'imi à PIETRO,CONFANTE j i/suo nella R. Uiiìversit;» di Torino Professore ordinano d: ITUZION s m I < (● :< O ROMANO ti/ ri / e O I Z I o N E T E RZ A riveduta o occrosciuta '?● 1 V ( ●% ● y ● ● ' f . * i ' >1 ( ' l K . i trf ' i if 1 i y f . < ^ ^ I t JÌ
r ^^Inlo^ , [^S-'O w PREFAZIONE. QaC:sto libro per lo scopo suo non consente bi bliografìa. Xondinieno, poiché lo studio del dirittoromano si è molto rinnovato negli ultimi decenni, dove io accolg'o precdsi risultati nuovi, cito gli au tori. I nomi italiani primeggiano, ma ciò non è iiileramento latto a bella posta: tenendomi a quest'ul timo periodo, il buon lavoro latto da noi mi acqui stava naturalmente un grande rilievo. Io credo che molte delle nuovo idee guadagnino di enicacia e di evidenza dalTessor riassunte al loro posto in un iiKidesfo, sia pui*e, complesso sistema tico. Spero che incontrei-anno mng-gior favore anche alcune delle mie, come il concetto della famiglia e deU’eredità romana. Giusta la natura e i fini del volume intesi lumeggiare i concetti fondamentali e mi giovò aU’uopo dar rilievo al carattere organico degli istituti revoluzione o i’involuzione nel più storico tra i diritti. Ma la rappresentazione donimatica dei sin goli istituti ha qui la sua base logica nei principi della legislazione di Giustiniano, e la genesi sto rica non interviene se non a spiegarne il modo dì rRopniH r\ r.F \ur s giuridici e segnarjie a lai’ghi tratti Mal), lip.-lit. libila Oa:ja 'Lditrice Dou. Fravcksco Va;.l.»rui. Cor-jo Magenta -IS, Milano. 1
JV PREFAZIONE, formazione e i bisogni cui rispondevano. Una delle più splendide utilità del diritto romano svanisce, quando sfugga il senso o si rimpicciolisca la por tata di quella magnifica evoluzione, per la quale prima i Romani stessi, dall'epoca <Udla i-epentina loro espansione mondiale al III secolo di Cristo, gli Elioni dipoi, traspoidato neir()rien(c il cmiti-o di gravità delPimpero, ebbero corroso lo basì dell’or dinamento primitivo e del rustico diritto decemvirale; ma, giova insistere, rnntifosi non rara tra istituti antichi e moderni, bencìié sovente i>c‘r vie tor tuose e liniedi eccezionali quelli abbiano finito con adempiere allo stesso line di (piesti, ò desunta a l)ase di logica giuridica dallo stesso diritto giusti nianeo. Col secolo XIX il vigore positivo del diritto ro mano si estinse anclie nell'ultimo suo territorio, la Germania, conquista idealo della i-einaniià. 11 suo valore scientifico c la sua funziono educativa c ci vile non rifulsero mai di luce così viva come in questo critico momento, iji cui. dietro rimpulso della scuola storica tedesca, lo stnilio piti poderoso dei concetti giuridici s'è incorporato col monumento della più fine arte giuridica, in cui la speculazione positiva scopre nel diritto storico-sociologico unico al mondo. Parma, maggio ISlW. Torino, ottobre 1902. INTRODUZIONE ; !. li diritto romano. > del nostro studio ò il <ìiri((o hi compilazione dello le”gi e della jj-ìuronuina osegiiiLa noi VI secolo d. C. da Itasi l'isi'riidenza ( liustiniano, imperatore d'Oriente, insieme colla legi- <lazioiic pro[ìiia di <[ue.<to principe. jl (Ìiì'iiio ì'oìnano (jiì(.'<tinÌaiico ò compreso nelle seo-neiiti iiuaùro collezioni : il /tù/c.s’/o o lo l\uuìeUe {Di^ ■^hi, le L^ti(a.:ioni {Instilutiones), il CoT/rr hislitiiaiiH.'i) o le XoveUe {Xoueììtc Il /nV/r.v/o è la compdazione della giuri.sprudenza. di lina serie di iVammenti estratti dalle g-iureeonsidiì romani e ordinati in seij. ●isulta (lei principali lihyi-, ciascuno dei (piali ò diviso nuovamente in tiiiitestati con una rubrica. I frammenti titoli serbano Esso 1 opCI■e ÓO inseriti il nome dell’ autore coll’ opera c (libro), donde vennero estratti. Ordinato r>:lO, pubblicato il l(> dicembre 51)3, en- ,, vigore il 30 dicembre 5::n d. C. q ^ compilazione delle leggi o costiiazioni ● neriali, ordinate in 13 libri, ciascuno dei (piali è sudliviso in numerosi titoli. Ve ne furono due edizioni. Il irimo t’odice fu puliblicato il 7 aprile 530 ed entV(> in vio-oi'(ì il R» stesso mese. l,a seconda edizione {(^oiìe.i' ii‘''<d-er(ioìiis) fu pubblicata il 10 noloH la nei ●tc di ipiesta dicemlire . paia*- il 1"’ organismo l'Ornano un 1 P. Bunfante. 1 Uonfantk.
● /' 2 IL CORPUS lURIS CIVILIS, 3 LE INTERPOLAZIONI, diritto pratico o adatto ai tornili suoi: e perciò eg-li diede ai compilatori più che la facoltà, il comando espresso non solo di scegliere e omettere, ma altresì di mutare mediante aggiunte o sostituzioni il testo ge nuino (1). Cosiffatte alterazioni, alcune delle (inali tanto gravi che interi frammenti risultano opera dei compi latori. prendono il nome di embìemata Trìboniam o piu comunemente interjìolazioiìì. Molte innovazioni e riforme furono introdotte in questa guisa dai compila tori: ma, ove si prescinda dalle interpolazioni l’ormali eseguite sia per adattare lo stile dei giuristi classici ni tempo di Giustiniano, sia per render più chiaro il pen siero legislativo agli studiosi, la maggior parte di esse si debbono al proposito di mettere i frammenti dei giu reconsulti 0 le costituzioni imperiali in armonia col di ritto già innovato prima di Giustiniano o da (Uustiniano stesso. (Queste interpolazioni erano più necessarie nel Digesto che nel Codice: poicliò i frammenti delle Pandette sono estratti in generale da opere della giurisprudenza classica, che ebbe il suo lìoro nei primi due secoli dell’im pero, vale a diro tre secoli almeno prima di Giustiniano ed in un’epoca storica assai diversa, mentre le costitu zioni imperiali emanano .sopratutto dagli ultimi secoli e daH’opoca nuova. Il confronto coi testi che noi possediamo per avventura allo stato genuino o quasi, principalmente le Istituzioni di Gaio, le Sentenze di Paolo, le Regole di Ulpiano, 1 Frammenti vaticani, il Codice teodosiano, r incompatibilità dei principi e dello stile col tempo in cui vissero i giureconsulti classici, la rispondenza in vece ai principi del nuovo diritto c allo stile dei com pilatori aiutano a riconoscere con certezza o con pro babilità coteste interpolazioni, di cui noi dovremo via via segnalare le più importami (2). vembre 53-1 ed entrò in vigore il 20 dicembre 531. Vi sono comprese anche le leggi nuove e le decisioni di antiche controversie emes.se da (xiustiniano durante il corso della compilazione. Le [siituzioni sono un'opera destinata dairimperatore all’esposizione dei principi elementari del suo di ritto allo scopo di facilitarne ai giovani rapprendinumto. Sono aneli’esse una mera compilazione di opere ana loghe dei giureconsulti romani , princiiialimmto delle Istituzioni di Gaio, giureéonsulto vissuto neU’opoca degli Antonini. Sono divise in quattro libri e in titoli , ma non recano indicazione delle fonti: i com[ii!atori v'ag giunsero notizia delle innovazioni introdotte da (liustiniano e sovente premisero anche notizie storiche circa lo stato anteriore e il durante la composizione del Digesto, le Isiinizioni fu