► I » IL D K 1 DIRT rn OGIV ALIANO rn PRIVILEGI J ij SECONDO LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA ESPOSTO E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE DEL CREDITO IN GENERALE UAI PROFESSORI BIANCHI EMILIO FIORE PASQUALE - - CAPORALI DANTE GABBA C. FRANO. - - CUTURI TORQUATO GIANTURCO EMANTEIB': LOMONACO GIOVANNI LANDUCCI LANDÒ iMIRABELLI Pres. GIUSEPPE SCIALOLA VITTORIO — VENEZIAN GIACOMO ( TER L'avvocato POLACCO VITTORIO VITAM VITTORE E W lL 1 0 BIANCHI » l»Ei\ CURA 1)1 Professore nella Università di Pisa PASQUALE FIORE 5 Professore Ordinario dell* Università di Napoli I il PARTE SETTIMA VOLUME UNICO PRIVILEGI D E I % » NAPOLI EUGENIO M A K G II1 E RI 83, Ott. Galleria Umberto I. p. p. 1894 NAPOLI t E UCt]<:NI0 MARGIIIERI 83, Ott. Galleria Umberto I. p. p. 1891 i I I i I
> (acro) -fe''.'l \ir.> frAVvl ● I DEI PRIVILEGI y t f TITOLO PRDIO I DHL pi*:gno generico spettante al creditore SUI BENI DEL DEBITORE , E DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE IN GENERALE. t i i CAPITOLO PRIMO i Proprietà letteraria I DEL PEGNO GENERICO — SUA NATURA E SUOI EFFETTI. l SO.MMAniO I t 1. Ragione di questa trattazione — 2. Effetto deU’obbligazione. Realità dell’azione — 3. Differenza di caratteri fra il pegno generico e il diritto reale di pegno — 4-. Limitazioni dei pegno generico. Concetto fondamentale — d. Ragione della denominazione adottala — 0. Quali obbligazioni danno luogo al pegno generi co— 7. Obbligazioni di persone aventi capacità giuridica limitata — 8. In qual senso r obbligazione deve essere personale, non propter rem — 9. Obbligazio ni assunte nella rappresentanza altrui — 10. Diritto d’esecuzione. Sue limita zioni — 11. Deni oggetto dell’ esecuzione — 12. Beni che non possono essere oggetto di esecuzione — 13. Determinazione della regola che tutti i beni del debitore costituiscono la comune garanzia del creditore —14. Beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni— Id. Per quali ragioni si vogliono esclusi dal pegno generico — 10. Perchè si sostiene che vi sono compresi. Ra gioni desunte dal concetto delio Stalo —17. Loro applicazione alle provincie e ai comuni—18. Confutazione degli argomenti desunti dalle leggi positive — 19. Continuazione — 20. Beni ipotecali. Rilascio di beni — 21. Iscrizione in bi lancio— 22. Beni degl'islituli pubblici civili ed ecclesiastici — 23. Efficacia dì privali accordi intorno ai principii che governano il pegno generico — 24. EfBianchi — Privilegi » I \ STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI A. PERROTTI Strada Mezzocannoiic, ii." lOl. 1 \ j
1 >r v*'v . < s f. r ■ . r*. V.'- 2 I Titolo l. Capitolo 1. fftti del pegno generico — 2!J. Nei rapporti fra dehilure e credilore rapporti dei creditori fra loro — 27. Nessuna innueiiza della «lata del questa materia. l)el [legno generici) — Sun n.Htnra e suoi edetti fiali*, la ppvjìoiia stossa dol ilidiiture, ohe il croditove poteva pri vare della libertà, e, presso qualche popolo più disumauo della vita ; ma oggi, abbaudouato questo barbaro sistema, oggetto deir azione sono esclusivamente i beni di chi ha contratto V ob bligazione per una qualunque delle cause ammesse dalla legge (ar ticolo 1007 Cod. civ.) : V azione, di personale che era, si ò trasfor mata in reale, in questo senso, che il credilore non soddisfatto ha diritto di esigere V adempimento della prestazione dovutagli, non già coir incrudelire sulla lìersona del debitore, mezzo altrettanto disumano quanto inefficace , bensì coll’ escutere i suoi beni , che avendo im valore economico, e potendo essere venduti e convertiti in danaro, meglio possono servire allo scopo di far conseguire al creditore il desiderato soddisfacimento. Silìatta trasformazione è, se ben si considera, imo dei grandi trovati della moderna civiltà. Nello legislazioni dei popoli barbari il costringimento personale era universalmente ammesso: la ferocia dei creditori si esercitava sui debitori con atti sanguinarii e con le torture della schiavitù ; le pene j)iù crudeli erano considerate come mezzo adequato per assicurare l’adempimento delle obbliga zioni. Col progredire della civiltà si modificarono questi concetti, 0 dalla legge delle XII tavole, che jiuniva di morte il debitore inadcminente, dalle leggi e costumanze barbariclie che attribuivano specie d’ ipoteca sulla persona stessa del debitore, dando al creditore la facoltà di ridurlo in schiavitù e di venderlo e permu tarlo come un animale o una cosa inanimata, si venne alle leggi X)iù moderne e meno disumane, che ammettevano Varresto 2y^^'S0ììale, non più come pena, ma come mezzo, ihù o meno efficace, di costringimento. E dalla inefficacia e inumanità di questo mezzo donecessariamente discendere, siccome discese, una ulteriore trasformazione ; perchè abolito f arresto personale, tutti i popoli civili, salvo casi eccezionalissimi, trionfò completa mente la massima che i creditori devono cercare la loro garanzia a ●> ' — 2<». Nei crollilo in anco ir? 1. Imprendendo a commentare le disposizioni del Codice civile riguardanti i privilegi e le ipoteche (I), onde offrire una completa trattazione delle materie contenute nel titolo XXIII libro III del Co dice stesso, apparisce indispensabile premettere alcune elementari nozioni sul così detto pegno generale di cui è parola negli artico li 1948 e 1949 e sulle cause di prelazione che ne inodifìcauo so stanzialmente gli effetti. I' ». S 2. Se chi ha contratto una obbligazione ò tenuto ad adem pierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni (arti colo 1218 Cod. civ.), è naturale che la logge accordi al l’azione per esigere l’una cosa o l’altra; in virtù dell’azione, che giustamente si considera come la sanzione del vincolo giuridico, il creditore cercherà di ottenere, in forma specifica, la prestazione alla quale il debitore è tenuto in suo favore, consista essa nel dare, c roditore nel fare o nell’omettere qualche cosa (art. 1219, 1220, 1221 Cod. civ.) ; ma quando per la speciale natura della prestazione do vuta, o per la reluttanza o la impotenza del debitore, non gli sarà dato ottenerla, potrà conseguire, sempre in virtù dell’ azione, un adequato compenso. L’ azione è pertanto un mezzo di costringi mento che per ottenere un resultato utile dove necessariamente I una avere un oggetto su cui esplicarsi, affinchè il creditore, che se ne serve, possa esigere per via di esteriore coercizione, posta in es sere con r intervento della legittima autorità, quelle prestazioni o quei risarcimenti che non gli è dato ottenere dal fatto spontaneo del debitore. Oggetto dell’ azione fu , nei primordi della vita soV I ( veva presso quasi (J) In questa parte, secondo il programma stabilito, l’A. parlerà soltanto dei privilegi; ma si propone di svolgere subito dopo, nella parte successiva, il trat tato delle ipoteche. l '1 li r I ●
