Delle società e delle associazioni commerciali v 2 1884

DELLE SOCIETÀ r E DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIA J C O ÀI M E N T O AL LIBRO I, TITOLO IX DEL NUOVO CODICE DI COMÀIERCIO ITALIANO P£n l’aatocato l EODOLFO CALAMANDREI Esercente avanti la Suprema Cassazione di Firenze ì I VOLUME SECONDO i I ‘ TOKINO UNIONE TIPOOKAFICO-EDITRICE 33, Via Carlo Alberto, 33 noitiA à niAi*oiji Piazza Sao Silvestro, minierò 75, ? Strada S. Anna dei Louihavdi, n. SO, FIUEXZH, via Okibellina, Qii — CATASTA, Lar^o Qandolfo, 3. 1884 è

1 m0 a ● oa ; ! i /o CODICE DI COMMERCIO APPROVATO CON LEGGE 2 APRILE 1SS2, N, 6S1, SERIE 3% E R. DECRETO 31 OTTOBRE 1882 v.^ LIBRO PRIMO TITOLO IX DELLE E n TimA E DELLE ASSOCIAZIONI COMIERCIAL jId Capo I. Delle Società SEZIONE IV. Diritti di traduzione e riproduzione riservati Disposizioiii comixxiì alle società in accomancìita per azioni ed. anonime } \ Della costituzione della società. 1. Articolo 126. I promotori sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo. Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della so cietà, e se questa non viene per qualsivoglia causa costituita, non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni. Sommario. 33«) Costituzione delle società anonime e in accomandita per azioni. 310 311 — Responsabilità civile dei promotori. Promotori di esse.

7 (Art. 12<0 E DELLE ASSOCIAZIO^■I COMMERCIALI (Art. 126) LIBRO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ 3A2 — Loro responsabilitàxìenale. — Legislazione comparata: Codice italiano anteriore all’attuale; legge belga. 339. — Le società in accomandita.per azioni e le anonime hanno in gran parte punti eli contatto, che determinarono il legi slatore a raccogliere sotto una sezione sola le regole comuni ad ambedue, dopo avere in altre sezioni separate esposte le re gole speciali a ciascuna. Esaminiamo qui le regole comuni ad ambedue. Cominciamo dalla loro costituzione. « La costituzione delle società per azioni, dice la Relazione al Senato (1), è il periodo dell’incipiente loro vita, che richiede particolare attenzione, a ca gione in ispecie degli inconvenienti ai quali spesso ha dato occa sione. Delineare esattamente l’estensione dei doveri dei promotori ; limitare gli eifetti deH’arbitrio e della avidità nelle determinazioni dei loro diritti; seguire i caratteri distintivi dei vari modi di fon dazione delle società che sono additati dall’esperienza ; distinguere le formalità che possono essere omesse allorché, per il ristretto numero degli associati e per l’indole dell’impresa, è minore l’esten sione degli interessi che devono essere protetti; prescrivere le condizioni essenziali alla costituzione della società ed accertarne l’esistenza; porre finalmente un argine alla speculazione ed al de siderio dei facili e pronti guadagni che possono soffocar dalla na scita le istituzioni chiamate a produrre vantaggi onesti, sicuri e durevoli; tali sono i problemi, che il legislatore deve risolvere in questa parte del progetto ». Abbiamo già veduto come il tribunale civile constata l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costi tuzione di tali società (art. 91). Ma quali precisamente siano tali condizioni, non sappiamo ancora. Premettiamo intanto come in due modi una società per azioni può essere costituita. 0 con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell’intiero capitale sociale, sia accertata l’esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l’ufficio di sindaco fino alla prima assemblea generale (art. 128). O per mezzo dì pubblica sottoscrizione (art. 129). 6 340. — Secondo che neH’uno o nell’altro dei due modi la società venga costituita, può essere necessaria, o è necessaria, l’o pera di persone che ne promuovano e ne facilitino la costituzione. Se si adotti il primo modo, può essere necessaria a far ottenere il concorso di un numero ragguardevole di persone. Se si adotti il secondo, è necessaria in ogni caso, per la pubblicazione di programma ed un progetto anche di statuto se occorre, e per invi tare il pubblico a sottoscrivere le azioni relative. Le persone che in tal modo forniscono la propria opera si chiamano « promotori ». Sono essi che comx>ilano il programma sociale e sotto più esemplari di questo raccolgono le sottoscrizioni delle azioni (art. 130, al. 1); sono essi a cui vengono dai sottoscrittori e dichiarazioni volute dalla legge, (art. 130, al. 2). Sono i promotori che nel programma prescrivono, credano, il versamento di una somma maggiore di quella sta bilita dalla legge (art. 131). Sono essi che, raccolte le sottoscri zioni, devono, con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiaìe, as segnare un termine fisso per fare i dovuti versamenti a quei sot toscrittori che non lo avessero eseguito all’atto delle sottoscrizioni; ed è in loro facoltà, scorso inutilmente questo termine, di sciogliere i sottoscrittori morosi daU’obbligazione assunta, o di costringerli al versamento (art. 132). Sono essi che, raccolte le sottosciizioni ed eseguito il debito versamento (art. 134). Sono essi che devono consegnare agli ammininistratori tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società (art. 139). Sono essi, finalmente, che convocano l’as semblea generale per le adunanze precedenti alla costituzione della società, a meno che non sia stata indicata un’apposita per343 un uno o indirizzate lettere le quali, quando contengano le indicazioni valgono come sottoscrizioni se l’assemblea generale convocano sona (art. 156). Esaminando via via queste funzioni dei promotori, vedremo anche come la legge abbia loro imposto dei divieti. Per eeempio, essi non possono irservare a loro profitto alcun premio, aggio beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da preleva menti da azioni o da obbligazioni di favore, nè concedere com missioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni ● nè vale patto in contrario. Soltanto possono riservarsi maggiore di un decimo, agli utili netti o una partecipaziane della società durante uno o più esercizi, purché questi non supenon (1) Lavori preparatorii, op. cit., i, i, pag. 247. L

