j ' «I dellt; ●< lli >* mir A i L UlUi u JllLi i 1 J«J í5 I* o S o? A. ‘I COS SPECIALE CONSIDERAZIONB DEI DIRITIO JIODERSO ITALIANO i 1 I DAI. COMMKSIIAtOllK Avv. GIORGIO GIORGI ■i CONSIÜLIERE Dl STATO 4 1 .1 a vol. m. P A K T E SPECIALE LO STATO < tl.NTlNUAZlOXE E VIXE DEI CO.STRATTl. KATTI II.LECITI E UESrONSAlULlTX. DEMANIO 1'UimUCO. QUA8I COKTUATTII mUDIZn UELT.0 STATO. ■ J » '■SI FIRKNZE «I CASA EDITRICR LIllUARIA K R A T lí LLI C A M M E L L I (UAFFAEM.Ü COXTI. 1’roprloUrio) rinzzn (IuHa Sig^orlii. 5. 1892 «
LIBRO I. TITOLO III. ?q=)-.lí(uvo) á,?.lí>-3COg CAPITOLO II. DELLE VARIE SPECIE I)I CONTRATTI CHE SI CONCLUDONO DALLO STATO (Conümuiziom) 3. Locazioni in regia. I. 1. Regía FERROVIÁRIA. Dopo avcr parlato dellc locazioni comuni, è venuto il momento cU volgore raltenzioiio a quello locazioni cU opere, Ic quali consistcndo in regio industriali, chc por il maggior bcne dei cittadini lo Stato esercita da sè, sono rette dagli iitra siuffularla, clio in vista delia condizione spccialissima deli’eserccnte mo<Uíicano rapplicazioiio delle norme di gius comune, qiiantunqiie iii cosiílatti esercizi lo Stato noii íaccia clie svolgere la sua personalità giuridica. Si piiò dubitarc, attesa la inconírastabile prcvalenza delle norme comuni, se iiclla categoria di questc regie venga rettamcnte annoverato Tesercizio delle ferrovie governativo, iu qiiei paesi dove il trasporto ferroviário si trova in tutto o in parte nelle mani dello Stato. Questo fenomeno deli’economia pubblica non si riscontra iiguale in tiitti i paesi; e particolarmente in Italia restò sospeso con la logge dei 27 aprile 1885, che aíEdô 1’esercizio delle reti principali cessionarie. Parlando infatti dei patrimônio ferroviário, ebbi oceasione di notare il fatto (1), e avvcrtii che altra cosa è il PROPRIETÀ LETTERARIA ► a tre Società con- (1) Vedi il vol. II, 128 e segg. 1 Gionui. — 1m Dottvim delle Persone giuridiche. — Vol. III. Prato, tip. Obchetti, FiglioeC.
2 LIBRO I. TITOLO III. 3 CAPITOLO II. la federale svizzera clol 20 marzo 18/5, le c|uali generalmente si applicano andie airesercizio governativo. In Italia invece provvedono a queste misure d’ interesse generale gli articoli 290 e 313 delia legge sui lavori piibblici: il primo dei quali dicliiara i coiicessionari dell’esercizio delle ferrovie pubbliche civilmente responsabüi dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti cagionassero a cliicchessia nell esercizio delle strade ferrate; il secondo estende qiiesta responsabilità alio Stato, quando una ferrovia sia esercitata a spese e per conto suo. Disposizioni piu particolari sono dettate dagli articoli 1, 2 e 3 dei Regolamento 31 ottobre 1873 sulla polizia delle strade-ferrate: a cuí gli articoli 1151 e 1153 dei Códice civile apprestano soltanto la Altri principii sono di ordine meramente privato, e nascono dal contratto di trasporto, sottoposto in generale agli arti coli 1632, 1633, 1644 dei Códice civile, e piii particolarmeníe agli articoli 388 o successivi dei Códice di Quando lo Stato adunque assume Tesercizio di una ferrovia, diviene nel tempo stesso un concessionário e un imprenditore di trasporti. Come concessionário, la sua condizione giuridíca è pari a quella di qualunque altro esercente di ferrovie piibbliclie, in virtü delia esplicita disposizione dei citato articolo 313; come imprenditore di trasporti, diventa un contraente, che lasciata ogni prerogativa autoritaria assume volontariamente la veste d’ imprenditore privato, e si sottomette alie obbligazioni di carattere civile o commerciale, nascenti dal contratto di trasporto. Non credo di dovere insistere nel dimostrarlo, essendo ció che afíermo un principio di diritto riconosciuto dappertutto (1). In Francia, in Germania, in Áustria e in Svizzera ò anche sanzionato, come dissi, da leggi speciali; nel Belgio, dopo aver dato occasione a gravi dispute, che tennero possedere una reto ferroviária, altra Taverne 1’esercizio. Dissi pure controt ertibile, se lo Stato, quando anche sia possessore dl hnee ferroviarie, o per averle costruite o riscattate, faccia jene a esercitarle da sè. Ci sono pubblicisti delia scuola dol Bluntschh proclm ad allargare il concetto e il fine dello e il tutore di tutti gli interessi rUS stf abbandonato al1 industria privata un servizio d’interesse vitalità nazionale. ]\ía Beaulieu, supremo per la non mancano gli oppositori. Lerove molti seguaci delia scuola liberale pugnano dal convertire lo Stato i consentono l’azione economica, reesercente di industrie: gÜ appena 1 alta sorveglianza e governativa Tesercizio delle ferrovi convemonza pubblica e deli’ interesse dello 1 come ognnn vedo, piú di opportunitá cie iisolversi secondo luoghi 1’ operosità privata presagire, clie all per contencre con le nei limiti delia Stato. Questione, sanzione. di principio, e da e tempi. Disgraziatamente, da noi ■a non e troppa; e la Asercizio delle ferrovi sua scarsezza lascia rovie non potrà mai essere ■ reti principali siano Interessa dunque anche sotto ncordare i principii fondamentali delia commercio. Gsíraneo lo Stato, (B^antunque per ora le mano di privati speculatori. li nspetto pratico di i’egia ferroviária. in Alcuni di zioni contrattiali, e'‘Ii7snIa'^'*'^'’T relapossono entrare nel clmpT ddl 'T voglio diro il Códice civile e il Col’ sono lo norme sulla polizia e sulla s!'“ "°““«ccio. TaU una ferro*!°rp!lbUca'”ir!l sanzionato día leggi specialil’] terminano gli obblighi delle amlinietr’aziòll'°'’''‘'’‘"““'*® m riguardo all’ interesse nnbl.K.,, ferroviane, tanto tlol contratto di trasportole potrei’ francese dei 5 luglio 184Õ P inm ™ P'"'' «sempio la legge tedesca dei 7 giu^no isll l ^ " ° ^ dei 15 marzo 1869, clie sicurezza delle strade fei*' 1'aíe, a cui va cizio di «i trovano (1) Vedi Sourdat, Mcup. 1030, lOõõ ; Larombière, oj). cil. 1384, 14 e segg.; Loening, Die Eaftung des Siaais, ecc. i>agg. 73, 74 ; Gabba, Qiiesí. di dir. civ. pag. 128. V I
