Instituzioni di diritto giudiziario civile 2 ed vol 1 e 2 18

iTlTüZIONI Dí \ GIDDIZIARIO CIV: DEL Prof. DOMENICO VITI \ VOLUME I. AZIONE E GrlURISDIZIONE Secooda edizione riveduta N A. P O L I STABILIMENTO TIPOGRÁFICO PEL OAV. A. MORANO Cortile S. Sebastiano, 51. 1884

AVVERTENZA Nel ristampare questa prima parte delle Istituzioni di diritto giudiziario civile concepite come guida al corso univer sitário suir Ordinamento giudiziario e Ia Procedura civiie, e di cui ben presto vedranno la luce le aitre partí sulla Giurisdizione e sul Procedimento, Tesperienza non mi ha suggerito alcun cangíamento nelPordine 0 nellosvolgimento delia maté ria; poichè andare oltre Ia chiara e completa esposizione dei principi e le principali determinazioni nelia dottrina e nella legislazione, non mi è sembrato nè necessário nà ntile alio scopo di formare la mente dei giovani in un campo in cui il doppio un modo speciale di trattaCon liserva dei diritti di Aulore aspetto teorico e pratico ricbiede sl devierebbe la mente e la renderebbe incerta e con- zjone, ma fusa, se la parte pratica non fosse esposta come la conseguenza dei principi, rivelandola semplicemente come una loro appiicazione. Non è la pura scienza nè la pura pratica quella che si deve riscontrare nel procedurista, sibbene Parte. Ma questa edizione, se non doveva contenere mutazioni nella matéria e nel método, doveva perô essere riveduta per le correzioni tipografiche e per quanto contribuisce alla precisione e chiarezza deli' esposizione: ed ò quello che ho curato di fare, rimettendo sempre all’insegnamento orale ed alie conferenze le maggiori e piü opportune esplicazioni.

ORGANISMO DELL’ OPERA A far riconoscere e rispettare i rapporti giuridici perchè ciascuno ne conservi e ne goda gli effetti, è necessário che sí abbia uu’azione con la quale si possa accertare il proprio díritto, respingerne la altrui pretensioni, reintegrarlo se violato. Ma Tazione che segue 1'appartenenza dei diritto non può svolgersi arbitrariamente dai privati: perchè Tappartenenza dei di ritto sia certa e la reintegrazione dello stesso sia fatta violenze, senza lesione di altri diritti, è necessário uno svolgimento ordinato deli’ azione per accertare il diritto, è cessario Tintervento di pubblici uffiziali perfarlo dichiarare o reintegrare con scienza, senza passione, senza violenze. Cosi Tazione si accorapagna col potere dei magistrato, ed ambedue si svolgono con un processo che garentisce il trionfo delia giustizia nelle decisioni e nella reintegrazione dei diritto. È sta r unità organica che si trova nelle tre dottrine deli’ azione, delia giiirisdizione, delia procedura, costituita dalla finalità mune, 1’attuazione dei diritto. Questo tutto come non è sepa* rato nel fatto, cosi non può essere separato nella scienza; e quindi ci è servito di argomento e di ordine nel presente la- — Eccone le linee generali. Le Azioni, come quelle che sono il fondamento di tutta la trattazione, la causa determinante delia giurisdizione e delia procedura, verranno esposte per le prime ed esaminate in due senza nequeco-

! — 8 — libn distinti; neH’uno sotto 1’aspetto puro dei diritto, svolgendone il concetto giuridico, le distinzioni, esistenza e di conservazione; neiraltro sotto V aspetto delPesercizio, studiandone le classiflche che dipendono dairesercizio, il concorso e gli effetti nel prodursi delPazione in giudizio, nella contestazione, nel gmdicato, nell'esecuzione. La Giurisdizione, che formerà la seconda PARTE PRIMA le condizioni di DELLE AZIONI CIVILI parte dei lavoro, verrà egualmente trattata in due libri distinti, svolgendosi nel primo, sotto faspetto de’principi, Tautorità giudiziaria in sè considerata, nella sua azione, nel suo obbietto; nel secondo e la determinazione positiva deirautorità giudiziana con tutte le altre istituzioni che cooperano airamrainistrazione delia giustizia. Finalmente nella terza parte si tratterà delia Procedura la quale andrebbe ancbe essa razionalmente distinta in due li-’ bn poiche .1 processo o è di cognizione o di esecuzione- ma ^"“varne concetti fondamentali, ci occuperemo prima delia oonciliazione e dei compromesso, due istituzioni 1' organismo NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE ’ Digesta., Do ObliQCitt st Áctionibus j JCXX.XTHI j VII. Berolini 1868-1870, Weidmann. Gai. Insiüuf. Comm. quartus. —Berolini 1877, "Waidinann. lüsTiNiANi. Instit. De AcHonibus, IV, FJ. — Berolini 1874, Eoimer. Theophili. Parafrasis graeea Instit., IV, 7/. — Hagae Comitis 1751. Dünelli. Comm. Vol. V, L. XIX, cap. le 2; Líb. XXI, cap. í, 2: Comm. ad Tit. Instit. De Ac/íow. — Lncae 17C4, Eiccomini. Bachovu. Comm. in qualuor Instit. Ubros, Ad Tit. VI, Lib. 77. — Francofurti 1661, Schônwetter. 1 Ad ogni parte di questo lavoro sono premesse le notizie delle opere principali aulla matéria ed ancbe di qnelle che ne trattano incidentemente, quando ci sia nno svolgimento importante, indicando le opere con ordine cronologico e nelle migliori edizioni, perchà i giovani potessero sapere quali di esse sia piü uüle consultara. Per la parte delle Azioni abbiamo indicate un po’ largamente le opere scritte sul diritto romano, poichô vi si trova il fondo delia dottrina ed una migliore esplicazione. Faremo altrettanto per le dottrine speciali piü importanti, Nel corso delPopera, cercberemo poi di essere parchi di citazioni per quanto piü sia posaibile, trattandosi d’un libro d’istituzioni cbe deve avere una eaposizione pre cisa, semplice e per nulia íntralciata. per comporro plü facilmente e con economm di tempo e di spesa le quistioni tra privati; zione é f dei procedimento di esocuperd netlimiü r" T""” ” Piü Lt d o r TT distribuzione, in nn modo piü íacile ed ordmato Ia trattazione dei vari procedimenti.

