Delle persone fisiche incapaci agli atti civili e di commerc

1 nsio J A(;li ATTi c:n'iLi k di co.mmeucio K DKI.LIí h'( )l’.Mh: AIULITATÍVE I TA M A N t' I » I Iil 1T‘ > N i-: I , SITÜIÜ TKÜIUCO rUA l ICO I>i:u.’Avv. (ÍIUSKPrE HOCailO ratriioitmiitc* iii Torino Seoonclo Vo 1111 no limi.uinli,’ |. liii,.), l)r(/li Ktfi ^ a tutrla MiuoH nuauripnti liitfVilelti (|)i‘i iiKi i tiiil I ili nii-iiti ' — Iniilillifitti — ( » i Titol.» II A rUolo 111. foriiir ahiUínfin-. ■ ,1,’llr Iri/íJ» tnuctilxtcHU. ritolil IV. SlIUZioiK <lfU‘iiiriií>nvitti <■ ' ●/«● iiv ilurivoiiii. Titulo V. <\íw.víi riotu I TOIUNO lOO-KDlTHlCE UNION E TíPOCtRAE u:í - 33 Via Cario All)Oi’lo — Diroiiilirc iS81l

A dO 'i n '●? v<:'> Al, NOMK II. LU ST HE DHLl/AVVOCATO CAULO GIUSEPPE ISNARDI PEH DOTTRIXA E VIHTU lílUHEUONSULTl PIEMONTESI CON AFFETTO Dl AMICO E HIVEHENZA PI IHSCEPOLO iJirilli tli tywíuzioHfí ,p fiproiíuziofn: riscrvoli. UHIMATE FHA 1 L*AüTOHK

TITOLO II. I>EGLI ATTI RIGUARDO ai aUALI HA LUOGO L’INCAPACITÁ S E C O N DA PA RT E INCAPACITA LEGALE CAPO III. Minori SEZIONE TERZA soggetti a tutela. Minori — 2\otizie storiche C)- Art. I hUela, ullicio tli protezione, mezzo di difcsa pei e iion soggetti aJIa 1. Pa niinorcnni incíti a roggorsi ili pci’ ^ , na. ó istiUizione ili tiitti i lompi o cli üitti i lnogl»: ; il SUO íondamento poflestà patcr ha Ia sua origine nclla debolezza uniana; esscnziale in un doi-era di piefà, ed accosson.amente in dolla famiglia alla coiisorvaziono delio ‘ stanze. 1/elemento dei docere e r elemento dei sono oonnatnrali alla funzione dei tntorc, e la vaiia si compcnetrano determina la fisionomia caia ^ ^Glla tutela nelle epoche e prosso le naziom ners , tendo in maniera sensibile Pambientc morale e gumdioo . società (1). un O í cenni storici clie comprendiamo nel di°nente, e soltanto la /utela dei minori, aon argomenti avranno ^eppure la ciím degli emancipati e inabilitati, q Piu oltre una trattazione speciale. , „ « ta Ip/i-o-í (1) Seriveva il Forti, Istitu.-ioni di diritto cimle, ^ ® le pratiche relativo alie cose dei pupiUi soiio nno f ■■atori delia moralità delle nazioni e dei progressi deli mcivilimento . l Vol. IIBoggio, Delle pcrsone ifsiche incapaci

3 INT. I.Er,. — MIXORI SOOr.F.TTI A TÍTELA TITOLO II. PARTI-: II. PAPO III. SF.ZIONK I!I. 2 collo proprio sostanzo al piipillo indigente (1): e mentre ruflício di tufore andava coiiocntrandosi in una sola persona, additata dairaíleito paterno ovvero proscelta dalla legg'e o dallo Siato íVa i |»arcnti piíi prossinii o anche tVa gii cstranci, 1 obbligo dcgli aliinenti riinanova. eonie por lo innanzi. un dovore dei congiiinti, un poso corrispoiulonto al Icro dirino di successione. Distinta neltamonte la persona dol pupillo da quella dei íutori, si apriva rorizzonto ad una serio di disposizioni per lo iiinanzi S(*onosoiuto, e direito a guarontiro Ia persona od i beni deirincaj>aco, rou,'olando lo niodalità doll aniininisirazione, chiaíiiando lo Stato ad un oontrollo diretío od indiretto. obbligando ●uzione dol suo ufficio. prosso i popoli in Ísiaf(í patriarcaic, distinto dalla Nci toiiipi pririiiiivi o ristituto delia tutela mm <’● ancora neiiamonio la nioglio si consi1 fpialc podestâ patria e maritalo. Coine i íigli o derano rpiasi una propi-ietà ib*l padre o do] mariio, íbrniano giuridicamonte nua Sída persona, cosi roríaiio o iinito strelío, per viriii dol iiualc assoliita, nionti'*^ CO coi parenti da un vincolo i)oco inon la sua persona ò S(;ggetia alla l"ro ifodestà i beni lasciaü dal padre ,'i[»i)artongono alla laniiglia, libera di disporno, ma obbligata ad alinieniare il pupillo dei propri" (O- — Ed ê conceito consono ezianditj al carattei-e clie la proprid*'' dovctte assurnere nei tempi priinitivi. appima da sociale divenn<^ faniüjliarc; úfíchii tutii i mombri d<‘lla laniiglia considorandosí come condomini, alla morte di alcuiio di loro la sua (íiiola visa accrescevasi agli allri col peso di mantoncre i linli suoi» alla lor volta dostinati alla medesima d tutore a prestar cautelc por Tesaiía osec 3. Per (al nunlo PisfiUito delia (utela veniva a differenziarsi da qucllo dolla podestá pnfeiaia, la quale, sebbene oramai noii Ibsse piii Ibiidata siiirmiità delle personc componenti la lamigii,.,, tnUavia risiiltava sempre dallequilibrio tra il doe il diritto paterno, e riassuineva in sè, con una pni ‘'>"ipia podostá snlla persona, nna latitndine noirannmnistraziono dei beni, nna comparteeipazione al loro pdimento in "na inisnra cui nelle nazioni civilizzate non arrivo mai la tnte a. ■iniitiva fra il concetto delia lentamente disegnancoMiproprielã. Di f|ui facilmente si scorge clic in tanta semplicità di rapp"**l giuridici 1 istitnto delia tutela dovova riuscir indolorminato id?* suoi lineamenti; secondo ogni probabilità la fnnziono di tuUd^ esercitavasi in lald‘^ dollc mainera promiscua dai congiuuli: lo nio‘ dl quesfosercizio erano abbaiulonatc all'apprezzamcnlo circostanzc; niuna giiarcntigia, idti'e qnclla, in verità ben polonto, dolla religionc o deUopiniunc pnbblica, nc p> niva 0 reprimeva labiiso. È allo'P' ● CVd' vero peraltro che runita pi tutela e quello delia podestâ paterna rti-nmm dosi in una nuova e diversa unità, che in ® fnture ^‘^gginnta o che sarà íbrse integralniente sanziom ‘ " legislazioni. - Entranibi gli istituti avevano dnpP-""'P ° ^ base nel diritto dei P«dre e dei tntori ; snccessnamonte 1 dea delia protezione delPinoapace cominciò f ‘ dinamito delPnno e delPaltro istitnto; ma ° regime delia tutela, ne nacquero ‘ ‘ „otere dei colla patria podestá.^ ^^l^feEopraWo il naturale b:r=':"4 - r2;míí:r vednto altra volta come siano grandemente scemate l^e^pr o gative delia paterna podestá sulla peison . ‘ inerenti airamministrazione dei bem siansi ridotti apooa cosa. 2. Col progrediro delia civiRà, col periczionarsi dei rappo* giuridici. 1'istituto dolla tutela a poco a poco subi una radic.">® trasforrnazione. Qnegli stossi motivi per cui i íi-li c la mog»" cominciarono a considerarsi come persona distinta dal e dal manto, como idoneo subbieUo di diritti proprü, minarono, e pm facilmente ancora, la distinzioiie fra la pcrso'’; giundica dei pupillo c qnclla dei lutori, non piü armati podestá despótica, non piú proprictaril assolnti dei palrimo' pupillare, ma sornplici custodi dolla sua persona c amininis“’^- lon delle sue sostanzo, collobbligo piü o meno ri'>-orosO «“"‘t '» O f atnrale correlazione, si allievoliva 1’antieo doverc di snpp'‘ 'G cb [í^ (1) PosT, op. cit., p. 74. (1) PosT, Die Urspt'Uíiff ães Rechts cap. VII, pag. 73.

