Istituzioni di diritto civile italiano 1905

f, iW8l|ìi C9P^A BÌP40TECA sci ■ \ < /' i Dott. BIAGIO I pcrr.i O., ' Professore ordloarlo nella R.jì fQI t.ii.C Iverstfà di Padova i'tìdiv I *● ./ / i S '1 .1 MILANO SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA Via Erainer. 4 A 1905 li» <U j, - '

biblioteca “ Cnamabt Tombg - / fà t AASP Data i< .j!:? 5/’ . 'WS l> ^*Qlilrado por I rf ALLA. I.IRKRA UNIVKUSITÀ DI UhDIKO LOVE OK SONO VBNTICINQUIC MOSSI I PKIMI PASSI NELL-INSEGNAMENTO ^ló ■o\ ^ » ■»>' - i: X ANNI rV é Miliuio, 1905 - Tiii- iniUpeudouzu di A. Barni © C.i. lì 0 JU

PREFAZIONE È meglio ohe confessi subito, aver l’aria di faro an semplice preambolo rettorico, che io son convinto della difiìcoltà di scrivere un buon inanualefcto di Istituzioni di diritlo civile. La esperienza che jui viene dallo insegnarle (ed è qualche anno) non fa che accrescere ai miei occhi quella difficoltà. Accettai riiicarico di questo mauuale per cooperare alla bella impresa della Piccola biblioteca scientifica, di cui ha il merito la Società Editrice Libraria; ma io son tntt’altro che persuaso di aver su perato gli ostacoli. I quali son di vario genere. I libri di Istituzioni di diritto ro mano hanno ormai un’appropriata figura, che deriva loro dal riflettere, sia pure nelle linee fondamentali, un sistema del diritto romano, lentamente costruito e ora giunto a perfezione. Le Istituzioni didiritto civile sono invece, in questo momento, uno specchio che attende l’immagine ben definita da ri flettere. Niuuo può negare l’odierno rifiori mento degli studi di diritto civile iu Italia ; o senza 9 »

PRICFAZIONK Vili FKlìFAZlOKli IX ma questi non ce no Iiaiino dato completo sistema, die si possa riprodum in piccole proporzioni, in un libro elemen' tare. Nè oserei dire che nel diritto francese la costruzione del sistema sia completa ci vuoi molto a risalire ai tempi gloriosi XT , per articolo, del codice Napoleone; recenti sono i tentativi di quell’esposizione sistematica del dh-Hto francese, interamente sciolta dall’ordinMe. gale, di CUI fu maestro acclamato il Bufnoi a Pangi. I lil„-i sistematici di diritto striaco, e non ne mancano anche di eli tari, «appena possono giovarci ®lenienper la diversità del diritto Ino pel diritto tedesco: la blrìturalleUr ^lom sistema,tict,e del codice civile nico e copiosa; ma non vi si Uo .^«rina. die COI, molta prurtenza. Spesso™, quest, libri .è rtisadaftapotmb ;', 'li navigazione fra Scilla e On.. à i’- ! 1""'^ l'i t-attere troppo eleo ".ita™ e'”i', ” ;™PPo alto --attere Per dir si possono, della mia trattazione, credo di averlo potuto fare, poiché quei priuoipii generali di diritto, da cui discen dono i nostri codici ancora tin E non sono, in massima pai-te, che priucipii di diritto - - niodermito. Ma quaPè il metodo da seguire nelle Istituzioni di diritto civile? Se si volessero ridurre non romano amdoi commentatori, articolo a un semplice confronto con le Istituzioni di diritto romano, rileviimlouo le differenze e le somiglianze si toglierebbe al diritto civile queirautononiia di cui ai vuole appunto già dare ’ . primo saggio ai novizii. Inoltre si continuerebbe a farli cadere ueirequivoco, facile anauclie ai tempi in cui io studiava airUuiversità, clic senz’ altro ingrediente, i] diritto ’ ’ fosse stato travasato dalle compilazioni giu stinianee nei moderni codici. Per dire Ilio’ di premessa, del diritto romano, sarebbe necessario tener conto in pari tempo, di ogni altro fattore del diritto italiano e da ultimo esporre questo in ciascun argomento. Tale storia interna di ciascun iustituto lia contro di sè non puro le dimensioni scopo di questo libro, ma Postacolo, ora insuperabile, che preparata. Anche qui non si può far un sommario di ciò che non è pronto. Non poche difficoltà derivano dallo scopo stesso di un libro di Istituzioni ; il quale abbisogua di sicur-e ed esatte definizioni romano a cnPoche e dei che i 6 lo por avviarsi là i civili, ‘1-1 eterna attinsi Pu.-è’gli’èireS:’;'^; A per è ancor essa non e I »

PREFAZIONE XI PREFAZIONE X si deve mettere in moto tutta la nostra distinzioni degli instituti giurìdici. Ma come fare dove il codice non aiuta? E meno male tlove parla in modo oscuro un’interpretazione autorevole ci può gio vare, ed io per lo più la seguii, aneli critìcando i miei proprii desidorii. Ma dove il codice tace, e si deve navigare nel mare magno della dottrina e della giurisprudenza forense, v’è pericolo di porgere fallaci maestramenti, o di lasciar lacune nualetto quante ne sono nel codice. Io volli evitare l’uno e l’altro pericolo e cercai una tal quale commums opimo, antica o moderna che per le lacune, del codice haquasi l’ofR ° g.à proprio di essa nell’autica ciuH ’ deoza. di surrogare gli artìcoli defir Qn altro scoglio è il dover consì. non poche leggi speciali, che modifico codice civile, quando pure, a primo às wt non y, SI riferiscano direttamente In sono leggi amministrative che tronn ' civilista crede discoste dal !□ quest, oasi io toIIÌ ancl.e se p.to .1 deatro, togliere ai gioVa„i ziouale pregiudizio. Un infatti i macchina parlamentare. Mentre vi fu un tempo in cui si esagera vano i pregi del nostro codice civile, oggi la moda di dii-ue male. Un o impreciso; corre quasi codice non è che il frutto delle tendenze di un’età; breve distanza dalla promulgazione di esso ai veggono facilmente. Alcuni possono essere derivati da imperizia del legislatore (passi la parola simbolica), molto più se la fretta, lodevole uri caso del nostro codice civile, impedì <li perfezionare e completare la legge, àia altri, sou quelli che dàmio neU’ocohio ai più, derivano dal rapido invecchiare del codice, massimo die oggi la civil società si è rinnovata più celermente che in secoli; dal sorgere, per conseguenza, nuovi bisogni e dal naturale desiderio di soddisfarli. Fu sogno di despoti che le leggi loro non venissero corrotte da comnieuti dì giuristi. Eppur dobbiamo confessare che ormai tioppe teoriche e dottrine, spesso come pianta nociva, si abbarbicano agli articoli del codice e ne rendono oscuro il .senso, piu di quello clie fosse uel genuino aspetto. Credono forse alcuni civilisti di nobilitavo la loi-o e sadifetti die già a e nasce con alli¬ nei niaaltri di vegno, ne ea- „ 1 tradiin qualche punto .iff generale. Non si gridi s’invochino contro^ ànti.^ i°. scuola. Si giova anzi .Ir ^ aforismi di diritto civile, di cui più loutu, pe,. „„„ ' scienza, vestendola di questo aulico paludamento? Ai giovani bi sogna propinare il meno ohe sia possibile di <iuesto sottile veleno delle teoriche, se ●3 I