Del pegno generico — Sua natura e suoi efletti di proprietà del primo sia stata particolarmente destinata a garan tire un determinato credito del secondo; negli art. 1948, 1949 invece, dispone che indipendentemente da un preventivo' accordo, e non ostante la mancanza di questo, tutte le cose di proprietà del debitore stiano a garantire tutte quante le sue obbligazioni ; nel caso del contratto di pegno si rende necessaria la tradizione materiale della cosa destinata in modo specifico a garantire la ob bligazione ; nel caso del pegno generale, le cose destinate in modo generico allo stesso scopo, restano nel possesso e nella piena di sponibilità del debitore; in quel caso V avvenuta consegna, dà vita al diritto reale, che si manifesta per via di ritenzione e di con seguente necessaria preferenza sul prezzo della cosa consegnata ; in questo la persistenza del possesso e della disponibilità nel debito re, non permette che sorga il diritto reale , se non al momento in cui r azione personale si concreta e si svolge con la esecuzione forzata sopra determinati beni ; ed anco quando ciò si verifica, non sorge il diritto di preferenza, perchè l'azione esercitata da un cre ditore non ha la virtù di paralizzare e distruggere il diritto eguale degli altri creditori. Si ha pertanto diversità del vincolo, sia per ciò che attiene alla sua origine, sia per ciò che si riferisce alla sua intensità ed ai suoi effetti : alla sua origine, perchè il diritto reale di pegno può sorgere soltanto per effetto di contratto, susse guito dalla effettiva tradizione della cosa pignorata, mentre il pe gno generale sorge, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, pel solo fatto della esistenza della obbligazione ; alla sua intensità, appunto perchè il primo è un diritto reale, mentre il secondo non ha questo carattere, e non lo acquista se non col fatto successivo della esecuzione forzata ; ai suoi effetti, perchè quello attribuisce con lo jus retentionis un diritto di preferenza, e questo non dà, nè può dare, un così importante l'esultato (1). 5 Titolo 1. Capitolo I. esclusivamente sui beni, non già sulla persona del delatore; mas sima consentanea ad un tempo ai bisogni del credito ed al prin cipio della umana libertà, dappoiché non occorre lungo ragiona mento per dimostrare che 1’ obbligazione , consistendo o potendo sempre valutarsi in danaro, è sui beni, dotati di valore pecuniario, non sulla persona, inalienabile e inestimabile, che se ne può procurare il coattivo soddisfacimento (1). Per questo il Codice civile proclama il principio che chiun que sia obbligato personalmente è tenuto ad adempiere le contratto obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri (art. 1948 Cod. civ.), intendendo e volendo cou ciò espri mere il concetto che i beni del debitore sono la comune garanzia dei suoi creditori (art. 1949 pr. Cod. civ.). 3. Questa generale destinazione di tutti i beni del debitore a garantire, in favore di tutti indistintamente i suoi creditori, le obbligazioni da lui contratte verso di loro, si dice comunemente pegno generale (2) ; pegno perchè vi è appunto destinazione dei beni al servigio economico giuridico di garantire T ademiùmonto delle obbligazioni; generale, pei'chè la destinazione stessa comi)rende tiitii quanti i beni del debitore ed è stabilita in favore di tutte quante le sue obbligazioni. È però necessario avvertire che la espressione è impropria^ mente adoperata e non risponde completamente al concetto dell’ istituto giuridico a cui si riferisce, dappoiché la destinazione di cui si parla non è un pegno nel senso indicato dall’art. 1878 Cod. civile. 4 I. » I i Infatti in questo articolo la legge ammette che per effetto di particolare convenzione intei’ceduta fra debitore e creditore una cosa l li \ (1) Confr. Troplong, Pì'ìv. et hyp., préface, c. n. 2. (2) Cannada-Bartoli , Il sistema ipotecario italiano I , S Il PagificiMazzoni, Cod. civ. comm. priv. e ip., I, 1, non adopera questa espressione, bensì quella equivalente garantia comune dei creditori sui beni del debitore n. ♦ ' (1) Cons. su queste differenze CANNADA-BARTOLr, I, § 25 in fine, p. 42.
Dol pegno generico ●— Sua natura e suoi effetti iiiritlico che sorge dal principio scritto nell’art. 1948 e nella prima parte dell'art. 1949 Cod. civ.; ma per amor di chia rezza e di precisione preferiamo cambiarla in quella poco dissimi lo di « pegno generico n che meglio ne rende , a parer nostro, il concetto. 7 Titolo l. Capitolo J. 6 istituto <r In altri termini si può dire che il pegno generah! non ,» ronie tr il vero diritto di pegno un diritto reale, perche non cade, sirconie giiiridic.o astnitlo questo, su beni determinati, ma sopra un tutto che continuamente si rinuuova nelle sue parti, mentre resta lernio 1 più cose i astratto sul patrimonio, che si estrinseca j una o nella sua unità ; non ò un potere concreto sopra singole, ma un potere con la esecuzione (l). 4. È anche necessario avvertire che Ciò premesso passiamo a esaminare i caratteri di questo isti tuto giuridico, quali resultano dalle parole stesse adoperate dal leislatore. scbl)cnc la dizione della c:he tutti infY 6. 