r ;s l j IL DELLE I \ i ALIALO ^ rrr OCIV DMTT f ì JLl OTECHE I SEC0!sD0 LA DOTTRINA I- LA GIURISITìCDENZA r i: s p o s T o t DAI l'ROFESSORI l’avvocato l'EH BIANCni EMILIO —CAPOTIALI DANTE — COVIEUA) NK'OLA CUTUm TORaUATO — FIOIIE PASQUALE — OABDA C. FlìANCKSCO OIÀNTUKCO EMANUELE—LANDDCCl LANDÒ — LOMONACO (LOVANNl MIKABELLI GIUSEPPE — POLACCO VITTOUIO SCIALO.JA VITTORIO-VENEZIAN GIACOMO — VITALI VITTORE EMILIO BIANCHI j. ProlViJPore nella Università ili Pisa rKK CtiltA DI PASQUALE FIORE Professore Ordinario ileM'Univcrsità di Napoli V YOLmiE SECONDO PARTE OTTAVA DELLE rPOTECHE IL NAPOLI EUGENIO M A R G HIE RI NAPOLI EUGENIO MARGHIERI ' «r ● S3, Ott. Galloria Umberto T. p. p. 8'i, Ott. Galleria Umberto I, P- P1898 1898 CASA GARRAUX c.hildebrand & c. S_ (IDAUI—o t I _ LIVREIR08
ii'ìz O -yO ? ^'■1V (hVj) -k-t ^ ■'/ / V E IPOTECHE DEL TITOLO IL rOiniALITÀ IPOTECAKIE. SOMMARIO 3'25. Divisione della materia. ;I2 5. In un sistema ipotecario fondato interamente sul grande principio delia pubblicità, esplicalo e condotto a un notevole grado di sviluppo, se non alla perfezione ultima, nell’interesse dei terzi, tradurre in Propvì.pfà Iettar aria le formalità destinate a col principio della specialità '.otesti principi! hanno una importanza indiscutibile; il diritto atto t allo stato d’inerzia finché la sua esistenza non d’ipoteca ù rivelata dalla iscrizione regolarmente eseguita sui registri a ciò destinati; è modificato nei suoi effetti dalla annotazione; nella esteniudicato dal decorso del tempo rimane sua dalla riduzione', ò pregi .. .. sia conservato con la rinnomzione 1 sione i che non si a meno ove non tratti d’ipoteche eccezionalmente dichiarate esenti da tale forma lità; perde finalmente il suo principale effetto, cioè la prelazione in forza della cancellazione; repu- del credito con essa garantito, tiamo perciò conveniente di aggruppare in questo titolo tutto ciò che si riferisce a tali formalità, parlando in separati capitoli di ciascuna di esse e dei fatti giuridici che danno luogo alle mede simo; ciò può farsi liberamente prima di parlare degli cf[etli della ipoteca ; ometteremo soltanto tutto ciò che si riferisce alla sua sarebbe illogico parlare della cessazione del rapSTAHILTMENTO TIPOGRAFICO DI A. TRAM Strada Medina, ii. 25. perchè estinzione, porto giuridico j)rima di averne specificati gli effetti tanto di fi onte 1 E. Bianchi — —Voi II.
Titolo II. al debitore che l'ha costituita, quanto di fronte al terzo posses sore dell’immobile ipotecato. Alla speciale trattazione di tutto ciò che attiene in partico lare alle surricordate formalità — iscrizione, annotazione, riduzio ne , rinnovazione e cancellazione — reputiamo indispensabile pre mettere in apposito capitolo il commento del Titolo XXV Libro Ili Cod. civ. « Della pubblicità dei registri c della responsabilità dei consercalori » , coordinando le relative disposizioni con quello della legge speciale ipotecaria (1) e del relativo regolamento (2J, atti nenti al sistema di pubblicità escogitato dal legislatore o costi tuenti una premessa indispensabile per la completa conoscenza del l’importante argomento. Invero riuscirebbero oscure e spesso incompronsibili le dispo sizioni riguardanti le singole formalità, se prima non ci facessimo ad esporre le norme stabilite dalla legge per il regolare funzio namento dei registri alla cui materialità sono raccomandate, c per il puntuale adempimento degli obblighi imposti al pubblico fun zionario che è chiamato ad eseguirle ed a farne constare ncU’interesse della pubblicità e della specialità del sistema ipotecario. Osservammo già che le disposizioni del ricordato Titolo XXV si collegano strettamente con ed esprimemmo il divisamento di comprenderle in congiunta trat tazione (3); portiamo adesso in atto questo divisamento, con la Della pubbUcitil dei registri o della rosponsabilitil dei conservatori persuasione di giovare notevolmente all’ordine logico della espo sizione; con ciò veniamo ad alterare in modo assai sensibile Tordine adottato dal legislatore; ma lo facciamo deliberatamente, con la convinzione che se 2 3 7 ne avvantaggerà grandemente quella chia rezza, che in un trattato elementare, dedicato più tosto alle ap plicazioni pratiche della leggo che alle scientifiche disquisizioni, devo essere, ed ò indubbiamente, il precipuo obicttivo di chi scrive. CAPITOLO I, DELLA PUBBLICITÀ DEI REGISTRI DEI CONSERVATORI. E DELLA RESPONSABILITÀ SOMMARIO 326. Premessa. 32G. Questo primo capitolo sarà da noi diviso in tre sezioni destinate ad esporre tutto ciò che importa j.0gistri ipotecari, alla loro pubblicità e alla responsabilità dei con servatori. riguardo ai conoscere Sezione I. Registri ipotecari. quelle del Capo II del Titolo XXIII, V SOMMARIO 3*^7. Registro generalo d’ordine. Suo scopo e sua importanza zione contemporanea di richieste—320. Pagamento anticipato dello tasse ipotecarie — 330. Registri particolari — 331. Iscrizioni soggette; iscrizioni soggette a rinnovazione — 332. Vidimazione dei registri — 333. Norme 328. Presenta- (I) R. Decreto 13 settembre 1874 n. 2071 approvante il testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori stanzialmente modificalo, a scopo puramente fiscale d’inasprimento di tasse, con la logge 8 agosto 18‘Jo n. 480 (allegato G all’art. 3) che abolisco gli emolumenti principali ed aumenta le tasse ipotecarie. (2) R. Decreto 25 settembre JS74 n. 2130 approvante il regolamento l’esecuzione della leggo sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche. V. ancora R. Decreto 25 settembre 1805 n. 601 contenente approvazione del nuovo Regolamento su questa materia. (3) Nel voi. I di questo trattato, n. 1 pag. 2. non stabilite per la loro tenuta. Osservanza della serie delle date, dei fogli e dei numeri d’ordine—334. Divieto delle interlineo e degli spazi in bianco. Modo di eseguire le cancellature — 335. Chiusura dei registri alla fine di — 33G. Repertorio e altri registri sussidiari prescritti dal olarnento —337. Inamovibilità dei registri ipotecari — 338. Necessità sociascun giorno re. per . t dei duplicati a torto disconosciuta dal legislatore. 327. Il legislatore esplica i grandi principii della pubblicità specialità della ipoteca, proclamati nelPart. 1965 Codice della c \i L