8 9 (Art. 126) (Art. 126) LIBEO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIA.ZIOXI COMMBECIALI rino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si ecce dano i cinqui anni di esercizio ; ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell’approvazione del bilancio (art. 127). Per tal riserva di partecipazione deve però deliberare l’assemblea (art. 134). La quale anche deve deliberare sopra ogni operazione fatta dai promotori all’infuorì degli atti occorrenti ]Der la costituzione della società ; altrimenti ogni operazione simile è nulla rispetto alla società stessa (art. 138). — L’opera dei promotori, come ognuno vede, è della mas sima importanza, e di gravissime conseguenze; poiché è loro pos sibile, mediante fantasmagorie, ingannare il pubblico e fargli cre dere alla opportunità di un’ impresa fallace. Non di rado accade che si vedano delle persone di mala fede profittare della inespe rienza-e della credulità, per trarre altrui in fondamento, e per arricchirsi disonestamente. Con tutta giustizia adunque stabilisce l’articolo in esame che i promotori sono respon sabili solidariaraente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo; e che assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società formemente anche a quanto dispone l’articolo 98; e che, se questa non viene per qualsivoglia causa costituita, contro i sottoscrittori delle azioni. obbligati per le operazioni fatte e per le spese incorse senza po tersi rivalere neppure contro i sottoscrittori delle azioni, perchè questi sono obbligati per le azioni sottoscritte, solo ed in quanto la società venga poi a costituirsi; tanto è vero che essi possono chiedere di essere sciolti dall’obbligazione derivante dalle loro sot toscrizioni, se la società non siasi costituita entro un certo ter mine (art. 99). Che anzi agli azionisti così prosciolti potrebbe spettare, secondo i casi, un diritto al risarcimento dei danni contro i promotori. Nè fa differenza che i promotori non siano imputabili di alcuna colpa per ciò, ma questa debba ascriversi o alle delibe razioni della prima assemblea generale ed al conseguente recesso di alcun sottoscrittore, o alla mancanza di alcun requisito essen ziale dell’atto costitutivo alla mancata pubblicità dell’atto stesso. Poiché la società non esiste, non è possibile'che i terzi eser citino contro di essa alcun diritto (1). — Oltre la responsabilità civile, potrebbero i promotori incorrere la responsabilità penale, qualora fossero colpevoli di atti fraudolenti o di negligenza. Dispone .infatti l’articolo 240 che sono puniti colle pene stabilite nel Codice penale per la truffa coloro che, simulando od asserendo falsamente resistenza di sottoscrizioni imprese prive di 34S. cono di versamenti ad una società per azioni, o annunziando al pub blico scientemente come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno otte nuto 0 tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti. Ed aggiunge l’articolo 247 n. 1, che sono puniti con pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salvo le maggiori pene comminate nel Codice pe nale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci, e i liqui datori delle società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d’ogui specie fatte all’assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condi zioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime. 3'43. L articolo in esame corrisponde sostanzialmente al l’artìcolo 132 del Codice precedente, così concepito; « I promotori sono personalmente responsabili degli obblighi che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa se vi è luogo non possono rivalersi Se adunque la società è costituita, i promotori hanno diritto di fax’si rimborsare da essa tutte le spese fatte per la legale costituzione: e ciò non solo quando tali spese siano riuscite van taggiose, ma anche quando, pur essendo riuscite inutili, si sarebbe potuto prevedere colla diligenza di un regolato commerciante che vantaggiose sarebbero state sua per riuscire. Nè importa un patto espresso che stabilisca il diritto a siffatto rimborso. perchè non può mai supporre che i promotori abbiano voluto sobbarcarsi ad assumere obbligazioni e a fare spese pel solo gusto di costituire la società. Quando, al contrario, le spese saranno state fatte in ope razioni estranee del tutto a quelle che occorrevano o potevano essere reputate utili alla costituzione della società SI i promotori non avranno alcun diritto di regresso; a meno che, nella prima adunanza, l’assemblea generale approvi totalmente Toperato di essi (art. 134). Se invece la società non è costituita, i promotori rimangono (1) ViDAUi, op. cit., u. 903. h

(Art 1200 IO 11 (Art. 127) LLBEO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ La legge belga tiene responsabili in via solidale i promotori anche della mancanza dell’atto pubblico e delle condizioni richieste per la legale esistenza delle societil per azioni. E DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI . prima ancora di essere legalmente costituita, abbia in parte sce mato, a vantaggio di avidi promotori premi, aggi, benefizi particolari rappresentati da prelevamenti, da azioni 0 da obbligazioni di favore. 3-4S. — Però, mentre sembra giusto proibire ai promotori di riserbare a loro profitto alcun premio, aggio, o benefizio partico lare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni 0 da obbligazioni di favore; non sembra altrettanto giusto che sia in ogni caso vietato di concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni. « ^Massime le grandi società, scriveva il Vidari prima che il nuovo Codice venisse approvato (I), allorché vogliano o debbano collocare in luoghi lontani e magari all’estero un certo numero di azioni, ab bisognano dell’opera di persone diesi incarichino di ciò. Or bene: se queste persone, garantendo o assumendo il collocamento delle azioni, prestano, non v’ha dubbio, un servizio alla società, perchè non potranno anche liberamente pattuire la natura e la misura del corrispettivo; per esempio, di un tanto per cento sul valore delle azioni collocate e garantite? Forse che queste commissioni non fanno parte delie spese per la costituzione della società, e per le quali i promotori hanno diritto al rimborso? Che se la ragion del divieto riposa tutta nel pericolo che ' i promotori abu sino anche di ciò a danno della società; troppe cose allora biso gnerebbe proibire. Anzi, non ve ne sarebbe, forse, una sola, che non dovrebbe essere proibita, Tanto più che il pericolo di abuso può essere di molto scemato, quando si stabilisca che la misura di coteste commissioni debba essere approvata dalla prima assem blea generale. Tale è anche il pensiero della legge belga; la quale, tuttavia, non si occupa particolarmente di codesti divieti, ma dice soltanto, in genere, che gli atti di sottoscrizione devono , fra le altre cose, anche indicare i vantaggi riserbati ai promotori ». Queste giuste osservazioni erano state affacciate nell’esame del progetto preliminare dalla Camera di commercio di Milano; e il Ministro Finali le aveva in parte accettate, proponendo l’aggiunta dei seguente alinea : « Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società. Queste spese, comprese le commissioni a favore di chi avesse guail proprio capitale mercè Articolo 127. Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse ga rantito od assunto il collocamento delle azioni. Ogni patto contrario è nullo. Possono però i promotori riservarsi una parteci pazione, non maggiore di un decimo, agli utili netti della società durante uno o più esercizìi, purché questi o non superino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si eccedano i cinque anni di esercizio. ● ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo imima deU’approvazione del bilancio. Sommario. Divieto ai promotori di riservare a loro profitto alcun premio, aggio o benefizio rappresentato da prelevamenti, da azioni o da obbligazioni di favore. 345 — Divieto di concedere commissioni per il collocamento delle azioni. 34G — Contro tali divieti ogni patto contrario è nullo. Osservazioni cri tiche. 347 Partecipazione agli utili netti che j^ossono i promotori riservarsi. A quali condizioni però. ~~ Legislazione comparata : tegge belga. . . L’articolo in esame è diretto a mettere un freno ai giuochi frequenti e disonesti, principalmente alle frodi che si commettono col traffico delle azioni, e ad impedire che una societi'i, 348 Codice italiano anteriore all' attuale; 344. (1) Vidari, op. cit., n. 905. Jà

