Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica

c. Opere piibblicate dal Professore PA8QUALE FIORE ORDINAMENTO GIURIDICO DEIXA SOGIETÀ DEGIA STATl NUoVo Gostitiizioiiale c Amminislrafivo (Crumoiia 18(rJJ {esmirilo}. Quarta tiratura. ^^^^^‘^NAZIO.NALL PRIVATO (Toriiio, Uaiono Tip.-Iíditnce^)- EFFETTI IX’míÍ?vZI^\AiT* nrw’’ Internaz. Priv. C>^saitri/u) fPisa, Nisfri, 1873). (LoVscíer SENTENZE e .le.^U alfi in .nateria civ.le PENALE relativamcnte ai reati cninme.sai air.-áfero (Pi^í>> EFFmi Lslralir S^c^e pauuU. SÜL PROBlÈÍv iniprn' Delia eslra.]i/.ionc fLoesolu-r, 1877). Reale 1878 ^ í'ro.inu. Slamper.;» DELLE AGGREGAZIOnÍ^'! ' ãeU.e S.eienze nwrnli (U 7'«í "'^í- (esam-ito) si secondo il Diriltu Iiilernaziona!.- (Toriiio 187-^ DELL’ADOZIÒne Aí ^ (f^^i'Acc<ideml(i <UUe Sdeiize). DEGLI AGENt'DIPLOMATOu'l™ “'V'''"''!'’',"’- DELLE DISPOSIZIOVT ppvpr « i‘ Haliuno). ,. 1886-87, Marghieri edilore) ●'“''''‘‘‘'“^ione delle leggi, voliiini 2 (Nap® j rL edizioiie inlei-ameiite rifalta e coUS’' IL DIRITTO CIVILE ITA?lAVn^‘V? 1’,'"°’- ^ U«»ione Tip.-Editrice) - SULLA CONTROVÉRSIA DPt riiur P'’isoiie, I88í) (Margliieri, edit.)- TRATTATO Dl DIRITTO ívtpdv^í^^^ (Torino, Unione Tip. Ed.) " nienle .ivedilÜ e PURRLIGO, torza edizione Inlifjtf DELLA PERSONAI.ITÀ G URmirT"/" Vol.3 (Torino. UnioneTip.-^-D dello Slalo airinlerno V ,? Parsonalilã allinterno e alPestero (Torino, Unione Tip..Edilrice, 1895). nouveau nnniT P"l>l'licate in Francia. .íucn™ plTrJí: DROIT INTERNATIONAL PRIVí“'f"' vol. 2, in-S», /piiis,'. j,, de l'aulcur coinmenanf In rí . ’● Idalien, aimoté et suivi «Time Appu'* . Piadier-FodOré (Paris r p ●^Sislalion et de la jurisprudence, I ‘ TRAITÊ de DROIT p'vAr Lanriel). mis an conrant dii íhoit l’«xD-miHion, tradiiit, «»”‘’^tl)t « vol. 2. . . / ;°;^^‘^‘^"';'‘‘^>l-^‘-Gl.arles Aiiloine (Pari., G. Pedoi.cLani-'j‘/;iS édit. ISsTíPant^ «niiolé par Charles Ãiitoine. De»x'^'^^ $1 DROIT INTERNATIONA^ ’ " i IL 5 10 CODIFICAI O K LA SUA SANZIONE GIURIDICA s '.r tj D 11 SI PASQUALE FIOPE f l*rnfi-ssiiri' «niliiinrio ili liiiilln liiU“rii;izimialo, «’ iti lUrillo Privalo <'niii|iaralo ilrirrniwrsilA tii X.iiioli. Mi-nilini ii>-ll'l$liliilo ili Diriliu liilriiia/iuii-.ilf. SEGÜITO DA UN SUMO STOlUCO DEI Plí) IMFOIITANTI TRATTATI IMERi>'AZI0.\.4U inU-oSeconda Edizione Inlioi-nmpiUe riídMa c amplidia ct a n ■●j. *1'itiUiiiailU L PRIVP^^»^*^*a^^-’ ^ rfll’ par Charles Antoine, Piésideiít du 11,'b mis au conrant du Droit tement refondue, 1890-91 íD" ● , ‘^'mal de Donllens. Deuxièine ôdil. coi P , LE DROIT INTERNATIONAL.,.^,,,, ísr^í;^i:^^^-y(Pari.:ci:r^H t ndue, 1890-91 (Paris P.rí r' DROIT i7vn'pnM 1 1 Pedone-Laun GODIFIÉ líT.-édit. ital. tradiii A.Ciuétien.P^^^jr -int par 1 ,- '®'‘ ^larescq. 1889 . ● ● une solution (Paris, Chevalier Marescq. 1890)- LA QUESTÍON EUROPÉ g IF mScHO iNÍâTvcí--- - in Spagna. yersiün de Garcia Moreno, aimienlad^ ^ (Madrid, F. Gongora, 1878), '’oI-y .,;ir í PUBLICO, vertido al castclla*’ ^ - -- MENAT edicion, T. 4 (IH94) ● ' ,1lado con dos apendices por k Dir ● ^-'^^^QNAL, traducido, anotado y 1 volume gr. 8- (íS I8m " * ImlslaJon ,j jurispr^i”'^ S> DEREGHO INTERNACIONAL PR?vÂno ò ■ ' '/daP‘’''íí D. Alejo Garcia Moreno con un m-nir, civiles), version caslellana atiota EFEGTOS INTERNACIONALEsT^ "°‘^\^°"'®*’‘’®‘‘'°"-Madrid,Gongora,lo moj,^na par Garcia Moreno (Madrid iLsT los tribunalos. version caste» DE LA IRRETROACTIVIDAD E INTPnDr,n,. Ao tico y de legielacion comparada laS '?’’' ® ' EL DERECHO INTERNACIONAL CODIFirlnn'’" „ lana por Garcia Moreno. Gongora, Madrid /'irís"»'^ DERECHO JjTORINO UNIONE '1' 1 P O G R A EIG O - E D rnu C E 33 — Via Cario Alberto — 33 NAPOkT "● ROMA — MILANO INTERNACIONAL tratado de 1898 I' ste ca

Fc,'.(?o»J AI PROFESSORI Dl DIRITTO INTERNAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE Sllusirí &lleghi, Offro e dedico a Voi qucsto volume, nel qnale ho cercato di tiitio quello che ho poUdo impamre sUidiando la dei Biritto internazionale, alia qiiale ho consacrato riassiimere scienza massimamenie le mie deholi forzc. Voi sapete, che fin da quando osai di esporre le mie opinioni uel volume sul J)h'itto internazionale piihhlico stampato nel I80i), ho continuato senza vanità e senza pretese a pvoseguhe con sollecUtidine gli studiiintorno al problema veramente complicato, a risolvereil quale tutti miríamo, e che consiste nclV elahorare sistema diprincipii razionali i pin adatti a dare alia Società internazionale un ordlnamento gmridico. La difficoUà di far hene Vho compresa tanto meglio, quanto piu collo studio incessante mi e ptarso molto malagevolc riuscire nel mio intento. Non mi sono però sco)aggiato pe) questo, perchè ho avuto ed ho tuttora ferma fidanza, che vonete almeno vahdare con henevolenza il costante e tenace p)oposito di un uomo di buona volontà che ha fatto quanto poteva pe) PROPRIETÀ LETTERARIA un nuscirm. Spieqo al Gapitolo III delVintroduzione le ragioni che mi hanno guidato nel presentarvi il complesso dei imncipii dei Diritto internazionale sotto la forma di códice. Spero che le spiegazioni da me date varranno ad allontanare la sfavorevoU

