E. L. CATELLAJSl I L 1'^^r PJIIVATO lí I SUO] RECENTl PROGIIESS] ami-uata m:«:oM)a kiuzioM': iiivKt»uTA i;i' II. gli sviluppi piü recentí delia dottrina dell’ordine pubblico. II Savigny, la Scuola italiana e 7 ^ ¥ I A torino UNiOj^g 'l'IPOGRAFIGO-í^DrrKlGE COKSO Raitaello, — aOMA — NAaOi-l 28.
c w\ Jü ÜZM.* /f<00 V V. ÍU jQ,i>.>ooO IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ED I SUOI EECENTI PROGRESSI I CAPITOLO NONO LE DOTTEINB MODEENE — LA OOMUNITÀ DEL DIEITTO 152. Condizioni dclla vila europea piti favorevoli ailo sviluppo d'una doltrina uni forme. 153. Üotlrine ispirate dal principio delia territorialilà delle leggi. — 154. II rispeUo dei dirilti acquisiti e i suoi limili nelia «loltrina dei PüUer. — '155. In quanto ne risulti assicurata l’applica2Íone in uno Slalo delle leggi di un allro. — 156. Diverso concetlo delia Icrrilorialila nelIa doltrina dei Kori; conseguenze praticlie dl qucsta nei rapporli di diritto internazionale prlvato. — 157. Dottrine ispirale dal conceito delia comilas gentium. — 158. II diritto internazionale privalo governato dai principii generali dei diritlo; doltrina dei Massé; .suoi difetti. — 159. Come quei principii generali siano formulati dallo Slruvee dal Güntlier. — 160. Come siano delerminali dallo Schãffner: prevalenza dclla legge di origine dei rapporto giuridico. — 161. Giustificazione ed applicazioni di qucsta norma. — 162. Prevalenza delia legge dei luogo dove il rapporto giuridico deve spiegare la própria cfficacia: doltrina dello Zachariac. — 163. üoUrine ispi rate dal conceito delTimportanza dello .statuto pcrsonalc. — lOiW In quale senso ed in quali limiti possa ascriversi a qiicsfullima specie la dei Puchla. — 165. Doltrina delia lerritoriaiità delle leggi limilata in dasciin terrilorio dalla volontã sponlanea dello Slato rispeltivo; sviluppo di tale conceito per opera dei Malhianc e dello llauss. — 166. E dei Kritz, dei Ilosshirt e dei Milterinaier. — 167. Completo sviluppo dello stesso concetto per opera dei Wãchler. — 168. Appiicazione delia sua dotlrina al regolamenlo internazionale dello slalo e delia capacita delia persona e dei rapporli e dirilti esclusivamente personali. — 169. Appiicazione delia sua doltrina alie Cose singolarmenle considerate ed ai dirilti reaii. — 170. Alle obbligazioni derivanli da delitlo. — 171. Alle obbligazioni derivanti da con tralto. — i72_ Alle successioni. — 173. Ai rapporli famigliari. — 174. Le 175. Ca176. Limili IHnlIi ili Iniihiiioue >' riproiiii :ioni‘ <]ottrina forme degli alli; giusliPicazione delia regola locas regit aclttm. -- rattere facoltativo, apjilicazioni e limiti di questa regola. — . necessarii airesecuzione delle sentenze stranierc. — 177. Signillcalo ed importanza delia doltrina dei WSchter. — 178. Suoi difetti e dubbii e I — Catbllasi, Diritto int. privato, vol. II.
2 3 Gapitolo nono Le doltrine moderne — La comunitá dei diritto laciine cho lascia sussistere. Sicchè, anche in quesla cerchia di rapporli, veniva elaborandosi quelia ideale unilà dell’Europa, che si è svituppala duraiUe il co!o XIX in tanta parle delia vila morale, sociale ed economica. la tendenza delle doltrine dei dirillo inlernaaveva comin- , ,, . , . . Savigny e il dirillo romano; il campo delie suc mdagini. — 180. Imporlanza prevalente da lui allribiiila alta porsona c ai s.ioi diritti. - 181. Domicilio e nazionalilà. - 182. Sede dç. rapporli giiiridici. - 183. Limili o fondamcnto giuridicü dol rispello allil loge, stramoro: la comunitá dei dirillo. _ 184. Giuslilica,.ione delia comiinila dei dirillo. se- (’ limili . 7'. ^M>pljcazÍonc dei principii dol Savigny a. d rilU dolla pcrsona con.sulerata in sè slcssa. - 180. Sue regole circa i Í88 -ÍT Dirillo delle obbligazioni. - 188. Rebole cuca il dintto di succe.ssione. - 189. Dirillo di fami^Iia ● matrimomo paina poteslà o tutela. - .,!)0. Regole circa la legge icgolare Ia forma degli alli gmridici. — 19| n w-leVitiM. a u « ● ^ ● i annlogie. ’ "^‘‘Chlor c il Savigny; contrariela ed Ma se tale ò staia zionale durante il secolo XIX, quelia tendenza, che pm ciaio il manifestarsi nel secolo precedente, non ha poliito ai tosto molii, nè ha pur dato ancora tnlli i suoi fruui. E chi voglia stu laine lo sviluppo nel corso dei secolo, deve pur prendera le mosse da quelle doltrine che si eiano svilnppate sulla base e a pailizione degli siatiui. , ,, i ● 153. — Alia dotlrina delia leiTitorialilà assoliita delle leggi che ha Ii-ovaia lama giustificazione e cosi valida difesa ne sislema eu dale. si collega ancora nel 1851 i|uella dei Pfeiíer (1). EgI, prende dal prLipio; che il giudice debba sempre ed in modo assoluto appiicare la própria legge senza far dislinzione di oggetli » di soggcui. A lale regola egii non ammetle eccezioni; e P™"*'"''®.'’®''"'’ la giusliricazione dai conceito delia indipendenza degli Stali e ad i lempo dalle regole dei dirillo comnne vigenti m Germania. figida lerritorialiià da lui professala, e !a scaisa potenza <linio.straia nel difenderla, fanno giuslamente j*. . . ug]. « oh er den wirklichen Unfang der Frage und d.e í^ung entspringenden Folgen kiar und umfassen g pfeifer e 11 Pütter (1803-1873), scrivendo sei anm P‘-endendo le mosse dalle stesse doltrine deva fino a rinnegare tutti quei temperamenti che a territoera venula recando nel corso dei due secoli anlece ™lità delle leggi (3). Anch’egli giudica necessam I ● PP'. ogni Slaio, dei dirillo lerritoriale tanto ne g decisioni da - compiuti dai proprii snddili airestero, Pt^onunciarsi nel paese -ivato come secondo ®^'dca cosi secondo i fondamenii dei diril o p . è tenace nel dei dicitto costitnzionale. Ogni «onservare le particolarità dei propno diutto, ■ 152.— II íi dotlrina e deve lendere la pratica dei d.n 10 mlernazioiiale privato. ó la idenlilà dei sislema e la massima an l^ia delle norrae. li carallere dislinlivo delia dotlrina moderna a no 7"'‘T '"“^^'‘“PP»- 1^ ™a.,siraa uniformilà . iianlo ce n rr son venu.o p es " 7V’° le doltrine d’un I V V su quelle dhillre scuole e d'aliri e da o ell H secolo XlXl e da quello son derivale le doltrine zionale pi'ivaio. Perchè ; infatli piii aiiivamenie nel ed e.sirinseco di mosse di critica coniemporaiiee di diritto interna- ‘1 tale risniiaio .si arrivasse, aveano cooperat^ corso dei secolo i diie fallori inlrinseco morale diveni.v ®lessi elementi di vila sociale e facile; e piü facile h fm-m ^ reciproca risuilava sempre piu i»™ i sisiemi di .ggi, rilà e I’imporlanza e mpn ® considerarne Tautoniero e i diriui di iiii ° ‘^nnlrani i modi di consideraro lo slradintiointeimazio::.!;;,::::;^^^ maggiori analogie con quelle svil n??^" ave.ssero sempre territorii K uer le stLp contemporaneamenle in altri semnre nin 0! i d’ sempie pm facilmente mvocarsi come autorità quello dov erano sôrte ed erano siate dici nel un giurista polevano in paesi diversi da originariamenle professaie. Privatrechts. Tüinternationalen Bechtsieisseíischaften, vol. I, 8inÈè’n iST”' Prmcipien d,s (2) Mohl, Die Geschichíe und Literatur der Erlangen, Enke, 18õõ. ... , . (3) PuETTER, Das pralctische Europaische ‘■ichs, 1845. Fremdenreclil. Leipzig, Hin- (1) V. vül. I. pag. 510-514 i'2) V. vol. 1, pag. 512.
