Del danno della ragion civile al risarcimento dei criterii e

i t A# MTTORE VITALI ;OFESSORE Dl DIRITTO CIVILE l k1 DAMO j^AGION CIVILE AL ^ISAR^CIMENTO DEI CrITERTI E MoDI per LA LIQ.UIDAZIONE 2,“ Edízione Riveduta e notevolmente ampliata PIACENZA 1893 TIPOGRAFIA EDITRICE GIACOMO FAVARI.

Perchè Ia Seconda Edizione. Esauritasi la prima fnrono dappoi sl insistenti le richiesU, che pngammo V tgugio Autore di permetterci la ristampa; al che accondiscese, pur arrecando notevoli modificagioni al vecchio testo, ora aggiungendovi numeri e capi, ora dando pià accurato ordjne alia matéria, ovunque arricchendo le note delia pin recente bibliografia e giurispruden:(a; talché ü presente lavoro, pur serbando V economia dei precedente, offre nn pià completo conceito delV drgomento. Con qnesio abbiamo credtiio di far pago iin comtine desiderio. V Editore. I i í

At>h)2?eviaz5Íorti pi\i lisate Senevolo -.ETTOI^E Al. = Alinea. Lib. = Libro. An. = Anno. ' Loc. o laog. cit = Luogo citalo. Anal. = Analisi od Analyse. Mon. o Monog. = Monografla. Aimot = Annotazioni. ' Mut, = Mutua, Mutuis. Appr. = Appresso. , N. = Numero (anche progressivo). Art = Arlicolo. NN. = Numeri. d (piccolo) = Códice; cc. = Cod. Civile. Not. = Nota. C. ^ande) o Cod. = Códice o Códice ' Obs. Observ.o Observai = Observatio, Giustiniano. Osservazioni. Gap. = Capo. Op. od Oper. zz Opera. Capo. =: Capoverso. , P. (piccolo) = Pagina. Cii = Citato. ' P. (grande) o Part. = Parte. Col. zz Colonna. : Pet. zz Petitio, Petitioni o PetitioniCom. 0 Comm. = Omunc. bus. Contin. o Ckjntinuaz. = Conlinuazionc. Prat =z Pratica. Conf. 0 Crf. zz Conforme. ; Prec. o Preced. = Precedente. Conferm. = (kjnfermativo. ; Prel. o PreÜm. zz Preliminare. Cons. 0 Consult. zz Consulto. Prev. o Príev. = Prevenzione o PrreD. 0 Dig. = Digcslo. ventione. Dec. = Decisionc. Q. Qu. Quest. = Questione. DeOn. 0 Definiz. zz Definizione. R. Rep. o'Repert. zz Repertório. Dirii = Diritto. Rer. o reb. zz Rerum o rebus. Disc. 0 Discus. = Discassionc. : Rif. o rifer. = Riferila. Disp. 0 disposii o disposiz. zz Dispo* Seg. = Seguenti. sizionc. Sen. Senai zz Senato o Senatus. Ed. 0 Ediz. zz Edizione. i Sent. zz Sentenza. Eod. loc. zz stesso luogo. [ Sez. o Bezion. zz Sezionc. Esemp. zz Esempio. ' Sop. o Siip. zz Sopra o iSupra. 'Pt: o Framm. zz Frammento. Succ. =: Successo o Successione. GIos. zz Glossa. TesL = Testimonio. Infcr. zz Inferiore. Ütr. zz utrmqtie Infra = successivamente. V. (piccolo) zz Vocabolo o volume In fin. = In fine. V. (grande) = õ." o Vedi. In pr. 0 in princip. zz In principio. Ved. zz Vedi. I. Inst. o Inslii = Instituzioni. Verb. = Verbum. Inter. o Inter. = Internazionale. Vers. Ivi = Ncllo slcsso libro o luogo citato. Voc. zz Voce o Vocabolo. Judie. = Judicatus, o Judicatorum. I Vol. zz Volume. L. 0 Leg. zz Legge. g. zz Paragrafo. LL. = Leggi. IT. zz Pandette. Let. 0 lett. zz Lettera. II tema, clic nelía })rescnte monografia ho tratiato, avrebbc richiesto due volumi in-foglio, oppure un trattato filosoifco sui ãanni e siãJe ingiurie, come sapeva scriverlo il mio concittaãino fílosofo-economista, ü Gioja. Ma io non mi sono proposto s\ ampU confini, ma solo una breve monografia in cui sono formulati i imncipii, h ieoriche aãombrate, h questioni poste e concisamente risolute, le fonii aãditate in nota. 11 mio scopo fu piu di somniinistrare elementi per farsi un conceito generale delVargomento, anziche di fornire una completa trattazione. (*) So hene che colla parola « monografia » si designa pur questo, ma, perdonando a siffatta improprietà di linguaggio ho trovato piü 0])portuno di condurre questo lavoro secondo il consueto significato di quel vocabolo. E spero che Tu, benevolo Lettore, cui forse la scarsezza ãel tempo non ti permeite di squadernare T in-foglio, farai cortese accoglimento a quesfa nosfra tenuc fatica. Versetto o verso. L’ Aütoke. (*) Sono Heto di accennare che .dopo la comparsa di questa nostra breve ^ monografia nn civiiist^ il prof. Cliironi, ha donato alia scienza il suo ' magistrale Javoro « La colpa Co)\tratiuale nel Dirifla Civile Odierno » che \ venne aceolfo con generale plauso.

DEL DANNO DELLA JlAGION CIVILE AL RISARCIMENTO PRITERU E yVtODI PER LA SUA EiqUIDAZIONE DEI Per agevolare lo svolgimento dei nostro tema crediamo pregio di partirlo nei tre seguenti Titoli: I. — Del ãanno e ãdla ragion civile al risarcimcnto; II. — Del atolo ãa cui procede il risarcimcnto ãel danno e dei criteri per liguidarlo; III. — Del procedimento a ienersi per liguidarlo. TITOLO I. Del danno e delia ragion civile al risarcimento. Questo Titolo divideremo in tre Capi, e cosi diremo: I- — Del ãanno in generale; II. — Bd danno eonsiãerato nella sua catisa; ncl momento ãi sua esistenza. III. — Del danno eonsiãerato ê

