* LA DOTTRINA DELLB DPUSiE dl ITT T A A uilillli U u EPI MA L U PJ S I» o S X A. COS SPECIALE COSSIBERAZIONE DEL DIEITTO MODERNO ITALIANO <^al^A^'^■ocato GIOJEIGIO GIORGI CONSIGLIEBE Dl STATO VoL IL PAKT E SP EClALE LO STATO l>mVATO E CONTHATTl DELLO STATO PERSONALITÀ CIUHIDICA : PATRI.MOMO 1 . V ■ 1 I I 1 firenze CAMMELLI F R A T E L I- I riazza clolla Signoria Eclilori-Lilini — 1891 't f [<
. f I íi4;i^cu AVVERTIMENTO AI LETTORI . *1 V- c2^ dtp - r a, poffi^ 4 Fedele al proposito annunziato nel proemio delia Parte generale, io abbaadono sempre piti le vedute delia scienza, e calcando una via piü pratica passo alTesame ed airapplicazione delle leggi positive; giacchè la mia opera e destinata alia pratica, e non deve avere.di scientiíico, se non i dati primoi\liali assolntainente necessarii per conferirle un fondamento e un indirizzo razionale. Dair intento pratico delTopera, e non da poco conto che io faccia delle ricerche scientifiche, deriva la brevità dello svolgiinento che io detti alia premessa, ‘amente fondanientale di tutta la dottrina, sul li! IMIOPRIETÀ LinTElUniA J - í t =;j ca¬ vei Io non hlosofico delia personalità giuridica. '(t rattere poteva trasandare questa base delia mia opera; ma da lecito nemmeno uscire da quei I altra parte non termini ristretti che comportava lo scopo ultimo dei premettere iina critica conipiuta di tntte le mi era k lavoro, e opinioni, che su questo punto si proíessano dai cultori delia scienza. Dovetti perciò contentarmi, e lo dissi ■i chiaramente, di presentare un riepilogo molto hreve I*Mlw i.f. w.4Li.elti, Figlin e c. i
1 vrr AVVERTIMENTO AI LETTORI I pubblicisti tedeschi parlano sempre di organismo^ ma non sono poi caiiti di definirc, che cosa intendono per organismo (1). Or bene, dissi io: un niacchina a vapore sono-due organismi: una pianta ed un animale, sono due altri organismi: finalmente un consorzio di uomini, di esseri cioò che pensano e "vogliono,collegati da intenti e da regole che ne unificano i volori in una deliberazione coniune specie di organismo. I pubblicisti tedeschi non possono di certo aver pensato all’organismo meccanico e neanche airorganismo animale, perchè nessuno di costoro appartiene alia clientela scientifica dello Schaeffle; resta dunque che abbiano pensato alTorganismo etico, ossia al collegio deliberante, che talora ristretto e con albo limitato e circoscritto, taraltra numerosiáSimo e allargato fino alie associazioni piti vaste che si possano VI AVVERTIMENTO AI LETTORI delle SGuole principoM che sulla personalità giuridica sono specialmente divulgate in Germania; ed ecco perchè sfuggii tutte le distinzioni secondarie, rnggruppando invece quelle scuole sistema per sistema, secondo le iinee principali, ma senza tener conto di qualche differenzadi minor momento che il lettore scorgerebbe, se pígliasse ad esaniinare pel sottile questo o quelr altro autore. 11 notare queste discrepanze di secondo ordine, quanto sarebbe stato esseuziale in un’opera di carattere prettamente scientifico,' altrettanto parvemi fuori di luogo in un libro destinato principalmente a rimanere nelle mani dei pratici, a cui tante distinzioni minute sarebbero probabilmente apparse delle inutili curiosità dottrinali (2). Preferendo la scuola dei pubblicisti, io fui assai lontano dal faria mia per intero, come forse qualcuno ba sospettato ed asserito. L’ho invece rigettata nei tema delle fondazioni, e V bo accettata solo in parte per ciò che attiene alie corporazioni, pigliandone nulla piü che le Iinee esteriori; e queste desumendo piti dal concetto sintético delT insieme, clie dalle dottrine particolari dei tale o dei tale altro autore (3). E la ragione ? orologio e una ecco un’ altra qiiesta verità la trovo esaminando Fultimo e piü vero dei sistema dei ricordando il Baron, il Beseler, il Salkowsky, il pubUicisti. Non so, se Lasson io mi apporrei al vero; piglierei piü volentieri le mosse dal nome dei Bhintsclili, se anclie egli non mi lasciasse nn poco incerto sullo sne convinzioni. Prenderò dimque tutte insieine contemperandole fra loro, le dottrine dei pubblicisti, cavandone una dottrina 1’assetto fondamoutale delia personalità. essoterica, da cui meglio cbe da ogui altra spicca giuridica... (n. 23)... Si obietterà, che io con questo discorso rendo rao-ione delia personalità giuridica delie corporazioni, ma non di quella delle fondazioni, altra classe importantíssima di persone giuridiche. Veramento Taccusa ô giusta; ed ó bon direita contro la scuola dei pub- (1) Vedi il vol. I, 11. 14. (2) La classificaziono delle varie scuole, quale fu da me prescutata nel precedente volume, è tratta principalmente dalTopera dei Meurev, Der Begriffund Eigenthiimer der Jieiligen Sachen, zicgleich eine Rcvmon der Lehr.e von den juristischen Personen, ece. I, § 8, pagg. 46 o segg. (3) Ecco le mie parole (ivi, nn. 23 e segg.). « Credo ancliMo, clie la ■nridica non sia im vano nomen luris, e la conferma di blicisti... (1) Bernatzik, Die jiiristlsche persõnlichkcit der Behõrden, pag. 6. (Freiburg, i. B. 1890). personalità à
1 IX AYVERTIlIENrO AI LETTORI TIII AVVERT13IEXTO AI LETTORI ‘iacchè neirordine giu- sono anzi lo Stato medesimo;1 o ridurre a unità giuridica, è serapre contraddistinto dalla uiedesima nota caratteristica, la collettività Nè con i attribuire al popoio Ia padronanza delle fondazioni pubbliche io venni a daria alio Stato. Ghi mi accusasse di ciò, confonderebbe forse la società con . idico lo Stato rappresenta la piíi imponente di tutte ie istitnzioni, lasciata la questione assai bizantina di li abbia a cliiainarsi una corporazione od VI umana. sapere, se cg una íbndazione, subitocbè complette gli estremi dell’una e dell’altra figura, e ne produce iigualmente gli o-iuridicaO lo Stato in senso stretto. Tra Tindividuo e 1’ente collettivo ordinato politicamente e dotato delia vis imperii, sorgono da ogni parte delFumana famiglia altre collettività d’interessi effetti. E potrà forse anche disputarsi, se mente si distinguano dallo Stato quelle istitnzioni, clie da sò con la roba sua assegnando loro un egli erige bilancio separato. Ma tutto ciò conceduto, si trovano accanto alio Stato certe altre istituzioni pubbliche, le sociali, lianno vita giuridica e di persone, che hanno attinenze talvolta risolute e precise, tal altra vaghe ed incerte, ma sempre indirizzate a fini sociali, ranti alia partecipanza di certi diritti. Esse quali, tuttochè dei popoio o affatto separata dall^ente político, a cui non chieggono che il riconoscimento e la protezione. Sara il limite estremo delia classificazione di questi e sempre aspisono i difficile con cni gli O rnezzi uomini cooperano in comune per provvedere alia beneficenza, al culto, aireducazione, alie lettere, alie arti, alie scienze. Esse sono istituzioni pubbliche, come tutto ciò che è sociale o dei popoio; ma non perciò sono dello Stato, come dello Stato non sono i demani dei Cormini precisare enti pubblici, e rianiiodarvi certe istituzioni, che pur non essendo ingorosamente individuali, tuttavia si allargano tanto pooo da rimaner circoscritte neirambito di pochi chiamati: ma la caratteri- di una famiglia, o stioa dell’eate pubblioo, io già lo annunziai, si desurae fondae delle Province, sebbene heni pubblici (1). Certo v’ha una classe di istituzioni pubbliche, lo quali appartengono alio Stato, o siano anche dal fine sociale; e sou forse queste le zioni, che segnano il primo passaggio dalla proprietà rigorosamente individuale a quella collettizia, ed insieme 11 primo principio delia personalita giuridica. Del resto, detto ciò nella Parte generale, lo doveva riservare le spiegazioni e le applicazioni dei principio (1) Parmi di avere enunciato abbastanza chiaramente ncl 41, dei vol. I, e segnatainente con Ic parole Stato essendo anche il rieettacolo questo conceito, « ivi ■» Se non che Io comune di tutte le fondazioni, che sorgono nel suo território ed lianno interesse loeale, smlnuzza e scompartisce a ntaglio Ia sua personalitii giuridica fra le Tarie istituzioni». íire èh porsonalita fra lo yarie istituzioni, vuol dire cho ne dn loro una parto e non le tiene per sèi come un padro lu üT a 100^'"°*' '* ‘ 1° Meio piú per sè, ma alia Parte speciale. Attribuisco poi sempre alio Stato la potestà di eri-
