● * ● ● 1 ● ■■ y .<*- J)ELLE A TL \ t; OCIV ALIANO rn T rr rr DIR OBBLIGAZIONI e b«*. J JJ SFXONDO LA DOTTRINA K LA GIURISPRUDENZA I ESPOSTO E DEI DAI PKOI'BSSORI CONTRATTI IN GENERE CAPOlUU DANTE - CUTUBl TORQÜATO — FJORE PASQUALE GABBA C. FRANCESCO - GIAMURCO EMANUELE — LANDUCCl LANDO LOMONACO GIOVANNI — fllIRABKLLI PiiES. GIUSEPPE POURO ANTOiS’IO — SC1ALO.TA VITTORIO —VITALI VITTORE r PEB - ,● GIOVANNI LO.IIOMCO m Cl RA Dl PASQUALE FIORE \ Profesâore OrJinrtrio ili>irUntvi*rsilá ili Xiipoli I i: PARTE DECLMA VOLUME PRIMO I) E L L E O D n L I G A Z I O N I 1. I \ 4 NAPOU RICCARDO MARGIIIERIm GIUS. 77. Galleria Umherto I. 1890 NAPOLl GIUS. RICCARDO MARGIIIERI Dl l 77. GaiUria Ümherto t. I 1890 *' ■1
i í ■ ● ■ j^fc^ik-|jnf|j|^ Vi''Érthl'f'ÍMVí"*irl‘‘f4iilÍT'ÉtT<^flM '.NI ● ’.' /,● ','^XiilJW".^' [■i ’77f ' , 1- ●íi ●í'i'‘^/o^ \?:príK/ \i i IDelle obbllgazioni. k?J -4. ^.'0 4 ,TJ TITOLO IV. i' DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN GENERE (*) V ,t Ví SOMMARIO 1) n Dirillo romano è servilo d’archelipo al DiriUo moderno nello stabilimonlo delia teoriii delle obbligazioni. — Crltiea fatia dali’Acollas al sistema romano? rísposla alia medesima. — Vizio clic si hola nel Códice Napoleone nel motodo di tratlazione di (juesla malerla? 11 Códice ilaliano va immune da esso. — Partízione delia teoria gcnerale delle obbligazioni nel Códice ilaliano. — Questo Códice, aixclic circa il contcnulo delia leoria delle obbligazioni, allontanavasl in parecclii punti dal sislema dei Códice francese. 2) Duplice significam delia voce obbligazione; (eorla di Potliier. — Obbligazioni perlelte ed obbligazioni itnpevfettc, — Definizione dell’obbligazÍone per/effít data da Giustiniano? esame critico delia medesima. — Atlenenza delle obbliga zioni col patrimônio, o in parlieolaro colla proprietà; dollrina dei Marezoll. — Figura ginridica dol cveditO}'e ^ úq\ dcbUoi'e \T\ tema di obbligazioni. — Significati speciali clie ha nelle fonli la voce obbligazione. 3) Teoria delle obbligazioni nalurali; esse non si dcbbono confondere colle obbli gazioni bnperfette. — Concello delle obbligazioni seeondo il Calvino, il Peiczio, il Laiirent, il Molilor od il Laskowiez. — Tríplice scalurigine dello obbligazioni natural! nel sistema dcl Diritio obbligazioni possono derivare soltanto da una causa pietatis. — Effetti dívorsi ● delle obbligazioni naturali nel Diritto romano e nel Dirillo moderno? critico di un pronunziato de! Supremo Collegio di Roma. —Confutazione delia dollrina, che non riconoscc Tesistcnza delle obbligazioni naturali sotlo Timpero dei Dirillo moderno. Cf í Proprietà letteraria Xx romano. — Nel Diritto moderno tali esame ti' 1. Le disposizioni clie si trovcauo raccliiuse uel Códice, circa la teoria generale delle obbligazioni, costituiscono quella parte dei Diritto moderno, dove il legislatore ha riprodotto quasi noíla A.' £ {*) La esposizione di questo títolo—Delle odduc.aziom e üi;i comratti in ge- — è lavoro dei prof, Lomonaco. Diritto Civ. Uai. — Delle obbligastoni. NERE STABILIMENTO TIPOGRÁFICO DI A. PERROTTI Stviicla Mezzocannonc» n,® lO-l. 1 4
Delle obbiigazioni e dei contratti in genere €3t fort loin de rencontrer dans le écrits des légistes modernes. » Ma questo mos gcomctricm y giusta la espressione di Leibnizio, è ■qualcbe cosa di artificiale. noD bisogna esagerare il mérito estrinseco delia teoria romana delle obbiigazioni. II Diritto romano è un droit â'alhmon; le interpretazioni dei giureconsulti, Teditto dei pretore, le costituzioni imperiali introdussero contínui cangiamenti. Giustiniano si sforzò ●di adattare le anticlie decisioni ai costumi dei suo impero bizan tino. Ed è questa appunto la cagione, per cui nelle fonti non si ravvisa esattamente la concatenazione delle idee giuridiclie. In sèguito, lo scrittore francese entra nel mérito delia teoria romana sulle obbiigazioni. Questa teoria, egli osserva, è civile nel senso ristretto delia parola. « Dans son príncipe, le droit romain des obligations est corrompu par la fausse idée qui j est comme la clef de voíite de toutes les institutions romaines; la cité a tracé le cercle dans lequel Tindividu aura la faculte de se mouvoir; la -cité est omnipotente, 1’individu u’ a que à obéir. » — Scorso un certo tempo, vi fu reazione contro Tonuipotenza delia cittj\; quindi si trova, ad esempio, Tespediente dei contratti inuominati. Ma resta sempre fermo, che i primi Romani avevano collocato i contratti al di fuori delia liberta e delia moralità umana: « et lorsque leurs dóscendants sentirent le besoiu de restituer le droit de Tune 3 Libro III. — Titolo IV. 2 il sistema dei Diritto romano. Diciamo, qmsi nella sua ínterezza imperciocchè se in alcuni punti il legislatore non D’altra parte, soggiunge r.A-Collas, sua inlere::za si fosse discostato dalle orme dei giureconsulti latini , a^Tebbe offeso i principi delia civiltà moderna e le ragioni delia pubblica economia. II Diritto moderno ha voluto prestare ossequio alie tradizioni dei Diritto romano; ma nella specie troviamo appunto queir obsequium rationabile, che merita plauso non censura. Nella Prolusione al suo Corso di Diritto costituzionale, diceva Pellegrino Rossi: « È appunto nel Diritto pubblico che si trovano i titoli dei capitoli dei Diritto privato. Lo stato delle persone, la didei beni, le successioni dipendono essenzialmente dalFordi- — La stessa osservazione può farsi visione namento sociale e político (1). per quella parte dei Diritto privato che si aggira intoruo al sistema delle obbiigazioni. Quando la società politica si avauza nel cammino delia civiltà, il progresso si manifesta eziandio in quella molteplice serie di rapporti che costituiscono il Diritto privato. Agli albòri di questo secolo, quando fu discusso il Códice il Portalis e gli altri giuristi che presero parte alia francese , elaborazione di quell’ importantíssimo lavoro legislativo notarono : che il Diritto moderno, nel governare espressamente questo fatto ia teoria generale delle obbiigazioni, doveva in grau parte calcare le orme dei Diritto romano. E tutti i Godíci promulgati nel pre sente secolo seguivano 1’esempio dei Códice francese; tanto che, si può ripetere la nota senet de Tautre, ils ue surent cominent s’y prendre pour opérer cette restitution. » Da ultimo, P.