5 Le doltrine moderne — La comunità dei diritto 4 Capitolo nono positivo ed alia sua popoiazione coi rispeltivi dirilli acquisiti »; e tali conseguenze che si fanno derivaredal riconoscimento dello Stalo, non dipendono pertanto piü dal capriccio e dal favore, ma bensi dalla ragione e dal diritto internazionaie (1). II diritto internazionaie dunque riposa sul riconoscimento da ●te di ciascuno Stato di questo principio: che il diritto, la costivalide, che i proprio lerritorio Tapplicazione di una norma di diritto straniero, derogherebbe da quella tenacia, e ad un tempo lascierebbe ledere la própria indipendenza. II diritto privato dunque non può giustificare 1’applicazione d’una legge straniera. Quel diritto risulta dall’impero delia sovranità sugli abilanti e sul terrilorio; importa dunque la necessita deIl’applicazione a tulti, nei limili dello Stato, dei diritto territoriale. Nè può paragonarsi l’applicazione di una legge straniera, coirapplicazioue in una provincia di uno Stato di una legge vigente in un’altra provincia dei medesimo Stato. In questo caso è Ia stessa sovranità che, come sancisce due leggi diverse in due regioni che egualmente le appartengono, cosi regola con autorità sovrana la efficacia d’un diritto regionale nei lerritorii suoi dove altri diritti régionaii sono in vigore. Nel primo caso invece si ha una sovranità che esige I appiicazione delia própria legge d’ordine privato, nè può consentire nei proprii terrilorii 1’esecuzione d’un comando emanato da autorità diversa dalla pai tuzione e le leggi d’ogni Stato sono rispeliivamente suoi alti e le sue lestimonianze corrispondono alia verità, ed i suoi sudditi vivono secondo ragione e sono capaci di diritto. Lo straniero è quanto alia própria persona, soggetto a due Slati ed a due sislemi di diritto; cioè alio Stato dei quale è suddilo ed a quello nei cm ter ritório si trova. Nei riguardi poi di singole cose o di singoli dintti, esso può essere soggetto ad un terzo, un quarto od un decimo Stato (2). Ciascuno di questi Stati e di quesli sovrani attribuisce a sè stesso il supremo diritto di legislazione. di amministrazione e di giurisdizione rispelto ai proprii sudditi ed al proprio territono. Identiche atlribuzioni riconosce agli altri Stati rispelto ai sudditi e al lerritorio loro. Vuole però che, non meno delia sua coslituzione e delle sue leggi, siano riconosciuti dagli altri Stati i diritti acquisili conformemenle a quella coslituzione ed a quelle leggi dai suoi sudditi* e, dai canto proprio. riconosce e protegge i diritti acquisiti legilliraamente negii altri Stati secondo le leggi in quelli vigenti. Tale riconoscimento dei diritti acquisili all'estero sussiste in quan o col diritto ● Nè l appiicazione delle leggi straniere può giustificarsi secondo i principii di diritto pubblico interno* poichè questo sancisce e giustifica piuUosto quella indipendenza e quella esclusiviia di comando che è afTermata anche dalle leggi di ordine privato. Se una qiialche deroga può farsi ail’assoiuta territorialità aelle leggi, quella deroga non può giustificarsi se non coHe neces sita dei pratico diritto internazionaie. Questo e la morale vietano al moderno Stato cristiano di restarsene dei tutto sua quei dirilli acquisiti non siano in assolula opposizione positivo territoriale dello Stalo che dovrebbe riconoscerli. Tinta 1’esistenza dei diritto internazionaie privato secondo il Pülter dipende da una deroga eccezionale dall’assolnUi terriloriaiitó deile leggi ● e queila deroga è ispirala dal rispelto dei diriUi acqiiisili, esi eslrfn^eca in ciascuno Stalo secondo dalla reciprocità, e dalle esigenze assolute delle ‘W ^ II diriüo internazionaie privato pojinvam^MU^^ deLdiritli legiltimamente acqmsilMn^inpJro,^.—— — 0 del Timili di tale riconoscimento, Egli J 3„„ano e snddito che si trova ^.‘.““^"elazione 'coilo Stato, col col diritto cui e soggetto, l. Lo stianieiu segregato dagli altri (1). Ciascuno Stato deve riconoscere la piena sovranità degli altri, e, nei proprii rapporti con questi, deve consulerare sè medesimo non come lo Stato, ma come uno Stato delia lorosocietà internazionaie (2). Su questo razionale e reciproco riconoscimento dei popoli cristiani, riconoscimento reciproco cioè delia loro libera e piena sovranità, riposa tutto il pratico diritto internazionaie eiiropeo ed in particolarità il diritto internazionaie privato [das Fremdenrecht) (3), « infatti (4} i! riconoscimento delia sovranita di uno Stato cristiano si riferisce non solo alio Stato colla sua coslituzione ed ainminisirazione e governo, ma anche al suo diritto (1) PuETTEB, 1. c., Euleitung, § 4, pag. 8-10. ím T f ’ sondem ein Staat (3) Tale mfalli e i nome che il Pülter dà ai diritto internazionaie privato, deíinendolo cosl (pag. 11): - Das auropãische Fremdenrechrist das allgemeine christhche Volkerrechtsgeselz für die Rechle, Rechlsgeschãfle und Verhaltnisse Unterlhanen des einen Staates im Gebiele der Mdern .. (4) L. c., pag. 10. Geltung hat es im Volkerrechte, “ Den Grund seiner (j) L. c., pag. 11: . . ist ein wesentlicher Theil desseiben (2) L. c.. pag. 12.