XI AYYERTIMENTÜ AI LETTORI fondaraentale, ohe l’umana oollettività ultima delia persotialità giuridica (1). dl quelli, che stimano piü X AYVERTniENTO AI LETTORI il concetto sia sempre la base Ma siccome io non sono uno vni-e gere o riconoscere formalmente le fondazioni; altra 1 ragione, per cui 1’intervento dello Stato non si può j a senso mio, escliidere onninameute dalTordina- i I mai mento delia personalità giuridica, e i confini territoriali deirente politico limiti degli enti giuridici, tuttochè volta a (1) Monitore dei Trihunali (<li Milano) Anno XXXI, 1>»S;-0’ ‘J , Bolla e onginale fra le altra, e fondamentale anch'essa, e la do trma dol « Lrgi circa il comune substrato delle persone giuridiche nella soo.eta ei^li dice, nello Stato. II subbietto ultimo di quelle « persono è a suo avviso Ia collettività, c quesU ml pare vcns- « stma e feconda proposizione. Come infatü la esistenza i persone « tizie di enti morali possa essore guarentita in perpetuo, non si pu « cápir beno, se non ravvisando in essi la stossa persona imper.tura <c delia umana assoeiazicne; o anche Vintervento dello Stato nella cost.- « Lione delle persone ginridiehe, i diritti dello Stato. s.ad, sorvegl.are di tutelara queste persone. sia di sopprimerlo, quando non abbiano . ,,iú ra-ione di essore. Ia destinazione ad «tile pubblico d,e> ben, ddle ' .iuridiche soppresse, sono tutti pnnti cho ben st ccmprendon , ° subbietto latente di quelle persone, pm che da 4 segnano generalmente ariche i tal- essi mirino « umana, o, come scopi sociali, che seguono il corso delia umanitti in tutte le parti dei globo. Difatti, le istituzioni caritative e le scientifiche, per non parlare di altre, ben si direbbcro in qualunque paese proprie di consorzio; ina impediscono loro di attingere questo carattere universale le angustie dell’ordinamento giuriclico positivo; incatenato al luogo dova imperano le leggi, mei-cè le quali soltanto una istituzione sooiale può acquistare la parteeipanza ai diritti pubblici o privati. Sono queste le ragioni, o o ^ e meritevole di sorgano tutto Tumano « e « persone « data la società umana « qualche altro punto di visla... 1? chi ben consideri, la parte giustameute assegnata dal Gi g . aü-ente societa umana nella dottrina dello persone . servire di punto di partenza ad una p.il amp.a teórica d < « doirelomento societit, accanio a quella deli’ indivtduo e Stato . «senso ristretto, noirodierno sistema dol d.r.tto; “ «■quanta sia l’opportunit4 e quanto sta orma. matur ^ « risprudenza nelsario, nolaro tnolli altri « esserneconvmto. — lotieqma Giorffi; basterà che lo « buoni 0 originali t,attazione completa e alta- <( concludft ripetendo, che qu P seientmca, quale .ieino e da lontano « qiiestioní nstratte e concre e, aecagionarmi di avere .allema,dac.ri s col riportare queste ultimo parolo dei iqmio, ohe benignum est et plenum per cui mi è parso unicaessere seguito, con alcurii teraperamenti,quell’indirizzo scientiíico, che muovendo a tenore delia scuola dei pubblicisti dalTidea del1 organismo sociale, conclude col ricondurre il concetto fondamentale di ogni persona giuridica a quello delia entità collettizia, di cui il tipo piú vasto e indeterminato si trova nelT « monte umana società, proposito delia qual conclusione ai lettori di ossia nel popolo. A 0 non sara forse discaro vioiate le leggi (^abba, lopregberOdiriíloUerecon tnffemu pudoris fatcri, per quos profeceris (a). sapere che cosa ne peusa il Gabba, e qual giudizio il professore deirateneo pisano abbia fatto sulla teórica da me proposta; poichè egli nou esita ad approPraefal. hist. naturalis. (a) In í
xu AVVERTJMENTO Al LETTORl XIJI AVVKUTI3IENT0 AI LETTORl le locli delle le quali cercano altrove che neirentità itiche, quando queste siano sincere o noii dissimalerò, che lo stesso Gabha nlíre scuole oollettizia, il subietto giuridico delle istituzioni pubblichc, eccGzion fatta delia teoria delia finzione, che per altro è priva di valore scientifico, vanno a mio credere fuori di strada; sia che facciano appello alia cr almeno cortesi (iubita obe io abbia allargato troppo il conoetto delia personahtà giuridioa ool oomprendervi le istituzioni di . mero oarattere privato (1). Queste osservazioni di volontà oggettivata, sia che si fermino alTelemento puramente materiale dei patriraonio destinato o senza padrone. Sono scuole ingegnose ed erudite quanto si vuole, perchè anche 1’errore è in Gerniania sempre dotto e profondo; ma riescono prive di costrutto razionale, incapaci a persuadere e operativi. Guardatele bene e vi accorgorete, che o esse si riducono a secche e viiote astrattezze senza realtà concreta, ovvero difettando di legittimità nel pronunciato fondamentale si risolvono in paralogismi. un uonio, nelle opere dei sempre qualche cosa da i quale io trovo ini - imparare, a piu mature riflessioni, se avrebbero certo richiamato una limga meditazione sulhr già convinto, che il - - giuridica, quale argomento non m’avesse comune concetto delia personalità è mvalso specialmente nella servire di indirizzo agli ordini rnaggior parte delle scuole gerrnaniche, di un’idea compiuta, ed tezza che ancor mal risponde al bisogno è la prima causa delia incerSI deplora intorno alia definizione delia personalità lundioa, appiinto perchè è troppo ristretto. Le osservazioni dei Gabba ra’invitano certo Bisogna persuadersene. II solo concetto delia umana collettività adempie a tutti i requisiti essenziali delia realtà e delia legittimità, ed essendo di piaiia intelligenza porge alia pratica legislativa e giuridica i dati, sLi cui essa può convenientemente esercitarsi. K poichè a raaggiori e piú ohiare dichiarazioni sn questo punto; ma 1’argo- ●nento e di tale gravita, che non prefazione. Debbo perciò ri posso trattarlo in una nservarlo al seguito delhopera, propriamente alia trattazione di quelle parti speciali, nferiranno alie certi veri di prima mano.è necessário al tempo nostro riattingerli dalle fonti dei senso popolano, ricordiamoci che queste verità il popolo le ha sempre capite, e perciò ha chiamíxio 2m(rimo7tw dei pomri le istituzioni caritative: perciò il moderno socialismo ha reclamato a pro delle classi diseredate dalla fortuna la rnaggior parto che si persone giuridiche private. stancherò d’insistere sul principio ondamentale, e di fare onore alia dottrina dei pubdicisti tedeschi, in quelLaspetto che col nri SI concilia. I chianiatel Frat tanto noa principio stesso -a umana associazione, la sooiefe, il popolo, 0 come volete, è sempre 1’unico imperituro delPente rnorale dei benefici cbe alia società si appaitengono^ e perciò il Parlamento e il legislatore italiano nella recentise vero supubblico. Tutte le bietto i (1) Vedi ivi, Pag. 19.