-Vcollas, sebbene per incideuza, os serva che i testi dei Diritto romano permisero à Vespril monarchique ihi moyen dgc dc conslruire sur cette base (I);—in altre parole, che lo studió dei Diritto romano giovu alio stabilimento delle raonarappuuto in tema delle obbiigazioni teuza, che il Diritto romano, poi che cessò di aver vigore ratione imjHriiy estese la sua inlluenza império ralionis. II Gaus osservava in proposito, che i Romani furono maenello stabilimento delia teoria generale delle obchie assolute. Rispondiamo in primo luogo a questa ultima osservazione, la quale si trova fatta pariraente da un altro scrittore francese, Alessio de Tocqueville. Siccome abbiamo osservato nella íntrodu>- zione, questo illustre Pubblicista non dubita di aíTermare, che il stri insuperabili bligazioni. PAcollas, insorge che il Diritto romano arrangément symétrique Uno dei piü recenti espositori dei Códice Napoleone, contro questo giudizio. Ben ê vero. egli dice, relativamente a questa teoria, ci presenta (1) V. Acollas, Manuel du Droit civil.—Nozioni gencrali sul titolo III dei libro III dei Códice francese. et une rigueur de deduetion qu’on « un 180G; Leron d'ou- de Droil conslHuUonnel; Paris (1) Y. Uossi, Cours vcrlure. /
Delle obbligaziooi e dei contratti in genere sotto la influenza di due elemeati, che si potrebbero chiamare di prima e di seconda formazione, e che hanno iasieme vissuto in nna lunga altemativa di lotte e di rappaciamenti, iaíino a che il tempo ebbe operato la loro fusione piü o meno compiuta. Questo dualismo trovasi neila teologia romana, sotto 1’ allegoria di due ■sessi che dànno origine ai fenomeni delia natura fisica ed intellettuale; tellus, tellumo; anma, animus. NeU’ordine politico esso è figurato dal mito dei due gemelli, dal duplice trono di Romolo, ●dal Giano a due facce, e manifestas! storicamente nel populus e nelia plebs, nel grande antagonismo dei patrizii e dei plebei. Nel díritto privato, che fu una si viva riflessione delle idee religiose quasi tutte le re4 Libro III. — Titolo IV. Diritto romano, pur giovando nelia cerchia dei Diritto privato, cot' perfezionare la società civile, nuoceva nel campo dei Diritto pubblico, coila sua tendenza a degradare la società política. I sovrani r adottarono con ardore, ed i legisti, loro ministri, si servirono dei diritto per opprimere il diritto. « A còté d’un prince qui violait les lois , il est très-rare qu’ il n’ ait pas paru un légiste, qui venait assurer que rien n’était plus legitime , et qui prouvait savamment que la violence etait juste et que Toppiárné avait tort (1). » Questo giudizio non può essere accettato. Allorcliè si dice, che i giuristi si servirono dei Diritto romano libertà, si disconosce l’opera altamente civile che iniziarono i giu risti , e che fu compiuta al tramonto dei secolo passato ed ai primordi dei presente: la distruzione deli’ediíizio feudale. Certo, fu migliore il sistema seguito dai legisti uelle province meridionali d’Italia, di propugnare i diritti dei cittadini, delle universilates, per abbattere le pretese nobiliari. (2) Ia Francia, la scuola dei legisti, di cui fu vessillifero Cario Molineo, credette miglíor consiglio opporre ai privilegi feudali i diritti dei príncipe. Nelia lotta concesse, forse, al sovrano piü di. quanto 1’ età moderna gU può consentire. Ma noi che abbiamo profittato delPopera dei legisti, noi ingiustamente ci rivolgiamo contro di essi, noi sianio ingrati quando li chiamiamo fautori delia tirannide. Certamente , noi non possiamo combattere ciò che osserva FAcollas, che il primitivo Diritto romano, circa la teoria delle obbligazioni, è un Diritto strettamente civile. Come ha detto egregiamente il Troplong, la civiltà romana si è venuta svüuppando e politiche di Roma, quel dualismo presiede lazioni. La sua formola piü larga e piü nobile è il jus civile e Vaequitas, che ci si presentano in opposizione incessante fra loro, come due principi distinti e disuguali. Donde un duplice diritto la per opprimere ■quasi in tutte le cose: un parentado civile (agnalioj ed un parentado naturale fcognalioj; il matrimônio civile fjustac nuptiaej -e la unione naturale dei concubinato fconcubinatusj; la proprietà romana fdominium cx jure QuirilumJ e la proprietà naturale fin bonisj; il testamento ed il codicillo; i conti*atti di stretto diritto .ed i contratti di buona fede fbonae ifdeij. —L’equità ò quel di- , non scritto , ma iunato , che Dio Iia impresso nei nostri caratteri tanto profondi da sopravvivere a tutte le allitto cuori, con terazioni, per le quali la ignoranza delFuomo può corromperlo. — Per 1’opposto, il diritto cmle, quando aggirasi in una sfera di stinta dalla equità , e quando si decora dei titolo di stretto dinon è che un coraplesso di creazioni artificiali ed arbitrarie. ritto, il cui scopo è di governare con rappresentanze materiali io spirito doiruorao, tuttora incapace di farsi governare dalla ragione. severo deli’ auto- n diritto civile gli parla dalUalto il linguaggio e vuole che Tuorno pieghi la sua mente talvolta innanzi al- (1) V. De Tocqueville, L^ancien régime et la néoolulion; Paris, 1860; nola 1- (2) Ci siamo fermati lungamente nel dimoslrare 1’ opera altamenle civile dei giurecunsulti napolelani, nel propugnare i diritli delle universilales, nel lavoro: Del Foro napolelano e delta suaefncacia nelia legislazione, e in 'generale neií‘opera delia civillà delF inlera nazione; Memória taniana col prêmio Tenore; Napoli, 3.“ediz., 1884.-V. pure Cenni, Sitlla impoV' lanza e sul mérito delle altegazioni degli Aevocaíi napolelani, massimenel secolo XVlll; in appendice a taluni Sludi di Diritto rità, 1’arcano dei miti religiosi, tal’altra innanzi alie fattizíe combinaconosce esser quello zioni di una política dura e feroce. Esso ignorante, crédulo, adoratore delia superstizione e delia forza; coronala dali’Accademia Ponpubblico; Napoli, 1870.
