Il diritto civile taliano secondo la dottrina e la giurisprudenza vol 1 tomo 10 1890

DELLE IL ^ rp A OCIV T m rr DIR OBBLIGAZIONI 1 JJ JJ SKCONDO LA DOTTRINÂ K LA GIÜRISPRUDENZA ESPOSTO E DEI J)AI PIIOl'ESSOrU CAPORAL! DANTE - CUTURI TORQUATO — FIORE PASQUALE GABBA C. FRANCESCO — GIANTURCO EMANUELE MIRABELLI Pues. GIUSEPPE CONTRATTI IN GENERE LANDÜCCl LANDO LOMONACO GIOVANNI PORRO ANTONIO — SCIALO.TA VITTORIO — V1T> PEB n)RE GIOVANM LOJIONACO l'Klt VMW DI PASQUALE F" Profosâore Or.litmno VOLUME PRIMO ● ODnr.TGAZlüNl D n I. L E I I. I SAVOIA KICCARDO SMARGIIIERI di GIUS. 77. Galleria Umberto L Napoli RICCARDO MARGHIEIU or t Umberto t GIUS. 77. QaîUria 1800 1890 A .J

a- ' 0 v-6. -k.io ■ s IDelle obbligazioni. ii TITOLO IV. ■S .),K‘ . BELLE OBBLIOAZIONI E BEI CONTRATTI IN GENERE (*) SOMMAHIO 4) 11 Diritlo romand è servUo d’arcbetipo al Dirilto moilerno nello slabilimento délia (eoriii delle obbligazioni. — Crilica fatla dall’Acollas al sislema romano; rlsposla alla mcdesima. — Vizio che si no!a nel Codice Napoleone nel melodo di Irallazlone di qucsla inaleria; il Codice iloliano va immune da esso. — Parlizione délia teoria generale delle obbligazioni nel Codice italiano. — Questo Codice, aacbe circa il contenulo délia feoria delle obbligazioni, allontanavasi in parecchi punli dal sislema dei Codice francese. 2) Duplice significalo délia voce obbligazionc ; leoria di Pothier. — Obbligazioni per relie ed obbligazioni imperfetlc. — Definizionc dell’obbligazione pevfelta data da Giustiniano; csamc critico délia mcdesima. — Atlencnza delle obbliga zioni col palrimonio, e in parlicolare colla proprielà; dotlrina del Marezoll.— Figura giiiridica del cmWore e dol debUore\x\ tema di obbligazioni.—Signi- . ticati spcciali che ha nelle fonli la voce obbligazione. 3) Teoria delle obbligazioni naturali; esse non si debbono confondere colle obbli gazioni imperfetlc. — ConccUo delle obbligazioni seconde il Calviuo, il Perezio, i) Laurent, il Molilor od il Laskowicz.—Triplicc scaturigine dollo obbligazioni naturali nel sistema dcl Dirilto romano. obbligazioni possono derlvare soltanto da una causa pielalis. — Eiïetti diversi delle obbligazioni naturali nel Dirilto romano e nel Diritlo moderne? crilico di un pronunzialo del Suprerao Collegio di Roma. —Confulazione délia dotlrina, che non riconosce l’esislenza delle obbligazioni naturali sotlo l’impero dcl Diritlo moderno. Proprielà letteraria , I ■ \.P - :! i- . il 1 Nel Diritlo moderno tali \*4 esame 1. Le disposizioni che si trovauo racchuise nel Codice, circa la teoria generale delle obbligazioni, costituiscono quella parte del Diritto moderno, dove il legislatore ha riprodotto quasi nella A (*) La esposizione di questo lilolo—Delle obdligaziom e di;i coMnArn in üeNEBE—è lavoro del prof. Lomonaco. Dirilto Civ. Ital. — Belle obbligazioni. 1 1 STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI A. PERROTTI Slrada Mezzocannonei n.“ 10-1. I'. I, 1

Belle obbligazioni e dei contratti in genere ●est fort loin de rencontrer dans le écrits des légistes modernes. » Ma questo mos geomctricus , giusta la espressione di Leibnizio, è ●qualclie cosa di artificiale.—D’altra parte, soggiunge l’Acollas, non bisogna esagerare il merito estrinseco délia teoria romana delle obbligazioni. Il Diritto romano è un droit d'alluvîon; le interpretazioni dei giureconsulti, l’editto del pretore, le costituzioni imperiali introdussero continui cangiamenti. Giustiniano si sforz6 ■di adattare le antiche decisioni ai costumi del suo impero bizantino. Ed è questa appimto la cagione, per cui nelle fonti non si ravvisa esattamente la concatenazione delle idee giuridiche. In sègiiito, lo scrittore francese entra nel merito délia teoria romana sulle obbligazioni. Questa teoria, egli osserva, è civile nel ●senso ristretto délia parola. « Dans son principe, le droit romain des obligations est corrompu par la fausse idée qui y est comme la clef de voûte de toutes les institutions romaines; la cité a tracé le cercle dans lequel l’individu aura la faculté de se mouvoir; la ●cité est omnipotente, l’individu n’a que à obéir. » —Scorso un certo tempo, vi fu reazione contre l’onuipotenza délia città; quindi ●si trova, ad esempio, l’espedientc dei contratti inuominati. Ma resta sempre fermo, clie i primi Romani avevano collocato i contratti al di fuori délia libertà e délia moralità urnana : « et lorsque leurs descendants sentirent le besoin de restituer le droit de l’une .et de l’autx'e, ils ne surent comment s’y prendre pour opérer cette restitution. » —Da ultimo, l’Acollas, sebbene per incidenza, os serva elle i testi del Diritto romano permisero à l'esprit monarchique du moyen âge de construire sur cette base (1);—in altre parole, che lo studio del Diritto romano giov6 allô stabilimento delle monarf ■chie assolute. Rispoudiamo in primo luogo a questa ultima osservazione, la quale si trova fatta parimente da un altro scrittore francese, Alessio de Tocqueville. Siccome abbiamo osservato nel la Inlroduzione, questo illustre Pubblicista non dubita di affermare, elle il (t) V. Acollas, Manuel du DrojY c/r/i. — Nozioni gencrali sul tilolo IH del libre IH del'Codice francese. 3 Libi-o m. — Titolo IV. 2 sua interezza il sistema del Diritto romano. Diciarao, quasi nella sua interezza, imperciocchè se in alcuni punti il legislatore non si fosse discostato dalle orme dei giureconsulti latini , avrebbe offeso i principî délia civiltà moderna e le ragioni délia pubblica economia. Il Diritto moderno ha voluto prestare ossequio aile tradizioni del Diritto romano; ma nella specie troviamo appunto quel!’ obseqidum rationabilc, che mérita plauso non censura. Nella Prolusione al suo Corso di Diritto costituzionale, diceva Pellegrino Rossi: « È appunto nel Diritto pubblico che si trovano i titoli dei capitoli del Diritto privato. Lo stato delle persone, la divisione dei béni, le successioui dipendono essenzialmente dall'ordinamento sociale e politico (1). « —La stessa osservazione pu6 farsi per quella parte del Diritto privato che si aggira iutorno al sistema delle obbligazioni. Quando la società politica si avanza nel cammino délia civiltà, il progresse si manifesta eziandio in quella molteplice sérié di rapporti che costituiscono il Diritto privato. Agli albéri di questo secolo , quando fu discusso il Codice francese , il Portalis e gli altri giuristi che presero parte alla elaborazione di quell’ importantissimo lavoro legislative notarono espressameute questo fatto; che il Diritto moderno, nel governare la teoria generale delle obbligazioni, doveva in gran parte calcarè le oraie del Diritto romano. E tutti i Codici promulgati nel pré sente secolo seguivano l’esempio del Codice francese; tauto che, appunto in tema delle obbligazioni, si pu6 ripetere la nota seuteuza, che il Diritto romano, poi che cessé di aver vigore ratione imperii, estese la sua influenza imperio rationis. Il Gaus osservava in proposito, che i Romani furono maestri insuperabili nello stabilimento délia teoria generale delle obUno dei più receuti espositori del Codice Napoleone, bligazioni. r Acollas, insorge contro questo giudizio. Beu è vero. egli dice, relativameute a questa teoria, ci présenta che il Diritto romano « un arrangément symétrique et une rigueur de déduction qu’on (1) Y. Rossi, Cours de Droit co?isliluti07ifiel; Paris, ISGü; Leçon d’ou¬ verture.