1 I* » r ●: ■● I AVVERriMENTO Al LETTORI può giovare? Varrebbe soltanto, se mi mettessi sii questa via, ad alímentare qualche polemica con poco profitf.o delia scieDza e con molto fastidio dei lettori. Ai quali avrei anche idsparmiato qnesto po’di preâm bulo, se non mi fossò parso uq dovere di premunirli contro qiialuiique osservazione poco esatta sullo scopo delia mia opera o sul senso delle mie dottrine. E forse ho cletto anche troppo; perchè, quando si scrive per coloro che leggono senza preconcette opinioni, e giudicano con animo calmo ed imparziale, si può esser certi di trovare scusa in quelle imperfezioni che porta con sè ogni opera dhiomo, massimamente nei soggetti elevatissimi e poco trattati; e non si ha da teinere, di sentirsi apporre difetti che tali non sono. XV XIV AWEUTIMENTO AI I.ErXORI sima legge sulle opere pie hanno chiamate ie fondazioni caritative istituzioni pubbuche di henefícenza, E chi non vede, che quanto fu detto delle opere pie, le quali sono State il germe ideale di tiitte le fondazioni erette pih tardi in pcrsone giuridiche, si conviene ugualniento anche alie altre istituzioni, le quali provvedono a fini sociali ? chi non capisce,-che anch’esse bliche ed hanno per padrona Tumana società? cose pnb- son E qui ünisco: giacchè sarebbe inutile il disputar con coloro, i quali vivendo in un giro di idee, per quaiitn 1 ispettabili, interamente diverse dalle mie, credono oho un patrimônio desiin<xtOj non abbia bisogno di un drone, e possa da sè aver interessi e diritti, come ha un uorao una consociazione di uomini: che si maKoma, marzo 1891. lavigliano al sentir parlare di diritti^ in una ricerca 1^ quale verte proprio nel trovare un mUuio di diritUQuando la differenza delle idee è tanto grande, il discutere diventa senza í/Autore pro, perchè manca ogni speraüza suirinterpetrazione sempre si può. Sottilizzare sulle paroU. massime quando si tratta di materie, che attengono all apioe delia filosofia dei diritto, dove le imperfezioQi dei luiguaggio preparano gli equivoci, è cosa faoilissima. Staooare piü qua e piü là una o due frasi da tutto oiò ohe le diohiar buon di pei^suadersi. Certo, discutere teoriche astruse dolc* separan a, le coordiua e le riduce senso, è anche piü agevole, quando si piglian» in mua opere soritte non per sentenze aforistiohe, m''' per v.a d. disoorso e diniostrazione; raa tutto ciò a oh®
● « 1 PARTE SPECIAEE ●INTRODUZIONE 1. II prenclere a tratíar dello Stato nella clottrina delle persone giuridiche parrà forse a prima vista poco logico^e conveniente, e quasi un saltare nella política o almeno neí diritto arnministrativo, a chi sia solito di vedere nello Stato un ente político; e.nient’aItro che «n ente politicó, il quale sebbene eserciti spesso certi diritti patrimoniali, pnre gli eserciti sempre come persona política e con le norme dettate dal solo diritto arnministrativo. Parra forse un uscire di carreggiata anche a coloro, nel concetto dei quali la personalità giiiridica non sia che un istituto di mero gius privato senza attinènze col diritto pubblioo, e una dote ripugnante al soggeíto dei pubblici poteri. Ma se qnesfi dubbi possono venir sulle prime, io* sono sicuro che una conside* razione piú profonda gli farà presto sparire: poichè nella Parte generale ho già chiarito, che la personalità giuridica verte benst essenzialmente nell’ esereizio dei diritti privati da parte degli enti collettivi, ma non è punto incompatibile con Tesercizio dei diritti pubblici, e nemmeno ripugna alia personaliícà política, nel senso piii ristretto delia parola. Sono due personalità, la política e Ia giuridica, che non ricusano di trovarsi insieme, e possono riunirsi nel medesimo soggetto senza confondersi; quantunque fra Tuna c T altra avvenga allora una reciprocanza d’influssi, che le modifica nelle esplicazioni. OioRGi — La Dottrina deite Persone giuridiche — Vol. II. < 1 J \ 3 \
11 3 INTRODUZIONE E poinhè ora clalle vedute generiche di questa dotlrina devo passare a investigazioni piü concrete e speciali, prendo le mosse dalla classazione, che dn da principio mi parve sola fondainentale, fra persone gluridicbe pubbliche e persone giuridiche private (1). Ognuno di questi due suddividersi la Parte speciale, costitiiisce qiiasi una scienza seconda, che piglia i dati, i principii, il método dalla Parte generale su ciii si fonda: e liitt’ e due insieme complctano l’ordine delia doltriiia, scendendo dai principii generali delia scienza fino alie vedute pratiche e particolari delia trattazione. Nel quale ordine le ragioni di preminenza consigliano a cominciare dalle persone giuridiche pubbliche, fra cui pri* meggia lo Slalo. 2. Con questo disogno io non mi allontano gran fatto dai niaestri delia scienza, nè vengo fuori con novità sovversive 0 pericolose; giacchè la dislinzione fra persone giuridiche pubbliche e private si trova in tuUi gli scrittori, quanlunque non sempre si veda ritratta distintamente nè apprezzata nel medesimo modo. Preferiscono alcuni il contrapposto delle persone giuridiche naturali e necessarie a quellc artificiali o contingenti, síimandolo meno incerto ed equivoco delia distinzione fra pubbliche e private; ma gli enti che essi chiamano naturali o nocossari, corrispondono sottosopra alie persone giuridiche pubbliche, come le artificiali a quelle private. Síimano altri, che la distinzione abbia carattere piü storico che scientifico, ma non si attentano di sostituirvi nulla di nuovo. Infine coloro in piü gran numero che la prendono senz’altro a guida delle loro ricerche, non sono concordi negli apprezzamcnii e nel critério (2). La dogmaíica dunque è su PARTE SPECIALE Unito sostanzialineiUe, ma non confuso scientificamente con lo Stato che governa, c’ è lo Stato che i:>ossiede e che contratla; e starei per dire lo Stato patrímoniale, se non avessi paura di far nascere iin equivoco con lo Stato dei teinpi feudali. Ora, se Tordinamento dello Stato moderno fornito di veste civile è anche certamente un ramo di studio dei diritto. rami, in cui va a amministrativo, finchè si ricerchino Tordinamento deiramnnnistrazione pubblica, le facoltà ed i mezzi preparaii dalla co* stituzione política, perchè lo Stato possa contrattare e poS' sedere, ciò non