Delle società e delle associazioni commerciali v 1 1884

'1 ' I DELLE SOCIETÀ I) E DELLE ' ASSOCIAZIONÍ COMERCIA Jl COMMEJSTTO AL LIBRO I, TITOLO IX DEL NUOVO CÓDICE Dl COMMEECIO ITALIANO PBR L’aVVOCíTO RODOLFO CALAMANDEEI Esercente avanti la Suprema Gaasazione di Firenze VOLUME PKIMO TOPINÜ UNIONE TIPOGRAFIGO-EDITRICE 33, Via Cario Alberto, 33 1 nOMA riazza Sao Silvestre, numero 75i 8 Strada S. Auua dei r/snibardi, n. 36, FIBESZB, via Ghibellina, «6 — OATA.VIi, Largo Qandolfo, 3. 1884

I ssH N -i- \>- ^9 PREFAZIONE II bisogiio di una riforma iu quella parte impor tantíssima delia legislazione commerciale, clie si riferisce alie Società di Commercio, era universalmente sentito in Italia, imperoccliè le disposizioui dei Códice dei 1865 piü nou corrispondevano al inaggiore svolgimento dello spirito di associazione, il quale richiedeva un sistema idoneo a conciliare la liberta e responsabilità privata, sciolta dai vincoli delia ingerenza go vernativa e liberata dai pericoli e dalle illiisioni cbe ne sono inseiDarabili, colla necessita di ben altre efficaci guarentigie contro la frode e V abuso delia buona fede CO. Qiiesto argomento formò oggetto di lunghi e profondi studi. II Ministro Guardasigilli Vigliani, repu tando di inaggiore urgenza una nuova legge sulle So cietà, separo dal progetto preliminare dei Códice di commercio il titolo delle Società ed Assoeiazioni comDiritti di traãuisione e riproãuzione riservati (1) Relazioue delia Cominissione alia (.'amera dei Deputatá.

T 7 6 PEEFAZIO>*B PREFAZIONE merciali, e ne auticipò la presentazione al Senato dei Regno nel dicembre dei 1874. II Senato, dopo aver consacrato all’esame di codesto disegno di legge un’ ampia e dotta discussione, nel maggio dei 187Õ lo approvò parecchie modificazioni. Poi esso fu inserito nel progetto dei Códice di coinmercio, con alcuni poclii cambiamenti, e cosi venne approvato con legge dei 2 aprile 1882. È pregio delPopera accennare brevemente e per sommi capi alie modificazioni principal! che arreca iu matéria di Società la legislazione nuova alia legislazione anteriore. Viene abolita la necessita delia preventica approvazione dei Governo e la ingerenza e la tutela gover nativa rispetto alie Società per azioni, sostituendosi il principio delia libera associazione. Sono però stabilite rigorose forme di costituzione e di pubblicità: è reso in ogni caso necessário Tatto scritto, e per le Societa in accomandita per azioni ed anonime Tatto pubblico (articolo 87). Per la costituzione di queste ultime Società si richiede che il tribunale civile verificlii radempimento delle condizioni di legge (articolo 91). È istituito, ^ maggior garanzia di pubblicità, un Bollettino uíflciale delle Società per azioni, in cui Patto costitutivo e 1^ statuto sociale devono essere pubblicati (articolo 95)- Si richiede toscrizione per intiero dei capitale sociale (articolo 131)* Si provvede giustamente ai diritti ed agU obblighi dei soei nei casi in cui si deliberi di aumento o diminuzione dei capitale sociale (articoli 96, 101 e 158). Sono chiaramente determinati i doveri degli amministratori dei documeuti e degli atti rispetto alia conservazione relativi alia costituzione delia Società (articoli 139), rispetto alia tenuta dei libri sociali (articolo 140), alie concernenti 1’ amministrazione (articolo deliberazioni 141), al diritto d’ispezioue degli interessati (articolo degli impiegati sociali (articolo finalmeiite con 142), alia nomina 143), airiinpiego dei fondi delia Società, e ai provvedimenti da adottarsi allorchè avvenga una sensibile diminuzione dei capitale sociale (articolo 146). La responsabilità degli Amministratori, e quella dei Direttore quaiora per patto speciale o per deliberazione ■enerale la parte esecutiva delle operaattribuita ad un Direttore estraneo al delPassemblea zioni sociali sia Consiglio d’amministrazione, è resa piü severa ed efficace (articoli 147 e 148). Sono tolti i dubbi che pointorno alia responsabilità delPÂmmini- tevano sorgere stratore dissenziente dalla maggiorauzà de’ suoi colleghi atto od una omissione che può dar luogo ad di responsabilità; e delPAmministratore che si trovi, rispetto ad una operazione sociale, in collisione dfinteresse colla Società (articoli 149 e 150). L azione attribuita alcirca un azione giudiziaria contro gli Amministratori è Passemblea generale che la esercita j>er mezzo dei Sindaci: ogni socio ha diritto di denunciare a costoro i fatti che crede censurabili, ed i Sindaci devono immediatamente P assemblea generale, reputano fondato ed urgente U reclamo íàtto dai rappresentaiiti di almeno un décimo dei capitale sociale (articolo 152). È attribuita però una azione giudiziaria individuale anehe ai siugoli soei, allorchè si tratti di deliberazioni delP assemblea generale manifestamente se convocare la costituzione di tali Società la sot- per k

