TRATTATI SPECIALI m OZ^IX-I E EIEZT TO ?●{ anliiFaEI\iEiNiiZiF-rcccntc (ílurisprudenza al Oüdice di coíniiíerdo A DÈtLE PROVE PEn L’AVVOl’.ATO. FllANCESCO RICCI — Delia Prova per iscrilto DelTAtto pubhlico — Delia ScriUiira privala — Delia Prova testimoniale Delia Confessioiie — Del (.TÍuramenlo ilecisorio — Del Giuramento d‘uflício Delia Cosa giuilicata. Delia Prova iii gonere Volume ünico TORINO UJSriONE TIPOGRAFIGO-EDITRICE (Già Ditta POHBA e G.) MILANO — ROMA — NAPOLI Novcmbrc 1894
V a.2>lnlcf\ Vs-o) du iS^i LA SOCIETÃ yUN10NE TIP0GRAFIG0-EDITR1GE TORINESE (Già Dilta POMBA e G.) LVfírcgio Professore Avvocalo Fraxcesco Ricci fu rapUo alia scienza giurklica, da improvviso malore, la sera dei 19 oltobre 1S91, dopo avere ultimato per intiero il presente volume, ed avercí invialo Í1 manoscritlo dei secondo TraUalo: Delle OhhUgazioni. Gli stiidi dei Ricci non richiescro mailunglie prcfazioni per spiegarne lo scopo. NeiroíTrire alia noslra Socicti la Raccolla dei Tratlali a cui si eia dedicato,silimitò ai seguenti concelti,checrediamosufricienliadimostiarne Vutüilk scientifica e professionale: « Due parolc per spiegare rintendimonlo di qiiosla Raccolla: la Raccolla di Ghimpruãenm ItaVmna, « Dirigendo da tempo una delle piú antiche eíTemcridi logali, lio potuto consialare gl inmimerevoli cd imporlanli matcriali che le scntcnzc dei noslri Magislrati somminislrano alia scienza dcl Diritto, e mi sono convinto clie le medesimc sono il piú esatto ed ií piú autorevole cornmcnto delle TJítíUí di ÍTciduzionc 6 Ttprodífzlone risevvaii. leggi che ci governano. « Occorre pcrò vagliare cd ordinare sillídti materiali die qna e colíi sono sparsi alia rinfusa, dando vila ed organismo airopera dei Magislrato. « A raggiungere qucsio intento mirano i rrallati speciali di Blritio civile che imprcndo a scrivere, con riferimcnto alie disposizioni conteniitc nel Códice di commercio, giovandomi dei tesoii di scienza che i noslri Magistrali haiino sapnlo accumulare ». Ascoli-Piceno, 2 luglio 1S91. F. Ricci. Alia memória dei Ricci tutti i ceíi delia cittadinanza delia sua città nativa, illuslri personaggi, concorsero a rendere tributo di aíTetlo e di ! Al generale rimpianto si uni la nostra Società che . funerali dal distinto Magistratocomm.Carlo Lozzi. Nel ^ i- „„ volume,rinnoviamo Tatteslato di riverente afletto e di profon a con
VI vn e mandiamo dal fondo dcl cuore un vale airillu^ítre rimarranno monumenío imperiluro dei suo alto i alia scieni:a ed alio studio. Del piíi grande e operoso amore egli amava questa città, in cui si pre, giava d'aver sorlito 1 natali; e voi bcn sapete. citiadini ascolani, quale e quanto impegno, malgrado lo sue molleplici occupazioni, egli poneva nello adempimenlo dcgli assunti iifíici nelia Província e nel Conuine. Ghiamalo ad una splendida carriera universitária e política,non baslandogli 1'animo di allontanarsi da qucsto caro suolo naüo, vi rinunciò di biion grado, e preferi vivcre qui,in mezzo a voi, delia voslra vita, dei vostri interessi 0 deile voslre aspirazioni senza inai nè rimpiaugere nè provare Tislerilirsi deiringegno e Pinaridirsi dei cuore,a cui Iroppo soveníe si è coiidaunati, piü o meno da per tuUo, dalle iniscre lotte nuinicipali! Lunge dalla capilale e dal Parlamento, a cui appartenne per due legislature, ma senza prendervi grau parle, egli non polcva fare Ja grande polí tica, alia quale dei resto per rindole sua non pareva moUo inclinalo. Egli aveva innafo il sentimento dei dirillo, delta moralce delia ginstizia: assai difíicile coinbinaro sempre queste Ire saiUe cose neiramministrazione pubblica — quasi impossibile conciliarle in tutto e per lutto con la polilica. Egli si mostrava troppo íidcnle, e lascialemi dire,Iroppo ingênuo nel credere a qiiesta benedetta conciliazione: ma vedendo poi come il suo ideale svanisse piíi o meno soUo tutti i Ministeri, disilluso senliva sempre piü avversionc alia vita pubblica, c quindi iielle ultime elezioni politiche si oppose nel modo piü perlinace e invincibile alia sua sicura elezione. Ma Francesco Ricci, si nelia vita pub|jlica come nelia privata, sl nelia prospera come neiravversa sorto, non smonü mai Ia sua bandiera, ma la tenne sempre alta e ferma, combaltendo strenuamente con essa per la palria, per la liberíü, pel trionfo dei veri piàncipii democratici e delia giuslizia civile e sociale. ostínto, le cui Opere mgegiio e dei suo amore Biscorso pronunziato ciai coniín. CARLO L02ZI: avv, cav. Calisse, avv. Nonnis, avl Censo,-i' ni ““.mamorazionedellevirtúcivilieiieil^ r a„í;iiinsei'e m clie noi qui tutti piangiamo ranitoci di Francesco Ricci, Ui coniinonavv. (Juri Gülvanni, nan,., a si lie,o c iriaSoT' hngua Uivien tremayidomula Enmír/ **iompente impelo d’allelti ogni forza a me slesso per rendea:ríK alie lagnn.e debho iar caríssimo e coslantesin dalla trioviní. Inbuto a lui ebe mi lii ainico e dl lavoro per pareechi unni Í?, , ‘^‘'■"papnü di sludio peiiodico La Giurisjmidema Itali giurni iieH ussai i'epiitalo paralnle di reito,e. ^ d, cm egli e, a principale ed incomAvendo inoltre 1’ rappresenlare i quale Vülle - /il questi funebri ia beiiemerita ;ii’*no, e proprietária dei stiinmeneziaiulio arricchiia la raccolla delia niü Coinijieiitü dei Ricci al Códice piü proldiido dolure, por- ^ una volta sul íerelro i sensi piü aininirazione. sincen di gratitudi rispeUn^^^t universale non esito a prouonio comr animirazione meríl ! 1 questa bara, ciiegraftiuri-ífa í^^'^'’^fainig]ia conm ^'^‘'i-ncesco Ricci, come vinzicrlr Hdo spiriio pjnnl^’ semplici e scliieUe, ogni vigiiatlm ^;-inizie; oquani.í; rvo?fò‘ ^ -0 e col pib assíduo lavoro e di costume: sempre ^‘nomanza Ma n ‘‘inscito a conquistarsi ■^“OiobenconsciodelIViT . ’ e modesliu in lutti e corlese egli oppoírpê,“e“b dei rUiur®’^ 0“gini inodesie. ^ seibar fede ai suoi "'«do dignitoso Lamaggior cornpinppn, P oipu democratici e alie sue dello studio e dcl En delPanimo egli ], tuose cure verso la suTbuin difetU /a^ ^npiente alacrità fu aíflitta, sempre tenero vpp/ nelia Inn^ sempre pieno d’affetí^dche, ,n questi uUim P^l anm troppo eccessive e, 1 ^ ‘ dolce sopportare P ^ sua malferma salute. Francesco Ricci era sopratiitlo im giiirista, degno successoro di quei sommi giureconsuUi che piü onorarono Tantica Repubblica Romana — e però in Italia e fuori ebbe raíTelluosa stima dei suoi pari — e basti nominare un Generi, un Zanardelli, un Regnoli. Dotalo di una pcrcezione rapida e perfeita, cringegno acuto e di critério sicuro, egli aíTerrava tosto il punto delia questione, per quanto nuova ed ardua si fosse; e, nelia sua mirabile lucldità dl mente e di idee, la espoiieva con la forma piü própria, piü chiara ed efficace si negli scritti come a viva voce. — Neiroratoria aveva moita afíinità con Mirabeau; e, come fu notato anche da altri; gli rassoinigliava perlino nelle sembianze e specialmente nell occhio penetrante e nelia fronte spaziosa e serena. Friitli preziosi dei forte ingegno e delia soda colliira giuridica egli lascia un Gommento al Godice di procedura civile, che ebbe piü edizioni,e dopo altri recenti consimili Iraüati, tiene ancora il campo elo terra per lungo tempo. Lascia altresi un lavoro di magglor lena, il Gommento al Godice civile; e le teorie e le opinioni da lui esposte con facilità elegante si in quello come in questo sono sempre citate a cagion d’onore e spesso adottate coine lepm relte e autorevoli nelia cattedra. nei fóro. e persino nelle sentenze di Goili supreme. . j- ● Nelia Giurisprudenza Italiana egli lascia un tesoro di dottrma e di cri* esempio luminoso di tica da restare come modello dei genere, come simili compilazioni a pro delia pratica forense e delia giurisprudenza cooperando efficacemente e che Tltalia serbi in questa i’incontestaDue un essiva, suo primalo.
