1 IL CONTRAT TRASPORTO TEMESTRE e marittimo Vo/ GOMME^TTO aV libro I, TITOLO XIII DEL XUOVO CODICE DI CO.M5IERCIO E UKLLP. CONVENZIONI FERROVIARIE \ PEn L.’AVVOCATO RODOLFO CALA^HANDREI patrocinante in Firenze « T O R. I IN O UNlONIi] TIPOGRAFICO-EDITRICE 33 — Via Cablo Alberto — 33 I887 J
f %V> a-Kaa ■ CENNI STORICI SUL CONTRATTO RI TRASPORTO La storia del contratto di trasporto si può divìdere in due epoche una dalle origini della terra all’invenzione del vapore, l'altra dall’invenzione del vapore ad oggi, — poiché è neH’ordine delle cose che le disposizioni rego latrici di un dato fatto economico risentano l’influenza diretta del modo col quale questo fatto economico si sviluppa. Bari e semplici i trasporti, rare e semplici dovettero essere le disposizioni di legge ad essi relative ; aumentati e divenuti di massima importanza, anche le leggi crebbero di mole e diven nero complesse. Quindi, la prima impressione che si riceve da chi voglia get tare uno sguardo sulla storia del contratto di trasporto, è questa : finché, cioè, i mezzi materiali adoperati furono gli animali e i battelli a vela o a remi, la legislazione sul trasporto fu scarsa ; appena il vapore gettò il suo fischio al mondo stupefatto, un bisogno di nuove leggi sul trasporto agitò tutte le ' nazioni (1). Così, è inutile soffermarsi sulle antiche leggi romane e sulle me dioevali e sulle moderne fino agli ultimi tempi. Esse ormai non irspondono più al fenomenale sviluppo assunto dai trasporti. E se è vero che in qualche parte la legge romana sui nautae, caupones, stahulaìni, ecc. (2) serve di base anche alle recentissime per ciò che irguarda la responsabilità del vettore, è altresì che queste ultime hanno regolati tanti e tanti altri rapporti giu ridici che in essa, per necessità stessa delle cose, erano trascurati. Nella codificazione, il trasporto si considerò, come era tuttora a quel tempo, eseguito con forza animale, e pochi perciò furono i progressi fatti sul diritto romano. Per esempio, il Codice francese, pubblicato nel 1807, ebbe vita quando poche e malsicure erano le vie di comunicazione, ignoti ì ^Proprietà. Letteraria. vero (1) Ciò valga principalmente pel contratto di trasporto terrestre. Perchè, a dir .vero, quello di trasporto marittimo ha avuto non poca importanza anche nella legislazione passata, appunto perchè i trasporti per mare hanno avuto anche pel passato grande sviluppo. (2) Big. L. 9. 1 — Calamìndeei, Del contratto di trasporto. J
CENNI STOBICI SITL CONTBATTO DI TRASPORTO 3 2 CENNI STORICI SOL CONTRATTO DI TRASPORTO cambio c sensali (1), e nel titolo IV, capo II, dei commissionari di trasporti per terra e per acqua (2). Ma im vero e proprio titolo che si occupasse del mezzi solleciti di trasporto; quando la macchina a vapore, appena inventata, mostravasi abbastanza suscettibile dei mirabili effetti, a cui il genio di non Stephenson la condusse poi; quando il trasporto di merci era eseguitd prin cipalmente per via di mare, e quello di terra era serbato solamente ai pic coli traffici interni. Di qui la ragione delle poche e semplici disposizioni con tenute negli articoli 96 e 108 di esso, disposizioni inadeguate e che facevano scrivere al Duverdy, pochi anni or sono, che in Francia « Tindustrie des trausports terrestres est encore a désirer qu’il lui soit douné de lois codifiées, complètes et détaìllées « (l). Il medesimo difetto si riscontrava nella legislazione italiana, copiata da (1) Precisamente aU’art. 38, così concepito: « I sensali sono di più specie: « Sensali di merci ; u Sensali di assicurazioni; « Sensali di noleggi di navi; «< Sensali di trasporti per terra e per acqua «. (2) ti Art. 77. Il commissionario che s’incarica dì un trasporto per terra o per acqua, deve scrivere nel suo libro giornale la dichiarazione della na tura e della quantità delle merci, e, se ne è richiesto, anche del loro valore n. « Art. 78. — Egli è responsabile: u DeU’aiTivo delle merci, nel termine stabilito dalla lettera di vettura, salvi i casi di forza maggiore legalmente provata; , u Delle avarìe o perdite delle merci se non vi è convenzione contraria, 0 se non dipendono da vizio della cosa o da forza maggiore, u Dei fatti del commissionario intermedio, al quale egli indirizza le merci ». u Art. 79. — La merce, uscita dal magazzino di colui che vende o di colui che spedisce, è trasportata, se non vi è patto contrario, a rischio e pericolo di quello a cui essa appartiene, salvo il regresso contro il commissionario ed il vetturale incaricati del trasporto ». u Art. 80. — La lettera di vettura fa prova del contratto tra colui che spe disce ed il vetturale, o tra colui che spedisce, il commissionario ed il vet turale ». quella francese. Essa non conteneva un titolo speciale sulla convenzione avente per og getto il trasporto di cose o di persone da un luogo all’altro. Il Codice civile conteneva regole sul trasporto nel titolo della locazione delle opere (2); ed il Codice di commercio del 1865, nel titolo III, capo II, degli agenti di (1) Traile dii contrai de transport, pag. 13. (2) Ecco gli articoli relativi: « Art. 1627. — Vi sono tre principali specie di locazione di opera e d'in1® Quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrni serdustria : vizio; La lettera di vettura deve avere la data, u Essa enuncia: la natura e il peso o la misura delle merci da trasportare ; u II termine entro cui il trasporto deve essere eseguito; u II nome, cognome e la residenza del commissionario, qualora vi aia, per la cui interposizione si opera il trasporto; u II nome, cognome e la residenza di colui al quale la merce è indirizzata : però la lettera di vettura può essere all’ordine o al portatore; u II nome, cognome e la residenza del vetturale; u II prezzo del trasporto; u L’indennità dovuta per cagioue di irtardo; « La lettera di vettura è sottoscritta da chi spedisce o dal commissionario ; porta in marine le marche e i numeri delle merci da trasportare ; è copiata dal commissionario^ sopra un registro numerato e firmato di seguito e senza alcuno spazio in bianco ». Art. 81. 