(Art. 127.) 13 E DELLE ASSOCIAZIONI COMMEBCIALT 12 (Art. 127) LIBRO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ zione, osservando che col vietare assolutamente che siano con- rentito o assunto il .collocamento delle azioni, non potranno ecce dere la cinquantesima parte del capitale della società ». Ed appog giava la proposta con queste osservazioni (I): dissimulare che, particolarmente per la costituzione delle grandi società, allorché è mestieri raccogliere adesioni in molti luoghi e talvolta anche all’estero, non si può prescindere dall’opera dei commissionari, la quale non è mai gratuita. E, posto pure che la legge impedisca il pagamento di questa maniera di commissioni, si saranno forse evitati gli abusi? L’articolo di cui discorriamo dichiara, a somiglianza dell’articolo 134 del Codice vigente che non sì reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte, per promuovere la costituzione della società. Ora queste spese, riguar danti viaggi e consulti legali, salari di persone adoperate e sopra tutto le propine dovute agli impresari delle quarte pagine dei giornali e talvolta anche quelli delle altre parti dei pubblici fogli, montano sovente a somme considerevoli. Non basta quindi, e sa rebbe inopportuno, vietare le commissioni per il collocamento delle azioni; nessun giovamento si avrebbe limitandole alla stregua del l’uso commerciale, perchè in questa materia l’jeso commerciale nulla significa; occorre invece, se è possibile, prescrivere un con fine assoluto alle spese tutte di costituzione della società. E, seb bene io non mi dissimuli come il provvedimento che propongo possa dar luogo a qualche obbiezione, nondimeno panni non si possa rimediare efficacemente al male, se non dichiarando che cesse commissioni a favore di chi assuma la garanzia o il colloca mento delle azioni, si mira a chiudere la strada ad abusi che furono una delle principali cause dei mali che si dovettero de plorare negli anni passati — Ogni patto contrario al divieto esaminato è nullo. Se anche adunque la riserva fatta a proprio profitto dai promo tori, 0 la concessione di commissioni, fosse inserita nel programma od anche approvata dairasserablea generale, non avrebbe alcun valore. E sla bene. Ma quello che non ci sembra stia bene è che in questo articolo siasi espressamente comminata per l’infrazione alla legge una nullità, che deve aver luogo anche in tanti e tanti altri casi. Ciò porta il pericolo di Però non giova (1). una interpretazione, mediante la quale si sostenga che tutti gli altri divieti sparsi qua e là nel Codice in materia di società debbano cedere di fronte al patto contrario. La quale interpretazione sebbene potesse sem brar giusta quando si riflettesse che il legislatore, escludendo espressamente il patto contrario contro il divieto in esame, lo ha ammesso contro tutti gli altri divieti, non sarebbe giusta: impe rocché vi sono molte e molte sanzioni di ordine puljblico contro le quali il patto contrario deve infrangersi. Sarebbe dunque stato più opportuno che la legge avesse in ogni caso rimesso al pru dente arbitrio della giurisprudenza il decidere quando una dispo sizione in materia di società sia voluta nell’interesse pubblico, quando in quello privato. 34*?. — Se devesi vietare ai promotori di riservarsi preleva menti, 0 di concedere commissioni che diminuiscano il capitale sociale, non devesi loro vietare di riservarsi una partecipazione sugli utili netti che nell’esercizio sociale possano verificarsi. La differenza fra le due riserve è troppo evidente perchè siano ne cessarie maggiori spiegazioni. L’una, infatti, intenderebbe a intac care il capitale ; 1 altra non ha luogo che sui proventi netti che il capitale produce. Perchè, però, tale riserva di partecipazione sia valida occorrono diverse condizioni. queste spese non potranno eccedere una certa parte del capitale ch’io fisserei al cinquantesimo ». Anche diverse Corti, quelle di Catania, Casale varono la opportunità dell’aggiunta in parola, « che il collocamento delle azioni e Milano, rileper la ragione e la conseguente ricerca dei capitali necessari, richiede quasi sempre un’opera attiva e intelli gente, senza la quale molte società non potrebbero costituirsi: opera che deve esercitarsi non solamente sulle piazze nazio nali, ma anche sulle piazze estere, e non sarebbe certamente prestata, se non fosse retribuita » (2). Ma tutto ciò fu inutile. L’Ufficio centrale al Senato tenne fermo, e lo stesso Ministro di In primo luogo, essa non può essere maggiore di un decimo degli utili netti. agricoltura, industria e commercio, accettò in seguito la disposi- (1) Lavori prcparatorii, i, i, pag. 81. (2) Ivi, I, I, pag. 366. (1) Lavori preparatorii, i, i, pag. 929. i

