i) IO 1.1.1-: II n J líu ) i r i i i J À J .À I Á MWA ATTl ClVILl K 1)1 CXhMMloUCU) K l)h:LLE KOllMK Ami.lTATlVE N !●: i . 1111; 11 ru I I A 1.1 A N o 8TLID10 TKOHICO-rUATICÜ I)i:i,l’Avv. OnT.SI*:PlM: IHUÍOIO rutrocinniitü in Turhio Vol uirio F*rinio 'l’ilolo 1 <i'riirrnlittA - Titolo 11. Jtvyli <i//i rit/iiiirtlo ai ijaali ha iatujo l’iarai>arit>t: F*craonQ luiliiralinfiilf incaijaci — JDoniie maritato iWíiioW soffffotti allii patriA jjocicstàf l’arto 1' TORINO UNIONK TIPOGRAFIGO-EDITRIUK 33 — Via Cario Allierh) — 33 OUobrc 18SS
V :■ ■■■' 7; í ^ 7 d IMIKI A/IONlí \i / píirula <7.^ tílLulio ilcllc incaiKicità porr^onali, iiitc.sa la :>onso rislfoUo di iiieltiíuiliue legalo ad ‘Karc il tliril lo clie ci compete, è la !)ase,può dirsi, hiraiiurih) iiel eae)'( ílella Leorica rclaLiva alia validità dogli alli giuridici, non aiicho oxlra-coiili'aliiuili. 1'er giiulieare giuridico qua- «olo coiilralUiali, ma Diriíti di tradnzione c riprodiízioite riinrad. delia oílicacia c delia portaía di un negozio luníiLie, è indispeiitíabile conotícere anzituUo Ia coiidizione personaie di chi vi ò addiveiuilo, i>er dedunic la illazioiie delia sua capacita, o mono, a porlo iii cssere, c, per ullcrol)l)ligo, o non, di soUoslare a luUi noi’e cousegucnza quegli efíetii, clie a lermini di dirillo, iu via iinrmale ne deriverebbcro. — E ([ueslo il principio clie il (liureconsulto i‘omaiio esprimcva già, in lermini riíercntisi alia sola nial-eria conlrattualc, quando proclamava che " q/d cuu/ alio esse non igm/n/s coi/(Utioi/Ís ej/is contrahit^ oel est, vel dehet appu^to perchè ogiiimo possa conoscer la condipersonale di coloro con cui agisce, questa parte dei diritto, jj ● piü che qualunque altra, ha bisogno di certezza. L-^ideale sarebbe quello di poche leggi, semplici, chiare, lacili ad applicarsi alie fattispecie. Ma pur troppo la rcaltà,
VII VI I’UKr.\/.I()XK emancipai i, clie dairideale SLiídtj star diseosl; lulola, ovvcro jiatria pode.slà. o a noii clu‘ }^ii iiilorini di inetilo e i coiidaiinaü a pena, mentic li rila aiizi iii (lirella üpposizioiie, 11011 riolo pc*r (piaiilo ailieiie alie iioriiie lepi-slalive, de])lorevoliiieiit.e iiiclití IVa di loro, ma e/.iaiidio «i sai-ebluM-o evitalo ie riiiotizioui in ciii incorrono necessa- ‘‘iaiiioiitc i comniciifaloi-i avvenendoíi nolle varie jiarti dei ad im lema già complicaie, iiiesallo o poco annopei* (luaiilo tíi 1'ilei’Ísee alfiii' ioiluetazioiie e alio sviluiipo che di (piolle iiorme lia dato la dollrina e 1 ^'Odice iii disposi/iiMii analoyho o relalivo «volio iii luogo. hí avR'lilH' avulo crallro canlo oppoiliiiiilà, riiiiuaiilnle iiisiciiie, ili conlfonlarlo o di contemi e per assoi'Rore piii lacilmento ai priiiripü, e disccnderc ai>pIicazioni. giunspnideiiza. ajiportaLe dal palrio Códice iii conlVonlo dclle legyi iiiLitile per iioi LuUo 1’ini[)oueiile radicali anlcLe imiovazioiii i‘arle rion resero pres.socliè lavoro doUriiiale alie praliclie j Poi con iiiapp^ior sieiirez/a í ^^oiriiicaniari' il mio conceito, ho bCguito un iicl trallaío sulla ísVollosi cosí .splendidaineiilc tUiU’ iuleri)i*etazione delle leggi iiapoleoniche; c il breve spazio di lempo Icascorso dali método moUo dissimile da ipiello teiuil dividendo Toiiera in cinque Mono ]o 0 uniíicazioiie legislativa italiana noii liastò íiiiora per íissare (iiiella certezza di dirilto 1 arrnonia di sisleini leorici clie si svolgoiio solamcnle dalla Ncl I si svol- litoli. iiiaiido il caratlore dcl0 alnieiio (ineliiozioni preliniinari, esaimn; ●sono che ne sono colpitc. ispctto ai quali ^‘‘‘capacilu^ le sue specie, c le poi —Neliisi hiogo inaiiiíestazione e dal contrasto di tuLte le opiuioni diverso, dalla loro discussioiie kiiiga ed acciirata. sita dei comineiiUitori italiaiii che abbiaiio studiala la ma téria delle iainente gli atíi i is si espongono ainpi per ciascima di (luelle pei ''‘"“'o yii inüividui o i colles-i chiamuü a supplirvi. deile (bnne abiliiaüve, o..ia delia procedura Dilalli lascarrincapacilà, ve- ●sone Ncl UI persoue iucapaci impedi che venisse approJbndit^^ e iidoUa ai principii, e dei diletlo di principii è mia conscguenza ualurale riiicerlezza, direi anzi, la confusione delia giuris[)rudenza che a inca- tenersi per la validità degli atti relativi alie pcisone i^el IVsiesamina roffctto dcll’osserv dclle forme abiiilalive; e iníinc ncl V s. parla bi - rincapacita, e delle ranza o tras- Paci. cosi sovenie è cliiamata ad applicarP* porLare il mio modesto contrilmto al jirogresso delia doLLriaa in relazione specialmente ai bisogiii dei toro, ho divisuLo di riunire in una Lrattazione LeoricoNeirinlcnto di delle huesti circostanze per cui cessa ■gono per il pasdi incapacita. ^ni^ per cosi dire, transitoric, che soi .^jp.^P;ro slalo di capacita e ^ gendo quesl.1 varii punii, a è indirizzata, pratica i principii relativi alia condizione giuridica dello persoue incapaci, nel dirilto civile italiano. Mi ò sembrato che ponendo aceanto gli uni agli allri i principii delle inca pacita che conceriiono sia le dorme maritate, che i minori ^el]’avcr sempre '^^igeiize delia pratica ho di mira, svol , alia quale Toper relcmento slorico. Niuna le potuto però trascLirare
DELLE PERSONE FI8ICHE IXCAPACI E DELLE FORME ABILITATIVE YIII PEEFAZIONE parle delia legislazioiic ]>iu di ([uolla cho ha Irai Io alie persone incapaci ê ü risullalo deirainhienle f;ocialc e delia elahorazione lenta e continua delle idee c doi pi-incipii .^uccessivamente invalsi presso i varii popoli. Chi sludia il i>rcsente non può, nè deve trascurare il passato che lo spie, ed illumina: cd io quindi ho cercato di trar proíitto ancho dal prezioso sussidio delia storia, col [)rernettcre allosliidio delle varie persone incapacij la esposizione <lel modo con cui andò gradatamente svolgendosi la condizione giuridica delle medesime. TITOLO 1. nozioni preliminari era CAPO 1. Caratteri dalPincapacità, e sue specie. Wenioutaro nelle eiurididic .liscipliiio die/70lel dirittü sono duo coso essonzialmciitc 1. K noziono 'Uiitenio cd (‘serchio i (lisüiiíe. — II concotto do\ f/oíUutrnlo si rilcrisco alia appco’e- .io/icra, alia di'1 diriüo; IV.svrc/A/o invoco consiste nolla sua yrcüica aUuazJoiu% mAruso che se no voglia taro. Sehbene (lucsli duc conccUi, tooricaniento disiinu, in gonorale ●aticamente imiti nolla stcssa porsona, anzi siano talPer tal modo oso nutrir la speranza di aver porhilo anclVio una pietra a quelPediíizio scicnliíico che la tcn*a classica dei diritto ò chiamala a costniiro sulle hasi delia unificata legislazione; e confido che, anche in