2" Quella de’ vetturini sì per terra come per acqua che s’incaricano del trasporto delle persone o delle cose; « 3° Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo ». « Art. 1629. — I vetturini per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi de gli albergatori, riguardo ai quali è disposto nel titolo del deposito e del se questro ». « Art. 1630. — I vetturini sono obbligati non solo per ciò che essi hanno già ircevuto nel loro bastimento o nella loro vettura, ma altresì per ciò che è stato consegnato loro nel posto o nel luogo di ircapito, per essere irposto nel loro bastimento o nella loro vettura ». « Art. 1631. — Essi sono obbligati per la perdita e per i guasti o le avarie delle cose loro affidate, se non provano che si sono perdute o hanno sofferto guasto o avaria per un caso fortuito o per forza maggiore ». « Art. 1632. — Grimpreuditori di pubblici trasporti per terra e per acqua e delle vetture pubbliche debbono tenere un registro del danaro e degli ef fetti ed involti di cui s’ìneaTÌcano « Art. 1633. — Gl’impreuditoii e i direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche e i padroni di bastimenti sono inoltre soggetti a regolamenti par ticolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contrattano ». « Art. 1866. — GÙ osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia : il deposito di tali effetti deve irguardarsi come un deposito necessario « Art. 1867. — Essi sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli ef fetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che li frequentano ». « Art. 1868. — Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano ar mata o altrimenti con forza maggiore, o.per negligenza grave del proprieCapo III. — Del vetturale. « Art. 82. — Il vetturale risponde della perdita e delle avarie delle cose che trasporta, quando non dipendano da vizio dì queste, da caso fortuito o da forza maggiore ». u Art. 83. — Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è eseguito nel termine convenuto, non vi è luogo a indennità contro il vetturale per causa di ritardo ». u Art. 84. — Il ircevimento degli oggetti trasportati e il pagamento del prezzo dì trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale ». u Art. 85. — caso dì rifiuto o controversia per il ricevimento degli ●oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del Tribunale di commercio o dal pretore, con decreto posto in fine del ricorso. u n presidente o il pretore può ordinare il deposito o il sequestro degli og getti e la loro custodia in un magazzino di pubblico deposito. ^ ® u Può altresì ordinare la vendita in favore del vetturale sino a concorrenza » t * i ) I
fArt. 388J DEL CONTBATTO DI TRASPORTO 5 CENNI STORICI SUL CONTRATTO DI TRASPORTO contratto di trasporto non esisteva; e le norme accennate non rispondevano aU’odiemo svolgimento economico, non s’informavano, come dicevamo, al nuovo sviluppo dei trasporti. Accanto a queste disposizioni sorsero i Regolamentiferroviari, più completi, più informati alle esigenze dei nuovi tempi, ma forse troppo parziali in favore delle ferrovie. Dì qui, lotta fra Codice e Regolamenti; dì qui, lunghe contro versie tra privati e ferrovie. In Francia, in Inghilterra, in Germania furono ordinate inchieste rivolte ad appurare le cause di questo dualismo e a trovare una via di conciliazione; e si introdussero infatti nuove disposizioni per rego lare i rapporti cui dànno luogo le ferrovie. L’Inghilterra per la prima regolò il contratto di trasporto in modo più uniforme ai nuovi tempi, e precisamente coll’atto parlamentare del 23 luglio 1830, e meglio ancora coll’atto 17 e 18 Vittoria, cap. 31, del 30 luglio 1854, intitolato Raihvay and Canal Trafic, Poi fu la Germania, che colla legge del 5 giugno-1869, divenuta nel 1871 Co dice deirimpero tedesco, e più ancora col Regolamento del dì 11 maggio 1874, diede una soluzione legislativa a tutte le controversie note dai trasporti ferro viari, fissando le disposizioni giurìdiche del contratto di trasporto. E altret tanto fece la Svizzera col Codice del 1882. L'Italia facendo tesoro delle dispo sizioni legislative straniere e della giurisprudenza formata nei conflitti tra il Codice del 1865 ed i Regolamenti ferroviari, costituì, col Codice di com mercio del 1882 (art. 388 e seguenti) e colla Legge dell’aprile 1885 sulle Convenzioni ferroviarie, un materiale legislativo adeguato alle attuali esigenze del trasporto. Costituita così nei principali paesi nna legislazione sui rispettivi trasporti interni, rimane ora da costituirne una pei trasporti intemazionali. A questo scopo si riunì una conferenza a Berna, ove si giunse, col concorso di quasi tutte le nazioni europee, a formulare un progetto definitivo in proposito, talché è sperabile, come dice il Levi, che ben presto « il disegno di unificare la legislor zione intemazionale dei trasporti delle merci per ferrovie divenga un altro trionfo della comunanza dei popoli, da porsi accanto alle convenzioni postali, telegrafiche, monetarie e metriche 4 Articolo 388. Il contratto di trasporto lia luogo tra lo spoditoro . o mittente che dà l’incarico del trasporto e l’impren ditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vettu rale che assume di eseguirlo. Si designa col nome di vettore «urne in qualunque modo di eseguire o di far eseguire trasporti. chiunque asLe obbligazioni tra il mittente o l’imprenditore dì trasporti per acqua ed il capitano o padrone gelate nel libro secondo. sono reSOMMARIO. 1 — Importanza dei trasporti. 2 — Natura del co7itratto di trasporto, 3 — Sua definizione. 4 — Elementi che concoi-roìio a costituirlo. 5 — Essi sono: 1“ un mittente; C — 2® un vettore: chi possa dirsi vettore; 7 — Il vettore è commercia7ite? 3 tm oggetto da trasportarsi. Quid se si tratti di traspoì'to di persone: 9 — 4 un destinatario ; .j £ ^ 10 — 5® un prezzo di trasporto. — quando stano applicabili le regole sul trasporto terrestre, quando quelle sul trasporto marittimo. — Le regole sul trasporto terrestre possotio talvolta applicarsi logia anche al trasporto marittimo, viaggiatori secondo le Convenzioni ferroviarie. 18 Il trasporto dei passeggietù per mare. 8 11 (1). 12 per ano del prezzo di trasporto, dei diritti pagati nel viaggio e delle spese necessarie per la conservazione degli oggetti trasportati, legalmente provate ». u Art. 86. — 11 disposto dell'art. 417 è applicabile al vetturale M Art. 87. — Le disposizioni contenute in questo titolo sono comuni ai padroni di barche e agli impresari di vetture pubbliche ». u Art. 88. — Le azioni contro il commissionario e il vetturale, per la perdita 0 l’avarìa delle merci, si prescrivono col decorso di sei mesi per le spedizioni fatte neU’interno del regno, e col decorso di un anno per quelle fatte all'estero, da computarsi nel caso di perdita dal giorno in cui le merci avrebbero dorato giungere alla loro destinazione, e nel caso di avaria dal giorno in cui sono state consegnate, eccettuati i casi di frode o di infedeltà ». (1) La convenzio7ie di Berna.— VnionQ tipografico-editrice torinese, 1884. f. — Come la vendita . . compie la circolazione delle ricchezze da persona a persona, osi u trasporto la compie da luogo a luogo. Donde la sua mas sima importanza. Infatti, non basta che un paese produca, perché possa dirsi ; ma è neces^rio inoltre che i suoi prodotti siano ti’asportati nei paesi di consumazione. Di più, non ogni terreno ha la stessa potenza di dare certi prodotti, non ogm popolo la stessa attitudine a creare i medesimi oggetti: cosicché, per evitare la penuria di certi prodotti nell’abbondanza di altri, è necessario che i popoli se li scambino. Ecco adunque l’industria dei trasporti essere uno degli ausiliari più attivi e più utili del commercio : ricco anzi u il comI