appmmone, che puh derivare a prima vista dal titolo dato ai miei stiídii, e che potrehhe spinfjervi a (fiudicare ardito e temerário U mio intendimento. L'i'Sposmone dei Biritto internazionale con tale sistema era stata adottata la prima volta dal nostro concittadino Paroldo, e Vesempio sao trovo imitatori e prineipalmeate in Germania Bluiitscldi e in America 1'ield. Ora a me e semhrato^ che la scuola italiana non dovcsse dimenticare, ma che dovesse honsi contimtare ad imitare Vesempio dato dal noto concittadino. Voffliate ([uindi.^ Illustri CoUef/hi, considerare tjuesfo voluvi^ che vi offro, come una forma di sistema ed un indiri^zo d^ studii. Consacrando la vostra inteUigenza ed il vostro vigore al cetto2nn forti dei mio a migliorare tntto il sistema^ ed eccifavdo inoltre i giovani studiosí delia vostra scuola a proseguire per la stessa via indicata dal Paroldo, si arriverà sicuramenfc a opeiapiu perfetta e pin profícua di quella clic io ho j^otuto ed h^ sapido fare. Napoli, Gennaio 1897. INTRODUZIONE í 1 CAPITOLO 1. Del Diritto Internazionale — Suo conoetto. Suo fondamento — Sue condizioni nell’attualità. ]. Sigtiilkati divorsi dolla parola Diritio e divorsü ibriiie dei siiu svilnppo. — 2. l^on manca dei tntto il Diritto internazionale. — 3. Vario cagioni clio no hamio ritardato lo sviluppo. — 4. Como la società intornazionalo soggiaco essa puro airautorità dei Diritto. — 5. Kogole clio lianno rautorità dol liiritto positivo. — 0. Rogole fondato sullo convinzioni giiiridicho popolarl. — 7. Come i Governí stessi no ricoiioscono 1'autoritii. — 8. Futuri progre.s3i dei Diritto internazionale. 1. — La parola Diritto intesa in senso subbiettivo denota la íacoltà legittima spettante a ciascuna persona di fare, di agire e di richiedere da altri che faccia o si astenga dal fai'e. In tale significato esso denota quindi Ia potestà personale che :iascuno ha di fare e di godere tutto ciò che le appartiene in 2onfronto delle altre persone che non devono impediiio. Cotesta Dotestà trova sempre ilsuo fondamento siillalegge, Ia qualedichiara, ietermina ed assicura il rispetto dei diritto spettante La parola Diritto è pure intesa comunemente in senso obbiet- ,ivo per denotare cioè il complesso delle regole giuridiche proluilgate da chi ne abbia il potere ed ordinate a determinare e jovernare i rapporti, che trovano il loro fondamento sullanatura imana e che vengono ad essere stabiliti tra le persone che con- ^ivono in società. Intesa in questo senso la parola Diritto denota ;empre il complesso di tutte le leggi riguardanti iin ordine di rap- )orti 0 un ordine di persone. r } 1 — Kioiu:. Dir. iniern. codifProf. [‘ASQUALK FlOUlía ciascuno.

3 Concctto yenerale úel Dh'itto hiteniuziotuiU' Intrtidtizionv — CujtUohi J. To^íi ‘ii (Ipnníiilnfi líh-iUr. ‘i i i ii i ● ..n, Quello clie cliciaiiio uppansce piü evideiiteniente Hspetto al DIritto L.UÍ5I bi uenouiina umiio civilo il coniplestío delle loQíri piO' ‘‘ ‘ ^ j i mnlanfp dnl lPD-i«iTfni*o .^ci. i,-o ● ●● ^^'^“iii^orclale, ma non è men vero rispetto ad ogiii altra parte dei muioaie aai legisiatoie pei cíicliiarare e governare i ranporli dellf . . n i ● i ● nprannp npih í.cv,.Kio Ar.u i u ● i ... ● r -Hí posiüvo. Richiauiale alla menioria quello che era m tempí peuone nelia ceichia delia loro vita privata e per tiitelare i diriU* ^ -i r ●*» a u phpapiT5Pnm fii ooco c- n n- -u ● . i f'**'’* ° meiio remoti il diritto delia famiglia: il diritto delia piocíie a ciascuna cli esse spettano: Diritto coniinerciale il coiupIgssí* _ i .p : j: -u ● .● 1 ● -un Pi’*6tà: Q quello derivante dai contratti e dai fatli deli uomo. e vi dl leggi, che governano i rapporti derivanti dal commercio: DiriUo ,,, npmlp il pnmr.i«o TI ● i n i 3 iií ^^‘0''erete che tali matorie non erano dapprima legolate da certe penaie ii complesso di leggi che governano ord natn p^PTviy o de i oiainato e^eici/io giibito iin lungo período preparazione e di elaborazione e che quelle regole che oggi tiovansi promulgaíe a forma di leggi, non rappresenlano un comando ai-bitrario ed incosciente di un’autorità siiperiore, ma che sono ^ State invece la piii perfetta espressione delle regole che giado a grado si sono andate svolgendo nelia coscienza dei popolo e tntpnrlpn.ln ' I ; clie sono state riconosciLite le piü aclaüe a governare i rapporti, tendendo cosí le cose si puo sollevare un serio dubbio, se ci» .-iguardo al loro sviluppo e alie esigenze storiche, social! esista eftetUvamente nn Diritto internazionale, mentre che mand" ^ ' P tra gli Stati un siiperiore legitthno die abbia l’autoritii di prod»' g mare la legge ed il potere d’imporne 1’osservanza. _ che'si svolgono . considerare elie tutte le forme di raP' fatta coesistono, manchi nn complesso di regole redatte por.i, , quah trovano il loro fondamento sulla natura umana e cH' „ forma di le-^i ma non si può da cio dedurre che manchi dei mteicedono tra persone di falto associate devono reputarsi son>' tmto il Diritto Internazionale. messe a certe regole senza delle quali la societá di falto no" Per rimuovere tale dubbio deve bastare 1’avverlire, che la societa polrebbe .nantenersi e conservarsi. degli gtaü è nn falto storico e cl.e inollre è nn fatto nalurale e ●ivenza degli uoniini nelhí societa. liberta e che ne puniscono gli abiisi. Diritto cosí inteso accennerebbe quindi ad un comando imp^' rativo da parte di chi abbia la suprema potestà rispetto a coloif che siano sommessi airautorità di lui, e che in forza delia si'** sLiperiorità abbia inoltre la giurisdizione per costringere tiitti riconoscere rautorità dei _.j al certo coníestare che, rispetto ai rapporti nelia societa internazionale tra gli Stati, che di — Non si può Conviene non Bisogna inoltre ; porti uinani è vero che le e specie di i''**? «ocessario, cosi come lo è la con\ , i‘egole giuridiche trovansi pronuiigal® '●^iccoine ruomo non può essere sufficiente a sè stesso e io\a.i torma di leggi,mainsostanzaquesterappresentanol'ultimaespi’e=' spinto dalle sue tendenze e dalle sue esigenze naturali ad assosione e le le^ole di tali rapporti, che si sono svolte grado a ^iarsi cogH aitn uomini, cosi gli Stati sono CO Ia cultura e colla civiltà nelia coscienza popolare e che ha^^'’ non potendo nessuno di essi farne a pnma assunto ia forma di convinzioni scientifiche: poi di esigeJ^^ vie meglio i vanta«^gi dei viver civile e per provv lundiche: poi di diritto consuetudinario e da ultimo lianno avi'*' Prochc utiiu; la pm completa espressione colla forma di Ogm parte delia legislazione c stata preceduta da un pei preparazione e di lenta e successiva elaborazione, per lo clie sempre verificato, che le regole, che .sono state poi proniul forma di leggi, hanno precedentemente esistito nelia cons ●e che sono state osservate avvertire, che rispetto alie altr spinti altresi ad as meno per conseguiie ●edere alie recisocr a. fiitto natiiralo e necessário, e ■he cotesta societa costitui- . , sono andati grado a grado svilnppando ed alhygando, per :gata lo che la detta societh si è inantenutn, si è conservata, si e co - uetucli''' solidata, conviene pure ammettere, cho tutto cm non avrebhe cl^"' Potuto veriOcarsi, e non potrebbe viemeglio progred.re, se non wO ^í'a, se la societa degli Stati è un colla civiltà i vincoli c precetto legislah' ●iodo ^olia cuitura e : I sí scono e mantenute in forza delia natura cose e delle reciproche esigenze e ntilitá.

