I t ) IL CODICE DI I i PROCEDURA CIVILE I ILLUSTRATO CON LE PRINCIPALI DECISIONI DELLE CORTI DEL REGNO PKH CUl'.A 01 T. BRUNO. Seconda edizione. FIRENZE ? (ì. BARBERA, EDITORE. 1891.
TT i % . 4. ì /?91 Afixv; {H.ia-,>oo«5 . ,t C /■■ II ,i PREFAZIONE. rf<jK I codici italiani mancano di ima edizione corredata di brevi note, che richiamino la giurisprudenza, stabilita o controversa, relativa a ciascuna disposi- vi f :■ ziono. Non è sempre facile, e qualche volta è anche \ i impossibile, di consultare i lunghi commenti e le V*? ? pesanti raccolte di giurisprudenza quando sorga un' ^.. dubbio suir interpretazione di qualche articolo. In- A^Jf. vece, sostituendo al nudo testo un’ edizione che di ogni articolo contenga, per brevi accenni, V ultima interpretazione fattane dalle principali Corti del Regno, di Cassazione e dì Appello, e mettendo questa edizione, sotto ogni aspetto, alla portata di tutti,. .'i,'»' se ne potranno giovare non soltanto coloro che quo- . tidianamente han bisogno di consultare i codici, ! anche coloro che con le leggi non hanno familiarità. ! Laonde, magistrati, avvocati, procuratori ed uscieri, ingegneri, contabili, amministratori e proprietari riI conosceranno, nello edizioni che intraprendo, l’esau- ; dimento di un voto ed il riempimento di un vuoto. Comincio con la Procedura civile, che reputo som mamente importante, giacché spesso nelle pubbliche udienze giudiziarie, in una conferenza di avvocati, M, B. — Brtjko. ma t ●li Proprietà letteraria. « il 1 ^'1
1 6 7 PREFAZIONE. PREFAZIONE. in una riunione dì procuratori, nel momento in cm Infine ho dato, quanto al numero, la prevalenza r usciere notifica un atto o procede ad un qualsiasP alle sentenze delle Cassazioni, ho contenuto in limiti atto esecutivo, è necessaria una pronta risoluzione; ristretti il numero delle sentenze delle Corti d’Aped il tempo manca per una lunga ed accurata ri-i pollo e mi son quasi astenuto dal riportare sentenze Il presente mannaie risponde subito al hisogno| di Tribunali, e ciò per dare alle note e se ne può disporre al pari di un semplice testcJ sicurezza e forza interpretativa. E dove i vari ColIn Francia, dove pubblicazioni consimili sono coi legi giudicanti del Regno vanno in opposti giudizi, nosciutissirae, il pubblico ne fa un uso comune, c; jjo fatto all’uno succedere immediatamente l’altro, le edizioni annotate a questo modo corrono per le; affinchè si sappia che la materia è controversa e si mani di tutti. Ho ragioni per credere che in Italia! possa a prima giunta sapere in qual modo quella materia stessa è intesa dal magistrato eventualmente Per portare a compimento questo lavoro ho do- chiamato a decidere una possibile lite. Con ciò si vuto pazientemente spigolare in quasi tutte è anche messi ad un tratto sulla via di più rigorose meridi giuridiche, che da noi si pubblicano. Non i-icerche,esi ha l’opportunità di esser messi in guarpotendo citarle tutte ed in ogni nota, le accenno ii dia contro le conseguenze di un giudizio male istiquesta prefazione, ed aggiungo che mi son valso pi^ ^^ito o mal condotto, particolannente delle sentenze raccolte dai seguent periodici : la Legcic, il Foro, gli Annali di giurispt''^^ densa italiana, la Corte Suprema di Foma ed altr* molto diffusi. Questo lavoro, adunque, non ha altra pretesa ch( quella di facilitare la lettura e l’interpretazione de nostri codici, da parecchi lustri applicati. Vi sa lo sento, delle imperfezioni, che i maestri nj additare. Saranno eliminate, sensi cerca. una maggior avverrà altrettanto. T. Bruito. ranno, vorranno, spero., dubbio, nelle successive edizioni; giacché, è bene no tarlo, sarà pur necessario, dopo un certo nutaer di anni, di sostituire alle antiche le più recenti ser tenze, mantenendo così all’ opera un certo carattoi^ di freschezza, che dovrà costituire il suo precipu merito, e limitando le decisioni ricordate al sol ultimo decennio.
CODIOÈ DI PEOOEDUEA CIVILE TATOLA DELLE ABBÉEYIAZIONI. DEL REGNO D’ITALIA. (.d. 0.1.) Annali della Ginrispradenza italiana. (0. G. di Pai.) Il Circolo Giuridico di Palermo. [O.S.dilì.) La Corto Suprema di Roma, doli’avr. Cosare Baudana» Taccoiìni. (F.) 11 Foro italiano. (0.) La Giurisprudouza. (Giur. Gas.) Ln Giurisprudenza casalese. (£.) La Leggo. (Face, di G. I.) Raccolta di Giurisprudenza italiana, del Bottini. (2*. P.) La Tomi romana. (T. F.) La Temi vouota. Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215 ec. Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (. Il Codice di procedura civile è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1® gennaio 1866. 2. Un esemplare del detto Codice stampato nella ti pografia reale, firmato da Noi e controsegnato dal No stro Guardasigilli, servirà di originale e verrà deposi tato e custodito negli Archivi generali del Regno. 3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei co muni del Regno, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo, ec. Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865. A’a. — Dove sono tre numeri, il primo indica l'anno, il secondo (ra mano) la parte o il TOlume, il terzo la pagina o la colonna. Dove poi numeri sono duo, il primo indica l’anno od il secondo la pagina o ■ colonna. ' VITTORIO EMANUELE. G. Vacca. I ■ J
TWV* I*™ -, I ● ‘ V DEL REGNO B’ITALIA.’ 11 tf CODICE DI PROCEDURA CIVILE IO [ Se r oggetto della conciliapionc eccedo il valore di lire trenta o il valore sìa indeter minato, l’atto di conciliazione Dia soltanto la forza di scritItura privata riconosciuta in igiudizio. straniero, può essere nominato arbitro. Non possono essere arbitri le donne, i minori, griuterdetti, e coloro che esclusi dairufficio di giurato per condanna penale non furono riabilitati. 11. II compromesso deve farsi per atto pubblico o per scrit tura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri e detenninare le con troversie ; altrimenti è nullo.* 12. Quando in un contratto, 0 dopo, le parti siansi obbli gate a compromettere le con troversie che ne possano na scere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure venga no a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la no mina dei mancanti è fatta dalr autorità giudiziaria che sa rebbe competente a conoscere della controversia, semprcchè le parti non abbiano stabilito diversamente.* Il messo del comune iiotifl'l questi avvisi lasciandone copy alla person.i. o alla residenq 0 «al domicilio, o alla dìinog e il cancelliere nota suH’orip naie la seguita notificazioni Gli avvisi originali sì con segnano alla parte istante. 