1 VIII Quale Tuorno, tale lo scriltore, sempre egiiale, coorcnie a sè slosso. La giuslizia come i’aveva nel cuore cosí gli scoccava sulle lahbra. Ei ci lascia!...ma a clie proseguire in una enumerazione tii virlii e Oi opere a voi ben note, il cui ricordo non fa che accrescere il noslro dolure, mostrandoci tulía la grandezza delia irreparabile perdita da noi falia? E poi ci si sgomenla il cuore pensando ciregli ci vien rapilo perscMiipre nel pieno vigore delia vila e delPinlelligenza, cho l’opera sua ò iin|trovvisa* menle Ironcata nelpiü frulluoso fervore, eche nonoslante tanli e si ulili e lodali lavori e i piü modesti coslumi, lascia numerosa e lenera faniigli*^ in mediocre fortuna! Dura sorte quasi sempre serbala a chi, scliivo dei forUi* nalo intrigo, preferisce il cullo delia paina, delia scienza e delia giuslizia. ila se non lascia ricchezze alia desolata íamiglia, a lei lascia in compenso onoralo nome, una ripulazione illibala, e a lulli una rlcca eredila dl nobih affetli e di imitabili esempi. Ascoli,la sua generosa, bella e patriottica cilta ch ei tanto illustrô colie opere sue. non rlimenticlierà mai il suo Ricoi, né le persone a U.i piú care. s-ier? clie uggi facci.wio sul luo feretro,qucsla un remo^inTufsol^e tempo favvii nel misterioso dS arelia P a nn r® □iieiia lamiglia e a noi che immersi nel dolore te pace eterna. Spirilo eleito, addio. addio ' dal Lielo dei giusli e dei Hberispirili e nel pianlo preghiaiiio per e guardaci sempre benigno TITOLO T. DELLA PROVA IN CtENERE CAPO I. índole e requisiti delia provai i . Provai‘0 non alli'0 vuol dire, scnon íbrnire la diinostrazione, che un dato íatlo abbia esislito, ed abbia csistito in un dolíManiiiato modo, anzidiò in nn aliro. Dobbiamo distingnere i fatti nei qnali si svolge la nmana altività in pennanenti e appfeiidiaino diroUamonlc coi nostri sensi, non vi èbisogno perciò, 1-appDi‘lo ai medcsiini, ricorrere a inezzi che, dirigendosi alla ragione anzidiò ai sonsi, producono in noi il convindmcnto delia loro esislonza. Basta vedere cd osservare qucsli falti per essere. cerli die esisloiio. Mediante Taccesso giiidiziale il giudice si accerta de visii dello stalo dei fatti sui quali si controverte, c il Códice dí procednra civile fissa delle norme che dcbbonsi osservare ncl procedei-e a siffatta ispezione. Ma Taccesso non e iin niezzo di prova, nello sliello dcIIa pnrola, ma modo di conslalare nn fatto cbe cade soUo i nostri sensi; di esso perdò non si omipa i! Codiee civile. il Códice civile delia porizia, non polcndo mczzi di proví). U\perizia è nn falto permanente ed transeiinti. I primi li senso Del pari non si occnpa neppiir (piesta comprendersi tra i veri dirella pur essa a constalare cd apprezzare Francesco Ricci ●. i™. i. p»* da meritare pochi anni Hnnn u che scppe acquista si Università di^Macerala. ^ a professore di Diritlo civile nella Capo dei partilo progressista sari per la sua rettitudine, ^enutat. avesse arSo h scientifici, che sono molto apprezzTlUel^tfrrnloeleLZ'bpresfdemrd“eícl^sT^'P=‘'-^=‘'^ AZmistrazioni locali, che -?Í^^zShlÍs!=slnlslra la considerazioni non amico coslant grande conto, Vavvocato Ricci godeva ^ egenerale di tutta l morale dei parlito"progre^s^ka Modesto di abitudini, d’ani studio e la famiglia. ’ e tale fu la considerazione che seppe acquistarsi 6 grandemente slimalo anclie dagli avvei' eleito depulato nelia XIV^ legislatura, e venne confennalo il manlegione, nella quale era rimasto il cap* a animo eccellente, divideva la sua esislenza ha 1® ha sua ragione di essere nella speeialilà di certe cognizioni che si alcuni fatti deter- esigono in colui che ò chiamato ad apprezzare minati. II magistralo non può avere la conoscenza di tutte le scienze e di tuUe le arli che costituiscouo il patrimônio intellettuale delrumanità; ò quindi logico che al difetto in lui di taíune speciali conoscenze si snpplisca inerce il sussidio dei perito, ossia deiriiomo di quella scienza o di quelfarte, la cui conoscenza sia richiesta per apprezzare un dato fatto, le sue cause e i suoi effetti, secondo il vero valore. II sussidio però dello scienziato o dei técnico se coadiuva il 1 — Ricci. Tv. sü. — Delle Prove. I
3 2 CAPO t. il (liriííi^ (‘lio ncquisln, sia certo (.leirefficacin dei iiiezzo di prova di cui si intinisco.(Juesla cL'rtezza non piiò avcrsi altriinenti che uiercè la dctcrminazionc dei inozzi di prova fatta dal legislatore direitamente, cnon lasciata alTarbitrio di diicchessia. La detonninazione dei inezzi di prova laUa dalla legge imporia, clio nessun mezzo di prova pnò amniellcre il giudice che iioii sia ammesso dalla legge. Quindi, dato anche che il giudice sia síalo testimoiiio dei falto di che si contende, o sia altrinienti coiivinto delia esislcnza dei medesimo, non pnò mai snpplire con questa sna convinzione al difetlo di mezzi legali di prova. TITUÍ.O I. giudice neirnpprozznre fondere nel ; pei'chè la |)i'rizia monte doíti. nn fatto piTuianente, non r diivli siio animo il convineimento di nn fatln rhr ) n lii: eceo non si compiTMidi' tra i mezzi di piova própria' I'. solo III rigiini-flo ni falti transo,mti, ,lniq„ali siam, dorivali rapporti gmnilid tra i contomlcnti, clio, si aeiilo il hiso^nio ,ii rimrrra’ a yari inozzi di prova; in cpiaiilo clio mm ossoml u falto, che gia si è compinlo,col mezzo dí‘i deiio per mezzo di daín approndere i sensi, è d’iio]io apprenmonio movpA I- processo logico cim si roínpio iirlla iiosira co^i ui n n n '''''evnli .' I iimoiioraro Ü coiivincimenio, che un falto detcrini mmato si è compiuto íí. í.e prove sono di diie spccie: rnna comprende le prove già cosliliiilc prima dei giudizio {probationes prohataé)\ 1’altra comj)rendc le prove clie d(‘hhono raceogliersi in pendenza dei giu dizio slesso {probationes prohanãae). « Aftesochè, cosi si esprimo la Corte d'appello di Venezia, circa il modo ii('l (pialc le prove dei fatti giuridici devono prodiirsi in giudizio. passi una dillcTonza sostanziale fra (pielle che diconsi /h/íe, clu'possono cioü presenlarsi in giudizio ncllo stalo iu cui si Iruvauo. oil lianno in sè nu'desime, per volontà dellc parti o per legge, gli elemeiiti delia loro atteudibililà; e le prove da farsi le quail delibono raceogliersi nel giudizio ed lianno quella cfíicacia che delle parli direito specialmcntc a quella rilraggoiio dal concorso . o T mezzi valovoli ad i. vincimonío di un dato fatio non altri; « >n per