● H 5 CAPITOLO II. tuto con gli Allegati alia legge fiel 27 aprile 1885 stabilirc le coiulizioni dei loro trasporto e costituirsi iiii vero gius singolarc, clie iii molto parti deroga alie norme comuni, cosi uno Stato può íare altrettanto, (guando eserciti da sè una o piíi rcti ferroviarie. I temperamenti alia eíTrenata facoltà di modiíicare la coinune leggo si Irovano a proposito delle clausolc dcttc di resj^onsabilità Umitata. Invero, ponendo mente al caraítcre dei lutto diverso, clic lianno gli obbliglii dcl conces sionário 0 mirano alia siciirezza porsonale dei viaggiatori e all’ incülumità degli interessi patrimoniali c personali dei terzi: gli obblighi coritrattuali deli’ impronditore, che riguardino solíanto il trasporto delle mcrci, apparisce, clie i primi esscndo di ordinc pubblico, non comportano veruna claiisola d’immunità, nessuna rcstrizione di responsabilità; i sccondi invece, esscndo di mero carattcre c interesse patrirnonialo privato, possono venir modiíicati dalle clausole di responsabilitò. limitala, bon inteso linchò non si pattoggi ne dolu.s praesielur. Tali sono, respinte Ic esagerazioni prcccdenti, i canoni meglio appurati doDa scienza, cd i critori pratici a cui si informano ftuasi tutte Ic modcrne Icgislazioni in ma téria di trasporti (1). Tali sono pure le massime da adottarsi in tema di trasporto ferroviário. Se non cbe, atteso qucl monopolio, cbe per nccessilà di cose godono le ferrovic, il nostro legislatoro ba voluto, cbe nemmeno in questa matéria dei trasporto di merci le amministrazioni ferroviarie abbiano piena balia di minoraro la loro responsal)ililà. Non lo possono faro, se non a patto di concedere una diminuzione dei ])rezzo, me diante larifíe spcciali (2). Tali finalincnto sono i principii, a cui va soUoposto lo Stato, {guando il Governo faccia da sè Tesercente c l’imprendÍtore di trasporti per strado ferrato. 4 LIBRO I. TITOLO III. titubante la Cassazione di Bruxelles, ba finito por trioiifaro. II cbe può vedersi nelle moltc decisioni, cbo bauno riconosciuta la responsabilità civile dello Stato, attesa la sua qualità di privato concessionário e imprenditore, cbe egii assumo volontariamente con Tescrcizio ferroviário (1). In Italia, nessuno a mia notizia ba messo in dub])io cbe si applicbino alio Stato, f|uando esercita una ferrovia, tutte lo norme comuni sulbesercizio delle ferrovic e sulF impresa trasporti: elo stesso Mantellini, patrono prerogative erariali, lo insegnò senza reíicenzc (2). 2, Turci sincjulcivici a pro dello Stato si possono soltanto trovare in virtíi dei principii fondamentali, sul contrattQ di trasporto: giaccbò nel concetto delle leggi civili, ogni ia^' prenditore di trasporti ò giudice e moderatoro degli obbligld cbo assume, detorrninandogU mediante regolamenti particolai’^ cbo fauno legge tra esso e (piolli coi quali contratta(3). Questa facoltà per altro, molto combattuta ■ in genere, e nel trasporto ferroviário in 1 di sospetto dello non . t c e nel contratto di trasporto . , particolare, solb'^ certo hmitazioni di ordine pubblico, cbe neanebo lo Stato p^ò usarne arbitrariamente. Ogni esercente di una ferrovia pol'' blica puo senza dubbio determinaro con regolamenti «^'li orari» lo tariíTo gonorali e speciali dei trasporto, le condizioni di invio e dl resa dello morei, cd altri obblighi delia stessa natura. Nò il monopolio cbe aceompagna di fatto Tescrcizio dl una ferrovia ●*í -■i ■●t ... ®®sere di ostacolo alk valitUtá di ques<® disposizion., perd.è a'tutelarc 1’interesse di coloro, cho del>' bono servirs. delia ferrovia cd accettarne i patti, provvecl'> l approvazioiie governativa, sempre necessária per la valbU‘-^^ regolamenti. Come ,lun.iue lo Società eserconti hanno } »; dei '1 (1) Vocli Sainctelette, Hcspons. et garaniie, Chap. III, nn. 21 e segg.; Saleillps, oii. cit. iiag. 389, il quale osserva, como questo sistema sia adottato auche dal recente progetto tedesco. (2) Art. 416 Cod. comm. (1) PasicriWc belge, 1850, 104, 293; '437 ; 1873, I, 90 ; 187-1, viomlcs, pag. 827. (2) Mantellini, op. dl. I, (8) Art. 1633 Cod. civ.’ í b 102 ; 1852, I, 370 ; 1870, I, 199 ; 1872, ^ , 148; Vauthier, ttude nitr les pag. 492. pag. 188 e II
● ^ 6 lIBRO I. TITOLO III. CAPITOLO II. raziocinio e l’incluzione, se non lo confermassero molte attestazioni delia storia primitiva e i moniimenti deirarcheolog:ia (1). Ma il commercio avea bisognó delle ali, come il suo mitico Dio: 0 almeno di im centauro vivo, clie prestasse all’uomo la velocilà dol quadrúpede. 1 colombi viaggiatori e i corrieri furono presíi ad appagarlo. L’origiiie dei primi si perde nei tempi antistorici; e rimonta a quel messaggoro alato che porto ueU’arca biblica il ramoscello d’olivo. Dopo 1’epoca primitiva il colombo viaggiatorc rifece di quando iii quando la sua comparita tra gli uomini civilij c lo ricordano Plinio il vecchio (2), il ÕÕ salmo di David, l’ode 9“ di Anacreonte, e una elegia di Tibullo (3). Al di d’oggi vola por istiiito da una ad un’altra i La regia ferroviária non offre dunque matéria di studi speciali, neaiiche in ciò che spetta agli ücra üngularia. Potrá forse doventare soggetto di studi nuovi, quando entrerá nel dominio dei giure internazionale, verso cui lo sospingoiio i voti dei commercio i tentativi degli statisti (1). e IL . Regia dblla Posta, a) Sue orUjínl e caraiteristicULa regia delia Posta lia molti punti di analogia erroviana; ma iie difíerisco per il suo carattero cosmopolita, che ne ha già fatto un mezzo di comunione fra tutti i popoli: ^ dovuncpie un istituziono gelosamente conservata dallo-Stato. Onde è, che devo rifarmi un poco inii da alto, commciando dalle origini; e poi trattare dei suoi ufSci con particolanta maggiore di ipiel che lio falto per le ferrovie. anto piu, che le nozioni sul diritto postale, vero ias üngulare nella personahtà giuridica dello Stato, si cercherebbero inutilmente leggendo le quella con \ (1) GU annali delia China divulgati dagli Siiagnuoli parlano dei messaggevi fino dalle origini mondiali. Quelli dei popolo As?ii*io nan-ano degli ordini, che Semiramide al suo apparoceliiarsi per il viaggio delle Indie divulgava me diante i nunzi lungo via da percorrere. La Sacra Scrittura attesta dei cor rieri, che diffondevano quelli dei re Assuero tra i popoli stanziati uelle varie parti dei suo reame (Z-2Vn*o ãiBHer, III, 12). Aggiungansi i monumenti egizi di ogni sorta, che nei geroglifici ralligurano il messo fino dai tem}n dei Faraoni. Oltre a ciò, in Diodoro Siculo e in Cornelio ííipote {Miltiades, cap. IV) si trovano ricordati gli hermeroãron, sorta di messi che in lan giorno spargevano fra le città elleniche ora le notizie festive dei giuochi olimpici, ora le calanritose invasioni dei Persiani o dei Macedoni. Un vaso greco dei Museo di Napoli rappresenta 1’Hermerodron, che tenenclo la lancia nella sinistra presenta con la destra un diptico a un vecchio seduto. Finalmente, che altro