grazia dcl buon volere c delle lunghe íatiche, si vorrà giudicarc con benignità di quelle mende, che aceompagnano sempre í lavori delia vadano pi volta inscindibili, pcrchó di coríi diriíti, per loro natura personali, non ò possibilo avero il ^‘odimoiito senza I uso ('come, por osornpio, il diritto di contrarro matrimônio); íuitavia aceade pur di íVcrpicnío cho alia distinzione toorica corrisponda quella dei íatíi, e che pur avondo laluno Vapparlrncjiza, non abbia nel tempo stossü V nso di un diritto, uso che vienc invcco aílUlato ad allri (1). ,, , Qucsla posizioae giundica dá luogo al concetto delle Oiurídicamente incapaci, la cui condizione ò ^“ li non poter valersi a piacimento delle cose che gono, ma di essore in ció siipx>lite o Imilate da alti i te^ilin^^" nianza deli imperíezione umana, c ad eccitamento di niegl^*^ come quelli delP intelletto, mano a fare per Pavvenire. Torino, OUobre 18SS. L^Autoue. ,, É chiavo ,.oi che COM U S:!;:S" avere « un scmplice stro.ncnto giuriclico dei non ,ic droit ronmm, % 100, nota (a); CnrnAia, padrone. V. Torino 18S7. Delia capacUd di continltme, n- , 1 . J,elle pcr.^o>ic flsichc incapaci - Vol. 1. 1 noociio
I TITOLO I. CAPO I. CARATTKRI PRLl/lNCAPACITÀ K SI’!-: SPRCIIO chicimate a /‘apijivsí^íilarle^ o, ííiiantu incno, a pi-VMav lont aulorizzazionc od assislcnza (I). Ma non c quosto runico asiíctlo soltu cui piiò coiisidprarsi 1 idea deli iacapaeitâ. Molío volte la ie^^^e dicliiara laliino iiicapacc di acquUt(íi'e o cn)iseA'rare corti diritti. come, per os., quello di succcdero nioríii^ cansa^ di riccvero d<jiiazioni e cosi via. In questi casi nou v’ ha dubhio cho sianio iii im campoassolntamento diverso, pcrocchò non si toglic Ve>^ercizio ma il (jnãintenfo. La cosa piió essero invece dubhia quando la lou'a'0 vieía a certe porsone di addivenirc a dctcrininati atli j nia sempre quando tal divieto non sía accompa^‘nato dalla deterniinazione dcirio" dividuo o dei colle^rio chiarnato nel loro interesse, allora eziandio limiiato che inlendiamo le inca- (di ò solo in (luesto senso pncilà, dellc qnali ò nosíro proposiio esporre i prindpii p-uiridici; 0 ciò sia perchõ un tratiato clie compreiulesse anche le incapacilâ airacquisto dei diritti e le proihizíoui. non avrebbe confini, sia, e principalmeníe, per il motivo che non sarebbe possibile una teoria scicntifica uniforme, un corpo di reiiole dottrinali adattate a tanta varictà di ar^omenii. Pci' evitare quindi il difetto di método, e forse anche una íatica sonza frutto, ci limiteromo al trattato dello porsone/ucapar/\ studiandole sotto il piinto di vista deíle forute ahiliiaíhr, ossia dei mczzi legali direiti a siipplire alie incapacita, od escludondo COSÍ tuUi IxVi alíri argomenti por quanto nel linguaggio moilosima enírino nel a compierli in loro vecc e non solo ò tolto rescrcizio, ina anche il godirnento dei diritto, e piuttosto c-ho legge di hicapacità dovrebbe dirsi qiiella una legge di proíhizio)ie. Cosi quando il Códice nega al tutore la facoltá di addivenirc a qualcouvenzione col pupillo, fatto maggiore, prima delia dei conto (2), dichiara nulle le vendite concluso fra ainministratori cd amrninistrati (:í), vieta ai ad altri uftiziali di ac<pdstare delia dottrina, delia pratica e delia legge campo delle incapacita, escursione fuori di qiiel piò via eccezionale, e per connessione cogli argomenti che ci proponiamo di esaminare e.u /uv)/íwo (1). Se luttavia faremo talvolía (pialche ristretto confine, non sara che in siasi resa 2. Dal carattere stesso delle /ncapcici/à, come lo abbiamo gindici. agii avvocati e certo azioni litiu-iosc (d), píú cho una fje>-so,ia, ha piuttosto ili mira un rairpor/o r/iiiridico che non vuoie pormottere. — ' padre rapprosonta i íi-li uati o nascituri o uc amministra i bem (o), rivolg-e dirottamonle il suo iulentoalla pcr.soua dei minori che vuol proleggere chiamando il padre a rappresontarla, solo pei „ia:so mclirallo vione a proüüre Tatto giuridico cui il minore addivemr volesse in isfrogio alia legge.' or ora delineato, risulta evidente che esso suppono una pfivnim, alia quale apparíen- fisica o giuridica, ler/nh/inite gano quei diritti che di per sò non può osercitarc. Onde appare súbito quanto sia inesatto il linguaggio, che puro nella pratica aãiidiziaria usasi cosi di frequente, quando si dicc, per es., che la donna maritata, ii minore emancipato, l*inal)ilitato, hanno perso?ialità giitridica, la quale però ha d uopo d’esser integrata corapletata (2): locchò larebbe supporre, a contrario sensu, che altri incapaci, quali il minore soggetío alia patria potesta o calla tutela, 1’inlerdetto, ne siano destituiti. E una grossolana improprietá di parola, perocchè si confonde \s. pcrsonahta giuInvece quando stahilisce cho d (' 0 (l) «Lntor inn. .scher lUmdlangslahigkeil vcrsteht man clie vo.» Rec . e gevuhrt.et.ah,gke.t .u,n Handeln mil, vechtlicher Wirk„„ren Anf Reohtsgeschatte Angcwandt, .st sie also dic FUhiglceit darei. W le.iserldarm.g d.e e..,e M . lenserkUir,.ng dieses I..l.alts a.i „nd m.- sich z.- ko.n.nende rec .ll.che M .rsicung z.. e..zeugen. Diese Fiil.igkeit erken.ii das Recl.l n.cl.t .n alle.i Pe.'so.ien an: anderen gesteht es sie m.r in boIIEIIJ, Lchrhu.oh des Pandektenrechts, m Avveríasi poi che quando parliamo di incapacilâ, jníendiamo I nnposskmtl naü..'ale o legale di cmnidere atli ^idio. m «o- r per eon o Itronrio Noii sono duiupie incapaei d genitore e d ti toro, ad e.., cho sZa certe forme al>ilitative non hanno potere di addivemre mírdei minore a certi atti. .... Ona to alia facoltà dellc persone mcapac. d. ag.re come diaH^^^./^m,nn.3r,4I.I97^ (O) V ad es., il Rioor, vol. I, parte 2% n. 2 (2^ cd.z.). schranktem Masse zii », \Vindsc vol. I, ^ 71, p. 162 (3'*odiz.). (2) Ari. 307, capov. Cod. civ. (3) Art. 1457, Cod. civ. (4) Art. 14.53, Cod. civ. (.5) Art. 224, ('od. civ. mandatarie