INC. LRC. 5 MÍNORI SOfíGETTI A TETELA TITOLO II. PARTE II. TAP^ III. SEZIONE III. 4 onde al piipillo veniva egualmente designato uii tuíore, sebbeno per Io piú la custodia delia pe)'so}ia dei liglio si lasciasse alia madre (1). L^uflicio di tuiore potova eontbrii'SÍ a piu iiidividiii, quaiitiiiK|ue elleitivamentc uiio .solo avesse ramniiiiisírazione; la scelta fatia nol testamento paterno ora prolbrita: od in difetto di tutore testamontario, la noniina era devohita in Atene al* Varco7i/e cpo7iii}w, clie, a (luanlo pare, era femito a faria cadcre sul piíi prossimo parente (2). 11 regime delia tutela com))rendeva tanto i masclii cpianto le fommine in età minore. Quelli poro divenivano pienamente siti Juris appena ragginnta la maggior età; cpioste invece rinianevano per tuíta la vita soggolte alTanaloga autoriià dei y.í/oicg, nel quale si concentrava la loro persona giuridica (3). profoiida come tiitti i diritti paterni abbiano riccviito una scossa coirinvalsa iiiassiriia por cui la patria podcsta ò soltanto dirittu appona il íiglio raggiunga lornporanoa o cessa di pion Tetà rnaggioro (1 . Soguondo talo indirizzo anclio la patria podestà divcnno sostanzialrnento un istiiuto di jtrolc:^io}ia j)ii’i ciio di vontcujipo poi genitori, o si avvicinò di boi niiovo airistituto dolla tiitolu. che dalungo toinpo ora prodiuniiiata appunto da un similccon* cetto (2). 4. Non ò inopportuno di riamlarc con qiialchc particolarií^*- il modo con cui lo acconnato ideo trovarono accoglimento presso lo nazioni dallc fpiali abbiamo erodifato lo tradizioni giuridiclie. II DIRITTO GRECO, COSI SpO.SSO od ill ba portato un largo e focondo contril)uto allo sviluppo nale dogli ordinarnonti tutolari e. sccondo ogni probabilit^*’ esercitò una influonza decisiva sul progresso dolla logislazionc romana. 5. L’ufficio di tutore, a quanto asserisco Platone, non con* sideravasi come un iHunm pubUcuni. una nccessità pei cittadini; onde i tutori dovevano ossere volontarí e consonzienti i ’ ' {íY.c\r:a,ç liimento, sebbene il genitoro per lo piu li gratificasse di qualche lascito testamentario allino di incoraggiarli alia diligenza e alia fedeltà noll‘esercizio dclle funzit)ni tutelari; por clletto di cbo, osservava Domostene, o il tutore sarebbc indotto a fare il dover suo, ovvero, non facendolo, non troverebbe alcuna .scusa presso i giudici. iustarnento trasenrato, raziO' «r xHí c(/c>.c/süyra?). — Non avevauo però diritto ad emo* Nonostante la povertà dogli scriíti (dio dalfantica civiltâ greca pervennero íino a noi, ò porò corto ciio una nunioros*^ 0 minuta serie di disposizioni legislativo discipli dolla tutela, nclle citta greebo ,e in Atene specialinenle. Inforrnandosi Íii modo escliisivo al concetto. secondo podestà sui pupilli è íbndata sul loro interesse anzichò dei tutore, la cui jjorsona consideravasi il diritto attico aniinettova Ia tutela degli orfani minorein^*’ cioè dolle persone clie prima delia maggior età (3) rimanevan^ orbate dei padre, La madre, alia sua volta inotta aW e quasi anche al godimenlo dei diritti, non poteva bastare a* protezione dei íigli c airamrninistrazionc dei loro patrinionit>^ fistituto inava i la ctu qiicll^ nottamento distinb^^í 0. La podestà tutelarc avea tratto o alia perso7ia o ai heni dei pupillo. Per provvedoro ai bisogni delia e cosi alfeducaziono 0 airislruziono, il tutore soleva aceogliere il pupillo nella sua sii (1) Possiamo annoverare questa massima fra i principii ammessi uni versalmente da tutte le logisiazioni le quali permettono Ia nomina di un tutore estranco meutro vive ancora la madre. (2) Su questo punto v*ha qualclie coutestazionc. ScHüMANN, Attische Prozes, p. 5')3; Van den Es, De jure familiarum apucl Álhenienses, p. 162, 163; Eeist, Graeco-italische Reehlsgeschiehte, cap. 12 (lenii 1884’-; Ciccotti, La famiglia nel diritto Qttieo, p. 109-110. (3) Vedi il vol. r, nn. C9 c seguenti. — V. Mejer und (I) Vedi il vol. I, nn. 315 e segg, (2) Discorrendo delia patria podestà secondo la legislazione Napoleonic»’ dp/n?r difatti che, quanto all’amministrazione dei beni, > dii’it^. dPnn commisurati pressoohò alia niedesima stregua di q»^ dl un tutore e regolati nel medesimo (3) Quando si lU sogt?' capo. — Vol. I, nu. 330 bis 0 SI raggiungesse tale età ò detto al vol. i , n. 302.

7 INC. LEG. — MINORI SOGOETT! A TUTELA 0 TJTOLO lí. PARTE II. f.\lM» UI. SKZIONE III. giiardaro i piipilli dallo nouiigenze e ilalle inalversazioni dei lutori. casa. Lo lasciava invoco alia madre nella casa paioriia ípianie volte Ia madre mjii si fosse riiiraia prossn il suo pri¬ mitivo, ovvoro non avesso sposato il luture: ciò che avveniva, a quanto sembra, non di raro. L'amministi'aziono doi si osercitava in duo maniore: o col darli in locazi^ne, ovvoro cnl rícavarne diroitamente í proventi. La scolta fra runa e 1'allra rnaniora era rimessa alia voloiità dei tutore, amonudu** il padre avesso imposto bobblii^^o i Lmnoralmonto como il partito rnigliore, aííine di sotti-arro il piipillo alie oscillazioni nella rendita dei boni. A ])ar(o la disputa se fossero vincolati da ipoíeca legale — corto ò che, mediante locchê ò seriamento cmiti-ovcrso (1), apposite azioni, qnalnnriuc cittadino poíova qiierelarsi contro il tutore colpevole, sia coirobbligarlo ad ossorvaro le disposizioni paterno in ordine airallittamonto dei beiii, sia col proimioverne la rimozione, collo eventuali condanne civili o ponali, secondo la gravita dei caso. L'aziono coiiíro il tutore prescrivevasi in cinqiie anui, giusla una iogge di Solone, ricordata da Demostene; sembra poi che incorresse in una multa e neirinfamia il pupillo divenuto maggiorenne, reo ddngiusíe aceuse contro il proprio tutore. di locare: ciò cho riuiiaida.vasi La frequenza colla qualo i tutnrí davano in aflitto i bcni pupillari spiega gli .speciali provvedirnenii logislativi che rogo* lavano la matéria. In .-Víono i tuíori frasmottovano nn olcnco dei fondi da alíiUar.si allarconto opoiiimo, il qualo apriva niia specie di incanto pnbblico o al dcliberatario prescriveva opportune guarentigio. Per lo piu consistevano noll’iiM-tcca O-opWi, il cm valoro dflreríarsfcl 1 '"amlati dallarcooto, aflin^ s biraí tin ? , fosso adeguaia. _ Fra i posciò oppírtá, o ° Demostpiie ci ric t/'7° i boni direitamente. zione al es n , " dcirarmninistra- -afo con 8. In Roma, del pari che ad Ateno, la tutela subi Ia mo* desima evoluzione storica, che piu sopra abbiamo ricordato come una legge costante. Qui ralíbondanza delle tradizioni lo che ci pervennero oílVe in tulta la sua evidenza lo spcttacolo di una istitnziono la qualo, dapprima rivolta a precipiio interesso delia farniglia, a pneo a poco andò lrasfi»rmandosi e divontando (juasi eschisivanionte, come dev’ossorc, nn mezzo di protezione per le personc inetto a difendersi di per sè. Neirantichità di Roma, (piando il regime patriarcale, a quanto sembra, vigeva nella sua piíi pura espressione, la personaliíà giuridica dol pnpillu era già ben distinta, ê vero, da quelladei tutore. 11 tutore era obbligato, cessando dairnllicio, a rendere il conto delia sua gestione: so risuUava colpevole di dülo o di negligenza grave neiresercizio delle sue funzioni, qiialunque interessatü — e piu spesso il consiglio domestico (2) vano dirittü di provocarne la dostituzione. mediante nn'azione di carattere quasi pnbblico. Qnesto consuetiidini aiitichissimo, relativamente tarda dalla legge delle aC' ora canibií^ avemarittimo (2). a giwdizi poi, corne d'altronde i il in ügni atto giiiridico. pupillo, quantunque Aiâsc direttamonte per un valoi’^ un medimno di frumento. tutore avea ia rappresentanza del lecito a qiiesfultimo dobblisarsi non eccedente sanzionate in opoca (l) Cf. Meier und Sciiõmann, op. cit., p. 558; Daueste, Les inseri^ piions hypothêcai7'es en Grèce, p. 6, 7 {Paris, 1885); Ciccotti, op. cit., pp. 122, 123. (2) V. Jhering, Geist des rõmischen Rech/s, n. § 37, testo p nota 347 (Trad. Meulenaere). J’-La corruzione delia ci dl diverse ... grecafaceva sentir il bisogiio speciah cantele, preventivo e repressive, por salv»' (L Conf.: r (2) Vedi VanCiccotti, op. cit., p. 115 e segg. - UEx F.S, op. nit., p. 176-17°7^