8 PREFAZI02s’E 9 PREFAZIONE contrarie alVatto costitutivo, alio statuto od alia legge (articolo 163). Se poi siavi foudato sospetto di grave irregolarità neiradempimento dei doveri degli Amministratori e dei Sindaci, i soei rappresentanti la ottava parte dei capitale sociale hanno il diritto di vere 1 intervento deirautorità giudiziaria, la quale, dopo aver sentitó in camera di consiglio le ragioui degli Ániniinistratori, può ordiuarè una giudiziale ispezione, e dare con decreto provvisoriamente esecutivo quelle disposizioni provvisionali che reputi necessarie ed urgenti. Quanto alie ma si toglie il primo relativo al tempo in cui sia lecita 1’emissione delle obbligazioni (articolo 171). Inoltre, con disposizioni protettrici delbinteresse dei soei e dei terzi, è richiesta una speciale maggioranza per la deliberazione che riguarda 1’ emissione di obbligazioni (articolo 172), e molte cautele sono stabilite per l’esecuzione dei deposito e la pubblicazione dei manifesto per la sottoscrizione relativa (articolo 173), per il modo di promuoraccogliere le sottoscrizioni (articolo 174), eper la forma delle obbligazioni (articolo 175). Quanto al bilancio, esso deve indicare il capitale realmente esistente, la somma dei versameuti effettuati e dei versamenti in ritardo, e deve dimostrare con evidenza e verità gli utili real mente conseguiti e le perdite sofferte nelbesercizio cui si riferisce (articolo 176), col divieto rigoroso ed assoluto di pagare divideiidi ai soei, se non per utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio approvato (arti colo ISl). Viene introdotta Tistituzione dei Sindaci, imponendosi ad ogni Società per azioni di creare nel suo ,seno tre o cinque Sindaci, soei o non soei. Essi sono muniti dei piü esteso mandato per esercitare una diretta e continua vigilauza su tutti gli affari sociali senza eccezione o limitazione di sorta, sui registri, sulle casse e sul bilancio, con facoltà di convocare, oceorrendo, anclie fassemblea generale (articoli 1S3 e 184). Si riempiono lacune deplorate nel silenzio dei Códice precedente, sottraendo alie incertezze delia giurisprudenza e di provvedimenti discrezionali i fatti non rari e sommamente importanti delle modifioazioni, trasformazioni e fusioni di società legalmente esistenti (ar ticoli 193, norme necessarie a vegolare la ingelenza delEassemblea generale negli affari sociali, sono modificate ed ampliate utilmente quelle contenute nel passato Códice, rispettandosi la liberta delle contrattazioni. ma non trascurandosi ad un tempo di preservare con efficace tutela ogni legittirao interesse contro i pericoli e le iúsidie delia malafede; viene quindi stabilito quando (articoli 154 e 159), come (articolo 155) e da chi (articoli 156 e 157) debbono le assemblee; chi possa intervenirvi od in qual modo (articolo 160), e finalmente quali siano 1 diritti delia essere convocate con diritto di voto ^ maggioranza e delia minoranza, e quale 1 effieacia delle deliberazioni (articoli 156, 157, 162 e 163). Mentre nel Códice abrogato, al capoverso deir articolo 135, 158, si disponeva non potere la società emettere obbligazioni od altri titoli al non fosse versato Tintiero capitale montare delle obbligazioni e dei titoli eecedere quello dei capitale portatore, fiuchè sociale, e V amnon poter mai versato; invece nel Có dice nuovo si inantiene il secondo divieto di emettere obbligazioni per somma eccedente il capitale versato, 194 e 195). S’infcroducono disposizioni

1 10 11 PRKrAZlONE PREPAZIOXE speciaíi riguardanti le società cooperativo (articolo 219 e segiienti). È risoluta la questione se le Società eivili possano assumere forma commerciale, stabilendosi che esse possano assumere le forme delle Società per azioni; nel qual caso esse sono sottoposte alie disposizioni dei Códice di commercio, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competeiiza (articolo 229). Vengono stabilite alcune norme e condizioni, secondo le quali tutte le Società costituite iii paese estero pos sano essere ammesse ad esercitare il' commercio nel Reguo (articoli 230 e seguenti). Questi sono i principali cambiamenti introdotti nel nuovo Códice in matéria di Società ed Associazioni commerciali. blicü, ad aver fatto su tutto intiero il Códice quel po di luce che meglio ci saprà riuscire. Incoraggiati dal risultato dei nostri lavori sulla Camhiale e sul Fallimento, abbiamo anche in questo seguita la medesima linea di condottaj e specialmente quella adottata nel Fallimento per la distribuzione or gânica delia matéria. Però ci è sembrato opportuno largheggiare sotto due aspetti, cioè: riferimento di atti legislativi; studio di legislazione comparata. Abbiamo infatti sempre riportati nel loro testo i brani degli atti legislativi concernenti le singole disposizioni commentate, quando ci sono sembrati giovevoliad una retta interpretazione delia legge: nè temiamo che le frequenti e talvolta lunghe citazioni delle relazioni inolteplici 0 dei discorsi parlamentari abbiano a riu scire soverchie. Esse rappresentano per lo studioso preziosissimi monumenti di dottrina; monumenti, i cui artefici si chiamano Miraglia, Vigliani, Zanardelh, NelPinsieme, le disposizioui sulle Società e sulle Associazioni lasciano poco a desiderare. sia per la sostanza, sia per la forma. Se qualche menda vi si riscontra, che rileveremo via via> bisogna pur dire che vi abbondano copiosissimi i pregi. Nè sarebbe potuto diversamente accadere, avuto riguardo alEesanie lungo ed accurato, di cui specialmente la legge sulle Società ed Associazioni fu oggetto da parte dei legislatore, ed al largo tesoro che fu tratto dalla comparazioue Pescatore, Lampertico, Corsi, Sineo^ Villa, Astengo, líellinzaghi, Borgatti, Cabella, Casaretto, Fenzi, Finali, Duchoquè, Clhiglierij Marti- Saracco, Scialoia. Lauria, nelli, Massarani, Pasella, Serra, Trombetta, Vitelleschi, Pepoli, Leopardi, Panattoni^ Ciuliani, Pessina, Levi, Mancini, Ballanti, Vare, Zini; per tacere di altri valentissiini il cui nome non ci sovviene. In fatto di legislazione comparata, abbiamo riferito, sotto ogni singolo articolo, il testo deli’articolo core la sostanza delle migliori legislazioni straniere vigenti. Cosi, come dalla bontà in generale dei nuovo Có dice di commercio noi fummo spinti a rivolgere su di esso i nostri studi, dalla bontà in particolare dei titolo IX, libro I, dei medesimo siamo con maggior lena sospinti a continuarli; finchè, le nostre deboli forze permettendolo, non siamo giunti, con successivi la vori ancora dopo questo che presentiamo oggi al pubispoudente nel nostro Códice anteriore ) il testo degli articoli corrispondenti nelle principali quando il riferirla ci è leggi straniere. La sostanza.