PREFAZIONE XIV qui mi è collega (1), e i lontani della dotta scliiei'a getteranno rocchio su questo mialetto, ricordino che chi scrive non è uii civilista; ma un romanista (di primo o aecond'ordine poco importa), il quale alla scuola del Sevatìni e del Bruns ■ vedere il diritto romano nel diritto odieruo e a giovarsi di questo per intendere quello. È oggi in gran pregio fra i romanisti tendenza critica, che, se non trasmoda nei maggiori, riduce non di rado i gregarìi noscere soltanto lo scheletro del diritto ro mano. Io mi studiai di non essere fra questi. Debbo iiiBne pubblicamente ringraziare il signor dott. prof. Giovanni Cicogna, nostro diligente e valente scolaro, pév ]j^ cura con cui attese a correggere le bozze d] stampa di questo libro, verificando tutte le citazioni dei testi. Pntiova, tleeembre del 1904. maINDICE apprese a una j)^:iiicA X'kE1'AZKJ*.>E V . VII a coIXl'llODUZIOyE. lìmiU (lei ]. ConccU» 0 (li diritto civile corao (li Istituzioni § 1 già ^ 2. IvO fonti del dirittociviie it^vliano . ^ La iutcrprot:izi(jU6 dello nonno giiiridicho 4. Limiti (li tempo (lolla leggo. Sua irrottrootività ^ 5. Tomtorialità ed estratorritorialiti'i della leggo I r.apporti giiiri(li(;i dello straniero ^ li. Il sistema do! codice civile italiano e il nostro 5 33 ifi anche su se SEZIONE I. Il rapporto ghirlilino B. Brugj_ (1) È giusto ficoidni'o che il Folncoo fu tra i piopuguiìre e disegnare un corso di istituzioni di ci VI <». Cfr. la sua Prelez. ad un corso di (hntto civile letta nella R ae nov. 1S84 (Padova 188.'.). primi ● '''litio a § 7. Itnppnrto giuridico o istituto giuridico. Oli clenionti del r.apporto giuridico . . . (io Università di Padova il di Oioriio Capitolo I. Il soggetto del rapporto giuridico. ^ 8. Della personalità in genero § 9. Dello persone fisiche . . . . J 10. Della cittadinanza ● . . . , § 11. Natiir.ali modificazioni dolili pcisoilalità GT 71 82 88 C' t 1

INDICE XVII INDICE XVI ^ 30. Etìicaoia del processo sul rapporto giuridico controverso § 31. L’azione o le ^ mvo § 32. Bistiuzioiii dello azioni j 33. L' occezioiio § 34. Fino (lolle azioni o (lolle § 12. La sede giuridica della persona ^ 13. Edotti dolio coiiilamio potialj sul guiìiniento dei diritti civili . . . . § 14. Lit jiorsona giuridica 91 207 211 99 224 103 227 229 Capitoi.o li. Ogfjetlo del rapporto^ giuridico. ^ là. Diatiiizioiio doi rapp(U'li giuridici § l»i. Distinzioni giuridiclio dolio cose eccezioni . SEZIONE II. UapportI giuridici sulle 117 COSO 120 Capitolo III, Fatti contlUtUivi cd estììitivi dei rapporti giu,dd‘ ' o /alti giui'idici. 5 17. Concetto di l'atro giuridico in gcnornlo e distinzioni ^ 18. Dell’atto giuridico0 nogoziogiùridicoucliusua IO Tu -l’i-torpretari; ^ 19. Dulia rapproaoutfinzu o della ratifica ^ 20. L'atto giuridico individualniento ^ ^ 21. Dei caratteri accidontnli dell’atto § 22. L’atto giuridico riinpotto ni terzi ^ 23. Tiivulidità doi negoziì giuridici ^ 24. Discordanza (lolla dichiari ' por violenza, errore, dolo § 25. Discoi;dauza della dichiaraziouo dalia volom.,-i por simulazione . ''“Wi 26. L'.atto illecito . ì 27. Del tempo in relazione .al rallo estinguersi dei CArnoLO 1. ] l diritto di proprietà c le sue ìnodijlcarioni. ^ 3.à. Concetto e caratteri del diriite di propiiotii ^ 30. Lo limitivzioui del diritto di proprietA . § 37. Della coiiimiimie e in specie della conirropriet.'i ^ 38. Lo tuodiftp.izioiii della pin[Viel:i ilei cediec civile italiano (diritti .sullo co.se .altniii 23G silo 246 132 258 135 265 142 considur'.ito giuridico 145 Capitolo II. Il possesso. ^ 39. Concotto o distinzioni del possesso § 40. Aiapiiflto, consorvazioiie, perdita, tiitulii del pos.sosso . . . . . 148 159 wi<mo dalla volontà 107 268 173 281 184 188 sorgere, al modifi. -j rapporti giuri. Cai'itoi.o III. jlfnrii di acquisto e di estinzione della proprietà. ^ 4L Doi modi (li nc(iiiisto della proprietA in ge neralo carsi 0 dici 196 Capitolo iv. rapporto giuridico. tutela. 'i’iUuli, '^nazionale 291 Toltela del 42. Della occnpuzioii'' 43. DeH’accessioiie . § 44. Della proscrizione ac(|u:siiiva ^ 45. Della (‘OiivuMzioiiu 298 'i' 28, 11 rapporto giuridioo o la provvisoria o doliiiiti § 2!I. JJul (iiiiU 302 314 iisiii’jipioni' e dolili siicces.sion(» orodi laria conio modi di aociuisfo d(3lln lu-oiirioti’i ---iva . gindiziatio ini. u 290 318 '2U3 9 A

xvm INDICE INDICE XIX fmri''i1Jatu dì ob- 02, Uullii loglio corno ftiiiD bligiiziouc . J 03. Lo obbligiizioni dogli otr.atiieri § 40. Estinzione de' 5 47. Azioni a tutela uoila proprietà 5 48. Dei beni degli strauioii . ritto di proijriot.^ 319 ;,F 433 321 430 328 Capitolo III. I conti'atli che hanno un proprio nome noi codice ed ivi gùìio regolati. c 04. Motivi dol sistema del codice. Opportunità dì ((uosto capitolo ^ Od- I contratti Capitolo IV. Dìruti mite cose altrui. 40, Diritti di godimento ^ 50. Diritti rollìi di garanzia 331 352 438 440 SEZIONE III. Kapporti giuridici di obbligazio Capitolo IV. Della ceseione dei crediti. ■te S (jO. CoMculto odierno della Biiccessione nelle obbligaziooi 5 ii7 Della cessione o vendita dei crediti Cai’Iiolo V. .●IXKicKi'ffZioJte delle obhligazioni. § 08. Modi di g.arantiro radeBipimonto delle obbli gazioni . . . . . . . ^ 00. Della tìdeiussione Capitolo I. rapporto giuridico di 400 (ili elementi del obbligazìo 40 ne. ^ ól. Coucolto di obbligazione ' pendono dai tre elementi di essa § 52. Obbligazioni pnrziarie o iu solido § 53. Obbliga-zioni civili o lìistinzioni cito di 373 377 0 naturali 9 o4. ObbUgazioni dotennin.ito e indi-w ● 5 5 0buie..i.„i .livisum . " 9 DO Caratteri ucckloutali <lell’obbligazioao ' 382 385 387 8UU Capitolo VI. Adempimento ed estinzione delle obbligazioni. ^ 70. Doll’adompimonto doirobbligazioiio e dollecoiiseguetizo dell'inudempimeuto . . ● ● 971. Modi di estinzione dello obblig.azioni SEZIONE IV. Rapporti glurlillei di famiglia. Capitolo n. Fonti 0 cause delle oàWi(/o2ioni. 9 .57. Classilicazloiie di questo 9 58. n contratto; l'ollerta di mossa unilaterale. cause contratto o la la validità dol contratto « essenziali 9 59. Distinzioni dei contratti affetti . 9 <>0. Dei quiisi-contrutti , di. Del delitto e del 517 538 390 propev 392 413 ‘iniisi-doUtfr, eouseguonzo gìuridiclie . 421 '* ‘ielle 1,„. J 72- Indole di questi rapporti. Concetto giuridico ili famiglia . . . . . . . o 425 557