Libro lil. — Titolo IV. 4 Delle obbligazioni e dei contratti in geoere 5otto la influenza di due elementi, ch.e si potrebbero cliiamare di prima e di seconda formazione, e che hanno iasienie vissuto in nna lunga alternativa di lotte e di rappaciamenti, iaíino a cbe ü tempo ebbe operato la loro fusione piü o meno compiuta. Questo dualismo trovasi nella teologia romana, sotto 1’ allegoria di due ●sessi cbe dànno origine ai fenomeni delia natura fisica ed intellettuale; tellus, lellumo; anma, animus. NeU’ordine político esso è figurato dal mito dei due gemelli, dal duplice trono di Romolo, dal Giano a due facce, e manifestasi storicamente nel populU'S e nella plebSf nel grande antagonismo dei patrizii e dei plebei. Nel diritto privato, che fu una si viva rifiessione delle idee religiose e politicbe di Roma, quel dualismo presiede a quasi tutte le relazioni. La sua formolà piü larga e piü nobile è il jus civile e Vaeguitas, che ci si presentano in opposizione incessante fra loro, come due principi distinti e disuguali. Donde un duplice diritto 5 Diritto romano, pur giovando nella cerchia dei Diritto privato, col perfezionare la società civile, nuoceva nel campo dei Diritto pubblico, colla sua tendenza a degradare la società politica. I sovrani r adottarono con ardore, ed i legisti, loro ministri, si servirono dei diritto per opprimere il diritto. « A còté d’un prince qui violait les lois , il est très-rare qu’il n’ait pas paru im légiste, qui venait assurer que rien n’était plus legitime, et qui prouvait savarameut que la.violence ètait juste et que Toppi-imé avait tort (1). » Questo giudizio non può essere accettato. Allorchè si dice, che i giuristi si servirono dei Diritto romano per opprimere la liberta, si disconosce l’opera altamente civile che iniziarono i giu risti e che fu compiuta al tramonto dei secolo passato ed ai primordi dei presente: la distruzione deU’ediüzio feudale. Certo, fu migUore il sistema seguito dai legisti nelle province meridionah dltaiia, di propugnare í diritti dei cittadini, delle universilates, per abbattere le pretese nobiliari. (2) In Francia, la scuola dei legisti, di cui fu vessillifero Cario Molineo, credette miglior consiglio opporre ai privilegi feudali i dmtti dei ■quasi in tutte le cose: un parentado civile fagnatioj ed un parentado naturale fcognatioj; il matrímonio civile fjustae nuptiae) e la unione naturale dei concubinato ('concubinatusj; la proprietà romana fdominhm cx Jure QuiritiimJ e la proprietà naturale /'in bonisj; il testamento ed il codicillo; i conti-atti di stretto diritto -ed i contratti di buona fede fbonae fideij. —L'equità è quel di ritto , non scritto , ma innato , che Dio ha impresso nei nostri ^uori, con caratteri tanto profondi da sopravvivere a tutte le alterazioni, per le quali la ignoranza deiruomo può corromperlo. — Per Topposto, il diritto civile, quando aggirasi in una sfera di stinta dalla equità , e quando si decora dei titolo di stretto diriuo, non è che un complesso di creazioni artificiali ed arbitrarie, il cui scopo è di goveruare cou rappresentanze materiali lo spirito delPuomo, tuttora incapace di farsi governare dalla ragione. principe. Nella piü di quanto 1’ età moderna gU può consentire. Ma noi che abbiamo proattato delPopera dei le gisti, noi ingiustamente ci rivolgiamo contro di essi lotta concesse, forse, al sovrano noi siamo ingrati quando li chiamiamo fautori delia tirannide. Certamente , noi non possiamo comhattere ciò che osserva romano, circa la teoria delle ohCome ha detto egreromana si è venuta sviluppando l’Acollas, che il primitivo Diritto hligazioni, è un Diritto strettamente civile. giamente il Troplong, la civiltà (1 V. De Tocquev, le L a,icien regime et la RéeoMion; Peris, 1800; nela 1. (2) Cl s.amo fermali lungamcnle nel dimostrarc P opera altamcnle civile dei gmrccensull, napolclani, nel propugnare i diritli delle nniversilalee, nel lavoro: Del toro navolelanoe delia suaefflcaeia nella legistazione, e in generate nelropera delia cvüla dell inlera nazione; Memória eoronala dalPAccademia Ponaniana col prem.e Tenore; Napoli, 3.'ediz„ ,884.-v. pure Cenni, Sulla imporianza e eu menlo del e ailegazíoni degli Aeeocali napolelani, maseime nel zeoolo XVIII; m append.ee a lalnm Sludi di Dlrillo puMico; ílapoli, 1870. II diritto civile gU parla dalFalto il linguaggio severo delPautorità, e vuole che 1’uomo pieghi la sua mente talvolta innanzi al1’arcano dei miti religiosi, tal’altra ionanzi alie fattizie combinapolitica dura e feroce. Esso conosce esser quello crédulo , adoratore delia superstizione e delia forza; zioni di una ignorante ,
7 Delle obbligazioni e dei contralti in genere 6 Libro III. — Titolo IV, il liüguaggio delia tanta autorità da costringere tiitte le genti consulti, che fecero pavlare al Diiitto equità naturale, e coa civili a ripetere i vorsi con cui Claudiano attribiüva a Roma il romano epperò si pone a livello delle sue idee per contenerlo, e lo regola con la superstizione e con la forza. — 11 diritto civile dei Romani ha avuto, nella sua origine, la impronta di quella riividezza teocratica ed aristocratica, inseparabile da tutte le epoclie dal Vico chiamate eroiche. Esso è sorto dal seno di un patriziato religioso, militare e politico, che vi ha impresso le sue ricordanze di quista, i suoi istinti d’immobilità; qiiel genio formalista, dominatore, nutrito alia scuola tenebrosa primato nella scienza dei Diritto; “ Armoruni, legumque parens: quae fundil in omnes (mpcríum, priuiique dedil cunabula Juris (1). n Innanzi al colosso dei Diritto romano, scriveva eloquente mente il Saliceti, sonosi inchinati ventiquattro secoli e luniveiso. innanzi codesta solennità son passati la monarchia e il consolato, la repubblica e 1’impero, la dittatura e il tribunato; popol: infanti, adulti e decrepiti; cento dinastie e cento favelle; la barbavie e linciviliraento: innanzi a codesto miracolo d’intelligenza prostraronsi i sapienti di ogui et^, ne professarono il culto, e deposero uel suo santuario la uobile offerta delle loro notti vegliate e delle loro mecongeloso, 6' forte delia teocrazia etrusca. lu questo diritto primitivo indiirno si cerca Tacione efflcace delia equità naturale, e quella voce delia umauità clie parla si alto presso i popoli inciviliti (1). Adunque, nou può ragionevolmente contrastarsí che il pri mitivo Diritto romano ci presenta il trionfo dei jus civile sulla aequitas. Ma chi ignora come, per la benehca iníluenza delle idee ditazioni (2). Iten è vero, che