4 —' BIRLIOTHÈQUE DES SCIENCES ISTITUZIONI Dl DIRITTO POSITIVO PER GLI ISTITUTI TECNICI DEU REGNO lia Biologic. par Charles Letodrneau. 1 vol. liU liiiigiiistiqaic, par Abel IIovelacqüe. 1 vol. Ii’Authi*opolosie, par Paul Topinard. 1 vol. I/E$ithvtifiue, par E. Veron. 1 yol. La Philoííopliic, par M. André Lefebvre. 1 vol. La Sociologic, par Cíi.vrles Letodrneau. 1 vol. La Science écouoiiiiquc, par Yves Guyot. 1 vol. Le Í*ré]iÍKtoeif|iie, autlqiiita; cic riiomine, par MortilleT. La Ifiotauiaguc,par Lanessan. 1 vol. La Gòograplaícniédiealc,par A. Boudier. I vol. La Moralc, par M. E. Veron. 1 a'o1. La Polítiqiic cxp6i'ÍBneiitaIc, par M. L. Donnat. 1 vol. Lcs Pfobicmes <lc Tiiistoire, par M. P. Mouoeolle. 1 vol. La Péilagogic, son évoluüoii et .son hisloire, par C. Issaüre. I' GlUSTA I PROGRAMMI GOVERNATITI ELEMENTI Dl DIRIT CIVILE IV^' (leirAvv. FRAi\€ESC0 TRIACA Prof. di Dirillo nell' Istituto técnico in Milano <^iiínta Ddizioiic à ei Nesta casa encontrSo-se todos os livros de direilo demicos quer de pralica dos mais afamados escript^ cionaes e estrangeiros. Grande sorlimento de obras e scientiifcas^ e todos os livros de instrucçâo f preparatórios^ de comformidade com o programa t instrucçâo publica, por preços sem competência. 26 A, RUA DE S. BENTO, 26 A S. PAULO. ' í ULRICÜ HOEPLI EDITORE LIBRAJO DELLA REAL CASA MILANO NArOLl F 1 S A 1880. \: l’aris. Typ. Guillard, Aillaud & C'*, 47, rue dc St.-André-des-ArtS'
&.■ %-JXk- )W<M IÇ »5.?«0$ INDiCE / ¥ Vag. Y PREKAZIONE . Bibliografia f> VII ●? INTRODUZIONE. CAPO I. — II diritto e Tetíca II. — II diritto considerato in relazione al soggetto . » III. — II diritto considerato in relazione alPoggetto . » IV. — La legge e le altre fonti dei diritto nazionale . » Pag. 1 «4 7 » 12 17 I DIRITTO CIVILE. DIRITTI Dl AÜTORE RISERVATI LIBRO I. DIRITTO DT3LLB PERSONE. CAPO I. — Partizione e fonti dei diritto civile .... Pag. 9 II. — Delle persone ílsiche e delle canse che influiscono sulTesercizio dei loro diritti Sez. I. — Delia cittadinanza, dei domicilio e delia assenza. II. — Delia parentela, delPetà, delle malattie, delle condanne, dei fallimento, delia vita e delia morte CAPO III. — Delle persone giuridiche 31 33 I » f' » 38 J 47 » LIBRO II. DELLE COSE E DEI DIRITTI CIIE AD ESSE SI RIFERISCONO. r 1. — Delia distinzione delle cose II. — Delia proprietà e delle sue restrizioni e modiflcazioni I. — Delia proprietà in generale e dei modi di acquistarla II. — Delle servitü III. — Di alcune altre modificazioni delia proprietà . » CAPO III. — Del possesso, delle azioni possessorie e delle azioni di denunzia CAPO Pag. 55 > » 65 Sez. » ivi 76 I » 90 » 95 Coi lipi ãello StaJ}. Dilla F. Manini
IV — LIBRO III. DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI. CAPO Sez. I. I. — Delle obbligazioni in generale Fonti, distinzloni ed efTetti delle obbligazioni — Del trapasso e delia estinzione dolle obbligazioni III. — Delia prova delle obbligazioni o delia loro estin zione II. — Dei contratti I. — Dei contratti in genere . . . Delia vendita e delia permuta III. — Deirenílteusi, dolla superfleie e delia rondita^ Ibndiaria — Del contratto di locazione e conduzione . I. — Delle regole speciali alia locazione di immobili. — Delle regole speciali alia locazione di opere . § III. — Delia mezzadria e delia aoccida Del contratto di società VI. — Del mandato VII. — Del prestito .● * VIII. — Del deposito e del sequestro — Dei quasi contratti, dei delitti e dei quasi delitti — Dei modi di garantire le obbligazioni: fidej sione, privilegio, pegno, anticresi, ipòteca e diritto di ritenzione . . . PREFAZIONE Pag. 105' , » ivi » 119 II. » . . » 134 . . » 15Ü . . » ivi . , » IGõ CAPO Sez. II. Vinixero spaccio delia quarta edizione ed il fawre sempre crescentej col quale sono accolti dalla gioventU studiosa gli Elementi cli Diritto Civile e CoQimerciale dei Pro.f Triacaj mi hanno indotto a farne la ristampa. E perchè questa nuova edizione potesse meglio rispondere ai hisogni deli’istruzionCj VAutore stesso si c incaricato di coordinarla co‘ suoi Elementi cli Diritto Ammiiiistrativo e coi nuovi programnii dHnsegnamento per gli Istituti tecnici dei RegnOj dividendo il lavoro in quaitro parti che saranno vendibili separatamente. La prbna parte comprenderà gli Elementi di Diritto Civile, la seconda gli Elementi di Diritto Coniraercialo, la terza gli Elementi di Diritto Amministrativo e Vultima gli Elementi di Legislazioue rurale. Tale divisione rese possibile una migliore distribuzione delle materie e piu facile Vacquisto per glixíllievi degli Istituti tecnici. » . T> nõ . » 181 » 183 . J> 189 . » 193 . » 196 . » 200 » § II. Sez. V. T> » 201 » » 205 » 207 CAPO III. IV. » us- » 211 LJBRO IV. diritto di famiglia. CAPO I. Del matrimônio, dei beni dei coniugi o delia autorizzazione maritaie 22“ TiT ~ ^«lela e delia curatela l' 111. — Delle successioni II. » 234 240 APPENDICE. \ DELLA INTERPRETAZIONE ED L’ Editorr. applicazione delle lbggi. — Delia interpretazione delle leggi . p^- 253 - Delia applicazione delle leggi in ragione di tempo C dl luogo capo I. II. » » 201
1 BIBLIOGRAFIA I PARTE GENERALE. ]. Annuaire de legislation étrangèrc publié par la Société de legislation comparée. 2. Bernhotl e Cohn, Zeitschrift fiir vergleichende Rechtswissenschaft. 3. Carie, La.vlta dei diritto ne’suoi rapporti colla vha sociale. 4. HoltzendorR, Encyclopasdie der Rechtswissenschaft. 5. Mancini e díversi, Enciclopédia giuridica italiana. 6. Pertile, Storia dei diritto italiano. 7. Pfiscatore, Filosofia e dottrine giuridiche. 8. Savigny, System des heutigen rõmischen Rechts. P. Stephen, New Commentaries on the Laws of England. DIRITTO CIVILE. 1. Aubry c Rau, Cours de droit civil franzais. 2. Bianchi F., Corso elementare di Códice civile italiano. 3. Borsari, Commentario dei Códice italiano. 4. Biuntschii, Deutsches Privatrecht. 5. Demolombe, Cours de Code Napolcon. 6. Laurent, Principes de droit civil. 7. Lebop, Eléments de droit civil germanique. Élèments de droit civil russe. Éléments de droit civil espagnol. 10. Mittermaier, Grundsãtze des gemeinen deutschen privatreclits. n. PacifÍcí*MazzonÍ, Istituzioni di diritto civile e Commentario. 12. Rlccl, Corso teorico-pratico dei diritto civile. 13. Troplong, Commentaire du Code civil. 14. Unger, System des õsterreichichen allgemeinen privatrechts. 15. Zachari®, Cours de droit civil français. 8. 9. < L'autore non intende qui e nelle citazioni successive dare una biblio* graiia completa delle opere di diritto civile, commerciale e amministrativo, ma accennnre sçltanto quelle, alie qualí ba principalmeute attinto nel suo íavoro.