— 11 — 0 privazioDG ne fa provare dispiacere o dolore, piü o areno intenso, secoudo la estensioue ed intensione delia perdita cbe abbiamo fatto. — 10 — oa:po I. Del danno in geuerale. 2. Como quindi definire il danno? Se esaminiamo le definizioni, che vennero date dagli interpreti, troveremo, che tiitte, tanto quanto, noa rendono cbe un parziale concetto; ma perchè il volerle tutte esaminare ci dilnngberebbe dal nostro scopo, ci liraiteremo ad alcune dei piíi recenti interpreti, contenti di accennare in nota pareccbie di quelle degli antichi giuristi. L’Azuni cbiama danno: Ia privazione dei lucro cbe doveva farsi o la perdita da taluno sofferto per Taltrui fatto o colpa » (1). A noi sembra, che tale definizione sia troppo irstretta, perchè comprenderebbe soltauto una specie di danno, quello cbe procede dal fatto doloso o colposo deiruomo, e d’altra parte un lucro trascurato od altra perdita sofiferta non può sempre stimarsi un danno. Cosi, se la perdita di una lettera di un amico può recarci dispiacere, non fa piíi dete riore la üostra condizione personale o patrimoniale (2). Sotto di un tale rispetto neppure parci accettabile la definizioue dei Códice Austríaco, che al §. 1293 cbiama danno < qualunque svantaggio arrecato alle sostauze, ai diritti e alie persoue di alcuno »; nè 1’altra dei Benevolo « di deterioramento, Questo Capo divideremo in tre Sezioni, — 7)el conceUo generico cM ãanno; II. — Del ãanno consiãerato nelU m. — Delle varie categorie di ãanno. e cosi tratterremo: I. sue aitinenze; SEZIONE I. liel concetto I generico dei Danno. SOMMARIO. 1. n concGtfo dei danno è in relazione con quello dei bcne <2. Opmiom dl alcuni interpreti intorno 3. Qualo è il concetto chc si propone. al concetto dcl danno. 3- In tanto le «A.. 1 Pregiate dali’i,orno, in quanto sono produttive di utUita, la ’ dicesi bene. È cui somma costituisce ciò che quando dicp il Romano Giureconsulto, quando dice, che secondo la natnr^i i , . míiTío Kpni ít, i ragione le cose si chiamano bem m quanto possono soddisfarci nostri bisogni ('). Ora, come il (1) Dizionarlo MercanfUe, 1834, voc. Danno, §. 1. (2) In questo senso ristrclto, nol ír. 3, ff. De damno infecto, Paolo no dà r etimologia: « Damnum a demendo, sive ah ademptione dicfum >. ● Ancho Varronc: « Damnnm, ademptione, cuvi minue re fadam ejuam quanii eonatat » Lib. IV, De legib. ■ II Pacloni: « Diminuiío proprii patrimonii », De Locationib. ediz. Romao, 1637, cap. 47, n. 7, pag. 472. - Grozio parafrasa la definizione di Paolo 0 di Varrono, o dice: « Damnum. forte a demendo dxctitm est, cum qui* miuiis hahet suo, sive aceedente fado humano, puta domínio, atU pado, sive ex lege », De jure Belli et Dacis, Lib. II, oap. XVIII, §. 2, ediz. <l'Amsterdam, 1704. In tntfo cotali ilofinizioni domina il conceUo dcUa diminuzione di pa trimônio. O cioè giovare pei che ne p-.rano” i (*) « }^aturaliter bona henre eet prodesse ». (Fr. Z 7 l eM bcaCoii faciunt: I I

I — 13 — aveudo Irovato iu sua camera il ladro, cbe già ha ghermito Toggetto dei furto, giunse a uoii che la presenza dei ladro nelia camera altrui può essere stata cagioue di danui, vuoi per lo spavento, che il medesimo può aver prodotto al derubato, vuoi pei deteriorameuti cagiouati ai mobili sconficcati, ecc. Gli notavauo che il dauno diíferisce dal furto, per ciò che il furto si compie coll’ esportazione delia cosa derubata con animo di cavarne profitto, oientre il danno si perpetra mediante deterioramento, lesioni, guasti, ecc. recati alfaltrui persona 0 cosa (2). — 12 — che taluno soffra nelia sua persona e nel suo patrírnonio » (1); perchè le voei svantaggio, deterioramento^ si riferiscono al danno parziale aiTecato alie persone, alie cose ed ai diritti, comprendendosi cosi soltanto i dauni emergenti e non i lucri cessanti. Nè importa che il Benevolo soggiunga, servendosi delle parole dei Gioja (2), « che il danno totale è un deterioramento spinto airestremo » (3), perocchè ciò non vale ad emendare il significato limitato delia voce da lui adoperata: avvegnachè, un deterioramento spinto airestremo si riferisce ancora al danno patriraoniale, e d’altronde hon è sempre totale, comprendente . la distruzione delia cosa, quando è solo spinto alfestremo. E di vero, ben può immaginarsi che una cosa piü non renda utilitíl alcuna e nondimeno sussista ancora, come 1’usufruttuario può avere esaurita la produttibilità delia cosa goduta, sebbene non Tabbia distrutta. Altri ha ancora definito il danno, oltrechè dagli effetti estrinseci, dall’effetto subbiettivo prodotto nel danneggiato, dicendolo: « qualche cosa che si soífre e non si dovrebbe soffrire nel patrimônio, nelia salute e nell’ onore » (4): come, se la perdita o la violazione dei proprio diritto non cagionasse dolore al danneggiato, si dovrebbe dire che egli non patirebbe dauno, il che manifestamente contrasta col suo concetto obbiettivo. iinpedirgli 1’esportazione (1). Se è perciò, che i pratici 3. II difetto di tutte queste od altre congeneri definizioni consiste o neirassumer troppe o poche nozioui, ovvero nel fermarsi ad alcune, che sono pel danno meramente accideutali. II Gioja, che fu primo a trattare filosoficamente questa matéria, spiega la voce « dauno » cosi: « Ogni diminuzioue cagionata od aumento impedito al nostro benessere, di cui l’uno, secoüdo Tordinario delle cose, sarebbe successo e Taltro no » ed aggiuüge a complemento dei proprio concetto, che è ancora dauno il distruggerla, cioè: « il privaria di tutte le l)roprietà iii forza delle quali può esser utile airuomo ». La distruzione e il danno non differiscono, che nelia quantità dei valore annientato; il danno è una distruzione parziale » (3). Non é dunque a confondersi il danno colla privazione, cbe indica il difetto totale o parziale di una cosa utile o necesil concetto dei danno procede dali’impossibilità in cui si è di ripararlo, perchè iu tal caso non soffrirebbe dauno chi (1) Cosi il Wolfio dcfinisco il danno: « Jactaram vero aui facere dicendus e»l in cujua puieatatí ret qnaedam corporalia, vel incorporalia üa subducUur, uí eam numqiiam rccupcrare poaait abaque voluntaie aaa . -■ Ved. Benovolo, La Parte Civite, Torino, 1883, 2' edi2., n. 199, pag. 323. (2) « JJiffert a furto, nam furtam jU per aaportatioiiem rei furtiva eanimo lucri fackndi, damnum vero per corruptionem, devaaíaíwnem, vel inciaione », Peregrino, dociaione 133, n, 4. (3) Led’ Jnpiuria, dei danni e dei riaarcimento, ediz. di MiJano, 1821, vol. I, part. I, sez. I, cnp. !,§.!. (1) La Parte CivUe , cap. VII, sez. I, n. 200. Ved. anche Chironi: La Golpa contrattuale, n. IBO, odiz. Bocea, Torino, 188Í. - Ancho U Puffondoríl ripetc che è danno: < omnem laesionem, corruptionem, ãiminutionem. (2) Vedi tali parole appreaao, n. 3. (.3) Op. e loc. citato. (4) Borsaii, Comment. al Cod. dvile. Libro III, p. 336. Per contro i giurlsti romani spingevano la cosa fino al segno, cho nel concetto dcl danno risareimenlo non facevano entrare la stima d’alTezinno. Voluptalk, vcl nffectionia aeatimaíio non habehitur c suo » (l'r. 6, §. 2 ff., Vllf, 8). In altro luogn: < Aou afccthnea (valimandw caae puto, aed quanll omnibua vrUcret ● (Fr. 33. Ad. leijcm, Áquil. IX. 2L