anche nel Diritto che ci tu tramandato dai fllosofiche e dei cristiaDesimo, per opera dei giureconsiüti e degU imperatori, fu iufranto Taugusto pomerio dei diriilo civile, e furouo i supremi principi giuridici governati dalle dalle norme delia ragion naturale? lando dei giureconsulti giureconsiilti troviamo alcuni principi che la civiltà moderna non la distiuzione fra i coiitratti di norme delia equità, Quando il Laferrière, parpoteva accetrtare ; ad esempio stretto diritto e quelli di buona fede , la massima che alia traromani, li additava come ottimi interpreti dei Dmtto naturale, voleva appunto accennare la cui esattczza , smissione delia proprietà si richiede, come condizione necessária, la tradizione. II nostro Códice, calcando le orme dei francese, ha stabilito invece, che tutti i contratti deljbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto ò nei medesimi espresso, a questo concetto; sopra abbiamo osservato , è ripetiamo ciò che comprovata dal sistema accolto dali zioui moderne. Certo Diritto moderno a maggior parte delle Icgislanessuno potrà mettere iu duhhio che il s'ispira, nel goveruare i diversi (1) «Si quolques iiislitiilions de droil civil, en pussanl des Romains dans nos lois, onl changc de caraclère el dc desUnalion, sans changer de nom U’aulres, en phis grand nonilirc, sont domeurccs ce qii’ elles étaicnt. Pourdesraisons faciles à apercevoir, celle permanence se renconlre surtout dans le domaine des Obligalions. » Gérardin, Étuüe sur la solidarUé; nella Nouvelle revtte hisloriqtie de Droit français el èlvanger; anno 1884-, 3.® livraison II Renan, in un Discorso pronunziato nel 1880, ad occasione dei cenlenario di Spinoza, osservava: « I popoli, nello syolgimenlo delia civillà, han ricevuto tiiüi imo speciale mandato; cosí gli Kbrei furono predestinati a spargere sulla terra il sentimento religioso; i Uomani, a bandire i piii veri e immutabiU principi dei Diritto. n (2) V. Saliceti, Delia legUlazione dimandala dal nostro secolo^ § 27. — Ncgli Scrilli ineditif Torino 1804. rapporti giuridici, capo al diritto delle obbligai Codici moderni, nello stae quelli specialmente che zioní, alia equità naturale. bilimento delia teoria beaucoup mettono Ebhene generale delle obbligazioni, romano. Molti articoU delle obbligazioni e dei contratti in genere sono In ■ , ■ l^teraie dei respon. ,ei giureconsniU rolI^Í blpmn., de. Modestini. dei Papiniaui e degli altri somrni’ giu^- Han preso ad racchiusi sotto il titolo arclietipo ü Diritto * fZT::y\T, Civile dei Francia. Scicnze morali o politichc dk
9 Delle obbligaziom e dei contratti in genere 8 Libro III. — Titolo IV. di informare le regole di diritto ai dettaini delia legge naturale; ai dettami dl quella legge, clie Cicerone, nel libro terzo De Re publica, chiamava vera lex, dijfusa in omnes, constans, sempiterna, Nè ci pare che si possano con giustizia rimproverare i giureconsulti romani a causa delle inesattezze clie si ravvisano nel mé todo delia trattazione. Chi ignora che Triboniano ed i suoi collabopressés de s’aíTraachir du fardeau que Justiaiea leur avait imposé, et en môrae temps de s’attirer les éloges et les récompenses de leur docte et magnifique empereur, par Tapparence d’un ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità, Tuso e la legge ne derivano. II Códice ha stabilito tratti i quali hanno per ogg parimente, che nei coaetto la traslazione delia' proprietà o di altro diritto. la proprietà o il diritto si trasmette e si per effetto dei consenso legittimamente SI acquista manifestato, e la cosa ria rischio e pericolo deiracquirente, seguita la tradizione (articoli 1124 e mane quantunque non ne sia 1125), Ma lo stabilimento fu mutuato dal Diritto ratori di questi principi, ü primo dei quali nonico {1}, dimostra soltanto il ca- ^ camoiino progressivo delia civiltà; uel campo delia giunsprudenza; gionevolmente trarre zèle qui depassait toutes ses ésperances (1); w non dubitarono di assolvere precipitosamente, in tre atmi, trium annorum co^i^ummalo opere, quel lavoro pel quale Giustiniano aveva assegnato dieci anni? puv dubitando che il decennio potesse bastare, ne in decem qiiidem onnis totam (rem) absolm posse videhatur. Come, dunque, dalla indi gesta compilazione giustinianea può trarsi argoraento per biasimare i giureconsulti romani? — IValtra parte, noi non saremo neanche severi oltre il dovere con Timperatore Giustiniano. Desiderio Era smo lo accusava, per avere anteposto « centones ilios suos et inaequales legum rapsódias, tot eruditissimorum virorum integris voluminibus. » II Filangieri, uel quinto volume delia Scienza delia Giustiniano che immolava senza che da questo fatto si argomento per negare il SI possa ramerito dei giure¬ consulti romani. È bellissimo il concetto espresso ,da Bacone con queste pasorgenti di giustizia, da cui derole: « Vi sono nella natui-a delle rivano tutte le leggi civili modo che le come altrettaati 1'uscelli; ed alio stesso - sapore dei diversi variano colle regioui ' origine dalle civile moacque prendono U colore ed il terieni che attraversauo, ed i cosí le leggi civili govemi dei diversi paesi, quantunque traggano — Ora, medesime sorgenti. derno porta 1'impronta dello ne ha il colore ed il u senza dubbio, il Diritto stato di civiltà i legislazione, non esitò ad affermare : tesori a Teodora ed umane vittime alla Divinità; Giustiniano, dei cui fu promulgato; rieoaoscendo questo íZo’ «a. pure verità Storica il **“’ “emsto, aarebbe contrario alla stonca, rl negare che i giureconsulti to lella teoria delle obbligazioni. cercarono, in quale lo storico parlerà sempre con disprezzo ed il filosofo con ■ orrore. » Francamente, questi giudizi sono ingiusti. Anche seuza essere delFavviso di Dante, che ritiene dovuta alla ispirazione di vina la compilazione giustinianea fche, per voler dei primo Amor che io volsi, dentro alie leggi trassi il troppo e il vanoj , bisognerà pur convenire che, senza Tardito disegno di Giustiniano, noi saremmo rimasti orbati delia maggior parte dei tesori giuridici delia sapienza latina. Guardiamoci dalFimitare coloro, i quali non diibitano di i‘omani, nello stabicon grande studio, (1) V. De Rosback Dlfferentiarum i De íuris cMlis elcanonici. -onioum ai omie^ ~ ÍS39.- «Al dilalarsi drM! ,? r ““ <lcl r-inascimenlo delle lellere c"dclk scienzT'^'''-"''".™’ Iropoli dei crislianosimo, il dirillo eanonico clie "mT siziom troppo dure c troppo rigide delle anlielié I P’’’’'' '' delia niorale evangélica, fa carh" e 1^' eeva onstiauo 1'antico dirilto pagano „ ViMiao n “ ‘ f»' 1876, nella <nauguvazione\lella Coret * ’ il 4 “ ^°-^sazio7ie in Roma, —■ RiUersIiusii, Rocco,. Jus Caattule7'il; Panormi (1) V. Bravard, Uèlude du Droií romaíJt o/Tre-í-elle ericore at0oicrd’hm de 1‘ulililé chez nous, et « quel Nella/ícrwe de léglslalton el dejui'isp7'udence, anno 183l>. marzo