1 12 PREFAZIOXE 13 PBEFAZIONE parso utile, dei Codici spagnuolo, brasiliano e portoghese, e delle leggi belga e inglese. II testo, quasi sempre, dei Códice e delle leggi francesi, e dei Codici tedesco là nella legislazione francese. Esso sarebbe diviso in nove titoli, cosi denominati: delle Società anonime; delle Società in accomandita per azioni; delle Società a capitale variabile; delia pnbblicazione degli atti delle Società; delle obbligazioni; delle tontine; delle Società di assicurazione e delle Società civili; delle Società straniere; delle penalità; disposizioni generali O. Per il Códice tedesco, perchè esso rappresenta, parer nostro, una cosa di mezzo tra la imperfezione delia legislazione francese e la quasi perfezione, come vedremo, di quella svizzera. Infatti, se il Códice stesso corrisponde ai bisogni delle Società in generale. non corrisponde a quelli in particolare delle Società per azioni. Pino dal 1863 gravi inconvenienti si segnalavano già nel Parlamento tedesco nella fondazione ed amministrazione delle Società per azioni, cosicchè quel Consesso prometteva di promuoverne discussione al Consiglio federale. Per lo svizzero, entrato in vigore il 1° genuaio 1883, perchè, come accennavamo, ci sembra clie questo Códice segni V ultimo stadio di perfezionanieiito cui Esso, cosi e svizzero. Eiferire sempre il testo di qnesti tre ultimi Codici parve opportuno per le seguenti ragioni. Per il francese, ci perchè, contenendo esso in ma téria di Società, come qualche illustre scrittore ebbe ad esprimersi, soltanto a le intitolazioni dei capitoli » jiotra lo studioso lettore rilevare via via i vizi ed i difetti di una legislazione che sparisce per ceder campo ad una legislazione migliore colla quale si provveda agli ostacoli che i^nr sempre sorgono in Prancia contro lo sviluppo libero delle Società commerciali. In Prancia, può dirsi che neppure la legge dei 1867, la quale conta appena quindici anni di vita, revoli censure che sia esente da iunumene segnalarono le imperfezioni e essa doveva proteggere il pubblico risparmio contro le macchinazioni dolose e le fittizie riunioni di capitali; lacune; ma ogni suo precetto venne impunemente travisato, ogni sua sanzione civile e penale fu ad arte evitata. Siffatta legge è cosi bene schermita, che ri mane come lettera morta cere alFapplicazíone di siano potuti giungere i Codici moderni. esprimesi T illustre' Fiore-Goria, ci porge esempio e prova delia piu ardita e niai piii vista innovazione, per chi non vuole soggiaTantochè si senti un primo bisogno di riforma nel 1875. Ed attualmente esiste là essa. solo in fatto di legislazione dalle Novelle di GiuSTiNiANo in poi, ma anche neil’ordine speculativo delle giuridiche discipline un solo Digesto le teorie assimilate delle obbligazioni non un progetto di legge elaborato da Vavasseur, nel quale sono parecchie modificazioni da introdursi nella legislazione relativa alie Società. Questo progetto servirebbe di base ad una legge veramente generale, perchè sarebbe in accomimate come vi stanno in essa trasíuso il complesso delle di sposizioni in matéria di Società sparse piu qua e piii (l) Rileviamo queste notizie da uu articolo di Vavasseur, riferito e tvadottx) nella Rassegna di ãiritto commerciale dei Fiore, t, 6, pag. 281 e seguenti. 1

15 14 PEEPAZIONK niEPAZIOXE e civili e commerciali. Esso è per noi la traduzione in atto pratico e vitale di un concetto, di uu desiderato, di un^ aspirazione che da lungo abbiamo meditato e carezzato « In qiiesto modo_, il lettore avrà sotfocchio tre iegislazioni di valore diverso: una cattiva, la fraucese; una buona, la tedesca; una ottima, la svizzera. E gli sara perciò facile il giudicare via via alia stregua di esse quale sia il valore delia nostra, e dal confronto colle medesime trarre argomentx per interpretare la nostra secondo la retta ermeneutica. Non raccomandiamo questo libro airanimo benigno dei lettore, j)erchè crediamo che chi scrive abbia Tobbligo imprescindibile di far meglio che può, secondo le proprie forze, anzichè affidarsi a un benigno compatimento. Sopra un solo puuto richiainiamo 1’attenzione dei lettore: pregandolo, cioè, a voler considerare come la necessita stessa delle cose non ci abbia perniesso di comporre i nostri lavori con quella piena maturità di esame che pure, astrattamente parlando, sarebbe liecessaria. Ma a questa necessita le esigenze pratiche oppongono grave ostacolo. II commercio úole che delle leggi nuove si forniscano commenti colla massima celerità. Per poter giungere, uel breve periodo di poco piü che un anno, a pubblicare lavori su i tre iniportantissimi istituti delia Camhiale, dei FalUmento e delle Società commercÀali, abbiamo dovuto, oguimo lo coinprende, assoggettarci al patto di non uscire dalla esposizione dei canoni fondamentali e dalla trattazione delle ixrincipali questioni, senza poterci addentrare in quelle esplicazioni piu minute e in quelle peculiari questioni, il cui studio esige tempo ed applicazione pratica dei Códice. Di questo desideriamo che il lettore tenga un po’ di conto. ilonteimleiano, 9 aprüe 1884. Avv. RODOLFO CALAMAXDREI. (1) Rassegna di diritto conimerciale^ fase. 1°, anuo 1°. II Códice federale delle obbligazio7iL » Per Ia prima volta, continua il Fiore-Goria con quel calore che viene iufuso dalla coscienza dei vero e dei ginsto, per la prima volta che in Italia ebhimo, or sono venfanni, enunciata la prima idea di questa rivüluzione nelPordiiie legislativo, presagendo con fatídico desiderio alia compagiue che il diritto commerciale accentuerebbe a foudere col diritto civile, quel uostro concetto fu allora deriso quasi colla compassione di poética utopia e poco meno non gli si baiidisse la croce coirorrore dell’eresia. Che dirauuo i nostri Avistarclii implacabili, incleineuti, ora che venfanni dopo appena Ia libera Elvezia fatta si è prodroma ed attuatrice di questa cosi radicale rivoluzione negli ordini legislativi? Onore e gloria alia patria di Tell! « k

1 CÓDICE Dl COMMERCIO APPROVATO CON LEGGE 2 APRILE 1882, N. 681, SERIE 3% E R. DECRETO 31 OTTOBRE 1882 LIBRO PRIMO TITOLO IX DELLE SOCIETA E 0ELLEISSOCIAZIOSI CflllEECIAL Capo I. Delle Società SEZIONE I. Dieposizioni generali Articolo 76. Le società commerciali hanno per oggetto uno o piü atti di commercio, e si distinguouo nelle specie seguenti: 1° La società in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garautite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soei; 2® La società in accoinandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o piü soei aceomandatarii e dalla responsabilità di uno o piü soei aceomandanti limitata ad una somma determinata, clie può anche essere rappresentata da azioni; 3® La società anônima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad 2 — CalauandreIi J?elle società e ãello associaz. comm., Vol. I. i

