DIvL CO.M'liATTtì II ALIANO OCIV n T rn T rn rr DIR DI JU SECONDO LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA MATRIMONIO ESPOSTO DAI PROFESSORI BIANCHI EMILIO — CAPORALI DANTE — CUTURl TORQUATO FIORE PASQUALE —GABBA C. FRANCESCO — GIANTURCO EMANUELE LANDUCCl LANDÒ — LOMONACO GIOVANNI MIRABELLI Pues. GIUSEPPE PORRO ANTONIO — SCIALOJA VITTORIO PER l/ AVVOCATO VITALI VITTORE EMILIO in A IV C H I Professore nella Università di Pisa PER CURA DI PASQUALE FIORE \ Professore Ordinario dell'Università di Napoli VOLUME UNICO PARTE DODICESIMA CONTRATTI SPEC IALI I. * NAPOLI RICCARDO MARGHIERI di GIUS. 77. Galleria Umherto I, 1892 NAPOLI RICCARDO MARGHIERI di GIUS. 77. Galleria XJììiberto J. « 1892
M’* < i'i’* ● \ » I l .AV r ^■; i, /●2”5a> 03-IS- ^3 If CONTRATTO DI MATRIMONIO DE < 4>- L / r\ TITOLO I. r. i . « OS^^^:RVAZIONI rUKLIMINAUI E PARTIZIONE DELLA MATERIA. r. f \ » » V SOMMARIO 1. Importanza dol matrimonio e delle sue leggi regolatrici — 2. Rapporti a cui dà 3. Il presente volume studia i rapporti patrimoniali derivanti da eonQuesti possono aversi anco senza espressa stipulazione — ti. Cenno slorico sul contratto dì matrimonio — G. Sistema francese in proposito — 7. Sislema italiano —S. Nostro giudìzio su questo sistema —9. Difesa dell’isliluto dolale—I**- C«»‘‘''onto fra questo e 1’istituto della comunione — 11. Si dimo stra che si sarebbe dovuta fare parte più larga alla comunione degli acqui- ^2. Proposta di riforma legislativa — 13. Osservazioni preliminari intorno i diritti del marito sulla dote e alla inalienabilità dei beni dolali — U. Parli- (lella materia. />■ « i \ Proprietà letteraria > . .-s' .V s 1 4} y sii é 'iì- s ■ 1 ai V > , 1 ● »■ zione I- s A?? La importanza del matrimonio fu riconosciuta in ogni tempo ed in ogui loogo, tosto che agli uomini fu dato di sollevarsi dalla barbarie ad uno stato d’incipiente civiltà ; nè poteva diversamente, imperocché questa importanza è d’ ordine 1 w 7 ..j f 'S è ● V primitiva r- ■4 Rccadei’G individuale e sociale insieme: d’ordine individuale, in quanto il matrimonio, piià di ogni altra istituzione, contribuisce al perfezio- ● v. Aip r.i' deir individuo e lo pone in grado di compiere la sua mis- namento sione sviluppando le mirabili attitudini prodigate a suo favore dalla natura; d’ordine sociale, in quanto dà luogo alla famiglia, ●■r.- é ●' \ *1 ' » i * stabilimento tipografico di yti'Htld Mezzocannone, n,'' $V A. PERROTTI olecola prima della vita collettiva. # : ì questa m 104. Tale essendo la importanza del matrimonio, essendo questa BiANcm ì ^ Co7il7\ dì waiv. i f' ' I ■ é v; C } 4 ■> 1 y ’■
Osservazioni preliminari e panizione ilella materia giorualmeuto nelle relazioni coniugali i precetti della legge, sen za che vi sia arodo’di assicurarne il rispetto? Quanti genitori sna turati non tradiscono la loro missione, trascurando di educare i loro figli, senza che per questo sia dato di esercitare uu’azioue efficace per richiamarli sul retto sentiero ? Le moderne legislazioni proclamano il principio della istrnzione obl)ligatoria e lo applicano con giusta severità; ma come potrebbe rendersi obbligatoria la educazione, senza la quale l’istruzione è piuttosto di danno che di vantaggio ? E che sono Aella vita poche ore passate sui banchi della scuola elementare, di fron te all’ azione perverfeitrice che esercita sulle giovani menti una famiglia male ordinata, ove regnano i cattivi esempi e la corru zione dei costumi ? Quando il legislatore proclama 1’ obbligo della coabitazioue fra coniugi, detta un precetto altamente morale; ma se un coniu ge si allontaua dal domicilio comuue, non si possouo adoperare mezzi diretti per costringerlo a ristabilire la convivenza; la legge non offre che mezzi indiretti, come la cessazione dell’obbligo di corrispondere gli alimenti (1) ; se il coniuge colpevole ha mezzi propri, o può procurarseli, il solo diritto che la legge può con cedere al coniuge offeso è quello di domandare la separazione, la quale non conduce alla osservanza del precetto violato, ma ha, per contrario, V effetto di sanzionarne e renderne legìttima la vio lazione. 3 Titolo f. istituzione, divina ed umana ad un tempo, il fondamento del viproTondo vere civile , uou occorre dimostrare la necessità di un ed accurato studio delle sue leggi regolatrici, le quali, al dire di Platone, sono condizione principalissima di un buon ordinamento sociale (1). 2. Queste leggi sono destinate a governare duo separate specie di rapporti: da un lato i rapporti personali dei coniugi, che sta biliscono le loro reciproche obbligazioni d’indole morale ed i loro diritti e doveri relativamente alla prole; dall’altro i rapporti pa trimoniali, cioè quel complesso di relazioni e di effetti che il main forza della convenzione o della leggo, sul trimonio produce , beni spettanti alla società coniugale. 3. E con vivo compiacimento che ci proponiamo col presente volume di studiare quelli fra i rapporti di questa seconda c.itegosecondo le disposizioni del Codice ria che derivano da contratto civile italiano; non perchè li riteniamo più importanti o più meridei rapporti patrimoniali ‘ 4 tevoli di studio dei rapporti personali, o derivanti dalla legge, ma soltanto perchè essi hanno un contenuto governato. I i più giuridico e più suscettivo di essere I rapporti personali hanno un sustrato morale che sfugge l)edel magistrato : la legge può ne spesso all* azione della legge e proclamarli, può circondarli di sanzioni; ma la loio proclamazioesce ben di rado dal campo del precetto morale per divenire Imponendo ai coniugi le ohI 1 ne suscettiva di esteriore coercizione, bligazioni recìproche della fedeltà, della coabitazione, dell’assi stenza, imponendo ai genitori 1’obbligo di istruire, e, più spe cialmente, quello di educare la prole, la leggo detta dei precetti che sono senza dubbio informati dalla più inconcussa moralità. Ma se questi obblighi sono trasgrediti, come può esigerseue lo stiletto adempimento ? Quanti coniugi colpevoli D’ altra parte i rapporti patrimoniali derivanti dalla legge hanno un contenuto fìsso , inalterabile, sottratto completamente alla volontà delle parti; le relative disposizioni non sono per que sto meno meritevoli di studio, ma formano oggetto di speciale trattazione in altra sede della presente collezione. In questa dobbiamo limitare il nostro esame alle disposizioni '■ I infrangono non (1) Do legibus, IV. (1) Art. 133 Codice civile.
