Diritto delle pandette vol.3 tomo 1 1904

II I I ● Dolt. BEKNARü^rlNÓSCHEIU i ò:\ . IMiliMA 'ri>vfimÓML ITALIANA Edilori. íalln siillTillima Kdizioiir ledosca Aiilo^l^ %■/ IIA /: sola rfliisoiilila ilall' III.I AVVOEATI íirof. CAUIiO FADDA / ileUTiiiversità .11 Naiioli e Prof. IMOLO EMÍLIO KENSA (ioiriJiiivi;rsilü 'li fienova ;\iTÍccliita dai tradiiUori di nole c riíerimenli al Dirido llaliauo vigenle VoLUAíE Terzo 1'aute !'iuma TOKINO UNI ONE T1POG K AF ICO - El) 1TRiCE TORINESE ROAIA PALERArO XAPOI AIÍEAXO .T

^qoJÇ LIBRO SESTO IL DIRITTO EREDITARIO* V- 3 t.í 4^ CAPITOLO I. GENKRALITÀ I. CoDcetto dei diritto ereditario. § 5^27. Colla morte deiruomo vengono meno i suoi rapporti di famiglia, e con essi si estinguono i dirilti e le obbligazioni clie iie dipendono (I § 41). Invece colla morte dell’uomo Proprietà Lktterahia (*) Fra le esposizioni di tuUo il diritto ereditario,sono parlicolarmente da rilevare (juelle inlraprese nei teinpi recenti da ICõppen e da Schirmer, le quali però sono enlrambe non íinile. Del libro di Küppen {Sistema dd diritto ereditario romano odierno [System des lieutigen rümischen Erbrechls]) sono ● apparsG due dispenso negli anni 1S02 e 1864-, di quello di Schirmer (il/c(/íiín?e dei dir. ereditario romano) è apparsa la prima parte nel 1SÜ3. Invece piü breve esposizionc dei diritto Kòppen attualniente iia cominciala una ereditario sotto il titolo Trattuto dei diritto ereditario romano odierno[Lehrbuch des heutig. etc.], dei quale sul linire delbeslate dei 1S86 è apparsa la prima 3“ ed ultima 1895], — Del pari non finiti sono i segiienti due scritti: Mayer, La teoria dei diritto ereditario sccondo il diritto romano odierno [die Lehre von dem Erbrecht nach dem heutig. r. R.], 1" parle 1840(contiene soUanto la teoria delia successione erediiaria universale; lelaborazione delia teoria dei legati fu piü lardi inlrapresa da Mayer sotto parlicolare inlilolazione, ma anclie di essa è apparsa soltanto una disjien^a nel 1854). Beckhaus, Lincamenti fondamenUdi dei diritto ereditario comtuie [Grundzüge des gemeinen Erbrechts], 1“ parte 1861 (contiene Ia lenria delia vocazione aireredilà). — Incompleta è anebe l'opera di Hunger, 11 diritto ereditario [das Erbrecht],1834, la quale contiene soltanto la teoria delia alPeredità e delPncquisto di essa, ma non ha neppure voluto esporre dí piü. — Una esposizione completa dei diritto ereditario è conlenuta nei seguenti scritti: v. Haritzsch, II diritto ereditario aecoudo * parle [2'‘ parle 1888 vocazione 1 WisDscíiEiD — Vol. ITI, Parte t''

3 l’eredità § 027-528. 0 in una pluralità cValtre persone. Le regole giuridiche, secondo le quali ha luogo questo trapasso, costiluiscono il diritto eieditario. § 527. non si estinguono, meno cerle eccezioni‘, i rapporti di diritto patrimoniale, ai quali partecipava come titolare o come obbligato; essi trapassano anzi in un’altra persona 2 CONXETTO DEL DiniTTO EUEÜITARIO II. Vereâità. diritti romano ed odierno,irallaio sulle í/-acc<-i» Haubold, 1827. Verinír. Diritto ereditario romano nella í?«a evolnzione storicu c do>jmatica [rümischo.'» Erbrecht in hislorischer und dogmaÜscher Entwickelung], 18ül. Tewes, Sistema dei diritto ereditario secondo il diritto dcmico. 186l*. ISük Non mirano a scopi dogmatici le seguenti opere: di Dahvigk, Saggio d'una esposizione filosofico-giuridica dei diritto ereditario colla scorta dei diritto romano, delle nuove legislazioni e di divcrsi slatuti territoriah, con romano odierno. Per uso aceaproposte di legge[Versuch einer philosophisch =jurislischen Dar- § 528. La suprema di queste regole giuridiche è, che per la morte delbuomo il suo patrimônio non perde Tunità, che fin allora aveva avuto nella persona di lui, che esso trapassa come tale unità, e che quindi il nuovo acquirente entra nei rapporti giuridici dei defunto nella loro qualità di parti costitutive di questa unità, non in ogni singolo come singolo'. Espresso piü brevemente: la successione nei rapporti giuridici dei defunto è una successione universale (I § 64 Num. 2)^ Ma per patrimônio qui non si deve intendere semplicemente il patrimônio attivo; dei palrimonio, che dal defunto trapassa nel nuovo acquirente, fanno parte alia stessa maniera anclie i debiti, per modo che il nuovo acquirente sopporta i debiti indipendentemente da che essi sieno o no coperti dal patrimônio attivo^ stcllung des ErbrechU nach Anleilung des romischen Rechts, neuer Geselzgebungeti und raehrerLandesstaluten,mit Gesetzesvorschlügen],3 vol.1820-1822. U<ans, 11 dirUto ereditario nella evoluzione ddla storia universale. 2<> volume: nd,nUoereã,tarío rom<mo uetla sua poshiouc rhpcUo a ,,udlo anteriore eu íueUopostromauo [das Erbrecht in welt-geschidülicher Entwickelung.2Ban.l: das rom.sche Erbrecht in seiner Slellung 2u vor-und nachrOmischen]. I82r,. ir ™"'““‘mnnanico uclla evoluaionc historisdrnhT V rOmisclien und germanischen Erbrechts in d d Sic i f = Entwickelnng] (anche come 2» vol. dei.Sisteuu, F mnrs 'n ;‘‘f/T ed, 1881. nebst Motiven] lS7(j % deutschen Beichsgeselzes über das Erbrecht P- t)39 sg„ V Scheeí. 1S70 ancora specialmente accenliTré che 1’esn ~ di Unger nel 6“ volume dei suo < ereditario auslriaco (1864)secondo il pre^^evole cn-hi dir.privato generale austríaco » considerazione anche” il diriu* * questo scrittore, tiene nella massiina Vangerow nel suo 2® volume traU^T’i manuale delle pandette di dilezione ed estensione. Gfr pur h r ereditario con particolare preglosse al Diritto territoriale llLíj, ereditario prussiano ^'^^^^etrdo alie moderne legislazioni \P ^^ise romana e germânica, con meinen Landrecht, auf rõmischer n ^^^brecht in Glossen zum Allgechtigung der neueren Gesetzgebuntrenl^r"^?°f Gfundlage, unter BerücksiCommenlo al códice civile üusíWrL oo Pfaff ed Hofmann, [Excurse] 2® vol. 1-3 fascicolo 1S7S-i4a ° 1S77-1883. Inoltre Digressioni trattati di pandette, sono citati qui c . ^ di Unger, come pure i dei loro aulore. Delia seconda edizionp^-V'^ solamente col nome laprima parte dei terzo volume coniJ* traltato di Brinz è apparsa 1886. [Dal sopra menzionato c SistP», e le « successioni universali » nel devedisUnguersi ^ < Sistema de^t" stainpaLo solo come riproduzione di (1) V.§ 6O0 nota 5. ● ^ omano odierno > di Kõppen ^red. odierno in forma di mano.scritlo. programma *r Wlirzburg 1867]. (1) II nuovo acquirente subentra nei singoli elementi dei palrimonio « per §528. universitatem » (Gai. II. 97-99,§6 I. per qiias pers. 2. 9, 1. 1 § 1 D. de fundo dot. 23. õ, 1. 1 § 13 D. quod leg. 43. 3). Ciò che il morto lascia è una « univer' sitas » (1. 208 D. de V. S. ÕO. 16), un « iuris nomen » (1. 119 cod., 1. 178 § 1 eod.), < iuris intellecticm habet > (1. 50 pr. D. de H.P. õ. 3). V. pure 1. 24 D. de V. S. 50. 16 (1. 62 D. de R.I. 50. 17), 1.3§ 1 D.de cxc. rei vend. et trad. 21.3, I. 3 pr. § 1 U. de B.P. 37. 1, 1. 24 § 1 D. de damno inf. 39. 2, 1. 9 edendo 2. 1.3, 1. 37 D. de A.v.O. II. 29. 2. (2) LMdea delia .successione creditaria universale è peculiare al diritto romano; il diritto tedesco non la conosce. V. i trattati dei diritto privalo tedesco di Beseler § 149(4® ediz. § 136), Gerber § 248. 249. La sua base è senza dubbio puramente pratica, non una < necessita metafísica », bensi il riguardo < anzitutto ai creditori celesti, e poi però anche a quelli terreni » (Brinz 1* ediz. p. 660). V. pure Bruns nella Enciclop. di v. Holtzendorff I p. 363 (427. 454. 510). Gfr. nota 3 e 5. (3) L. 119 D. de V. S. 50. 16. « Hereditatis appelluíio sine duhio continet etiiim ãumnosam hereditatem ». L. S pr. D. de A. v. O. //. 29. 2, 1. 28 D.efereô. 1 D. de 5527.