f (Art. 127) (Art. 127) 14 15 LIBEO I, TITOLO IX — DELLE SOCIKTX j: E DELLE ASSOCIAZIOXI COMMERCIALI In secondo luogo, mentre essa può essere stabilita per uno o più esercizi, non deve durare più di cinque anni di esercizio, e questi cinque anni non devono superare il terzo della durata della società. Se lo superassero, la partecipazione dovrebbe essere ridotta t ; nella costituzione della società stessa, dalla durata sua, e via di cendo. « Secondo -il nostro progetto di legge la durata di una società non ha confini assoluti ; può essere anche di mille o duemila anni, quindi quella regola del terzo o del quarto, od altra qualsiasi può riescire eccessiva, inquantochè questo terzo può rappresentare GOO anni e più. « Perciò ci siamo trovati incertissimi nel determinare la cosa, ed abbiamo proposto soltanto che questa partecipazione non do vesse ammettersi per l’intera durata della società. Non ero certo contento di questa iDroposizione, ma non riuscii a trovarne una migliore; quindi io riconosco Taggiustatezza delle osservazioni fatte dall’onorevole senatore Gabella, e lo prego di formulare qualche cosa di concreto, e che nella sua generalità soddisfaccia ai casi più facilmente escogitabili Infatti il senatore Gabella propose che si determinasse il numero degli esercizi, dei quali potessero essere riservati gli utili, e si stabilisse che tali esercizi non superassero il terzo di durata della società. E così fu fatto (1). In terzo luogo, non si può stipulare che il pagamento della parte di utili riservata ai promotori sia effettuato prima della approvazione del bilancio; perchè è soltanto quando i singoli bi lanci annuali siano stati regolarmente approvati (art. 179 e 154), che si conoscono con certezza i guadagni netti conseguiti dalla società. In quarto luogo, la riserva di parteci^jazione, quantunque accet tata dai sottoscrittori del programma (nel quale, per l’art. 129, deve essere espressamente indicata), deve essere approvata dall’as semblea generale (art. 134); altrimenti non ha effetto (art. 130). 34S. —● L’articolo in esame corrisponde all’articolo 134 del Codice precedente, così concepito : « Nella costituzione della società i promotori non possono riservare aggio 0 benefìzio particolare rappresentato in ])relevamenti, azioni ed obbligazioni di favore. « Possono però riservarsi una partecipazione agli utili che la società fosse per conseguire durante uno o più esercizi delPimpresa entro la misura di legge. Stabilita, per esempio, una partecipasette anni, dovrebbe essere ridotta a cinque: e se la dovrebbe essere zione per società avesse la durata prefissa di nove anni ridotta a tre anni. Questa restrizione di tempo non si riscontrava nel Godice pas sato ; il quale diceva potersi i promotori riserbare una partecipa zione agli utili 2)er uno o più eserciti dell’impresa sociale. 11 Mi nistero, dovendo applicare quella disposizione, riteneva che in tal guisa fosse vietata una partecipazione agli utili per tutta la durata dell’impresa sociale; ma il Gonsiglio di Stato manifestò parere contrario. Quindi, si sentì la necessità di tale limitazione (1). Se non che, nel progetto presentato al Senato si propose una li mitazione troppo indefinita, perchè ottenesse lo scopo. Si dispo neva infatti all’articolo 69 che i promotori potessero « riser varsi una partecipazione agli utili alla società durante uno o più esercizi, ma non mai per l’intiera durata di essa «. role : non mai per Vintiera durata di essa Gabella al Senato, mi sembrano una garanzia assai debole; basterà che i promotori escludano l’ultimo anno perchè il patto sia legit timo, e allora a che vale questa limitazione? Mi parrebbe che dovesse essere meglio studiatala limitazione di un patto così grave, quale è quello che i promotori possano riservarsi degli utili nel l’esercizio della società. Se i promotori si riservassero degli utili per tutti gli anni della durata della società, meno l’ultimo rebbe adempiuta la prescrizione della legge. E mi pare che il voto del legislatore sarebbe reso facilmente vano » (2). Il Alinistro di agricoltura, industria e commercio rispose: (3) « È difficile sta bilire in modo assoluto ed invariabile, che il tempo per il quale i promotori potranno riserbarsi utili particolari sia di un terzo o di im quarto della durata della società: perchè questa determina zione dipende dal merito che questi promotori possono avere ». Le paosservò il senatore saa loro profitto alcun premio, qualsiasi forma da (1) Lavori x>reiìaratorii, r, i, pag. 81. (2) Ivi, pag. 920. (:i) Ivi, pag. 930. (1) Labori preparatorii, i, i, pag. 931. ▲

7i (Art. 127) (Art. 12S) LIBRO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ sociale, ed il cui pagamento abbia luogo dopo la formazione ed approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non viene approvata daU’assemblea accennata neirarticolo 136. « Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società ». Fra le leggi straniere, è notabile la legge belga, la quale non impone ai promotori alcuno dei divieti finora esaminati ; ma si limita a dire che gli atti di sottoscrizione devono, fra le altre cose, indicare i vantaggi loro riserbati. 16 17 B DELLE ASSOCIAZIONI COMiJIEECIALI bisogno di vistosi capitali. Allora un certo numero di capitalisti, senza pubblicazione di manifesti e senza raccogliere sottoscrizioni, si trovano d’accordo, soddisfano a tutte le condizioni volute dalla legge, e l’atto costitutivo esiste legalmente senza bisogno di altra formalità. Nel Progetto lireliminare non si era tenuto conto di questo sistema di* costituzione. Fu il Ministro Finali che fece riem pire siffatta lacuna, osservando : « È sembrato alla Commissione del Codice che in un modo soltanto si potesse costituire la società, vale a dire pubblicando il iirogramma, raccogliendo le sottoscri zioni, tenendo l’assemblea che è destinata a ratificare i fatti pre cedenti e a stipulare l’atto costitutivo. Questo, a vero dire, è il procedimento più comune, jiarticolarmente per le grandi società. Ma accade non raramente per le pìccole o per quelle in cui sono pochi soci che assumono tutte le azioni, salvo poi a metterle, se occorre, in commercio, che, risparmiato ogni atto preparatorio, i soci si adunano per stipulare a dirittura l’atto costitutivo. Perchè vorrebbesì in questo caso costringerle a lunghe, noiose e inutili formalità? » (1). E necessario però : primo, che tutti i soci, azionisti, abbiano concorso alla formazione dell’atto o degli atti pubblici e vi si siano sottoscritti; secondo, che siano state adem piute tutte lo condizioni stabilite dalla legge per la legale esi stenza della società, cioè che sia (oltreché sottoscritto l’intiero ca pitale sociale, come abbiamo detto), fatto il versamento prescritto dall’articolo 131; terzo, che siano nominati nell’atto o negli atti pubblici gli amministratori e le persone incaricate di sostenere rufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale. Quando queste condizioni si verifichino, la società è costituita senza neces sità di applicare le disposizioni degli articoli 13-4, 135, 136. Do vranno però, ben s’intende, eseguirsi le formalità del deposito nella cancelleria del tribunale civile e quelle di trascrizione, affissione e pubblicazione a norma degli articoli 01, 04, 95 e 98. Siffatto modo di costituzione può risultare, abbiamo detto, anche secondo qualche autore, doArticolo 138. La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori delPintìero capitale sociale, sia accertata resistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nomi nati gli amministratori e le persone incaricate di so stenere Puffìcio di sindaci sino alla p>rima assemblea generale. azionisti o non Sommario. 34:9 — Costituzione della società mediante uno o pià atti pubblici in con corso dei sottoscrittori dell’intero capitale sociale. Legislazione comparata: Codice italiano anteriore all' attuale; legge belga. — Dicemmo già, sotto l’articolo 126, come in due modi possono costituirsi le società in accomandita per azioni ed ano nime; cioè: mediante uno o più atti pubblici corso dei sottoscrittori dell’intiero capitale sociale, sia accertata l’esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di soste nere l’ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale : o me diante pubblica sottoscrizione. Del secondo modo si occupa l’arti colo 129. L’artìcolo in esame si occupa del primo. 11 quale si ve rifica però raramente: quando, per esempio, la società non ha 350 349. nei quali, in conda più atti pubblici. In questo vrebbe l’ultimo atto compenetrare in sè tutte le condizioni sparse caso. negli antecedenti, ed esso solo potrebbe imprimere definitiva e le- (1) Lavori preparatorii, i, i, pag-. 84. 2 — CALASfAN'DRFi, Delle Mcieth e delle assoc. comm.. Voi. II. à