9 MINORI SOOGETTI A TUTELA INC. LKO. 8 TITOLO If. PARTK II. CAPO III. SEZIoNl-: IIÍ. Per allro canto, consideraía la tutela come una cosa di mero interesse privato, niuna speciale guarontigia prescriveva la leggo a pro’ dcl pupillo, rimettendosi alia morale e alia pubblica opinione, lo (piali probabilmente anclie nel regime delia tutela inspiravano una corrente benigna direita a temperare il làgore dei diritto (1). consideravasi menomamente autorizzato ad intervenire colla sua autorilâ nogli allari delia tiiíela; nella cpiale, come ge neralmente negii altri rapporíi di íamiglia, la sua azione sarebbe parsa a quei tempi una intollerabile usurpazione di potere. Qiiindi niuna ingerenza dello Stato nella noniina dei íiitori, niuna sorveglianza duivante 1’esorcizio delle loro funzioni, alTatto delia resa dei conto (2). í). Nel diritto romano, e íin dai tempi piíi remoti, la tutela cessa in ogni caso colla pubertà, eioò appona il pupillo ha ;iuntü i 12 ovvero i M anui, secondochè di sesso íemminile 0 mascliilo. crano soggelte alia cosidetía tutela 'tnuUchre, che peru dilleriva alqiianto dalla tutela degli impuberi (3). 1 maschi invece divenivano vita civile : la qual cosa, se pare in epoca di sviluppato progresso, ei‘a invcce naturale presso tutti i popoli in cui la primitiva scmplicità dei costumi si riíletteva nella semplicità dei rapporíi giuridici (-1). XII Tavole (1), appalesano seiiza dubldu relemonto delia protezionc nel conceito íundanmntale (b‘lla luiela riunaiia. Ma altri e bon gravi argonienti no porsiiadnno dei pari che rinteresse agnatiziu laceva, diritto costituito a vantaggio dei tiuore. Lo ía presagiiv il mudo stesso delia sua nondna, attribiiita illimitaíarncnto contiollo, al padre, qiiasi parlo dello dispusizioiií relativo ai beni (2). In diíetto di lostamonlo, dovolvevasi la tutela airaunato piü prossirno (non poro alio donno). e ciò evidcntumeiile per il motivo desuiito dal suo eventnalo diritto di suecessione intestata. ))iú che allro. dolla tuKda. un Manco a dire, che lo Stato non alcun , 0 senza Coníerma lo sto.sso coneottu il neta riconosciuto noiriillicio di tub.re; uíiicio al qiialc ogniino avrebbe potiito riniinciaro, so lavosse repuiato di suo iiiaggi^*^' vantaggio (3). — D'aItroiide lo qiialità porsonali dei tiiloro, inetto per cavveiitiira a Ijcii governar le facceiulo piipiliari. non avovano influonza cli sorta; o rpiamlo cgli ora incapace teniporaneamento o stabilmente, il siio diriUo veniva da altri, caraíiere di colontí^' vn f)’ri Dopo quesfetà le donne nel diritto primitivo rna conservandonc lui il godimento (4). poríettamente capaci a tuiti gli atü delia strana a noi che viviamo (1) V. Maynz, Cou)'s dc droit seguenti. romain Uí, g 349, testo e note lã ^ (2) « üti paterlamilias legassit jus esto ». super 2'^ecuma (ufelave rei suae, -- Cosí le xii Tavole. (3) S/ona ael airitto romano, capo xv testo, dativo in difctlo diiltrrl ' "Wdigo di nominal- un tnto.-*^ in senso rigorosamonte letter-í”*™^'"^ l'V‘llí»io, fosse interpretata we iegitt;;,„ o t:i::nt:u 'sZ;rr‘ " saism toute In portdo do 1'étrano-c soltaiito , ndeessaire de ” delle conquiste, delle ricchezze, 10. AlLaura delia gloria, niutò íaccia la sociotà romana, e il regime íutelare subi solto — Piii tardi la letterale interseiiatusconsulti. — ailleurs oii répudiait comnic íausse ». pretazione delia legge Atilia 1‘a proscritta da pià V. L. 17 D., De íulelis (xxví, 1). (1) Cfr. vol. I, nn. 54, 83, 100, 292, 306. (2} JiiER'NG, op. cit., II, § 40, testo e nota 434; Holtzendorff, RechfS’ le:cicon, \° yonnicnãschafí, vol. m, p. U~õ; Padelletti, Sforia^del ãiriUo romano^ capo xv, testo; Mavnz, op. cit., m, § 347, p. 164 (4 ediz.); Forti, Istituzioni civili, vol. ii, p. 469, 470; Zaciiariae Von Lingi',nthal, Geschichlc ãen grieclmch-rômischen Rechís, § 24. polir -- meapaee: T-«^nrvr] , diterpretation de la lecc Atilia, H était toute autre ^ earaetore de la tutello dii droit aiicie** ost uniquement institude'!lanrrhlir.m''''* aujourd’1.^ ancienne dtait on móme temps n avait, aussi hi^n i + r n iuteur. La x^alriapotesu personnes c,u Tni^d ■ i proUiger f pere „e po, vaien dta.ent soumises; oi- ni la folio, ni IMnLpacité d' II devait donc en droit du mWbmettre qu’on se soit A-™ tutello, et rien ne force a n‘ ^ une interprétation litido *^*^*'*^'^ matièro, par pur amour pon‘ tatmn I.tttírale, a aecepter uno conséquence que parton‘ t (3) Vol. L nn. 76, 77. (4) CíV. vol. I, nn. 298, 323.

