LA DOTTRINA DELLE PlKSil GlID mn n n jJlli 1/ uOIPI lOliu E S -I* o S T A; COlí SPECIALE CONSIDEEA210NE DEL DIRIITO MODERNO ITALIANO DAR COMStENDATORE Avv. GIORGIO GIORGI COKSIOLIERE Itl 8TAT0 E SENATÚBE DEL KEONu Vol. IV. PARTE SPECIALE I COxTIÜNI E LE PROVOCE PERSONALITÀ GTORIDICA HENI PATIUMONIALI DEL COMUNE ; SUA COSTITUZIONE. R PUnRLICI, CONTRATTI E GIÜDIZI DEL PEUSONALITA GIUiaDICA COMDNE. DELLA PHOVIMCIA. I’IREN2E CASA ISDITRICE F R A T E I. L I G A M (RAPFAELLO CONTI, Propricturin) Piazza delia Sijiioría, 5. LIBRARIA M E L L I 1 894
yr 1175J £2^II</0H PARTE SPEGIALE TRATTATO II. :á .A I CO MUNI E LE PROVINCE v.q ^ÍJ LIBRO I. '●1 I C 0 M U NM ■i . u / PRELIMIRAIU A .'I í I. 1. Nella storia política dei Comuni lo scrittore suol distinguere qualtro stadi, che alternativameiito si somigliano, e sono frcT il SGcondo 0 dí PROPIUBTÀ LRTTERARIA e il lerzo interrotti da im.pcriodo di ristagno pausa delia vita municipale. Durante la dominazione lomana, como neirepoca moderna, i Cornimi noii ebbcro, e non banno indipendoaza política pui 01 meno larga ucl governo degli intoressi municipali; mentre invoco, dol Medio Ev liliertà política biiona soltantü una autonomia , ma prima delia dominazione romana o sul tinire 0, una buona parte di Comuni ebbero picna G íurono repubbliclie indipendenti. Dico Comimi, pci-chè all’indipeiiiloiiza política perdovo oRi quelli dciritalia settentrionale e centrale, do.eebbepnncipioilnsorgimentoposleriorc invasiom barbariche ' í^oinime scomparve Gittà settontrionali lustro che una al periodo oscuro G, durante Ic quali il concetto dei quasi airatto. Da questa priorità delle iiü c ^ ‘“*^diano dUtalia, dalla potenza o dal ‘uento a tutto le altr'"'^^^^”^ ^ ^'U'ono di esompio e di eccitaopoca dei Comuni uegli storici di cliiamarc 1 a laiii il risorgimento avvciiuto nella vita ell i tíionoi. — Doliri. ilctlc pei-, Prato, tip. Oiachotti, FírIío o cl ■■'«"c 'JiurúUchc. — Vol. IV. 1
Tí ■ r ' . " .-.r í-.rjXTO* >■' ●●.r, . 'í, 3 2 PRELIMINAR! schiera, niunerosa di storici, chc si sono adopcrati a descrivere la costituziono política doi nosiri Coniuni, lo loro g'aro inter ed estorne, e la fine che fu loro riserbata nei destini delr umanità; Ma siccome nelle cose umane il male non si sconipagna dal bene, le vicende di (|uei Mimicipii danno anclie argomcnio di meditare, se la gloria compenso abliastanza il danno politico delia pcnisola, clio divisa in tante piccole pubbliche rivali, non potè conseguire a tempo unitá di governo stabilo e forte, riunirsi in corpo di nazione, o salvarsi dal caderc in preda alie ambizioni doi forti potontati stranieri. Chi percorre la storia dei riuatíro stadi dolla vita conmnale per rintracciarvi i lincaoienti delia costituzione miinicipalc, trova meno di ciuello che potrebbe aspeitarsi in tanta dovizia di opero i come (|uelle, che tencndo di proforenza 1’occhio ai destini politici dei Coinuni, trascurano, genoralinente par lando, ii campo giuridico; ncl quale il Comune ha potuto actiuislare iinità cd autonomia non solo potere pulddico, ma ben anche como soggetto di diritíi patrimoniali. Pochi sono, in confronto dellc storie polltiche, (piei libri chc ■punto di vista dei diritto amministrativo (1); pochissimi quelli PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. rminicipale presso al XII secolo; sebbene rpiel modo di larc sia inesatto, pcrchè i Comuni dol non partociparono a cjuesta riscossa, atiesa la íenza delhautoritá parmczzügiorno d’llalia ne maggiore poregia e dei feudalismo, che riuscirono ad insediarsi stabilmento in cpiel lembo (hltalia, che si stende dal Tronto fino alie ultime piinte delia Sicilia. Laonde la condizionc dei Comuni italiani dei ([uella dei Comuni delle altr romezzogiorno fu pari a e parti d’Europa, dove inirc la potüiiza doirimperatoro o dei Ro, capo. dollo Stato o delle istituzioni fcudali, e forse anche ramorc delle anui e delia disciplina cho è propiio delle razze nordiclio, reso deboli e pcncolose lo rosistenzc delle popolazioni cittadine. impedendo çl e lo cuta nzzassero la testa e si omancipassero dallo Stato. 1 arleciparono anch esse al risorgimento iniziato in llalia- o-iaclo proZTo ' lo cause pi-iucipa rdic lo P od issoro; «na cioé, la ricomposizione sociale ■dl ota harliariche por la fiisiono delle han olilioi-o proso stanza stabile, c civiltã latina: V altra, il diritto Ira le pi« potonti dei Medio crislianesimo, cho, semi di im diè succGssa organo dei como razze, dopo che i harG si aceonumarono i resti ' '^Gclesiasticü, istituziono J^vo, sorta dalla dinusiono dol nnovoviveresochiri-""^!'^ ;’i»ascentc socicUi i vescovi e dei papi. ' ’ potenza civile doi Ma fatto i nostri l’ llalia central delia riscossa, feudalismo, cho «lella si occupano delia costituzione mimicipale sotto il raontre (1) I priiiciimli acrittori, che hamio trattato la atoria Uella costituziuiio muuiciiitale, sono ira pli altri: Caroli-Sigonii, Opera oumia, Slucliolani 17B2; Muratori, Disserlat. XVIII, XLV, XLVI-LII, liertnn itaUmrumacriptoren.Annali; Rlaífei, Verona üluslmla; Códice diplomalko di Bergamo; Vitale, Dc' Senatorí di Borna: Filiati, De' Veneti privú e aecondi; Pagnoncelli, IMV (intichhsima ori gine c aiiccesaione dei Gocerni municÍ2)ali delle dlfá italianc, Bergamo 1823, vol. II; Savigny, Qesrhichie dee B/Unisclien liechts in MiHelalter, 2* eil. ital. cap.'õ e 19- 'Loo, Entwickelung <Ur Verfassung dee LongolardUeMi Stildten. Traduz.'<U Cesaie Balbo; Eichorn, Dell'origine delia coaOtazionc delle ciltà in ffermoma (traduzione anônima dal tedesco, 1888); Guizot, Eaaai sur VUüfoire d.e France 1823, e Courn d'hk(oÍre, 1828-1832; R.jynouard, Ilktoire dudroü municipalenFrance 1S29 vul IITluerry Lcttrea aur Vhiatoire de Franre 1827 e Du- ana d'étudea hhlorúuL 1835' Balbo, per la atoria delle citlà italianc, fino MlUuzione dei Comuni e dei <^naoh, I ormo 1888; Bettmann-Holwegg, í.r,, lom}.nrãiaclien. Htüdifrc 7 7 .noriliZiriIovelZ “““ cisilnln, , "'cntro (luelH vlelc-ssèndo ;;.:t “ «rriia""" e e potenza regia c <lal lonza c di lustro, por la lontai coi alia progrodiroiiü lino ono tal grado di poPGr la socomla volti Ui'/ ● ò>fatti -~ci, le nrtiele sei Í" ^-n ,e JZ, ^iguzzarono Pi 0 conseguir «oggetto (li che fu ; 0 sara tale anche noi «cro ritalia (jottri rO' 1861); *ioGgno di una u .