5. Le parti possono far? rappresentare nelle coneilia zionì da persona munita o t « ^ „ mandatospeciale per quest’oa 8. Le eonti-oversic si posgetto; e autentico. compromettere in imo,_o Se alcuna di esse non comeP”* numero dispari.' parisca nel giorno e nell’on ^ Non si possono coraprometstabiliti, non si ammettono al ^c*'c le questioni di _ stato, di tre richieste per la concilil icparazioiie tra coniugi, e le - iltre che non possono essere trans.atte. 9. Il compromesso fatto da TITOLO PRELlMliNABE. w. DELLA CONCILIAZIONE E DEL COOTROMESSO. l, CAPO 1. DELLA CONCILIAZIONE. I. I conciliatori, quando no siano richiesti, devono adope rarsi per comporre le contro versie. 2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità dì disporre degli oggetti su cui cade la contro versia, e non sì tratti di ma- _ teria nella quale siano vietate zìone, salvo che siano fatte d le trans.azioni. tutte Io parti. La conciliazione fatta da 6. Quando lo parti sian _ , , ● un tutore o altro amministra- conciliate, si forma ® toro, 0 da chi non possa libC; verbale cÌie contenga la rameiite disporre degli oggetti vciizione. lin noi lm eSto se non oiTaT su cui cade la controversia, ha II processo verbale 6 soltanto effetto quando sia ap- toscritto dalle parti, dal caff? s sta ^"^g?re pa^r^oTrfdfcsJ 10.'Chiunque, cittadino o Le conciliazioni sul falso non possano^ sottoscrivere, ^ , „ . , . . ● *4. ●●in proposto in via civile non han- ne fa menzione indicando 1 ’ So si designano in numero pan, il patto compromissorio ò nullo ; no effetto se non siano omolo- motivo. ^ _ nò a tal difetto potrebbe supplirò l’autorità giudiziaria (Ca«». Torino, gate daH’autorità giudiziaria, Se una dello parti ricusi E-i ottobre ’8o, Feuoglio c. Ferrerò). — L., ’86, I, 151. sentito il ministero pubblico, sottoscrivere, la concilìazicMi 3. La richiesta per la con- si ha per non avvenuta. J cilìazione è fatta anche ver- Non riuscendo la cqncìlB balineiitc al conciliatore del zione, il cancelliere iic fa mJ comune in cui una delle parti zìone in apposito registro.» che si vuole chiamare in con- 7. Quando l’oggetto doa , a . ● 4 4 ^ , ciliazione ha residenza, domi- conciliazione non eccede il t ferisce soltanto ad una aoternunata causa vertoiite fra lo parti (Corte cilio 0 dimora, ovvero si trova loro di live trenta, il iiroc» Venezia, 4 dicembro ’85, Tessavi c. Erninu).— L., '86, I, 487. la cosa controversa. verbale di conciliazione è oj È nullo il compromesso so lo parti nominano duo arbitri, 4. Gli avvisi alle parti per cutivo contro le parti intera facoltà di scegliere il terzo. Tale nullità è assoluta od insanabile le conciliazioni sono scritti dal nute,alqualeeffettoilcoiieìl 31 dicembre ’8G, Gaffuri c. Gaffuri). - A.,'87, I 771 tì’yotrpers c.™prcn.i^,s.™ g.„„a,e »o„,p.ondc 1. comparizione. stabilita per le sentenze.' i?'* arbitri di conoscere della propria competenza (Case. Tonno, ito aprilo ’8C, Lertora o. Fcvraiida). — X., ’86, II. 231. ‘ In b.nse al verbale di conciliazione si può iscrivere l'iimte..,’ compromesso vero o proprio, quello di cui si occupa il preceosso consentita (Corte app. Bresoia, 17 aprilo ’84, Mariotti o artìcolo, toghe al magistrato ordinano la giurisdizione a g.anini c. Cornane di Rivarolo). - X., '84, 11. 306. ^dicaro pel solo caso in cui gli arbitri giudichino nel modo c nel CAPO n. f ■ DEL COMPROMESSO. A * Può risultare da più atti e conseguirsi por mozzo di lettere, iircliò dal complesso di quelli c di queste si poss.a ricavare che lo ■arti intesero comproniettoro dotcrininato controversie (Cass. Torino, 6 giugno ’82, Parodi c. Parodi). — X., ’82, li, 657. Non sono iiiilotorraìnato lo controvorsle so il compromosso si ricon s i A
13 DEL REGNO D'ITALIA. CODICE DI PROCEDURA CIVILE t:- fi gli arbitri giudicano sui do(^BHSi, se ciò non sìa vietato dal menti e sullo memorie stMCoinuroracsao. loro trasmessi. 3 lÓ.Quaudosorgaalcunadel16. Nel caso dì morto flic questioui accennate uel priuna delle parti, il termine capoverso dell’ art. b, o istruire e giudicare c pror(^nalcbe altro incidente relagato di giorni trenta. Kivo a un fatto che possa dar 17. Gli arbitri non sono te|uogo all’azione penale, gli arnuti di osservare le forme c mitri devono rimettere le parti termini stabiliti per ristriizìoOavanti I’ autorità giudiziaria ue dello cause davanti rauto-pompetente, c i termini per rità giudiziai'ia. . 'rarbitramento sono sospesi siLo partì possono convenirlo al giorno in cui la sentenza altrhnenti.Iiiquestocasogliai^ronunziata sull’incidente, c bitri devono attenersi alle for-passafa in giudicato, è notifime e ai termini indicati spcci-bata agli arbitri, ficatamentc nel compromesso. 20. Gli arbitri decidono seNel silenzio delle parti, obondo le regole di diritto, se qnando esse abbiano dichiail compromesso non lì abbia rato che gli arbitri si atten-''i.utorizzati a decidere come gano alle regolo della proco-jimiclievolì compositori, dura senza averle spccilìcatO' 21. La sentenza degli arbigli arbitri stessi stabiliscono tri è deliberata a maggioranza termini e il metodo del pvo^i voti dopo conferenza peroualc dei medesimi. 18. Gli atti d’istruzione c Essa deve contenere: processi verbali possono dele garsi dagli arbitri ad uno d 1® l’ìndieazione dei nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti; '2° l’indicazìono dell’atto di Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compro mettere siano succedute per sone sottoposte a tutela, la fa coltà di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore coii l’ap provazione del consiglio di fa miglia 0 di tutela. 13. L’accettazione degli ar bitri deve essere fatta per iscritto. Basta a quest’ effetto la sot toscrizione dei medesimi al l’atto di nomina.' 14. Le parti trasmettono i loro documenti c lo loro me morie agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale. Alla parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel fermino di giorni dieci, o in quello che s.irà stabilito da gli arbitri i quali possono an che accordare proroghe. Di tutto deve farsi men zione nel processo verbale.’ 15. Scaduto il termine indi cato nell’articolo precedente. » 4^ 1 I ● compromesso j 30 i motivi in fatto e in di- i ritto; 40 il dispositivo; 5® r indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata ; * 6® la sottoscrizione di tutti gli arbitri.’ Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta men zione dagli altri, e la sentenza ha effetto purché sottoscritta dalla maggioranza. 22. Lo sentenze degli arbi tri devono essere pronunziate nel regno. 23. Le regole sull’ esecu zione provvisoria delle senten ze dell’autorità giudiziaria so no applicabili alle sentenze do gli arbitri. r ● 't I J'* t^f. i' % j \ cedimento. ‘ Gli arbitri, incaricati di decidere come amichevoli compositori, -.-^ou hiinno di diverso dagli altri elio tre effetti: non son tenuti a detoaipo stabilito dal patto 0 dalla legge. Quindi, cessando il compre ìdere secondo le regolo di diritto — la loro sentenza ò inappellabilo messo, la controversia torna allo stato primitivo, 0. so era pendent d insuscoltibilo di essere denunziata in Cassazione. — Quindi anebo dinanzi ad un magistrato ordinario, può essere riassunta allo stai ssi sono tenuti di motivare in fatto cd in diritto lo loro sentenze in cui si trovava al tempo del compromosso. Invece la clausola con Cn*». Torino, 2 maggio ’84, Fogliano c. Fogliano, ’84, II, 209; promissoria, oggetto di quest’articolo, toglie la giurisdizione al mi d. Firenze, 18 maggio '86, Do Toni c. Santucci, Z., ’8G, II, 82). gistrato ordinario finché l’arbitramen'to non sia proferito: ed ò pj * La data della sottoscrizione degli arbitri non potrebbe sestiquesto che gli arbìtri possono essere nominati 0 sostituiti dall’ a> uire quella della pronunzia riebiosta dalla leggo {Casa. Torino, 22 notorìtà giudiziaria, e che la giurisprudenza ha applicato a tali arbi# cmbro ’82, Negro Frocr c. Negro Froor). — Z., ’83, I, 775. il disposto dell’art. 268 di questo Codice (Casa. Firenze, 28 fd * In m.aiicanza di processi verbali di adunanza dogli arbitri per braio ’87, Masi c. Busin). Z. ’87 li 728. ' etcvminare so siansi osservato lo proscrizioni di legge, dovesi staro ' Ma l’accettazione non può indursi dalla semplice firma dogalo risultanze dello stesso lodo impugnato per nullità, quando sia arbitri sulla copia autentica dell’atto di compromesso. Maucbcrebilottoscritto dalla maggioranza di duo arbitri sopra i tre che furono in tal caso il termine del comnromesso, che devo decorrere dalPi^omloati. E in questo caso non hanno valore lo dicliiarazioni in cettazione degli arbitri (Cas* Roma 26* aprilo '84, Bellucci c. B^ntrario fatto dal terzo arbitro non sottoscritto. 11 lodo è valido tinelli). — Z., ’84, II, 292. ' ' fncho 80 sottoscritto soltanto dalla maggioranzadegli arbitri, purché ’ Non ò nulla la sentenza arbitralo so manchi questo procesiorù faccia menziono del rifiuto dogli altri 0 purché sia stato deli verbale {Corte app. Oenorja R settembre ’82, Giribaldi c. FoniRi^rato previa personale conferenza di tutti gli arbitri {Corte npp. — A. Q. Z, ’83, III, 990_ ' ^,jrino, 28 dicembre ’82, Zauotti c. Mouastcrolo). — Z., ’83, li, 496, 41 -I ●1 ■i t ì !<■ 1
1 ri DEL RÉGNO D'ÌTÀLIA. 15 14 CODICE DI PROCEDURA CIVILE 26. Le istanze per il paga-i davanti le corti (rappcllo, mento delle spese di depositw ijnando le quistioiiì sarebbero della tassa di registro, e sastate di competenza di un triniili, dello sentenze degli ar^bimale civile o di commercio, bitri, possono essere direi soltanto contro le parti. 27. Contro le sentenze dtHquello stabilito per le scntcngli arbitri non si ammette op zc dell’autorità giudiziaria, e posizione per contumacia. decorre dal giorno in cui fii ● 28. Le sentenze degli ar notificatala sentenza in un col bitri sono appellabili, eccet decreto che la rese esecutiva, tuati i casi seguenti : 30. Contro le sentenze do¬ lo quando gli arbitri sian> ?li arbitri si .ammette la dostati autorizzati a pronunzia iianda di rivocazionc, nonore come amiclievoli compoà stante qualunque rinunzia, nei tori ; ‘ Basi, nelle forme, e nei termini 20 quando i medesimi ab-stabìliti per Io sentenze deibiano pronunziato come giu-i'autorità giudizi-aria, dici di appello; I La domanda di rivocazione 30 quando le partì abbìan«j5i propone davanti 1’ autorità rinunziato all’appello; gimlizinria ebe sarebbe stata 40 quando la causa sarebb^eompctento a conoscere della stata di competenza del co ciliatore. 29. L’appello si propon' .... ... davanti il tribunale civilydlo 9 il ricorso per 0 di commercio, quando le qufta.ssazione, eccettuati i casi Btioni civili 0 commerciali siéeguenti: rebbero stato di competeuzi— dei pretori; 1® quando gli arbitri siano stati autorizz.ati a prouunzi.are come amichevoli composi tori; 2® quando le parti abbiano rinunziato al ricorso per cas sazione.' Le sentenze degli arbitri non possono essere impugnato per cassazione coi mezzi per cui è concessa l’azione di nul lità daU’articolo seguente, sal vo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che .ahbi.a pronunziato sulla detta azione. 32. La sentenza degli ar bitri può essere impugnata per nullitàj non ostante qualunque riminzia: ' 1" se la sentenza sia stata pronunziata sopra un comproniesso nullo 0 scaduto, oppure fuori dei limiti del compro messo; ® 2® 80 la sentenza non ab bia pronunziato sopra tutti gli oggetti dei compromesso, 0 24. La sentenza in origi nale ò depositata coll’atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli ar bitri, 0 personalmente 0 per mezzo di mandatario munito di procura speciale per que st’oggetto, allacancelleria del la pretura del mandamento in cui fu pronunziata; altrimenti c nulla.' Si forma processo verbale del deposito, ebo è sottoscritto da chi lo fa, dal pretore e dal cancelliere. La procura anzidetta è annessa al processo verbale. La sentenza è resa esecu tiva e inserita nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termino di giorni cinque dal deposito nella c.ancelleri.a.* 25. La cognizione dei re clami contro il decreto indi cato nell’articolo precedente, 0 contro il rifiuto del pretore «a pronunziarlo, appartiene al tribunale civile da cni dipen de il pretore.’ Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri ò ausa, 31. Contro le sentenze de li arbitri pronunziate in apJ ‘ So però le parti abbiano stabilito di rinunziare ali’.appello «falla sentenza degli arbitri, questa non potiA esscro oggetto di ri- ‘ Gli arbitri non rispondono dei danni dcriranti dalla nullità d' orso per Cassazione, quantunque per leggo fosso appollabilo (^nilodo per essere questo stato depositato presso una pretura iucoo inpr. controversa, Cass. Torino, 25 marzo '84, Accame c. Fiducia potente, so non sia provato il loro intento di frodare la leggo (Gu igiire). — L., '84, II, 553. Torìuc, 11 giugno ’86, Eavano c. Ciavero). — I'., '86, II, 712. ’ Annullato un lodo, bisogna adiro rantorità giudiziaria, seguendo * Questo decreto è extrajudìcium, 0 quindi si può impugnaro n< 0 regolo del procedimento ordinario (Cass. Jtoma, 19 dicembre '83, già con un atto d’appello, ma con citazione ex novo, eou la qu| iaba Salis c. Satta), si apre nn giudizio ordinario, soggetto al doppio grado di giurisi ’ La nullità di un capo del lodo, emanato da arbitri autorizzati ziotio (Cass. Torino, 6 febbraio ’86, Easini c. Consorzio Cavo ilei deciderò anche corno amichevoli compositori, vuole essere estesa a ,utt’i capi dì esso [Cass. romio, 31 dicembre’81, Ghiringholli c. Pifaretti). — L., ’82, I, 479. Trascorso il termine, il compromesso non può essere prorogato. 7a sentenza .arbitrale pronunziata dopo la scadenza del termino sa- * Quest'autorizzazione deve risultare espressamente dall’atto ebbe nulla, e tale nullità non potrebbe essere s.'inata dal consenso compromesso, 0 quindi non si può dedurrò dall’avere le parti rinq Ielle parti, e potrebbe essere eccepita, dalla stessa parte ebe diede ziato all’appello ed alla cassazione (controverso) (Oa*», iformo, 5 gì iccasiono al ritardo (Corte Torino, 7 novembre '84, Gay c. gno '84, Rossi c. llcmondiiu). — A., ’84, II, 154. Irande). — i., ’8o, I, 1G2. l., ’84, I, 473. tebello). — X., '86, II, 411. ’ Da ciò seguo che la sentenza del tribunale è, come ogni altra, «; pellabilo (Corte app. Torino, 6 luglio '85, Tassi c. Piaggio). — L.,’8 li. 812. r: i
pnpiiijupj ijL 17 DEL REGNO D'ITALIA. 3A-. Il compromesso “Gl stabilito, sono manda in gindizio, o per con¬ io per la rivocaziono de!Ì*6““l>“lnsarcimento(Ieidanni traddire alla medesima, è nenomiiia degli arbitri, fatta le parti. ccssario arervì interesse.’ consenso delle parti, nella fot- Le persone che non hanno ma stabilita dall’art. 11; ' ^1 l’bm'O esercizio dei loro di20 per la morte, la ricnsa- ^IBRO PRIMO. te Sstfte' oTntoi-izz^trà zione, la desistenza o-1 incai i.uc, assistite, o antoi izzatea pacità di lino dei medesInjDELL’ORDINE E DELLA FORMA JHIo?? ?5®lo^Tca' salvo patto contrario a quanti ® è stabilito nell’art. 12: 1 DEI GIUDIZI. pacita. , ● S» per la scadenza del ter] _ 37. Ogni domanda e pre mine stabilito nel compromea , , posta con atto di citazione, so, 0, in difetto, decorsi giorc. Titolo I. salvo che la legge stabilisca novanta dal compromesso. K<3 disposiziosi generali. ““ altra fonna, o le parti com- ;r.icr, noli’nri 19 il torniino d3 pariscauo volontanamcntc, ospnrro dal' moriìo in dii SOIA '^“iGro im servato del resto lo forme pro- ■aa T n A- IT*- ●„«+●+fAirri; ovmtrS ’ fD’itto in giudizio deve prò- prie di ciascun procedimento.* 33. La domanda di nullità nominati tutti gl aibitn. tQj.j.^ g. statuire Bo¬ be nei termi le sia ‘“lorità giudiziaria competente.’ pra alcuna domanda se non 36. Per proporre una do- I sentita o debitamente citata la CODICE DI PROCP.bURA CIVILE 16 contenga disposizioni contrad dittorie ; 3° se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva esser nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a deci dere in assenza degli altri; 4° se non siano state osser vate le prescrizioni degli ar ticoli 21 e 22; 5® se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di unllità, quando queste for me siano state indicate specifi catamente nel compromesso. ■ir t r 2T i- -1, T si propone nel teimìne indi cato nell’art. 29 davanti l’au- pronunziata sentenza non dt torit:!, giudiziaria, che sarebbe Unitiva, decorre dalla data di' stata competente a conoscere I decreto, che la rese csccuC . della controversia.' 1 va, un nuovo termine cgual so l’-attoro non giustifica la qualità per cui solo gli comQuando sia dichiarata la 1 a quello stabilito nel compri sto razione, il giudico devo assolvere il convenuto dall’ osservanza nullità della sentenza degli ar- ; messo o dalla logge. giudizio, non già rigottaro in mciito la domanda (Casa. Torino, bitri, l’autorità giudiziaria prò- ; Gli arbitri clic, acccttatta diccmbro '82, Giusta c. Alliod). — d. G. ’83, I, 75. nnnzia anche sul merito della ; la nomina, c senza giusto m^ ^ nulla la citazione o domanda cumulnrìprt di azioni dì individiiL controversia. i tivo, desistano o non pron^.^^^^. ^ distinti (Casa. lioma, 10 marzo ’80, Finanza ' È perentorio questo toimiiio. ila la docorronza uè ò sospè Armatori di Caniogli). — C. S. di lì., SO, anche dalla domanda di nullità proposta erroneamente innanzi ' “On ammettono nò i giudizi di iattanza ghidico iucompetento, purché sia polare nella forma (Ca*,. Torù Il luglio ’83. Mezzanotte c. Pera). _X.. 83 II, 50o. no lo azioni 31 dicembre ’81, Ghiringholli c. Piffnrotti). - L., '82, I, 479. . POl'’” San MarTale domanda dì nullità sospendo l’esecuzione del lodo. Quh i t ,, , ^ sarebbe nullo un secoudo lodo pronunziato in pendenza del giudij Quest’interesso però dov essere protetto legge (Casa. Fadi nullità del primo, nò sarebbe sanato so fosso poscia respinta ^ ^ TJ domanda dì nullità di quest’ultimo [Corte app. Torino, 28 diconibrel cessano che sia un interesso matonaie o pecuniaiio, bastando che Zanetti c. Monastorolo). — L '83 II 496 ^ soltanto morale, purché apprezzabile civilmeuto. E però il parroco, Però, trattandosi di sentenze iiiterlocutorie, la loro osecuziì ‘ ’’n! ® funzioni non può essere sospesa dalla domanda di nullità, so gli arbitri P“^ rivolgersi ni tribunali so quell uso gli sìa impedito merono autorizzati a deciderò inappellabilmente o come amichevoli attentato violento od occulto (Casa. Torino, 10 norenibro ’82, positori. con dichiamione espressa di riiiunziaro a qualunque appel Cremona c. Vescovo di Cremona). - '83, I, 805. cassazione o rivocazione (Casa. Torino, IG maggio ’83, Borzinì" * domanda, di cui qui si parla, è quella con cui si spiega Chiappa).— '83, II, 484. ’ ’ ' ziono in giudizio. Qualunque altra istanza, risposta od atto reln- ’ il termino non devo computarsi dal giorno in cui gli nrbi ° domanda stessa, si deve, per regola, proporre mediante comaccettarono il compromesso, ma da quello in cui questo fu firiujl^®*'- norma dell’articolo 162 di questo Codice (Cass. iVopoii, 10 no- (Casa. Uomo, 19 dicembre '83, Saba Salis c. Slitta, L., ’84, 1, ’80, Comune di Albano c. Miraglio). — ftarz. Proo., n. 45, Corte app. Torino, 7 novembre '84, Gay c. Grande,’z-.,’’8o,’l,’l 09^ t t- ● I 1 ■,v r À ^ . Mà.