CARATTKlil DELr/lNCAPACITÀ !●: srK SI-KCIK -l TITOLO I, CA1*0 1. avvieiic O"'!!! qualvolía manca iieirindividuo (iuolla intclligonza cho delia liberta ò il fomlamenlo; (xl allora ))isoi>-na dosig*nar altre pcrsono cho pioiosamente soccorrano airincltitudine nelrcsorcizio dol diritto. Sc il legislatorc cosi non laccsso, vcrrcbbo praticamoiíle a logiiore o negare il diritto, pcrchò noghorobbo la maiiiera razionalc di larlo valore, privando di diíü5;a chi di por sò non ha modo di tutolarsi. Ond'(; che presso luíli i pupoli la prol('ziono dogli inoapaci (u ogiiora considorata como un sacro iluvorc o dal modo piíi 0 mciiü accuraío con cui sciiporo adcmpiorlo, Ia storia trac uno dei piú gravi argomenli por giudicare dolla loro civiltâ (1). La logge duiKpio non fa cho rlconoscc/v quollo ciio güi osistc* quando dichiai^a íalunc p<‘rsono incapaci: locchò poro non toglie cho por ovviaro ai dubbi che sorgcrobl)oro cosi di leggieri por decidoro SC incapacita abl)ia, o non, luogo, essa niodcsima proíigga di suo arbítrio normc o limili i)i'ocisi, cho lolgano ogni discussionc sopra quosla matcria cho 1‘interesse sociale vuol«' esaltamenlc dolormiuata. — Sono (juosti mczzi inlrodotü n//7/- lalls causa por lu^ccssità ilella pratica, ma che non modificano ossonzialmente ruílicio riservato alia Icg-ge positiva rispetto alio pcrsoue incapaci. Ciò che ÍU detío al numero precedente riguarda porò solo le pcrs(mc ifsichc; le (jliu-ldiche iuvero iiou sonipn' haimo una ragion d’csistero nel diritto naturale, ed anche nel caso aílermativo, le modalità con cui devono ílinzionare, i poteri piii 0 meno pieni dcllo personc alio quali nc c aílidata la gestione, dipendono dal pnulente apprezzamento dcl legislatore (2). non ò il caso che ci sofíermiamo di piü suirargomento delle porsono giuridiche, che sfuggc alie incíagini che ci siajuo proposti di fare in questo lavoro. (1) « JjC leggi e le pratiche relative alie coso dei pupilli sono uno dei piü grandi misuratori delia inoralità dellc nazioni e dol progresso deirincivilimenlo ». Forti, Jmtituzioni cimli, ii, p. 437. (2) CiMHALi, op. cit., n. 40, p. 130-131, ove dice che le personc giuridiche « non posseggono ipsojure la capacita di conipiere validamente tulti gli atii giuridici in generale, ma solo r|nelli oceorrenti alio scopo cui mirano, dentro la sfera loro precisamente assegnata, c sotto le condizioni cho la legge stessa direttainente prescrive ». rldica, ossia resistouza agli occhi dolla legge come síKjficUo di dírUU, colla facoltà di valerstíiie liboramento. IMuUosto dev(! dirsi, ed a ciò si riíerisco queirinesatio lingtiaggio, che lalune persone .sono siirallamenle incapaci che l'esorcizio dei loro diritti vione per intero aílidato ad alire persone che ne rappresenlauo la porsonalità giuridica, laddove altre hanno solamonto llúiUalf) detto esercizio, essendo oldjligate a ricorrero ad altri individui, i quali noii le rappeesen/ijut semplicemente coütpleUan la loro aílitudine imperíotta di esercitare i i)ropri diritti, coir assislerle 0 coll auforizcarl<\ Xid primo gTUppo voghouo infatU annoverar.si i minori non cmaucipali, e gli iutordeUi, che sono rapproseutati iu tutti gli alti dolla vila civilc dal genitore o dal tutore (1); inabilitati e lo doniie nei sccondo i miuori omancipati agiscono di por sò, ma di maritato che (/jncerto col curatore col iiiarito. ●■4. Ma (luali souü lo porsoiie incapaci ? Trano-o„o esso (i lu-sUi Il principio 6 che la legge non crea, ma diehia i;;capacUá. Dilatti porsona fisica é ofpn uo.uo, c non usmpa piu il potere di attribuir il carattero di persona, suo compito ò di ricouoscorlo o di m che ognuno sia uel tempo stesso ai íbrmitâ col suo /‘a e /‘icoMa la legge non si fegolarlo iu modo . í^ititato nelToperaro di conscopo, senza impcdirnc nitri m r /r 'à ‘ cittartini, cioó alia pm1 aSo nnn í " ’ ^ toglior quosta libertá ai azione quando non ne sia possibilo un uso coude-„o Ciò (!) Salvo le eccezioni di cui parleremo a suo Inogo. V. n. 203 e segg-
CAKATTIORI DKU/lNGAPAClTÀ K SÍM-: SPKriH () TITÜLO I. CAPO I. i^icà puluto ííir SUO pro di lunghi anni di studio e di esperienz;.. — Ora eg'Ii è chiaro ciie se il criierio deir incapacita avesso a desumersi unicamente dalla considerazione deirassoluto difetto di giudizio e di volere, molte o molte volte dovrebbesi risponilere per la validitâ degli atti giuriiUci di un íanciullo 5. Dallo coiisiderazioiü premesse giá si j)un «leílurro clie Ia incapacita dolle persoiie fisiche ê di duc sorta: iiaíi>ral.r (í Irgalr. La prima consiste in uno stato delia persona, ia qualc, iiietia alia percezione od alio svolgirneino mentale delle idee, non ha in sò gli elerneiUi indispensabili per la deterininazione delia sua volontà; sicchê le sue azioni, incoscieuti e involuntário, noii giuridicameine appro/.zabili (1). una disposi/àone tli leggc, cho presume in determinato circostanze, e dichiam quindi Pincapacità iiaturale. '.a. nuüvo delle cose delia vita; ed ecco percliè la legge positiva suole allargare ampiamente la sfera deirincapacilâ. quale sarebbe astrattamente determinata dalla sola natura. Risulía dunque che lo scopo delle incapacita lenali essenzialluente è la protezione delPincapace, ed accessorianicnte quclla dei tetzi. Questa ò Ia reg‘oIa: ma in certi casi cccezionali la leg'G'C obbe di mira altri intenti, come Pinteresse economico delia famiglia, trattandosi di donne maritate, ovvero la punizione di certi individui, trattandosi di interdetti legalmentej e<l allora, a suo luogo vedremo, le regule guvernanti siífatia incapacita sono notevolmente diverse. possono essere causa di efíetti — La scconda deriva invece da E siíVatta dicliiarazione esscnzialmente è motivata, si è accennato, da una ragionc di utilità. Occorro iníatti che lo stato dolle persone sia ad ognuno maniíesto ilal semplico csamo di date circostanze che tutti possano constatare íacilmonb% alUncliè non accada che da supeiTiciali ed imprudenti indagini non siano i terzi tratti in inganno, ovvero col cessar delle causo dolPincapacità non ne siano tolti i nel dubbio sulla esistenza cíJine gia come i mezzi di prova, o ancora, perchò o meno delle cause d’incapacità non restino i cittadini distolti dalPaddivoniro a quegli atti che credano convonienti. 0. Resta però a vedore se la legge positiva dia sanzione agli eífetti nascenti dalla incapacita naturale, o se invcce non riconosca corne produttiva di giuridiche consoguonze se non la incapacita legale. La ragion dei dubitare sorge dalla locuzione generalissima delPart. 