modo che Ia genei’arc nolPnnimo dol giudice il con- ' ^ono fpiolli determinati dalla legg*’- ^ violaía se il in:iLdsli"'h* mezzo (li prova le-gge snrebbe sn di uii ;sa cli(‘ esí fondasse il s„o convineimento' stessa non riconoscc come tale, e »'lon lasciarli iifaimii'; '''^'''roíinare essn i niez/.i di proy’» ragione: dhiileresse pnliblicn 1’ Piibblico inlerosse clio ’ v” '"'cresse privalo 1’iillra. II legislatore 'Picsla cerlezza non si ciltadino sinno fOi'"', mezzi coi quali so ne nn,' P'''Hiramenle so non sinno fPi'" sappianose u,i dalo mo-^-^ Ppsislenza. Ocrorre rlio .e qnaleefficacia^i aUrihiiiJ^^T * prova sia come talo riconoscinto ^ e l’approzzamento dei . Lascinndo i mezzi (li A si cml d(l Cl» h ""'"'Mrlo ,W »g '''Pnvatocheacqnista ' mento II suo dirilto vai nulh conslati la esisten?., ● , ^ Ma di ^l nei' Pi'ova qual mezz delermiuata dimoslrazionc por roggelto dedoito in giudizio, e dalla di lultc quelle formalilà che costitulscono altrettante salvezza deU’intoresse reciproco dei contendenti. La osservaiiza guareiitigle a Iierizia giudiziale appartienc alia seconda specie; non ha quindi alcima ofíicacia se non in quanto veiiga assunta nel corso delia causa per Ia (piale deve esserc usata e coirintcrvento di tutte le persone che vi lianno interesse » ('!). Le prove legali prccostituite al giudizio lianno insita refficacia in loro slcsse per ciò solo che sonosi poslo in essei‘e in modo conforme alia legge; quelle invecc che debbono raceogliersi in pendenza di lilc, in tanto sono efficaci, in quanto si raceolgouo in contraddittoiio di tntti gPinteressati e coirosservanza delle forme stabiiiíe dalla legge. La prova tesUmoniale, ad esempio, ò tra queste ultime. iudice, non a nn dalo w\e7.% dí ^ Pi‘ova non può non iiig(’iierai’0 íntto, ben conoseendo cbe p^ S i manca il mezzo di c prova hc nc([nisiare, iiisieniO ‘ ' f^iio valore ove foss(' disconoscidl^; piovvedoivbl*e, SC non fosso r(U’to ogli si '“lonl mezzo di cbe al o mezzo P valore attribiiito Se esso dublln, aceordare alcun necessário t va icsí? Pi'ova di cui intendo prcinnnn indico pntrobbe ^a^nrozzn conlrattei-obPo*^ per essore sicuro di far '‘escollo il nnnnia rí eoiilratta n (1) Sentenza 22 luglio 1876, xxviii, i, 2, 843. lore, r_ admique chc chi co
5 CAPO I. ipotosi in nii non ò rospinta h'p,ü:o, o. sinno concluilonfi i falti a tiiiiiosli-arsi col mozzo delia medesima, uou può il ina^islralo respinííciia adduccndo il protesto, die io stosso scopo moglio verrebbe raggiiinlo col far ricorso ad allro inezzo di prova. Alfamniissione dcllc prove, osserva la Cassazione di Roma, preceder deve uii giudizio delia menle, cho renda conto a se stesso delia coinpatibilUà di questo inezzo coi principii delia logalità, e prcoccupandosi delbesito che poirà avere la prova siilla decisione definitiva delia causa, si detennini ad acceltare o rigeltaro rammissione, potendo i giiidici neirapprezzamenlo dei íatti desumerc liberamenU‘ la loro ca)nvinzione da tntti i mezzi di prova non riprovati dalla leggc e somministrati nellc forme e nei termini dei procedi mento. Rcrciò ogni prova che non sia illegale o inconcUidente deve essere ammcssa, lasciando poi al giudizio in mérito 1'apprezzare rimporlanza dei risultalo; poicliè Ia regola, non doversi le prove angusiiare, è di lutli i Icmpi c di Intli i luoghi »(I). « Una prova dalla legge permessa non si rigetta col dire; ciò che volelc provare non deve supporsi e non ha Ibndauienlo; il rigello di una prova non può essere pronunciato che in applicazione di una legge proibitiva o delia sua irrilevanza » (“2). 4 TITOLO T. Se una delle parti ndunqne, fuori di giudizio e sia pnrecoiriniervento dei giiidice 0 di uii piibblico uiliriait', priirrda ad un im liiesta lestimoniale nel suo interesse, i risullali di siHatla iiicliiesta non sono attendibili e non fauno prova, percliê ad essa maura la doppia guaicntigia di verità stabilita dalla h'gg(í: il coiitraddittoi-in rinè di tntti gidnleressati procedura. bosservanza delle foriiie slabilili lal Uodice di e 4. Avendo Ia logga delerniinato i uu-z./Á ,li ijmva, iin inozzo -'■' rtpii f il caso iii ciii iiH snedair osli il divido uii dalo^mczzoT'^ l'■l^lmissi.im' '1' pi‘ova. e poi- iiicdin*"' ossei-vava la Cassazione di Milaiio, toria, dislingnerlaTn cateponÍ 1!^";"' cessara, e segnarvi qnaldfe voit ''' m auclie alrima azionc, non però volle mai,sonon in togdnn-e o diminuiro la facoltà I laíli ginridid o í diritti clic « S ^ pni' ' ‘■'●'‘' ‘'l' ne COMseg iiorina di 'l'i="do nr(M‘ssità Io esigessCf ' iiivinlaiiile di porre in hiCC 5. Allorchò il mozzo di prova è invocato e ammesso dalla legge,ciò noii basta perchò il giudice abbia, seiizaltro, adaccoglicrlo; ma è necessário si conviiica delia perUnenza o concludenza delia prova slessa. La prova, infalti, noii è scopo a se slcssa, ma iiiezzo direito al consegnimento di im fine che consiste nello scoprimento dcl vero. Prima admiquc d’impiegarc fine cui si mira, ò dhiopo conviiicersi delia idoneità dei mezzo stesso; altrimenti si rischia di non iscoprire quel vero che ò lo scopo delia ricerca. Ora se il mozzo si un mezzo por conseguire U appalcsi inconcludeiite, perchò impieqiiei iiiezzi e la legge espi’css:tuicid^ iioiio roii tiilli ■í ragioin sccoilamento, non proibisca. *í essere, e eidubitetemeiitr, imí,^ ‘T. cwrbee/ee r neu vulnerato. Essi invoce ca i ’ * b(lí(.‘riii disconosciido ● 0 asuaviriòrazionate:ode’!;r'","™'" ^ero ai gindici di tenerne ii 'i; sempl.cr presunzioni deII'uo,C Ri conscguetiza esso ni‘‘ * * legisiatore falsata, tutte le vour^i ^ c Ia nienlc u l na data specie di prove se un^^ v ipolesi si respiu^'^ un test iill^ c coiisccrarono in niisero ti’a le prove, n ingibP" conto, pei'siuo le congidlure c ic dei da o preciso di legge non pa * eccczionalc rccaia , Da qaoste prernesse deduL V™ ‘‘ * CD. Ia conseguenza, che se si è o ^, ? Corte, a racion di 10?!^^’ la prova teslimoniale iu gennaio 18G5, cui non ripugni 1; uiia (1) Decis. 25 XVII, I, 69 garlo? Se la prova oíferta è di quclle che si dicono precostUuite al giudizio, ed il magistrato trova che il falto da essa documentato nulla ha a che fore con quollo in questione, non terrà couto alcuno delle prove esistenti siceome inconcludcnli. Se sitraUi invece di una di quclle prove che dcbljono raccogiicrsi iu peiidenza dei giudizio, a (1) Decis. 23 novembre 1876, xxix, r, 197. (2) Gass. Torino 25 marzo 1808, xx, i, 297. .