Titolo II. Capitolo I. Sezione I. e costante Polla pubblicità dei registri o della responsabilità dei conservatori 5 4 applicazione della redola desunta dalla priorità del tempo {prior in Con¬ servatori sono obbligati a tenere un registro generale, ossìa d’or dine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consecìvile (1), mediante rigorosa (( che la preferenza è po're, potioì' in jure); la qual regola si applica non soltanto da giorno ma altresì da ora ad ora e da momento a momento di una « gna ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscri zione od annotazione. V (I Questo registro, diviso in altrettante caespriinorà il numero d’ordine, il giorno della richiesta. a giorno stessa giornata; era per ciò necessario stabilire anzitutto la tenuta di un registro generale in cui dovessero essere annotate lo diverso operazioni richieste al conservatore, con la regolare esibizione dei « scile la persona dell'esibitoro e quella per cui la richiesta vien fatta, i titoli presentati colle uole, l'oggetto, vale a dire so per tra¬ ce C( « 1 le persone rimpetto alle seguita la consegua di un titolo afnnchè ciascuna prendesse il con ciò stabilirsi con niatem iscrizione o annotazione, e Appena , il conservatore ne darà ricevuta in carta documenti richiesti per eseguirle, relativo numero d’ordine c potesse « scrizione (( quali devono farsi. — atto, 0 di una nota libera ali’esibitorc senza spesa: la ricevuta conterrà Tindicadel numero d’ordine». atica precisione la respcttiva precedenza. Invero non ò soltanto fra operazioni della stessa specie clic conflitto e conseguente necessita di sapere cumle soltanto fra più iscrizioni (( o (( può verificarsi meriti di essere preferita ; « zione Quest’ultima indicazione è la chiave del sistema, imperocché operazioni e vale, fra non più trascrizioni, richiesto contro la stessa persona e sopì a gli ste.ssi fondi, ma ancora fra stabilisce f ordine di precedenza fra le diverse massima parte dei casi, ad eliminare conflitti che diversagravissime difficoltà. genere ma di operazioni dolio stesso a mo’ di esempio, ad iscrivere sfecitì iiellji' niente sarebbero fomite di liti e di lisseiido possibile il caso che due persone si presentino nello allo stesso ufficio ipotecario per richiedere l’ademdiversa; Tizio si presenta teca giudiziale sul fondo B di proprietà di Caio suo debitore, richiede la trascrizione del giorno stesso in cui Sempronio cui ha acquistato da Caio il medesimo fondo ; àlevio stesso giorno imcnto di formalità riguardanti la stessa persona e gli stessi beni, doveva fornire il modo di determinare 1’ ordine di prececon_ tratto con richiede l’annotazione in proprio favore di una iscrizione ipotecarìji^ ‘Esibisce la legg^^ il debitore gene'rale serve a questo scopo, perchè ogni do cile determina la pre¬ sotto la stessa data il registro prende un proprio numero dovuta a ciascuna (i); nel caso poi che due esibitoci, sotto una data, mentre il consenso o la sentenza occorrente perchè quella ipoteca sia denza; manda fe ronza d’ordine can¬ cellata; i particolari registri delle singole formalità non darebl) il modo di risolvere le gravi questioni che sorgono in quosi^^ rap¬ erò ed perchè non sarebbe dato desumere se l’ipoteca in consimili casi sia stata iscritta prima che l’acquisto fosse reso pubblico per mezzo della trascrizione, se T annotazione sia giunta in tempo ad impe^j /p In ciò il Codice civile segna un notevole progresso sul Codice fran che all'art. 2147 considerava come pari di grado tutte le ipoteche iscrìtte Tous les ci'éanciers inscrits le mème jour exercent en distiuctìon entre fincose ella stessa data: « re n icurrence une hypothèque de la mume date ^"^■'ntion du matin et celle du soir, quand cette difference serait marquée lo conservateur ». Questa regola, che il Pont, op. cit., XI, *34, chiama P ra-iouevole, mutuata alla legge li brumaio anno VII, mantenuta, ^ ìn-rado lodevoli sforzi per abbandonarla, durante gli studii di lifoima del ^ tradiceva manifestamento al sommo precetto della mateiia ipoto la cancellazione. A queste e generale d’ordine di cui è parola nell’art. 2071 Cod. civ.: « x sans ad altre consimili esigenze risponde il l’egistr Cono « m (1) V. voi. I di questo trattato nn. 27 e seg. p. 58-78. 1851 , con A
Titolo II. Capitolo 1. So/cioiiu 1. Uolla ]niljblicità dei registri o ilolla rospousabilitit dei conservatori 0 7 in minuto, la precedenza (1) ; alla precedenza elTettiva del couriguardo che nel caso, i due acquirenti si fossero con i loro' titoli in perconpresentanti interessi in conflitto fra loro, si preseiitino conioinporaueamentc per richiedere radempiinento di date fonnalilà, occorre distinguere se queste possono concorrere, o sono fra loro incoincoinc vedremo a suo tratto di acquisto non dovrebbe aversi probabile e poco frequente, che poco presentati nello stesso [irociso istante , fotta regola o con le loro note, allo sportello deirutlìcio di si ammette patibili ; so sono concorrenti luogo, la collocazione nel medesimo grado dei diritti assicurati con le operazioni stesse (l); se le operazioni sono fra loro incompulibilij perchè non possono coesistere^ e la preferenza acc.ordata alT una esclude irreparabilmente la ofILcacia dell altra, si rende necessaria r applicazione dei principi! del diritto comune (2). scrvaziono. generale di cui è parola nell art, 207 1 Cocivile serve adunque per determinare 328. Il registro rordine di precedenza dice dello diverse operazioni che vengono ipotecario, ordine che deve essere operazioni stesse 11 registro generale consiste in richieste in uno stesso ufiìcio serbato nell’ eseguire poi le trascrizione e d’iscriun libro a matrice , dal viene staccata la ricevuta in capoverso dell’ articolo: nei quali la contemporaneità dclhi della massima Salvo casi rarissimi, chiesta rende impossibile 1’ applicazione sui registri particolari dì prwr in questa è dunque applicata, mediante il scrupolosa severità. Anco fra d dello stesso immobile , il tempore, polior in juì'e, gistfo generale d'ordine, con rc- zioue. quale, operazione per operazione della quale parla 1’ ultimo ottiene ad un tempo la prova del pagamento della ue lil)era trascrizioni di atti d’ acquisto generale offre il modo di determinare, d’ora in ora, dì i'egislro ibinuto carta cosi l’esibitore ichiesta per radempiinento della formalità e medesima: le due cose sono stretla prova del tassa r uu mero d’ordine spettante alla 3 connesse fra loro, perchè per ottenere radempimento di i relativi documenti in per le tasse occorrenti Ritornoromo sull’argomento al '\'\ caria « prior in tempore, polior in jurc n CO a" che fare un conno fu.,,, .,end.portaotear«o,nontoperdetcrnn„a..