11 Delle obbligazioni e dei contvatti in genere Libro m. — Titolo IV. 10 anclie come príncipe. Non è questa 1’ occasioue opportuua , nèsarebbe necessário sollevare le piü alte grida, perchè andò perduto qualche libro classu cui fu scritto invece uu uíficio od una musica sacra; senza voler considerare, che tutti i libri che ci restano delFantlcbità li dobbiamo appunto ai figli di S. Benedetto, che nel teuebrio inedio-evale conservarono religiosamente quella scintilla da cui dovcva poscia derivare la civiltà moderna! dimostrare quanto siano ingiaste qiieste chiacsico le direbbe Vittorio Alfieri. Osserveremn si richiede assolutachiere gazzcHarie soltanto che, per divertire il pubblico, non mente di fare strazio delia storia ; impercioccliè , non si rende come omaggio alia storia, razzolando nel libello di un Procopio, nel medesimo tempo Tigliacco adulatore alPaperto e pih vigliacco calunCertò, Giustiniano non fu uu uomo di genio; ma a lui nou puü ragionevolmente negarsi la'pifi eminente qualità di niatore in segreto! Quel rnetodo delia trattazione, che non si ravvisa nelle fonti, fu dato, con grande studio, allepoca dei risorgimento delia scienza dei Diritto. 11 Pothier, nel suo Trattalo delle obbligazioni, con immensa chiarezza riassumeva quanto in proposito risultavadi meglio dalle opere dei piu illustri interpreti dei Diritto romano, specialmente dei Cuiacio e dei Donello. Nella redazione dei Códice francese , il Pothier fu preso a guida nello stabilimento delia teoria generale delle obbligazioni. II Dalloz osserva in proposito « Se vi è riraprovero a fare ai redattori dei Códice, è quello di avere seguito talvolta troppo aervilmente in un’ opera legislativa, il lavoro d’uu giureconsulto dotto, profondo, esatto, senza dnbbio, ma le cui teorie, sebbene oíTrissero il riassunto dei lavori dei nostri piCi celebri giureconsulti dei secolo XVI, non doveauo tutte trovar posto in im Códice. Fatta questa osservazione, non puossi ammeno di lodare i redattori dei Códice per avere scelta questa guida (l). » E, nello stadio di elaborazione di quel Códice , pifi volte fu detto che le opere dei Pothier e quelle dei Domat doveauo servire di modello nello sta bilimento delia teoria delle obbligazioni. I compilatori dei Códice Napoleone vollero allontanarsi dalle norme tracciate dal Pothier, circa il método delia trattazio.ee. Il Pothier, con ordine razionale, abbracciava in un solo titolo tutta la matéria delle Obbligazioni considerate in generale; e nel modesimo titolo trattava separatamente delle varie cause delle obbliim prinuomiui cipe, quella dl scoprire e d’impiegare convenientemente gli di merito e d’iugeguq. Giustiniano e i suoi consigUeri apparteiigono alia scliiora dei novatori risoluti. Si può loro rímproverare uno stile ampolloso, la jattanza orientale congiuuta alia ignoranza delle antichità dei Diritto romano, 1’assenza di uu método migliore nelle loro compüazioni, la mutilazione ch’essi hanno esorcitata senza pietíi sui capi-d’opera dei giureconsulti classici. Ma si deve pur riconoscere, chessi sono stati felici e*profondi in un gran numero d’iunova2Íoni; che i cangiameuti clPessi fecero subire alia giurisprudenza costituirono un omaggio ai dettami dei Diritto ra zionale; ddessi, primi, osarono, a visiera alzata, legge delle dodici Tavole, questo vecchio feticcio generale rompería colla romano, ed, in che da con quelle anticlie istituzioni (antiquas fábulasj gran tempo la civiltà avea coudaiiaato; si deve riconoscere, che il e dei terzo Diritto di Giustiniano, inferiore a quello dei secondo secolo sotto il rapporto scientiíico, lo supera di molto sotto il rapporto íilosofico, e lo .sorpassa di tanto, di supera io stoicismo {!). quanto il cristianesimo Sino a pochi auni or souo, il giudizio intorno a Giustiniano era riservato soltanto agli storici ed ai giuristi Ma posito di uu lavoro drammatico di oggi, a prouu notissimo letterato fraiicese, sulla imperatrice Teodora frequentatore di teatri, che non stiniauo il titolo di imbeciUe; imbecille. V è scrittore di gazzette o si creda in diritto di dare a Giunon nou solo come marito, ma (1) V, Dalloz, RéperL, veib. Obligations, num. 20. (1) V. Esclibach, Cotirs d'inlroduclion génêrale d l'èlude du Droit; §
11 Delle obbligazioni e dei contralti in genere Libro III. — Titolo IV. sollevare le piü alte grida, perchè andò perduto qualche libro classu cui fu scritto invece uu uíficio od una musica sacra; senza voler considerare, che tutti i libri che ci restano deiranticbità li dobbiamo appunto ai figU di S. Benedetto, che nel tenebrio modio-evale conservarono religiosamente quella scintilla da cui doveva poscia derivare la civiltà moderna! Certo, Giustiniano non fu un uomo di genio; ma a lui non può ragionevolmente negarsi la’pii\ eminente qualità di un principe, quella di scoprire e d’impiegare convenientemente gli uomini di mérito e d’ingegnq. Giustiniano e i suoi consiglieri appartengono alia scliiera dei novatori risoluti. Si può loro rimproverare uno stile ampolloso, la jattanza orientale congiuuta alia igiioranza delle antichilà dei Diritto romano, Tassenza di un método migliore nelle loro compilazioni, la mutilazione cli’essi hanno esercitata senza pietà siii capi-d’opera dei giureconsulti classici. Ma si deve pur riconoscere, clVessi sono stati felici e*profondi iu un grau numero d’innovazioni; che i cangiameuti cli’essi fecero subire alia giurisprudenza costituirono un omaggio ai dettami dei Diritto razionale; cli’essi, primi, osarono, a visiera alzata, rompería colla legge delle dodici Tavole, questo vecchio feticcio romano, ed, in generale, con quelle antiche istituzioni {antiquas fabulasj, che da grau tempo la civiltà avea condannato; si deve riconoscere, che il Diritto di Giustiniano, inforiore a quello dei secondo e dei terzo aecolo sntto il rapporto scientiíico, lo supera di molto sotto il rapporto fiIosofico, e lo sorpassa di tanto, di quanto il cristianesimo supera lo stoicismo (1). Sino a poclii anni or sono, il giudizio intorno a Giustiniano era riservato soltanto agli storici ed ai giuristi. Ma oggi, posito di un lavoro drammatico di un notissimo letterato francese, siilla imperatiúce