11 pegno generico riguarda ogni debitore , qualunque sia la causa da cui ha avuto origine la sua obbligazione : questo con cetto b reso esattamente dalla espressione « chiunque sia obbligato » contenuta nell’art. 1948, con la quale il legislatore italiano ha coiTetto la espressione impropria « quicomque s' est obligé » del cor rispondente art. 2092 del Code civ il, già modificata nello stesso senso dalla legge belgica del 16 dicembre 1851, art. 7 (1). Di cendo infatti « quicomque s’ est obligé » si allude soltanto al caso di chi ha volontariamente assunto una obbligazione per via di tratto : mentre il principio si riferisce non soltanto a questo caso, ma ancora ai casi ben diversi in cui la obbligazione sorge, indi pendentemente dalla volontà del debitore, dalle altre cause enu merate nell’art. 1097 Cod. civ. Dicendo invece « chiunque sia ob bligato )) si comprendono tutti i casi possibili : tanto quello, in vero dire più frequente, in cui la obbligazione è sorta dal contratto, quanto gli altri in cui abbia origine da quasi contratto, da delitto o quasi delitto, oppur derivi direttamente dalle disposizioni della legge (2). Infatti il principio che chi ha contratto una obbligazione b tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni (art. 1218 Cod. civ.), vale tanto per quelle che il de bitore ha contratto in virtù di convenzione, e coi suo espresso con¬ legge sia generica ed assoluta, ianto da far supporre distintamente i beni del debitore siano destinati a garaiilirc lo obcategorie di l)eiii bligazioni da lui contratte, vi sono delle speciali creditori, perche aventi una spe- che sono sottratti all’ azione dei ciale destinazione la quale non può venir meno senza grave danno, aijpresso separalo di- i ^fa questa eccezione, di cui sarà tenuto in scorso, non fa che confermare la regola della generalità del pegno, j le cose di proprietà dovendosi ritenere che tutte indistintamente del debitore costituiscano la garanzia comune dei suoi creditori, della lo conse ciò non sia escluso da una speciale disiìosizionc sitiva : cosicché sorgendo questione se una determinala cosa, cor porale 0 incorporale, possa essere oggetto dell’ azione esecutiva dei creditori, dovrà semiire rispondersi affermativamente, quando non questa non ]totrà argge poesista nei codici una espressa proibizione ; gomentai'si per analogia da caso a caso, nò ritenei'si implicitamente e voluta dal legislatore, dovendosi tener presente il canone londamentale d’ interpretazione della legge, sancito nell art. tolo preliminare al Codice civile, pel quale le leggi che formano eccezione alle regole generali, e restringono il libero esercizio dei diritti, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi. 5. Con queste indispensabili avvertenze noi potremmo senz’alpegno generale » P^^’ designare lo 4 del titro accettare la espressione « (1) Laurent, Principes de droil civil fr,y XXIX, 267. (2) Pacificj-Mazzoni, op. cil., I, 4; Cannada-Bartoli, op. cil., I, § 26. (1) PagifickMazzoni, op. cil. I, 2. 1
9 Del pegno generico — Suo natura e suoi effetti possouo escutere , non per ragioni desunte dalla qualità della persona. 8 Titolo I. Capitolo I. It’citr) od il- senso, quanto per quelle che hanno origino dal falto lecito di lui, o sono poste a suo carico da una disposizione legi slativa (1). 7. II principio non soffre eccezione neppure per le obbliga zioni di quelle persone che avendo capacità limitata di obbligarsi, vengono, con le obbligazioni che assumono entro i limiti della loro capacità, a vincolare dei beni che non avrebbero facoltà di alienare senza forme abilitanti. La donna maritata, per esempio, Tinabili tato , il minore emancipato, possono amministrare liberamente i loro beni immobili, ma non possono alienarli, la prima senza T au torizzazione del marito, il secondo senza V assistenza del curatore, il terzo senza la stessa assistenza e V autorizzazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale (art. 13 4, 339, 3 17, 319 Cod. civ.); anche con la semplice amministrazione queste persone possono contrarre dei debiti, ordinando dei restauri, provvedendo i semi e i concimi por le raccolte, ricorrendo all' opera di persone salariate e via dicendo: al pagamento dei debiti per tal modo tratti sono tenute con gli stessi immobili, che possono essere si in loro pregiudizio, perchè è della natura di ogni obbligazione di essere garantita su tutti i beni del debitore ; nò vale obiettare che in tal modo si frustra la legge, che vieta a queste persone di alienare gl’ immobili senza le formalità sopra menzionate ; perchè il divieto non può aver per effetto di sottrarre i loro beni aH'azione dei creditori, quando sia sorta, per qualsivoglia causa, una valida obbligazione (1). 8. La obbligazione deve essere personale, perchè T art. 1948 non parla in genere di chiunque aia obbligato, ma in ispecie di chiunque sia obbligato personalmente. Perchè possa farsi luogo alr applicazione del principio che il debitore è tenuto con tutti i suoi beni ad adempiere le contratte obbligazioni, occorre cioè che si tratti di vera obbligazione, cioè di rapporto fra due persone, civile ; porcliè Occorre soltanto che si tratti di obbligazione se al debitore incombesse una di quelle semplici olddigazioni na ilon aiicorda turali, per esigere 1’adempimento delle quali la leggf’ altro cf- r azione (art. 1802 Cod. civ.), non riconoscendo in esse i ... indeldto ciò che fetto giuridico che il divieto di ripetere siccome si è volontariamente pagato por soddisfarlo (art. civ.), il principio degli articoli 19 48 , 10 49 non 1237 cai>ov. Cod. sarebljc appli¬ cabile (2). I È indifferente del resto che dchiloro sia una persona hsica o andò si tratti giuridica, capace o incapace di olibligarsi ; purché, q di persona incapace, la obbligazione sia di tal natura ciie possa dalla medesima contrarsi senza forme abilitanti, come quello dem cou- i tratta di obbligarivanti dal fatto illecito o dalla legge, o, se si zione contrattuale, le forme abilitanti siano state osservato, privilegiate a escusInfatti il nostro diritto non ammette persone cui sia dato sottrarsi all’ adempimento delle obbligazioni regolar mente contratte ; gli atti compiuti nel modo voluto dalla legge nell’ interesse di un incapace hanno la forza che avrebbero se fos13 04 Cod. sero fatti da persona munita di piena capacità ( art. civ.); e se vi sono dei casi nei quali il debitore può sottrarsi alr esecuzione, ciò avviene sempre per ragioni desunte dalla natura e che non si e dalla destinazione dei beni, che si vorrebbero (1) Questo perchè U espressione « contralto una obbligazione » è neH’art. 1218 adoperata in senso lato a rappresentare la formazione del vincolo giuridico. La espres sione si riferisce tanto alle « obligalions n quanto agli “ engagements » secondo la nota distinzione del Code civil. 11 nostro, siccome è noto, riunisce gli uni e Io altre sotto 1’ unica denominazione di obbligazioni. (2) PacificI'Mazzoni, op. cìt., r, 4-, (1) Laurent, op. cit., XXIX, 268; Luzzati, Priv. e ipot., I, 0, I