4 l’eredità 5 § 528. La designazione técnica per questo successore universale d’un defunto è erede; il patrimônio, che dal defunto trapassa in lui, è 1’eredità\ Dal concetto delia successione universale ereditaria si l’eredità § 528. desume direttamente la massiraa, che nel caso d’una pluralilà d’eredi,le quote dei singoli non possono esserealtro, che parti aritmeliche (frazioni)^ II concetto, che nel patrimônio e col patrimônio dei defunto trapassi nelTerede la personalità giuridica patrimoniale di lui'^, non è da approvare'. auct. iud. 4-2. õ. Invero Giusliniano ha ●(§ 606). Grfmm'edTr?°"‘ Erhschaft cfr. il dizionario di poco meno che abolila quesla massima eapressioni,aiiL:Z:t““;^"'^ § 7 I. de her. ^ual. 2. 19: . JZT ‘ " W pro dominis appellubant » s. Cfr. inollreHaschke, — < Hereditas » design Terede come tale (õ) L’erede non riceve necessariamente tutto il palrimonio, ma egli riceve necessariamente II patrimônio come tutto. II rapporto giuridico in caso di coeredità è analogo a quello delia comproprietà (I § 169 a), salvochè la cosa coinune qui è incorpurale, là è corporale (I § 42 nota 6). — In caso di pluralità d*eredi si dividono quindi fra loro in frazioni anche i debili dei defunto. Se il palrimonio dei defunto non Irapassasse per successione universale, la quota di debiti per ogni acquirente dovrebbe anzitutto determinarsi mediante valutazione di ciò che gli è pervenuto. (6) Cosi specialmente Puclita § 446. 447 e corrispondenti Lezioni, anche Mus. Rcn. III p. 802-30Õ; inollre, fra gli altri, Jhering, Dissertazioni Nr. 3, V. Scheurl, Contributi Nr. 1, Arudts § 464 not. 1 §521 not. 3 (questo però senza speciale energia), Keller § 456 in pr. ed in f. (il quale scrittore però non parla delia personalità « giuridico-palrimoniale >, ma delia perso nalità « economica » di chi lascia Teredità), Vering p. 65 sg., Neuner, La « Hcredis institidio ex re certa » § 1. Essenza e specie dd rapporti di dir. 2>i'h\ § 13 (specialmente p. 91). Cfr. pure Pfaff ed Hofmann, Commenío al coã. atistr. II p. 6 sg. Nei particolari questo concetto si trova elaborato ancora diversa mente: e specialmente si mostra un contrapposto in ciò, che o Ia personalità di diritto palrimoniale di chi lascia reredítà vien pensala anche come sopravvivente nelPerede, o che essa vien semplicemente sfruttata, per far passare il palrimonio aU’erede, e viene abbandonata, lostochè essa ha prestato questo servizio. Quesfultimo è il concetto di Jhering; delia prima opinione sono Puchta, Scheurl ed Arndts, ed invero i due primi menzionati si raffigurano ad un tempo la personalità giuridico-palrimoniale delPereditando, trapassata nelPerede, come oggetto dei diritto delPerede, il che poi invero Arndts dichiara un eccesso. Contro Pindicato concetto si sono dichiarati fra gli altri Windscheid, Rivista crit. 1 p. 194 sg., Brinz 1* ediz. p. 667 sg. 2® ediz. III p. 3, Kôppen, Veredilà p. 96 sg. e Sistema p. 234 sg., Unger § 2 nota 7, Br u ns nella Enciclop. di v. Holtzendorff 2* ediz. I p. 442 sg. (cfr. 4" ediz. p. 512). Jhering e Scheurl Phanno posleriormente abbandonata; V. il primo negli .,4«h. per la dogm. X p. 408 sg., il secondo nel suo Trattato delle Istitmioni % 45. 183. — Quale sia la vera opinione di Northoff, Rivista pel d. e per la proc. civ. N. S. XX p. 391 sg., è difficile a dire: in ogni caso si può tralasciar di leggere quesía disserlazione (cfr. pure Unger § 2 not. 9). (7) Concepire la personalità giuridico-palrimoniale di chi lascia Peredità vOme sopravvivente,vuol dire: concepire chi lascia Peredità come sopravvivente . Fesius s. v. enauo jjcr la Giurispr. VI p. 271 nota 23. anche 1 essere erede, la posizione giuridica, che - In senso strelto (e p^prTone? ® riscono soltanto alli «juppoc ● ® ®spressioni Jieres ed hereditas si rife- ■nota 10. Eriangen 1879. specialrneme p ^^54 L non n soggettivo abbracci 'inrhA u ^ hereditas nel senso <lebiti come tale nella nei debiti; IVícrcs risponderebbe dei costituliva, ma un onere delia 1 ^ ^ debiti; i debiti non sarebbero parte p ^hereditas i erchè egli nella hereditas abbir" h ^ risponderebbe dei debiti non positiva delle 12 lavole (1 oa p ^ ^ debiti, ma in forza d’una disposizioue 8. 35 [36]). Su ciò è da tf ^ 16, 1. 1 G. dubbio,clie il diritto romano non hf'"Tf segue. Non può sottoslare a logica, per avventura cosi: 1’erede r‘ ^ alPerede idebiti per sottigliezza sono contenuti anche i dehin ● palrimonio lasciato, nel palrimonio ^ispelto alla menzionata di tl? * debiti. D’altra parte astraendo dalPindagare se essa avpcf * delle 12 tavole, anche se non mplicemente la divisione aJ per oggetto il trapasso e non sara stata diversa da quanto ac pluralità d’eredi, la cosa 0 e 12 tavole: questa disposizione^^ simili disposizioni gih vigenlP pf di nuovo, ma diede Sia di CIÒ, colla massima sanzionala dáll "ella consuetudine. Checclié conDess, .nseparabilmerne col patrim ' ■ slati in ogni caso e con esso per la disci' esi^nazione, noi usiamo per essa Tesnrp .^^ questa unità abbisogniamo d’una Romani abbiano usata nella sles^a man! (eredità). Se anche i è da concedere. che indica direltanient.f delia quale ivamente indifTerente, ma una queslione^l ò una questione relafronte a passi quali 1. 119 ^ V ^ negativa è difHcile D. ãe reh. auct. iud. 42. 5, 1. I-3 p, ' ’ ‘-^^1 § I D. de I. D. 23. 3, I- 28 cru. trim, XXIÍ p. 251 sg. 37. 1. Cfr. anche Pernice

