.l.e seuso: e lo stesso pe,- 1 opposizioue dei terzo. v. rol. sov. .sul prop-etto dol vig. Cod. dl proe. civ. Sulla cciinaía distinzione v. boi-sfin 4 ed 1879 vol U suirart. 465. ●●

T — 8 — 9 tarsi prima doirappello e dei ricorso in cassaziouc, deriva conpeg-uoutemente, clie la revocazione ò data coutro il g-iudicato. È stato questo uu priucipio certo ed indiscusso ncirautico diritto. Fincliò il giudicato uou si costituisce, uon v’ò presimzionc di veritii nella seuteiiza; non v’è daiiiio irrcparabilc per il soccombentc. Ê vero che Tordinaiiza franceso dei 1667 e il Códice franccsc concesse.ro il ricorso iu grado di appello; ma bisogua osservare, e fiiiora non è stato osservato d’alcimo, cli’era assodato in qriei tempi, cbe la giudicata si formasse appunto, indipeudcntemente dal ricorso al Clran Consiglio o alia Corte di Cassazione, colla sentenza di açpello; principio incerto, percioccliè pendente un gravame non v e presnnzione di verità, ma clie armonizzava coll’ altro principio da iioi posto, clie la revocazione è rívolta contro il guidícato. La scuola, e la giureprudenza posteriore, specialmente in Italia, ritengono invece, clie la cosa giudicata non si forma clie trascorsi i termini o rigettato il ricorso in cassazione (1). E evi dente pertanto cbe mutato V uu principio è necessário mutar 1’altro; invece, con le disposizioni in vig'0re, si A'eriíicano degli assurdi inconcepibili. Uno dei inotivi di revocazione è la contraricta di giudicati, e tuttavia si concede di rcvocare la sen tenza emessa in appello, quando ancora il giudicato uon si c costituito, cbè anzi ben potrcbbe cadere nel nulla la sentenza, ■dinandosi dalla Corte cíi Cassazione un giudizio novcllo. Ripetianio cbe 1 errore pare sia derivato non tanto dalLaver voluto sogaiire un principio diverso da quello ammesso nel diritto aiitico, quanto dali aver ritenuto cbe la cosa giudicata si formasse colla sentenza di appello; principio cbe âvea a fondamento Tesecutoiietà delia sentenza, come inuanzi si ò osservato. Dcterminata la natura dei giudizio di revocazione, cb’è quella di un vero auxümm extraordinarmm^ come Favea definito ülpiauo, vedremo in seguito, quali siano Ic ragioni cbe lo determinaiio e il modo di speiimentaiio. civile contro le sentenze emesse cosa 01 impugna la sentenza per ragioni affatto estrauee alie quistioni di fatto e di diritto delia causa. 10. Vi sono degii sciittoii, cbe lipougono la distinzione fra mezzi ordinaiii e straordinarii, nella esecutorietà o meno delia sentenza. La sentenza c ineseguibile, essi dicoiaj, finebè v'ba diritto ad appello o ad opposizione; eseguibile rispetto agii altri gravaini. E un concetto falso, affatto giustificato in diritto íjositivo. ^'i sono delle sentenze di prima istanza eseguibili per disposizione di legge o dei giudice, beucbò appellabili ed opponibili: come duiique piiò sostenersi cbe il legislatore abl^ii guito un critério, cbe uon trova riscontro nella legge? 11. Ho gia detto cbe la distinzione ò stata da alcuni ritenuta imperfeita o supérflua; e supérflua è veramente in legge positiva: tuttavia quella distinzione fu origine di non poebi errori. 11 ritenere il ricorso in cassazione come mezzo straordinario dette luogo alia regola di uon potersi concedere mezzo straordiuario contro mezzo parimenti straordinario, e si nego con evi dente ingiustizia il diritto di revoca per le sentenze di cassa zione. Cosí ancora, per la regola cbe non si dà mezzo straor dinario, quante volte non siasi sperimentato rordinario, si nego iugiustamente d’alcimi il diritto a revocazione per le sentenze di prima istanza non appellate o non opposte. 12. Dei mezzi dunque d’ impugnativa, auguraudoci che venga tolta Toppesmone dei contumace, e negata la qualità di gTavame a quella dei terzo, sono a litenere almeuo rispetto ri principii, come mezzi ordinaiii lappcllo e il ricorso in cassazione, . . straordinario, {extra ordineni)^ la domauda di revoca; d X scai come mezzo istinzione, cbe, secondo noi, potrebbe dar luogo a qiiesta conseguenza: cbe non v’è diritto a revocazione, fincbe è possibüe un mezzo ordmario. E invero, se la sentenza mw impugnarsi m appello, perchè volere in via straordinaiia il liesauie delia causa ? E parimenti perebò cbiedere la revocazione finebè ò possibile il ricorso m cassazione, c v’è probabilità di un giudizio m rmvio? Ne si oppouga cbe i motivi di revocazione essendo estranei alia quaestio jwns et facti delia causa, L un oiudizio è distinto dair altro. Questa distinzione uon mnta V Índole dei gravami e riescc, per lo meno, supérfluo, parlare di di una sentenza aimullabile. Ritenendo invece il ricorso come mezzo straordinario, si è detto cbe ricorso o rivocazione possono prodursi simultaneamente. E ima conseguenza assurda, ciuanto il principio da cm dqriya: e moltiplicare inutilmente i litioi, con daniio delia giustizia e delle parti. ’ 13 revocazione . Dal principio, cbe la revoçazione non possa sperimen- (1) La guistione, che bea può dirsi g*i*avissima, og*g‘i è quasi discreditata. V. Cass. di Napoli, 27 febbraio 1875 e 17 ottobre 1882, Cass. di Torino 27 clic. 1877 e Cas.-^. di Roma 30 maa^íiáo 1876. ● O o Alessio — Sent. Cii\ 2