1 — 15 — e di amicizia, ba im valore raorale od ecouomico, cbo può iuteressare, nou cbe la própria famiglia e le persone che ue faDDO parte, la stessa umaua couvívenza, sícchè la sua scomparsa può essere moralmeute ed ecouomicameute uua veiu jattura. Sotto però dei varii aspotti, secondo cui abbiamo cousiderato il dauuo, ricero varie deuomiuazioui; ecosi le perdite sofferte, le privazioni incoutrate, V offesa fatta, secondo che iu esse outra 0 nou Teleniento giuridico, è detrimento, jattura, lesione, l)regiudizio, svautaggio, corruzione, estenuamento, devastazione, distruzioue, sacrifizio, giusta aucba la sua esteusione, inteusione e grado di sviluppo; e come gli uomíni stimano per lo piü la vita il massimo de’ beui, cosi la morte, cbe delia vita li priva, reputauo massima jattui'a, il massimo de’ sacrifizii, sebbene por tanta parte degli uomini Ia perdita totale o parziale degli averi stimau piü acerba cbe la perdita delia vita istessa, siccbè uou è rado cbe questa sia consugueoza di quella. II solo filosofo può dal lido coutemplare impassibile il naufragio delle proprie sostauze, ed esolamare, « Omnia bona mea niccum porto ». Promesso questo geuerale concetto dei danno, è pregio deirargomeuto il divisarlo uolle sue attinonze con alcuni istituti giuridici. — U — saria al soddisfacimento di un bisoguo, potondo questa avorsi senza di quello, come nel difetto di acqua per chi ba sete, peroccbè Tacqua appartiene alie cose comuni,e niuno può acquistarne il dominio. Non è neppure jattura, cbe indica una piü 0 mono sensibile dimiuuzione di patrimônio (1); non è nemmanco il dolore, cbe può essere conseguenza deiriugiuria e deir offesa, ed ancbe avere per causa 1’ umaua uatura, cbe reca in retaggio inseparabile il dolore (2). A iioi pare cbe il concetto sintético dei dauno vuolsi desumere dalla suità e personalità giuridica in qualuuque modo offesa 0 violata, e dire dunuo la sottraziouo totale o parziale di ciò che costituisce la somma dei beui personali e reali deiruomo, o qualuuque limitazioue dei suo godimeuto e protitto, vuoi cbe talo sottrazioue o limitazioue sia opera di uua causa accidentale o fortuita, vuoi di una causa intelligente e libera considerata nella sua aziüue od inazioue (3). Iu questo senso amplíssimo è danno lo stesso atteuuamento dellü forze spirituali e üsicbe, cbe il tempo e 1’uso delia vita ne arreca; e iu certi casi beu può qualificarsi estremo danno la morte, cbe colla vita auuienta Ia uostra persona ed il totale uso delle nostre forze spirituali e fisicbe: imperoccbè, 1’uomo, nou esseudo solitário sulla terra, ma formando parte di una famiglia e di una societü, .ed aveudo viucoli di sangue (1) Tanto lia voUito acccnnarc il noto fram. 2ÜU, ff, dc rfj. jur: « Achju hcupletior Jieri potesl cum aliena jactura » (L. 17). (2) A ciò acccnuavaiio i Romani col mollo; « jlut pali, aut viori ». (3) II Mucllcn, cho cbiosa la dcQiüziono di Grozio, osscrva chc « Damni nomine venit omnis lacsio, qua inique adimüur atque dimitiuUtir ijuod cat jure perfeclo, sive quod jmsedet jure expletorio >. E spiega ciò cho inten do por mimw kabei auo, ossorvando cho « suum eaae dicilur, quod ipai (ellamaij mera naiura largita eal, nullo Jacto humano interveniente, cujua generia, wiíí* corpua, memhra, fama, honor, actlonca propriae ». Ved. Annolata, loc. cit. p. 28. Ancho il Renazzi, dopo aver riforito Io definizioni di Varrone, di Paolo 0 di Grozio, ed osscrvato che esso si riferiscono piuttoslo al danno palrimoniale, concludo; ● Sed »oa in am2diaaimam aignificuíiotum accepinua damnum, ut üinnem laoaionem eo complclatnur, non aoíuvi rcbua, aed elunn coipori, famae, pudkitUte hombmin Ulala Elemenlajur Crim., Venezta, 177tí, p. 80. SEZIONE 11. Del Danno considerato nelle sue attinenze. aitum íiOMUAKIO. i. II ilaniio può piitrar comc elemento cssenzinlo in alcuno figure giuridicho. ò. Del danno quole elemento ncU’aziono pauliana. ü. Non vuolsi scambiaro il danno col pagamento o con una surrogaziono di benl 7. Xò confondorc il danno coIl'inÍGresso.