I < 18 (Art. 70) un cleterminato capitale, e eiascim socio non e obbligato che per la sua quota o per la sua azione. LIBRO I, TITOLO IX DELLR SOCIETA. (Art. 70) E DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI 19 32 — Disposizioni transitorie. Prescrizione in matéria ãi socictà commeroiali, 5U — Divisione delia matéria. Società Rinvii. Società in nome colhttivo. Nozioni generali. Rinvio alie disposizioni speciali sulla società in nome collettivo. Società in accomandita. Nozioni generali. Etimologia delia parola accomandita Accomandita per azioni. Nozioni generali. — Rinvio^ alie disposizioni speciali snlVaccomandita. Società anônima. Nozioni generali. 42 — Sua utilità. — Rmvio alie ãispoaizioni speciali snlVanonima. Legislazione comparata: Códice italiano dici tedcsco, svizzero, francese. 33 e associazioui. Società cooperative. SOMMAEIO. 35 3G Definizione dcl contratto di società. Snoi requisiti: 1° Consenso. 3 — Come ü consenso p)ossa esserc viziato da errore. Da violenza. Da dolo. G — II consenso dev^ esserc prestato da persona capnee. 7 — Se sia capace a contrarre società commcrciale la donna maritatn. Se lo sia il minore. 9 — Quid, se Vautorizzazione a contrarre società, data nl minore o alia donna maritata, venga rivocata? 10 — Quirl juris ãi una società comnierciale contraita da un minore o da una donna maritata non ãebitamente autorizzati ? 2° requisito: Conferimento ãi una quota in comunione. In che pm consistere. 12 — Quid juris, se venga conferito un credito? 13 — Possono essere conferite le cose future? 14 — D conferimento 2>uò aver per iscopo la propriefà Quid juris, se la cosa conferita pcrisce? 10 — Delia cosa conferita ãev'essere garantito il pacifico possesso. Quid juris in caso di evizione? 17 — In caso di evizione dHmmohile, può il socio piretenderc di conferirne un altro e rimanere cosl in società? 18 — Quid juris, in caso di evizione parziale? 19 — Quid, in caso di ritardo ncl socio a conferire la quota promessa? 3° requisito: Interesse comune nei soei; nullità delle co7ivenzioni che attribiiiscono tofalitã di guadagni o esenzione di perdite. Come si determina qtiesto interesse; come, cioè, si ripartiscono i proiftti e le q^erdite: per contratto; per Icgge. 4° requisito: Oggetto lecito. — Questione sorta in proposito di contrahbando. — E ammissibile società degli uffici? 24 — Quid juris, se Voggetto delia società è illecito? 25 — d** requisito: Esercizio di wio o piu atti di commercio. A costituire società di commercio non influisce la qualità dei soei. 27 — Di alcune socictà che la gmrisprudenza ritenne o no commerciáli. 27i>i3— le Casse di risparmio sono società commerciáli? Punti di contaito c divergenze U-a la società di commercio e la comwiione. 29 — In qual luogo le società di commercio hanno domicilio. 39 — Quid juris, se ahhiano delle rappresentanze? 31 — Domicilio delle società esfere; rinvio. 1 37 a 38 o comraandita. 39 4 40 3 41 43 8 anteriore nl vigente; Co1. — Le dofinizioni, che sí sono date dei contratto dí società in generale, appaiono numerosissime; e forse nessuna di drebbe esente da critica, quando si pretendesse che dal risidtasse in modo completo ia natura dei contratto stesso natura cbe ha flnora dato luogo a difficoltà rilevanti, appena appena dissipate dai dotti lavori degh insigni giureconsulti che, in gran copia scrissero sulPargomento. A noi pare cbe una delle migliori definizioni delia società in genere sia quella data da Pothier (1) cepita: « Le contrat dé société est un contrat par lequel deuxou plusieurs personnes metteiit ou s’obligent de mettre quelque chose, pour faire en commun un profit bonnête dont elJes s’obligent róciproquement de se rendre compte ^ Comunque sia, noi ce ne staremo alia definizione che delia cieta fornisce il Códice civile airarticolo 1697, completata poi dal successivo articolo 1698. Diremo adunque che « la società è un contratto col quale due o piu persone conYengono di mettere qualche cosa ip comunione, al fine di dividere il guadagno che derivare «; e che « 11 esse ansuo contesto 0 altro ãiritto. 15 cosi conen commun 20 so- 20'»^- 21 22 23 ne potrà , 1 per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per 1’interesse comune delle ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, industria «. ’ qualunque società deve avere 20 parti; o la própria ■ 28 Aualizziamo ora la definizione data nel suddetto 1697 e la disposizione, che la completa, delParticolo 1698: S. articolo : premet- (1) Du coiitrat de Société, ii. 1,

