DEL DIRITTO ÜEI TERZI SECONDO monografie IL CÓDICE CIVILE ITALIANO ^CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME l’EtV GIUSEPPE MIRABELL! Primo Presidente delia Corte dl Oassazlonc dl KapoH Seiiatore dei Regno Delia condizione dei credilori fornili di nola di collocazione e dei crediLori parlicolari deiraggiudicalario. Delia surroga legale secondo il Códice civiie italiano. Del diritlo dei teizi nelle Successioni. Del diritto dei terzi nelle Donazioni. Delle donazioni fatte ai figli o discendenti senza dispensa dalla collazioiie. Del diritto dei terzi iu matéria di Dote. 11. V ü L U M E TORiNO UNIONE TIPOGRAFICO-|í:DITRIGE: 33, Via Caui-o Alberto, 3S 1891
ITtI i i AVVERTENZA Dopo Ia pubblicazione dei Diritto dei terzi ho scriUo clue altre Monografie, intitolate: Delia condizione dei creditori forniti di mia di collocazione e dei creditori particolari delVa<jgiudicatarÍo — Delia surroga legale, le quali si possono considerare continuazione e compimento delia prima Monografia: Degli effeiti dei p'eceito trascritto e delia loro estinzione, gií\ stampata nel primo volume. Sono poi stato incerto a scrivere dei diritto dei terzi nelle Successioni, nelle Donazioni e nelle DoU per piü ragíoni. Innanzi tutto, Tetà che si va approssimando a quella dei riposo, non consentiva che alie gravi occupazioni delfufficio aggiungessi eziandio quelle volontarie di scrittore, e temeva che il lavoro riuscisse senile. Ancora, mi pareva cosa difficile di limitare il discorso al solo diritto dei terzi nelle successioni, nelle dona zioni e nelle doti; tanto son commescolati i principii e Ic conseguenze nel rispetto di tutti coloro che in queste materie hanno interesse; e piü difíicile mi pareva di raccogliere qualche spiga nel campo con grande accuratezza mietuto dai commentatori dei Códice francese ed italiano e dai Diritti di tradmione e riproduzione riaervati. ! come com mentatori speciali delia matéria delle Successioni, delle Dona zioni e delle Doti. Vi era anche a dissuadermi un’altra ragione speciale alia trattazione dei diritto dei terzi nelle Donazioni, Contenendosi queste in un atto tra vivi, soggetto a trascrizione, i
ii VI espressamente o virtualmente clel cliritto dei terzi rispetto ad esse, se n'è già discorso nelle tre Monografie relative al Condomínio, alia Vendiia ed alia Trascrizione j laonde leggeiido queste si sarebbe leíta la teoria dei diritto dei terzi anche riguardo alie donazioni. Pensavano non pertanto diversamente i miei amici, parendo loro che la trattazione dei Diritto dei terzi fosse manchevole, se si omettesse di rilevarlo nelle suecessioni, nelle donazioni e nelle doti. Ho seguito il consiglio dei miei amici, vinoendo tutte le difficollà che mi si affacciarono alia mente; chè DELLA CONDIZIONE DEI CREDITORI foriiíli (li iioln di coilocazioiic E DEI CIIEDITÜIU PAUTICOLARI DELL’AGG1UD1CATAIU0 anzi sono andato piü oltre, scrivendo delle osservazioni sulEarticolo 1003, coltitolo: Delle donazioni fatte aí fujli e discendenii senza dispensa dalla collazione, per diffonderne la controversa dottrina presso i padri di famiglia. In quale manicra abbia SOMMARIO 1. Delia condizione dei creditori dcllalicnanlc e deiracquirenfe nelle vendile volonse si diiuandi l'adeiiipiincnto dell’ob])ligajione, ossia il pagamento dei cercato di superarc le difficoltíi e di rendere profiUevole la leUura di questo lavoro, non ò dato a me il gmdieare; mi raceomando non pertanto alia benignità dei lettori. tarie prczzo. 2. Delia loro condiziono qualora si domandi cd otLcnga lo seioglimcnlo dei contralto. 3. Nelle vciidilc all’asta compete il solo diritto di chiedorc l’adeiiiiiinieiiLo delle diziuni delia vendiia. 4. La riveiidila o la spropríazione forzala può avvcnirc prima dcl verbalo di liquidazione. con5. Per la rivendita si ripetono le stesse forme delia vendiia, oscluso il primo sladio. Nel quale caso Ia collocazione fra i creditori delio sproprialo avviene come se 1’aggiudicatario avesse pagato il prezzo: la sola eccedenza profilla ai creditori dciraggiudicatario. n. Lo slessu aceade se sono dccorsi Ire auni dalla vendiia, con la sola diíTcrenza che inveee delia rivendita si deve procedere a novella sprupriazionc in danno delraggiudicatario. 7. So .si è lallo il verbale di liquidazione, rassegnatario può procedere in danno dell'aggiudicalario per la rivendita, se non fossero decorsi Ire anni dalla vendiia, per essere soddisfalto delia soinma conteiiula noila nota di collocazione con gli iüteressi legali dal di di detta nota. S. RapporLi fra i creditori asscgnalari, fra loro, c con i creditori parlicolari dell’aggiudicatario. 9. Dal di dei verbale di liquidazione sono dovuti ai creditori assegnalari gli interessi legali dovuü daU'aggiudicatario sul prezzo. 10. So sono decorsi Ire anni dalla vendiia si procede a novella spropriazione. I rapporti dei creditori sono idenlici. 11. Se il fondo 6 stato alienato daU’a ])Ossessori. 12. Osservuzione generalc. Giuseppe Mirabelli. iudicalario, si segue la procedura contro i terzi rtü CO i. La conclizioiie giuriciica dei creditori dcl debitore spropriato e dei creditori peculiari delEaggiudicatario varia bccoiidocliè sia stato il prezzo con gEinteressi assegnato deíiI — UlBADELti, II. Sluc/Í 3íurí<iíi:i.