— 11 WiNDSCiíEiD. die Áctio d. rôm. CivilrecMs mm Standpuncte d. heut. Rechts.—Dusseldorf 1856, Buddeus. Mdther. zur Lehre v. d. rôm, actio ecc. Eine Kritik des Windscheidsclien Buches. — Erlangen 1857, Deichert. WiNDSCHEiD. die Actio Abioehr gegen Muther. — 1857. Questi tre lavori rappresenlano uoa polemica sulla natura deü* azione cui presero parte aiiche il Dewanzack e Zimmerraan, che la riassunse.. Bêthmann-Hollweg. der Civilprocess d. gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwichlug, Vol. 1, 2, 3, — Bonn 1^68-1874 Marcus. Latraillb. Histoire des Inst. Jud. des Romains, Vol. i. — Paris 1870, Marescq Ainé. Prinz. das allgemeine Adionenrecht ecc. — Breslau 1870, Kern’s Verl. Bekker. die Actionen d. rôm, Primtrechis. — Borlin 18711873, Vahlen. ViTi. Commento Siste^natico, Pari, l: Napoli 1873-1875, dispense 9 {in corso di stainpa.) — 10 — ViNNii. In quatttoi-Lib. Institut., IV, VI. - Lugduni 1777 Bruyset et Soo. ’ Bõiimer. Doctrina de Actionibus, 1787, Buchner, PoNCET. Traité des Aciions. (tradotto in — Francofurti ad Moen, — Bruxelles 1835 , Tarlier Italiano, Napoli 1827). Goubeau. Traité des Exceptions. — Nantes 1823 (tradotto in itahano, Napoli 1838). Tizioiii. Trattato delle Azioni. ~Fevra,ra 1821, Bresciani. Leziom sulle Azioni, Interdetli ed Eccez. — Ferrara 1832, Bresciani. ZiHMERN. ãer rôm. Civilprocess in geschichtl. Entwickelung bts auf. Asfenfa». —Aidelberg 1829, Mohr (traaotto in francese, Paris 1846). Roberti. Trattaio delle Azioni e delle EccezionL poli 1832, Fernandes. Bachofen. De Rom, JudidiSj de NaDelle Azioni, — „ i f ^ de fortn, Diss^rtatio 1mtorzca-dogmatica~~G:oiúngQ.Q 1S40 Die tonoü. ’ Bonjean. Traité des Actions, ou Exposition historique de I Organ. judie, et de la Proced, mains. — Paris 1845, Burand, Savigny. Sijsteni deskeutigen Rôm. Rechts, FoZ. 5.—Borlin 1840-1847,Veit (tradotto in íranoese, Paris, 1855-1860) Dalloz Ainé. Réportoire, Vol. 3. Acítow.-Paris 1815-1864 Bnreau de la Jurispr. ^ JoccoTON. Des Actions civiles. — Lausle-Saulnier 1847 Gioert (tradotto in italiano, Napoli 1862). ’ Des Exceptions de Proced. civile chez les RoDomenget TraUé élémentaire des Actions pré^ls e^ndroü romatn. - Paris 1847, Marescq Ainé rom civilprocess u. die Aktionen in summar lomusi Gneir^w*^ (tradotto in italiano dal Prof. Piwmusi-Guelfi, Napoli 1870 , Paris 1870). Keller. der e tradotto in francese,

LIBRO I. DELL* AZI0N:B IN DIRITTO CAPITOLO I. DELLA NATURA E CLASSIFJCAZIONE DELLE AZIOKI § 1 Naiura delV Azione 1. GU scrittori non sono d’accordo nel determinare quale sía la natura giuridica deli’azione: alcuni la confondono col diritto, concependola come un esercizio immediato dello stesso o come un diverso aspetto dei diritto medesimo; altri la coníondono con la procedura, concependola nelJa istanza giudiziaria, cioè come sempHce mezzo a pretendere ed a far valere il diritto in giudizio; altri finalmente la ritengono diritto asè, distinto da quello donde s’origina e dalla pro cedura. Sono questi i difierenti e principali concetti da cui si parte per determinare diversamente la natura deli' azione; ma quasi ogni scrittore ne presenta una gradazione diversa, che è inutile quí riferire. Studiando perô da noi medesimi 1’Ín dole deir azione, scorgeremo facilmente che se 1’azione puô stare senza il diritto da cui si origina, nè può avere altro scopo che 1’attuazione ed il sicuro godimento dei diritto, pure non si confonde collo stesso, la cui attuazione iramediata si manifesta neH’esercizio di tutte quelle facoltà con cui immediatamente si gode V obbietto dei diritto o se ne dispone, non mai neir azione che è puro mezzo perchè si possa avere o riavere quelFesercizio che ne manca. L’ azione adunque si fonda sul di ritto, ma non è idêntica alk) stesso, perchè non è in essa che / si concreta; nè si origina immediatamente dal diritto, ma dalla - violazione o dalla mancanza di certezza dei diritto; e quindi puô stare il diritto senza Tazione. Inoltre non si confonde con la procedura, poichè giuridicamente preesiste al suo esercizio; quindi si trasmette e si perde anche prima di esercitarsi: e come un non I

— 15 — 5. L'azionp, non potendosi esercitarü senza un organo dei potere sociale , diviene un mezzo sociale per far valere una nostra pretensione; e per questa ragione è regolato pienamente dal diritto positivo, concedendosene 1’ esercizio per un dato tempo e con date condizioni. Ma, comunque limitata dal diritto posi tivo, pure ci viene dal diritto comune, non dalla concessione di un’autorÍtà qiialsiasi; quindi va valutata in diritto. G. Dopo queste determinazioni delPazione civile, possiamo definiría per il Diritto a preiendere in giudizio la dichia- . razione, ilgodimenio o la conservazionc ãi quanto ci spetta nelprivaio interesse. Con questa dednizione si ritiene Tazione ■ come diritto; se ne indica la natura di mezzo; se ue determina lo scopo, la qualità deli’interesse o diritto che deve far valere. Celso, segnito poi da Giustiniano nelle Istituzioni, Taveva definita ancbe piü brevemente: quod sibi debealur, ju dicio per sequcndi^). Dando un altra definizione, noi Tabòiam fatto, non per criticare, modificare od aggiungere alcuna cosa, come hanno fatto diversi scrittori, alia definizione di Celso, ma solo per determinarne araggiormente il concetto e cosi renderlo piü chiaro. Alie volte si usa la^parola azione per indicarne T esercizio, cioè si guarda T azione in eserzio, non in diri^' i: ma ciò non importa disconoscere il diritto di azione: cosi dice iVinlo: Actionis verbo etiam persecuiio coniinetur-); in cui Ia parola eiiam toglie ogni difficoltà. 7. In quahto ai caratteri deJrazione, bisogna osservare che essa, non avendo una origine indipendente dal diritto, diviene un diritto aggettivo e segue la sorte delTaltro, comunque abbia una coiisiderazione giuridica distinta; e sicccome la sua ra gione immediata sta per 1 attuazione e dichiarazione dei di ritto, e debbe esercitarsi fra un dato tempo, diviene un dritto difettivo; e siccome mancando 1’attuazione dei diritto resta ohe 1’azione, cosi essa lo rappresenta, e perciò si cede, si trasferisce ecc. come il diritto stesso, facendo parte dei stro patrimônio come un qualsiasi altro bene, però non equi vale il dritto che rappresenta: Minus esl actionem habere quam rem, diceva Poraponio ^); finalmente, essendo 1’azione un diritto di mezzo dato al privato, essa sola eccita il potere dei magistrato e ne determina la competenza, ossia la ma téria delia giurisdizione. — 14 — nello stesso esercizio il procedimento resta indipendente dal diritto di azione, potendosi avere la perenzione 6 rinuncia contro la procedura, non contro Tazione, che sopravvive alia procedura come diritto. Ma, se 1’azione non è idêntica al diritto, comunque non possa stare senza di esso; se non si confonde con la procedura, comunque non si possa esercitare senza di essa, la sua natura non può essere che quella di un diritto a sè, perô un diritto di mezzo; quindi suppone il diritto e si deve proporre T attuazione dello stesso o il suo sicuro godiraento, ia cui mancanza determina Tesistenza deli’ azione; quindi si rlchiede che neU’esercizio si svolga opportunamente con le forme delia procedura innanzi al magistrato compctcute. Stando adunque 1’azione anche prima di svolgersi in gludizio ed essendo il suo svolgiraento processuale un secondo momento necessário alia sua finalità, per ben cornprenderla, bisogna studiarla nei suoi due momenti, in diritto cioè ed in esercizio, come ci siam proposti di fare. 2. L’azione civile non può proporsi che T attuazione e la dichiarazione dei diritto privato, non pubblico. II Diritto pubblico, che riflette la creazione degli organi dei potere o 1’esercizio di questo potere nelP interesse generale, sia come goyer- ● namentale che come amniinistrativo o penale, sfugge alPazione privata. Ma ciò non toglie che gli organi dei potere non possano esercitare T azione civile, quando trattisi d’interessí pa trimonial!, e che il cittadino non possa egiialmente esercitarla quando Tinteresse divenga privato: cosi può agire per un diritto político negatogli, per un’imposta non dovuta. Il diritto pub blico deve essere guardato obbiettivamente, non subbiettivamente, per potersi negare 1’ azion privata. 3. L’azion civil,e non suppone sempre una ritto; ina può stare ancora per un sempUce riconoscimento di uno stato che non è ancora legalraente provato; pcr la semplice esistenza o mancanza di un rapporto giiiridico, quando può nuocere la presente condizione di cose; per accertare i casi in cui si permette 1’esercizio di un diritto, come quando per protezione si richiede 1’ omologazione dei magistrato. 4. L’eccezione non è cosa distinta dalT azione: essa è po sta per la conservazione dei diritto; si manifesta quindi come forza di resistenza: Agere etiam is videtur qui ecc^^piione idilur: nam reus in excepiione actor est, diceva Ulpiano ^). La differenza dali’ azione sta solo per il modo ed d tempo a proporsi. violazione dei dinon ci 110t) \j. 51. Dig. de Oblig. ei Act., 44, 7. ~ Pr. Inst. de Act.. 4 0 ●) L. 34 Dig. de verb. sign., 50, 10, L. 124 Dig. de reg.jnr. 50, 17. ’) L. 1. Dig. de except.y 44, 1.