11 IN’C. LKG. — MINORI SOGOKTTI A TI TKLA 10 TITOLO II. PARTE II. CAPO IIÍ. SEZION1-: III. (lisposizioni prescrivono íl modo di impiegar i capitali e delenninano le sanzioni iii caso di inosservanza. In parí tompo si cerca di provvodere alia sicurezza dei piipilli con isvariate i^uareníigie pveventive e repressivo: col «riurainento, rinvcnlario, e in molii casi la caiizione, che de* vono precodero Tescrcizio delle Innzioni tutorie; coiripoteca logale, con rigoroso azioni giudiziali diroíf.e alla rimoziono dol tntore sospetto, alla rosa dei conti, al risarciniento dei danni di nna cattiva amniinisíraziono; risarciniento dovnto sia da parte dei tntore, sia anclie dei magistraíi colpovoli di negligenza in oceasione delia gestionc tntelare (1), noncliô delle persone che erroneamente aílermarono rattitudine o la solvi* liilità dei tntore (2). ogni aspotto una radicalo trasíormaziom\ 11 sacrario delia la* iniglia, proíaiiato dalla corriiziono o dagli alnisi. si ajiri in pai tempo alie influenze csierioiâ. e lo Sialo siilT (‘Sfinpio anclie delia legislazione grcca, cominciò a (amsiderar retto di pnliljlicü interesse la Iniona aniniinisíraziiMie degli liiiiridica* ●1 furse coinc {\<rt 'ríO aílari piipiliari. mente si considerassero pinttosto eserciva, nondinieno, per severiiâ dei rostnmi, di lalio si t<‘* nevano ben luntane dallo dilapidaziuni invalse di poi. (Jnaiido la rnorale non In piii sullicicnte, doveiío intervenir la civile; e di fpii una numerosa e minuta serie di disposizioni dirette a guarentir i pupilli íí a spogliar 1‘aiiioriià tutoria dt'*; 1’antico carattero giuridico di tiírUío, cittadino, nn Sebbone |e tutele dapprinripii corne nn <U} illo ili chi le lí per lanie iin (lorei'C niunus puhUcHni. — La legislazione pi'ogrediíít^^ percíiê dapprima nascono i mali, pui lo loggi apportatrici rirnedio. » ( 11. Lbitlicio tutolarc, considerato oramai come iin onere (Z), 0 suscettibile (come per lo avanti) di esser diviso fra pin per sone ed in varia raaniera, avea por oggetto la e principalmcntc i heni dei pnpillo. Quando la madre viveva ancora, ii íiglio era lasciato alie sue cure, ed il tntore non aveva che di procnrarlc i nccessari mezzi peçuniari. Negli Lcco adunr|ue come, nel diriito romano dei tompi doH pero, niun privato ba diriito di sottrarsi airuílicio di tuio^^ salvo qnando concorrano giiiste cause di sciisa, lassatira>m’n['^^ deterrninaie dalla legge. — La nomina dei tuton* vieiie la P*'' parte dei casi sottoposta al controllo delia pubblica antorib^' ocolla conforma dei tuíore testamoníario o len-iitimo ovvoi’^ colla nomina dol tntore dalko. l.a tntola dativa rolla' legge Atilia e colla iiitorpretazioiio datavi dal dirillo imperu'*"’ diviene nna istitny.iono stabile od onlinaria, applicabilo t""" e volte che manclii, ni modo permanente o anclie solo W'"! 'poraneo. qnella testamentai-ia o logitüma. lívidcntemcnlo s' vuol irnpedire che obbligo altri casi provvodcva Ini aircducazione nel modo che repu tasse piu conveniente. In ordine ai heni, la potestà tutoria diversi rnodi: colla amminístrazione (geslio), Q coWassistenza si esplicava in due (aucloritas). II potere di aniministrazione o di geslione, consistente nel nazione di cose, mohili oá immobiU, suscettibili di coiiservazione. \edi Maynz, op. cit., UI, § 3-47. (1) La responsabilità dol magistrato per senipliee coíjjíi nel sorvegliare ramministraziono tutelai’e è esclusa dalPodierno diritto italiano cese, i quali concedono azione contro le autorita gindiziaiie e g i uí cia i dei Pubblico Ministero soltanto nellc eccezioiiali ipotesi in tesi gcnerale previste dal Códice di procedura. — V. art. 783-/92, Cod. procedura eiv. it. — 11 eoncetto delia responsabilità romana venne invece segmto dal Códice austríaco, § 2G5, nonclió dal Lanãrechf prussiano, parte ii, tit. 18. , (2) Maynz, op. cit., m, § 3õl; Padelletti, op. cit., capo xl, testo. (3) « Qüia pterumque ubi suceessionis est emolumentum, ibi tutelae onus esse debet ». Inst. De legit. paleon. tutela (i, lo). per qualniique causa il pnpillo rirnanír*'^ 0 con lui Intoro incapace di proteqgerlo. L autorita dello Stato si la seiKirn sn nna qnanlit'á di iioi''” preventivo che limitano 1’amministraziono piipillaro. gere credih. per addivenire a qnalunque alio alienali oneroso si richiede rautorizzazione dei senza tuU/re. vo a magistratü (1) aell-auSr,l prescrissoro robbli«;. risprudenza di reddito; poi 1*^ ^ jí cUmi veali immnri alienazione di immohiU immobihari; e du ultimo Costantino lo allargõ ad ogni al'"

13 MINORI SOGOETTr A TUTELA INC. LEG. 12 TITOI.O lí. PARTE II. CAPO III, I^EZIONE III. mutali in proposito i priiicipii dcl mandato, c ammessa )a pos sibilita di íarsi rapprosentarc anche da pcrsona non soggetta alia própria podestn, il tiUoro poleva ngire diretíamente, in nome c 'per conto dcl suo amminist)‘ato. vcippveseyitfxre il pnpillo o coii]pi(‘ro uli aiii Íii nouic di hd 0 sonza il suo intervcnto, di rogola ora imi'aniont(‘ facoUativo, nel senso cbo ogni alto poleva farsi dal pnpillo inodosiino, o senza la sornplico <issistcnza dd lutorc. II pupill" ii.scito d iníanzia (1. aveva diritlo di ooinpiore popsonalnnndo o raraenle rpialiiiirpio nogozio giiiridico non snsrouivo di appoi’* largli nna diminiizione palrirrionialo, sia modiaiiío alionazi<iíi^ clie assunziono di oidjliglii: por ([iiesti nltimi alii oc(joi'i'ovagl' \’assistenzcx{auctorilas). Ia -jualc oonsistova in cid rlw il tidorfi avvalorasse lailo col con 12. Secondo il naiuralo sviluppo deiristitiito, di pari passo col perfczionarsi dclle rclazioni giuridichc sociali, avrebbe dovato estendcrsi il pcriodo di tempo lino al quale la leggc sottoponeva i pnpilli airautorità dei tutore (1). Cosí non accadde di falto, e il diriíto romano Giustinianco non ô nnlla pin progredito. per questo rispctto, deH’antico diritto decenivirale, secondo cui Testrerno limito delia tutela combaciava precisamente col termine delia impubertà. Ma la forza degii eventi fn piü potente di qnella dei legislatori; venno il tempo in cui un fanciullo di 12 o M anni si lesò incito ad entrar liberamente neiragitato turbine degli voce ^ suo (tonsenso. esprosso a viva simultaneamente, in modo puro e somplice, sonza íorniini ^ condizioni (2). Per tal modtí la volonlà do| tutore raflernia'''^ qnella deirimpiibore, la cui porsona huperfetia ri cresciula (aurjere, aucAorUa tutore. ‘va nmam ●‘í) e coruplotata dalla jicrsona dcl appa aílari; ed allora d’accaniü airistituto delia tutela soysq qucWo delia cui-a dei niino)'i d'anni XXV. Verso la metà dei sesto secolo di Roma gli abusi commcssi a danno delia incspcrla gioventu rcclamarono un provvedimento; ed una legge Plaetona minacciò di una azione pubblica 0 delia reslituziono in intei’0 prevalso deirmesperienza trun minore di venticinque anni per ingannarlo (2). È incerto se lutte le vollo cbo il piijtillo iiscito d’infanzia non credessC dl intervenire airatto, il tutor tarlo; 0 avova il còmpito di i’ai)preseu per adompiore alie esigcid^^ pnpillo ora ancora infanlo noila qual cb possoclendo ncppm.ç ,nia v„lont;t imperfetla d.u .●uiivul'' dare ora allalto irupossiPiio la so.nplico i„ o, Ós ionc ta.ua ca nocessa.-.a a,.cho por rin.puhco n^cUo esempio quando si li'aUasso di l●icG^■cro uii oa.’a.ncn Sizio ovmrsSin guní diíeííÍ" pc'ò .'icordu-' rlaSon r ", “ ■■'"tico 0 quollo nuoV' dei Íííillo J "OU lacova gli atti i.i non< alva 1 azione d, regresso al lerrnlne delia tutela (4) Pid c tale era riinico mozzo degli aílari quando il non chi si fosse dolosamente dcl' 'oscb' -.‘iC’ ;ià la medesima legge, ovvero solianto la pra tica posteriore, abbia per consegiicnza permesso al minorenno di farsi assistere da un curatore, onde sottrarlo sia al pericolo di inganno, e sia al discredito dirimpclto ai terzi (3). Certo è che Marco Aurélio auíorizsò tuíti i minori a chicdere la deputazione d’un curatore alia própria persona, senza bisogno di invocarc una determinata causa di incapacita, oltre giovanile. Píà qiiesta facolta favorita dalle leggi. Ic quali imponevano como ad ic ri U' 0 '0' e quclla clerivante dalbetà venne sempre piü (1) Cfr. il vol. I, nn. 323, 329. (2) V. ultra, n. 36ü. (3) V. Matnz, op. cit., III, § 3Õ6, p. capo XL. (1) V. vol. cu7'a/. (xxvi, 8) ' ' ^^<^fori/ale et consensíi > p. cit., II, § 33^ testo e nota I43. q n. 13. 184 (4* ediz.). Padellett!, op. cit. 1)e et o tut-