7 VOCAZIONE ALL^EREDITÀ § 529. 6 VOCAZIONE ALL’eREDITÀ § 529. vengono dalla legge chiamate all’eredilà sebbene vi chiamala,che le esclude,fatta dal testalore. Quindi €sse sia una la CHIAMATA all’eredità o è una chiamata mediante la VOLONTÀ Dl CHI LASCIA l’eREDITÀ, O SENZA QUESTA VOLONTÀ, III. Vocazione all'eredità. Õ29. 'i o CONTRO QUESTA VOLONTÀ . La statuizione dei testatore, colla quale egli si nomina un erede, si dice testamento. Secondo il diritto odierno un erede può anche per via di contralto", di un contratto succEssoRio^, venir chiamato alPeredità*. Per la domanda: a chi il patrimônio d’un morto trapassa? e in prima linea decisiva la disposizione nella debita mamera adottata da lui quando era in vita. Soltanto in mancanza d’una tale disposizione si fa luogo a chiamata per parte delia legge (disposizione dei diritto). Salvochè soltanto a favore di certe persone si inverte il rapporto; (1) Come noi parliamo di chiamare (bentfen), cosi le fonti parlano di vocare. §529. Lcx vocat, o vocatiir altquis per legem, lege, exsciiatus consulto, ex constitutione, V. p. es. Gai. 1. 165. II. 35. 167. 169. III. 36, 1.6 D. de suis 38. 16, 1. 3 D.de H. P. 5. 3,1.2 § 14 D.aã SC. Tert. 38. \l\praetor,proconsul rocat, p. es. 1. 1 § 7 D. dc coniuíig. 37. 8, 1. 1 §5 D.si tab. tcst. nullae 38.6, 1. 2 D.tinde cogn.38.8, j. 26 G.fam. ere. 3. 36; testator vocat, 1. 65[63]§ 7 D.ad SC. Treb. 36.1,1.88 §6 D. rfc leg. II*» 31; suhstitutio vocat, Gai. II. I8I, ma anche subsiüutus vocattir J. 19 pr. D.de iniusto 28. 3. È chiaro, e nelIa frase menzionata in ultimo apparisce immedialamente,che in fondo ogni chiamala è legale; la chiamala per parte di chi lascia Teredilà ha valore giuridico solamenle in quanto essa viene riconosciuta dalla legge (diritto), in quanto la legge (diritto) se la appropria; la c. d. chiamala legale è una chiamala direllamenle legale,la chiamata per parte di chi lascia Teredità è indiretlamenle legale. Qui campeggia la stessa inesaltezza delTuso dei linguaggio, come neU’acquisto dei diritto in genere (I §68 nota 1). V.pure l. 130 D. dc V. S.50. 16. « Lege obvemre hereditatem iion ímproprie quis dixerit eteam,quae ex testamento defertur, quia lege XIItahularuin testamentariae hereditates confirmantur ». Cfr. F. Behr, La teoria delle cause di successione nel diritto ereditario Giuslin.[die Lehre von den Succes* sionsgründen in Justin. Erbrechl],Diss. inaug. di Friburgo 1881. B rinz 2* ed. nel rapporto giuridico-patrimoniale e ppRnii' r ● ● viventp mpnira ® cgli conccpirsi como soprav* è7n ^ palrimonio non soceetlo ● nerrhè nn» a x al quale e.sso Irapassa, un nuovo pefmernurde oT- ^ perchè stionè generat d,i ^°^eeUo,si viene alia querinviare a ciò che s’è^So*^d°i soggelto, per la quale è da può quindi tutto al piü essere se^ner ^ questione lascia l’eredilà in cui IVr^Ho’ ^i, tempo posleriore alia morte di chi reredità non debba pen^^arsi com ^ la personalità di chi lascia 2) Una dimostrazi^e siffido e ^ ciò, che nella Nov 48 pr Ia ma ' respinto non sta neppure in -one di chi lascia rercai^ll a?' ! dichiarazione, è portata a talp stessa come sua própria costituisce in certa maniera jin espressione, da dire che l’erede legibusT.Z TV"''''^ (- * íra„s»»-«,-í Leãitatem ^^redis et eiua qui di due legalari nominati insieme (ünger § 2 not. 9), colla nnail * pcrsonaepoteatatc funguntur* HUdie ^a confr J onlata ' nota 4).-3)Nella L 62 ^ 23 a 1.59 D. de F. 1. 50. 17: cwiHs fuit ãefunclus, constat » (§605 - e nella 1 .o non è contenuto alcun altro nazione non è un divieto di re mil. 49, 16, . 1 § 1 D. rfc fundo âot. un divieto d’alie* ev.su questo punto^ III § 366 nota 1. (2) Secondo il diritto romano qualsiasi chiamala contrattuale d’un erede non era valida, ai Romani appariva come in urto ai buoni costumi il vincolarsi relativamente al disporre di ciò cbe si sarebbe lascialo morendo. L. 15. 19 C. de pact. 2. 3, 1. 34 [33] C. de transact. 2.4, 1.5 C. de ;jacf. conv. 5. 14. V. 1. 61 D. de V. O.45. 1. L’odierna validità delia vocazione contrattuale diritto consueludinario ledesco generale, che si è pure delEerede si fonda sopra un h’ ^ ® ^ ^ Kõppen, Vereãità §22, Schirmer „ liivista crit.l p. 198, 4} Su allri argomenti,che si son faiti t, i Un ger § 40 not. 7. — B rinz 1- ediz. p, 669 l Windscheid op. cit. p. 197, trimoíiiale comune ãclla famiglia I p 117"^. ^^nndry, 11 diritto pahnea successio in locum «mrí«í, e soltanto i palrimonio. « Ueredem eiusãem erede sarebbe in prima :n seconda linea successione nel formato in base ad un anteriore pensíero giuridico ledesco, di fronte al dirilto ricevuto nella forma dei diritto dei giurisli. V, le cilazioni nella nota romano seguente. due diverse cause di chia- (3) Testamento e contralto successono non mata, ma due forme fenomeniche d’una medesima causa di chiamata. II testa mento è unilaterale e quindi chiamala liberamenle revocabile per parle di chi lascia reredità, il contralto ereditario è chiamata convenzionale e quindi irresono

I 8 § 529. iKTESTATo^, Terccle chiamato dalla leggé contro la disposizione dei testatore si chiama erede necessário®. VOCAZIONE ALL’eRED1TA 9 VOCAZIONE ALL’eREÜITÀ § 529. L erede chiamato dalla legge in mancanza d’una disposizione di chi lascia Teredità si chiama EREDE LEGITTIMO O islituzione testamentaria (p. es. contralto ereilitario con forma testamontaria in caso di minore età di chi lascia l'eredilà), ristituzione contratluale d’erede può %'enir manlenuta salda come unilaterale; con ciò non si oltrepassano i limiti delia conversione lecita (I §S2 Num.õ). — Letleratura dei contralto ere* ditario, oltre al cilato scritto di Harlmann: Hassc, Aí»<s. JÍch. II p. 149 sg. 300 sg. III p. 1 sg. (1S2S. 1829). Beseler, Ln teoria dei contratti ereditari [die Lelire von den Erbvertrilgen], 2 vol. 1834. 1837. 1840. Buddeus nel Dh. G. IV p. 27-48(1843). Dieck,Enciclopédia di Ersche Gruher XL p. 394431 (1841). Gerber § 257-2G4,Beseler g 141-145(S^ed. g 136-140), Stobbe V § 310-314, Rolh, D,civile bavar. III g 330-33G. Kõppen,Sistema j). 285288, Brinz 1* ediz.§ 189, 2» ediz. III § 380, Unger § 26. (4) Si deve distinguere dal contralto ereditario il contralto sulla eredità non ancora devolula d’una persona viva. Questo contralto è invalido secondo ü diritto romano come secondo quello odierno, a meno cbe il terzo avesse dato il suo consenso. L. 29 § 2 D. de don. 39. 5, 1.30 C. de pact. 2.3; cfr. 1. 2 § 2 D. de vnlg. 28. 6; — « improbum esse Julianas existimat eum, qui sollicitus cst de vivi hereditatc *. Hasse (nota 3) II p. 2IS sg., Beseler, Conir. ereditari II. 2 p. 328 sg., Koppen,Sistema g 4 nota 49 Nr.2, Tratt. p. 61, Vangerow II § 396 osserv. Nr. II. Sintenis III g 159 not. 6, Stobbe V p. 296 sg., L. A venarius,LrtcojHpm delVcredità nel dir, ro»ío«o[der Erbschaflskauf im rümischenRecht](LipsiaI877)p.2Gsg. Seuff.,.4rc7í.11.313,VIII. 153,XIIÍ.lÕI, xyiir. 91. XXX. 44. XXXI.249, XXXVII.44(Trib. deirimp., Decis.IV p. 125), [X41. 