7 [Art. 388] [Art. 388] È poi il contratto di trasporto un contratto reale, perchè, costituito in parte da deposito, segue la regola propria del deposito, che non è perfetto, finché la cosa non sia stata efi^ettivamente consegnata al depositario. Quindi, se alcuno si obbligasse a prestare ad altrui l’opera propria per la esecuzione di un trasporto, questa obbligazione non deriverebbe da un contratto di trasporto, ma da una promessa di trasporto. Perchè un vero e proprio con tratto di trasporto abbia luogo, è necessario che la cosa sìa stata effettiva mente consegnata per essere trasferita altrove (1). È, inoltre, un contratto bilaterale o sìnallagmatico, perchè nascono da esso obbligM per ambedue le parti. È, finalmente, come vedremo, un contratto a titolo oneroso, perchè, in caso contrario, degenererebbe in contratto puramente civile (2). 3. — Il contratto di trasporto si può definire quello, per il quale una persona si obbliga dietro compenso a trasportare o a far trasportare alcun ché da luogo ad uu altro, ed a riconsegnarlo ad altra persona determinata. 4. — Nella qual definizione ci pare che siano compresi tutti i suoi re quisiti, tutte le persone che in esso intervengonocome parti principali. Si ha infatti: 1“ Un mittente; 2« Un vettore; 3*^ Un oggetto da trasportarsi; 4^ Un destinatario; o° Un compenso. Oltre i qnalì elementi, è necessario, come per tutti i contratti, il consenso e la capacità nei contraenti. Il consenso può risultare in ogni modo, e non è necessaria alcuna forma speciale per metterlo in atto. Nell’art. 2 del pro getto preliminare si era detto espressamente che u per la validità del con tratto di trasporto non si richiede alcuna forma determinata n e che esso « può farsi verbalmente o per iscritto ». Sia la Commissione riformatrice, considerando che, per le disposizioni ge nerali sulle obbligazioni commerciali, i contratti possono sempre provarsi con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge (art. 44), ritenne superflua tale disposizione, e deliberò che Tarticolo venisse soppresso (3). In generale però il contratto di trasporto si suole constatare mediante nn atto scritto, che sì chiama Lettera di vetUira^ e di cui parleremo sotto l'art. 389. DEL CONTRATTO DI TRASPORTO LIBRO I — TITOLO XIII. mercio non essere, nel fatto, che il trasporto delle mercanzie da un luogo ad un altro È per ciò che in ogni tempo e in ogni luogo si è irconoscinta la grande importanza del trasporto. Però, se tale importanza era avvertita presso ì po poli antichi, ciò non avveniva cosi vivamente come presso i popoli moderni, i quali si sono sviluppati e fatti grandi col commercio. Quanto la vita delle genti antiche era basata sulla guerra, tanto quella delle genti moderne è basata sul commercio. Ora chi pensi che, nondimeno, anche alle prime il tras porto sembrò importante, comprenderà quanto debba sembrarlo di più alle seconde, oggi che i rapporti internazionali sono moltiplicati e moltiplicati i mezzi d’industria. Per eseguire il trasporto, non sempre, anzi ben di rado, lo stesso produtr tore possiede personalmente i mezzi. Se egli dovesse inviare direttamente e con mezzi propri i prodotti nei paesi lontanissimi, perderebbe uu tempo pre zioso, incontrerebbe enormi spese, e non sarebbe sicuro dì un trasporto re golare. Ecco adunque la necessità di persone, le quali s’incarichino specialmente di trasporti. Ecco insomma la figura del vettore. Z. — Giuridicamente, il trasporto è un contratto sui generis (2), che può dirsi misto di deposito e di locazione d’opera (3). Di locazione d’opera, diciamo, che è un contratto pel quale una 4elle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede (Cod. civ., art. 1570); ed appunto, nel con tratto di trasporto, il vettore si obbliga di trasferire alcun cbe da un luogo ad un altro (4). Dì deposito, che è nn contratto nel quale alcimo riceve la cosa altrui con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (Cod. civ., art. 1835); e chi si incarica di eseguire un trasporto di merci si obbliga, appunto, a custodire le merci ircevute durante il trasporto ed a restituirle al destinatario nello stato in cui gli furono consegnate (5). 6 (!)● la facilità (I) Troplong, Locazioni, n. 896. Scrive il Say queste parole: delle comunicazioni equivale a tutto il valore di un prodotto, allorché questa facilità è applicata a quelli cui dovrebbesi all’ìntutto rinunziare senza questo vantaggio. Si suppongano mezzi onde trasportare dalla montagna al piano i ■bellissimi alberi che si vedono in taluni luoghi dirupati delle Alpi o de’Pi renei: il valore di questi legnami si troverà creato interamente; poiché al pre sente marciscono nel luogo ove cadono ». ("Vignali, Sulle leggi di eccezione, voi. 1“, n, pag. 347). (2) Riconosciuto come tale anche del Codice tedesco (art. 379 e seg.) e dal Codice svizzero (art. 447 e seguenti). Per l’ultimo, al contratto di tras porto sono applicabili le regole del mandato, in quanto non stabiliscono di versamente le disposizioni del titolo Del Contratto di trasporto (art. 450). (3) Dalloz, Correspondance du. .XIX Siècle, v° Commissionnaire, sect. II. (4) E poi, che nel contratto di trasporto concorra locazione di opera, dice l’art. 1627, cap. 3", Della locazione delle opere, quando stabilisce che « vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria: “ l" Quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; “ 2” Quella de’vetturini si per terra come per acqua, che s’incaricano del trasporto delle persone o delle cose; “ 3” Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo ». (5) ViDARi, n, 2194. 5. — Esaminiamo gli accennati elementi del contratto di trasporto. Deve esservi, abbiamo detto, un mittente, ossìa alcuno che incarichi il vet tore di trasportare qualcosa, e gli consegni questa cosa, sottoponendosi a certi (1) ViDARI, Corso di diritto commerciale, voi. 2“, n. 2196; Duverdy, Traile du contrai de transport, n. 1“’. (2) Parodi, Lezioni di diritto commerciale, I, pag. 107 ; Galluppi, Di ritto commerciale, I, pag. 110. (3) Atti della Commissione per la riforma del Codice dì commercio, ver bale n. 395. i