6 7 Le dottrine moderue — La comunità dei díritto Capitolo Dono (liritto internazionale privalo. E cosi si arriva a questa regola foiulamentale: « gli siranieri friiiscoiio in un lerrilorio di quei liiriui, che nelia palria di qaegli stranieri gociono i suddili di quel teiriioiio ». Quando lale reciprocilà non siissista, oppure siissisla soltanlo nspetto a determinati rapporli, allora impera la regola seguente: « agli sLranieri vien atlribiiita la protezione giuridica come ai cilladini ». fale jego a deriva dalia essenza siessa dello Slalo crisliano. dal riconoscimento dai diriui delia nalura nmana. sovrano e col diriílo nel ciii terriiorio si irova; 3. II dirillo legittimamente in uno Stato, in relazione colla canle di un allro Slato. acquisito magistratura giudi154. — Rispetto alla prima ipoíesi, il Pütter espone, come cornspondente tanto alla ragione quanto ai diritti codificaíi vigenti al tempo, Ia regola delia universalità dello slalo e delia nale nei riguardi dello Slato cui originariamente la persona appariiene, anche quando la persona di cui si tratta si trovi all’estero. Ed in tale senso dev’essere suo capacita persodella legitlimilà degli altri Siali, e ● Se dunqiie in un lerrilorio il dirillo e la capacila degh stranieri non sono dalla legge parlicolarmenle delerminaii e limilali, ( evono app i carvisi le leggi lerriloriali appiicabili ai privali apparlenenli a que Io Stato. Uai cte risnila che qi.egli stranieri frniranno nello Slalo de. dirilii Civili dei cilladini e non dei diriUi politici; e che ai ,-eg la mento di qnelli si appliche.'á in Inllo la legge v.genie ^ Gli stranieri sono dunqne (d), quando esp,-esse eccez.o , n . s a„„ sancite per loi-o, soltoposti a quelle slesse leggi geneia i . diriui delle persone, che sono in vigoi-e per gli indigeni. ssi perianlo gli slessi dirilli pei-sonali e la siessa capacita g.iiridica de. cilladini; e lali lo.-o diriui sono i-elti dalle ieggi dei paese ' stranieri si uovano e non dalle lo,’o leggi palrie (2). cosicche delia capacita od incapacitá dello suanie.-o a conipie,-e atli giundic. nel nostro terriiorio, si debha gindicare secondo la legge di qneslo e non secondo la legge dello straniero. La medes,mu regola ' diriui di íamiglia (3):. cosi che Io slesso rauli collo slabilirsi di una famiglia nel terriiorio di uno Slalo diverso da quello cni è.soggella (4). Del pari i conlralli fr.a oel nosuo paese, quando si vogliano far valere dnv,int, ' tlel nosiro terriiorio. devono currispondere a lutte le g legge terriloriaie sia quanto a forma, sia che Ia NelPaccingersi airesame delia lerza piIonpsçui^_ejrp^_^_ i^ dover^ forme a ragione, e giudrcare applicábile_cqmpíêtãmi^ ,~n(\n\o ncaiii^''' da talunii. «^i“CariperIanlo_cJieJ_dLriJ^ dai iribnnali patrii tanto la capacita relalivamenle agli alli compiuli da quei cilladini all'estero, quanto il regolamenlo dei rapporli di famiglia dei suddili che diinonno in allro terriiorio. Alie cose mobili, che si suppongono aderiregiuiidicaraente alla persona ciii apparlengono, si appiica la raedesima regola. E quanto ai mobili d' ,,, , j ,, ' eitladino, che siano slaii trasportati uinfr' , “"^yierarsi validi in palria gli atii gim-idici comp nl all stero secondo le leggi palrie, siano o non siano considerati rn2 n dove sono slati cüin pi u ii ● imnerVr™"'*'' '''“f' nalfermare l’assoluto mp 0 d, casc^o Slalo nel pr-oprio lerrilorio; impero che è in contraddizione coll elTicaca pratica di quelle .-egole relalive alla persoualiia dei e leggi,^ che sono slate forraulate prendendo in esame la perraeltere o viela.^e 1’ingresso nel ternloi ,0 agl, sli-anien. Onando questi vi enlrino sono soggelti al polere sovrano Uello Slalo ed alie sue leggi, siano quesle leggfgeneralf dello Slalo specialmenie promuigate per gli stranieri. Da tali conse.r„enze elgo rn?;;: -"niêrTCar quegir,iranil i si il sovrano dei paese dove d aM onrl'le P'-opria sovranilà e oZ n Oei pcopi-ii dliiii. II primo di Luame„: fa?oaTp:„";:i:::':r'^‘ri r^rare ana „ ^ d 0 iu Zr ? ‘=''0 è la base dei na e pratico, come Ia legge fondamentale pnr dei ni I. r S 28, pag. 30. (2)§32,’p^B.33e§§33e3í.pag (3) L. c., §§ 35-13, pag. 36-41. (4) V. pag. 4144; §§ 4446. .34. (1) V. pag. 26-29. (2) L. c.. 2õ, pag. 27.
8 9 Le dottrine moderue — La eomunità dei diritto Capitolo nono quale proiezione gli possa compeiere. II sovrano straniero (al quale dei resto net suo lerrilorio spella la stessa ultima raiio] non può dunqne prelendere in iin território, per il diritto di un proprio suddito, nessuna maggiore o diversa validità di quella che deriverebbe dalla legge comune vigente in quel teri'itorio quando il diritto in questione speltasse ad nn suddito. Tale validità dei diritti acquisiti all‘estero dagli siranieri, è poi riconosciula e consentila da ogni Stato cristiano, anche senza intervento dei sovrani slranieri, quando quei diritti siano debitamente provali; e ciò per eíTello delia própria spontanea volontà, mossa da ragioni d’ordine Internazionale. X 1 punti fondamentali delia dottrina dei Pütler si possono dunque riassumere cosi: 1. Assoluia terriiorialilà delle leggi; 2. Appiicazione da parle di ciascuno Stato delle proprie leggi ai sudditi anche nei rispelli dei loro atti compiuli in altri territorii; 3. Perfeita facolta di ciascuno Stato di accogliere o non accogliere gli stranieri nel pro prio território, e, quando li abbia accolti. impero di queste due regole: a) o la reciprocità o la parificazione ai cittadini quanto alia somma dei diritti d'ordine privato; *) soggezione completa alia legge terriloriale quanto al regoiamenlo dei diriui che sono loro altribuili; 4. Rispetto reciproco, garantito dai singoli Slati, ai diritti legittimaraente acquisiti alPestero, ma solto la rtserva dei prevalere dei diritto terriloriale nella delerminazioiie di questi due punti: a) se si iraUí acquisibile; b) in qual modo ed in qual misura debba pnp^Stato secondo le leggi di questo, debbano dovuuque essere_ ncnnojcjull e pj;otetii^n^^^^ come i diritti acquistati dai sud^li nelle varie provinc^eHo Stato aJIejjuMi_£Íspellivamemè-I appartengono, devono esseTê^^FíüííTin tutlo-quanto-To Stato. Ma, soggiunge il Putter, in quesla guisa, tale regola non è punlo una pratica norma di diritto ’internazionale; bensi la regola di diritto .mernaz.onale relaliva alia proiezione dei diriui legillimamente acquisiii all eslero, si piio riassumere cosi; « 1 diriui legiuimamenle_ ac^lMn un paese secondo le leRgi locali. devgnn in ogni allco 'rfflí ® "«condo le leggi lerritoSnm ' all’eslero non sarà dunque Uilelato nello dirlrnr" quesl'ullirao sia considernlo un llrlnam ri' '"'T d’essere in un ayr rl persone acquislato; e, dopo averlo i iconoscinto. vi sara attrihnifn la j n Stalo ai diriui di piolezione concessa dallo questa categoria (2). è det^n^dli^rer"'*®' ‘lei dWilü acquiski all’estero, desun a da qnel generale principio fondamenlale dei diriuo inlercaZie jr el riconoscono reciproproprii 1^10'°''™"'’ '■lepellivamenle nei singoli proprii termoTM, riconoscono reciprocamente le leggi rispeuive Da liraelTelIa <ieriva pur quello dei Liproco riconoCimento delia obbligatoriela di queste leggi rispellive* e collo stesso rurallrr\en-itlr!r"cIaÍr"^ lègittimamente nei terzi Slati. ® P"® pcoieggerli anche sudi;:i.r: srf slranieri. A ciascuno Stalo nor' ,a, ‘*"■'“1 acqiiisili dagli decisioneda c r su ti s n ^ come e da chi nn di 'urs leg l imam::!:"'’'’"'” "" d «egiitimamenle acquisilo e possediito, e di un diritto essere protetlo. . 155. — I diriui acquisiti alPestero si possono provare in due modi. 0 con un documento autentico emanato dai tribunali o da altre magislrauire slraniere; o colla prova, fornila dalla parle interessa a, cosi dei falli sul quali essa appoggia il proprio dirillo, come delia legge positiva palria o dei diritto consnetudinario, P«'' ^ quale La sosliene che derivi per essa dai fatti dimostrn l^dn^ in questione. La prova dei fatio può eseguirsi a ri u ● (,.jbunale pertinente al paese cui il faUo si nfensce dei paese dove il falto e invocalo, o . «j,,,- che vi è in paese, nei limiti e "L.rdIHtt: ^01010 é ancora pih ilazione delia legge slraniera vale a dimoancora in vigore; nè ia lestimonianza d, Vigore (1). La prova incerta; poichè nè la presen slrare che quella legge O) § 117, pag. 131. EntschliduuB dartbèt'ob und^nwrefem^em^VerhàMtn' (3) L. c.. § 117, pag. 132. sia (1) L. c., pag. 134, § 119, b.