^o,loU,. 1tamenttbasta presentare ancora anticipare formalità non una non la inserzione sul regola, occorre do il conservatore fetta obbligato a compiere rilasciare la relativa ricevuta ''' Sliu , 111, siccome alla nota precedente è stato accennato, frattanto che disponevano come il Ood. francese le leggi civili art. 2215, il Cod. estense art. 2218 179, la legge ipotoc T.o svolgimento di tutto ciò sede naturalo al 'l'itolo essen se non per generale e a nelle operazioni per le quali viene anticipato il pagamento delle registro Osserviamo apoletane art. 2041, il Cod. parmense il Coti, albertino art. 2270, il Kegol, pontificio art. n >itte dalla legge, l’art. 11 della legge 13 settembre 1874, in quo¬ tasse presci Invero per aidu toscana art. CVII. (2) Così se duo creditori si [iresentassero contemporaiicanìente per notare in loro favore una iscrizione ipotecaria in virtù di due atti di cessione totale della ipoteca stessa, o se due acquirenti dello stesso fondo si presontasserò nello stesso istante a richiedere la trascrizione del loio titolo d’acqui sto. Osserva a quest’ultimo riguardo il Borsari {Gummenlo ali ari. 2071, voi. \\r^ parte II, § 4328) che non potendo dividersi i vanta come si assegna a due creditori il medesimo grado ipotecario, converrà in dagare la realtà del fatto, ed Gsamiiiaro quale dei due acquirenti abbia chiuso prima il contratto d’acquisto. Ciss di Torino ebbe a decidere ripetutamente che per determi- ‘ due trascrizioni debba avere la prevalenza, bisogna stare al anco nel caso in cui lo due trascri- (Cass. di Torino 25 settembre 0) quale tra d’ordine di ciascuna state eseguite nel medesimo , XII, 1. 1. ù8S; in argomento 1 alti a XX, 7). nare di esse numero i di duo trascrizioni ir rr no giorno 27 settembre 1879, Annali di. XIV zionl siano Aìinali di ginr. Hai. 1878 I, 1, 185). V. ancora 22 agosto 1882 (Giur. sentenza della stessa Corto sucun. tor. jireina 1
V Titolo II. Capitolo I. Seziono I. sta parte noQ modificata dalla recentu 8 a^mslo 181)0. l’antìcipazione delle tasse ipotecarie è a carico del richicdi’iiic, iiiiaiido il richiedente stesso non sia obl>li;:ato dal suo ministero a richie dere la formalità (1) ; per conseguenza il conservatore può riliutarsi dalhadempierla se Tiinporto della tassa non è aiitiidiiato o Se pertanto si presentassero contemporaneamente duo esildtori per richiedere Tadempimento di una stessa forinalità formalità diverse contro la stessa persona e sopra gli stessi beni, quello che olire immediato pagamento della tassa dovuta viono 8 Della }ìubblicità dei registri o della rosponsabilitìl dei conservatori 9 necessariamente ad essere preferito all’ altro che si presentasse sfornito dei mezzi occorrenti per fare 1’ anticipazione. Sarebbe però in facoltà del conservatore di prescindere dalTauticipazione, di eseguire Topcrazione a suo rischio e pericolo, per un sentidi fiducia verso il richiedente ; ma in tal caso sussiste1 i 0 monto rc.])be a suo favore un semplice credito personale, non garantito, cl privilegio c nel modo di esazione , dalle disposizioni della legge speciale (I). Il terzo che si vedesse per ciò posposto, non diritto di dedurre il mancato pagamento della tassa come di nullità della operazione: si tratta di un fatto d’ ordine richiedente e il di n avrebbe causa interno, di un rapporto d’indole privata fra il conservatore, che non può produrre effetti di fronte ai terzi. nrjn debba essere amicipat^ natura (I) « Per eccezione è ammesso cho la ta quando trattisi d'iscrizioni od annotamonti clic per la speciale loro richiesti dal Mbiislero pubblico noiriiitcresso dei privati, da P^ibbliri ufficiali, od anche da privati, in forza di un obbligo imiiosto loro dalla In questi casi l’ufiicio delle ipoteche dovrà eminciaro il debito della « sono Una volta che l’operazione ò eseguita, una volta che l’ademimeuto della relativa formalità resulta dai registri ipotecarii, i ammessi a dedurne la nullità per il legge, tassa e degli emolumenti nel certificato che si consegna, e dovrà li atti occorrenti jior la esazione delp ; pròuopoesso terzi non possono essere mancato pagamento della tassa. Il rapporto di credito che sus siste in tal caso verso le persone interessate nella operazione, muovere contro i debitori (art. 13). Lo stesso ha luogo por le oiierazioni ricliicsto nell'intoidelle amministrazioni dello Stato, se lo rolative spese devono esseri; portate da altri (art. I^i); sono esenti interamente da tasso le iscrìzif^j^j rette ad assicurare l’esazione delle multe e delle sposo di giustizia non ò anticijiata al niom « sta 0 puramente e semplicemente ramministrazione finanziaria se la operazione doveva essere eseguita senza esigere riguarda Peiiaif, t^nto i dello Stato ■ecedente pagamento della tassa pel verificarsi di uno dei ipotecaria 13 settem- (cit art. li;. Nei casi nei quali la tassa cui si richiede la operazione, la sì esige dal conservatore con lo spociojj^ procedimento stabilito dalle leggi sul registro (la ingiunzione vidimjit^ pretore serve dì titolo esecutivo) e le relative azioni si prescrivono in anni se si tratta di tassa supplementare, in dieci anni so si tratta di principale (urt. 17, 18 leggo 13 settembre 187'i). fì degno di nota 1V,,^_ della legge stessa: k Le tasse stabilite dalla presente logge sono garantito tutte le altre ragioni eh in il pi casi contemplati dall’articolo 13 della le bre 1874 (2); riguarda soltanto il conservatore, ordinario in cui il richiedente era obbligato, pel disposto (7 0-0 se, trattandosi di ^ tassa un caso dell’art. pel-azione uita (3). 