1105 Cod. civ., che dice: — Aggiungi che col crescere delia civiltâ, pei-fezionarsi dei rapporti giuridici* non basta piii ad iriternarvisi con sulUciente c collo svolgersi e cogniziono o serietà uiio'svü1girnento delPintelletto che in tempi piü rozzi ora per íermo considerato come bastante. Cosl qualuiKjue persona ptiò conirattare, se non è dichiarata incapace dalla leg’ge » e si accresce alPesame degli articoli 386, 837 dei Cod. civ., i quali, collo stabilire che gli atti delle persone non mai interdette, o interdette solo posteriormente, non si possono impugnare por infermità di mente se non nel concorso di determinato circostanze, verrebbero indirettamente a sanzionare il principio che, ogni qual volta detti estremi precisamente non coiicorrano,comuaque esista naturale incapacita, non vi sia mezzo giuridico di ottenere Io annullamento di quegli atti. Contro questo avviso parrebbe inutile a tiitta prima Pobbiettare che gli articoli 336 e 337 non dispongoao che per Pincapacità naturale; imperocchè se ciò piiô concedersi per Part. 336,che presuppone im atto compiuto da iin infermo di mente, poscia interdelto, e quindi posto in istato di incapacita legale che in certo modo avrebbe eífetto retroattivo, Io stesso non può dirsi vedremo, parlando delia maggior e a presso i vari popoU, che dallo epoche barbariche risalciulo a quelle attuali il hvello,andò sempre innalzandosi; sicchè mentro prima consideravas! pienamente idoneo ad ogni atto delia vita un fancuülo capace appena di procurarsi il nutrimento iudispeiisabile,apoco a poco si protrasse Panno delPeíà maggiore, o giorno d oggi è stabüito in un periodo, nel quale Pintelletto ha al (1) Secondo il KRAFFT-En,NC. (La responsabUilá criminale n la capacitd cimle^A. Rafpaele, Napoli 1886) Ia capacita civile presuppone: 1 L-na somma suíhciente di nozioni sociale; 2' Una torza di discernimento sufíiciente zioni in ogni caso speciale; 3" Una indipendenza morale sufíiciente terainente libera. proprie delle relazioni delia vita I)er applicare quesie nnperchè ogni decisione sia in*
0 ('.vratti:ri incaracita k .sprcih 8 TITOI.n I. CAi’0 I. 15(1 anzilutlo ò peronlorio il riílesso dio un alto cnianamo (la porsona priva (riiilolletto, e qiiindi di volere, non ò uivopí'- razione morale ed umana, ma ralto (run automa, dominalo da da lui indi])ondente; atto chc non può giuridicamontc alcun ellotto percliò il lopislatore, per (juanto aiitorevolo. dfilPart. 387, chc contempla 1’ipotcsi di i)crsona inoila senza che rnai siasi contro di essa noppur prornossa Tislanza iriníertlizionc. In sUlatla ipotesi non può parlarsi di incapacita loiialo, pcrchc qucsla ha por soslralo una dichiaraziono delia deve dunquo traltarsi di incapacità naturalo; (;d allora como va chc Tart, 3.17 disponc non potersi irnpimnaro ^li atti coiiipitui in questo stato, so non quando la prova dciriníermit.à risiilli dairalto slesso? una Ibrza avoro oostrello a veniro ail ima <li-.«linzione, hi ipialo, o non Ita sonso, o se no ha. pertbüaailesionc alia looricache tanto si aliaiica a conihattoiv. siionaoome Inso-uia il clotto professoro chc so alPimpossihililà/««re/r di consonlire va luiiía riinpossil)iiità fisica, como noH*inlante cho non può nò |)c*nsare nò agire colla incnoma omlira di serielà, come neiruhltriaco in istalo letárgico cho cado come corpo morto, come in elii òassopitonol sonno, in allora il contralto .ò inesistonfe. — Chè so rindividiio non Irovasi nolla (issohitn impossibilita íisica e morale di coniratlare. ma le sue laeollà sono lalmenlo prostrale od insullicionlcmente svilnppate, ohe e-rli non possa compiere dop;li atti se non riuifcrinlmciite, senza liheríà e senza di i|uol clie ía c delle conse^iienze cho nc derivano, il coniratto (* valido, ma ammllahile, perohò concorre relemonlo esstmziale di dni‘ /jf-r.voHc coulratmli, noncliè quello dei ronsenifo, seblume per una ilelle |iarli il consenso non sia che imperfeito, in quesla seconda condizione liiuridica reslano i coniralti dcl malato nol delirio fehbrile, dei sonnauí* Í)uIo, ilciripnoíizzalo, doirubbriaco, dei furioso, dei demente, (/im/iíHíytír .víVt il (jradü e Vintensilà d.cUa pcrturhnzionc rnentale (im. 71, 107 e lOS, pag-. 2-17 c seg{?.). Conclude qnincli il Cimbali clie non sono inesistenü ma ammllnbih i coniralli di luite queste i)ersone; clie la nullitá ò relativa, sanal)ile colla conferma, ratifica, iiroscrizione quimiueniiale: cho devono per analoíida verilicarsi, pimchè sorga coli 0 :137 dei Cod. civ. (n. 112, pa-. 258-259). Basla leg^ero (iiicste concinsioni jier domandarsi se rautore rag:ioni sul serio. Vorremmo clie la morle non lavesse rapito cos\ presto alia scienza, ])er aver dal Cimhali la spiegazione, se è possihile, di quanto scrisse alia fino dei .suo lavoro. Bcn si eomprenderel)be che, dopo ciò che avea detlo intorno airapplicazione agli infanti delle reg’ole generali sui minori, ai sordo-muti e ai ciechi a nativUnte delTarticolo 340, agli infermi di mente degli ariicoli 336, 337, avesse dedotfo la conseguenza che i contratti di tutle <iugsío porsone non fossero mai inesistenti; la dodiiziono per quanto arrischiala, era lógica. Ma la distinzione che vieiie a faro per decidore che falora Tatto é inesistente, talora solo anniillabile, è in nrto strideiile con tntte le premesse. Eppoi qual ne è la pnrtata? 1‘arrehbe a tutfa prima che il Cimbali riservi raimullaljilità ai casi in (li moiitv 7. Eppurc, iKjiKJStanIc ‘lB9slo ragicjni, uini.ispiMiih.ijza e trina, meno i proícssori Auhry c üau {!) cd il iioslro comitiaiih' Cimbali (-3), sono concordi iioirainmoltoro clio i*ii oflotfi doir inca pacita naturale non siano pimto disconosciufi dalla le,u-^o jjosiliva. coscienza (1) et, R.u-, 343, testo e nota 4. (2) CmuMA, iMdla cap/ifuíà di conlniltare, xecondo il Codiw .ohjilí di oowínercio; Torino, 1887. — II gnovine professoro doUTnivcrsilà di Messina ha dedicato questo libro alio scopu .piasi esclusivo di conlraddire alia tcorica comime iu ordirie aihi incapacita naturale o lo-alo - í er Jm, fiitle le volte clie Ia legge ha r.sgolato la condizione di nn incapace, non e j.iu il caso di parlaro di incapacità naturale, o dohl.oiio appl.carsi le norine daila legge luedesinm prescriUo; eosl poi minori non faru pm d uopo d.stingnere, come in Diritto romano, i diversi poriodi a ire normelí? ^ è assnrdo applicai’ ^ ® posteriore alia morte ( e J8). J.art. /í>3, n.3 e mvece applicahile solo í frafti (nn. 73*81, loo). J/aulore rjmprovera alia leorlea comunc dl vagarc noll'aslratlo liivecf ! ‘ Proclso delia logge positiva, e non sa comX " r incapacità naUílale quando si Iratia di vera incapacità legale. ^ Ma tutio Tedifizio di coronário. > r Pazionc di mtllilà, gli eslremi di cui agli anieoli 336 G 337, nn. 74, 95, 96, 0"- ai iestamenli, non ai coir \a, come suol dirsi, in fumo, quando rauloro cerca delia ragione è solo se tale fosse slata la smt cui la perdila opinione, non gli valeva la pena di scrivero un volume, solo per dire ipiello cíie la teórica comune giá amniettoí ma il suo avviso non è certo Difatli, dopo aver crilicato la doUrina generatmente ammessa per cid concorrendo ne tempo stes.so la incapacità naturale e legale s am licano 0 nonne propno delia prima (V. 11 n. R dei presente nosl/o laVororil Ci'«' tali p(.i dcfinuc le conseguenze dcl contralto cui addivenno un incapacc,^