furono i vintore‘i, i cursores, i tahcllarii, gli staiores presso i Eoniani, se non schiavi o libei^ti, che restavano ai servigi dei padrone per compiervi l’iiiíicio di messi? Del resto, su tali notizie storiche, e sulle altre che verranno in seguito, è da consultarsi la erudita opera di O. Vei'edarius, Das Buch von der WeUposl; Dn/icickehiiifj und ]Vesen der Pos! und der Teleyraphie in Wclticerlcer fBerlin. ileidinger, 188õ). L’ aiatore ricorda fra le molte, due iscrizioni trovate presso Metz in una pietra votiva sepolta (Deae Mapontiae Iidius Paternus Udjellarius ex voto) : e in iin frammento dei üuseo Vaticano (C. Vibto Frontoni vialori, quaestorio ah acrario): e molte iscrizioni dei tempi di Vespasiano, in cui fioriroifo i t(d)cUarii. (2) JIk(or. natural. LX, 87. (8) Lib. 1, 7, Strofa 9. Quid referam, ut volitet crebras intacta per xirbes Álha Palaestino sancta columha Syro. í » ●í I i .'I , ^ , opere, che si occupauo clel contratto tU trasporto ordinário o ferroviário. Sarò brevíssimo sul primo il Piü aiitico istrumento di cornimicazione delia specio umana nella ha dovuto essere 1’ uomo da di viva sua nativa semplicità. - nunzio 0 messo, che 0 passa Tambasciata; ü messaggio avuto, come il mO' po}'laleile)'e i sè stesso. II porta la commissione, messo a piedi, che ignaro dei derno yedone ruralc, il porti ia lettera o il ni voce . < il faUoríno nosiaUf piogo cluuso. Ce lo direhbcro senz’altro ü ●< O 4 ● i (1) Già per 1’ iniziativa degU svizzeri Christ congressideidelegati delia Gennani uel Liissembur ®_®®*gneur si sono riuuiti fío, deir Olanda, delia Eusil dellÍT’- condo che fu tenuto i„ Bou.a presso alia fine deUSsr""' “ artiooli. Adesso è gü tandita una te™ oonferenaT? ™ uiezenza da tenersi prossiniadue mente a Bruxelles. k. ●4
■ ’S! < ●. 9 CAPITOLO II. Egiziani dei carro per il írasporto dei grossi materiali occorsi per le costruzioni dei templi, degli obelisclii, delle piramidi. E coi detti di Vitriivio consiionano i racconti di Erodoto, a proposito degli Assiri, dei Persiani e di altri popoli di antica civiltà orientale. Nè mancaiio tradizioni dei popolo ellenico. Leggete gli storici, c troverete iion so quante tra dizioni dei carriaggio militare adoperato dai Greci nella battagdia di Platea. Intanto la civiltà volgeva ogni di piü da Oriente a Occideníc, e propagava presso il popolo latino Tarte dei carriaggio. Quando i Romani ebbero scliiuse al commercio TAppia, TAurelia, la Flamminia, TEmilia, la Collatina, la Salaria, la Preiicstina, TAsinaria, la Campania e tante altre vie consolari, Tabbondanza dei veicoli gareggiò con T imponenza delle strade. Trovi allora la rheda, il chiimi e gli altri carri leggeri (1); vedi la clahula^ il carpentwn, il currum, il birotum, il plaustrum, Varcera, il 'celiiculimi e gli altri carri pesanti (2). Curioso sarebbe il riscontrare come qiicste diverse specie di carri perfczionandosi siano poi divenuti i nostri Cah.?, i CahrioleU, i Faàfon, le CalècJies, i Brouijliam, le Victorie, i Landò, non cbe gli Omnibiis, e le BiUrjenze: e tante altre forme di carri da trasporti, di cui-è ricca T industria moderna. Ma basti cosi; percliè se i vehiciila, e le clahulae furono gli strumcnti dcl curs^is publicus romano 8 LIBRO I. TITOLO III. delle sue stazioni, portando al collo la tessera segnata dalle 1 mani delTuomo: utile striimento di comunicazione, f|uaiido le ] necessita delia guerra, o le calamità natiirali non no per- 1 mettono dePpiú rapidi e sicuri. In maggior copia sono i ricordi j dei corrieri equestri, clie si trovano presso i popoli antichi,- I bencliè disparatissimi di luoghi e di stirpi. E non solo i ca- | ^alli, ma i muli, i dromedari, i cammelli, gli clofanti hanno | concorso ai servigi delT uomo, secondo le varie attitudini ei ^ari bisogni. Ed eccoci alTAsia, teatro primo delTiiicivilimento | umano, coi suoi postiglioni. Secondo le cronache di Marco Polo, ^ i Chinesi . a * 4 si A antano dei cavalli da posta fino da tempo reniotissimo: e memorie non meno autenticlie attribuiscono alia Persia il herd, o cavallo da muta, origine forso dei latino veredm e dol teutonico pferd. Hanno poi valore storico, c appartongono a uidepoca posteriore, i ceimi che líelle pagine dl Erodoto, nella Ciropedia di Senofonte, e nelle Vite di PluloUoo quelli espreesi . che Ceeare spediva dalla Gallia su vdoci corridori per portare in Roma Teco delle 1 eplüpium, la sella, i , eruditi, clie attcstano la volta auche sue vittorie. E la straguUh suppedanea, sono nomi ben noti agÜ - vita* e T i - - incremento delT equitazione, comunicazioni o-li omnibus e le dia servigio di » o presso il popolo romano (1). ''<^1 oa.nmolU <lulibia fede, come DiotojáX e 'Tè «otlo silenzio le slitte, le tre.^^e e ,.n ‘u poiché colo con PaperturadSe sü-ade rn/lT‘f ' coi carri a ruole Tarto r1p5 + ’ ' ed amtandosí a ruoie, 1 arte dei trasport e delle potè fare un alíro osservatore, (1) « Longissimas vias incredibili celeritate confecit expeditas, meritória . rheãa, centena passuum millia in singulos dies. » di Cesave, cap. õ7. ● Decem horis noctariiis quinquàginta sex millia passuum cisis pervolavit. » Cicero pro Roscio. < Obviam fit ei Clodius, expeditas in equo: nuUa rheda. . Lo stesso pro Cosl Svetonio nella vita I Milone. Auche Oi-azio (Satira V, Libro I v® 82) descrivendo piacevolmente il suo viaggio da Roma a Brindisi in compagiiia di Mecenate, parla di SJi.IV nullia percorse rapidamente sulla rheda da Trivici, sui confini delia Campania, in giíi. Quattuor hinc rapimur ciginti ef miUia rheãis. (2) Se rhcdam umrpet, cui birotum iJennmuni est. Cod. Theod. I ^ , corrispondcnxo narrn nel '-l^^io, oeatto e veridico "olla sna Archdettura l’„co che fecoro gü i Í O^sar, vuolai effi-