Conceflo (/enerale dcl Diritto internozionale Introduzionc — Capitulo J. tando inlatti Ia storia, e spingendo dentro di essa lo sguardo indagatore íílie hanno Impedito o ritardato il riconoscimento di una legge fossero ammesse e non s’ammettessero certe nonne adalte a rcn* dere possibile Tordinata coesistenza degli Stali medesimi. Avrcbbe mai potuto mantenersi e conservarsi la so<netâ degl' Stati e vivere essi in mutui rapporti, se essi non avessero riconO' sciuto certe regole gturidiche adatte a determinare la siera delis liberta e dell azione di ciascuno diloro? se non ognuno deve ammettere, che sono state molte le cagioni coniiine tra gli Stati civili, legge destinata a stabilire una comunità di diritto tra i medesimi, ed a trasformare la loro società di fatto in una società secondo Tordine giuridico. Giova innanzi tutto avvertire, che un complesso di regole giufidiche ordinato a governare la società degli Stati e adatto a sta bilire le norme delia loro coesistenza, ammettendo un Diritto poteva entrare neanche di fatto tra 1® avessero proporzione osservate certe norme adatte a stabilire Ia giusla azioni e le inazioni di ciascuno di essi per coesistere e jirovvedere airordinato sviluppo dei loro mutui rapporti ? A chi bene tutto coU' sideri deve riuscire chiaro che si può soltanto constatare che nell» attualità manchi un Digesto di leggi dei rapporti ÍnternazÍonal>i cosí come lo si trova a riguardo dei rapporti di diritto privalo civile o commerciale, e di quelli di Diritto pubblico che trovausi pure regolati dalla legge costituzionale di ci non per tanto non si nale esista. — Una circostanza che comune accettato dalla generalità íislle aspirazioni, prima che non fosse slato compreso il concetto delia non comunione giuridica delle genti diverse. Un grave ostacolo a fare ammettere tale concetto si trovò dappvima nella tendenza di tutti i popoli a vivere isolati e nei loro sentimenti di diffidenza verso gli stranieri, dal che derivo la falsa ●dea di restri che --- ciascun paese, nia può contestare che un Diritto inlerna/d*^' la cerchia delia comunanza di diritto tra le genti soltanto che appartenevano alla medesima patria. Cosi accadde in Urecia. La comunanza di lingua, di genio artístico e scientifíco, di ●'eligione, di costumi fece ammettere Ia comunanza di diritto tra le diverse ingere non giova dissimulare, e che ingend’^ a primo aspetto unagiusta sorpresa, si è, che non ostante un iung^ lavorio per ridurre a regole chiare e precise e accettate dagli Sta*’ quelle clie clovrebbero governare la loro ordinala conviveiiza « la escluse tra esse e gli stranieri, città elleniche, ma ^«sendochè i Greci consideravano barbari tutti coloro che non appartenevano alla Grécia, ed i filosofi favoreggiavano tali orgogliose tendonze. Platone considero infatti Tumanità divisa in S^eci e barbari, ed Aristotile insegnò che i barbari erano pie- ^●estinati dalla natura per essere assoggettati con qualiinque ’uezzo ai greci. Un altro ostacolo 1’ordinato sviluppo di tutti i nazionale, non si si rapporti umani nella società inti^^ Uuseito ancora a mettersi d’accordo. Le regol^ dl D.ri to mternazionale accettate dalla generalità, e alie quaü s ata atü.bmta I autorilàdi legge positiva conume, rappresentan'’ m venta una parte niolto piccola dei Diritto internazionale, * bisogna po. aggiungere cl,e neanche hanno fautorità di legge po^*' l.va nspetto a tutti gli Stati dell’universo, ,na soltanto rispetto ^ que numero piü o meno limitato di essi, che si trovano alio stes®" hvello dl cultura e di civiltà. Per lo che t che la nella pretesa superiorità di certe accadde rispetto sMncontrò *9-2ze fondata sulla loro credenza religiosa, come Stati teocralici, tutte le fuori dei Diritto comune credenza religiosa. che considerarono rf e giuocoforza riconosceL parte p,ü considerevole dei Diritto internazionale si tro'" tuttora nel periodo di lenta Tale fatto genti che non ammettevano la loro ostarono poi le intemperanze smoderate delia política conqui- ^^fiice, come accadde presso i Romani. Uristo proclamò Tunità dei genere umano e la fratellanza di popoli e pose cosi il concetto dell’umanità nella forma piü completa, piíi grandiosa, che doveva condurre a Vi successiva e progressiva elaborazioi^^ può sorprendere a prima vista attenlamente Ia condizione nella tora la società internazionale, si arriva a coniprendere che n puo essere cagione di grau meraviglia quolio che accade. ma consicleraP quale si è trovata e si trova Uuti i piü Inrga