264], Però è sostenuta anche 1’opinione, che col riconosciniento delia validità dei contralto ereditario Tindicato contralto sia similmenle divenlalo valido, v. p. es. Eichhor n,D. ted. §341, Miilermaier, D.priv.ted. § 453, e conforme ad essa è senlenzialo in Seuff.. Arch. 1.252, XIII. 44, XIV. 216, XX. 51, XXXII. 256. [Dernburg III p. 2.58 vuole che si guardi nel singolo caso se vi sia appunto un’imnioralilà.] Contralto sulla eredità d'un assente: Seuff., Arch. XXXVIII. 37. — È un’altra questione, se col riconoscimenlo delia validità dei contratti ereditari non sia abrogata la massima dei diritto romano,che chi lascia Teredità non possa vincolarsi neppure in via di obbligazione nella liberta di disposizione su ciò cbe lascierà (1. 61 D. de V. O. 45. 1, 1. 4 C. de inut. stip.8. 38 [39]). e tale questione io credo sicuramenle di dover risolvere in senso aíTermalivo. Però anche su questo punto le opínioni divergono. V. Hasse II p.206 sg., Mfihlenbruch, Cont. di Glück XXXVIIÍ p. 209 sg., Beseler, Contr. ereditari II. 2 p. 61 sg. 315 sg., Hartinann p. 116 sg.. Unger §24 not.6, Kdpp en, § 4 nota 49 Nr. I, Trattato p. 62 lett. b, Stobbe V § 302 nota 19-21. Seuff., Arch. IX. 48, XXIII. 121. [5e«í. dd Trih. ãeWlmp. XIX. 232(- Seuff., Arch. XLIII. 277)]. (5) Le fonti conlrappongono alia testamentaria hereditas la intestati hereditaSf la hereditas quae ab inteslato defertur,obrenit. Cfr. p. es. UIp.XXV. 1, Gai. II. 99, §6 1. per quas pers. 2. 9, 1. 39 D. de A. r. O. II. 29. 2. Le espressioni legitimus vocabile per parte di chi lascia reredilà. Questo ed accentualo piú acutamenle, di quanto finora scritto sul contralto ereditario di G. H ditari e punto di vista è stato rilevalo si fosse falto, nel recentissimu artmann [La teoria dei contratti credei testameiüi coUellivi [die Lelire von den Erbverlr.nfen und den geniemsehafllichen TesUmenten], 1860J,però colia franimislione dun elemenlc, ■a quanto m, pare erroneo. Questo erroneo elemento consiste in ciô, clie Hartmann sraerabra il euntratto ereditario in due p.arti costitutive- 1) 1’istiConT;™ -voet lia Lessa, abbia a dWenia ! "> unilaterale. che l'altro conlracnle revoca dfú - a d 7" ™ contr.attuale alia contrattuale si ner I Possibilitá delia revoca delia dichiarazioiie con essa la conlroparte,e che riunendosí c le ereditario.e mi riesce difíiteni d“ p. 2 sg. II punto di par- « sia aequisito súbito un diritln T ^ ereditario al chiamato non giuridica attualesu cosa o peisona-^™^ *’ ^ aequisita una poteslà tratto? Al concetto dei contrattn a ^ T necessário al conceito dei conemessa dalluno venea aíTí^rrr,» , nerente, che Ia dichiarazione di volonlà (I§69,;q„alesianL7l7:‘d; concetto dei contralto, come si è ãa. 1 ^‘chmrazione è indifferente pel perchèessa non dovrebbe poter tend*^"^° ‘●empo riconosciulo, e non si scorge aleuno potrà,se vuole divoni.»r« a ciò, che dopo la mia morte questa dichiarazione, egli erede. Jn posizione giuridica prospeUata « immediato quanto è richiesto’al ciatiafavoredell VII p. 10 fiuanto il designato accetta non gli pu5 pj^ venire infirmala la e consegue con ciò consegue, che appunto tanto « diritto a coslruzione di eontratto. Però si sono pronune Pí7«rf. 501 not. 5) ed TT {Rh. austr. di Haimcrl Ruhwandl nella i?iy. (§26 not. 3). Contro la stessa: §5 notas in f., Kõppen Sis/.,JTÍ 27, Schiriner Beseler § Ul (3‘ediz. §1361 nnt 5 bavar. III § 331 nota 13, Hofmann^r ^ P- 283, Roth, D. chile Delrimanente anche di fronte al conet i IR P- 666 sg. - Hartmann accentua cosi ener^icaniP sostenulo, resta vero ciò, che tanto che Tistituzione d’erede conlenutJ^ conseguenza dei suo; ossia mente alie presupposizioni delia sua valM-i\ eonlratto ereditario relativain massima sia da giudicarsi secondo lè re-, tano; quanto anche che, seil contralto er ^ *s‘Ruzione d’erede testamen* e 1 istituzione d’erede in esso contennia ^ non è valido come contralto, ontenuta corrisponde invece ai requisiti d’una § 257 nota 1, er

10 § 529-530. Una efficace chiamata alFeredità non si verifica prima delia morte di chi lascia Feredità'^, ma essa non si verifica necessariamente súbito colla morte di chi lascia Feredità®. DEVOLÜZIONE ED ACQUJSTO DELL’EBEDITÀ 11 § 530-531. v’ha una eccezione soUanto a favore dei discendenti, che sono stati nella polestà immediata di chi lascia la erediLà^ l’eredità gtagente V. L’eredità giacente*. IV. Devoluzione ed acquisto dell’eredità. 530. Se esiste una efficace vocazione all^eredità in favore di una determinata persona, si dice, che ad essa è deferita, DEVOLDTA Teredità^ Mala devoluzione di regolanon rende ancora il chiamato súbito erede, anzi è soltanto per via di una dichiarazione di volontà emessa dal chiamato, che questi deve di regola acqüistare Tereditàl A questa regola §531. Poichè secondo quanto s’è testè detto può aversi una eredità, senza che per essa esista già un erede\ diventa necessário determinare il rapporto giuridico, nel quale Teredità si trova in queslo frattempo". Per designare Peredità in questo frattempo, si usa Tespressione indicata nel titolol (3) Essi sono secondo la designazione romana necessarii heredes, la quale espressione quindi non può venire scambiat.a colla noslra espressione erede necessário[Nolherbe](§ Ci29 nola G). (*) Savigny, Sistema II §102 (IS40). Muhienbruch, Cont. di Glüch XLIII p. 40-77(1S43). Arndts nel Diz. G. IV p. 2-6 (1S4-3). Jhering, Bissertozhni di diritto romano Nr. 1 (1843). v. Scheurl, Contríbuti alia elahorazione dei diritto romano Nr. 1 (1853). Pagenslecher,Rh.crit. di Heiáelberga I p. 21-36 (1853). Windscheiá,Prospetto crit. I p. 181 sg. (1853). Kuntze, Vobhligazione, ccc. p. 376-384 (1856). Windscheid, Vactio p. 233-238 (1856). Kôppeu, Veredità (1856). Schmidt (d'Ilmenau), La persoualità ãcllo schiavo secondo il diritto romano [die Personlichkeit des Sclaven nach rom. Recht] {Programma acead. 1868) p.41 sg. Jhering, Ann. per la X p.408sg.Í1S71). Pernice,LaòeoíK? I § 358-375(1873). Marcusen, La teoria delia hercãitas iacens nel suo nesso colVantica nsucapio pro heredi (1883).(Su queslo Riv. centrale di letteratnra di LipsiaíSSS p. 1479, Freund, Jiiv. delia fond. Sav. VI p. 280, Pfersche, Riv. crit. frim. XXVII p. 319). Verin g p.65sg.89 sg., Kõp p en,Sistema § 2. Trattato §2, Sch i rm er § 3, Unger § 7, Brinz 1“ ediz. § 154. 