(Art. 76) 20 21 LIBRO I, TITOLO IX DELLE SOCIETA tendo però che tale analisi per noi si larcà soltanto in quanto possa aver rapporto e portar luce nel campo delle società commerciali; perocchè è da presumersi che chi legge queste pagine ahbia già piena cognizione dei principii riguardanti le società civili, le quali formano un tema fuori dei nostro campo. « La società è un contratto col quale due o piü persone co7ivenfjono, ecc. », dice il primo dei due articoli. Dunque è neces sário, anzitutto, il consenso, condizione essenziale in ogni con tratto sinallagmatico. II consenso è viziato, come in tutti gli altri contratti, se fu prestato per errore, estorto con violenza, carpito con dolo: in ciascuno di questi casi, consenso giuridicamente non esiste (Cod. civ., art. 1108). 3. — Perchè 1’errore vizii il consenso è necessário, però, se è errore di diritto, che esso sia la causa unica o principale dei con tratto (Cod. civ., art. 1109). Se è errore di fatto, esso non produce la nullità dei contratto, se non quando cade sopra la sostanza delia cosa che ne forma l’oggetto: non quando cada sopra le accidentalità (Cod. civ., art. 1110, al. 1). « Riguarda la sostanza, dice Tilhistre Yidari (1), quando non sia mai esistita o venga improwisamente a mancare la cosa che costituiva 1’oggetto stesso delia società o delia parte che alcuno aveva dichiarato di voler prendere in essa. Una società è costituita per lo scavo di una miniera. Fatte le prime escavazioni, o non si trova affatto alcun minerale, o si trova un minerale diverso da quello per cui la società si era costituita. Una società si costituisce per la fahbricazione delia carta, alio scopo di approfittare di una certa caduta d’acqua. Per cause imprevedute ed improvvise, la caduta o viene a cessare affatto, o non è piü di quella forza che risponda ai bisogni delia società. Taluno conferisce, come própria quota sociale, un ediíicio ch’egli crede íàccia parte delia eredità a lui toccata; e, invece, si viene poi a scoprire che queU’ediíicio appartiene ad altri. In tutti questi casi, e in altri simili facilmente escogitabili, o non vi avrebbe addirittura contratto di società, o ü contratto sarebbe nullo per riguardo a quel determinato socio, perchè il consenso sarebbe viziato da errore essenziale sull’oggetto. E, secondo noi, ci avrebbe errore essenziale, da essere equiparato nei suoi effetti (ârt. 76) E DELLE ASSOCIAZIOXI COMMERCIALI a quello sulla sostanza, quando alcuno, credendo di entrare a far parte di una società quale socio accomandante, si trovasse poi, per contrario, di far parte o di una società in nome collettivo, o di una società in accomandita auche, ma non già qual socio accomandante, bensi qual socio accomandatario. Qui, infatti, ci sarebbe errore essenziale sulla natura e misura delia obbligazione che s’intendeva assumere; sicchè, se si fosse saputo di dover cosi incontrare una responsabilità solidale e illimitata con tutti i proprii beni per tutte le obbligazioni sociali, non si sarebbe anche eutrati a far parte di quella società. Del pari, riterremmo nullo il consenso, quando alcuno credesse di entrare a far parte di una società civile, e invece si trovasse socio di una società commerciale ed obbligato solidalmente ed indefinitamente con tutte le proprie sostanze. Per contrario, allorchè egli non facesse parte di tale società se non quale accomandante od azionista, 1’errore non si avrebbe a dire essenziale e non quindi nullo il consenso; perchè la responsabilità sua rimarrebbe pur sempre limitata, come sarebbe stata quando egli. anzichè socio di società commerciale, fosse divenuto socio di società civile. Da cui sMntende che Tunico critério sicuro per apprezzare 1’errore sul consenso, è questo, come abbiamo anche avvertito poco fa: vedere, cioè, se, dato quello stato di cose che veramente esiste, e non quello erroneamente creduto vero dal socio, questi avrebbe tuttavia acconsentito ad obbligarsi come fece. Quindi è che 1’errore sui prohtti sperati, se anche avessero a man care intieramente, non sarebbe mai causa di nullità. Certo che, scrutare nelle intenzioui delle parti, è cosa molto difficile; ma, facile 0 difficile, non c’è altro modo sicuro per il quale, in caso di contestazione, possa il giudice scoprire la verità in mezzo alie affermazioni degli uni ed alie denegazioni degli altri «. L’errore non produce la nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione delia persona colla quale shnteiide coutrattare, sia la causa princi pale delia convenzione (Cod. civ., art. i l 10, al. 2). La considerazione delia persona può avere grande importanza per quelle società di commercio, la cui base precipua è il credito personale di coloro che la compougono. Ne ha, invece, poca per quelle società nelle quali si ha riguardo piü al capitale conferito o promesso che alie persone. Per esempio, nelle società anonime è indifferente che sia socio Tizio, persona solvente, piuttostochò Caio, persona di nessun (1) Società commerciali, n. 596 {Como di diritto commerciale, vol. i). 1

23 22 (Art. <6) LIBEO I, TITOLO IX — DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIOXl COMMEECIALI (Art. 7G) credito; mentre ciò uon è inditferente nelle società in nome collettivo 0 ia accomandita (1). — Quanto alia violenza, perchè annulli il contratto essa deve esser tale da far impressione in viruni consíaníew: si reputa colla violenza estorto il consenso, dice l’art. 1112 dei Cod. civile, quando essa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore d’esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa matéria alhetà, al sesso ed alia condizione delle persone. La violenza usata contro colui che ha contratta 1’obbligazione è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella a vantaggio delia quale si è fatta la convenzione (Cod. civ., art. 1111). È causa di nullità dei contratto anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni dei coniuge, di un discendeute 0 di un ascendente dei contraente. Trattandosi di altre per sone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità secondo le circostanze (Cod. civ., art. 1113). II solo timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il contratto (Cod. civ., art. 1114). S. — Finalmente, il dolo è causa di nullità dei contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che Taltro senza di essi noa avrebbe coutrattato (Cod. civ., art. 1115). Però, quando il contraente, che impugna il contratto per motivo di dolo, avrebbe potuto scoprirlo con piú diligenza facendo delle indagini che ha trascurato di íàre, egli non ha di che dolersi; poichè vigilantibus jura siibveniunt, non ãormientihus. 6. — Ma non basta che il consenso sia scevro da errore, vio lenza o dolo, per essere valido: occorre inoltre che sia prestato persona capace. É per ciò che 1’art. 186 stabilisce che può essere escluso dalla società in nome collettivo ed in accomandita il socio responsabile senza limitazione che è dichiarato íallito, interdetto o inabilitato. ^— Si è fatta questione se la donna maritata, cui il marito 0 il tribunale abbia accordato il consenso o Tautorizzazione di darsi al commercio (art. 13), possa per ciò solo unirsi in società, purchè, beniuteso 1’atto di consenso o di autorizzazione non glielo abbià espressamente vietato. A taluno pare che si debba distin- : se il marito consenti o il tribunale autorizzò un commercio guere definito, circoscritto, speciale, la moglie non può contrarre società : non cosi, invece, se Í1 consenso o rautorizzazioue riguarda il com mercio in generale. Perchè nel primo caso T autorizzazione non si può estendere ad altra specie di commercio, ditferente da quello cui si riferisce: il marito o il tribunale nel concedería, credè la donna capace di quel genere di commercio e non piú; nel secondo caso, 1’ha creduta capace di esercitare il commercio in tutta la sua estensione, senza limitazione alcuna di specie; l’ha creduta capace, insomma, di fare con prudenza e avvedutezza ogni atto di commercio, e quindi anche di contrarre società, la quale in fondo non è che una specie di commercio (1). La questione sembra risoluta dalhart. 14 dei nuovo Códice, pel la moglie, sebbene commerciante, non può contrarre so- quale cietà commerciale assumendo responsabilità ilhmitata senza una autorizzazione speciale dei marito o dei tribunale ». Essa può adunque acquistare si la qualità di socio accomandaute o d’azionista; ma non quella di socio in nome collettivo o di socio accomandatario, senza speciale autorizzazione. S. — E che dovi’à dirsi dei minore commerciante? Potrà egli contrarre società commerciale? 11 non essersi, rispetto a lui, ripetuta la disposizione delPart. 14 rispetto alia donna, ci ía credere ch’egli lo possa .sempre e in ogni caso, eccetto espresso divieto. Q. — L’autorizzazione per esercitare il commercio data al mi nore dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alia moglie, possono in ogni tempo essere rivocati. L’atto di rivocazione dev’essere pubblicato nei modi stabiliti dalla legge. Tuttavia la rivocazione av- da venuta dopo che il minore o la moglie abbia già impreso Tesercizio dei commercio non ha eífetto, se non sia approvata dal tri bunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la moglie; e non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (art. 12). Quali siano gli efíètti delia revoca deirautorizzazione o dei consenso sulPesistenza delia società, vedremo nel numero seguente, a proposito delia nullità di questa; perchè essi sono eguali in ambedue i casi. (1) ViGNALi, pag. 970. (1) Delangle, Sociitü dc oommercc, n. 12. I