Teodora, non v’è scrittore di gazzette o frequentatore di teatri, che non si creda in diritto di dare a Giu stiniano il titolo áHmbecille; imbecille, non solo come marito 10 Non è questa 1’ occasione opportuna , nè dimostrare quanto siano ingiuste queste clnacle direbbe Vittorio Alfieri. Osserveremn si richiede assolutaanclie come principe. sarebbe necessário, chiere gazzellarie, come soltanto che, per divertire il pubblico, non mente di fare strazio delia storia ; impercioccliè , non si rende omaggio alia storia, razzolando nel libello di un Procopio, nel medesimo tempo vigliacco adulatore aU’aperto e pih vigliacco calnnsico. niatore in segreto! Quel método delia trattazione, che non si ravvisa nelle fonti, fu dato, con grande studio, alPepoca dei risorgimento delia scienza dei Diritto. II Pothier, nel suo Trattato delle obbligazioni, con immensa chiarezza riassumeva quanto in proposito risultavadi meglio dalle opere dei piü illustri interpreti dei Diritto romano, specialmente dei Cuiacio e dei Donello. il Pothior fu preso a Nella rcdazione dei Códice francese guida nello Btabiliraento delia teoria generale delle obbligazioni. II Dalloz osserva in proposito « Se vi è riraprovero a fare ai redattori dei Códice, è quello di avere seguUo talvolta troppo aervilmente in un’ opera legislativa, il lavoro d’im giureconsulto dotto, profondo, esatto, senza dnbbio, ma le cui teorie, sebbene offrissero il riassunto dei lavori dei nostri piCi celebri giureconsulti dei secolo XYI, non doveano tutte trovar posto in im Códice. Fatta questa osservazione, non puossi amraeuo di lodare i redattori dei Códice per avere scelta questa guida (1). » E, nello stadio di elaborazione di quel Códice , piü volte fu detto che le opere dei Pothier e quelle dei Domat doveano servire di modello nello stabilimento delia teoria delle obbligazioni. I compilatori dei Códice Napoleone voUero allontanarsi dalle norme tracciate dal Pothier, circa il método delia trattazione. II Pothier, con ordiue razionale, abbracciava in un solo titolo tutta la matéria delle Obbligazioni cousiderate in generale; e nel medesimo titolo trattava separatamente delle varie cause delle obblia proma (1) V. Dalloz, Réperl verb. Obligations, num. 2(5. (1) V. Esclibacli, Coiirs d'inlroduclion générale à l‘ètude du Droil;%i\i.
13 Delle olibÜgazioni e dei contratti in genere II nostro legislatore non merita la censura rivolta ai nomoteti fraucesi. II método adottato dal Códice italiano, nella partizione delia teoria generale delle obliligazioni, è dei tutto razionale, è conforme sostanzialmente a quello seguito dal Pothier. Noi, quindi, pur mantenendoci fedeli all’ordine accolto dal legislatore, nella trattazione delia suddetta teoria, seguiremo un sistema veramentO' scientiflco. 12 Libro 111. — Titolo IV, gazioni. —I redattori dei Códice fraucese, iavece, dal dividere la matéria delle obbligazioni fconsiderale in generalej ia due titoli: 1.® Des contrais, commciarouo des obligations conventionnelles en gé- ou néral; 2.® Des engagements qui se forment mulare 1’unità naturale delia matéria clie íans conoenlion. E, per dissisottoponevano a questa avvisarono di dare il nome di obligations a couvenzioni, dando alie altre il gements, benchè riconoscessero in fondo che engagemmi ed obligatíon, itn obhgé ed êlre engagé erano espressioai dei tutto sinonime. Percbè Ia divisione illogica, si quelle risultanti da Nel suo eruditissimo ed eloquente proemio al commentario Delia vendita, il Troplong ci presenta un acconcio paragone tra le collezioni delbimperatore Giustiniano ed i Codici moderni, ed osserva che questi vincono quelle per quanto concerne 1 ordine ela chiarezza. II giureconsulto francese, per esprimere il suo concetto, ricorre ad una bella immagine , che noi abbiamo già ricordata e che ora giova ripetere; egli rassomiglia il nome di engamaggior parte delle regole generali, stabilite nel primo titoIo per le obbligazioni conveuzionali, si applicavano ancora e necessariamente alie obbligazioni nomoteti francesi nelPaltro titolo I mentre il primo titolo racchiude ci non convenzionali, cosl i ebbero molto poco da dire; e, nella Introduzione , Códice francese, di cui parlava specialmente, ad una carta geo- - trecento articoli, il secondo m^atm'- diciassette. imperciocchè la quasi totalità delia matena di questo si trovava già spiegata nel primo titolo. Se questo primo vkio dei sistema fosse il solo tamente poco pericoloso. Ma, nota in altri T P"”" ^-i^ltato, ne ha ingenerato I 1 t fl ' fanno di parecchie parti dei p mo titolo una mescolanza dhdee incoerenti, in mezzo alie quali pei orizzontarsi fa dhiopo attenersi i redattori dei Códice han essi ammettevano, grafica che a primo aspetto ci fa vedere la topografia di un paese. Ora questo pregio si osserva nel Códice italiano meglio che nel Códice francese, come dianzi s’è detto. II nostro legislatore ha prestato un maggiore ossequio al precetto di Orazio: singula quaeque locum teneant sorlila decenter. — Arrestiamoci un momento sull or dine accolto nello stahilimento delia teoria, intorno alie obbliga* sarebbe cerproposito il Marcadè, l’erzioni ed ai contratti in genere. II Códice italiano, nel primo capitolo, incomincia dalbasseguare le diverse cause delle obbligazioni. Accettando su questo punto la dottrina accolta nel Códice francese (che dimostreremo non esatta}, ritiene che le cause delle obbligazioni siano cinque:—1.® legge; — 2.** contratto; — 3,” quasi-contratto; — 4.° delitto; — 5.° quasidelitto. — E, dopo di aver proceduto a questa determinazione, statuisce le regole proprie dei contratti, dei quasi-contratti, dei delitti e dei quasi-delitti. Seguono quattro capitoli, dove il legislatore si occupa delle obbligazioni in generale. II capo secondo ha per obbietto le divérse specie di obbliga zioni. Questo capo è distribuito in sei sezioni; costantemente al principio che perduto di vista. Questo principio, che spesso hanno obliato, si è, altro nascimento alia obbligazione, altro essere convenzxonale, ch’ è 1’effetto dei sospinto, nel primo titolo, contratto coU’obbligazione che duce sotto la loro ma che troppo essere il contratto che dà Vobbligazione contratto. Ad ogni pie i redattori dei Códice han confuso U - n’ emana; e questa confasione proche spanderebbe moita cura di ricordar sempre 1^ penna una redazione se uon si avesse oscurità nelle idee, distinzione da loro ohliata (1). (I) V. Marcadè, íVo2:íow/ Códice ciüile franc preliminari sul Tiloio terzo dei Libro lerzo dei se.