Délié obbligazioni e dei contratti in genere 5otto la influenza di due elementi, che si potrebbero cbiamare di prima e di seconda formazione, e che hanno insieme vissuto in nna lunga alternativa di lotte e di rappaciamenti, infino a che il tempo ebbe operato la loro fusione più o meno compiuta. Questo dualismo trovasi nella teologia romana, sotto T allegoria di due ●sessi che dàuno origine ai fenomeni délia natura fisica ed intellettuale; tellus, tellumo; anima, anîmus. Nell’ordine politico esso è figurato dal mito dei due gemelli, dal duplice trono di Romolo, dal Giano a due facce, e manifestasi storicamente nel populus e nella plebs, nel grande antagonisme dei patrizii e dei plebei. Nel diritto privato, che fu una si viva riflessione delle idee religiose e politiche di Roma, quel dualismo presiede a quasi tutte le relazioni. La sua formula più larga e più nobile è il jus civile e Vaeguitas, che ci si presentano in opposizione incessante fra loro, corne due principî distinti e disuguali. Bonde un duplice diritto ●quasi in tutte le cose : un parentado civile fagnalioj ed un paxentado naturale (cognalio) ; il matrimonio civile fjustae nuptiaej -e la unione naturale dei concubinato ('concubinatusj ; la proprietà romana fdominium ex jure QuiritumJ e la proprietà naturale fin bonis); il testamento ed il codicillo; i conti’atti di stretto diritto ●ed i contratti di buona fede fbonae ifdeiJ. —L’equità è quel di ritto , non scritto , ma innato , che Dio ha impresso nei nostri ●cuori, con caratteri tanto profond! da sopravvivere a tutte le alterazioni, per le quali la ignoranza deU’uomo puo corromperlo. — Per l’opposto, il diritto ci%i.le, quando aggirasi in una sfera di stinta dalla equità , e quando si décora dei titolo di stretto dirit.i0., non è che un complesso di creazioni artificiali ed arbitrarie, il cui scopo è di governare con rappresentanze materiali lo spi rite dell’uomo, tuttora incapace di farsi governare dalla ragione. il diritto civile gli parla daU’alto il linguaggio severo dell’ auto rité, e vuole che l’uomo pieghi la sua mente talvolta innauzi all’arcano dei miti religiosi, tal’altra iunanzi aile fattizie combina- ●zioni di una politica dura e feroce. Esso conosce esser quelle ignorante , credulo , adoratore délia superstizione e délia forza; 5 A Libre III. — Titolo IV. Diritto romano, pur giovando nella cerchia dei Diritto privato, col perfezionare la società civile nuoceva nel campo dei Diritto pubhlico, colla sua tendenza a degradare la società politica. I 1 adottarono con ardore, ed i legisti, loro ministri, si servirono dei diritto per opprimere il diritto. « A côté d’un prince qui lait les lois , il est très-rare sovrani vioqu’ il n’ ait pas paru un légiste,, qui venait assurer que rien n’était plus légitime, et' qui prou vait savamment que la.AÛolence était juste et que l’opprimé avait tort (1). » Questo giudizio non pu6 essere accettato. Allorchè si dice, che i giuristi si servirono dei Diritto romano libertà risti , per opprimere la SI disconosce l’opéra altamente civile che iniziarono i giue che fu compiuta al tramonto dei secolo passato ed ai primordi dei présente: la distruzione dell’edifizio feudale. fu migliore il sistema Certo, seguito dai legisti nelle province meridionali d’Italia, di taies. propugnare i diritti dei cittadini, delle universiper abbattere le pretese nobiliari. [2] In Francia, la scuola dei legisti, di cui fu vessillifero Carlo Molineo, consigüo opporre ai privilegi feudali i dii-itti dei lotta concesse, forse, al credette miglior principe. Nella più di quanto 1’ età moderna gli noi che abbiamo prohttato dell’opera dei le gisti, noi ingiustamente ci rivolgiamo contre di ingrati quando li chiamiamo fautori délia tirannide. Certamente , sovrano puô consentire. Ma essi. noi siamo “01 possiamo combattere ci6 che osserva Ucollas, che ü primitivo Diritto romano, circa la teoria delle ohhgaziom, è un Dmtto strettamente cimle. Corne ha detto e-regiamente ü Troplong, la civiltà romana si è venuta sviluppando giureconsulUnapoletani, nel propugnare idiritlideHrî 7^^^ «'‘^raente civile dei Foro napolelano e deim .L ^ ^ nnîversuates, ne! lavoro: Del Pera delta taniana col premio Tenoreî Napoli, 3 “ ediz 1884 y'""'*'' Accademia Poatanza e sut meriio delle alleoazioni dlm- a ' -0.0 .rw//; in appendice a taiuni S.-»., i, 1870.