rono pubblicate o munite di efficacia legislativa il 21 no vembre 533, entrarono in vigore col Digesto il 30 de cera bre 533. Le i^oveìle sono le costituzioni nuove emanato via via da Giustiniano dopo condotta a termine l’opera di compilazione (dal 535 d. C. al 505). Mentre le alti-o parti della collezione giustinianea si considerano nel loro complesso corno un codice unico emanato nello stesso giorno, circa le Movelle non solo avviene ch'esse de roghino ai principi di diritto sanciti nelle tre parti pre dette, ma inoltre la più recente jhiò apportare deroga zioni alla più antica. Il termine con cui s’usa designare nel suo complesso la collezione giustinianea è Corpus iuris cAvilis. La mente direttiva nella parte principale deH’azione di Giu stiniano qual legislatore fu il suo grande ministro 'l'riboniano. Occorre tener presente che i frammenti delle opero giurìdiche o delle costituzioni imperiali non furono in seriti senza alterazione nella compilazione giustinianea. Era intento dell’imperatore di comporre un codice di i del diritto. Ordinalo progresso ● I II 1 ( ^1 1 y 11 ’ I (1) 0. He» (I jiri't'. al Dis'.'.. inspriia luicii'" iir>l Coil..!. 17. 1). S 7 : ces-ujyio, S 2 <■ o. Sitmìnn S S iprtUazioni al e.’odire). (2) Un gran iium<'ro ci'iiiiflranlazioni fu già rilevalo Tanto (II al I>ig. : <'oiì. . 1. 17. i'). S IO; r. Iln'f nurt' u»’- antichi , dagli
VALORK ATTUALE DEL DilUTTu ROMANO. 4 IL DIRITTO roMUNR. I)al medio evo alla Rinascenza il diidtto romano {giu stinianeo divenne via via, iirinoipnlmente pc!- opera dai {j'iiireconsiiUi della scuola di lioloji'iin, log'ro con)inu‘ p<-'i* tutti i popoli latini e {germanici. Malia metà del colo XVÌII prese a cedere il po.'Jto ai cialici civili, nella formazione dei (|iiali peraltro esso costituì la pai'te es senziale: vigeva ancora fino al modiliciilo per¬ altro dal dij'itto canonico, dalla c<msuotudinc e j romano im[>ero e del nuovo intiero (derma nia dove non si erano in (ìermania [)rontc- leggi de.l sacro desco, in <[uei paesi della publilieati codici di diritto civile il nomo di lìi'i'iltn <ì('lì-e I\ui<ìe(te, parto princi pale del (ìirido rumum' U'ilesto. Colla promulgazione del Codice civile per rimporo gormanico, pubblicato ISijO. entrato in vigore nel iMOl). rultimo territorio di rilievo ó staC) sottratto al diritto i-omano. ( ig’gidì il vero preii’io imperituro del diritto romano i'» dato dairimportaiiza che sorba per T inter[>retazione dei nuovi codici, dalla pei’foziono ilell arte dei suoi giu reconsulti e dall'essere runico diritto elio si possa se guire por uno svolgimento più che milloniiario o ci olirà por conscgaionza il miglior terreno [mm- lo studio dello leggi 01‘ganiche della evoluzione giuridica. Nell’insegnamento nel diritto romano si distingue il corso preparatorio, lo Istituzioni, dal corso più ampio, lo Pandette. La distinzione rimonta a ( l instiniano o io scopo dello Istituzioni viene esposto dallo stesso imperatore (1). I due corsi dilleriscono anclie poi caiaittere: dommatico o .sintetico il primo, critico e analitico il secondo. — U modo [)iù comune di citare le leggi delle Pandette consiste nel premettere ilella legge nel titolo colla indicazior.e abbreviata /'r., facondo seguire la rubrica alibreviata del titolo e quindi il numero del libro c del titolo. Le leggi ahiuauto lunglio sono divise in tin prineijno (pr.) e paragrafi (§). § 1 de a.cq, rer. doni. 41, 1. fr. 5 pr. de reb. eor. 27, 0. Per i libri 30, 31, 32 de legatis, non divisi in titoli, 'indica soltanto il libro, aggiungendo o meno il nu- -I I (leva Si'*" ne. dalle V !,. !.. i». S i, a; Cuiaoio, Avor.'Uiin g sovratnttn I’'al)ro. Co.sl. :nl f'semjiio . 0. 5, 1 : 1. S 1, I). 11. 1: \ 1). ii-2. 3; () , i). 2\. 2; l-'l. S (‘.-S !>. 'la. I). ao; 20 , g 1 . b. 20, ù. ore , unti! 'li ('atiiira ili-i cmiij' lori. Ai nostri giorni, jier impulso ,specialin'-ni<! <ì«! l’i'UNirK, lii-ll soiiola ii:iliana. laI <)ol On,\nKN\V!T/. c di'i LnMU.. .s<‘guito ron'vigore-ilalla sì è iniziato uno studio sist<-inatico sull'argonii-nlo o si sono sali una serie dì criteri per distinguer lo Mil-* elei conipilatori : p O Xi» — i-r esempio, lo^cosiriizioiii complìratc si qui'lnn — .'hi rr>- lune rm’m, l'uso di ablativi assoìuii i- dì costruzioui iuliiiitive buggollo al periodo, riiidicaiivo nel discorso indiretto, il dil'-tio di relazione ne' tempi e ne' morii , 1' uso «li cltinsole e restrizioni, 'j I’"' spesso inutili, con 1115/, la riiìonanza di epiteti a dì sn|>erlai ivi. !'● lof""' jjoinposo e imperative, r/u/f/enus por ut, ip.'ui jn-r is, f/und inveeo <iella proposizione infinitiva, il pronome .SKit.s* inntilnie!il<- :tg!. iiivec'j di stoluerr. '●uvrirulum per .fji'ìlihìix, rinmilHx p.-t per velie, minime per non senza intensità spoeiale . roniju’/l'''' idea di coazione, npprnh/ire per jn'fibnyc . cniirctni'e , relelimf'’. plei'e, cnadunoye, salìsdnlioncm daye, rerlini ftyc, rnnxtil’ihnii Don lempux, ’pyryxnmptin, .rnnìpelenx, iussìo, soluriìim, vi.xin. j-em'’""’- .ronrolu.r.p 0 vivjynye ad olia-'; nuplins, tampns efìlnil, nh Ime l’iee pmlyaliici mi'jyayej ye-xpneyp, soph-e, irami'x, vnllnye, ahKimi/ix. ■ItijUido’, manifa.’ìla.-, eoe.) pyobnlionex, rnutrl". r/]eelnni /iu/>riV’o nr e/- fcclum par.du.cpyc, in bis cnsibns in 'ihUh'.x, pyoti.'ciin.'ì, pynlel'i''^ ● upr'ilìlev sancire, sed maiiis psl, hcnìnnìH.’i est, huximnius o we/ix^ csl, l"- ll'ablalivo P'*^ d senso eli conio » t , intiio. dy/iniy xmiìiiia. ììially » senza ». c .s'Pdi'- o yola. il numero d' ordine i' » t lis 0 idem nel senso di < detto mentovato ». sìipar co c! specialmente .xvppy hoc, super his. prò jicr de, jimaedcre acctidere, aver luogo, nisi invece di qi.'nm o qitnm si do[io non non alias, farle, libertatcm iniponcire. dervlimiucre nr-l s<-iiso 1. fl/ìqui.S lìr I (liner o di lasciare, aiicbn Lsempio fr. f \ specialmente per atto di nltima volontt'i. iiuidam p'-r senza necessità, onv>u' modo 0 modis omìiihus, supponere p-'i' impegnai i-, . dì v.arl » tN revelarc far noto, evidente, il cumulo di rei m-irenumerazion casi, perrexiire in circonlocttzioni. pole.sl habnre n competere P't^ rompelil (azioni eccezioni), Incu-m habere ad. actin pprsona/is (in poi* sonain) . omissione del pronome rilli-ssivo nella nostrirzioiir- iiifinitiv.i . necesse congiunto con duo frasi, ma appropriato solo alla prima, il vns atoplilìcativo, pecuniac al plurale, lapìlimiis in senso gem-rico, non rifiirito alla vecchia fonte comiziale, <■ linalmetiK! gli errori graminaticaH e i grecismi, come le co.struzioni col gerundio impersonale, pc oìnnia, i criteri del Fabro v. Dk S /label. d’ordine di questo. Ksom[)io fr. Come le leggi del Digesto s'indicano quelle del Coilice, salvo il porro c. {costituzione) invece di fr. Lsempio c. mero 21 de leg. 31, 2. 23 § 2 de leg. 0, 37. perfeCC'ie,aetatis, ecc, ber lo interpolazioni o i . .. Mcnio in ISul/. de//' Ist. di dir, rom. inOf) (i:^) p- (1) § 2, I. Be iust. et iure, I 1. i!