J.-V" ■ * T '^r Kr 4 ■ '"i 4 5 PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. PRELIMINARI perchè altrimenti non si spiegherebbe la formazioiie dei patrimoni e dei demani comunali, clie sono pervenuti fino al iiostro secoloj non si comprenderebbe la operosità civile ed economica dei Comune, sia come Stato solitário, sia come organo di imo Stato piü grosso: operosità, di cui trovi le tracce dovunque tu guardi, e nei monumenti sacri e profani, c nelle imprese di pubblica utilità, e nella partecipanza stessa che il Comune ha dovuto prendere airazione governativa con mezzi suoi propri. Ora il cercare nel filo delle vicende storiche il concetto che trattano delia personalità giuridica dei Comuni nel campo dei diritto privato (1). L^argomento C[uasi esclusivo che iu Cjuesto genere di studi fu preso di mira fino a oggi, e divise, si può dire, gli eruditi in due grandi schiere, verte nel risolse la costitiizione dei Jíiinicipi nel tempo dei risorgimento fu la costituzione municipale romana non mai interamente perduta come asseverano, oltre il Savigny, la ma-^ior parte degh scrittori francesi c italiani: o invecc una imporUzione germanica, come sostcngono quasi tutti i tedeschi e principal modo rHegel. Quanto alia personalità giuridica dei Comune dei diritto vere. 111 implicito e necessário delia personalità giuridica dei Comune, che non osa mostrarsi agli occhi dello scrittore politico,-è ciò che mi propongo in questo capitolo preliminarej ben con fessando, che se la riccrca che io faccio è meno brillante di quella a cui hanno potuto abbandonarsi gli scrittori politici, non riesce meno importante per chi comprende che cosa Miol dire la personalità giuridica dei Comune. Comunque, essa è tale indagine, che costituisce senza dubbio un precedente indispensabile dei mio trattato. 2. La civitas nel campo ír ’ ®«“ttuano gli stiuli iniziati in Germama sull epoca romana, e i pochi lavori cli sulla personalità giuridica in generale che ho citati credo che la letteratura autica grande conto per lo studio. Eppure una . quistare, di vendero, nünor conto -- teste, non e moderna, oíTra materiali di capacità di possedere, di I non può essere mancata contrattaro, di acmai al Município; pare, dopo il patriarcato delia famiglia e delia tribíi, la prima forma di associazione delle schiatte i migrate dalforiente neirEuro]>a meridionale. In Grécia e in Italia divenne stabile prima clie altrovo; siccliè la città, e le corrispondenti degU antichi idiomi, Hallevílle, HUloired, dei diritto comviunai lomlanh, Oatul 1S57- Po municipale in jlíiVawo, 1848 ● t' e mcemle r«^a, 18G1; E„sa, epoca dei rüoroimentodcl Comuncf i ; ’● ’ Zn socíe*' Studio storico premioto ^ « Comune mano iXapoli 18S3); Paolucoi, d r. PontaZitetaann, „„d m»,,. ^ ^'3. -‘a 9: (nella traduaiono stampata dalla si o“enR*“ §§ 39 e segínclnamate nella parte generale I, n.n w e oi«reomes moralee, Paris 1871; Vauthier r^/ ; ’ ^®'sser, Etude .elles 1SS7 : Se™ent, sonabe, De, líenonnee jurid. e« d. es mparola siguificarono non tanto la schiatta, quanto il luogo abitato. Potrà la dizione fallire nella cronologia e nei particolari, ma non può essere al tutto falsa nella sostanza morale dei fatto. Oirni città, essendo indipendente, si governava como un piccolo Stato: aveva generalmente una costituzione popolare ture elettíve, che tenevano Tintero tradi JíoBía (1892). con magistrae libero governo delia pubblica: e il solo legame che, sorgendo il biso' quelle città fra loro, era la confederazionc oífensiv siva. La costitiiziono municipale si confoiuleva dumiue coii la cosutuziono política; e flnchè diirò questa condizione di cose «archhe opera vana 1’andaro ricercando la personalità giuridica enr les })cr' personnes moralfa. Paris Rru- ●orauons,Généve 1877 ● v ««● d. f. Paris iftr- n i^rsomes civil», Paris I8í50 ● « ' í Des dons rl í:r!: ísr" cosa gno, umva ct e difonlega en fnveur des d'acquérir des nux pef conineMní’-',
● - 1 I. — ● ● ● .■» «j, G PRELDIINARI ' : i popoli vinti fu una specie di g-overno federale: o le colonie mandate nci paesi straiüeri parvero missioiü desiuiaíe a propagare il nome romano. Da questo stato di cose nacquero ii gins latino o T itálico, il diritto delle colonie e quello delle province; e con essi i municipes, Ic civltates, ipopuh. fundi, i vici, i fora, i concíUabula, le coloniae e le prefeclurae: cdie mcntro orano nicmbra politiclio di Roma, e potean dir».' in tal rispetto Roma commicnis nostra patria est (1), conservavano i loro TAicwnoni, i loro He ed altre magistvature locali per gli aíTari intorni delia città; e a tal riguardo corpus hahebant (2). 3. iía r istinto uniíicatore proprio di ogni vasta associazione politica, chc aspira ad esteiidere'i suoi dominii, le^^ PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. clel Comime; perchè, quando anche in quei tempi fosse sorto concetto qualunque delia personalitá giuridica delia città, SI sarebbe confuso e 1 un con quella dello Stato. il n,f 1 “^«“az.one dl avventurieri, sortita a conquistare Il mondo, si ferrna sulle sponde dei Tevere: infesta i vicini, gli assalisce, o guerreggiando con fortuna pari alia costanza rSuicr “aliche. L’Albana,’ la feanmtica, la Sabimca, bUmbra. la Ligure e nersino le í0 Tciníu clie in citíií S, ● r antico.Allora le avrebbero c ovntri con la sovranità vasamministrativa clio « connunia commercia<[ue et concilia intoi* se ailemerunt. Campanis, equituni « honoris causa, quia cum Latiiiis rebellare noluisseut. Fumlauistiue et Fovfiiisset via, civitns sine avevano per la gesiione do^^Ii al godimento nii' ° mu o arnmettcndogli non avesse pírito I *?■ " -«-'i-anza alia dignità di cittadini, per arerlÍ aíÍ ■ arnici e tolleranti. In vero solo m ■ -i o almeno fu inesorabilo (1): nel resio la poliíiír " ‘ ● Tnianis, qnod per fines eorum tuta pacatt^que semper « suf&-agio data. Citmanos Suessulanosque eiusdem iuris comlitioiiisque, ouius « Oapuam, esse placuit. Naves Antiatium, partim in navnlin Romae snbductae, « partim incensae, rostrisque earum suggestum, in foro extructuin, adoi nai i « placuit. Rostraque id templum appellatuin. » Lo storico ci narra anclie le sorti di Capuaf la quale per le sue cittadine discordie fu costnítta a privarsi da sè medesima delia libertà municipale, che le era stata conservata dai doini* ● natori; Ivi, lib. IX, oap. 20: «Eodem anno primum praefecti Capuac creare coepti, ● « Ifigibus ab L. Furio praetore datis; quum utrumque ipsi pro remedio aegris ♦ robus discórdia intestina petissent. » E non le bastò : venuta mono alia fede , Romana durante la giiorra punica, Capua perdè ogni reliquia di libertà municipale : -Ivi, lib. XXVI, cap. 16. « De urbe agroque reliqua consultatio fuit. « quibusdam delendam censentibus urbem praevalidam, propinquam, inimicam. omni fertilitate romana, romana verso le città (1) Tito-Livio, lib. Vni can nt t ● d.ta, cum eo, nt aedes ^sque nicipibus crnn populo Romano esset Ar' ' °°*«>nunis Lanuvinis munuo Lanuvini. i„ civitatem^r T ^ Pedani eodem habebant; crimenqne rebellionis a níl ^®^’vata civitas, quain ● ^um. In Veliternos, veteros civès Lr " auctoís ver- : rabitr ’ 1 iZ: !bdu graviter ■clax lat deprellnf ’ *^^aus Tiberim ' mre, « Ceterum i>raeseas utilitas vicit. Nam propter agrura, quem * teiTao satis constabat primum in Itália esse, urbs servata est, ut esset nliqua « aratoruin sedes, ürbi frequeutandae multitudo, incolarum libertinorumquc. «et institorum opificumque retenta; ager omnis et teeta publica populi i « mani facta. Ceterum habitari tantum, tamquara ui‘bem, Capuain, frequenta* « rique placuit; corpus 7iuUuin cwifaUs, nec senatus, nec plchis eonciliim, nec mn- «ffistralus ay.se. Sine consiUo publico, aínc íaí^Jereb ymiliitucUneni nulUu-H rei in/er se « socifij», nd consensu/ii inhahilem foro: praefectum ad iura vcddcnda ab Roma o- « quotannis missnros. « (1) L. 3S, D. ad Municipaleni (IV, 1). ^ (2) Vedi Hegel, op. cit. capit. I, pag. 25 (trad. cont. 1801). velleut. Naveis populo est, et civitas data. Quod t rebellionis, consociassent● Cetens Latinis populis,
■ . ●í* 1 f r ● ●J- . s 9 PRELIMINARI Nonostante le ricerche clci dotti o le notizie clie si son potute ricavare anclie dalla lex Rub7'ia o de Galliti cisalpina (1), poco si sa intorno all’intimo campo deli’autonomia raiinicipale, e ai rapporti fra il municipio romano e lo Stato. Ma il poco clie ne sappiamo basta por convincere, cbe il inunicipio romano avea im campo di attività assai piu csteso dei Comune moderno. Aveva tanta 2>arto deli’aiitorità piibblica, (jiianta era compatibile con la unitâ dello Stato. II magistrato comunale aveva non solo \hnperiiim, ma V iurisdicUo; e il municipio provvedeva, oltre che alia gestione dei suo patri mônio, alia polizia interna delia cittâ, al culto e all’ istnizione pubblica, ed anche aH’amministrazione delia giustizia, riservando al Senato romano le sole cause politiche; faceva perfino le Icggi locali, rispettando quelle generali votate e decretate dai comizi o dal Senato di Roma (2). 4. (Quando poi la sedo deli’impero fu trasferita a Bisanzio, e ritalia porduti tutti gli aníichi privilegi divennc come le altrc province una fattoria da sfnittaro, fu affidaío ai suoi Municipii Tincarico di esigere le imposte e versarle nel tesoro imperiale. Allora i decurioni ebbero in solido la responsabilitii delia osazione (3), o la carica di meml)ro delia Curia, sebbene onorifico c aristocrático, diventô iin peso che nessuno voleva. Allora cominciò da un canto quella moltitiidine di Icggi raccolte nbi Codici Teodosiano e Giustinianeo, che allettavano con privilegi, con titoli, con ogni mczzo di scduzioni le persone piíi cosf)icue, ad entrare nella nobilisüma Curia; e da un altro canto la tutela goveniíitiva gravo la mano sui PARTE SPECIALE - TRATTATO II. URRO I. con r andar dei tempo tutte queste distinzioni. Spenta la lepubblica, la cittadinanza romana, come è noto, si estese ugnalmente a tutU i popoli; e Fordina.nento mnnicipale prese ne. p„m. .eeol. de. Cesari u..a costituzione uguale per ü.tte íel fttola ; ? domi..atrice. I f.Lme..ti a....i,almente i ovveTrQSr'’ Senato e poi Cu.áa Finclié popolo, detto pr.má S«n«^o-,.t/c,uan Ô d ''at....alme..te dei cambio i,.'cEt‘"‘ Scalo portò cbe alia A j ^ romano, si carica diTp ^ la consuetudinc ccyica dl decurioni si chiamasser c la curia - 0 i possidenti . , popolari persero ■ in. corpo aristocraticrirÒÍsam,ni„intra^io..e mnnicipal cl.o si disting..lsUm b.^Ao'jo Pare bensi, ● mnalia munera e patri nn,, 'r e qi.este i.. muiimipal. (i^rincipedes e "^'‘^“"‘.“asistrati giudiziarie; altri a iiicarichi nn ■ ^incombenze E tra questi meintanrir <mnnales, che dirigevanrp ^ ^ttenziono i 'l‘mn,pog,.a„do va.-ie faccede puia uni halend <pUbus 1 notabili. Ai e doir somma GSQ(\edilesi)’ 1 censores cpubi' -■ pn-trirnonialc, essa si riferivano: ui cura frumenti (1) Fu truvata tra le roviiie tli Velleia la tavola cho coutieiie questa logge, la qunie era fatta per le città delia G-allia Cisalpina; e nou si sn bene se, e a tiuali altre città, venue estesn. (2) Vedi Cicero, De IhjíL III, 10; Tito Livio, XXIII, capp. 1, 2, 7, 3õ; XXXIYj ca]). 7; Hegel, op. cU. loe. cit. pag. 28. (3) «Mngistratiim ofiicium iiulividuum, ac i>ericuliim esse comniune. » L. lí pr. D. ad Municipal. (L, 1). ad í^cii cura, alii ^eparatur aclor coeundi, a (1). "i ) (1) Vedi Tal). Heraclens., «2,142,159: Hegel C/Í. loc.dx. pp.22a87. ■ 'i
10 11 PRELI-MINARI Parlaiamo già deiraniministraziono liiiaiiziaria mimicipale attribuita ai Ccnsori (duo, treí.=,riuatuor viri quhiquennales), vero magistrato civico (1), che aveva IMspezione sui lavori pLibblici, e sul patrimônio municipalc costituiiu da caso, da fondi e da capitàli; dava in locazionc i primi, prestava, esigeva i secondi. Insomma i Consori teiiovano la vaiiocinaHo civiUUh e (jraeco nomine legislae mmcuqiabíuiiao' (2). Uii intero titolo dei Digcsto si occupa de admi)ü&t)'alione rerwH ad civítates periinentiuui (3). Oltre a ciò, gli storici e il Códice Toodosiano sono picni di documeiiti, clio attestano le spogliazioiii commesse da Costantino e {lai suoi disceiidenti a carico delle città, defraudandole dei Ijcni patrimoiiiali per sopperire alie spese delia monarchia (4); fauno fede delle lodi mcritate da Giiiliano per avero ordinata piii tardi la restituziono dei fondi mal tolti (5). Bcni, fondi c proprietâ patrimoniali non avrebl,)ero potuto appartcnere alie città, se i iMunicipii non avessero goduto la personalità giuridica, che è la condizione essenziale per godere i diritti patrimoniali. Da altra parto -basterebbe il raziocinio a persuadorci, che le civítates avevano nella loro autonomia amministrativa il bisogno di compiere ogni momento degli atti pertiiieníi al campo dei diritto privato. Anzi, fino da quando le antichissimc civítates furoiio private delia indipendcnza politica, la gestiüiie degli intercssi patrimoniali dovè attiraro püi che prima non avvenisse, raücnzione e Toperosità dei magistraU municipali; o mettorc sott’occhio ai giuroconsulti PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. mimicipii, che nella metà dei secolo III alia vigilanza dei i decreti dai resíarono soggetü ■ectores (1), ed esposti a vedursi Ceassaro 1’nHVt ■ , (2). Se non clio, ad infrenare 1 arbdno de. luogotenonti provinciali, le città. oltre ü diritto tclareTeT/r^ “ "" ““SÍ«trato tu-● tclare nel o curator plehü vcl cmitalk (3) ver!r ‘>«1 Goerno municipale ando precipitando, termine dei secondo periodo i ziano e COV) di e giunsG al colmo iiel comnintn ,1. P . ^.'