12 della stessa legge, all’anticipazione della tassa, Foè stata compiuta senza che Fanticipazione stessa venisse dal credito iscritto o sono privilegiate sopra 0 « possono spettare ad altri sul credito medesimo ». (2) Quando fu discusso in seno alia commissione coordinatrice il - di codice civile il ministro delle finanze aveva proposto un’aggiunta in eseg buesto senso alFart. 2038 (art. 2069 Cod. civ.); ma la commissione non la rìtenn indispensabile non essendo « necessario d’inserire veruna disposizion il codice per autorizzare il conservatore a rifiutarsi di ricevere i titoli ilenzio degli scrittori e della giurisprudenza ci sembra questa la e l'e.sazione privilegiata (l) Nel soluzione al conservatore nei casi tassativamente contemplati negli art. 13 e 11 0 SI da darsi alla questione. Il privilegio ° nel 1 e fU vera spettan della legge. 0 i ft addivenire all’atto se non gli sono pagati i relativi diritti » {Processi verba^ XLIII, 8). SulFobbligo dì anticipare le tasse ipotecarie cons. Venezia 6 in" giio 1873 e Cass. Firenze 7 maggio I87''j (Legge, XIV, I, 1033, lO-i:)). S nota l ove è riportato il testo del predetto art. 13. (2) V. sopra p (3) V- il richiamo alla nota precedente. k
Della pubblicità dei registri o della responsabilità dei Titolo 11. Capitolo I. Seziono I. li 10 conservatori sonale verso i coolibligati c non può valersi dei modi di esazione privilegiati connessi dagli art. 10 e 18 della legge. Disponenlo questa che rauticipazioue delio tasse ò a carico del richiedente, porgo al conservatore il modo di non eseguire le operazioni se la tassa non ò anticipata; ove il conservatore le eseguisca, corre la fiducia del richiedente e non può avvalersi dei modi privile giati di esazione concessi dalla legge; il suo credito, puramente fondato sulla fiducia, non può essere fatto valere che con fazione personale, esperibile nei modi ordinari, dinanzi alla competente autorità giudiziaria (1). 330. Oltre al registro generale devono tenersi dal toro registri particolari per le trascrizioni 329. La sola differenza fra i duo casi consiste in ciò, che il richiedente non era obbligato al pagamento della tassa e se la operazione doveva essere eseguita indipendentemente dal pa gamento stesso, il conservatore non ha altro obbligo che quello di promuovere contro i debitori della tassa gli atti necessari por esigerla; se le ragioni di questa , por ciuanto garantite sul cre dito iscritto e privilegiate sopra tutte le altre ragioni che posspettarc ad altri sul credito medesimo, non servono a farne ottenere il pagamento , perchè il credito non collocato in graduatoria, so fazione personale contro i coobbligati, solidalmente tenuti al pagamento, resulta valore viene ad essere esonerato da \T sono risulta utilmente il in fruttuosa conservaper le iscrizioni sogconserqualsiasi responsabilità di invece il richiedente gette a rinnovazione, per lo iscrizioni non soggette a rinnovazione, annotazioni (art. 2072 Cod. civ.): devono tenersi inoltre da lai gii altri registri che sono ordinati dai colo 2072 capov, Cod. civ.) luogo (V. pili oltre al n. 33G). La importanza di questi registri particolari è grandissima, perchè in essi propriamente si estrinseca e si traduce in atto il principio della pubblicità. Il registro generale d' ordine non ha funzione iniziale e preparatoria, in quanto serve a coll ii preciso momento in cui è stato domandato f adenipifronte alla pubblica amministrazione; se era ● le ed il conservato obbligato al pagamento anticipato della tassa non si è curato di esigerla, eseguendo egualmente la operazione per re regolamenti (artiregistri dei quali sarà tenuto parola in tal caso egli è responsabile verso lo Stato del relativo impor tare; dato pure che non riesca ad esigerlo per la insolvenza dei versata nelle a suo coobbligati, la tassa deve considerarsi come dello Stato ed il conservatore è casso perchè rifonderla , obbligato a la perdita sarebbe imputabile alla sua condiscendenza. Se infatti ha diritto pel citato avesse richiesto f anticipazione , come ne art. 12 della legge, o il richiedente, cui premeva 1 adempimento ■ farla , elio una statare si sarebbe procurato i mezzi pei avrebbe insistito per esigere che si facesse caso il credito dello Stato sarebbe sorto, temporaneamente soddisfatto; nel secondo non non sarebbe neppure stato ingombrato il registro ipotecario una operazione che non doveva essere eseguita finché la relati della formalità o non fopeiazione; nel primo (J) Noi creiliamo, in conseguenza, che sotto le L, 1500 sarebbe compee sotto lo Fj. 100 il coiìcìliatore del domicilio del debitore, sarebbe stato ma tonte il pretore senza che facciano ostacolo le disposizioni degli art. 70 e 71 del Cod. di civ per le quali le controversie sullo imposte dirette o indirette sono Lcluso dalla competenza di quei due giudici minori. Nella specie configurata Oli vi ha controversia intorno alla tassa ipotecaria, sebbene essa sia da i fra le imposte indirette. Nei rapporti dello Stato, clic ha diritto la tassa è come pagata, perchè ne è responsabile il conservatore » consarebbe sorto, ma per iva tassa non era stata anticipata. Per questo dicevamo più sopr guisce una operazione per la quale la tassa deve essere antieipata senza esìgerne fanticipazione, ha una semplice azione annoverarsi di esigerla, e la cauzione da lui prestata nell’interesse dello Stato, sostanzialmente dinel contenuto da quella prestata nelfìnterosse del pub1 che il conservatore che a esG1 ■ versa nullo scopo o blico (art. 28 le 13 settcmbi’e i874), risponde per lui. per- rr<TD V