VIII DIRITTO COMMERCIALE. 1. Atti delia Commissione mcaricata dl studiare le modificazioni da introdursi nel Códice di commercio e relazione Mancini, 2. Behrend, Lehrbuch des Handelsrechts. 3. Bofsart, 11 Códice di commercio aimotato. 4. Bravard-Veyrières, Manuel de droit commercial. 5. Boistel, Précis du cours de droit commercial. 6. Carnazza-Puglisi, II diritto commercialo. 7. Oelamarre et Lepoitvín, Traité théorique et pratique de droit mercial. 8. Endemann, Handbuch des deutschen Handels-See-und Wechselrechts. 9. Gailuppí, Istituzioni di diritto commerciale. 10. Goldschtnit, Handbuch des Handelsrechts. Zeitsehrift für das gesamnte Handelsrecht. 12. Hahn, Commentar zum allgemeinen deutschen Handelgesetzbuch. 13. La Serna e Reus, Código de comercio, arregladoá la reforme de cretada en 6 de diciembre de 1868, anotado y concordado. 1-1. Marghieri, II diritto commerciale italiano. 15. Lyon*Caen e Renault, Précis de droit commercial. 16. Otlolenghí, II Códice di commercio dei Regno d'Italia. 17. Parodi, Lezioni di diritto commerciale. 18. Pardessus, Cours de droit commercial. 19. Pradier>Fodéré, Précis de droit commercial. 20. Vidari, Corso di diritto commerciale. 21. Zanella, II diritto commerciale austríaco. INTRODUZIONE comCAPO I. 11. T> IL DIRITTO E l’ET1CA. i Bibliografia — Ahrens, Naíurrecht oãcr Phylosaphie des Rechls und des Staatcs. — Speuceb, The Data of Eihics. Idea e fondaiiieiito dei diritto e delFctica. È anlico il principio, che la teórica dei diritto dev’essere attinta alia natura dell’uomo; ma i filosofi delia Grécia e di Roma antica, in luogo di studiare questo re vero, o preteso, dei mondo visibile nell’intiera sua essenza ed in tutti i suoi rapporti, lo avevano considerato dal lato di alcune sue disposizioni e facollà ed in relazione soltanto a qualche scopo speciale delia sua vita; e quindi la nozione dei diritto doveva essere necessariamente imperfeita. Se però errarono i filosofi antichi considerando Puomo esclusivamente come cittadino, errarono dei pari quelli dei secolo scorso considerandolo esclusivamente come ente a sè e piuttosto come una astrazione metafísica, anzichè come una realtà organicaj conciossiachè cominciare dallo sbalestrare ruomo nei campi aerei, facendone un essere immaginario ed isolato conoscere Istítusioni, ecc. DIRITTO AMMINISTRATIVO. 1. Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administralif. 2. Boceardo, Manuale di diritto amministrativo. 3. De Giovanni, Corso di diritto pubblieo amministrativo. 4. Garelli, II diritto amministrativo italiano. 5. Manna, Principi di diritto amministrativo. 6. Meuccl, Istituzioni di diritto amministrativo. 7. Pérsico, Principi di diritto amministrativo. 8. Pradíer-Fodéré, Précis de droit administratif. 9. Scolari, Diritto amministrativo. non sia 1’ espediente piü sicuro per quali diritti appartengano all’essere vero e ) 1
o clover osservarc. Queste regole, che la coscienza ma nifesta ad ogni uomo, sono di due specie; di alcune noi possiamo pretendere dagli altri Tosservanza anche a nosiro riguardo: di altre noi non possiamo che aspettarcene Tadein pimento a nostro riguardo che dalla loro libera volontà. Le prime costiluiscono il diritio o Ia legge giuridica; le seconde Vetica o la legge morale: quelle iianno per base il giusto; queste Tonesto: quolle hanno per oggeíto le relazioni esleriie tra uomo ed uomo 0 risultano da facoltà e doveri; queste hanno ggetto lutte le azioni umanc esterne ed interne reale, vivente in mezzo a’ suoi simili e formante parto deirorganismo sociale. Toccò al nostro secolo a conciliareil cüladino con Vindividico e fare rwomo^ togliendolo a considerare nelPintiera sua essenza, nelle sue neces sita ambienti ed iu relazione a’ suoi ultimi destini. Or bene, per poco che 1’uomo esamini sè stesso, egli sente di essere chiamalo dalla sua natura di ente rale j ragionevole e quindi perfeliihüe ^ ad Í720operare e promuovere il hene, cioè a conservare e promuovore lo svUuppo armonico delle proprie forze flsiche, intollettuali e morali, che è ad un tempo il suo bene su premo ed un elemento dei bene delia specie e delPordine universale. La tendenza al bene ò nelPordine morale quello che è la legge di gravitaziono nelPordine fisico: r uomo tende alPesplicazione deli’intiera ossia al suo perfezionamento tende al centro delia terra. II perfezionamento è inoltre una delle condizioni delia nostra esistenza; o nella lotta per essa trionfa chi si mighora, soccombe chi resta stazionario. Ma in uno stato (U isolamento e senza la cooperazione de’ suoi simih, ogni sforzo dcIl’uomo a fine di per 0 e risuüano soUanto da doveri: lo studio delle prime costiluisce la scienza dei dirith; lo studio delle se conde la scienza dei bene. Queste leggi fnrono già dalla sapienza antica compendiate nei seguenti principi: vivere onestamente (legge morale), non o/Jendere chic~ chessia e dare a ciascuno Ü suo (legge giuridica). Ora, se noi consideriamo le leggi giuridiche in re lazione ad un determinato indivirliio come facoltà di i suoi fini morali c ragionesua natura, come un corpo pesante operare per conseguiro voli, noi abbiamo il diritto in senso subbieltivo o concreio; se invece, facendo astraziono da un determinato indivíduo, noi le risguardiarno come regole da applicarsi gcneralmentc alie azioni umane esterne, abbiamo il diritto in senso obbiettivo ocl astratto. Nel primo caso il diritto consístorà nella facoUà di mettere in alto le condizioni necessarie pel proptio perfezionamento: nel secondo caso sarà quel complesso di regole aslraUej o leggi, da osservarsi dagli uomini nelle loro mutue relazioni, onde ciascuno possa ten~ dere al proprio perfezionamento. Secondo noi dunque il dovere precede il diritto: il dovere di operare il bene, ossia di promuovere il pro prio perfezionamento, ingenera la necessilà dei diritto. Osserveremo inílne coirAlirens, clie le linguo dei po* poli rnoderni piü civili vciigono a conformare il concotto che noi ci siamo formato dcl diritto; giacchò il vocabolo, che viene in esse adoperato ad osprimerlo, perfezionarsi sarebbc a vuoto; giaccbè non basterebbc neppure vedere alie necessità maleriali delia vita altro che un i a prove non sarebbe impotente e compassionevole frammento SoUanto unito a suoi simili si sento e completo: sicchò per istinto animale socievole. Dovendo dunque gli uomini convivere e svoli-cre Ic loro facoltà coordinalamente a quelle degli aUri è necessário che ciascuno abbia una sfera d’azione, ’ ® liberamenle esercitare la própria perfezionamento o coopeiare a quello degli altri in cotosta necessaria munanza di vita. Ciò cho garantisco airuomo la libortà di movimento in questo campo d’azione sono un essere intero e per bisogno egli è cnco- , , , ® °e determina i confini, certe regole o leggi^ cho la coscienza gli insegna