11 concedesse im iiuovo esame deila causa. 11 Capo accoglicva o respingeva le suppliclie, guidato dal suo prudente critono, c la revisione dei giudizio costituiva sempre un henefimm^ mai nn jus per i litiganti. La piü grave dellc iugiustizie rimaneva coperta dalla sentenza, come la sentenza piíi giusta poteva essere rivocata, per volere dei Capo. ● ^ i-r -i 17. Noirantico diritto romano, prima clic si stabilisse n rimedio deirappcllo, Ic parti s’indirizzavano al principe per otteiierc la modiíicazionc o rannnllameuto delia sentenza; ®^ 1^? s’indirizzavano, mediante consuUatíones c rclatwncs^ i giuaici, mcissime quando la dccisione delia causa era dubbia c conveni\a declinare dal rigore dei diritto (1). Concesso Tappello, i ricoisi le consultazioni c Ic relazioni furono in grau parte aboiiti (/), ma poicbò era principio incontroverso clie la gãustizia emanasse dal principe, auche dopo ranpcllo si ammettcva la supinicaUo, massime per le senteuze dicliiarate inappellabili. Se la snpplica era accolta si dava luogo alia revisione (retractatio) delia cau sa (3). La supplica era diretta dapprima al principe: piü tardi si è concesso di presentarla al giudicc, ma percliè indirettamente si faceva ricadere ringiustizia dcUa sentenza snirerrore di cln 1’avea pronnnziato, cosi era cscluso dal nuovo giudizio^ il magistrato clie avea deciso primieramente la controvérsia, bi adiva il successore dei prefetto dei pretorio , se la sentenza emanava da lui, 0 si ag'giung-eva il questore. Non si poteva però doinandare la retractatio di una causa già esaminata in riti*attazione; la domanda non sospendeva Lesecuzione,e doveva darsi cauzione, secondo i casi (4). 18. Gli scrittori recenti di procedura ritengono clie alia rctmetatio dei diritto romano corrisponda la revocazione, secondo cli’è stabilita dalle nostre leggi (5). Posso ingannarmi, ma son convinto, clic Lopinionc comunc non rcggo. A mc pare cbe gb scrittori si siano lasciati sodurre dairanalogia delle parole, pm CAPO II. Ceimo stoi*ico-ci*itieo. 14. Abbiamo già dotto, clie razionalmentc la revocazione ò r unico mezzo straordinario d’impugnare le sentenze. líssa non si concedo clie por motivi estranei alia quaestio juris od alia quaestio facti delia causa; ma non ogni motivo, quantun- , que estraneo alP una c alPaltra quistione, può dar luogn alia ' revoca. II rispetto airautorità d(dla cosa giudicata ò d'interesse ; .sociale: concedere la revocazione in ogni caso è ammetterc in direttamente uu nuovo esame delia causa. »Se la res jiidicata \ fro reritate hahetar, nc deriva, come lógica consegiienza, che i motivi debbono essor tali, da mostrare manifestamente, che quella presunzione non può mantenersi senza un’aperta iugiustizia. Pertanto i motivi di revocazione, oltre che estranei, ò ne cessário che siano gravi, che il vero proclamato dalla sentenza apparisca falso. 15. Cosi concepito, e racchiuso in questi limiti, il rimodio straordinario delia revocazione c evidentemente giuridico. Nou è già una revisione in fatto o in diritto delia causa: è ricono- , scere invece che la presunzione di verità dei giudicato non è assoluta. «Succedonq certi errori, disse il Pisanelli, che escludouo non solo la rettitudine dcl giudice, ma ancora la volontà stessa di giudicare, come in apparenza si ò giudicato: in tali casi ò dhiopo rescindere anche il giudicato» (1). Aggiungiamo, che la revocazione si appoggia a priucipii cosi certi c giusti, che, aiicho col sistema dcl giudice unico, non crediamo possa abolirsi. Sostcncre,sotto protesto di non violarc il pnbblico interesso, nn’iuginstizia, ò assai piü gravo, che ammcttcre la rescissione dcl giudicato. (1) V. P.de appell. et. relat. (49—1) e nel Cod. de appelh ct .sult. (7—62). (2) V. Nov. 12o. 1 1 . c (3) Tali orano le sentenze dei prefetto dei pretorio; qaocl aclversus praefectoriim praetorio appellatio qiiidem noii est, retractatio est. Cod. L. 35 de appell. (4)Y. L. 35 C. eod. Nov. 119 cap. 5 e L. 5 C. de precib. princ. oir. — ni q^üs adversiis praefeetorum ])raetorio senteiitias duxerit supvictusqne fuerit, iiuUam habebit licentiain iterum super eadem cousententiain vero plicani IG. Nei jirimordii dcl consorzio civile il mezzo di far revocarc la sentenza era sconosciuto, o almeno confuso coii gli altri mezzi d’impugnativa, Le parti si rivolgevano al Capo percliò causa s^upplieaiHU. ● i ●* (5) V. Pisanelli vol. cit. n.“ 902 e seg-u. Gargiulo e Borsari vol. cit. sulTart. 494, e generalniente tutti i nostri scrittori di procedura. (1) Cit. rei. gov.