A 5 4 IL DIRITTO roMUNE. Dal medio evo alla Rinascenza il diritto romano j?iusitinianeo divenne via via, princiitalmente per opera dei 'riureconsiilti della scuola di Bologna, leg^e coiniino per tutti i popoli latini e ijermanici. Dalla metà del se colo XVIII prese a cedere il posto ai codici civili, nella i'ormazione dei quali peraltro esso costituì la i»art(‘ es senziale: vigeva ancora Ano al 1900, modilicato per altro da! diritto canonico, dalla consuetudine o dalle R VALORE ATTUALE DEL DIRITTO ROMANOleiigi del sacro romano im[»ero e del nuovo impero desco, in ipioi [laosi della Germania dove non .si orano pnblilicati codici di diritto civile, il nome di (liriUo ilfUe Paixfette, parte prìncijtalo del (ìiriUo vuniìi/ìe Colla promulgazione do! per r impero germanico, pubblicato no! ISIM). entrato in vigore nel l90(i. l'iiltimo territorio di rilievo c stato sottratto al diritto romano. Oggidì il vtu'O jiregio imperituro del diritto romano 0 dato dairimporianza clic .serba per T interpretazione nuovi codici, dalla perfezione delTarte dei snoi giu reconsulti c dalCessere runico diritto che si possa guire por uno s'v te- (“ in Germania jU'cnileva Coiiice civile Ciiiricio, Avoraiiio c sovratultn l’’nl)rn. f’osì. ad esempio . !e I-. 2. g ,s. !). ó, I; 1. S 1. I). 11. 1 : -C). I). 2-2. 3,- (5, I). 21. 2; 21, s !*● ’-'l. 33. n. 30; 20 . s 1 . o. 30, 5.eco, unte loL'gi di Iattura d<d cuinpilalori. Ai nostri gionii. per impulso .specialinoiui; del l’iuiNirn, d*dl did GRADKNWrrz e del Lknki-. sr'guito ron-vigori! rlalla .scuola italiaua, .si è iniziato uno studio sisic-malico sull'.-irgoini'nio e si sono aneli'- lìs- -sali una serio di criteri dei se- ●olgimento i)iù ch<‘ inillennnrio e ci olirà j)or conseguenza il miglior terreno pur k> studio delle leggi organiche della evoluzione giuridica. Noir iiLsegnamento nel iliritto romano si distingue il preparatorio, le Istituzioni, dal cor.^^o l'iù ampio, - Pandette. La distinzione rimonta a Giustiniano c lo scopo delle Istituzioni viene esposto dallo stesso imperatore 0)- 1 duo corsi digeriscono anche pel carattere: dommatico c sintetico il [irimo, critico e analitico il secomlo. Il modo più comune dì citare le log'^’’ Ikindettc consiste nel premettere il numero d’ ordino nel titolo colla indicazione abbreviata /r.. per distinguer lo siili- dei compilainri; pi-r .‘/n m-n o xiv — esempio, le^costriizioni complicale si qui'inn — lune euim, l'uso di ablativi assoluti u dì costruzioni suggello al jiiTÌodo, Tindicativo nel discorso indiretto, il ili1'“ttu di cor relazione no' K-mpi e no’ modi . I’ tiso di clausoli- o rosirizioni. spesso inutili, con visi, la ridon.-inza di epiteti e di superlativi, b- lonni. qttii'l inveci- della ìntliiitive corno il piu le corso tnpera'ivc, f/ito/cnu.s per nc, ipsn per is, infinitiva, il pronome snvs inuiilnienu: aggiutno. 'b'/i'u/i-f pompose c proposizione invece di stnlnerr, riirririiliivx per sp>iliUvi, runnilus per si'mni'J, malliper velie, vìinima per «o» senza intensità speciale . coin}iell''re cniirclnee. rclrhrare, lulimNcnza idea di coazione . oppenhnre per profcni'C . pieve, cna'liivavc, salisdnlìovevi davo, rev/invavo, rovslìlxluvi o slalii~ Invi lempus, pvn's.vnìptio, onvipelens, iussio, solarium, visio. remrnvi-, oonvoln.ve o vìipvuve a l alias vupli"S, lempus r//h(il, ah hac /uctf suh~ Iva/li o mìf/vave, vespnew, sopiva, tvamrs, vallavo, ahshniìis, aprvtissiìììO' ■liquido;, manifesUc, eco.) prohatioues, rnulcla, ef]'erlnm hnbrvr o ad offeclum pavdìiopve, ivi liis cnsihus in qnihì's, pvolircHas, pvnioliivr , nrriiliiev sanciva, sed manis csl, hrnigniìts osi, huiiumius o detto montovato Ti. .sJi;)c>* coll ablalivo per de. nel senso di i delle Nota. della legge facendo seguire la rubrica abbreviati! del titolo e quindi il numero del libro e del titolo. Le leggi ahiuanto lun ghe sono diviso in un principio (pr.) e paragrafi (g). Lsempio fr. 'S § 1 de acq. rer. dom. 41, 1. fr. 5 pr. de rch. eor. 27, 9. .90, 91. 32 do Icgatis, non divisi in titoli. //«?- Vìcli.us esc, Intis 0 i-ìem nel senso di e specialmente -.ìjqx»». hoc, .supov his. pvo per de. pv»cr-lr>-o accadere, aver luogo, nisi invece di qnam o quam .si dopo non alias, fnvio. libevCalrm imponerr. davidinqncvc nel senso di l.-isciarc, specialmente per atto di nllima volontà, quidam p<-r alìqnis o {indio senza necessità, ovini modo o modìs omnibus, supponevo ]n'r impegnare, - di vari n'in a/ilov o Por i libri 'indica soltanto il libro, aggiungendo o meno il nii- revelave far noto, evidente, il cumulo di rei neireiiuiuerazion casi, pevvenive in circonlocuzioni, palesi habeve n compofove per hnbei, compclil (azioni eccezioni), Incuni Imbeve ad. aclin pevsonalis (in perriflessivo nella costruzione in(lniliv;i . ma appropriato solo tilla prima, il S mero d’ordine di questo. Esempio fr. 21 de log. 91, 2. Come le leggi del Ibgesto s’indicano quelle del Coc'. (costituzione) invece di fr. 29 2 de log. 0, 37. sonam) . omissione del pronome nccp.ss.e congiunto con duo frasi, .'implinc.-iiivo, pecuniae .al plurale, legilimus in senso generico, non ri-- ● luialmento gli errori graniinatic;il' 5JO.IJ ferito .alla vecchia fonte »! i grecismi, come lo costruzioni col gerundio impersonale, pc «innia, pevfe'cbie.aetali.s, eco. Rer le interpolazioni c i criteri del Fabro v. Di: Mftmo in Ihilì. deir Jm, ,n r?,-,.. i-o?n. 1900 (13) p. (lice, salvo il porre l’Leinpio c. coiinzitile, (1) § 2, I. De iust. et iure, l l- . C