14 15 INC. LRCt. — MINORI SOCGKTTÍ A Tl'TELA TITOLO II. PARTE II. CAPO IH. .SKZIONK IIP accennaíi, e airalienazionc dei beni (I), c salvo puro in ogni caso di Icsione il rimedio delia restitiUio in inie(})'H)n (2), i minori solto curatcla potcvano di per sè soli acipiistare avcvano bisogno dell'assenso dei ciiraíore per tiitli gli atti suscettibili di apportar loro una diminuzione paírimoniale; pre cisamente como gii impuberi sotto tutela. Alla fjtial incapaciiâ aggiungovasi naturalmente cjuclla di alienaro senza Tautorizzazione dei magistrato (3). Sobbone però Ic funzioni dei curatorc tossero identiche a quellc dei tutoro, per quanto concerne il potere di gestiout\ cioè la mp}n'Cüenlanza dei pupillo, nondimono una capiíale diderenza intorcedeva rispetto al modo con cui runo o Taltro concorrera agli atti compiuti diroUamente c pcrsonalmente dall’incapace. Ed iníatti, il tutore doveva interporre la aiicloritas, cioè un consenso síinullaneo, personalc, puro e sci/iplice; il curatoro invece avea íacoltà di consentir alTatto anche separaíamenle e in qualunque forma. romano, considerando che la persona dcl minore pubere era períetta di per sò, e non aveva quindi bisogno di esser accrosciuta c completata có\V auctorilas (da augere), si aceontentava da parte dei curatoro di un semplicc consensus, o in altri termini di ciò che in diritto moderno chiameremmo aulO' rizzazione, in contrapposto alla assistenza che equivale alla auclo)'itas dei romani (4). 14. Tali sono i principii cui giunse nel suo ultimo stadio la legislazionc romana relativa ai piipilli cd ai minori; cd ò a al tutoro, uscito di nfíicio alla gliargli la richiesta dei ciirator medesirno a ctiiedornc la liberazionc dol conto tutel puborlà dol ptipillo. di consi0, 0 anzi obbligavano il tutore nomina, so volova ottoncr valida aro. , ma La curatola divonne cosi un'istiiuzirum prossorbb nec('ssana per i rninororiiii iisciii di tutela: por -li altri, divomiii in ota piiborn iier la cessazioue dolla ijairia jiodustà, la assistonz» do curatoro nrnaso piú voracouionte facollatixa salvo quaiuln volessero íarsi arrogaro. ricovoro larne qidC' poraltro dolla qiialo i minori avc* a valersi o si valovaiio di latto IVequen* ^ ei lanno qiiasi considomr la cui nque anni come una istitiizíono gonorí un pagamonti » r ( tanza (.1). Era una íacoltà vano tiitto rinteresso «■ temente, onde le fonti dei minori di vontici ●ateUi ■alo (2)* sua 1:í. a questo punto la lo-islaziono romana zioneTdTrd 'lolla pC , delia tutela e doU wu/pte; avrobho doviito «no ai veuticinque'a,mi"crMf:H la prin^ Kià rnatunti in L , ■' “ ‘niporlautiss mi prop're»si d,, onde la tutela o la prodiiUiva dol diritto roínaiiO' per quanto strofio r *''r a siissislorc separatO’ Mentre mino n ° oapaci a uZ no X""' P-lbUamento 1 amnquo atto gu.ndico, salvo a qnelli piú sopb^" niiovissiniíí^í # lorzí^ II diritto ●tb' (l) Per gli atti alienativi valeva anebe a difesa dei minorenni puberi 1'obbiigo dcll’autorizzazione dei magistrato, precisamento come per gli impuberi. V. retro, n. 10. (2) SulPistituto delia restituzione in intero, vedi nn. 367 c segg. (3) V’ha però disputa fra gli interpreti dei diritto romano in ordine — V. 'SViNDSCíiEiD, Trattato (1) Accarus, Prècis de droit § 356, p. 185. (2) «. ... curator completos ». o ajo, Instít., (3) A questo risultato giunse invf*p<a u r ‘li. Rechts, § 25. , dal diritto bizanti ilb romain, i, § ms; Maynz, op. cit., cictate .... usque ad XXV c suní minores I, 8. alla capacita di obbligarsi dei minori puberi. delle Pandette,%l\, nota 8 e le autorità ivi citate. — Quanto alie alienazioni^ consulta pure Io stesso autore, n, §§ '1‘lb (4) V. Maynz, op. e loc. cit.; Jiiering, op. cit., m, p. 146; Ruuorff, Recht der Vormundschaft^ ii, ã 126; Wjndscheid, op. cit., §§ 71 e 442; Jhering, op. cit., III, p. 146. ●isiilt^ ' progiesso raggiunto in qiicsta niíit®*’ ^ analogo c non meno lodevole podesta maritale e paterna. — V. ü ' ntino. come i no corrispoiule ad gresso nelUordinamento delia nn. 94, 95, 316, 317.