7 Delle obbligazioni e dei contralli io genere consülti, che fecero pavlare al Diritto equità naturale, e con civili a ripetere i vers! cou primato nella scienza del Diritto : “ Armoruni, legumque parens: quae fuiuUl in omnes Imperium, priiniquc dedil cunabula Juris (1). n 6 Libro III. — Titolo IV. eppôr6 si pone a livello delle sue idee il linguaggio délia tauta autorità da costringere tutte le genti i Claudiano attribuiva a Roma il romaüo per contenerlo, e lo regola con la superstizione e con la forza. — Il diritto civile dei Romani ha avuto, uella sua cui origine, la impronta di quella ruvidezza teocratica ed aristocratica, inseparabüe da tutte le epoche cliiamate eroiche. Esso è sorto dal seno di un patriziato religiûso, mihtare e politico, che vi ha impresso le sue ricordanze di quista, i suoi isEinti dhmmobilità; quel genio formalista dominatore, nutrito alla scuola teuebrosa etrusca. In questo diritto priinitivo iudarno si eerca l’azione eOicace délia equità naturale, e quella voce délia umanità che parla si alto presso i popoli inciviliti (1). Adunque, dal Vicocougeloso, e forte délia teocrazia Innanzi al colosso del Diritto romano, scriveva eloquentemente il Saliceti, sonosi inchinati ventiquattro secoU e luniverso. innanzi codesta solennità son passati la monarchia e il consolato, la dittatura e il tribunato; popoli infanti, la repubblica e Vimpero adulti e decrepiti; cento dinastie e cento favelle; la barbarie e lincivilimento: innanzi a codesto miracolo d’intelligenza prostraronsi Don puù ragionevoimente contrastarsi che il priromano ci i sapienti di ogni età, ne professarono il culto, e deposero nel suo santuario la uobüe offerta delle loro notti vegUate e delle loro memitivo Diritto présenta il trionfo del jus civile sulla corne, per la benefica influenza delle idee losoüche e del cristianesimo, per opei-a dei glureconsulti e degli mpeiaton, fu mfranto l’angusto pomerio del dirillo civile, e furono1 supremi principi giuridici governati dalle norme délia equiti, dalle norme délia région naturale ?_ Quando il Laferrière, parando dei glureconsulti romani. U additava corne ottimi interpreti del Diritto naturale, voleva la cui esattczza , aequitas. Ala chi i ditazioni (2). Ben è vero, che anche nel Diritto che ci fu tramandato dai glureconsulti troviamo alcuni principi che la civiltà moderna non jioteva accettare ; ad esempio, la distiuzione fra i contratti di la massima che alla tra- stretto diritto e quelli di buona fede smissione délia proprietà si richiede, corne condizione necessaria, la tvadizione. Il nostro Codice, calcaudo le orme del francese, ha stabilito invece, che tutti i contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quauto è nei medesicni espresso, appunto accennare a questo concetto; sopra abbiamo osservato , ^ ripetiamo ci6 che comprovata dal sistema accolto dalla zioui moderne. Certo , Diritto moderno s’i uiaggior parte delle legislanessuuo potrà mettere in dubbio che U e nnpli- ■ , Sovernare i divers! rapport! giuridici,- e quelli specialmeute che zionî, alla equità naturale. bilimento délia teori (l) «Si quelques inslilulions de droit civil, e» passant des Romains dans nos lois, ont ctiangé de caractère et de destination, sans elianger de nom, beaucoup d’autres, en plus grand nombre, sont demeurées ce qu’ elles étaient. Pour des rai sons faciles à apercevoir, cette permanence se rencontre surtout dans le domaine des Obligations. » Gérardin, Élude sur la solidarité'; nella Nouvelle revue hislorique de Droit français et étranger; anno 18S4, 3.® livraison 11 Renan, io Discorso pronunziato nel 1880, ad occasione del cenlenario di Spinoza, osservava; « 1 popoli, nello svolgimenlo délia civillà, ban ricevulo tulli imo spéciale mandato; sulla terra il sentlmenlo religioso *, i mettono Ebbene capo al diritto delle obbligai Codici moderni, nello staliau preso ad articoli, racchiusi sotto il titolo la generale delle obbligazioni, romano. Molti archetipo il Diritto delle obbligazioni e dei contvn+ti tr, .v,. letteralp rlpî i ■ j ' oeuere, sono la riproduzioneetterale ce. respons. de. glureconsulti romani: dei Paoli de<>li Llp.aa., de. Modestini, dei Papiniani e de»li ait e i e uegu altri somrni giureU» cosi gli Ebrei furono predestînali a spargere Romani, a bandire i più veri e immiitabili principi del Diritto. » (2) V. Saliceti, Délia legislazione dimandata dal noslro secolo, § 27. — NegU Scrilli piediti, Torino 1864. (0 V. Tropiong, Delf influenza del Crfc/.v.» ● nomani. ~~ Memoria lella nresso I’ a. i sul Dirillo civile dei Francia. S<=i^nze morali e politiche di

9 Delle obbligazioni e dei contratti in gdnere 8 Libro III. — Titolo IV. di iaforinare le regole di diritto ai dettami délia legge naturale, ai dettami di quella legge, clie Cicerone, nel libre terzo De lîepitblica, clüamava vera lex, diffusa in omnes, constans, sempiterna, Nè ci pare cbe si possaao con giustizia rimproverare i giureconsuUi romani a causa delle inesattezze cbe si ravvîsano nel metodo délia trattazione. Chi ignora che Triboniano ed i suoi collaboratovi, « pressés de s’affranchir du fardeau que Justinien leur avait imposé, et en môme temps de s’attirer les éloges et les récomde leur docte et magnifique empereur, par l’apparence d’un dubitarono di ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità, l’uso e la derivano. Il Codice ha stabilito parimeute, che nei contratti i qiiali hanno per o altro diritto, la proprietà o il diritto etto la traslazione délia* proprietà o di crcr OO si trasmetto e si acquista e la cosa ri¬ per effetto de! consenso legittimamente manifestato rischio e pericolo deiracquirente, quantuuque seguita la tradizioue (articoli 1124 e 1125). Ma lo stabilimeato di questi principî, il primo dei quali fu nonico (1), dimostra soltanto il mane a non ne sia mutuato dal Diritto ca- penses zèle qui dépassait toutes ses ésperances (1); )) non cammino progressivo délia civiltà; dimostra, trium annorum consummalo per usare una pai-ola in moda, la ewluzione anche nel campo délia giurisprudenza; senza che da questo latto si gionevolmente trarre assolvere precipitosamente, in tre anni , quel lavoro pel quale Giustiniano aveva assegnato dieci anni? opéré pur dubitando che il decennio potesse bastare, ne in decem quidem einnis totam (rem) ahsolni passe videhaîur. Corne, dunque, dalla indigesta compilazione giustinianea pué trarsi argoraento per biasiraare i giureconsulti romani? — D’altra parte, noi non saremo neanche severi oltre il dovere con l’imperatore Giustiniano. Desiderio hraper avéré anteposto « centones illos suos et SI possa raargomento per negare il merito dei giure¬ consulti romani. É bellissimo U concetto, I « Vi sono nella natura delle espresso ,da Bacone con queste pa¬ role: sorgenti di giustizia, da cui decome altrettanti ruscelli; ed allô stesso acque prendono il colore ed il sapore dei diversi errem che attraversano, cosl le leggi civili variano colle région! 1 govemi ei diversi paesi, quantunque traggano origine dalle — Ora, rivano tutte le leggi civili modo che le smo lo accusava inaequales legura rapsodias, tôt eruditissimorum virorum integris voluminibus. » Il Filangieri, nel qulnto volume délia Scienza délia Giustiniano che immolava medesime sorgenti. derno porta l’impronta dello ne ha il colore ed il îcgislazione, non esitô ad affermare : tesori a Teodora ed umane vittime alla Divinità; Giustiniano, dei )) senza dubbio, il Diritto civile mostato di civiltà iu cui fu promulgato; rirnnn«.« i ^’immagine di Bacone. Ma, pure ver- rz ""r ulnto dX; “r ‘ ginreconsulti ronrani. nello stahiUmento délia teor.a delle ohbligazioni. cercarono, con grande studio. disprezzo ed il fllosofo cou Francamente, questi giudizi sono ingiusti. Anche senza essere deU’avviso di Dante, che ritiene dovuta alla ispirazione divina la compilazione giustinianea (che, per voler dei primo Amor che io volsi, dentro aile leggi trassi il Iroppo e U vanoj , bisognerà pur convenire che, senza Fardito disegno di Giustiniano, noi saremmo rimasti orbati délia maggior parte dei tesori giuridici delU sapienza latina. Guardiamoci dall’imitare coloro, i quali non dubitano di quale lo storico parlera sempre orrore. )i con (1) V. De Rosback, De Di'fferentiarum ijuris -imiershusii, nonicum ad oivilem jurisprudentlam'’ — nocco,. Jus Ca- <839.- «AI dilalarsi dalle lencbre dei atluleril ,■ Paiiormi dol rinascimenlo delle lellere c delle selon- spunlava la luce tropoli dei crislianesimo, il toUlo cl„ „ ; ● shioni iroppo dure e Iroppo rigide dello amic'i'’ Parli le dispoeipii délia n.orale evangel ca. l a i „ , ‘ P""' 1876, nella inaiigurazione délia Cor il di niarzo offre-t-elle encore aujourd’hui fatta me- (1) V. Bravard, L'étude du Droit romain do l-ulilM Chez nous, et à quel eV«rd?-Nella lîer«e de législation et déjà7'isprudence, aniio 1836.