‘^^erialo, abbozzato da Dioclecompiuto da Costantino. I privileo-i - convertirono in cause di oppressione, mantenida dalK nuova istituzione che anda\ diziario dei decurioni che insiome 1 delia Ciiria si piú dura _’erario 0 quello delia Chiesa, la ’ 'a a gi-andeggiare. 11 potero giu- . “aallato dagli mfes ^coit. dai luogotonenti provinciali o dai trapasso mteramente l’autorità nicijiio, che popolar grado la personalità sostanza. Di ](>roDinciales, ono impiegati vescovi, nei qiiali . “luiiicipale. In breve, quel MulH.l.bíiraro.r;,a,Tv ” '=ampo dei diritt tiva non è dubbiosa. C 0 'onno un nome senzíi doanto Cicerono rcipsa iaxu‘ '^'etinemus, ínento, i Municipí la conservata la personalità 0 pr.vaio? I,a r Rsposta aíTerina- (1) « Magistratus municipales cum unum magistratum administrent, etiain « uuua horainis vicem sustiueut. ● L. 25 pr. D. ad nmnicipalem. (2) L. 15, § 7, D. dc excusa^. (XXVII, 1); Hegel, ojj. cit. cap. I, n. II, pag. -12 testo e nota. (S) Lib. I, tit. 8. (4) Mansio, Consi. I^beu. i^ag. 228; Hegel, o^;. cil. loc. cit. ]>ag. õ9. (õ) Marcell. XXV, cap. 4, § 15: « voctigalia civitatibus restituta ● cuin fundis. ● 0. 18, Cod. Thmlos. do locatio»/' fmdorum (X, 8): «Possessiones * publicas civitatibus iubemus restitui. > (i) L. 4, JJ. (le decreCí ^Í>l>eUandiim ait, (2) Ivi. « «6 ord, ■».(XLIX,a)-, Hegel ftKond. (IV, 9); L. 1, , cap. I, lú II, d, 4, D. Quando ' 88 e segg. 1 op. cit. - (8) Fino (1 fanno istituito tempi piü remoti uu Edico Oicerone (Enist vtt ^ aveva ufficjg ! '■' ^ (Epist.X, 8) anno 864 da^H t ® '1^1 defcMor.' popolo eletto 6 e Valenfinienzione di CllB coii questo luano. I] defemor cinque anui: nome nell’ ei’a dal Scelto ex
13 PRELIMIXARI gresso clel diritto successorio ebbero poi i Municipii la capa cita cU succedere per testamento aiicbe acl estranee persoiie (1); poterono avere un coerede, ed esercitare e patire Tazione familiae erciscundae (2); esser tenute ad oneri, 1’inadempimento dei quali importava perdita dei legato; dacchè spesso le beneficenze aveano per oggetto la dislribuzione di alimenti ai poveri, Teducazione dei fanciulli, 1’erezione di un monumento, la spesa dei giuochi pubblici o di altro spettacolo popolare(3); e la voloiità dei defunto doveva essere rispettata, purchò 1 onere noii fosse impossibile o contrario coH’ordine pubblico, e non commutabÜG in im altro scopo lecito e congenere (4). 6. II diritto di proprietà fu sempre ricoiiosciuto ai Municipii. 1 registri, i capitali, non meno che i tlieatva e gli stadia, universilaiis simt, non singuloriim; e chi gli ruba si rende colpevole di furto (5). Nè la proprietà piena fu il solo diritto reale, chc la civitas potè godere. Anche rusufrutto parve compatibile con la personalità giuridica di essa, purchê durasse soltanto cento anni (6). 12 PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. Ia capacita giuridico-privata delia civitas. E questa capacita dovea distaccarsi dalla personalità pubblica, e roíidersi piú sensibile che iii Roma, percliè nella città dominante il rattere pubblico mantenuto in grado sommo alia sovranità e pienezza di tutti i 250teri, assorbiva il carattere rendeva caprivato, e lo meno riconoscibile, come lo Stato assorbiva . e nascondeva la ciUá. Perciò il rnunicv^ium o la cioitm fu la prima specie di persona giuridica riconosciiita dal diritto ro- (1), alia cjiiale successe seconda la personalità delia ’uria, filiando in lei s’incentrò la rappresentanza delia città. I passi dei Digesto e dei Códice attestano mano , - a esuberanza la capacita giuridico-privata dei Municiiiio. Florentino lo reputô una specie di persona nolFordine privato (2). Altri giureconsulti lo annoverarono tra le universüates personarum... rpubus permhsum est corpus Itabere (3). Abbondaiio poi i irammenti testuali, che riconoscono nei Municipii il godiraento cei diritti Civili patrimoniali, e perfiiio il possesso, che sul principio era stato contrastato (4). La città aveva inoltre dei carli. Si disputo, se morendo il sarebbero devoliiti alia città servi imhlici, e poteva afíran- - servo aíTrancato i beni si a tutt’altro patrono (5)j per riconoscere la capacità dei Municipii di raccoghere i legati e le eredità dai servi affrancati (6). Col pro- « quae sub imiierio populi romaiai sunt, restitui debere et posse hereditatem « fideicommissain, Api'onianum senatusconsultum. iubet.» Ulpiani. Fragmenía, tit. XXII, § 5. « Senatuscousulti tamen concessum est, ut a libertis suis be- « redes institui possint. » L. Un. pr. D. ãe liberlis Hnive7'siinin (XXXVIII, 3). « Municipibus plenum ius in bonis libertorum clefertur: hoc est, id ius quod * etiam patrono. » L. I, § 1, D. de lihert. imiccrsUntern (XXXVIII, 3)‘, L. S, § 4, D. de lonoi'. jjosscss. (XXXVIT, 1). (1) L. 12, C. de heredib. imtiliiefidh (VI. 24): « Hereditatis, vel legati, seu fidei- » commissi, aut donatione tituli; domus, aut annonae civiles, aut quaelibet « aedificia, vel mancipia, ad ius inclitae urbis, vel alterius cuiuslibet civitatis « pervenire possnnt. > (2) L. 9, D. Quod cniuecumque jiniversiialis, ecc. (III, 4). (3) L. 89, D. de amiuü lerjalis (XXXIII, 4) 5 L. 83, § 2,115, D. de legatís (XXX). (4) L. 1, 4, D. de adniin. rer. ad civita/es pprtinenlium (L, 8); L. 7 pr. D. de operih. puhl, (L, 10); L. 16, D. de tmi ct ustif)'U'-lu (XXXIII, 2). (õ) L. 6. § 1,D. de dicinone reriim cf quali/ate (I. 8): L. 31, % 1; L. 81, D. de fiirtis (XLVII, 2). (6) L. 66. § 7. D. de JcgatU (XXXI;; L. 86, D. de imtfructu (VII. 1); 1). de usu et iiHiifrurtu (XXXIII, 2). come ma si fini (1) Vedi il vol. I, nn. 67 e 68. ■ (4) ^ \ f V nnivereitatianomine ecc (III 4). (4) <... ut et possidere et usuca^^re municipes possint . L 2 n 7 Í ’ I vel amitl. iJossees. (XLI, 2). ^ ● V. 2, jj. deadqnir. {õ) L. 1. § -22, D. de adquir. vel amiít. p>ossessione (XLI 2)- TTInio. ‘ T? menta. tit. XXII, § 4. 2), Llpiam, Frag- (6) « Civitatibus omnibus. cmae <mh i- . potest: idque a Divo Nerva introductum, postea^ITpnatr'''''^''"!; . eonstitutum est.. Ulpiani, Fragmenta, tit. xLv S 28 ■ V Adriano <licere capere, atque oivitatibul rescnpto im II ^ (Oahis) L. D. X O. 7’r..;.-„„:r(x4xY " o"‘ ^ ’ 1); .Omnibus civitatibus, ● L. 22, D. de