7 ('o}ici'Uti (jcucrütv (h'l Difitto itiic)'}iuzionale 6 liiírodiizioitc — C(ipiioh) 1. terno e all’estero, tutto í’u assorbito dall'interesse dei Principe e delle dinastie, riconoscere il principio delia coiinmanza giuridica tra tutle genti, ma si frappose un novollo ostacolo , e questo proveniif dall’e5sere stata falsata la dottrina di Cristo in consoguenza dell^ esagerate pretese dei Papato, che condussero ad escludere la comunanza di diritto tra i cristiani e non cristiani (1). Quando poi dopo le guerre conibattute ai tempi delia Hiforn^® si arrivò finalmente ad ammettere la comunanza di diritto tral^ naturale che la politica internazionale dovesse era essere incerta, confusa, oscillante, perchò essa si proponeva di risolvere il problema internazionale, senza tener conto dei diritti dei popoli e degrinteressi comuni delle genti, ma subordinando tutto agl’interessi speciali dei Principi. Per dare al movimento iin indirizzo piü niestiere innanzi tutto che i popoli acquistassero tanta forza da obbligare i Principi a riconoscere che al disopra dei loro particolari interessi doveano essere posti quelii dei popoli e delle nazioni, ® per conseguire tale intento era indispensabile risolvere prima it problema deli razionale, faceva di di genti che avevano diversa confessione religiosa, e nel trattato Westfalia 1648 si arrivò a proclamare solennemente Ia separ^' zione degli interessi delia Ghiesa da quelii dello Stato, il lavorio per istabilire regole giuridiche adatte a tutelare 1’indipenden^íi* degli Stati trovò un nuovo gravissimo ostacolo nella mancan^''’ di pensieri uniformi intorno alie reciproche utilità ed intorno base razionale degl’interessi nazionale e delia sua legittima rapa ciò si è combattuto dal 1815 ai giorni organizzazione presentanza. Intorno nostri U)a si è dovulo percorrere un lungo cammino prima di ottenere che la teocrazia, lademocrazia e 1’aristocraziasi fondessero insieme, licotioscendo clie sulfinteresse di ciasciina classe doveaprimeggiare 'hnteresse dei popolo e 1’interesse nazionale. È occorso poi che losse organizzata la legittima rappresentanza degf interessi dei popolo e delia nazione. di mestiere inoltre che certi errori inveterati a nguarco 'íeghinteressi nazionali; a riguardo dei modo di accrescere la ric- *^^^cz2a pubblica e provvedere alia prosperità degli Stati fossero <^orretti, e che la scienza mettesse in luce i principii piü adatti armonizzare e centralizzare i vari interessi dei singoli Stati il coiicetto delia conninione delle genti tutto quello che può comum. Non reputiamo opportuno di entrare in particolari. perchè occo' rerebbe scrutare e sviluppare la storia pubblica e la storia segí'®**' si paesi; far conoscei'^ lo infíuenze che provennero dalle false idee intorno ai fini ed missione dello Stato; intorno alie basi delia grandezza polit'*^^ e delia grandezza economica di ciascun paese; quelle che fui’0^'^^ la conseguenza dei sistema mercantile, conosciuto sotto il di colbertismo; quelle che furonola conseguenza delia voluta nec6'_ tutto ' , delia politica e delia dipiomazia dei diversi sità dei cosi detto equilíbrio político, e via dicendo ci obbligherebbe ad andare ad ma per le lunghe. A chi bene consic^*^^^ tutto il movimento internazionale, dal costituirsi degli Stati pendenti in conseguenza dei trattato di Westfalia fino al Congi’^^' di Vienna dei 1815, apparisce evidente, che il grande problí^*^^^ m ‘^laniera da far diverse nascere tondata sulla loro solidarietà circa ^Putarsi dbnteresse internazionale. ^ '^onie poteva nascei-e im Diritto conuine ricoiiosciuto ed accetdimeno dagli Stati civili, prima che nella coscienza de, popol, fossero nati e non si fossero sviluppati sentmienti e pensieri ““■foi-mi intorno ai principii adatti a governare la loro coesistenza ^ocietà internazionale, ed effleaci ad accrescere le reciproche assicurando cosi la prosperità di ciascheduno ci essi alii bene consideri tutto ciò che abbiamo soltanto accenna il Diritto internazionale che si voleva risolvere fosse questo: gli Stati potessero coesi.stere di tal guisa che V indipendenz^^ ciascuno non corresse peincolo Siceome però lo Stato, i suoi interessi, le trovare il modo í) ● ii^' fmalità oh sue ^hilità, _ (1) Vedi nella mia opera Dir. inteni. pubh., 3=^ ediz„ i capitoli che si riscono alia storia dei Diritto internazionale, e gli autori ivi citali e palmente Laurent, Hist. ãu Droit de--^ ge>is. Vedi pure VAppeudice 1® .seg. Coiisiderazioiií Genemli siti Tnittati. deve i’i ^luscire agevolo Io spiegare, perchè

9 CunceUn yencrale de] iJirilto inteniazioimlc 8 Iniroduzione — Cti/nfohí L Intorno ad altri rappoiti, le regole trovansi stabilite in forza delia consuetudine da parte degli Stali. Ed è pure un falto meritevole di considerazione, che ai gioini non vi sia alcuna parte dei mondo, che possa considerarsi completamente sottratta alTimpero di ogni regola di Dirilto internazionale. Non solo tutti sli Stati delTEuropa e deli America, ma si trovi tuttora nello stadio di elaborazione, e come sia veranienU piccolo il complesso delle regole accettate dalla gcneralitcà con rautorità obbligatoria di legge. Tutto si spiega tenendo presentfi due circostanze di fatto, cioè: rt) che intorno a molti punti non si sono ancora formate 1^ convinzioni giuridiche uniformi; b) che la rappresentanza legittiina degrinteressi dei popolo ^ delle nazioni, quantunque trovisi attuahnente organizzata nell^ massima parte degli Stati civili, non ha ancora acquistata tanta forza e tanta influenza nel governo delia cosa pubblica da contrO' bilanciare le influenze potenti e tradizionali delia politica, talvolta ambiziosa e con tendenze conquistatrici, talvolta incerta, confusa^ oscillante sotto le influenze di certi errori circa l’armonia degl' interessi nazionali cogl’interessi internazionali. 4. — Non ostante tanti gravi oslacoli è un fatto meritevole moita considerazione che, a misura che la civiltà si è sviluppata ^ si è estesa nelle diverse regioni delfuniverso e che il mutuo coni' mercio ha stabilito ed intrecciato gVinteressi comuni di genti divers^' ed ha fatto nascere tra di loro mutui e reciproci bísogni, si ^ andato allargando nella coscienza dei medesimi il sentimento o meno illuminato di certe regole di diritto comune adatle a regO' lare i rapporti in forza dei mutuo commercio stabiliti, ed ilfntt^ ■è il seguente, che cioè intorno a certi rapporti dMnteresse comni’^ trovasi già stabilito un Diritto uniforme, che ha rispetto agli Stati, i quali ne hanno riconosciuto per reciproco coU' sentimento la forza obbligatoria. Intorno ad altri rapporti le giiuidiche liovansi tanto saldamento e fermamente diffuse coscienza dei popoli civili, che nessuno dei Governi osa scerne rautorità o reputarsi esonerato dal vispettarle. Intorno altri rapporti d’interesse comune è tanto concorde 1’opinione prmcipali pubbllcisti, che non si può fare a meno di considera^ le regole da essi elaborate nostri queili altresi delPAustralia, delPAsia e delPAfrica hanno ricono sciuto rautorità di esso: laonde ò avvenuto che l’impero delia Cina, quello dei Giappone, Ia Birmania, rimpero di Annam, il regno di E*^i‘5ia, il regno di Siam, ed altri degli Stati asiatici, come sono ®ntrati in rapporti con gii altri Stati piü civili, cos'i con trattati 6 convenzioni hanno riconosciuto regole giuridiche di Diritto intei- ‘lazionale. Lo stesso è accaduto per gli Stati de]l’Africa, e rimpero «lei Marocco, la repubblica di Libéria, il regno di Zanzibar, rimadi Tunisi ed nato di Mascate, il regno di Madagascar, la reggenza ‘^Itri Stati hanno riconosciuto, entro Hmiti piü o meno larghi, le i’egole giuridiche di Diritto internazionale degli Stati pm civibDalle quali cose tutte giova concludere che quantunque ai gioini ‘"■ostri manchi in sostanza un completo digesto di leggi inteina í''*o^ali, le quali riunite sistematicamente come qiielle che regolano ‘ i'^Pporti delia vita civile, dcl commercio e via dicendo, rappre- ●^entino il OiHtto internazionale vigente, non si possa per questo che non esiste tra le genti alcuna comunanza di Dintto, ® la società di fatto degli Stati si mantenga e si conservi senza ^^gole giuridiche. ^ chiun torità di leg^^ au que volge rattenzione senza preconcetti al a ' società internazionale, cosi come essa \ 1'iuscire chiaro, che è vero che non si sia ain\a m ^ ‘^lla medesima una forma di organizzazione alie società politiche, che cost.t . - tanto soggiace alia incominciato delia deve ri discoJi^. ò a ha Potuto esser fatto rispetto i diversi Stati, ma che essa non pei - «1 all’autorità clel Diritto, e che tutto ii iiivono ' degli sclenziati fmo dai tempi di Albenco Gent.le P o -0 per opera degli statisti, appogglí^to per a necessi ^ ^^ssimamente dai Governi dei popoli civ de‘ ●e fo lí» e formulate come 1’espressione i nostri tempi; p^i’ esse pure vanno a poco a poco acquistando rità e forza obbligatoria rispetto ai Governi dei e per \o manifestazione dei sentimento giuridico dei chè avviene che ®eguit Cose ili, ha mirato e mira iv# paesi piü Cl'