(Art. 128) (Art. 129) LJBEO.I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ gale esistenza alla società (1). Sebbene questo sarebbe il sistema ^ più semplice, non ci pare però necessario. Gli elementi voluti dalla legge potranno, a senso nostro, anche essere sparsi qua e là nei diversi atti pubblici, la riunione dei quali verrà a costituire l’atto sociale. 350. — L’articolo in esame non aveva corrispondente nel Codice abrogato. Disposizione simile contiene la legge belga aU’articolo 3(i. 19 18 E DELLE ASSOCIAZIOXI C03IMERCIALI 352 — Esso è depositato nella cancelleria del trihxinale di commercio, 353 — Sanzioni penali condro le simulazioni in esso introdotte, 354 — Legislazione comparoJa; Codice italiano anteriore all'attuale. 351. — Due, lo abbiamo veduto più volte, possono essere i modi di costituzione delle società in accomandita per azioni ed anonime. 0 uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell’intiero capitale sociale, sia accertata 1’esistenza delle condizioni prescritte dalla legge e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l’ufiicio di sindaci fino alla prima assemblea generale; di che ve demmo sotto l’articolo 12<S. 0 una pubblica sottoscrizione; di che vedremo ora. Questo secondo mezzo è il più generale. Una o più persone che si dicono « promotori » (la responsabilità dei quali e i divieti loro imposti vedémmo sotto gli art. 120 e 127) si trovano d’accordo, compilano un programma, che indichi lo scopo dell’impresa, il capitale che si vuol raccogliere, le clausole princi pali dell’atto costitutivo e dello statuto, e la partecipazione che essi promotori si riservano agli utili netti della società (art. 127), 0 che contenga il progetto di statuto. Tale programma contiene poi, naturalmente, l’invito al pubblico di sottoscrivere le azioni nelle forme di legge (art. 130). Esso deve essere sottoscritto dai promotori, e può stabilire un termine diverso da quello indicato neH’articolo 92, (cioè di tre mesi, dopo che sia trascorso inutil mente il termine di quindici giorni dalla data dell’atto costitu tivo stabilito per il deposito di questo nella cancelleria del tribu nale civile), per l’estinzione dell’obbligazione dei sottoscrittori: della quale estinzione, diretta a togliere l’ingiustizia che i sot toscrittori siano vincolati per un tempo indeterminato, dicemmo già sotto l’articolo 99. Deve pure indicare la persona che presie derà la prima assemblea in cui si procede alla costituzione defi nitiva della società, contemplata dall’articolo 144 ; persona che poi convoca l’assemblea stessa, se non provvedano a ciò i promotori Articolo 129. La società p>nò anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tal caso i promotori de vono compilare un programma che indìcbi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell’atto costitutivo e dello statuto e la partecipazione che si riservano agli utili della società o contenga il progetto di sta¬ tuto. n programma dev’essere sottoscritto dai promoe può stabilire un termine diverso da quello iu- tori, dicato nell’articolo 99, per l’estinzione dell’obbligazione dei sottoscrittori. TI programma deve pure indicare la persona che presiederà Tassemblea accennata nell’ar ticolo 13d, Il programma colle sottoscrizioni autentiche dei promotori dev’essere, prima della pubblicazione, depo sitato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della t'utiu’a società. (art. 156). 35g. _ 11 programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, deve essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione si ha da stabilire la sede della futura società, ed ivi rimanere depositato ci sembra, della prima assemblea generale, Sommario, 351 — Costituzione della società in accomandita per azioni od (tnonima, mediante puhhlica sottoscrizione. Programma che i promotori devono compilare. sino alla riunione, affinchè ogni interessato possa averne pronta e sicura notizia. (1) VlDART, Op. CÌt., Tl. 874. k

(Alt 130) (Art. 129) DELLE SOCIETÀ 20 21 E DELLE ASSOCIAZIO^■I COMMEKCIALI Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni .suddette ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il pro gramma o Tatto costitutwo o lo statuto della società per la quale sottoscrive. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaro, qualunque sia il modo con cui furono raccolte. La riserva di partecipazione agli utili netti della società permessa nelTarticolo 127 a favore dei pro motori, quantunque accettata dai sottoscrittori, non ha effetto, se non è approvata dalTassemblea stabi lita nelTarticolo 134. LIBRO I, TITOLO,IX Avvenuta poi la deliberazione dell’assemblea generale, e stipulato l’atto, allora questo è alla sua volta depositato e, inoltre, tra scritto, affìsso e pubblicato (art. 91, 94- e 95). 353. — « Non v’ha dubbio, diceva il ministro Vigliaui nella sua Relazione al Senato (1), che il programma dei promotori deve essere preciso e fedele, e che la pubblicazione di avvisi rigonfi di splendide promesse ed appoggiati a millantate adesioni, falsamente asserite per trarre in errore il pubblico, deve considerarsi come azione gravissima, per nulla attenuata dalla facilità di scoprire l’inganno, perchè i gonzi che prestano fede e restano sacrificati non mancano mai n. Infatti, l’articolo 246 dispone esser puniti colle pene stabilite nel Codice penale per la truffa coloro che, simulando o asserendo falsamente l’esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una so cietà per azioni, o annunciando al pubblico scientemente come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero com mettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentano di ottenere sottoscrizioni o versamenti. SO-MMARIO. 355 — Cotne si raccolgono le sottoscrizioni delle azioni, 356 — L(i riserva di partecipazione agli utili sociali permessa ai promo tori dev'essere approvata dall'assemblea generale. 357 — Le forme di sottoscrizione non sono volute a pena di nullità. 35g — Sanzioni penali contro chi procuri sottoscrizioni o versamenti con raggiri. 359 — Legislazione comparata; Codice italiano anteriore all' attuale; legge belga. L’articolo in esame non trova corrispondenti nel Co- 354. dice abrogato. Artìcolo 130. Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte sotto uno o pih esemplari del programma dei promo tori o del progetto di statuto della società. Esse de vono indicare il nome e il cognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte e la data della sottoed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il pro355. — Compilato, depositato e pubblicato il programma, (art. 129), si procede dai promotori o dai loro incaricati a rac cogliere le sottoscrizioni nel modo stabilito nell’articolo in esame, li quale è troppo chiaro di per se stesso perchè abbisogni di spiegazione alcuna. Le sottoscrizioni possono 'o raccogliersi sotto il programma od anche, onde non obbligare i sottoscrittori lontani ad inutili impacci, per mezzo di lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori. 356. — A scanso di dubbi Tarticoio in esame dispone che la riserva scrizione di partecipazione che i promotori abbiano, entro ì limiti stabiliti dall’articolo 127, fatta a proprio favore, non ha effetto, ancorché accettata dai sottoscrittori, se non è approvata dalla assemblea nella quale si diviene alla costituzione della getto di statuto. prima società. (1) Lavori preparatorii, i, i, pag. 367. k