toglie che la dottrina delle persone giuridiche non debba averci la sua parte. La scienza dei diritto amin'' nistiativo considera principalinente rarnministrazione delle ^ato come PoUre, e getta appena un’ occhiata sulla personalilà giuridica come a cosa secondaria: piglia per obietie precipuo delle sue ricerche 1’assetto. e T ordinainento Potere amministrativo, i modi e le condizioni politicanienfe apparecchiati al suo esercizio li atti d’impero assai piü ch® quelli di gestioue. E sebbene per natural colleganza di matéria si debba inciclentalmente ’ D occupare anche di questi, gli gnai piu come atti deli’amministrazione pubblica che come atti gi»' riclici, considerando i beni, i contratti e le obbligazioni dell“ ■. tato, pmtlosto come il campo entro il quale deve esercita''®' ammmislrazione, anzichè nella natnra giuridica di ade leggi civili, e nelle relazioni che ne derivano verso i tet*'’ All inconlro la dottrina delle persone giuridiche deve studia'’'^ amministrazione pubblica negli atti di gestione patrimonial^; , dismosse le atlribuzioni autoritarie; la natura giuridica í«l ben, posseduti dallo Stato, i contratti e le altre obbliga.ia'’' a lo btalo e i terzi, esaminando tutto questo con la logi^‘': P ™ e deli orclinamento amministralivo dol Potere p^’^. íj puô fô Eeco come lo Sta‘" | Ilrita " delia per.sonaliP'j (1) Vedi vol. I, n. 185. (2) NcHa düfl rina tede.st-a vedansi Savignj, Traité de d. r. (trad. Ouenoux, § 103, líl, pag. 375, not. 9), che di.stingue le persone giuridiche romane, in persone eiie lianno csistenza naturale e necessária, e persone dotate di esistenza puramenlc artificiale e contingente. Zitelman, op. cit. ^ 39. Partizioni « ivi » Le corporazioni si dividono abitualmonte secondo tu ’!
INTRODUZIONE 5 4 PARTE SPECÍALE questo punto tuttora rudimentale e imperfeita. Aliscela dí saggi c di tentativi piü clie di enunciati siciiri, va puv troppo a tentoni e non ha per aiieo consegnito abito fermo di scienza. E non bisogna maravigliarsene: perchò ]a maucanza di precisione nol iingiiaggío dottrinale e di chiarezza nelle dispo- ■sizioni dolle leggi positive non ebbero poca parte in quesleincertezze. Coininciando invero dalle parole, pevsona giuvicUca dice troppo, corpo morale troppo poco: e quando si viene alia classazione divcntano la diversita dei loro scopi in corporazioni piihbliehe e private. » II dotto autore ripudia vettamente quesla classazione, e vi sostituisce Taltra d* naturali e libere, nia cente, e rimane incerto sul carattere di alcune spccie di cnti moraliMeurer, op. cit. I, § 10; Die publicvitkche unclchnlistische Reehtssphare ãer Per<ionen, con molte citazioni nelle note 2 e 3 delia pag. 113; ^ Bernatzick, Diejitristische Persõnlichkeit der Behorãen, alie pagrSO segg-» Arndts-Serafun. op. cit. I, 41, distinguono implicitamente le persoiie gii»'i' diche pubbliche e le private. Tra 1 civil isti francesi e belgLTropIong, Donations et festamrnts. 002; Demolombe, op. cit. Distinct. des òiem, IX, 4õ5: « ivi > J.es biens rpu n’appartient pas a des particuliers apparlieiit à deá « personnes morales, dont Texistence se lie plus on moins essenticllcnieiit « à 1 organisation politique ou administrntive du pays. C’est assez cHre, « qii il iic faut pas los confoiidre avec certaines personnes morales, tclle^ « que les sociétés, qui peuvent coinine nous 1’avons vu, exister ainsi dan=^ « le droit pnvé... l’ont pourrait dire, que ce sont des personnes morale? “''Pr'*'”" P«-sonnes morales » Va,i D«> san, but lucratif puhbichce private; Laurent, Prino. de d. c. I, 202 e seor- o Tab/eff>l- »«’ale, Jemnesjur,diriues, il r,„aic riconosce lo Stato ^rdipartiiimpl'- e alibrioeuc, le congregaziom. Nega le associazioni private ma aminet‘o S 8S7 i «ora7e,. Paris, liruxoP A A MaLoiX -Isvoomím,,., et corponüione, Généve, 1877, . A. iMaisonabe, Des personnes juridiques en d. r des dons et lea^ dee ,e_ Sl.^ e» rf./; Pavis 187't pi n ^^^^^'■^^^^^awetitahlissementspabl^ Ro,ne.dee e7eaoL'eI ’ P^-^onnee ,no,-ales - Stude sur VarbSi^Zr ^ ''' Pavis 1881; PiW;“’ in d. f. Paris 1887 ■ Fontln''* “n ‘ / ’’ ’ personnes morn^ exereées p„r, ou iontèlT ' des cites; des actio"^ contre les oornmunes, Paris 1888; Mas^n, íes oof' non giunge per altro a vernn resultato soddisfa- una specie di leito Procuslíno, su ciii bisogna adagiare, stiraccliiando o ranniccbiando, tiiíti gli eníi collottivi, clic sono veramente subieíti di diritli patrimoniali, ma che a stento i‘imangono compresi nel significalo naturale di quelle parole. II vuoto poi delle legislazioni positive contribuisce a mantenere gli equivoci; perchè leggi nè in Italia nè fuori, clie íengano conto di tutti gli enti collottivi dotati in potenza o in atto delia personalità giuridica. L’arlícolo 2 dei Códice civile non ci pretende neppure, e dopo avere ricordati i connini e Ic province, esce :{ non conosco .1 i se ne per verba generaUa con gli istituti pubblici ecclesia- 1 i 2}07’at>ons étude Jnstorique et juridique; les syndicats profbssionels, Paris 1888: adottauo generalmenie Ia classazione tripartita di établisscments puhlics, etablisse/nents ã’utilitê publique, personnes mo7'alcs p7'ivées. ● ÍMiialmente tra gli seritlori di diriíto amminislrativo Aucoc, Confé7'cnces sur le droit admmisti'ati,f ecc. I, 48 e segg.; tiene per regola delia sua classazione i] carattere pubblieo o privato delia persona giuridica: l>one fra le publiche VÉtat, le départem^nf, les Communes, les établissemeiits jnddiques: tra le private les associations syndicales (consorzii) forméspour Vé:céeution des t7'ava.vx d'utilitécollecHve:e da ultimo les sociétés libres et autorisées. — La medesiina suddivisione adotta il Batbie, nel tomo V dei sno Traité théorique et pi'atique de droit piiblic et administratif — Ln division des perspnnes 'nioi-ales, egli dice a pag. 3, est tripartite: on distingue: « 1° les éUablissenients publics, 2° les établis- « seinenls irutilité publique; 3® les sociétés anonynies de conimorce et « d’industrle.» E alia pagina successiva. « Àeette catégorio appartien- « uent: 1’Etat, le département, la communc, les paroisses et fabriques, les chapitres, les hospices, les bureanx de liienfaisance, les congrégalions ■* réligieiises; les consisíoires israélites, les consisloires prolestant.s les ●« sociétés de secours mutueis, les sociétés anonymes. » 4« I cit^ i »