6 CITAZIONI. lUS CIVILE. pruiiriamontG eletta, oppiir l'onore, il costume, le le-gp ili convenienza, e sìmili: ma esso è la più impoi’tan e sociale e quella che a un dato momento storico ittei’istica Si usa anche per i testi deiruna o dell’altra colle ziono l’indicazione /.(legge), invoco di fr. o c., ma in tal caso conviene soggiungere alia legge T indicazione specifica della raccolta: I). o Dig., C. o <'od. Un uso recente è di sojiprimere le ruln-iclie e indi care solo i numeri, cominciando dai liliroe terminando norma viene a distinguersi in guisa veramente cari dalle altre per la forza coattiva^ in quanto lo Stato ne impone Tosservanza e ne assume la tutela, denominazione tecnica del diritto sotto l’aspetto cioè come norma che s’impone alcolia legge e col §. Esempio: I). di, 1, -’i pr. I titoli delle Istituzioni non sono divisi in leggi. Sì indicano pertanto solo i Esempio pr. I. I)r i. ixit. fjent. et civ. 1, ‘2. Le Novelle, di cui non possediamo alcuna raccolta ufficiale, si citano segnando il numero della Sovrlla e del capitolo (i ca[)itoli alquanto iiinghi sono pui’e di visi in principio e paragrafi) ovvero la prefazioni' e Vepilogo. Non si segue nelle edizioni comuni l’ordine cronologico, come sarebbe desiderabile, ma Tordiiie tra dizionale della collezione in uso presso i glossatori della scuola di Bologna {Aathenticnui o ]'nlgain). Es. .\ov. 108 prief. Nov. 123, c. 2 Sov. 131 ep. La migliore edizione del Cor/ias ìari.s c quella del Mom.msen e del Kkììgkr, di cui la parto ultima, le. No velle, è stata curata dallo Scholi. o dal Kroj-l. Le notizie più particolareggiate circa la cumpo-^izionc del Corpus iuris appartengono aUa, storia del iliritio romano. Vedi Ferrini, Digesto, ed. Hoepli, 1803; o altresì Storia delle fonti del diritto romano, Milano, lloopli, 188o; BuM'A.Nn-:, Storia del diritto romano, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1002. La esteriore e positivo, l’operare e vuole obbedienza, è presso i parola d’oscura etimologia (1). lus civile è il diritto di tutto un popolo e, altra aggiunta, del popolo romano: poiché civitas è il nome che riceve presso i Romani il popolo come società ricevo il rap- , cioè legale. Romani lus, senza ordinata (2). [nstus è 1’ appellativo che porto 0 l’atto conforme al diritto positivo giuridico, legittimo (3). Fer indicare il diritto sotto l’aspetto intrinseco e li naio, cioè nello scopo e neU’esseiiza sua, s’usa dai Ro mani la parola (rquitas. Questa ha invece una etimo logia certa e quasi evidente : essa deriva da una radice - f ? < 5 . D. de inst. et i. , (1) lus non^deriva cortamente da iuslum (L. 1 pr I. 1), nè da in.isum, parole che derivano invoco esse da ius : e noindalla radice iuij {itingn, ?£;yvjai). 1 linguisti moderni tendono pintiosio a riconnetiere questo vocabolo ed altri simili, come iuiaìe, alla parola sanscrita iaus. Ma questa parola si trova una volta sola noi Veda ed ha un senso oscuro di foUcità , salute , con un impronta religiosa. , (2) Cosi cirilas Helvetiorum, eco. La parola, come il comsponuenie '●■feco xo/t;. che significa pure società o nazione ordinala a Stato, ci rappresenta il grado dell'agglomerazione politica a cui si fenmyono gli Siati deH'autichità classica. Fuori del mondo classico, nell Oriente, .id esempio , gli Siati si costituirono sopra più vasti territorii o .-igglomerazionì nazionali , in cui la residenza del monarca era la meno 1 ;‘i '2. Concetto del diritto e idee romane. 1 De insi. et iure. 1. 1, D,. 1. 1. Il diritto è norma dell’azione umana noi vivere so ciale, cioè norma che stabilisce in certe date sfere li miti all’azione di ciascuno nell’interesse di tutti. Il di ritto non è l’unica norma sociale, nò per lo scopo e la essenza sua differisce dalle altre, siono esse la morale capii.'ilo. (3) Cfr. le espressioni tiisius /Uins o pater, successor , tutor , uas; insta seri-ilus. ìnaninnissin. causa ; iuslum testamentum, posltiminUim, r.vilium. sepulehrum; e nel diritto pubblico iustus magistratus , hoslis; iusla mtilta ; iuslum inipe.riuni; insta comilia. Legithnus significa il rap porto che deriva dalla le.v in senso stretto, cioè dalla legge comiziale in amilesi ,al ius lionorarium ; legitima hereditas , aeias.poena; legiti- , aclus legilimus; legilimum iudicinm, dominium. Tutto ciò fonti'classiche. Nel nuovo diritto filius, iegilimum maììiHS tutor nelle ^ . iriìnonium, eco.