11 Delle obbliga2ioni e dei contrait! in genere 10 Libro lil. — Titolo IV. Non è questa 1’ occasione opportuna , nè dimostrare quanto siano ingiuste queste chiüc~ le dix-elibe Yittorio .ilfieri. Osserveremo non si ricliiede assolutaanclie corne principe, sarebbe necessano chiet'e gazzeuarie , corne soltanto elle, per divertire il pubblico mente di fare strazio délia storia ; iraperciocebè , non si rende omaggio alla storia, razzolando nel libello di un Procopio, nel medesimo tempo TÎgUacco adulatore all’aperto e più vigliacco calunsollevare le più alte grida, perche andô perduto qualche libro classico, su cui fu scritto invece un uffîcio od una musica sacra; senza voler considerare, che tutti i libri che ci restano delPantiebità U dobbiamo appunto ai figli di S. Benedetto, nebrio medio-evale che nel teconservarono religiosamente quella scintilla da cm doveva poscia derivare la civiltà moderna! Certô, Giustiniano non fu un uomo di genio; ma a lui non niatore in segreto ! Quel metodo délia trattazione, che non si ravvisa nelle fonti, fu dato, con grande studio, all’epoca del risorgimento délia scienza del Diritto. Il Pothier, nel suo TraUalo delle obblkjaziom, con immensa chiarezza riassumeva quanto in proposito risultava di meglio dalle opéré dei più illustri interpreti del Diritto romano, specialpuü ragionevolmente negarsi la’più eminente qualità di un prin cipe, quella di scoprire e d’impiegare convenientemente gli uomini di meiito e dingeguq. Giustiniano e i suoi consiglieri appartengono alla schiera dei novatori risoluti. Si uno stile ampolloso, la jattanza orientale delle antichità del Diritto pu6 loro rimproverare congiunta alla ignoranza romano, Passenza di un metodo micompilazioni, la mutilazione ch’essi hanno esercapi-d’opera dei giureconsulti classici. Ma si mente del Cuiacio e del Donello. Nella redazione del Codice francese , il Pothier fu preso a guida nello Stabilimento délia teoria generale delle obbligazioni. Il Dalloz osserva in proposito « Se vi è riraprovero dattori del Codice, è quelle di avéré seguito talvolta troppo servilmente in un’ opéra legislativa, il lavoro d’un giureconsulto dotto, profonde, esatto, senza dubbio, ma le cui teorie, sebbene offrissero il riassunto dei lavori dei nostri più celebri giureconsulti del doveano tutte trovar posto in un Codice. Fatta di lodare i redattori del gliore nelle loro citata senza pietfi sui deve pur riconoscere, ch’essi a fare ai re- ®ono stati felici e'profondi in un gi’an numéro mnoTazioni; che i caugiameuti ch’easi fecero subire alla giurisprudenza costituirono ^ , U, . . omaggio ai dettami del Diritto ralee^e d h Tl’ ® ^'^ata, romperla colla Ïnl e '-ecohio feticcio romano, ed. la Kran te ’ istituzioni fanliquas fabulas), che da DWtto d"* r r si deve riconoscere, che ri aecrsir secolo XVI, non questa osservazione, non puossi ammeno Codice per avéré scelta questa guida (1). horazione di quel Codice Pothier e quelle del Domat doveano servire di modello nello staE, nello stadio di elapiù volte fu detto che le opéré del rapporte scientifico, lo supera di molto sotto il rap' quanto il cristianesimo porto fllosofico, e lo sorpassa di tanto, di supera lo stoicismo (1). Sino a poclii hilimento délia teoria delle obbligazioni. I compilatori del Codice Napoleone vollero allontanarsi dalle norme tracciate dal Pothier, circa Pothier, con ordine razionale, abbracciava in un la materia delle Obbligazioni considerate m generale; e nel medetitolo trattava separatamente delle varie cause delle obbliposrto di un lavoro drammatico di un no i ! , " cose, sulla impératrice Teodora non v>r frequentatore di teatri che non si a gazzette o -nlanoii ^ ^ ^ il metodo délia trattazione. Il solo titolo tutta simo Giuuon solo corne marito, Ta» e a (!) V. Dalloz, Réperi., verb. Obligations, num. 20. (1) V. Escl.l,ach, Cours d'inlroduoUon ginérala ,i d l'élude du Droit; §