CArn r. 7 6 TiTor.o r. ovvoro pnn Ininnto nmmoltcrsi la prova, salvo n síal)iliro in sopiilo sulla eccüzionc dir rLMidorebbe inulile il tledollo niezzo? Non é logíco, cosí si ospriino la Corte d'appello di Geiiova, od c evidtMilcnienle contrario alia economia di giiidizi od airinlei‘osso stosso dei liliganli, di lícenziare resecuzione di nna pi‘Ova e risei'vai-e alia dolinizione dcl mérito Tesamo concreto iloiia sua condudenza, ipiando una dellc parti vi si oppone per un motivo di dirillo die piiò ren dería assolutainento. inulile. II principio Imnaledi dirillo: iu/ttilc cst prohare quod prohatum non rchrat, è un principio non solo dl ragione scrilta, nia di assolula i-onvíMiieiiza rituale ed andie d'intriiiseca giustizia verst» la parte die ne domanda Tapplicazione » (1). Suppongasi, die mentrc sdnvoca la prova siii lalti clie cosliliiiscono la base dtdrazione proposla in giudizio,si ilediica rinaminissibililà delia medesima per ragioni di dirillo: juiò il magislrato ammetlere la prova e riservarsi di pronunciare in seguito sulla inammissibilità del!’azione? « Cosi facendo, nota la Cassazione di Firenze, si viola manifeslache perder tempo col raccoglicrc un inczzo di cludeiUe alio scopoV A chi spetta però il gindizio sovrano sulla condudenza o pertinenza dellc prove che si ofirono? F ípiesto tutalinente nn gindizio, non di diritlo, ma di apprezzarnento e consistente se ira Ia prova ollerla e Io scopo ciii si mira nd miidizit* esista Ü rapporto di inezzo afine; rpiiiidi ò gindizio devolul al giiidicc di mérito; sifiatto gindizio (1). Se il gindizifí sulla conidiidenza delia invecc gindizio di dirillo qiidlo die tale siíTaüo gmd.z.0 mn ,,uò essere soltrallo -.llCorte suprema. ‘^^ncoio an, |ir(»va 1-avvísal'i ínconnel cniislatartí, 0 esclnsivanieiito supremo magistratu è ilalo sindacare nò al prova è gindizio di falto: è consisle ndio .slabilire. se ü Idla i censura i Di questo principio si prova tcslimonialo medesima eraiio si è falta applicnzione al ora stata ; caso segmmie: una nmnessasu fatli determiiiali. quindi stabilire,se nei nsullame,Ui doTr"""'""' O 110, quel mezzo legale da dei fatli risultaíi daiPi clie la questione Corte iiia <lalia sli ilenend (pie osaiiie l(‘sliinonial«í si avi'SSG» em diponde la prov;, „ |., scmi-prüva p,", ,li tt nosti-o avviso. si deeise> suprema mente il principio di dirilto accollo ed ai)plicalo dalla giurispriulenza delle Supreme Corti dei regno, che cioè noii è locito al giiidice ammetlerc prove prima di avere deciso le (piestioni pregiudiziali, faecoglieiiza (li ima sola delle qiiaii baslercbbe a rigcdtare Fazione o a rendere inulile la prova, essendo coulrario aII'ordiiie ('d alia eco nomia di giudizi il dispendiare le paríi nelia islruzioiie di prove prima di risolverc e di cliininare le qiuA^^lioiii pregiudiziali di dirillo, 1’accoglienza delle quali porlerebbe ail'etretlo di remlere inulile la prova. In soslanza, nel caso concreto, la perizia mirava alia liciuulazione dcl compenso redamato dalfiatlriee; le eccozioni, iiivece, oppostc dal conveuuto iinpugnavano il dirillo dell'attrice ad avere sifiatto compenso. Prima perciò di decidere,se com|)etessc alPaltrice il diritto al compenso, non si poteva parlai’e di liquidazione dei ,e che|Ínc ’ 1’esamedei tesUmoni si era vr'-' furono articolati (-2j. '‘^ónalo su íalli diversi da (iiielli cli® deve aggirarsi tanto sulla iniluer porto al mérito delia controvers per se stessaconsiderata.Possí; pregmdiziali che, ove fossero Açoite' stessa; orbene, è necessai-io die ■ sulla miluenza delia prova preceda'Panc a 0 condudenza di nna 1 íii ciascun fatio fiuinito sulla iuíluenza dclla nifatti, sollev lodoKu in i (jelle eccezio*^* medesimo » (2). In altra spccic si opponeva alia ridnesta prova Pinammissibilità delia proposta azione in base al disposto dell’art. i05 dei cessato Códice di commercio coii cui prcscrivevasi, die il compratore il quale inteadeva rifiutare Ic inerd speditegli da uno Stato esteru, i’endercbbcro inutile la dessa» nrsi - 1» qiieslo caso il £ s lie i rninissione delki prova (1) Sentenza fcbhraio xxxvm, ii, 316. (2) Decis. 4 lughü issy, xui, i, 1, 90. (I) Vedi: Cass. Tori XVI, I. 252; Gass. ^ (2) V. Cass. Napoli 8 Piren.e09apr.l^ °“°‘=rel873,xxv:pS xxxiii, I, G 325.