10 Introrluzionc — CapUolo 1 11 ('ohccUd ijcnviale ãcl Diriltv internozioiialc costantementc a trastbrmare Ia società di fatto degü Slati in uiU' vera società di diritto e ad escogitare un sistema di regole adatlf a provvedere alFordinata coesistenza clegli Stati ed aII’ordinal^' sviluppo di tutu i rapporti che si svolgono nella mac/7ia 5. Non sono pochi i risultati già ottenuti, e ci basti ricli''*'' mare 1 attenzione sulle principali trasformazioni già compiute omaggio ai principü dei Diritto generalmente rieonosciuti. Per qiielio cho concerne le regole di diritto positivo che formai' oggi il diritto comune degli Stati civili e che hanno rispelto essi 1’autorità di leggi, uno degli esempi veramente importaiit' è quello che ci porge la dichiarazione sottoscritta il 16 aprile a Parigi a fine di stabilire un diritto uniformo a riguardo di alcua punti controversi di diritto marittimo in tempo di guerra. In virt'' dl tale dichiarazione, originariamente sottoscritta daiplenipotenzi^^ delfAustrla, dellaFrancia,dellaRussia,deliaSardegna edella Por*^ Ottomana,che sottoscrisseropure il Trattato di Parigi dei :í0 dedo stesso anno, furono proclamate obbligatorie per le su dette, e per le altre, che in seguito avessero fatto adesion^' le seguenti massime cioò ^lessico accettato le deite massime in parte soltanto, imperocchè fecero la riserva a riguardo delia regola che concerne faholizione dolla corsa, non si può fare a meno di ammettere, che rispetto neirattualità regole di diritto positivo due suddetti Stati siano le altre tre massime soltanto, e non quella che concerne 1’aboli- ^^'one delia corsa. Rispetto poi agli Stati üniti d’America, avendo espressamente dichiarato, che avrebbero fatto adesione alia niontovata dichiarazione di Parigi, qualora fosse stalo stabilito come massima il reputare inviolabile la proprietà privata dei citladini di parte nemica in tempo di guerra, riesce evidente che 'Tiassime suddelte non hanno fautorità dei diritto positivo cosi deve dirsi pure a riguardo fatto adesione alia ir essi le 1‘íspetto agli Stati Uniti d’Ameri f i tutu gli altri Stati, che dichiarazione íca, e non hanno fin ora suddelta. Altre regole di Diritto comune concordate per governare i rapche derivano dal commercio internazionale sono sfatestabilite. Stati ● la navi- hanno infatti riconosciuto norme uniforim pei ^^2Íou0 e la rotta marittima a fine di evitare gli abboidl deile na , códice internazionale pei segnali delle navi, e noinie con oiism-a^.g il tonnellaggio delle medesime. II fntto poi pin di considerazione si è quello deiraccordo intervenulo per '^*‘0 la liberta delia navigazione dei fiumi internazâonc giuridiche erano state slabilite nell’aUo finale dei '^nna dei 1815 agli articoli 108 a 116, ma posteriormen e so ■i coiivenziom, tra le 1868 relaün per 1“ la corsa è, e rimane abolita; la bandiera neutrale copre la mercanzia cezione dei contrabbando di eC' falta neniica, assicuiT guerra; la mercanzia neutrale, eccottuato il contrabbando di guerf^*' non e sequestrabile sotto bandiera 4° il blocco nemica; per essere obbligatorio dev’essere effettivo, mautenulo da una Ibrza sufficiente ad impedire realmente l’»'' cesso alia costa dei nernico. I plenípotenziari medesimi ebbero massime suddette non State qiiali ‘''●a alia Per la aonipletate ed allargate colle particolai fammenliaino quella di Manheiin dei 15 navigazione dei Reno, quella di Dresda dei 1 P navigazione delfElba e quella dei 2 n /^''■gazione dei Basso Danúbio, e taciamo ^'^ispetto conside^. oveinhre 1865 pci delle altre. V cura di dichiarare, ch^ sa>'ebbero reputate obbligatorie, che le part,, le qual, sottoscrivevano la dichiarazione, o che in aví'' niie VI avessero fatto adesione, ed è per questo che le sudde“ massime devono altualmente reputarsi come regole di diritto p»®'! i™ r^petto agli Stati soltanto, che con espresso consenso si bO^' accoidat, a nconoscerle, e che si sono obbligati ad osser'/ duiante la guerra. Conseguentemente la i oramai dei negri puossi alfabolizione dei commercio come Diritto comune ch’esso ●itenersi inibilo deve 1 ente in forza delia dichiarazione «°«fe-cnza di Berlino dei 26 fcbb.'am^lS8 tale riguardo! In altri tempi S^nerale ; ^^nanio ^ntischiavista sottoscrilto a Bi nainniino è stato fatto a avendo la Spagna 1

lo C<»uH-(U> <feiií'f(tic de/ Diritto intenutziouulc 12 Inlroduzioue — Cai>itolo í. ad esemplo quelle che concernono Tunificazione dei sistema métrico non solo il conimercio dei negri non si reputava in opposizioP col Diritto internazionale, ma il diritto di eserciíarlo ora ricoro ^^abitite coita Convenzione dei 30 maggio 1S7Õ: quelle relative airUnione telegráfica internazionale dei 10-32 luglio 1875; quelle relative alfUnione iiniversale postale dei 1° giugno 1878: quelle sciuto nei trattati, i quali ne regolavano Tesercizio (1). Rispetto ai diritti di guerra non ancora puossi dire stabilit* un Diritto comune, ma è meritevole di considei-azione il tentali''' ''aglia poslali dei 4 giugno 1S78; quelle per la tute a fattoperistabilirlonelIaConferenzadiBruxellesdelSTa-^ostolSÍ* lettorarie ed artistidie dei 9 seltembre 1886 per Ia IlprogeUopresentatoallaConferenza,riunltainsegmt’oall’invil' delia proprielà industriale dei 20 niarzo 1883; per delia Rússia, fu discusso e modifieato, e se per le difficolbà sopraf dei cavi sottoiuarini dei 14 uiarzo 1884; per Ia navivenute non fu definitivamente approvalo e proclaniato obbligs- pel canale di Suez dei 28 dicembre 1888; e laciamo i torio a riguardo di tulti gli Stati rappresentati nelia Conferenz» eonvenzioni d'inleressi eoniuni d. inmor, ‘™P°“ ^ stabilisce nonpertanto un precedente di molto rilievo clie vaK „ - Pas^siamo ora a considerare, che altre legole g a eonfermare come i Governi sentano il bisogno distabilirèmedianf '"’P°‘danti non trovansi un generale accordo nornie írini-MifUir:. » -r niiíl' autorità di legge mediante un trattato, ma puie na .■egolare i loro rapportrdLnte Í lÍ- -'^a autorilà che deriva dalfaccordo che si è gere, per quanto è possibile i dmni clm ^ ® J“™iato inlorno ad esse in forza delia cultura e delia civilta, che parte atliva nelle operazioni militari. ^ nzioni gmridiche dei tempí nostn. Alcune regole nonnertnntn d i o í* secolo passato e nel principio dei nostro si amme Diritto comune in tempo c Ir t leV ® T" convenzione di GilZ d lio ‘™vans. stabilite in forza d ” .orlo dei território, che gli apparteneva. e di cui a liberta gb era addizionale dei 20 otlobre 1S7S , r ' di disporre. Goteslo concetto prevalse in qnelfassemblea guerra d nol. ‘”1 formata dalle Potenze coalizzate contro Bonaparte, e usare’le palie IsnbÍ cbcluarazione relativa alla pr riunite prima a Parigi, poi a Vienna uel 1815 per dare un asselto scritta a Pietroburgo I 11 dic!mb 7° ''' " d'' “"'Eoropa, e ripristinare i possediraenti territorial, nello ... m,«„ di s,.„ .nteress. comuni, cornmerciali o induslriaii. Tali |n virtá di aeeordi e pairira di éssi stabiliti secondo i loro proprii (1) Ne. n-aii . ,■ . ^ ia clausola che le assicurava’nm”to^'^ fece consa‘^*^‘^fi cta parte dei niedesimi. . nelle colonie atnericane' 1 Vedi commercio dei nf|,. Usi í^^ .stabilito che la potestà dei monarchi era assoliUc . siENTO dei 20 marzo I7I3 , ^o^nz^ne particolare detta ‘'HteressP U ● ’ f ! ^ 7 nPr=;oniflcatO in quello dei Utrecht il 13 lúgiio 1713. " f/eneraicsoào^c/ií^'' '^^i popoli doveva riteiiersi persomiicaio i tempo di bizione di Non mancano altri lite tra relativi