'* k 4 7 JNTRODUZIONE parer mio atlaUarne il método ai bisogiii dei tempo e modellarlo sulla legislazione positiva. Son lo leggi positive e non Ic genorali astrattezze delia sociologia che bisogna stiidiare: perchò se le raatematiche, la fisica ed altrc scienze natiirali riescono per la qualità immutabile dei soggetto iiguali presso tutti i popoli, non si può dir lo stesso delle scienze giuridiche, che si informano ai criteri delia legislazione positiva, e variano secondo i Inoghi e secondo i tempi. La scuola italiana non piiò esser dunque neanche in tema di persone giuridiche, nè qiiella dei tempi andati, nè una scienza prettamente tedesoa o francese; ma sibbene una scienza, che giovandosi delle tradizioni patrie e dei sussidii stranieri, risponda ai bisogni odierni dei nostro viverç civilô. Sc lo síudio dei diritto non venisse informato da questa viva modernità e dal sonso nazionale, diventerebbe presto suppellettile di erudiziòne iniitile e cadrcbbo in discredito. Ora, quello che piu interessa oggigiorno nello studio degli enti collettivi, è Tapplicazione dei diidtto civile privato alio Stato, alio Province, ai Comnni, agli istituti di beneficenza e di culto, alie associazioni insomma di ogni genere crctte in persone giuridiche. E siccome quest’ applicazione è molto diversa secondo che gli enti collettivi partecipano alia vita pubblica, o rimangono diritto privato, giacchò le prerogative dei carattere pubblico modificano 1’ esercizio dei diritti privati e creano singularia, perciò mi pare preferibile a qualunque alíro todo, quello di por mente al carattere pubblico o privato di ciascuna classe di enti collettivi: critério, col quale si riesce meglio che con qualunque altro, a proporzionare la capacita giuridica di un ente al suo carattere specifico, e a studiare quclla inoltitudine di leggi speciali, che costituiscono forse 1’oggetto piü importante delia dottrina sulla personaüta giu ridica: tanto piu importante, quanto maggiore è la preponderanza dei carattere pubblico in certi enti colleítivi. Senza clíG perciò vcnga mono la loro qualità di persone giuridi6 PAKTE SPECIALE stici O civilí scüífz secondo le leggi e gli zisi osservali come 'diritto inthhlíco. Nè meno contribiiisce a far confusione la vastità dei e con lutti i corpi morali legalmenle riconoconcetto su cui si lavora, che rende molto difficile di comporre in un quadro sintético Ic varie specie di enti morali? perchè la personalità giuridica si adatta enti svariatissimi e senza legamento visibile tra loro, quant^*^ si guardino sotto altri aspetti: sicchè il aggreggia sotto il concetto delia personalità giuridica sfiinií^ davanti ad altre attinen moltitudine à\ a una che gli nesse comune le quali mentre sono importan' , non banno valore nella p6i’* ze tissime in moUi altri riguardi, sonalità giuridica. E non basta: giacchè mentre la distinzione Tra person'*^ giuridica pubblica e privata è certa e fondamentale in ragion^» non riesce ugualmente chiara c facile nelle applicazioni, i‘ua somiglia invece a quelle ombre di contorno incerto, che lasciano tirare una linea dove finiscoiio le tenebre e corninoia 1 chiaroro. Ora, rjuanclo le cose stanno in questi termini, noi> è da stupire, se manca la concordia fra gli scrittori, e se non si trovano classificazioni esatte e approvate da tuUi0 non presumo clavvero di far meglio; ma giovandomi íleS>‘ s Udi a im e delle idee che son già acquisite alia scieiiz*’ Focurerò d. cavarne il buono, coordinarlo ed avvicinarlo ' uo porfe to comp,mento. Analizzando le dotlrinc dcgli scrit' rLrlH- T che alie apparenze o all’osle; narli' “1 complessivo che ai prominzial' paiUcolan. La rag.one si è. che molti scrittori, i quali rigef 01 iv Po-^eealità giuridica in certi ent^ [ ríltscere' hossenza cd richiedo ner f ‘‘ eoncorso di tulto cio che Í Nò questo ò ancora tulto. So lo ■ gmnd.ca dove sortire un intento pratico, bis una ristretti nel campo dcl puro al gli iura mesogna I
9 INTRODUZIONE viaoio iji loro doi privati olUadini, ina dei veri rappresentanti dello Stato, mentre esercitano quelle prerogative pubbliche. Breveniente, dei veri depositari dei piibblico polere. Por inezzo infalti degli eletlori e dei Deputali lo State acquista rindividuità delia persona política e manifesta la sua volontà nelle leggi. Per mezzo dei giiirati e dei giudici rende giustizia, c per mezzo degli ufficiali invostiti delle funzioni esecutivej a non parlarc dei Príncipe assohUOj reca ad esecuzione le sue loggi. Eletlori, deputali, magistrati, ministri e Príncipe son tulli cgualmenle neiresercizio di quesle prei‘ogative pubblidio, gli organi dei gran Corpo político, con la sola diíferenza dei grado e delia durata di ciascuno iifRcio. Corne dunque nogli individui trovi una personalilà di diritto privato c una di diritto pubblico, cosí ti succede negli eníi oollcttivi, secondo ebe le facoltà esercitate dagli uni e dagli altri riguardino relazioni tra indivíduo'e indivíduo, o rapporti fra indivíduo e società; qiiantunque le parti siano rovesciato, e ciò che negli uni ò la regola diventi negli altri - reccezione (1). Ciò per altro non toglie, cbe vi siano anche 8 ?ARTE SPECIAUE che: giacchè, secondo le cose già dette nella Parle geiierale, Ia dote essenziale delia personalità gluridica di un ente collettivo, sta nella capacita di diritto privato, cioò neirattitudine ad esser soggetto di diritti palrinioniali more primio; sicebè Taggiunta delia capacita ai diritti pubblici, sebbene sotto altri rispetíi sia iminensamente piíi importante, apparisce nella dottrina delia personalilà giiiridica un ca* rattere accessorio; che seiiza togüere agli enti i quali ne siano dotati, la qualità di persone giuridiche, serve per ciassiíicarli (1). Eorse rai si dirà: 1’esercizio dei diritti pubblici o politici che dir si voglia, non è inica interdetto agli individui. A che dunque può servire una distinzione fra persone giui diche private e pubbliche, fondata sopra una duplicità cli carattere che è cornune anche Magli individui? Benissinio ; rna mi. par facile la risposta. Airesercizio dei diritti pubblici partecipano pui o