— 17 — — 16 — di proprio: egualmente perledirette e le contrarie, secondo che nascono da ciò che è necessário al negozio giuridico o ad occasione dello stesso, è cessato i) nome non la cosa: cosi ancora in quanto alie dirette ed utili, e queste sia come uiües propria mente dette, sia come ficlitiae: la distinzione, fondandosi sopra modo speciale di estendere il diritto e sulle facoltà dei pre* tore, doveva cessare col cessare di queste facoltà; ma anohe ogçi abbiamo un’ estonsione dei diritto per analogia (art. 3, Cod. civ. Disp. pr.), e quindi sta il concetto delle azioni utili propriamente dette; perô son concesse dalla legge, non dal magistrato. In quanto alie persecutoriae rei, poenales e mixtae, che ri^mardano la dimanda o delia cosa da avere, o delia pena pecuniária, o delia cosa e delia pena, provvenienti da fatti illeciti, o^rrri non puô aversi che una semplice azione petitonale per la cosa ed un’azione di danni, se ne sia il caso. 9 Le classiüche controverse si banno per glMnterdetti, per le azioni pregiudiziali, perJe azioni miste, per^le azioni m rem ^^GrínSrdetti ai tempi delle formole erano personali, come dovevan essere per l'indole deli’interdetto, ritenendosí solo come misti, nel senso ò.e\Vuterque acfor, gl’interdetti uh possiãetis e utruhi. Direnuti gl’interdetti azioni comum íriureconsulti chiaraarono gl’interdetti possesson az.oni straordinarie; e le ritennero distinte da tutte le altre specie di azio ni, perchè il jus possessionis non poteva essere confuso con Ia proprietà, nè con Ia obbligazione. _ , ... Le azioni pregiudiziali si credettero da Giustiniano aziom in rem *)● perô grinterpetri notarono sempre la loro qualità spe ciale- poichè uno stato non si revindica, nè è necessana una violazione per potere agire, nè con esse si pretende un ob bligazione. Oggi ancora i romanisti in generale le concepiscono come azioni distinte dalle altre. Le azioni miste, ritennte con.e tal, per una dopp.a causa, lo furono solo cia Giiistiniano, attnbuendo loro la conseKuenza di un aggiusto di quote: Quaeãam aohones mixtam llTsam omne^ videniur, tam in rem quam m personam ■ oualis csl familiae erciscundae acho, quae cmipeht eSrSus de dividenda lwredUaie;üem commum divtdundo Zae inZ eos reddUur. inter quos aliqwd commune esi uí id dividatur; item finiwn rcgundorum, quae inter ' confines agros habent. Inquibus Inbusjudtalicui ex lüigatoribus ex bono et praegravare vidébiiur, cosa §2. un Classificazzone delle Azioni in diritto romano 8. Prima di classificare le azioni nel diritto moderno, giova dare uno sguardo al diritto romano, nel quale troviamo aicune classifiche generalmente accolte, aicune tutte proprie a quel diritto ed altre controverse. Le classifiche comuni sono, per la ca.usa, m aziom reali e personali, dette ne’ primi tempi vindicationes e condiüones,- per gli effetti, in azioni perpetue e temporanee. trasmissibili ed intrasmissibUi: le speciali poi sono diverse, cioè si distinguono in azioni civili ed onorarie, e que* mfni? edihzie, S1 distinguono in nominate ed innominate, bonae fidei e strich juris, in arhitrariae e non aràjirariae, m simphün , in duplum ecc., in persecutoriae ' ^'í'âtte ed indirette Tralasciamo altre specialiia che si nferiscono all'azione in esercizio. i P'"’ alie azioni nominate edmnominate la distilizione doveva delle formole: ’ , I ^ „ ... cessare col cessare . j.,. . , i? .9^anto alie civili ed onorarie, sia pretorie che ediiizie, la distinzione doveva cessare egualmente col cesquanto alie aziom bonae fidei e strictijuris doveva cessare la solennità e rigore Lue obblí ^rbitrarZe ^ta^dísr arbitraHae e non IrhiZZfZnll sparve quando oadde la formula «ífmim aveva facoltà di condannare ad una data ordin-L"! dl una restituzione o di una soddisfazione ° P®"' ‘'iuuertezza delia p ■ determinare ex aequo et bono, come agriténenZsi .9nalruplum la distinzione è caduta, al auTdnmlí díl ^naplum, poichè la condanna anche âno nenaío costítuiva Una coiidanna Plice condann^^ i convertire in una setnLettP n ^7 rispetto alie azioni dirette ed incomunempnS^^^^^ ?■ qualitatis, come oggi piü casi ma non l/nü nel diritto vigente se ne hanno i dei fatto altrni n poichè quando si è responsabile per noi sulò di colui che agisco quasi-delitto o nn semplice azione personale pei* quasi (lehtto o quasi-contratto, in cui entra sempre qualche eos agiiun, qui ciis pe'r)nitliturjudiei rem aequo adjudicare, et si unius pa>s Inst. § 13, de aeU 4, 6.