Titolo I. Osservazioni preliminari o partizione della materia cordare come dileguatasi la primitiva barbarie, duraute la quale la douna era oggetto di compera, come uaa cosa materiale (1), due sistemi diversi si contrastarono, per lunghi secoli, il campo in questa materia: da un lato il mundium germanico (2), con le istituzioni affini della meta (3) e del morgengabe (4), dall’altro la dolo romana (5) : a questi sì aggiunse più tardi il sistema della communaulè, sorto in Francia nei paesi di diritto consuetudinario, che si volle considerare come più rispondente alla intima natura della società coniugale (6). 5 4 in altri del Codice civile concernenti il contratto di matrimonio^ o, termini, ai rapporti patrimoniali dei coniugi derivanti da contrat to, i quali si verificano necessariamente in ogni unione coniugale, avendo il matrimonio per effetto delle relazioni d’ interesse fra i coniugi, le quali sono d’indole contrattuale, anco se un contratto espresso non ò stato stipulato prima della sua celebrazione. 4, È questa un’osservazione preliminare sulle disposizioni del Titolo V, Libro III del Codice civile che non è stata sempre chia ramente avvertita e convenientemente illustrata dai commentatori. Sarebbe in verità molto scarsa 1’ applicazione delle disposizio legislative su questa materia, se essa si limitasse a quello unioni coniugali che sono precedute da una regolare stipulazione contrat tuale ; relativamente rari sono in Italia i matrimoni accompagnati da costituzione di dote, rarissimi quelli in cui i futuri coniugi stipulano la comunione degli utili: quando non vi è espressa sti pulazione, diretta a far constare di una costituzione di dote o di nu patto di comunione, vi è pure sempre tacito accordo di sottopoi ad un regime che pel Codice nostro ò l’assoluta separazione d in teressi. ni (f) Che (juesto barbaro uso fosse in vi-^ore presso pii indiani, gli assiri, i bal>iloncsÌ , gli armeni c gli ebrei lo alteslano : Sthabone, lib. V. Aelianus, Ilislor. var., lib. XV, cap. 1. Hebodotus, Ilist.y I, 100. Giustiniano, Novella X.Xf, De armenis, e, in più passi, le sacre scrìllure; Genesi, XXXI, Esodo, XXIf, 16. Denterenom , XXII , 20. Lo stesso uso fu trovato presso molti popoli del conliiicnte americano: Robertson, Storia d' America, lib. VI. Ved. su ciò: GallupIM, La dolo secondo il diruto civile ilalÌa7io, Torino, 1870, n. l e seg. (2) Presso ì germani non era la moglie che apportava la dolo al marito, ma era invece 11 marilo che la sborsava ai parenti di lei, come prezzo del mundium, cioè di quella potestà cui andava soggetta la donna entrando nella casa maritale. Tacito, Germ., 18. Scuroeder, De dote secundum leges gentiwn germanicarum antiquissvmas, 1. (:1) La ìnela era un lucro concesso dal marilo alla moglie, in caso di sopravviveu/.a, che ha molta analoifia col moderno lucro dolale (art. 1338 cod. civ.). So no celebri a questo proposito le leggi longobardiche che la moderavano a seconda delle diverse classi sociali, Liutphando, 80. « Si quis conjugi suae metani dare « votuerit, ila nobis juslum esse comparuit, uC ille qui judex est debeat « dare, si voluerit, in solidos 400, amplius 7ion, minus quomodo coìivene- « 7'it, et reliqui novelis honiines debeant dare in solidos 300, a7nplius 7ion; " et si quis exanque alter ho7ìio 7nì7ius votuerit, quomodo C07ive7ieril n. (4) Dono del malliuo. Anco questo si trova regolato nelle citale leggi: « 'Si « qiiis lo7igobardus 7)iorgi7icap conjugi suae dare voluerit, quaìido ea7ìi sibi « in co7ìJugio sociaverìt, ut alia diae a7ile pare7ites et amicos suos ostG7in dai et dleat quia: Ecce quod conjugi 7)ieae xìioi'giìicap dedi n. Liutpr. 7. (0) La dolo ebbe propriamente origine in Grecia : non però a Sparla, ove era severamente vietato di dotare le fanciulle, onde non avessero a dominare il mari to. Bunsen, De jxere haeredilai'io athe7iie7isi, pag. 17. Troplong, Preface, pa gina XXV. (0) Sulla origine I ●SI Vedremo poi se sia lodevole il sistema seguito in proposito dal legislatore italiano e se non sarebbe stato opportuno adottR't* uno diverso; basta intanto di avere accennato che si hanno rap porti patrimoniali contrattuali dei coniugi anco in quelle uuiooi coniugali alle quali non ha preceduto la stipulazione di un male contratto. In queste il consenso tacito tiene luogo del con senso espresso in una regolare stipulazione. 5. La storia dei rapporti patrimoniali dei coniugi fu fatta in questo secolo da uu profondo e sapiente scrittore (1) nò vogli^i'^^^o ripeterla; per l’indole e lo scopo del nostro trattato basterà in¬ no for- (1) Dal Troplong nella sua celebre prefazione al IratlRtG del Coxitrat de niache ha tanta parte nel storica della comunione fra coniugi, riage.