a Le doUrine moderne — La comunílà dei diritto O (lali’autorità marilale. son consideraii come dirilti acquisili e segiiono Ia persona alTeslero (1). I rapporli di famigiia bene coslituili alTeslero, sono riconosciuli nel paese dove quella famigiia od uno dei suoi membri si irova; ma i dirilli e le facollà che da quei rapporli derivano devono regolarsi dovunque secondo la legge lerritoriale. La legaliià dei matrimônio validamente contralto resta in ogni paese un diritto acquisito dei coniugi; ma i loro dirilli personali sono regolali dalla legge dei lerrílorio dov’essi si irovano. Sui beni mobiii di un coniuge accidenlalmente esislenli in iin paese, 1’allro coniuge, veniito da paese diverso, può dimostrare d’avere già un diritto acquisilo di proprielà o di usufruUo o d’allra nalura; ma se si deve giudicare dei dirilli e doveri reciproci, in relazione cosi coile persone, come coi beni, deve ricorrersi alia legge dei lerrilorio dove i coniugi dimorano. Cosi nei rapporli fra genilori e prole slranieri, la pairia poleslà è retia dalla legge terriloriale; e Io slesso avviene circa i dirilli pairimoniali dei padre sui beni dei figli, quando quello possa dimostrare rispelio a singoli beni d’avere già un diritto acquisilo alTestero per eíTello delia legge slraniera. I dirilli acquisili in un paese (2) sono protelti in un altro secondo le leggi lerritoriali di quesCnltimo. Perciò non possono preiendere al riconoscimento ed alia protezione, quelli che secondo il dirillo lerritoriale non siano rilenuti dirilti, o il cui oggelto non sia dalle leggi lerritoriali rilenuto oggetlo possibiie di dirilli. Quelli poi che, come dirilli acquisili, sono riconosciuli, vengono prolelli sollo le slesse condizioni e nello slesso modo che i dirilli acquisili nel lerrilorio. La qnale regola, di applicazione semplice nei riguardi delia proprielà immobiliare, presenla molli diibbii e diílicoluà di applicazione circa la proprielà delle cose mobiii, le obbligazioni e le successioni. Ad esempioi dirilli derivanli da conlrailo, sono riconosciuli in unoStalo diverso da quello dei contralto, quando il riconoscimenlo non ne sta imposstbile secondo le leggi terriloriali. Quanto al conlratfo, delia sua forma si giiidica secondo la legge loci contradus. Quanto al con tenuto. il giiidice di un paese diverso da quello dei conlratto ne giiidicherà secondo il proprio dirillo; e quando nessuna legge speciale esisla relativa ai contralti slranieri, secondo i principii generali dei diritto vigente nel paese. A decidere se il rapporto in questione sia 10 Gapitolo nono un perito che aiiesti l’esislenza di una legge, dimostra che quelia legge sia la sola applicabile al caso in questione. II miglioi' niezzo sarebbe quello di far dichiarare da giureconsulli apparlenenti al paese il cui dirillo si invoca, quali siano le regole obbligaiorie applicabili al caso in qneslione. Ma poichè qnesto ricor.so ai periti lecnici non e generalmente ammesso dalle legislazioni. la prova dei dirillo straniero riesce tutfallro che facile e certa (1). Pm misiiraia e risl,reua apparisce poi I'applicazione dei dirillo slran.ero, laddove ,1 Põiier iralla in parlicolare dei varii dirilli siti all estero. Qui egii prende le acqui' raosse dalla , .. . segiienie regola: « Lo stalo persona e e cosi lolalmenie ed escliisivamenle deltminalo e governalo dalle leggi di ciasciin paese. che le leggi, le senienze e le capacila d, lulli coloro, suddil, o .slranieri, che si irovano nel lerriloi 10, vernna raaggiore influenza di qnella che sia loro consenliia espliíHSSH”r non paese appariiene. La capaciià giuridica degli slranieri dalla loro legge patriii, dirilti acquisili. La capacila rilorio; uno slraniero che cosi com e iniesa e regolala non e pertanto (2) ascriUa al numero dei e regolala dovunque dalla legge dei incapace secondo queila dei ™TTlo?ío^lo^TM eccezionalmenle obbligalo anche in n “SHo, sara rilenulo polrebbe essere per qTelle s. e „ davatui ai iribunali dei suo nae’p- nhiamaio a rispondere própria legge e capace secondo\’uella poirà esser tenuio a rispondere in auesrnir^ dici coinpinii nel p,aese d'origine secondo la l'egge'’deTqntfe' ®""'" Cerl, rapporl, di capacila che risniiano da Z ternon (1) V. § 123. pag. 143. 140, pag. Iõ3, 4. . (1) L. c., pag. 13õ,6. § 120. (2) L. c., pag. 141, § 123. (2) L,c
12 13 Capítolo nouo Le dottrine modenia — La comuDÍtà dei diritto lecito e suscellibile di obbligazione, se il ci^edito si debba i‘iconoscere, e come, ammessoiie il riconoscimento, si possa costringere il debitore ad una riparazione od al risarcimenlo (1), il giudice deve ricorrere alia legge dei suo lerrilorio. E il conlenulo dei I regolato secondo Ia legge straniera. in tullo quel lanto che sia abbandonaio dal dirilto territoi-iale all'aiUonomia deile parti, e quando queste espressamente o lacitamente siansi soUoposle per qiiel rapporlo alia legge straniera, cosi da poler invocare i rispeltivi diritti regolati da quella, come loro diritti acquisiti. Se Ia prova specifica cosí dl tale sottomissione volontaria delle parti al diritto slraniero, come delia norma di diritto straniero cui è soggetto il rapporto giiindico, non puo esser data. allora il significato dei contralto che nsulta dalla legge territoriale prevale sii ogni altro, e il dirilto posi tivo vigente nel território riacquista tulto intero il II sistema dei Pütler si Pütler. Sicchò n'esce una inslabililà ed incertezza di dotirina, che è poi aumenlata dalia necessita di qiielle concessioni delia legge ter ritoriale che egii giudica indispensabili perchè si possa ammetteie Tapplicazione nel lerrilorio di una legge straniera, e dalia conseguente prova specifica che egii esige, delia legge straniera che si deve appiicare. Sicchè, pur seguendo la dotlrina dei Pütler, si polrebbe arrivare con diverseed apparentemente dei pari giustificate interprelazioni, lanto alia piü rigida territorialità delle leggi, quanto ud un sistema abbastanza liberale di diritto internazionale privato. ííel fondo delle dottrine egii perlanto in nulia si allontana dai pm figidi fondamenti dei realisti slalutarii. E nei limiti. nei quali se ne allontana, non riesce a formulare delle norme, che all’apparente semplicilà ed esattezza loro, facciano corrispondere Ia iogica e costante coerenza delle appiicazioni. Sicchè il suo trattato, nel qua e l’aiitore pur intravvede (1) ia base pÜi razionale dei diritto interna zionale privato, riesce, per ia doUrina iradizionale dalla qnale non sa staccarsi, e per il modo cui si appiglia per moderarne gli effetti, una dimostrazione per assurdo di quanto sia condannabile ia doitrma delia territorialità delle leggi. _ _ Parecchi anni prima dei Pütter, il Kori. partendo dailo slesso principio fondamentale delia lerrilorialila deile legg. ne for mulava le co„seguen.e in modo piú semphoe e prende a fondamenlo dei suo discorso il pr.ncpio. che a sov.anua territoriale si estende a tntti i sudditi che abilano tutte le cose mohili ed imraohili che vi si trovano, ed alie peisone Ili stranieH mentre vi fanno dimora. Tutte cos^e sono dnnque