— 19 — — 18 — eum mUcem certa pecunia alteri condemnare Ulpiano wzaj/ae per dinotare solo la doppia qualità, m ® convenuto, cbe ciascima parte prendeva nel npr n ^ ° ® Ulpiano fiiroiio ritenute sempre nTcofc *’ ® aiicora dallo stesso Giustiniano Le azioni w rem scripiae o oonceptae si son chiamato dagl interpetri reali-personaii; ma Ia realtà che loro si attrichtamandole ín rem oonceptae, di7Zrt 1 causa reafe. come 4.1 scorp non solo dai casi m cui si avevano oueste a/inni rem sunt, qumdam in personam. In rem sunt auoties ne3)6 sem pelam, iãesi ne a Taicio Titio pelam A. U Duareno ed ü Donello le concepirono allü stesso modo. “ rentire Tesistenza cli uno stato o di uii rapporto giuridico, indipendentemente dagli effetfi e pidma che si verifichino gli ostacoli 0 le mancanze. Quest’azione è comune ad ogni specie di diritto e ne completa la difesa in tutti i moraenti suoi. È stato Gaio Toccasione di questo concetto, quando, uscendo dalle solite quistioni di stato, annunziô un concetto largo deiI’azione pregiudiziale, dicendo: Qua (luaeriiur, aliquis libertus sit, vel quanta dos sit, et aliac complures : ed in varii frammenti si trova la conforma di tale concetto. I romanisti attuali riconoscono questo concetto piii esteso delle azioni pregiudiziali, comunquB non tutti le distinguano dalle reali e ne facciano una classifica a sè. Tra i civilisti ünger ha incominciato a ritenerle in questo senso anche nel diritto moderno ■"). 12. Le azioni possessorie dei pari sono distinte attualmente dalle altre e per la causa; poichè, coinunque il diritto francese avesse snaturato il possesso romano con la presunzione delia proprietà e con le noveile condizioni dei possesso legittimo, specialniente con la saismc, pure è restato sempre come diritto speciale con azioni proprie. 13. Le reali e le personali si disLinguono anche oggi per la loro causa, accettandosi le reali nel senso di Gaio, quando cioè sorgono dalla proprietà o da un diritto reale. Nel medio evo si cercò confondere le azioni reali con le immobiliari, e le personali con le mobiliari; ed anche oggi ò abbandonata da tutti questa confusione , specialmente in Francia, perebò si fanno servire alia sola determinazione delia competenza, in cui predomina il concetto deli obbietto. Presso di noi anche il Pisanelll si fece trasportare da queste idee nel trattato delia competenza; ma nel proggetto delia Procedura civile e nella relazione alio stesso arantenne la distinzione tra le reali e le personali, le mobiliari e le iraraobiliari, fonderle in nessun senso, ancorcliè trattisi solo di competenza, come si può rilovare dagli art. 70, 90, 91 e 92 Proc. civ. 14. In quanto alie azioni misLe, esse nei tempi intermedi furono ritenuto non solo per la causa, ma anche per 1 obbietto e per lo scopo, snaturandosi lo stesso concetto dei romanisti, i qualí non discussero delia loro eslstenza, stando al concetto di Giustiniano. Ai tempi di Voet») e di Vinnio si discusse se fossero essenzialmente reali ed accidentalmente personali o viceversa, dicendo però il secondo che esse in diritto romano non erano riconosciute: ma il Donello ed il Pabro ®) le negarono formalinente. D Inst- 4 44. — *) System, d. ôsterrekhiscTieyn allgemeinem Privatrechts. T. I 8 115.' 9) Coimn. ad Pand., 10, 1, N. 4. — *) Inst. Comm., 4, 2. — ®) Comm. a<i lit. lust. de act. § 17, 8. — ®) 20. Conject. 10. 3 un Classificazione delle azioni nel diritto vigente. dall’obbietto_;'dag\'“ffetti.'^fqmm\o^ dono 0X11: C,f,nunq:^cfô Sia vero, pure la classifica per gli effetti è da irfenf cL” p^e^rchè tlleTolierr deterí®'‘ “a anqualche altra cosa che nnn «' i- eífetti si richiedo 0 deli’obbietto ● cosí ^ generalità delia causa non produerserp " n den co ziah, possessorie, reali e mrsonnh \ pregiudinon si non senza con* , lo un diritto nia tendono solo a gaDlg./üm., ^0,^2.’-L°7’GÓd' 7 reg 10 1 L 22 S 3 i

20 — ●1 corainciô in Francia la critica ed anche ü desideno ai vederle abolite: come infatti si è desiderato dal líiauret, dal Regnard. dal Chauveau e dal Poncet, che le ice una grande sottigliezza, e no ritiene anche vantaggiosa la soppressione; perô le accetta come reali-personali, cioè unite, non miste. Anche i romanisti oggi riconoscono che questi non ^no concetti romani e le ritengono personali per la causa e miste secondo il concetto di Ulpiano, cioè per la doppia qualità diattore e convenuto nel giudizio; non mancando ancora chi den^Siole^^^"^^ specialraente cessato il sistema riconoscere una terza cosa che non sia rtna ! un’azione risultante daldi una doppif 21 non ne parla piü: esso riconosce solo le azioni reali e le per sonali. Le azioni divisorie adunque saranno reali o personali secondo si quistionerà o pur no di comproprietà: anche quando ci sia condanna per aggiusti di quote o per prestazíoni, Ta- . zione resta reale; bisogna che si limiti alia semplice divisione e determinazione delle quote per dirsi personale. 15. Per Tobbietto in diritto romano si aveva Ia distinzione di cosa certa e di cosa incerta, che ai tempi delle formole dava liingo a dne formole distinte, dei judicium e ÔíqWarbürium. colla perdita delia causa, se per la cosa certa si fosse ecceduto nella dimanda: si aveva la distinzione delja restituzione solidale, ossia totale o pur no delP obbietto dimandato; ma non si teneva conto dei mobili e degl’ immobili. La distinzione in azioni mobiliarred iminobiliari fu posta dagriiiterpreti nel me dio evo, ed oggi predomina nella classilica delle azioni per Tobbietto: perô non ci sembra completa, poichè non tutto si riduce a cosa mobile od ímmobile, non essendo tutto corporale quello che si piiô pretendere, come non lo sono lo stato, gli onori, le prestazioni di opere non materiali ecc. Cosi noi accettiamo la distinzione in azioni corporali ed incorporali; ele prime le suddistinguiamo in mobiliari ed imuiobiliari. 16. Per gli eíTetti accettiamo il diritto romano; e quindi per la persona contro cuí si puô agire distinguiamo le azioni in reali e personali: ma, per non confonderle con la distinzione per la causa, le chiamcremo universali od individuali. Le azioni dirette ed oblique slanno in fatto anche oggi, ma siccome r obliquitè trova sempre un fondamento in un’ obbligazione própria, cosl è una distinzione che accenna solo a chi inaterialmente ha operato; il che è indifíerente. Per la trasmissione, accettiamo ancora la classiflca romana in trasmissibilíed intrasmissibili; come, per la durata, quella in prescrlttibili ed imprescrittibíli, ma nel vero senso delia parola. CAPITOLO II. DELLE CONDJZIONI GENERAL! PER IL DIRITTO DI AZIONE 17, Come condizioni generali per il diritto di azione bisogna che si abbia un diritto azionabile, Tappartenenza di questo di ritto, un interesse giuridico, l‘esperibilità dei diritto e la pernianeiiza deli’ azione. doppio giudizio può una e tutto è consoguenza delia raernmaní. ● i,.“. vecchia procedura . H>teniamo a/ione e ta ritemamo per .. azione con un coito, poichè la causa è „ desima causa; nò abbiamo gli ostacoli delia essere acanche noi con Ulpiano Tunità deli ^ personale quando tutto si limita allá^divisíone. La divisione supponeil domínio; ma, se non se ne fa quistione tutto si limita ad nn obbligo di dividere ed alie possibili presta, „ni-sp noi Sdad°r randominio, coininniandosi dalla dimanda delia cosa, s impegneràunaquistione reale, dicui saranno consegnen^e la divisione e le prestazioni. Diceva Ga^ a oro posito delia m vindicatio, che non basta dare la cMa ilia biso ^ "^1, est ut et causa rei «erf opus ator quod habiturus nuiSe Tr.T''' turano Tazlono rfl-.io c ^ 1® Prestazioni non isnaliMe; non ne haCo^^avutTuna cosit"”^ cese le nomina solo nell'art *59 (l;,n i II Códice franagire innanzi al magistrato dei'dlmi di aanzi a qi.elio dei lufgo delia ^«nvenuto o infacoltà resta solo per ^pplicabilità di questa provveduto per lalTvislnrereS”:^ essendosi II Códice napoletano dei mri ía n'n ^ terminazione. delia oompetenza doi tribunaU ci^rrCoí™""/'®!’ P"'®"''" ''***. u Oodice italiano oggi I § I Dirüio azionabile. 18. Sebbene i’ azione sia uu diritto a sè, pure non ò indipendente dal diritto, che ne è la causa e lo scopo; quindi è ne- ') b. 20, Dig: * ^ei üinrf., 6. 1.