11 CARATTKRI RKLL’INCAPACITÀ K SRK SPRCIH 10 TITOLO I. í-AI'0 I. í beiisi per il motivo clie ravvisò, sebbeiie a percliò credesso che, auche capacita natiiralc, ò torto, iiiulile (li parlarne, ma non nei rari casi iu cui sia scompa^-nata ilairincapacitâ higale, non tlebija considerarsi come produttrice di oltetto. Giò risulta, sia dalle parole dei Hiuot Prcamenen dei Códice Napoloonico (1), sia dalle discnssioni sei*-uite in seno alia Contmissione coordinatrice pel Códice civilo italiano, allorchê si voleva stabilire che ^ii atti compiuti dairinlerdetto düpo la pronuncia, ma prima delia pubblicazione delia sendi interdizione, non losscro nulli di fronte al terzo di buona fede. Osscrvava allora 1’illustre Pisanelli che era inutile prodiittiva di eíletto la sentonza d'interè impotente coniro la natura, e non può dar esisíe. D’altronde, in tema di contraiti, e cosi dica.si di o^ní ailo delia víta giuridica, occorro nelPagenie iin pacità naturale tofílie aílattodi mezzo la pussilnliiâ di un consens() intelli^ente e volontario: duiupie por allra via si u‘iiiniror(‘hh<í alio stesso risultahj di nejraro eílicacia di sorta au’li ani uiuridici deirincapace naturalrnonto. Nè si obbietti che vita a ci(') che nuii consenso: ma 1’ incaneiresposizione dei motivi sono ((iieste ra^-ioni teoricho, egislatore ebije di vista invnce la dimcoltà ju-atica di i)mvar incapacita naturale, oppereió intoso rogolarla o disciplinaria interamente col sistema dello iiicapacità legali allino di nvitaro controversie inestricaliili ed aceortaro lo 'stato dolle persono : che siffatti inconvonienti risorgorel.bero colla teoria delia inrapauta na^turale; tanto piú dio la scarsozza dei casi in cui essa SI \erifichorebbe indipendentornonte dalla lenaln, rircostlnzr'’^® in sillatle r rnoscil''-u" consegnenze delia non riconosciuta incapacita naturale (1). A tali ragioni si può iiivero ri punto 1’intenzione dei le»-islatore, il mentr' tenza dichiarare non ancora dizione, dal momento che Tatto sarobbe stato mdlo per diíeíto delia naturale capacita di consenso (2). Xoi non approvianio senz’altro (|uesta ran,‘ione, che non sarohho piii vera in quei i rinterdetto si trovi in un momento di capacita natiirintendimento esplicilo dcl le^dslatore. casi 111 CUI 0 una certa rale, ma constatiamo E infine, quanto airariiomenío desunto in modo particolare , ne hasti Posservaro che esso contempla non ii‘ia una incapacita naturale, ossia un difetto assolnto di potenza a consentirc, ma quello stato intermédio clie basta a dar liioíio alia interdizione. Non è ammessibile un diverso conceito, se si vuol intendersi in senso logico cogli dalPart. 337 rispondcre che ((uesta non c il qualo se non paiiò doirinconsidera che 1’art. 337 altri articoli, che trattano rargomonto dcirinfermità baMevole a dar luofjo acl Interdizione, come appare anohe dalla lociizione (lel modesimo, il quale parla solo di inferniità, ossia di una "priincompleéa deirintelletto, o non áeWaperdila to/ale questo, perchè ripone ira ia plico vizio dei <p'ado, . 4 ** M ch(i d contratto, 1 ipnotismo, la denienz* . una prostrazione cosi - l>aziente non possa compiere deg'li atti se «el ueu inteileito e dei voiere. rroposta non ha piVTenso- dal Ciml.aü lui, perchè il contratto sia inesislcnfct'^ imiuantochè, sccondo ^nhtd morale di conseiitire ma nnelu> r ■ “ou «olo l'impo>^siH piü Io stato deiranimo che decide . Dmique non a manifestare un consenso, che in inettitndine í^tato deiranimo impedisce di emetterlo esislere jierchè io A (tuesto assurdo s’aa:ffiuno’P in „ ● x. invero se non si avesse una^nan verbalmente, una firma o , íi«ica (per opportunitá di disputare* Li r sarebbo (1) CiMHALi, op. cib, n. 100 e anno luogo a scin1, qiuduiKim ne siu grande nelle lacollà delhí menio, che ü non mtitarialmeate, senza lihertà campo delia privazioue assulnta il razione (1) « Supposera.-t-on quhine persoinio ayant la capacilt!! de s obliger, contracte avec un enfant qui n’a pas encorc fusage do. la raison lorsquello ne pourra eu lirer aueuu avantage? Ou n'a point à próvoir, dans la I()i. ee (pii ost contre Toedre uaturel et presque saus exemplo» (Locré, Leg. oivile, VI, pag. 151; E.vposé des motifs pay' Bigot-Puéameneu, n. 18). (2) V. Verbalc delia Commiss. coord., n. xix, § 4, pag- 205. (5) Conf. (tiorc.i, Teoria delle Obblig. iii, n. 40 e iv, n. 4 cogli autori francesi ivi citati; aggiungi: Bianchi, Corso di Códice civile, ii, p. 284 0 se".; Paoli, Delia tutela, p. 227, e in nota alia sentenza di Casale, ‘ 26 lugíio 1883 {Ann. xviii, 3, 23); Jannuzzi, nella Giurispr. ItaL I, p. 498 e segg., e xxxix, 2, p. 571 e segg.; Cass. Napoli, 11 giugno 1884 e App. Napoli, 21 luglio 1886, nella Giurispr., loec. citt. es. un SI detto XXXVI, la neppnre sorge che quando l’atto in se esista giuridicainenle pose in essere. segg.
i CARATTERI DKLL’IXCAPACITÀ E SL'E SPECIE 13 TÍTOLO í. CAPO I. 1‘icorre seinijlioemente una incapacita legale, $arà il caso di inda^are se tratíisi di coníratto o quasi-comratio, di delitto o quasi-dolitío, e cosí via. Avvertasi pei*ò che tanto rincapacitâ naturale rpianto la lep^alc non sono a coníbndersi col ãifello di consenso, che, in lema di coníratti c aniioverato dal le^islatore come im proprio e di stinto motivo di invalidità (1). Invoco rincapacitâ pcoviene da una causa íioggidUva, clie influisce suirintelligenza. sebbene talvolta solo sotto certi aspetti ed in cecte epoclie, come nelle monomaníe; al contrario il vizio di consenso proviene sempre da cause accidentali, non incite nella 2)t‘i'son(i uiodcí^iuia, che infiuiscono volta per volta sul suo libero volore, e senza che tra 1<^ une e lo altro vi abbia un nesso, una correlazionc che riveli esserc i sinp-oli e separaü düetti di consenso, la conseguonza di una stessa causa inerente alia persona che contratta (2). 8. A maggior dilucidazionc dol siii (pii deito e por mouiio prepararc il discorso piii itarticolarogo^iato cho íârciiio iii scLiuíto* occorre nolaro ancora i rapporli cho pussono intercedero h’a 1’incapacitâ naturale íerenzo che le iiomuiií Je principali dih t . 0 quolla logalo, caraitorizzano. Hispetto al primo punío, Paltra raaniora di iiicapadlá osistoiiu disiíimde o scpáraUs t«>-| volla inveco coesistoiio iiisiomo. Esgiiiijí liclla prima s|i('CÍo sarebboro quolli piü sopra acccnnati di im iii.abililat (letto non naturalrnonie i u da notarsi cho lalvolia Tuna <'■ o, ( ' mca])aco, jjcrchò ihjíalo di «jualclH a volore, oppure agon^^^ loiiH‘'^ perfeita attitudino durante a comprondorc un lúcido intervall inaritata, d’un minoro lurioso naturalmonto i delia seconda 0, corno puro «juolle di una ‘ 0‘ vicovorsa il c;aso ' li un Ksompi*' un interdetto furiuí^U; emancipato; - incapaco ma non interdetto. spocio sarobbo fiuollo di dl im minoro in etâ iníantile. E^nteraento so incapacilá naturale e Ic-alo cnncor.