INUICB XX XXI ixmcK Capitoi.o, IV. Jgtituti r/iuridici di jirotezione a eupplemcnto della famiglia e per gl’interdetti c gVinabilitati. 5 88 Di questi istituti in ffenernlo etl in specie ticlhi tutela ^ 81). I casi (li ciUii Cai’itoi.o r. La famiglia legittima. ^ 73. Origino (lellji famiglia legittima ^ 74. Gli sponsali ^ 75. Il tnatrimoiiio . . . . . 70. Dello opj)08izioni alia colebrazioiio del monio . . . . . § 77. Consegiiouze (lolla violarono dello matrimonio. La imllltj'i (1(^1 multo . . . . § 78. Dolla prova del niatriiuijnio ^ 70. Dogli etrettì del matrimonio ^ HO. Doi rapporti fra i coniugi e dol contratto di iimtvinionìii . . . . ^ 81. La legittimità della prole e i g(3nitmi e i tigli ^ 82. Dolio scioglimento del niacrituoiiio parasiono dei coniugi § 83. Del matrimonio di cittadini i di «traniori nel regno .>59 IVI GU8 5li2 f>88 niiitiiÓ82 SEZIONE V. Rapporti giiirl'llct di sncressloue oredltnrls norme sul matrimonio. Le .■)8r) ,-.95 692 ^ 90. Loro scopo e indolo generale 5 91. La qn.alità di 0]ed(3 . . . . ● ^ 92- La dolaziouo doH’oreditji, i suoi presupposti lo ano cauB(i 93. La -succesaiom* dolio strani(‘ro .197 701) G04 701 '■apporti fra i 704 C22 o della SeCapitolo I. 033 »i paese oster La eveeeeainne testamentaria. o o «U ●● 94. Il testamento { 95. Forma dei teatnmonfi § 9(1, La istitiiKÌone di erode 5 97 Lo sostituzioni. ^ 98. Dello porsono cui (● riservata per leggo una parto dei 1h^”' i^ol testatore . . ● ● § 09. Il legato ó 10«. Dopo.sito, apertura, pubtilieazionc od esecu- ■/dono dol testamonto , ■ ^ 1(11. Invaliditi! dei to.stanionti . . . ● 70'.> 710 718 tjAl-lTOt.O II. famiglia natur 728 ale. § 84. Il coueottii dolla ^ 85. U l icouoscimoiito naturali famiglia ; 0 la legittim 735 744 maturalo -aziono (lei lìgli 047 040 757 763 Capitolo m. famiglia Capitolo II. ha successione legittima. 5 102. Koiidanuuito e caratteri generali di ([iiesla successiono . . . . . ● ● ^ 86. Considoraziont . ^ 8/. Dl●l^ado7,ioI|(^ gunorali (ilìg ●>63 709 I

iNmPi? xxirt XXII ixmci'; S 120, La petizione «ìell’moditA o l’nziono di ilivisione (lell’oi'Rditil § 121. L’nziniic ili riiliiziono ilullo itisposizioni tesinmentorìo o itoHo donaziuni § 122. IjO azioni doi logatiirii . . . . . § 123. Azioni por far valore gli onori iinpo.sti dal tflstatovo . i 103. La capneilà dì ■.iiicoedero e il diriflodi rappii’sontazioiiu . . . . . . . § 1U4, Ilnlla siii:cR>«ioiie dei jnirenfì legittimi 1«5. Della Huoeessioiie dei tigli M.-itiirali 5 100. Dei diritti dol coniugo siipoi-stite ^ 107. Della 8uccea.«iiono dello Stato .><43 7-1 ■iS «47 7fl flól 7i( 79 852 flAriToi.o Tri. L’necrttazfnne r la rìnnmia deU'eredità ^ 108. L'iiccotlazionn deU'orodith e i suoi ofletti ^ 100. 11 lienetizio deirinveiitatio § no. Dolla Bopimizione dol l>atriiumiio deirderuntó da <|uellr> dell’crodo ! in. Dolili rimiiiziii nirereditii § 112. L’ereditj'i l'oredit.^ 790 itir. «IK! «0!» giaeuiilu. iiiaeelizn e vacanza del812 Capitolo IV. lìapparti giìiridiei fra coeredi. 5 113. Indole di . § lU. Il diritto di collogatarii La comtinioDo fra coorodl; la formaziono dolln 5 no. La^divisione latta da accendenti fra dìscen- ^ 117. La imputazione § 118. Il questi rapporti — acoresciniento fra i coeredi 810 0 i § ll.->. 820 823 832 come iiiBtituto a aè pagamento dei debiti dell-ecediti, ; 834 837 Capitolo V. rapporto (jinridioo Tvicla del ? no. Carattere dell ziaria di ercdifd, '‘"●ervento dolr„„t^,it, gi„di840

1 IXTROBUZIOXE S' 1. — Concetto e limiti clelle Istitiisioni di diritto civile italiano (/. (I. r. 3-i) (1). Questo Istifcu/ioiii sono im eleiueiitiiro sistema di diritto civile italiiHio. Quindi la loro brevitil o il carattere quasi sempre dogmatico. If; ● getto il diiitto civile, die Ira coiimiereialc : quello considera i beni nel uso, questo nel valore di scambio. Noi diro diritto civile : il sistema dei golano la coiidizioiic civile dei e i modi in cui limo per ogiid ò distinto dal valore di possiamo priiieipii che redel diritlo essi acquistano, comservaiio, tras mettono i beni eon.siderati nel loro valore di cioè n dire, corno mezzi di vita liso I di perfeziouiimento della specie timana. Spetta al diritto inoreinle descrivere lo qualità dello 0 COIUpersono che attendono allo scambio dei beni, gli atti elio .si dicono eomiiiorciali, i peculiari iustituti ebe il mercio esige. Quindi il diritto eouicominercialo presiip1)0110 la conoscenza del dii-itto civile, essendo questo (l) Intendi le mie /s/iliizioni di diritlo pnrato aiumi- „!a,ieo. ai cui imragrati riinamio, com’ù dotto sopra, iiellii prelazione, letUiis. (li dir. civ. il. ■ 1.