meno largamente gli individui', secondo costituzione política delia nazione. Ma gli.individui, quando . esercitano un diritto pubblico, trascendono 1’interesse incUviduale e divongono essi medesimi persone pubbliche o rap' preseiitanti dei Corpo polilico. Dal cittadino, che nel regime democrático (1) II critério delia differenza spocifica ira dlritli jinbhlici e diritti privati i) diíRcllissiino a defiiiirsi. DA inolta luce la Prohisione deli’ anno scolastico 1887-1888 dei prof. Guliba, il quaie con la sua consiieta iirofondità, lo credo obieltivo e non subiettivo. Definisce per diritti privati (ivi, pag. 11, Ilologna, tipografia Fava e Garagnani 1888), tutte lepretensioni dalla legge ricomsciutc, e in qaesta 7'adicate, n nmnne utilità m .conf)'onto di chiechessia, e per ocensione di alti e fatti di qualunque specie, siano appartenenti alia vita dei privati, o siano atti e fatti pro2)rii 0 positioi dello Stato e di altre pubbliclie persone. lo concordo nelfiilea fondamentale, c mi associo nel ripudiare il critério soggettivo, (piantunquc la storica denominazione dei nomi 1’ abbia acereditato. Mi riservo sollanto qnalche ossorvazione sui fatti o gli atli politici, paren- ■domi clio esst non siano propri a originare pretensioni privato, seblione certe figure patrimoiiiali dol gius pubblico arieggíno i diritti privati. Ma Tesporre qnesto pnnto, tuttoehè secondario, non può esser tema di una breve annotazione; ed é piuUosto una parte dei tema assegnato al mio lavoro. concorre ca esercitare una parte delia sovranità con 1 elettorcato político: ovvero, dal giurato o dal magí' strato, quando vesLono momentaneamente toga dei giudice, salendo fino til Princi centra nella sua perennemente 0 - cipe assoluto che coU' persona tiUto il Potere pubblico, non U'0‘ « de trouvei'1 ° '1"® < l’F at elTom “«veraineté attaché à la porsonnaliló civilo d" « de ! ne! sonverameté ost mi des élómentf al i seTeTte ' ‘°'.s les corps - * de ™ oivile doivent «rc invesf «al,surd! r »>'veraineté? Une semblaWe proposition >53* oU
II INTRODÜZIONE ciii sMnnalzano al clisopra dei giure meraniente privato e sono sottoposti alia sorveglianza dei governo (1). (1) Sauzef, Étude sur la capacitii d'acqxiérir à Uive gratuit ães personnes civiles en d, r. et en d. .f Paris 1877 (pagg. 41 e segg.) « ivi » Pour « nous conforiner au plane général de cette étnde, et (|Uoique elle n’ait « pas d’intérôt en droit romain, c’est la division des personnes inorales « en publiques on p7'ive'es, que nous suivroiit. A Rome en effet, comine « (lans touto société organisée nous trovons tout d’abord des abstractions «juridiqiies, qui ont pour cause de ienr existence en tant que personnes «civiles, leur existence politique: nous les appellons personnes puhli- « ques, et rexpresslon de personaepuhlieae se rencontre nième dans cer* « tains textes: \'aprimeiisor Aggenus {Rei agrariae auctores, Goes, p. 56) «nous dií: Qaaedamhoi'a fauintur ad publicas pe7'snnas attinere: « personnes civiles sont: TÉtat, le fisc, les eités, les fractions de cités « certains corps constitués dans Tintérieiir de la cité, ety jouant un riMe « administratif. » Aucoc, cit. I, G; « Le droit administratif déíermine: « 1“ la constitution et les rapports des organes de la Société chargés du « soindesintéréls collectifs, qui font 1’objet de radministrations publiques: « e’est-à-dire des diíferenls pei‘sonniíications de la Société, dont 1’État « est la plus importante... Dans la grande société... i! y a des sociétés du « môme genre, qui n’embrassent qu’une partie de la nation, que les « cítoyens groupés dans certaines fractions du territoire, et qui ont leur.s « intérôts collectifs distincts des intérèts collectifs de la nation. Pour « mieux distinguor ces intéréts, la législation les a personniliés. De chaque « gronpe de citoyens elle forme une personne ayant Ia vie propre comme « un individu, ses propriétés, ses ressoiirces particulières. 183: «Pour mieux assurer raccomplissement de quelquos Services pu- « blics, le législateur a crii uüle d’en confier la gestion à des autorités « speciales, dans les quelles il a espéré troiiver une compétence et im « zòle particulier, et il a persomiifié les intérèts spécieux aux quels pour- « voient ces autorités, eomme il avait personnifies les intérèts généraux « dans VÉtat^ les intéréts locaux dans les départements et les convnunes. « Ainsi à còté de TÉtat, des départements et des communes, il y a « d’autres personnes publiques, qui ont une existence civile distincte, « qui ont le droit d’(TüOíV des p)'0priêtés, des ressom’ces spéciales, indé- « petulantes de celles de 1'État et des conimunautés territoriales. C’est « ee qu’oii appelle les litahlissements publics... Sans doute, les admí- « nistrateurs de ces établissements n’exercent pas, propreinont parler, « une autorilé sur les citoyens, mais il font des actes de gestion en vue « de satisfaire certains be.soÍns collectifs: dans certains cas ils imposent « ou contribuent à imposer aux citoyens des charges en vue de recueillir « les ressources néeéssaires pour la satisfaction des ses besoins. Ils pren- « nent dono part à Tadministration publique. » Batbie, op. cit. V, 1 e segg. 10 PARTE SPECULE indiviclui come enti. collettivi, privi di diritti pubblici; e non impedisce che questa differenza, mentre riesce insignificante neiresercizio dei diritti privati rispetto agli individui, acquisti importanza fondamentale dí fronte agli enti collettivi. La. ditferenza nasce per Tappiinto dalla ragione, che negU collettivi principalmente ordinati alia vita pubblica, la capG' cità privata si ridnce a un accessorio, che deve subire infliissi delia personalità pubblica. 