-ond feol Í ''''C elk ● A si >lovranno invocaro lo normo due el« " ® 10. {,)ualunque sia il motivo delle incapacita, valo a dire la tutela dclPiiicapace, o la biiona aniministrazione deirazieiida domestica, o Ia puniziono di un condannato, certo ò in ogni caso che le leggi che le rcgolano sono leggi di ordine pubblico, in quanto interessa direttaraeníe alia societâ che i deboli siano cíifesi conlro le insidie dei piii forti, che le íâmiglic non disciolgano i loro averi, che i delinqucnti scontino la pena meritata (3). Ma quGsto principio vuol esser opportunamente limitato: la legge può ilisporre intorno alie cause ed agli obbietti deirircapacitâ, airordinamento dei poteri tulclari: tutto ciò 6 d'ordine pubblico e síligge alla disposizione dei privati; nientre non puô rincapace rinunziare alie guarentigie a suo favore introdotte (4). Ma dallo svolgersi di qiiesfordinameiito imprescindibile sorgono diritti patrimoniali a favore delle persone interessate. Ora, intorno a questi diritti Tincapace stesso, colle forme abilitaíive dalla legge volute, o di proprio arbítrio, una volta riavuta la (1) Ari. 1104, Cod. civ. (2) (tiüiKti, T>'0)'iü delia obhlkjazioni, iii, ii. 45. (:t) V. Tripplicazione fatia dalla Corte d’app. di Napoli, 25 marzo 188â {Legge, xxvr, 1, 18). (4) « Tiitoris offíchoii e ast » L. 2 ('od., <iuciiidn tiitnres (v, 00). venga attribuiío reífoUo peoprio di un solo, cioò delPi piü gravo c compronsi’''^’ ’incapacit;i naturale (!)● che ü Fra l’i (Forin-ine ne bí naturale e la legale, oitro alU ui^me ne intorccdono altre di bon I er ora hasta vando da assoluta Ullcreiu^^^ i ( grave momento, acconnaro come la incapacita naturale, det'' ner meo-lin uIpo ● rende aílattn itidU, accoràulo.natf^kIH V>ando non aceompagnata dalla naturale, dá luogo ad un atto semplic®' Coí u,Íp 1 p annullabilità è introdotta. Faío n f "" fíi volontá reude latto piivo dl ogni giuridico valore distinguere secondo la 0 sU^ uon vi sarâ mai luogu u natura di detto atto; laddove quant^^*^ sola volimtate pupilU non .fnirí, certissirniini BATTisT/N^err’nMÍ ’ VI, n. 13; Paoi.i, Delia tutela, p- '
CARATTKIU DKLL INCAPACITA K Sno SPKCIK 15 U TITOí.f) I. CAPO I. Le íbrme abililative prescritte pen-li incapaci non si possüiiü varíare, o íogliere, per voloiiíà dei privali (1). Le Jegíi'i riflelíenti 1’ incapacita, agiscono immodiatamente sullo stato dello persone, le quali porciò, non possono invocare diritli ({uesiti sulla loro condizione giuridica (2). Por ora ne basta aver acconiiati questi principii, dei quali si vedrà ben sovente Papplicazione nel capacita, e le altro persone interessatc, possono a loro piaci-1 mento disporre, peroccliò in tema di piâvati interessi principio d’ordino puld>lico e vale illimitata la libera voloiuâ delle parti. Gosi, ad esompio, non sarcbbo valida la rinuncia dcl padre alia palria potestà sul íiglio ed ai diriiü di rapprosentanza e di amniinistrazione che no cmananocessa il ma nulla osta a che Talto compiuto illegalmeiite da uii tcrzo por il figliu venua ratificato ncllo debite íbrme, che il figiio liitto prosoguir dei discorso (3). giuridica deirincapace, nè la íacollà di presíarle auíorizzazione od asM- .slenza. Chò se per qualsivoglia causa quesfullicio non si potesse esercitare con intervcnto porsonalc aIl\aíío, sarebl.e necessário, neirincaricare un lerzo di assistorvi, di spcciíicar nol mandato clausole cssmzía/i deiratto. Crediamo luttaviache eoliii il maggiore rinunzi a íar valere la nullita, e a cliiedere al padre la coníabilhà ili una negligente gestione. Potrebijo sorgor dubljio sc lo i-cgolo (loiniicapacitii soIlVaiio eccezione in caso di ui'g<>iitc iiecossitá, di ostroiMO Ijisouno. — er sostenei- raírermativa vaiTobl)G il riflotlci'n clio so iiii isütiito ch protozioiio iioii deve convertirsi a ilaniio di clii la legn« yuole proteggoro, ó giuoeoforza ricoiioscoro la validitá dnllc obbligazioni, e in genere, degli atti pace, in quelle circostanze di íatto. In tarsi una recente decisione delia donne rnaritate (1). Ma ne tuUo 0 singole le . 'l"‘de ha dell*incapace la vale a dire il gemlore o il tuíoro, avrel)bo diritto di conlerire ad nu terzo Famininislrazione di cerfi o (fctennínnfi heni, perocehè la vasíità dei [latrimoiiio c Ia situazione dei beni talora rendo impossibile l’esercÍ2io personale dei potori ainmiiiisírativi. Ad ogni modo delia gestione lenuta dal mandaíario, il genitorc o tutore sarobbo sempre responsabile, tuttavolla che dolegarc un altro o sccglierlo malamcnte costituisca una colpa por difetto dolla diligenza d’un buon padre di íamiglia. Vedi Lianuhi. Corm di Códice civile, n, ii. 171, i>r.; iv, n. 215; Dkmolomre, iv, n. 20dÍ Datxoz, Rép., v" Mnriage, n. 850: Cass. Torino,23 maggio 1882 {Giiiri 7’., XIX, 034); Palermo, 15 settembre 1882 (Rncc. xxxv, 2, 125). (1) Nulla osta perô che ia persona capace, ia quale dovrobbe j)rocuraro certo forme abilit-ative per una incapace, si obblighi in proprio verso i terzi coi quali contrae per l’inca])aco medesimo a soddisíar in proprio glí impegni nullameiite cosi assunti, ove la mdlitíi venga poi invocata e dichiarata. Argomenta art. 1809 dei Cod.civ. — Cass. Nanoli 10 luglio 1887 {Unc.e. xl, i, 1, 82). (2) Talo massima cho niimo ha mai osato coulraslare, è di molía importanza, princii)almente in tema di patria poteslá, essendo noto clie lo leggi anteriori allhmiíicazione legislativa, a diflerenza dei novello Códice, ammetlevano nolla madre vedova cho la somplice qualità di tutrico ^ ●^40.*'— In toma di donne rnaritate V. Sent. iMilano, I íobbraio 1887 {Monit. M. 1887, pag. 208). (3) Nei rapporti di diritto internazionale si clovrebbe poi applicare 1 art. 0 Disp. Prel. al Cod. civ., secondo il quale «Lo stato e la capacita delle persone ed i rapporti di íamiglia sono regolati dalla legge delia Nazione cui esse appartengono ». V. Laubent, Droit civil international I. n. 220 e segg.; ii, n. 39 e segg.; Fiore, Dir. internaz. priv. i, n. 40 e seo-n- ’ 108, 158 0 segg.; 100, 177 (P ediz.); n. 442 0 segg., 409 e segg. (3'' cdizT .'iuridici compiuti dairincO' qiiesto senso, può cônsulCorte di Torino, in tema ispr. pare che alio stosso, 0 almcno analo«'o risidlaío non uriente I, altra^via: se osistova è chf l’incaTe? '‘^‘Itlivcnire acl im atto, scgi.o clolo perché, non compieH' Sl 2» L’uíflcio delle persone chiam-, ^ i' cità è un (liritlo, e nel tempo stes^o " incapè loro permesso di sottrS p) ’ "" ● cin pci non <i’ 0) Torino n aprilc 1884 {Giurispr. T [i] \. però mtorno all’art. 247 Cod. Ool presente volume. (:í) Non può periunto ilelos.ursi ud allr XXI, 414). civ. le spicgazioni di cui ai nn. 40."’ la persona la rappresenianJ''''^