u\-.- it' r BEL REGNO U'ITALIA. 19 CODICE DI PROCEDURA CIVILE Bfirto contro cixì è proposta, i tìficazìoni relativo all’atto pjjarclìno sé stessi, la loro mo- ! SSJettuati i casi determinati cui si fece reiezione possojie, i loro parenti o ailmi sino ^ eseguirsi al domicilio eletta (jiiarto grado inclnsivameu- , salvo i casi indicati nel cap<é, sotto pena di nullità, verso dell’art. 140.* J 42. Gli atti di citazione, di 41. Gli uscieri procedooetilicazioiie, c di esecuzione alle citazioni, notificazioni, In possono farsi, dal 1° ottoagli altri atti del loro mìo ’o sino al 31 marzo, prima stero senza permissione dorelle ore sette del mattino e l’autorità giudiziaria, salvo«ipo le cinque della sera, e, casi in cui la legge stabilisci 1° aprile al 30 settembre, diversamente. , ima delle ovccinqucdelmatGli uscieri sono tenuti ao e dopo le ore otto di sera, indicare nell’ originalo e no tto pena di nullità.' copia degli atti ai quali p: Gli atti di citazione c di nooedono le spese dei incdesii lìcazioiie. qualunque sia la Atura (Iclratto notificato, pos- ●tno farsi nei giorni festivi. Gli uscieri non possono f;i^ Gli atti di esecuzione, ecatti del loro ministero cbefttuatì il pignoramento c il questro presso terzi, non pos- ;iio farsi, sotto pena di niiltà, nei giorni festivi; se non j caso d’urgenza, con pcrmisl'età 0 sìmili, in cui vi o un tutore o curatore legalmente costituff;)iic del pretore. Per gli altri atti giudiziari le possono farsi nei giorni fcM provvede il regolameuto.- ●IS » 43. Nel computo dei ter» mini misurati a giorni o a pe riodi maggiori non si com prende il giorno (iella notifi cazione. Nei termini misurati a ore non si comprende l’ora della notificazione. I giorni festivi si compu tano nei termini.' 44. Quando nel giorno fis sato per la comparizione non vi sia udienza, si devo compa rire air udienza iminediataniente successiva. 45. Quando la legge stabi lisca un termine da decorrere dalla notificazione, questo ter mine decorre anche contro la parte a cui istanza è Bcguita la notificazione, s.alvo che la leggo abbia diversamente sta bilito.' dalla legge.' 39. La notificazione di qua lunque atto, che la legge dicbiari doversi fare alla parte 1 ixorsonalmcnte, si fa mediant(5 consegna di copia dell’ atto nei Tiiodi stabiliti per la citazione.’ 40. Quando, a norma dclr art. 19 del Codice civile, si elegga domicilio in un comune senza indicare la persona o 1’ uffizio presso cui si elegge, reiezione produce soltanto l’ef fetto di determinare la compe tenza. 1 i r ' < sotto pena dell’ ammenda lire cinque. ? Quando siaìndicatannapei'- sona o un uffizio presso cui si eleggo domicilio, tutte le no- ‘ La citaziono dov’essere sempre dirotta alla persona del col mito. I casi eccezionali qui accennati riguardauo i vizi di me 46.1 termini,scaduti i quali la legge stabilisce la deca denza 0 la nullità, sono peren tori e non possono essere proro gati dall’ autorità giudiziaria, .1 ma non riguardano lo ipotesi in cui la leggo dico potersi nofiM un .atto al procuratore; giaccliò in tali casi, corno in quello provil dall’art. 725, l’atto dov’esaero diretto alla parto o nofiyìcnto al jl curatore, sotto pena di nullità, la qualo non sarobbo sanata w comparizione della parto {Case, Tornio, 8 febbraio ’S7, D’ICniilrf Finauzeì. — X., '87, I, 7G9. ' Per provaro elio una citazione fu notificata fuori di queste oro I può ricorrere alla prova testimonialo o quindi allo presunzioni, So il terzo, seguendo Ja procedura tracciata dall’art. C47, però inauchi nella relaziono dell’usciere qualsiasi indicazione la sospensiono della vendita o la separazione dei mobili pìgnoi torno all’ora in cui la notificaziono^ebbe luogo (Oaee. Jioma, 12 didéve essere citato il debitore, prima elio sia deciso in merito (< ’82, Ciarlautini o. Torrcsi). — X., ’83, I, 328. Koma, 9 gennaio ’86, Azzolino c. Miaudro). — X., ’8C, I, 295. ^ Quest’articolo non è applicabile allo offerte reali fatte per * Quando la sentenza porta una penalo pel caso d’inadompìm notare (Corte app. Genova, 20 settembre’82, Calviui c. Sod’una qualche obbligazione in un dato termine (p. us. 100 lira 5tà fondiaria lionese). — X., ’83, I, SOL ogni giorno di ritardo^ il tormino non può decorrere dalla noti * Questo regolo sono applicabili anche nei procedimenti non conzione della sentenza fatta al procuratore, ma occorro cho. a \ copiati da questo Codice, in quanto non vi sieno disposizioni spel’effetto, la sentenza sia notìficata alla parte (Gas». A’npoZt, 21 df ih contrarie (Cas«. Jìotna, 19 marzo ’80, Finanze c. Navarro).— bro’86, Municipio di San Cipriano c. Scognaraiglio). — L.,’87,1, ’^O, 2G5. ● È valida l’elezione di domicilio fatta nell’uffizio degli us * Però la notificazione della sentenza fatta d.all’attoro tanto al (Case. Firenze, 22 uovcmbro'87, Ditta Dvcher c. Molon), X.,’88,1. uvenuto principale, quanto al convenuto in garanzia semplice, non confò valida presso il botteghino d’nu teatro. Ivi validamento si ò far decorrere contro il secondo il termino por appellare, giacché tifica la sentenza di condanna. Se però cessa l’ufficio, si applica est’articolo fu scritto per distruggere la massima che chi notifica tima parto dell’ art. 140 di questo Codice (Casa. Soma, 3 dicembt) metto in mora sò stesso (Corte ajip. cincona, 13 febbraio ’8G, Papà c. Cianchetti). ~ X., ’84, I, 47G. r il J r. ●1 \ I i i Tassino c. Desi). — F., '86, 95. *
\ CODICE DI PROCEDURA CIVILE 20 DEL REGNO D' ITALIA. 21 salvo i casi eccettnati dalla aottqscnvere non possa o «(!ir interessato, c nc fa prò- i 56.Nonmiònrommziarsila legpe. voglia, no ò fatta menzionc^icsso vcrliale.’ nullità di iilcun atto di cit.a47. Nei casi in cni il ter- SO.IproTveuimentrdell ^ 52. T.o udienze dell’auto- i zinne o di altro atto di proccmine può essere prorogato, non j tonta guuliziana. tatti so«tà friudiziaria sono pubbliche, dura, .so la nullità non sia diò luogo a proroga se la do- ( ricorso di una parte senza otto pena di nullità. chiarata dalla leo-gc.