[Art. 388] 9 [Art. 388] 8 LIBRO I — TITOLO XIII. oìibliglii stabiliti dalla legge, come, per esempio, quello di rilasciare una lettera di vettura (art. 389), di consegnare al vettore i documenti doganali od altri che occorrano, e rispondere della loro verità, e regolarità. Egli ha diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o dì disporne altrimenti (art. 396, al. 1®). Tutte regole, queste ed altre, di cui avremo tempo di parlare; contentandoci, intanto, di constatare che non può concepirsi contratto di trasporto senza resistenza di un mittente. — Deve esservi un vettore^ uno cioè che trasporti o faccia trasportare in nome proprio e per conto altrui le cose affidategli (1). Si possono immaginare diversi casi: A) Il mittente si rivolge direttamente al vero e proprio vettore, a colui che personalmente eseguisce il trasporto. DEL CONTRATTO DI TRASPORTO B) D mittente si rivolge a colui, che fa eseguire trasporti sotto i suoi ordini da persone addette al proprio servizio, da veri e propri vettori in somma, e che, sebbene chiamato vettore ancb'esso dal Codice, è, più propria mente, un imprenditore di trasporti, C) Il mittente si rivolge non al vettore propriamente detto, non al l'imprenditore di trasporti, ma a persona che lo metta in comunicazione col l’uno dei due, e che sì chiama commissionario di trasporti o commissionariospedizioniere. Nel primo caso, fra il mittente ed il vettore ha luogo uu contratto di trasporto. Nel secondo caso, fra il mittente e l’imprenditore ha luogo uu contratto di trasporto; fra l’imprenditore ed il vettore propriamente detto, un con tratto di locazione d’opera e di deposito. Nel terzo caso, ha luogo un contratto di trasporto tra il commissionario spedizioniere (che viene ad assumere la veste di mittente) e l’iraprenditore o il vettore, ma non già tra il commissionario stesso ed il mittente, tra i quali ha luogo un contratto di commissione. (1) « Vetturale è colui che s’incarica d’eseguire il trasporto di cose me diante mercede (prezzo di trasporto, trasporti) » (Codice svizzero, art. 449). « Vettore è colui che eseguisce professionalmente il trasporto di effetti per la via di terra o sopra i fiumi ed acque continentali » (Cod. tedesco, art. 390), Il Codice tedesco ha la figura dello speditore che è regolata dagli ar ticoli 379 a 389 così concepiti: « Art. 379. — Speditore è colui, che professionalmente s’iucariea della spe dizione di effetti in nome proprio e per conto altrui a mezzo di vettori o di capitani «. u Art. 380. eabile, in mancanza di contraria convenzione, per gli speditori intermedi ed i vettori da lui assunti. In questo caso egli non ha diritto a provvigione, se non quando fu convenuto ch’essa possa venii’e pretesa oltre alle deter minate norme delle spese di trasporto », u Art, 385. — Lo speditore è abilitato, se non fu altrimenti convenuto, ad eseguire egli stesso il trasporto degli effetti. _ « Se egli fa uso di tale facoltà, egli ha contemporaueamente i diritti e gli obblighi di un vettore, e può mettere in conto il nolo consueto, la prov vigione, e le spese che intervengono regolarmente in affari di spedizione ». u Art. 386. — Le azioni contro lo speditore per completa perdita o per di minuzione, danneggiamento, o tardata consegua della merce, si prescrivono in un anno. « Il termine incomincia, quanto alle azioni per completa perdita, con Io spirare del giorno in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo; quanto alle azioni per diminuzione, danneggiamento, o tardata consegna, con lo spirare del giorno, in cui avvenne la consegna, u Parimenti sono estinte le eccezioni per perdita, diminuzione, danneg giamento, 0 tardata consegua della merce, se l’avviso di questi fatti non venne inviato allo speditore entro il detto termine di un anno. « Le spedizioni di questo articolo non sì applicheranno nei casi di frode 0 d infedeltà dello speditore « Art. 387. Lo speditore risponde per ogni danno derivante daU’omis. sione della diligenza di un buon negoziante nel ricevimento in consegna c nella cnstodia degli effetti, nella scelta dei vettori, capitani o speditori in. termedì ed in generale ueli'eseeuzione della spedizione di effetti da lui assunta. K Lo speditole deve provare di avere avuto questa diligenza ». « Art. 381. — Lo speditore ha diritto di esigere la provvigione, e la rifu sione di quanto egli necessariamente od utilmente impiegò in altri sborsi e spese od in generale olio scopo della spedizione (art. 371). Egli non ha facoltà di mettere in conto uu nolo maggiore di quello pattuito col vettore o col capitano ». «t Art. 382. — Per il nolo, la provvigione, gli sborsi, le spese e prestazioni e per le anticipazioni date sopra gli effetti al mittente, lo speditore ha un diritto di pegno sopra gli effetti, in quanto egli li ha tuttora in sua custodia od è in istato di disporne. u Egli può far valere questo diritto anche in confronto degli altri ditori e della massa di fallimento del proprietario, u Se lo speditore si serve di uno speditore intermedio, questo ultimo 0 creeseroitera contemporaneamente i diritti spettanti allo speditore anteriore, in par ticolare il diritto di pegno. ’ il In quanto lo speditore antecedente fu pagato del suo credito in via di rivalsa dallo speditore successivo, il credito ed il diritto di pegno dello spe ditore anteriore passano per legge allo speditore successivo. Altrettanto per il credito ed il diritto di pegno del vettore, se ed in quanto quest'ultimo fu pagato dallo speditore intermedio ». “ Art. 383. — Uno speditore il quale s’incarica della spedizione a mezzo di vettori 0 di capitani, però mediante mezzo di trasporto da lui per proprio ●conto noleggiato, può mettere in conto il nolo consueto oltre la provvigione e le spese ulteriori « Art. 384, — Se Io speditore convenne con chi ha la spedizione o col de stinatario sopra deterraiuate norme delle spese £li trasporto, egli è respon- — Del resto i diritti e gli obblighi dello speditore si giudiche ranno, in quanto il presente titolo non contiene alcuna disposizione in pro posito, secondo le norme del titolo antecedente; in particolare le disposizioni date per il commissionario negli articoli 365 fino a 367, si applicheranno anche allo speditore u Art. 388. Se un negoziante, il cui ordinario commercio non consiste in affari di spedizione, s’incarica di una spedizione di effetti mediante vettori o capitani per conto altrui ed in proprio nome, valgono relativamente a questo affare le norme del presente titolo « Art. 389. — Le disposizioni di questo titolo non sono applicabili a per sone, che fanno soltanto ì mediatori nei contratti di noleggio fra il mittente cd il vettore o capitano (sensali di noli, consegnatari di effetti, provveditori di bastimenti) ». ». ». k
[Art. S88] LIBRO I — TITOLO XTII. [Art. 388] 11 DEL CONTRATTO DI TRASPORTO IO Così non parve ritenere la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 11 aprile 1884, colla quale considerò intercedere un contratto di trasporto, e non di commissione, anche tra il commissionario spedizioniere ed il mittente. Considerato che alla ditta Sahatti incombeva — u Considerato, che se per non avere la ditta Sabatti indicato il mezzo di trasporto, potè la ditta Parisi scegliere quello del Lloyd, diventava questo però un suo incaricato, della cui diligenza avrebbe dovuto rispondere verso la ditta Sabatti, o chi per essa fino all’arrivo della merce nel luogo di de stinazione. Anche il Lloyd quindi dovrebbe figurare nella causa in assistenza della ditta Parisi, come il Gambauelli in assistenza della ditta Sabatti colla polizza di carico; inquantochè gli obblighi di spedizione e di trasporto, da parte del Parisi e del Lloyd, avrebbero dovuto terminare colla consegna della merce in Zante, e frattanto dovevano adoprarsi per lo svincolo del se questro e diligentemente custodire la merce. « Che se il sequestro sarebbe avvenuto e continuato per forza maggiore, a cui viene equiparato il fatto del principe o