.. .{ . 15 I PRELIMINARI degenero, cadcva disfatta dai siioi iníimi vizi e dalle invasioni barbarichc: e V impero romano trasferito in oriente riducevasi in occidente a poco piü che iin’ ombra ed nn nome. Diie grandi fatti succedevano intanto, che riformando la società dalle sue fondamenta dovoano far sentire i loro inílussi sulla costituzione municipale, che delia viía sociale è la prima 0 piíi diretta manifestazione. Questi fatti erano principalmente r intriisione delia potestcã ecclcsiastica nel inaneggio delle cose pubbliche, o la mescolanza delle razze di ceppo assolntamente diverso, che riscontrandosi insieme nelle contrade italiane, e spargendo sulle reliquie delia societâ latina nuove costumanze, v’ introducevano niiovi ordini di cittadinanza, nnòvi riti di convivenza civile. Dico principalmente e esclusivamento; perchè Tepoca trascorsa dalla caduta deli’im pero romano sino alia restaiirazione delia civiltà fu la piii ricca di varictà nelle forme delia vita sociale: tanto ricca, che per non smarrirsi nella iníinità dei particolari bisogna contentarsi di tener conto dei soli fatti i)rincipali. Quando gli nltimi idoli dei paganesimo cadevano dagli altari, una religióne fondata da Cristo, perpetnata da Pictro e dai suoi succcssori, iisciva dalle catacombe, e gradita ai popoli di cui preaimunziava il riscatto, favorita dagli imperatori d'oriente guadagnava di giorno in giorno in prestigio ed autoritâ sulle plebi. (iuesta religióne infatti insegnava ruguaglianza degli iiomini innanzi a Dio; e pogniamo pure che con tale inseenamcnto non intaccasse la costituzione sociale finchò lo conteneva nelle regioni astratte dei dogma, non poteva piü sequestrarlo dalla vita civile, quando lo tragiltava nella morale c lo predicava col sacerdozio. Quella invero modellando secüiido il suo polere i precetti pratici sul dogma, pre[iarava la riscüssa delle plebi: questo, col bandirlo dal púlpito o dalTaltare rappresentava il liberalismo di quel tempo, ed esercitava tanto fascino sulle moltítudini, da lasciare documcnti irrefrag-abili delia potcnza, a cui saliroiio la sedia episcopale e la tiara pontifícia nella età di raezzo. Aggiiingi, (die per U PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. Non basta. II Município potè anche coutrattare, obbligarsi esser tenuto coi propri beni a soddisfare i suoi credilori (1); alieiiare i suoi beni patrimoniali, purchè con Tannuenza delia ma ed ;ior parte dei cittadini, e con corte formalità che variarono col tempo, e sotto condizione di utile impiego dei prezzo; locarli (â), o darli in eníiteusi (3), mutuare a fi utto i suoi cajiitali (4)j scegliendo debitori solventi sessori di beni rurali (Õ). Se non sua condizione era rro CD 0 posavea qiialclie privilegio, la uguale a quella dei creditori chirOj, fari (6); ma poteva ottenere cauzioni speciali(7): per esempio, ripoteca legale sui beni dei debitori (8). In fine il Município soggiaceva alie ohbligazioni nascenti dali’utile versione (9) c dal risarcimento dei danno, quando si fosse approfittato dei dolo 0 delia violenza, di cui si fossero ainministratorí (lOj. A complemento di questa capacitá dei Município a concludere negozi civili stava quella di <leir acfo?' corne o'ranon resi colpevoli i suoi comparire per mczzo 0 dol si/nãlcits in giudizio, sia come attore, sia conveniito (11). ●J II. . f 7. Cosi il primo e il secondo stadio delia vita nuinicipalo , ●sono compiuti. La societá fondata da Romolo, inveccliiata e ' 1) L. S, Cod. de vendendls reb. ■ civ. (XI, 31). i2) L. 8, D. Qiwl cuiMciimqtie universUatis, ecc. (III 13) L. 2, § 13; L. 3, § /, l). de admvmtr. 3, D. si arjcr vectiijalis, 11) L. 27, D. de reb. cmV. 2}erli)ienl (L, 8); LLccc. (\I, 8); L. 13, C. de rectigaUb. (IV Cl) ■edUh (XII, 1); L. 50, D. de (XI, (-^2)-, L. 33, § 1, IX (<)) L. 2, (!. de iure reipublkae (XI, 29). (7) L. G, § 1, D. de mnnnf,. et honorib. (L, 4). (8) L. 2, § /, C. de delito,', civitatum (XI, 22). (9) L. 27, IX de rebns cred. (XII, 1). , lOj L. 15, § 1, IX de dolo maio (IV, 'A)\ L. 9 S 1 n (il) LL. 3 c G, D. Quol cMi ■i I cr. usuria (XII, 1). usuris (XXII, 1). (õ) L. 2, C. de debil. I..' qtiod meíuH rnusa (IV, ‘3)- vol. I, u. Ití. 1 rimiscmique, ecc. (III, 4). Vedi
IG 17 PARTE SPECIALE TRATTATO II. LIBRO I. iin bel tratto (li tempo vescovi o papi furono eletti e vennero dal popoloj il f^uale beii sontiva pcrcio di 2)oternc i.. frenare g'li arbitri assai meglio di í|uelli dei principi e dei ro secolari. PRELIMIXARI si mcttcvano ai scrvigi di elii avea bisogno dello armi loro. Allora probabilmeiite sorsero i priijii tiloli alia signoria torritoriale basata sul vassallaggio, e la potonza inilitare si traniutò iii potonza regia, ciuando i duci militari macchinaroiio ili arrogarsi sovraniUi, c i piü forti riuscirono a íbndare lo ])rimo monarcbie. Allora com2)arvoro gli ordiiiamenti militari ancho nelle costituzioni civili; allora i conti, i gastaldi e tiuU gli altri ufliciali, clic in nome dcl rc o deli'imporatore reggevano e ainministravano i Comitati, (|uando 1’ordinamoiuo inilitare faccva jwsto al civile. Con questi ordinamenti sccsero probabilincntc in Italia le prime orde militari c ci presero stanza; ma per arrivarc da qiieste invasioni al termine dei XII secolo, corse iin tratto di storia, in cui la grande varietà degli eventi e dei luoghi dctte luogo a talo divcrsità nelle forme delia vila comunale, che ogni osame comparativo con intento di generalizzare sarebbe impossibilc. Tanto liasta per comprendere qual giudizio si debba fare dclla questione, che ha tanto appassionato gli scrittori, per «Iccidere, se il Municipio dei risorgimento fu la costituzione muuici[)ale romana rimasta in 2>iedi, ovvero il r/an o uii’altra istituzione germanica. Tanto basta- per poier dire, che non si sa ancora nulla di corlo intorno ad essa, i)crchò vi si sono framiniscliiati troppi preconcotti, e si sono scrittc ojicre che alibondano per onulizione, ma lasciano desiderare un poco [liü di filosofia, avendo troppo spesso considcrato il proldema nclla sua indefinita gencralità, mentre comprendcva svarialissime qucstioni |)articolari. 