r: 1 8 0 AìiQUI l'A?;. RVOLITZIOXE GlIUilbinA. che significa unità, eguaglianza (Ij, <■ m|ipre.<cnr,a inoH vivamente il pi-incipio informaloio del diritto, che c ili stabilire rjuelle condizioni e quei limiti airoiìorare did singolo, che nella coscienza del popolo rioscaim [»er cia scuno eguali, tenuto conto delle ragioni di ciascuno del rapporto cogli altri consociati. Ma poiché allo scopo del diritto non ogni norma gi ridica risponde o non vi risponde costantemente, sia per essere antiquata e in (pialunque modo clisadatfji, a un dato ambiente sociale, sia per T ini[)erreziono dei mezzi, che il legislatore ha disposto, si genera un'antitesi fre quente Ira il ius 0 il iusturn c Virtiunm u honin,i et (0(jì(u,n: e allora (piclla parte dcHV/.ay/4/7rt.? che aspira ad esser diritto si cliiama dai liomani denominazione usata da loro : per indicare le innovazioni opportune recate dagli or gani della evoluzione siero di ([nella, coazione esteriore che nel diritto assume' ■ essere ado[)prata dallo Stato, senso iiisiitia, la <[uale ò delinita a[(- [)unto dall' imperatore con parole di ripiano con.stans et peypctifd volioitas ius sinau cidquc iribuendi. Dallo stesso giureconsulto sono anche ricavati i pre cetti del diritto, che T imperatore esprime:/"«o'óv j])la sunt ha’c : honcste vivere, aìterayii non Itvdeve, triììveve. Tali precotti sono veramente o una figura [liii ofiicace [)ei Si usa in (piesto i e l 111ra .\‘>(urn cinque troppo generali, perchè tutte le norme sociali, specialnto la morale, hanno nel [U'oprio ùml>ito un simile me contenuto. La scienza del diritto , ars iuris o iurispriuìen fia ■ o anche .sompliecmenio ì»s, c delinita dal giureconsulto Celso ars boni et <eqai (1): il che ne esprime il con cetto ili tutta la sua ampiezza, cioè non ne restringe il compito alla mera interpretazione del Liiidtto positivo. Del resto alla evoluzione del diritto i giureconsulti ro mani non cooperavano solo teoricamente, ma altresì praticamente, in ([uanto la loro interpretaziune trascen deva fino a un certo segno i limiti della interpretazione vera o propria e creava nuovo diritto. irqui/as na/i'- issai (li freiiucnte giuridica e principalmente dal Pretore: quella parte che ò già diritto raqultas rivi/is o Qonstituta. lus iniquum è il diritto che non risjionrle tdiV cequitas. Nel linguaggio nostro non v’è un proprio corris[iondente a questa romana erquìtas e w\V(rquuni et Ijonurn, Pe parole che più ne ritengono l’ideah^ e prer— Getto sono giustizia e giusto nel senso nostro, che non esprime più la mora legalità (2). Come alla morale e alle altre norme dell’operare, cosi puro al diritto corrisponde la virtù subhiettiva di attuarne spontaneamente i principi, cioè senza il pengno cono ●>. L’evoluzione del diritto e le fasi di sviluppo del diritto romano. 1). he iìn\. ì. li diritto, come ogni altra manifestazione della vita dei popoli. Parte, il costume, la letteratura, ò un pro dotto della coscienza sociale e quindi varia nel tempo, varia da popolo a popolo, via via che mutano e si af finano i bisogni, i sentimenti, la civiltà: è questo il prindipio della evoluzione giuridica. Il merito di aver fissato nella scienza giuridica questo principio dell’evoluzione, che applicato, prima e dopo, ai (1) L. l pr. D. Do iust. et iure, 1, 1- (1) H:ul. aika. Cfr. Errnta à 1' priato. (2) Eqiiifà od equo significano presso di noi quel clic i Homani più vo entien esprimevano colle parole benignila^, hntnanitfi.i. ecc., ovvi>ro concernono una applicazione limitata doiro?q?tUa« romana, cioù quella maggior libertà di apprezzamento o quel del caso, che al SciAtojA. Del (iiriuo Fadda , L'equità Maoerata, 1881. poc-t. il mare ;i]iproO'quus (‘guaio , ctquor il piano analogia etimologica con conveniente . riguardo allo circostanze giudico è lecito di adoperare in molti rapporti. Tfr. positivo a (Jell'equità. Camerino, ISSO, pag. 2r>. — 0 il metodo nel concetto dei giurecoìisuUi vomani,
7^ . 11 10 FASI DEL mUlTTO ROMANO. FASI DEL DirUlTo ROMANO. oiiu-idioi adatti a una società ristretta, a 'ita ●●<emi.lice c rustica, t'na serie di orijanismi ^lolitici. ) tiDO al di- ' la la . la fanelle età [iriniitive. di cui la lorza precuce |»iii vari cain])i della conoscenza (:i.sl roiiomia . biologia, linguistica, psicologia , ecc.t, do^●cva per opera dello Spencer 1 universo, o di aver dato il primo itn^juls dello svolgimento organico del diritto .spetta alla fitoi'ina^ iìontix in (ìermania nellti [)rim;i meta del se colo presente, e principalmente al Savicny. Ora il diritto romano ò tra i diritti sforici e vigenti il solo di cui Tevoluzionc si pos.sa seguire por un corso (ii più che mille anni indietro, attraver.so Tasi gran diose e fatali per la storia dell’umanifà. In questo lungo periodo di tempo due grandi crisi segnarono la più profonda rivoluzione tiella .società: la prima, successa alla guerra annilialica (218-'200 a. quando i rozzi agricoltori del Lazio divennero nolh» spazio di sessanta anni signori del mondo antico ed eredi delle più fiorenti civiltà; la .seeonila, succ('.ssa allo, morte di Alessandro Severo (235 d. (5). quando la forza cre.scente dei barbari Danubio, e, restaurato primazia di Roma e d'Italia. Queste due grandi crisi pertanto separano tre sistemi diversi di diritto, o anche, se si vuole, tre epoche, vertendo g'COlngUl, .'I ssorgere a sjiiegazitme g(Mieral(i del0 studio sriiola sotto dell'altro, la <'ivUas, ,)ii/ìa, come dello Stato romano, costiuiito sulla base della lascia sopravvivere che rultimo Zia (1). Kconomia essenzialmente agricola, proprietà di visa tra i cn[)i delle faìnìU'r^ ma iDUsata sugl interessi dell'agricoltura, forme e cerimoniale giurìdico quasi esclusivamente di parole solenni e lìsse, per esempio; \o.mancipatio, il nc.rHnì la sponsio, o slipi-'hifio iin'ì.s civtHs, ecc. Le Xll Tavole, il /c.v ciriìe, elaborato dalla giurisprudenza pontifìcia, sono T espressione di gu’U[)po, la f'<nni- non f questa epoca. La seconda epoca ci olire invece un ●olgendosi sulle antiche basi, per opera di sapienti orrini[)eraiori, si afdiritto che, [uire S' galli, il Pretore, la giurisprudenza fina e si rende adatto via via agli scopi di una società più vasta e civile e alle relazioni commerciali più vario. Il gruppo familiare s’infiacchisce e in parte si sfascia, sottentrando largamente al suo posto lasoeietà domestica famiglia nel senso moderno, o rondendusi indipendenti ili qualche rapporto i membri soggetti della familla, cioè i fUiifamiUas: una serie d'istituti e di rimedi speciali al largano il campo deH'antico diritto c ne correggono le severe asprezze o le conseguenze dure che non hanno più alcuna giustificazione: le forme amiche perdono i ca ratteri loro più rigidi e particolari (la sponsio o stipulatio iiiì'is civilis, ad esempio, cede il posto alla palatio iiiris gcntiinn), o ne scema il vigore e l'os servanza. TI ius honorarhnn, opera del Pretore, col sforzo assiduo rivolto a raggiunger nuovi fini con vecchi istituti, ad appianare i contrasti più violenti tra li ordini antichi e le idee nuove, è respressione più cr » tr> ruppe i confini del Reno c del pure l’impero, svanì peraltro la 0 avsempre che per quella forza d’inerzia che con serva talvolta le istituzioni più viete e sviluppo dei germi nuovi, il movimento non corre pa rallelo tarda invece lo I per tutti gristituti, sicché io stato del diritto al cbiuiiersi di una data epoca non rappresentn. in tutte le parti uno stesso si.stema (1). Questi tre sistemi si possono denominare: quiritario o schiettamente diritto tà il diritto romano (ms quiritiinn)^ il romano-universale {ius (jeniium), il diritto ci leno-romano 0 ro)neo. Il primo siste suo T o la prima epoca ci presenta ordini ma tr r* i (1) In iifoiiosito cfr. Iiikring, lUpru dv, droil rnmnin (tr.ad. .Meulonaerc-) voi. J, Inirotluz. § 5, G. i (1) ÙO.NI-'AMK. Bull. d-‘W hi. di -hf. fom.. ISSO, paj:. e:ì7-CÒ0 : „i,mcijn Q ncc mancipi, Roma, 18S8-80, pug. 2SU-2S3; CSS-SOó, Rcs