T 12 13. clic poi- mpnto alia sostanza dcllo coso. Cosi com’oi-a ordinala, la ritrattazionc i-omana non era che una via iiidírctta di appello! ’ II A^alter iion manco di osservarío, cd il Pisanelli, pm* ammet- ( tendo che nclla retractatio trovi la sua origine stoiica il rimodio di rcYOcazione, soggiuiigc clio ciuclla avca per base non nn concctlo ckiaro, nia iin seniimento, il hisogno di crcarla (1) No; la ritrattazionc non era clic un vestígio dcirantico princi pio, che potessc il principc in ogni caso riformarc o far riformare dagli stessi o da diversi giudici le sentcnzc pronimziate. Si supplicava il príncipe e non era detto per quali motivi’ ciualsiasi ingiustizia potcva dar luogo a rcvisionc; ò vero, clic la reiractio fini col portarsi al giudice che avea pronunziato la sentenza, ma nommcuo allora essa ehbc un campo proprio c dcfinito. II concctto dol Valtor non potcva csserc piu osatto- la retractatio costituiva un sccondo appello; diciamo di piu essa non era data a prcfcrenza che por le sentcnze inappellabili iguale analogia dunque può essa avcro coii la rcvocazionc dellc nostrc log-gi ^ Come vedrenio m soguito la scntcnza si revoca ner motn-i ostrauoi alio r|iustioui delia causa, motivi tassativamonto dalla leggo dotorauuati, uu campo clduso dal qualc uon si può uscire sul) hoc titvÃo plurifariam pmetov hominihns vel lapsis xel circumvcoitis snhtenit, she mctu, swe calUditate, sive aetatc, síve ahscntici incidermit in captationcm; swe per status mutationom cmtgustum errorem (1). Era un rhnedio estremo, ewstraordinarium, cmxilium, per cui le parti crano posto nello stato anteriorc alia sontenza, c quindi potevano far riesaminare la causa e dcciderc nuovamcntc la lite. 20. Guardato Torganismo dcl diritto romano, bita deirutilità c conveuienza deiranzidctto riinedio, che, introdotto in beneficio dei minori, ebbe poi quel largo sviluppo che ricliiedcva la natura stessa dei motivi di restituzioiie. \cdreino in seguito pcrchò non tutti i motivi vonnero accettati daile moderne logisdazioni; ma egli c certo che quclli ammessi qualcuiio, trovano pieno riscontro nei motivi di restituzione. Intanto si nega qualunquc analogia fra la rcvocazionc c la restitutío in integrnm. I iiostri scrittori di procedura non dicono le ragioni, c qualcuno, il Borsari, si limita a sentenziare che la dimostrazione merita una monografia, mentre che, d’altra parte, si astiene da qualsiasi indaginc (2). Con cio non vogliarao iutendere che restituzione o rcvocazionc siano una cosa sola; bensi che questa trovi il suo fondamento storico in quolla; e la maggiore differenza, che, sccondo noi, intercede fra i duc rimedii o questa; clie, quantunquo Ulpiano la dicesse auxíUuni extraordincinuni, tuttavia la restitutio in integruon non era considerata come un mczzo dhmpugnativa delia scntcnza. Inhitti concedei qualc azionc restitutoria c proponevasi, almcno sotto il pe ríodo iinporiale, innanzi a qualsiasi niagistrato, meno poche eccezioni, cd era anche ammcsso 1’appello (3). Conviene anzi ricordaro, che la resfituziono dol giudícato era parificata alia re~ sUiutio dcl contratto, il qualc concctto risulta evidente da tutti i frammcnti dei diritto g-iustinianco, benchò forse iioii iiitcramcntc esatto, posto che sono certo ben differenti Tautorità c il rispetto dovuti al contratto da quclli alia cosa giudicata (4). luvece nel diritto vigente la rcvocazionc ò concepita, qualc mczzo dbmpugnativa,qualc rcvisionc dcl giudizio precedente,c perciò si propone dii alio stesso magistrato, cd ò tolto il diritto di appello, tranne nessimo dumeno vasi naiizi . Id. A noi pare inyccc che T istituto romano, da cui trac ongme la rcYOcaziono, sia la resíifutío in iniegnn. Confossiamo c;ho alquanto divorso oi-ano lo vcgolc cLc govomavauo la i-estituzione; ma roputiamo similo 1 ol,biotto ed idêntico lo scopo. Did gmdicato iiascova por dmtto romano Xactw judicati, contro la f|ualc non era concessa veruna ocooziono, riflottouto il giudi^o dl íatto o dl diritto delia controvérsia docisa; ma cif, ton togliova olio. VI fossoro doi motivi per cui la scntcnza apparissso manifestamonto ingiiista, o per essi il diritto romano cüoodova dl potor