IO Titolo I. Capitolo I. mia delle quali sia debitrice verso T altra di una prestazione «pialsiasi di dare, fare o non fare. Che se il debitore non fosse obbli gato personalmente, ma fosse obbligato soltanto in ragione di una cosa determinata, il principio del pegno generico non potrel)be ap plicarsi, ed esso non sarebbe tenuto con tutti i suoi lienì, ma uni camente con la cosa caduta in contrattazione (1). Ciò avviene in primo luogo riguardo a colui che avesse dato in pegno o in ipoteca la cosa propria per un debito altrui: peirhò non sarebbe esposto, come il fideiussore, all’azione personale del cre ditore, ma sarebbe tenuto soltanto con l’azione reale nascente dal pegno o dall’ipoteca. Avviene in secondo luogo riguardo al terzo possessore dell’immobile ipotecato, il quale non c temilo perso nalmente al pagamento del debito garantito con la ipoteca, ma c tenuto soltanto a rilasciare 1’immobile [art. 2013 Cod. civ.], ove non preferisca liberarlo con lo speciale rimedio del giudizio di pur gazione (art. 2040 e seg. Cod. civ.); c ben vero citato dispone che il terzo possessore ò tenuto a mobile, qualora non preferisca di pagare i crediti iscritti ; ma c ovvio aw'ei’tire che questa del pagamento è per lui una facoltà non una obbligazione, e che esso sarà per valersene solamente nel caso in cui il prezzo esistente in sua mano basti all’ uopo e nou debba esso aggiunger del suo. Avviene ancora quando l’erede beneficiato, adempiendo le formalità volute dalla legge, ha separato il suo pa trimonio da quello del defunto : perchè in tal caso non risponde dei debiti ereditari se non coi beni della eredità, e non può esser tenuto a pagarli con i suoi beni particolari, perchè non è perso nalmente obbligato (art. 968 Cod. civ.). Avviene ancora nel caso deir enfìteuta, che può liberarsi dall’ obbligo del pagamento del caDol pngno generico — Sua natura e suoi elTetti none, ahluindonamlo il fondo onfitoutico al concedente, quando ne sìa perita per caso fortuito una parte notabile (art. 1560 Cod. ci vile) (l); nel caso del proprietario del fondo servente, obbligato a sottostare alle spese necessarie per V uso e per la conservazione della servitù, che può liberarsi da quest’ obbligo, quando sia per lui soverchiamente gravoso, abbandonando il fondo stesso al pro prietario del fondo dominante (art. 643 Cod. civ.); avviene final mente nel caso di chi, godendo di un diritto di usufrutto, uso o abitazione, vuol liberarsi dall’ obbligo del pagamento dei carichi annuali, come i tributi, i canoni e gli altri che secondo la con suetudine gravano i frutti (art. 506 Cod. civ.); e può farlo cou r abbaiidouo del suo diritto (2). 0. lu uu altro senso f obbligazione dove essere personale^ per chè possa farsi luogo all’ applicazione del priucijiio sancito negli art. 1948, 1949 ; occorre cioè che il debitore siasi obbligato in proprio, non assumendo una determinata rappresentanza ; perchè in questo secondo caso, non obbliga i suoi beni, ma quelli della persona da lui l'apprcsentata. Cosi il tutore, il genitore investito della patria potestà, il marito per gli atti di semplice amministra zione dei beni della moglie, il mandatario, f amministratore di un corpo morale, obbligandosi legalmente in tali qualità, nou vinco lano i beni proprii a favore del creditore, ma bensì quelli dell’in terdetto, del minore, della moglie, del mandante o del corpo mo rale nella cui rappresentanza hanno contrattato (3), li che fari. 20 13 rilasciare f im- (1) App. Messina, 23 agosto 1888, Legge., 1888, II, 747; Trib. Palermo, 2*2 luglio 1889, Legge, 1880, 11, 208. (2) PacificI'Mazzonm, op. cil. (3j Cannada-Bartoli, op. cit., I, § 26. Questo scrittore configura il caso di chi abbia, obbligandosi, assunto una qualità; e dice che costui risponde, in tal caso, so pra i soli beni che possiede in quella qualità ; ma noi non sappiamo configurarci questo caso. L’esempio da esso dato è di chi assume una rappresentanza, che ob bliga, non i suoi beni 1, 4. (1) Confr. su ciò Mourlon il quale nelle sue otiime RepelUions ecritcs sur le troisieme examen de Code Napoleon (III, 1237) osserva che la legge parla di chi si è obbligalo “ personalmente » in opposizione a colui che è obbligato, o si è obbligalo, « pr'optcr rem ma i beni del l'apprcsenlato, ti. i
12 Titolo I. Capitolo I. 10. Data la esistenza della obblitrazionc il «lebitore è tenuto Del [legno generico — Sua natura e suoi etfetti ÌS questa legge, ijussoiio ledere 1 interesse dei terzi (1), qiuiutù perchò il tributo colpisce la rendita, e sarebbe iniquo privare il de bitore del fondo che la ad adempierla con tutti i suoi beni ; e può esservi astretto con la esecuzione, che si distingue in mobiliare c immoljiliarc secondo che colpisce beni dell’una o dell’altra categoria (art. 553 c sog. God. pr. civ.). Ogni creditore ha diritto di escutere i beni del suo creditore, produce, quando la rendita stessa può ba stare al pieno, benché rateale, soddisfacimento del suo debito (2). 11. Tutti i beni del debitore sono soggetti al pegno generico concesso dalla logge al creditore ; e di cumulare i mezzi di esecuzione, fìnchò non con segua integrale pagamento di ciò che gli ò dovuto (art. 567 Cod. pr. civ.). anco i beni incorporali (3), siano siccome i diritti, le ol>- essi mobili per determinazione di legge, bligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto sommo di danaro o effetti mobili, le azioni o quote di partecipa zione nelle società di commercio o d’industria (art. 418 Cod. civ.), invece immobili per 1’ oggetto a cui si riferiscono, i diritti del concedente e deireufìteuta sui fondi soggetti ad enNondimeno il legislatore restringe questa libertà del creditore, che lasciata senza limiti potrebbe scrivendo : fonte di gravi danni, prc- esser o siano come a] Che il creditore garantito con ipoteca non possa, senza consenso del debitore, far subastare gl’ immobili die non sono ipo tecati a suo favore, dito siano insufficienti (art. 2080 Cod. civ.). b) Che il debitore il fiteuti e il diritto di usufrutto (art. 415 Cod. civ.), escluso però l’usufrutto legale degli ascendenti (arg. art. 1967 n. se non quando i boni ipotecati pel 2 Cod. civ.). suo creAnco un semplice credito spettante al debitore può di esecuzione (art. 611, 619 e seg. Cod. pr. civ.), perchè la legge ammette che il creditore, pel conseguimento di quanto gli ò doessere oggetto all’ autorità giudiziaria poi- possa ricorrere evitare il cumulo delle esecuzioni, quando resulti eccessivo (arti colo 567 capov. Cod. proc. civ.), e far restringere la esecuzione degl immobili non ipotecati a quella parte