13 ri nni.M’O k ppivato. 12 DIRITTO FASI I>EI. DIRITTO ROMANO, caratiei'isfic.T «li «]uc.sia si;«joncl;i epoca. In i[M(‘s(‘<'po(‘:i e anche il fioi-ire della <^iuris[irinleiiza classicii (l-lll secolo d. ). L’iiltiina fase di sviluppo del diricto romano se^uc in una terra e tra popoli diversi da «pielli ov'ei a cre sciuto finora, (lià poco prima delia crisi d<-l terzo se colo tutti i sudditi deirinipcro erano stati fatti citfatlini romani dalUEditto di Caracalla (212 d. superata poi quella crisi per opera dei glandi imperatori illirici da Claudio n a Costantino, il ceniro di gravità dell'im pero si trasporta dairitalia in drienfe, ove, mentre Toccidento pare stranamente esaurito, tutta la vitalità o la potenza antica dura nel [lieno splendore lino ai tem| della quarta Crociata. Ora lo spirito ellenico di «piesti romei, vivace, umano, ma meno logico «? pratico, im prime il suo carattere a tutui la successiva evoluzione del diritto, che colla cittadinanza ò staio loro largito (1). Lo siacelo della familia romana precipita, lo istituzioni londamentali, die si riconnottevano all’antica vita dei campi o avevano radico nelle piu tenaci tradizioni e nelle peculiari tendenze o nttitudini di pensiero dell’ tico popolo, sono abolite o svisate nella pratica, alla pietà è spesso immolata la giustizia, in tutto il campo del diritto il più largo impero è accordato alla volontà individuale e un gran lusso di sci’itturc [«uhblichc o private subentra al posto dello venerande forme ro mane. La compilazione giustinianea rappresenta in gran parte compiuto tale sviluppo (2). Di queste diverse fasi giova tener conto nella trat tazione dei singoli istituii. i. Diritto inibbiico e privato : norme imperative assolute e norme dispositive o suppletive. Ih' inni, el tmr. 1, 1. I-. !● S O \ 1 Il diritto 0 iìis cirUe si distingue in pì(hhlico Q priQiicsta disiinzione ha presso i Romani un duidice ambiguo ilello pa- (da ò la società, o può anche vaio signilìcato, che si ricollega al senso noie puhhUco e jirivato; pubblico concetto che oscilla fra lo Stato e nella nostra linsna aver trailo cosi airuno (pei- esempio, ,1 iml.lilico erario), come allaltra (pcresempio, la pubblica economia, la pubblica stima), o anohe.esserne qiiasi anihi>nio il senso (pcrcscmpio, la pubblica riccliozza). LuiUnto più accadeva nella lingua latina, che non possiede ,■^0011(101111 dei nostri termini inclividuale e i accolta nelle Istituzioni, ricavata, come in genero «luesti supremi concetti del diritto, dal tTÌurecons\ilto Ulpìauo . rispecchia l’opposizione tra lo Stato o i singoli. TI ius jnihìicìnn vq^oVù. i rapporti po litici. i lini elio lo Stato deve raggiungere : rei romance spedai; il ius prhmium regola i rap porti tra i privati cittadini, iìssa condizioni e limiti nel l’interesse dei singoli: ad sinpidorion ntUitatem periind. (!)● ● 1 I Ci«'> risulta anche più evidente dagli esempi che nel reca Ulpiano in seguito alla deliniziouo: Suni ‘ uiilia, ([ìoedain privatun. Vu~ un 11 : 1 corsociale. deliuizionc La anDigesto rmmqmrdam piddme _ . , iì(s iii scktìs, in sacerdoidius, lu mapisiratf- h/ieirni i,,,s consisiii. Sononchò nelle louti romane juantità di norme una (l) Mittp.is. Heichsi'erìil uìid Vnt/i.'^yecJil, (2)«,Jiuuno al Cristiaiuisiino la sua benefica iulluiuizasi userciiò iifìlla socìulù tiiudievale , non n<‘lla romana. Fer il iHriiio rniiiuiio non ó (Lato (juasi riscontrari* rin/lus.so cristiano fuori ilell(> pio' o fomìazioni o d'Ula reazioni* contro il divorzio. l?9l. m N.-lla frase sfaO'S rei romnnrr non -i-vo sfuggire che resrnman.,. rio!* rp.s- romnu.T. corrispondo al nostro (( Stato ,indo a nazionn o pni>olo. m.-ntre .oM/HS signilica lessero, lo stato '■'‘TIònso più geuorico. IVr una singolare evoluzione che risale al- “ d nosu-i Coimmi. qiu'-sta parola omett.-ndos- il genitivo ' cui sigiiilìca il benessere o l imej.giiil a signilìcare « lo Stato >. corno cirilas di l'opocn spocilit^o rosso rivilntis, reipublirau con ò passata dol Comune
1 i i 15 14 DIRITTO rOMltNE E SINGOLARE, stifienta ila ragioni speciali, è detto dai Romani i(fs sii/- (jvlaro. l'ale ò. per esempio, quella per cui si fa di vieto di donare tra coniuo'i, mentre le donazioni in genere sono permesse. Di fronte ad essa il prìncii)io generale, clie fuori della ristretta sfera dell’ eccezione c quello che s'applica, si denomina ina comHìunp. I mo derni usano le espressioni diritto ecvezioiìaìc o anoniaìo, diritto regolare o norn\aU\ Tanto la regola eccezionale, quanto la regola gene rale hanno sempre identico fondamento: porre, neirìnreresse di tutti, i limiti più opportuni all'attività di ciascuno nel tendere ai pro[uù lini. I'2 come la ragione d'utilità giiistìlicii runa e l'altra, cosi runa e 1* altra si deldjono presumere costituite il più che à [lossibiie in guisa conforme Paolo definisce il ìi's sint/nìare nel modo seguente: lus singnlare (>at quoiì coìiira tenorern vatlonia propter aliqi'iim ufilitatem aucioritate constìtuentìum inirodnetum est {!). L’esser messa in rilievo non significa che questa sia fondamento esclusivo del ina aiiiffu/are ,● gli ò che la speciale utilità che ha in dotto l'eccezione ai principi si avverte naturalmente con senso più vìvo e immediato. Nè l’antitesi col ienov vatìonìa o ratio iuria, cioè colle conseguenze logiche che si dovrebbero indurre dal principio generale , deve da altra parte far credere che le regole di diritto comune si fondino esclusivamente su principi di logica, non di utilità. Quello parole significano soltanto il processo logico necessario, come vedremo, per la costruzione rapplicazione dei princìpi j)iù generali; ma l’titilità e Tequità di ossi non vien punto ripudiata. Tuttavia è certo che nello fonti la sanzione di un principio di diritto singolare è avvertita molto so vente colle espressioni propter nfiìitateri) o ntìlìtafìa cmisa. DIRITTO Rrnnuro e privato. che regolano ra[)porti tra privati sono dette di diritto [uibblico: e, osservando la ragiom;, si vedo a|>- punto che ciò avviene perchè coll'interesse individuate concorre un interesse sociale generale, verso ina publicnni ha una singolare importanza, iiiquantociiò Tefficacia delle nuovamente ()ra (juesto di¬ sile norme, sieno pur stabilite non può essere menomata |ier vi si può derogare dai cittadini. l*or esempio, si jiuò ben stabilire ne' contratti che si risponda per la culpa anche la [àù grave, ma non si può lo stesso per il dolo, giacché c interesse gene rale che alla frode nei rapporti tra singoli, ^■ia di patto, ossia non non non si renda mai favore. Similniento nell istituto dotale v’ha una quantità di disposi zionì dirette a serbare intatta la doto questa può rinunciare al favore della legge, intnreat rcipnììlUu.o (s’intende allo Stato come iup[ sentante della aalvaa case: Iallii (lonmi, né perciiè iresocietà tutta quanta) mnUrrnnì doirs nè il padre può esimere dal rendimento dei conti il tutore che assegna ai figli, perchè iafn'e.'