o ISXllODUZIONIC :ì COSCK’l'lO K I.IMITI LIKLUO ISITILZUIM la legge gonovale clie fovnisce i cardiui di ogni istituto. Non pure il codice di coiniiiercio (es. art. 11 rimanda talora esplicitameuto al codice civile; ui« tutto il liuguaggio di quello (es. compra, vendita, societh. il priv.ato, essendo il pulililico più recente) deri vasse dair.Tutoritù dello Stato o da quella della Cliiesa. <*ggi l’epiteto giova puro a distinguere il diritto che considera i beui nel valore di uso da obbligazione in solido, cuti collcttivi di stinti dalle persone dei soci, ecc.) 6 attinto a questo o devo essere inteso nel lineilo che li considera nel valore di scambio. Ma siano i beni considerati nell’uno o nell’altro aspetto, costituiscono la materia principale del diritto pri vato, sorgendo jicr e.ssi una. serie di relazioni che divengono giiiridiclio (clV. \\ (i). Il diritto civile b quindi strettamente legato alle condizioni econopubblìco, i’ miche del popolo, e dallo diverse tendenze domigiiiriilicU* prox^rio significato. Il diritto civile italiano cf quindi uno dei raui' del diritto privato, ossia di quel diritto che rx' gnav.la la utilità dei singoli, come dissero i Itosi distingue perciò dal diritto quale studia lo Stato e le sue relazioni eoi cittadini. Ma non »i devo quella utilità degli iudividui modo da contrastar Già il vi mani : e nauti ncìl’eeonoinìa sociale ricevo figura diversa. Così iHiò favorire più o meno lo seauihio dei beni, totainiente*^^^! intesa ìu accòglierò o respingere lineo privilegiate nella fa- '''igonte diritto (o terrau di tutti , miglia, ammetterò in iiinggioro future leggi) aspira a coiicilia^n*^^ '"tessa via parenti del defunto .alla sua -suecossionc legittima ‘l'ie termini (2). Nò la distinzim,» , ^'^so quest, e, iicr conscgucnzii. di alfrctt.nnto dimimiire la posvato dal pubblico fa ebo ' l»u punti con l’altro; ambcdno «'ntrecci i fatturo del popolo e ^11^^^? i'>apoudono a! >'opora„o nel diritto privato cen? ●Ini modo stesso in cui lo dcrivatu lazioui coi cittadini e dalt ” i-anio del diritto non ha credere che e o minor iiiisiira i sihilità che ne profitti lo Stato, dare alla terra ìt- più 0 meno spiccato carattere di mobilità, eec. Ma da ciò non deriva che l'interesso economico di in dividui o classi sia rmiico fattore del diritto ci vile. Esso rispecchia tutti quei hisogni o tutto quelle a.s])ira/.ioiii degli nomini uniti in civile con sorzio, alle quali i beni deldicmo alta nuiralit:'i. di filantropia nonno di diritto, tanto più nohili più si staccano da un aiitisocinlo dividilo, a vantaggio della civile tutti gli istituti del diritto civile si subordinassero .ad una gretta considerazione dei beni ! Così lo tu tele, i consigli di ianiiglia o di tutela le doti, i rapporti fra genitori o figli, (picili fra iiiiigi. ecc. Le Istituzioni di diritto civile si derare a,sii, e come preparazione a più ampio tratun o» suo r« «Pmto che lo ftuinv pnvato che $ 2). Il Clamo civile di esso si servire. Fini di noi di pevchò le rogo) Pi’opric dei quest’epiteto -- siano cselusivaineiite ^-;nm nell’antica Hom ° efficacia dcjin scuola - di lealtà deterniiuano 0 ]mre quanto egoismo dell’iueittndìa: gli restò (cfv. § 5); ● ' l'omuna. ■eggo o ragion diritto (e a ti'adiziono ● oppose anche la a secondo che p IH' società. Guai se seeoli 1 civile ali pnrticolariuem canonica li alimenti, (2) Cfr. la nii I 9 P'^g- UOosog. ^ ●^nciciop. alle . òlaii. Barbèra, eo- *c/cjizc giuria 1808), J possono coiisi- ■>

n LR FONTI DER niR. CIV. ITAI,. 4 INTKODUZIOXE disadatto a ool[)ire il naovo spivito di molto aiiticlie disposizioni) o nioiito dùreviisi del codiue ci vile, osi cacciava la parte, non confrontata col diritto roiuaiio. in comode, ma iueleiiaiiti aiipnndici del lìln'0, lo (piali cortamente erano trascurate dai giovani. Soltanto col rcgolamonlo del 1885 per la facoltà nostra (nà (pielln del 1902 eliUe ijiii a far mutazioni) fu attuato il voto prcssocliò gene rale, che un corso ai(posito oflVissc ai giovani una os[(osizioiie .olemciitarn bensì, ma organica c com pleta. del diritto civilig li provvedesse dei iiecossari rudimenti per seguirò con proiìtto il corso di diritto civile: rispariuinsse uscire dniruniversit'.i senza aver percorso, almeno elementarmente, tutta la cerebia del diritto civile. tato. Nel primo aspetto forniscono iiii’elemcutnre istruzione, per avere mi’idca del nostro diritto o jier rivederne, come in un breviario, lo linee priucipali. Nel secondo aspetto stanno col diritto civile, approfondita esposizione o discussione di (picslo. nel l'apporto stesso in cui il corso di Jstilnzioin di diritto romano sta col corso di Paudetto. Maquesta elementare esposizione del diritto civile ba un nlta siguilìcato fra i corsi universitari, poiclib ripara U(\ iiuii lacuna clic tutti lamentavnno ncli’nrdinimiento dello, facolta giuridiebo no.strc sino al ISSÒ Gli sco lari passavano, progredendo nei loro anni di studio, senz’alcuna preparazione. ; (li eoilieo civile, ora di diritto sua naturalo ampiezza ciiire tutte le inateri loro il pericolo di a a (piel corso prima licite» civile, il (piali;, per Is^ diftìdimciite pub abbrne - (» iiufcsta calteili':» 0 per cirrere spedito Im bisogno clic i giovani noi; M_ano privi di certi eoncctti' elementari di diritl,- vivile. Invano si credeva di provvedere ,a tale pre parazione agguingendo allo Istituzioni le assegnato d 2. — Le fonti del diritto civile italiano (/. d. r. dii 2: o Ó-7). (]i diritto ro mano mi eonlronto con gli articoli del codice ci. vile. Così si ilhulevono i giovani clic fra il diritu rmiinno e lo moderne codilìcazioni u,,,, corressero secoli di operose trasformazioni di (pici diritto 1 ● quali appunto la storia letteraria del diritto romano' salita all’onore di storia dei dogmi o delle iloitrmc (li), vuoi descrìvere. Inoltre, dove non e.-* libilo quel confronto pili „ «loi/ato (0 sempre imitile percliè troppo fugace , Ijo fonti del diritto vigente si presentano in modo divers,, sceondo cli'esso si attingo alla legge, ovvero direttamente alla scienza. Nell’età classica del diritto rnmaui), grinsegmiiiieuti dei giurecoiisiilti crau fonte principale del diritto: per secoli, [pianti ne corsero dal liorirc dei nostri [inlielii 8(udi sino alle codilicazioni odierne, lioclic lìirono le leggi ed clibero cnriittcre di statuto pnrticiiliirc. La mag gior ]iiirt(‘ del diritto si cercava nelle opere dei giureeonsiiUi ; le loro ojjóiiones communc.v avevano «in.asi ruftido dei nostri iirticoli di codice (U. (3) Ci'r. il roiuaii mio T>ÌKfQnn di ■ co,i spedai,- riguardo o 1' mie lezioni JìiiUlo ifp pag, CU-SO , fpUirecoi, ■d.ir.. min xlofin. l.elternr. del if»',- nll’Italia (l’crugiii, <'pcra di lialdo, l’oragia, ÌUOl «"in Italiani del eecolo I>Hg. 247-27U). Noi (1) (,'fr. lo mio oit. Iczirmì lialdo, Halli del secolo XVf. evo.. I iiiiiivcoiuniìli iia- XVI 1002, XI,