8. A domande troppo generali non si jjossono daro clie ri~ spüste inconcludenti. Si tratta non di una, ma di mille ciilã.. che i)cr il corso di cinque secoli o piü, quanto durò il soprammontare delia barbaric sulla semispenta civiltà latina, soggiacquero a violento o continue mutazioni. Allro ò dirc\ che Ia costituzione municipale romana non potè, generalmente jiarlando, rcstaro in piedi; altro asseriro, che vi sottentrc) il f/ait, ovvero la íalc o la taraltra costituzione germanica, af~ Uionai. — La Dollrinii ilcllt Pemonc yiiiridiclic. — Vol. IV. 2 i 111- . i Intanto Vandali, Svevi, Borgognoni e Visigoti, smcmbravano da ogni i^aric l’imi3ero; Eruli, Ostrogoti, Goíi, Longobardi, Franchi e altre razzo gorinaiiiche o germanizzate si disputavano una dopo 1’altra V Italia, e mischiando coi parentadi il sangue sottentrionale a quello latino, componevano farniglie di lignaggio misto. Pur sentencio gli influssi delia ci viltà latina, gli invasori spargevauo tra le popolazioni delia pcmsola i semi dclle istituzioni nordiche; tra le quali furono in origine, o alrneno è fama, quelle marche o ville, che raj> presentarono i primi centri di vita sociale delle popolazioni sparte verso il Reno e il Danúbio, da Cesare c da Tácito chiamate ancho esse cívUcUes. E 1 >1 1 a torto, giacchê vi si nscontrarono molti tratti corauiii alie città latine. Tuttavia ne diílerivano. :í non '4 ' » a quanto si dice, pcrchè ammettevano la sola proprietà collettiva, fondavano il diritto di rendere giustizhi sul possesso dei suolo, riconoscevano la comune responsabilità degli abitanti nella tutela dei viver civile. DallTmiono di pià ville, nacque forse quel yaw, latiuamente pai/us o comilatiis, di cui si è tanto jiarlato da coloro che ci scorgono, or vodrcmo con quanta ragione, il tipo dei municipio italiano risorto dopo d medio evo. Del rosto, come fosse precisamente ordinato questo ffcm non saprei dirlo, giaccliè variano le opinioni deirEichorn, dei Leo, e degli altri dotti, che rapprosentato: ma certamento 1 A :1 ¥● .4 ce lo hanno per capo il Graí o conte assistito dagh Scaliini (sch'>fl‘en, iudices, ricato deir amministrazione avea assessores), e incaeconomica delia polizia piojiriota, sulla reciproca garantia (Gesammihurr/schafl) sulle ■J delia giustizia, giudicando sulla dei consociati accuse e sulle multe generosa cominció a imbastardire ' opera delle compagnie capo conosciuto (Ihrzorj, Dux, Ducn) '(Brilcliten). Ma la pianla . assai prima di pcrvenire in Italia, di ventura, clie sotto un
19 PRELIMINARI lUscorrendo, avrebbero potiilo aiidare inimuni dali iiiíluenza di c[uella civilíà aiitica, in mezzo alia quale presero dimora, od i cui ricordi erauo rimasíi e nelle consuetudini, e negli scritti e nelle gesta gloriose: clic avea disseminate uelle città templi, basiliche, colonne, archi, circhi, acquedotti e mura, sfídando la potenza demolitrice dei tempo e La stessa língua volgare successa alia latina portò Timpronta luaterna, e dette alie istituzioni municipali dei risorgimento denominazioni di origine latina. Eccovi infatti i Consoli, i Priori, gli Assessori, i Mimicipi, e lo stesso nome di Comune, che i Romani adoperano adiettivainente per significare tiitto ciò clie facevasi in comunitcà (1). Eccovi TUniversità, eccovi 18 PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. fermandola altresi autrice dei raunicipio posbarliarico. (Quanto mi par sicura- la prima affermazione, altrettanto trovo azzardata la seconda. Credo anclf io, che la costitiizione nninicipalc romana non potè sopravvivere, se nou eccezionalraente in qualche città che si sottrasse alie invasioni, ed anche in qiiesta fii guasta e sforrnata dagli imperatori bizantini. E vigny ha creduto di ravvisare i lineamenti delia costituzione romana delia barbarie ? il Sa- se pervenuta fino alLepoca dei risorgimento ni alcunc città che appartennero alL Esarcato potia esser vero, ma sarà un’eccezione. Come estenderlo all^ e alie toscane, dove spuntò in tutto il suo goglio il Comune dei risorgimento? come ritenere possibile la perduranza di un istituzione romana, che non ha lasciatc Iracce, là dove piu orde militari invadenti si accavallaron*^ sLille popolazioni romane, e le rinnovarono? II difíicilo sta nel deíerminare qiiali ordini municipali imposero ai vinti, e quanto presero da essi: quali muíazioni müne ebbero luogo nel succedersi delle non hisogna dimenticare, che i conquistatori addomesticandosi si naturalizzarono, alia Pentapoli, il e città loinbarde sublto (lalle singole città, uon è a credersi che conformi fossero le eondizioni ilnlle corti, ed ancora meno j>uò essor parola di una costituzione municipale romana: poichè è già accertato, che piíi nou sussisteva il Comune municipale romano, che il ceto dei possessori romani aveva cessato di esistere, che la popolazione industriale ed agrícola era stata jwsta nella pertinenza dei Longobardi, che solo il Comune longohardo formava il popolo e l’arniata nella città. ♦ E altrove, cap. III, u. õ, pag. 333. < La costituzione Comunale longobarda diventò municipale... Nel suo diritto .. anche il diritto e le istituzioni romano poterono trovar posto: anzi poterono per suo mezzo passare nel diritto ijubblico e uelle pubbliche istituzioni (noi abbiamo riconosciuto in cio iina delle cause, che concorsero alia diffusione e al riconoscimento clel diritto romano già ammesso da Líutprando); e resta quindi ancora la questione, se anche il diritto muni cipale dei medio evo non debba riconoscere una eguale origine: cioè nelle istituzioni romane dei diritto di corte, alteratosi al pari dei diritto privato romano.» (1) Yedi Festos, v° Municqnttm ; Aulus Gellius, XYI, 13; L. 1, § 1, D. aã Munkipalem (L, 1); L. 18, D. de verb. sign. (L, 16); Marquai-dt, Eômvicke Staalsverwallung, pagg. 26 e 28. II nome di Commune e quello di Comviunilai non s’ incontrano sostantivamente nelle fonti testuali: nè il Dirksen le registra nel suo manuale latinilatii foiiliuvi iu7\ civ. Som. Se ne servirono per altro i giuristi dei Jledio Evo, e la derivazione romana di questi nomi è fuori di duhhio. ün 2)asso delle orazioni di Cicerono rii^ortato dal Balbo (Opuscoli citati, fascicolo II, i^ag. 13) riferendosi alia punizione iuflitta dai Romani alia città di Caijua jDer il suo tradimento nella guerra jmnica, cosl parla dei Consiglio comunale. « Maiores nostri Caj^nae magistratus, Senatus, Co7iailium co7)\m7me^ ● omnia denique insígnia reiijublicae sustulerunt, neque aliud quidquam, nisi ● iuane nomen Capuae reliquerunt, non crudelitate (quid enim illis fuit cie- ● recarono cou se: quí^^' varie mvasioni. e siihirono 1’iníiusso deha civiltà latiníi^ forse piii dl quel che riiiscissero a germanizzare V Italia. vogho ricorrero su questo punto ad autorità sospette; citeió 1 Ilegel, il quale nou esita a riconoscere die udi 0 le memorie delia ordine nella civilíà romana ebbero im posto di prim*^ vita puhblica e privata delia società nel meclí<-^ evo (1). E come mai i Goti, i Longobardi, i Frandii, e vi» (1) Hegel, OJ7. dt. cap. III, n. Y. pag. 325. «Non è - por nulla inverosimile, m qneste corti mmHoiimli (!e curto, ro.iao dei longobavdi) continnassa'» » »u.sistere ancl.e pareochie islituaioni dei tempo dei Eomani: e per tal m»*’ entra,.,^ero a oompoi-re 11 nuovo edifloio deUo State. É, per eeempio, poesftil'’ <.l,e nella massa delia plelje delle città, che furono comprese nelle corti reí'" IndnitT !’ ancora parecchie antielie corporasi»”’ .ndnstnah all nopo delle comnni prestasioni di pubblico serymio; passihilc V " K nnbhr aaratore alia testa disimpegiiassero 1 .servigi subalterni P«s5" la pubbkta ammmistrazione. Soltanto per la differenza di sorte e trattamen'" cJí*’ i clericali con un