155, anche p. 1000 sg. 2“ ediz. Itl §364, Arndts § 465. (1) Perchè súbito colla morte di chi lascia Teredità non è intervenula una |53i. (efficace) chiamata(§ 529 nota 8), o perchè il chiamato non ha ancora aequislala l’eredità(§ 530 nota 2). (2) Secondo rinlitolazione data a questo capilolo,non dovrebbe propriamente parlarsi di ciò in questo luogo; la vera sede di questa teoria sarebbe il sesto capitolo. Però ciò che in essa si deve dire conlribuisce alia illuslrazione dei conceito dell'eredità(§ 548), e con ciò si giustifica questa piccola inesatlezza nella distribuzione. (3) Le fonti dicono: hereditas iacet. L. 1 D.de B.P.fur. 37. 3, 1. 1 pr. D. de , ecc. heres legitima hereditas hanno però nelle fonti anche una particolare relazione alia legge delle dodici lavole, per modo che allora i sui hereães, il cui diritto eredilano nelle dodici tavole era soltanto presupposto. ma non parlicolarmente ai legitimi hereães. Cfr. Schirmer § 5 nota 1- (6) Cfr.§ o'â0 nota 3 e § 575 nola 3. chiamata alia erediU ürima dpll^ ^ v deli ereditando, è ad ogni modo esislenle P ma delia morte di chi lascia 1’eredità,ed anche quanto alia chiamata legale, morte delTv Parenle, già prima delia non ^^edità di coslui. Del resto è una dovetnoto^ <=i^iamata alia eredUà tamente efficace f"" espressamente il contrario, una chiamata immedia- rsTchitr _ 1 . SI e nominato un erede «jnHe pendente. II chiamato aireredhn a /,\ T, . euitá è ancora nel corno malemn delazione d’eredità. Ed invero la usualmente sinônima di chiamata alk eredilà'*T°" espressione coro denti Xc.,; V. anche Kòppe„ sL,' a solamente quando per chiamatt Íl“ T ^ una chiamata efficace(§ 529 nola 7| _ semplicemen Norlhoff, Ann.per U dogm V '' ^^Oatto particolare,eh zione », V. § 597 nota 5 in f espressione « deh plslt ‘ ''“'editos intdligUur, quam 0‘> una condizione ancora S530

13 § 531. Accanto a questo conceito però nelle fonti se ne trova ancora un altro. Come in altri casi per dirilti ed obbligazioni prive di soggetto si è trovato un soggetto in via artificiale, colla personificazione d’una cosa impersonale, cosi è avvenuto anche qui. E poichè non si presentava altro da potersi personiíicare, si è personiíicata Teredità slessa e fu fatta essa stessa soggetto dei suoi propri diritti ed obbligazioni, di quei diritti ed obbligazioni, dei quali essa consta e senza i quali essa non esislerebbe”. In altri termini: si è elevata l’eredità a persona giuridica^^ l’eredità giacente 12 l’eredità giacente § 531. La determinazione in questione può diretiamonte riescire soltanto a ciò, che Teredilà giacente, poichè essa ha perduto il suo padrone anieriore, e non ne ha ancora acquistato uno nuovo, è intanto appunto senza padrone^ ma che con ciò nel resto nulla vien nmtalo nella sua posizione giuridica, e che quindi i diritti e le obbligazioni ad essa pertinenti non perdono nè la loro esislenza’’, loro unità come patrimônio*', e che questo patrimônio conanche la capacita d’ampliarsi mediante dirilti ed obbligazioni che gli si aggiungono ex novo, in quanto la formazione di diritti e d’obbligazioni è possibile, senza che essi nascano per questo concetto nelle fonti è risolutamente sostenulo**. nè la serva una persona fisicaL Effeltivamente c\. 43. 24. 1. 1 § 6 D. <íí? ininv. 47. 10; 1. 20[21] § 1 D. neg.gesf. 3. 5; 1. 9 D. de naut.foen. 22. 2, 1. 77 D de V. O.4õ. 1; 1. 6S § 1 D. dc leg. I" 30. 1. õõ § 1 D. de leg. H» 31,1. 11 § 2 0. de accept. 46.4, I. 29 D. de capt. 49. lõ. (8) V.i frammenti delle Ire note precedenti. — J Ii e ri n g. Ann.perla dogm. X p. 408 sg. non tanto ammelte durante la giacenza deireredilà la persislenza dei dirilti, quanto piuLtosto delia parle passiva dei diritti (cfr. I § 65 nota 9). (9J Si dice delia eredità, clie essa è « domina >, 1. 31 § 1 D. de Ixer. inst. 28.õ, 1. 1 § I D. si is qiiitest. 47. 4; « dominus hahetnr », 1. 13 § 2 D. ad leg. Aq. 9. 2; < pro domino habetur >, 1. 61 pr. D. dc A. E.D.41. 1; « domini loco hubctur », 1. 15 pr. D.de interrog. 11. 1; < dominae locum ohtinet 1. 13 §5 D. quod vi aut cl. 43. 24; < pcrsoncim domini siistinet », 1. 9 C. dep. 4. 34. Si dice inollre, che Teredilà « personac vicefungilur », cioè che essa tiene il luogo d’un individuo umano (I § 49 nota 5), 1. 15 pr. D. dc usurp, 41. 3, 1. 22 D. dc /írftv. 46. 1. (10) Ciò negano Savigny, Kõppen, Brinz nella 1* ediz.,anche Sohm, Jstitiizioni p. 327. 328 (2“ediz. p. 372. 373). Savigny trova invero nel dirillo romano la fmzione, che Teredità rappresenli una persona (od il morto, v. nota 12); ma con ciò essa non sarebbe riconosciula come persona giuridica, e anche quella fmzione sarebbe stabilita semplicemenle per agevolare l'acquislo dello schiavo,e quindi pel dirilto odierno essa non avrebbe piü alcun valore. 11 riferimento delia fmzione limitalo alfacquisto dello schiavo, che certamenle è inesatto,è respinto da Kõ ppen; ma anclie egli trova nellefontisoltanto fespressione dei pensiero.che per 1’eredilà sia possibile 1’acquislo e Ia perdita alla stessa maniera, come per il proprietário (o pel morto) e che essa intanto rappresenli il proprietário(od il morto). Concorda Brinz 1“ ediz. p. 665. 666.Mi pare impossibile, di fronte ai passi allegali nelle note 9 e 12, Irattenersi dal riconoscere, che i Bomani abbiano riguardata Teredità giacente come (certo non essi) chiamianio una persona giuridica. Che Teredilà è una persona giuridica di maniera speciale, una persona giuridica, che non è nulla fuori di ciò ciie essa ha, e che ha, per usare una espressione di Brinz (p. 1000 sg.), soltanto per cuslodire, non per spendere, è palmare. Ma da ciò non segue, che ciò che noi succ. ed. 38, 9, I. 4 § 17 D. fuleic. Uh. 40. 43. 24. Può non õ, 1. 13 § 5 D. quod vi aut cUo>'' essere superlluo 1’osservare, che la suinrlicala espressione eclesca (d,e ruhmde Erbschafl, rereditá quiescenie) non corrisnomlc csatlamonte a quesla espressione delIe fonti. Poichè 1’espressione latina non vuole accentuare 1 merzia dell’ereditá, come se essa coiressero acqui.stata si mcttesse m una particolare azione, ma il concetto,sul qualo mente quello d’uii giacere che si potrebbero essa si fonda, è semplicesenza essere raccolla.Però neppure allre espressionif acnuistata > ,1^ t '^sare sono scevre di biasimo. Vespressione * eredità non 3r Tuó1? ‘ T“u‘° soltanto racquislo, ZlerrTbe a d 7 l’'=spressione.eredità priva d'erede ● (4) Cfr 1 1 nr n7 w Lzir. 1. 