iNr. — MixoRi so<;ni.yrn a tutki.a 17 16 TITOLO II. PARTE II. CAPO III. SEZIONF. III. rjticlli giudiziali lo azioiü di’*! torzí oontro il pupillo e dol piipillo contio i toizi riniancvaiio sospcso liiK» all cUi niau'i*'ioro, luui aminettcndüsi por fjuosto aspeUo Ia rapprcsfu/au-a (1). Nò occoiTC pnrdi soggiungero rlie lu Siato non luilova avor che mia luntanissiina iniluenza clie prosso socialc era la laiuiglia, íoi ina pi iiiioidialo deli accozzanieiito di niolto taiiiiglio in una tribü comandata da un capo. fpiesto pnnto clio un nnovo eiornento vennc a inoscdarsi nelle istituzioni ginriíliclio noslrali, valo a diro rolonionlt» gonnanico. Paragonato il diritto dei (Ifjímani a quello di Roma no! suo ultimo stadio, non può cho colpiro ronoiTiiilà dolla distanza; ma tonondo prosonlo cho il mondo harharico duranto lo sioni ora appona appona alfinizio delia sua logi.slaziono, tntta consuotudinaria o adallafa alia rozza somplicitá doi tcmpí* ò íacilo lo scorgoro como i popoli dol iiord non dillbiussoro note* volmento da quolli dol sud, quando qnesti trovavansi ancorí^ in analogo stato di barbario. soha tmola (2). dal inomeuío li auiiclii (.lerniani il niaggior olomouto di coesione 0 lo Slalo non csistcva cho nclla sua aiicor 10. Coininciu uu ora di pià rápido prog'resso quando Ic orde barbariclie vonnoro a contatto colla civilLà dei Romaui. Trovarono dinnanzi a loro uu cdiMcio giuridico di meravigliosa perfezioiie: c dove piú, dove mono, ue restarono tocche. T concetti romaui, per il tramiío dei cristianesimo. colla moscolanza dellc duo razze a poco a poco si insiuuarouo nol costume degli invasori, e lo codiíicazioni barbariclie cominciaroiio a deünire piii nettamente i contorni deli’istituto tutelare, iunestaudovi con maggior cura lo necessarie guarenligie* di proteziune per rincapace. Indi ô che 1’antica assoluía podeslà delia famigUa, dali’ canto andava sottoponendosi airiníluenza regia e al controUo dello Stalo; e per altro canto sí restringem in una o pià perS07W deterrahiale, lasciando agli altri membri delia famiglia undnlluenza secondaria e indiretta. dmordi 15. 11 principio íbiidamonlalo cho delia tutela presso i Romaui, riscontrasi in piona ossorvan^íi nelle anticheconsuotudini gormaniche o nollo primo loggi blicato dai varii popoli barbaidci dopo Ia* írasmigraziono iioH® terre doll impero. Auche qui prevale docisamente Tidca che 1^ tutela, ü rnundio costituisca tutore; unhstituzione rivolta a vantaggio di lui pià clic í rincapace: d’ondo il diritto di usurrutto sui boni pupillíii’!^ ai piu prossirni parenti resenzione dalla resa dei conti (D' Antenormeute alle invasioni, sembra che 1’istituto non avess^ ancora definiti carattorizza i pi . il un diritto patrirnoniale p6i (lolG un ■leriirneno i siioi liiioamonti sostanzialipiuttosto una usanza di falto clie di diriUo la difesa deirorfo”® in tenera eta; difesa osoreitata promiscuarnente da tutti i co>'‘ giunti, 0 aceompagnata dal diritto illimitato di questi iilümi appropnarsi, so non il capitale, alineno tutti i redditi dei be'’,‘ lasciaü dal padre. Avuto poi rignardo al breve periodo dell’e‘=! l upillare che non ispmgevasi mai oltro i dodici o qiiaUord‘C‘ rrivmw^ na urale che la persona delPincapace dovosse ess® IP esentata negh atti giuridici stragiiidiziali, mentre 17. L’una e 1'altra di queste ieiulonze sono degne di particolare considerazione. L’influenza dei cristianesimo e dei diritto romano accentuò notevolmente il dovere dello Stato di sorvegliare le amministrazioni pupillari. Gli Imperatori carolingi, ispirandosi ai precetli delia Bibbia, si proclamarono i diíenson dei pupilli, ed in Italia i Re longobardi vollero osercitar nn controllo sugli aíTari dei pupilli, e dichiararono eziandio che in difetto di parenti la pd’ vol. m íiechislexicon, v** Vormun unbekàrmt tschem Recht, welchem letzwillige Vorfügnn n^ilienreehts. steh Mündels zustand erlassen dschuf^. (1) Vol. I, n. 320; Viollet, Précis de Vhistoire du ãroit français, p. 451 (Paris, 1886). (2) V. ScHüPFKK, La famigliapresso i Longobardi., p. 108 (Bologna, 1868) Bogoio, Delle persone fisiche incapaci. Hülfsbodürnit» nur ein dem ein Recht des Yomundes (uu dit sogar zu-weilen ein am VermogeU und ais nachstem Rrben Vol. 11. auch dio Rechmin.gs ■war ».

19 INC. LEG. — MINORI SOGGETTI A TI-TELA 18 TITOLO II. PARTE II. CAPO III. SE7IGNK III. nomlimeno sembra che in dofiniiiva abbia inconirato maggior favore la corrente contraria, la quale per lunghi secoli ancora prevalse e in I'rancia e presso di noi. Ki’ann qiiesti senza tutela dovolveva^i alia Cone Uegia íl). dul)bio sintoiiii d‘un bonofico [jrogresso giiiridico. o <‘he a poco e razioiude a poco avrobbenj spiiita la legislaziíme al vrro concoUo delia tnirda. lí). É bene di segaiir a rapidi tratii Io svolgimento dei diriíto romano e germânico sia in Francia che in Italia. 11 dualismo iVa Tuno o 1’allro diriíto diirò lungamente in Francia, con prevalcnza deHelemenío romano nei paesi dei mezzodl, e deirclemento barbarico nel centro enel settentrione. Poterono pertanto coesistere per molii secoli, e írammiste insieme, Tantica istitiizione dei inundio che l‘ii poscia chiamata hail 0 {larde, e fpiella delia vera e própria tutela, alia romana, che conservo sempre tale appeilazione. II hail, 0 la garde, distinguevasi in nohílo e hoyghcse, secondo la condizione delle persoiie cui si riíeriva. 11 haUlhtrc facova proprii non solo tutü i reddiii dei pupiilo, ma gcneralmenie eziandio tutti i beni mobili, col poso di mantenerlo o di pagar i del)iti (1); non è qnindi a meravigliare se qnesFulUcio moUe volte era âmbito, ed in ogni caso costituiva nu vero diritto patrimoniale cui era lecito di rinunziare, anche mediante corrispeitivo; « U n^acceple garde nl hail qui 7ic veut (2). Contribui potentemente all'incremento deli’istituzione il diritto leudale, di cui già altra influenza grandissima sui rapporti famigliari (3\ È noto che giusía la prima origine dei feudi, essi cessavano colla persona deirinvcstito, onde il signore concedente aveva diritto di avocarli a sò. Piii tardi si recedette dalFosservanza rigorosa dei principio 0 s’ammise che i figli delTinvestito potessero succedere nei teudi: ma intanto se essi per minore eta non avevano capacita di adernpiere ai peú annessi alia concessione, il si gnore li faceva adernpiere direttamente, richiamando^ a sô temporaneamente eziandio 1’ esercizío dei diritti relativi. Di qui ebbe origine il cosidetto hail seigneural, al quale fece poi Non meno iniportanto ei'a il fenomeno <lella coucenti^azicuií^ dol potero tutorio in uno o [liii iiidividiii deiorminati. che <u-anf> i piu ])rossirni parenli (2); co.sa indisponsahile pi*r ra rarnininistrazionetiitelare, assiciirarno la respoinabiliià di iVoiitc al pupiilo 0 definirue procisamenie i coniini. — Tutiavia Ifpotenza delia famiglia, considei-aia come cdiqu) iudipciidcutG, íu tanto grande, che parve qiiasi inrusnrpazione ilei suoi diritt* Tescluderla complotarnente dairaniminisirazione pninllareecco corno invalse che, pur essendo allidata la gestione all‘^ persona dol tulore, nondimemj nei piò impoiianti negiízi ritl*^^, tonti 1 interesse dol pii[)illo dovossero coiicorrere i piu strct*^ parenti (3i. E qui, so non andiamo orrati, dove convitm ricorcai’^ iTni-zarc 1'inizio di qurdrirnportantissiino é tanta parto dolFijrganizzaziono tulelare, siglio di famiglia. oollegio cho in diritto , valo a diro, ü volta abbiamo riscontrato la rò 18. La benefica influenza delle nuove ideo si dispie (lio nel combattero rantica usanza per cui il tutore ímíova ^ i redditi e !e sostanze dol pupiilo. profondaineiite radicata nelle piii antiche suetudini dei popoli gerrnanici (1;, fu di qiielie cho opP‘^ una piü ostinata rosistenza contro 1’azione delle nnovc sociali; e qiiantunqiie i Burgundi cd i VisigoU, íacilissinii fluenza romana, abbiano, qiielli interameiitOj e qiiesti parte, tolto di rnezzoildii-ittodel tutore alio rendiio pnpiU^^^’^ ’ iioi coJí' Tale usanza, (o) (1) VioLLKT, op. cit., p. 451 ; Pkrtile, Sforia dei diritto itald^^ ’ § 118, p. 349; Holtzendürff, op. e loc. citato. , (2) Pare che nelle leggi dei Visigoti e dei Rurgnndii, i quali mente risentirono Pinílnenza romana, sia stata aocolta runieitix dc ia quale ãi fatto era la regola vigente nellTmpcro romano (V. IV, 3, 3; Lex Burg., 83). (3) Pektile, op. cit., III, § 118, p. 348, 349. (4) Kraut, Die Vormundschaft, ii, p. 54. (.5) La Lex Wi.sigof. (iv, iii, 3) lasciõ al tutore snltanto il proventi; quella dei Burgundii lo privò di ogni diritto. (1) PoTiiiER, Traité de la garde-noble et bourgeoise, art. préhminaire (Ed. Tarlier, vol. ni, p. 639, 640); Forti, Istit. civih, n, p. 44o. (2) Loisel, Insíitutes coututniéres, i, iv, 4. ^3) VoJ. 1, nn. 108, 109. aocini^^