* manda non sia stata proposta tazionc dell’altra hanno noi] Quando la pubblicità po.ssa Po.ssono tuttavia annullarsi prima della scadenza del ter- di decreti, sono scritti in ^cscirc pericolosa al buon or- | gli atti elio nianohiiio degli elcmino.' del ricorso, c coiiscgnati Mikì o al buon costumo per l’in- lucntichenecostituiscoiTo l’esoriginale alle parti dopo ^ilc della causa, c negli altri senza, scrizione nei rcgisti-1. Ji.'iì stabiliti dullalegge,Tanto- Non può pronunziarsi la _ I provvedimenti che SI faifltà giudiziaria, sulla richiesta nullità o la decadenza se non in corso di caii.sa dai presm#! ministero pubblico o d’nflì- vi sia istanza d’uua delleparti, ti, dai giudici delegati, dai ordina che la discussione salvo che la logge dichiari clic tori, 0 dai conciliatori so»),(a luogo a porte chiuse. dehb.ano essere pronunziate istanza di mia parte, con cH j;j provv<‘dimonto è prouiin- d’ uffizio, zione dell’ altra, o di ufGx^ito in udienza pubblica, ed 57. La violazione o Toniislianuo nomo di qrdinauz^scTito eoi motivi nel processo sione delle formalità dalla legBono trascritti nei registr^i'palc d’udienza. ' go stabilite nell’ interesse di Qimlmiquo ricorso alle H 53, Le autorità giudiziarie mm delle parti non può essere ti, ai tribunali civili, ai jispltutti gli atti, ai quali proce- opposta dalTaltra.” tm presidenti 0 giudici d^no, di^vono essere assi.sfito La parte non può opporre gati deve essere sottosor® 1 cancelliere o da chi no fac^ la nullità di forma quando ossa, da un procuratore 0 avvonlv legalmente le veci. 0 chi agisce per essa, vi abbia esercente presso esse corffl Ai cancellieri, c a chi ne dato causa, 0 quando vi abbia tribunali, salvo le ecccziu'cia hi veci, è applicabile la cspi-essamontc 0 tacitamente stabilite dalla legge._ _ _ ipnsizrone did capoverso ul- rinunziato. 51. Quando l’autorità giulio dell’art. 41. 58. La nullità di un atto ziavia debba assumere ìr^ 54. Le sentenze delle auto- non importa la nullità degli inazioni 0 uecertarc_ qualSi giudiziarie sono piomm- atti precedenti 0 dei cunsefatto senza contradìttorio^fe in nome del re. cutìvi indipendenti dal medeparte, VI provvede sul rico-155. Il cancelliere che dia | shno. ^lia di mia sentenza prima ' Questa disposizione di regola dov’essere osservata ancho sottoHcrifta e piibbligiadizi protorii (Cn#*. Roma, 21 giugno '84, Grandmami c. di ^ nonna t e co — L., ’84, li, 507. — Nondimeno, i termini imposti dal niagisty per un determinato atto 0 fatto non sono mai porontorii, tutt«J designati come improrogabili (Un*». Kapoli, 31 marzo ’84, De | * Non ò iiiillo nn atto d’appello sol perchè non fu mosso a molo bertisc. DcRobcrtis). —L, ’84, II, 195. ( „.a (Icll’appellanto (Trlb. dv. Teramo. 11 ottobre '86, De Sautis * Il mandato per ricorrerò in Cassazione (art. 522), rilasoìato^Jnlonna). L., ’87, I, G03. paese estero da un Italiano, dove essere autentico, oppure la foJNon ò india la .sentenza, a pronunziare la quale intervenga un dobb’essere autenticata dal console, a norma di quanto l’art. 211 de! regolamento per l’esecuzione della legge (Oa«s. Firenze, 15 dicembre ’87, ilontgomerio-Ncìlsou c. Cambi' L., ’88, I, '225. * Per altro questo Codice usa la parola domanda tanto noi di citazione, quanto noi senso di ricorso, conio si scorge dall'art’ {Caes, Firenze, 31 luglio ’84, Soldani 0. Caruana). — L., n, Non può accordarsi elieuna proroga, salvo il caso di forza maggiore giustificata c dicliia- i rata nel prowedimeuto di prò- \ roga^ 0 di consenso dato dallo parti,nonsoltauto dailoroprocuratorì. 48. Quando la leggo ri chieda la presentazione di nn mandato, questo deve essere in forma autentica, 0 per scritto privato con autenticazione del le firme, salvo la legge deter mini altra forma.* Per le amministrazioni dello Stato basta che il mandato sia sottoscritto dal capo, nel cir condario 0 nella provincia, delT.amministrazione interessata, c munito del sigillo d’uflìcio. 49. Qu.ando la legge im ponga T obbligo della sottoeorizione a im atto, se cbi deve L’atto imllo non può essere rinnovato, scaduto il termino perentorio por farlo, salvo i I casi determinati dalla logge.' * V. art. 2-52 in nota. Ileo dio fece parto della Commissiono poi gratuito patrocinio I*. Napoli, 5 ottobre ’8G, Zangari c. Lenghi). — L., ’87, I. 595. ' 11 terzo pignorato, citato in tale qn.alit.à, non ha diritfo di irre la nullità del pignoranionto, la quale può essere dedotta luto da chi vi ha interesso [Cus», Firenze, 8 fobbraio ’8G, Fori c. Targiiii). — L., '80, 1, G.">7. * Mono il c.aso in cui i tormini siono decorsi, gli esami tcstimoprcs cons s il. S. — BaoMO. 3
WJv'.'l. . m DEL REGNO D* ITALIA. CODICE DI PROCEDURA CIVILE 23' 22 1 64-. Lo inserzioni nei ffiorjali dei bandi per incanti o egli altri atti giudiziari preleritti dalla legge si fanno: nel giornale della provin- ;ia riconosciuto come ufBciale 62. Le pene pccnniari0' bilite da questo codice e regolamento per la sua es< zioue si applicano sulla rie sta del ministero pubblic' anche d'ufiizio. Chi sia stato condann«al governo; ad alcuna delle suddette questo mancando, nel giorsenza essere sentito privale nfliciale del luogo in cui nelle sue discolpe, può_ f«a sede la Corte d’appello; valere nei giorni dieci in mancanza anche di qneccssivi alla notilìcazione di^o, nel giornale ullìciale del sentenza o dcirovdinanzjyiWjgno. ricorso diretto aH’autoritù ● I giornali anzidetti devono diziaria che ha applicattwnbblicarescnzaanticipazionc pena. ai spesa gli atti giudiziari viL’autorità giudiziaria, wnardanti le persone ammesse tito il ministero pubblicoX Ix-iudizio dei poveri, riconosca legittime le disC 65. CJunIunque tipografo Icpe, revoca la condanna ^Imente esercente può stamdecrcto. 59. Le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a ca rico degli ulEziali ai quali la nullità .sia imputabile. I detti uffiziali possono an che essere condannati in una pena pecuniaria da lire dieci a lire centocinquanta, oltre il risarcimento dei danni verso le parti.' 60. Quantunque l’atto non sia dichiarato nullo, il cancel liere,il procuratore, o l’usciere che non abbia osservato le di sposizioni della legge può es sere condannato in una pena pccuniaria non minore di live cinque 0 non maggiore di cen to, salvo i casi in cui la leggo stabilisca pene speciali. 61. Se ruflìzialeoil procura tore abbia ecceduto i limiti del suo ministero, o se per negli genza abbia ritardato l’istru zione 0 il compimento della causa, può essere condannato personalmente allo spese del giudìzio senza diritto al rim borso, oltre il risarcimento dei danni, la sospensione o inter dizione, secondo le circostanze. articoli precedenti, che sulla pre.scntazioiie di un ordine .scritto del presidente del tri bunale ricusino di eseguire senza anticipazione di spesa le inserzioni o le stampe neces sarie alle persone ammesse al benefìzio dei poveri, sono con dannati in una multa che può c.stendersi a lire trecento, ol tre il risarcimento dei danni verso le parti interessate. Incorrononellaiuultadi lire cento i tipografi che, senza aver fatta la ilicliiavazione sta bilita daH’articolo precedente, eseguiscono la stampa di qual che bando o atto giudiziario. V. - i\>' ●* i Titolo II. DELLA COMPETENZA, DEL 31000 DI REGOLAELA, DELLA lUCirSAZIiLVU E DELL’ASTENSIONE DEI GIU DICI 1! OBOLI UFKIZIALI DEL MI NISTERO PUBBLICO. Il e I bandi jier incanti e ogni tre atto giudiziario, purcliè isi obbligato,con dicliiarazio- ! l'atta nella cancelleria del 63. L’autorità gindizì^ibiinale civile^ di stampare mza anticipazione di spesa, 1 carta lìbera da somminirarsi dal richiedente,! bandi le scritture oltraggiose o t^iltri atti giudiziari, dei quali trarie al buon costume l’ordine pubblico.