rescindcrc and,o il giudioato. Questa rcscissione diccvasi restitutio m 'intogrum; i cui motivi craiio il dolus, la miHor aetas, il metus, la capUis ãiminntío, Valienatio juãicii mntandi causa cd il mstus ewov (2). Invcro una sentenra olio invoce dl perveniro dal retto giudizio dol magistrato, cW il frutto dcl dolo 0 dclla violonza, come mantcneida scnz’allontanarsi da qiim pnncipii d, eqiiità o di giustizia dio iuformauo tutto il diritto dollantica Homa? Utüitus kimis iitnli, ò detto nel Digostü, non cget comendatione, ipsa cnim se osteuãit Nau (1) L. 1. I). (IV—1). (2) Loc. cit. (3) V. per le ricerche su questo punto, il Frojo vol. cit. (4) Si è molto discusso se la i*estituzione dei giudicato si ave&se per ogni motivo, como nei contratti, e pare siasi sempre ritenuta raffermativa, anzi taluno sostiene clFessa sia stata lãvolta a preferenza contro i proiuinciati magãstrali. Frojo vol. eit. n.“ 218. n. 215. (1) Vol. cit. n." 904. (2) Questi sono i motivi che si raccolgono dai diversi frammenti dei diritto g-iustimaneo; v. Voct dé lütegrum rest. n." 26.

14 15 mei*cè supplica iudirizzata al priucipe, ed era diretta sp^ecialmente coutro Ic sentenzo iuappellabili dei duo Consigli di Chamberi e dcl Piemonte, o piii coiitro quelle dei Seuato e delia lí. Camera dei Couti. Nou era data contro la seutenza di ritrattaj, pronunciava lo stesso magistrato, per grado gerarcbico, diftereute nella pcrsona, e ad ogni modo, amosso sempre il rclatorc ; e infiuc noii si concedeva nei giudizii possessorii, nò per tutto le sentenze, o per ogni decadenza come in diritto canonico (1). Non v’lia dubbio, cbo la supjdicatio qotíi gvís. stabilita in Piemonte, poteva considerarsi come un rimedio contro la sentciiza, ma, egualmcntc cbe per la rotractcitio romana, mancanza a.ssoluta di determinazione delPobbietto, dei casi i coiiccdcvasi. Nè con Ic PR. Carte Sarde o con le RR. vero zione ma VI era m cui .. PP in qualcbe caso, in cui il nostro legislatore, aceostandosi pre piü al diritto romano, non seppe ncgarlo. E a noi scmbi che rinnovazione sia o la sentenza son atti difFerenti fra loro, ma non v’è necessita di concederc un’azione contro il giudicato passibile di tutti i gravaini, quando la causa_ già discussa, torna in revocazionc dinanzi agli stessi giiidici; c d’altra parte, ripugna allorganismo giudiziario, clie per tal modo possa il magistrato inferiorc revocarc la sentenza dol superiorc in gerarcliia (1). (^nali altre differenze intercedano rispetto al conteniito, ai termini, alia competenza, alia forma di procedura e alPampiezza dei giudizio fra la revocazioue c la restituzione lo vedrcino a suo liiogo. Ma certamente non son queste difíbronzc che docidono per 1’analogia o meno dei duo riincdii. Essi mirano cutrambi alia ritrattazione delia sentenza: tivi spcciali c tassativi c in sem- ‘cl non solo il contratto c si concedono entrambi per mo- . grau parte identiei; come diinqno . pare a noi il rimedio abbia aequistato earattere di un mczzo d’impugnativa, come sostiene il Pisanclli (loc. cit.)._ A percorrcrlc colía massima attenzionc la sitppUcatio e la relativa revisionc dei giudizio, si riducono sempre, ad una concessione dei principe ; anzi appariscc evidente, clic scopo prccipiio sia stato quello di concedere iiidirettamentc V appellazionc per le sentenze proclamate inappellabili. t i ■ 24. Non altrimenti ciic in Piemonte era concessa ncgli altri Stati d’Italia la supi^icatio. Nel napoletano si chiedeva la ritrattazionc delle sentenze dcl S. R. Consigiio e delia R. Camera delia Sommaria; e crediamo basti osservare, che aceanto alia sup~ p'licatio, mantenevasi anclie in vigore la restitutio, per convmcersi come la revocazionc di oggi non possa affatto assimilarsi airantica ritrattazione (2). _ 25. In Erancia, nel diritto antico, era in -sigore Ia snj)pl/- calio e rautorizzazione alia retractatio assumeva talmentc i ratterc di un beneficio dcl principe, clic prendeva il nome di Lettres do rjváce do dh'c contro los arrôts. E necessário pervenire albOrd'. dei 1344, per vedere accennato roljbictto delia trattazione. Per la detta ordinanza non si dava luogo a ritrattazionc, se nou per un errore di fatto: 2^^‘oposÍtion d’orrour; determininare la natura dclP errore non era cosa facile , e solo rOrd. di Blois fermò una prima distinzione fra Terrore delia parte questhiltimo il nome di Requôto questa ordinanza la snppli- ■ benchò vago ed cari¬ ma quello del^gindice, dando a Chile (3). È facile osservare che in catio coinincia dali’ avere un obbietto proprio e iiegarc clic la revocazionc trac origine delia rcsiüiUio intoqvum? A conforto delia nostra opinionc sta almcnn \ recclii degli anticlii interpreti, c, fra o-p il Erojo (2). 