— 5 — — 4 — proprio perfezionamento, prcseata le seguenti differenze col diritto: 1.® II diritto suppone necessariamente laconvivenza di piü uomini; poichè, come abbiamo veduto, accenna ad una qualità di rapporto; mentre 1’etica include una qualifà assoluta, e per conseguenza governerebbe le azioni deli’ uomo anche quando fosse isolato e solo. E difatti 1’etica comprende eziandio i doveri, che abbiamo verso noi stessi, come quelli di conservazione, di istruzione, i quali sono estranei al diritto. 2.® L’elica ha riguardo all’intenzione delFagente e vuole che 1’azione sia disinteressata e buona in sè stessa per ogni rispetto; il diritto osserva Tazione nei suoi effetti esteriori e gli basta che si dia a ciascuno il suo. Cosí chi paga un debito, o rispetta Taltrui proprietà per paura delia cárcere, è uomo giusto^ ma non morale. significa in generale direzione verso uno scopo deterrainato. Tale è Titaliano diritto,, lo spagnuolo derecho, il francese dy^oitj il tedesco reclit, V inglese right,, lo slavo pravda. Diritto è ciò che va al suo fine senza disviare o torcere, cioè il regolo, il modello delPoperare. Cosi non era presso i romani, i quali facevano consistere il diritto nella volonià o comando dei legislatorc (jws da juhere, comandare). Ciò dipendeva da un con ceito esagerato, che i romani e i greci avevano dello Stato, considerandolo puramente come fine niezzo: alia sua onnipotenza sacrificavano la libertà individuale; il citladino ne era assorbito ed annientato; apparleneva alia comuuiià, come 1’ape al suo alveare, la formicaal suo forraicajo e non era se non un mezzo alia prosperità dei gran tutto; esso non poteva pretensione a diritli, o protezione, se non in quanto il suo benessere tornava utile al benessere dello Stato. Di qui la díminuzione di capo o perdita delia personalità individuale; di qui Tesilio o la morte dei raigliori cittadini di Atene; di qui la condizione vile in che erano lenuti la donna e il bambino, massime se quesfultimo era deforme; di qui infine l’isütuto delia schiavitii, l’educazione nazionale sostituita in Sparta aIl’educazione privata, la religione dello Stato (vero ordigno polilico) e va’ discorrendo. Lo Stato era per gli antichi Ia fonte dei diritto e delia virtii; e la legge non nasceva generalmente Ira loro dal sentimenlo dei giusto 0 deli onesto; ma dal bisogno di porre un freno alie querele e alie violenze dei privati. Come reazione a questo panteisrao politico degli antichi sorse la filosofia dei secülo passato, che andò alfeccesso opposlo gerando il diritto individuale ’ ciale col farsi e non come avere 3.° La coscienza intima è solo giudice delia moralità di una azione; e quindi 1’obbligazione morale, non presentandosi oon caratteri esteriori, non è coercibile: laddove robbligazione giuridica, potendosi riconoscere esternamente, è generalmenle suscettiva di adempimento coattivo. La distinzione tra 1’etica e il diritto, tra Vordine morale e Vordine giuridico, non ha solo un interesse speculaüvo; ma è di una grande importanza pratica, allorchè si tralla di determinare i liraiti delPingerenza dello Stato nella sfera doH’attività umana. Se lo Stato, la cui missione principale è Tapplicazione dei diritto anche col mezzo delia forza, ossia la conservazione delTordine ginridico, considerasse di sua competenza ezian dio la moralità delle umane azioni, potrebbe soffocare ogni libertà di coscienza, e ciò che è libito far licito in sua legge. Rapporti tra Tetica e il diritto. Sebbene 1’etlca e il diritto siano distinli, restano però legati fra loro da rapporti intimi e continui. L’uomo infatti è il soggetto tanto delPuna quanto dell’altro: 1’una e 1’altro si proesan scapito dei diritto soe r.on a consideram 1’ uomo astratto 1 uomo vivente nella società civile. In che il diritto differisca dairetica. Vetica essendo Ia scienza dei bene, cioè avendo per o"fretto dl determinare come e perchè certi modi di condotta siano funesti od utili alia própria conservazione ed al f 1
- (5 — — 7 — proibire e punire, senza verun rispetto alia cosidetta liberlà naturale, 1’ozio, il giuoco, 1’accaltonaggio, il vagabondaggio e perfino Tignoranza; cose tutte anche in addietro riprovevoli per la morale, ma fuori dei dominio dei diritto. Fino a tanto però che la legge positiva non ha dato la sua sanzione al precetto morale, esso sfugge alia sua repressione, sia pure di qual si sia gravità. Cosi un avaro, che ha amniassato dei milioni e lascia morire di inedia il suo benefattore, è immime da pena per difetto di sanzione positiva; laddove vediamo arrestarsi il mendicante, o il rivendugliolo di aranci o di zolfanelli, che ingombra la pubblica via col suo earrelto a mano, sebbene moralmente di gran lunga meno biasimevoli dei primo. Attinenze ilel diritto con T economia pubblíca e la politica. Tanto il diritto, quanto TecO' nomia pubblica e la politica presuppongono la società civile; nia il diritto, come abbiamo veduto, regola i rapporti fra gli associati, afflne di proteggere la loro libertà: l’economia pubblica si occupa invece dei fenomeni cui dà luogo la ricchezza fra gli associati, e ne investiga le leggi delia produzione, delia ripartizione, dello scambio e dei consumo, afflne di promuovere il loro benessere materiale. La politica poi si occupa dei buon governo delia società civile giusta i principi delr utile sociale, e provvede al benessere dei cittadini tanto materiale, quanto intellettuale e morale. pongono lo stesso fine, ossia il perfezionamento dele deirumana convivenza : Tuna e Taltro sono raumti dl sanzione, cioè alia osservanza, od alia violazione dei loro precetti è posto un prêmio od Inoltre tutto . ' una pena. cio, che è comandato dal diritto, è anche comandato dall’etica, perchè essa prescrive di soddisfare a tutti i precetti dei diritto e li riveste anzi di una nuova sanzione. Ma dalPaltro lato tutto ciò, che è comandato o proida! ,í ^ comandato o proibito dal diritto. Non è già che il diritto Ja morale comanda proibisca ciò che 0 coraandi ciò che essa proibisce: a avendo il diritto un campo meno vasto delia moív ’ suo dominio: tali nestà delia vita, l’amor dei prossimo o V altruísmo como e ch.amato con parola di nuovo conio. La morale non può quindi essere in opposizione col diritto* e come non v. pub essere una « non VI puo ossere nemmeno un dMUo í» Jomte. Ui li l" regola sancila nelPultima parte delPart. 12 delle disno s.z.on, prel.minari al códice civile; di qurr„ullilá ‘minorali e delle obbligaztoui E non per causa ●* =“■ f«-ir■; .II.- rr“"i?s» ;r;: “r“ polo va progredendo ia civilià il\nn a i* * civr"p:r Per tal modo i popoli piü colii caso di CAPO II. po- IL DIRITTO CONSIDERATO IN REL.4ZIONE AL SOQGETTO. ai Bibliografia — Darwin , The ãesceni of man, and seleclion in relation to scx. — Buchneb, La vila psichica dei bruli. un dovere sono arrivati a Soggetto fiel fISritto. DalPavere il diritto il suo fondnmento nella necessita dello svilnppo completo deiArt. 849, Um G l-f84 cít.