1 7-T~r'.r 4 Osservazioni preliminari e partizione della materia lo dissipate ; por questo la dote divcDue una istituzione sociale sLrelLajncute collegata con T ordine pubblico (1), e con le leggi Giulio, fu vietata in modo assoluto robbligazione del fondo ita lico dotalo c ne fu permessa 1’ alienazione soltanto col consenso della moglie (2), mentre veniva imposto al padre ed all’avo patortio l’obbligo di dotare la donna soggetta alla loro potestà (3) ; con le leggi posteriori di Giustiniano, fu poi circondata la dote di cautele anco maggiori, rendendo assoluto il divieto di aliena zione del fondo dato in dote, italico o provinciale che fosse. Per tal modo , mentre la dote si andava generalizzando , i diritti del marito sulle cose dotali scemavano d’intensità: pro prietario dapprima della dote, ed arbitro di disporne a suo talen to, si vide limitata la facoltà di disporre per effetto delle leggi che ne proibirono 1’ alienazione. Dalla manus, per la quale tutto ciò che era della donna al momento delle nozze, con tutto quello che la donna acquistava in seguito, passava nel domìnio del ma rito, si venne al primitivo regime dotale, in cui la dote soltanto passava in proprietà del marito, e gli altri beni, come parafernali, restavano a lei; si venne più tardi al regime perfezionato, nel quale la donna conservava anco sulla dote maggiori diritti, ed il marito uou era, se bene si considera, che un semplice usu fruttuario. 7 Titolo I. 6 Anco presso i romani la dote sorse c si generalizzò soltanto col progredire del diritto. Finche il matrimonio fu accompagnato dalla manits, ferrea istituzione in virtù della quale la donna pas sava con tutti i suoi beni in potestà del marito, non poteva par larsi della dote (1). Quando col mitigarsi dei costumi i matrimoni 'scompagnati dalla manus si resero più rari, facendo luogo ai ma trimoni liberi, nei quali la donna conservava una personalità giunoD indipendente, ma distinta da quella del marito, la 1 ) .● j > a ridica , dote non solo fu resa possilhle, ma divenne a poco a poco nomatrimoniale lo nozze per se stesse cessarìa. Con questo regime non alteravano i l'apporti patrimoniali dei coniugi : i loro beni conservava la proprietà c la conpertanto naturale che si pcorìmanevano separati, ciascuno ne seguente facoltà di disporne : era contribuire la donna al mantenimento della famiglia, sasse a fare e che una parte dei beni di lei fosse assegnata al marito, conio capo di questa, onde le nozze più r facilmente si contraessero, c fossero dati alla patria validi cittadini. Nè fu questa V ultima evoluzione presso i romani. Nel periodo imperiale la invadente corruzione dei costumi faceva preferire il celibato allo stato coniugale c ren deva frequentissimo il divorzio; si compreso pertanto quanto fosso con ogni stadio le giusto nozze, onde aunicntadel diritto matrimonialo h necessario favorire re la popolazione decimata dalle guerre, c impedire 1 alienazio*^® delle doti, onde gli scostumati mariti non divorziassero dopo aver6. Allorquando fu compilato il Codice civile francese, si trovadi fronte il regime dotale e il regime della comunione ; quello vigente con tutte le restrizioni del diritto giustinianeo, nei I'. vano diritto francese, è utile consultare TropiONC, Preface, pag- XGVIII, il quale ne è aperto ed entusiastico fautore. (1) CZYIILABZ , Das romische Dotulrechl ( Einleitung, pag. 2 e seg-) ‘hmostra che le leggi concernenti la dote sono del tempo di Augusto , e che il di ritto di Roma repubblicana, se tale, non ebbe un completo sistema legislativo in proposito. Questo scriKorc confuta di VoiGT il quale aveva ritenuto essere siala pubblicala neU’anno 3dS de dote contenente una generale riforma del diritto do- (1) L. 2, D. de 3ure doliuin: “ Reipubblicae interest mulieres dotes salvas « liabere, propler quas nubere possinl n. (2) L. 4, D. de fmdo dolali, D. de rilu nupfiar. Per etTello delle costituzioni imperiali anco soltanto però ex magna et probabili i ebbe alcune speciali disposizioni sulla materia do- (3) L. IO la madre fu obbligala a dotare la figlia vel lege specialiter expressa, corno p. c., nel caso della L. 19, § 1, C. frc causa, hcLGvel. et manicìi, Vcd. Forti, Trullati inediti, Della dote, n. 20^ Arndts-Sela opinione di Roma una lex moenia tale preesistente. Pandellc, S 398, nota 2. RAFIM i
TI Osservazioni iireliraìuari e partizione della materia me della comunione può esistere e produrre importanti effetti indipeudentemoute da qualsiasi stipulazione. Perciò fu disposto che le parti potessero liberamente stipulare la dote o la comunione; ma fu disposto ancora che in mancanza di convenzione contraria, i rapporti patrimoniali dei coniugi dovessero intendersi sottoposti al secondo regime. Presumendo la comunione , ma permettendo il regime dotale, il Codice civile francese non contrastava la vo lontà di coloro che preferiscono la dote, ma in pari tempo sta biliva una regola di universale ed utile applicazione. 7. Questo merito eminente della legge francese non fu avver tito dagli illustri giureconsulti che compilarono il Codice civile italiano; essi non videro che i duo sistemi, il sistema francese della comunione e il sistema romano della dote, in aperta e in conciliabile opposizione fra loro ; non pensarono che il Codice francese, moutre nel silenzio delle parti presume la comuaioue, lascia però piena libertà di contrarre matrimooio col regime do tale. Dominati dalla tradizione romana, preoccupati dal fatto che la dote era preferita dai popoli italiani, memori della circostanza che la comunione, importata durante la conquista napoleonica, non aveva attecchito in Italia, quei sommi giureconsulti nou guarda rono più iu là, e reputarono di fare opera savia e patriottica ac cordando la preferenza alla dote e limitando la comunione ai soli acquisti ed al caso di espressa stipulazione. In mancanza di con tratto , secondo il Codice civile italiano , non si ha uè dote nò comunione; si ha 1’assoluta separazione dMnteressi , temperata soltanto dall’ obbligo reciproco degli alimenti e dall’ istituto delr autorizzazione maritale. 