21. Nel diritto feudale i rimedii contro la sentenz carono di qualsiasi sviluppo, e qiiindi non si pote avere, clic sotto forma di clic si conformarono al diritto romano (3). 22. II diritto canonico, in mancanza cíella servíj la restituzione autorità di pascrittori di procedura. a mannn giudizio di revocazioue rcshtuiio, in quelle leggi revocazioue, conche, come in altri istituti anche in questo, per tenor dictro a malintesa equità, concesse la restituzione non solo coutro il giudicato, ma eziandio per rein tegra dl termini, e generalmcnte, sempre che una decadenza si ínsse \ermcata. ond ò che Icquita tramutossi in abuso dcplore- \'ole, eternando le liti, a danno dcl pubblico o privato interesso(4). negli Stati Sardi,fiu dai tempi di Ainedco VIII. fu ammessa la fiuqjqihcaiio. Si otteneva la revisionc delia causa 23. In Italia, (!) II Big-ot Préameneu, nell’espoi*re i motivi clel Cod. di proc fraiidisse e.si)ressamonte: « il ncorso per r'itrattazione non è, in tutti i casi, che come una conseg-uenza, o come un compimento delia procedui-a, sulla quale è intcrwniita la seutenza cosi iinpug-nata. Locré, Legdsl. civ. com. ec. ed. nap. 1842 vol. IX 2iag*. 514. (2) Vol. cit. n. 214 e segu.; egli ceusura vivamente il Cod. Napuletano, stimando piu perfeita là restitutio inUgrum:noi abbianio già esprema la nostra opinionc; agg-iungasi clic limitarc il , ● - ' cauunino di uu giudizio è talvolta piú utile dcl liniedio stesso. (3) Pisanelli vol. cit. n.° 900. (4) Moscatello sotto il tit. de m integ. restit. cese (1) Pisanelli vol. cit. n.° 909. (2) Frojo loc. cit. (3) V. Merlin sotto la piarola Requute Civile.

17 — 16 chiarati talpi dopo la sontonza, o clie la parte yoccombeute ig-norassc es«ere stati ricoiiosciuti o dicliiarati lalsi prima dolla seumcerto; ma TOrdinanza dol 1007, vero monumoiito di í<apionza legislativa, determina tassativamente i motivi di Rcquôtc Givile; ed è per essa clic il rimedio delia retractatío, apparisce mutato, almcno nel suo concctto priucipale, nella restitutio m mteqrmi. Sono clcyati a motivi di ricorso civile, inolti dei motivi di stituzioiie, e sc si sono ag-g-iunti altri, qucsti sono sempre cstranei alie questioni delia causa, mentrc clic d’altra parte il ricorso non ò dato che per Ic sentenze ingiuste. L’art. 31 (tit. XXXV)' delia ccnnata ordinanza ò cosi concepito: (c Non saranno ricevuti altri mezzi di ricorso civile rispetto ai maggiori clic il dolq personalc; sc la procedura da uoi nrdinata non ò stata scguita; se si ò proniiiiziato su cose non domandatc o non contestatc o se si ò omcsso di repronunziare sopra tenza stossa; 3. se dopo la sentenza siasi ricuporato un cisivo, il (piale non siasi potuto produrre prima per íatto delia parto contraria. _ , . 4. se la sentenza sia Totíetto di un orrorc di íatto clie risulti dagdi atti c doíuimenti deliu causa. Vi ò questo errore quando la decisione sia ibndata sulla supposizione di un Íatto , la cui V('.rit;i e incontrastal)ilmcntc osclusa, ovvero (piaudo sia supposta rinesistenza di un Íatto, la cui vorità è positivainentc stabüita, e tanto neiruno (pianto neiraltro caso, quando il íatto noii sia un puiito controverso sul qiiale la sentenza abbia pronunziato, 5. se la seutímza sia contraria ad altra sentenza passata in giudicato, pronuuziata tra le stossc parti, sul modosimo oggetto, purcbò non aljbia pronunziato anclie suireccezionc di cosa giudicata. documento deuno dei capi delia domanda; sc v’lia contrarictii di giudicato tra le stesse parti, sugli stessi mezzi e ncUe stesse corti o giurisdizioni (salvo in caso di contrarietà in corti c giurisdizioni difterenti ad adirc il nostro Grrau