23 — — 22 - quanto son conformi alie leggi, potendosene dal magistrato togliere gli effetti, ma senza rivocarli, art. 4 e 5 Legge sul Oontenzioso amministrativo; quindi veramente si agisce per la legge, non per il regolamento, salvo quando trattisi di concessioni che la legge permette potersi fare dal potere esecutivo-. La legge pronmlgata, ma non ancora obbligatoria, puô essere eseguita volontariacnente, se d’interesse privato; ed in tal caso può essere causa di azione: come ancora quando, igno rando la legge, alcuno si pregindica nel suo privato interesse, art. 1109 God. civ. 20. Le consuetudini, per obbligare e dare T azione debbono tassativamente i-iciüuinate: solo in matéria conunerciale cessario che si abbia un diritto, e questo capace di azione. Importa adunque vedere quando si ha un diritto azionabile. Le leggi che governano Tuorno sono morali, quando si limitano al semplice perfezionamento interno deli’ uomo, prendendosi la morale in senso stretto, cioè giuridicamente parlan- ● do; sono naturali, quando regolano Vuomo nei rapporti sociali. e si desunieno dalla ragione universale; sono civili, quando re golano gli stessi rapporti sociali, ma si desumeno dal dettato legislativo dei potere sociale, e quindi è un diritto speciale ai cittadini per cui son fatte: qiiod quisque populus sihi constituit, dicevano i Romani. Ora le leggi morali non sono obbligatorie giuridicamente; quindi non dànno luogo ad azione: perô nemmeno dünno luogo a npetizione d’ indébito, quando siasi dato qualche cosa per fine morale, pieiatis caim. Le leggi naturali spesso son convertite in leggi positive, e in ÍH supplemeiito alleleggi positive, quando an^lolf ® mancano disposizioni di casi comSnHnf’ pr.); ma quando suppUscono ^ - si convertono in diritto positivo e dànno azione. Alie volte perô. senza concedera 1' azione Sart p""? soddisfazione, come è detto in genenpr ^ disposto in particolare od oltre il &l’i»teressi non pattuiti quando soddisfazione, come è 8à Cofrif“rr matriLnio, art 180 miti delia leo-íe-n ^^turu.h riconosciuti oltre i lipotrebbe eccenirsi nn l'\.'^?*ontaria soddisfazione non casi finalment^ r-H"" la ripetizione deli'indébito, tn molti posto a dat^conditi modiücato o sotto11 d ritto Durtr^"* convertito in legge. . come avvienrln^n fHvenirlo dopo esser stato dicata, in cui 1’azinna^F. ^ P^cscrizione, dopo lacosagíurentoria; nia ia volmit - ostacolo di un’eccezione peTindeS"""’ """ le leggi debbnno*esstr [cgola concede 1’ azione; ma oUe si fanno per zf 0^1" * ‘í^^^eti-leggi regolamenti ed altriCet dei n"? ^ creti dei potere esecutivo stanno poc essere si ha un richiamo generale e sotto la forma piü larga degli usi, art. 1, God. di Oommercio, perô quando manca la disposizione nelle leggi commerciali. 21. In matéria ecclesiastica stanno dapprima le leggi dei 17 febbraio 1861, 21 agosto 1862,24 gennaio 1864, 7 lugiio 1866, 15 agosto 1867, 4 lugiio 1870, 11 agosto 1870, 13 raaggio 1871, poi il richiamo generale delia vecchia polizia ecclesia stica preesi.stente al Concordato dei 1818: e queste sono le fonti deirattuale disciplina ecclesiastica presso di noi. II di ritto canonico coraune va iiivocato per tutto quello che si suppone dalla disciplina ecclesiastica vigente e non ò in opposizioue a tutte queste leggi, nè ai principi e disposizioni dei Códice civile per ciò che riguarda il godimento dei diritti ci vili, U matrimônio e le donazioiii «*d i testamenti a favore di un ente ecclesiastico o per scopo di culto. 22. In quanto a diritto internazioiiale, se lo straniero agi sce nel nostro Regiio, facendo valere il suo diritto, secondo le concessioni che senza reciprocanza si hanno negli art. da 6 a 12 delle Uisposizioni preliminari dei Códice civile, T azione dipendedal suo diritto. sebb(>ne 1’esercizio debba seguire sem pre le nostre leggi. Però il diritto o V azione concessa alio straniero secondo le sue leggi rispetto ai uostri magistrati sono fatti che bisogna provare ed, in difetto, se non si vuole profittare delle nostre leggi, giusta l’art. 3 dei Códice, si potrà solo pretendere Tapplicazione dei principi generali di diritto, come avveniya presso i Romani con Tapplicaziono de]Jiis gentiwn. ●J se primo momento, civile, 2 Âppartenenza dei diritto, « 23. Ma non basta che si abbia un diritto capace di azione, bisogna che osista subbiettivameuce, cioè bisogna che esista un %

1 26 — 24 — ™'"‘ Pretende 1’azione. :;■ cf è \tatf t.f'’*' airazione flnchè dura; quindi, dei raüDortn mn ° soddisfazione o novazione ecc. ceLrSe >’-PP-tene„za dei diritto, aeKruneiamn^1,T®'“'°'"^® s«”’appartenenza. Non auíndlj^ad nè derivata dei rapporto giuridioo, !f p.™.n. z; 5'5a::^rdS”*í;i 1 interesse altrui addetti ad uso pubblioo , durante ef. loro destinazione. Ma le cose utili potrebbero ancora acquistare valore, quando fossero appendice di una cosa di valore, come ad es. il prospetto di una casa, 0 quando si trovassero glà appropriate, come ad es. l’acqua nella brocca. Le cose demaniali poi od addette ad uso pubblico non dànno ai privati nè diritti, aè azioni, ma ne dànno alio stâto, alia província, al comune, cui appartiene conservarle: il privato potrebbe solo agire per indennizzo di danni prodotti dalla cosa pubblica, come ad es. quando una costru* zione 0 rifazione di via, alterando Tantico livello stradale, ren desse necessário il riaccordo degl’ ingressi nelle case o il rinforzo delle mura private. 26.Inquanto abene morale, abbiaino ancoradiritto al rispetto delPonore proprio e di quello delia famiglia. Ma questo rispetto si limita alia sola diíesa accordata dal Códice penale nei casi di diffamazione e d’ingiurie da esso previsti? Comunque in ma téria civile si trovasse previsto dalla Procedura civile il solo caso delle ingiurie nelle scritture giudiziarie (art. 63), pure non possiamo escludere gli altri casi di offesa, comunque nonpuniti dal Códice penale: perô si richiede sempre im dànno reale air onore, non una semplice ofifesa ad un’ affezione ecc. Quesfazione, quando si limita ad una semplice riparazione morale deli’onore, lo scopo puô ottenersi con la distriizione degli oggetti di offesa, e, quando 1’offesa sia stata verbale, si potrà ottenere con Ja pubblicazione delia sentenza, e forse ancbe con 1’inserzione delia medesima ne’giornali, se T offesa siasi resa molto pubblica. Se al bene morale fossero congiunte ancora conseguenze economiche non ci sarebbe diíHcoltà per 1’ azione, come nei casi di discredito nelle professioni, nel coramercio, nelle arti, nei raestieri ecc. Quandp poi un obbietto materiale avesse per iscopo una cosa morale, come fare un monumento al defunto, spendere una data somma per onori funebri, per fondare uti’accademia ecc., r azione sarebbe egualmente amraessibile. Finalmente se trattisi di cognome, di titoli onorifici, di ditte, di titoli od epigrafi nel commercio, nelle industrie, nelle arti, nelle invenzioni ecc. da cui ne possa derivare dànno sia mo rale, siá materiale, i’azione sarà egualmente ammissibile contro 1’usurpazione o l’uso di tali cose. 27. In quanto alia distinzione deli'interesse in diretto od indiretto, è da affermarsi dapprima che 1’interesse deve essere proprio, comunque possa essere indiretto. La mancanza d'interesse proprio si puô avere solo quando si agisce come rappresentante. L’interesse puô essere in Uretto solo quando il rap porto da cui sorge 1'azione non è nostro nè originariainente, se caso come quando agisce rappresentante 1 luütjieasfi airrni mo v. quando si agisce nelnessa quamà ata^e^a?apacitf ^«i^^provare^^^lã chi non ha 1’appartenenza dei Tritt^ con- § 3 Interesse giuridico. ^ 1'insi deve avere ^ fcopo od il mezzo; quindi ottenere quesfutilità giuHdi^V^^ ^ Cominciamo dali’interesse ndlo sere economico legittimo, presente puô determinare 1’ azione vedere quando II bene materiale Ingentairr^urid'™* " — í-dosi\rtrditlrn.“al“õd esod il1’interesse