del suo governo, o per colpa ben anco della ditta Sabatti, *di non avere fornito i mezzi per lo svincolo — ciò dovrebbe risultare da una difesa comune della ditta Parisi e del Lloyd, avvegnaché i rapporti loro di spedizione e di trasporto audrebbero a costituire un fatto giuridico individuo rimpetto alla ditta Sabatti ; ed a torto quindi Parisi le obietta di avere proposto una domanda di perizia inesegui bile al confronto del Lloyd, dacché, non la mittente, ma la speilitrice, è en trata in rapporto con questo, e stantechè dovrebbero quei rapporti di tras porto definirsi al confrontò di tutti e tre benaiico nell’altro riguardo di eventuale scioglimento del contratto relativo, per essersi interi-otto il viaggio in eifetto di forza maggiore, andando i diritti ed obblighi di nolo e di spese in tale caso definiti proporzionatamente aU'intiero viaggio, ove avesse fatte mancare lo scopo dello stesso col rifiuto dei compratori a più ricevere le armi spedite. « Eitenuta, dietro tutto ciò, rimprocedìbilità del presente giudizio, man candogli sostanziali elementi per una fondata decisione. « Per questi motivi: « lu riforma dell’appellata sentenza, assolve dall’osservaiiza del giudizio Ecco la sentenza (l); facendosi attrice colla domanda di riconsegna delle sei casse d’armi spedite dalla convenuta ditta Parisi, figUale di Venezia, a Zante per mezzo del Lloyd austro-ungarico di dimostrare — avanti tutto la sua proprietà attuaie sopra le sei casse, giacenti ora nei magazzini del Lloyd in Trieste, col dimettere in causa la polizza di carico, la quale invece manca; avve gnaché il Lloyd avrebbe diritto ed obbligo di consegnarle soltanto a chi gli restituisca quella polizza di carico. La ditta Sabatti di Brescia aveva do mandato alla ditta Parisi la spedizione colla modalità di stilizzare la polizza al nome di Cambanelli di Zante e di rimetterla indi a questo, e la ditta Parisi sostiene di averlo fatto. Nelle dimesse fatture figurano Gargarachi e Laicali di Zante per compratori, a di cui irschio e pericolo venivano spedite le casse d’armi, e che avrebbero avuto diritto a farsele consegnare 'dal de stinatario Cambanelli. Non basta adunque che nella diffida 30 agosto 1878 della ditta Sabatti sia detto che gli acquirenti sì rifiutano a più accettare la merce spedita nel 1877, per giustificare in lei il diritto a riavere le sei casse, oltre l’altro dì risarcimento dell’eventuale danno; ma occorrerebbe che la polizza di carico fosse retrocessa alla ditta Sabatti per fare quella do manda, rappresentando la polizza la proprietà delle sei casse con tutti i fli. ritti relativi; u Considerando che non si potrebbe, dall’altro canto, esonerare la ditta Parisi da ogni responsabilità, inerente alla cura di uno spedizioniere missionato, che doveva avere, e che sarebbe di un regolato commerciante pel semplice incarico da essa dato al Lloyd, di trasportare le sei casse Zante e per la loro consegna a bordo di un di lui vapore; se durante il viaggio le casse vennero sequestrate a Trieste da quel Governo, e fu impe dito alla spedizione di giungere al suo termine. Avutone avviso, essa lo partecipò alla ditta Sabatti in attesa di s«e disposizioni, e questa in risposta le indicava le ordinanze 31 maggio e 2 giugno 1877 del Governo austriaco, onde si adoperasse a far sì che la merce raggiungesse tosto la sua destina zione. Ora pretende la ditta Parisi, che priva come era della polizza di carico, non potesse più agire, nè presso il Lloyd, nè presso il Goveino austriaco ; ma la richiese poi essa ditta Parisi al Cambanelli? E fece pratiche a Trieste, dove era la sede principale della ditta Parisi, valendosi delle lettere di com missione e della carta lascia passare, che aveva avuto dalla questura di Venezia per consegnare le casse a bordo del Lloyd, affine di poscia coma stesso n. Non importa dire che la sentenza fu vivamente censurata. L’avv. Errerà scrisse in proposito un elaborato artìcolo (1). E il nostro amico Tanganelli (1) Supino, II, 5, pag. 658: » Secondo una recente interpretazione, l’articolo 388 del Codice di commercio, sebbene compreso nel titolo XIII, avrebbe portato una deroga aU'articolo 387 del titolo antecedente quanto alla Com missióne per affari di trasporto, equiparando peglì effetti giuridici il com missionario-spedizioniere al vettore, responsabile, per l’articolo 398, dei fatti di ogni persona cui egli affidi l'eseenzione del trasporto. Questa interpretazione è da noi ritenuta erronea, e quindi lesiva dei diritti degli spedizionieri. Ci piace di qui rilevarlo, a fine di impedire, per quanto le nostre deboli forze lo consentano, che vada per avventura formandosi in questo argomento giurisprudenza a parer nostro fallace. u E, prima dì tutto, non sarebbe una strana anomalìa, che nel capitolo il quale regola il contratto di trasporto, sì fosse introdotta un’eccezione ad una regola generale espressa nel capitolo che tratta del contratto di com missione, sia pure tale eccezione relativa alla commissione per affari di trasporto ? H Poi, quando si parla del contratto di trasporto deesi intendere necessaavere Trieste Io svincolo delle casse o per conoscere quali altre carte di scorta occorressBTO, in esecuzione del trattato austro-italiano di commercio del 1867, e stantechè, giusta il riscontro 18 gennaio 1881 del Consolato austriaco di Ve nezia, non vi era un divieto assoluto di trasporto d’armi da Trieste a Zaute nel 1877-1878? a una (1) Supino, Diritto commerciale, voi, 2", fase. 5, pag. 679 e seguenti. k
11 [Art. 388] [Art. 388] DEL CONTBATTO DI TRASPORTO — volle sottrarre alle regole generali del mandato commerciale e della missione^ dettate nel titolo XII, Il contratto di trasporto, dedicandogli un titolo a parte ; — volle fissare fra le diverse persone che si assnmono tale incarico rapporti giuridici del tutto speciali e irgorosi, come speciale e rigo rosa è l’osservanza che si domandava in siffatta materia. — Se, adunque, non si può esser dubbiosi di questo concetto e dello spirito che animò il legislatore nel tener separati e distinti in sedi diverse i rapporti giuridici che corrono fra mandatario commerciale e commissionario in generale e man13 12 LIBRO I — TITOLO XIII. ci favorì in proposito il seguente scritto, rimasto inedito, e che ci piace pubblicare come specchio fedele delle nostre idee in proposito: u Bisogna innanzi tutto partirsi dal concetto, che il legislatore, presente che il buon andamento del commercio e la prosperità del medesimo derivano principalmente dal servizio ben ordinato, diligente e sollecito del trasporto da luogo a luogo delle merci, e riconosciuta la grandissima impor tanza di questo ramo d'operazione ed i pericoli sovrastanti se la responsa bilità di coloro a cui è affidato il trasporto non seguisse passo passo la merce conitenuto riamente quel contratto, per cui taluno ordini e talun altro assuma un tras porto. Come quindi potrà inteudervisi compreso, in forza dell’artìcolo 388, quel diverso contratto in forza di cui uno