— 8 — Teórica delia evolnzione. Ben comprese il va lore di qiiesta obbiezione il Darwin; e per vincerla mise innanzi il principio che il senso morale nelPaomo non è se non il grado piü elevato di ciò che è 1’istinto negU altri auimali. Questo sentimento, dic’egli, si forma con rassociazione di una quantità di impressioni riceviite e (Vistinü succcssivamente acquistati e trasmessi colTabitudine, colla erediíà e massime colla parola; sicchè se gli altri animali potessero giungere alia scoperta di questo potente istrumento, che è il linguaggio articolato, potrebbero anch’essi svolgere il germe dei pensiero razionale, che finora è in loro rimasto nello slato d'embrione, ed a poco a poco si eleverebbero al senso morale. Noi non neghiamo che Torganismo dei bambino, c specie il suo sistema nervoso centrale, possa, per effetto di eredità, essere plasmato a somiglianza deli or ganismo dei suoi genitori, e sia quindi piü che mai disposto a concepire e ritenere quei concetti fondamentali, clie formano il sustrato ideologico de’ suoi predecessori. Accettiamo di piü che atti intelligenti nella loro ongme, ripetuti in molte generazioni, siansi potuíi convertire in atti automatici, in istinti, giacchè 1’eredità accumula e la evoluzione crea; ma dali istinto degli animali al senso morale deiruomo ci corre. Oltredichè potremmo domandare: come mai è accaduto che gli altri animali non siano giunti fin qui a formarsi il lin guaggio articolato ? Dal fatto poi che non poche legislazioni colpiscono di pena i maltrattamenti dclle bestie, taluno ha voluto inferire che un fumo di diritto sia riconosciuto anche in esse. Ma, piü che ad im sentimento dei diritto, quei legislatori hanno inteso di provvedcro ad un bisopio delia moderna educazione e civillà; gidcchè ogni animo gentile, per le leggi dei movimento riflesso e deli associazione delle idee, soífre rcalmente in vedendo maltraltare questi esseri , che al pari di noi sono dotati di sensibilità flsica e capacilü di soffrire. Ia quale lo leggi pigliano di mira le sevizie 1’uomo come essere morale, ragionevole e perfettibile, nasce che T uomo solo ne possa essere capace, ossia 1 unico soggetto attivo. Gli altri animali sono anch’essi dotati di sensibilità, attenzione, immaginazione , me mória e, se vuolsi, anche di una tal quale ragione. Gli alvean ed i formicai rn ispecie presentano delPanalogia con la società uraana: in essi si manifestano con un carattere di generalità non solo i fenomeni delia vita canimale, ma eziandio, comechè in un grado di molto inferiore, quelli delPordine intellettuale; torto il Goethe ebbe a dire che nei bruli è riposto il germe di ciò che si svolge e fiorisce nelTiiomo. Le api monarchiche iníatti e le formiche repubblicane possono non essere atFatto digiune di politica: sono senza dubbio degli abili architetti; e le formicho sopratutto sono trici perfette, araazzoni intrepide; e i Leonida o-u Or i Deci e i Manii, a giudicar dalle sole apparenze, non sono rari tra loro. Ma bisogna giiardarsi dalle csan-eraziom; Ia loro arte d’ingegneria, di allevamento e°di guerra non esce da una data specialità ed è stazionaria, mentreche 1 uorao dalle caverne dei tro^Ioditi « dalle capanne paliistri trapassa ad edificare le città i > Palazzi tli oristallo, lo c noveta e atti di coraggio individuale; avranno se vuolsi, 1 loro eroí; ma non avranno gli Alessandri ’o-]i Anniba 1, i Cesari, i Napoleoni ed i Moltlce. L‘uomo’iniü avere la vita fisiológica comune coi bruü 1 mtell.genza e la ragione sono di gran lungá superiori ■ sicchè gmnge a dominare 1’istinto e la naTura este™ bruti endono mvece istintivamente a quello cui c ndii izzata la loro natura senza rendersi conto deUronri lee n oHo necessariamente delle ^ giammai elevati nè potranno elevarsi al conceito di una regola dei costumi che insieme con la nprfpffihnif^ x :i ® ●, oosiumi, delia nostra specie!^ ' ^ pnvdegio esclusivo onde non a nuazi, ma in lui Ecco la ragiono, per L
— 11 — 10 — ● coQtro agli animali, e non Uitte; ma quelle soUanto latte subire in pubblico agli animali domesticiE fu clel pari per obbedire a queslo sentimento che i popoli pui civih, pur riconoscendo Ia necessità di nutrirsi delle carni dei bruti, hanno immaginato dei modi speciali ed ingegnosí per ammazzarli, onde farli soffrire il meno possibUe; e nelPInghiUerra col Crueliy to animais Act % Provveduto a régolare quella necessità non permettendola, se neL^m ípTr fisiologiche o mediche,a nlrco ilitfr"’' n « ^opo che Panimale sia XaiS pf" ^ anestesia, esclusi sempre fidiii IpTp, ' compagni piü fedeli o piii ased i múli ‘ ‘ ‘ asini „*'!"®"'" "®" P"* Perdere Ia canacità dei de" nelk lità è innata per farsi riconoscere: si possono far valere in qualunque circostanzaj e costitiiiscono anzi la base e la condizione per acquistare gU altri. Tali sono i diritti delPesistenza, delia libertà, delPeguaglianza, deli ouore, e, per dir lutto, il diritto di disporre delle proprie facoltà per conseguire i fini ragionevoli delia vila; sicchè vi hanno tanti diritti innati, quante sono le qualità essenziali e fondamentali deirumana natura. Altri diritti invece non discendono imraediatamente dalPesistenza delPuomo, ma richiedono qualche suo alto per acquistarli, se non altro la sua volontà; e sono generalmente il risuUato delia sua attivitá, ossia delTapplicazione delle sue forze fisiche e mentali. Tali sono la proprietà e gli altri diritti, che si acquistano coi contralti, o per successione ('diritti acquisilij. Perdita dei diritti. I diritti innati non si perdono se non con la morte: non si possono trasferire in altri, nè Tuorno può esserne spogliato. I diritti acquisUi si possono bensi perdere volontarianiente od involontariamente; ma durano finchè non è provata Ia perdita. Volontariamente cessano per trasmissione in altri, o per rinunzia, ossia per abbandono spontaneo dei diritto senza trasmetterlo in altri; ma in lulti e due i casi si richiede che il possessore dei diritto abbia capacilà di alienarlo. I diritti si peitlono involontariamente cow la distruzione delia cosa, che ne è 1’oggetto, o con la sca* denza dei termine per cui il diritto fu concesso, o con la revoca di chi 1’ ha concesso. Tutela dei diritti. I diritti stanno sotto Ia prote* zione dello Stato: alie aulorilà da lui costituite fa d’uopo di contrasti. II íarsi non come essere P np,. ^ P^‘’feltibile. E poichè tale qiianon si può perdere <^ovev\, cosi eon.se.Lnza la v ® sempre un essere VíTZ pm ? “ ^^sta il diritto gliene fornisre p a perfezionarsi; e sono degli uomini che condizioni. Vi deli’ uso delia raí'ione e *!leT mancare tali eclissi resta necessaiten?''’ ® «tiritto ed affulato ad altr mo natura umana e auindi u sempre Ia l’una e l’altro, non perdono ^^10“''*^ ’’‘“‘=í"'stare a possono anzi a mezzo dei loro 1681111™^“^ ‘‘‘‘'“‘“í acquistare nuovi diritti rappresentanti inimediata da lei e coi fattn diretta e l’uomo t’ír, ann?hy nn nanno bisogno di aicun atto dei ricorrere per farli valere nel caso ^ giustizia da sè di rcgola è vietalo, perchè 1 mdividuo può farsi giudice in causa própria, ed anche nel caso di un diritto sacrosanto, potrebbe eccedcre nei mezzi di farlo valere. Solo la necessária difesa delia nostra persona o delle cose nostre conlro un ingiusto e pre sente attacco è perniessa: da essa in luori conviene far valere i propri diritti dinanzi ai tril)unali. ' Art. 6?5 n. 7 cod. Pen- e 474 refr. pubb. si sicurezza 11 agosto 1883.