r r ,r11 CAPITOLO II. Ma cli ciò basti: chè Timporíaiiza delia Posta nei nostri studii, non sta noU’avere Tocchio sui mozzi materiali cU trasportoj bonsi nel consideraria come istituzione statuale, organata dal Governo e incorporata negli ordini pubblici dello Stato. Testò vcdemmo, come le poste regolafi dei cavalli siano un’antichissiraa istituzione delia China, dove, se veridiche sono le narrazioni dei viaggiatori, furono mantenutc delle stazioni permanenti o uíFici postali (ja-ub). Può anchc credersi por vero, clie lo stcsso sia accaduto nel Giappone, impero di anticliissima civiltà, non remoto dalla China; c íorso anche tra gli iVssiri 0 i Babilonesi. B darò por verosimile, ciò che affermavasi di alcuni popoli doirAmcrica, che prima anco di esscre occupati da colonie curopee, avessero servigi postali a similitudino dei nostri. Cosi le leggcnde dicono dcl Peru; cosí alfcrmasi con maggiore probal)ilità dei Messico, dove Fernando Cortcz trovò servizio di corrieri continuo e regolaro; cosi íinalmente può supporsi con fondamento di tutti quei popoli, che essendo sparsi per regioni assai vaste, ebbcro per tempo bisogno di uii sistema ordinato di comunicazione tra Ic varie parti dello Stato. ^la lasciando le induzioni egli è certo, che la Posta dei cavalli, qualo si conobbc e si denominò in Europa, c da qucsta poi si distose su tutte le altre parti dcl globo, ò di origine Persiana, c deve la sua posteriorc (Uíliisiono alF impero romano. Colui che fondò la Posta come istituzione pubblica e sollevolla a tal grado di rinomanza da trovare irailatori, fu Ciro re di Pérsia: il qualc, come si raccoglic da Erodolo e Sonofonte, instaurò una reto ben collogaía di .stazioni, per le muíe dei cavalli e por lo scambio delle corrispondenze (mansiones rcf/ias, seu dixersoria imlcherrima); c la mantenno con prestazioni obbligatorio di cornuni c di cavalli e con imposizioni di danaro (an~ f/ariantm vel peranyariarum praestaUo). II popolo romano si appropriò piü tardi 1’ utilc istituzione, c il furto benefico si propagò por mezzo suo ncllc età succossive. Come il nome di veredi attcsla la remota origine persiana, cosi quello di 10 LIBRO I. TITOLO III. ligenze, le messaç/ycrie, le malles-postcs e i mail-coaclies cUvennero in tempi piíi recenti gli atlrezzi tlella Posta 1'incliè la iecüiitlità deli’ingegno umano non ancora esaurita mvcntò la trazione meccanica, i tramways o le strade di forro: portentose novità che trasformarono uifaltra volta lo condidel trasporto postale, e ci condussero alie ai carn-bagagli-posta, alie messaggorie arnbulanti, alie volande e alie valigie postali. che rapitc dai vapori por poco gareggiano nolla voga con la rapiditá dei telegrafo Certo, al compimento dello comunicazioni postali corso le valigie natanti. Ma io non voglio trattenermi sulla nascua e sm progressi delia navigazione. 11 tronco d’alboro, e infi rt; delh navi ^ mettorci ■ sotfocchio la storia delia naMgazione: servirono c servono al poli divisi dalle i a cavalli’ zioni carrozzc o sono oc- .'i i 1 commercio dei pòcorreo que nad(h a traversa a nuoto i fiumi dol capo la corrispondenza postalo (1). Nemvelocipodi e sui trasporti aorei: pedono rrlMe'™U i'oT"’ ° io hualche grande metroponr‘'fo'" tiche hanno sorviio a certe duo mezzi di molto meglio dei con 1'aiuto dei paio de valz I'erü, portando sul e 1 meno voglio trattenermi giacchò, il comunicazioni aereostanecessita di guerra, sono tuttavia comunicazione che non accennano a divenird navi.Tazr^^^^T^^ ^«^™'-ie. sono nau^azione. cho trasportando la Valigia del- ''ll® comunicapopoh longinqui normali, o almeno Compagnie di rindie e lo le IMessaggerie zioni postali anclie tra i piglia stanza la civiltà e transoceanici, dov^ annodano relazioni commcrciall’ (1) Vedi Voyago de Humbold et Bouplaud An ● (2) La Posta pneumática è esercitnfn^ ● ’ P^toreaq,u2, Pavi Prancia dalla qualche città deli fm-ono usate nel^as<,Pr^ir^ r ael 187Ü. ● dol 1848: i 1810. Inghilterrfl ^ comunicazioniaereostaticlic 1“ ciuelli di Metz e di Parigí is A
13 1 CAPITOLO II. Mulomedici, i Carjieyitarii, i 'MuUone&i gli Hippocomi, gli Apparitores, destinati a prestar opera di veterinari o di falegnami, ovvero a notiíicare le tractoriae o líterae evectionis. Le ultime leggi sul Cursais publicus sono di Teodosio II (408-450), di Leone (457-474) e di Anastasio (518). Complemento dei ciirsufi puhlícus fu certo la navigazione, cui erano- preposti i naviciilarii, e servivano le naves cur sor iae, le fwjaces e fors’anco le onerariae. II Bollettino delFistituto di corrispondenza arclieologica (1) fa cenno di memorie attestanti una linea postalc marittima, clie i Romani avrebbero manteniita fra Ostia e la foce dei Tevere; e Sidonio Apollinare (2) parla di una comunicazione íluviale fra il Ticino e il Po. Che se ciò non bastasse a comprovare Fuso delia navigazione in servigio delle corrispohdenze, citano gli eruditi anclie i brani di non so qual legge delFanno 380 delFèra volgare. Lineae, vel amictoriae, ivi è scritto, (ptibus hactenus onerariae rhedae solehant, nec uUerius rhedis, sed ünfjariis vel navibtts dirí^anfur. Del resto, fu certo mediante iin servizio regolare di navi gazione, clie F impero romano dai porti di Brindisi, o di Xapoli, 0 di Ostia pote mantenere comunicazioni con FAfrica, con FAsia, con la Sicilia, con Rodi, con Malta e Costaniinopoli (3). 4. Piovuti i barbari nelF Europa culta, caduto F impero ro mano e la civiltà antica, dovè sparire anche il cw'sus publicus. Dice.si, che in Francia Clodoveo cercasse di restaimaro le literae evectionis e le tractoriae; tentativo rinnovato da Cloíario secondo, da Gregorio di Toiirs e da Cario Magno, per tacere di altri monarcbi delFepoche barbariche o medioevali. Ma per esser giusti, se una Posta rinacque nel Medio Evo, non fu certo in grazia delia potestâ regia poco potente, sib12 t. LIBRO I. TITOLO III. Posta depone delia derivazione latina. Posta essendo contra- ^ zione di posiia, clie nel natio significato qualificava la | tatio posita per mutare i cavalli (veredorum slahidmn o di- I versorium e^quorum ad citrsiiram); nonchè la statlo o nmlatio 2^osila pernoctanãi causa. Onde nacque il correr la i^osía, e ■poi il suo íraslato nel senso, che oggi Fuso gli assegna (!)● Aegh ultimi tempi delia repiibblica si fecero in Roma ' priini sap dei cwrsus puhlicus; il quale da Otlaviano Au- í gus 0 ebbe di poi staíuale ordinamento (2). Oltre le manisones e le sfafiones, i veredí e i veredarii, i tahellari, prestazioni servih surrogate piu tardi da una tassa (tracioria saldi^'n costituirono come in Pérsia i capi' ® leggenda veliiculatione ,| amichi scrittn ^ ^^nete romane, come udi accenni di I <loveíte'essie tah P™'’are, che la franchigi^ | tadiiú henemeriti ddh ° ^ sifvs lahr/Zm.,-. . ’ ^ soggiacera al PrciepO- ■ in R “i P-W.C, al pLrect^. Praeforio | weí ■Kehiculoru-,rA) ” ctírsualíum equorU>» rayendaHi. Intendenti delle etazion^ ^ mancipes, che sorrastav por amministrare e f i 1 l r. t i I 1 l 0 maestri di posta, erano ano agh StaUonarii, agli Sírator(^^ mantenere la stalla, gU coadiuvavano ' r - 1 ●: N l 1 *0’ I ' '1) Dicesi che questa etimologia sia Onono m dei 1216 o 1017 . ,, ^ ^^stificata CastigUa i„torno a. IA is! a B«Uno. E Sp”°A?reir”ta ‘'“«olte nel JSInseo ● lem instituit. ne magistral^ enrsum (4.) Da o c'avu/a^, che erano * 5B. eTe\~’ 5 anclie dai lihri tli j ordinaime dei re Alfoiiso ^ ír‘ (1) Anno 187Õ, pag. Õ. (2) Tjpvífól. I, D. (3) Veredaidus, op. cit. loc. cit. di l V üsc»' santi. Vedi Veredariu.s I I ' ) Op, .rit. fí r*