9 CAPO r. missíonn di un mozzo di prova, a limilaro h siia indafrino circa la perliiRMiza dei niedesimo ipolcticameiKe o in aslrallo, soiiza lencre alcnn conto dellc eccozioni clie, Cí^cludondo la j)i*o|'onihililà dolrazioiio, rendono con ciò stesso inulilo ed incondudento Tassuiiziono d'ogni mezzo probatorio. Tale inassinia non pnò dediirsi dal disposto deirart. 181 tlolla procediira civile e sarebbt' contraria alia economia di gindizi >●> (1). Suppongasi che, cliiedendo rallore di provare la sua domanda. il conveniilo opponga la prescrizione; dt‘V(‘ il magistralo pronunciare suirecc(‘zion(‘ pregiudizialc prima di ammeltere la riehiosta provaV « Considerando, cosi si csprime 1a Corte d‘appello di Vonezia, che ogui i]nalvolta il convenulo, contestando la Ule. opponga alTazione uiTeccezione pregiudiziale perenloria, non pnò il magistralo permettcre che si proceda oitro neiristriizione delia cansa, senza avore preliminarmenle stalnilo siilfcccezione, non consentendo la logica e la economia di giudizi che ili fronte ad nn mezzo di difesa, che lendo a predndere addirittui‘a Fadito alFazione, si ammeílano iirove le qnali abbiano poi a rinscire alTalLo oziose, ove, nella decisione deliniliva, si debba riconoscere che Feccezione era londata. « Che in un solo caso pnò, e deve anzi, sospendere il giudizio snll’eccezione pregiudiziale ed amnietlere i niozzi istrnltürii che gli siano richiesli, quando cioò Fisfruzione sia necessária a porlo in grado di giudicare, se concorrano, o no, le condizioni volute per Fammissibilità delFeccezione. « Che nella specie avendo il convennto eceopito, che il credito chiesto colla citazione era prescritto, ed avendo Fallore proposti interrogatorii tendonti non a combatterc gli esLremi delFeccezione, ma a porre in essere qnelli delFazione, a torto il Tribunale ha ritenuto di potersi osiinei‘c dallo statnire sulla prescrizione per ammettere intanto gFinterrogatorii, allegando che la prescrizione, per quanto sia difesa pregiudiziale c iierentoria, non cessa di essere uiFeccezione di mérito da riservarsi alia decisione definitiva » (^). Si B già accennato nella liferita decisione al caso in cui il magistrato non si Irovi in grado di pronunziare sulFeccezione prcgiudiziale innanzi di amnietlere la prova, sia percliò la prova stessa 8 XnOLn I. doveva senza iilardo adiiv Fanloihà giiidiziaidn e (‘hiedriv In verificazione delle merci. II magisírah) di mrrito aiiimetifva iiilaiilo la prova riservaiido al giudizio di inissibilità delFazione. La Corle snpmna di !■ latta pronuncia ragionando in íal guisa: « Attesochè nei giudizi incidenlali d’ainmissione di ufficiodel giudice csaminare, se la medesiiiia ha spondere alio scopo al quale è ordinala c se tr üslacolo nel disposto delia logge; impcmcchò dove i falíi ciu' voghono provare apparisscro assolníamento, slraniíMi alia cansa, o i mezzi per veriíicarli iiierilo il piMiiniií-iarí* siilla inainiiviizf amiiilhiva sil- ●a é .1 una pro^ polenza di corrí' ova favoro ovvcro non fossem coiisenliti dalla legg(‘, allora líH'" parli a rilardi e meltere Fincidenle dispendii inntilissirni. equivaiTebbe a condaniiarc le « Attesochè perciò la Corle d'í eiemenlare di diritto ippello ha violato rpiesto princip'0 probatorio, anmieltendo i siiddetli incideiif' 1 disputa chogli se era stata pi‘oposía. senza averc prima risoluto I: cioò trovassem ostacolo noIFí ri leva la _ sua consuleraziono dei Códice di coniiiKM-cio. clie qh i ciiloric (locidói.p ’ connaliiralo a sillallo fra lp naili iiiiorní "n l’ai’tÍpolo die sia rimasto coiilcsinfo n 'i^ mmissibililà .Idia prova, salvo » « Nú si dica ''' delia lilo >' concreto caso rimesse^o parti risoluzionodoll’incideiiie^.'u ● "I Cnllecrio per la so ciando su questo di cmiAc 1’criiiessü al niagisiralo, stesso, perchè predudiziaT ali"**'’ occezioni relativo ail’inddeH volesse ammettcrsrclie nn ' di mérito. QnaiKÍ’ant^’ siano en" « "t' oiisenzient l^ i, risolvcrc il giudizio di niC’,'' quando esse sieno slato rimosse davaiiü consegnenzache P”"-''””® siano irnproponibili nella tmtin ■ pcogiudiziali al mc"' pnre se le parti unitamente alFincidentc, hu per la disenssione dei venirsi alia iiin ».Lola,;;;!,;;";”»"» la e cliiamaio a decidere suJt‘^“ q írindi^ i (1) Decis. 17 novembre 1874, xxvii, i, 186. (2) iSentenza 27 giugno 1882, xxxiv, u, 471. (1) Decis. 23 niarzo 1874, XXVI, I, C31.
■M CApn I. (onipo, intcrvonnio Io ris^posle ilato dairiiitoiTOiinto e rlic i gimliei (Jol inorilo duvovaiio approzzaro onde iideririie, se noii íussero iuvcrusiniili i íalti dodulli a prova tostimoniaie >' (1). l.a (iassaziüiir di Kiroiizo, pi’upostasi Ia stessa ({uosliono, rispoiiSe alciini íalti siaiio slali una volta amiuessi per senlenza iiiliTro^alorio, non segue da ciò clie (ale senlenza aliliia aiituiità di eosa giiulieala quando poi si Iratli deiraminissiono ili nua prova \m‘ lt'slinioni, nionlro aUoia res est » (2). Atlesocliè, si espiinu' iii argomeiUo la Cassazione di Toriiio, è osatto il priiiri|)io, posto a bast' dtdla reelaniala senlenza, die le '>eii[(‘nze iiiterlonilorie aiiiinissive di prova forinano cosa giudicala inbjrno allt' tpiestioni di nierilu elie siansi dovule risolvere per íar liiogo alli‘ prove nunlesinie. « Attesoehò pcrò ò en’onoa rapplicazione che ne foce in concreto il Tribunale, l●ilcncndo e dicliiarando che la coneliidenza, la quale siasi riconosciula in una scntenza interlociitoria di un delcrminato niezzo di prova, (ogile al giudice di riosaminare la condndenza stessa quando, inancata la prova già dedotta, altra se ne oílVa sulle circoslanzc identidie. AUesochè drca gli apprezzainenti di fallo, che condusscro alia prima decisione, non ha potuto Ibrmarsi, nò si ò formata, la cosa giudicata, e quella concludenza, che si era già aHermata, polendo esscre scossa od andie esdiisa dallc tiuove produzioni escguite nel proseguimento delia causa e dalla risullanza delle prove ammcsse, sta sempre nei poleri did giudice di adoltare im critério diverso, con picna litiertà di giudizio, nella discussione dcl nuovo ordine di prove » (ri). Dello stosso avviso è puranco la Corle d’appello di Gênova che cosí si c ('spressa: « Dairaniinissione deii'int(‘rrogalorio non seguiva che la prova per Icstimoni, poscia aiiicolala dagli attori intorno ai medesimi fatti, dopochè Ic risposte dei convenuti non corrisposero al loro intento, dovesse senzhdtro amniettersi, sia solto il rapporto dalla sna legalifà injure, sia solto qiiello delia sua concludenza in fado; imperocchè, dato pure che soUo il primo aspcUo nou se ue (leva: a foianare maioria di nn lU TIKH.O r. í pno foiniie elenienli iiliü ;illa risoinzione dr-lln eccezione pregiudiziale, sia perdn; sinàíli eleinenti in corso di cansa; Ia prova, riservando al pítírannu ícrnirsi veriíicíindosi il caso anzi(l(-[tu, >i piin aninietlere mei ilo il gindiziu snlla ('cn'zii nie pivgindiziale. cosí si espiinie la Cassazione di íioina, srbbriie sia non potcrsi amiiiellen' una prova snpra íalti cbc\ ‘< AUesochè, vera la massima, quando sussistessero, non poiierehbero í dica; devesi iiondimeno dislingucro il applicazione delia Ií●g a ggc [)cr cíjiiüscere P nessuna conscgiienza giiiricaso in nii basii la seiiiplh'^ in-ile caso m cui, per decide re f vanza delia prova, dai esaminarp 0,1 niezzo sia o nu rilrvanle. bisogni esamina e ed apprezzare alhà íalti e doaminiti valore giuridicodi fronte; In qiiesto secondo e giudiraiv dei nla itaide coníio la (jiude veniirm pi'odoitia u,i« r;;:;,:'; elopc isti'uaio„e Odla°rara".)"(la '' ''' iialnnh dicliianiiiinn,i,;„[i’,. n ''' I’"’''' '' insiifíidenlf. ;i||o scopo cd aíliT, ^ toU: dcbboiio qnesli rileiièrsi '"'"I"""' ''"-li giudicaío, col qiiale la loro rvr.VA"'" 'l'"'"'"''’ I"''' puta caso, di un intermrr i ^ u(le.miala a i-ignanl^^» dei medesimi torni n ^ '>’^J‘"lncoio a rbe d,dia inlhiuu^*! UI questione in questi terminif* '' lazione d ^0 d elia cosa aimlionin ■ ' ^ujii si può |■j(●o^osceI'í i rssi sMiivuc sentenze dei Tribun;dc nmvi di gindic;iío Ira b' í a urono ammessi gli ‘ ° '<'o>-ino, colla prima ... ícapitoli di prova testimnni V'^ ●nterrogaloriidopolerisDosie', ’ «uivorlili nli sicss* no , ' i sulb^ vio" ali (hdle qu V u era piú |o stesso ‘"'^'''■‘sinii; iinpei'000 J-versità dei principp che sia !)« conlessjoiie deila parte o per tesibu ■ la (1) Decis. 16 febbraio 1859, xi, r, 171. (2) Decis. 2 liiglio 1883, xxxvi, i, 1, 48. (3) Decis. 2õ settembre 1889, xlii, i, 1, 63. per esserc. (1) Decis. 26 gennaio 1881, xxxiii, h 270.