II ● '-.ii 20 21 PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. PRELIMIMARI roíiü nei successori, solto i quali le due scliiatte s’ininiicarono; (lalle guerre intestino che furono conseguenze deli’antagoni smo, alFordinamento militare dei Duclii per tutta la popolazionc fu presto il passaggio. Sparirono i decurioni e la ciiria: <3 in vece loro sorsero i trihnni e i capiscuole a rappresentare im governo miinicipale in apparenza assai popolare, ma real mente sottoposto airautorità piü militare che civile deiDuchi. Cosí rordinamento municipale romano fu spcnto, senza che il miovo si potesse dire una cosa tutta gótica, o tutta latina. Come procede iunanzi dallardore Per lo jiapiro siaso un color bruiio, Clie non è nero ancora e ’1 biauco muore. il Decurioiio, ed il Sindaco, ap*pellativi f[uesti ultimi che si trovaiio nei Comuni meridionali dopo il XII secolo, e che al ●solo pronunziarli rivelano la derivazione romana. II municipio posharbarico fu dumj^ue Ciualü dovea resultarGj dallo stabiliinento dellc compagnie iiiilitari germaniche sopi’^ le popolazioui romane: un misto di elcmcnti teutonici e di elementi latini, contcmperali in varia guisa a seconda dell<^ circostaiize locali e delle vicende politiche. 9. Eruli, Goti, Ostrogoti furono i primi comj^uistatori, di cui la storia d’ Italia faccia menzione. Da degli Eruli, che spartendo le terre e assegnandono un tei‘Zí> ai suoi seguaci, cominciò la fusione delle schiatto. Quantumpí® barbaro accolse le costiuiianze ossi usei Odoacre romane, nò fece mutauionti notevoli nelle istituzioni e nei governo. Teodorico il succcs-j: sore di Odoacre e il 10. Le vittorie di Belisario suggellato da Narsete a Veste Compsa posero fine al regno Ostrogoto: e Giustiniano si affrettò con la Pragmatica SancUo (1) di richiainare in vigore tntti gli ordini antichi nelle province ricuperate. !Ma altro c volere, altro è potere: e il Cesare d’Oriente dovè questa volta <‘-sperimentare la veriteà dei duro provérbio. La maggior parte delle città italiane rimase per necessità di guerra sotto il governo dei Duchi. Nelle altre, i Municipii ricostituiti non furono che una parodia dolPantica costituzione. I patrimoni inunicipali vonnero amministrati dal curaior successo al patei' civitatis: cletto dai primores e confermato dal vescovo, e obl)ligato a rendero a questi il conto delia gestione. In conclusionc, poter giudiziario, amministrazione e polizía cittadina finirono tutte nelle mani dei vescovo, rappresentante dei popolo; e la costituzione cittadina cominciò a diventarc una teocrazia municipale (2). genio delia monarchia ostrogota, avvi<>: I suoi popoli alia romana cultura; anibi lodo di civiltá o aspirô al tUolo di ãmnimis romanonim. Neanclio sotto TeOdorico r amministrazione municipale por le pO]3olazioni mane, se vogliam credere a Cassiodoro, usei di mano ai natÜ^ rimase tale quali 1’aveano lasciata gli imperatori l)izantini (1)' J bo non che la direziono .superiore, o almcno la sorvcgliani''-'! cho spettava ai vescovi e ai luogotenonti imporiali, fu assun'b^ ■ dai conti 0 graíioni ncll’interesse delia popolazione goticadí mentre rimase nel defemor o paíer civllaUs per la popob^'|| zione romana (2). Ma le virtú dei primo ro ostrogoto non pas^í^' e « mentius, qui etiam exteniis hostibus Nel Rinaldi, U Comnne victis sua saepissime reddiiterunt i^)", * «cc. pag. 35, n. lõ, unò leecersi ' 3" e i tT" " cln.ua, ficai e le istituziom municipali, o ciò che a loro rifori Nel Eoaa, Feudi e Comuni. Origine dei termini iiidicate le costituzioni (1) Coust. I, iu appendice al Códice G-iustinianeo {Aliae aliquot Conslitutionen íii'<liiiiniii, ecc.) piibblicata in Italia nelUanuo 554 e imlirizzata a Narsete. Nel § 11 sono ricliiamato in vigore tutte le antiche leggi e costituzioni vigenti iKíir imiiero cUoriente: e però anclie rordinamento municipale: ut una, Deo 1'oleiilc, fada republica, legiua autem nostrarim uhique prohnretnr audorUai. (2; Hegel, op. dt. cap. I, n. 5, pagg. 96, 101 e segg. -'ivasi. . . - . XVI, pp. 201e segg.» mumcipaU che presero il nome di Comune neH’otA mezzo. (1) Hegel, op. di. loc. dt. pag. 82. (2) Balbo, op, df. pag. 27; Hegel, loc. dl. pag. 92. 1
i -1 23 I'REL1MIXARI 99 PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. clie sia püssibile qual fu la sorie delia costituzione muuicipale nelPepoca di cui si discorro, bisogna distinguere 1 Italia longobarda dali’Italia romana. Le province soggette al regiio longobardo rimascro divise in 3õ 0 3G ducati; ma i duchi nou temiero solianlo il doininio militarc: si presero aiiclie raiuministrazionc civile, i <liritti di giustizia civile e criminale, od ebbero a coadiutori 0 ●li abiscarioni e altro II noto insulto dell imperatrice Sofia aireunuco Narsete provoco, se fama non mente (1), la calata di Alboiiio di qua dalle Alpi. Razza fiera e valorosa, il popolo Longobardo da esso condotto parea destinato a insignorirsi di tiitta 1’Italia; ma incontrò si accanita resisíenza, che un buon terzo delia penisola gli sfuggi. Piantò il nocciolo delia sua potcnza nellc terre, che da lui lianno preso nomo di lombarde; ebbc i ducati del^ Friuli e dei Trentino, d’Ivrea, di Torino, di parte dolla Liguria. In seguito vi aggiunse i ducati di Toscana, dl Lucca, di Castro, di Ronciglione e di Porugia, che tutti insieme costituirono la Tuscia. Nell’Emilia pdi'"si prese Ret?' gio, Piaconza, Parma: e nel : di Benevento e di Salerno. Sul ad esecutori, i gastaldi, gli scarioni specie di ufiiciali, sul carattere dei quali si piiô disputar inolto con poca conclusiono. Rcsero giustizia, componendo la curilíi cíjiüj la quale con quol misto di polori e di funzioni, clve fu il carattere saliente di tutte le istiluzioni pubbliche dei medio evo, teriiic anche Painministrazione dei beni fiscali, ii‘a ,vi erano probabiluiente comprosi quelli delle citla. Queslo ordinamenio soppiantò quello municipale, 0 convertí i Comum 111 tanti ducati, o distretti niinori dei Regno: 1' intera popolazione dei quale veniva composta degli habUatoreí^, dei eives e degli exercilaleSf costituendo ad un tempo il populus e Vexer- ’ D y* raezzogiorno i ducati di SpoletOí rimanente non foce cho soorlerie; e sebbene i moderni studii inclinino ad estendore clomiiúo longobar.lo in rogioni clie poclii amü adeliotro nevansi scampate a quolP invasione, certo ò cho una biioH''* parte d’Italia restó soggetta piú o ineno direttamente pero dt Costantinopoli. (2) Per coniprendore dtmque mcgl'*' cui citus. (1) Sarcbbe assai importante il definirc coro i longobardi alia popolazione romana e ai - . Puna e Paltra cosa sono argomento di controvérsia. \ ha clii dipinge i longobardi nimicissimi delia civilíã, dei nome laverso i romani e qual trattamento fei vescovi. Ma (1) Paulus Diaconus, De gesUs longobardor pioi’ea, tom. I, par. 1). (2) Sebtene il Porti (/< i, p„g. lloscuzm .lol caiatUT» .cano e Jalla pura latiaiu ,tei .locumenti, abbia argomentato. cbc i aidi non posero stab.Ie p.odo in Toacana, tuttavia 6 innegabile, cho una gr»'' o v™! "'T "'"■‘o >'> Toscana settentrio»»"^ , T “í <Tcoya, CM. diptomalico to„»oMrrfo, vol. In, pag. 498. 