— 12 — — 13 — In clie Ia legge natnrale differisca dalla positiva. La legge naturale, appunto perchè insita alia natura limana, la quale è una fisicamente, fisiologicaraente e psicologicamente nonostante Ia diversità di razze, ha il carattere delia generalità ed è per tutti obbligatoria: la legge positiva invece è speciale e con tingente ad un gruppo d’ uomini, che vivono in data società. civile; e non può essere da loro sciula, nè ohbligarli se non è stata piibblicata. La sanzione delia legge naturale risiede nel raale íimorale, che consegue alie infrazioni delia legge stessa; come l’umore triste e pieno di terrori prima, poi la pertlita delia ragione, il ãelirium tremem ed anche il suicidio in chi abusa delle hevande alcooliche; ed in generale il rimorso delia coscienza, che aceome naturale: onde CAPO iir. IL DIRITTO CONSIDERATO IN RELAZIONE ALl’0GGETT0. Princípali distinzioiii dei diritto in senso obbicttiTo. Avuto rigmardo airautorità, da cui emana, il diritto si distingue in naturále e positivo ● avuto ri guardo ai rapporti, di cui si occupa, in nazionale ed internazionale. Diritto naturale o razionale è il complesso delle leggi, che derivano dalla natura dell-nomo, e che la coscienza collettiva dei popoh civili mdica come susceltive di esteriore coercizione: diritto podtivo è il complesso pstòrnn®®' f'’'“"O ^ono imposte da un’autorità esterna, ossia dal legislatore da lui munite di una couosico 0 pagna ogni altra violazione delia le a ragione disse il somrao Trágico nostro; cro o» e sono per conseguenza coercizione. Diritto nazionale è la ben provvide il Cielo Ch’uom per delitlo mai lieto sta. delle leggi pronrie di nazione o di un popolo, quali dalla ^ e dal suo genio gU vengono suggerite, o presso di lui LlL arti“l|| <>ei costumi sociali, delle aiti delia religione e dei sistema di governo; loizautale, che per sifiatte vie si manifesta p d-', una comunc ad ogni nazione è roo->-retto di nnn rnpporti Ira le diverso nazioui r oa-L f ●' m fu dai moderni estesa anche allè naz T si ammette che una nazione possa 130,0 "'’ ogni rannnrfr» «n/oii/o .ou isolarsi e troncare seconZS di nnZ''"- ''“'"‘li "«duto nella occideiilali atterro o 1" ° ' cannone delle potenze romper? a co~ f «lina e pone dei porti dei Giapuna sua coscienza La sanzione invece delia legge positiva consiste di rogola nella nullità dell’atto contrario alia legge, se irattasi di leggi di interesse privalo; o in una pena pecuniária o corpovalCj che il legislatore commina alia violazione, se trattasi di leggi di interesse pubblico. In ullima analisi però i principi delia legge naturale costiluiscono la base, o il sustrato d’ogni legislazione positiva, la quale si restringe di regola a levar dubbi e indeterminatezze e dar loro forma e sanzione piu piccise per rcndcrli applicabili alia vita sociale ed alie sue contingenze. Cosi per avvalorare la massima con qualche esempio, è legge di natura che le cose si ven- <lano al giuslo prezzo; ma COSÍ dire, un <lano al giuslo prezzo; ma questo ])unto matemalico indivisibile; uè d altra parte il bene dei commercio può tollerare, che per una lesione di prezzo purchessia si annullino i contratti. In questa incertezza delia legge naturale soccorre la legge positiva, la quale statuisce che solo il venditore di un
— 15 — M sulla soppressione delle corporazioni religiose ed altre, nelle quali il legíslatore non esita a sacrificare 1’inte resse individuale allMnteresse sociale o collettivo. Divitto costitiizionale. Determina 1’origine, lessenza, la divisione, 1'estensione e Tesercizio dei poteri pubblici, Tordine e il modo delia partecipazione dei cittadini al governo dei paese. Fondamento di tale diritto sono per noi lo Staluto, o la Carta costituzionale dei 4 murzo 1848 c la legge elettorale politica dei 22 immobile può domandare la rescissione dei contralto , allorchè sia stato leso oltre la nietá dei giusto prezzo E dubbio dei pari per legge di natura, se, trovandosi il cornodatario nella necessilà di lasciar perire la cosa própria o quella siatagli preslata, ed avendo preferito di salvare la própria, sia responsabile verso il coraodante; ovvero se ci sia lecito distruggere la cosa nostra quando piíi non ci serve, abbenchè possa essere uíile ad altri. Ebbene gli articoli 436 e 1810 dei códice civile^ sciolgono il dubbio in senso affermativo nelTuno e nell altro caso. Con ciò non intendiarao dire, che il diritto positivo sia qualche cosa di assoluto o di immutabile, come la pretesa legge di natura dei filosoíi dei secolo passato: esso si emancipa talvolta persino dai rigorosi principi delia lógica per acconciarsi ai bisogni ed alie contingenze delia vita pratica, come occorre, per esempio, in matena di prescrizione. II leo-islatore deve qumdi guardarsi dalla malauia dei dottrinarismo e credere dl far leggi per reternità pei tempi e pei bisogni * cietà progressiva. Snddístin*ione dei diritto na*ionale II diritto pubbUco e in diritto Lmbri nTii ' '●ei singoli P"“il>">™ente il diritto slituMnale , il diritto amininistratim e il diritto t>enole-. questo abbraccia specialmente il dirZ l^ief o il diritlo commerciale. II diritto pubblico è man-criormente relativo e contingente dei diritto privatT°e tra ranii di quesfiiltimo il diritto civilc r,i; f ’ ciale. uauio civiie pui dei comniergennajo 1882. Diritto ainiiiinistrativo. È quel complesso di norme che dal punto degli interessi general! e collettivi delia società civile determinano i doveri e i diritti delia pubblica amministrazione ne’ suoÍ rapporti con gli interessi dei privati e dei corpi morali. II principaie contingente dei nostro diritto amministrativo è dato dalle leíjgi e relativi regolamenti sulPordinamento comunale e provincialo, sul consiglio di Stato, sulla pub blica sicurezza ed igiene, sui lavori pubblici, che sono tutti dei 20 marzo 1865, sulla contabilità di Stato dei 17 febbrajo 1884, sul debito pubbUco dei 10 luglio 1S6I, sul reclutamenlo delPesercito coordinate in un testo unico col decreto 17 agosto 1882 c sulla pubblica istruzione dei 13 novembre 1859 colle posterior! modiflcascambio di farle ognora rautevoli di una sozioni. Diritto peiiale. Comprende le regole sulla punizione dei reati e sul modo da seguire nella loro persecuzione. Fino a che il disegno dei nuovo códice penale non venga diritto puhblico, continnano ad aver vigore penale dei 20 novembre 1859, il códice penale toscano dei 1853 ed il códice di procedura penale dei 26 no vembre 1865. Diritto civile e regola lo stato delle persone, i modi di acquistare, trasmettere e vincolare la proprietà delle cose, e regola altresi le obbligazioni in generale: il diritto commerciaJe dà norma agli atti, pei quali il commercio coad unificare anclie questo ramo dei nostro il códice presSe I , ’ "●● qm TisUtuto delia prescrizione, le leggi sulla espropriazione pubblica utilità,sul l'«azione ^Qiiiiiierciolc. II diritto civile di „ per causa corso forzoso dei biglietti di bancai si eserArt. 1S29 cod. civ.