24 (Art. ?6) 25 lilBEO I, TITOLÜ IX — DEIiLE SOCIETÀ — Se il minore o la donna maritata non erano autorizzati a commerciare, o se la donna non aveva autorizzazione a conti’aiTe società commerciale assumendo responsabilità illimitata, o se al minore era espressamente vietato di contrarre società, non c’è dubbio che, tanto la donna o il minore, quanto coloro dalla cui potestà dipendono, potrebbero sempre domandare la nuUità dei contratto ed opporla in ogni caso di chiamata in giudizio per rispondere delle obbligazioni sociali (1). Ma, opposta la nnllità, serebbe la società di esistere? È opportuno procedere distinzione. « O la società era costituita soltanto dal minore, o dalla moglie, e da altra persona; e allora cessa, perciiè, non rimanendo che una sola persona capace d’esercitare in quel modo il commercio, ogni società divieiie impossibile. E ciò a maggior ragione, se ambedue i soei sono minori o donne maritate. Per altro, per tutte le operazioni sociali, o già compiute o in via di compimento, rimarrebbe sempre obbligato il socio capace. O la società, oltre il minore o Ia moglie, era costituita da altre persone; e, allora, pensiamo che essa non potrebbesi mai dire cessata, per ciò solo che ne usei o il minore o la moglie, quando (cosa, dei resto, molto probabile), nè l’uno nè l’altra avesse assunto la qualità d’agente o non fosse stato altrimenti convenuto nelPatto sociale. Non neghiamo che la uscita dei minore o delia moglie non possa diminuire le garanzie dei terzi creditori; però questi, prima di mettersi in relazione d’afíàri con la società di cui facevano parte quelle persone, dovevano ben chiarirsi delia condízione giuridica di esse. Se non lo fecero, peggio per loro » (2). 11. — Riprendiamo 1’analisi dei due articoli 1697 e 1698 dei Códice civile. II primo di essi stabilisce, oltre quanto abbiamo veduto, che la couvenzione, nella società, deve aver per oggetto mettere qualche cosa in comunione »; e il secondo aggiunge che « ciascun socio deve conferire o danaro, od altri beni, o Ia pró pria industria. » Adunque, oltre il consenso, secondo requisito nel contratto di società è il conferimento di danaro, ãi altri heni, o delia industria personale, in comunione. Infatti, scopo delia società è quello che vi sia un fondo comune, dal quale, amministrandolo o sottoponendolo a speculazioni. (Art. 71j) trarre un guadagno comune; è necessário perciò che ogni socio conferisca qualcosa; altrimenti, non si avrebbe società, ma donazione, rispetto a quegli cui si assegnasse una quota di gua dagno senza che nulla avesse conferito. Non importa però che le quote siano tutte delia stessa misura; anzi, bene spesso saranno di misura diversa; quantunque, come aceade nella società per azioni, possa essere unica 1’uuità di misura di esse (1). Dalle parole delPart. 1698 si deduce che la quota sociale può essere costituita dei pari da cose mobili che da immobili, da denaro, dalla speciale abilità che alcuno abbia nelPesercizio di qualche industria, abilità preziosissima talvolta.e piü utile dei danaro stesso (Códice civile, art. 1711); può essere anche co stituita da prestazione di servizi, da brevetti dhnvenzione di cui il socio abbia 1’esclusiva privativa, dalla própria clientela che si volga a proíitto comune, e perfino da qualche segreto industriale che alcun socio coníidi alia società (2). « Bene inteso, dice il Vidari (3), che, allorquando non si tratti di cose facilmente stimabili, come, per contrario, sono i beni mobili od immobili, ü denaro, ecc., la determinazione dei valore di ciascuna quota sarà tutPaltro che agevole. Perchè, come si fa ad attribuire un valore esatto ad una quota costituita o da clientela che shntenda procurare alia società, o da un segreto industriale, o da un brevetto dhnvenzione, od anche dalla stessa industria o dai servigi d’alcmi socio ? Tuttavia, questa è cosa che riguarda soltanto 1’interesse dei soei; epperò, tanto si riterrà il valore delia quota conferita, quanta sarà la parte proporzionale di proíitti a cui sarà ammesso il socio che la conferisce; sempre che alie parti non sia piaciuto determinaria altrimenti. Di piü, si avverta che, allorquando la quota sia costituita nelPuno o nelPaltro di questi iiltimi modi, si ritiene che il socio abbia soddisfatto al proprio dovere, sempre E DELLE ASSOCIAZIOXI COMMEECIALI cescon una di (1) ViDAHi, op. cit., u. 612. (2) Paudessds, n. í^84. Si avverta che nel pvogetto preliminare si era inseríto im artieolo (il 135), nel quale si disponeva che conferire in società cose mobili oil iminobili, clie non si riferiscano al commercio che la società si propone ». 3Ia la disposizioue fu tolta, dietro il parere di qualche Cainera di coinniercio e di qualche Corte, sul riflesso che non è sempre agevole giuclicave, se la cosa conferita si riferisca al couimercio delia società, e che il divieto couteueva una non necessária limitazione alia libertà delle coutrattazioui. (;i) ViDARi, n. 602. non si possouo (1) Cod. civ., articoli 137, 322, 1107, 1300 e 1311. (2) ViDABí, n. 593; Biiavaud-Vbvkièues, n. 11, vol. i, pag. 150 e 151. k