1 forniü fll no[,i di collocnziono, occ. cedendo cfuelle di tuUi i creditori dei compratore, vispetto a loro, è collocata la prima. Che se il Conservatore nell’aUo delhí Irascrizione non iscriva la ipotcca deiralienaiile, o per negligenza o perchè le parLi hanno cosi pattuito, essendo il venditore creditore dei compratore corne ogni altro creditore, ò con essi confuso, e va collocato nel grado delia sua iscrizione che h presa posteriormente. 2. Se il venditore sceglie di far risolvere il contintto, la risolnzione ha im effetto meramente personale contro il compra tore. Perchè diventi nn diritto reale, occorre che il venditore trascriva la domanda di risoluzióne (art. 1933, n. 3, 1511 Cocl. civ.). Donde deriva, che il venditore rientra nella proprietà delia cosa giÍL sua, col peso delle ipoteche iscritte dai creditori dei compratore anteriori alia data delia trascrizione delia domanda di risoluzione, annullandosi le pósteriori (art. 197G Cod. Le ipoteche poi iscritte a danno dciralienante i secondo ciò che si è deito nel numero precedente. 3. Nelle venditc alPasta il diritto dei venditore c dei suoi creditori è stato ridotlo ad un solo: quello di costringere l’ag-' giudicatario ad adempicre gli obblighi delia vendita; non si ha diritto a domandarne lo scioglimento (1). l Ed in quanto al modo di costringimento occorre distinguere* tre casi: , O si vuol costringere il compratore airadempimento delle condizioni delia vendita prima deirasscgno definitivo dei prezzo a vantaggio dei creditori col verbale di liquidazione (art. 689); O dopo che si è fatto Tassegno definitivo ai creditori, nel conso di Irc anni dalla vendita (art. 718); O dopo che sieno trascorsi tre anni dalla vendita (art. G94). 4. Primo caso. Nel corso delia graduazione è concesso a clascun creditore (2), e noi crcdiamo anche al debitore che è 3 2 Delia condizlone dei creditori nitivamente ai creditori dei del)itore spropriato o pure sia luttavia pendente il giudizio di graduazione (í). II venditore volontario, quando il compratore non soddisfaccia alie assunte obbligazioni, ha la scelta o di costringerlo alhadempimento dei contralto, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni nelhuno e neiraltro caso (articolo 11G5 Códice civiie); e tra le principali obbligazioni dei compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contralto di vendita (art. 1507 Códice civiie). Quando il venditore sceglie di costringere il compratore al pagamento dei prezzo, la condizione dei creditori dei compra tore, rispetto ai creditori dei venditore, e di lui medesimo, è diversa secondo la data delia trascrizione dei contralto. I creditori dei venditore, che hanno iscritto i loro crediti anteriormente alia trascrizione dei contralto, sono preferibili ai creditori dei compratore. &on preferiti ai creditori dei compratore che hanno iscritto i loro crediti prima delia trascrizione, perchè, dalla data questa e non prima, si reputa trasferita la proprietà dellfimraobile nel compratore rispetto a loro; onde costoro, si reputa di avere iscritto rispetto ai creditori dei venditore sulla cosa altrui (art. 1942, 20IG Cod. civ.). Se hanno iscritto dopo eseguita la tiascrizione, trovano, giusta 1’ipotesi, già iscritti precedentemente i creditori dei venditore e per couseguenza debbono essere a costoro posposti. Lo stesso è a cliisi pel pagamento clel prezzo dovuto al venditore. Fmchè non sia trascritto il contratto di vendita non hanno valore rispetto a lui le ipoteche iscritte dei creditori dei compratore (art. 1942 Cod. civ.). Dopo la trascrizione, si segue 1’ordine delle rispetlive iscrizioni; a civ.). saranno regolate di , ® siccome il Conser¬ vatore iiell atto delia trascrizione è tenuto ad iscrivere di ufficio la ipotcca legale spettante alDalienante pel prezzo (art, 1985 Cod. civ.), la iscrizione dei pagamento clel suo credito, pre- (1) Ncl Cmlido aüíorfino analio nelle veiidilo vnlnnlaric non kí avcva dirilto cli tlomandíii-e la risoluzione. i‘2) Ancorchú sia cliirografurio, perchè coiriscrizione cleH'ipotcca legale è divenlato creditore ipotecario deiraggiudicatario, per la .somraa che forse gli polrà essere utiliiienle altribuila per contributo fra i chirografari. (1) Gli arlicoli citali senza alcuna indicazione sirUeriseono v j italiano. Avverliamo itioUre, che la presente tmttaziane può coniSíusVcome un’ap- , pendice di chmnmenln a quanto si 6 rilenulo sulla cessazione ^ zionali nclla nionograíia: Upijli cptli dd vrccdto truscriito pag. n. tiü). ’ degl'inleressi conveii' ccc. {Dd diritto dei terzi,
I 4 Dclla condizione dei crcditori uno ciei principali interessati, di costringere Taggiudicatario ad adempiere gli obblighi delia rivciidila (art. GSÜ). Qualora non sieno trascorsi tre anni dalla vendita, si procede con la rivendita dell’inimobile a spese e rischio dei comi)ratore. La cjuale si esegue come la precedente vendita, eccetto il preceito, la sua trascrizione e la domanda cli sLima. Si comincia dalla citazione diretta a provocare 1’ordine delia rivendita (articoli 665 e 689); e poscia si ripetono tutti gli atti delia precedente vendita nè piü nè meno cognome, domicilio dei compratore e il prezzo delia vendita precedente (1). Lc spese delia rivendita sono a carico deiraggiudicatario; e, se vi è differenza in meno tra il prezzo delia vendita e ciuello delia rivendita, 1’aggiudicatario è obbligato di pagaria ai creditoii, e ciuesti soddisfatti, al del)itore. Se vi è differenza in piü, Teccedenza proütta all’aggiudicatario (art. 693) (2). 5. La scuola francese e belgica insegnano, che la rivendita si debba riguardare come una risoluzione di dirítto, il che impoita, che il debitore spropriato ritorna ad essere il proprietário delhimmobile venduto; sicchè il maggior prezzo di essa proütta al debitore ed ai suoi creditori, come il minor prezzo ò a danno deli aggiudicatario, a titolo di danni cd interessi. Se ciò è vero secondo il Códice francese, è hopposto per il Códice italiano. fornlU di nota di collocazione, ecô. 5 Grinsta questo Códice, Taggiudicatario sin dal di delÜaggiudicazione diventa proprietário puro ed assoluto delhimmobile e se ne mette immediatamente in possesso (art. 685); può in conseguenza disporne da padrone ed ipotecarlo. L^aggiudicazione si trascrive come il contratto volontario di compra-vendita a cura dei cancelliere, che iscriverà ad un tempo 1 ipoteca legalo per 1’adempimento degli obblighi delhalienazione (art. 20b9 e 685 Cod. civ.). E dalla data di questa iscrizione rimangono inalterahilmente fissati i diritti dei creditori fra loro (art. 2012 Cod. civ.). Laonde cessa da questa data Tobbligo delia riunovazione delle rispettive iscrizioni (art. 2003 Cod. civ.). (^li acquirenti edi creditori deiraggiudicatario,prima di contrarre conclui, hanno appreso o dovevano apprendere dalla trascrizione delhaggiudicazione e delia iscrizione delEipoteca legale quale sarebbe la loro condizione giuridica per effetto dei contratti, che andavano a stipulare coiraggiudicatario.Possonoadnnquepr vedcre alie opportune cautele. La rivendita aggiungendo nel bando il nome ovè considerata come una contínuazione delia procedura di spropriazione ed un incidente di essa. Onde il prezzo per il quale si esegue la rivendita, è lo stesso di quello delia vendita, cd il bando, contenente la menzione dei prezzo per cui segui rincanto precedente e quello delia vendita, è inlimato agli anticlii creditori, senza tenersi ragione degli altri, che hanno iscritto le loro ipoteche posteriormente alia annotazione delia sontenza che ordinu Ia prima vendita in margine delia trascrizione dei preceito. Sicchè non sono uditi nè i creditori dei debitore spropriato iscritti posteriormente aH’annotazione di detta sentenza, come non furono uditi nella prima vendita, nè gli