soggette alie leggi dei formula i rapporti cosi di diritto o s^io ^u Iogica delia territorialità e ga prima « ai sudditi che di quella dei PuUer, ella^rsonalità eccezionale abitano nel.territorio ». Cos quanto agli alti deila legge che il Pütter (3 ammet e a favore delia compiuti all’estei-0 da da stranieri nel terrilegge straniera anclie quanto agli H contralto, sara propno impero. . svolgedunqne tutto sul principio delia territorialità delia legge, leraperalo dal rispetio dei diritti acquisiti. Ma 11 concetto stesso che 1'autore formula di qnesli diritti acinisiti e le condizioni poste da lui al loro riconoscimento come lali in gran parte rihadiscono 1'impero delia territorialità; e dei resto ne risnita una ormnia oscnra ed incerta. A tulti gli atti compiuti dai citladini a I estero applicando la legge patria, ed a tulti gli alti compiuti dagli Stranieri nel temtono la legge territoriale, si considerano già tanto iversamenle I anlorila e la cerchia d’impero delia própria legge di d r r ‘™PP° nelia dotlrina dali'idea dl dirilto internazionale privato, e nelia pratica dalla possibilita di veder accolte dagli allri Stati regole in armonia con qn^ „el prodelerrainare poi la misura di rispetto dei diritti acquisiti lè nn elenizione, alia loro allrihnzionead una determinata categoria di diritti caca. V e inollre un elemento d, incertezza e di oscurilà, inqnanlochè se sia soltanlo un diritlo singolo ed indivíduo come acquisito, oppure se possa considerarsi sua volta fnnfP fli H' potenziale che è alia sua voila tonle di dinlli individui e sneriftpi p i. i IMim a. I ● ● specinci. h lalora I nna, talora laltra delle due soluzioni, pare giusiificna dai 156. sovenle non si sa bene che possa considerarsi come definitivamenie (1) V. PoETTER, § 4, pag. ® L50 ^^rorterufiff praA;íísc/ier JíecAís- (2) Aügüst Sígismünd Civilrechte tmd Civüprozesse, fragen aus der gemetnen and sachsiscuen k. 2* Auíl., 1836,7, parte III, pag (3) § 154. pag. 5 e 6. ragionamenti de! . 1 e seguenti. (1) L. c., pag. 162, § 151.
15 Le dottrine moderne — La comunità dei diritlo 14 Capitolo nono Si poirehbe dire dunqiie che neila doUrina dei Kori prevale l’impero delia lerritorialità, ma consideralo piulloslochè neila genesi delratlo di volontà, o nei varii elemenli dei rapporto giiiridico. nel 'punto di incidenza deirtino o delTaltro. Da ciò deriva iina conseguenza imporianlissima quanlo alia possibilita di appiicare legillimamenie in nn paese Ia legge slianiera. Se nn individuo slipula un conlrallo in nn paese diverso da quello ciii appartiene. il giiidice dei Inogo delia slipuiazione dovrà gindicarne secondo ie leggi dei Pnese cni lo strnniero appartiene, ogni qnalvolia ad estinguere l’obííiigazione non possa essere stala deslinata se non che Ia propnela mobile 0(1 immobile dei contraente situala neila sua patna, ed ali obbligazione si riferiscano leggi imperative di questa. I/imporlanza che da tale dottrina è altribuila alia legge dei a sitnazione delle cose, si trova, come osserva il IVachter (1), in grande e frequente conlraddizione coll’imporianza che daila slessa dollrina si aiiribiiisce al luogo deli’alto ed alia soggezione delle parti alie leggi di queslo. In realtà il Kori vuol far prevalere, quanto alie altiludini delia persona. ia legge dei luogo dove ia persona si trova, e quanto agli alti giiiridici Ia legge dei luogo deii’nUo, facendo pero eccezione, quanto alle proprietà esislenii in altri lerritoni, ogiit quaivolla a legge delia loro situazione sia in conlraddizione assolula con quella delia dimora delia persona o dei compimento delPatto. Ora e evidente che l’eccezione annnlla troppo frequentemente Ia regola e sopratullo il conceito deimniforme regolamento cosi delia capacita delia persona come delia soslanza edeglieíTelli degli alli ® la competenza dei nostro giudice a decidere di rappoiti mteiessanU slranieri che vivano nel nostro lerritorio, e la conseguenle eseculorielà anche nel paese dello strnniero delle sentenze relative a que. ostacolo, quando quello slraniero non poss.eda ia nelle leggi imperative di quesla. L’impero delia legge delia situazione delle cose, due regoie che a vicenda si si escliidono e sí lorio. Tale diversilâ di conceito circa la cerchia rispelliva di efTicacia territoriale delia legge própria e di quella straniera, non è giuslificabile in teoria, e in pratica piiò dar occasione ad una serie infinita di rilorsioni e di conflitti. Neila dottrina dei Kori invece la eílicacia delia legge si riconosce limilala al lerritorio dei legislaiore, ed assolula nel lerritorio rispettivo, tanto se si iraiia delia legge dello slalo dei giudice, quanlo se si iraita di una legge straniera. II Kori dollrina delia lerritorialità, lien però nellapplicare questa conto sopratullo, non già dei termono liove l'individiio malerinlraenie si Irovae maniíesm la própria volontà 0 dei lerritorio dove 1'atlo giuridico è raaterialmenle compiiito, ma bensi di quello dove tale volontà o tale atlo giuridico devono sp.egare la loro elT.cacia snlle cose. Quando, ad esempio, in un paese si slipnli nn conlrallo fra slranieri, si dovrà badare anzitutio alia legge cui essi, facendo uso delia própria autonomia, hanno sotloposle e proprie stipulazioni; e dei liraili di lale anlonomia si dovrà gmd,ca,-e in parle secondo le leggi dei Inogo dei conlrallo ed inpai te secondo la legge personale dei conlraenli. Quando delle indicazioni dl tale autonomia non si debba lener non abbiano voltilo conto, 0 peixhè le parti usarne, o perchè la legge non lo consentisse, allor-a la oi-ma e la eílicacia dei conli-aito saranno gindicate secondo e leggi dei nogo delia slipuiazione. Ha il conlrallo, cosi regolato, obb iga sempliceinenle le pi-oprielà dello sli-aniei-o che Irovansi nel tnaz rne delia Situazione, che vielino di slipiilare, per elTello delia nomia, diversamente dalla própria auto- '^nlonlà dei leffislainrft F le slesse regoie dovrebbero appiicarsi alie disposizioni unllale l ' sLa far eccezione per qnelle di ultima volontà Appiicand p un’aTt a LmediJo^^fdi-r “'■■-n-to dflhha in mv.rv.rv 1- unadelerminata specie, debba, in q.mnlo quegl. stranien vogliono compiere atti giuridici o possono acqmslare dintti in lerritorio diverso da quello dello Slato cui appartengono, gmdicarsi e regolarsi in tale lerrilVio secondo le leggi fiorr,,r-Hu:r™- 11010 nem situali in paesediverso in ninnm i., i.s ● .> j II ^ T i't Ifigge viffente nel inogo delia situazione non ammeila quella canariià nn ● ● n AfToifn/inrrtioM-a- . ● Hutíiui capacua, non nsenlu-anno venin effetto degl, all, d, volontà corapmii legiuimamenle nelPaiiro lerritorio. m rapporti, Irovano un beni se non iii palrla delia legge deirnllo e I impeio cosi come il Kori li deíinisce, non sono limiiino ma piutioslo due i-egole che troppo spesso coniraddicono Senza dubbio in un punlo la dollrina dei ® P'7‘ ribilea nelIadell-üller.OneslViIlinioinfalti argomenlai d^^p^^ di visla lli uno Slalo delerminalo, aitimelte 1 impeio delle leggi d (1) WAccHTrn, Ueberdie SfaaL (Arch. f. ChilistMe Praxis, XXIV Band, 2 Heft, § 13, pag. 3U/. duej.