* Dal decreto ò fatta aimi zione in margine della tenza o dell’ ordinanza.’ c ●i può, secondo le cìrcostaf ordinare, anche d’ufiizio,j siano 8oppres.se o cancol ì CAPO I. DELLA COJIPETEXZA. 67. La competenza ò deter minata per materia o valore, per territorio, per connessione 0 continenza di causa.' A necessaria la stampa iicl- "iiiteresse delle persone nin- ■tsse al benelìzio dei ))overi. 66. L’editore del giornale il tipografo indicati nei due ●n 1 Diali nulli possono sempre rinnovarsi, qiinnd’ anche la nullità incorsa por colpa della parte (C«m. Firenxe, 2 agosto '86, Mari c. Tosi e Paolotti). —L., ’8G, II, 647. ' Quest’articolo tratta dello sposo già incorse, o però dilT^Minto se lo espressioni ingiurioso sicno talineuto counossc al merito dall’arfc. 249, cho tratta di quello da incontrarsi por rinnorM atti. Il carico, quindi, imposto agli ufQziali daH’nvt. 249, è o giunta a quello stabilito dall’articolo presente, nientro poi gì poi cancelliere o pel procuratore il carico di cui li grava l’art.A ● L’cccerioiio d'iiicoiiipotcinza per valore può dedursi por la prima è affatto diverso da quello contemplato in quest’articolo anche nel giudizio di Cassazione contro la sentenza in grado reme. 2 agosto ’86, Marignani c. Tosi). — L., H> 547. i ‘f. :liìari incompetente, o può anche essere rimandata al giudico coranon poter essere convonientemeiito apprezzato disgiunto dal nie0 stesso {Corte app. Uoma, 23 ottobre ’86, Spinetti c. Banco di ma). — L., ’87, II, 815. I 1 -li rinvio, dopo che con la precedente decisione di Cassazione sia * Questo pene non hanno nulla di comiino con quello commii^to esaminato e deciso il merito (Case. lioma, 27 febbraio ’84, dal Codice penalo, o però sono commimibili anche nell’assol^,pigne c. Do Santis).— L., ’85, I, 8G7. — Ma non ò piò dato di dimostrata assenza di ogni colpa {Casa. Jloma, 13 luglio ’80, It-aro Toccezione d’incompetcnza rntione materia! dopo cho fu roc. Arcangeli). — F-, '87, 70. ^ita con sentenza passata in giudicato (Cum. iiomn, 12 giugno’85, * Questa soppressione può essere ordinata dal magistrato oAuno di Ugeiito o. Rizzo, L., ’86, li, 04Ó ; o ùl. ùl., 28 gennaio ’88, ì 1 À Fi . />,
T7 T 1 l} ■ 25 DEL REGNO D'ITALIA. CODICE DI PROCEDERÀ CIVILE 68. Nessuna aatorità giudi- . , . . - . 7.iaria può delegare aci altra la ; dei conciliatori lc_azioni r_ propria giurisdizione, salvo i tive allc locazioni di beni i casi stabiliti dalla legge. mobìli, so la pigione o il fi 69.JLagiurisdizioncnonpnò per tutta la durata della lofl essere prorogata dallo parti, zione non' ecceda il detto j salvo i casi stabiliti dallalcgge.’ loro. 1 Lo conti'ovcrsic sulle irap i sto dirette o indiretto soi ! escluse dalla competenza d 1 conciliatori. 71. Sono di competenza rt 24 il Sono .altresì di competenza I posto dirette o indiretto sono dei ju'etori le azioni per prc- | escluse dalla competenza dei stazione di alimenti o di pcn- 1 iiretori.' sioni alimentarie periodiche, e “ per la liberazione totale o par- determina dalla domanda.' zialc delle obbligazioni rela tive, se la prestazione in con troversia non ecceda il valore di annue lire duecento. Le controversie sulle imSono .altresì di competcn 72. Il valore della causa si Gl' interessi scaduti, lo spese c i danni anteriori alla doman da giudiziale si sommano col capitale per il calcolo del va lore.'' *4 } ■ SEZIONE I. .Della comjyetenza per nialcrin o valore. ' E anche controversia d’imposta, esclusa dalla competenza del ìretoro. quella in cui si chiedo dall’esattore un risarcimento di danni )or illegittimo ed abusivo procedimento per l’esecuzione fiscale {Case, {orna, G novembre ’84, Ordii c. Nuvoloni), L„ ’85, I, 32G, come no delle (juali non ccced.a lire salvo la competenz.a stabilJfcoi,o sottratte anche lo controversie sullo imposto comunali Aìtti'enta.* nell’ articolo precedente.* gl gennaio ’S", Zoli c. Rocco). - L , ’87. II, 270. - Invece, esComune di Roma c. Boni o Rinaiai, L., ’88, I, 253). — Nò la « q«est’ escliisiono giustificata da un’ esigenza di pubblico intesollevare por la prima volta in Cassazione so gli atti della cavQ®*'’® Stato, non può non cessare in materia di danno non somministrano gli elementi necessari per ritenere che la esattore, che no sia il solo responsabile (Cciss. Roma, 6 giugno ’87, Roggero c. Pregno). — L., '88, I, 863. Por qnistioni d’imposta nou si può dedurre l’incompetenza del ii'ctoro in Cassazione se, non dedotto in .appello, la sentenza dello tosso pretore passò, per questo capo, in giudicato (Ca«s. Dowm, 70. Sono di competenzadei I conciliatori tutte le azioni per- 1 pretori tutte le azioni, civili sonali, civili o eommerciali, re- commerciali, il cui valore q lative a beni mobili, il valore ecceda lire millccinquecen' li; ^ ' r \ versìa fu giudicata da un magistrato iucompelcnto [Caes. Tori 25 settembre ’83, Buffa c. Mezzano). — D., '84, I, 119. ‘ La competenza territoriale stabilita dall’art. 872 Cod. di co» ò prorogabile a volontà dello parti, lo quali possono nella polii— _ „ . . dì carico stabilire che le domande d’indennizzo al confronto del '87, Barbara c, Giannetta o De Majo). — L„ ’8S, I, 41G. È materia tributaria, c quindi sottratta alla competenza del ^^retoro. quella che rifletto il monopolio doi tabacchi (Case. Roma, >r^2 gennaio ’8S, Finanza c. Maiorano). — L., '88, I, 4G9. ● - Ed anche dalla contestazione della lite (One». Roma, 29 luelio ’Só, Comune di Amaseno o. Colonna). — Z.,’85, li, 397. — Però, i^lopo che il convenuto ha eccepito l’incompetenza, l’attore non può jstriugere la domanda originaria, sulla quale va dctcrmiiiata la com- ●ctenza (Casa. Torino, G settembre ’82, Movosini c. Civolli). — £., ’83, , 199. — L’eccezione iiilluisco sulla competenza quando si unifica con tt domanda dell’attore in guisa da formaro una qiiistione unica Coaa. Napoli, 1® dicombro ’82, Tostiui c. Chiero). — L., ’83. il, 595. Quando la domanda è diretta a fare aiiiiullaro un atto fraudoento, il valore della domanda non si desumo dal valore della 'iellata in frodo, ma dall’ammontare del credito che si vuol tutelare fino a concorrenza del quale si vuol fare annullare quell’alien.aiouc (('«*«. Firenze, 2 febbraio ’88, Bagni c. Zadra). — L., '88.1, 442. ’ I danni cLicsti gcnoricamonto, corno conseguenza dell’ accoglikonto di una domanda principale, non si calcolano con quest’ultima br dotorminaro il valore della causa (6’a«s. Firenze, 21 dicembre ’S2, .jlvcstri c. Zcnarolla), L., ’83, I, 478; ma in generalo la domanda toro siano portate alla conoscenza del magistrato del compartinn marittimo cui appartiene il piroscafo sul quale si spedisce la (C(i8«. Firenze, 7 gìuguo ’SG, Società navigaziono italiana -c Di fratelli Millio). — L., '86, II, 80. .