(I INTRODUZIONK 7 LK l'OKTI DKI- DIR, CIV. ITA!,. iibbiamo oggi in Italia, come in tutta Europa, so ne togli ITugliillorra, il cmlicc per fonte iiinncdiata del diritto civile : ma iiitemlerlo rettanicuto o supplirne le lacune, non si può senza conoscere le fonti mediate di esso. Se inlatti ogni scienza ò uii’ercdilà. <iucsto carattere conviene in grado alla ginri.Hprndenza (2), Nò, per ciò solo che si cliiede al pas.*ato il segreto del pre.scìite, ci daltliiamo vincolare a trasmettere sciiz.a mutazioni, elii verrii dopo di uni, il jiatriinonio dagli avi. h) IldiviUo gcrunviico, — .Se i barb.iri, scesi in Italia, molto ])resero della civiltà latina, dettero pare a (piesta una (pialclie jiarte di loro ebo si vede i'r.a noi nella lingua e nell’arte come nel di ritto. Lo storico del diiltto italiano attende ora l'oti .sottile disceriiiiiionto a discoprire «jnesti i-ivoli di diritto gcrmaaico penetrati nella compagine del ●liritto roinnno, evitando anclic (come juir troppo era avvenuto por el'fieacia della coltura tedesca ri versatasi fra noi) di ascrivere a (picllo .sovercliiii ini* liortanza. soiiinio ricevute» Sono fonti modinlc del diritto civile itali'.ino, dici in varia misura concorsero a formarlo : «) lì du-Ulo roiiKiìio. — Narra la storia del di~ ritto italiano a) Il diì-illo m»oj/ico. — Sin dalle origini dei nostri Studi dell’età di mezzo si disputano il campo i legisti 0 interpreti «lei diritto crcti.sti 0 infciirpreti del diritto . duo diritti erano in antitesi ; legge priucipale il diritto rojuano : corno legge re golatrice di materie elio direvansi spiritigli Tmistc {matriiiioiiio, giuramento, romano e i iloeauoiiico. Spes.so i ma in'cvaleva come e ili specie la storia letteraria del di~ ritto romano, ebe la tvadizioiio. giuridica ● turo nei secoli aiielie più oscuri deirctn di mezzo 1 germe fiorì poi iu scienza licoiidottn più dìret-. tamciito ni testi romani con Iriicrlo o i cessovi, l'ua intcvprolazioiio dottrinalo del <»rih- ammodernò il diritto romano pronnnunì,,! „ » ossee base delle odierne leggi. Ma auebe ‘ logica giuridica, il tecnicismo .bd romaui-v suoi sue - eoe.) il canonico c. non ●li vailo, cpiesto corno leggo sussidiaria o di pletameiUi) del diritto civile. I tribunali stici, per grande rpiaiitità di cause anello puramente civili; 0 si forim'i così una e.stesa ginri.sprudenza cauoiiica niodifìcatricc di taluni institiiti giuridici romani. Le antitesi fim il diritto già in larga parte ●Iella line ilei conieccle.sianosti'rt vane ragioni. vcnnoio a decidevo una nostro diviit,. linguaggio ]iroprio di quc.sto di-rivaiio dal romano. iì ● lil'itto e il caDOnico sono romano meno rigide ijuattrocento, propensi .Ini'lT '-specie dai giov.nui, la dotta ● lei Solini, La fu nei giureconsulti ..,.7/.^ ■ p,-at. della Moria drt nelle «cie;i2:p mitr jtni „ , ● ● iML (Uoma, lsi),-n. .ulta cui i.„ . . ? '''v U eilk. 1-eiWÌ e seienzn, ere. ynir ìl„l \ ”‘ia „„t«. l'ng. :i72-aK2). ' ● »●■● XX, IS'JO. ormai a rao cogliere ciò clic sembra opportuno dal Conms ìiiris rdìioiiiei. Così avvenne poi. È naturalo pertanto elio alcuni articoli dei nostri codici rampollino dal iliritto cinionico. d) lì divino roiìKiuo comune. — 1 glossatori creilcvaiìo die il diritto roiiiano fo.sse la legge per cclleiiza. (pndla clic doveva imperare ee- .sii tutte te.

fl I.K PONTI DEI- DIR. CIV. ITAT,. 8 INTRODtJZIONE ritto trnnsitorio nei ))acsi già sotto riinporo del diritto roiii;iin) (cl'r. à 'l-). e) H eoiìiee civile Xapoìeoiic c ì codici Ualiuni (li’Ua pyiiìHi metà ilei secolo -V/A. riunire le log^i civili in nn codice, gi.'i vivji tra noi prima delia Rivoluzione francese, fu tra «pudlc da essa propugnato ofiìcaccmento. Uecvetà la Costitnente francoso addì ò aprile 17tH) die si dovesse fare un codice coniuiie a tutto il regno ,e di nuovo lo promise il 17»1. Il ]irogetto die Caiuliacéràs pre sentò alla Convenzione neiragoslo 17SKÌ fu questa rigettato pcrcliò parve di carattere jioco ri voluzionario : i lucmbvi di essa dispregiavano il di ritto roniano o il diritto consuetudinario e presero il partito di iif/ìdaro a un comitato di fdosnfì la rcdazioiio di un codice, il quale speccìiiasso le idee nuovo. Ei'uo una paleso oClicacia dello dottrine della scuola del diritto naturale, che s’illudeva di poter rinnovare, improvvisamente tutta la civile .società. So così fo.ssc stato compilato un codice, non lignrerehhe certamente tra lo fonti ded nn.stro diiilto Ula di questo eniuitato di lilosotì non si parlò più: e, di piogctto in progetto, .si arrivò al Consolato. Voleva il pi'imo Console il eodieo c seppe durre a termine iin'imprc.sa, di cui poi ehhe dav vero ragiono ili gloriar.si anche nella .solitudine di sanl’Klena. Ca Commissione di (juattro memhri (Tronchet. Bigot ilo Preameneii, Portalis, Jlaleville) da Ini nominata il 24 termidoro anno Vili (12 agosto ISilO) prcsenlò. dopo quattro mesi, il progetto del codice, e la discìissione no potò eooiitro l’anno. ÌUa erano avversari del altre. Jla por non tornare ancora sul gius canonico e tacendo del feudale (per noi di minoro impor tanza) opponevano dapprima gli statuti delle città italiane, di vario tipo secondo l’origine, nn grave ostacolo all’impero assoluto del diritto romano. Nondimeno la salda struttura scientifica di questo vinse a grado a grado l’tiis lìarlicuUiye sì da ri durlo al secolo XVI un’eccezioTic rimpetto alla re gola dello ins coniminic. Il (inule era hcn.sì il ro mano, ma ammodernato 0 allargato a tanti rapporti e casi nuovi con interpretazione per analogia (3), di cui i dottori nostri, succeduti ai glossatori, e qui più efficaci di essi, oflVono un chiaro modello. Sì tormb così un diritto romano comune, di cui sono specchio i poderosi in-folio dei legisti o le rac colto dello decisioni forensi (mirahiU (juelle M\t% sacra Rota romana), lu questo diritto roòtiano co mune, la CU! formazione ti più pi-ecisamente iloscvitta da una bea inte.sa storia letteraria del lUitto romano, sta la genesi dello dottiiim del ICO civile. :Ma non si devo dimenticare l’enicaoia t oppi, esaltata „ troppo trascurata dotto diritto Noi ri L'idea di da CO0 del così naturalo del secolo XVII c XVlli M) ^ quella giurisprudenza dei secoli 1,' ”'^‘^nu‘etare gli articoli del codice (elV fi 31 «°5tanto con essa si pnò decidere mi caso di con- «uS S'IlbòSGoXli lodhi di A.. Oentìì; n ' memoria, I diac of. a F. ;7im-. ilerf'd «1(0 in». J)!rut‘o ricorr. del XXXV mino W) CIT. la ,„u, ■ nnt in rJ 0‘"rt»pr. lì P-^S- 404 422) miiicnrn foii.-adc 0 del .suo codice alcuni momhri del Trihuiiato, che, tutti pieni dello s]iirito didia Rivoliiziime cui avevano parterijinto, ilii'ovauo quel eodiec una periodo del dir. XXXII, 1902. ' pitir..