13 Dflle oliblignzioni e dei contralti in gener© Il lîostro legislatoro non mérita la censura rivolta ai nomoteti francesi. Il metodo adottato dal Codice italiano, nella partizione délia teoria generale delle obbligazioni, è del tutto razionale, è conforme sostanzialmente a quelle seguito dal Pothier. Noi, quiudi, pur mantenendoci fedeli ail’ordine accolto dal legislatore, nella trattazione délia suddetta teoria, seguiremo un sistema veraraente acientifico. 12 Libre III. — Titolo IV. gazioni. —I redattori del Codice francese, invece, dal dividere la materia delle obbligazioni feonsiderate in generalej ia due titoli; l.® cominciarouo Des contrats, ou des obligations conoentionnelles en gé néral; 2.“ Des engagements qui se forment sans convention. E, per dissimularc l’imità naturale délia materia clie sottoponevano a questa divisione illogica. si avvisarono di dare il nome di obligations a quelle risultauti da couvenzioni, dando aile altre il nome di enga gements, bencUè riconoscessei-o in fondo che engagement ed obligation, être obligé ed être engagé erano espressioui del tutto sinonime. Perché la maggior parte delle regole général!, stabilité nel primo titolo per le obbligazioni Nel suo eruditissimo ed éloquente proemio al commentario Délia vendila, il Troplong ci présenta un acconcio paragone tra le collezioni dell’imperatore Giustiniano ed i Codici moderni, ed osserva che questi vincono quelle per quanto concerne l’ordine e la chiarezza. Il giureconsulto francese, per esprimere il suo concetto, che noi abbiamo già ricordata e che ora giova ripetere ; egli rassomiglia il coovenzionali, si applicavano ancora e necessariamente aile obbligazioni non convenzionali, cosl i nomoteU francesi nell’altro titolo ebbero molto poco da dire; e, men le i pumo titolo racchiude circa trecento articoli, il secondo ne contiene appena diciassette. i ricorre ad una bella immagine nella Introduzione , Codice francese. di cui parlava specialmente, ad una carta geografica che a primo aspetto ci fa vedere la topografia di un paese. Ora queato pregio si osserva nel Codice italiano meglio che nel Codice francese, corne dianzi s’è detto. Il nostro legislatore ha , . iniperciocdiô la quasi totalità délia atena d, questo si trovava già spiegata nel primo titolo. Se questo primo vizio del sistema fosse il solo tameute poco pericoloso. Ma sarebbe corprestato un maggiore ossequio al precetto di Orazio: singula quaeque locum tencant sortita decenter. — Arrestiamoei un momento sull’ornota in proposito il Marcadè, l’erprodotto questo primo risultato , altri assai più pregiudizievoli rore che ha ne ha ingenerato +■*■ 1 ^ fanno di parecchie parti del pumo titolo una mescolanza d’idee incoerenti, in mezzo aile quali per orizzontarsi fa d’iiopo attenersi costantemente al priucipio che s ammett “ <='" essiammettevano, mâche troppo dine accolto nello stahilimento délia teoria, intorno aile obbliga* zioni ed ai contratti iu generc. Il Codice italiano, nel primo capitolo, incomincia dall’assegnare le diverse cause delle obbligazioui. Accettando su questo punto la dottrina accolta nel Codice frauceae (che dimostreremo non esatta), ritiene che le cause delle obbligazioni siano cinque: —1.° legge; — 2.® contralto; delitto. — E, dopo di aver proceduto a questa determinazione, statuisce lo regole proprie dei contratti, dei quasi-contratti, dei delitti e dei quasi-delitti. Seguono quattro capitoli, dove il legislatore si occupa delle obbligazioni in generale. Il capo sccondo ha per ohbietto le divérse specie di obbliga zioni. Questo capo è distribuito iu sei sezioui: spesso liauno oljliato, si è, altrn nascimeuto alla obbligazione, altro essere €ssere il contratto che dà l" obbligazione 5.“ quasi- 3.“ quasi-contratto; — 4.® delitto; convenzionalc, ch’ è l'effetto dol sospiuto, uel primo titolo i coutratto. Ad ogui pit^ 1 redattori del Codice han confuso ü -i n’ émana; . contratto colPobbligaziono che duce sotto la lor c questa confusioue pro* che spanderebbe molhicura di ricordar serapre O penua una redazioue, se non si avesse oscurità nelle idee, distinzione da loro obliata (l). (1) V. Marcadè, iVo^iow/ Codice ciüile franc nretiminari sut Titolo terzo dsl Libro lerzo del se.

15 Delle obbligazioni e dei coiUratti in généré L’ültimo capo stabilisée il sistema délia prova delle obbligazioui e di quella délia loro estinzione. Il primo articolo, contenuto sotto questo capitolo, ferma il priucipio fondamentale di tutto il sistema probatorio: Chi domanda l’esecuzione di un’obbligazione, deve provaria, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto.clie lia prodotto l’estinzione délia sua obbligazione. — In cinque separate sezioni vella dei mezzi di prova da esso riconoscinti. I. Délia prova per iscritto. —Essa pu6 risultare; 1.® Dall’atto pubblico; — 2." Dalle scritture private; — 3.“ Dalle tacclie o taglie di contrassegno; — 4.® Dalle copie degli atti pnbblici e pri vât!; — 5.® Dagli atti di ricognizione. II. Délia prova testimoniale. III. Delle presunzioni. IV. Délia confessione delle parti. V. Del giuramento. È questo l’ordito délia teoria generale delle obbligazioni, quale si trova ne! Codice italiano. I più fervidi seguacl dei metodo sistematico non possono su questo punto censurare Vordiuamento accolto dal legislatore; donde si trae, che ragionevolmente abbiamo osservato dianzi, che, pure serbando fede aile partizloui dei Codice, non ci sareraino allontanati da uu metodo scientifico. Se i redattori dei Codice italiauo, neirordinameuto délia teoria generale delle obbligazioni, alloutanavausi dal sistema dei Codice francese, non dubitavano parimente di scostarseue in pax-ecchie im portant! disposizioni che alla suddetta teoria si riferiscono. Cosi, nello stabilimento dei principx intorno aile obbligazioni a tempo deterininato, il Codice italiano non riconosceva il termine di grazîa, che, giusta il Codice francese, l’autoritii giudiziaria pub concedere al debitore, contro la volontà dei creditore. — lu tema di costitu„- zioue iu mora, il nostro Codice statuiva, che, se l’obbligazione con siste nel dai’e o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza dei termine stabilito nella convenzione; serbando cosi fede alla massima dei dies interpellât pro liomine: montre invece il Codice 14 Libre III. — Titolo IV. I. Delle obbligazioni condizionali. II. Delle obbligazioni a tempo determinato. III. Delle obbligazioni alternative. IV. Delle obbligazioni in solido. V. Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili. VI. Delle obbligazioni con clausole penali. Il capo terzo si versa intorno agli effetti delle obbligazioni. U legislatore stabilisée nel primo articolo un priucipio comune a tutte le obbligazioni: chi ha contratto un’obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni. — Stabihto questo principio, passa a tener parola d^gli effetti propri delle obbligazioni reali (obbligazioni di dare nella terminologia dei Co dice), e delle obbligazioni personali [obbligazioni di fare o di no7i fare nella terminologia dei Codice). — In sèguito, in questo capitolo cinque teorie importantissime dei Diritto I. Teoria délia il Codice fasi trovano racchiuse civile: mora. II. Teoria délia colpa. III. Teoria dei danni. IV. Teoria dei subingresso giudiziale. ^. Teoria deU’azione pauliana. ' Il capo quarto si aggira iutorno ai modi con cui si estinguouo le obbligazioni. L’articolo 1236 noi enumera i modi générait di estin- «one delle obbligazioni; guibus modis lollitur abligatio, giusta la brica dei titolo corrispondente delle Istituzioni giustiuianee. E po> egislatore si occupa, in sezioni separate, di sette ira questi modi di estinzione delle obbligazioni (impercioccliè rola iu altre parti dei Codice); I. Del pagamento. rudegli altri due è P^.- II. Délia novazioue. III. Délia rimessione dei debito IV. Délia compensazione. V. Délia confusione. VI. D.ella perdita délia VII. Delle azioni di nullità cosa dovuta. 0 di rescission e.