26 27 LIBRO I, TITOLO IX'— DELLE SOOIETÀ che realmente abbia messo la società nella condizione di poter usare delia quota conferita; benchè poi avvenga, per esempio, che una nuova legge abolisca i brevetti d’invenzione, oppure che la clientela promessa, per cause indipendenti dal socio, si svii poi dallo stabiiimento sociale, ovvero che il segreto, qui pure per causa non imputabile al socio, non sia piíi tale, ma conosciuto da tutti; e cosi 'via via. Per contrario, se il brevetto non sara che una íinzione; se il socio non avrà mai avuta alcuna clientela o quella determinata clientela che da lui si intese conlerire; se il segreto sarà già conosciuto dal pubblico, benchè alhinsaputa dei soei, ecc.; allora, poichè mancherebbe il conferiniento di qualsiasi quota, chi la promise sarà escluso dal novero dei soei (quando non sostituisca altra quota a quella di prima), benchè possa esser tenuto, come vedremo a suo tempo, per le obbligazioni che la so cietà, tratta cosi in inganno, avesse assunto con lui rimpetto ai terzi )). La quota sociale può essere costituita anche dal credito personale, che è al disopra di tutti i beni, poichè questi possono maucare, ma il credito personale sorretto dal mérito e dalla virtíi non manca che colla persona. Specialmente nei contratti di società, il credito d’un socio è il vero fondo sociale, e serve di centro d’operazioni, di richiamo, e quindi costituisce la vera fonte dei guadagni: i beni si possono contribuire da chiunque li abbia: è affatto indiíferente che quel fondo, quel capitale, sia conferito da Tizio o da Caio; ma non avviene cosi dei credito che è tutto inerente alia persona. Non bisogna però confondere il credito colla influenza: vi hauno coloro, e sventuratamente sono moltissimi, i quali mettono a prezzo quella influenza che loro proviene dalPalta condizione so ciale in cui sono posti: essi la oflrono come capitale, e tale real mente diventa quando 1’intrigo e la corruzione fanno tacere la legge. Ma siíiatto capitale dhnfluenza non può formare oggetto di conferimento in società (1). IS. — Oltre il credito personale, può essere conferito, cosa ben diversa, il diritto di credito che alcuno abbia verso un terzo e che egli ceda alia società. Questo caso è contemplato espressamente dalPart. 80, pel quale il socio che ha conferito nella società uno (Art. 76) (Art. 76) E DELLE ASSOCIAZIONI COMMEECIALI O piú crediti non è liberato sino a che la società non abbia ottenuto il pagamento delia somma per cui ebbe luogo il conferimento: se il pagamento non si ottiene colla escussione dei debitore, il socio risponde delia somma dovuta coll’interesse legale dal giorno delia scadeuza dei crediti conferiti, salvo il risarcimento dei danni. A tale articolo rinviamo il diligente lettore. 13. — Poichè le cose future possono formare oggetto di contratto (Cod. civ., art. H18), ò da ritenersi che esse possano conferirsi in società; purchè, prima che la società venga meno, vengano realizzate ed entrino veramente a far parte dei patri mônio sociale. Altrimenti, non potrebbero mai esser considerate come uu valore, come « beni » tali da formar oggetto di conferi mento a norma delFart. 1598 che analizziamo. 14. — Deiroggetto, che costituisce la quota, si può conferire la proprietà, oppure il semplice godimento. In mancanza di stipulazione contraria, dice Part. 82, le cose conferite divengono pro prietà delia società. Quando, o per contratto o per questa presunzione contenuta nel citato art. 82, le cose conferite siano date dal socio in proprietà, il primo dovere di lui è quello di trasferirle alia società eôettivamente o simbolicamente, secondo le disposizioni degli articoli 14G31480 dei Códice civile. Quando sono date in godimento, bisogna distinguere: o questo godimento è costituito dalFusufrutto, o è costituito dalPuso. Se è con ferito rusufrutto di una cosa, la proprietà, con tutti i diritti e doveri relativi, rimane nel socio conferente, e la società aequista soltanto il diritto di godere delia cosa stessa, nel modo che ne godrebbe il socio proprietário coirobbligo di conservarne la sostanza tanto nella matéria quanto nella forma, secoudochè dispone 1’ar ticolo 477, e meglio spiegano i seguenti, dei Códice civile. Se è conferito Tuso, la società può raceogliero i frutti dei fondo rela tivo, in quanto è necessário per 1’esercizio dei suo commercio, (Cod. civile, art. 521 e seg.). Del resto, per le regole speciali, rinal diritto civile. ma viamo 15, — Che cosa avviene se la cosa conferita perisce? Risponde questa domanda l’art. 173 dei Códice civile, il quale dispone che « se uno dei soei ha promesso di mettere in comimione la proprietà d’una cosa e questa perisce prima che sia stata real mente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soei. a (1) ViGJTALt, Commento su le leggi di eccczione per gli affari di commercio, vol. i, parte n, pag. 280. à

29 (Art. 76) dei quale 1’evizione parziale avvenne, è tenuto sempre a indetmizzare la società dei darrao che soffre o per essersi sciolta innanzi tempo 0 per veder diminuite le proprie risorse. Questo principio trova una facile applicazione se la società si scioglie, poichè allora il socio, che ha conferito il fondo parzialmente evitto, compensa la società con una somma di danaro corrispondente al danno che quella soffre per Tintempestivo scioglimento; ma quando la società continua, in che consisterá il risarcimento dei danno per la par ziale evizione? Nel corrispondere alia società un valore adeguato alia parte evitta, oppure nel percepire un tanto di meno sulla quota d’interesse al socio attribuita ? A questa doraanda risponde giustamente Delangle (1), dicendo sembrare conforme aH’equità, airoggetto ed alio scopo dei contratto, che per la diminuzione delia cosa conferita debba diminuirsi dei pari, in proporzione, la quota dei guadagni: i guadagni, aggiunge, ed il capitale sono due cose che hanno una necessária connessione. Quando si forma una società, i diritti rispettivi dei soei si determinano sempre secondo Timportanza dei capitale conferito da ciascuno; si assegna al socio quella rata di guadagni che corrisponde alia cosa conferita, sia che con sista in beni, sia che consista nella sola industria; ò giusto dunque che la quota dei guadagni si riduca in proporzione dei valore delia cosa evitta. 19. — II socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota è stabilita in danaro è tenuto al pagamento degli interessi, oltre il risarcimento dei maggior danno derivato (art. 168). Se poi si tratta di un azíonista che non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salvo Tazione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto di lui, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una difüda nella Gaszetta ufficiale âél Regno: e qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società può dichiarare decaduta 1’azione e ritenere i versaraenti giá fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilità (art. 168). Inoltre, il socio di una società in nome collettivo od in B DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI 28 (Art. 76) LIBRO I, TITOLO IX DELLE SOCIETÀ Parimente rimane sciolta in qualunque caso per la perdita delia cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà è rimasta presso dei socio. Ma non irmane sciolta per la perdita delia cosa la cui proprietà fu già conferita nella società )>. La disposizione di questo articolo apre campo a difficoltà di un certo rilievo; noi però, nou uscendo essa dal dominio dei puro diritto civile, ci aceontenteremo, per amore di brevità, di averla accennata (1). Nelle società in aceomaudita, Taceomandante può essere escluso, quando la cosa da lui conferita in società sia perita prima delia consegna, o sia perita anche dopo se gliene era riservata la prolirietà (art. 186). Nelle associazioni commerciali, come vedremo alFart. 244, cessa sempre di farne parte quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alia competente indennità. 10. — Non basta che il socio conferisca realmente la própria quota; hisogna inoltre che ne garantisca alia società il paciíico possesso. Dispone perciò 1’articolo 1700 dei Códice civile che « quando ciò che si deve conferire consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto Tevizione, il socio che 1’lia conferito ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è obbligato per Tevizione a favore dei compratore ». IT. — Si è fatta questione se il socio possa pretendere la continuazione delia società col conferire un altro immobile di evizione, dello stesso valore che quello evitto. La quistione si risolve distinguendo: o Timmobile evitto fu conferito come valore generico, senza destinazione specifica, e il socio può sostituirlo: o fu conferito come valore speci.fíco^ e allora nou lo può senza il consenso degli altri soei; poichè essi possono aver delle ragioni per volere o quel fondo o nessun altro: come sarebbe, per esempio, se il fondo conferito si prestasse per la sua posizione topográfica a un dato genere di speculazione, cui non potrebbe prestarsi altro fondo. 18. — Quando la evizione delPinimobile è, anzichè totale, par ziale, sta nelFarbitrio dei soei il decidere se la società debba restare sciolta o coutinuare. Qualunque sia la decisione, il socio, per fatto in caso (1) Sociétés, n. 87. (]) Veclasi iu proposito Thoploiíg, Sociétés, n. 919 e seg. i