17 La comuiiitâ dei dirittü Le dottrine modcrne 16 GapUolo nono pemlenle ilagli aliri Suili cosi nelia sua fanzione legislaiiva. come in quella giudiziaria. Da ciò ii dirilto, per ogni Stalo, di applicare le proprie leggi alie persone ed alie cose che si irovano, lanio permarieruemenle quanto in via transitória, nel suo lerritorio. Ma Ia considerazione delle necessita reciproche e delia comitas gentium, consiglia e persuade i singoli Stati a dare presso i iribiinali dei territoiáo rispellivo, elficacia alie leggi slraniere, (juando il dirilto di colui che ricorre ai giudici di tale lerritorio dipenda dal riconosciiu contradtale Stato sui suddili che non risiedono in pairia e sui loro aiti giu" ridici compiuti ail’estero; ma afferma Ia regola delTappIicazion e assoluta delia legge di quel medesimo Stato agli slranieri che si trovano ed agli alli giuridici che sono compiuti iiel suo lerritorio. In ciò, come ho già osservato, non solo è evidente una coniraddizione nel valutare 1’ampiezza d’impero edi applicazione delle diverse leggi, ma ne deriva anche una serie infinita di conflilti. Poichè se Tltalia giudica delia capacita e delia validità degli atti giuridici di Austriaci residenti in Italia secondo Ia legge italiana, e delia capacita e delia validità di atti di Italiani residenti in Áustria pure secondo Ia leggs italiana, non potrà attendersi che in Ausliúa si rispetlino {in quanto possano produrvi effetti giuridici) quelle due soluzioui e meno che mai laseconda. II Kori invece ha avulo il mérito di adotlare un criteno che dehba valere in tutli i paesi come elemento decisivo di giudizio nelPappIicazione delia legge nazionale e di quella slraniera; e che, come tale corrisponde meglio al conceito fondamenlale delia sovranila ed a quello stesso dei dirilto internazionale privato Ma il contrasto fra due territorialità: quella delia legge dei luogo dove Ia persona s. trova ed agisce, e quella delia legge dei luogo dove si trovano le cose che formano oggelto dei rapporto giuridico. contrasto mento di quelle leggi, e quando lali leggi non siano dizione coi supremi dirilli od ipleressi dello Stalo cui il giudice apparliene. lil riconosciuto in modo speciale da tali aiiiori che i diritli i'elalivi alio stato personale di un foresliero devono essere delerrninali daila legge delhí sua palria; che circa la proprietà immobiliare deCie che le forme degli alli donò le leggi delia situazione dei beni giuridici sono regolale ilalle leggi dei luogo dovegti atti siessi .sono compiuti. II punlo (li partenza di quesie dolirine non è diverso da quello delle dollrine ispirale assolulamente d.al conceito delia lerrilorialilã. L’elemenlo di moderazione ed il fallore d’eccezionale eslraierrilorialilà delia legge, vi è però piii logico e meno in conlraddizione coi íoudamenti stessi delia dollrina. Infalti se si ammelte come sità razionale e pratica la assoluta territorialità delia legge, non si vede per qual ragione possa poi uniformemenle temperaria il rispelto dei diritli acquisili, quando ilaile singole volonlà dei varii Stati variamente dipende il delerminare quali si debbano ritenere dirilti acqiiisiti e quali siiscettibili di uno speciale modo di acqiiislo. Facendo derivare la territorialità che è ia regola da un falto iiilrinseco. la '^olonlà assoluta di ciasciino Stalo nel .suo lerritorio; e facendo poi derivare le eccezioni alia territorialità da im falto estriuseco: .. esisten/a di dirilti acquisili solto 1’iinpero di aitre volonta di Stalo; manca un critério uniforme per delerminare con proporzioni coslanli di quanto queirarbitrio assoliito dello Stalo che e la regola deb »a piegarsi alTeíficacia delle leggi straniere che è I eccezione. e poi si vnole che la ler,-ilorialilá dello Slalo dei gindice ceda laloia ,n parle alia lerrilorialilà dello Slalo dove soii siliiaie le cose che foroggello dei rapporlo giuridico. si arriva, come ho noialo, alia confusiõne incomposla ed arhili-aria di due lerrilonalila, delle ,|ua , pi-eude,’e perchè, dale le premesse, la seconda trovano le cose che formano piulloslo apparenteraenle eliininalo da lui" nelia 'formulazione delle regole, che non eíTellivamenle escl pur di questa dottrina di lui, i difetli inlri Tuile queste dottrine, fondale ; nel tempo stesso vogliono lener conlo delle moderne irane alia terrilorialiiâ ima necesnella loro applicazione, dimostra, nseci e rinsuflicienza pratica, sul conceito delia lerrilorialilà, che uso necessita con- . .. . , slessa. dimoslrano che quesio solo conceito nriva „ T ''' imernazionala pr vaio, che il crilerio di applicazione delle leggi slraniere non puó pm considerarsi come una semplice eccezione come regola; e che invece quel critério come supenore alia volonlà degli Stati determinante delia loro non la territorialità amappunio, considerato come elemento razionale volonta, dev’essere posto a base dei dirilto messa internazionale privato. 157. - Maggior inflnenza eserciiavano e piá nuraerosi seg.iaci conl.Duavanoa raccogiiere le dollrine di GiovaLi Voei e quelle degli «l .m, slalutani francesi: quelle cioè che, con varia coprdi rt.'- òne™elírr?'‘V"T7 ^i moderadirillo vuole che ogni Slalo sia nel proprio lerrilorio dei ullo indimano sovenle non si sa com (iebba prevalere. 2 — GATELtASl, Diritto iiit. privato, vol. II.