1 — 17 - ü. 11 (lanno dou vuolsi couíbndcre col pagamento di uu creditore per una causa legittima, nè Talienazione per un cougruo corrispettivo. « Se io vendo (dice giustamente il Pacifici Mazzoni) un mio fondo, prefereudo a questa proprietà stabile la reudita consolidata, nel mio patrimônio sarà avvenuta una mutazione di qualità di un bene, ma non diminuzioue di quantità. Del pari, se lo avessi venduto per dimettere i debiti, il mio patrimônio non avrá súbito diminuzione di quantità, perchè i debiti già lo diminuivano, gid gli avevano fatto subire una perdita » (1). In quest’ultimo caso i creditori dimessi possono dire d’essere stati piü diligenti neirotteuere soddisfazione a preferenza di altri, secoudo cbe è insegnato dal notis* simo « Vigilantihus, non dormientibus jura subvcniunt ». — 16 — 8. So il daiuio si ricliicgga neircsercizio dciriizione di inaiuilenzione. 9. Non vuolsi confondcre 1’azionc Icndcnlc ad otiencro una diminuzione di prezzo (actio quanti minoris) coH'azionc in risarcimento do’ danni. 10. Nenuneno vuobi confondcre, per ciò clie reseteizio àoU’aziono anzlcitata abbia ancho per efTcUo il risarcimento di danni. II. Ncppurc, se tende ad ottencre la diminuzione di un cânone locatizio. 12. Non deve scambiarsi Tindennità e 1’azionc di risarcimento col valoro delia 13.. Infinc, il danno può entrare como elemento polilico dei reato. il I; cosa. í! 4. II danno, come può essere da solo titolo ad un’azione giuridica (ed è sotto uu tale rispetto, clie uoi verremo a considerarlo), cosi in alcuni casi uol può, di altri elementi. In simil caso il danno è estremo, e condizione se non m concorso a dar vita a quella particolare figura giuridica dal legislatore contemplata, e in che ò inerente. 7. In altro caso, sebbene il danno sembra a primo aspetto dover concorrere per cosíituire il titolo ad agire, tuttavia, meglio considerando, può anche esservi iudifferente. Sotto tale rispetto giova il non coufoudere i coucetti, che si associano alie parole interesse e danno. Interesse è parola generica, che vuol dire tutto ciò, che reca o si pensa che possa arrecare utiliüX e vantaggio: inte resse è la couservazioue di un diritto, che si è aequistato; interesse è evitare delle obbligazioni e delle molestie; interesse è conservare quanto può guareutire i nostri diritti: infine, è dessa una parola generica, che comprende sotto di sè tanto i diritti aeguisitif quanto in spe, tanto i presenti, quanto gli eventuali (2). L interesse è sempre richiesto per i’esercizio di uu’azione (3), it 5. Cosi 1 articolo 1235 dei Códice dispone possono impugnare gli atti, che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. In questa disposizione manifestamente si contempla Tantica azione pauliana dei Diritto Romano, il cui esercizio suppoue uno o piü atti pienamente validi, di cui la legge ammette la revoca, quando vi sia, oltre la frode dei debi tore, che h ha postiin essere, (consiliim fraudis) (1) e la partecipazione alia frode dei terzo (2), altresi Veventus ãamni (3), che appunto sta nella dimiauzione dei patrimônio dei dibitore (imirimonium imminutum) coirintendimento di nuocere agli altri creditori a profitto dei creditore fraudoleuto. 11 danno in questo caso consiste in una dissipazione delle cose, che sono il comune de’ creditori (4). ’■ xui, 8. (3) Ijeg. 10, %. 1, 16. 16, loc. cit. CorL Legije, XIII, p. 173. (4) 1948-1949 Cod. Civ. che i creditori una vera perdita, in pegno e la garanzia (1) Può ancho avveniro iiello univtrshat jurU, come ncIIa petilio hesreditatu, nel pecidium, nelia dot, in appiicrtzionc delia rcgola = Pretium tuceedit loco rei ~ Ved. lo studio di Toronzio Paolucei nella Ltqgç, XIV, III, p. 601. (2) Avv. Ricci, « Htwlio inlonio alio iiücroento in causa ». Legge, XII, III, p. iUl, g. 3, in principio. (3) Art- 36 dei Cod. Proc. Civ. ' <li Torino, 23 gennaio 1873 ●

1 — 19 — mente, è chiaro, clie si potrà avere una moléstia, sebbene il detrimento possa mancare (1). Perciò la Corte di Cassazione di Toriuo con sua sentenza 7 Aprile 1866 — ritenendo che « non era lecito rifiutare o differire il giudicio contro confessate novità, pel motivo che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto, che non bastasse per la turbativa 1’ esistenza di uu’ opera che occorresse indagare, se realmente riuscisse di pregiudízio, e, verificatone il danno, se era possibile il farlo scomparire »; locchò uon era richiesto per Tazione di manutenzione — cassava, quindi, la sentenza dei primo giudice (2). — 18 — ma non il dauuo, il quale, se può essere ed è spesso causa ad agire, può anche mancare, come quando si vuole otteuere il ricoQOScimento di un diritto onorifico, la perdita dei quale, se può produrre dispiacere, noa ci può far subire diminuzioue alcuna di patrimônio. Si avverta tuttavia, che i Komani, colla parola iiitcTessc in genere {iã, çniod interest) si riferivano tanto al danno, quanto allutile, si al guadaguo che alia perdita, come alia prestazioiie certa dovuta per inadempimento di un qualche patto, dtítta jíoena, od a ciò che era dovuto a titolo d’iudeünità da chi aveva occasionato un danno reale fatto colposo 0 delittuoso, od anche ai frutti, che si conveiiipei crediti di quantità o pecuniarii, detti usurae, si dirà appresso (1). nuova, ma per qualsivoglia 9. È d’uopo ancora il non coufondere Tazione tendente ad ottenere una diminuzione di prezzo per qualche vizio occulto delia cosa venduta, che i romani chiamavano guanti ‘ininoTÍs., con quella per risarcimento di danui dipendente dali art. 1151 vano come 8. Vi fu chi credette, che condizione airesercizio deU’azioue di manutenzione fosse il danno: perchè, può immagiuare una novazione, senza la presenza dei danno (2). Certo la turbativa non nasce, se non colla moléstia, dei Códice Civile. Sebbene V azione guanti minoris abbia per ultimo fine ’ adeguata indennita, corrispondente alfentità dei vizio occulto, 'indennità che può essere compensata su parte dei prezzo, se ancora non sia stato pagato, ovvero rappresentata da parte delia restituzione dei prezzo, se giá pagato: tuttavia si diíferenzia sia pel titolo da cui nasce, sia per la durata delia stessa azione, che per la ragione avveguachè, 1’ azione, che ha per oggetto una dimmuzione dal contratto di vendita: meutre anche da un , a suo dire, non si turbativa qualunque, una un , ma per 1 esistenza di questa non si richiede il concorso dei danno; poichè è moléstia ogni atlo, che manifesta, da parte di chi lo commette, la negazione assoluta o parziale dei possesso e dei diritto a possedere uel molestato. d’ essere di ciascuna. Sempre che con detti e fatti si disconosca quel possesso, si iunovi nello stato delia cosa posseduta, si serbi nel giudizio un contegüo coutenzioso, e con detti ed impugnative si avauziuo pretese contro laltrui dominio o si turbi alcuno civildi prezzo, deriva sempre quella per risarcimento di danui può nascere quasi contratto, da un delitto e da un quasi delitto. Percio, mentre di quella si parla uel titolo e capo delia vendita; i tien pai‘ola nella seziono dei quasi r adi questa, invece, contratti, si dei delitti e quasi delitti. La durata per 7 7^^^- r** aicíí lucrari potui . (Fr. 13, ff, liem ralam haben, XLIV, 8) e L. umca Cod. < De senlenüU, proferuntur. (2) Cosí si ossorra ocl al Cod. Sardo, Pisanom.Maodm-Scialoja, tom. l, §. oo7. * <JU(V pro CO, quod inierest, 1112. (1) CG. fr. 6 aprile I8B9, Juurn. Polais, 1859, p. {21 Lepíie, 1886. 1, p- 582.