1 30 31 (Arti. 76) riguardo ai guadagni, e tacendo delle perdite. A questa proposta si associo, nel riassumere le osservazioni delle Camere suddette, il Ministro di agricoltura, industria e commercio. « Le ragioni, cosí egli esprimevasi (1), esposte dalla Commissione dei Códice (Verbale n. 477) chiariscono che era nell’animo suo di dichiarar nulle, tanto la convenzione che attribuisse ad uno o piü soei la totalità dei guadagni, quanto quella che obbligasse uno o piü di essi a sostenere tutte le perdite. A dir vero, non sembra sia rettamente interpretato 1’art. 1710 dei Códice civile (il quale nel silenzio di quello di commercio sarebbe applicabile alie società commerciali) da coloro i quali credono non risponda suíficienteraento al bisogno. Quando esso dice uno ãei soei, non esclude evidente mente il caso in cui a piü d’ uno di essi sia riserbato 1’in-. sieme dei proíitti; e nelia seconda parte, sebbene accenni a’ capitali ed alie cose poste in società, dispone però efficacemente per impedire che tutte le perdite vadauo a carico d’uno o piii soei soltanto. E poichè non conviene ripetere nel Códice di commercio le disposizioni dei Códice civile, io non vedo alcun inconveniente a che 1’art. 75 sia soppresso Nè soltanto le Camere di com mercio, ma anche talune Corti disconobbero in generale la ne cessita di corapletare nel Códice di commercio le disposizioni deiTart. 1710 dei Códice civile, riguardanti il divieto delle società leonine, e proposero la soppressione dei ridetto art. 75 dei progetto preliminare (2). La disposizione fu adunque soppressa, talchè è pienaraente applicabile 1’art. 1710 dei Códice civile. In proposito dei quale nasce fra gli autori una questione gravís sima. Esso stabilisce, come abbiamo veduto, la nullità delia con venzione che attribuisce a uno dei soei la totalità dei guadagni, e parimente delia convenzione per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da piusoci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle perdite. Ora si domanda: se contrariamente al voto delia legge si stipnH in una società che ad un solo socio vengano attribuiti tutti gli utili, ovvero che il capitale di un socio sia esente da qualunque contributo nelle perdite, sarà radicalmente nullo 1’intero contratto sociale, perchè non rende comuni gli ufili K DELLE ASSOCIAZIOÍfl COM3IEECIALI LIBRO I, '1ITOLO IX DELLE SOCIETÀ (Art. 76) aceomandita può esserne escluso se, costituito in mora, non paga la sua quota sociale (art. 186). SO. — Riprendiamo nuovamente Panalisi degli articoli 1607 e 1608 dei Códice civile, contenenti le disposizioni generali sulle società. La società, dice il primo de’ due, è un contratto col quale due o piü persone convengono di mettere qualche « al fine di ãiviãere il guadagno che ne potrà derivare «. E il secondo aggiunge che qualunque società « deve essere contratta 'pCT linteTGSse cotnune delle parti ». Lunque, oltre il consenso e il conferimento di una quota sociale, altro estremo necessário a costituire società è Vinteresse comune dei soei. Non vi ha società laddove il guadagno e la perdita non siano comuni a tutti i contraenti (1): è questo il principio direttivo per definire se vi sia società, se possa taluno definirsi socio. Oportet, dice Paolo de Castro, utrumqiie ponere suh fortuna et sié pericxdo tam lucnmi quam capitale. La perdita e gli utili possono essere per contratto ripartiti in proporzione disuguale: ciò non sovverte il principio che essi debbano esser comuni, poichè comuni non significa eguali. In conseguenza dei requisito delPinteresse comune, sancisce 1’art. 1719 dei Códice civile: « È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soei la totalità dei guadagni. Parimenti è nulla la convenzione, per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da piü soei si dichiarassero esenti da qua lunque contributo, nelle perdite » (2). Nel progetto preliminare per 1’attuale Códice di commercio si era espressamente ribadita ed ampliata questa massiraa, stabilendosi esser « nulla non solo la convenzione che attribuisce ad uno o piü soei la totalità dei guadagni, ma anche quella che nega loro qualunque partecipazione nei medesimi ». Ma le Camere di Belluno, Bergamo, Catania, Napoli, Roma, Lodi, Gênova, Milano e Varese suggerirono di sopprimere tale disposizione, sia perchè già contenuta nel citato articolo 1710 dei Códice civile, sia perchè la formula adottata includeva una ripetizione ed una lacuna, disponendo due volte cosa in comune, (1) Corte crappello di Parma, 13 febbraio 1872 {Monit. M. xiii, 364). (2) Pel Códice svizzero è dispo.sto, inolto opportunaraeiite (art. 531) che « si può validameute stipulare che il socio, il quale deve conferire alio scopo corauue la própria industria, sia esonerato da ogiii partecipazione nelle per dite, pur aveudo parte nei guadagni ». (1) Memória dei Ministro Finali, pag. 20. (2).5'ímío delle osservazioni delle Camere di ootnmercio, delle Corti e delle Facoltà legali dei Regno, § 29. à

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