23 (Art. 130) B DELLE ASSOCIAiJIOXI COMMEIiGIALl La legge belga vuole che le sottoscrizioni siano raccolte in doppio esemplare e che indicliiuo : la data dell’atto autentico del progetto di statuto; l’oggetto della società; il capitale sociale ed il numero delle azioni ; gli apporti fatti o promessi da ciascun socio e le condizioni appostevi ; i vantaggi particolari attribuiti ai promotori; il versamento, fatto o promesso, di un ventesimo al meno del valore di ogni azione sottoscritta ; e la convocazione dei sottoscrittori per un’assemblea da tenersi entro tre mesi, allo scopo di costituire definitivamente la società (art. ól). (Art. 130) 22 LIBRO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ 35*?. — Le forme di sottoscrizione stabilite nell’articolo in esame devono essere osservate a pena di nullità ? Noi riteniamo di no, quantunque qualche autore ritenga di sì. 11 Vidari, per esempio, così esprimesi (1): « Benché nell’articolo non sia detto che le con dizioni richieste per la validità delle sottoscrizioni sono volute sotto pena di nullità, e benché la nullità alla mancanza dell’atto scritto 0 di certe condizioni di questo non sia comminata nem- ● meno dall’articolo 53, pure, quando si pensi che tutte le suddette condizioni sono preordinate a quegli scopi di garanzia e di sicu rezza, dei quali abbiamo detto anche or ora ; apparirà chiaro che intenzione del legislatore è quella appunto di non riconoscere virtù obbligatoria nelle sottoscrizioni raccolte con modi e con forme diverse da quelle stabilite da esso «. Ma risulta dalle discussioni parlamentari che per il caso in esame nullità non si volle sottindere (2). Nè tale nullità è riconosciuta dalla giurisprudenza dalla dottrina prevalente. « Les souscriptions d’actions, dice Alauzet (3), costituent de simples adhésions à l’acte qui a constitué la société, et, par suite, ne sont pas soumises, comme cet lui-méme, à toutes les formalités qui avaient été exigées rendre valable; par suite encore, il n’est pas nécessaire qu^ souscriptions, données dans l’usage par signatures au bas simple bulletin, par lettres ou par tout autre moyen aualo<jue portent, en meme temps que la signature du souscripteur 1^ ■ gnature du gérant qui a signé l’acte de société ; la date laissée blanc peut également étre remplie plus tard et par le gérant n 358. — Nel caso che si usassero raggiri per ottenere sottoscrizioni, sarebbe applicabile l’articolo 246, pel quale sono puniti colle pene stabilite nel Codice penale per la truffa coloro che si mulando 0 asserendo falsamente 1’esistenza di sottoscrizioni versamenti ad una società per azioni, o annunciando al pubblico scientemente come addette alla società persone che tengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto tentano di ottenere sottoscrizioni o versamenti. 359. — La disposizione dell’articolo in esame non si riscon trava nel Codice abrogato. Articolo 131. Per procedere alla costituzione della società è cessario che sia sottoscritto per intiero il capitale so ciale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in nu merario che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè nel programma dei promotori non sia prescritto il versamento d’ima somma maggiore. Non si possono emettere nuove azioni sino a che le iirecedenti non siano intieramente pagate. In nessun caso possono emettersi per somma mi nore del loro valore nominale. Le società che hanno per o loro impresa le assicurazioni possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio. ne0 acttì Pour le ces d’uii 0 di etto esclusivo della SS non vi appar0 Sommario. Pg,. 2)roccdere alla costituzione della società deve essere sottoscritto tutto il capitale sociale. 361 — E devono essere versati tre decitni. (1) Il nuovo Codice di commercio, art. 130, (2) Lavori lìreparatorii, i, i, pag. 937. (3) Op. cit., n. 637. 2. 1