17 1'ERSOXK >’ATI'UALMKNTE INXARACI 1(> TITOLO I. CAPO II. ílutlriiia (lella íilosofia ^rcca, clie allribiiiva inia poíenza mislei-iosa al numero seito o un’importanza sp(?ciale ai periodi cUmalerici delia vita umana (I). II secoiulo periodo ciie va íiiio alia piiliortà, dopo la celebre docisione di Giiisliuiano clio volle «opir Tantica disputa ira Sabiniani o Pruculcjani, rimaso síabililo agli anui 12 per lo lèmminc e ai 1-1 pei masebi (2). i\la quasi cho fosso Iroppo repentino il passaii’^io dali'inianzia alla pubertà, si volle an cora sLiddividerc questo intorvallo di tempo in duo stadii:delVin-fantlae 'proxinum e dol qnibertaU ■proxíniuíi, sccondocJiè rimpubere era piú vicino alT inianzia o alla pubertà; siadii per altro clio taluni crodono fissati di eg-ual durata, od altid inveco. riincssi al prudente arl)itrio dol mapstrato (d). Orbene, sul concetto romano, Tassoluía incapacita dei minore era ristretta aU’età iníàntilc, ossia inlbriorc ai sotte anni. Ed applicando il concetto al minore sogi^-ctto a tutela (perocebò non vo ne era alcun bisogno per iiiiello soggotto alla patria potestà (4)), dopo aver detío che il pupillo rec(e o„ine negoliaui gerií, Giustiniano, noile istituzioni soggiunge: « Sod quod dixi~ uim de pHpillh, ulique de iis KC)'Hut es/, qul iam habenl allqueni bitelleciain; nauí /n/a;i.s, et oui inpantiae proximus EST, 'iion inidtuiii a fii)'ioso distant; qiua hujnsmodí aetalií> pitpilli niillum habenl intelleclum. Sed in proxiuU^ i)ifa)itiae miOPTER UTiUTATEM -E.OK\mybenÍ(}nio)' juvis inierprelaiio facta eü: lU ideiii jnrls hahcanl quod piiheriati proxini.i y> (5). Appare adunque che scbbcne la natural incapacita di agire CAPO II. Persone naturalmente incapaci. 12. E ora necessário cho passiamo partiiammilo in rass<'una le vario cause doir incapacita naturale o logalo, (lallo prime; e Ira questo ci limileroiiio, a cauioiio ilella loro rnaggior inc<miinciando importanza, a parlare delPe/ã infanUle, d(4la pazzMt dei íionnautbulUtito od ipnolUnio, (\Q\VeÍ,rl.e(() siom, e infino di alciino lnfer„ii(à corpoi-ali/ di alciine rumaiiu, per .Ictoriiiiiuirc ^ c ePath iiolla capacita piundica dei minoro, corrispoiidoiil’ ' a progressivo svolgimento delle suo lacoltà, avea proso comO pu iti dl distmzioiie duo latti delia vita fisica doir„o,mr PatUtudine a parlaro, iieçessaria nel Ibrmalismo dolPanüco diritW omano por addivoiure agli atü giuridici piú i i,"oÍa U purmâto” , ® progrodire dol diritio" l’cUi i‘u ciii «i 1’inianzia ^omo limite d<3>' «0, adoVa„r,-:trr puo tener dietro inconsciamente alie ar dire, ma può comprendorne il si adottata quesfetà non ò certo: 1 parlaro in senso pi^ - solo il piqiill^ parole che gii si vou’liai^^ significato (1). Porclié sia^^ corne termine deirinianzia £ ma sombra risal ’ seito anni, in cui non (1) Savigny, IVaite de droü romain, iii, p. :51. V. imre WiNDáCiiEii», LehrOuch tlea Pandehtonrechts^ i § 54, i>. 12:l-l‘4õ 0 71, :r odiz.). (2) L.3,Cod. Quando tulorcüiy «Indecoram ol)!«oi*vationcm inexamiiianda marium pubertate i‘esecantos, jnbeinus; quornadmoduni íbminae i>ost impletos duodecim annos omnimodo iml)Osecrc judieanlui', ita et inaros püst cxcossiim «luatuordecim annormn pubores exiylimonliir, indagationo corpoi-is inbonesta cessante ». V. L. Kl in íinc, 1). de tutor, datis (xxvi,.")); L. 4, C. Qui ientarnenta facerc poamnt (vi, 22); L. 2 1). de imhj. et pup. suhstit. íí-nzichò uiPalU"''' iin’ aniiC‘‘^ ga (piesto concetto ;id (l) \. il SA^T(■f^'Y, Op. cit S 1A7 rvifr. 1 hollzner (emessanella Zcitschrin fàr rm l’opinione deirUntci vou. p. 4. 0 segg.), opinio„o:;tnI"ri liockt.oi..:n.ol,af>^ lacoltu di parlare. II Savignv sostionn r>i ^ colla materiab' SI nchiode (^uella di capir il senso delle n attitudine, sebbene non si comprenda ratlo- forma deirattc, cipio argomentando dalla L 1 s 2 ampiamcnte quosto 1'ri»' Cod. Ti,, de mat. honü (vin ^ " 7); U L. 14, I). De .vpom-. (xxiii,’ 1).^’ ^ ^ (' b V 1 (:í) Vedi Savionv, § 10{5, nota («); Arnpts-Seravini, I)E-Coi,A, 11 minore, studio di Diritto romano, mi. 1 (' 2 (.Messina 1SS5). (4) V. Savionv. op. cit., lOS. (5) § 10, Islií. De inútil, stipul. (iii, 20). Poofiio, Uelln iH’rn(utc flsichc i,\cO]i(U'i. — Vn). 1.
is TITOLO I. í;A!*0 II. 1!) I*KKSONK NATFRALMKNTK INCAI*ACI pacità c (Iclla incaiíadtâ; il tliriuo romano non ha piíi por noi olu* una aiitoritâ (lottrinale,od in ílifoUo di una csplioiia disp»»- ●sizione di cho Torso non sarol)ho dismilo, pur lonondo a un di prosso il crilorio dei solte anni, .siceomo età al disoito delia í[iialo ò assolutanu^nlo impossil>ile di oomprondcr iin atto ^iui’idico, il ^indico düvrâ inda^*aro volta por volta la natnra, piíi mono comiilicata doiralVaro, PoducazioiK’ impailita ai Taneiullo c tutu (jue^li allri eleinenii oho val^^ono a ^iiidicare se <iuosii avesso lal ^rado irintoIloUo da poior compivnderc Tatto cho oompiova, ovvero il suo conson.so Tosse <lostiUiito da ogni soriotâ di íiiudizio 0 di d('lihorazionc. Solo in (lUosPulUmo oaso pronuuoiorã Ia iiullità assoluia ilolPatlo (1). 1'ortunatamonto poro, un tal ;i'onero di oontroversio sara bon persona di mala tbd('. oho vo^Ha provalei*si naUirale inca])acitii, piu Taoilmento londerà il suo indiviilui afTotti da pazzia saltuaria, da eliricíâ, da viopassiono, aiizichò sopra Tanoiulli, cho piíi lardi avranno ^i‘oppa a.íicvolezza por provaro la loro tonera otà o cosí Tinoi- *itudine a prestar serio consenso. si ravvisasse comuno alT iníanio all iufuiitiuc y;/’o.>;/////'s, nondimeno por ríu-doni di oiuità {JtfnUjamr) si lieru^ava al rijrore dcl principio por quest* ultimo: già una capacita, comiuKjUC irnporTotia (1). E diíatti era principio cho V infanliae irrnjúnitiii polossí* adtliveiiirc validamonto agli atíi migliorativi dolla comecchò gli oceorresse !’autoritâ dol luioro assumerc obbligazioni da che nol sistema rlol ciú signiílca clu' oli si ravvisava sua cüudizione. c» piando voloss<' partí! sua (■^). — Onde si puô ihMluri’0 diritto romano. !’otâ di sotto anni considoravasi come quella da cui ordinariamente Puonio acnuisla una certa mtelligenza, aZ/í/z/í/,;/ inidlrctnn, hahtH.M outra pcrcio nol período delia natural capacita. U. Certamente, sarcbbe assurdo tenor Petà di sette anni come il limite preciso di distinzionc íi-a il periodo tireciso dcll; >‘uro, porciiè una deiPallrui tiro su lenta a ca- (iniNMo mtaUí cosl .spiega ü citato l.niiio ilelle IsliUizioni; paralio haec miantis el iiiraniiae pi-oximi cum niica salis acciiiiciicla csl quod scil.celnullum omnino intollcclum l.al.aal, hic milluin i.erfcclnm ■ (2) Questi principii erano pci-ó niodilicali in lema di amiuisli, ,l,.