11 I-K rOfiTI DKL DIR. CIV. ITA!/. INTRODUZIOKl! Il) rato idee di rifonnn delle leggi e seutinioiiti di li* bcrtii 0 di egiiagliiiiiziì. Quel codice era sorto in im momento di tregua Ira i tumulti della Jlivoluzione c le folli pretese dei così detti principi le gittimi clic la caduta di Napoleone ridestò. Della Rivoluziono serbava il codice lo spirito di egua glianza, accettando di essa quasi tutto il buono, distruggendo lo distinzioni di classo, svincolando il suolo dagli onori feudali c scinifeudali la circolazione dei beni. Il codice Napoleone aveva avuto per fonti le consuetudini francesi o in .specie (luclla di Parigi, il diritto roniimo, Io ordinanze reali, le leggi della Rivoluzione, il diritto canonico, la ginriaprudonza degli antichi parlamenti. Ab\)iamo diiii(|ue comune coi Francesi, oltre il diritto caiioiiieo, la fonte del diritto romano, clic il Portalis e il Malevillo strenuaineutc difesero. Ma v'ò di più. (Quella giurisprudenza dei parlamenti c'jbe non poca efficacia nel dare mi jìi-oprio aspetto allo dottrine del diritto romano, avendo in so.stanza largamente attinto al nostro diritto ronmiio comune. Il Savigny (ó) cliiamò dilettanti più clic scienziati i cominla- ● tori del codice Napoleone: ma essi, oltre il pregio di essere uomini pratici o scrivere forinole .semplici c ciliare, si appoggiarono per lo più alla guida tiitt'altro elio disprezzabile del Potliicr (fi). Caduto i! dominio francese in Italia, fu allo gato il codice Napoleone in pres.socbè tutta la peservilo del diritto romano e del consuetiuli- copia iiario. liivauo Portalis rispondeva non doversi cor care roi'igiualitìl, ma la cbiarczzii: formarsi la legis lazione leiitainciite; non potersi creare di sauri pianta; esser necessario considerare clic si era ni cospetto non di rm popolo nuovo, ma vecebio di dieci secoli, e elio, malgrado la Rivoluzione, conser vava non poca parto delle sue abitudini o del suo ●spirito antico. Il corpo legislativo rigettò il primo titolo del progetto di codice, ed egual sorte avrebbe toccato il successivo, unno X non ne avesse sospeso la discna.sione. Fermo nel proponiinoiito di dotare la Francia di mi dice, il 10 termidoro dolio stesso anno numero dei tribuni, modificò la co.stitnzione, dio agevolando Napoleone il PI marzo se 00ridiisse il , . 0 fto ni modo iliverso la discussione dc;l progetto. .<0 ti-cntasei leggi die lo componevano furono vo tate dal marzo al marzo 1804 e riunite in- ●'cme dalla leggo del 30 ventoso anno XII sotto t^iviic dei Francesi. La prima Imlono -ill'r, dottora in uso (con parole elio alun decreto dllT’ «Jiinggio alla veritò n codice È . latto non miro nei...i x' ● nostro di vittorie dei Prance.si- tanto quanto le ticoli clic lo coimimJ sostanza degli nrdecroto del 30 marzoTfi!i‘c^ all’Italia con ebfio validità in ^ ●'* pochi umiì nuposto o eiioiit-im..!'. l'-'U’opa o per dolerci di qnesto'co accolto. Fra noi la seconda (:>) Toni Bi'riif unsrer Zeil /irr (ìegetzg. inul Jfcchtsic., II .cdiz. (llcidclb. 1810), pag. 58 n sisg, (0) In molte edizioni delle opero dtd l’olbier, ad e», in iioìlii di Hnixello.s del 18;i4, wi lia un quadro di confronto r<d codice civile franeOHo. esservi Nò dobliiiniio -loiilalo del codice XuSfieolo XVIII I aveva limili-

’l' 12 nJTRODUZIONE 13 LE FONTI DEI. DIR. CIV. ITAL. nisoha, non sì però da poter diro cessata fra noi la sua efficacia. Infatti la utilità dei codici sem brava ormai evidente ai più ; nò si potò fuggire al loro bisogno col riebiamare dovunque in vigore le antiche leggi dello diverse parti d’Italia o il diritto comune. Era impossibile che un codice, come il i Napoleone, non servisse, più o meno, di modello ai vari codici degli .Stati in cui, por crudele destino, che parvo immutabile, si spezzava di nuovo la patria italiana. Così avvenne infatti. Appena qnalche miglioramento o nella sostanza o nella divismno delle materie e l’abbandt.no di taluno idee sS Jift«ronz.iano i codici di quelli , corei; t Certamente non si leggi’lo '1* fcrmolaro in convenissero ai\S^T dell’'r ^ codice civife detto ** ostoso pòi aùa Seri 1838; Stati di Parma dità un codice delle Guastalla, ebbe valiNcl ducato ,11 1820. ugnai nome, dal 1 o r[l*; nitro codice con il 1. ’ settembre 1819 ii*'“”T- ^ sostituì aveva conservato validif^° che vi dalle duo Sicilie diviso lo i«Sfsi civili n"“"“ .1 . IVO,-. 1,,^,^ ● ' nell ex ducato di Lucca ^nno, per il loro noto in cui i codice non privo di qualche pregio, c la Toscana o le torre della Chiosa, in cui niun codice vigeva. In Toscana dopo il 1814 non conservarono validità che alcune disposizioni del codice Napoleone ; tor narono in vigore le leggi granduc.ali raccolte da Francesco I di Lorena, il diritto romano c il ca nonico. A Roma non si avverò la promossa di un codice civile generale, fatta da Pio VII il 6 lu glio 1816 : caduto il codice francese sin dal 1814 riacquistò forza di leggo il diritto comune mode rato dal diritto canonico e dalle costituzioni apo stoliche ; fonti cui si aggiunse, come sussidiaria, il regolamento gregoriano del l.o novembre 1834. Sebbene non del tutto senza importanza sia la giurisprudenza ohe si formò attorno ai ricordati codici italiani e qualche commento di essi si possa ricordare, ben più grande ò per noi il valore della giurisprudenza francese successiva al codice Najiolcoue c dei commentatori di questo. Non è più il tempo di esagerarne il valore, come accadde in sui primordi della nostra iiuificaziono legislativa; ninno dimenticherà mai la gloriosa pleiade di quei commentatori del codice francese che, con line in telletto pratico, con stilo piano o frase chiara nella sua semplicità, sviscerarono gli articoli di quindi c’illuminano tuttora sopra non poche dot trino del diritto nostro, tanto dove i duo codici combinano, quanto dove discordano. Sono fonti immediate del nostro diritto civile: a) Il codice civile italiano il quale tiene qui il primo luogo, e fu anzi ideato e voluto come completa formolaziono legislativ.a del diritto civile patrio. Dal desiderio stesso della unificazione legislativa, necessario coiiiplomento della unità politica, in gran parto attuato, nasceva il bisogno che un codice ma esso c prima codice francese, tolto vigore sino al 1866 asnnff vontrasta- ●nipcrava ” Gombardo-Vc austriaco, fi.„tt„ i 1816 il turale nella fase dei '1*^1 diritto na- >itenip,)i.^„pj del Kant, in ma lÉ