9 Titolo I. 8 paesi del mezzogiorno ; questo nei paesi del settentrione della Francia. Un sistema intermedio che prendesse il meglio dell’uno e dell’altro, e ne componesse un regime nuovo, ora impossibile ad escogitarsi, sia perchè non era opportuno offendere le tradi zioni inveterate dei cittadini, sia perchè le differenze esistenti fra il regime dotale ed il regime della comuaioue erano profondo ed assolutamente inconciliabili. Mentre infatti il regime dotale man teneva separati i patrimoni dei coniugi, dando al marito 1’am ministrazione e il godimento di quella parte del patrimonio della moglie che era stata costituita in dote con una espressa stipula zione, il regime della comunione, anco indipendentemente dal con tratto e per effetto della stessa legge, riuniva e coufoudeva le duo sostanze, formandone un sol tutto sottoposto all’amministrazione e alla libera disposizione del marito ; mentre la doto era di re gola composta di beni immobili , sottratti al commercio e alla libera disponibilità, e costituiva come una massa di rispetto dclr azienda familiare, la comunione era una società universale, in cui il patrimonio della donna era esposto a tutto le vicende della buona o cattiva condotta del marito. I compilatori del Codice francese ben compresero come nou si potessero fondere e conciliare sistemi cosi divergenti ; o come, in pari tempo', non fosse lecito dare all’ uno od all’ altro un’ as soluta prevalenza, fesa alle tradizioni ed arrecare una grave ed ingiustificata ofi hisogui di quelle provincie nelle quali era in vigore il sistema che per tal modo si sarebbe condannato all oblio. Stretti da queste circostanze , quei sapienti legislatori adottarono un temperamento acconcio a fare che i due sistemi, dal momento che non si potevano conciliare, rimanessero a fianco l’uno deli’altro. La natura specialissima della comunione si prestava mira bilmente a questo scopo. Infatti , mentre il regime dotale può avej’si senga la costituzione contrattuale della dote, il regisenza ai 8. Dovendo dare il giudizio nostro su questo lato importante dell’ opera legislativa italiana, noi non esitiamo a dire che men tre doveva tenersi in grande onore il contratto di costituzione doquello che risponde alle abitudini delle più elevate tale classi sociali, e determina opportunamente il contributo della mocome non glie nelle speso familiari, non si doveva restringere la comunione
Osservazioni preliminari o partizione della materia sterna dotale si tenda a conservare il patrimonio della donna a nnalunque costo, a costo ancora di denaturare la intima essenza della società coniugale, a costo di nuocere al credito ed alla si- (^urezza delle relazioni contrattuali. Generalmente parlando la dote non comprende tutto il pa trimonio della donna, ma una parte soltanto. Se al momento della celebrazione delle nozze i suoi genitori sono viventi, la dote co stituita dai medesimi c d* ordinario inferiore alla quota eredita ria che le spetterà alla loro morte; se hanno cessato di vivere, od essa è già in possesso della loro eredità, se ne costituisce in dote una parte soltanto ; la quota ereditaria nel primo caso, la parte non dotalo nel secondo , rappresentano un libero assegna mento che la legge non tendo a conservare a qualunque costo, e che sta a garantire le obbligazioni assunte dalla donna, in osse quio alla buona fede che deve regnare nelle contrattazioni. Ma quando ancora tutti i beni della donna siano compresi nella dote, quando ancora la dote non sia dichiarata alienabile nel contratto di matrimonio, i beni dotali non possono essere con siderati come sottratti ad ogni miglioramento derivante dalla loro commerciabilità. Il Codice civile italiano ammette l’alienazione della dote con 1’ autorizzazione del giudice, non soltanto nei casi di necessità, ma ancora nei casi di utilità evidente; è questa una savia riforma di fronte alle legislazioni anteriori , che toglie al lori inconvenienti. Se si pre senta un più utile impiego, una vendita vantaggiosa, il tribunale può autorizzare V alienazione e si evita il danno della immobiliz zazione. Titolo I. Il IO degli acquisti negli angusti confini della espressa stipulazione ; poiché essa può aversi per disposto di legge, si doveva prcqual volta le parti non avessero manifestata una ma sumere , ogni volontà contraria, specialmente in vantaggio delle classi più uumeno abbienti della società. Non sarà difficile dimostrare come sia misurato c morose e insto que- rr sto giudizio. 9. Incominciamo dalla dote. Si è detto che il regime dotale c contrario alla intimità delr unione nascente dal matrimonio, perche costituisce la donna in alle vicende domesti- ! uno stato d’inferiorità, serbandola estranea disinteressandola dalla prosperità e dai rovesci della fami glia; si è detto ancora che è contrario alla morale, come quello che permette alla donna di esimersi dall’ adempimento dello con tratte obbligazioni ; ai è detto finalmente che esso ò contrario allo sviluppo economico, perchè sottrae una sterminata quantità di ca¬ che e pitali alla circolazione, uccidendo il credito e togliendo ogni si¬ curezza alle contrattazioni (l). Ma queste accuse sono in gran parte infondate. Anzitutto è da notare che col rendere alienabile la dote per volontà delle parti, le moderne legislazioni hanno scemato di gran si formulano contro il regi- luiiga l’importanza degli obietti che me dotale. Tutte le volte che la dote è dichiarata alienabile nel sistema dotale uno dei suoi ma contratto di matrimonio, non si verìfica quella immobilizzazione oggetto di tanti attacnrrr DO che per considerazioni economiche è stata chi. Ma anco prescindendo da ciò, non si può dire che con il siResta anco in questo caso Tobietto desunto dalTinteresse dei terzi i quali, avendo contrattato con la donna maritata, non poscostringerla all’adempimento delle assunte obbligazioni con la escussione dei beni dotali: ma è ovvio rispondere che chi con tratta con una donna maritata deve imputare alla propria negli- (1 ) Troi'lonc . Preface ^ pag. CLI e seg. Ileconlcmenle queste accuse furono furono coinballulG ripelule in Francia da IIomberg, Abufi du regime dotai; con copia di argomenti da Vanel, De la dot mobilière et de soa inalienabili' té. lIoMDERG non esita a proporre f abolizione della dote: ** Un trailo di penna, « così egli si esprime, dalo sul capitolo del regime dolale del codice civile. , c la « noslra legislazione rimaiTcbbe completa nella sua unità ma sono » .
1 Osservazioni preliminari o parliziono ilella materia alln dote; non sono leggi di sospetto e di diffuleuza; non erìgo no la sfiducia a dignità di sistema; ma tenendo conto delle reali condizioni della società familiare, hanno cura di nou lasciare la douna, indifesa e impotente, in balia dell’ uomo, come pur troppo accade col sistema della comiinioue universale. 