> Titolo II. Capitolo I. Seziono I. Dolla pxibblicità dei registri o d Ila responsabilità dei conservatori 12 13 mento di una data formalità; la funzione sostanziale e delìnitiva non è rinnovata nel periodo trentennale ^ fetin utile; ma per le Ila perduto il suo efipoteche dotali la ricerca va spinta inde finitamente^ posto che il proprietario dell' immobile è affidata ai registri particolari di trascrizione e d'iscrizione. In questi il conservatore fa riprodurre, secondo Tordine di prescnle note di trascrizione c d’ipoteca a Ini i»re.seniate in o uno dei in matrimonio, o non sia perauche decorso un anno dallo scioglimento del medesimo: sommamente utile il registro particolare delle iscrizioni non sog gette a rinnovazione; essendo esse poche di tutte le altre iscrizioni che vi sono soggette, le ricerche che desuoi autori, sia tuttora unito tazione, doppio originale dai richiedenti; ed è da questi che si desume trapasso di fronte ai terzi, la priorità di per questo è ranteriorità di un una ipotecaria nei rapporti fra più creditori garantiti s\illo stesso immobile. Non minore importanza ha il registro particosebbene la cessione numero, di fronte a iscrizione la ordinato per le annotazioni il pegno, la postergazione e le operazioni consimili, che ia di annotazione secondo 1’ art. lare vono instaurarsi sono più facili e più spedite. All’iiiconveiiionte poi che potrebbe derivare daU’essere prese in registri separati due iscrizioni sullo stesso immobile , V una etta, r altra non soggetta a rinnovazione, in quanto, se fosprese nello stesso giorno, non sarebbe dato dai registri stessi argomentare il grado rispettivo, supplisce il numero d’ordine de sunto dal registro generale. Se nello stesso giorno 3 0 novem1890 si trovano iscritte sull’immobile A una ipoteca dotale art. 101 del registro delle iscrizioni non soggette a surro¬ gazione si fanno per via debbano farsi in niargiiio o 1904 Cod. civ., qmile si in calce deiriscrizione alla conserva i titoli in for interessati crcr DO SO TÌferiscono. Il registro riproduce e stata eseguita c i terzi 7-a dei possono, scro quali rannotazione è riscontrarne in ogni tempo la regolarità. in virtù dì esso, 331. Per le iscrizioni ipotecarie il legislatore lia due registri separati secondo che sono soggette a rinnovazione fi^'Gseritto bre al voi. 5 rinnovazione, ed una ipoteca ordinaria al voi. 39 6 art. 2 del re0 sono soltanto , come non soggette a rinnovazione no (1); suo le ipoteche legali iscritto a favore della luogo vedremo contro il marito, le quali conservano il loro elfetto, senza l’ademperiodica formalità^ durante il matrimonio e non è dato , col delle iscrizioni soggette a rinnovazione gistro solo confronto dei due registri , desumere quale delle due deve pimento della Un successivo allo scioglimeuto del medesimo (art. 2004 Cod civ.); le altre iscrizioni conservano la ipoteca solo per treuf generale dirà quale ha grado pre- preferita ; ma il registro essere che r ipoteca dotale ha , nel anno valente : si troverà, per esempio generale, il numero d’ordine 1652, mentre l’ipoteca orsarà collocata prima, aiin[ data (art. 2001 Cod. civ.); era per ciò necessario constare della loro esistenza in separati registri, ondo facilitar le ricerche dirette e constatare la libertà degl’imrnobili o ì registro dinaria ha il numero d’ordine 1648; questa dalla loro quella dopo, nel giudizio di graduazione. Per questo è degna di lode la pratica di quei conservatori che rilasciando i certificati riportano per ogni trascrizione o iscrisoltauto il volume e l’articolo del registro particolare, d’ordine del registro generale. Oltre al caso e ^ pesi con da cui sono gravati; per le ipoteche ordinarie basta risalirò queste ricerche a trent’anni addietro; una ipoteca piu antica, se zione ma ancora contemt^lato di sopra due separati registri iscrizione gravanti lo stesso immobile e aventi la stessa data; solnon il numero (1) In questo senso deliberò dopo matura discussione la ComniissionQ maggio 1803 di iscrizioni prese nello stesso giorno nei vi ò r altro di una trascrizione e di di coordinamento nella seduta antimeridiana del XLIV. n. 2). Ne terremo parola commentando l'art. 20Di esonerante l’ipoteca legale della moglie daU’obbligo delia rinnovazione. mli una
I I DoUa pubblicità dei registri c della rospousabilità dei conservatori 15 333. Nonno miiuiziose sono anche dettate dal legislatore nel oapovi'i'so deH'arfc. '2073 Cod. civ. per ciò che attioue alla natura di innesti registri e alla loro chiusura giornaliera, all’oggetto di evitare le frodi in pregiudizio delle persone interessate. Nei registri deve anzitutto essere rigorosamente osservata la serie delle date dei fogli e dei numeri d’ordine (art. 2073 capov. uU. Cod. civ.). Ognuno dei volumi dei quali è composto il regi stro ha un numero progressivo c non può cominciarsi il volume fino a che non sia completamente esaurito il Tolume precedente ; in ciascun volume poi, ogni trascrizione, ogni iscrizione, prende un numero d’ordine iìroprio progressivo al momento in cui viene riprodotta nel medesimo : in tal modo ogni formalità, oltre che dalla data o dal numero d’ordiiie del registro generale, viene ad essere individualizzata dal numero del volume e dall’articolo sotto Titolo n. Capitolo I. Sezione I. Il tanto dal numero crordine del registro generale è dato desiinioro quale delle due operazioni meriti sulTaUra la preferenza. 332. Tanto il registro generale d’ordine, quanto i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, sono cosi importanti, che il legislatore ha ordinato la loro vidi¬ mazione in ogni foglio dal presidente o da un giudice del Lribuiurisdizione è stabilito ruifizio 0 la imli- nale civile nella cui cazione nel relativo processo vcrvalc del numero dei fogli c del giorno in cui sono stati vidimati (art. 2073 Cod. civ.). Invero è affidata ai registri stessi la sorte dei cittadini e la conservazione delle private fortune sostanzialmente ne dipendo ; chi ha ottenuto una iscrizione che gli assicura il diritto di prelazione sul prezzo di un determinato immobile, deve viver sicuro che un conservadelia sua tore 0 un commesso infedele non Io privino garanzia sostituendo un foglio ad un altro : sarebbe facile sostituire una iscrizione ad un’altra zione del magistrato rende impossibile la sostituzione , la quale potrebbe compiersi soltanto con un reato di falso che non potrebbe restare celato. La legge si contenta della vidimazione in ciascun foglio come per i registri delio stato civile (art. 357 