— 26 — — 27 — ge Tesercizio dei proprio diritto? Ecco il difficile. In pochi casi il legislatore si è preoccupatn delle coilisioni dei diritti, come ad es. nelle servitü di vicinato; ma ordinariamente non ne parla. L’equità naturale è Túnica guida che d resta; per la quale possiumo ritenere come massiraa: «Non usare dei proprio di ritto in modo da nuocere ad altri senza utile proprio ». Cosi quando alcuno per difendere dalla corrente il proprio fondo costruisce il muro in modo da non riparare semplicemente, ma da respingere ancora le acque sul fondo altrui di rincontro, egli produce un danno illegittimo. In quanto alTesercizio delia libertà, personale, bisogna rite nere Tistessa massima. Non è cbe per lo ste&so principio che le diffaniazioni e le ingiurie ai privati sono sempre proibite, ancorchè veri i fatti, meno per i pubblici funzionari, quando trattisi (li fatti nelTesercizio di pubblico uffizio ed essi sian veri. 29. Ma ciò che è piü importante si è la distinzione delT inte resse pre.spnte o futuro: e bisogna specialmente studiare Tinteresse futuro.— Sul proposito fa d’uopo parlare dei giudizi di jattanza e dei giudizi preventivi. In quanto ai giudizi di jattanza, laloro origine non ò che una generalizzazione esagerata delia nota legge Diffamari ^), per opera dei glossatori; i quali, non trovando piü Tapplicabilità di detta legge al caso preveduto, essendo divenuti liberi tutti gli uomini, pensarono si potesse ritenere contro chi si vnntasse di a,ver diritti contro altri, citandolo questi innanzi al inagistrato perchè fra un dato termine, 6ss:vto dal magistrato medesimo, giustificasse i diritti vantati, sotto pena di decadenza dai pre.tendere piü tali diritti, salvo se si fossero ignorate le pruove od i fatti. Questi giudizi furono detti di jattanza, per chè si occasionavano dal vanto altrui e furono generalmente accolti, meno dal Fabro, e favoriti in modo da ritenersi anche per diritti futuri od eventuali, anche per semplici cenni o sospeiti rilevati dagli scritti, e fuvoriti in modo da stabilirsi eccezioni alla competenza ed alia procedura. Nei tempi raoderni questi giudizi sono stati proscritti, perchè fanno sorgere una lite incerta da una semplice possibilità di lite; costringono a litigare chi non vuole e for.se non è preparato; tolgono il favore dei tempo delia proscrizione. Perô siccome dopo la Procedura francese e la sarda se ne faceva ancora quistione, cosl il Pisanelli parlò esprussamente delia loro abolizione, ed anche la Commissione di revisione votò contro tali giudizi. Ma, se dal vanto non può mai sorgere un giudizio, potr«\ sempre sorgere utTazione di daniii prodotti dal vanto. L'esaraoa futura memória fu dal Pisanelli ritenuto ancora L. 5, Cod. de ing. tnan. 7, 14. nè per trasmissione a qualsiasi titolo; ma agiamo in luogo altrui per poterne poi prolittare nelT esperimento dei nostro diritto, come fa il creditore quando agisce in luogo dei debitore. An che 1 interesse indiretto è personale, perchè possiamo profittare delle conseguenze, sebbene non lo sia la causa. Ci troviamo cosl di accordo anche coi penalisti che reclamano sem pre un danno personale. In quanto poi alT interesse diretto, se è singolare, sia raatenale sia raorale, non vi ha diílicoltà; ma se è collettivo bi sogna vedere’ se ciò che riflette Tuno leda anche T altro: cosi nella comunione bisogna vedere quello che si può fare da ciascuno indipendentemeiite dalTaltro, e quello in cui si richiede il consenso di tutti. Quando poi Tinteresse morale è collettivo può agire chiunque appartiene alTente collettivo, come ad es. nell off^a fatta alla faraiglia, ad un corpo morale ecc.- però se si offende un membro dell’ente collettivo per un fatto tutto proprio, sebbene si offenda per un uffizio dipendente dalTiinione, gli ültri non vi hanno interesse. ^ interesse indiretto, se è economico, basta una ragione dl credito personale contro colui in luogo dei quale si agisce; ma non si deve riferire ad un diritto esclusivamente personale ^art. I2d4); quindi non si potrebbe agire per una rivocazione }● ^ causa dMngratitudine, per uti diritto di uso o dl abitazjoiie ecc. Ciò non esclude perô che in un giudizio penale si possa costitulre parte civile un creditore, poichè Tazione per i danui per sè iiou è personale nol senso indicato. be poi 1 interesse indiretto è morale, bisogna trovare un ràp - ® chi agisce, come ad es. quando si a ta delia moglie, delia figlia. Le offese alla memória de! de funto, se cadono anche sulTerede, non vi può essere diibbio; ma. se sono estranee alTerede, non vi ha interesse, a meno che. attaccandosí 1 origine dei beiii contro il defunto, indirettamente ad oífendere, anche Terede. ^'‘^bihtazione delia memória dei defunto, senza proprio, il diritto romano non ammetteva azioiie solo quando 1 offesa fosse avvenuta prima delia morte dei deZZVr 'í' T" 1'opinione quasi conm ^1 continua la pernn . 11’™^ che debba considerarsi assolutamente come e quindi riteniamo con Bor9S T» f ® secondo il Diritto romano Taltra in rapporto al diritto altrui, ci dà che il dimm q' ^ ‘^**teresse legittimo ed illegittimo, secondo che II danno sia prodotto/^,re o injuria. Ma Hn dovo giunnon si venga ) L. 1, Dig. 47, 2. —L. I, Uig injttr., 47, 10.