Consigdio); se in un mcdesinio g’iudicato vi sono dcllc disposizioni contrarie; se in cose che concernono noi, la Gliicsa, o il pubblico o la polizia non v’c stata comunicazione ai nostri avvocati e procucatori; se si è giudi cato su falsi documenti o su ofFerte o consensi clio sieno stati dencgati e giudicata valida la dencgazioiic, o sc vi sono dociimentí decisivi nuovamente ricuperati e ritenuti pel fatto delia parte avversa ». E lart. 35 aggiunge: cc Gli ccclesiastici, le commiità cd i minori .saranno ancora ammessi a produrre ricorso civile, sc non sono stati difesi, o nol sono stati validamente 26. L ord. dei 1667 servi di giiida al legislatore francese, nel tempo delia codificazíone, e, mono che per duc dei motivi, egli riprodusse negli art. 480 c 481,le disposizioni riportate (1). I Codici dl procedura degli ex Stati ddtalia si modellarono, come per tanti altri ístituti, sul Códice francese ed cbbero disposizioni identiche. Con piu sano accorginiento il legislatore italiano scartò molti dei motivi di ricorso civile, c D . avvicinandosi vicmaggior27.(Questo hrevissimo cenno storico è siiíEcientc a far comprendere lo svolginiento di pui istituto, gãa tracciato stupeiidamente dal diritto romano, lí iiocessario però un confronto Ira i motivi di restituzione, e quelli di ricorso civile, secondo le leggi socondo la logge patria. Primo dei era la minoi' aetas. Già abfrancesi, c di revocazione, motivi di ■i'estitutio m mieíjymíi biamo detto, che Poriginc di quesfistituto riscontrasi appunto nella necessita di tutclare gl’ interessi dei minori. L’ ordinanza anch’ esse la ritrattadel 1667 e le leggi josteriori ammisero _ ● vi zione delia sentenza, laddove i minori non fossero stati validagiustamente abrogato dal Códice che la condizione dei minori incrita mente difesi. (^luosto motivo ^lu italiano ^■igento. lí vero publilica tutela, ma niuno dubita che le nostre leggi provvodauo suílicieutemente ai loro interessi: e se, in ogni rapporto deli data loro una legale rapjireseutanza responsabile , conveniva. meglio addossare ai rappresentanti li un’invalida difesa dei minore, anzichè dar vita civile , di ({iialsiasi danno, la responsabilitii < campo ad intiiiiti litigi, vera piaga delia nostra societii. 28. Le l(‘ggi francesi e le posteriori concedevaiio ancora la rilrattazioiie per mancanza di valida ditesa alie comunita, e generalmente ai corpi morali, sia publdici, che ecclesiastici. II di1111 motivo di restituzione in tal caso, i beneticii ed i privilegi erano forse maggiori. Le stesse radella difesa ritto romano non avea ma 1 gioni cbe ('scludono il motivo delia minore età mente alia restitíitio romana concesse, nelLart. 494 cazionc nei seguenti casi: 1. se la sentenza sia stato 1’ efíctto dei dolo di una dellc parti a danno delLaltra; 2. sc siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dila revoinvalida, valgono, senza dubbio, per (juanto concerne le coniunità e i corpi morali. (i)uesti liauno anelbessi una legale rap[)reAlessio — Sent. Ciw (1) Quolli riflettenti la comunicazione ag-li Avv. e Pi-oc. e Ui denegazione valida di offerte e consensi: per i motivi di esclusioue di qnesti due motivi v. Locró vol. cit. pag\ 513.

18 19 sentanza, ciii spotta cliíenderU , osscndonc rosponsabilo stata negligente; od ò giiisto elic alia cosa giudicata uon si attenti, quando c possibile soccoi-rei-c per altra via colui clic lia patito ii danno. 29. Erano pailmcnti motivi di restituziouc, la capitis dmimUio, Valienatiojiidicn mutemd}causa, c Vahsontia; ma questi motivi furouo scinpro csclusi dallo Icgislazioni modcriie, poicliè, non essendovi piú distinzionc di staío, la capltis dlnúnntio iiou lia piii viscontro; per Vahsontia si provvcdc, forse meglio ancora dei diritto romano, c per Valionaiio jmlicii i princlpii clic governano la competenza, ristituto delia trascrizione, le formalità ricliiestc per la validità degli aequisti ecc. impediscono gl’ inconvenienti, clic poteano sorgerc vigendo il diritto 30. Costituiva motivo di rcstitnzione Ü doíns. La sentenza devVsserc il responso coscienzioso dei giudice, c intaiito pnò beu aex-aderc clie la volontà a deciderc sia iu lui mancata per