i — 21 — 11. Ancora Tazione dei conduttore verso dei locatore per risarcimento di daoni differisce essenzialmente da quella per ottenerne la diminuzione dei fitto o delia pigione, sebbene il fatto, da cui Tuna e 1’altra potrebbero procedere, potesse aucbe essere lo stesso. — 20 — zione di risarcimento ò 1’ ordiuaria; i lesercizio dell’azione quaníi minons, che è redibitoria, di luvece quella por e una vera azioue . ® i^eirart. 1505 Códice Civile, e dl soh quaranta giorui o di tratta di niobili un anno, secondo che si odiimmobili (1). L-obbligo di rmrcire il sopra un principio di naturale giustizia, sontito umvorsalraeute da qualunque uomo ragionevolo; mentre 1’ zioue redibitona è consegnenza di una stipulazione pnno,p,o, cho . contratti si ritengono co.nmutativi. li .notivo delia bievissima prescrizioae deriva dalle saziom _ Gommerciali, le quali contratti dovessero rimauere in tivo piü nou si verifica pel ci L’una di quelle azioni è dalFaltra indipeudente, e come può proporsi Tazione per indennitil, senza che per ciò abbia una diniiuuzione di fitto, cosi danno si fonda a- a ritenersi proposta quella per si può chiedere una diminuzione di fitto, senza cho per ciò si possa dire essere stata proposta azione di risarcimento. E di fatto, 1’azione per una diminuzione di fitto suppone il coutratto di affitto, ed ha luogo soltanto e dei urgenze delle trauresterebbero paralizzate, se 1 ancora m corso pel minore godimento, che si ottieue dalla cosa locata. Ij’azioue ia risarcimento di danni, per coutro, può proporsi sospeso a lungo; il qual aso dl risarcimento di danno (2). mo10. L’ indennita potrebbe anche compenso pei clauni, anche prezzo, ma non anche dopo terminato ratíitto per ottenere nparazioue por ravuto minore godimento delia cosa. luoltre, le due azioni possono essere simultanee; e, ambo puouno sorgere nello stesso giudizio; e aiizi può tale risultato, che la somma a soddisfarsi per superiore al fitto dovuto dal conduttore: per cui si faccia luogo, fino a concorreuza, al compenso di quella con questo, ed inoltre alia condaima per Teccedenza. Se le due azioni sono distinte, ne seguita che proposta Tuna non s intende instituita auche 1’ altra, e vi sarebbe ultra-petizione, se altriavere per risultato, oltre il P^POizioaata diminuzione dei perciü dovrebbe confondersi Cosi, se il vonditore . fetto di servitü cioè, aversi iüdenuità sia SI colPazione quanti uuo stabile af- avesse alieuato HOü apparenti senza che ne avesse fatta la oompcatore, sarebbe tenuto a garanzia secondo la uatura delia servitir; e uel caso proporzionata diminuzione ■ Pei- effetto deiraziouo redibitoria C „ .1 Rarauzia per detta a questa dcrà applioarsi. uou Ia prescri: ou. ueirart. 1505 auzi aeceunato. rí,a rordebita dicliiarazioiie al totule 0 parziale, ; di evizione parziale ad tuzione di uua 0 restiprezzo; ciò uon quanti minoris, ma di vera menti veuisse deciso (1). evizioue (3). Però ; zione brevissima di diuariu di treut’auui. 12. Deve avvertirsi, che nou ò ueanche a confondersi il va lore iutriuseco o stima delia cosa principale dedotta in cou tratto coir azione in risarcimento e la relativa indennità (2): m Fr. 26 0 Í8. §. 1, D., I)e edil (3) Art. ' 1879, 1. p. t70. ● Trait. th la Vmíe . g. 381 - Lauíonl^ ° ' Diivorgicr, tom. 2Í, n. 265. Parigi, I7 pratUe, an. Xil VendUa, p. 254. Ricci, , Cm-so 7'corico Pr.r ^ «az^oa,. . TratUtto delia 16 novembre 1882, Utjtje, vo], 1, 1883 p 10^ U GC. Roma, Aeíítm XXIX, 2, 287. ® ^^ascia, 10 lugüo 1877, Itacc. edicto. (n Art 1577 1580, 1581 0 1682 Cod. Civ. cCC. Torino, 23inoirgio 1868-Cianni c.-> Congregaziono di Carità, Rol. Valperga, l^:/!je, XVIII, 1, p. ^>3 0 19 marzo 1874 ivi XIV, 1. 67B e 5 marzo 1885, ivi, XV, 1, 570 0 lo noto. (2) Per indennitil s’ intendo la somma 0 qnantitil adegiiflta al danno, cho il dannejigiaido devo presluvo 0 vod. relro, n. 7, nofa. ) I