12 13 CAPii I. Avv(‘r[nsi. non o><pn' allro la prova s;e nnn iin mozzo rlcoiiosciiilo al cuiisp^iiiiiKMilo di uno scopo, dio v (jucilo di essorc posti iii ^a ado di proiuiiiciaro con cogniziono di cansa siilla conlrovcrsia cli(! si diballc. Ora ridi)iicilà di uii mozzo di prova non dipcnde sulü (iairindolc sua própria, ma oziandio dalle spociali circosíanzo iii cui si versa. Lasonloiiza clio ainmolle la prova richiesta non piiò noii teiH!r conto íIÍ lali ciivostaiizi'; (juindi decidcndo essa chc Tintemigalorio su dali íalti è imv./.o idonoo alio scoprinicnlo dei vero, non pronuncia nn giiidizio assolnlo, bonsi rolalivo alio stalo ddslruzioiii,' in cui si Irova la cansa. Orbene, al moiiionlo in cui s’invoca piò larili allro imv.zo di prova sngü slossí fatli. Ia progrodita istruzioiio delia causa può far rilonore come non inllueiili iiuei fatli che prima appai’vero concindenli; dnnquc la pronuncia, ossenzialniente relativa ad uno stadio antoriore delia causa, non ha forza di giudicato per vincolare il magistralo in altra pronuncia riforibile ad uno stadio poslcriore delia causa stessa. TíTOí.O r. potesso piü rl.scnioro avnto rig, I„ al falto duri.lim pI,p (rnltnvn?l dl stabilirc e al disposto drlla Icg-n d: ancor tolío alie parti e al sibililã solto il SGCOIldo ; poiclie sono diversi i d(*gli iiitori-ügatori primi la perlinenz loro iníliK 1 cui ainlava ivgolaiu, non era magistralo di polrnaio esaniinare 1'ainniiS' )d;'‘lto, ossia qucilo drlla rilevaiiza: linp' i crileil dai (|na!i e qnolla drlla va i’rgnlala Ia aiiindssionG pi’ova por tesiiiiKjiii^ baslaiido epüsonalita dei falli ariicolali e nna (inalsia^i doi fibunaU Ms^s—h'!f' ‘“’ inter, i,i jure fac)- '* l|'^■nlo (smiio nrl Iramnieiiío a íli llbiruniqii,; verib ''deiTogaíioneii), (ínbiiim - -/’essere procediita da\^n 1 ^ drlla b - iioii rsl )■. M abile sua coiicludciiza iiolh^'] I ^^bidici' s deve essere a íiiafrfrinr p ■ ' drlla cansa, (Mispidfo a ru a nOi /ruslra2.ol.^t^^^ '■almonl!! animíslo, cd aírímo ''' pianicnte, che la intcrlocnio ● ,ii |,ai-lai'nc 1-* cosUtuiscG cosa giiidicata ''' "" "ir/zodi i.cov,, >h>" i aeqiie o()oi’tere íioii i cosí può dirsi delia de\ snlla pi-o-; » aiH" modo clie il gi„di,e decido, í ''' '●'mlr..v,Tsi;b Pf ímued,;||a peova poipndnip '' ''iicolalo dalle cl'eabbiadidda,4ÍoinnL,uèir“'“ caso attiiale Ia questiono A .1 ' ^blorquando la ainmíse. n*i'iciare sulla i/iíluenza delíír*",^'' traltaiidosi di Jcnsi di decidero suipinfL,, " decisione dcl merdoNel '^cutoria .-clativa ad un d 'el '"‘«‘-'ocuto.-ia su altra fatU. ,Molio a pllun P™va p,-oposla sui ,,, ,,, Proposuo la guuasprudcuza Ls rva clic '■eiii anqiiilas mo .S. AÍTormata dalgiudier Ia iuílueiizadei falli sui quali la prova si è invocata, non si pnò ([lasia respiiigore adducendo il protesto elio i fatli sono inverosimili o di diflicile prova; imperocehò, deeidondo i! giudice in lal guisa, prommciercbbe siii risullaii delta prova iimanzi che qiiesli siano noti. '( Sc è inappnnlabile, osserva la Cassazione di Torino, il crílerio dei giudice dei mérito circa la rilovanza e concludenza delle prove, egii però Iia obliligodi fare luogoalle medesime, semprochèla ma téria d(‘doita si preseiiti iníUienlc in cansa, e non gU è allrimeiiti lC(‘ilo di ricusanio rammissione a protesto di nna convinzionc con traria Ibrmatasi anticipatameiite in base a seinplici presunzioni cd inverosimlglianze. '< Attesocliò qnesto cânone di diritio prol)atorio è dotiato dalla ragiono giniddica Ia qiialc non tollera vengano nei giudizi le apparonze preferilc alia verilà, che si ofirc di stabiliro, o trovasi piire scolpiio nogli articoli 1312 litigante il diritfo di provare il proprio assunto indipendentemente dalla condizione (li verosimiglianza, o meno, dei medesimo » (1). si è pure espressa iiello slesso senso: e 1321 dei Códice civilo, ebe ríconoscono nel La (.assaziouc di Homa stabiíi,‘í Perchè Piú tai-di s’iuvocf tnuT^''®i -'a duestio:::;:: Hce ^●^'1 In p áo,è diversa dalP ltt " loro mfluen2a, sia (l) ^entenza 27 ei ammissibil SJugno 1887 dí iima scnlcnza si ò traUíi^d 'ricnirc con la sentenza,' diverso mczzo di esempio^ aintnissibile stessi fatti, avnto , P^ba, la pj.Qy^ testiinoni^ pia s*a, ad se siigii e, ●da (1) Dccis. 17 febbraio 1879, xxxii, i, 729. , II, 098.