1 17 Delle obbligazioni e dei conJralti in genere [elle corne le imperfeite. Diconsi obbligazioui imperfettc, osserva il Pothier, quelle di cui non siamo debitoii che a Dio, e clie non dànno diritto ad alcuno di esigerne V adempimento ; tali sono i (loveri di carità e di riconoscenza (t). ●legge morale, il ricco deve soccorrere il povero, il beneficato deve in ogni occasione mostrarsi grato del beneûzio ricevuto. Bellissima in proposito è la enunciazione che del primo fra questi doveri morali ci présenta il Bourdaloue : mône, qu’il ne se flatte pas en cela de libéralité; car cette au mône c’est une sorte de delle dont il s’acquitte, c’est la Icgilinie du pauvre, qu’ il ne peut refuser sans injustice. » E, per quanto si attiene al secondo fra i doveri morali mentovati dal Pothier, a quello cioè délia gratitudine, vogliamo ricordare ciô che scriveva Seneca : « Ingratus est qui beneflcium se accepisse negat ; iugratus qui dissimulât; ingratus qui non reddit ; omnium qui obliviscitur. m — Ma, giusta la legge civile, queste obbligazioni .che incombono al ricco ed al beneficato sono obbligazioni impcrfelte, perché il povero ed il benefattore non possono rivolgersi al magistrato onde costiinga il ricco ed il beneficato aU’adempimento delle medesime. Corne si esprime acconciamente il Cuiacio: Obligcitio proprie non est cui non est adiuncla nécessitas (2). — Nè da ciô deve trarsi la couseguenza, che i dettami délia legge civile siano in opposizioue cou quelli délia legge morale. Corne üotava Geremia Bentham: la morale e il diritto hanno lo stesso ]6 Libre III. — Titolü IV. francese {art. 1139) dispone, che il debitore è costituito in mora per effetto délia convenzione, sol quando « elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. )>—L’articolo 1314 del Codice italiano riclüedeva imperiosamente lo scritto, corne formalità essenziale di alcuni atti più important! délia vita civile, e cosi rendeva men facili le controversie; mentre il Codice francese si limita a prescrivere l’atto autentico soltanto pel contratto di matrimonio e per gli atti di donazione. — Queste ed altre innovazioni dimostrano, che i nomoitaliani non hanno seguito servilmente il Codice francese, p^r quanto si attiene al contenuto délia teoria generale delle obbligazioni. Anche riguardo a questa teoria, la frase del Giraud: Giusta i dettami délia Quand le riche fait l’ausi palesa inesattissima !( L Italie qui a eu et qui a encore notre (1). » Ben è veio che la più. parte delle disposizioni, in ténia di olÆligazioni, non présenta discordanza fra i due Codici. Ma àa ■ «6 non puô trarsi la illazioue, che drinque il Codice italiano ha seguito 11 sistema del Codice francese. I due Codici Iran riprodotta a teoria che ci lasciarono in proposito i giureconsulti romani; & ques a a genesi comune e del Codice francese e del Codice italiano, in taie materia. ingratissimus Sopra s’è dette, che il primo articolo racchiuso sotto questo titülo del Codice ci présenta le diverse Ma, innanzi di venire alla disami determinare parola che cause delle obbligazioni.— ina di taie articolo, è necessario precisamente quale concetto si legge nella rubrica quenza negli articoli di vuolsi esprimere coU^’ tanta f‘’^' (1) V. Pothier, Delle obbligazioni, 1. (2) “ Ce qui caractérise V obligation juridique , c’ est qu’ elle est susceptible d’execution forcée, tandis que les devoirs moraux ne comportent pas l’intervention do la Justice et de la force publique pour nous contraindre à les remplir. Cela est élémentaire; nous forcera-l-on à accomplir nos devoirs religieux en nous faisant traî ner à l’église par les gendarmes? Saiserat-on nos biens pour que nous acquittions une delle do. reconnaissance? les huissiers feront-ils l’aumone avec le produit de la vente? Non, certes; et la r.aison en est siiiqile, c’est que l’accomplissemenl d un devoir religieux ou moral exige la liberté: si l’on voulait en faire une obligation ci vile , on le dénaturerait: ce ne serait plus aimer Dieu et son prochain que de le faire par contrainte, n Laurent, Principes de Droit civil ; XVII, :>. Diritto Civ. Ital. — Pelle obbligazioni. e elle ricorre corne imn .ip- ***°'“’ riguardaW me uno dei p,ù importanti del Codice civile ha la parola ohbligazione ? Essa . corne signiûcati. con nota il Pothier, ha due Presa nel suo largo significato , gazione è sinonima di dovere , iolo sensu, la parola obbU' cosi^le obbligazioni G désigna 2 (0 V. Giraud crilique de législation La vèrilc sur agosto 1884. recherche de la paiertiiié: nella Revue

19 Delle obbligazioni e dei contratti in généré délia morale, che proclama gU ■h forse un omaggio al dettame uomini fratelli e tenuti a recarsi vicendevolraeute soccorso?—Se che, ed è questa la dilfereaza tra la legge civile e la legge 18 Libro III. — Titolo IV. centro, ma una diversa circonferenza. La circonferenza délia legge morale è molto più ainpia di quella délia legge civile ; e que sta seconda non pu6 invadere il dominio délia prima (l). E qui vogliamo aggiungere un’ osservazione, che ci sembra di molta importanza. Sulle orme del Pothier, abbiamo ricordato il dovere délia caintà, corne esempio delle obbligazioni imj)erfelte, delle obbligazioni cui non est adiimcta nécessitas, Cuiacio. Senza dubbio, questa dottrina deve accettarsi anche iu non morale, mentre il dovere giuridico di soUevare le altnu sventure il dovere monale délia caritù. è liraitato solo ad alcune persone ammette discernimento di persone; V alter alterius onera porvenne stablnou .talc è appuuto quel mandatum, sulla cui osservanza lita la società cristiaua: hoc est praeceplum meum. Passiamo ora a determinare il signilicato in cui è presa la direbbe corne voce obbligazionc in questo titolo del Codice. quei paesi dove è stabilita la carità legale, cioè la lassa pci pooevi, corne si avvera in Inghilterra; imperciocchè, anche in questi paesi» è lo Stato che percepisce un tributo e lo destina ad uuo scopo. particolare, ad un fine di beneficenza, non è il povero che direttamente abbia esteso, dicesi obbligazionc la In un senso più proprio e sola obbligazionc perfeUa; quella, cioè, che di\ a colui in .quale esiste, il diritto di esigerne l’adempimento. Di essa appunto si occupa il Codice in questo titolo. meno favore del azione per ottenere un soccorso. — Talvolta avvera, in alcuni casi ed in rapporto ad alcune persone, che la legge civile couverte in obbligazione perfcUa quella che, per regola generale trovasi cosi dePinita da GLustinia- L’obbligazione, hoc seasit : K Yinculiim juris, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae (l). »—Nella voce soloere si comprendouo il dure, il fa it Obliuo : non puô considerarsi altrimenti che gazione imperfetta. Ciô si avvera qiiando la le gazioüe alimentaria tra parenti od affini, o meglio tra alcuni pa rent, ed alcuni affini. Giusta l’articolo H2- del Codice, l’ol,bUS° degli aUmenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti ' e la uuora, in quinto luogo sopi in ultimo sopra i fratelli e le sorellera, quale è il fondamento raziouale su cui si adagia l’obbUS»' «one ahmentaria imposta dalla legge? Il precettô délia legge non obbU- iureconsiilto Paolo diceva ; ■cere ed il praestare. Qiiindi il gationiim substantla cousistit ut aliuiu uobis obstringat ad dan- ●diim aliquid, vel facienduni, vel praestaudiim (2). corne dominiam transferre;—facere, corne aedificare corne stabilisée l’obbli' ge J,—Dare, spie- .gano i Dottori ■domuHi, pingere tabulam ; — praeslare, corne praestare fidem, prnestare ■cuîpam, id guod interest, cvictionem et similia. ^ Con molta aggiustatezza l’imp. GiiisUniano defluisce 1 obbli gazione nu viucolo giuridico, vineuhm jaris ; traendo la metafora dai legarai materiali. La persoua obbligata, che adempie ci6 che incombe, scioglie tali legami, umca/a dissoloU.—Sotto l’imdel Diritto intermedio, PDineccio dimostro liirninosameate la ifl quarto luogo sopra il genero il suocero e la suocera a ad essa pero esattezza e la propriété délia deünizioao giustinianea, contro le dubitato di miiovere alla (1) Arnoldo Vinnio {Inst., Lib. III tenza di Seneca, in cui si stabiiisco il nri puô giammai cosUluire Tit. XIV , rîcorda un’aUi’a 'lu. Pi’iacipio, che il dovere délia cralitudino ..... " E gloria fesser grato? L’esser gralo è do\ seU' censure elle alcuni iuterpreti non aveaûo Sordet fere haec defmitio sciolis, qui praecipue renou medesima ; « (l) Insl. priiic. de obligalionibus\ IM, (2) Fr. 3, D. de oblig. ^ XLIV, 7. ’ef; ma cosl poco Questo dover s’adempie, Clfoggi è gloria il compirlo. „