— 17 — — 10 — cita. Presso i romani il diritto civile e il commercialo costiUiivano uti solo corpo di leggi. Ma la rapidità degli scambi e delle conlraltazioni mercantili, il sorgere cU nuovi rapporti ed istituzioni, che non potevano riguardarsi come semplici modificazioiii o complementi dei diritto civile, Testendersi delle relazioui commerciali oitre i confiui dello Stato, e la conseguente necessità. di mettersi d’accordo colle estere legislazioni per meglio guarentire il credito mercantile e la biiona fede dei contratti, fecero sentire il bisogno di sottrarre gli atti dei commercio dalle forme luughe, pesanti e troppo territoriali dei diritto civile, e sosütuirvi delle regole piü spigliate e piü universali. II diritto mercantile comincib allora a formarc un proprio sistema cd iin corpo proprio di leggi, e ne avvantaggiarono la scienza'ed il commercio. Quesía separazione dopo qualcbe iucertezza fini con essere adottata da qiiasi tiitti i popoli civili, di modo che noi vediamo che le leggi civili e le commerciali sono generalraente consegnate in codici distinti ed aiitonomi. E vediarno alíresi che, mcntrc gramli e profonde differenze dividouo ancora la legislazione civile dei diversi popoli, nella commerciale c’è molto maggiore uniformilà; anzi nei nostri tempi si sente ropportunità, se non di unificaria completamentc, di regolare uniformemente alraeno quegli atti commer ciali, che hanno una relazione piü universale, come Ia cambiale e i trasporti sulle strade ferrate. A meglio chiarire le suddette distinzioni e suddistinzioni dcl diritto nazionale varrà il seguente specchiettoDiritto Nazionale CAPO IV. LA LEGGE E LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO PUSITIYO NAZIONALE. Che cosa s‘inteii<la pei’ fonti. In generale si dicono fonti le forme, sotto le quali Ia socieíà civile avvolge e manifesta il suo diritto. Due sono queste forme: la legge e la consuetiidine. La legge è il diritto scritlo e come tale emanato dali aiitorità sociale com petente: la consuetudine è il diritto non scritto, maniíestato nei costumi delia società. Nel diritto scritto comprendiamo non solo le leggi in senso streUo, ma tutte le disposizioni espressamente emanaíe dalfauíoiiia sociale. Perciò le fonti dei noslro diritto nazionale sono, da una parte le leggij i rcgolamentij i decreti rcali e ‘^linisierialij le isíruzioyii e le circolari; dali altta le C07isuetudini od usi. Aiitorità legislativa. II poícre di fare leggi pei noi obbligatorie vieno esercitato collettivamenle dal Re e dal Parlamento, ossia dalle Camere dei Senato e dei DeputatiII disegno di legge è dapprima esammato dalle giunte od uffizi, nei quali ciascuna Cameia è di visa pei lavori preparatori: poi viene discusso ed approvato in seduta pubblica da ambedue le Camere e per ultimo sancito e promulgato dal Re ®. Con la sanJa proMulgane ordina la noi zione il Re rende perfeita la legge: con zione ne attesta ai cittadini 1’esislenza e la osservanza. La pubblícazione porta (lei cittadini e la rende obbligapubblicazione e la legge a cognizione toria per tutti, come se fosse a ciascuno personalmeníe notifleata. La promulgazione rende quindi la legge esecutiva; la pubblicazione la rende obbligatoria. Per noi dunque la legge è: una norma generale voPubblico Privato Cost. Aram Pen. Civ. Corara. Art 3 Stat. — ° Art. 7 Slat. J.^litusioni, ecCf ÍL
— 19 — Nel secondo caso invece non è dato ai privaü di derogai’e a quelle disposizioni, che riguardano in qualsisia modo Tordine pubblico o il buon costume, giusta anche i! principio dei diritto romano, che con le private contrattazioni non si può derogare alie leggi di ordine pub blico: jus publicum privaiorum pactis mutari non potest Qui il legislalore ha tra le mani un còmpito superiore; osso è guidato dal pensiero di far rispettare il pubblico sentimento, scemare possibilmente la ineguaglianza delle condizioni sociali, difendere il piü debole contro il piü forte, venire in aiuto alie vittime delfaltrui malizia, faceudo trionfare la ragione, Tequità ed il retto ordine delle relazioni civili. Anche le forme, di cui devono essere rivestiti gli atü per accertarno l’esistenza, sono da risguardarsi generalmente como d’ interesse pubblico. Questa seconda maniera di leggi costituisce un diritto imperativo od assoluto. Jgnoraiiza delia legge- Dul giorno in cui Ia legge ebbe vigore, il cittadino non può piü di regola allegarne ignoranza, perchè egli ha Tobòligo di conoscerla; e ben di rado gli affari richiedono una cosi pronta soluzione da non permettere alle parti di pigliare prima notizia delia legge; quindi sono in colpa se hanno omesso di farlo. Cosi il tutore, che, siilla interpellazione mossagli dal notaio incaricato di fare rinventario, non ha dichiarato i suoi crediti verso il piipillo, indarno potrcbbe ripeterli da lui sotto colore di ignoranza degli art. 285 e 28G dei códice civile. Però anche a questo riguardo bisogna distinguere le leggi d’ordine pubblico da quelle di interesso meramente privato. Nel primo caso 1’ ignoranza delia legge non iscusa mai; nel secondo il principio ammette in qualche rarissimo caso un raddolcimento aífine sopratutto di evitare un danno. Cosi un atto contrario alia legge, ma fatto in buona fedo, può talvolta prodiirre gli effetti di un atto legale ciò cho è slato pagato per errore, si * Art. 116 cod. civ. — 18 - iata dal Parlamento^ sancitaj promulgata dal Re e pubhlicata. Oltre la sottoscrizione dei Re la legge deve portare qiiella dei ministro proponente, o di quelfaltro ministro, al cui dicastero ne è piü specialraente affidata 1’attuazione, non che il visto dei Guardasigilli Pnb1)licazione ilclla legge. La pubblicazione con siste nella inserzione delia legge nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreli (Bollettino)^ e neiranniinzio di tale inserzione nella Gazzetta ufficAale dei regno L Sebbene Tassoclazione al Bollettino sia obbligatoria pei comuni pure allorchè si traítò dei codici civile e coramerciale venne, aitesa la loro importanza, ordinato che la pubblicazione si facesse eol trasmetterne un esemplare in ogni comnne dei regno, perchè fosse tenuto esposto per un certo tempo nella sala dei consiglio, onde ciascuno ne potesse pigliar cognizione \ EfTetto delia legge. L’eífetto delia legge è quello di obbligare all’osservanza tutti coloro, pei quali è fatta. Bisogna però distinguere quelle leggi, che si riferiscono soltanto airinteresse doi privati, da quelle, in cui è impigliato anche 1’interesse pubblico od il buon stume. Nel primo caso le parti possono generalmente disporre anche in modo diverso da quello che la legge statuisce, la quale resta applicabile solo allora che le parti interessale non abbiano altrimenti disposto, come vediamo aceadere nelle successioni e nei contralti. II legislalore pone innanzi un sistema di regole aceomodate alla generalilà dei casi, offrendole airaccettazione dei disponenti; ma permelte loro di scostarseno sia per alto tra vivi che per testamento in quei punli che non convengono alla specialilà dei caso, diffidandoli cho tutte le altre parti sMnlenderanno acceltate e faranno parte mtegrale dei loro atti. Quesfordine di leggi costilmsce quindi un diritto premntivo o suppletivo, il quale è sempre pnmeggiato dalla volontà dei disponenti. ‘ Art. 2 leg. 23 giug. 18õ4 e 67 Stat. — ^ Art. 1 disp. prel. — » Art. 116 n. lo leg. com. e prov. - ^ Art. 3 dd. 25 giug. 1865 e 31 ott. 1882. COArt 12 disp. pre’-. 131, 770, 833 e 1379 cod.viv. -