— 23 — porre in evidenza le molteplici attinenze, che il concetto dei danno può avere con altri enti giuridici. — 22 — perocchè Tuno può sussistere iudipendentemente dali’ altra, siccome la domanda principale può trovai-si associata con quella per danni od anche esserne disgiunta, nè la prescrizione di un azione può involvere quella deli’ altra. Tale soluzione quella dei Eomano Diritto, nel quale essendosi proSEZIONE III. era pur ' posta la questione, se coU’azione di restituzioue si dovesse soltanto duplicare il prezzo delia cosa, o rifare il pupillo anche dei danno, il giureconsulto rispose, che opinava che in detta Delle varie categorie di danno. azione coruprendevasi soltanto il valore delia cosa, non giâ il risarcimento dei danno (!)● li. Danno materialc. 16. Danno moralc. 10. Danno emergente. 17. Lucro cessante. 18. Danno presente - Danno futuro. 19. Danno volontario o detcrminalo da forza maggiore. 20. Danno prodotto da «>i falto, owcro da un íjon fatio. 21. Danno dipendente da responsabiliti diretfa o indiretta. 13. Infine, il danno può richiedersi quale elemento essenziale alFesistenza dei reato, anzi formarne la sua reale estrinsecazione: senza di che non si avrebbe che un pensiei’o o proposito criminoso, cioè Telemento soggettivo senza Toggettivo, il quale, quindi, non può soggiacere a penale sanzione. Indi la nota sentenza di Papiniano: « Nono cogitatíonis poena patitur » (2). Non sarebbe altrettanto vera la proposizione inversa, perchè talora, per dar essere a certi reati, hasta il solo elemento estrinseco, il danno, nel qual caso, oltre Tazione penale, nasce 1’azione civile (3). Potremmo, a chiarimento delia nostra tesi, aggiungere altre figure giuridiche; ma riteuiarao, 'che le surriferite bastino 14. II danno, quanto al suo oggetto, si distingue in matcriale e moralc. II danno materiale, quello che i Romani ebiamavano ãammm facium, vel ãatmn, consiste in una diniiuuzione materiale delia cosa da noi posseduta, in una alterazione 0 deprezzamento delle sue parti, ed anche, come si disse, nel1’intera sua distruzlone (1); come quando taluno per dolo, negligenza, imprudenza e leggerezza dsl fuoco alia uostra casa, e, coiriucendio, la distrugge o tutta o parte, o, clovendolo per legge impedire, si rimaue nelTinazione (2). a (I) « Consxderanãum ett in hae actione utrum prctiim rei tanlum duplicetur, an eliam qiiod pupilli inlereitf Et magia esse arbilror in hac acüone, quod interest non venire, sed rei tanlum aestimatione » Fr. 1, §. 10, « De tut. et rat distr. » ■ Mnyns, « Cours da Eroit Eom. .● Scrafini, Pandette, 8, 206, 3* ediz., vol. II, p. 23. est. Pantanetti. Ijtgge, XXVI, II, p. 37. (2) Nota alia sontenza delia Corto di Cassazione di Torino. 6 dicembre Legge, XI,I, 238 e Benévolo, op. cit. p. 326. (3) Arf. I, 3 e 6i5 Cod. Proc. Civ. Vopgasi un osempio nel reato dl pa8C0I0 abusivo e Ia sentenza 16 ottobro 1886 ddla Caas. di Torino rdanneri XI. 11, p. 710. ■' ' 15. E poichè Tuorno non vive di solo pane, ma, animale sopratutto socievole, si compiace e si allieta delia stima 0 delia considerazione dei proprii concittadiui, e considera la » voL 2, §. 175 - Arndts, ● CQ Roma, 1 giugno 1886, (1) Ved. nopra, n. 2, e le noto. (2) « Incfndhm non rí tanlum impulnlur, gni faecm inhdit, «ed et rí yu» prohihrre eum postei, vniniiio iioltiil >. Niceo Coninto, nel lib. I. oap. III. 1870, li í!

— 25 — 18. II danao, quanto alia sua esistenza, si distingue in danno attuale o presente, quello, che già si è avverato, e Taltro, che ancora si teme e che potrebbe anche non verificarsi, che i Romani chiamavano ãamnum infectum, e cioè nonãmn factum (1). _ 24 — buona riputaziou.e come il tesoro piii caro, di cui si trovi al possesso, ad aequistar il quale spesse volte iugegno, volontâ, e fatica di corpo: cosi è che Tingiuria può ferire non solo il possesso materiale delle cose ed il loro godimento, o il cittadino nelle sue membra e nel loro non nsparmia esercizio, ma ■ eziandio può offenderno la reputazione ed il credito, restriugendogli 0 facendogli mancare quella fiducia delia cittadinanza, sulla quale conta per 1’ esercizio delia própria professione, industria e commercio, come su di uno importante e talora unico capitale: quiudi originarsi il danno morale, che ne suoi ultimi effetti può tradursi nel materiale (1). 19. Quanto alia causa si distingue il danno prodotto dal caso fortuito, da necessitâ fisiche, da agenti naturali, da forza maggiore, e quello da uu fatto o da uu non fatto, voluto o non voluto dairuomo, associantesi anche a forze fisiche e naturali: per cui si ha il danno parte necessário, parte volontario, parte cosciente, parte fortuito, originando anche un’altra specie di danno di natura mista, che diremo occasionale (2). 16. II danno, quanto alia perdita, si distingue iu danno emergente, e in lucro cessante. È danno emergente, la perdita effettiva patita 20. Ne’ rispetti poi dei momento statico o dinâmico delFazione si distingue il danno, che si inferisce in commiitenão, e cioè quello che si produce col proprio fatto, e quello che ha luogo in oniittenão, cui vi si da causa rimanendo neirinazione e trascuraudo di porre qucll’ atto o fatto, utilità delia domestica o non nasce nel nostro patnmonio, sia personale, sia reale, consistente in lesioui alia persona od alia cosa che ue appartiene. 17. È lucro cessante l’inazioae obbligata totale o parziale delle forze morali, intellettuali e fisiobe: iuazione il cui effetto è di toglierci parzialmente o totalmente 1’uso abituale di neinndustria, commercio o professione, alia quale siamo cre80IUÜ ed educati. Cosl una ferita a qualche membro dei corpo puo obbligarci al letto ed impedirceue 1’esercizio in qualobe nostra professione o mestiere prolicuo (2). che la legge prescrive a comune política convivenza; senza delia qual preserizione responsabilità pel daujio che era in nostro potere, volendo, di esse impedire (3). 21. lüfine, il danno prodotto può emergere dal nostro fatto con uoi íu o non fatto, come da quello di coloro, che sono attineuze di famigliarità, domesticitâ, od altre consimili relazioui di dipeudeuza. Sotto di tale rispetto il danno si di- (l) Il ê 1330 Cod. Civ. Austr dicB « ori i j. cit, n. ií5l, p. 268. Chironi, opscuno può usputtarsi d.M curso ordinário dcllc cosf. nu-nle deito, pcrchò il lucro ce.ssuntc ^ pure una ! T che im sol gonerc coiremcrucntc. ^ ^ formante un (1) Frani. 3 fí. (XXXIX, 2) c. art. 699 ed appre^so. (2) Ved. ap2)resso, n. 25. (3) CC Torino 2 luglio 1883, Giacomardi-Anselmi, -l«nnA‘, isas, I, p. 448. Parlando delic cause dei danno ü g. 1294 dei cit. Cod. Austr. dice: ● II danno na.sce o da un’ azionc ingiusla, o dali’ ommissioue di qualche atto, o dal caso fortuito » e vcd. reh-o, n. 14. in nota. 3 «