acquirenti delhaggiudicatario, nè i suoi credi tori particolari (art. 690 e 693). Nonpertanto la sostanza dei diritto ò conservata. Costoro possono intervenire nella graduazione, e farsi assegnare Teccedenza dei prezzo da quello delia vendita, perchò la massa dei creditori dello spropriato non ha diritto che a far prelevare Ia somma indicata nella iscrizione delbipoteca legale con grinteressi legali, e su di questa ottenere d rispettivo collocnmento: essa ncn ha nessun diritto sulla eccedenza dei prezzo che spetta ai creditori peculiari delüaggiudicatario. I) t grave qu..t.one se r.nranlo si dehl,a aprire suiroiTorta che dovcsse faro H cred.lore procedente, ed m nuu,ca.ua, sul di sli.na o su c.ucllu dellW ú-lica* zione. La lettera e lo sp.nlo delia logge pare che richieggano. cl o 'La to s debba apnre sul prezzo deU'anlecedenle vendita, che é quello dovúto dalív" udiclrio, bili, come è quella dei numero 2, lu quule si riredsce ul futlo che ^tcelrd “m^Ji rivendi a. Se il cieditoi-e pi-ocedeule non intende faro offerta, dovrobbe in caso con* dXLiSLrio '‘i rivendita all'insai.uta danno pou ebhe averne? Nossuno „e avreldmró anche í c ej . ' zione dl Roma ha opmato diversauieute nnn ,un ui tasKapoli (sentenza (1 rnLrzo 1891)
1 7 forniti (li noia di collocn^dono, occ. dita spetta ai creditori particolari di lui, i quali nel loro reci proco rapporto sono collocati secondo Tordine delle rispettive iscrizioni. La ragione è questa: raggiudicatario, in danno di cui si è falta la iiovella vendita, non è debitore che deirammontare dei prezzo con glMnteressi per il quale ebbe luogo la prima ven dita e per il quale fu iscritta Tipoleca legale a favore dello spropriato e delia massa dei creditori, i quali perciò non possono pretendere dal debitore dei loro debitore piü di quello di cui è debitore. 11 che è espressainenie disposto dairart. 693 nel caso che la rivendita abbia luogo prima dei tre aiini dalla vendita, e lo stesso deve valere, se essa aceade, decorsi i tre anni, perchè, tranne la forma delia rivendita, non vi è alcuna mutazione nella soslanza dei diritti dei creditori; su di che ritorneremo in prosieguo (1). 7. Secondo cxiso. Essendo avvenuto Tassegno mediante il verbale di liquidazione, i creditori utilmente graduati possono farsi spedire la rispettiva nota di collocazione contro l’aggiudicatario. La nota, approvata, sottoscrilta dal giudice delegato e rivestita delia forma dellart. 556, ha forza di titolo esecutivo contro raggiudicatario (art. 717), che è parte nel giudizio di graduazione. 11 verbale di liquidazione è Tullimo atto, in cui si accerta Eaminontare dei prezzo con gl’interessi dovuto dall’aggiudicatario contro il quale deve spedirsi Ia nota. Egli dunque, come principale interessato, deve essere udito, e perchè è udito, la nota ha effelto di titolo esecutivo (art. 717) (2). Che cos^è questo titolo esecutivo? Esso conliene l’assegno giudiziale dei credito, che il debitore spropriato ha contro raggiudicataido, in pagamento di quanto è dovuto al creditore íiühnente collocato. Mercò questo assegno, il creditore assegnatario diventa Lassoluto proprietário dei nomen assegnatogli e ne può disporre come di ogni altro suo bene patrimoniale; egli rappresenta il debitore spropriato rispetto al C Dclla condizione dei creditori 6. Era nn desiderio delia scuola, che la condizione degli acqnirenti e dei creditori deiraggiudicatario non fosse precaria ed incerta durante tutto il período, nel quale detto aggiudicatario fosse tuttavia debitore di tutto o di parte dei prezzo di aggiudicazione. Per la qual cosa, il legislatore italiano ha slabiiito neirart. 694, che, decorsi tre anni dalla vendita, non si facesse luogo a novello incanto per inadempimento delle condizioni, se non con tutte le formalitè. stabilite per il giudizio di spropriazione contro il debitore. Donde deriva, che,in questo caso, bisogna cominciar la procedura di rivendita dal precetto airaggiudicatario e dalla sua trnscrizione; il prezzo si deve deterininare secondo Parí. 663, cd il bando si deve intimare a tutti i creditori delPaggiudicatario, iscritti tanto a danno di lui che dei debitore spropriato (1). La graduazione vuolsi fare in contraddizione di tutti i creditori come se 1’aggiudicatario fosse stato un compratore volontario. Se dopo tre anni dalla vendita non è lecito procedere alie. rivendita che con tutte le forme delia spropriazione, non niuta pertanto la condizione giuridica dei creditori dei precedenl® debitore e dei creditori pcculiari delPaggiudicatario, nei loi’0 reciproci rapporti. La condizione dei creditori dello spropriato nei loro reciproci rapporti è quclla già inalterabilmente fissata dalla iscrizione delia ipoteca legale a vantaggio dcl debitore e delia massa dei creditori (art. 2003 e 2012 Cod. civ.). Giasciino di essi dirilto anche agli inleressi convenzionali postoriori alia scrizione dei precetto falto al proprio debitore sino al verJjalc di liquidazione. Nel qual caso la loro collocazione non avvenire che sulPammontarc dei prezzo con gl’interessi, doviP^ dal primo aggiudicatario non adempiente, gnrentito dalPipote^í^ legale, menlre 1’eccedenza dei prezzo ritratto dalla novella ve»' (1) Mtrnhnlli, T>rf â/riffo iJr! ferzi, pap. r>5. (2) Se lia luogo la rivendita, raggiudicatario non deve dar conto dei frulli, ma continua a pagare grinleressi dei prezzo sino alia liquidazione. Se ha luogo la novella spropriazione, deve dar conto dei frutli dal <11 delia trnscrizione dei precetto a suo danno, che si ritraggono dairimmobile, e continua a dovere gl’iüleressi sul prezzo liuo al giorno delia novella liquidazione. (1) Si è (lubitalo, se deliha procedersi alia novella spropriazione anche nel caso non .«ia imputabile ai creditori il non aver procediUo alia rivendita nel corso do* anni por la niassima: Contra non. valcntom agere non ciirrit praescrinfío Ma si « yulü, clie il düvero di procedere alia novella spropriazione dopo i tro anni 6 inlrodollo per lulelare il dirilto degli acquirenli e dei creditori deiraggiudicatario, l)er punire la negligenza dei creditori dei debitoi-e spropriato. D‘allronile costoro novella spropriazione e graduazione uou sono oíTesi nei loro diritti uel laslo. * ir<J come
9 íonüli ili nota di collocazioiie, ccc. 8 t)clla concliziono ctoi creditori credito asseírnato, il quale è fornito delia ipoíeca Icgnlo fatia iscrivere di uííicio dal cancelliere, e l’aggiudicatario è ü debitore assegnato, ü quale non può opporgli ecceziorn anteriori al verbale di liquidazione dei quale ha falto parte. Questo assegno gindiziale differisce in im solo punto dalla cessione volontaria 0 dazione in pagamento; in questa il cedente non deve alcuna garantia per la esigibilití\ dei credito ceduto; invece l’assegno gindiziale trasferisce Ia proprieta dei credito, esaziotiej il che importa che se il creditore assegnatario non possa, senza sua colpa, esigere dall’aggiudicatario il credito che gli è stato assegnato, 1’assegno si risolve. L’assegnatario riprende i suoi diiitti nascenti dali originário titolo di credito contro hantico debitore e questi a sua volta riprende i suoi diritti di credito contro 1’aggiudicatario (1). II creditore assegnatario, adnnque, fornito dei nuovo titolo esecutivo contro l’aggiudicatario per riscuotere Ia somma assegnatagli, ha diriito, dopo cinque giorni dalla notificazione delia nota di collocazione, di promuovere la rivendita in danno di lui, qiialora non paghi nel modo stesso come vi procederebbe, sc 1’assegno non fosse avvcnuto, ossia con le stesse forme abbreviate, purchè però non sieno dccorsi tre vendita (art. 718 e 694). Sino a questo periodo i creditori hanno avuto assegnato tutti gli interessi convenzionali, sicchè la nota di collocazione comprende e la somma di questi interessi