25 (Art. m) E DELLE AS.SOCIAZIO^*I COJIMERCIALI 24 (Art. IBI) LIBRO I, TITOLO IX j562 — In qual modo essi vengono conipu^tati. 363 — Sottoscritto il capitale c versati i decimi^ l’asscmhlea, csaìirite le sue attribuzioni, stipula l’atto sociale. 364 — Divieto di emettere nuove azioni fino a completo 2y(tg((mento delle qmecedenti. 365 — Divieto di emettere azioni per somma minore del loro valore no minale. — Il requisito del versamento di tre decimi e ridotto a un decimo per le società di assicurazioni. — Inosservanza dell’articolo in esame. Nullità. Responsabilità civile e penale. 308 — Legislazione comparata: Codice italiano anteriore all’athialc; CodJce tedesco; legge francese. DELLE SOCIETÀ \ Le proposte della Ccmmissioiie, role del Ministro Finali (1): specialmente per quel che riguarda la sottoscrizione del calcitale, non incontrano soltanto il disfavore del nostro ceto mercantile, ma contrastano con le più perfette legislazioni straniere, perchè le leggi belga, francese e tedesca vogliono che il capitale sia sot toscritto per intero. E sono di tanta evidenza le ragioni che avva¬ lorano questo partito, che io mi asterrei daU’enumerarle, se non leggessi nei verbali della Commissione, che non è conveniente ritar dare la costituzione della società; che non di rado, anche società aventi le più lusinghiere prospettive, incontrano difficoltà nell’ottenere immediatamente la piena sottoscrizione del capitale, e po trebbero, se la legge ciò prescrivesse, essere indotte a simulazioni dannose; che la sottoscrizione intiera di un ingente capitale non è sempre necessaria nei primordi della vita sociale, e i successivi aumenti sono connessi a spese e ad ostacoli; che infine non può temersi inganno ai terzi, quando per espressa disposizione di legge l’entità del capitale sottoscritto debba essere dichiarata nelle relative 366 367 360. — A completare vie più quel sistema di garanzie luto dal nuovo Codice, l’articolo in esame, considerando che la gione e l’esperienza insegnano aver bisogno una società fin dal primo momento del suo esercizio di tutto il proprio capitale (per chè, se tutto non occorre il capitale sottoscritto, tanto vale sot toscriverne solo quella parte che fa bisogno e stabilire, fin dal l’atto costitutivo, un capitale sociale minore; e perchè diversi molteplici e impreveduti possono essere i bisogni della società fino dai iirimi momenti della sua esistenza), esige che il capitale sociale sia sottoscrìtto per intiero. vorapubblicazioni. Le società anonime (e quel che si dice per esse può estendersi in gran parte a quelle in accomandita per azioni) sono ag gregazioni dì capitali. Come può egli permettersi che nascano imper fette e sfornite di una parte delle loro membra necessarie? Quando una società, costituendosi, fissa il suo capitale nominale a una determinata somma, deve arguirsene che questa somma, secondo le migliori previsioni, occorre per raggiungere lo scopo sociale, e sono più frequenti i casi ne’ quali, alla prova, il capitale previsto si chiarisce insufficiente, di quelli in cui eccede il bisogno. Permet tere che una società si costituisca, allorché non è ancora intera mente sottoscritto il suo capitale, vuol dire porne a repentaglio l’esistenza. Non raramente accade che i primi passi di una società siano difficili L’articolo 139, corrispondente a questo, del Progetto prelimiesigeva soltanto che fosse sottoscritto per metà. Ma poche Camere di commercio serbarono il silenzio su questo proposito* quasi tutte dichiararono che il requisito della sola metà di tale sottoscritto era garanzia troppo tenue per la società i terzi. Per esempio, le Camere di Catania, Chiavenua e Siradomandarono che si esigesse la sottoscrizione dell’intero canare capie per cusa pitale; quelle di Genova, Livorno, Macerata, Mantova, Pavia, Milano, Savona, Varese e Verona, dei quattro quinti; quella di Torino, dei due terzi (1). A spiegare il calore con cui tutte queste Camere combattevano il Progetto della Commissione, in quanto esigeva che il capitale fosse sottoscritto solo per metà, valga il riferire le seguenti pae che perciò essa veda inaridire intorno a sè la fi ducia dei terzi, la confidenza de’ soci. Se le azioni sono intera mente sottoscritte, può, superare le difficoltà e prepararsi giorni migliori; rouo da principio, essa spererebbe invano di trovar nuovi soci e andrebbe in rovina, non per l’indole dell’impresa assunta, ma jier averla affrontata con mezzi insufficienti. E danno eguale ne sof frirebbero i soci ed i terzi. con la libera disposizione del suo capitale, ma se noi fu- (1) Lavori preparatorii, i, i, pag. 85. (1) Lavori lìrepiaratorii, i, i, i^ag. 85. k

26 (Art. 131) 27 LIBRO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ (Art. 131) E DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI « La legge non deve rendersi complice di queste imprevidenze e di questi danni; ad essa non si domanda di moltiplicare le cietà e di affrettarne la costituzione, ma le Corti di appello di Bologna, Casale, Genova e Venezia, e la Procura generale di Trani (1). 361. — Ma non basta che il capitale sociale sia sottoscritto intiero. È necessario altresì che di esso sia versata unq parte sosibbene di guarentire gli interessi che in essa sono involti. Piuttosto che avere un gran nu mero di società deboli ed inferme, preferisco ve ne sian poche e robustamente costituite. Nè si dica che la sottoscrizione di gente capitale non è sempre necessaria ne’ primordi di cietà. Ciò può asseverarsi, noi nego, per i versamenti effettivi, per le sottoscrizioni, le quali rappresentano la promessa del capi tale che la società, per nascere vitale, deve possedere potenzial mente. Possono avvenire colpevoli simulazioni; ma il domandare la sottoscrizione di una metà soltanto del capitale non ne esclude il movente e la possibilità; ne aggrava soltanto le conseguenze A ciò si rimedia, in parte, affermando vigorosamente la respon sabilità dei promotori e dei sottoscrittori; ma vi riparerà sopra tutto la vigilanza dei soci, che vedrebbero assai compromessi gli interessi loro, quando una parte delle sottoscrizioni non fosse seria, perchè le disposizioni che ho proposto ne guarentiscono sempre la verità. per depositata presso la cassa dei depositi e prestiti o presso istituto di emissione, legalmente costituito, per finché sia restituita agli amministratori che presentino ● il cer tificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione ai sottoscrittori, se la ritirarla un e ivi rimanere un muna sonon e la pubblicazione del contratto, ovvero trascrizione non abbia luogo : i promotori non possono caso (art. 133). L’utilità di esigere siffatto versamento in nessun di una parte del capitale è senz’ altro evidente. La questione soltanto sul determinare la misura delia parte di capitale da versarsi. E, infatti, riconosciuta la necessità di costi tuire un fondo di cassa che dia apparenza seria alla società e provveda ai primi bisogni di essa, non è del pari indiscutibile che debba fissarsi una somma di deposito piuttosto che un’ altra. Per esempio, la Commissione proponeva che il versamento dovesse am montare a un decimo del capitale sottoscritto (Prog. prel. art. 139). autorevoli e competenti » domandarono al Ministro distinzione, tenendo conto delle può nascere « Infine io faccio, come la Commissione del Codice, segnamento sulla virtù della pubblicità; ma non voglio cloni ad essa più del bisogno- Consentire che una società abbia ■ specie di capitale: capitale nominale che non significa nulla azioni non sono integralmente sottoscritte, e che in molti casi figurerebbe nei cartelloni a lettere di grande Altre persone Finali che si procedesse con condizioni diverse delle società, e quindi (lei maggiore bisogno ch’esse hanno di disporre prontamente del loro capitale. « Chi non vede, dicevano queste persone, che, mentre una società la costruzione di una ferrovia asquattri ’ Se le appunto una 0 minore perciò scatola ; capi5 capitale una grave confusi per l’esercizio di una miniera o per non avrà d’uopo, nel suo inizio, che d’una piccolissima porzione del capitale, dovendo procedere agii studi prima di intraprendere i lavori, ma in seguito dovrà di mano in mano domandare tutti i versamenti; una società di credito (ammeno che voglia operare esclusivamente sui depositi) dovrà disporre subito di una grossa somma del patrimonio sociale, salvo poi a non domandare che tardi agli azionisti, o a non domandare mai la parte rimanente? w Avrebbero quindi esse voluto che si imponesse alle società di credito di versare, prima della loro costituzione, tre decimi del capitale ; le altre società, si prescrivesse il versamento di un solo decimo, introdurre siffatta distinzione al Ministro Finali. tale sottoscritto; capitale guarentito dai sottoscrittori versato, è destare nella mente del pubblico One « Si poteva intendere che le legislazioni informate al nv' ● ● deirautorizzazione governativa consentissero la costituzione deTl*^ società anche prima che il capitale fosse interamente sottoscrìtto perchè era poi cosa lunga e difficile procedere all’aumento, e si aveva fede nel prudente arbitrio del Governo; ma ora che questa autorizzazione si vuole abolire, e che diventa più agevole il rin novare e mutare gli atti costitutivi, perchè.si vorrà mantenere ed aggravare una disposizione così pericolosa ? « Nè meno favorevoli al requisito della sottoscrizione di tutto intero il capitale sociale si mostrarono i pareri della magistra tura; poiché lo sostennero e la Corte di cassazione di Firenze d’idee, che non sempre resterà scevra di danni. e per Ma non piacque (1) Lavori x^rcparatorii, i, i, pag. 162. e à