15 Delle obbtigazioni e dei coiUratti in genere L’altimo capo stabilisce il sistema delia prova delle obbligazioui e di quella delia loro estinzione. II primo articolo, contenuto solto questo capitolo, ferma il principio fondamentale di tutto il sistema probatorio: Clii domanda Tesecuzione di un’obbUgazione, deve provaria, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto.che lia prodotto Testinzione delia sua obbligazione. — In cinque separate sezioni, il Códice favella dei mezzi di prova da esso riconosciuti. I. Delia prova per iscritto. —Essa può risultare: 1.** Dal1’atto pubblico; — 2.“ Dalle scritture private; — 3." Dalle taccbe o taglie di conlrassegno; — 4.“ Dalle copie degli atti pubblici e prívati; — 5.** Dagli atti di ricognizione. II. Delia prova testimoniale. III. Delle presunzioni. IV. Delia confessione delle parti. V. Del giuramento. É questo Tordito delia teoria generale delle obbligazioni, quale si trOA’a uel Códice italiano. I piii fervidi seguaci dei método siste mático non possono su questo punto censurare Tordinamento accolto dal legislatore; donde si trae, che ragionevolmente abbiamo osservato dianzi, che, pure serbando fede alie partizloui dei Códice, noi allontanati da uu método scientiüco. 14 Libro III, — Titolo IV. I. Delle obbligazioni condizionali. II. Delle obbligazioni a tempo determinato. III. Delle obbligazioni alternative. IV. Delle obbligazioni in solido. V. Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili. VI. Delle obbligazioni con clausole penali. II capo terzo si versa intorno agli effetti delle obbligazioni. II legislatore stabilisce nel primo articolo un principio comime a tutte le obbligazioni: chi ha contratto ua’obbligazione, è teuuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danai. Stabilito questo principio passa a tener parola dígli effetti propri delle obljügazioni reali (obbligazioni di dare nella terminologia dei Có dice), e delle obbligazioni personali (obbligazioni di (are o di non fa,-e nella terminologia dei Códice). — In sèguito,. si trovano racchiuse m questo capitolo cinque teorie importantissime dei Diritto civile; I. Teoria delia mora. II. Teoria delia colpa. III. Teoria dei danni. IV. Teoria dei suhingresso giudiziale., \ . Teoria delTazione pauliana. ' II capo quarto si aggíra intorno ai modi le obbligazioni. L’articolo 1236 non Cl saremmo Se i redattori dei Códice italiauo, nell’ordinamento delia teoria con cui si estinguono enumera i modi generali di estinquibus modis lolUtur aUigatio corrispondente delle Istituzioni zione delle obbligazioni; brica dei titolo generale delle obbligazioni, allontauavausi dal sistema dei Codice fraucese, non dubitavauo parimeute di scostarseue in parecebie importanti disposizioni che alia suddetta teoria si riferiscono. Cosi, nello stabilimento dei principi intorno alie obbligazioni a tempo determinato, il Codice italiauo non riconosceva il termine .di grazia^ insta il Codice francese, l’autorità giudiziaria può concedere giusta la mgiustioianee. E poi disettefraquestlmodi I estinzione delle obbligazioni (impercioccliè degli altri dne è parola in altre parti dei Codice); ^ ■ I- Del pagamento. il legislatore si cbe 1 o al debitore, contro Ia voloutà dei creditore. — In tema di costituj- , il nostro Codice statuiva, che, se l’obbligazione connel fare, il debitore ò costituito in mora per la sola II. Delia uovazione. III. Delia rimessione dei debito. IV. Delia compensazione. V. Delia confusione. VI. D.ella perdita delia VII. Delle azioni di nullità zione in mora siste nel dare o scadenza dei termine stal)ilito nella convenzione; serbando cosl fede alia raassima dei dies intcrpellai pro homine: mentre invece il Codice cosa dovuta. 0 di rescissioae.
1 17 Delle obbligazioin e dei contratti in geneie 16 Libro ni. — Titolo IV. fetle come le imperfeite. Dicousi obljligazioni imperfeito, osserva il Pothier, quelle di cui noa siamo debitori cbe a Dio, e cbe noa dànao diritto ad alcuno di esigerne 1’ adempimeato; tali soao i (loveri di carità e di ricoaoscenza (1). — Giasta i detiami delia ●legge morale, il ricco deve soccorrere il povero, il beaeíicato deve in ogni occasioae mostrarsi grato dei benefizio ricevuto. Bellissima iu proposito è la enunciazione che dei primo fra questi doveri morali ci presenta il Bourdaloue: mône, qu’il ne se flatte pas en cela de libéralité; car cette auniòne c’est une sorte de deite dont il s’acquitte, c’esfc la legitime E, per quanto francese (art. 1139} dispone, cbe il debitore è costituito in mora per eífetto delia convenzione, sol quando k elle porte qúe, sans qu’il soit besoin d’ acte et par la seule échéance du terme, le dôbiteuv sera en demeure. »—L’articolo 1314 dei Códice italiano riclüedeva imperiosamente lo scritto, come formalità essenziale di alcuni atti piu importanti delia vita civile, e cosi rendeva men facili le coatroversie; mentre il Códice francese si limita a prescrívere Tatto au tentico soltanto pel contratto di matrimônio e per gli atti di donazione, Queste ed altre innovazioni dimostrano, che i nomoteti italiani non banno segujto servilmente il Códice francese, per quanto si attiene al coutenuto delia teoria generale delle obbligazioni. Anche riguardo a questa teoria, si palesa inesattissima la frase dei Giraud: « L’Italie Code (1). » Ben è vero che la piü parte delle disposizioni, in tema dl obbbgazioni, non presenta discordanza fra i due Codici. Ma da . ciò non può trarsi la illazíone, che dunque il Códice italiano seguito il sistema dei Códice francese. I due Codici lian riprodotta la teoria che ci lasciarono in proposito i giureconsulti romani; èqueata la genesi comune e dei Códice francese e dei Códice ita liano, in tale matéria. Quand le riche fait Tauda pauvre, qu’ il ne peut refuser sans injnstice. si attiene al secondo fra i doveri morali mentovatl dal Pothier, a quello cioò delia gratitudine, vogliamo ricordare ciò che scriveva Seneca: « Ingratas est qui beneíioium se accepisse negat; ingratus qui dissimulat; ingratas qui non reddit; ingratissimus omnium qui obliviscitur. » — Ma, giusta la legge civile, queste obbligazioni .che incombono al ricco ed al lieneficato sono obbliqui a eu et qui a encore notre ha gazioni imperfelle, perchè il povero ed il benefattore non possono rivolgersi al magistrato onde costringa il ricco ed il beneíicato alPadempimento delle medesime. Come si esprime acconciamente il Cuiacio: Obligalio proprie non est cui non Nè da ciò deve trarsi la conseguenza, che i dettami delia legge civile siano in opposizioue con quelli delia legge morale. Come notava Geremia Bentham: la morale e il diritto hanno lo stesso est adiuncta necessitas (2J. — Sopra s’è detto, che il primo articolo racchiuso sotto questo titolo dei Códice ci presenta le diverse cause delle obbligazioni.