21 INC. I.F.G. — MINORI SOr.fiETTI A TCTELA 20 TITOLO II. I*ARTF. H. CAÍ*0 JH. SF.ZIONF III. 21. I diicsistemi. bariiarico o ruiiinno, ohc per lungo íeiiipo uno accaiiU) alTaltro, a poco a poco si inoiHíicaianio rociprocainente o si fusoro in un solo, ciio Tu pui sosían- ^iídmenle aclotíaio dalia cudilica/.ione napt)leonii‘a. II concotto geniianico doiriisntVuíto a pro* dei tiiíore veniie íiieiiu (piasi coinpleíanieiite. non essendone rimasta clie una íi’accia a pia/ dei gonitore siiperstite esereente la tuiela legitliina. Uiiiiase però dol diritio germânico rimporíaniissinio istilulo d(íl consiglio di lamigiia. che ben ]>reslo onlrò a lar parte ^Iclla liilehi come dei huil, sebbene verso gli ultimi secoli Ibsse bnittosto andatü in decadenza. II consiglio, composto origina- ‘■iarnonte di parcnti dei lato paterno, a poco a poco accolse ’*gI suo seno anche (pielli delia linea materna i^l). I^ello Íd('o romane eutraiauio a prender posto nel diritio ‘"‘‘Ilcato la (jnituUà ed ohbligatorielá deIl’ullicio di lulore, la ^'itela testanieníaria, le guarenligio di responsabilità nel tutore iiiedesi conservo p;irimenti ríngerenza deli aiitorita pubblica nel- ^ csorciziü dello tutele: idea própria dei diriíto greco e delia 1'ecento ^^iaiidio nello k ‘^onversione al ciâstianesimo. Le ^‘oUorc 0 i miinicipii, spiegarono sempre una notcvole infiuenza pclla nomina e coníerma dei tutori, nella sorveglianza sulla aniministrazionc. concorrenza il hnií degli aMcendi^nti e dei rollnfcrnli, i quali a poco a poco preiesoro ed í.ltennero di escrcilar essi gli ut* íicii e i dirilii relativi ai feudi, dovnbiti per successione ai lor<) discendenti o collaíerali 1 . I/istitnzione dei hail, coíanto vaiiíag-ginpa a cbi lu' era inve* stito, andò successivarnenfe deeadendo ed andando in disuso prirna nel coto borgbese (2). e poi eziandio nella classe dei signori fendali. Negli iilíirni secoli anferiori alia cí)dilicazionc napoleonica piu non aminetlevasi rim il hail dei super* stite; d’onde ia tutela legiiiima, í-lie il ('odicr civile franceso conferisce al conitige sopravvivente, col vantaggio deirnsnrriille Icgale (3). coesistotb'rn r 20. Di pari passo colla decadenza delia 7^0 v/e, andava seinpi pin rnettendo radiei I istitiibj delia tutela, la quasi nnivcrsalmonle in uso riei paesi dol niezzodi, ed ebbe larg*'*- specie ira 1^^ qiiale era mo. 3i parto anche noi rirnanenli paesi delia 1'rancia , classe borgbese. Le tradizioni e che troviamo radicata romane, raccolle dalle leggi de' Hnrgnndü efl^‘ A^sigoti spocialnionio íi), si porpctiiaronoVol concnllo dd disi"' toressG nellosGrcizio clollc fiinzioni fiitnlari considei-ain (''un'; iifflcio pnliblico Cd obbligatorio, collo giiarpiitinie a pro piipillo, colla íacoltá iiH genitoro di nominarc il liilorc pci starnonto. TuUavia tanto il Intore toslamciilr legittimo e dafivo dov il broccardo tutelles í^ont dati Icgislazione; romana i dei l.)arbari, súbito dopo la conquista e la aulorilà locali, vale a dire, ií - CO ‘ ● dei ● te* lor A quest’ultimo intento miravano anzi ^Leciali commissioiii municipali {Gard'orphène^. Gardesorphê- ^Ines), ciie in taluni Inoglii esercitarono sull andamento delle I-utele ui/ammirabile sullecitudine, ed una iníliienza singolar- ^^^ente lodevole. ell<^ ario qiianl ●iudice: cloníl^ tOH^^ qiH. evano esser coníerninli dal g cosí corntine a qiiei tempi: >s K71 F)'((nce 'h). ües , 22. In ordiiie .al tempo, lino al qualo durava m Franca 'a tutela anteriormente alia codilicazione napoleonica, puu 'l'rsi che i dne sistemi, qncllo gernianico-consuetiidmario. e romano, per diversa via arrivavano precisanienfe al ^"edesimo risnltato. l) PoTiriER, op. e loc. cit.; f^odaip onçais (Bibliotlieque ile I l-:colo des clij (2) Anzi nel ceto notevolmente dalla tutela, : stite. ^p. cit., p. 452 0 seg.; . 41^)' ViOLLET, d irtes, 3'’ sdrio, t. n» P , pare clie la garrle non abbia mai sup^^ .ito , amenocbò fosse Ta' op. cit., p. 640. 3 Art 384-387, Cod. civ, franceso. (4) V. Il n. 18. (5) V. Mehun, Rèp,^ des personnes^ esercitata dal coniuge D) VioLLET, op. cit., p. 462, 463. V" Tutelle, sect. partie lérc^ titrr vi S n, art. 1'' ; Potuier, ■ sect. III (Kd. Tnrlier, vol. V, p184)'