e quella dei capitale. Col verbale di liquidazione cessano tutti i rapporti tra cre ditori assegnntari e il debitore; questi si ò liberato verso il cre ditore assegnatario per mezzo delia dazione in pagamento dei credito, che rapprescntava contro 1’aggiudicatario, salvo a risolversi questa dazione in pagamento, se il creditore assegnatario non possa, senza sua colpa, esigere la somma assegnatagli nelTaggiudicazione. Cessano anche i rapporti tra creditori e creditori assegnatari. Ciascuno ha ottenuto Tassegno secondo il grado delia iscrizione delhipoteca, la quale ha prodotto il suo effetto; onde al titolo originário si ò sostiluito il nuovo titolo contro 1’aggiudicatario, divenuto suo debitore diretto. Ciascun assegnatario può esigere il credito, e quando gli piacc, può contentarsi di esigere g-rinteressi, può esigeiio a rate, può transigere, può farc, insomma, quello che potrebbe fare di ogni altro suo bene patrimoniale. Tutti gli evenli posteriori non fanno risorgere i rapporti già cessati tra creditori e creditori. Imperocchè, nel loro reciproco rapporto, l’assegno è stato definitivo ed irrevocabile, non sotto la condizione di risolversi i rispettivi assegni se raggiudicatario non pagasse alcuno di essi. TI sistema di avocazionc, che era una necessita giuridica ammesso dal Códice, anni dal di di detta . condizione gim-idica dei craditovi peculiari dcirngguidicatano in queslo caso rispelto ai creditori assegnatari non viene con ciò migliorata. La rivendita si esegue senza che i creditori particolari sieno uditi, e nel novello giudizio di graduaziono, essi se intervengano prendono l’eccedenza dei prezzo dovuta all nggiudicatario, qualora ve no sia, ai termini dclfart G93Nel rapporto dei creditori assegnatari con l’aggiudicatario, e ne rappor o degh assegnatari fra loro, la cosa deve andar cosi: L aggmdicatano deve a ciascuno degli assegnatari la somma V pagamento, insieme agU nteiessi Icgali su delta somma, dal di dei verlialo definitivo di liquidazione se sono dovuU, e sulla somma snlla qnah sono domiti. neirantico diriito, non doveva essere perchè fonte inesausta di liti e nociva al credito fondiario (1). era occulta, anche nel caso di concorso Allorchc ripotcca (1) La prammaUca T>.n oficio S. lí. €., % 19, iiolle ,n-ovmcie inend.onali prml.iva n .leimsito ilollo .sommc provanicnii da sequcslro dt Irulli, d. capital, e d. altn m mano dei Mastro crALli o dei suoi scrivaui, solto pena d. sospcnsione per un anno la prima volta, per due ia seconda, e la torza con la privazioue deli officio. clovcndosí fare in Banco puhblico. 11 comprnloro non poteva imincUcrsi in possesso, avuto fede pel papamonio dei prezzo. La formola clolla liberazione dcl prezzo < praestita tovien cauiioue ãc reslilunnJo cui, qwhus, H quavOo o puro: _ _ terwhw et aã ommn orâiuem S. C. sive cansae Co>mn,ssani acfacta qxuoM.onc m hmc ficiumpatrimonii et iidnotalionc sohdionis praeãklac in mslrumcnlo crediU >. airasla doveva deposllare immodialarnonlo il prezzo senza di clio il caso che por consenso dei creditori si fosse favore dei creditori era la sepuente: efiam (ihsqiic (1) Biforneremo in prosieguo a notare Ic differenze tra ● v ● i allre isliluzioni aflini. eienze iia 1 assegno gindiziale e le
1 11 forniti Jl nota dl collocazione, ecc. 10 Delia condizione dei creditori (lei creditori su tutto il patrimônio dei debitore, ciascun creditore aveva 1’assegno in modo condizionale: di restituire cioè la somma esatta al creditore anteriore se si presentasse. Lo stesso aggiudicatario non acquistava rimmobile purgato dalle ipoteche dei creditori anteriori; onde per sua cautela pagava ai creditori che si presentavano, cum onm'e de restüuendo nel caso che si presentassero altri creditori anteriori. Ma oggi questo sistema, ammessa la pubblicità di tutte le ipoteche, ha dovuto Le note di collocazione sono pure e non condizionali, e 1’aggiudicatario è obbligato a pagarle a inisura che si presentano a lui, non giá nell ordine come si è fatta la collocazione, o sono State lilasciate: ciascuno esige liberara ente la somma assegnata quando gli piace, dà il consenso per cancellare la sua iscrizione e la corrispondente ipoteca legale (1). ^ L’aggiudicatario, il quale non paga il creditore che è stato ü pnmo nelFassegno, e che ha pagato gli altri assegnatari postenon, può essere esposto alia rivendita delViramobile, nel fme clie il creditore assegnatario si rivalga contro di lui delia somma contenuta nella nota di collocazione con grinteressi legali dal cti delia nota, se sono dovuti e sino albaramontare delia somma su la quale sono dovuti, e se non giunge ad essere soddisfatto, non puo nvolgersi, per diritto di avocazione, contro i posteriori creditori assegnatari, ma contro il debitore. dei verbale defn itivo delia liquidazione dei crediti, è spedita sulla : doYuta dalhaggiudicatario, composta di capitale ed interessi. Qualora la somma degrinteressi dovuti dalbaggiudicataric) sia minore delia somma degrinteressi convenzionali compresi nella nota di collocazione, è evidente, che l’assegnatario non possa esigere dali’aggiudicatario interessi legali sulla intera somma dei suo capitale, perchè assegnata non intera sul prezzo, parte di essa sulla somma dovuta per interessi da deito aggiudicatario, i quali non producono altri interessi. Secondo il sistema dei Códice italiano, ci pare cosa legal mente impossibile che il creditore assegnatario, in caso di riven dita, possa proseguire a ripetere gl interessi convenzionali fino alfieffettivo pagamento. La rivendita- è a danno deiraggiudicatario che non paga il debito, derivante dalla nota di collocazione e non dal titolo ori ginário dei creditore; e nel novello giudizio di graduazione che è in danno dei suddetto aggiudicatario, non dei debitore prinasscgnatario comparisce, unicamente, per somma ma cessare. cipale, il creditore far riconoscere il suo credito nascente dalla nota di colloca zione e non già dal titolo originário, ed ottenere 1 oídine che sia spedita nuova nota di collocazione contro il nuovo aggiudicataiio, o per tuUa la somma nelbantica nota compresa, o per parte ottenuto dalla rivendita sia minore di quello delia se il prezzo . vcndita. Se sono piü i creditori assegnatari, iiè vi e prezzo sufficienle per pagarli tutü, la perdita cade sulbultimo assegnatario, contentarsi delia sua nota di collo- che nel giudizio delia distribuzione dei Cin . nvenduto ad istanza dei creditore assegnadal diTèíve?'! r gl’interessilegali tíio e J se sono doruti dall’aggiudicaano esmo al a somma sulla quale sono dovuti. Infatti l’aggiudicatario non deve che ü capitale e gl’iuteressi legali dal di delia vendiha fmo al dl dei pagamento efíettivo, e ciò è cosl vero, che ^ellf vend-t“® ’ di quello lella vendita e obbligato a pagarne la sola differenza con gU tale dovuta al creditore nel senso che questi deve cazione contro il precedente aggiudicatario, che non ha pagato e che forse può essere solvente, se pur non eli^x di far risoivere 1’assegno per rivolgersi contro il debitore originai io. ^ E ciò non perchè la iscrizione delia sua ipoteca sia posteriore a quelle degli altri assegnatari (le quali haimo potuto pure esser perente), ma perchè ciascun creditore assegnatario di una degrinteressi dovuti dall’aggiudicatario ha di ufficio dal caiicelliere a parte dei prezzo e per garenlia 1’ipoteca legale presa lavore delia massa ciei creditori, con la preferenza tra i credi tori assegnatari delle altre parti dei prezzo con gl’mteressi, cpiale è stabilita definitivamente nel verbale delia liquidazione dei crediti. Seiioncliè si osserva da alcuni, che se ciò fosse, non si comprendendo la somma capi' con grinteressi convenzionali sino al di (1) L’avüca2Íone è.stata ammessa nel.,soli due casi prevéduLi negli art. 723 e 72-t.