di ossi che è sufficiente pel soddisfacimento del credito pel quale si agisce c di quelli iscritti sui medesimi beni (art. 2088 Cod. civ.). c) Che sebbene il creditore non sia di regola tenuto ad escu tere i beni mobili del suo debitore prima di procedere all’esecu zione sopra gl’immobili (art. 2078 Cod. civ.), pur nondimeno gli vuto, possa esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debito¬ re, eccettuati quei diritti die sono esclusivamente inerenti alla sona di lui (art. 1234 Cod. civ.). Tutti quanti i beni possono essere oggetto di esecuzione per parte del creditore, siano essi mobili o immobili, presenti o fu turi. Il pegno generico che deriva dalla obbligazione non è limi tato ai beni che il debitore possiede al momento in cui la obbliperesattori dei pubblici tributi debbano, sotto pena del l'isarcimento dei danni e della nullità degli atti esecutivi, osservare questa re gola di precedenza (legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte, ai’t. 43 ) ; solo quando P esecuzione mobiliare è riuscita in tutto 0 in parte infruttuosa, gli esattori hanno diritto di esporre gli immobili del contribuente al pubblico incanto, con le forme (1) Cannada-Bartoli, op. cìt., I, § 29. (2) 11 Codice francese stabiliva la precedenza obbligatoria dell’esecuzione biliare per le obbligazioni dei minori e degli interdetti (art. 220G); ammetteva inol tre che la esecuzione immobiliare potesse sospendersi se la rendita nella e libera degl’immobili investili era sulTicienle ad estinguere, nel corso di un anno, l’intero credilo pel quale si agiva, in capitale e accessorii (art. 2212). Ma queste disposi zioni non furono riprodotte nel Codice civile italiano. (3) Pont, Priv, et hyp. sull’art. 2092, IV, voi. X, n. 13, p. 7. mospeciali e spedite della citata legge sulla riscossione delle imposte diretto, non tanto perchè le esecuzioni privilegiate,"^fiitte secondo i
Del pegno generico — Sua naluia e suoi etìetti 14 i'ilolo I. Capitolo I. gfl-ZiOUG StGSStl liti vitti J Ulti si GStCfltlG «1 nel tempo successivo, perchè non si tratta di uii diritto reale, die deve colpire beni singolarmente deteriiiiiiati nella loro lìsira indi vidualità, ma si tratta di trimonio, e che mentre colpisce, senza bisogno di (line pubblico, altre d’iuteresso privato ; alcuno desunte dalla in- »'SHo aci|UÌdtJl n‘ trinseca natura dei boni esclusi dalla esecuzione, altre argomentate dal servìgio che rendono : ma ò utile avvertire tìu d’ora che por quanto svariate, queste desunte dalla speciale destinazione dei beni stessi e prescindono ragioni tengono sempre a considerazioni (!Speril)ile sul pabeni .clic ne (?scono, IH ciu* vi en ne eonriu’(‘ aiiriin un diritto persoiinbq cessa d’ iuvesliro i sempre da considerazioni attinenti alla persona del proprietario. li nostro diritto speciale stipulazione, qm? come fu di sopra osservato (I), non ammette per sone, 0 classi di persone privilegiate ; i cittadini ed è a tutti egualmente aiìplicabile come ai privati, allo Stato, prima è più importante delle pei-soue giuridiche, nel nostro ordinamento sociale, come alla più modesta opera pia, al ricco come al povero, all’ecclesiastico lare, all’ uomo come alla donna, al nobile luppo ulteriore del tema, fara rilevare la importanza di questa servazioue. trano. « Ce gage generai, dice il Laurent (1), « droit actuel aux créanciers sur les biens, il n’en donni' « le cas où le débiteur la legge è uguale per tutti jue poni’ ●’ est ai corpi morali, SOS eiigageiiients, ne satisfait pas à (( à diie quand il tomlie en deconfìture ou cn faillile. Ainsi le droit ({ de gage des créanciers, K les créanciers peuvent saisir naturelìement toiis Ics liiens <ini « à ce moment, sont dans la dornaine et lors (le la saisie, no se réalise (pie come al secocome al plebeo. Lo svi¬ de leni* débiteur. Peni imos- « porte quelle est la date des créauces, peii importo à (pielle epe- « que les biens ont été acquis ; tei ou tei bien, ce n’ est pas (( partenant au débiteur à telle epoque, qui est frappò du gage (( neral ; Data siffatta varietà di ragioni, dobbiamo, onde proceder esaminare separatamente i diversi casi, secondo che il di vieto di escutere determinati beni ha per fondamento : a) La intrinseca natura dei beni stessi; é) La loro speciale destinazione al pubblico c) La loro stretta attinenza con la persona del debitore; d) La loro stretta attinenza con V interesse familiare; e) La necessità di non privare il debitore di ciò che è sario alla sua esistenza; f) La necessità di non e cou geordine, c est tout le patrimoine du débiteur, tei qu’ il existe lors des poursuites dirigées par les créanciers en execution do lenrs ft droits )). (( servizio; 12. Fu già osservato che per quanto sia generica la dizioni della legge nel proclamare la regola che il debitore è tenuto (c con tutti i suoi beni », questa regola soffre eccezione iu certi casi noi sottrae alcune categorie di l)oni per la loro speciale destiiiazioa questa importante materia il noquali il legislatore espressamente necesair azione esecutiva del creditore, ne (2). È tempo adesso di dare privarlo di ciò che è necessario all’adempimento delle funzioni pubbliche a lui affidate; ff) La necessità di non arrecare impedimenti o imbarazzi nella esecuzione dei pubblici lavori; cessario svolgimento. Varie sono le ragioni che inducono il legislatore a sottrarre alcune categórie di beni all’ applicazione della regola che i del debitore sono la beni comune garanzia del creditore; alcune di orh) Il bisogno di favorire credito collegate col pubblico interesse. e promuovere certe speciali forme di (1) Op. cit., XXfX, 272. (2) Vfiil. snpra, n. 4. (1 ) Voci, sopra, n. fi. 1