íatto di nna delle parti. In tal caso la sentenza è ingiusta, e inantencrla sareblie,summa injuria. II giudiiíato si ri^scindo non piu per resame in mérito delia (íaiisa, liensi [ler un motivo diverso e che dimostra V ingiustizia delia sentenza. II motivo d(d dolo l\i cspr(\ssamente ammesso dalL ordimmza > posteriori. II dolo piiò non solo esserc delia ove sia romano. c rip(‘tuto nci codici parte, ma anche di litigato con nn falso tutore, c Laver cliiesto, in buona fede, meno di (juanto era dovnto (1); ma egli è cliiaro, clic all errore dei litigante non sempre pud apprestare la Icgge un mozp d impugnativa, poicliò, oltre il danno di moltiplicarc i gindizii, perdercbbe ogni autorità la cosa giudicata. 8pcsso 1'errorc c colpa o 0 ciasenno imputi a sò stesso il danno che glieuo massime ogg-i, che, a differenza dcl diritto romano, non \i sono uò formole, nò coníiui rigorosi nella formazionc dcl contratto giudiziale. 33. II diritto romano non avea alcima disposiziono per 1 erdel giudice. Idappello si eoncedeva appunto in vista di un possibilo errore dcl magistrato, c concoderc due rimedii per Iq stesso scopo, appariva assurdo, piíi che supcrÜuo. Nondiraciiq yi sono tali errori, che la coscienza umana non tollera ; e cosi il gindicare vlira- od- c.vtra p' oUta, violando le norinc di prqcedura, 6 cosa tanto grave, clic consiglia un riinedip, anclie in coutraddizione alio teorie piü certo. Per tali err(>ri, dalla legislazione franceso in poi, si concesse il ricorso per ritrattazione; ma piii opportnnamcnte il nostro legislatore ossorvít che cosi giudicaudo il giudice, piii che orrare in íatto viola i itriucipii geucrali che informano il procedimento, la quale violazione prende Ibrma^ sostanza di una vera quaestlojuris, deducibile iu cassazione (2). Si cf)nservò nondimeno come motivo di reyocaziouc Lerrorc involontario dei giudice, con adequato limitazioiii, iu modo da non tramntare la rcvocazione in un sccondo ghidizio di appollo. 34, Ma SC cosi fu provveduto per i casi di dolo e di errore, dopi) il diritto romano nmi vi fu mai legislatore,che avesso posto come motivo di rescissiouo dcl giudicato la violonza, nè mai vi fu scrittoro che Lavesse propugnatM. I giurcconsulti romam non dubitarono, che se la restituziono era concessa nel caso di dolo, a fortiori dovea concedersi, quando la sentenza fosso 1 ctfett() deÜa violonza; chè anzi con effotti maggiori dando luogq a rescissione anche la violonza operata dal terzo. E com’c mai lossibilo ritencre che nessun rimedio spetti a colui, il quale ab- ' d i sinegligenza, deriva rore c ia perdiito la lite per una violonza sofierta? E vero che un terzo 0 dcl gim ice, e teoricamente dovrobb(‘ venirsi airidentíca conseguenza, la, resíussione dei giudicato. Nondimeno le leggi sancironn_ sempre il contrario. II dolo dcl giudicíí non ò ])resiimil)ih!, si ripete comunemente, e la buona fede dei litigaiiti, merita anche dei riguardi. Noi vedremo altrove (|uanto reggauu queste osservazioni (1). 31. A4 sono però dei casi, in cui la sentenza bencliè. non pos.sa dirsi fondata sul dolo, essa è tuttavia Lchetto di nu íatto delia larte, od anche dcl terzo; come 1’ essersi giudicato sopra íalsi docnmenti, () in mancanza di documenti oc’cultati da fiei litigaiiti. II diritto romano non eoncedeva stanze motivi speciali di restitnzione, ma da varii frammenti rilevasi che i duíi motivi anzidetti erano assimilati al dolo. Le nostre leggi ripett)iio costantemeute (di’è revocabile la scntf.mza fomlata sul íalso, 0 in mancanza, di un documento decisivo occultato dalla parte avversa; c tali disposizioni si giustifícano pienaniouto con i principii da noi esposti. 32, Altro moti^’0 per cui davasi luogo a rcstitnzione justas error delia parte ; ed erano casi di giusto nno in siftatto circoera il errore 1’aver mili violcnze è rarissimo il caso, ma certo non ò impossilnie. Si dirii, che nella ■^■iolonza v’è sempre dolo: cum qul 'imium fnnt c1 do, d"oto teneri certum ost, disse il giureconsulto romano (3); esse dicatur, e (1) V. noi D. il tit. quoã falso tutore., auciore gesUm insi. de auct. § 33. (2) Rei. gov. cit. (3) L. lí § 13, D. (IV. 2). (1) V. n.“ 4.5 (li (]uo,sta moiiogT.