I 12 13 fornili dl nota di collocazionc, ecc. vosília spfíflh-RÍ il mandato ed iiitimarlo airaggiudicatario, e clalla puiiUialiLà deiraggiudicatario nel soddisfarlo, i creditori posleríori non dovrebbero avere la facoltà di spedirsi il mandato prima delia soddisfazione dei precedente assegnatario, ignorandosi se sieno capienti, od almeno raggiudicatario dovrebbe essere autorizzato a non pagare gli ulteriori assegnatari, se il primo non ancora si fosse presentato e soddisfatto, o che infine dessero costoro Ia cauzione de restituenão. Altrimcnti, avendo in buona fede essi ricevuto quel che loro era dovuto in paga mento dei proprio credito, non possono essere obbligati a restituire, Tavocazione incontrando in questo caso un nuovo ostacolo di diritto percliè suum rece^erunt. Ma non è questo il sistema dei Códice. L’art. 717 dispone, che il Cancelliere ai creditori UTiuiENTE COLLOCATI U uote di collocazioiie; dunque 1’ütilità delia collocazione, ossia la capienza, deve essere determinata definitivamenle nel verl^ale di liquidazione, il che è impossibile, se non si faceianodue operazioni: sommare il prezzo e gbinteressi dovuti dairaggiudicatavio fino al di dei verbale, per conoscersi il prezzo da distribuirsi; sommare il capitale e grinteressi convenzionali sino al di dei verbale, ])er conoscersi quanto è dovuto a ciascun creditore. E con questa doppia somma si giunge a detcrminare chi dei creditori sia utilmente collocato, e si ordina di spedirsi agli assegnatari la rispettiva nota di graduazione. Da tale momento nascono nuovi rapporti tra ciascun assegna tario e 1’aggiudicatario sul quale si ò fatto Tassegno. II nomen assegnato frutta alfassegnatario, non potendo piü coesistere Tantico diritto dei creditore trasmutato in un nuovo diritto derivante dalfassegno. Cio non pertanto la Corte di cassazione di Torino con sentenza dei 5 dicembre 1888 (I) è aiidata iii contrario avviso; ha considorato, che, in caso di rivendita, o di novella spropriazione in damio delfaggiudicalario, Tordine delia gra duazione rimane intatto, ma ciascun creditore ha diritto di far ammellcre in suo favore anche grinteressi convenzionali successivi alia nota di collocazione, in virtà delia aua ipoteca, bella conctizíone dei creditori sarebbe disposto, che 1’aggiudicatano non potesse ottenere ordine delia cancellazione delle iserizioni delle ipoteche spettanti a ciascun creditore che a misura dei pagamento (art. 719). Ma si risponde, che ciò è stato stabilito, per eventualità di possibih pericoli, a scongiurare i quali può essere tultavia utile la iscrizione speciale di ciascun creditore anche con vantaggio dello stesso aggiudicalario. In offetli, essendo a suo danno iscritta 1 ipoteca legale, egli non può otteuerne la cancellazione totale O parziale che a misura dei I pagamento, ed è minore il fastidio e a spesa se si domandi contemporaneamente la ciella ipoteca legale e delia iscrizione delia i che se si domandi separatamente. zionfdelh ®®®Sualari, che non si cancelli la iscriche 1 ca11 perchè c possibile SoLa Teia e TÍ vano, laggiudicazione, rimanendo in anche la detta ipoteca legale. essefToTra’toTe,XT‘ diritto ad pÍ meu TeÍethvoiu l sino al giorno dei JaldLloíSXrSb^TÍXT-^ han potuto essere gia pagati. Non può essere costretto 11 nuovo r ollre la somma che deve: aggiudicatano ditorefornito di cancellazione ipoteca dei ci^editore, conseguenza anuullata si creditori i quali aggiudicatano í . a pngare a pagare di miovoTT s” “gíTXX mandato esGcutivo perchòhn^p P*^ oata al cicmente pagato. Dovrà dunque rivoi4rsi ai íln ● ’ soddisfatti, per farsi restituire la sor^m hanno esatta. ^ndebitamente capilal. , <5 . .~.o, .p** (1) Âmiali ãi gi\irhi)ri(de7iza, anno xxiii, pag. 113.