1 pr. D. de succ. ed. 38. 9: — domhto diutins iucerent >,e v. la nota seguente adleq.A(,.^. <i 1 O n .7. ./ . ^'^ P^- -R. 1. 8], 1. 13 § 2 D- § 5 D. quod vi a' ut ciam f6 1’ debitore (1. 11 pr. D. d, pec. cons^ fg 5""^; senza ;■ i -^Hl!rediltr‘"“' 1. d S h 1. -1 [22] D. de neg.gest. 3. 5 Ma fuori dei dirilto (I. 36 D. de stip. sero 45 V universo hereãitatis iure continetur i Aoi non venirono n.eno (1. U pr.tt 7‘ íuta est >, 1. 10 D. xit leg. 36. 3: — « ^ ‘ . / ‘ 2)ecunia consU- (G) L. 36 D. de siip. serv. 45. 3(nola 51 ● (7) L. 20 § 3 D. de H.P. 5. 3;- lLedi77“'^“ ’● . . L. 178 § 1 D. rfc F. s. 50 IG 1 3 s'r n 1.40 D. dc 41.3; 1.13 § 2 D. adi,,. * ne honu hereditária vacua sh>‘^ senza creditore; cfr. pure non perciò sono le cose ereditarie nutionem >

15 § 531. L’eREDITX GlACENTE § 531 Al sin qui detto deve ancora aggiungersi quanto segue. 1. Quando nella costituzione di rapporti giuridici riguardaníi Teredità vengono in questione qualità delia persona acquirente, che presuppongono una personalità umana; si deve allora semplicemente starsene a ciò, che 1’eredità non possa punto avere tali qualità, o si deve mirare alia per sona di chi ha lasciata Teredità, o viceversa a quella dei chiamato alFeredità? II diritto romano si è deciso nel senso che debba porsi mente alia persona di chi ha lasciata 1’eredità”. Ciò si esprime cosi: Teredità rappresenta, raffigura il defunto 14 L EREDITA GlACENTE 2. Mediante Tacquisto delTeredità, ii chiamato diventa giuridico deireredità o dei defunto? Al diritto successore romano non è apparso naturale, che herede avesse ad acquistare 1’eredità dalle mani dell’eredità stessa, e quindi lo dichiara successore giuridico dei defunto e non delia eredità. Ma con ciò si trovò costretto a dare alia successione giuridica dell’erede in ordinc al tempo una posizione le specie d’acquisto civili; ma essa neppure oggidi manca affatlo di praticità. Si pensi p. es. a ciò, che in qualche luogo la cilladinanza è ancora condizione deiracquislo delia proprietà fondiarla. V. pure Kõppen, Sistema p. 213. 21S sg. Trattafo p. 50. 51. (12) Hereditas defiincti personam, defuncti vicem, dcfunctipcrsonac vicem sustinet;defunctipersonae vicefungitur;defuncti locum ohtinet. V.i passi citati nella nota precedente.— È assai difíusa l’opinione (Puchta §447 e corrisp., Pagenstecher,Kuntze,Vering, Neun er,E$senza c specie deirapp.di rf/r. priv. p.93.questi dei resto non inLeramenle concordanti,prima apparlenevano a questo novero unche Jhering eScheurl[§528 nota G],v.inoltre Sa v i gny, Sistema I p. 381), che vero soggetlo dei diríLti e delle obbligazioni apparlenenli. ad una eredità giacente, come dell’eredilà stessa, sia la personalità giuridicopatrimoniale dei defunto pensata come sopravvivenle,e si è crédulo di Irovare nelle suindicate espressioni delle fonti una direita attestazione a favore di questo conceito. Assai a torto. In quelle espressioni non si accenna punto alia personalità, e tanto meno a che l’eredità apparlenga alia personalità dei morto; esse vogliono semplicemente dire, che reredilà raffigura il defunto nella sua manifeslazione (persona) corporale. come se egli ancora vivesse, che quindi essa per racquisto dei diritto (aslraendo da eccezioni — < in multis partibus iuris, in plerisque >, I. 61 D. de A. Ji. D.41. 1, 1. 15 D. de usurp.41. 3, pr. I. de stip. serv. 3. 17) è trallata, come egli slesso sarebbe trattato, se non fosse morto. V. pure I. 41 D. de Ji. C. 12. 1 (vv. quodsi stipulatus quoqtie esset cett.), 1. 18 § 2 D. de stip. serv. 45. 3: 1. 3 § 6 D. de neg. gest. 3. 5, 1. 15 pr. D. de in diem add. 18. 2; 1.2 § 18 D.rffi H.v. A. V. 18. 4, 1.1 § 4 D. destip.serv. La ragione ultima, propriamente determinante, di quel concetto è invero 1 opinione, che i diritti e le obbligazioni, tanto come singoli quanto come patri mônio, non polrebbero concepirsi senza soggetlo, e che quindi, dove un soggetto manca, debba crearsene uno mediante una operazione mentale. V. inveco Windscheid, Schirmer, Unger loc. cit., e cfr. pure I § 49 nota 2.(Del resto neppure Schirmer vuol completamenle aJibandonare Tidea delia soprav vivenle personalità dei defunto, v. p.21.22).Una ragione afíatlo nuova si trova in Neuner loc. cit., consistente neiraffermare che già in vita deli uomo il vero soggetlo dei suoi diritti ed obbligazioni non sia tanto egli stesso, quanto piuttosto il suo patrimônio ideale, cioè la sua capacita patrimoniale o la sua personalità giuridico-patrimoniale. V. I § 42 nota 3. non sia una persona giuridica in genere; essa vien pure nella 1. 22 D. fidei. 46. 1 equiparata proprio ai comuni. V. allualmente anche Hrinz nella 2“ ediz.§ 364 [il quale però considera come sustrato delia personificazione non il patrimônio ereditario, ma Ia futura successione ereditaria]. Sul concetto di Sohm V. nota 14 in f. Del resto questa controvérsia è in pratica estre* mamente infeconda. Poichè un diritto per la persona giuridica come tal® V è (I § 58), e che la capacita giuridica deireredità giacente sia avventura da misurarsi secondo le regole delle corporazioni o delle fondazionh non lo aíTerma nessuno,come poi le 1'onli dichiarano espressaniente che la mancanza in essa di personalità umana è la ragione deirincapacità ad avere un usufrutto (1. 26 D, de stip. serv. 45. 3, 1. 1 § 2 D. quando dies tisusfr7.3, 1. 16 § 1 D. quando dies leg. 36. 2), essa appunlo perciò non può avere possesso (— < quae facti est et animi >, 1. 1 § 15 D. si is ,qui test. 47. 4'- cfr. Seuff., Arch. IK. 348, v. dei resto anche ib. XIV. 102 ed Unger § not. 20, Arndts § 465 not. 2), e non si presenta alcuna traccia di ciò, ch® essa Potesse venire nominata erede o le potesse venir fatto un legato, v. anche I §4o4 Nr.4. — Scheurl, al quale assente Schirmer (p. 22), opina, ch® 1 eredità giacente sia bensi una persona fiUizia, ma non una persona giuridica* Neppure per questa distinzione io vedo alcuna ragione, cfr. Windschei'^ op.ci .p. 190.- V.pure Unger op. cit. not.8. 11, Arndts op,cit. not. 1-2- (jierfce, Diritto deli associazione III p. 104, Pfaff ed Hof al códice dvile I p, 32 sg. (II) L. 33 §2 1. 34 ü.ãeA. R. D.4L 1; §2 I. de her. inst. 2. 14; pr. I* stip. serv. o. 17, 1. 31 § 1 D. de her. inst. 28. 5, 1. UG § 3 D. de leg. Ͱ 30. una svista i compilatori hanno accolto anche un frammento'nel quale si dice. che reredità rappresenta 1’erede futuro. 1. 24 D. ãe nov.46 2 anzi persino uO frammento, nel quale è sostenuto il punto di vista accennato per il primo,1- § 1 JJ. de leg. IP 31 (v. dei resto su questo frammento anche Schirmer % ^ 1 D. de neg.gest. 3. 5. — La questione ave^^ pei Romani interesse specialmente a causa dei requisito dei comniercium essa non , Comiiiento mann nota 43 in f.), v. pure 1. 20[21]