Cod. civ.); non ha ri chiesto la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio, come pel testa mento segreto (art. 782 Cod. civ.) , perche la sostituzione del mezzo foglio non contenente la vidimazione, non potrebbe farsi senza che ne restasse traccia sul registro nel quale si fosse com piuta (1). il quale si trova riprodotta nel registro particolare. Così la de signazione dr una trascrizione o di una iscrizione quando si tratta dì annotarla o di consentirne la cancellazione, può essere fatta con matematica esattezza, e sono impossibili gli equivoci e gli orrori che potrebbero avere, nella pratica, dannosissime conscritla della stessa mano; ma la vidimastìguenze. Dovendosi consentire od ordinare per provvedimento giudi ziario la cancellazione di una iscrizione ipotecaria, o dovendosi, più generalmente parlando, disporre in qualsiasi modo intorno ad una operazione iscritta sui registri, la indicazione della data, del volume e deH’articolo, offre al conservatore il mezzo di eseguire con sicurezza la formalità richiesta , ed offre in pari tempo ai . terzi interessati gli elementi necessari per apprezzarne la perfetta regolarità. (1) In ordine alla disposizione che stiamo esaminando non vi sono, per quanto sappiamo, decisioni speciali ; ma la Cass. di Napoli (-9 luglio iS9l, della validità, e a parer nostro occasione di dare del foglio una definiziono die ci sembra esatta: « Il foglio « piegalo comprende due carie e quattro pagine, il mezzo foglio una carta e due « pagine ». La definizione può applicarsi senza dubbio al caso contemplato nell’art. 2073. Foro it. 1801, I, 077) risolvendo , in senso erroneamente, la nota questione se il testamento segreto scritto in un solo foglio sia valido, quantunque semplicemente sottoscritto dal testatore In fine delle disposizioni e non nel mezzo foglio clic ne contiene il principio, ebbe
. Titolo II. Capitolo I. Seziono I. Della publ.licità ilei registri o della responsabilità dei conservatori povtu'so I U{‘ij]);i fartìi constare della valisi le parole eancollate ; 10 17 Se per cancellare una data iscrizione bastasse inserire nelTatto di consenso o nel provvedimento che ne tiene luogo l’or dine impartito al conservatore dì cancellare 1 iscrizione della ipo teca presa da Tizio contro Caio, potrebbero nella esecuzione della formalità verificarsi errori e danni irreparabili, se vi fossero più iscrizioni iscritte in epoca diversa a favore dello stesso creditore contro lo stesso debitore ; anche la indicazione _ della data della basterebbe sempre ad ovviare alTaccennato inconin line Cod, civ.i. Anche qui la legge non dice come eaiiccllazioiie al luogo stesso in cui troma è ovvio che la cancellazione deve essere fatta mediante semplice lineatura o incasellatura delle role cancellate pa ia modo che questo rimangono tuttora leggibili; raiialogia della legge notarile e le norme nerale , la tenuta dei pubblici proposito il menomo dubbio, b poi indubitato che i conservatori e i loro che regolano , in non lasciano sorgere registri , in iscrizione non veniente , ben potendo accadere che in uno stesso giorno siano state prese più iscrizioni interessanti attivamente e passivamente le stesse persone ; ma la indicazione del volume nel quale è con tenuta, e delTarticolo sotto il quale c nel volume stesso riportata richiesta, serve commessi non di una sola corrosivi o di assolutamente in altro moda possono parola, operare cancellazioni, sia pure segnatamente per mozzo di raschiatura fatta con istrumcnti taglienti, devono essere fatte ed ìipprovale nel modo ferito, esclude la possibilità dì farle iu modo diverso, alle disposizioni dcITart. Dicendo la legge che snrri- riguai’do alla quale la formalità è lo cancellature la iscrizione tranquillizzare ad un tempo il conservatore ed i terzi interessati, intorno alla perfetta corrispondenza a della operazioiiG voluta Da coutravvenziono con 2U73 Cod. civ. pel solo fatto materiale dell’ esporrebbe verificata, quella effettivamente eseguita. il conservatore , airapplicazionc di essersi la regolare tenuta dei 334. Sempre all’oggetto di registri il legislatore prescrive inoltre che questi siano scritti eli seguito senza lasciare spazi in bianco, nè interlinee, e senza agCod. civ.); le aggiunte che assicurare una multa estensibile a lire duemila secondo dispone l’art. 207 5 Cod. civ. Infatti questo articolo i concepito : « I conservatori sono tenuti di e così conformarsi ueU’eserquesto tii che li riguardano « cizio delle loro incombenze a tutte lo disposizioui di « telo , 1° princ. giunte (art. 2073 capov. qualche parola dal copista registri, non sono contemplate ed allo altre disposizioni delle le omessa possono occorrere, per essersi o rr OC3 nella riproduzione delle note nei ; ma poiché sono pure indispensabili, dato che la omis- « sotto pena di una multa estensibile a lire duemila ha multa ò dovuta in ragione della i ». dalla legge sione siasi verificata, è a ritenersi per analogia di quanto dispouinosservanza delle dispoindipendentemente dal danno che tale iiiosser- sizioni legislative notarile e le altre concordanti, che il conservator vanza può avere arrecato dei registri (1). Il danno risentito da ni terzi, interessati alla regolare tenuta gono la legge debba provvedere mediante postilla , scritta in fine del foglio o e riferita al e queste persone dà luogo a speoiale risarcimento secondo i principii stabiliti dalla legge inapprovata debitamente firmata e deU’articolo luogo con apposito segno di richiamo. Se poi vi fossero parole da cancellare apposita disposizione : la cancellazione provata dal conservatore in fine di ciascun foglio colla sua firma e coll’indicazione del numero delle parole cancellate (art, 207 3 casuo torno alla responsabilità dei conservatori principii dei quali vero sara la legge provvede di parole dove essere aptciuita parola nella Sezione III di questo capitolo con op. cit. siill’art. 2107 Cod. francese; (1) Pi-:nsiL Pont, op. cit., XI, 400; Cattaneo g Bokoa , Commento allart. m:, Cod. civ.; Matte,, Commento al l’articolo citato; Borsari, Commento § i301. IO, Bianchi—Ipoteche — Voi. II.