5 LE FONTI DEL DIR. CIV. ITAL. U INTRODUZIONE (linauzii 0 dei diritti civili, sugli effetti civili del matrimonio o in specie sulla capaciti^ della moglie, sulla patria potestà, sulle prove della filiazione, sulle tutele, sulla proprietà, sulle successioui, sui contratti, sulle ipoteche, ecc. Inoltre tutti i prece denti codici italiani, promulgati nel trionfo di altro ideo « rappresentavano per sà stessi la negazione del nuovo reggimento e in molto parti contraddi cevano apertamento ni principii del nostro diritto pubblico » (9j. Sentivano i migliori dei nostri uo mini politici esser così tuttora stranieri gli uni agli altri gl’Itnlinni delle varie regioni ; mal potersi avere, in tal condizione di cose, una magistratura veramente nazionale ed un’uguale amministrazione della giustizia ; mancare il necessario equilibrio fra il diritto privato o il pubblico. Ma quanti riati ostacoli opponevunsi alla compilazione di Codice unico! Taccio rartifìciosa invocazione dello dottrine della scuola storica, di cui si udì l’eco an che nella Camera legislativ.a : fra noi non si doveva discutere se utile o no fosse il codice (o l’utilità dei codici era pur stata riconosciuta da quella scuolii) : ma so giovasse sostituirne uno moderno od equo a motti antiquati o talora privi di equità. Difficoltà anche maggiori derivavano da egoistici timori che gl’interessi di alcuni individui o di al cune classi fossero danneggiati; dalla paura del nuovo che molti uomini di toga ebbero sempre nel sangue; da vieti pregiudizii (10), o infine dalla stessa diversità di abitudini e di coltura delle v.-irie raccogliesse tutto il diritto civile. Lo leggi da re stare per ora in vigore nello diverse parti d’Italia (es. sulla caccia, sullo miniere, ecc.) sembravano assai poche. Si voleva porro come regola la com pleta abrogazione delle anteriori leggi generali speciali sullo materie che avrebbero formato getto del nuovo codice (7): o soggetto di questo “o cerchia del diritto civile dovevano coincidere. A ravvisare una discordanza tra il programma o l’at tuazione ci ha poi condotti, in breve giro di anni. zL'irrn mutaS di un periodo stoilH lisorgimento d’I- talia nella seconda metà del ^ ] pregi 0 i difetti del e ogsecolo XIX spiegano i"nora c nostro codice civile. A olii momenti delli^ «^«ggo uno dei pià bei ●S d £ «ontonpoi-ane.. È «cordo di doto 0 di orènli . col pensiero e col cuore in ’ ^ rivivere tanti sacrifici di uomini è ri?"®' ponendo la famio-lin veniva riconitici reggimenti d^Italia nolTì con sè quella dei loro "p'"'‘1 solo Od, „„di di e svaun Nè basta il zo e con tutto un passato che provincia a pro erano ormai le reo di perdita della citta- (») Cfr. Pisanelli, 7}ei nel setolo XIX (Milano 1870^**^ civ. in Italia ' pag. 32-30. (9) Pisanolli, loc. cit., pag. 30. (10) A coloro clic hanno dimenticato quello condizioni reali dell’Italia (lo secolari tirannidi ben.sapevano il di \ ^

I.K FOSTI ‘ 17 in ISTUOUUZIOSI3 l'r>l)ei"i lo};isljitiv!i ilclliV risortiv Itiiliu (11), K dii imiisa il liiiiiii diritto dio "Jtoi oomlizioiu; di beiics- -.iioi'o Siiciiilo i-ieliiode la piena t'oiumìstiv iltdl’iuti;- .Ui-itii della patriii, si onnipiacerfi di veder Inilziu' Inori, iid ojini istante, ila niiesti lavori prciiaratofii del codice civile l'ideii dellii unità nazioinile. italiaim. Si parte infatti da prodotti di revisione dcirnno o dcH’aUro codice italiano, in specie di (judlo ded Piemonte che i destini d'Italia avevano fatto dncc rcgioii!. Al toscano che a hmm diritto vantava la ]>ropria giiirisjirudenza non puro forense, uni scien tifica, sembrava .strano che essa dovesse essere sur rogata da un codice frcttoloBameutc conipo.sto più su modello straniero che nazionale. Ciasenna dello proviucic. già rette da codici ormai familiari a tutti, riteneva il proprio migliore degli altri, giudicando anelie dover servire di base al nuovo codioo ita liano. Chi sa che con l’entusiasmo (o il nostro fu santo) si scalzano d’un tratto dallo loro basi secolari reggimenti politici, ma soltanto un'opcj-a difici c 0 meditata puh vìncere i mille ostacoli che si oppongono a dar ilei suo risorgimento; si teme poi sfiduciati, a mezza via, elio non si po.ssa far altro so non mia coiiia corretta del codice Napoleone ; finalmente molto senno o altrettanta energia, ai ginime a pro mulgare un nuovo codice. Già nel 1859 in un momento di so.sta delle patrie battaglie promuovevano in Pisuionto i ministri Miglietti c Kattazzi una riforma del codice Albertino; mentre nelle proviucic dell’Einilia il dittatore Fariui nominava una Commissione per rifoi'inare e aiiimodcrnai-o il codice parmense. Un Piemonte il ministro Cassinis, d’accordo eoi governi dcIl’Kniilia e della Toscana . . nuovo assetto ad uno Stato, non SI meiavigherà dei molli tentativi clic prccedcltero con vide (> iiiiìjcin) cui o 'imilobo limMin "uovo coclico unico poteva portato i'ù'-i due delle r»/ luirco paiolo del Forti, parli (Viulia il co,.. ioscana conio nello altro HuiMiti dello Btoson conmnniiza civilo tra i di una citili Hoiu, ^ debolissimo, o gli abitniiti Bolo da città II città 111"^*^ ^'f‘'l>ollo all’allra; anzi, nmi patvi.i 0 nazione. .Simo ?n' t ‘●nstclli pare «i muti iiìcipali, che pochi iiomin'' ° ""tipatie c ringiiirio iminano vanto di dotlriuo J ' tra miolli che meposson dirsi fraiiclu dal c,?. che guardano allo che in ,p,6.sto parti sì m',0 ' antichi : ma chi sia .olUo rab dei iiopuli piuttosto nei vani discorsi di ijnaiito sia tatuivi., -l’opillioiio pulii,li,.ft ginJizii. del 1837 dopo ; unno dopo iu i 0 per coordinare ad mio scolio unico gli sforzi di tutti, Gouinii.saioiii in una sola. Kssn compì nel maggio 1800 quel Proffcllo di rerisioue del codice alhertino, il quale fu presentato nel giugno dal Ciissinis, alla Camorti dui deputati e al Sonato. fuse le varie ‘ nella pratica del vivere, progiudizio..., Gli 0 non : coiivm ‘ l'fcgindizi coueidorare i progressi abitudini del Vedrà aucee.ssivo noai fatti stimano I a nelle "'nasime, "'CSchìiio. nin- (U) Per la stori.a del nostro codice ha miglior finito sono i lavori prop.aiatoni di cui dirà più sotto. Mollo ed e.steso notizie sulla nostra codificazioiio 0 sui suoi precodonti ai trovano nella vors. del Corso di diritto civile ili Aid'i'i r lini' del handncci, I, ^ 41 « scg.. png. f*l o scg. JetìlliZ. di dir. ciu. il. - 2. elio Vivere Bcmi.ic con doloro Ki-an l'nu,, la doli antichi . Questo a mntnm trciiramd É