10. Con la comunione un marito dissipatore può compromette re irreparabilmente la sostanza della donna, e, con essa, T ultima speranza della sua sventurata famiglia ; col sistema dotale vi ò luogo a sperare che questa sostanza, almeno in parte, si salvi, che alla famiglia resti, iu caso di naufragio, ima tavola di salate. Si dice che la comunione è più conforme alla intima essenza della società coniugale , che esprime meglio il coìisortium omnìs vitaCj che è la più alta e più para espressioue di questa società: ma può rispondersi che il sistema della doto è più liberale, per chè rispetta maggiormente la personalità della donna e la sua di gnità, mentre la comunione la distrugge e 1’ assorbe iu profitto esclusivo del marito. Ohe importa che in qualche raro ca-50 la moglie sìa chiamata a partecipare alle ricchezze accumulate da lui, se iu altri moltissimi avviene che esso disperda la sostanza particolare della moglie? Essa può, è vero, rinunziare alla comu nione: ma quando? Quando questa è cessata; può prelevare i suoi beni : ma quando ? Quando bene spesso questo diritto si rende illusorio per le dissipazioni irrevocabilmente compiute dal marito, VA Titolo I. genza se nou ha avuto esatta notizia della condizione dei suoi beni : la legge richiedo l’atto pubblico pel contratto nuziale a pena di nullità, e vieta di cangiare durante il matrimonio lo con venzioni matrimoniali, appunto perchè i terzi non siano tratti in inganno ; chi contratta con una donna maritata può sempre esL12 gore la prova della natura e dello stato di queste convcuzio.ii. Neppure può dirsi che nuoccia ai terzi la ipoteca legale con cessa alla donna maritata per sicurezza della dote c delle con venzioni matrimoniali ; perchè non prendendo grado questa ipo teca se non dal giorno della sua iscrizione, per il Codice civile italiano non sono da temere quelle sorpreso e quegli iuganiii che nuocevano alla sicurezza del credito sotto alcune delle precedenti legislazioni. Il regime dolale a sistema , non può dirsi basato sulla sfiducia eretta come dicono i suoi detrattori ; osso è ìjasato invece sopra un giusto apprezzamento delle circostanze nello quali la donna si trova nella famiglia del marito. Le le ggi non sono fatto specialmente per quelle famiglie nelle quali regnano 1’ ordine e la economia : in queste famiglie fortunate , strada qualunque sia 1’ assetto dato , la prosperità si fa per contratto o per legge, ai rapporti patrimoniali dei coniugi. Vi sia comunione o sepa razione d interessi, dote alienabile o dote inalienabile, se marito moglie sono concordi, se vi è eccedenza delle entrate sulle spe li affari volgono al meglio, in vantaggio comune dei coniugi o della prole. Le leggi devono prendere di mira specialmente quel le unioni sfortunate nelle quali le condizioni economiche della fa miglia vanno degradando: è riguardo a queste che si possono più facilmente risentire gli effetti di un buon sistema legislativo ; provvida legge può salvare la famiglia dalla estrema rovina, men tre una legge improvvida può agevolare questa rovina e renderla inevitabile. 0 amministratore ed arbitro della sostanza comune. In una società perfetta, immune da vizi e da passioni, nella quale la donna si potesse lasciare senza protezione in balla delruomo, la comunione dei beni esprimerebbe il più elevato ideale contratto fra coniugi ; ma nelle società nostre, ben lontane se > o di un da questa perfezione, si deve conservare il sistema dotale, nou tan to in ossequio alla tradizione storica, quanto in obbedienza ad un -anifesto bisogno sociale, iu considei*azione della difesa di cui la una m{ donna non può fare a meno. La dote ò, a parer nostro, una prov- A. siffatto scopo di utilità sociale tendono le leggi relative
Osservazioni preliminari e pariìziuiie .lolla materia Queste famiglie che sullevamlosi dal proletariato atl una cundizione di relativa agiatezza accumulauo qualclie risparmio, non hanno pi*eocciipato quanto sarebbe stato necessario la mente del legislatore. Per esse il regime legale della comunione sarebbe sta to giusto ed opportuno provvedimento , mentre il regime della separazione d’interessi, tacitamente portato dal Codice, si risolve in una manifesta ingiustizia ed arreca alla donna un gravissimo danno, costituendola in pratica in una condizione di notevole in feriorità, mentre in teoria è proclamata la compagna dell’uomo, ed è dotata di eguali diritti e gravata di eguali doveri. Quando una famiglia operaia fa dei risparmi e conquista una qualche agiatezza, questo risultato è nella maggior parte dei casi da attribuirsi alla donna. È la donna che con le sue particolari attitudini introduce la economia e l’ordine nei domestici lari ; ò la donna che eccita e coltiva nel marito le tendenze salutari al lavoro ed al risparmio, che sono fattori potentissimi della prospe rità familiare; è alla sua benefica influenza che la famiglia è de bitrice della sua nascente fortuna. Ciò non ostante allo sciogli mento del matrimonio è riservata alla donna una parte insigni ficante della sostanza familiare; ciò che si trova nella casa coniu15 Titolo I. vida istituzione, che rapprcFonta il fondo di riserva familiare (1). Per queste considerazioni noi riteniamo che giustamenle siasi tenuto in grande onore, nel Codice civile italiano, il sistema do tale. Scendiamo adesso ad esporre brevemente quelle per le quali noi pensiamo che si sarebbe potuto fare una parte più larga alla comunione degli acquisti. 11. Le leggi regolatrici del contratto di matrimonio 14 della società non sono fatte pel proletario : che gl’importa che vi sìa comunione o separa zione d’interessi, se nulla possiede? Che giova parlare dì doto, o di autorizzazione maritale, a chi non ha beni coi quali possa la dote essere costituita, o pei quali debba essere impartita l’autonzzazioue?Esso vive alla giornata, col sudato frutto del suo lavoro, nulla risparmia , nulla trasmette ai figli. Non solo le lo contratto di matrimonio sono lettera morta per lui, ma lo sono civili: che giova chi nou 0, c non i sul rr<r oo del pari la parte più ragguardevole delle leggi un buon ordinamento della proprietà fondiaria sarà mai, proprietario dì fondi ? Ma fortunatamente non è raro il caso che il proletario riesca ad ascendere di qualche gradino la faticosa scala sociale. Le moderne istituzioni di previdenza, col a gale è considerato come proprietà del marito; la moglie, nomi nalmente onorata del titolo di sua compagna, è in fatto conside rata poco meno che la sua serva, e rappresenta nella società coniu gale un elemento affatto secondario. Se essa nulla ha portato , anche ha portato senza un regolare contratto di costituzione di dote, nulla prende per sò, neppure il frutto risparmiato dai suoi guadagni personali e della sua industria. La quota di usu frutto a lei riservata dalla legge sulla eredità del marito ò beu non bastante al suo sostentamento; essa deve risparmio e la cooperazione, l’ordinamento democratico .della pro prietà fondiaria ed il suo frazionamento, lo sviluppo immenso del la proprietà mobiliare, rendono possibile, più che in antico non fosse, un cambiamento nella condizione economica delle persone. Ora è appunto in questo caso che la comuuioue fra coniugi in dipendente dal contratto, sarebbe assai più vantaggiosa di quello che non sia la separazione d’interessi che si verìfica per il nostro Codice civile. se povera cosa, spesso ripiombare nella miseria, specialmente se la sua unione non fu consolata di prole, ed assistere in silenzio alla dispersione di una Wir haben den jiirìslLclien Grand dm* Dos in (1) CzYiiLARZ, op. cil., § 2: « dio Onera malrbnonii veilcgl. Dcssenungoaclilclwiirc es abor dodi ganz utiri- “ dilig, dio Dos als don Fund fiir dio Onera mnlrimo7iii binzuslcllon innanzi le apparteneva, e che era in sostanza che fino al giorno rt é i