<t reipnblicA.p rem pupilli aalram for" (1). Il pz'iiicipio stesso è ripetuto piti volte dai Komaiii ci mo di aforisma, iti termini quasi identici : ìua pnblicu'iipriratorumpacliamutari non potrai, (2)ovv Ib'ivatorum conveiitio hn'i puhlico ero : non derogai (:{). .■ ●) Diritto singolare o eccezionale e diritto comune 0 normali. Privilegi. L. M. i:,. IG. l). IJ.‘ le;,., 1.3. O Da regola particolare die deroga ad un’altra gcnccioò si presenta come un’eccezione a questa, giii- rtile. (1 ) Altri esempi ; L. 27. s 4. D. D-? yinct., 2 14 ; e.xprdil J») tìmerr /'irli vpl winriarum pa-nam. L 1, S 9. I). De mn,,. ennv.. 27, 8 : I-. 3, D, Qui tesi, fnc., 28, 1; L. 2. 0 D>' inni, .iiip., S, 38 ecc. (2) L, 38 D. ]),’■ pijcC.. 2. (tZ) L. 4:) s I. D. Ììe »●. fjO, 17, — CiV. '.iiiolus 42 I). De paci., ■' Ìj. 1, § 9. I). De man. ''niiv., 27. 8; I,. 15 S 1. I). ,1,; le,,. Fair., 35,, Si «sa ii(icli<‘ acmplicemoine inx o forma inris o Ipr/es e simili espres sioni in opposÌ7ion-‘a vnhtnt'i’!. 14. 14: (1) I-. Ili. D. De le'j.. 1,3 Li
. ** n IG n:s (UVILH E lUS GEXril'M . KENEFIOI E PRIVILKCI. all’atto di entrare I diritti singolari [)iii m^tevoli s(.)iio (pKìlli che slaldiiscono dis[josizioni di favore per mitigare o]iitind imamente in alcune circostanze rapplicazioiic rigorosa dei [udneipi generali. Queste eccezioni costituiscono una vasta <‘ategoria, che prende il nome di Ijcnelìci {hcne/ìoìfi ìoijia). . 'l’ali sono, ad [lartecipi del diritto romano ■Ila milizia, por altia^ numerose la 'riusti/.ia elio si ricerca ò spesso assai debole o torzata, 0 rimprcssionc elio si riceve da uu’eccczlone cosi vasta a bciK'lieio della classe, di cui grimperatori paventa vano la potenza e ricercavano con ogni studio il tavore, certo (piell-x di un puro istituto di diritto smjimi ragione di o<|ua 111 esempio, il hcncfiohna iiircnlnrit ^ por cui 1 erode die faccia un invontarii.) del patrinifuiio del deiunto, contro i principi supremi dcirerediia romana, non risponde dei debiti oltre rammontarc dei beni, il hcneficium. abafinemH simile al precedente o il cosidetto beaefìcium conìpnentUe. I)a non confondersi col his .‘unfjìdare è il })virUcfiio, cioè (piolla disposizione eccezionale non giustitlcala da un line corrispondente, non conforme quindi allatto alVc/upiitas. Il termine antichissimo per denotare il pri vilegio pare che fosse appunto privilcyunn ; famosa legge delle XII tavole che noli è gelare (1). fi. Diritto naturale, delle genti e civile. S l. I. /'c tns<. oi l. 1. I. /)i* ftsiv nal. (j<’nl. et ch\ -● D. Di' iuil. ●’/ itn'i,*, 1, 1. 11 diritto privalo propriamente detto, cioè quello che regola i rapporti Ira cittadini privati, ò diviso nelle Istituzioni in tre parti: diritto naturalo, delle genti e civile. Questa tripartizione si risolve in una duplice antitesi, [joichò il ins vivile assume, di nuovo, anche in questo più ri.stretto uso due significati diversi, secondochò è opposto al ius naturale o al ius (jenthon. Quando alla opposizione tra il inselvile eilfbu9//c>itinìn, ossa è chiara, a primo aspetto, dal senso dello parole stesse (gens non signilìca se non popolo, na zione) e dalle molteplici dichiarazioni dei Romani: ius civile ò quel complesso d'istituti giuridici schiettamente particolari al popolo romano, im genlittm sarebbe il diritto elio i Romani hanno comune con tutti gli altri popoli (2). Convien notare peraltro che le norme iicris gentiion nel diritto romano erano d’assai più numeroso che non quelle iuris doUis e crebbero via via nella se conda epoca. Ciò deriva dal fatto che questo diritto cosi nella no fa (ìsju'osso di vieto: privilegia ne inrnganto. Ma neirctn imperiiilo la parola privilegium si adopera anche come sinonimo di ius singniare, c a signilìcaro i privilegi veri o pro[>ri soccorrono delle circonlocuzioni: coìislilulio pcrsonalis c simili. 1 privilegi sono più spesso condizioni di favore a una persona o a una cbisse, esenzioni da [)Osi o altro re gole gravose: ma si possono avere anclie. [udvilegi odiosi. Ihirnondimeno se, in vìa di principio, cssenzialmonto diversi sono il ius singulare e il privAlegiinih estremi la linea di coniìne è assai vaga: e la confusione di termini e di concetti. Un istituto sin golarissimo deU’eta die costituisco ciò spiega imperiale ò il testamento militare, una deroga generale a tutti i principi supremi delFeredita romana e anticipa Tistituto moderno. Ora se alcune di questo esenzioni, per esempio quella che riguarda le formalità gravi del teslamento, [ìossono essere giustificate dalle condizioni dei loro lontananza dai centri cittadini, dalla loro ignoranza reale del ilirìtto (1) D;il pnnio eli vista sr.i<‘nti(ìco o per lo studio organico ilcUliritto lii!V6 ù riiucressc del iit.« nimiuldre, in quanto la norma di tal naci serba spesso reliquie, veri storici nuliineiuì. dì un ordinamento giuridico tramontato o prelude a un ordinamento futuro. j2f § 2, I, De i. nal. <jent. elciv.. l. 2. Bonfantb dalla militari, non uir.a , giacche spesso erano Catti cittadini e 2 ■M
r . 1 18 lUS riVII^E E JUS NAlTRAr.E. If blVKROKXZK TRA 1 'iH'RliCoNSLT/lT. delle gemi non corrisponde con esattozzo, alla, sua de nominazione c al concetto i>'enei*a!issiino cln‘ s<’ne ilà: esso è uno speciale diritto d<.die goiiii. I pup.di, dal cui diritto comune si foggiò cotesto / i popoli civili intorno al bacino del Meditcr cialmente Klleni; il nostro nazione, in senso elevato ii'in ; non ai popoli civili, nra tra tutto fjiicste /o.v la c.)inunanza di origine o i contatti antichi e IVetiucnti e il comune sviluppo economico e civile avevano iiig'‘i)erato veramente una massa considerevole di usi c di isriiuti comuni. .'V ciò s’agi^iunse che ne* rapporti^de' cina<lini con f|uesti stranieri i Romani non aj)plica.rono secondo i casi la legge propria 0 straniera, diritto internazionale tiKalerno, Ijensi i. muni, c rjuando non ve ne (ossero, ridiicevano per era possibile a un contenuto |iiii semplice precetti tuti diversi, spogliandoli rlogli elementi specinci di cia scun popolo; di guisa che il i?