●15 CAP.I T. V innlivo siirfirinrilo. rosi ospiimo l;i Torto ifnppollo di Torino, pordiò noii so ne pussa soniniiiiislraro ia pruva iii giudizio, alPoggotfo di fai-ne valore Ic ginridiclie consognenze a sostegao di una proposta tloniaiida od eccc/.ione (1). I.a niassinia 6 bon fondata. Dato, invero, che da un fafto immorale sia derivato un rapporto giuridico, pcrcliè non potrà provarsene l’esistonza iii giudizio? La limitazione al dirillo nalurale spollante a ciascuiio di provare in giudizio il íbiulainonlo delia própria demanda 0 delia própria cccezione non può sorgero se non dalla legge, e Ia legge, ncl caso alluale, non conliene limitazione di sorta. 14 TITOí.O I. « Aüo.soeliè. essa diee. il Tiibuiiale iviic di Toramn non pei’ alfríi ragíone rigettô Ia prova testimoniale dedidla da Cialini ooiriiitendimento di síabilire rimiiieniorabile, o rpiaiito mono anticliissinio tempo, lungo íl fpiale i loi’o asceiulenli possedessero le lerre in finc* stione, SC non pereliè ftuesli lestimoni non ne potn'bi)oro dcpevr^i cbe per avcrio iidito, e (piindi nessiina doferenza imuâtare qm^stí* manicra di prova tenza, cbe dopo ii non breve intervallo di piú di un so( ilossciiiutile G.l oziosa riinwal;, pmva loslimoiiinlc a diiiios (iGlIa prolcsa nlMlamü, íiupgi-oitIig lestimonianze dirette^ aífiUo nel -1750 per semplioe ndilo dhr 0 i maggiori di Ini al nalc, conlinnaiiiio i! í II11’ibmiaie considerava ludla dimunciala sen^ ■olo, si renIrazion®rm avere non si [loliadibcro qiifll(! rlie pi'ovei'ebberO e pei’ avei- visto il Lial^^ ond'è (pn‘slioni‘. H 10 uiiieainenio pO-ssesso (lei foiidi. ragioiiamei-ilo Sdggiiinse, clní in gindi^^-i*^ niza, da cbe da sola non hasta a con S <3^. Faliilo nn mezzo di prova, pnò ben ricorrersi ad altro mezzu pei‘ raggiungerc il incdesimo intento: ma due mezzi teudenli alio slcsso scopo possono simultaneamente ammeltcrsi? iNella Icggc il divielo non esisle; (piindi non pnò porvelo Tinlerprete. Sc non esisle il divielo ndalivo al cumulo di i)iu mezzi di I)rova, esisle però il principio di ragione (die viela nei giudizi qualsiasi iiulagíne oziosa che, non essendo pralicamente iitile, si risolve in perdila di tempo c di danaro. Quando, adunque, due mezzi di prova sono conlemporaneamcntc invocali, non può dirsi che il giuüicc ili‘l)ba rcspingerli o debba scnz’altro ammetterli, ma vedrà se le circüstaiizc speciali dei caso consiglino di altendere i risultati delfun mezzo iimanzi di devenire alTallro, ovvero se le medesime consi glino che i due mezzi procedano di pari passo. « Meulre non ò per legge conteso, osserva la Corte d’appello di Torino, resi)crÍmeiilo contemporâneo di piu mezzi giuridici diretti ad un medesimo scopo, non si potrebbe in massima coniraslare Tescrcizio di un tale diritto, salvo quando già fosse indiibbiamente stabilito che il risnitato di uno fra i mezzi di ])rova proposti fornisse già di certo ai giudici gli clGincnli necessari alia deíinitiva risoluzione dclla controvérsia, cioè assicurasse ad una deile parti la vittoria delia lite » (2). Dello stesso avviso si è mostrata Ia Corte d’appeIIo di Parma cbe cosí si espresse: « Considerando che togliendo ad esaminarc lesingole circostanze costituenti i quattro falti articolati per la prova, se tradizionc si liscollii coii difiiil, vincere il magisli’aío. '< Da ciò si potrebbe for affermata prova, missibile in dirillo, ■ in fatto. Ma un (ale rani quale, statuendo sull! se iiiferirc, cli ■i.iiionamfmo iirla 10 o il Tribunnlo rlgellasse ● l"'rcliG la lilciiossc como imiirella g in*"’'' liuleiil® quanto anche percliò la i‘i|)iilasse inconc coi disposln didla Ig??® essGro ammn..., ' , ' '"'"Ü* lissa i liniili oiilro Giii pO»- I (tC nordG ' Pi 'i G iisaiulola |)gi' rGfroln fe- ; ãlta P*= ■ hUi r am smtli, lascilla ímI. atcuuit faü, ogni altra sp<>d(3 >, (1). dersi collaespinsin''"?-''' ' ^ ^ S ' '' pniilP'', allf illC» so il magislralo si co»'' prova, ri.siilli già <'Grian’'f » '■ausa, a Imon dii-illo nogliGrà l’aininiss' .. mozzi In '"iiIÍIg Paccingorsi a provara legali c ri ijie ciii sbnvoca nu mezzo di prova. qu^ masto cscluso (2). esduso dagli aiii delia òella licbiesta che da aitri D’immora]it{ iioii ^^Gl fatio, sul quale la prova sMiivocUi (1) Senlcnza 17 marzo 1874, xxvi, i, 320. (2) Senlenza 3 novembre 1872, xxiv, n. 819, (1) Decis. 23 novGiiibrf» lft7P Corte d’appello di Torino 30 i r senso conforme n, Ibü, Cassa-zione di Milano 2ü cliP pu XVII, II, 423. iippello di Torino 3 febbraio gennaio 18G5, XVII, 1, 70. ISOO'
17 CAPO T. I] prinripin (]('lln imn rctroallività ilclla lo;ifro spioiin anclio il suo olYrltu lema dei diritlo probatorio; elii addiviiMie ad una slipulaziono ha aiirlic in visla il genero di prova di cui, in caso di contcslazioiie, sarà in dirillo di valersi per oltenere. rosognimonto dol eiiiilrallo. uuesla sua condizione giuridica non ])uò essere imiiiutata da una leggc poslerioro '● (1). << Lc prove, osserva la (lorte d*appollo di Milano, come mezzi alti a dimoslrare resislenza di iin diiillo o di una obbligazione, íacoudo pai‘le dei giure inaloriale, (luanluiuiue la legislazioue civile auslriaoa, meno propriamente delia noslra, abbia collocale le disposizioni relalive alli' prove nel ivgolamenlo processnah- civile, devono, quanto alia loro íurina ed ammissibililà, regularsi colla legge dei tempo iii cni hi cüulratla l’obbligazione; non polendosi dubitare cherarl. '^2 delle disposizioni preliininari al Códice italiano, che stabilisce il prin cipio <lella non rctroallività delia legge, generica come è, debba applicarsi non solo quando traltasi di dirilli già acquisili, ma aiiclio quando traltasi di porre in essere la prova tli alti avvonuti sotto to impero di una jirecedenle legislazioue, nienirt' senza di ciò, verrebbero (ti freiiiienle íoiti i diritii slessi derivanti da questi alti (“2). Essendo la legge regolaliva delia jirova queila in vigore aliorchè idíbliligaziom' sorse o fu conlratia ne d('riva, che se quclla legge amnielteva nn mezzo di prova, non piu ammesso dalla nuova legge in vigui'e al tempo dei giudizio, il deito mezzo ò invocabile, sebliene escluso dalla leggc poslerioro. ICammissibilità di im mezzo di prova non è a confondersi cidle formalilà stabilite dalla legge per raccttgliere in giudizio un dato mezzo di prova. La prima si alliene al dirillo, in quanto il dirillo sti^sso addiviene inulile, scompagnato dalla prova colla quale piiò in giudizio climostrarsene la esistenza; la seconda invcce tieiie alia 1d TITnl.O r. appare che Ia conslalazionedi una parle dei medesimi (’ pmiiria delia prova testiiiioniale, pure non può essere disdello lu esteiidiur a quelie stesse circostanze anche Ia prova per periíi. principio ricevnío nella matéria di-lh- prove iu'i’ riti, che questi, al tine di fondare il loro giudizio sopra siniiá critc*'*' possono volgere le loro iiidagini eziandio sopra lalti i* circostanze cbe, di regola, enlrano nella ccrcliia delia prova tesíimoniale, vale^^' dosi alPuopo dei snssidio di indicatori locali, clii'. istruili noÍ ticolari delia fattispecic, possano fornire ntili infonnazioiii; soliaid^ è disdelto ai ])eriti Io assnniere dalla legge demandalo alia ^( Per vero (3 nn esanie tí^stiinoniale, essoiulo qiiGSlíl coinpetenza dei niagisli-afo » (!)