| , .«íso. Kssendo lalo acipiisto im alio miglioraliv,, dei inli-in n,,m i t«l. pnneipii avrei,l,e p„t„to valida,nenie acnni | 7’'™''": mranliae pro.tímv^, o viccver.a non avel.h,. oh „ . 'T , ’ mono coll'autoritó luloria l’iní'mt,. ' I nemIiivecc isi riicnevache 'inclio vUr nullimi hahei intclh-ctim. toritá tutoria, c cho colla avosso íTuopo tloll*aiisesso ancho Tinfantc (L 1 S 3 i)'*o ac(|iiistai* il posI>- Pid taríli por^unmilmndí": ^ ^ ' un atlo esclusivamento personalc 0 dio tw.t Tosso pii> nome dei Pnpillo, non íu pií, necessarh p! n r ^ roTT„:;iu5r‘'‘" ‘iXei’Vedi Im .stesso avvenne ancho essendo Detorminare con prccisiono quando Palú'- lã. Pazzia. uazione di mente sia lalo da tnglicre alTatto ad un iiulividuo )()Sla <^oscionza e la liberta dolle suo azioni, ò impresa, sc non iuipossiI)ile, corto dcllo piü arduc c itolicatc, (Ui aspetíi sotto si prosenta la pazzia variano sotto luvinünitâ di forme, che *uvano la scienza ccrcò di classificare iii grnppi separati. Dall’muica (ILstinzionc romana dei Ttiriosi, mentecatti e demonti, Pino u. qucllc che sono il portato delia scienza moderna piü illu- ^inata (2), sarebhc Tacile il provare como nulla contcngauo di í^ssoluto c di corto, porchò la rcaltii ò cosí bizzarra e variabile *'ei singoli individui, dic la scienza ò impotente a ridurla a astratti. Ma, lasciando alta medicina Icgalo il compito di ^Tiuliare ed appuraro i Tenomeni cosl iugaiincvoli 0 complessi V^VIr.Ny^ f,j,^ 0ÍI,, pure un atto pcrsonale doVen*!!!!^ ^Idie^ erodità: acípiisto, clic Vaucíoriías, c piu (ardi venne reso possibir^T+ colmlervonto dolTinfante. - Savionv, L eií Altni eccezione ai principii generali -xvònJ ' b impuhoPG poteva contrarli liboramonte' non si^onsali. tiiUtuctoritas relativa solo ai beni - dn"n T ncorrere dollunpubcro, e senza lUntervenio de Im 1 malrnnnnio, solto pena, in corti ca.i, üe Sn ia "" "" " modosimo, senzn (1) V. Ctioroi, o)). cIL, III, n. 48-50; tíATTisTiM, Dei contrnfii in/jenerc, 1^- 'ÍU; Demolomiik, vii, 811; xxiv, 80; [.acrent, Príncipes, xvi, 20. (^) V. Kuaff-E.iuno, Ln 7'esponsahWfà crimimle e In capacità civile Napoli 188(5): ÍíKIDKsdorf, Trattnto drlle mnlattie meih P* 312 (' seg. 'Torino 1878. p. 47. (ti'ad. R,VPFAKLE, fah\
20 TÍTOLÜ I. CAPO 11. PKUSON1-: XATfUAUlKNTI-: 21 INCAPACl ai (|uali si appalosa la pazzia, bastorâ al Icii-isui di ospoird i caratteri cho dovranno accertarsi nci sin-oli' casi por slahiliro 1 mcapacitâ naturale, Pumlarsi aiizilulto dio Ia pazzia sia pi-mauinilr, {unhccjll^ao, denK-aza), ovvero .aHuarin, o con imorvalli ,,iú „ moiio lucuh, pm o mono simili alio stato ,11 sanità ,11 m,mlo fiiaUficoiua). Talvolta il diíetto di monte ê «oíi r^r ''il'«n<l0M0 ,1a 'ima“m,ancanza P tui^iale ,Ii intelloüo (únhcciUh,,.,,), alü-c invoco ,1a una aninialo o ,1,'lla fantasia dio disce r uso {mama). ^aiiza tuiale doll’ iiitclletio. 11011 iiiteiidiamo di aíroniiaro la natural capaoiiâ di un demento ehc pure ha )]ualche eo.uiiiziono relativa alio eose a lui piii direttamentc altinenti, ehe sa nianiíesiarc i hisoinii, i semimeiiii piii urdinari. Voiiiiamo t:onnaro airiinpossihililâ assolma di allerrar lo /(hy d/ }iaíf'ra ●norale c (finridica, (U cooi'(UiHi,'h\ di aeeompronder, üIíhouo (janoy. ed npprezzare Ia (lualitá deirailo ●o .SU(* elie si eoni[úe o eoiise^uenze. Poeo imporia invero eho un imheeille sappia nlla iLTiussa esei*ciiaro una maneando airiiidividuo proíessioiii' senipliee o manuale, nia (Taltro caiiio a slimar il valoro dell’oi’;ii-e(io ehe per avcr capacita tli venderlo. AlihianK) fletto inohre che riiicaiiacitâ nalurale ha tia conside- ●‘nrsi in rolazione alhatto in rpiestiono. Tahmo i)itò osser naiuralnientc inca[iaec ad un indotermiiiau) alto, o iioii ad nn aliro. ^omuiKjuo (juosfultimo presuiipoiiii-a per avvcnlura il possosso 'li co^nizioni mono coimmi. pcrchò può darsi clic lo scarso suo 1'itollotto, coliivato specialmentc in <(iieslo ramo, sia rimasio ^Ginpre oíluscalo nci^li ahri (1). il <'pial concctto si rivola in modo i»iíi maiiiresto rig'uardo ai 'noiiomaniaci, in cui la dobolezza delia raii^iono, o Ia prevalcnza polla fantasia sconvolta, si rivela solo in un corto ordine di ^‘Ine, lasciando il resto piíi o meno impregiudicalo. noii riesca íahhrica prc110 impe¬ lo. Ció posto, diromo, che ííolo quando la mancanza di alVatto i che permetta la ,1’ incapndtú mUural,j « tr;iUci-;i i-ap-iono e ,li voloi-,' sia lolaU-, noiTuzinno I n ● 'lebolezza ,li nionio « mo cujilnr, sdibene tofla la nsione e di ilinortai-si T '' ‘●'‘''l'"’'® ■>on sarebbo bastevole all’ uopo dT mama non autorizzerobbp n tfiuridico cho esorbita cíalK intaccate Mt <-.■ ,■ ^ ceichia di uloo Üíl_“* “ «■ ta. ch. , B) í '■«.«). tua a,l un cerlo online di Hoc nol/^ “ «o 1'inlenniUi relanera e dello spirito, e íjuindi un motivo'di" l'<‘fturl,aziono íí-v rcnteToT" ‘a realtà deirhohm" SL T '●i cognizioni /v malaUia affeIM-vf ’ í’* Delfa MonornrJ- ‘ Med. Icn. detjlf- -olnt;, e^eudo-A ^if l^tur^r til qi.wsl.ioac. Tna da con prcc dili^-onza, Alio stesso ordine di concctti si riannoda la (|UOStiüne ^1^1 hicidi IntarmlU: T infermitâ mentalc qui ò parzialo nel come la monomaiiia lü ò nolla qitalUà dog-li ar^-omenli. in toma di monomania, por quanto rig-uarda gli alti ^^tranei airordine<li idee viziato, cosi in tema di pazzia iiiter- '‘iittente here 'Inlla inlbiTiiilí^ maii' si disputo luiigamentc, e si disputa tuttora, per sa* SG nei lucidi iníarraUi rinasca la capacitii naturale, o manga lo stato di incapacita. 11 diritto romano atlotíava */}lvoíia tutto nnUdlelto, talvolta solo mia parto clelle idee è soonvolia. htElDESDüUF, op. cit., p. 085). ''*) La Cass. di 'l’orino riconohbc jiure come esatla « la distinzione Ira abiiuale, totale, e ia monomania, o-ssia denienza parzialo, re- ^ ad un doterminalo oggetto, ad una delerniinata idea, ma ehe puri’ l*az2ia, che cschide la conoscenza dei propri aíti sn quello speciale ^muonto ». Sent. 7 novembre 1878 {Giuyisp)'H<K T., xvi, 21U). (V. la teorie gradi e niolte sono tropiií’ spocie, por ciú
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