1 « ^ lü CAPITOLO II. blica potente! Tuttavia non mancavano certamente i lyrocacci 0 'procaccini, cli cui abbiamo un ricordo autentico dalla vita di Benvenuto Cellini, dove il bizzarro scrittore descrive ü suo viaggio da Firenze a A^enezia per Ferrara in compagnia dei compare Triboliiio, e con Topera dei procaccia Lamentoiie (1). Gli ultimi procaccini rimasero in Toscana fino a poclii lustri addiotro: dove avevano tenuto il servizio delle corrispondenze a conto dei Comuni e dei pubblico anclie in concorrenza delia Posta di Stato che era andata nascendo. 5. Si attribuisce a Leonardo Taxis, delia stirpe dei Torriani di Bergamo^' di avere instaurato sotto gli auspici dei Principati moderni la Regia postale delle corrispondenze caparrando e confiscando a pro dello Stato T industria dei trasporti. Per opera dei Taxis voglionsi istituite intorno al 1500 lô jDOste austriaclie e il inonopolio: alie quali successero secolo dopo quelle germaniche e il ReiclisposixjHvilegium. E ])oichè la Francia fino da Liügi XI aveva fatto qualclie passo verso la Posta di Stato, la regia postale fu istituita dai successori di lui distinta nella Poste auoo lettres e nella Poste anx chevauXf bendosi a peine de la vie di far concorrenza alie Messaggerie reali senza il permesso dei Re, ou du (/rand maitre coureur (2). Le vicendc politiche costrinsero 1’ Italia ad essere piò o meno 14 LIBRO I. TITOLO III. bene dello spirito di associazione, opera fecondatrice di tanti germi sepolti dalla barbarie e risorti secondo il iiuovo g’eiiio dei tempi. I raessaggeri, i oorrieri, le staflfette, i postiglioni, i procaccini uscirono fuori dal seno delle associazioiii religiose, industriali o municipali. Fiirono da prima il corteggio degli Abati e dei Rettori; di poi gli stessi consoci che nelF interesse comune recapitarano le corrispondenze; fincliè i corneri divennero a grado a grado una corporazione essi medesimi, che si posero a serrigio dei pubblico, delle universita, dei municipi. Grande svolgimento ebbero in Germania, dore sorsero i messaggeri delle associazioni monastiche (Klosterhote,i) e delle uniyersità dl studi (Unwerdtãhboten): la posta dei macellari (iletzgerposten), quella degli ordini eaueTê la posta P P an e delle citta (Staatsboten wesen) (1). Delia FranautorizzT'Í'’r 'l«H’Università di Parigh autorizzate da Luigi XI e poi estese a E fuma clie da un bernese tuiU una posta elvetico-italiana mentre parallela e coordinata ^enezia, che in niimoro di 32 giore costituirono golari privilegi i . alia repubblica. E , acun .' cia servizio dei pubblicovenisse nel XVII secolo isti- ^ tra i due versanti delle Alpi* sorgeva quella dei Corrieri fl* o retti da un corriere corporazione importante, ebbero sincontraccambio di e garantita con le piü severe sanzioni, proiuna in tassa che pagarono suppongo che sia síata Ta PoÍrdeL'''”'' e molte città italiane parrucclneri fra hione -.;o. «nUf “:'r" cipati moderni. Pur troppo basta^ convincersi, che nel XM Seôolo giacchè frequenti ficoltà delle una (1) Vitíi cli Benvenuto Cellini sci-itta Ja lui meclesimo; Libro I, § 86. Accompagnammoci con il procaccia di Venezia, il quale si cbiamava per sopranuome Lamentone: con sera in fra l’altre Piazza, il detto Lamentone amlô a trovare alcuiio de’fuorusciti, a portar loro lettere e iinbasciate da parte delle loro mogli; di notte ivi comjMirse Niccolò Beuiutendi, e Piero sno fratello, ed un altro veccliione, qual credo che fosse laeopo Nardi, insieme con parecchi altri giovani; i quali súbito giunti, dimandavano il 2»‘ocaccia ciascuno delle sue brigate di Piroiize. (●2) Eclitti di Enrico III, di Enrico IV; Decreti dei Consiglio dei 18 giugno e 29 novembre 1681. ° esso audammo di compagnia, e i)assato Bologna, una arnvammo a Feirara; e quivi alloggiati all’ osteria di 1 iiel \ posta sorgessero i prb^' leggere il Machiavelli non dovettero essere propizi®’ comnnT'’-' l"! scnttore sulle difcomumcaziom. Ed era Segretario di E fattosi vicino a un’ora I i Rcpub' una (1) Veredarius, op. dl. pagg. 73 e segg. J 1
1 16 LIBRO I. TITOLO III. ligia agh staieri anche negli ordinamenti delle varií Stati in cui fu divisa CAPITOLO II. 17 Questo avviamento e questo indirizzo ancora lontani daH'i::i mobilità (1), sono 1 attuazione incipiente dei pensiero moderno: mirano a iiniíicare la Posta in tutto il globo abiíal>ile, gliono clic im di le poste: e i ● prima deirunificazione dei Regno, teiiteunarono fra i sistemi austriaci o francesi; larglieggia-i rono piu 0 meno nelle concessioni, ma dovunriue la ros» (lelle cornsponclenze fu in mano clello Stato. Finclic costituiti utü gh itahani acl umtá di reggimento politico, la legge dei o maggio 186^ ordinô rAmministrazione delle Poste, conceii-J randone i servigi in mano dello Stato, e garantendogli co.P una privativa. Cosí la posta delle corrispondenze, riprendendo le aiiticlie; tradizioni, è tornata ad essere da noi come altrove una Regi>d dello Stato. Ma sicconie il cosmppolitismo crescente dei sei-‘ vigi dl trasportomaltolleravarangustia dei confini politici/ eeco clie da podii anni la Posta si è spinta oltre a c “-sonata VUnionc unive>-lt t jí Zf : Stephan, segretario Ben s m la convenzione internazional» I sÍonnli?’ via degli accorí; ! cosmopoliü, sanzionaudo norme, condizioni e tariffe general' | il p “"'■l^Po-wlenze epistolari in ipuasl tuttoi ™ "«“io internazLuale per; le “mí itr ® ° ^'“Segno nello stringere nno''' | serv^rT interessato prov^dder<-;* Vegni di PariM e ’i ‘''scossioni, coi j nl 1886 resTesJr ''arie epoche dal l8'f’ 14 lugiio 1881 e' ”5 'l''l'® leggi 27 marzo iS'*'’: paesi rimasti bori iella^l^a delia Lega provvedono i trattati specime vocorrispondenze possano volare da im polo all altro, e da oriente a occidente, come in uno Stato solo e sotto un -Vmministrazione sola (2). Fino a ora per altro lianno pro\ediito soltanto ad adattare in un sistema conforme i ser- \igi tecnici c le íariífo: poco o nulla statnirono sulle sabilità delle varie amministrazioni, nessun principio nuovo proclamarono sull efficacia giuridica delia Posta, confontandosi in (piesto rispetto di mantenere ed estendcre 1’applicazionc doi principii conosciuti, e lasciando clie ogni Stato provvedesse a proprio talento in ciò che concerne la privativa e il servizio interno. responE a questo por Tappiinto ba provveduto il nostro legislatorc coa la Icggc dei 20 giugno 1889 testo único, raodiíicata in parte dalla successiva dei 12 giugno 1890; e col regolaraento dei 2 lugiio 1890. Tale in succiiito ò la storia. Che sc ora taluuo volesse tra i servigi delia posta antica e quelli delia moderna istituire un confronto utile ad apprezzare poi al suo giusto valore la natura giuridica dei rapporti cbe no derivano, sarebbe facile avvedersi che lianno súbito doppia ed opposta trasformazione. Da un lato invero la Posta dclFèra contemporânea estende il giro delle sue operazioiii agli aílari di cambio: giaccbò, inontre in antico il trasporto dei danaro era sempre maierialc, oggi è divenuto simbolico, mercê i titoli di credito clie lo rappresentano. E porciò la Posta nelle operazioni pecuniarie ha proso il carattere di una banca di circolazione. E non basta; perchò questa facilita di trasmetterc simbolica mente i valori ITia indotta ad assumere ancho certi servigi, ad altri cb* (1) Del 9 ottobre 1874, Italia dalla legge 25 provYÍdei-0 alio scambT^rplcSrsI^^T^ Lisbona dei 3 novembre : valeur) al sei-vizio delle rimessioni pCL dédaraííon^ gnizione personale (Livreis d>i<U,u4, ^'^^^onvrcment): ai titoli d. x-atificata nel 3 inaggio 1875. nxaggio 1875, resa esecutovi® (1) L’ ultimo Congresso si è teimto in Vieima nel giugno 1891 ; lia pro posto nxiore riforme e indicato Washington per sede di uu lutm-o congresso. (2) Kluber, D:is Poslwesen iit Dcuisrlilatiâ, pag. 2. Giorqi. — Za Doitrina Mie Persoiu giui idiche. — Vol. JII. 2
19 CAPITOLO II. Ma qualunqiie sia il giudizio che la scienza dei diritto amministrativo e r economia pubblica possono portare suDa Regia delia posta e sulla privativa che in vario grado 1’accompagna (1), non spetta a quesf opera 1’occuparsene, giaccbè Tordinamento amministrativo può interessare soltanto il tecni18 LIBRO I- TITOLO III. come le riscossioni, o Ic associazioni a giornali, clie si compiono mediante cambi di danaro da liiogo a luogo. Anche in ■ quanto attiene ai trasporii materiali TAjuministrazione delle poste non è piü un vettore e una posta di cavalli, come era per raddietro, ma un imprenditore di trasporti: delia cui esecuzione materiale incarica lo ferrovie, le compagnie di navigazione, i conduttori di vetture, o per mezzo di concessionij 0 di appalti, o anclie in certi casi imponendone la prestazion® obbligatoria, ma sempre retribuita mediante legge. Da un altro lato la Posta, pur mantenendosi dovunque una istituzione g’0' ■\ernativa, tende ogni dl piú a ristringere il campo delle sue operazioni di trasporto e la portata dei suo monopolio; abbandona man mano alia concorrenza privata il trasporto viaggiatori, e dei grossi bagagli, che senza danno delia cosa pubblica si compiono dalle imprese private. Che se guardianio alia privativa, in antico il monopolio delia Posta era piü íatto che giuridico, come oggi quello delle ferrovie: perché 1 industria dei trasporti non era diffusa, e la concorrenza ri' maneva perciò impossibile. In oggi la cosa è diversa: gli prcnditori di trasporti sono molti, (1) Mi par difficile contrastare con fondainento il carattere statuale delia Posta, quando si consideri che da Cii'o di Pérsia in poi, se si eccettuano pochi centenni dei Medio Evo, la Posta rimase sempre in mano dello Stato: e quando si lifietta all interesse diretto delia Potestà pubhlica nella corrispoudenza nfficiale, che è grandíssima parte dei servizi postali. Converrò col Lex*oy-Bealieu, op. d(. 163 a 164r, che Ia convenienza finanziaria non basta a giustificarne questo carattere, perchè gli utili apparentí quasi svaniscono, se si tien conto dei capitali perduti, delle pensioni agli impiegati, e di altre spese che non figui^ano apparentemente nel bilancio proprio delle Poste; ma non perciò vien meno la ragione d’ interesse pubblico, per cui Io Stato non può tenersi estraneo al servizio postale. Piü ragionevole può essere il dubbio sull’ opportunità delia privativa, oggi che i venti uon si)irano favorevoli ai monopoli regali, se questo fosse il luogo tli espome e discuterne le ragioni. Egli è perciò, che iu risjjetto all’intensità e all’ estensione delia privativa variano le disposizioni positive, e la tendenza non jjar favorevole al monopolio. Vi sono legislazioui, che invece delia privativa rigorosa (Poslzwang, come dicono gli scienziati tedeschi), per cui chiunque spedisca una lettera o un pacco è costretto a foi-za di servirsi delia Posta, si conteutano di una preferenza piü modesta: risen^ano alia Posta governativa il servizio regolare e ijubblico di spedizione e distribuzione (Postregal), ma non interdicono ai privati di valersi di altri mezzi di reeapito: Veredarius, op. cit. img. 128. Ne dette esempio il G-randucato di Toscana sino al 1862. Anche in tema di estensione la privativa è assai varia. Per esempio, la legge federale svizzera lo spirito dei secolo quesf industria a pr« dello Stato. Anzi, salvo poclie eccezioni rnanttimi, e proprie dei servi^^ vrnvnrt 1 ● . . - esercitano dal le Posto m ° ^ '''^^Sgiaton non sono piü obbligati a correr^ . str sua ouW.S h «n servizio JubMico, e reseS e " ''«^so lo Stato cb» 1 osercita, e verso coloro che vi ricorrono. Nel orimo asnetfo (lcrGovè™-r'''Í'™’ rostituisce uua Regia in mano fa causa còmu e Tl “rdinamento amministrativo, claM ni té™ I í ‘^'rtrni paesi dipeua'^* Flnzr 0, m 7" da ,uello clello e non manclnuo neanche quelli, die a parte. 0 dei paesi in cui le ferrovie sulla regalia postale con 1’ articolo 2 conferisce alio Stato il diritto esclusivo dei trasporto regolare e periodico non solo delle lettere e delle merci, ma anche delle persone. Invece in Italia la privativa è ristrefcta al trasporto e alia distribuzione delle corrUpondenze (art. 1 Legge 20 giugno 1889}; cioè delle Ictlere, dei piegin, delle cartoUnc, o dei higlictti postali. Kesta libero quello delle carte manoscritte, delle slampe e dèi camjnoni (art. õ Eegol. 2 luglio 1890). Senza parlare delle merci, e dei danaro, dove la Posta Iia la concorrenza delle ferrovie, e delle banche. Quanto al trasjjorto delle persone, la nostra Posta non se ne incarica nemmeno: e non lo comprende fi-a i suoi servizi, se non che indirettameute nelle Comunieazioni postali marittime. che afflda alie Compagnie di navigazione sussidiata dallo Stato. Le contravvenzioni alia 2U’ivativa punite: ma l’Amministrazione ha facoltà di accettare oblazioni iu via di ô sono transazione 2>er tutte le contravvenzioni alia legge instale (art. 2õ Legge, 12 giugno 1890). ■1 fauno dd Dicastero no 1 I