I li 15 forniü di nola di collocazione, ecc. Delia condizione dei credilori Nella cessione volonLaria, la proprietà dei credito si trasferisce nel cessionário, ma il cedente nou deve garentire la solvenza dei debitore ceduto; e quando anche vi si fosse obbligato, la garentia ha limiti di tempo e di estensione, tutti proprii, designati dagli articoli 1543 e seguenti Cod. civile; invece, neirassegno giudiziale, si trasferisce neirassegnatario ia proprietà dei credito; ma se questi non è pagato dalPassegnato aggíudicatario, diventato non solvente, Tassegno si risolve, e la risoluzione restituisce il creditore nei suoi antichi dirilti. sul fondo novellamente venduto. L’aggiudicatario non è che un delegato al pagamento dei ,, . ^ prezzo; se egli non paga, per larticolo 2010 God. civ. il creditore ha diritto convenzionali sino al pagamento effettivo (1). A questo ragionamento delia Corte già tlovasi preceden temente risposto. Non pertanto la sua autorità è tale che crediamo necessário ripetere ed aggiungere qualche altra cosa. L errore fondamentale delia Corte è di non tener ragione Cl quello che è avvenuto col verbale di liquidazione, deli assegno dei credito appartenente al debitor contro 1’aggiudicatario, fatto al creditore i aghinteressi ossia e spropriato e ni pagamento dei suo credito, e di sconoscere la natura dell’assegno suddetto. Tale assegno opera, che il creditore diventi proprietário dei e«“te al debitore spropriato; onde non può Sct ™ da costui dovuti sul che i le'»ali*^Tl* ^ ® questi interessi non sono uer ti bf 'i “'ri 1’aggiucUcatario itolo tÍuÍÍr° .°nginario, nè delia ipoteca da tale ütolo risultante, ma m virtü dei titolo esecutivo che ■ , ^ prendere dal cancelliere nelPatto delia trascrizione delraggiudicazione; nè quindi può pretender che gl interessi da tale titolo derivanti, cioè i legali Se il creditore, non ostante la riveiiditn in rinv. lo iiovella spropriazione non sia soddisfatto non dei 'suo°credito originário, ma dei credito che gli è stato assemiato rasteí o si puo risolvere; e rinascendo il suo credito ori"t^ debitore, al glorno dei Lo stesso awiene nella volontaria dazione in pagamento, la quale è regolata dalle norme delia cessione e delia vendita, salvo patti in contrario. Nella delegazione con novazioue, il creditore, cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro il debitore, se il dele gato diviene non solvente, tranne che Tatto non contenga una riserva espressa: invece, nelfassegno giudiziale, il debitore è liberato, sotto condizione risolutiva, se il debitore assegnalo non paghi. Verificandosi la condizione, il creditore assegnatario rilorna nedi antichi diritti, che rinascono. Nella delegazione senza novazione, il debitore non è libe rato; il creditore assegnatario ha acquistato un nuovo debi tore in colui che ha accettato la delegazione; e se costui non paghi, il delegatario si serve dei suo titolo originário di credito contro il debitore. Anche in questo caso, il creditore assegnatario esige dal debitore assegnato quello che deve, non quello che ü suo titolo originário gli concede contro il debitore, e da costui il creditore ha diritto di esigere il piü, se il patto non si oppone; invece, neirassegno giudiziale, il debitore è liberato sotto condizione risolutiva, non sospensiva: il suo debito è estinto: rinasce quando la condizione si verifica. L’articolo 2010 deve avere tutto il suo effetto quando si fa la graduazione in danno dei debitore. II creditore è collocato, nello stesso grado, pel capitale e per ghinteressi convenzionali sino al di dei verbale di liquidazione. II principio di diritto, che il creditore deve avere il pagamento degrinteressi conven zionali sino al di dei pagamento effettivo in contanti, riceve è la nota e nè ottenere convenzionali sino pagamento. L assegno giudiziale è una nuova fi^ui-T crinT-nr i è m tutto la cessione volontaria di nn credL T hgure giuridiche, avendo peiò qualcL'“co'Í’^y’'speciale. (1) Ma contro chi ed in quale caso ?
'1 17 foriiili dt nota di collocazione, ccc. prelazíone verso i creditori particolari dciraggiudícntnno, dovendo, iii questo caso, essere inviati fra i crcdilori chirografarii. Rispetto però agli assegnatari fra loro, anclie in qiioslo caso, la preferenza è determinata dal verbale di liquidazione, col quale si è asscgnato il nomen, e si è determinato quale dei creditori assegnatari dei nomen debba essere preferito all’altro, perchè il verbale di liquidazione o è un accordo convenzionale o un giudicato. Relativamente aglMnteressi dovuti ai creditori assegnatari ed ai creditori particolari deiraggiudicatario, si esegue rart. 2010, cioè ciascuno degli assegnatari è collocato per due annate e quclla in corso al giorno delia trascrizione dei precetto fatto alPaggiudicatario, oltre i successivi fino al verbale di liquida zione, nella misura legale per quanto son dovuti dalfaggiudicatario sulla somma assegnata, figurando esso da debitore. Anche in questo caso la Corte di cassazionc di Torino ha ritenuto, chc il creditoro assegnatario dovesse avere grinteressi convenzionali sul credito originário; il che nonsapremmo come potesse eseguirsi, pcrchè trattandosi di nuova spropriazione la trascrizione dei preceito, delia (juale occorre tener ragione per misiirare il numero delle annate dovute, è quella dei preceito fatto alfaggiudicatario, non di quello fatto alio originário debitore. Laonde, anche secondo la sentenza delia Corte di cassazionc di Torino, il creditore assegnatario dei }ioinen non potrebbe avere che due annate e Ia corrente al di delia trascrizione dei precetto oltre le successive: il che im porta che neppure sarebbe vero, che egli ottencsse tutti gli interessi convenzionali sino al pagamento. Qui ripetiamo non esser ciò possibile, secondo il sistema dei Códice, perchò il creditore assegnatario concorrendo nclla nuova graduazione, per esserè collocato dei credito risultante dal mandato garentito dairipoteca legale, non può avere che grinteressi legali dovutigli per effetto dei nuovo titolo sostituilo, secondo l’art. 2010 Cod. civile. 16 Delia condizione doi creditori una modificazione nel caso di assegno giudiziale, e ciò per necessita delle cose. Egli non riceve in pagamento di dauaro ma un mmen, il credito cioè che il debitore ha venduto, vinuna somma contro raggiudicalario, sostituito alfimmobile, colato a suo beneficio. Con tal pagamento ii suo credito contro il debitore si cstingue. Se egli non può esigere il nomen con i suoi accessori senza sua colpa, il credito rinasce con tutti gli accessori. È questa una necessita imposta dal bisogno di misurarc e determinare diífmitivamcnte la caiiienza dei creditori nel mo¬ mento dei verbale di liquidazione, cayienza che sia inalterabile pei avvenimento di fatti posteriori; e ciò per proscrivcre 1’anlico sistema di avocazione, che perpetuava rincertezza deli condizione dei creditori ed era una fonte inesausta di liti. a 10.^ Tenzo caso. Decorsi tre anni dalla vendita, l’assegnatario, in virtíi dei mandato di pagamento, procede alia novella spropriazione in clanuo delfaggiudicaUirio, clic non gli ha pagato il credito asscgnatogli, in tuLto o in parte. Í5C e una novella spropriazione, essa ne deve seguire tutte le íoime, come se 1 aggmdicatario íbsse compratorc volontarío obbl.gato porsonalmente verso di lui a pagarlo. Onde il prcz'/o de U novella vendila deve essere determinato secondo le normc ü fi il P“do clev’esscre intinmlo a M c falta annotazione al margine delia trascrizione dei preNella sede delia graduazione ciascuno assc-nat-irio eleve essere collocato per la somma contcnulu nel maiíto df .agamento coll anteiaorità già fissala nella procedente n-,-adiuizione. nel rapporto dei creditori assegnatari fra loro faceiulo costom valore contro i novelli creditori delfaggiuaicatario la ismzione dell’.poteca legale per la somma iv èmienula. ene questa sia peienta o canccllata e la ipoteca lesnll noii sia iscritta, i creditori assegnatari non haniio alcuii diiitto di 11. Che diremo, se decorsi i Ire anni dalla vendila, L cui i'aggiu(Íí- fondo si trovasse presso un lerzo possessure, catado Tabbia alienato? S — MlUABEt-Llj II. SluJi 0iur<jici.