— 29 — tivo, art. 1171 Cod. civ. Cosl il diritto condizionato non si puô dire che non dia luogo ad azione: solo le speranze sono assolutamente prive di azione. Nel termine abbiamo la stessa dottrina. Ma quando il ter mine è riraesso al magistrato, allora si ha !a dilazione deH’esecuzione, non la privazione deli’azione di condanna. Quando poi sl è tenuto in mancanza d'altri, 1’azione va sem pre sperimentata dopo che siasi agito contro 1’ obbligato priucipale. Gli ostacoli subbiettivi si hanno quando le azioni sono intrasmlssibili.perchè si tratta di obblighi areramente personali: perô in questí casi con la persona cessa anclie il diritto, ma cessa per intuito subbiettivo. 32. Le eccezioni anche esse hanno bisogno di queste condizioni: ma siccome reccezione sorge col giudizio, cosl il suo in teresse non puô sorgere pri|aa, e perciô non si prescrivono: Quae temporanea sunt in agendo, perpetua suntin excipiendo. — 28 — un giudizio di jattanza, e quindi abolito per regola facen* done una eccezione « quando ci fosse fondato motivo di te mera la mancanza di testimoni». La Commissioue di revisione, ritenendo Ia eccezione suddetta, ammise questa pruova non solo in pendenza dei giudizio, ma anche ^ alcun giudizio, come si rileva eziandio dalla deir art. 2õl Proc. civ. come non pendente nuova redazione I giudizi preventivi sono diversi da quelli di jattanza, chè non si tende ad una condanna o ad un’assoluzionè^ semplicementeadunadichiarazione dei diritto per conservarlo Quando vi ha una causa capace di nuocere il nostro diritto abbiamo tutto Tinteresse a mantenerlo integro: cosl soree Vadio damni infecti, cosi la novi operis nuncialio dal semplice apparecchio dei materiali, cosl 1’azione di falso contro un titolo che non ancora si è fatto valere, cosl quando si vuole afíermato un diritto contro la prescrizione, art 2126 Cod. civi. perma II giudizio preventivo parte dali’ interesse futuro ma si origina da una minaccia, da un possibile danno ad uií diritto presente o anche futuro, purchè sorga da un rapporto giuridico presente; quindi anche un diritto a terminelun diritto condizionato puô dar luogo ad un giudizio preventivo, ma non mai una pura speranza. ’ 30. L’ interesse, dicevamo, bisogna guardarlo ancora § õ Permanensa delV azione. Alie volte ci puô esserc il diritto, rappartonenza, P inte resse, r esperibilità e puô luancare 1’azione, perchè Ia legge non la concede o perchè si è perduta: ma ciô o si fonda con la prima indagíne sul diritto azionabile o cou quella delia perdita delle azioni, di cui parleremo appresso. azione opportuna o própria che voglia dirsi. Oggi non abbiamo le formole; ma non possiamo scambiare Tobbietto o lo scono deir azione; non possiamo esercitare un’azione che assorba 1’altra, se pretendiamo conservare quella; non possiamo ser virei efficacemente di un’azione contro cui si abbia zione pereiitoria. , CAPITOLO IH un’ecce- DELI.E VARIE SPECIE DI AZIONI E LORO CONDIZIONI IN PARTICOLARE. § 4 § 1 Esperibilità ãel diritto. Azioni dichiarative. 33. Le azioni dichiarative si limitano a garentire il rapporto giuridico in sè, Indipendentemente dagü effetti: sono azioni d’indo)e conservativa e si hanno per qualunqne causa giuridica. Unger, accettando il concetto e la estensione delle azioni pregiudiziah roraane, ne ha determinato le diverse applicazioni al diritto moderno con le seguenti parole che si leggono nel citato § 115, Vol. Idel suo Sistema ael diritto privato generale austríaco e che riferiamo tradotte per comodo dei let31. Lazione non è un eflfetto necessário e permanente dei di ritto, ma una contingenza che ha per causa la mancanza di ciô che ci è dovuto o il non libero e pieno gorJimento suo Ma il godimento dei diritto potrebbe man^-are ancora per un ostacolo giuridico; quindi Tappartenenza non implica resperibilità perciô la esperibilità dei diritto costituisce una condizione a sè Gli ostacoli legittimi possono essere obbiettivi e subbiettivi Sono obbiettivi iacondizioneil termine, la precedente escussione Nella condizione si ha un interesse presente per l’uno fu turo per 1’altro; quindi aH’uno T azione di condanna tendere, alPaltro i’azione per conservare col giudizio per prepreven-

— 30 — tore: « Quelle azioni la cui conseguenza non è una condanna, « sono semplici azioni ricognitive, imperocchè esse propong<msi « non già la condanna dei coiivenuto ad una prestazione (Lei- « stung), ma il mero conseguimeuto di un pronunziato giudi- « ziale sull’esistenza o non esistenza. sulla estensione e sulla « durata di un dato rapporto giuridico o di un diritto. Que- « ste azioni diconsi anche pregiudiziali (in senso largo, prejtc- « diciales actiones, prejuclicia), quando e perc.hè esse pro- « pongono a risolvere un quesito preliminare che è regolatore « (pregiudiziale) per altri rapporti giuridici e diritti. Per loro « natura tutte le azioni di stato sono azioni ricognitive (azioni « pregiudiziali in senso stretto), imperocchè dalle relazioni per- « sonali e domestiche non scaturisce che una pretesa alia ri- «; cognizione deli’esistenza delle stesse: il medesimo è delle « azioni di nullità, imperocchè con esse non si vuole altro che « un pronunziato sulla non esis^nza di un rapporto giuridico. « Altre azioni che d’ordinário sono accompagnate da condan- « na, in peculiari circostanze si mostrano come azioni ricogni- «tive (pregiudiziali): gl’istituti dei diritto Austriaco si « teriali che formali ne oífrono parecchie occasioni Ma per quanto questi concetti fossero precisi, resterebbero sempre concetti generali, se non scendessimo alie specialità dei casi delle azioni dichiarative. 34. Vanno dappriraa tra Io azioni dichiarative quelle che riflettono lo stato delle persone. Per i Romani non si riconoscevano che tre specie di stato, quello di cittadinanza, quello di famiglia e quello di libertà; ma, divenuti liberi tutti gli uomini, restarono solo i due primi. Perô alcuni hanrio allargato il cetto dello stato, come il Boeraero ed il CapitelU -) e questi piü dei primo, ritenendolo per ogni qualità che produce di ritti ed obblighi: anche il Pisanelli ha seguito il Oapifcelü, distinguendo perô quelli di cittadinanza e di famiglia per gli effetti generali delia cosa giudicata. Questi scrittori si son fatti dominare dal concetto delia pregiudizialità, la quale è piü estesa dello stato, perchè non parte sempre dallo stato; e quindi non si può confondere collo stesso. E la Corte di appello di Torino^) ha liraitato lo stato a quello di famiglia, senza alcuna suíficiente ragione. La capaoità ginridieu poi non bisogna confonderla con lo stato. Lo stato da sè ci costituisce in rapporti giuridici, meutre la capacita e una potenzialità. a poterli stringere* può es— sere una conseguenza dello stato, ma non è Io stato. 1) § 5, c. I, Lect. 2, Doclrina de act. — *) Tit. 1. par. I. DisserU suU’ in dulto. - *) N. 2o e seguenti Vol. I, Par. I Comm. al Cod di Proc. ric- *) Seutenza 15 araggio 1866. — 31 — I due stati di cittadinanza e di famiglia costituiscono condizione giuridica permanente; ma questa condizione può sere modiftcata da cause naturali e civile. 35. Cominciando dalla cittadinanza, essa dà la pieuezza dei diritti c\y\\i e politici; ma richiede sempre una persona física o morale riconosciuta. La física potrebbe essere anche nascitura, ed anche non concepita, so trattisi di semplici disposizioni, come dagli art. 7G4 e 1053 God. civ. L i persona morale o giuri dica può essere pubblica o privata. Le persone pubbliche debbono essere singolarmente ricoiiosciute; le private vanno che ritenute per legge, eorae Feredità giacente, le società merciali; ma queste ultime debbono essere anche pubblicate, e trattandosi di società anonime o in accomandita per azione si richiede un «lecreto reule che ne ordini la inserzione nel bollettino uíficiale delle società per azioni, che è una forma indiretta di autorizzazione, art. 90 a 96 Cod. di Ora in quanto a persone fisiche si può avere lazione dichiarativa per omissione o rettiâca dello stato civile, e quindi solo per le persone nate. Per le persone morali che debbono esi* stere con autorizzazione dei potere esecutivo non è possibile che v’intervenga il potere giudiziario: per quelle che stanno fia sè di diritto, una semplice dichiarazione di esistenza e persone contro Nei caso poi si trattasse di una soppressione con forma generale di date persone morali, si potrebbe anche agire per far dicbiarare la non soppressione di uii dato ente morale in particolare come non compreso nella legge, quando ci fosse inte resse per minacctí dinon riconoscjraento ulteriore, come è avvenuto nella soppressione degli enti e corporazioni ecclesiastiche Però in questi casi, se se ne eccettui Verediéá giacente in cui è necessária Tazione dichiarativa per provvedere allu conservazione delPeredità, è dififícile che si faccia uso di una sem plice azione dichiarativa. Lo stato di famiglia si specirtca principalmente nello stato comugale, e propriamente in quello di filiazione per i fígh, di paternità o maternità per i genitori. * La parentela è una conseguenza delia fíliazione; quindi non costituisce uno stato a sè, nè ci è azione dichiarativa speciale, In quanto allo stato coniugale, fondand.isi esso sul matrimô nio, anche lo quistioni principali aretton capo al matrimônio Ora, se trattasi di esistenza dei matrimônio, Tazione dichiara tiva si può avere solo quando è amraessa una pruova diversa da quella dei registn dello stato civile, cioè quando questi non sono stati tenuti 0 vi manca la registrazione delfatto per dolo 0 colpa deli uíRziale dello stato civUe, art. 304 e 121 una es- ! ancomcomm. macome vari sarebbe possibile solo se vi fosse interesse cui potere agire. con-