18 19 LE FONTI DEI. DIR. CIV. ITAL. INTRODUZIONE Secoudo l:i domanda del miinstro, runa e l’altiQt t | niiiiìstro Miglictti succedeva il Conforti ; ma il raCamera nominò Commissioni per esaminare il pro-j ; pido mutarsi dei ministeri non sitczzava il disegno getto. Il 16 luglio 1860 fu pure inviato alle Corti^ I ■ di ecinentare, con iiii'nuica legge civile, runità poper avere il parere dei magistrati ; nò mancò quelloi ) i litica d’Italia. Nel giugno 1862 il Conforti sotto di altri giureconsulti. Venute nel Irattempo »ad| j | pose il progetto del codice civile aH’csamo di una unirsi le pi*ovincio napoletano alle altro già redenta'| ● Commissiono di magistrati della Corte di cassazione o chiusa, la settima legislatura per lo scmglimento r di Napoli. Dopo il Conforti il Pisanelli; questo della C mera, il progetto fu per invito dello | insigne giureconsulto, non appena giunto al dicastesso Cassinis, comunicato alla magistratura del nn- i stero di grazia o giustizia negli ultimi giorni del poletano. Era appena riconvocato nel febbraio 1861i | 1862, ebbe una chiara idea della necessitìt di dare il Parlamento italiano che il ministro chiedeva i al progetto di codice civile un aspetto veramente a imo o all’altro ramo fossero rielette Commis- I nazionale. Volendo raccogliere anche lo osserva ssi per e^minare il progetto di codice civile : } zioni o i suffragi de’ giuristi di quello parti della cosM p Senato e nominò la Commissiono ; non | penisola che non erano state consnltate istituì sentalo ”'*V*^*^ *^eputati, opponendo che lapre- | Commissioni a Torino, a Napoli, a Palermo, a tutti fatta ufficialmente, come per T' ■ Milano, a Firenze perchè prendessero in esame Cassinis *d‘” di legge. Appunto allora il | i il progetto Miglictti. Contemporancomeuto impreso in porto" facilmente condurre | egli stesso a ilirc nn nuovo progetto con la scorta tito di nuovo, si appigliò al par-1 del progetto Miglictti o tenendo conto tanto degli dolmento il codico^N^^ progetto che seguisse fo- k studi precedenti quanto delle nuovo osservazioni quello innovazioni cIkT^V””^’ introdurvi f che di mano in mano giungevano al ministero (12). accolte. Questo proo-ett^'f ' codici italiani avevauó ; Il Pisanelli presentava questo suo progetto (che missione dall’aprilo'al da una Cora-; doveva in sostanza essere il futuro nostro codice neppure presentato al 1861; ma non fu ! ; civile) al Senato nella tornntudel 15 luglio o no* nistero fu mutato per perché il mi- ' vemhrc 1863, accompagnandolo con una dotta rocoduto al Cassinis nel min*ÌRt Suo- '; laziouc, da cui si possono trarre tuttora grandi stizia il Migiietti, egli grazia c giu- | lumi. La’Commissione nominata dal Senato per st ultima idea del Cassinis 0!?^“ «l»®- ’ osii'ui'iarc il progetto c riforiruo ad esso, dopo n.s11 risorta i suine conferenze, a taluno dello quali intervenne che ^‘■‘’Setto, nominan,i„”*‘““.^’ ® i frnttnosamento il Pisanelli medesimo (13), pre che facesse tesoro delle Commissiono ^ ‘ ficazioui proposte nel e ®®®^‘'^azioni e delle modi- «is. Il 9 gennaio isjo n P'®K®tto del Cassi- i P®g- 38. seutato al Senato del D progetto fu ore. I (13) t-fr. il suo cit. libro, pag. 30. La Commissione seRegno. Pochi me i 1 ^ 1 ! natorm aveva adottato poi matrimonio un sistema misto; uopo, al i„„ga discussìono, fu tratta dal Pisauelli ad accogliere il matrimonio civile. 1 jy

21 Ui l'ONTI DUI- DIR. CIV. ITAL. 20 INTUODUKIONK . 2215, il ministro potè avviarsi felicemente al compimento della nobile impresa. Lo stesso giorno, proposta di lui, il re istituiva una Commissione, da dividersi in Commissioni speciali secondo lo materie (in quella pel codice civile era il Pisanelli), allo scopo di proporre lo modificazioni necessarie per il coordinamento dei codici c dello oltre leggi elio il governo aveva avuto facoltà di pubblicare. Questa Commissione tenne alacremente ciiiquantacinque sedute c compì il suo lavoro il 29 maggio del 1865: soppresso la maggior parte dello modifi cazioni apportato dalla Commissiono senatoria al progetto Pisanelli o no migliorò alcuno disposizioni. Il ministro Vacca accettò tali modificazioni, da quattro in fuori, proferendo in tali punti l’opinione della minoranza per lo i-agioni da lui stesso esposto nella relazione sul codice civile fatta al re nell’u dienza del 25 giugno 1865. In questo stesso giorno fu pubblicato il codice civile da entrare in vigore in tutto il regno il l.« gen naio 1866. Como no era stata accordata facoltà daH’art, 2 della logge 2 aprilo 1865, il ministro Cortese sottoponeva alla finna del re il 30 novem bre 1865 il decreto die approva le disposizioni tran sitorie per l’attuazione del codice civile allo scopo di troncare soltanto i più gravi dubbi cui la leggo nuova avrebbe dato origino (17). Quando fu restiNondimono, come si vedo d.alla relazione alla Camera dei deputati sul progetto di legge del Vacca, fu fatto uu esame di tutto il codice civile dai comiiiissarii, o su questo progetto divenuto poi la leggo 2 aprilo 1865. si svolse alla (^'ainera dei deputati e al Sonato una discus sione elio si riferisce agli istituti del codice civile o agli articoli dei siud progetti. (17) Su questo carattere delle nostro disposizioni trausiscntò nel luglio 1864 la propria relazione in cui si fi proponevano vario modificazioni ricavato dal co-, i dico albcrtìno (14). , .,i lira stabilita la discussione in Senato qunudOi deciso il trasferimento a Firenze della capitalo del i regno (malgrado tutto lo sottigliezze diploiiiaticho, li lo spirito del popolo italiano ben la disse capitalo t.appa),. il governo dolio Stato e con esso mia grande '■ quantità di rapporti giuridici si spostava da paese di diritto codificato ad altro di tipo ben di- | ; verso. Parve a tutti opportuno di cogliere questa i occasiono « per compiere con modi straordinarìì ! l’nuificnziono legislativa » (15). Infatti il ministro X 1 Vacca, Buccodiito al Pisanolll, presentò alla Camera 1 nella tornata del 24 novembre 1864 un progetto dì.'-' logge con cui chiedeva ebe il governo del re fosso autorizzato a pubblicare n su un , , 0 rcudere esecutorio pei» mezzo di decreti reali, nello .stato in cui si trova-, vano presso l’uno o l’altro ramo del Parlamento setto leggi, fra le quali il codice civile c il codìoò d. procedura cvilo, a introdurvi quelle modificaziom cbè fossero ravvisate indispensabili per cooe:' ^arc queste leg^ fra loro e con altre leggi dolìd^ Stato, e a promulgare, puro con decreto reale, ÌoÌ disposizioni transitorie o lo altro che fossero nece8:l sane jmr la completa altnazionc dello leggi mede-' Senato assenti.^ ( ) 8 , mediante la leggo del 2 aprilo 1865, i (14) Vedine un elenco nel Pusaiielli, op. cit., png. 89. (15) PisanoUi, op. cit., pa».. 40 fondamontolo”delVùcnn «U’art. 55 dello Statuto della delegazione di ntni„-‘}*'“‘® I atti legislativi al potere esecutiva, n. 2 & itti

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2ODU=