17 .§ 532, vità dei pretore. II pretore non poteva però per la sua posizione coiicedere un vero diritto ereditario*; egli poteva, se voleva passar sopra al diritto civile, soltanto mediante la sua giurisdizione porre in essere quello stato di fatto, che,in caso di diritto ereditario effetlivo, avrebbe dovuto aver luogo"; quindi la posizione giuridica da lui attribuita si chiama honorum p' ossessio^ in opposizione alia hereditas come diritto ereditario concesso dal diritto civile^*. HERED1TA5 E BOXORÜil tOSSESSlO § 531-532. diversa da quella che essa ha in realtà,ed a retrotrarla al tempo delia morte deirereditando A questa retrotrazione, provocata solamente dairindicato conceito, non può attribuirsi valore pratico 16 HEREDITAS E BOXORÜM POSSE55IO VI. Hereditas e bonorum possessio*. §532. Come per lo svolgimento dellhntiero diritto romano, cosí in ispecie anche per quello dei diritto ereditario romano,venne assumendo unaprofonda importanza 1’attiEntwickelung und heuUge Gellung], 2 vol. 1844. 1848. —.2)Spiegazione deUe pandette secondo Hellfeld,serie deilihri37 e 38(Eriâuterung der Pandekten nach Hellfeld, serie der Bücher 37 und 38), volumi 1-3, 1870-1875. Sul volume 1® cfr. Hartmann,Riv. crit. trim. XIII p. 531 sg. V. inoltre: v. Lõhr, Magazz. per laGP.ela legislaz. III p.216-353(1818. 1819). IV p. 149-158 (1820). 403-471 11844). Fabricius,Origine ed evoluzione delia bonorum possessiofino al cessare ãeWordo iudiciorum privatorum [Ursprung und Entwickelung der bonorum possessio biszum Aufhoren des ordo iudiciorum privatorum](1837). Huschke Ann.per la GP. tedesca annata 1839 p. 1-34. S. I. Hingst, Commentatio de bonorum possessione (1838). Vering p. 557-563, Kõppen p. 22 sg. 282s Schirmer § 7, Vangerow II § 398-400, Brinz 2» ediz. III § 359-362. (1) Gai.III. 32. < Quos autem praetor vocat ad heredüatem,ln hereães ipso§532. quidem iure non fiunt; nam praetor heredes facere non potest ». Ulp. XXVIII.12, §2 I. de JB. P.3.9. (2) II chiamato dal pretore « loco heredis co)tstÍtuitur » (Gai. III. 32, Ulp. X.\.V1II. 12, § 2 I. cit.), egli è * velut heres > (l. 1 D. dc poss. H.P. 5. 5), il pretore Io tratta per ogni riguardo come se egli fosse Terede effettivo. L. 117 D. de R.1. 50. 17. « Praetor bonorum possessorem heredis loco in omni bahet ». L. 2 D. de B. P. 37. 1. < In omnibus... vice heredum bonorum possessores haòentur ». Perciò il successore prelorio ba le cose erediíarie in proprietâ bonitaria (Gai. III. 80)e le azioni delEeredità vengono date a lui e contro di lui come actiones ficiiciae (Gai. IV. 34, Ulp. XXVIII. 12). Jlereditatis petitio pos‘ sessoria, Dig. 5. 5; aceanto ad essa vi è un particolare mezzo giuridico pel conseguimento delle cose (corporali) ereditarie, Vinterdictum quorum bonorum. Gai. IV. 114,§ 3 I. de interd. 4. 15. V. pure 1. 1 1. 3 pr.§ 1. 2 D. de B.P. 37.1. (3) Iq senso lato hereditas comprende anche la bonorum possessio. L. 138 D, ■de R.J. 50.17. « Hereditatis appellatione honorum quoque possessio continetui >. L. 1 C. unde liberi 6. 14, 1. 23 § õ D. de aed. ed. 21. 1. < Hereditas honoraria *: catisa (13) L. 54 D, de A. v. O. H. 29, 2. « Heres quanãoque adeunão hereditaten* iam tunc a morte testatoris successisse defuncto intellegitiir *. L. 138 pr. DR. I.hQ. il. * Omnis hereditas, quamvis postea adeatur, (amen cum têmpora . L. 193 D. de R. I. 50. 17, 1, 28 § 4 D. de stip ai passi menzionati nella nota precedente: l. 8 D. ~ ^ aditae hereditatis videntur nummi fuisse 1. I ^6 D. de iniur. 47. 10: _ < hereditali et sic heredi per hereditateui aáj,«r, .; 1. 80 D. de leg. IP 31: - . recta via dominium quod hereditatis fait ad egatanwn transeat .. Per un rapporto soUanto alcuni giuristi roínani vZZ 1 "'“i^ionala massinia anche pralicamente, persal-m nn.te l lP a f “ =“P“la2Íone fatia da uno schiavo deirereditá ' nome deli erede futuro 2S , però anche qui con deeisa contraddizi 8 4 1. do D. de stip. serv. 45.3 2. 14. — Del resto le oni mortis continuatiir > 45. 8» . sen (14) Cfr. di fronte R. C. 12. 1: d’altri. L. — 1. 16 1. 18 § 2 D. eod., 1. 27 § 10 D. de reLn.K sul senso e sulla porlata pratica delia menzional» Ann. per la dogm. V p. ISl sg. XI p. 205 ’ p. 67 sg., Unger ' p. 327. 328 (2‘ ediz. one Kòppen, Eredilà p. 123 7 sgsg. Irattato p. 273 sg., Schirmer ^ § 521 not. 1. Sohm, Istituzion^ - ■ indicata regola la soluzione di tuH® delIVeditando^l"^ alia morte 1’adizione deirereditá, ma allora l’ered avvenu , ma aiiora 1 erede sarebbe stato il sogeetto fin da príP cipio. Io vedo una aperta contraddizione in rin ..V.. i '^‘^tgeuo iiu r ,, diritli e d'obbligazioni bensi soUanto ad un certo sfefli 1<> * d.ve„lato di .los,ag,a stato prima (ÈSTATcdiee Sohm. „o'n : ò eoncepit^ome le difficoltà: 1. 1 C. de sec. nupt. 5. 9. (4) Relativamente alla storia delia bonorum possessio stanno di fronte due nella concessione delia opinioni principali. Secondo Tuna, il pretore romano bonorum possessio avrebbe fin da principio tenuto dietro alio scopo di completare e modificare la successione dello ius civile (cosl specialmente, con divergenza nei particolari, Sa.vigny,Riv.perlaGP.stor.y p. 14 sg. Schirmer, ira trto d t » Leist, il quale ba tratt,Uo d. questa teona tn due opere: 1) La bonorum possessio, la sla evoW z,ouc stonca e d suo ralore od.erno [die Bonorum possessio, ibre geschiohtlicb» 3 WiNDSCBEiD — VoI. III, Parte 1“.