16 Titolo I. gran parte dovuta alla sua opera indefessa, alla benefica influenza da lei spiegata nel seno della famiglia. A cosi grave inconveniente, a così manifesta ingiustizia, ovvie rebbe la comunione legale fra coniugi. Il Codice nostro permette, è vero, di stipularla nel contratto di matrimonio; ma poiché il ma trimonio della classe operaia non è accompagnato dal contratto, poiché la stipulazione di un atto pubblico è dispendiosa forma lità, le disposizioni del Codice a questo riguardo rimangono let tera morta. La comunione tacita , limitata ai soli acquisti, rebbe in siffatti casi utilissimo e giusto provvedimento. In tutte quelle unioni nelle quali gli sposi appartengono alle classi agiate della società , e posseggono beni di fortuna, si rispetterebbe la tradizione, costituendo la dote : pei matrimoni delle classi lavo ratrici, che si celebrano senza contratto, si avrebbe la comunio ne, molto più consentanea ai loro bisogni ed alla loro condiziono di quello che non sia la separazione d’interessi che deriva dal si stema adottato dal nostro legislatore. Come la comunione degli acquisti si aveva nello famiglie la voratrici fra il padre ed i figli, fra i fratelli ed altri prossimi pa renti, cVie ponevano in comune il loro lavoro (1), perché non do vrebbe aversi nella società coniugale che ha per base una cosi stretta e indissolubile intimità di rapporti? Perché deve ammet tersi che in una società composta di due partecipanti , i frutti del comune lavoro e dei comuni sacrifizi abbiano ad essere attri buiti ad un solo ? Anco il Codice civile spaguuolo , promulgato con legge 14 luglio 1889, sebbene in molte sue parti si accosti al Codice ci vile italiano e faccia suo prò delle sapienti innovazioni in questo 0.s5PrvazÌoni prelìm'uuiri e purlizione biella materia couteniìte (1), per ciò che altieue ai rapporti patrimoniali dei coniugi ha saputo evitare un cosi grave difetto, e in mancanza di couveiizione contraria considera il matrimonio come sottoposto al regime della comunione, sebbene regoli con minuziosa cura il regime dotale e dia a questo regime la meritata importanza. L’esempio lodevolissimo meriterebbe di essere imitato in una eventuale revisione della nostra più importante opera legislativa. La relazione ministeriale che accompagnò la presentazione al Senato del progetto del Codice civile, pure ammettendo che il si stema della comunione meglio rispondesse all’ intima società tra coniugi ed all’ interesse collettivo della famiglia (2), disse non es sersi introdotto il sistema stesso come norma legale in maucaiiza di convenzione, perché si riteneva contrario alle nostro costu manze. Fu questo, a nostro avviso, un grave errore: anzitutto per ché vi sono delle provincìe nelle quali la comiiuione fra coniugi forma di frequente oggetto delle decisioni dei magistrati, e devo, anco più spesso, essere oggetto delle particolari convenzioni (3). In secondo luogo perchè non si considerò che il regime della co munione legale, in mancanza di contratto, sarebbe stato in molti casi preferibile al regime dì assoluta separazione, voluto dal Co dice civile. Ammettendo la comunione tacita non si sarebbe vio- ● lata la libertà di chicchessia, essendo in facoltà di coloro cui non piacesse di soggiacere a questo sistema, di sottrarvisi con una espressa stipulazione. Si ebbe riguardo a quelle classi sociali, che, se sono più in vista, perchè più facoltose, costituiscono una in17 f 1 su- \ .1 (1) Confi’, il nostro Siutlio malìlico su detto Codice. Firenze, Pcilas, 1891. C2) Relazione Pisanelm, pag. 30. (3) Specialmente nelle provincìe orientali della Sicilia. Possono vedersi le se guenti decisioni: Catania, 8 aprile 1883, Foro calan.^ 1883, 214; 27 marzo 18Su, Voro calan. 1883, 80 ; Trib. di Cataniir, 7 agosto 1872, Giur. calan.^ 1882, 222; 14 novembre 1879, Giur. calan., 1880, 202. Una sentenza della Corte di appello di Palermo fa espressa menzione di una consuetudine siracusana intorno agli ac quisii falli durante il matrimonio (22 agoslo 1877, Circolo giur., 1878, 403). lÌTANcm — Cow/r, (lì matr. (1) Sacelli, Stimma § sodclas 0; Menochio, De praestunpl., lib. 3, 30 n. 0; MicnALORii, De fralribus pars secttnda, cap. XV; Zanciiio, De socielate, pari. 4; Fjerm, Della divisione dei beni dei contadini, § Vili. 2 i
V' 55 Titol Us5ci’va7.ioiii piv! uuijjju'i o partizioni? «lolla nintoiiu « la comuuioQO degli acquisti? Gii is i 11 minoranza di fronte al totale della popolazione, e si siguifi-can to trascurarono alTatto lo aspirazioni od i bisogni delle classi operaie, per le quali specialmente, un provvido sistema di leggi stato necessario. Il regime dotale non dovrebbe essere avversato, nelle famìglie agiate le con- 0 « venzioni destinate a regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi « siano redatte per atto sarebbo notarile, sta bene : ma per le famiglie rendersene più facile e meno dispendiosa la noi suggerito ci sembra, seppure « operaie dovrebbe « stipulazione; ed il mezzo da (( non andiamo errati italiane ; ma al perche confórme alle tradizioni ed alle abitudini suo fianco dovrebbe sorgere ed essere tenuto ma re il regime della comunione. Non Inasta disporre iorinonte in ono* , come fa atconfacente allo scopo ». Il tempo trascorso da quando scrivevamo queste linee non lìa fatto che confermarci nella nostra convinzione. Senza turbare Iter OO tualmcnto il Codice, che la comunione può essere stipulala; poi ché sì tratta di uno stato giuridico che può aversi iadipeiuh;ntelegislativa, nelle r economia della nostra legislazione, con un semplice articolo di legge, si potrebbero autorizzare gli ufficiali dello stato civile ad inserire, su richiesta degli sposi, nell’atto di matrimonio la dichia razione che essi intendono di unirsi col regime della comimiono degli utili ; con questa semplice formula, di cui si avrebbe in ogui eveulo la provji auteutica sui registri dello stato civile, del comuue lavoro audrebbero a profitto comune, non a profitto del solo marito, c si solleverelffie la condizione della donna, la quale al dì d’oggi, specialmente nella famiglia operaia, si trova esposta ai più dolorosi disinganni in caso di Anco in questo il Codice civile spagnuolo offre un esempio meritevole di essere imitato, e contiene una disposizione ispirata al concetto che ci aveva animato fino dal 1888, nel proporre una cosi semplice e in pari tempo cosi importante riforma legislati va ; infatti r artìcolo 1324 di quel Codice dispone che quando i coniugi non conferiscano beni immobili, e il totale del conferi mento non ecceda la somma di 2500 pesetas, le relative conven zioni possano essere stipulate davanti il segretario dell’ « Ayimtamienlo » in presenza di due testimoni. La proposta nostra ha dunque ricevuto presso una nazione sorella pratica applicazione, avendo il legislatore spagnuolo saputo fare a meno del rogito notarile quando per la scarsa fortuna dei coniugi non si sarebbe potuto inchiederlo, senza rendere impossi bile, o per lo meno molto difficile, la stipulazione del contratto. mente dal contratto , per effetto di una disposizione si dovrebbe presumerne la esistenza in tutte quello unioni quali gli sposi non avessero manifestata una contraria volontà. Ciò gioverebbe, ne siam certi, alla dignità del matrimonio, c serviall.i sua rebbe ad avvicinare questa istituzione importantissima perfezione ideale; aumentando 1’ autorità della donna fra lo dome stiche pareti, rendendola vieppiù tranquilla sul suo avvenire, essa sarebbe posta in grado di meglio disimpegnare le sue nobili fun zioni di sposa e di madre, e della intera società. 