● , a snnullanea ammissione di due prove deve ritfuiiTsi vietatau^', caso che l’una di esse .si |,rc.seiiti, di siw natiira. pireiiidi/iaie, sicc"® possa venhcarsi il caso die, riusccialo vaiii i risiillali dell'iina spcnmcnlo delPaltra ad.livciiga iimtil,; c senza scopu (2). Se, ““ esenipio, la prova leslinioniale tendesse a slabilire IV.sislenz.a aifa"* f or ir ‘■isa.vimenlo si rccla®^ di^^; n dei dao J inutiíp saiPhí I ' ●’■* '** ^‘*J'f?I>I)eroderivati i reclamati daü mutile saiebbe la perizia direita a valutarne il 10 ’ad quaiililalivü. i,ri„ci,io .Ml»: sua ammissibilitVl ^ |nw’a, qm ●■aceoglie. è regol^ta dalla ‘p-,"re i STOige. « Attesocliè il lSslàtore”‘’'’“ “* “ "'“£<>‘'1 Toriüo, non disnone riin ° esprimo ia Cassa/.' jl suo potero: la lerrrro „on'rei - * fa''!' compiuti considei'azioni d’ordine nuhhi°”“''^'^'^ quando jast „iH aii i st irril" (1) Decis. 16 luglio 1S7G, xxviii. i. 853. (2) Sentenza 5 aprile 1880, xxxu, ii, 712; in senso conforme vedi: Cassazione Torino 17 aprile ISSõ, vii, i, 360; App. Firenze 2 marzo ISS3, xv, II. S7S: App. lorino 19 dicembre 1865, tembre 1870, xxn, sazionc Firenze 16 giugno 1871 XXVI, I. 146; App. Lucca 2 febbraio 1875, xxviii, ii, 582; App. Roma õ febbraio 1877, xxix, ii, 270; Gass. Firenze 28 iiovembre 1878, xxxi, i, 272; iVpp. Venezia il aprile 1889, xu, ii, 419. 2 — Ricci, Tr. sp. — Delle Prove. 658; Cass. Napoli 28 set- XVII, II 792; App. Brescia 12 maggio 1868, xx, ii, 392; Gas442; Cass. Kapoli 7 febbraio 1874, XXIII, I (1) Sentenza 16 d’appello di Venez fâ; Gass. 3 ‘ Firenz niaggio 1871, XXUI n ● f rC» a 30 dicembre Wsn conforme e 14 lud?o kt? ’ = 0 XXVI, I. 732. di
19 CAPO r. IR TITiiI.u T. i vigoro, nllorcliv si conlmífava non amnietfcsse noí caso spociale la pruva tcsllmoiiiale, clio íbssc invece ammossa dalla niiova logge iii vigoro al lompo dol gimlizio: poirà Ia niiova legge esserc iuvocaia per provare l’obl)ligazione col inozzo dl lostimoni? « Considei-aiido, cosi si espiàiiio la Cassazione di Fironze, essore una regola dl ragionc fondala sul principio dolla non relroalliviíà, che gli atíi e 1 latll, donde sl pretende che scatiniscano dei dirllti e dclle übbligazloni civili, non ])üssoiio riinanere provali in giudizio, se non con qiu'l genere di prove clie rispetlo ad essi (’rano ainmesse e ricoiioscinle conio l('gittinie daila leggi' im[)eranle nel lenipü in ciii gli alti od i 1'alli da provarsi ebl)ero vila; e cio,(inanlnmiue i)er ícggi posliTÍori 0 vigenli al tempo in ciii gli alti cd i latti vogiiono provai’(\ siaiiü State inlrodolte ed annnesse dclle nuove e aneor delle íonna cd ò inaíeria di procedura la i[iia!i’ ò fsclMsi\aiiieiiíe regol**!^ dalia legge in vigoro al tempo d.d giudizio, rxs,.n,!nr|iP, di fmnleííH^ nomic procodurali slabilitc nel pubbiico intnvsse. iimi possono esSOi-yi dinUi íjuesifi privati ciio m* impedisraiio rapplicaziniie. Fer Ia stessa ragionc nei gimlizi peiiaíi la prova, i-cgolafa dalla legge in vigore al tempo dei comme.^^so reato, le al giudiZHJicliè osserfl norma invece dalla legge imperante allorcbé si Ii procet iiperocchè I; si llUiUil-iii pciiak; 1,011 liriir ,i| dii illo |in''í>W’ Ijen.i a, paliblico; onda, assando la nialm-ia di ptil.l.licü inlí; Iesse non p„o ,,ss,.|-e opposlo a rpioslo ui, i„|,.,Ts.sn privalo. D| u 0 p.„„,,p,o ,s, c fatia a,,pii,..azio,„. al raso sr,o,rnlr. TraltaV' s n v! '''"l"''-'- 'li '■'■a ●ílSi 13 iiuoví'I Jr eslin„„ii: soprarííiniila 'li.simtava, se nel gindizio penal,' poleva sillnie P'-o'í itgiiardo alia legge vií^etib* alPi e ab:!:.;:'dov,...,!,, pn..,!.. *'! dcl gindi.io. .< \,i,.so,-h‘-, o,.si ' ammcttersi in 55O poca ,Kd cDiiiuie 13 espi‘ossa la C; ,mis., rM '■ poleva S" vista rhe i| liódl.a,'d?prooídui'a'i' ''T" rava esp,'rssa,ne„le almnissibiii n ' fü« «" slore 1’; iali’ .rnissibile a lennhd d.dl,;ir,.,d e . il'' 'l'''''' fondarsi e uronnn..;..., .● -i ● . l’<>lrebbe pin ísu t^n nulo in ossorvaiiza' ir/o ‘F)|toeliè jiei- il miovo Codit^^,^^ v princijjio eduna (li ■ fu s;in;/Í,,,iato nell’ai'1- "''''«-oSr,;; s;;:::':'”' - un coiilrai ebe sia o .irbi.,.,;, vuolsi risolvore colia giudizio » (1). í^oitd dclle leggi vigenli airei)uc piu larghe maniere di pi’ova. « Considerando eiu\ in viríu di (luesla regola di ragionc. Ia Coiie di appollo di Firenze rigetUS Ia doinamla con la cpiaie Ernesto Tiriiinanzi md 10 otiobre 1800 cliiesedi esserc gindicialmentc ricoiiosciulo c dicliiaralo (iglio natiirale ili Lonunco Tíarlolini, imperocchè, essendo il Tirinnanzi naío in Toscana circa il 181:^, quando vdmperava la legislazionc francese proibenlc ogni indagine di palernità (Códice civile tVancese, art. 810), In ritoiuilo che egli non potesso provare la sna figliazione per argomcnli c testimoni, siceome avrebbc consenlito il gins vigente al tempo delia mossa lite, ma la dovesse provare col modo unico e Lassalivo ammesso dalla legge francese vigente al tempo ilel suo nascimenlo, vale a dirc colla recognizione paterna falta 0 nelPatto istesso delia nascila o in nii alto autentico successivo e' dC) í), Ia qnale ro('ognizione per giudizio delia dal giudizio dei Tribunale di prima Cassazione, fn diebiarato che non si (Cod. civ. franc., art. C Corte, in qiiosla parte diverso istaiiza, ma inccnsnrabilc in contoneva nèespliciln, im iiipilicita in alenno dei documeiiti prodotti a sostegno dclla sua domaiida dali’altoi’C. «Considerando che, sebbene nel 1814 f('issG nbolita in Toscana ● Fart. -12 dciredillo succcssorio dei la legislazionc francese, áa; prove, clic sia 0 nOy‘‘’j I n (hn singt*'" '‘'j ■0 a dei ●^ul g(mere di '18 agosto di qnelPanno venissero ricondotlc solto i nielodi dei gins commie, c qiiimli allaigate, le maniere di provare la iigiiazione nalnt‘ale; non por (pieslo jiolcva inferirseitc, siceomo. il ricorrenle dednc(‘va col primo argomenio dcl sno motivo in esanic, clic lanuova -legge düvüssc eslendersi anco ai casi passali, si perchê ia disposie pei ® II principio dclla i íuiiiiiissibilità di cui ia nuova ]( ' Pi‘(jve t]-(jva gge. ,*'^'«l''oaUività dclla legge. in apidicazionc aiicbe nel eí ^ luiiibu‘c i inczzi di P* ^ l<-'mpo in ciii sorpo o si mezzi? ^uppon i I;‘ sua j 4 ●()' ‘rc gasi c iJ , anzicliij resirinn-í anj.nossi dalla lor.„ ' “'jWigiiziono, amplii i„y(,ce (U Decis. 0 ma-glo [sGi>, 1, 573.
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