f Del pei'iiL) — Siu ualili'a e àuoi etìetli Hiciitranu a jKirt'r iiosji'u in lalc i'ati\i*(>ria ipit'lli Ifa ì ilostiiiati al cullo che possono considerarsi di uso pubblico peivliè consistenti in chiese riconosciuto dalle leggi ed aventi una coudizionc giuridica deUnita, come le cattedrali e parrocchiali della Chie sa cattolica, o in oggetti e arredi di spettanza delle medesime; non lutti i beni destinati al culto in generale, i»erchè manca nelle no stre leggi una dis[)osizione che autorizzi a considerarli, appunto i: Titolo 1. Capitolo 1. 10 airuziuiit? dei doti l’aiti u) Per la loro intrinseca natura sono creditori quei beai che non sono in commercio e che non possono essere oggetto di contratto (art. IIIG Cod. civ.), selibeno possano oggetto di proprietà pubblica o privata. Tali sono (piei boui essere del pubblico demanio sui quali spetta un diritto di godimento tutti i cittadini, come il lido del mare, i fiumi o torrenti, le strade a sono colpiti, deter- nazionali. La inalienabilità da cui questi beni liorcUò tali, come sottratti all'azione dei creditori (lì. c) Per la loro stretta attinenza con la poi’soua del debitore sono dichiarati non suscettivi di pignoramento, eccettochò per cre dito alimentare mina, implicitamente ma necessariamente, il ilivieto di farli og getto di esecuzione (articoli 427, 430 Cod. civ.); essi non fanno dello Stato, perchè la proprietà parte della garanzia dei creditori che appartiene al medesimo su questi boni è piuttosto una fun zione che un diritto. Rientrano puro in questa categoria (piei beni U assegni por alimenti (art. 502 Cod. pr. civ.); e in nessun caso ])uò privarsi por via di esecuzione dei diritti di ir > d’ uso pubblico delle provincie e dei comuni che hanno lo stesso dei cittadini, come lo uso c (li abitazione il delatore che no è investito (art. 4 15 Cod. civ.) per la stessa ragione per la (inalo questi diritti sono cedere nò allìttaro (art. 528 Cod. civ.ì. fi) Per la loro stretta attinenza con carattere di servire direttamente ai bisogni vie e piazze pubbliche (art. 432 Cod. civ.). b] Per la loro speciale destinazione al pubblico servizio, non fanno parte del pegno generico quegli altri beni del demanio dello Stato, e quelli di uso pubblico delle provincie e dei comuni, che senza appartenere a tutti i cittadini quanto al godimento e quanto non SI posgli interessi della fami glia non possono escutersi i proventi doIP usufrutto legale spet tante al genitore che esercita la patria potestà (art. 228 e seg., 19G7 11. 2 Cod. civ.) nè i beni dotali (art. 1405 Cod. civ.), a mono che nel contratto di matrinionio non ne sia stato all’uso, hanno però una destinazione dalla quale non possono es sere distratti senza danno del pubblico servizio. Tali sono, fi*a i beni demaniali, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze (ai*t. 427 Cod. civ.), fra i beni di uso pubblico degli enti minori, gli edifizii che sei’vono all’amministra zione, alla istruzione e agli altri interessi collettivi. Tali sono, a parer nostro, i tributi (1) ; i quali non costituiscono una libera proprietà delT ente che li impone e li esige, ma un correspettivo dei servizii pubblici pei quali sono imposti (2). permessa (1) La opinionci non è pacifica, pcreliù il silenzio df*l Codice civile, che non ricliiama, come i Codici ilaliani precedenti, le cusliluziani caiioniclie, genera non pucu confusione, l'na cosa perù ci sembra certa, che le cose addette al cullo no, perchè tali, dirsi fuori di eoimnercio, in mancanza di una disposizione di le in <[ueslo senso. È di contrario avviso Cannada-Bartoli (op. cit., I, § 33), p quale aderina con Pescatore ( La logica del diruto, p. 250), che le cadono in eonimereio nè in pioprielà di alcuno. È quello che in sostanza ritenne la Cass. di Firenze nella sentenza Ui febbraio 1888, Fo)'o il., 1888, I, 1100, appli cando i priiicipii del birillo romano inlorno alte res dioini juris. Ma l’errore in cui cadde la suprema mogislraliira fmrenlina in questa seiiltMiza fu dotlamenle e non possoiTtrn cose sacre non (1) Cass. Palermo, 3 settembre 1891, Foro il., 1892, p. 220 con le molte con cordanti ivi citale in nota e segnatamente le due decisioni della Cass. di Roma, 19 giugno 187G, 2 marzo 1885, Foro it., 1870, I, 913, ISSO, I, 709. (2) Cass. Firenze, 10 dicembre 1889, Foro il., 1890, 1,415, quanto agli edifizii comunali di uso pubblico. acutamente rilevalo da .Mortara, nella imta pubblicala nel Fo?'o il., 1888, I, 1189 e seg. Ved. ancora sullo stesso argomento Ciiironi, Foì'o il., 1889, I 580; Luzzati, j ● I, 20. biANCtii — Pi'inilt'gì op. cit. J
l'ilulu i. l'a|>itulo l. r alienazione u 1'ipoteca (aia. lii)'» Oud. civ.'. Il ilivicin non si ; estende ai frutti dei beni stessi (dn? possono nsstn-e pi.unioi*ali dai \ creditori del marito (1). e) Per la necessità di non privare il debitore di ein elu* è ncs cessarlo alla sua esistenza, la le^rpre esclude dalla pii^nmrabilità il letto del debitore e del suo coniuge e (iindlo din suoi couiiiniiti od affini che seco lui convivono, gli abiti diano, gli utensili necessarii per ])rei>arare il cilio pr. civ.) ; e possono essere pignorati solo in difetto di altri mo bili, e soltanto per causa di aliinenti, pigioni, lìtti, o di altri diti privilegiati, i libri, gli stniineiiti, h? maccdiine e t:li altri og getti necessarii per resercizio della ])rofessione o didl'arte del de bitore, e a di lui scolta, sino alla soimna di lire.* cimiueccMito; Io farine e derrate necessarie per il vitto del debitore e didla sua làmiglia per un mese; una vacca, o due capre, o tre j)ec,ore,0a scelta ! del debitore e il foraggio uecessario al loro aiinujnto per un mese (art. 586 Cod. pr. civ., n. 2, 3, f] Per la necessità di non privare il del>itore di (dò (die è ne cessario alPadenipimento delle funzioni puldiliclie a Ini allidate, non si xiossono pignorare : Le armi, le divise e i bagagli militari degl’individui ascritti al servizio militare di terra e di maro o aggregati alla milizia na zionale (art. 585 Cod. pr. civ., n. 2" Gli stipeiidìi e le pensioni a carico dello Stalo (art. 591 pr. civ.) (2) ; 1« Ufi pfgiio geiienc-' — Sn;i natura c» simì etìVtti (ili slip(*iidii e iiensiuni »li*gT iinpit'gati d(dh' proviucie, dei comuni, e delle opere pie, salvo che iicr un quinto del loro animoiitaro (legge del 2 0 luglio 1880) (l). fi] Per la necessità dì non arrecare imjiedimenti o imbarazzi nella csocuziom? dei pubblici lavori non ò concesso venni seque stro sul prezzo if appetito durante la esecuzione dell’opera, ai cre ditori degli appaltatori di opero pulibliclie, a meno che fautorità tninuinistrativa da cui hi impresa dipende, riconosca che il seque stro non possa nuocere all'andamento dell’opera stessa ed alla u* ;i 1 t. servono tilf uso quotìart. 585 Cod. ’ che sua esemizioiie (art. 59 1 capov. Cod. pr. riv.. art. 35 1 logge 20 mar zo 1865 all. F sulle opere pubbliche). Il) Fiiialmoiite per il bisogno di favorire e promuovere corto s[:ecitdi forme di credilo connesse col pubblico interesse, sono esenti da sctxucstro o pignoramento le iscrizioni nominative di rendilti pubblica dello Stato (legge 10 luglio 1861 le emesse dagli istituti di credito fondiario ( legge del 22 feb braio 1885). 