12.Nel nostro Trattato dei rapporti patrimoniali dei coniugi [^) noi dicevamo che quando ancora non si volesse la tacita comunione degli acquisti come contraria alle nostre costumanze, si dovrebbe i frutti della famiglia morte del marito. grande vantaggio con ', e si potrebbe agevolmente dare facoltà di stipularla con ima sem plice dichiarazione inserita della celebrazione del matrimonio. negli atti dello stato civile al momento « Trattandosi , noi dicevamo « allora, di una stipulazione che ha più spesso per oggetto di rc- « gelare la distribuzione di una sostanza che verrà, col lavoro o « col risparmio dei coniugi, perchè esigere « pubblico notarile ? Perchè non dovrebbe bastare che i coniugi « nel momento solenne della celebrazione, dichiarassero di volere la formalità dell’atto (1) Pisa, T. Nislrl p Comp. 1SS8, M
21 OòS‘;rvazioni [irelimìnari e partizione della materia goilimoiUo di questi beni, avendo per l’art. 1399 il diritto di esi bì restituzione dei capitali, non Tifolt.» I. 20 l:i coui'.riiono Se ciò è sembrato necessario in Spagna, dove si ha, in difetto di contratto, per disposto di legge, è a ritenersi può escludersi che egli abbia gore un diritto anche più esteso di quello dell’ usufruttuario. Ciò posto a più. forte ragione necessario in Italia ove non può aversi senza espressa stipulazione. 13. A queste generali osservazioni sul sistema seguitj dal le gislatore italiano per ciò che concerne 1’ ordinamento del contratto di matrimonio, considerato nel suo complesso, molte potrcbliero succederne che scaturiscono dall’esame delle singole disposizioni e specialmente da quelle relative alla dote ; ma poiché la mag gior parte di queste osservazioni troveranno acconcia sede nel cor so di questo trattato, qui possiamo limitarci ad alcune principa lissime, le quali non sarebbero convenienti nel tosto di un lavoro che ha per iscopo precipuo di commentare la le pretende di sollevarsi alle regioni della filosofia del diritto e critica legislativa. Le disposizioni sulla dote sono generalmente coni ed ispirate alle pure fonti riferisce alla sua costituzione, alla sua restituziouo allo sciogliersi del matrimonio , alla sua separazione dai beni del marito : la definizione dei diritti del marito sui beni dotali c il modo noi quale è formulato il divieto della loro alienazione, non possono andare immuni da e la questione se i frutti dì questi beni appartengono al maii- sorg to, senza obbligo di una spedale e necessaria erogazione, o se inconsistcndo la dote per 1’ art. 1388 in quei beni che la mo- vece glie, od altri per essa, apporta al marito per sostenere i pesi del matrimonio, questi frutti abbiano, per volontà del legislatore una destinazione a cui non sia lecito dì sottrarli; in altri termini, stu¬ diando le disposizioni del Codice civile, non si comprende se la dei frutti dotali nel sostentamento degli oneri matri- crogazione inoniali sia pel marito un diritto, o altresì una obbligazione. Que¬ sta incertezza sopra un punto così sostanziale, ha generato una giurisprudenza : alcune qual’ é, 0 non della rr(yo confusione veramente deplorevole nella Corti hanno ritenuto che il marito non possa cedere il godimento dei beni dotali, come rnsufruttuario può cedere, pei* fart. 492, lesercizio del suo diritto e che in conseguenza i creditori del maQìciulevoli specialmeiito per ciò che ai rito non possano sequestrare o pignorare i frutti di questi beni, come possono fare i creditori delfusufruttuario, pel conseguimento di ciò che loro ò dovuto; altre invece ritengono la libera trasmis sibilità del godimento e la piena ed assoluta sequestrabilità e pigriorabilità dei fratti stessi; altre finalmente, e sono le più, hanno introdotto, non si comprende con quale criterio e su quale fon damento legislativo e razionale, una distinzione fra ì frutti neces sari al sostentamento della famiglia e quelli che sopravanzano bisogni della famìglia stessa , ritenendo che la trasmissibilità e pìgnorabilità possano ammettersi pel superfluo e debbano invece romano , ma censura. Anzitutto 6 certo che il Codice civile italiano non dà una definizione esatta dei diritti del marito sui boni dotali e che tale inesattezza cagiona grandi incertezze nella giurisprudenza e nella dottrina. Proprietaiào dei beni- datali il marito non è, perchè no^^ ha facoltà di disporne, e perchè d’-altronde, in diritto italiano, la proprietà resta indubbiamente alla moglie. Ma se non è proprie tario di questi henij potrà dirsi almeno che-ne abbia 1 usufrutto ? Il legislatore espressamente dichiara che il marito soggiace a espressamente non dice 1’ amministrazione e ai escludersi pel necessario (1). Una questione cosi importante, intorno alla quale vi è disac cordo fra le varie Corti regolatrici, sarebbe stata evitata se con tutte le obbligazioni dell’usufruttuario, che no abbia i diritti : ma però avendo osso è largamcnlc svolta nel presente volume alla sua sede. il (1) La questione 4 1