I 23 — MINORI SOOrtF.TTI A TVT.FLX INC. I.F.O. 22 fAiTi m. sFxioNi': ni. II. FAUTi: II allenazioni ãogVi iuiniobili (1). por Vímpifgo ih*i capitalu pc*i' rogolar le spese e i } is}tfiruu\ c cosl via. Sii di oiò gli Slatuíi italiani avevano minute disposizioni. Aiiclin r.-uitoriià iiulililic;i olibo, ncl iiiodio ovo, una parto considorovolí! noirli onliiiainonti uitolari. l)o\(iI\oiulüsi gia anti oainoiito (-J) alia furto ilol Uo la tutela vaeautc per .liletto di pareuti. ilurauto 11 r('giiiio Ibudalo i siguori lu-etesero sovonti ili osoi-cilar le tutelo specialiiiouie dei uubili, per mezzo u proprii .■appresoulauti, No nac,|Uoro gravi abusi, porcbò laç eleKaziono doi tutori in rapproseutauza doi priunpi. si comeiti lu iiua voiidita dei diritto siguürile, e spesso in uu tralbco ludeguo, -■m ora estraueo riuterosse dei pupillo, o pres.edcva invoco fiuello (l(d vendiloi'o o dei coiupratorc. 1 in tau i i Coniun . sarouo in mudo beu piú upportuuo alia pruteziouo Í pnp 1 istituirouo appositi magistrali tenuti ^lifettu di pareuti, a survegliarno m ogni caso ‘ ^.ioue, a ricover i conli, esamiuar i coutratti, i‘agioni dei piipilU in g-iudizio. ^ curaiori di S. Marco, do^li 0//iciah o ^ pupUli; divorse donominaziüiu di uingab la i, il inodosinu) inlorveuto fu riohiosto por lo 1 paesi di diritto scrillu, avevano adotiaia la diiplieo isfi* tiizione «lella tutela e delia cr,v dei minoreimi. colle relativô e diverso incapacita drd minore. 11 diritto íM»nsuetudinario, p^* arrivare al modesinio risiillaiodi proieogop^ dalla incspei'icin^'‘| i oiovani non ancora tonipraii alia pi-atica dolla vila civile, si valse invece di iin me/.zo assai piíi soinplicc e lo^nco, cho l** fpiello di prolniií^are sueeessivarnenu'* il jjeriodo «lella età m*' nore, dopo la qnale, come il íi^lio di lamiglia restava sotiratto alia podestâ paterna Ij, eosi il pupillo usciva dalla tutela, (.iuesto seeondo e pii'i nainrale sistema provalse nella ficazionc legislativa, ed ò tuttora in osservanza col Codic^ Napoleone (2). 23. Mülto analogo ò il processo storico, col íjiialo Pistil''^*^ delia tutela si svolse in Itaua. dcllc Anche presso i nosti-i antenaii la benolica leggi rorriane o prevalere il conceito iníiiienza a jioco a po<‘<t razionale, per cui la tutela dev'essei osclnsivamento indirizzala a vantaggio deiriiicapaee. I)eiraiiti‘’‘’ diritto al godiiiieiiui dei beiii piipillari riiiiase peraltro qiialcdK’ traccia nogli staluti medioovali, dio coiicossoru al tiitoro ii»t' parte delle rendite (3). L elemento lamigliaro contimiò ad avero nii lar"-ü conco‘f nellammmisfraziono dollo tutele, per mezzo dol consiglio amiglia, origiiiato, como piú sopra accoiiiiamiiiü (-1), dal ce to germânico, per cui la tutela dei pupilli ò un attril»'‘í’ t 0 la lamiglia considcrata come eiite complossivo dei consigbo domestico aiidò sempre piú estemloudosi. clie dapprmcipio, presso i Loiigobardi, la farnielia interveiiiro solo noilo dithioni e nei ° fecí^ dei precetti ecclesiastici lo ■e minores 20 minis, vel i debeiint Cüi-am potestate _-ibns masoiilis, citatis t ». Statiito di Tronto dei ia dei 113-1 ed altri assai; 2”: « Non potrà i snoi beni sfaOili o « Oninos alienationes qnao dobent lieii pei per tutores eornni. de robiis i/amobiUàuf!^ Iieii '^el .judice, in presentia (juatuor de pioxinini ● insi minori » dl etiam aliis qni essent suecessun ipsi - >5S7, I, 5; nelio stesso senso, v-SUitiito .1 Ipoi-i-J.v ^ t^estitiizioni piemontesi dei 1770. lib. ^ ’ ■ ^eruii pupiUü 0 minore alienar in qnalnnqne J^Putati a lí,lisa ,1’essi, « altre dcl c.mtratto ». AUtorita dei jfindice, sotto pena dclU niezzo di due testimoni ^olo 3°: «Intendera esso soniniiumimente, pe mfonnati c probi, sc la causa de . \jj^^cnto ginrato di due paiiecessaria, e prendera anclie su di cio di essi, di due vicini che non vi abbiano interesse, od in i ‘ autentica, ordinerà siano dabbene, e riducendo il tnt o j beni airincanto. precedente Pestimo di nn ,1.^ i-orma stabilita. ^luando si tratterà di quelli da vendei (2) V. il n. 17. tíi La 'C p£ll ●Uj in t.utto 0 in parte, senza ' * — Arti- dovess,^ ●íll tal gludizii (5); pii'i (1) Vol. I, nn. 323, 329. .. “t:; (5) Peutile, Sioria dei Istif. p. Il7f). c. 41. Tlf diriíiü italiano., "b § 115, p. 351, 352; CíV., U) p. 470 e segg.

25 — MINOKI S()iJ<íKTTl A TrTKI.A 24 INC. l.KC TITOr/) II. PAUTK II. CA1*0 III. SKZIoNK III. tli inloresse ‘4'onoralc. Tiitti gii uflicii tiitolari sono publicuui 0 costiíuiscono nn olibligo, cni il cittadino iioii piio detoriiiinati clalla un )nunu^ rneriti per il huon anrlanieiit.o dogli allari tiiíolari, e glorioso ric(;rdo doi nostri libori Cominii M). il Clero osso puro adopeivivasi vaiitaggiosaiiiOMte col sorve* gliare i tutori. redargiiir i lu-gligcnii, o provocar Taziono dollo Síato eccitandolo a \ivou(h‘vo lo opportiine dispnsizioiii (2). sottrarsi, tuorchê iiei casi csprossanionte concentrale nel tiitore. (alora esclulo ;e (1). Lo íuii^ioni s^ono ‘1 qiialo Gsercita cziandio rpiolle dcUberaUvc, nia concorso coa na o-II CC3 consiglio di /asivanioale, lalora iaveoe ia ‘ffdglia 0 coiro/í/or//d giHdiziaydx. 11 consujUo di fiiiidijUa rapprosontn un poícre una gnaroaiigia di‘prudonle aaimiaistrazionc ed esern a '"lantoi-ilú dh-eila o.l IndirMa sii gii alli dei tiilore. di- '■e«a, qnaiulc. ii consigliü è clii.ani.ato .a dolil.)ei'are o .ad appm- '■are certi .alti; huUrelta. <iiiamlo si v.alo dei dmlto i' amministri .a doverc (‘i), oppuie determina lo modaliia (3), 24. L opera dol tiiloiv, cosi <‘oníeni])ora(a consiglio di íarniglia e dei magistrati pnbblici, curar reducazione senlandolo negli aifi do)]; sizione deli' auclodías all 011 (luolla dei (“onsisteva di controllo nel e aimninistrai- i beni drd piijdllo, ntpprí!’ ]<a vita civile. La seaiplico ialerpo- ’ uso romano, non onírò. a «pianto sernbra, nella pratica comiiae. Al raggniingimeiito delia maggn.ro etk da parto dol piiiiiibb ces.sava 1 iiílicio dol ínloro, il (pi.alo d(jvova rondoro dflinilírMmenle il conto delia sua gostiono. Po,- aliro lo lc<'--i coiriunali Italiano, a dillerenza dol diriit senvevano la rena annualc dei íarniglia. st^m^^r divoniva maggioronne, i nosin Statuti, press a poco como lo coutu.ac^ francosi, ondo..-iai'oiU> certi fra il sistema di proluiigare lino ai 20 o 2.j aiiiirrep<'«'' lí 1*;'"';"° mi''"- nel primo dei quah avova luogo la tutela cura. e sempre coirintervento doi rnagistrato per le alienazioni n rimnovere il tutoro cbo non sottomette alia cauzione. e ne i rivolti ad inipedire la disper- (Jvvero prendo altri provvodiuieuti i “ sí;: '■ clnamata essa pure a prestai 'J” ^ u,ue le governo do-li alVari piipdlan. 11 I > .niarentigia ' ehbera/.ioni dei consiglio di lainig a - ” ivüe devo l ^^ legalità e di l,'v'^i atti di niaggdor imporla sua npprovazionc od il \eío ^ ^,^„iniessibilL contro íaiiza; giudica dei roclaini, rpiasi^ sl p ■ * deliborazioni dol consiglio di suhyogd A lato dol tutoro sta uu‘alira \ ai ^uteur) destinala a rappresontar il P'Un vacante od '^Pposiziono d’interesse, noncho ^ , le^dítinia rap- «'^'landonata (-1). Per tal modo s' interrirzione. Pfesentauza deirincapaco non solb‘ a i Al Unir delia gestione il Uitore aivemito magbasterà rapprovazione datavi da > J- j: ^ capacita La logge k eccenioiie alie iioriiie geneiali romano, saviamento preco)iliy da tarsi al cnnsiülio di 0 iiel socondo paroiiti 0 Lajiprovaziono 0 le obbligazioiii (3). dei .nd,;liaíí“';;;“!:"“« ..r»u COINÍ i,i U,lia „„ ragi,„; Oiva.in» e non rnolto ditlerente nello Tanto il CoincE di noi — ' nazionalo noi sitoi priiK-ipi' osplicazioni. sue CIVILE FRANCESE, cosi dicasi dei Comci Come fjiiello che vige itauaxi, abrogati coiruuiíT consu erano la tutela corne argomento e Cod. IV. caziono legislativa segg-i ío Art. 208 e segg., Cod. it.: art. ^27 e Art. 2‘Í5, 271, Cod. it.; 405, ‘139, Cod. p) Art. 292, 293, Cod. it. __ pi-otutore, nella legge Art. 264, Cod. it.; 420, Cod. , jj potere di sorveglianza f^‘ssiana dei 5 luylio 1875, non ha mvece che P ' autorizzazioiie a certi atti. (1) V. in - tuzioni civiii^ (2) Peíitile, (3) V. pRHTrr,R, Proposito le dettaírüate notizie u, p. 445 e segg. op. cit. che ei Ibrnisce il ?'ohti : nr, p. 35L op. cit., m, § 103. P- ?lõ. 210.

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