— 21 — coclice civile, regolando per inliero la matéria delle ipoleche e delle successioni, lia abrogato le leggi speciali ipotecarie e successorie vigenti nelle provincie toscane e romagnole fossero slate anclie piii particolareggiate C piü estese K Dairobbligo, clie il legislalore fa ad ogni cittadino di conoscere la legge, discende che le leggi dovrebbero essere poche e stabili; ma generalraente presso di noi sono troppe e troppo mutabili con danno degli interessi privali non solo, ma anche con offesa alia digniíà delia legge. Diverse specie di regolanienti. I i-egolamenti sono fatti dal potere esecutivo; e ve ne sono di due specie; alcuni hanno autorità di legge, sono al pari di essa obbligatori, e si dicono perciò decreti legislativi: ^Itri sono subordinati alia legge, e in tanto hanno forza di obbligare in quanto sono conformi alia legge stessa, e si dicono decreti regolamentari. Regolamcnti o provvedimenti delia prima specie sono quelli fatti dal Governo dei Re; neirintcrvallo delle sessioni dei Parlamento, per casi d’urgenza e salvo a riferirne alio stesso neíla sua prima adunanza: ovvero in 'virtü dei poteri speciali confóriti al Governo dal potere legislativo. Di che porgono esempi Tart. 26 delia legge 14 giugno 1866, l’art. 2 delia legge 26 marzo 1871, l’art. 9 delia legge 12 dic. 1875, l’art. 2 delia legge 4 marzo 1877, gli art. 21 e 26 delia legge 6 aprile 1881 e la legge 2 aprile 1882, con la quale ultima il Governo dei Re fu autorizzato ad introdiirre nel testo dei nuovo códice di coinmercio, approvato dal Parlamento, le modifícazioni atte a coordinarne le disposizioni tra loro e con quelle degli altri codici, leggi ed istituti speciali. Tali sono pure i regolamenti fatti da alcune autorità amministrative giusta le attribuzioni e colle niodalilà stabilite dalle leggi generali; voglio dire i regolamenti di pubblica sieurezza fatti dai questori e dai prefetti, e gli altri dati — 20 pub ripetere': il consenso prestato per errore, o ignoranza di diritto, piiò invalidare Tatto, se Terrore ne 6 stato la causa unica o principale ^ salvo il caso di con traria disposizione ^ Per Jasciare poi ai cittadini un tempo sufficiente a pigliarne cognizione, la nuova legge diviene per regola obbligatoria solamente nel decimoquinto giorno dopo quello delia pubblicazione, se neíla legge stessa non sia altrimenli disposto ■*. II legislalore fissa qualche volta un termine piü breve o piü largo a norma delia natura delia legge o dei suo volume: cosÍ la legge abolitiva deli’arresto personale per debili fu posta in atlo nel giorno successivo alia sua pubblicazione dove i codici civile e commerciale non ebbero applicazione dopo alcuni mesi. Bnrata dellaj logge. La legge ha vigore fino a quando non sia dal legislalore tolta in tutto faWogazionej^ od in parte CderogazioneJ con altra legge. Quindi la consueliuline contraria, la cessazionc od il r mento delle circostanze, che diedero origine ad legge, non hanno forza di faria cessare. Indarno il contrilmente alleglierebbe lo stato attuale di se non cangiaima pace per non pagarc i decimi di guerra, di cui sono accresciule parecchie irnposte. L’ abolizione pub essere espressa o tacíta: espressa quando la nuova legge pronunzia la decadcnza dell’antica: iacita quando la legge posteriore contiene disposizioni incompatibili con la legge precedente. Cosi una legge nuova che flssasse Teti , ,, '■ niaggiore a 20 anni, derogherebbe alFart. 323 dei códice civile, che la 2\ anni. V’ha pur tacita abolizione quando la nuova legge regola 1’intiera matéria già disciplinata dalla legge antenore; e la abolizione è estesa anche a quei rTpporti speciali, che, contemplati neíla legge vccchia, non íossero espressamente accennati neíla nuova Cosi il fissa a ♦ Art. IU6 cod. civ. — s Art. 1109 cod. * Art. 5 disp. prel. <,,,1, . A ♦ 1 .● . --- CIV. — 3 Art. 1360 e mZcod. L
— 23 — dice civile sulla prescrizione. Questo termine fii poi per legge portato a sei mesi ed inserto nell’art. 53 dei testo unico delia legge deli’ imposta sui redditi di ricchezza mobile dei 24 agosto 1877 e nelPart. 112 dei relativo regolamento Siffatti regolaraenti sono sempre modiflcabili dallo stesso potere esecutivo secondo gli insegnamenti dell’esperienza Decreti reali. I dêcreti realij da non confondersi coi decreti regolaraentari, nè coi legislativi o generali, di cui abbiamo poc’auzi parlato, provvedono a casi speciali e a determinate persone: come concessione delia personalità morale, delia cittadinanza, delia nobiltà e dell’espropriazÍone per causa di pubblica utilità, collazione di impieghi e via dicendo. Questi decreti reali obbligano, se hanno ríportato il visto delia Corte dei conti Bccreti, istrnzioiii e circoliiri miiiisteriali. Anche i decreti ministeriali j che hanno per oggetto nomine, promozioni, trasferimenti di pubblici uffiziali, od approvazione di contratli, noa sono di regola di alcun effetto, se non hanno, al pari dei decreti reali, ríportato il visto delia Corte dei conti *. Uno dei inezzi adoperali frequentemente dai rainistri e dai capi di pubblici servizi per regolare e dirigere r andamento deli’ amministrazione sono le isíruzioni e le ci}'col,o‘ri. Le prime tendono a risolvere una moltiplicitti di casi dubbi neirapplicazione delia legge: le seconde si restringono a dare norma per qualclie caso particolare. Questi atti obbligano gli uffiziali pubblici, ai quali sono diretti, ed ai quali il ministro o capo di ufficio ha dirittodi comaiidare; ma riguardo ai privati tengono soltanto liiogo di consigli, di normo diretüve e non di precetti, di escmpi e non di disposizioni imperative Nozioiic ed infliieiiKii delia coiisnettidine iii geuerale. La consuetudine è una regola non scritta, ■ Sem. 18 nov. 1871 Cass. Fir. « 15 mapR. 1873 Cass. Tor - > Sent 22 febbr. 