3. Ma qnali saranno dunque le persone giuridiche pu^' bliche, e qiiali le private? Le pubbliche essenclo lo stesso Potere sociale quando coraparisce in veste di privato nol campo dei diritto civile, si devono Irovare nelD ordito dei* Tamniinistrazione pubblica, di cui o fanno parte integrante sono strette dipendenze. Suol dirsi, che lo Stato si manifestíi oggigiorno presso la piu parte dei popoli civili sotto forrní^ di una trinità mondana, nelle persone delle aiitorità nazio' nali, delle autorità provinciali e delle aiUoritá municipal’● ognuna delle quali dispone di una particella piü o mona grande di quel potere coercitivo, con cui si contraddisLiflg”® rautorità pubblica: ognuna partecipa al gover sorzio político, 0 nel centro o nelle varie parti dei territoTÍa» la qual partecipanza è come il raggio che unisce il Poter® cenlrale a ciascun punto delia circonferenza política; ognuna ha nel campo patrimoniale individuità própria e corrispon' dente alle_ varie entitá collettive, in cui si suddivide. Tutto ciò costitLiisce Tordito sostanziale deiramrninistfa' zione pubblica. A costa dei quale ci sono le dipenclen^n' cioè a diie taluni istituti civili, che servono d’iiicrement*^ alia coltura intellettuale dei sperità economica dello Stato; i conserva con lui letíizi, che lo coadi interesse pubblico iuhendi ou 0 clel con- no popolo, 0 di sussidio alia dl consorzi che provvedon a rnolti lavori pubblici; tanti altri enli co _ mvano nel provvedere a inteníi misti e privato. l quali enti, (Innn nel campo rigorosamente politico, g Jono pe. altro colUoiancli, e taluni privilegi fiscali oo" 0 ; d* hanno 1’ <rO' se non
1 13 INTRODUZIONE 12 spenti ncir animo dei piü le convinzioní religioso, il desiilerio di far dei bcne, e vigoreggiano in qiialciino Teroisrao e l’ambizione onesta di rendersi celebre con azioni virtuose. Non PAUTE SPECIALE Ma è iinpossibile di tirare una distinzione netta o sicura tra gli uffici deir auiorità pubblica e qiielli delia libertà pri" vata, quando si esce dal campo delle fimzioni dello Síato, e si entra in quello delle sue funzioni facoUative. La maggior parte degli autori che ci si sono provati lianno perso il tempo; perchè quelle sono certe atiribuzioiu cbe si estendono e si ristringono e si cambiano secondo luoglii e secondo tempi. Gli islituti di boneficenza fecero e fanno parte integrante deirordinamenlo político, fincbè e dovnnque lo Stato stimò, che il provvedero alie classi diseredat^ dalla fortuna fosse suo obbügo rigoroso. Gli istiínti ecclesia* stici furono nei tempi andali, quando la Cliiesa partecipa'"^ al maneggio delia cosa pubblica in quasi tutti gli Stati, altrettanti organismi dcl pubblico Potere; inentre oggigiorno Cliiesa viene dappertutto esclusa dalle ingerenze inei’ainentG civili e dairesercizio dei poteri pubblici. Tuttavia tale ò T iii^' porlanza degli islituti di beneficenza c di culto nel inanten^' mento deli ordine sociale, tale è IMngeronza sorveglitil^dc® dei governo sulle loro sostanze patrimoniali di cui continuano ad volendo uscire dalle parole di moda dirò, che un lusso sin cero 0 alfeUato di morale, e una specie di sport liberale e generoso spingc anclie ai nostri giorni buona parte dei ccto ricco alia fondazione di associazioni libere, che hanno scopi di utiliíà piü 0 meu generale, e tendono a far godere alia comunanza una parte dei supérfluo degli individui. E liUto ciò a non parlare dei desiderio di cousegnire onoranze, po teri 0 ricchezze; nonchè delle varie speculazioni comtnerciali, industriali e bancarie che si compiono mediante poíenti asso ciazioni rivestite di personalità giuridica, le qtiali spesso congiungono r interesse privato con quello pubblico. La distiuzione diinque fra persone pubbliclio e persone privato nella nostra dottrina non si accomoda alia secchezza di una formula, marisulta da una gradaziono continua e insensibile, dipendonte dalV esorcizio maggiore, dei diritli pubblici. Lo Stato, il massimo degli enti collettivi, dolato di tutta la pienezza dei diiitti pubblici sta da uii Ic associazioni o i fini dl essenziali minore o nullo e tali i privileg' esser rivesliti, che io non saprei propi’'^^ adattarmi a metterli nella classe delle persone giuridiche carattere puramente privato. La difficoltà cresce delia storia e delia estremo; aU’altro estremo ecco privato interesso eretti in persone giuridicho. fra queste due estreme unilà coUettivo, che sono rassoluto conírapposto Tuna deirallra, corre uii seguito indeíerminato di altre entità collettizie e di fini sociali: cioô, lo persone giuridicho dotate di un grado sompro piü piccolo di dírttti pubblici. Le Province, i Comuni, i consorzi d’interesse pubblico. s:li islituti di boI do i esperienza alcimi degli uíhci sociali con^' piuti oggi dallo Stato furono in origine adempiuti liberaineii^^ dagh individui, e dei miovi so iie vanno adempienclo di gioi'”^ m giorno, non essendo vero clie fuor dcllo Stato nulia poss^^ sorgere senza 1’ispirazionG deli’interesse individuale. istituz.ono, osserva bene lo Spencer, quando sia convenien^® per 1 adempimento di certi uffizi sociali, nasce spontaneament*?' ler quanto vogliasi decaduta, aggiungono altri (1\ la natur» deli uomo dalla sua original perfezione. ancora, se si ritletto, che socon 5 O di culto; quelli di emissione, molte neficeuza, d’istruziono, banche e associazioni industriali, lo societü d interesse gene rale e via dicendo, sinchè si giunge alie islituzioní di famiglia e alio associazioni o sooietà libere di.mero interesso privato. 4. Ija somina dei diritü pubblici si trova nel diritto po¬ lítico. Político e pubblico, sia che si applichino a persone, sia che servaiio a qualiíicare diritti, non sono voei precisamento ●a ancoi non sono (1) Léroy-Beaulieu, UE,at ,„orler pagg. 3d, 41. IcSOOf iifí et ses fonctions, Paris
\ 14 PAKTR SPECIALE - INTKODUZIONE sinonime. TuUavia succecle spesso di pigliare la parola pubblico õ político come il genere, in contrapposto alia parola privato. Qaesta imprecisione è molto perdonabile, quando si pensi alia incertez/.a dei linguaggio clottrinalc: e non produce equivoco, purchè i vocaboli si usino al luogo conveniente. Siccome adopererò spesso queste due parole, dirò qui una volta per sempre, che per me pubblico è il gencre, político la specie. Chiarao pubbliche le relazioni giurlcliclie essen- ■ ziali tra gli individni e le società, e tra piü società una verso Taltra: chiamo politicbe le relazioni tra rinclividuo o le societá e lo Stato nel campo delle funzioni essenziali alio S(ato medesimo: vale a dire nel inteina ed esterna delia società. li complesso di queste rolazioni accompagnatc sempre dalTnís siibiecÍio7its od esplicato con Vimpenum costituisce perciò la personalità poliiica dello vStato, che a lui solo