1 cismo dei servizio; e la privativa non ò di certo un poríato ; delia personalitã giuridica dello Staío. È rigoroso, con cui la potestâ pubblica garaiitisce il inonopoUt^ dl una industria esercitata dal Governo noll’interesse suo c de’suoi amministrati, narjo, o a un inventore. E qui 1’atto d’impero liiiiscc. 7. !Nel secondo aspetto la piibblicità dei servizio poslaltí cambia dl natura e di scopo. In vero, l’esercizio delia Posta ne le relaziom coi mittenti e coi deslinatari è di ragione propi dei diritto civile; modWcato sl dàlle leggi che cosÜtuiscono mssimjtãare, ma sempre rappresentando uno svolgimento c ella personalitá giuridica dello Stato iiegli ordini contraUuali- ; Questa teonca benchè debba dirsi moderna, se si guarda ' vrelL es ed 6 divenuta generalo, dO' permessoT^™'""^ “ tempi passati avossero Lrsi dono 0 ai legislatori dei sccob dena , rsn ' ^lolJa civiltà, di concepire l’itloa termini generaü, ^ par tia uu po’confusa n^t rigorosamente contraUuale tlcU^t responsal üita assunta < alia Posta sfugge a non poclii autofi, a confonderla insfeí g‘tinsprudenza, disposti come sonO 1-e cilt -Pd-abiiiUi.iilianaíS). C’o percliò deriva dallo 1 ■ ' ^ obbligazioiie ex non interlmte «""I anche nei Codici di ohhv^ essendoví molti eseinp . i,l“ ”>oM. <tí non di meno conservano la natura cOi>' yr* 21 CAPITOLO II. venzionale. Vero ò soltanto, clie 1’ intervento speciale dei legislatore nel regolare gli obbliglii e la responsabilità delia Posta conformemente alie convenienze deli’interesse pubblico, dà vita a uno di quelli iw'ci úngularia, per cui certi contratti dello Stato, sebbene radicati nella sua personalitã giuridica, si allontanano un poco dal gius comune e soggiacciono a norme loro proprie; le quali sancite da leggi o da regolamenti si convertono in patti eontrattuali per la tacita accettazione di chi ricorre airAinministraziono pubblica, che non presta se non sotto Tosservanza di quelle norme singolari. Dove tacciono Ic disposizioni singolari, riprende vita il gius comune; il f|ual0, si noti hene, non piiò essere mai il diritto commerciale, ma invecc il civile'; perchò il carattere delia speculazione industriale sparisce dirimpetto alia impronta físcale di tasui, da cui nella Posta c sempre aceompagnato il diritto di poiHo 0 di commisfiione (1). 8. La puhblicità dei servizio nci rapporti con chi lo richiede, importa il dovere deirAmministrazione di dar corso a lutte le impostazioni c d’esaudire tutte le domande regolari. ]\Ia ò sottoposto a due categorio di limitazioni: una di carattere generale e di ordine pubhlico primário, per cui la Posta non solo può, ma deve riíiutarsi di dar corso a corrispondenze e accettare-domando di spedizioni, le rpiali fossero contrarie alie leggi generali di polizia c di ordine pubhlico, che stanno a hasc dei consorzio sociale; limitaziono di carattere universale, su cui le leggi particolari e i regolamenti non possono faro altro, che sottoporre il riíiuío a giiarcntige amministrative, pcrchc non dogeneri in arbítrio (2). L’altra d’iiidole pro20 LIBRO I. TITOLO III. atto d’impero un come lo garantireljha concessio- a uu servizio, ●ua al come ai 1 (1) Vedausi il vol. II, n. 172; Cass. Roma, 19 novembre 1883 (.Foro, 84, 1, 62); <! 14 giiiguo 1890 (Leijge, 91, 1, IIS): clecisioni che hauno riconosciuto il pi-incipio agli efietti delia competenza. (2) Sono notevoli le seguenti osservazioui, rlie il lettore troverà nella LéIjiislation Iclégraphiquc: ● Etude pnhlié qiar le Burcau ivlernalional, ece.» Paris, 1876, jMgg. 441 e segg < II nous pavait impossible de ne pas reconnaitre à iine < entreprise qnelconque, publi(]iie ou i>ai-ticuliére, le iiouvoir, nous dirons plus, I (1) Vedansi Hepp, De sioui che cita; Rousseau, Pouget, Conlratde pag. 232 e se fhV. civ (a corrjy. po,tah et léléyraphiq Iraite tliêoriq. et q^ratiq. de la i le decí' ● pag. 42, e correap. 110 e scgS’ ’ segg-; Pernquet, Lea contrata de VÉtat, . Gap. VII in fine ; Gabba, Qnealioni op. cit. pagg. 123 A \ traapo>'t, n, 333 e ●; SeraRni, II tchi/rafo f2)"sT^Í ^anteUini, (2) Saleilles, ojy. cit. pag (3) Vedi specialmento , eí;c e 124. ^'i-^I>or(gcschaff, § 342 pag. op. cü. 1384, 13. ^ 381; Schott, Das Larombière, tr ■
1 priamente contraituale; e consiste neirobbligo correlativo clel ■ mittente di sottoporsi alie prescrizioni ammiiiistrative, aflincliê | la corrispondenza abbia corso, sia uel servizio interno, sia nd servizio internazionale. II primo fra c[uesU obbliglii è di pagarp il porto 0 la commmione; ora per via di francatura auticipata, ora per mezzo di asserjno sul destinatário, secondo 1® deteyminazioni regolamentari. No vanno esenti solamenio 1^^ corrispondenze in [mncíiüjia; la determinazione delia (iuále è di í ●' 23 CAPITOLO II. francohollo, lortunata invenzione deiringegno indiistriale brilannico (1), clie lia fatto strada alie Cariolíne e agli altri titoli analoglii, in ciii la tassa ô incorporata nel prezzo di vendita: 0 ha posto in grado rAmministrazione-di giustiíicare la sua privativa. Gli altri obblighi correlátivi dei mittenti o dei destiiiatari per ottenere la spedizionc o la distribuzione delle corrispon denze e degli eíTetti coníidati alia Posta, sono di caratterc ainministrativo e locale. Riguardano le condizioni o lo modalità, a cui deve soddisfaro secondo lo particolari esigenzo dei servizio chi ricorre alia Posta, e sono la csplicazione di quella facoltà, che spetta a ogni iraprenditorc di determinare le norme sotto 1’osservanza delle cjuali intende presíare i suoi servigi. Osservate tutte rpieste prescrizioni, Tobldigo di dar corso 0 distribuire la corrispondenza, ovvero esaiulire la richiesta è imprescindibile. Ogni riíiuto indébito, come ogni soppressione di corrispondenza, inípcgna la responsabilità civile delhAniministrazione, oltre quella deirinipicgato. Siceome varii sono i servizi propri dolla Posta, bisognerà csaininarli partitainente per conosccrc al giusto Ia natura giuridica contrattuale delle sue relazioni col pubblico (2). 