dia e l’altro assuma il mandato di trattare e conchiudere un affare di trasporto? E come potrà intendersi compresa nella qualità di vettore (d. art. 1" capov.) ossia di locatore d’opera in un trasporto, la diversa qualità di commissionario, ossia di commissionario di trasporti (spedizioniere)? u E come mai, trattandosi di semplice commissione per conchiudere un, contratto di trasporto, potrà trovare applicazioneil disposto dell’articolo 389; u II mittente deve irlasciare una lettera di vettura al vettore che gliene faccia domanda »; e ciò con tutte le indicazioni espresse nell’articolo 39o, e con tutte le conseguenze determinate negli articoli successivi? u Nel contratto regolato dal titolo XIII, poteva.bensì comprendersi, e fu compresa, dal legislatore, anche l'assunzioue di un trasporto da eseguirsi a mezzo altrui, cioè mediante un altro contratto di locazione-conduzione d'opera. Giacché il rapporto del secondo locatore col proprio conduttore resta affatto estraneo al rapporto di quest’ultimo col proprio mittente. E perciò uella qua lifica di vettore poteva benissimo comprendersi anche quel locatore d’opera il quale a sua volta, per fare eseguire il trasporto, diventi conduttore dell’opefa altrui. — ila quest'ultimo, il quale potrà dirsi a buon diritto, e fu detto daH’articolo 388 imprenditore, non è il vero commissionario, quantunque il Codice francese, e gli altri che su questo si informarono, chiamassero impro priamente commissionario di trasporti anche Vimprenditore, u Poiché l’articolo 388 del nuovo Codice usò il termine proprio di impircnditorc, resta di per sè escluso che nella disposizione sia pure contem plato il vero commissionario. Quell’articolo uella prima parte del suo primo comma, dice che u il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mit tente che dà riuearico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire iu qome proprio e per conto altrui » e poi continua uella seconda parte « oppure tra uno di essi ed il vettore che assume di eseguirlo ». Ora, siccome questa disposizione parla di uno dei contraenti, come quello che dà l'incarico del trasporto, e non già che dà Vincarico di trattare un affare di trasporto (art. 380); e parla dell’altro contraente come di un ùuprcndifore e non di un commissionario ; così necessariamente anche le altre parole « che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui » devono iuterpretar.si come se dicessero u che lo assume per farlo eseguire in nome pro prio e per conto altrui ». E nello stesso senso devono necessariamente in terpretarsi anche le parole del primo capoverso: « Si designa col nome dì vettore chiunque assume di eseguire o di far eseguire trasporti », intendeudosi con ciò j)arlare, sia del vetturale, sia dell’imprenditore, ma non mai del vero commissionario. « Non bisogna lasciarsi illudere da alcune espressioni, forse non intera mente esatte, sia della relazione della Sottocommissione {Atti P., IV, All. D. Spedizionìere-commissionario-vetturale), sia del verbale relativo {Atti P., II, num. 392), dalle quali potrebbe apparire che si avesse voluto parificare giu ridicamente il co7nmi88ionario o lo spedizioniere al vetturale. Imperocché, chi legga attentamente e per intero quella parte di relazione e quel verbale, si accorge subito che ivi si intese parlare del commissionario-i mprenditore e dello spedizioniere-imprenditore; usando cioè le parole commissionario e spedizioniere, non nel loro vero e proprio significato, ma in quello improprio nel quale (insieme al primo) una di tali voci è usata, come è noto, nel di ritto francese, e l'altra nel diritto germanico. « Lo spedizioniere, (così Endemann: Il Codice di commercio germanico al § 153, II, B) 1“ 0 assume rincarico di una commissione di trasporto af fidando, quale commissionario di colui che richiede si provveda al trasporto, il carico ad un coudottiere indipendente o ad un istituto di trasporti. Di questa specie di spedizione è da trattarsi insieme alla dottrhia della missione; 2'^ o assume egli stesso la esecuzione del trasporto, servendosi al l’uopo di personale e materiale propri, o di terze persone colle quali chiu.de contratti della stessa specie. La commissione di trasporto passa allora nel concetto della hitrapresa ». « In una parola è l’imprenditore che gli autori del nostro Codice vollero equiparare giuridicamente al coudottiere sotto la comune qualifica di vettore, e non già il commissionario di trasporti o spedizioniere. Tanto è ciò vero, giova ripeterlo, che nell’articolo 388 venne usata l’espressione di iìnprenditore e uessun’altra, a fine di bene distinguere questa figura giuridica dalle altre. comconu E che questa fosse la intenzione di chi fece la legge, bastano, non che altro, a provarlo le seguenti dichiarazioni, di cui l’una nella relazione della Sottocommissione: « Non occorre avvertire che al vero commissionario di tras porti saranno applicabili le norme ordinarie del contratto di commissione » ; l’altra nel verbale relativo (num. 392): « Ciò non impedisce che anche l’in carico di far eseguire un trasporto^ possa formar oggetto del contratto di commissione, ma le norme direttrici di questo contratto debbono ircercarsi altrove che non nel titolo del contratto di trasporto, il quale si occupa uni camente (lei rapporti del mittente o dì chi per esso colVimprenditoì'edi tràS’ porto e col vetturale ». « Certo che, per determinare la responsabilità di chi si incarica di far eseguire un trasporto in confronto a colui che gli diede rincarico non si dovrà attenersi unicamente all’espressione materiale con cui la sua qualità fu designata nella relativa convenzione; ma bensì dovrà determinarsi dai patti e dalle circostanze se, in faccia airincarieante, egli abbia assunto il tras porto, non importa poi se con mezzi propri od altrui, ossivero se abbia as sunto semplicemente il mandato di conchiuderlo, sin pure usando del proprio nome. Qualunque aia il titolo più o meno esatto che eventualmente gli sia stato affibbiato, nel primo caso si tratterà di un imprenditore che dovrà con siderarsi come un vettore nei suoi rapporti con chi gli diede rincarico, e la sua responsabilità in faccia ad esso dovrà essere regolata dal titolo 13o del Codice u Del contratto^ di trasporto ». Nel secondo caso, si tratterà dì un commissionario, ossia di un mandatario agente in nome proprio e per conto di ehi gli diede l’incarico, e la sua responsabilità in faccia a questo dovrà invece essere regolata dal titolo 12®, capo 2° « Del contratto dì commissione ». k