1878 Cass. Rom. — > Art. 13 leg. 1« ag. 186?. — Art 19 leg. 14 ag. 1862. — s ScQt. 31 genii. 1882 App. Geo. — 22 — fuori da speciali corporazioni (Autorith 'niunicipcúi e provincialij, le quali si dicono perciò autmxome. In tali casi coteste autorità meltono in atto un diritío loro delegato 0 riconosciuto dal potere legislativo. II códice civile in parecchi punti si riporta a cotesti regolameuti, come negli articoli 447, 534, 535, 537, 544, 559, 572, 573, 574, 575, 579, 580, 582, 588, 591 e 601. Delia seconda specie sono i regolamenti, che il Go verno dei Re fa per 1’ attuazione delle leggí in virtü deli’art. 6 dello Statuto; e si risolvono generalraente nello svolgimento naturale e necessário delia legge, che vuolsi mandare ad effetto. La legge, che esce dai potere legislativo, formula i principi generali e non dà le norme per la sua pratica applicazione; cosicchè il Governo dei Re, che ne deve curare 1’osservanza, si trova obblio-alo a scendere ai particolari e ad impartire alie autorità ' da lui dipendenti le necessarie istruzioni. Cosi la le snirimposta di ricchezza mobile dei 24 agosto 1877 prende 73 articoli, il relativo regolamento ne contiene 123: la legge d’imposta sui fabbricati dei 25 genn. 1865 contiene 25 articoli ed il regolamento dei 24 aí^ 1877 ne conta 76: la legge di contabilità dei 17 febbr, 1884 comprende 76 articoli e ben 678 il relativo re«^oIaraento dei 4 maggio 1885. ° Questi regolameuti iu virtü delia subordinazione gerarchica sono obbligatori per gli impiegaü, che sono chiamati a curare 1’applicazione delia legge- ma non sono obbligatori pel privato cittadino, se non in quanto sono conformi alia legge stessa ■. Bi ciò vari esempi si potrebbero assegnare; i piü clamorosi vennero offerli dal art 14 dei reg. 25 maggio 1865 sull’imposta dei fabbricati e dagli articoli 113 dei reg. 25 maggio 1865, 1~1 dei reg. 2o dic. 1866, 118 dei reg. 8 nov. 1868, che flssavano un termine speciale e fatale ai contribuenli dl ricchezza mobile per proporre avanti l’autorità giuiziaria i oro reclami, in onta alie disposizioni dei co- ' Art. 5 AH. E leg. 20 marzo 1865. gge com-
1 — 25 — il contralto di matrimônio e segnatamente Ia legge dei 18 agosto 1882, che, modificando Tantico diritto consueludinario, accordò alia donna maritata il diritto di possedere una sostanza própria distinta da quella dei marito: e a quando a quando qualche voce si eleva nel Parlamento a reclamare un piü generale ordinamento. Anzi nella sessione dei 1878 fu presentato al Parlamento il progetto dei Criminal CodCj che abolirebbe nientemeno che 85 atti dei Parlamento graduati cronologica mente dalPanno 23® di Edoardo I (1295) e giü scendcndo hno al 1875. E per verità la compilazione dei codici è iitile alla scienza ed alia pratica; alia scienza, perchè 1’ende possibile il concepimento sintético dello attinenze delle diverse parti dei diritto e dà unità di obbielto agli sludi di tutu i giuristi di un paese; alia pratica, porchè loglie le coilisioni delle leggi e ne agevola 1’ applicazione, collocandone in un ordine semplice i precetti e dando loro facile 1’ intclligenza anche alie menti mediocri. Con la wdificaziono scema forse Perudizione; ma ne guadagna d sentimento delia giustizia. Iníliiciiza dclla consnctndine nel illritto iia- *íonale. Per conoscere Pinfluenza, che la coiisuetudine físercita nel nostro diritto nazionale, bisogna distinguere d diritto penale dal diritto civile c commerciale. Dal diritto penale le consuetudini sono affatto escluse sia per qualificare il reato, sia per detcrminarne la pena. Negli affari civili la consuetudine ha ancora per " ^ppHcazione in qualche matéria non regolata dal códice, ‘●orne le decime ●; e nello materie regolate dal códice soltanto in quei pochi casi, nei qnali la legge espressamente vi si riporta *; il che avviene principalmente in argomento dl servitü®, di contratti in genere % di contratti di vendita enfiteusi ^ locazione e mezzadria’. ’ Sent. 16 mapg. 1M7 Cass. Rom. — _ , . ' Art 485, 486, 487, 489, 491, 506, 580, 582 e 700 coü. civ. — 113JÍ g J232 cod civ. — » ArU 1505 e 1513 cod. sudd. — Art. 7 leg, genn. IsW. 1 ^Art. 1574, 1576, 1598, 1600, 1604, 1607, 1608, 1609,1610. ^613, 1C25, 1651 e 1654 Cod. clv. — 24 — nata specialmente dai bisogni locali, e quindi introdotla dai costumi, costantemenle e generalmenlc osservata per tácito consenso dei cittadini. 1 rapporti giuridici, come tutti gli altri rapporti delia vita umana, sorgono dapprima e si sviluppano gradatamente col tempo per virtii di forze intime, di energie lafenti, quale espressione e prodotto spontaneo di bisogni avvertiti dalla coscienza popolare. Di dove Porigine delia consuetudine, che da manifestazione istintiva di tale lare diviene coscienza popoposcia norma costante, diuturna, uniforme delia vita stessa giuridica dei popolo, pel quale costituiscc il primo códice. II lavoro riflesso dei legislalore ^ iene appresso per raccoglierla, ordinarla ed impoida autorevolmente. Le consuetudini esercilarono sempre una grande influenza nel diritto positivo di tutti i popoli. Kel diritto romano erano parificate alie leggi, alie quali potevano anche derogare. Nel medio evo le consueíudini getlarono il fondamento dei diritto commerciale,* le quali raccolte e ordinate, specie nelle due celebri Or- (Hnanzo francesi dei 1073 e 1681, formano ancora Ia prccipua compagine dei codici di conimercio moderni. Con la codificazione Pinflusso delle consuetudini doveva naluralmente scemare. Gli inglesi soU hanno avuto fino precisione e chiarezza, che ne rende una ^ simpatia p Ia codiflcazione, la quale, a loro avviso, pietrifica il ● ° ^ sciupa la scienza; e preferirono che le loro giuridiche, nate da un vero ed avvertito bisogno delia nazione e non elaborate con un disen-no scienunco da cervelli trascendenlali o sentimentali° si tonnassero por interno e naturale sviluppo senza che VI SI ponesse d attorno Ia mano delPuomo. Ma Inghilicrra cotesta avversione incomincia ncllanno 1872 fu condotía delle leggi delPIndi nelle isole di Malta francese: noi anche in a diminuire: a compiraento Pordinazione la quale durb ben tredici e di Ceylan fu pubblicato il códice materie furono nella stessa Inghil* eira m questi uUimi anni regolate con leggi spccialí, come le sociela di commercio. Ia cambiale, ií falUmento, la * Art. 48 dec. 20 nov. 1865. — ' Art. 1121, anni: i
www.aasp.org.brRkJQdWJsaXNoZXIy MTk2NTU1OA==