\ Titolo II. Cai.it<.lo I. Sezione I. Della pubblicità dei registri o della responsabilità dei conser%-atori l)i‘Ovisyìnic» ¥ l IH 19 airo<ri,o‘t(n di a>siou0(1 (;^■it;^■o la [)ns.-^il)ilila di Irodi ●scrive iduj i rogislri siano c.misorvalore (ari A .?:15. In terzo ed ultimo hiu.eo, sempre possono oroare odiose l'iii no fosse danneixgiato avrebbe diritto di far constare e dannosissime diseguaglianzc. con pro cesso verbale redatto da iiotaro della infrazione dei regolamenti e della indebita esecuzione delle formalità. la regolare tenuta dei registri, in danno dei terzi interessati, la leggo pn*( rare chiusi e firmati dal 2'^ Cod. civ.). al fino di ciascun giorno 1; Dato però che il conservatore avesse annotato nei registri la cliiusura alTora prescritta dal regolamento, non sarebbe Licolo 2U73 capov. Con questa disposizione legislativa sono strettamente delle conservalorit^ ipotecario, grandissima connesse ammessa la prova contraria so non conservatore quelle concernenti l'orario di ullb’io per via di iiuerela di falso, perchè il scbb(3!ic regolamentari, hanno come pubblico ulficialc, attribuisce la pubblica fede le quali disposizioni importanza (!), e sono poi convalidate dall'arl. 20(0 (od. civ. , alcuna domanda di ai SUOI registri, secondo i prìncipii che regolano appunto l’atten dibilità degli atti pubblici [art. 13 15, pel quale i conservatori non possono trascrizione o d’iscrizione (e saiv riceviU'e 1317 Cod. civ.). 33b. Oltre il registro generale d’ordine, che determina il bile stato lume aggiungere ancora pre nna data for ile manifestano la esistenza, ed nelle ore delcrininato aperto al pul)blic.o. materia ijiotecaria di annotamento c di cancellazione ) fuorché dal regolamento, nelle quali 1’ullizio è L’os.servanza dell’orario è nella cìso momento in cui è domandata la esecuzione di inalità, ed i registri particolari che il preciso modo di essere, il conservatore delle ipoteche ò obbli gato a tenere gli altri registri elio (art. 2072 Cod. civ,}. Questi registri, per Tari,3 del regolamento approvato con li. de creto 25 settembre ii. 2130 (serie 2"‘), sono: debitori; 2.® Il repertorio dei creditori; trascrizioni; 4.° La tavola alfabetica dei debitori, dei creditori 0 contro le quali si operano le cognomi; 6.° Il registro .“Il libro dei debitori delle tasse ipotecarie (1). Iralasciando di occuparci dei due ultimi registri, che hanno carattere puramente fiscale e non interessante il nostro studio (2), veraimuile chiusura di ullicio la iimdeterniinalo im. sostanziale; infatti chi ha verificato a <r iscrizioni gravanti un sono ordinati dai regolamenti sisteiiza di trascrizioni o mobile, ha diritto di sapere a alTuffizio delle ipoteche il giorno di poi, pei .sull’immmobile stesso; chi ò interessato nella si tuazione giuridica di determinati beni, luidiiitto di viveie sicuro che nelle ore in cui ruffìzio é chiuso al pubblico flcarsi cambiamento alcuno in ques cipata, anche di brevi istanti, la chiusura ritardata, anco per tempo ora precisa deve J'resentarsì ● conservare ellicace- (iuale 1.“ 11 repertorio dei 3.“ Il repertorio per le mente un diritto 0 non può veri tà situazione. L’apertura untidelie persone a favore delle quali trascrizioni; 5.“ La rubrica alfabetica dei degli emolumenti; 7 n. 3lii fu stabì- (I) Con decreto Inogotononzialo del di 8 agosto rorme p«r tutto il regno l'onmo .logli dello ipoteche: aperti al pubblico, seniza lito in modo uni rimanere interruzione,dallo ore nove antimeridiane alle qnattio pomeiidiane nei giorantimeri.Iiane al mezzodì nei giorni festivi. Art. ■>. dove essere allisso alla porta Art. 1. Gli uffizi delle ipoteche debbono (1) È inoltre prescritto nello stesso art. 3 che il registro generale, sia d’ordine, serva anche per allibrare in riscossione le tasse tanto princi pali che suppletive esatte per la formalità, non escluse'quelle annotate debito. OS¬ CI ni feriali, dalie ore nove (c L’orario stabilito con fi d’ingresso delPuffizio de! Regohimento per P esecuzione (Iella legge vato con R. decreto .‘>5 settembre 187'i a l’articolo precedente Tali disposizioni |■lU●Ollo poi riprodotto nell’art. 10 snllcì tasse ipotecarle approe sono tuttora, in (●2) Ci limitiamo ad avvertire che il registro degli emolumenti ha duto gran parto della sua agosto 1805 n. 486 all. 0 all’art. o sono stati aboliti i principali emolumenti dei conservatori, assegnando a questi funzionari uno stipendio fi ». periinportanza dopo che , con la recente legge 8 2130 serie n. vigore. sso, e SI sono M
T Titolo II. Capitolo I. Sesciono I. 2iJ Delia i>ubblioÌtà dei repristri e della responsabilità dei conservatori 21 osserviamo die gli altri cinque, bencliè i.rescritti <lal rcgnlanuMiln, dichiarali obhligatorii dalla legge,peirlid senza ili essi iimi j.. l(j ricerche lese necessarie dalla piil)- tiiUi, l'isalendo al treiiU'imio alfaljcLica torio ; si dove iucominciare dalla rubrica e dalla tavola al repercognome ; la tavola il nome di uno stesso cognome con la paternità e con le possono servire a identificarle; il repertorio Jinalmenle contiene un elenco sommario delle iscrizioni tutte esi- ) - risalendo da questa alla tavola, la rubrica non dà che il tutte le persone di altre indicazioni che sono Irebbero farsi le ispezioni e blicità del regime ipotecario. non già in rignardn ai Le formalità ipotecarie si compiono avviene dove è accolto il sistmua dei liln-i fon- beni gravati, come ma bensì in riguardo alla iiersoiia del proprielario ; (; la rulii'ica che ne fa¬ ll è stenti contro o a favore di primdpali colare e la somma per cui sono iscidlte; gravati con stitutivo 0 lo altre indicazioni importanti , r e g i s t !● 0 particolare. diarii, perciò che il repertorio, la tavola alfabetica cintano hesame, sono strumento ogni singola persona, con le indicazioni cioè la data, il volume e l’articolo del registro partiper conoscere poi i beni ciascuna iscrizione, la data e la natura del titolo coiiidisponsabile di publjlìcila, slaelemenlare c iiideidinabilito nell’interesse pubblico, come razionalo ordinamento dogli uflizi i[iotocan (Ih intorno alla condizione giurinorma bile di un In ogni ricerca che vuoisi faro appurato prima il nome e cognome del suo proprietario conviene ricorrere al di lutto airmUcio catastale dei suoi autori dica di un irnmolhle Ciò dimostra la grande importanza del stri che aiutano a consulUirlo; impossibili, dato il modo nel quale ò tenuto il registro particolare che comprende , una dopo 1’ altra , tei’o trontounio. Basta la omissione nel repertorio e dei regisenza di esso le ricerche sarebbero attualo 0 notevolmente inuiqn-lte Io tesse ipotecarie. Sullo tasso ipotecarie o sullo lopui che. le riguardano può ulilmento cunsultar.si il commento d, I uumov..,,, , . ... r^„,ìnin fin Pacifici iMazzoni Sorio àP voi. \ nella fìaccolla delle Uggì special/ fondata da i<oi (1) Cass. Torino 12 agosto 18S7, Legge evidente errore tutto le iscrizioni di repertorio, perchè una iscri- ’ zionc ipotecaria sfugga alla più accurata ricerca, esponendo gP in teressati a gravi danni, toro 0 la sua personale spiacevoli