[Art. 388] [Art. 388] 15 DEL COXTBÀTTO DI TRASPORTO LIBRO I — TITOLO XIII. 14 i rapporti giuridici che corrono fra le parti che contrario il connepersone, con mezzi propri o noleggiati non occorre distinguere; poiché il come, il modo, il mezzo, il personale che vi si impiega sono una pura modalità che non altera l’ontologia del contratto. K Ma il commissionaiio-spedizioniere, almeno secondo l'istituzione teoretica, non si obbliga a trasportare, ma solo a contrattare il trasporto con il vet tore, la sua commissione ha per oggetto la trattazione di affari di trasporto, non il trasporto: ciò evidentemente è un’altra cosa; è cioè la trattazione che avviene fra il mittente e lo spedizioniere perchè questi provveda a sti pulare il contratto di trasporto; contratto che ha luogo dì poi fra lo spedi zioniere ed il vettore. Quindi lo spedizioniere non solo non è vettore, ma anzi rappresenta nel contratto di trasporto lo stesso mittente : non è la parte che lo assume, ma la parte che lo affida. U Così appunto letteralmente si esprime l'art. 388, dicendo che il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore « (commissionario-spedizioniere) teute « (il principale interessato) — la particella che runa non è l’altra persona, ma che l’nna fa le veci dell’altra. L’er¬ rore incorso da taluni nel sujiporre il commissionario-spedizioniere un vettore, o nel parificarlo per gli effetti giuridici a questo, nasce forse dalla non esatta interpretazione deirinciso u di fare eseguire se non è vettore solo colui che da- sè materialmente eseguisce il trasporto, ma anche chi si assume di farlo eseguire, sìa vettore il commissionario-spe dizioniere che assume l’incarico di contrattare che altri eseguisca il trasporto. Differentissime sono le due obbligazioni, quella « di eseguire o far eseguire ” e quella « che altri eseguisca n : fare eseguire, null’altro significa che obbli garsi al materiale trasporto della merce col mezzo materiale di altre persone ; che altri eseguisca, significa obbligarsi a contrattare con altri che si obblighi al materiale trasporto o da sè o per mezzo d’interposte persone. Lo ripetiamo, lo spirito animatore del contratto di trasporto è Vassunzione di trasportare^ il modo, il mezzo, il personale è una pura modalità: — e ripetiamo del pari che il commissionario-spedizioniere nel contratto di trasporto figura come mit tente, in rappresentanza del mittente vero e proprio: egli stipula due tratti, uno col mittente, l’altro col vettore; quello che stipula col mittente ha per oggetto la stipulazione del secondo contratto, cioè del contratto di trasporto: dunque non e un contratto di trasporto, dunque ì rapporti giuri dici che corrono fra esso e il mittente non possono essere quelli che regolano un contratto che esso non stipula, ma quelli generali fra commissionario e committente sanciti al titolo XII. — Una volta che il commissionario-spe dizioniere ha stipulato col vettore nei modi dì ragione il contratto di trasporto, la sua obbligazione è compiuta, e la conseguente responsabilità giuridica non si estende più oltre, sia perché l'art. 387 determina la sua responsabilità, sia perchè anche in materia commerciale non può dimenticarsi il princìpio di di ritto comune che in tanto uno è responsabile in quanto si è obbligato, u Che se il commissionario-spedizioniere, per adempiere all’obbligazione assuntasi, talora in fatto assume implicitamente l’incarico di trasportare dante o committente, — e i stipulano il contratto di trasporto, sarebbe dannevole e stare o confondere la responsabilità delle prime colla responsabilità tutta pro pria e singolare delle seconde persone. Ben a ragione 1 avv. Errerà in uno scritto pubblicato nella Rivista periodica critica « H diritto commerciale », voi. II, fase. o“, pag. 658; lamentava che «< secondo una recente iuterpreta- « zioné l’art 388 del Codice di comra., sebbene compreso nel titolo XIII, « avrebbe portato una deroga all’art. 387 del titolo antecedente quanto alla affari di trasporto; equiparando per gli effetti giuridici il commissione per commissionario-spedizioniere al vettore responsabile per l’art. 398 dei fatti d’ogni persona cui egli affidi l’esecuzione del trasporto ». E tale lamento fu mosso da un giudicato della Corte d’appello di Venezia, — Sabatti-Pariì — inserita nel periodico antedetto a pag. 678 11 aprile 1884 , . t , stesso volume e fascicolo, ove si è stabilita la massima: « Lo spedizioniere 4. é responsabile insieme al vettore del trasporto della merce fino al luogo u di destinazione e deve irspondere anche per lui in caso di viaggio inter- „ rotto da sequestro di Governo, dimostrando altrimenti d’aver usata la cura « di un regolare commerciante per ottenere lo svincolo della merce e per la 0 mito n stando a denotare — Si è infatti creduto che 41 sua custodia ». « Senza occuparci delle particolarità di fatto che ebbe a prendere in esame la predetta sentenza, noi irpetiamo che sarebbe pericolosissimo il creare con fusione 0 far deroga fra l’uno e l’altro titolo sopra indicati. « Poiché nel più ci sta il meno, è certo che nel significato generale ed etimologico della parola, anche il vettore è un commissionario: ina la legge ha voluto creare una fisionomia giuridica specialissima a quel commissionario che appellò vettore, che non tratta affari commerciali in genere come i com missionari di cui agli articoli 380 e seguenti del God. di comm., ma soltanto, ■unicamente si assume (art. 388, Codice stesso), in qualunqtie modo di eseguire fare eseguire trasporti ». « La differenza per gli effetti giuridici fra commissionario in generale e vet tore in particolare emerge da questo dato di fatto, che il vettore sì assume l’esecuzione del trasporto della merce; e ciò implica la di lui speciale respon sabilità che non può sfuggire alle sanzioni del tìtolo XIII. Ma il commis sionario-spedizioniere si assume del pari tale incarico? (( Qui sta il nodo della questione. Se sì, egli è responsabile alla pari del vettore; se no, resta un commissionario qualunque, la cui posizione giuiìdica ammette deroghe di sorta alle disposizioni del titolo XH. Osserviamo. — L'art. 388 così si esprime; « il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà rincarico del trasporto e l’impren ditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, Op tra uno dì essi ed il vetturale che assume dì eseguirlo. Si designa col di vettore chiunque assuma in qualunque modo dì eseguire o di fare ». 0 counon pure nome eseguire trasporti ». « Analizzando, si rileva che per assumere l’incarico di eseguire o far ese guire il trasporto basta che la persona che lo assume sì obblighi di traspor tare la merce: che eseguisca poi l'obbligazione o da sè, o mediante interposte esso 0 far trasportare esso le merci da consegnarsi al vettore per l’ulteriore tras porto, egli stesso, per questo fatto, assume la veste di vciforc; ma la mank