28 LIBltO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ (ArL 181) « Questa proposta, diceva egli (1), tiene conto deH’indole peculiare delle società che esercitano il credito. Il numero e la potenza di esse; i’ufhzio loro delicatissimo; Tiufluenza che hanno condizioni economiche del paese, influenza benefica, con prudenza e rivolgono i loro sforzi a sovvenire il vero mercio, Tindustria e l’agricoltura, }iericolosissima principale cagione di gravi turbamenti e di ■ dosi fuor di misura si fanno a vicenda una disastrosa concorrenza e se, troppo cupide di pronti e grossi guadagni, lasciano il sa lubre alimento dello sconto di buone cambiali, per tuffarsi nell’aggiotaggio e nella speculazione avventata; tutto ha contribuito a far sì che le società di credito, siccome toccano più che le altre ai pùbblici interessi, così richiamino sopra di sè in singoiar modo la sollecitudine dei Governi. 29 (Art. IBI) E DELLE ASSOCIAZIONI COM.MEKCIALI « Ad ogni modo non è sempre vero che la formazione di so cietà anonime intese all’esercizio del credito riesca più pericolosa di quella di altre società commerciali, e quindi voglia essere cir condata da maggiori guarentigie. Durante le numerose crisi eco nomiche, attraverso alle quali sono passate, negli ultimi lustri, le più fiorenti nazioni europee, non si può ben distinguere se la fre nesia del pubblico per la creazione di nuove società e per i giuochi di borsa sui loro titoli, si esercitasse piuttosto riguardo alle banche che alle altre associazioni. Si creava con la stessa indifferenza una cassa di sconto ed una società di costruzioni, una banca per il credito internazionale ed una compagnia industriale qualunque. Pareva che non il capitale facesse difetto all’enorme impulso dato allo spirito d’iniziativa, ma che gl’impieghi mancassero ai risparmi riboccanti. Ora, che la complessione economica del nostro paese si va facendo più gagliarda, noi pure cominciamo ad andar soggetti alle malattie che assalgono soltanto i corpi più robusti. E, nella ultima crisi, abbiam veduta la stessa febbre invadere gli specula tori e allargare le loro falangi. Ma, come avviene altrove, non si mostrò preferenza per lo scopo delle imprese assunte, e dal 1871 in poi si costituirono nuove banche col capitale complessivo di 547 milioni, e si formarono società dall’altra natura col capitale di 490 milioni. Gli aumenti di capitale delle società di credito ammontarono a 161 milioni, quelli delle altre società a 84 mi lioni. sopra le se agiscono come non raramente crisi, se inoltiplicauMa può credersi veramente che l’obbligo di versare tre de cimi del capitale costituisca un freno al soverchio moltiplicarsi delle società di credito? L’esperienza recente lascia luogo a molti dubbi. Nondimeno, non potendo negarsi che un maggior versa mento di capitale conferisca maggior serietà e solidità alle imprese sociali, io acconsentirei di buon grado a tradurre in un articola il concetto a cui lio accennato, se non lo credessi inconciliabìt^ col sistema che vogliamo inaugurare. « Le classificazioni sono arduo problema in tutte le scienze Può il legislatore distinguere le società a seconda della for assumono; non può sempre classificarle a norma dello scopo che si propongono. Finche dura 1 autorizzazione, che lascia tanta parte al discernimento del Governo, questo è in grado di fare distinzioni tra le società che hanno per fine principale l’esercizio del credito e quelle che adempiono altri uffizi; ma incaricato il giudice di riconoscere se le società sian costituite conformemente alla legge questa non iiuò non lasciar luogo a dubbiezze. Ora, siccome accade --.’ameiite che una società di credito faccia altre operazioni sussidiarie, e che una società di diversa natura entri alquanto nel del credito, così non credo si iiia che « Inoltre le prescrizioni relative al versamento di una certa quota del capitale sociale mirano sopratutto a dare ai diritti dei terzi una guarentigia reale, oltre quelle personali che dipendono dalle promesse dei soci. Sarebbe poco giusto che il legislatore si mostrasse più sollecito per coloro che hanno relazioni con le banche, che per quelli che contraggono con altre società, tanto più che la forma anonima mostra in generale di esser pili peri colosa nell’esercizio delle industrie, che in quello del credito, poi ché la pubblicità può essere indubbiamente più estesa ed efficace, ed è certo più agevole la vigilanza degl’interessati, nelle società bancarie, che in quelle industriali. E difatto poche società indu striali, che abbian raccolto il loro capitale con azioni, contano lunghi anni di vita, e non poche sono cadute; mentre, se pur troppo i fallimenti delle banche non sono rari, pure molte di esse vantano un’esistenza non breve e fioridissiraa w. non rai possa assumere giuridica- campo mente il criterio di cui si tratta, senza andar contro a gravi dif¬ ficoltà. (1) Lavori preparatorii, i, i, pag-, 88. à

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