sorprese (1). un inI, 11- Questa docisioii,. della Corte il’ aiipcHo che non sempre la cauzione del conservaresponsabilità bastano a rifondere, degna di nota, perché corresse un Casale, la quale aveva ritenuto - che la tenuta dhd rogistm-rcpertorio ha Cassazioni’ ritmino i ed a lllVOc(i comodo del conservatore principalmente, neh’intm-esse pubblico, per rmidnr i. Era stata omessa in un ordinata per mero che lo fosso anche, e nei registri ipotecari Corcagionata dal fati facili e spedite lo ricerche tificato ipotecario una iscrizione, e la omissione ^ „,-i ,, che lu iscrizione non (igurnva nel rogistro-repertono preso „ uda diU il certificato. Non .si disconosceva la 11 spousal„p,t,^ i disputava so tale (1) Col sistema tavolare Io omissioni c gli errori sono impossibili, t do ogni fondo un apjiosito foglio sul ora stata avenqualc vengono iscritte le ipoteche, ì jiassaggi e le modificazioni della proprietà. La pubblicità non è soltanto il mozzo di rendere operative di effetto di fronte ai terzi le contrattazioni concernenti i boni immobili , ma é condizione essenziale del poii’ezionaraento c della efllcacia delle contrattazioni medesime o conc.on tale sistema r servatore nel rilasciare verso la parte danneggiata dalla omi.-^siuiie, ma al conservatore die aveva l’csponrilasciato il cortìlicutn imsabilità facesse carico completo, 0 ai suo predecessore, zione della iscrizione nel repertorio, mirando a .suo tempo l’annota- anco nei che, non aveva rapporti fra lo stesse partì. Una ipoteca quindi non esiste o non prende grado finché non ò iscritta nel libro fondiario di fronte al fondo dato luogo alfeiTore. ha respo,,. il nuovo conservatore gravato ; in teoria avviene lo stesso anche nel sistema nostro, perché la ipoteca ha effetti) e prende grado in virtù delia sua iscrizione o dal momento in cui questa è eseguita: ma mentre là sono impossìbili gli errori e le omissioni qui lo sono pur troppo, e la pratica ne porge froquentissimì esempi. L’ipo teca è acquistata validamente o conservata con la iscrizione ; . manifesta , perché ^ ^ ^ ^ leggere da cima in fondo tutti i registri panicoche fu omessa nei ceriitìcato. non sabilità di quest’ultimo era poteva essere obbligato a lari delle iscrizioni per trovarvi hi iseiizione Ciò dimostra quanto sia essenziale la a dei repertorii con i registri di cui all’art. 2b(2 Cod. civ. perfetta corrispondeiiz prescritti dall’art. :] del Uegolamento ma se il re-
T Polla jnibhjicità dei ro. istri c della responsabilità del conservatori Titolo n. Calatolo I. Sezione' I. ●2d 22 rogisLi-i chi asport;u-si siano ulFidati alla cancelleria del Iribiinale del luogo dove si trova rudìcio ipotecario, o di quello dove pende in ordine al secondo , la formazione di un duplicato :137. Alla tenuta dei registri ipotecari ed alla \nvo conservai riferisce analmente la disposizione dcll'art. 20/ i ('od. civ.: levali (lalTufzione SI la causa ; mai essere « I registri sopra accennati non iiossono Tizio Ilei conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello (( quando ne fosse riconosciuta la necessita « che verranno determinate dalla stessa corte t). dei registri da asportarsi , da eseguirsi a cura del conservatore, e da restare ueiriillicio finché « mediante le cautele T,'asportazione dei o por (li ri(’(.‘rnon vi tornino i registri originali, ●à il migliore dei temperamenti fra quelli che potrebbero , 0 sai essere ordinati dalla corte. registri dairullizio destinato a conservarli rondo impossibili, sia pure tomporaiieameiite, (jnella sorit; dì copie, che La necessità di asportare i registri si presenterà del resto i rarissimi ; se la causa che darebbe luogo sarà è pendente avanti il tribun<ile della giurisdizione lo meno diffìcili in che e queir immediato rilascio di certificati o casi ser- a questa gravo miallo suo ultime consoguonze il questo può vono ad applicare ed a condurre principio della pubblicità. A una corrersi se non in casi di assoluta misura cosi grave non può riimprescimlihile necessità, (bilia autorevole una corte d’api manifesta nel corso di un giutribunale civile, manifestarsi la necessità stessa, corte d’appello, che dovrà accedere all' nfUzio ipotecario per esaminare i registri in coutradittorio dello parti ; se la causa pende avanti altro tribunale pos sono essere delegati all'accesso i magistrati locali ; se finalmente si tratta di falsificazioni, la nomina di periti e il loro personale intervento ai locali deirullìzìo, servirà nella maggior parte dei casi a fare piena luce senza che sia necessario ricorrere al grave prov vedimento della asportazione (1). quale il legislatore vuole sia giudice pello ; se pertanto la necessità si e saru (inosLo dizio di falso pendente avanti un il caso più frequente in cui potrà non sarà il tribunale, ma bens’i la dinare la remozione temporanea di quei registii (die possono scuipQ , ordinando in pari tempo orQuale sarà la corte d’appello competente a ordinare il prov¬ vedimento? Quella dinanzi alla quale pondo la causa, o quella ter ritoriale? La mancanza di una disposiziono consimile nel codice francese e nei precedenti codici italiani alla retta risoluzione della controversia reputato opportune. quelle cautele che saranno Queste cautele, sebbene la legge noi dica, possono osseic preoregualniouto meno Talbertino, rende dinate a raggiungere due scopi lien diversi richiesti (I) Ossorvii il bousARi, Commento, § L130, che la vera necessità [uiò rilìcarsi soll;into 0 iilleriovmenlo guasti » ; ma pare a noi si tratti di periimlo molto remoto, e (]iiasi non escogitabile, data la responsabilità del conservatore e la fede di coi gode come pubblico ulTì(haIe. Dato (juesto pericolo asportare i la'gistri ; basterebbe sospendere o remuovere il conservatore; il provvedimento d’indole interna amministrativa sarebbe più efficace del provvedimento giudiziario. Il codice francese ha una disposizione conforme a quella del codice civile, che non si le'^^e neppure nei diversi codici e nelle leggi ipotecarie vigenti in Italia della unificazione legislativa, meno il codice albortino (art. i23'Ì!6) dal quale è tratta la disposizione. Il codice aibertino parlava di furono sostituite le parole (( una corte d’appello ». ; da un lato la sicura cnnservaziono (Iqì ve.- se vi fosse perìcolo che i libri stessi potessero essere sottratti dalle circostanze del caso registri fuori della loro sede ordinaria; dall’altro la possibilità di continuare su di essi le ricerche nell'interesse del pubblico ancdie cui i registri devono restar fuori doH’ufpotrà ordinarsi che i non importerebbe nel periodo di tempo in Tizio ipotecario. In ordine al primo scopo r giungerebbe più presto e non pertoi'Lo non ne rivela la esistenza , un secondo croditoie può pi(.stnie il SIUJ danaro reputandosi primo iscritto, o un compratore [hio acquistare fondo gravato credendolo libero, e trovarsi cosi a pagare due volte il prezzo dolio stesso immobile, col solo rimedio di un'uziono di re.sponsabilitù verso il conservatore. un prima niagùirato supremo n:
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