13. Tutti i boni non compresi in questa rapida enumerazione rientrano nel pegno generico stalàlito dagli art. 1948, 1949. \i rientrano particolarmente i mobili materialmente annessi ad un iininobile e dalla legge reputati immobili (art. 414 Cod. civ.) e gli oggetti non annessi materialmente ad un immobile, ma repu tati immobili [ler destinazione del proprietario (art. 413 Cod. civ.), sebbene la legge dichiari i primi assolutamente non pignorabili 585 Cod. pr. civ., n. 5) ed i secondi pignorabili soltanto in difetto di altri mobili e per crediti privilegiati (art. 586 n. I art. 30) e le ('.artol- '0. -'0; (art. (1) V. il noslro trattalo Del contralto di matrimonio ( Diri Ilo civile H(i' iiano di Fiore, Parte 12^, contralti speciali, I ) ove la qneslione ò larganieiite trattata (n. 200 e se nografia intitolala: Della sequeslrabiiità dei frulli dotali da parte dei credit toì'i del marito, Archivio giuridico di Serafini, L, p. 370. Quanto alle lettere registri e altri scritti di famìglia (art. 383 n. 6 Cod. proc. civ.) confr.: Milano, 20 marzo 1890 {Monil. irib. MiL, 1890, 372) che dichiarò non sequeslrohile il manoscrillo di una opera inedita. (2) Anco se si tratta di emolumenti dovuti ai co.sì delti sli'aordinariì. Cass. H<u pia, 13 f(d)braìo 1800, Foro il., 1890, I, 169 ; p. 237-274). Di questa stessa opinione è Lordi nell.i inouniversilarii. Cass. Roma, Il giugno 1890, Foro il., 1800, I, 1103. Le le 1864, n. 1731. (1) Cass. Roma, 7 dicembre 1889, Foro il., 1889, I, 1. Se la pensione grava in parte sul bilancio dello Stato in parie sul bilancio del comune, per trattarsi di impiegato governativo divenuto poi comunale, è sequestrabile il quinto della parte dovuta dal comune. Cass. Firenze, 3 marzo 1890, Foro il., 1800, 1, 339. e 14 apri- criy DO di rolriluizione degli incaricati « I h
Tilolu I. Ctipilolo l. Cod. pr. civ): iufatli <iuesti beni non sono soUrallì all azione ilei creditori, ma facendo parto dell'inimo))iIi‘, ne se^^uono sono colpiti dalle ipoteche iricritte sul nicflesinio, essere oggetto di esecuzione mobiliare solo porcili* vengono siilwstati insieme con Timmobile allorquando (ineslo è co dizio esecutivo immobiliare. 20 I)fl pcj,'tio generico —Sua iiatiira e suoi viVetti Si osserva anzitutto non potersi ammettere esecuzione forzata contro lo Stato. Gli uliìciali addetti alle esecuzioni, piuttosto che ufiicialì giiidiziarii, sono da considei'arsi come organi deirù)q;rrùn??, cioè del potere esecutivo dello Stato, i (juali si pongono al servi zio del potere giudiziario : i loro atti esecutivi sarebbero adunque un’ azione dello Stato contro lo Stato, del potere esecutivo dello Stato contro e sopra a se medesimo, Io che è inconcepibile. Se Io Stato, che dovrebbe costringere se stesso a pagare, c risoluto a farlo, il costringimento è suporlluo; se è risoluto a non farlo, è inoiricace. In tutti i paesi liberi il potere giudiziario conosce dei debiti dello Stato o lo condanna a pagare ; ma altra cosa c il po tere di giudicare, altra cosa il potere di eseguire i giudicati: que sto ha necessariamente meno estesa cerchia di aziono, come si vedo nel caso (li senloiize proferito contro un Governo od un Sovrano estero, che non possono essere eseguite neppure su beni da quelli posseduti nel Regno, e in (luesto appunto di sentenze giudiziali pronunziate contro lo Stalo. Ma so una sentenza di condanna non è suscettiva di esecu zione contro lo Stato, non si può ritenere il contrario por ciò che attiene alla provincia ed al comune. La provincia ed il comune si trovano, riguardo alla esecuzione, in un rapporto analogo a quello dello Stato, perchè sono come lo Stato, persone pubbliche, il cui còmpito differisce piuttosto nella entità e nella estinzione natunile dogli oggetti, che nella sostanziale natura di questi. Nel più lato senso della parola k Stato » nelle funzioni sue, sono comprese anco le funzioni delle provincie e dei comuni, perchè lo Stato ne re gola la vita od esercita una diretta influenza sulla loro azione, as sumendone in gran parte la responsabilità. Quindi anco nella ese21 la sorte, ; non possono Ipilo dal giu14. Rientrano altresì nel pegno generico, garanzia (“oiiuiiio dei (* dei co¬ creditori, i beni patrimoniali dello Stato, delle pruviiicii? ogni rispcdio indisiuitibilo: munì (1). Tale soluzione ci sembra per ma poiché non mancano autorevoli scrittori che susleugono la opispocialnionte nione contraria, o 1’argomento non manca d’interessi*, ù coiisonfilo di dare un qlial- per ciò che riguarda i comuni, ci sara che sviluppo alla importante questione. 15. È indispeusuhile riassumere anzitutto T argMJinenta/.ione di coloro che sostengono non potersi escutere i beni iiatriinoniali dolio (leinaiiiali (lei beni riassunto [(rendiamo a Stato, delle provincie e dei comuni alla pari e di uso pubblico ; e per redigere ijucsto guida gli scritti di un illustre professore dell’ Ateneo [)isano ('2). (l) Saredo, LeggCy 1872, II, 113, 282; PACinci-MAZzoNi, Prii). o ìììoI., I» Pescatore, Conclusioni nella causa risoluta della Corte di cass. Hoina con sentenza del 19 giugno 1870, Annali^ 1876, I, I, 3iS; Demurtas-Ziciiina, Della espmA'iazione contro il debitore^ I, 30; Cass. Napoli, 10 luglio 1878, l'oro il., 1878, I, 1238; Firenze, 17 gennaio e 20 febbraio 1879, Foro il. Cass. Roma, 30 maggio 1879, Foro il., 1370, I, 1190; Cass. Palermo, 13 settem bre 1887, Foro il., 1888, I, 870; Torino, dicembre 1890, Foro /7,, 1891, I, “2^3; Trani, 20 ottobre 1891, Il Pisafiellij 1891, 334-; Cass. Firenze, 22 gennaio 1891, Annalij 1891, 1, 1, 1870. Confr. su ciò Ruzzati, op. cit., I, 17, che distingue fra i beni patrimoniali, che riliene soggetti alla espropriazione , e le rendite dei beni stessi che considera come esenti quando sono iscritte in bilancio a servizio dei pub blici bisogni. (2) C. F. Gabba nelle monografie inserite nella Giurisprudeìiza ilalidiitty 1870, II, 920 e nel Foro il.., 1889, I, 801 e 1890, I, 410. La opinione del Gabba era stala prima che da lui propugnala da Mancini, Pisanelli e .Scialoia, Couiììi. al Cod. di VTOc. civ. sardOf IV, parte l'*, 271; da Mantellini, Confluii di altri1870, I, 1238, 1249; buzione, I, tiO, 130; da Luciiini, lìivista Annali, Vili, 77; da Loasses, Rivista di giurispr. di Trani, 1, 778; da Aliuerti, Rio. a7nm., XXIV, 3; e finalmente da Cannada-Bartoli, op. cil., I, § 32.