— 33 — — 32 — personale è possibile Tazione dichiarativa; ma per le condanne penali le conseguenze stanno da sè. Negli altri casi si sta alie regole corouni alie modifiche dello stato. In quanto alia íiliazione si può avere ancora V adozione; la quale richiede un contratto omologato. 37. Le azioni dichiarative, oltre lo stato, possono abbracciare qualunque rapporto giuridico, purchè vi sia interesse e nop si pretenda alcuna condanna od aggiudicazione per gli effetti. 38. Ma, oltre V esistenza o non, anche Testensione o la durata di un rapporto giuridico possono essere obbietto di azione dichiarativa. come ritiene egnalmente TÜnger: cosi 1 azione dichiarativa sta tanto per Tesistenza, quanto per il modo di esistere di un dato rapporto giuridico. 39. I fatti anche essi possono essere obbietto di quest’ azione, se portano a conseguenze giuridicbe, ed anche se trattasi di una semplice determinazíone: Graio, ad es. ci parla di una quantità didote: Quanla dos Paolo ancor egli ci parla di una quantita in altro caso: An eci ves do Qucicíffüuf^/Tta" jor sü centum sextertüs-). Quando un fatto od una circostanza di fatto da sè sola produce conseguenze giuridiche, 1’azione sarà sempre aramessa; ma quando non produce effetti, mancando 1’interesse, non potrà mai essere accolta: perô se la circostanza di fatto potesse produrre effetti solo quando altre circostanze si yeriffcassero, allora ci sarebbe 1’interesse ad accertarla per poi faria valere alia verifica delle altre; cosi {)uò chiedersi una pruova testimoniale per assicurare una data circostanza, la quale come transitória potrebbe facilmente negarsi poi al tempo delia veri fica dei diritto. I fatti 0 le circostanze che sopravvengono, per le quali si modifica o si perde il diritto, sono sempre obbietto delFazione in parola. ,, ^ , , 40. Finalmente Tistesso diritto potrebbe dar luogo ad una seraplice azione dichiarativa, quando la sua dichiarazione fosse utile per iinpedirne la perdita: ad es. quando serve ad interroinpere la prescrizione contro il terzo acquirente, art. .JJ26 Cod. ciy. Le condizioni speciali in questi casi si fondono con quelle dei diritto: ma in alcuni di essi abbiamo condizioni proprie, come per 1’ azione di ricognizione o verifica, per quella di falso, per quelle di nullità o di rescissione, per le azioni di omologazione. ^ -c , 41. In quanto all azione di ricognizione o di verifica per le scritture private, si ha 1’azione dichiarativa, quando non sorga incidenteraente in altro giudizio di condanna od aggiudicazione, Cod. civ.: se poi trattasi di nullità o di scioglimento, allora per la nullità si ha T azione dichiarativa; per lo scioglimento si ha solo quando trattisi di far dichiarare la morte in caso di ílubbio, 0 quando si voglia una rettifica d.el registro per difetti od omissione nell’ atto di morte. In quanto a filiazione si ha la dichiarazione di legittimità, quando manca lo stato civile e si ricorre al possesso di stato, quando trattasi di soppressione o sostituzione di parto, di falsa iscrizione ecc. II genitore poi e gli eredi nei limiti delia legge possono impugnare la legittimità delia prole. Quando si tratta di legittimazione per decreto dei príncipe, se ha luogo dopo la morte dei legittimante, giusta ]’art. 199 Cod. civ. sarà preceduta da un preliminare giudiziario d’ín dole dichiarativa. La dichiarazione di filiazione naturale si può avere sempre contro la madre, ma contro il padre solo nei casi di ratto e di stupro. 36 Per le modificazioni dello stato, abbiamo come modificaziom naturali 1 età, il sesso, la debolezza di mente o di cuore. Fer 1 età si può avere 1’azione dichiarativa solo per far rettificare lo stato civile, come per il sesso; il quale potrebbe essere anche causa di nullità di matrimônio. Quando poi si tratta d intermità di mente o di prodigalità, si hanno le azioni dichiaratiye delia interdizione o delia inabilitazione: però vi ha una inabilitazione di diritto per il sordo-rauto e per il cieco dalla nascita; ma questi alia età maggiore potranno agire per essere abilitati, se ne sieno capaci, e la loro azione sarà eguaimente dichiarativa, come lo sarà ogniqualvolta si voglia ar cessare la interdizione o 1* inabilitazione negli altri casi. Come modificazioni civili si hanno la qualità di straniero, T ® 1’assenza, il domicilio, le condanne ^ straniero è un fatto che non importa diSà dTtn preventiva: le professioni o sono quàoLonn da pruove amministrative: le dignità di urthob ' r*"® dichiarativa solo quando si disputa ràtiva nn rui „ ‘ d.ol.iamicmdTnW ' tra isuccessibili: il doròirtè Io ifn f dichiarativa, caso fli ‘ ^ “ttadinanza non richiede che le retílBche, condanne ^el magistrato: le di pene pfü grav™ ™ Io quanto®aHo J . altro giudizio. i*?nd* fainiglia, trattandosi di matrimônio, per la separazione personale, p®^ ’) Inst. 4. 44. - *) Sent. V. IX, § 1. modifiche donna aUa^nfercatura^'' ^ assenza, per TautoriLazione delia , per 1 interdizione. Per la separazion® 3 1

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