23 22 Osservazioni proUminari e partizione della materia Titolo I. una precisa disposizione di logge fossero stali piCi esatlamcnlo de finiti i diritti del marito sui beni dotali : la mamjanza di una de finizione consimile produce il deplorevole sconcio di vedere una stessa questione, di puro diritto, variamento risoluta secondo che si presenta nella giurisdizione dell’ una o dell’ altra Corte di cas sazione. uerale ausiriaco. La ìnalienabiUtiL come regola, l’alienabilita come infelice tentativo di conciliazione di eccezione, rnppresenlano un duo ;udncipìi inconciliabili fra loro. 14. Dopo avere nel titolo seguente esposto tutto ciò che si ri¬ ferisco alle disposizioni generali sul contratto di matrimonio, trat1® Della dote; 2® Della comunione dei tcreino nei titoli successivi : beni; 3® Delle ^relazioni i)a{rimoniali intercedenti fra coììiiifji in man di contralto c segnatamente dei beni parafcrnali. In tal modo sarà complciamculc esaurita la trattazione del Tit- V, libro III del Codice civile. Nè inconvenienti meno gravi derivano, a senso nostro , dal modo in cui è regolata la inalienabilità della doto. Mentre la dote non è più considerata come una istituzione interessante l’ordine pubblico, come accadeva a Roma per le leggi di Augusto c di Giu stiniano, mentre sì dice racchiusa nei modesti confini di ima priv.ita convenzione tendente a regolare il contributo della donna nel le spese familiari (I), si trova poi dichiarata, nell’art. i'i05, la sua inalienabilità; ma prima ancora di dichiararla, il legislatore si affretta a dire, nell’art. 1404, che la dote può essere alienala liberamente, quando nel contratto di matrimonio ne sia stata per messa r alienazione. Nel corso di questo lavoro abbiamo cercato di giustificare questo sistema; ma è innegabile che malo si giu stifica e che i citati artìcoli rapprcsentauo nn infelice tentativo di transazione fra due sistemi opposti, il sistema romano cloH’cissoluta inalienabilità c il sistema germanico dell’ alienabilità piena e incondizionata. Esitando fra le due vie, il legislatore ha cercato di prendere una via di mezzo, non avvertendo che lo duo vie mae stre soltanto erano conformi alla logica, e clic la intermedia, da lui adottata, si risolve in una contraddizione manifesta. Soltanto chi considera la dote come una istituzione d’ ordine pubblico può logicamente essere condotto a proclamarne la inalienabilità ; con siderandola come una privata convenzione, c giuoco forza lasciarla alienabile a volontà delle partì, come ha fatto il Codice civile gecanza TITOLO li. DISPOSIZIONI GKNMR.VLI SUI. CONTRATTO DI Ì^IATRIMONIO. CAPITOLO I. DEFINIZIONE E OSSERVAZIONI PRELIMINARI. SO.MMAUIO i:;. Di'finizionc cìol contrailo (li matrimonio. Intlucnza della volontà delle parli e della lej^ge sulle convenzioni matrimoniali —10. Difl'ercnza fra il dìrillo fran cese c il dirìUo italiano in questa materia —17. Conlinuazimie— IS. Confronti con altre legislazioni — 10. Vastità del contenuto del conlratto di malrimoiiio. Ubcrlù lasciata alle parti a questo riguardo — 20. Richiamo dei principii ge nerali SUII4 validità dei contralti. Regole proprie del contratto di malrinionio in proposito. 15. Il Codice civile inaugura le serie delle disposizioni ge nerali sul contratto di matrimonio dichiarando nell’art. 1378 che ia società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convc7izioni delle parti e dalla legge. Questo articolo, sebbene molto più laco nico deli’ articolo corrispondente del Codice francese (1), offie in (1) Questo concetto è affermato reiteratamente nello Redazioni c negli altri precedenti legislativi del Codice civile italiano. V. la Uelaz. Vacca più volle ci tala in questo TraUalo. La legge non regola la società coniugale re di speciali convenzioni, le quali gli sposi (1) Al l. 1357 Codice francese : “ lalivamcntc ai Leni se non in nianeaiiza
Titolo li. Capitolo I. pari tempo una esatta definizione del contralto di matrimonio o stabilisce la influenza che le convenzioni delle parti c la legge han no nel determinarne il contenuto. II contratto di matrimonio può definirsi in base all’ art. 1378 la convenzione che le parti pongono in essere a governo della cietà coniugale riguardo ai beni, tenute presenti lo restrizioni po ste dalla legge alla libertà convenzionale delle parti stesse in que sta materia. 24 25 D'jfìntzione e ossoi'vazioui prclinnnurì Questi duo modi dì estrinsocazioue della legge saranno me glio chiariti con un esempio. Quando la legge dispone che il lucro dotale sia devoluto in proprietà al coniuge superstite, se non esìstono figli, e in semplice usufrutto so ve ne sono (1), essa non si sostituisce alla volontà delle parti ma supplisce al loro silenzio e dichiara la loro presunta volontà, perchè le parti, prevedendo il caso, avrebbero potato reolarlo iu modo diverso. Quaudo invece la leggo dispone che i beni dotali non dichiarati alienabili nel contratto di matrimonio non si possono alienare se non col consenso del marito c della moglie e coll’autorizzazione del tribunale da concedersi nei soli casi di necessità od ntililà evidente (2), o quaudo prescrive non potersi contrarre altra comunione universale dei beni fuorché quel la degli utili (3), la legge non supplisce al silenzio delle parti, non indaga la loro presunta voloutà, ma sostituisce alla conven zione il suo precetto imperativo ; se auco le parti volessero il con trario, ed espressamente Io dichiarassero, la relativa sarebbe priva di efficacia e si avrebbe per non scritta. Avverrà sovente nel corso di quésto lavoro di ricercare so una (lata disposizione di legge appartenga all’una od all’altra classe, se sia cioè diretta a supplire al silenzio delle parti stare inapplìcata di fronte alla nianifestazioue di una contraria vo lontà, 0 se invece prevalga sulla couvenzione. Iu questa ricerca sarà guida sicura lo spirito della disposizione ; se essa risulterà connessa con l’ordine pubblico e col buon costume , apparterrà indubbiamente alla categoria delle leggi prevalenti sulla privata volontà; se non avrà questo carattere, dovrà essere considerata come appartenente alf altra categoria e cedere il passo alla con venzione contraria. sorr t) Le relazioni personali nascenti dal matrimonio sono regolate direttamente dalla legge e le parti non possono modificarle perchè sono strettamente collegatc coll’ordine pubblico c col buon costu me; ma ancora le relazioni patrimoniali, avendo diretta inllucnza sul benessere della famiglia, interessano sovente l’ordine pubbli co; per questo il legislatore non accorda alle parti una sconlìnata libertà, ma dispone che siano regolate dalla convenzione c dalla legge ad un tempo. Enumerando prima la convenzione, il legislatore fa un giusto omaggio alla libertà contrattuale ; aggiungendo subito la leggo, dà chiaramente a divedere che quella libertà è ristretta entro certi limiti, in obbedienza ai principii d’ordine pubblico che la società familiare tracciando lo grandi lince del suo ordinamento. Così l’azione della legge si estrinseca col vietare e rendere inefficaci ed inattendibili certo convenzioni come contrarie all’orsupconvenzionc governano e debba re¬ dine pubblico e al buon costume ; può anche estrinscjcarsi col pHre al silenzio delle parti, provvedendo a quei casi che nel con tratto di matrimonio non sono stati regolati con una espressa cou venzione. In questo secondo aspetto la leggo completa la manife stazione della volontà delle parti in quei lati nei quali apparisce imperfetta e manchevole; nel primo sostituisce il suo precetto, i" perativo o proibitivo, a quella volontà. im- (1) Ari. 1398 Cod. civ. (2) Art. 1409 Cod. civ. (3) AvL 1433 Cod. civ. « possono fare come giudicano più eonvenìonlc, purché non siano contrarie ai buoni w costumi, c siano inoltre osservale le seguenti modificazioni n. ài
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