— 27 — questo solo gli è imputabilo e sol di qucsto può essere dal suo similo chiamato a rispoudere; cui, col regolatouso di sua libertü, aveva obbligo di non arrecare. 24. Eispetto quindi alia cagione, che lo produce, deve distinguersi: - 26 — stiogue, come vedremo appresso, in quello che procede da responsabilitil diretta e nell’ altro da responsabilità iudiretta: da responsabilità diretta, se procedo da noi stessi; indiretta, se da altre persone, che sono od agiscono sotto la nostra dipendenza e sorveglianza (’). I. 11 ãanno proãotto ãa forza maggiorc; II. II ãanno ^rodotto ãa faito ãdVuoi}io. O-A^PO H. Del daimo cousidorato iiolla sua causa. SEZIONJE I. Del danno prodotto da forza maggiore. NOSI^IAUIO. 22. Cause di danno. 23. II danno che 6 ohbictlo di azionc giuridica. 24. Partiziono dcl toma. In questa sezione diremo: I. Dei ãanni in generaU proãotti ãa forza maggiore. II. Dei ãanni cagionaU ãa provveãimenti contingibiU ãella Xmhhlica auiorità e ãaUa guerra. 22. Fin qui abbiamo considerato il danno pvescíndendo dalla causa, che lo produce. scisso da questa non può essore argomento di giuridico esame. Lo diveuta allora che si rapporta alia causa da cui procede: perchè solo allora è dato di scuoprire, se il danno sia effetto delle forze brute delia natura, 0 Articolo I. Dei ãanni in generaU proãotti ãa forza maggiore. e cieche ovvero dell’uomo intelligente e libero, che agisca e si muova in una società di itoiuiui intelligeuti e liberi, a lui eguah, e tra i quali è norma la ragione, confine il diritto. {«031 DIÁRIO. 25. Dolln forza mag:gioro c suoi appcllalivi in diritto romano. 26. Rischio, pericolo, sinistro ● Esempio. 27. So non csisto slipiilazioiio in contrario, il caso di forza maggioro è a carico dcl proprietário ● Esempio dei condnitoro. 28. Danno cagionato dal folie o da chi è in preda di morboso furore. 29. Imbizzarrimento di animale. ●30. Danno prodotto per cansa accidentale ● Esempi desunti dall'incêndio - dal carico di im facchino. 23. È solo diquesfultimo danno, che il legislatore si perchè questo solo può attribuirsi al libero SI occupa, agire deli’ uorao, «imballo siceomo cironoa cd inutilo-(op dt hil Italiano, articoU 1228 e 1229 4 n tlft n h ^ Corfíce Ctvile diremo appresso. "● ” ^ distinzionc

— 20 — e üOQ fa luogo al risaroimeuto de’ danui (prcnsiatio ãamni), se pur chi lo soffre uon vi sia tenuto per uua particolare stipulazione, come quel coaduttore, che bacoaveuuta lalocazione a fuoco e fiamma, deve sottostare al rischio delia grandine o deir incêndio. - 28 - 25. Condizione essenziale dei risarcimento è che il danno sia imputabile a colui, cui viene ascritto. II danno non è imxmiahile, quando è cagionato dal caso fortuito, 0 dalla forza maggiore, che i giuristi romani chiamavano vis nahmdis, vis major, vis divina (l). ; È però da distinguere il caso fortuito dalla forzauaaggiore. Si chiama caso fortuito quell’ evento, che è cagionato dalle forze fisiche delia natura, che 1’ uonio nou può antivenire, e non ha forze bastevoli per evitare (2). È forza maggiore quella, cui Tuorao è impotente a resistere, sia che proceda dalla vio- ; lenza morale, sia dalla fisica; e, se può essero illegittima, può anche essere legittima, come quando la pubblica autorità, per motivi di generale interesse, comandi atto (3). 28. E, salvo la responsabilitíl indiretta, neppure sarà imputabile chi abbia cagionato un danno in un momento d’improvviso 0 morboso furorc, di follia o di demouza: perocchè, il danno, da lui cagionato, deve considerarsi elfetto di una forza, per quanto personale, iuconscia, che ei pareggia a quella delia vis major (1). 1 29. Dovrebbe dirsi altrettanto di quell’animale, che siasi d’un tratto imbizzarrito o diveuga furioso, come quel cavallo che, adombrando o impaurendo, piíi uon senta freno; e, cor rendo a precipizio, ferisca chi si trovi al suo passaggio. vieti qualche 26. II danno, che la forza maggiore o il caso fortuito può farei tomere si dice rischio o pcricoh, quando è ancora inoorto 80 avveml V evento dannoso; i ãevastazione, ecc. allorchè la forza 30. Senza la colpa manca Ia responsabfliüt; o senza di quosta uon si può ripetere il risarcimento dei danni, anche se cagiouati per fatto deli’ uomo, ma indotti per causa accidentale e necessária; nè perchè sia provato il danno sarà lecito argomentare la colpa (2). A cagiou d’ esempio, se nella casa dei vicino, efivampando un incêndio, miuaccia di estondersi alia mia, od io aceorro e recido ogni conmuicazioue fra lo travi dei due tetti, il vicino non potrà pretendera risarcimento alcuno per avergli mozzate le travi, perchè, sebbene il danno a lui vicino arrecato sia conseguenza dei fatto mio, tuttavia vi fui determinato da gravíssimo timore, equiparabile allat^^s è sinistro, ãisgrazia, ãisastro, ha già prodotto i suoi effetti dannosi (4). Cosi il danno, prodotto da un’inondazione, dovremo ripetere da for maggiore, se dalle prove nmane escluso, che sia segulto per trascurata raanuteuzioue degli argini o mal regolata derivazioue deU’acque (5). ‘za 27. II caso sinistro o fortuito è sopportatoda chi n’è incolto. (1) Ad. esemp. fr. 25, g. 6' fr 3.S 1809, cc. fr. S, S.'lí'/(xS'lX,’2rc fr 3,\®i,Vav nici-ColtiBanü, Animli, XVIIt, 2, 97" ' ' ' ' " ^ ^''^G‘olS83, Domi- (3) Giorgi, Teoria dclle Òbblhia-.loni loc cit 1175 Cod. Civ„ 0 Cd Firoarc 1 Mo “ wrzio idraiiiico -ii Siiialunj-a - BcMlni, XXXl! l,\. 0 B9, ff. (XIX, 2) c avf. 1226, 1B89, (1) Labbfc, « JJdlu deinrnza, dal punto di vista delia resjmisaiilità e deil’ imputabiUlli in 7»íí’e?-ía cioile », Lep/jc, XIII, 3, 187. (2) CC. Torino, 6 dicenibro 1884, Donà-Torre, Gíurísj)r. Thr. XXII, 9, c 29 dicembro 1885, GíiKi ● Miiiish Interno, ivi, XXXIII, 98. e Cnn-