i i 20 21 luotà dal Oodioc di Gincvra c dal Soligaiam, pOí?sa costitinre uu motivo di rcvocazionc. ;30. I/ordinanza franccPG c lo loggi postcriori clevavono a motivo di revof.azioiie la contrariota doi giiulícati c la contmddiziono uollo disposizioiii di uno .stosyo giudicato. II nostro Codico aiiimctto oomc motivo di rcvocazionc la contraricta dci gmdicati, e como capo di ricoi-so in capsazione la contraddizione ncl dispositivo. 11 diritto romano non disponcva sul proposito, 0 1(‘ contrariota anzidctte andavano docisc sccondo i prmcipii rogolatori d(dla cosa giudicata. Tuttavia crediamo sia gmsto mautouorc il primo giudicato, anzicliè lasciarlo distruggerc dal sc condo, 0 (luindi il diritto a íar rcvocarc qucst* ultimo. Non c Iccito togliorc un diritto quesito, noppurc per via di sentenza, sobbonc, como dimostreromo a suo luogo, nel modo com è concessa la rcvocazionc per quosto motivo,_ si diminuisce, piu clic accrosccrla, rest(‘nsionc jmhccttae. Ma ciie dovero cidorc por la contrarictà ncl cbspositivo dolla sentenza? Qiu sono norfottainoulc couvinto, clic 1’lunovaziono, m rapporto al diritto romano, ò péssima. Io credo clie la qnistionc non _ possa risolmczzo di revocazione, nò coii un motivo di ricorso dei tutto vaue le ragioui addotte sorgere (1). vcrsi, no con un : c che riescano in cassazione, . . . , , dal Pisanelli ma cou oiò non si daniio quei maggiori effetti, clio producí' la víolenza: e laddove la sentenza sia rcffetto di una violonza patita dal terzo, essa rimanc irrevncabilc, poicliò il dolo dol torzo non produce revocazione. Ciò ci sombra orronoo; tanto piu clie la violonza o. causa dí roscissioue dol contratto, nol modo stosso, com'era considerata dal diritto romano. 8i conceda dunqiie la revocazione por ragione di víolenza, cou tntte le íletoriuinazioni ritonute dalla scuola, intorno alia violonza fisica o moralo, dolla parte o dol torzo; boniutoso però quando la sontenza, sia 1’oífetto diretto dolla víolenza patita. JC non si dimeiiticlu, dio se non rispetto ai principíí, alineno in diritto positivo ptitrobbesi dubitare, sc nol silonzio delia legge la sentenza Ibiu ata sulla violonza fosse revocabile. II dolo e la violonza distinti fra loro; i motivi di terpretazione ò restrittiva. 35. Ma, oltro alia violonza, c concedersi la revocazione pol caso di forza inaggioro; o poichè non è provato clie il potere dogli uomini stia al di sopra dogli evonti delia natnra, non paro diííicile in principio, cbo, comeln tutti 1 rapporti delia vita civile, cosi anclie risjiotto al pronunziato dei giudice, la ms major debba osercitare la sua indueuza. II Codice dl Gincvra ammetto la ritrattaziono, se i doemnenti delia causa non siansi potuti produrre por forza maggiore. Cio a meta il principio. Sia clie un accideute vi abbia impcdito dl produrre un documento, sia di presontarvi in tribunalc, c sostenere Tappello, clie in vostra coutumacia, il gindicc dicliiaia deserto, se la sentenza. ò ingausta, 1'ingáustízia deriva scinpro dalla forza mag’g’iore. Nò vale oss('rvaro, clie nepnirc i contratti si roscindono per siftatto moti\'o, poicbò la souzione neg’ativa sta nella natnra stessa dei contratto. Infatti non V ò contratto, finchò non v’ò 1’/?? lãein placifum conscasus, e quiiidi non può discutersi di annullamcuto, quando v’ ha inosistenza. Ma gli effetti delia forza inag’g'iorc possono vcrificarsi neiresocuziono dei rapporto contrattuale, ed 6 quivi, clie il prin cipio sancito dallo nostre loggi civili, non essorvi mora, quanto volte r inosccuziüiic diponda da forza maggiore, è cosi lai-o-o di effetti da non essorvi reguale. Nella sentenza invoce non*1.11110 avviene jicr comuiie consenso,_ chò anzi di regola ví ò sempre contraddizionc dcllc parti, ed inoltre, per rinteresse socialc e privato di non cternarc le liti, si fulminano decadenze o termini perentorii, mutilando qnalclie volta anclie il diritto di diíesa. II qualc carattere distintivo fra il coiitratlo e la, sentíMiza diinostra, sempre piü quanto il caso di forza sono casi beii revocazione sou tassativi, c 1’ innecessario osaininare se debba e riconoscero maggiore, ricoiiosciuto , di fronte all’mconvcniciitc clie piio Ponete clie vi sia contraddiziono nella parte dispositiva di una sentenza c clie per essa non siasi prodotto ricorso in cassazione; elic ne avvcrrà ncl momento doirosocnzionc? Eceo una qmstionc che non ò iiossibilc assolntaincute dcciderc; pcrocchò m via di gravame la contrarietii non pui) eliminarsi, c differentcmeute neppuro percliò oltre i niozzi d'inipugnativa la nostra legge con sente solamentc il procedimento di corrcziouc, clie non e possibile applicare, non solo pereliò vi ripugiia la lettera delia legge, ^ ^ perclic non pnò concepirsi clio il legislatorc abbia concesso duo inezzi, il ricorso in cassazione ed il procedimento di correzione, per lo stesso errore. Si dirii, che il danno sarà di chi c stato negligente a produrre ricorso; ma la risposta ò dmconiaiia, e domandiamo se in buoiia fede possa ritoiiersi indecisa nua controvérsia, siasi pure ci<) voriíicato per negligenza deile parti. Non ('ra forse meglio concedere, cho per tale cnntraddizione oonípctcssc sompro, senza alcuna profissione di teunine, uu gravame, siu pure innanzi alio stesso niagistrato che ha proiinnziato la sontenza iinpugnata? . . . . ma ancora 37 Eliminati cosi alcuni dei motivi delia rosUtutio toi m- (1) V. Vül. cit. N. 39(3 e rol. g-ov. cit. i

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk2NTU1OA==