19 forniti di nota di collocazione, ecc. che sía questo pagato aí oreditori privilegiati o ipotecari evideutemeníe anteriori con obbligo, con cauzionc o senza, de restitiiendo qualora ne fosse il caso, a norma delia sentenza definitiva sullo stato di graduazione; D) Concede a qualimque interessato, se il giudizio di graduazione sia protratto oltre un anno^ di domandare che il compratore paghi il prezzo o i soli interessi ai creditori an teriori e certi cum onere de restituendo, o che se ne faccia un impiego fruttifero, o il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti. ^ Se gli assegnatari non pagati dairaggiudicatario nel ter mine dei cinque giorni dalla intimazione delia nota di collo cazione sono costretti a fare la rivendita a danno di lui od una novella spropriazione, non debbono imputare che stessi, se sulle somme per le quali si è tratto a loro favore il mandato di pagamento non abbiano altro diritto che di esigere gfinteressi legali, se sono dovuti dall’aggiudicatario, La loro fede in lui è stata cieca, non usando delle cautele dalla legge sornministrate; e poichè la cecità è stata comune a tutti, ciascuno ne sopporta la sua parte 18 Delia condizione dei creditori Si dnvrebhe agire con la procedura stahilita dalla legge contro i terzi possessori di fondi ipotecati negli articoli 2013 e seguenti Cod, civile, Concorreranno nella graduazione gli as segnatari, i creditori peculiari deiraggiudicatario non adempiente e quelli dei nuovo aequirente, eseguendosi nel loro reciproco rapporto le regole stabilite per Fordine dei creditori quando hanno diversi debitori. Beninteso, che nel rispetto degli assegnatari fra loro Ia preferenza è esercitata, è detto, secondo che fu stabilito nel verbale di liquidazione. come SI 12. Chiudiamo questa ingi’ata discussione con una osservazione. II Códice italiano, seguendo per i compratori alFasta gU stessi principi stabiliti per i compratori volontari, ha determinato, che con 1’aggiudicazione si trasferisse la proprietà dellMmmobile subastato al compratore rispetto al debitore ed ai creditori uditi a se e iiel rispetto dei terzi dal di delia trascnzione; hahet fiãem nel compratore pel pagamento dei prezzo sino all’esíto delia graduazione, e presuppone, secondo il di ritto comune, che debba gbinteressi legali sino al pagamento, i ciò nel fine di non far danno agli ultimi creditori, perchè se il passivo si accresce delFammontare degl’interessi convenzionali, si accresca dal pari l’attivo, accrescimento quasi sempre in somma minore degl’interessi dovuti tore. Ma la fede seguenti condizioni: . . dal compranon e cieca. II Códice l’accompagna con le couAhfn ed ai creditori di stabilire nelle ---iente intorno prezzo; B) Esige dagli oblatori il deposito dei d’incanto, che décimo dei prezzo non può essere ritirato da chi è rimasto compratore, se non col consenso di tutti i creditori comparsí nel gmdizio di graduazione, o giustificando di gralmente soddisfatto il vendita; intfi' prezzo 0 adempiuto le condizioni delia avere C) Concede al compratore che voglia liberarsi dal naga' mento degl interessi sul prezzo senza attendere l’esito'de? ÍJW' dizio dl graduazione, di domandare all’autorità giuteiaria-
20 21 Delia surroga legale, secondo il Códice cÍTÍle italiano 18. Esposizione delia surroga dei n. 3 dell'art. 1253, e sua dillerenza dalle due surrogha dei numeri preeedenti. 19. 6li obbligati solo ipotecariamenle sono compres! in questo numero. ^0. II fideiussore che ha pagalo subentra nelle ragioni dei credilore soddisfalto. -1. II fideiussore è preferito al lerzo possessore. 22. II fideiussore subentra nei dirilti dei creditore soddisfatlo per rammonlare delia indennilà a lui dovuta, non ecccdente però (juella dei creditore. 23. I debitori solidali o di un debito indivisibile hanno dirilto di subiiigresso non per Tinlero, ma per la parle di ciascuno degli oiibligati. ' o- ®^*2sso è a dirsi dei coeredi coslrelli a pagare Tintero con azione ipotecaria. 1 legatari hanno dirilto di subingresso per il pagamento dei debiti e pesi ipotecati suirimniobilc legato, purchè non vi siano tenuli personalmenle. ● I donalari hanno dei pari il dirilto di subingresso, quando la legge o il patlo cede loro Tazione d’indonnità contro il donante. compralori evitli hanno dirilto di subingresso auche quando abbiano pagalo Qs il prezzo al venditore. ● Hisuliati poco equi derivanii daH’esercizio dei subingresso concesso ai terzi possessori. somme conseguite dal debilore coH’esercizio deiripoleca dei creditore, cui è stalo surrogato, sono egualmenle dislribuite fra i creditori, senza dislinzione se of. ipotecari o chirografari. Commento dei n. 4 delPart. 1253. qo ^onimento delfarl. 1254. ● Dsservazioni su i difetti di compilazlone degli arlicoli in matéria di surroga. DELLA SURROGA LEGALE SECONDO IL CÓDICE CIVILE ITALIANO con27. I 29. Le SOMMARIO 1. ArpomentoJ “"e m cósíã per ne Capo I. rogazione per pagamento nei diritti ãel credilore soãdisfatto. Capo TI. hclla surroga per evizione ncU'ij)oteca dei creditore evincente* 1 Delia siir 3. Commento dei n. I delPart. 1253. 4 Ragione per la quale si concede il diritto a questa surroga 5. Non si può ofTendere il diritto dei credilore. cui si vuol pagare ma ecli non puô nfm arsi a ncevere un pagamento se oíTenda il suo iS ’ ^ rpreSo^h i;-te il credilo. concorrendo con chi ha pagalo, non gU èpreleiilo. la&omma SI dislnbuisce per contributo, ãêl "1 >0™ estcnsione, lali quali 1 ““'■'■OBa: il credilore, cui si paga, non gli deve aussTstese! ™ ° P‘P=‘“i“P d'iadebilo, se il credito non o: PuroSere i^l'; ““rgnÕietsTdeT 10. Dulibi sulla giuslizia ed ulilità di 11. Cüimnenlo dei n. 2 deirart. 1253. " ■ ystrazione, fondamenlo razionale e scopo di questa surroga. 35 dcl principio informante la surroga e sua confuLazione. gg proposizioni, nelle qnali si comprende lulta Ia doltrina delia surroga. 7?\ ^*''®-finienli delia prima proposizione. _ , , /● Continuazione. La surroga ha luogo a favore dei successivi creditori, che per ^precedente surrogazione sieno perdenti. ‘ ^6 il creditore perdente sul prezzo deirimmobile a lui ipotecato abbia dintlo ^d essere surrogato, laddove altro o altri immobiÜ anche a lui ipotecati non 39. ancora escussi. ... ^hiarimenlo delia seconda proposizione: Ia surroga ha luogo anche nei pnviagio dei tribuli direlli ed indirelti. ● Anche nel vincolo proveniente dalla separazione dei patrimoni. ^ ^ surroga dei credilore perdente non si estendo alPipoteca deli evmcenle, iscritta posteriormente airiscrizione dei deito credilore perdente. il creditore perdente abbia il diritto alia surroga nella Ipoteca che abbia ^ evincente sopra i beni di altro suo debilore. Ragioni dei dissídio e método ^®ojne comporlo. Argoinenlo letterale dell’art. 2011, che non può avere gran valore, ^volgimento delia quistione. Non vi è surroga se il debilore non ha subingresso ipoloca dell’evincente contro il condebitore, per aver pagalo un debito 34. esse. 37. 38. creditori e degli acquirenli. 40. questa surroga. 41. 12. Inulihtà delia quistione se racquirenle, essendo credilore ipolecario suo credito col prezzo deiracquislo, abbia diritto a surroga eTenTuâlé o"„™1°j! ‘'.r"" essendo meraraenl» conM„;nr:uTre:irp“o"“fretoSlo“"“ “ revindicaioria ■ ;f ':íi " 17. La surroga dei n. 2 non è contraria ai per pagamento; è giusta ed do 42. e compensan 43. 44. nell , Proprio. i). Si 45. la somma che il concede la surroga al credilore perdente per riciiper.are aebitore ha pagato per un terzo, nelRpoleca deirevmceule, sopra i bem di questo lerzo. Autori principii giuridici informanti le surrogh® equa ed agevola le contratlazioni. 46, iilà delia giurisprudenza.