* Quantunque inferiore a lire trenta, sfugge alla compotena concili.atore, perchè reale, raziono pel pagamento dì non contributo nello speso di spurgo di una roggia, quanto volto no: fondata sopra un’obbligazione contrattualo, ma sulla qualità del. venuto di proprietario o utente della roggia {Case. 2'orino, ~ Ji bro ’82, Borolio c. Magliola).— L., ’83, I, 021. Lo azioni per guasti e danni recati entro 1’ anno a fondi Uf 0 rustici, benché il loro valore non superi lo lii'O trenta, prò escluse dalla competenza del conciliatore {Case. 'Torino 14 tombro ’83, Calcaroiiggì c. Gagliardono). — I,., ’S4, I, 82. * Cessa la competenza del pretore a statuire sulla dom.rud risoluzione d’affitto, quando si opponga dal convomilo il titolo; dotto dall'attore non contenere una locazione, ma mutuo pj-rno zio di valore eccedente lire 1500 {Case. Napoli, 6 maggio ’3o, & c. Storti, '83, 1, 232; o Case, Firenze, C febbraio ’8q^ c. Rossi, L.. ’80, I, 680). ^ m vsono cosa V V J r Er <
● >» 27' DEL REGNO D'ITALIA. 26 CODICE DI PROCEDURA CIVILE stesso titolo; se dipendano i titoli distinti, si ha rjgiiaràd valore di ciascuno preso soj ratamente.'' ^ 74. Quando più personcci dano in un medesimo giudi da uno o più obbligati ilpn! mento della loro parte ili credito, il valore della causi deterniiiia dallasommatota! 75. Nelle controversie per iequestroopignoramento ilva- ciascuno dei crediti controoro delia causa si determina: versi e concorrenti, se si con io dal credito per cui si prò- tenda sulla distribuzione del ’.cde a questi atti, se si eonten- prezzo. _ la intorno al diritto del seqnedrante o pignorante, o intorno prestazione di rendita perpeille forme della procedura ; 2" dal valore degli oggetti , qualunque denominazione, il introversi se un terzo pre- ' valore si desume dalla somma ;enda rivendicare in tutto o in . capitale espressa nell’ atto jarte le cose pignorate o se- della costituzione, se il titolo por la condanna ai danni senza detorminazione di. somma, doro^m^estrate ● ' sia controverso.’ tenersi superiore alle lire 1500 {Oorte ajyp. .tacoiifi, 22 luglio ’7C, P;!»__ consumo di Iesi c. Coppari). Enee, di, G. SXYIfl, li, pag. da questa sola si dotcrniina il valore della La sentenza del pretore, con cui si condanna ai danni in (Ccm. Napoli, 17 luglio ’85. Calabreso c. Cavolla). - X., ’85, da liquidarsi in sede separata, non induco la necessità cliolaliòj 707 dazione debba restringersi entro i limiti delLa competenza pretorili ’ rdi attori possono proporre con unico libello le relative domande Però, volendosi domandare una somma superioro allo lire ISOO.bl^ondatc sopra titoli propri c distinti, quando ciascun credito dipende gnerà adiro il tribunale (Corfa op/j. Cajrfiari, 11 settembre'86, 3Ic: uno stesso atto eseguito nell’iuteresée comune dei convenuti, Cnuo c. Ledda). — X., ’86, li, G68. gg. anpn divisione del loro patrimonio (Chik. Firenze, 81 dicemNel giudizio si pagamento d’interessi, opponendosi latotale lilre'83. Benvenuti c. Falciani), L..’84, 1.442; ma so trattasi di titoli .azione del debito, gl’interessi domandati si debbono cumulare credilo diversi o distinti, quantunque contro lo stesso debitore, capitale por deterraioarc la competenza {Casa, lioma, lo marzo *^ì debbono istituire tanti giudizi quanti sono i titoli e lo persone Paudollt c. Piccoli). — i., ’87, I, 150. «juì creditori [Casa. Homa, 24 giugno ’87, Sadocebi c. Forlaui). — * Questa disposiziouo implica, elio quando si domanda >37, n, GS6. , «siduo di una maggioro obbligazione, il valore della causa si des^^ ‘ So, in questo giudizio di rivendicazione, il creditore pignorante all importare del residuo domandato, anche qu.ando cada in coni Appone un’eccezione che, da sè sola, eccederebbe i limiti delia com- -veisìa 1 intera ^obbligazione {Caae. Firenze, 2 maggio ’S7, Sione c.";3|)otenza del giudice adito, questi è competente anche a conoscere di izzo). X., 87, II, 764. làalo eccezione {Casa, Firenze, 26 febbraio '84, Cantini c. Bagaui).— L unicità del titolo vale a giustìficaro l’introduziono, d.a prjx ’84 I 588. di più attori, del giudizio con unico libello {Ooaa. iVopo?*, 20 dìtó’ ' ' bro '84, Foitovìo romaue c. Di Domenico). — L„ ’85i I, 4H. v.M colo seguente. La parola titolo non si riferisco al documento, ma alla al Topportn giuridico, da cui unsco l’aziono. Quindi saroùbo tento il tribunale a giudicare di chirografi per una somma eccedente in coiiijilesso la S® dal valore separato di Quando si domandi una som ma clic sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dall’obbli gazione intera, se questa è con troversa.’ 73. Quando i capi dì do manda siano più, si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo 76. Nelle controversie per tua, temporanea, 0 vitalizia, di A Il terzo, cho ha la proprietà, od altro diritto reale, sui mobili [lignoiati, può rivendicarli con opposizione alla vendita, finche questa lon sia compiuta; ma non ha interesse a chiedere la nullità del uguoramonto ; 0 so ciò fa, il valore della causa devo determinarsi lon già con lo uormo di questo u® 2, ma con quelle del n® 1 di .uesto stesso articolo fC’ass. F’iVcnze, 9 aprile’83, Campagnano c. Cat- , . , , ^ Cf'mpetW'aueo). — ’S3, I, 802. ÌJtur'^'caa'' 26^ ” febbraio ’85, Locateili c. Jiazzonl^ Trattandosi poi di pignoramento presso terzi, se non si tratti lur. ca«., .0, , _ . ., i.. . «'Oi casi tassativamente espressi in quest’articolo, 0 si tratti del- . P®''"’®**'' S'iidizi collettivi quando identica sia la g n,ono del credito pignorato, si devono, secondo i casi, giuridica da risolvere, sebbene manchi tra gli etton comunanzaà*;ppUc.are gli articoli 614 0 G16 {Caaa. Torino, 31 dicembro ’85, Cateiessi ,e<,rie «/,/). .1/1/-UO. 4 agosto’82, Crespi c-Taroo'. i.,’83,1. C^amatti i?i,)a„ze). — X., '86, I, 625. ,rf. Aapoli, 1- ei'iile ’86. Ercole c. Comuuo di Napoli, X., j , jj prediale è sempre sottratto alla competd. Itali e, . , llognouo e. Galò-Secon i, ’8i, il. ■{ ●'^enza del conciiiatoro, essendo un diritto essenzialmento reale. CuiiQuaudo iJ titolo e unico, ma riguarda più intoress.ati, cd cnuM co mutuo stipulato con tre dis un uno ^ À
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