appartiene e il cui esercizio puô parzialmente delegare alie aiitorità provinciali o comunali. Ciò premesso, io comincio a trattar dello Stato, che è la pnrna tra le persone giuvidiche pubbliche: per poi proseguire con 1 esame delle altre persone pubbliche, che gli succedono in ordine d’importanza, e discendere fino alia delle persone giuridicl di caratlere privato. TRATTATO I. LO STATO j CAPITOLO PRELÍMINARE f PERSONALITÀ POLÍTICA E PERSONALITÀ GIURIDICA DELLO STATO RELAZIONI TRA l’ UNA E i/aLTRA. i mantenimento delia sicurezza 5. Personalità política. Non è qui mio proposiío di tratíare la teoria dello Stato, e discorrere dello tanto scuole che da Aristütile e Platone sino a Machiavelli, Vico, Gioberti, Bodin, Montesquiou, Benlliam, Hegel, Arndts, Blunschli, Chevalier, Stuart-Mill, Laveleye, Stein,AVagner, Schaeflle, Spencer, Salomon e Leroy Beaulieu, rapprescnlano la somma dei lavoro scientifico antico e moderno su qiiesto altíssimo soggetto. Ma siccome devo parlare dei fondamento, delle condizioni Stato quella poliiica. Ne farò iin esseredachi lo desideri oompletato facilmente con lo dotlrino di tanti colebri pubblicisti, che hanno, si può dire, esausto I’argomento. Lo Stato rappresenta 1’iiiiità naturale dol gonore umano popolo ordinato a vita política sotto un regime di governo e dentro certi confini di território. Sovranità, popolo e territorio sono dunque i tre elcmenti costilutivi dello Stato (I); ma i confini dcl torriíorio e i podelle allinenze delia personalità giuriclica dello io lion posso Tare a meno di prender le mosse da brevíssimo accenno, il qiiale può soconda serie nellaquale Iroveremo soltanfo quelle e le neir individuità di un (1) Vedi Gioberti, Rmnovamento, ecc. I, pag'. ü8; Bhmlsclili, 2'hdorifí de VÉtat (trad. Riedinatlen), I, pag. 21; Salomon, L‘oceupation des ter-
. Vr 17 TKATTATO I. CAPITOLO PRELIMINARE formandosi quasi sotto i nostri occhi. Tal altra con formazioni secondarie: voglio dire con riiinioni di piíi Slati preesistenti,. sia in confederazioni a guisa delle antiche legbe dei Beoli, degli Etoli, dei Sanniti; o delle città anseatiche nel Aledio Evo^ delia Svizzera, dei Paesi Bassi, degli Stati Uniti americani, nonchè delia Confederazione Germanica. Ora in uno Statosoloj perchè Ingliilterra, Scozia cd Irlanda, gran parte delTAusíria Ungheria, 1’impero Tedesco o la nostra Italia cosí si coinposero ciascuna in conviíto poiitico. Qualche volta finalmeiite per colonizzazione, ossia in formazione dcrivata,. di cui abbiamo gli aníichi esempi delle colonie greche e rornane^ e i recentissimi di quasi tutle le nazioni mariltime. Nessimo può dire, dove lo spirito di associazione condurrà le generazioni future per qiiella logge di progresso indefinito cbe ò negli attributi delia specie umana, e la richiama forse alTunità primitiva. Come i Romani finsero, cbeil Dio Termine recedesse di mano in mano con Tampliarsi delia coltura, e se lo rappresenlarono a guisa di un confine cbe passo passo indielreggiava allontanandosi continuamente,. COSÍ possiamo ragionevolmente presagire, cbe 1’area dello Stato andrà ognora piú dilatandosi; perchè le lingue si affratellano, le comunicazioni diventano di giorno in gioriio piii facili, 0 il senso delia cognazionc comune va facendosi scrapro piü vivo tra i popoli, tantochè ii raggio poiitico delle corminanze si estenderá di continuo. Ala io non credo già, cbe si possa arrivare di botto, e neanche in un futuro prevedibile alio Stato cosmopolita. Anzi, mi par difficilo prognosticare, se ci arriveremo raai; e avanzando di mano in mano, se ba da un lato per eífetto di rinforzare Ia relazione tra i popoli e le loro relazioni reciprocbc, dairaltro svolge e invigorisce 1’autonomia di ciascun popolo. Aía checcbò sia di ciò, è impossibile cbe dal cosmopolitismo poiitico non restiamo a lunga pezza lontani nel secolo XIX. La sola area nella quale può meglio prosperare lo Stato, date le presenti condizioni dei secolo, è il Gioroi — La JDoUrina delle Persone giuridiehe. — Vol. II. 16 PARTE SPECIALE poli cbe ci abitarono non fiirono sempre gli stessi, nè il ] regime governativo restò immutabile, La mancanza di mO' 1 mimenti storici consente appena delle semplici congctture j sulPordinamento degli Stati primordiali, quando il consorzio 1 umano si riduceva alia famiglia e alia tribii, viveva di caccia 1 e di pastorizia: poche le industrie, scarsissimi i traffici, pie- i colo il numero dei consociati, e la forma dei governo non ] si allontanava dal patriarcato orientale o celtico, ovvero dal i demo greco. Alia famiglia e alia tribCi successero certamente aggregazioni di mano in mano piü vaste, genti, cittadinanze, ; popoli; crebbero le sedi delia cíviltà, sorsero le industrie e ] i commerci si ampliarono, il governo dovè farsi sempre pib complicato col crescere dei bisogni, col nascere e col fiorire ! delia coltura. Ala quando ciale cho oggi si chiama Stato, noi non sappiamo, perchè Torigine degli Stati ò un fatto preistorico. I libri dei Ro mani ci parlano infatti di da piü secoli innanzi; la Bibbia, mentre ritratta lo Stato Ebraico, non manca di tali cenni da presupporre già nato | (luello dei Faraoni, seggio di coltura antiebissima, la cui ' origine si perde nell oscurità dei primi tempi. Alaggiori luiu* | abbiamo per le epoebe successivo, e ci.svelano cbe le cause | immediato delia formazione degli Stati furono diverso. ^ lora le repubbliche o gli imperi sorsero per vi zioni originarie sul território: í 1 e come sia nata queirunità soun regno già stanziato ncUTudiíi ■ di forniíi' ,, come la Grécia, Roma, alcun^ aggregazioni germaniebe, la repubblica islandeso dei 930, ; la Califórnia nel 18-19, ecl altre associazioni composto nd' Punione americana, cbe testè imitavano le antiche, e andavano ciò perchè la civiltà waiíí-e, rcc. Paris 1889, introd. La sloria dottrinale deP iclea dei 0 btato dal XVIII secolo fino ai nostri gioriii è ben poniieP le^^oiata dal Leroy-Beaulieu, op. cit. iu princ. chap. 1, pagg. 7 a 1'^* ri^ccoglie dalla citata opera dei BinnP ● li, nonchè dal noto studio comparativo dei nrof Gior^io Levi, Mlnna deito Stato nei libri di Plalone e di ArJoteíe, eee. Trieste 188‘- 2 ♦ >
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