0a> Oulnr°r íír frn i Vescovi di SiolL di A.CC»; temp.o d. ban t.ovanm Battista, che gli odiflai inalaati dai Longobardi < potevano essore d. at.le diverso dal romano dei bassi tempi: perclrà ro».»’;^ erano I toro arch.tetti: ossia i maestri di Como Oo„^aci„0. ● L» ● d. San G.ovan.u Batt.sta sorse aasai verosimilmente nel Vn o nel Vlfí,f . colo; e porò noi siamo tratti a dichiarare di ● nuova città, di cui quella chiesa formò . ● malgrado clie i nobili aorentini dei iledio scr^' «»«, II, õ (in Denim italicantní icr tino O delia potenza vescovilo: senza ])ietá spogliatori delle chiese (2). Altri storici invccc sono piciii di testimonianze c di asserzioni sulla tolleranza c grandezza di animo di questi invasori; i quali, sebbene abbracciassero 1’arianesimo, lasciarono fino dai tempi di Amari duc ●t» vescovi m ti^í Tiiteni2>i'e"‘so Salerno:e in qualcho imrte 2>erfinodelle Puglie, clie tuttavia nella fedeli all’iuijiero d"orieiite. Vuolsi clie i longobardi nbbiano anebe fatto scon-erie a Reggio di Calabrin. (1) Hegel, op. cif. lo.r. cU. pag. 3'21. (2) Paol. Diae. o}). cit. IV, 0: « Poene onmes ecclesiarum substantias longo bardi, dum adhuc gentilitatis erroro tenerentur, invasere. inassima jiarte restarono 11» origine longobarda and»^ .. . ^ ^ tT c'' come il nocciolo ed il centi‘u. ^ . „ , . , ^vo di tempi piú recenti i'í ● pm un mal mteso vanto di diecendenza romana, un'origine cosl glori»»»: A pagma pm 847 egli allega non pochi altri documeuti che Toscana fossero gastaldi Non dubbie inoltre coiJ»® provano, e altre specie di ufficiali longobardi. sono le memorie dei longobardi a Benevento, a Cav» tb’* I
'ff"' ' t* ●“ 2o PRELIMINARI vili, conservavano i resti dcUa sovranità nominale per mezzo ileirEsarca di Kavenna sulle città deli’Esarcato, delia Romagna e delia Pcutapoli, e per mezzo dei Duchi, degli Ipati, liei Catapani, Irihutari degli esarchi, su Roma, e nelle città meridionali, di cui avrò occasioiie di ragionare fra poco. A '^'enezia la popolaziono di terraferma iiicalzata dagli invasori si era rifugiata nelle isole, dove eleggcva i tribiini ins^ãaricm, i fuliiri Dogi, c portava omaggio nominale alia supremazia delVimperatoro di Costantinopoli. ^la (juesto iinperatore lontano e impotente a difendere i diritti deir impero non avea poi alcuna antorità eífettiva sopra i snoi luogotenenti: e spoglio condera delia dignità di pontofico massimo mancava anche di prestigio agli occhi delle mollitiidini. Gli esarchi e i duchi, nonostante la nominale soggezione, si mantenevano di.scretamente indipendenti: le popolazioni vessate dalle anghcrie íiscali, disgustate dal vile ahhandono, in cui al primo assalto degli invasori le lasciavano le antorità civili c militari che avrehhero dovuto difenderle, si rifngiarono nelle hraccia di quel potere ecclesiastico, che già favorito dagli imperatori, ricco di cultura, âmbito dalle farniglie mantcnutesi in qiialche grandezza, riusciva gradito anclio alie moltitudini, perchò si orgeva a difensore delle plcbi. 11 governo delle città cadeva nelle mani dei vescovi, rappresentanti in sostanza dei popolo, rappreseiitanti in apparonza deli’ imperatore bizantino spodesíato di ogni antorità reale: in modo che qiicsto governo finiva di convertirsi addiritriira in teocrazia municipale. La storia delle invasioni potrà forse dimustrare, che i vescovi uscirono qualche volta liai limiti delia dolcezza evangélica prendendo le armi; tal altra pecearono di íiacchezza noiradcmpimento dcl social miuistero che si addossavano (1). Ma in molto maggior 24 PARTE SPECIALE - TRATTATO II. LIBRO I. Ogni città: uno per la popolazione ariana, e uno per la cattolica: e prestarono poi obbedienza alia regina Teodolinda, . sebbene avesse abiurato rarianesimo. Sostengono che la po polazione longobarda si aceampò nel contado, lasciando libere le città ai . 4 :c -^«í romani, che poterono mantenere le istituzioni tiche e segnatamente la costituzione municipale. Nclla ({uale opinione è formissimo il Savigny (1). Ma le discrepanti opinioni possono fino a un certo punto conciliarsi, i primordi dagli ultimi terapi delia perchè anche quesía razza nordica andò sticandosi nel an- ● 1 c distingnendo invasione loimobardaO man mano addoinemezzogiorno; e tini col naturalizzarsi complO' tamente. Presso alLepoca di Carlomagno, dice il Machiavelli nell introduzione delle storie íioreniino, i longobardi non conservano di straniero altro che il Tuítavia non nome. si può concedere per quanto penso, che popolaziono romana^ delle città si sia governala sotlo i lon go jardi con la costituzione municipale antica: e non mi par provato, che tutte le città indicate dal vSavi stabilmento sotto il domiiiio longobardo la cosa, la costituzione 0 .. 'igny siano rimaste (2). Ma coraunque stitíromana era caduta nelle mani dei vescovi sotto gli imporatoin bizantiiii, e la storia non dá prova altiuia che i longobardi abbiano tollerata Fingereiiza di costoro nelle ammrnistrazioni civili. Potrà darsi qualcl /.lone; ma le eccezioni non bastai a dare il IO singolaro eceo10 a costituire uii sistema, ^ carattore a un periodo storico. 11. La teocrazia municipale compari,scc in tutto il suo rip 'i' 'olgo 1 occhio alie province g-reco-romaiioLli imperatori d oriente, cbe aveano adottato il cristiaiiesimo. e dato largo braccio alP antorità ecclesiastica nelle \ 4 cose ei' numero 4 (1) In una lettevn ili San Gregorio Magno {Epísiol. IX. 4, G) Geimaro ^ esfüvo metropolitano >li Caralis, aceusato tU non essei’si difeso contro Agilolfo. ò Ptícitato tlal Papa a fortificare la città « inmiirla di vettovaglie per resistere a nuovi assalti di barbari. (1) storia, clel cliritto romano nel medio ovo, I, 342 e ee.r„ Tor noTSrpa^s, bra.l. BalH 11. 1, pagg. 238 e segg.). 4 ●); Hegel, op. capit. 0*0* \
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