Le dottrino moderne — La comuaitá dei diritto valore (i). II Rocco (1837) sviloppa ia stessa dottrina sulia base delle leggi napoletane, appiicandola ai dirilti che possono speliare agli stranieri nel Regno di Nopoli ed alie leggi territoriali o persooali dalle quali quei diritti devono essere regolati (2). II Burge (1838), in iin Iratlaio assai pregevole al suo tempo solto il rapporlo dei diritto cornparato (3), fa dipendere la parziale estraterritorialità delle leggi reciprocamente riconosciuta dagli Stati, non tanto dalla comüas genHum, quanto dalla necessita dei rapporli internazionali. E quei limiíi egii analizza in una serie di irentuna regole. Dottrina quesla non sostanzialinente diversa dalle precedenti, perchè, a ben guardare, Ia comüas si ispira pure al conceito delia necessilà dei rapporli internazionali. Da tale conceito deriva appunio Ia lendenza e Ia ricerca delia reciprocilà. Dalla dottrina iradizionale degii statuti e dalla dottrina delia comüas gentium deriva lotaimenle 1’opera dei Foelix che tanta autorità ebbe non solo in Francia, ma anche negli altri paesi d’Europa. Ed ora che gli sludii di diritto inlernazionale privalo sono tanto progrediti in Francia, pare sirano, pui- senza disconoscere i pregi dei Foelix nelTerudizione e nella iratlazione pratica delle questioni sopratuito quanto al diritto degli alli, che sia slala considerata cosi lungamenle come rappresenlaiiva delle dottrine francesi un’opera che si alimenta in modo quasi esclusivo alia dottrina dello Story (4). Sicchè intelleltualmente egii può ascriversi piiilloslo al ciclo degli antecedenti scrittori anglo-americani seguaci delia dottrina delia comüas, cui fan pur seguilo sulie stesse orme il Walker (5) ed il Bowyer (6). 158. — Una terza opinione, pur diversa dalle due finora ricordale, è sostenuta dal Massé, dallo Hartogh ed, a quanto pare, Jai Reddie (7). Quest’ullimo riesce troppo oscuro e cade in equivoci troppo manifesti, (l) Story, Commentaries ou the Conflict of laws foreign anddomestic, 1* cdiz., 18.37. — Vedi sullo Story, cap.: “ II realismo degli Inglesi e degli Anglo-Americani (2) V, cap. X. (3) Burgê, Commentaries on colonial and foreign laivs, generally and in their confiict with each other and toith the latv of England. (4) Foelix. V. cap.: “ II realismo degli Inglesi e degli Anglo-Americani g. (5) Walker, Introduction to American Latv. Gincinnati 1846, 2* ediz., pag. 642-651; ap. Mohl, Die Geschichte und Literalur der Staatsxvissensckaften. vol. I, pag. 443 n. (6) Bowyer, Commentaries on universal ptihlic law. London 1854, pag. 156-194. V. Mohl, loco citato. (7) Reddie, Inquires on internationnl law, 2* ediz., pag. 405-494; ap. Mohl, 1. c., pag. 443 n“, e pag. 450. 18 19 Capitolo nono La dottrina delia comüas ha invece sulle anlecedenlí il pregio di far dipendere dalla volonià dello Stato tanto il fondamenlo razionale delia lerriiorialiià delle leggi, quanto qnello dei siioi limili e delle sue eccezioni. Lo Stato, perchè è sovrano ed indipendente, ha il diritto di legiferare su tuui quanti si trovano e su tulto quanto è silualo nel suo território. Lo Stato, per le stesse ragioni, ha il diritto di applicare nel proprio território esclusivamente le proprie leggi. Ma lo Stato, per equità e per cortesia inlernazionale ed anche per opportunità di reciproci vantaggi, si induce ad applicare in una certa raisura nel proprio terrilorio le leggi civili slraniere, per poler otlenere che in eguale misura siano applicate le proprie leggi ai proprii sudditi nei terrilorÜ degli altri Stati. Qm la dottrina è almeno for malmente ben costrutla perciò: che nella volonlà ed indipendenza dello Stato si trova la ragione cosí delia regola come delTecoezione: delia regola di territorialilà che è la conseguenza delia sovraniià indipendenie ed assolula di ciascuno Stato, e delia eccezione che deriva pure dalla volonlà dello Stato, liberamenle accellanle e formulante qualche limite a sè medesima. Un difetlo però siissisle in quesla doUrina; difelto derivanle dalrindole indelerminala ed arbitraria dei critério clie si suppone ispirare lo Stato nelle sue deroghe dalla territorialilà delle leggi. Poichè I equità e ia opportunità e il desiderio di vantaggi reciproci sono termini troppo vaghi e troppo poco rispondenli a qualche conceito teorico e razionale assolulo. . P®’’ poier ispirare, anche nelle dottrine degl. scrilion, un sistema uniforme di diritto inlernazionale pri valo. Lequila e il desiderio delia reciprocilà possono in determinate circosianze ispirare il applicazione dei diritto slrani in alire circoslanze il minimo di "'ero; e pertanlo la comüas è un elemenlo che, nel suo esphcars,, non informa necessanamenle un mima, ma puo,sp"-are, seconJo i lempi.gli Slali, e le circoslanze, motli e fra loro diverst sislemi di diritto i Tale dottrina che si collega da vanni Voei uno dei nii massimo inlernazionale privalo. lato aquella che ebbe in Gionr.m-, a I t?'”'*’™'' '‘‘‘PP^senlanli, ebbe fortuna nella an o-.asson, ha acqu,stato tanta antorità da esser talora considerata qnasi come una loro carallerislica esclusiva. Lo Story (1834) è stato m (|iiei paesi. fuor d'ogni dubbio, il pih aiuorevole fautore di laü dollnne e la sua opera sviluppaia dal punlo di vista delia common law inglese, e ancora una fonte dotlrinale un e positiva di grande
21 Le dottrine moderne — La comunità dei diritto 20 Capitolo noDO cliiarisce di nuovo Íl pi‘oprio concetlo fondamentale nel senso delia facoltà d’ogni Slato di far valere nel proprio lerrilorio l assointa terriloriatilà delle leggi. « Cliaqiie nation étanl maitresse chez elle (i) et pouvant y soumettre !es élrangers à lelle loi qui lui convient, il en resulte que. dans lous les cas préviis par la loi, il ne peut pas être question de théorie pliilosophique, autrement que pour inierpréter la loi si elle est obscure et douteiise ». Ma « il y a des tègles de raison auxqiielles, sans doule. peiil déroger la volonté souveraine d’une nation on de son législateur, mais qui deviennent la loi comélé dérogé. Dans ce cas, ces règles, perchè sia possibile fare una breve ed iitile esposizione delia sua doUrina. Lo Hartogh riassiime superficialmente le teorie antecedenti sull aigomenlo, e molliplica i dati di legislazione comparala e specialmente dl diritto olaudese. Quanto al principio fondamenlale, egii è di avviso che soltanto ai diritto internazionale filosofico si possano attiiigere ie precipue norrae regoíatrici (1). Ad mia soluzione annloga arriva il Massé (2) il quale per la copia delia dottrina e per 1’acume giuridico, merita uno dei primi posti fra i moderni scrittori di diritto internazionale privato. La traltazione di lui comincia con una indagine slorica e positiva dei diritto degli nieri (3), cioè degli aitribiui, diritti e facoltà che agli stranieri sono compelere in un paese indipendentemenle dalla determinazione delia legge dell’uno o delLaltro Stalo dalla quale il modo di esercizio di tali facoltà debba essere regolalo. Da questo punto di vista eo^ii riconosce Ia facoltà di ciascuno Stalo di obbligare tutti gli stranieri alLosservanza delle proprie leggi {4}. « Si les élrangers sonl admis en France, s’ils y ont des droits, s’ils y vivem sous Ia protectiou des lois, cest a la charge de les respecter et de leur obéir II point un contract lacile entre le mune par cela seul qu’il n’y a pas pour être snivies. n’onl pas besoin d’un consentement expres ou tacite. tandis que pour y déroger. il faut la manifeslation expresse d'une volonté contraire ». Dunque « si la loi garde le silence, il fau bien alors se ratlacher aiix principes généraiix de justice, d equil^e ou de raison; principes généraux doni. en cerlain cas, les lois de réciprocilé et de la rélorsion peuvent modiíier Papplication ». 