— Wa, innanzi di venire alia disamiua di tale articolo determinare è necessário precisamente quale concetto vuolsi esprimere colla parola che si legge nella rubrica (l) V. Potliier, Delle obbligazioni, 1. (2) “ Ce qui caraclérise 1’obligalion juridique , c’est qu’elle est suscepUble d’cxecution forcée, tandis que Ics devoirs moraux ne comporlent pas rinlerveiitioii de la justice et de la force publiqvie pour nous contraindre à les remplir. Cela est élcmentaire; nous forcera-t-on à accomplir nos devoirs religicux en nous faisanl Uainer à 1’cglise par les gendarmes ? Saiserat-on nos biens pour que nous acquilUons une dette de reconnaissance? les huissiers feront-ils Tauraône avec le produil de la vente? Non, certes; et la raison en est simple, c’ est que l’accomplissetnent d’un devoir religieux ou moral exige la liberte: si 1’ou voulait en fairo une obligation ci vile , on le dônaturerait: co ne serait plus aimer Dieu et son prochain que de le faire par contrainte. :> LaurenI, Príncipes de Droit dvií; XVK, :J. Diritto Civ. Ital. — Delle ohbligasioni. e che ricorre con tanta fi’Gquenza negli articoli di questo titolo, che dev uno dei piü importanti dei Códice civile. 2. Qual signiücato ha la parola obhligazione nota il Pothier, ha due signiücaü. Presa nel suo largo significato gazione è sinônima di dovere '6 essere riguardato come ? Essa , com© lato sensu, la parola obblicosi^le obbligazioni pev' e designa (1) V. Giraud critique de législation^ agosto 1884. La vérilé sur la recherche de la paíerjiHé: nella Rovue
19 Delle obbligazioiii e dei contratti in genere al dettame delia morale, clie proclama glí 18 Libro III. — Titoto IV. é forse un omaggio uomini fratelli e teuuti a recarsi vicendevolmente soccorso?—Se questa la diífereaza tra la legge dvile e la legge centro, ma una diversa circonferenza. La circonferenza delia legge morale è molto piü ampia di quella delia legge civile; e que sta seconda non può iuvadere il domínio delia prima (1). E qui vogliamo aggiungere un’ osservazione, che ci aembra di moita importauza. Sulle orme dei Potliíer, abbiamo ricordato il dovere delia cãvila, come esempio delle obbligazioni impcvfettc., delle obbligazioni cui non est adkmcta necessitas Cuiacio. Senza dubbio, questa dottrina deve accettarsi anche in quei paesi dove è stabilita la carità legale, cioè la tassa pei poveri, come si avvera in Inghilterra; imperciocchè, anche in questi paesi, è lo Stato che percepisce un tributo e lo destina ad particolare, ad un íine di beneficenza, non è il povero che direttamente ahbia azione per ottenere un non che, ed è morale, mentre il dovere giuridico di soUevare le altrui sventure il dovere morale delia carità ●è limitato solo ad alcune persone aramette discernimento di persone; V alter alterius onera porvenne stabinou -tate è appunto quel mandatum, sulla cui osservanza lita la società cristiana: hoc est praeceplum meuni. Passiamo ora a determinare il significato in cui è presa la voce obhligazione in questo titolo dei Códice. In un senso piii proprio e meno sola obbligazione pcrfetta; quella, cioè, cUe dà a quale esiste, il diritto di esigerne 1’adempimento. Di essa appunto si occupa il Códice in questo titolo. L’obbligazione, hoc sensu, trovasi cosi definita da Giustiniano : K Vinculam juris, quo necessitate adstringimur aliculus rei solvendae (1). »—Nella voce soloere si comprendono il dare, il fa- ■cere ed il praestare. Quíudi il giurecoosulto Paolo diceva: gationum substantia cousistit ut aliuui nobis obstringat ad dan- ●dum aliquid, vel facieudum, vel praestandum (2). »—Dare, spie- ^ano i Dottori, come dominiam iransferre;—faccre, come aedificare rfomam, pingere tabulam; — praestare^ come praestare fidem, praestare come direbbe esteso, dicesi obbligazione la colui in favore dei uno scopo soccorso. — Talvolta si avvera, in alcuni casi ed in rapporto ad alcune persone, che la legge civile converte in obbligazione perfeita quella che, gola generale, noa può considerarsi altrimenti che gazione imperfeita. Ciò si avvera quando la legge stabilisce Pobbligazione alimentaria tra parenti od affini, renti ed alcuni afflui. Giusta Particolo 142-dei degli aliraenti cade in per recome obbli- « Obli0 meglio tra alcuni paCodice, Tobbligo primo luogo sopra il coniuge, ia secondo sopra 1 discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quaito ludgo sopra il geoero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera luogo ■culpam, id quod interest, coictionem et similia. Con moita a iustatezza Timp. Giustiniaiio definisce 1’obbli- rrrr OO in ultimo sopra i fratelli e le sorelle. gazione un vLucolo giuridico, vinculam juris ; traendo la metafora dai legami materiali. La persoua obbligata, che adempie ciò che ad essa iiicombe, scLoglie tali legami, vincula dissoloil.—Sotto 1 imdel Diritto intermédio, rEineccio dimostrò Uirniaosameate la la proprietà delia deüaizione giustinianea, contro le dubitato di miiovere alia Ora, quale è il fondaraento raziouale zione alimentaria i - - su cui si adagia 1’ohbligaimposta dalla legge? II precettõ delia legge non pero esattezza e censure che alcuni interpreti non aveano Sordet fere haec defmitio sciolis, qai praecipue tea d, Soneca, ca, s, slab.lisco il principio, chc ibdovere delia graliludine non puo giammai cosliluire un’obbligazione perfeita. Dice Seneca: « Guin res honesta sil relerre gratiam, desinit lionesía esse, si necessária esl. „ (De bene/iciis- III 7) — mava, italiano) cosí si esprimeva (nel fíegoto): “ È gloria l’esser grato? L’esser grato è dover; ma cosi poco Questo dover s’aderapic, Cli’oggi è gloria il compirlo. n re* medesima ; « (1) Iiisl. princ. de obligalionibus ●, III, 14. Q2) Fr. 3, D. de oblig. \ XLIV, 7.
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