15 CoucvUo ffiwmh' (h-1 Dirifl» intenio:Miolc 14 hitroâiizioiie —, Capi/olo [. principi: che le parlizioni territoriali potevano essere giustificatf si sia paese ò neli attualUà difíusa nella coscienza unhersale clalla necessita di mantenere Tequilibrio poHtico: che ai monarcl" tutti i popoli civili, ed esercita Ia sua fbrza assoluta ed impei^ativa rispetto a tuUi. í Sovrani ed i Governi hanno conseguentemente sentita la necescompeleva il diritto di intervenire e di adopeiaie la forza por inip^^ dire qualunque atlentato alTequilibrio da essi stabililo, ed all® conservazione dei possedimenti territoriali a reciprocità da essi me* proclamare e di riconlermare Ia regola dei iion inten enlo desimi garantiti. |^*nanzi alie rappresentanze dei popolo, e ci basti rammentare che Oggi invece è generalmente riconosciuto che ciascun popolo ^ ** di Prússia, che nel 1815 aveva sottoscritto Ü Uatlalo delia autonomo, e che può con la piü completa indipendenza stabili^^' Alleanza, che stabiliva il diritto d intervcniie e soccoireui : che tale su** ^ ^‘^ciprocità con ie armi per mantenere 1 ordinaniento polilico ai e clif Sovrani stessi stabilito. nel 1860 inaugurando il 14 febbraio la seí=- mutare o modificare la própria costituzione politi diritto non può essere limitato peirinteresse dei principe: gli altri Governi non hanno mai il diritto d’intervenire e d’intVaH^' dei Parlamento cosi si esprimeva: ; li' 'dna convinzione í'a progressi Irionfanti cosi tia i Go^elnico comunità politica ha il diritto ca mettersi con la forza nelle faccende interne degli altri paesi- ^ tal guisa, senza che la regola sia stata scritta in nessun codico ^ Popoli, e questa è, che ogni proclamata da alcun superiore legittimo, è stata generahnente ricO' ,1 dovere di provvedere allnnterno nel modo il pm indipenc t ^ noscluta come norma giuridica dei rapporti internazionali e g^Io' osige la prosperità, la liberta, la giustizia, e che a oi^ sarnento rispettata a riguardo di tuUi gli Stati civili deirEurop^' itare di ciascun paese non è destinata che a piotegoOie t e deirAmerica, che lianno poUUo provveclore con la piü co.npK^'’ “«lipendeiua piuttoslo clie a soverchiare indipendenza alia própria organizzazione politica sotto l’cgi(l!> ^ che concerne i diritti delia ' ^l^risDetto dei pnncipio dl non intervento da parte dei Governi stranieri, conviene pure i‘'^onoscere c i Cipio ad essi imposto dalla potenza superiore delia pubblica oP'" | shmpone oraniai a tutti i ^ nione ed al quale nessun Governo oggi oserebbe contravveni^'; J quantunque la regola non trovisi elevata . In foiza dei rispetto di tale legge molti falti veramente imP"' lo ® comuiie, riconoscoi P eompiuti in Europa ed in America, e basti i-»"'' quem 'aTlodimento di quei mentaie che no. Italiani abbiarno potuto costituirci come diritt; ü 'T ostanziali delia perindipendente e poi accogliere il voto dei romani, e stabilir<^ , sonaip ■ ‘ ,ome una regola nostra capitale a Roma, e che tutti gli altri Staü hanno sentit» com„ “rrcivíli che quelü, che ^overe di non mframmettersi in tutto ciò che concerne l’org«'’.' , « dico,m mternazionale per gli ’ j„tangibili non azione poh .ca dei Regno dltalia, e di non essere autoriz^^P solo ''''TlÔ cioè dello State a cu. u e f- P'“ K tC bens', dei Diritto è dalI IM f ™«desimo era stata co..^^ ''>t<H-na^io?f““"'’'' te a tutti gli Stati dello dali Italia ad esso assicurata. Uui\ ^'^^^íile e conseguentemente di ftont ziot‘Ireir7"‘' P"- mutame l "noir riconosciuli glumpo^-P?' da tanti sono stati * bro,; i,„,n,aUonal (1S7Ü. p. 3UU), üh-o,m»^ ■ ■^a^Quf.myxs. ihi DroU Mfrn., ,1‘ ; 1 intebP' armato negli affari