23 sccondo il Códice civile ilaliano 22 Delia surroga legale 47. N). La surroga fra i lerzi possessori è concessa a chi ha Irascrillo prima delVallro, e cosl successivamenle. 4S. O). L’anleriorità delia surroga nel reciproco rapporto dei creditori e dei lerzi possessori è delerminala dairanteriorità delia iscrizione e delia Irascrizione, e, se Irallasi di legalo. dalla morte dei lestalore. 49. Commenlo delfarl. 2087. 50. CoDlinuazione. 51. Diritto di anuotazione concesso ai creditori e terzi possessori. 52. In qual lempo si debba esercitare il diritto alia surrogazione. 53. Se si debba o si possa procedere esecutivamenle. 54. Se gli arlicoli 2011 e 2022 abbiano cfTctto retroallivo. noseendo il sequestro e la vendita di tutto il palrimonio di un debitore decolto, ordinò distintamente e diversamente la esecuzione mobiliare ed immobiliare ed i successivi giudizi di assegnazione e di ordíne. Surse perciò piü grave che mai la controvérsia, in qual modo avesse a provvedersi ai creditori forniti d’ipoteca speciale, perdenti per Tesercizio dell’ipoteca generale o estesa a parecchi immobili da parte di un creditore anteriore, ed ai terzi posses sori evitti da una comune azione ipotecaria, sia nel loro reci proco rapporto, sia in quello di essi con i creditori. Le principali quislioni promosse furono le seguenti; È 0 purno da limitarsi il diritto d’inclivisibilità dei creditore avente ipoteca generale, o estesa a parecchi immobili, o almeno il suo diritto di scclta di vendere quello o quei fondi ipotecati che gli talentasse, quando ne soffrissero daniio i creditori posteriori aventi ipoteca piü ristretta? Il prezzo attribuito a 1. Offre non lieve difficoltà, nel concorso dMpoteche estese sopra parecchi immobili con ipoteche meno estese, d determinare quale sia la norma regolatrice delia distribuzione dei prezzo ai creditori ipotecari ed ai possessori evitti, sia un solo il giudizio d’ordine, siano piü. Col jus offerendi, col beneficio delia cessione delle ragioni e delia esciissione, si ovviava in parte al danno che il creditore avente 1’ipoteca piü ristretta o il terzo possessore poteva avere dalfestensione delVipoteca dei creditore anteriore. E ciò tanto piü che, nella decozione dei debitore, ammeltevasi il sequestro generale dei palrimonio e la sua liqüi' dazione nelfinleresse di lutti i creditori. II danno cessò dei tutto, allorchè invalse la consuetudine, nello stipulare una ipoteca speciale, di aggiungere r ohUigo dei heni presenti ^ futnri{\) e le clausole ceterate {^), con le quali ogni ipoteca diveniva generale. II Códice Napoleone rese piü perfetto Pistituto delia surroga convenzionale e legale per pagamento fatto da un terzo; coU' servò il beneficio delia escussioue a vantaggio dei terzo posseS' sore di un immobile che non fosse specialmente ipotecato; proil^* IMpoteca generale per convenzione; Pammise nelle giudiziali e legali, ed esentò queste dalla iscrizione; e da ultimo, non ricO' questo creditore, fornito di piü estesa Ipoteca, sarà ripartito proporzionatamente al prezzo di tutli gli immobili ipotecati, affinchè il danno cada su tuHi i creditori nventi una ristretta ipoteca, proporzionatamente, senza distinzione di grado; o pure, movendosi dal principio delia piioiità ^1^1 grado, si debba far cadere il danno sugli ultimi creditori iscritti? E Puno e Paltro principio è di possibile applicazinno. secondo 1« stato attuale dclla legislazione, quando non^ i giudizi d’ordine sul prezzo dei heni ipotecati? ^ ^ Quando piü terzi possessori possono essere o sono evitti da ^üPidentica azione ipotecaria contemporaneamente o successiva- ^^ente, il danno sarà ripartito propoi-zionatamente ai valore dei fondi rispcttivi, o cadrà sulPuUimo acquirente? L’incertezza delia scuola e delia giurisprudcnza sul modo di »’isolvere queste controversie, facendo avvertire una Jacuua nella legge, suscitò un vivo desiderio di riforma che non tardo 0 diffonrtersi dalla scuola alia magistratura. Onde, nel progetto riforma ipotecaria presentato alP Assemblea le^slativa Hepubblica dei 184-8. si scrisse il seguente articolo Il creditore ipotecario. al quale sara prefeiilo un cre i ore ipoteca su piü iminobili, sarà di pieuo dintto surrogato uno ma piu sono (1) In ciò consisleva k coslituzione di un’ipoleca generale (2) L’uso delle clansole nei giudizi. nei decreli, nelle seníenze e sneclalmente n®’ contrai 1, fu frequentíssimo; erano ampliative, limitatiTe, dichiarative e di cautei»! ed 1 notai, temendo d. obharne alcuna. e per risparmiare falica a numerarle soleva-" krle seguire dalle parole et caeteya, ripelendole, per dare maggior forza pW Onde queste clausole si dissero ceterate. Nel convenirsi Í’ipoteca?pecÍale si’aggi«nS® , la clausola: sema ãerogarsi álYipoieca generale, la quale vi si m-esumeva ^accomP® gnandola con la clausola ceterata (Sabbatini, Sist. ip. tose., voL iii, pag lls?).
www.aasp.org.brRkJQdWJsaXNoZXIy MTk2NTU1OA==