20 Libro 111. — Titolo IV. 21 Delle obbligazioDi e dei contratti in genere prehendunt, quod rem definimus per meram translationem, scilicet, metaphoram j imo, pro insigni acuinine suo culum :gione il diritto delle obbligazioni si preseata corne uaa seconda parte corapletiva del diritto di patrimonio.—L’oggetto dell’obbligazione non è mai sempre direttamente una cosa determinata , ma solo un atto determinato, una prestazione che il creditore ba da cliiedere dal suo debitore e dalla sua persona. L’idea di siffatto diritto unicamente diretto sulla persona del debitore e sulVaUo di lui, tal quale compete al creditore in virtù delVobligatio, monent vinjuris esse laqueura, quo fures suspenduntur, Lepide, bel le, sapientior ut nihil supra. Saue res morales vocabulis propriis adeo exprimi non possunt, ut et ipsum vocabulum obligalio sit metaphoricum (1). Tra gli espositori del Diritto moderno , ü Laurent ha pur difesa egregiamente la definizione di Giustiniano; « La personne obligée est enchaînée è mautenuta cosi ligorosamente dal Diritto romano, massime dal più antico , che una coazione pel pagamento e per T esecuzione délia dovuta prestazione viene ammessa soltanto contro di questa stessa persona, non medesimamente contro il suo patrimonio, con cui non potea direttamente far nulla il creditore. E ci6 è il ricomme l’est une personne qui serait chargée de chaînes. Celui au profit duquel elle s’ est engages à donner ou à faire peut la traîner devant les tribu naux et la faire condamner à prester ce à quoi elle est tenue ; elle n’est délivrée de cette chaîne lorsqu’ elle ses fers ne sont rompus qu& perdurato pur molto, siuo a che, finalmente, fu permesso volgersi contro i henî corne fine e mezzo di esecuzione.—É neaccompli la prestation (2), n E , senza che sia necessario impiegare in proposito altre parole, haaterà oaservare clie a m.ghoi- parte degli scrittori moderni accettava circa gaziom la definizione che ai trova nelle tonti. Osserva cessario, che la prestazione abbia sempre un valore pecuniario; che, cioè, sia diretta o al pagamento di una somma di daaaro, O alla consegna di altre cose utili quando pur nou consistauo nella donazione di una cosa via sono accouci a costituire una pecuniaria utilità per colni che deve chiederli in qualità di creditore (1). In tema di obhligazioni, clii è tenuto alla prestazione è detto debitore [debilor] \ chi ha diritto alla medesiina chiamasi [creditor]. La lerminologia del Diritto romano si è conservata sotto l’impero del Diritto moderno: sehbeoe, nel linguaggio volgare e le denominazioni di creditore e debitore siano riservate le obblifinaliuente ad atti, che acconciamente il Marezoll, che le obhligazioni. sotto i-apporti, hanno strettissima tutta- molteplici e in particolare colla attinenza col patrimonio, proprietà. Il chiarissimo professore di Lip' ' soggiunge Tenuto conto pecuniario che la prestazione ha acerescimento del patrimonio sia, a conforto di questa del valore pel creditore, essa o diretta ail’ zinnfl Quindi la presta- % =ima Cl SI présenta siccome uu’artiûciale esteusione délia pressochè proprietà, ed ha spesso lo scopo di recare mediatamente proprietà. Inoltre la possihUità giuridica del rapporti d’obhligazione comune soltanto aU’obbligazioue che ha per oggetto il pagamento di una somma di danaro. Qnesto dissidio tra il linguaggio volgare ed il linguaggio giuridico fu pure osservato dai Dottori. una nuova uascimento dei corne un semplice lità del patrimonio e vera di contrahere , si palesa e necessavio mezzo per tutta la commeroiabi' esperlenza e dalla s:rïu ^ ‘t contemporaneamente colla idea délia questa idea si è sviluppata sino ad Diceva lo Stéfani ; « Proprie creditores dicuntur , qui pecuniam mutuam dant ; deliitores , qui eam recipiunt.—Lato modo omues dicuntur creditores, qui aliquam actionem contra aliquem certo grado. Per tal ra- (I) V. Marezoll, Trallalo dette isliluzionl dei Diritlo romano ; §§ US e U9. Idea dette obbligazioni; Obbiello e conlenulo dell' obligalio in genere. (l) V. Ileinecc. (‘AV T », 708. ) . Laurent, Principes de Droit civil-^xv, m.