/.v fjoiit'niuì pro[irianicnfe si potrebbe definire «quel comjilessu di norme ohe i Ro mani avevano comune coi popoli civili deirantiidiità ch’essi vennero l'idica di questo, ve n'ha di molte in cui (dò non avvi('iie, ● « [ter essere autuiuate, o jigi' rimperfezioiio dei mozzi che il legislatore può disporre. Le prime, in cui il legislatore non l’a nessuna 0[iera attiva, paiono vel'aniente un prodotto naturale o si dicono di diritto na turale. 1(‘ seconde di diritto civile: le prime sono sompro conformi a giustizia. air-OYn//n.v, lo seconde o non II) sono mai, o per Io mono non sem[ire. 11 /n.v naini'dìf ò un concetto speculativo, che pe netrò dalla fìlosolia greca nella giurisprudenza romana, ii() es<‘i‘citò circa rovoluzione del diritto (|iudla iiuluenza larga (Kd Tuttavia non [)oche norme s[>eciali e anche interi istituti, che derivano apininto dalla giurisprudenza romana, sì richiamano al pensiero di attribuire nella intorj)retazione di prinei[)i positivi una efiicacia maggioro a (jiielli che fossero di diritto natu rale che non a quelli tli mero diritto eivile. .\'oii tutti peraltro i giureconsulti romani distingue vano il ìks nnhn'aìc dal ìua ■<icntìinn , (piando erano a. darne il concetto supremo. Abbiamo in ossi ora una triplice partizione o tricotomia, ios natdraìe, genthon^ ciclì<\ ora una duplice o dicotomia, iits gentium (che sai’cblie una cosa stessa col ins naturale) e ius civile. Le rstituzioiii, pel modo con cui sono composte, serbano tracce dell’una e deU’altra, nò i compilatori si sono 1 coppo curati di eliminare le contradizioni. La chiusa del primo titolo o il prìn(d[(i.i del secondo sono tratti da Ulpiano, seguace della tricotomia: e ancora al § 2 dello stesso titolo 2.'^, ricavato dal giureconsulto Ivrmogeniano. si enunciano'dei casi in cui il ius gentium è in con trasto col ius naturale, |ier esempio l’istituto della schia vitù. Ma la detinizione del <n.v gentinm al 2 è tratta da Gaio, seguace della dicotomia, e anche in altri passi, seguendo Gaio (1), si l’a tutta una cosa del ias natu rale e del im genUum. n's iìi-,,ti>nn, furono ì ranen, sp'- par quasi eh ' il termine //e//.v, eomo t si apiilichi se * < come si [ìi-ocede nel t I ■ pn.'ste nonne coluanto e istit ti 0 \. il creare nei ra[>porli con (pu'sti Più delicata è 1'antite.si tra il lì{S ririlr c naturale. II senso fondamentale delle parole natxiralis , naturaliter ». ìl'S 0 natura, è ciò che nel mondo esiste senza 1 opera attiva, manifesta neiruomo ; è il lotto del fiume, nalì/raìis agcjer un argine non costruito dall’uomo, 1’acqua che cad<' dal cielo ha « o avviene naturalis alveus CO.M f una naiìn'uHs ca.usa vale designa « quel diritto che non è prodotto manifesto e a \o onta legislativa », ivs civile è invece « quel dìri ,0 e ie livela, in parte almeno, la creazione arbitraria del legislatore ». II diritto è un portato (lolla, coscienza e ei isogni sociali e dovrelibe sempre rispondervi esal tamento. .Ma se molte norme e molti istituti giuridici ri spondono esattamente al loro scopo.e si confondono con esso, in quanto non altro sono che la sanzione giuecc. ( tra ius nati/- (Il S 11. I. ih' ivr. div. . 'J. 1 : tur<’ , quoL sirm dixinuis. aiìpellalur ius ijcnlium; -Il ilid; inre ijcnlinm , iclcsi iure nalurali.
21 Ponti dei- niniTTO. ò detto poi espressamente die i principi di diritto na turalo divina quadam pnovìdcntia constifuia (.^iii ò r imperatore cristiano che parla) sonper fìr»ìa atqìiv immntahilia periiìaturiH , mentre a molte mutazioni vanno soggetti i principi di mero diritto civile. Ora ciò non ò esatto, poiché nessun istituto di diritto sì sottrae alla legge deirevoluzione. Questo solo si può dire, dio i principi di diritto naturale sono d'assai più stabili, [)erchè non hanno ragion di mutare per adattarsi me glio allo scopo, per esser resi [)iù equi, ma conviene addirittura che mutino e i bisogni e la coscienza so ciale; il che ruomo per istinto non crede possibile. Nondimeno, dato quel concetto e quel modo di sta bilire i prìncipi di diritto naturale, l'idea che fosso tal diritto assoluto, e- immutabile non poteva recar danno ai Romani. Non fu invece innocua una simile speciale zione neU’etù moderna, sovratutto nel secolo passato, alla vigilia della rivoluzione francese, quando filosotì, giuristi e letterati pretesero di (issare .a priori un di ritto naturale di pura fantasia, astraendo dagli uomini e dalla società in cui vivevano. 2f) OAIO E nUUANc). Tale divergenza non ha peraltro quel peso che a. iriina, vista pare. Mssa non versa propriamente sul con cetto, poiché nelle singole applicazioni mjiì si avverte tra i giureconsulti romani alcuna discordia, ma sul rap porto del ivs naturale e dei ius genlunn, vale a dire sul punto .se le norme cumiini a tutti i popoli non sicno a un tempo stesso di diritto naturale. I seguaci della dicotomia, c G'io con loro, credevano cosi; ondo la de finizione con’ ensiva del dii'itto (.Ielle g’enti; ipiod naturali.s ratio inter ornnes hominea eoìistituit. ripiano invece, richiamando specialmente l'istituto, comune a tutti i popoli antichi, della schiavitù, sul cui contrasto col ias naturale egli insiste più volto (1), separa il ins naturale dal ina gentiurn. Per vero il concetto ch'egli oilVe (le! primo, ius naturale e.<it ((uod nalara oninin animalia docuit^ è abbastanza infelice. Anzitutto non si può jiarlare di norme giuridiche comuni a nomini e al animali, ziono del maschio e della femmina, ricordata dal giu reconsulto , non è matrimonio , come del resto non é nemmeno matrimonio % : I ma solo di rapporti comuni; la cuugiunogni unione tra uoitk^ o donna. Ma più che altro la definizione, la (jualc, ispirata dall’analogia iua gentiurn^ riesce troppo angusta: poìclié v’ha molti istituti, per esempio La tradizione, la compravendita, eco., che sono detti dai Rom: si vede, c culla definizione tradizionale del G 7. Fonti del diritto. 1. Ih' infi’ nnt. {irnt. ut . 1. l>. Dr iuxl. iil iurf'. 1. I. 1). />●● leu- 1. i>. Do r,nsl. . 1. -I. Cori. TU.. 1. ll-ÌT: 1. 23 mi di diritto naturale e sono Giova distìnguere la fonte suprema del diritto us-iia la fonte del diritto ideale, da quelle proprie del diritto positivo. L’origine ultima del diritto è nella coscienza del pojiolo, nella quale sì forma la convinzione clic a una data attività occorra la norma giuridica a regolari;!. Questa convinzione è più chiara e determinata nelle classi calte della società, massime in quella dei giuristi, le quali per altro nelle condizioni normali deU'evoluzione sono partecipi e interpreti del sentimento popolare. Fonti del diritto positivo sono gli organi propri e diretti deU’evoluzione giuridica: in altri termini « i tuttavia esclusivamente Ihii felice e veramente esatta sarebbe la definizione del iiis naturale data da Paolo umani. quod semper a.'qmtm a.e bonurn est (2), se Tavverbio semper non s’inten desse in guisa da alludere ad precetti del diritto naturale in immutabilità dei una qualunque epoca e ovunque. Ma veramente è probabile che a ciò appunto allu desse il giureconsulto. Nelle Istituzioni di Giustiniano (l) L. -1 U, De i. ei ì., 30^ 50. ]7. (2) L. 11, D.De i, et f.,
www.aasp.org.brRkJQdWJsaXNoZXIy MTk2NTU1OA==