99 LIBRO I. TITOLO III. A I competenza dei diritto ammiaislrativo postalc (1). II porto, 0 la commissione, come una íassa. Parola ( è universalmente considerais severamente fiscalc, di cui gui abbiaa^^^ notato il valore. (2). Emblema e tipo delia francatura é i * le devoii- de Se refuser h «intermédiaire ò, pvéter sciemment son concom-s, no fút-ce que ã ■ quelcomme à In i™ “"tótuirait un onnw, délit, mie in&aotie» . rrnsx;:; “ ““ -Quand 1’mtermédiaire est inoonscient, < des lettres, 1’obligation cesse, cela ● peut déeharger l’entreprise de « testera 1 comme la poste dans le transpor'*' va de soi; mais cette inconscience seul® nar evpnnv]. i ● responsabilité. Ainsi personne ne coH' ● selon JT ● decouvert, 1^ publicati^oí imprimés, liii sont reiiús ● contestera anx cliemins dVíer^uxlT' compéteiite. Personne ● devoii- de ne pas transportei- lU nh' niessageries, le droit et 1 - Tentrée dans le paya est ra-ns n ^ fabrication est illicite, do» ●1^ un controle inb.rent "77^77: « deyons pas nous étonner de "" Conformemente cbe nou lianno dirizzi < ne i (1) Rowlantl Hill poco prima delia metíi dei secolo corrente invontò il francobollo, che adottato presto dalPAmininistrazione delle Poste inglcsi, ceii- . tuplicò le corrispondenze e si propagò con rara sollecitudine dappertutto. (2) Oltre i servigi ju-opriamente postali rAmministrazione italiana presta im sei-vigio improprio, che è quello delle Cas^e fJi rinimrmio; ma sicoomo in fpiesto essa è nna fiUazione e una dipendenza delia Cassa dei depositi e prestiti, di cui gli iifRzi postali sono in quest’ opera le collettorie, cosi ne sara parlato a luogo piii conveniente. Del pari non intendo di trattaro delle relazioni, che jier eífetto delia corrisjiondcnza jjostale sorgono fi’a mittenti e destinatari. La dottrina delia pei'- sonalith ginridica si occupa soltanto dei rapporti contrattuali fra PAmministrazione delle ]ioste e il pubblico. Se mi é lecito ricordare mi’altra mia opera, ho x5arIato delle relazioni Aa mitteirti e destinari nella Teoria (Mi.e ohhU(jazkmi, IIT, ITH e segg. i n® l’entreprise, et qne nous ● ... télégraxdüe. » no corso gli oggetti dV ^ Eegolamento dicM»^'*^’ -● dannosí o proibiti: le ingiuiiosí 0 contrari all’ onHr, t.n i sia ammessa dalla legge o dal vecr i Pubbhc (11 II V e 1 '®S°lamento stesso. u; il aiutto dl franchigia tende rUl n.., m mira piü ]a cam.a .che la xyarsana. lu itnP ^»^<^ringersi, e a (art. 45 Legge 20 giuguo 1889) e dei 8 «oneesso al carteggio clel f 1871); non dfe aTcarte.^o yorpi morah o società, secondo le norme equipara quello di alc»''^ 139 e segg. dt. Regol. dei 1890) Si (artt. GG legge dei l^^^’ Trattati speciali. ümone umversale delle Poste, e (2) Vedi n. 7. retrouver t a questi ■] in' con-isxiondenze con o, o la cui spedizione - sconcí J r i,'
CAPITOLO II. civili, rinviolabilità dei segreto epistolare (1). Si estende fino al divieto dello propalazioni orali o scritte suirimpostazione, noncliè alia proibizione dei secjuestro delle coiTispondenze impostate (2). S’infrange, soggettivamente, col dolo o con la colpa dei piibblico ufficiale, e di c|ualunf|iie agente delle Poste clie abbia in conscgna la corrispondenza, o ne abbia altriinenti cognizionc por la comoditâ fornita dal servizio. Oggettivamonte poi si può consumare in modo diverso, secondo che la corrispon denza sia aperta oppure chiusa: giacchò, nella corrispondenza aperta, per esempio nelle cartoline e nei piegiii sotto fascia, Iiavvi un segreto confidato alia discretezza dellblmmiiüstrazione; onde è che la violazione può soltanto commettersi dalTimpiegato col partecipare a terzo porsone qualche notizia suU’esistenza c il contenuío delia corrispondenza: in cjuella chiusa, come quella tenuta mediante le lettere e i bigliotti postali, düvendone il contenuto rimancre ignorato anche dalrAmniiuistrazionc, la ijifedellà si coinmette non solo con parteciparne notizia ai terzi, ma anche con la sola rottura delia busta 0 dei sigilli faíta in uflicio. 10. La garantia dei segreto epistolare soggiace per altro a due ordini di eccezioni: alcune delle quali dorivano da necessita amministrative: altre da considerazioni d'interesse pubhlico suporiorc. Per il primo ordine di eccezioni non può costituire infedcltà contravvenzionale la violazione cagionata da omonimia o altro difetto d’indirizzo, per cui la lettera venga innocentenicnte comunicata a un terzoj non raportura delle lettere chiuse, richiesta per conoscere il inittente, a fine di restituirgli delle corrispondenze senza corso per difetto d’indi24 LIBRO I. TITOLO III. tIII. I ● 9. b) Suoi rapiiorti r/iuridici nei servizi di Irasporlo. La' Posta sotto la responsabililá tlel Governo fa trasportare ciai iioi vettori le corrispondenze e i pacchi. Delle une o clegli altn assume la custodia, il trasporto a destinazione, la lÜ' stnbuzione o consegna al destinatário: tro obbliglii civili nou meno importanti e nocessari l’uno deli’altro por coinpiere 'úji ruffict° ‘’ell’>mp>-osa di trasporto, e per adeuipiernd', s k ■ p Custodia. Alia Posta mercio di oggetti muti non si affida soltanto il coiü' ,1 ... ® notizie divulgate dalla stampa» .“.riírsMÍ:, I .1 e di affari gelosissinii,. che si voglioiio 1 primo dovere dunque delia Posta nelP cornspondmize ò di guarentire il secreto. Seb- ^ccompagiii semnre rGsereixí^ nito deli Amministrazione; Ignorato da tutti. 11 custodia delle hene infatti il segreto epish^' a, e fondamento dei crO' ; secondo il detíato: Chi il ^erjrelo perde la fède. Nei socolo scorso Tobliligo dei voto 0 una tendenza í l*u per la Posta corrono è dlventato ii/tutto^ “nsçieludine; ai tempi loggo, che.genera sempre “ 0^"' uistrazione, o guella penale deli’AmW'' entra,iibi con sanzioni proiuie e^di saned*; ^tatuti positivi doi vari m» ' ‘ ^odici c gl‘ 'lamentalc, dopo die lb« ’ »el concetto fo»' 16 agosto 1790 e 10 lualio «a^ionale francose i'*’ in modo solennc e intmrb ‘ Per la prima voH» "tcodnsse nel diritto pubblico dei popoli (1) Hepp, Oj}. cit. nn. 83 a õ3 ; Dalloz, Ué}}. Postes, Letfrcs müsives, 31 e segg. Art. 0 Legge italiana 20 giugno 1889 (testo único).« II segi-eto delle lettere è hwiolahile. II Govenjo e i funzionari da lui dipendenti ne sono rcsx>onsahiU; e vigilano, percliè non siano aperte da alcuno, nè venga pre.=;a in alcun modo cognizione dei loro contenuto >. Ai-tt. 1-59 a 164 Cod. pen. it. (2) Artt. 13 0 14 citata legge; 13 e segg. Regol. 2 luglio 1890. V / k*
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