17 Cunfefto (jeuerolc tlel Diriito iiitefnuzioiiale hUrodiizione — Capitolo 1. 16 — I Govenii stessi d'altra parle non disconoscono che Ia siderato fuori dei Diritto coinune, negando a lui Ia facoltà di acqui' ° lecipioca condotla deve essere modellata non solo alie i g stare la proprietà e di trasnietterla a’ suoi erediV Chi oserebbf stabiiite ed accetlate mediante i lialtati aoleni facollà ®»pulati, ma che ioro incombe altresi di agire secondo i pnncipn ■si Diritto riconosciuti ed ainmessi dalla generalita. 7. Chi oserebbe oggi sostenere che lo straniero potesse essere conconciliare coi principii dei Diritto internazionale moderno la che una volta si attribuivano i signori ed i sovrani di appropriaiIn nota dei Governo i beni dei forestieri morti sulle loro terre? Chi oserebbe riph' ‘ documento di Stalo. il quale è una « c « dei COS' Gran Brettagna alia Rússia nel 17S0, è detto cosí: -ua '^laestà ha agito verso le Potenze amiche comuni in conformita dei lor stinare quella condizione di cose che fu la conseguenza detto diritto di albinaggioV Oggi gli Stati civili riconoscono che il diritto di proprietà e Brettagna, ed in 0 niodo di procedere rispetto alia Gran cliÊ ^onformità dei pià diiari principii generalmente riconosciuti come i * ^ Quali non sussistono trattafi „ (!)● . ^ degna delia piü grande considerazione Ia seguente nota dellí* direita dal Governo russo alie Potenze alleate a fme i la loro attenzione sulle atrocità commesse dai Turchi sua inviolabilità non è un diritto esclusivo dei eittadino, ma debba essere altribuito cosi al eittadino come alio straniero, sab'*’ soltanto certe restrizioni giustificate dalla necessita di tutelaré diritti e grinteressi dello Stato? L’Tnghilterra stessa, la quale considerava 1'organamenlo proprietà immobiliare strettamente connesso col suo organanicni^ Serb‘ politico, e che perciò negava dapprima alio straniero la íacol^^ . ' termine a tante '^5 e di dimostrare la necessità di porre un 'niquità “ dl possedere gl’immobili, e poi gli concedeva il diritto di de droit derli, ma a tempo limitato, ha dovuto emendare la sua legi®^^ zione in proposito, ed ha in massima assimilalo lo straniero al — un Code d existe en Europe, — dice la citala nota, gei^g fjyj ]oi en temps de paix comme contr S^ierre. Ce palladium de 1’ordre politique tadino per quello che concerne il diritto di aequistare nei de précieux de 1’état de civilisation ^ legali la proprietà mobile ed immobile (1). . luain ^^^''^ersellement adopté, Vindividu pris es arn In conseguenza dei giusto conceito che si ha nei tempi modei^' devient pas pour toute sa vie la propriete deirinviolabilità delia proprietà privata si è ammesso generalmei^^^ droits de conquête sont mitiges, les nations che anche in tempo di guerra la proprietà privata debba esseí*^ ^^Pports^*^*^^’ cruaiité gratuite et arbitraire est ann reputata inviolabile, e quantunque non sia stata ancora pro^’^' « Peuples. ggt mata come regola di Diritto internazionale marittimo che la auguste (iu’une parite^ sur prietà privata nemica, salvo soltanto il caso di contrabbando ce Dour tontes les races ddiomines. C’est en guerra, non debba essere assoggettata a confisca, pur nondim^*^*^_j pom- le bien de Tespèce humaine que a in forza delPautorità che ha aequistato la convinzione borlée au.tribunal des Souverains: c es comune intorno a ciò, nelle ultime guerre Ia proprietà cbefs de la íamiHe ^ (g), nemica innocua è stata rispettata dai belligeranti e non Porte Ia cessation de an gettata a confisca (2). . tem est sans . En vertu invoquant onl le .(1) Of Emjhnd to Ruma, i étrangères, ●la (to!. XXIII. p. 347), .1/0»*/^®^'’ llimore (voI. 1. p. 21). R^cneil des traifés par hi Russie avec '^'Gl í»"' (1) Confr. Act to avienf relatinq thc Uuv to ihe legul condition of ^>'ltf‘ suhjects (33 VicT., cap. 14. 12 marzo 1870). (-1 Uonf. la mia opera Dir. inteni. pithh., vol. III, 3" eiliz.. §«? lõPl®' t. ■ les Pttissances bl. e?' interu. c»Uif.

Iiilro Itiíione — C’<i/iitolo I. 18 Conceito t/cncrale dei Dirllto hiieniaziomile 15) Da tuüo quello che siaiiio andati dicondo ê giuocoíor/.a conclu' quieu (1), refleUo dere, che la Società internazionale non sussislc senza ordinanieiiH mutui e reciproci bisogni. inului e reciproci inleressi, nmtui giuiidico: che questo non ha avuto ancora la sua forma perfcH* Pi’oci sentimenti di ma che nondiineno le cose non procedono tanto niale come a prio*^ naturale dei coimiiercio si ê di far nascere e reciconuinanza giuridica. SI può diro con ragione che un sentimento generale si aspetto si può supporre guardando siiperficialmente. Molto è stalí a niano a mano aliargando neiranimo di tutti, che cioè per risolgià fatto e Tavere allargato I^autorità dei Diritto internaziona'' le questioni che toccano direttamente grinteressi di ciascun che prima era considerato limitato per !a sua autoritã ai soli Popolo ed impedire che s’ingrandisca la cosi detta questione sociale, crisliani: Tavere concesso non solo alla Turchia, ma altresi f ‘^^‘spensabile di risolvere innanzi tutto la questione internagrandi Imperi di Oriente, alla Cina ed al Giapponc, e ad aH^ quella cioè dellorganizzazione giui_. Stati deirAfrica e deH’Asia di entrare in rapporti internazioiia' ati. glMnteressi temporanei e condidi concludere Irattati e di riconoscere piü o meno limitatanieal' ^^oiiah dei Governi e quelli dei popoli e delle nazioni, ma è un rautoritã dei Diritto internazionale nelle loro relazioni cogl) » che \\ movimento deiropinione pubblica in tutti i paesi civili Stati, tutto ha influito ed influisce ad ampliare la portata de ania ogni giomo piü, con insistenza, una politica internazioimpero dei Diritto internazionale, riconoscendo il carattere ve quale miri a mettere al disopra degrinteressi malintesi gsi la pi' Politici dominanti, quelli che toccano piü direttamente PGiila e il benessere dei popoli. Si può dire che Io spi- '^0 sia impregnato da questo sentimento imperioso di misura che Ia rappresenlanza dei popoli acquisla piü '^●a ed esercita maggiore influenzanel governo delie cose quello massiinamente delia politica internazionale. sono a capo dei Governo sono costretti a comprenverilà che fu proclamaía lanto da Washington, quando prese possesso ^ Senato americano, “ clie una verilà fortemente stabilita ’ *^^ie cioè evvi quaggiü un leganie indissolubile tia le una politica onesta e magnanima e le solide ^ggi si va iuridica delia Società clegli e proprio di esso, di Diritto cioè delia magna chitas. ^11 acquisti giu compiuti sono arra di futuri progi’^- È un fatto degno di moltissima considorazione la necessilà P^\hh\\ quale si trovano tutti gli Stati di allargare il commercio intefP^ zionale. Questa necessita diventa di giorno in giorno tanto P‘‘ foi imperiosa come va ognora crescendo il movimento confusu ^ agita ogni classe di persone clie aspira a conseguire una ^ giore prosporità mediante il piü largo sviluppo deli’industrif o dei commercio: mediante la divisione internazionale de) il consolidamento dei ed in che 5 PGaticar 'temente G quella grande delia Precredito, la solidariclü degrinteressi: diante Ia ce.ssazione dei turbamenti internazionali che cagioP^. le peituibazioni economiche da cui derivano le crisi e 1® renze di ogni classe che vive coll’industria, col comniev^^*'’ col lavoro. ii‘ quest Pure lí^ di *'ÍCo popolo „ {"2). delia u^trare pi’osperità e dei benessere di un con falti ed esenipi la verità di quanto aíTei Io sente e lo comprende. Basterebbe volgere Io y 'Hnumerevoli traUati conclusi da tutti gli Stati civ.b icola,. ‘"i i-egole giuridiclie tanti svariati rapporti di loro ‘«teresse, e considerara in pari tempo il movimento dim 0 L’aumento costante di popolazione, che si verifica nella «gu parte degli Stati e raccrescimento continuo dei bisogni press*^’’ non soddisfatti, mettono tutti gli Stati nella condizione inevifí**^^|, dl mutua e reciproca dipendenza per provvedere col internazionale a soddisfare le esigenze delia moltitudine coU-' revole deite persone che hanno bisogno di vivere coiriu col commercio, col lavoro. Ora, come bene ;!■ soii Píirti (2) . Vl-.liv.X. chap. Vl:liv.XX. cliap. iD- ^'^uncuilo il :-{o api-ile 1789. te= il Mon so osservava