19 ^ 532. delia honorum ;possessio, hanno conseguito un diritto ereditario civile, e nei pochi casi ancora restanti delia hono rum p'ossessio^ il contrapposto íVa essa e Vliereditas non esplica piü la sua efficacia in una diversità fra la posizione giuridica áçXVheres e quella dei honorum possessor (la quale diversità era stata anche prima soltanto formale e da lungo tempo, assieme airantitesi fra il diritto civile ed il diritto pretorio in genere, era diventata una anticaglia®), ma soltanto ancora nella particolarità delle disposizioni sulFacquisto delia honorum possessio"^. Quanto al diritto odierno, non è troppo ardito affermare che anche quesful tima particolarità ha perduto il valore pratico^*’. Dalla qui indicata specie di honorum possessio va ben distinta un’altra. Le fonti parlano cioè di honorum possessio anche in quei casi, nei quali si tratta soltanto di una provvisoria immissione nel possesso, di fronte alia quale reffettivo diritto all^eredità resta ancora in questione". Queste provvisorie immissioni in possesso formano senza contrasto una parte costitutiva anche dei diritto oggidi vigente. HEREDITAS E BOXORUM POSSESSIO 18 532, HEREDITAS E BONORUM POSSESSIO II pretore romano non si è però limitato a deferire Ia honorum possessio a quelle persone, che non avevano un effettivo diritto ereditario; egli nell’ordinamento delia sua honorum possessio ha accolti anche i chiamati dal diritto civile^, per modo che questo ordinamento indicava contemporaneamente in maniera direttamente riconoscibile la posizione, che egli voleva attribuire ai chiamati da lui alFeredità di fronte agli eredi civilil Nel diritto Giustinianeo il valore delia honorum possessio è straordinariamente scemato. Colla legislazione deH'epoca imperiale la maggior parte di quelle persone, che prima potevano pervenire alia successione soltanto per la via Huschke, Kõppen); secondo \s. bonorum possessio àivenUsoimlo nella successiva evoluzione nuovo ordinamento delia successione ereditario» inenlre Io scopo originário delia concessione delia bononon possessio sarehbe stato aflfatto diverso: - il regolamenlo dello stato di possesso nella conlro' ersia ereditana(cosí specialmente Fabricius, Hingst. Vangerow,cod rXT ^’^®^eiamento Brinz); il provvedere 1’erede civile d’un mezzo d» celere consegmmenlo dei possesso deireredilà(v. Lõhr)- il rendere possibü® lachiamala successiva fra eli eredi r, i i renaere p rinterecKSí» doi r. a-t ● i ^ ^ interesse propno come Imteresse de. ored.ton deireredilà (Leist). V. il prospelto in Sel.irn.er La prima di *'''>«» ™>... 2" ediz. II p. UM»®' n cre“erto „„i1 le magsriori ragioni per norum uti possit; alioquin remota pertinet iure civili *. (6) Se l’erede civile un net' bo cuius p}'incipiufn est * qiiorunt quoque bonorum possessione ad eos (7) V.§ 563 nota 5 sg.9,§565 nota 7,§ 570 nota 2. (8) Cfr. pure Schirmer § 7 note 1Õ-17. (9) V.§ 596 nota 8, § 598 nota 1. (10) V. § 596 nota 9, § 598 nota 2. (11) Cosl p. es. se Terede chiamato non è ancor nato, o se il suo diritto ere ditario gli è contrastato in base alia impugoativa delia sua paternità, ed egli non è ancora pubere. lu questi casi però nelle fonli invece che di bonorum possessio si parla anche di missio in possessioneni. V.Capilolo IV. — La bonorum possessio era aceordata in questi casi con un particolare decreto dei pretore (6.p. decretalis), essa non poteva semplicemente assumersi in base alCeditto {b.p. eãictalis). Cfr. 1. 1 § 7 D. de sticc. ed. 38. 9, 1. 1 § 4- D.si tab. test. nuUae 38. 6. La b. p. decretalis non si limitava dei resto a questi casi, v. p. es. 1. 4 D. de roniiing. 37. 8. Sul contrapposto fra h. p. eãictalis e decretalis in genere v. Schirmer p. 81 sg. e gli scrittori ivi citali, Leist, Bonorum possessio IL 1 p.309sg.II. 2 p. 345 sg. Commento alie panãelte II p. 264 sg. facevaricorso, essa allorrtrapâlsava b“nsi" I "nS fronle alia vocazione dei diritto civile r “ '=rede pretor.o, n essa era Unoru^ possessio sine re. Gai.irSà-Sg 7ÍÍ™r"in 'xXVlH13.Se Terede civile equiparato ad un or a ’ Ulp. X possessio non vi faceva ricorso h hon nelPordine delia bonot _ ^rte rr. in parte ^ 2L le,. praest. 37. 5, 1. 10 D..le 6 Pefri \ “ 2^9' porto fra hereditas e honorum possessio non ò ^ P.106 sg. 208 sg., Vangerow § 390 C r D 225 se II I n osiQ eo- r» Bonorum posses!^^ Lhirm» p. 77'!79 ^ P'«« sg. II p.93 il* de í

21 § 535. DELLA VOGAZIONE IN GENERALE 20 § 533-534. IL LEGATO VII. II legato. § Õ33. La necessita d'una successione universale nel patri mônio dei morto non esclude la possibilita d’una succes sione particolare che Taccompagni. Anzi per disposizione dei testatore possono esser sottratti singoli elementi alia universalità dei patrimônio ed assegnati ad una persona diversa daH’ei’ede\ La denominazione di una tal disposi zione, come pure di ciò che mediante essa è elargito, è (Vermachtniss).II legato si è svolto presso i Roniani in due forme diverse; la differenza fra le stesse è stata abolita da Giustiniano*'^. Ordinamento delia matéria seguente. § 534. L ordinamento delia matéria che segue è assai sempHce. Si trattera anzitutto delFeredità, poi dei legato. La teoria deli eredita si occupa delle due questioni: 1. Come alcuno iventa eredel 2. Quale è la posizione giuridica di chi è iventato erede1 II divenlar erede presuppone: a)la vocazione ) acqmsto. Questi diversi punti verranno trattati in altreUanti capitoli, senza che nelhordinamento esteriore s espuma la subordmazione delhuno alFaltro. In un acc”Lri («) illustrare alcuni punti LEGATO CAPITOLO II. DELLA VOCAZIONE ALL’eREDITÀ I. Delia vocazione in generale, A. Presupposizioni délla vocazione. § 535. La vocazione alPeredità^ presuppone: 1) nella persona delPereditando la morte'; 2)nella persona di chi dev’essere chiamato: a) 1’esistenza al tempo delia morte delPereditando, e se il caso che determina la chiamata ha luogo dopo Ia morte di lui^, Pesistenza al tempo dei veriflcarsi dei caso che determina ia chiamata; b) Ia capacita di essere erede. §5as. (1) Per vocazione qui s’inlende vocazione efíicace. V. § 52;) nota 7 in f. (2) L.1 D. de H. v. A. V. 18. 4-, 1. 27 D.de A.v. O. H.29. 2. Sul momento delia morte d'un assente v. I § 53 nota 1.Successione a chi entra in un monastero incapace di possedere? Gfr. Hellmann,íl diritto ereditario comunedei religiosi[das gemeine Erbrecht der Religiõsen](Monaco 1874)p.80 sg., Singer, La soppressione delle restrizioni mssistenti pei rególari nel coininercium mortis causa secondo il d. com.ed austr.[die Behebung der für Ordenspersonen beslehenden Beschrânkungen im Cominercium morlis causa nach gem.u.õsterr.R.] (Innsbruck 1880) p.5. 26 sg. — La nuliatenenza dei defunto non esclude dí per sè la chiamata all’eredità, la rende soltanto priva d’oggetto; bene invece è esclusa la chiamata alia eredita dalla incapacita palrimoniale dei defunto, cioè dalla nuliatenenzagiuridicamenle necessária.Per quesla ragione però nel diritto odierno è esclusa soltanto la successione alle persone appartenenti agli ordini monastici, c. 7 G. 19 qme. 3, c. 2 X. de test. 3. 26, cfr. c. 2. 6 X. de statu mo7i. 3. 35. Gfr. gli scritli testè citati di Hellmann e Singer, Roth, D. civile havar. III p. 200 sg. 221 sg. I figli sotto patria potestà già giuslinianeo non sono piü incapaci di patrimônio, e quindi soltanto relativa mente airacquisto avvenlizio non si succede ad essi in forza di vocazione derivante dalla volontà loro própria. V. ÍI § 516.517. (3) QuesLo caso si verifica:a) colla chiamata in base alia volontà deli ereditando, se rislituzione d’erede è condizionale (nel che rientra anche il caso deisecondo il diritto tulto » e < tutlo il patnmomo > sono concetti diversi (2) Le denominazioni di queste due forme I maggiori particolari v. nel capitolo V. Ivi delerminazione dei conceito di legato legato Hitti™. V.§ 570 nota 8, § ^ sono legatum e §533 fiãeicom^f^tssu^^^’ pure anche (§ 623) la piü precjsa

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