23 Del le obbligazioni e dei contratti in geiiere mihi obligatus erat, detulerit jusjurandum, ut jurem egocj[ue juravero, tempore non Uberatur ; quia eum obligaria actione 22 Libro III. — Titolo IV. eum dare oporlcre post litera contestatam cum eo habent ; debitores qui ea tenentur (l). »—Ed il Calvino : k PrO' j prie creditores snnt qui pecuniam miituam dederunt tain Grae- ] perpetuatur adversus tio (1). » cis , q uam Latinis : et similiter , qui eis respondent, debitoreS' sunt, qui ex causa crediti debent. Sed porrigitur utrorunique appellatio etiam ad alios contractus (2). »—Ad esempio , in tema di deposito, noi daremo, giuridicamente, il nome di creditore al deponente, il nome di debitore al depositario. Troviamo in quC" sto contratto, cbe il depositario —È detto in un frammento di Giavolemeo 2® Dovere dcl debitore. mihi sine conditione debebas, jussu pendente conditione, in eo statu « Pecuniam, quam no ; promisisti Attio sub condilionCy cum sit obligatio tua adversus me... (2). » 3° Fondamcnto del oinculimjuris.—tj notissimo il frammento TJrbani définit.... conlra- debilor , si obbliga alla prestazione di conservai' la cosa (çKorf custodiendum aliciii dalur, è la nozione che del deposito ci dànno i giureconsulti romani) ; e il ^1®" ponente, creditor, ha diritto di chiedere questa prestazione , P°lche si è stretto il rapporte giuridico, di Ulpiano: « Labeo libro primo Praetoris ctum ultro citroque obligationem (3). » Dirilto di pegm.—^i legge in un frammento dello stesso Ulpiano : « Per liberam personam pignoris obligatio uobis non adquiritur (4). » il vinciUwn jurîs. Vogliamo da ultimo ricordare alcuni significati speciali cbe, nelle fonti, ha la parola obbligazione. E questo ricordo non deve ritenersi corne lavovo inutile nel Diritto moderno. Anche oggi spesso SL osserva, che, nelle opéré degli scrittori e nelle leggi è buito alla —Dice in 5° Documcnto rhe prova la esistenza delV obbligazionc. Si quasi accepturi mutuam pecunumerata non est, per condiclioproposito l’imp. Alessandro: k niam adversario cavistis, quac petat, vel exceptione nera obligationem repetere ; et si actor non non numeratae pecuniae adversus ageiitem uti potestis [5}. n Kipetiamo ci£> che sopra abbiamo osservato; che, anche sotto talvolta questi divers! sivoce obbligazionc da significato spéciale , diverso un quello dianzi esposto, e che trova la delle fonti. Qui sua rispondenza nel linguago^'^ certo, si ravvisa agevolmente l’influenza del Diritto romauo, che assolutameute h Diritto classico, relativaraente è la scaturigme del Diritto moderno in tema di obbligazioni. La voce obbligazionc désigna talvolta: 1° Il diritto del cro- . d.tore;—2“ U dovere del debitore ;—3” Il fondamento del um,arù;_4- Il diritto di pegno; 5» Il doomnento che provla esistenza dell’obbligazione.—U Cuiacio tesignani dell’antica l’irapero del Diritto moderno, ricorrono gnificati speciali. Ma resta sempre nel suo proprio significato, désigna ci6 che viene espresso nella deGniziüue giustiniauea, e spiegato anche più diiaranieute nel testo fermo, che la voce obbligazionc, del giureconsulto Paolo. 3. Bisogna guardarsi dal confondere i raie, corne quelli délia carità e délia riconoscenza —Il Calvino ci présenta la seguente nozione del- ; « Obligatio naturalis est vinculum juris doveri di pura mo le obbli- , con e il Donello, i due aüe classica scuola giuridica francese , hanno,- con unpareggiabile precislone , ricava questo o quesUaltro ricorderemo alcuni, colla gazioni naturali. l’obbligazione naturale I si raccolti significato délia i diversi testi da cui voce obbligazionc. Ne- (1) Fr. 9, § 3, D. dejureiurando; XII, 1. (2) Fr. 30, D. de rebus creditis ; XII, I- (3) Fr. 19, D. de verb. signit.; L, 10. (4) Fr. i I, § 0, D. de pignoralUia aclione (S) Const. 7, Cod. de non numerata pecunia; iV, 30. rnaggiore brevità. '—Dice Ulpiano: « Si is qui tempo^' 1® Diritto del creditore. ■a- ,● xm, 7. “-'-''«-d 1 (●2) V. Calvino. Uxicon Juvidioum; verb. CrodUora,. I78l)r miperatoris; (Lucgc

1 Delle obbltgazioni e dei contratti in genere gationis substantia in. eo consistit , ut caussam praebeat ad solutionem jure irrevocabilem. » La seconda deûnizione è preferîbile, sicffectum ab ilia exeuntem mavis praedican. É preferibile la pri ma, si perccptionein juridicam, ex qua ille effcclns depromitar (1). Corne si trova enunciato in tutte le dednizioni che i giuristi dànno delle obbligazioni naturali, il principio fondamentale elle le governa è il seguente :—Niuno puô essere giudizialmente costretto all’adempimento delle obbligazioni naturali ; ma, ove le raedesime si fossero volontariamente soddisfatte , non si avrebbe l'azione di ripetizione. Il nostro Codice civile, nella prima parte deirarticolo 1237, dis])one in tal guisa : « ûgni pagamento presuppone un debito : ciô che è pagato senza essere dovuto, è ripetlbile. >: K poi soggiunge immediatamente , nel capoverso del medesioio articolo : c( La ripetizione non è ammessa riguardo aile obbligazioni natu rali che si sono volontariamente soddisfatte. » Ci piace qui ricordare le parole del Perezio. Qiiegli che è obbligato in forza di una obbligazione uaturale, x neque vinenio, neque necessitate dindi adstrictus est, sed natura tantum debet. Xon potest conveniri, nec ei imponi nécessitas solvendi: si tamen ultro solverit, non repetit, quia naturales obligationes inhibent repetitionera. » Le obbligazioni naturali, soggiunge il Perezio, prodacunt cxccptionem seu rclcnlioneni, non üem actioncm (2). Nel Diritto romano le obbligazioni naturali erano in numéro molto maggiore di quello riconosciuto dal Diritto modemo. Esse germiaavano priucipalmente da tre cause. La prima sérié delle 25 U Libro III, — Titolo IV. naturalis, quo quis adstringitur ad solvendum id quod debet uaturaliter , quod vinculum Papinianus eleganter appellavit vinculum aequitatis, quo solo obligatio naturalis sustineatur (1). altre parole , dicesi obbligazione » lu naturale quella che , pur nou avendo ricevuta la sanzione délia legge civile, Pavrebbe potuto ricevere, mentre i doveri di pura morale ne sono sanzionati dalla legge civile, ne l’avrebbero potuto I più illustri giuristi moderni concetto délia obbligazione naturale. il Molitor : essere. convengono nel dard questo Ricordiamo in primo luogo L’obligation naturelle « est un lien d’equité naturelle, qui nous owige devant la loi civile, mais imparfaitement et sans donner d’action (2). » Ricordiamo i che riproduce la deünizione P obligation naturelle , leur nature. - m secondo luogo il Laurent, dello Zacharilae : « On peut déûuR’ avec Zachariae, les devoirs juridiques de que le Idv û’uue e.vécution forcée, mais que le législateur refuse de tion au reconnaître, en ne donnant pas d’acnecessarie due condizioni perebs La prima condizioue è questa, che siavi persone. La seconda, che questo lecréancier. » Son dunque siavi obbligazione naturale. uu legame giuridico tra game non sia ri due - l'iconosciuto dalla le senta-il criterio differenziale oSG*—Il primo carattere pr®' tia 1 obbligazione naturale e il doarattere, U criterio differenziale tra Pob- ® Lobbligazione Du valoroso giurista, che teona délia obbligarfone naturale délia medesima. vinculum vere morale. Il secondo bligazione naturale civile (3), sciiveva di proposito intorno alla cL T . presentava due definiziod’- «»«» rr i' (1) \. Lîisknwicz (Sigismundus), De vi ac na(ura obligalionis naturalis deque nonnullis quaestîonibus ab ea pendenlibus ; Berolini, 1870. V. pure in proposilo: 1® Lümler, Dissertalio inquirens : praecepla juris naturae an vi sua auctorilatem legum e/Teclumqtie civilern in jtidiciis nostris habere possî7it; Kiliae, 1808.—2° Lelièvre, lîesponsio ad quaeslionem; quxd est obligatio nalui'alis ex sententia RomaJiorutn? Lovanii, 1827.—3® Masse), De l'obligation naturelle et de l'obligatioxi morale en Droil romain el en Droit français : Paris 1802. (2) V. Perezio, In Codieem, Lib. IV, lit. X, nuin. 2. 1 don adstringimur, solutudi rationem ideoque etieni « Naturalis obb' autom non i jura. )) La seconda : l (1) V. Calvino, Lcxicon jaridioum , i (5) V. Momor, U, ra„„oris eMre la Umallon ro,naine el le Cf" ’ ' (3) Laurent, Ibidem; XVII, 0 (i^ec l’indication des Oit français; Tom. I, a. 31>-

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