1 fondamerni delia dottrina de! Massé si ' mere cosi: Ciascmo Sla.o è indipendeme: da tale -di en dc-iva la facoltà di appiicare sempce ed a luU, le P™P™ ^" io Però esistono delle regoie di ragione che sono di una indagine obbietlíva. Ouesle regole poscontraddelte da uno Slato, e, ([uando uno Stato A\ lali rpí^ole è legittima. come e legil- “ir::i:tnr,naMuellane;™nee^n.^^ndolo n. es.e^-sr evidenza giuridica delle regole s 4„nq„e unicamente dai constraniere in un ‘ei-nlono è invece cegosenso espresso o '“"n dei „„„iq„alvolla per impediría lata dalle norme dei diritto > própria volontà contraria. Io Slato non -“ifesli esPfeseame.^^^.^‘^g_j. 31,^. Lo Stato pMÒescliidere dal su p espresso o lacito dello ntere; ma non é "ece-ar.o nn^ Slato perchè le leggi stiani giustificano e terrilorio. Le regole vuol impedire nel proprio iin tempo queiía efBcacia; se (iel diritto, deve maniferitorio Poperare di quelie regole general, 1 slraI posy a sur ce , . souverain qui ouvre à J’clran<rer d.c lon de ce souveratn, dont il esl alors le sujet temporal,'e pour rr.fr, proprio territorio. risiiltalo sponlaneo sono essere trascurate e in proprie trattando degli í-apporti colle leggi straniere (6), egli et le dr-oit civil, libro ILTurvol Paris, Guillaumin, 1861, 2 ’ ■ ● P®g- 376 e seg., e vol. II, pag. MIO. (4)lez li? 1’Pní- 3K-411. to) Infatti citando da Grozio- “ S? *egibus facolta dl far valere la rende gli stranieri, ii effetli al suo limitano ad E lo stesso dicas, dei citare come sostLSm “/‘dntto ordine pubblico. Napo eone, e 1’art. 5 dei Códice delle DuI sIct 1’art. 3 dei Códice (6) L. c„ ses, II, pag, 428 433 “ ler- .421. (1) Massé, I. c., pag
23 22 Le doltriue moderne — La comunitâ dei diritto Gapitolo uouo non sono in conlraddizione assoluta, ma lendono a conciliarsi ed a compleiarsi. Ogni Slalo è e resta assolulo signore nei suo território; ogni Slalo può perlanlo escliidere dal território che gli apparliene ogni eflicacia (li leggi slraniere; ma gli Stali non sempre vogliono usare di quesia loro facolià; e il loro non volere è delerminaio dai principii generali dei diritto e delTequilà, principii clie non possono prevalere quando ad essi contrasti la volontà dei singoü Stali, ma che agiscono uniformemente, con costnnle ed egiialmenle obbietliva forza di persnasione, sulla loro volontà. Chi ammelta tale sistema, non deve ricorrere a contraddizioni fra il principio che giuslifica la lerritorialità delle leggi, e il principio che giuslifica 1’applicazione delle leggi slraniere. E nel tempo slesso quesCuilimo principio è tale nelia dollrina dei Massé, da poier agire dovunque con tanto di uniformilàclie basti perchè nederivi un sistema di diritto internazionale stare in qiieslo senso la própria volontà contraria. Tali regole generali dei diritto, delia equilà o delia ragione giustificano, secondo il Massé, la triparlizione degli statuti; la estraterritorialilà universale dello statuto personale (1), la lerritorialità dello statuto reale (2) e ia regola locus regitactum. Quesfultima è applicala alio statuto delle forme secondo i limili che risultano dalla dislinzione di queste in abilitanti, intrinseche ed eslrinseche; ed alia sostanza ed agli efFelli del1’obbligazione secondo i limili derivanti dalla legge dei luo<^o di esecuzione e da quella personale delle parti (3). Tutte queste regole non si preseniano alia mente dei Massé sollanio estrinsecamenle, come eíTelio cioè dei consenso generale delle nazioni, ma anche inlrinsecamenle, cioè come conseguenze delia nalura delle cose cui le nazioni si sono conformate. E in ciò sta il gran pregio delia dottrina dei Massé, e, mollo piu ancora che delia dotirina, dei suo indirizzo scienlifico. pnvalo. I difeui delia dollrina dei Massé derivano, piutloslochè dalTimperfezione delTindirizzo, dalle manchevolezze delia sua appiicazione (1). Anzitullo, date le di lui premesse, non pare abbastanza giuslificala TaíTermazione che « ces règles (di ragione) pour êlre suivies, pas besoin d’un conseiilemenl exprès ou laciie; landis que pour y déroger, il faul la manifeslation expresse d’une volonté contraire » (2). 11 riconoscere poi 1’esistenza di una serie di principii uniformi di ragione e di diritto, e 1’atlribuire a quei principii una virtu uniforme di^persuasione eserciiala siille indipendenti volontà degli Stali circa 1’applicazione delle leggi slraniere nei territorii rispettivi, non poteva baslare. Bisognava ricercare quali siano lali principii generali di diritto applicabili alia maieria, e solto quali norme fondamenlah di dottrina specifica possano essere raggruppati e ndotli a .sistema Cio il Massé non ha fatio. Seguendo un indirizzo giiisto e parlendo da una regola fondamentale esatlissima. egii si è peio arieslaio a meu dei caLino, ed è. a dir cosi, Hcadulo nelia dottma degl, slalnM Chè appunto alia 1,-iparli.ione degli slatuU egi, ndnce po, Inllo ,1 propri^sislema. È vero che nel darne Io sv.lnppo egi, segue . p,n liberali e a dir cosi, pmonaií fra gh slalutam; ma Intia la slona dimoslra come parlendo dalla mealle conclusioni piii contrarie Quando si prendano le mosse dal principio fondamenlale delia assoluta indipendenza degli Stali e delia conseguente lerritorialità delle leggi, i limili di tale lerritorialità desunti dal rispetlo dei diritli acquisili 0 dalla comitas gentium. non appariscono in sostanza che contraddittom nel loro fondamento e mulabili nelle loro appiicaregolamento che debba farsi secondo una legge stranier attnbuii e di quelle facollà. E se i riconoscono, ciò non n’ont acqihsili nel senso dei di quegli se m questo senso diritli acquisili si puo avvenire che per effeuo di concessione di ogni sineolo Sinin* i- ibilrio da cui dipendono, possono concepirsi le raanifestf ''T costanza ed nniformilà che sia dalo ridnrie a si fensce giustificare l’applicazione delle ternlorio, secondo la dottri nn’arbilraria - ^ sistema. Se poi si preleggi civili slraniere in un «...« ^ doltnna dei Massé invece, i doe termini, regola ed eccezione. sue applicadel diritto internazionale privalo desima base slalutaria, si possa ariivare o à 447-462. !íí ,7 P®8- 9. (4) V. pag. 18. (1) Massé, vol. II, (2) Massé, voI. I, pag. 430.
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