21 Tutela f/iuridica dei Dirltto internazionale [utroduzioue — Capitulo I. 20 parlamentare ed internazionale che mira a spingere i Governi ^ eliminare ogni eagione dl guerra, assoggeltandosi a sotlomette^ airarbitrato in ogni caso che nasca una qualsisia controvérsia li* di loro, per acquislare la ferma e sicura convinzione che tutto^ movimento moderno tende a consolidare ed amplificare g!i acqoi=’ già fatti, dando alia Società internazionale una piü completa nizzazione giuridica. Nè puossi immaginare che il movimento nt>' CAPITOLO IL Delia tutela giuridica dei Diritto internazionale. org* intoniüzionalo n,anca m sanzione giuridica. - 10. Inconvenieuti clie ne socialo degli armamenti occosaivi. — 12- Pioteato nei ar a j j *1 ● u t fi 1 r> ● ● 1 In CU' di n-attati circa l'ob1)ligo reciproco delParbitrato. — n. App icaziono debba dai'e ll suo rjsultato hnale. Puossi mai supporre che la C d esso. - 15. Movimento intemazionafo per rniargame la portato. - 16. Proposta tura e la civiltà che haniio saputo trovare l^ordiiiamento g'" i>erma„o„to. - i7. Osaorvazioni 'f Secessiíl dico delia íaimglia, dei Comune, dello Stato dehbano , ‘ concotto di riforma. - 20. La nuova misslone deiCongressi. ---l.ii impotenli a risolvere il problema dell’ordÍnamento giuridico de' niodomo mUa a trovare una forma püi razlonale dl tutela g u.i ic . Società internazionale? II cammino è stato e sarà lento e 1^'^ rioso per la natura delle cu Una delle condizioni indispensabili, atfinchè ogni legge cose: ma teniamo per fermo cue autorità effettiva si è di assicurarne rautorità e di tutelarne tempo e col progresso si arriverà a questo. ● di tutti il rispetto mediante un sistema di mezzi legali. L umone giuridica primitiva deH’umanità fu costituita dalla t^i ' n basta infatti l’attribuire autorità di legge a certe regole giurigha, la íinale sarà costituita dalla società giuridica dei poP ma occorre che abbiano altresi la giuridica sanzione, affmdiventino In pratica veramente autorevoli ed efficaci. arriv^ ^ difficoltà che si è incontrata per un sistema di regole concrete di tutti i rap- - ’ *;Le nascono e si sviluppano nella società internazionale, . altresi difficilissimo fino ad oggi il provvedere alia tute a stabilite, ammettendo un sistema razionale di pio ’G di esse dei! ® ^‘egole àdatto Qí-din ispetto, ed a reprimei ^ Lo che costituisce un altro grave mancamento ^*^ento giuridico delia società internazionale. civile noi troviamo, che vi sono ^ eodici, che determinano e regolano 0 tribun ° e delle atlività, e che nÍt ‘'''atti . legali coercitivi ben stabiliti e e ermi . , V, reprimere i possibili abusi delia hbe. a^ , dei Dicitto è Lsa effettiva ripnstinandone 1 n.pe ^ no? ^‘ato violato. Nella società internazionale n- "‘‘"enti "el'a attualità nè tribunali , hen detenninati per assicurare la tutela dei d.ntto, ad assicurarne il ri le 1’ >íella delle bel L

■2-è riitrhi ijiurhlica dfl Diritto inteniaziomilt' '22 Introdiizionc — Cupitolo II. laoncle avviene, che quando uno Stato abusando delia sua ’*^^^terminato dei lavono delia diplomazia. Siccome P®' ullinw e delia sua potenza violi il diritto di un altro Stato, o non rispe^l nessuno ha mezzo migliore per difendere i proprn diritti che i a riguardo di esso una regola giuridica stabilita mediante il íí fidanza colla própria potenza militare, cosí ciascuno deg i proco consenso, Io Stato, a danno dei quale la lesione dei diril*‘ che mirí a priineggiare, cerca di agguerrirsi a fme di timaie sia stata consumata, non ha altro scanipo, che quello di servira ^el sostegno dolle sue niilizie e delle alleanze concluse 1 unica di tutti i niezzí dei quali può disporre per costringerlo colla forz* efricace di tutela dei proprii diritti. e ricorrere da ultimo a! mezzo rovinoso delia guerra affine Gertamente se codesto stato di cose si dovesse li ^ ottenere che l’altro Stato ripari ii diritto leso o eseguisca í’ e permanente sarebbe giuocoforza il concludere c le =ia impegni assunti; e siccome poÍ in guerra non vince sempre sforzo il dare alia società internazionale un oic mame ■ dalla parte dei quale sta il buon diritto, ma invece Irionfa nientre mancano mezzi legali ralmente il piü forte, cosi avviene, che di questi la rogione s’' Oato che non vi sia un superiore ^ . sempre la migliore. . ^ Potere per assicurare il rispetto dei Diritto comune. ■ ciascuno degli âtati, purchè sia piü forte, possa impunemen “ f ricorrendo da ultimo alia forza, e che quando possa fare a tutti i suoi Questo notabile difetto ha contribuito e contribuisce a mare Pimportanza pratica dei Diritto internazionale, percüè verità deve reputarsi vano ed insufficiente ogni sistema di reg giuridiche relative própria potenza militare, può imporre ai diriUi ed ai doveri delle persone associ»" ^ ^ costringerli a lollerai-e pazientemente la Ogn, qualvolta manchino istituzioni di orfine giuridico adáUe tuL ^ '"«Slio stabilite, deve ‘ .„„,i organizzare la tutela giuridica delle regole medesime, ed efficf ‘mutile rintondiniento di convertire la societa c i a a risolvere le contestazioni che possono nascere nell’appl>‘='‘"'"^ y‘ società di diritto. ,t„noue coloro, che devono restare soggetti di esse alPimpero. veroc), non per tanto considerare che *1“' 1 on giova 11 dissimulare ed il contraddire, che nelPattualitó " ^ “ ®tato attuale di cose renda indispensabí e i ' »i nscontra un sistema di mezzi legali per risolvere secondo ?' 'iuando ® aggnerrirsi continuaniente pei ess stizia le conlroversie, che vann'o sorgendo tra gli Stati nei '' "‘‘'l intraprendere la guerra i-ec,pro« rappnrW*AT»n sole la-polibica d.rimeggia sul diritto- ● Ü diso^d; ™ "Lgli eceessi la forza altres, regna sovrana e per decidere se cèrte pro'’'" dei che proviene dalla pace armata e d g debbano essere aggregate ad altre o da esse clisgregate: co"’* conv;„ «osi va a mano a mano divenendo possedimenti territoriali di ciascuno Stato debbano essere “''dinau""'^ Popolare che debba trovarsi modo di gati 0 ristretti; come Toccupazione di certe regioni possa eS®' cedu^, "“"''‘''onza degli Stati civili.stabilendounsi s ■ attuata e giustiflcata: come e fmo a quando i diritti di sovra" c,.,.,(^.^ '«Sal' adatto a mantenere ciascuno terntonale debbano ritenersi stabiliti e mantenuti evia diX “‘■'d,ca, ed a risolvere la <=ontroversie inle ^ non solo trovasj una grande incertezza a riguardo delle r®? di fgj, come necessário, indispensabile ed i a governare codesti rapporti, nia quello o»*: 1| ^ “ dipendere dall'esito di una guer. :„perioso, ... . .»<; ;>“T" ■ *●"“ "s“,; la p^, " «he pei dato e fatto che nessuno Stato pu nel ®'curezza ed essere piü rispettato. se sia süccesso, non- cou giuridiche adatte peggio si 2, che ogni qualvolta nasce modo d’intendere le regole stabilite, o circa il modo ai e e applicarle al caso particolare, tutto rimane

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2ODU=