Ilei pegno generico — Sua natura e suoi efl'etti (U im debito, i» al dare esecuzione a ima sentenza, è un atto amniiiiiatrativo negativo, die non può essere revocato o modificato con resecuzione forzala. Chi ha ottenuto una sentenza contro una jiersona pubblica deve ricorrere alla superiore autorità amministra tiva, atlìiichc iirovveda e costringa al pagamento mediante fiscriziouo (f utrìcio. Alla opinione che nega la esecuzione forzata sui beni patri moniali delle persone pubbliclio non è di ostacolo fart. 1949 Cod. civ., perchè se dispone che i beni del debitore sono la garanzia comune del creditore, non proscrivo un modo generalo ed uniformo (*ou cui il creditore deliba far vaierò i suoi diritti su questa ga ranzia, cd è (piindi applicabile tanto alla esecuzione forzata contro i privati, (luaiito al procedimento amministrativo. Sono invece di grande sussidio alla opinione stessa gli art. 490, 432 dello stesso Codice, i quali dichiarano che i beni patrimoniali dello Stato, delle provincio e dei comuni, non possono venire alienati se non in con formità dello leggi ; per quelli dello Stato occorre una legge per ogni caso di alienazione : per la provincia e il comune delibera zioni speciali dei rispettivi consigli approvate dall'autorità, tutoria. Questi x^i’incipii non si conciliano con la esecuzione forzata, in virtù (lolla quale il giudico sostituirebbe la propria autorità a quella del parlamento o del corpo deliberante amministrativo. E dal Codice civile passando al Codice di procedura civile, f il lustre professore incomincia dal ripetere le argomentazioni svolto dal Luchini (l): ([iiesto Codice agli art. 585, 586 enumeragli og getti mobili non soggetti a pignoramento, prendendo di mira sol tanto i beni dei privati. Ammessa adunque la esecuzione forzata, (lei beni mobili delle provincie e dei cornimi , questa non subi rebbe condizioni di sorta, non potendo al silenzio della legge sup- ])lirsi col mezzo d’interpretazione analogica ; il Codice di proce¬ da 'Hlolo I. l, dizione contro le provincie ed i comuni si avrelibe seinpr»* lo Stato contro se stesso, perche c lo Stato che regola con [u-oprie la loro vita cd operosità , ed ha una diretta ingo'nm/.a (* r(‘spoiisabìlità dei loro alti , partecipandovi per mezzo (hù suoi ag<‘nti. If altra parte, le leggi amministrative provvedono a che h* proviiicie ed i comuni soddisfacciano alle loro ol)hligazi(»ni imnendo i de biti esigibili fra le spese obbligatorie od ordinandoiu-* la iscrizione di uflìcio : è questo il rimedio ordinario accordato ai cr(!di{ori, nè può ricorrersi alla esecuzione forzata. Ea iscrizione di nllìcio tien luogo per le persone pubbliche della esccuzioiu; forzata, e stalùlisce una rimarchevole differenza fra quelle jM'rsoiuj e \o persone' pri vate ; ammettere, anco riguardo allo jiersoiu; jmbldiche , i mozzi coattivi di pagamento prox>rii dello persone [irivate, sareldu; un di sconoscere r economia della vigonto legislazione. Nò si scorge il bisogno pratico di accordare ai croditori dello provincie e dei comuni E esecuzione forzata sui beni patrimoniaU del loro debitore. Una provincia, un comune possono ti-Jivarsi tal volta in imbarazzi finanziari e sospendere i pagamenti dei capitali e degli stessi interessi, ma non rifiutare il pagamento dei loro de biti per mala volontà e mala fede, come fanno tanti privati : la sospensione dei pagamenti non è nò può per essi essere mai irri mediabile insolvenza, perche prima o poi possono con nuove im poste, con economie, con nuovi debiti, far fronte ai loro impegni, c nei casi più gravi non può mancar loro il soccorso dolio Stato. Dallo spirito delle leggi amministrative c costituzionali scen dendo alla lettera di queste e di altre, così continua la sua ar gomentazione r illustre professore dell’ Università pisana. L’ autorità giudiziaria non può spossessare una iiersoria pub blica dei suoi beni patrimoniali onde soddisfare un debito, senza invadere la sfera d’azione della pubblica amministrazione. L’art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo vieta di revocare o mo dificare l’atto amministrativo; ora anche il rifiutarsi al pagamento Oggi I 1 f , 1 ■ ( : , I ii (1) Nclhi lìivisla di'ijlt Annali^ 18/iJ.
24 'l'itolo I. C.lpltolo 1. dura riguarda adunque le pei'soiie private? j'ullaiito, i* ini ge alle speciali norme politico-ainminislrative inlorno al pairameiilo coattivo di debiti delle pubbliche jiorsoiie. A queste non potrebbero applicarsi le dis[M)sizic)ni deeli arti- ! coli 2090, 2092 Cod. civ., che pur sono conseguenza iiu?vi(abile della i)roccdnra esecutiva ; ò quindi palese eli»? la procedura ese cutiva c stalnlita soltanto per le persone private. Si argomenta il contrario dal silenzio d(d Codice ili [irncediira civile; dal non contenere esso alcuna es(?nzione didb’ jicrsone ]iul>- blicUe dalle norme generali intorno alP esecuzioni* did giudiziarie civili; ma V illustre [irofessore trova invece che questo silenzio giova grandemente alla sua tesi , perchi? signilica che il legislatore non ha pensato alle pubbliche p(?rsone quando lui dot tato le esenzioni alla pignorabilità, per la ragiono che 1“ intero si stema di esecuzione forzata a quelle persone non si riferisce. 16. La surriferita argomentazione non ci sembra senza repli ca ; e ci sforzeremo di risx)ondcre allo sue parti seguendo Tordiue ● stesso deir illustro coiitradìttore. fitìl |>«>giio goiii.'fÌL’o — Siiii natm-a o suoi elTetli siioitis, e gli atti che compio in iiuesta ben diversa sfera di azione non sono atti nnimiiìisDaliri, bensì negozi ginridici privati, per i ([indi esso scende a livello dei singoli individui o corpi morali con i quali contratta, e verso i quali assume dello obbligazioni. Por gli atti compiuti jure impcrii non vi ha competenza dell'autorità, giu diziaria ; per gli atti compiuti jurc [lesiionis ipiosta competenza è indiscutibile, e la competenza trae necessariamente seco, non solo la facoltà di dichiarare il diritto, ma altresì la potestii dì esige re coattivamente I'adempimento della corrispondente obbligazione. Ammettendo il contrario concetto si distrugge il concetto della giu risdizione, la (piale non consiste soltanto nella facoltà di giudicama Ijciisì in questa, e, insieme con questa, nella facoltà di esigere la esecuzione del giudicato. Cui jtirisdicdo dala est, iC'O- (pte concessa esse vidcniur sinc (juihus jiirìsdiclio explicari non polest (L. 2, Dig. de jurisd.). Mandala jin-isdiclionc, etiam imperiinn, quod non csl nicrum, videlur mandavi, (/aia juvisdiclio sÌììc modico coeveilionc nulla est (L. 5, Uig. de off. cjus cui mand. csl jurisd.). Ammettere che possano domandarsi od ottenersi condanne giu diziali contro lo Stato, ma die non possa ottenersene la esecuzio ne, equivale a distinguere due poteri che sono membra insoparabili di mio stesso corpo. Bene il Voet deliiii la giurisdizione « notio vcl 2)oleslas judicandi et cxquendi » e disse esser vana ed illusoria la giurisdizione « nisi ?icrcoò‘ ìiabeat imperii, quibus execulionem dccvcla sovtiantur «. E bene disse la Corte d’appello di Firenze (l) : (( Ora essendo state devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause dove si faccia questione di un diritto, ancorché vi sia in teressata una piiliblica amministrazione, è indubitato che alla stessa giurisdizione e agli stessi giudici fu affidata la esecuzione delle sen tenze ; imperocché la giurisdizione non consiste soltanto nella notio ci dcifnitio causaruin, ma ancora nella poteslas exequendi judicatum, che è insita ed iuseiiarabile dalla giurisdizione ordinaria ». 2?> uni- ! sniitcìize re Il primo argomento tendente a dichiarare giuridicamouto in concepibile Pesecuzioue forzata contro lo Stato, che si risolverebbe in un’azione dello Stato contro sé medesimo, prova troppo ; ammessa infatti la separazione dei grandi poteri dello Stato, o la rispettiva indipendenza, non si può dire che F ufficialo che procede aH’esocuzione di una sentenza sia un organo del potere esecutivo dello Stato che si pone al servizio del potere giudiziario, mentre é piut tosto un agente di quest’ ultimo potere che fa eseguire i giudicati di questo di fronte a chicchessia. L’argomento in discorso non tion conto a sufficienza della nota distinzione fra lo Stato considerato come potere sociale e lo Stato considerato come persona giuridi ca ; come potere sociale lo Stato agisce jure imperii , i suoi atti possono essere sindacati , modificati o revocati dall’ autorità giudiziaria ; come persona giuridica lo Stato agisco invece jurc fjcnon (1) Nella sentenza del 20 febbraio tS70, Foì'o ila!. 1870, !, I2i0.
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