I [Art. 388] [Art. 388] LIBRO I — TITOLO XIII. tiene nei limiti del fatto stesso e non pili oltre ; di modo che egli dovrà ri spondere deli’operazione del trasporto quale modalità inerente airobbligazione principale antedetta. « Questa doppia qualità di commissionario-spedizioniere e vettore ad un tempo, che nella pratica di molte agenzie si riscontra, ha fatto nascere Tergiuridico su lamentato: ma come non è escluso che la stessa persona ri vesta qualità multiple e differenti e si assuma multipli e differenti obblighi, non è lecito confondere la responsabilità giuridica che emana dagli uni ob blighi, colla responsabilità giuridica che emana dagli altri obblighi, ed all’ef fetto della medesima devonsi tener, separati i rapporti del commissionario da quelli del vettore, anche quando commissionario e vettore sieno una sola per sona, runa, dove s’indossi l’altra veste. K Riassumendo, opiniamo, che il commissionario-spedizioniere non abbia veste giuridica di vettore, perchè egli non si obbliga come il vettore ad ese guire 0 far eseguire il trasporto — ma si obbliga unicamente qual mandatario del mittente a contrattare 'perchh altri assuma l’incarico di eseguire o fare eseguire il trasporto : e poiché, come sì è ripetuto, l'una cosa non è l’altra, così ì rapporti giuridici fra commissionario-spedizioniere e il mittente saranno rapporti sanciti dal titolo XII in riguardo al commissionario e committente; e i rapporti giuridici fra spedizioniere o mittente e il vettore, quelli che rego lano i diritti ed i doveri del mittente e del vettore al titolo XTTI ». Speriamo, adunque, che la giurisprudenza voglia seguire un altro criterio che quello adottato dalla Corte di Venezia (1). — Il vettore è commerciante? Nel progetto preliminare eravi un ar ticolo (art. 1) così concepito ; « Le disposizioni contenute in questo titolo sono comuni agli imprenditori di trasporti, agli impresari di vetture pubbli16 DEL CONTRATTO DI TRASPORTO che, alle amministrazioni delle ferrovie, ai vetturali o vetturini, ai padroni di barca, e in generale a tutti coXoto per professione eseguiscono o fanno eseguire il trasporto di mercanzie per terra, sopra fiumi, canali o laghi ». La *_ . j « per professione » fu inserita affinchè la grave responsabilità del vet tore e l'elemento d’assicurazione che in sé comprende il contratto di trasporto non vengano estesi a coloro che assumono singoli trasporti, e che non hanno quindi il corrispettivo che i vettori di professione trovano nella molteplicità dei trasporti che eseguiscono o fanno eseguire. Ma tale frase fu combattuta, perchè, si disse, la limitazione che le leggi commerciali in genere e quelle sul contratto di trasporto si applichino a quei soli che ne fanno professione, esporrebbe al pericolo dì escludere dalla responsabilità propria di ehi im prende atti di commercio un’intiera classe di persone, che, festa intenzione di dedicarsi a un certo ramo di commercio, s’intrudono sur rettiziamente nella vita commerciale, e sono sempre pronte a scHvare, in caso di esito sfavorevole, le sanzioni della legge commercialo col sostenere che i loro atti furono prettamente civili. È invece nell’interesse generale, si ag giunse, che chi imprende atti di commercio sia soggetto olle leggi commerciali, e che chiunque li esercita si trovi a pari condizione. E perciò si propose che dall’articolo si eliminassero le parole per professione (1). L’articolo in parola non fu irprodotto nel Codice, e irmase così impregiu dicata la questione sulla necessità o meno di abitualità nel vettore per rite nerlo commerciante e sottoposto alle disposizioni sul trasporto commerciale. Ma ci pare che, sovvengano le disposizioni generali contenute negli arti coli 8 e 3, n. 13; che si debba, cioè, ritenere commerciante soltanto quel vettore che esegua trasporti per professione abituale. Senza dubbio i vet tori che hanno determinate linee di servizio periodico, con partenze preanuuu17 frase rore Tutto starà nel determinare con apprezzamenti di fatto dove si spogli senza una mani- « poste dalla legge al vetturale e al commissionario, eguali sono le obbliga- « zioni che ha lo speditore verso dell’uno o deU’altro col quale abbia contratto. u (Borsari, n. 274, 283) (Relazione della Sottocommissipne sul contratto di « trasporto, alleg. D, Atti della Commissione, voi. IT, pag. 86) li E per ciò giustamente l’artìcolo 388 del nuovo Codice di commercio ha designato col nome di vettore « chiunque assume in qualunque modo di ese guire 0 di far eseguire trasporti ». « Ciò premesso, è evidente che la ditta Parisi era da calcolarsi un vet tore di fronte alla ditta Sahattì e precisamente il primo vettore, responsabile pei principi generali del diritto (art. 1153 Codice civile), concretati all’ar ticolo 398 Codice di commercio, non solo dei fatti dei suoi dipendenti, ma di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona a cui avesse affidata la esecuzione del trasporto. Non era quindi, ad avviso nostro, il caso di irte nere necessaria la presenza in giudizio del Lloyd austro-ungarico. Il vettore, che vuol rivalersi sopra il vettore responsabile del danno, e quindi tenuto a subire le couseguenze della lite che è promossa contro di lui, sa che deve chiamarlo in garanzia (art. 411 Codice di commercio). Ma non si può costrin gere il mittente ad effettuare egli questa chiamata, giacché è affare che non lo irguarda. Al più l’autorità giudiziaria potrà ordinare d'ufficio l’iutervento in causa del terzo (art. 206 Codice procedura civile) ; ma non assolvere allo stato degli atti, dal giudizio il primo vettore, solidariamente risponsabile di ogni danno e regolarmente citato (art. 411 Codice commercio) (1) Atti, ecc., veri). 392. 8 — Calamandrei, Del contralto di trasporto. (1) Anche la Temi Veneta criticò il giudicato, dicendo: « La soluzione ac colta dalla Corte non ci persuade. Anzitutto il commerciante che s’incarica di trasmettere una merce in un luogo determinato, usando di mezzi di trasporto propri, o aiiprofittando di quelli offerti da altri, con piena libertà di scelta, è un imprenditore di trasporti, pareggiato al vettore, e non un commissionariospedizioniere come, con formula tolta alla legislazione germanica (art. 379), è qualificato nella suestesa decisione. Ed è bene togliere fin dalle prime un equivoco, che dalla diversa qualìfica potrebbe sorgere, sapendosi come i te deschi facciano agli speditori una posizione più favorevole che non al vettore (art. 380 Codice germanico). La sottocommìssione corapilatrice del Codice, nella sua egregia relazione dettata dal compianto avvocato FiccoU, in pro posito scriveva: « La moltiplìcità delle distinzioni, ohe non fanno riscontro u nelle diverse attività, che si manifestano in fatto negli affari dì trasporto, u è pericolosissima sotto l'aspetto giuridico perchè nuoce alla chiarezza. D’altra Il parte è impossibile pretendere che il mittente conosca ed abbia presenti gli « effetti di quelle distinzioni, essendo per verità assai duro ad intendere che « la responsabilità di chi assume il trasporto sia diversa secondo che Io ese- « guìsce, p. e. coi cavalli propri, invece che coi cavalli presi a nolo... L’iin- « portanza delle case di spedizione, dalle quali dipendevano un tempo i vettu- « rali, va ogni giorno scemando e, nel linguaggio del commercio, il commissiou nario dì trasporti non è altro che un imprenditore (Ddveedy, n. 4). La natura u dei contratti è sempre la stessa, e, mentre si confondono le obbligazioni ira- », A
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