— 31 - — 30 — tnajor (1). Parimenti, se uu facchiuo onera sè di qualcho peso, e, transitando, scivoli e col carico rovesciato taluuo ferisca, nou sarà tenuto a rifare il danno, se ilpeso sarà stato T ordinário; altrimenti se si sarà caricato piü deli’ordinário (2). E primieramente si è domandato, se Ío Stato sia tenuto al risarcimento dei danni cagionati alie private proprietà per dare esecuzione a quei provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza e d’igiene pubblica, indotti da forza maggiore (1). Ad esempio; una città sta per sommergere, ove non si compia istantaneamente il taglio di un argine, che contiene la piena di un fiume; in presenza di tale pericolo il prefetto ordina il taglio; ma questo importa, d’altronde, colFerompere delle acque, 1’ inondazione e fioride, cbe vi si trovano adjacenti; _guid júris? Secondo alcuni, i privati non possono avere azione verso lo Stato per cbiedere il risai‘CÍmento dei danni sofferti per efPetto dei provvedimeuto indotto dalla suprema necessità delia pubblica salute, salvo alie vittime quei cougrui compensi, che Tequità e la solidarietà dei viucoli nazionali consigliano (2). Secondo altri, iuvece (fra cui auche il Komagnosi) opinano, che: se nel couüitto deli’ interesso generale col privato, deve Articolo II. Dei danni cagionati da j)rovveãimenti contingibili delia puhhlica autorità e dalla guer la devastazione delle campague ra. SOSIMARIO. 31. Danni contingibili in scguito a provvcdimcnti dclla pubblica autorità per tutclare la pubblica saJute. 32. Danni dclla Guerra. - Opinioni. 33. Ragioni di coloro, chc non aminottono la irresponsabilità dello Stato. 3i. Altrc che si adducono per la irresponsabilità. 35. Opinionc intermedia. - È la piíi conciliaüv 36. Condizioni richieste por Tapplicaziono di talo sistema. 37. Si desumo una conforma dalla sentenza dclla Cassazione 6 luglio 1887. 38. Como ii principio di giustizia e di solidarietà socialo impongono il risar cimento. 39. Risposta alia tcorica dei Pcscatorc. 40. So U principio sanzionalo daUa Icgge Rodia sia per analogia applícabile ai danni di guerra. 41. Distinzione. ● Misura di tale danno. quello prevalere a questo, ciò non può mai avvemre senza uu adeguato compenso, che il privato stesso può anche reclamaie mediante azione civile. Secondo costoro, il piivato cittadino subirebbe uua specie d’ espropriazione per utilità (3). . . . Noi accettiamo quesfultima stessa soluzione, ma pel principio di giustizia, di cui diremo uei seguenti numeü. Di couseguenza: se in seguito a provvidenze ordiuate dalla Commissiono a, ma non la piu giusta. di Torino causa di pubblica misure di cautele per la pubblica sauità, (í) Art 104 Lcgge Gora. e Prov. 25 giugoo 186o e art. 76 dclla Le,,„o sui Lavor, pubbhc.. ^ Magar.1,0, F.ro Mal. 1886, I, ® “”3 « atoaíl: XXIII 11, 473 - Venezia. 26 gennaio 1884, ivi, XXIV, - ' 9 gennaio 1885, lilanacri, 1886, p. 302 o la nota della%v^ ? 7a^3o4 8 95 e cap. 1, Lcjge, 6, §. 141, ed anche, A. caruuo, iecí urgeníi dcl SimVico Legge, XXVlf, II, P- 60 31.üu’applicazioaedelprincipiodell’irresponsabilitàpeidanui, che procedono da forza maggiore, si è fatta ad alcune figure giundiche, nelle quali il dauneggiante obbedisce penosa uecessità, sebhene cou iscopo di geuerale interesse. (1) Fr. 49, §. I, ad leg. A<ndl. (21 Fr. 2. 8. 2, cit. leg. ad una im-

— 33 — stati cagiouati ílall’iino, piuttosto che dairaltro esercíto, Io Toglioao responsabile soltanto per quelli cagiouati dalla CGSsitíl di difeso e di apparecchi militari (')● 33. Quelli, che propugnano il sistema delia responsabilità dello Stato, si fondauo sul principio, che i danni sofferti in tempo di guerra dal cittadino vogliono pareggiarsi a quelli, ch’esso prova iu seguito ad espropriazione per causa di pubblica utilità. — 32 — Sauitarfa, vi ha chi si trovi spogliato de’ suoi iudumeuti e privato dol letto, noi pure opiniamo, che esso abbia dirittodi chiedere alio Stato ed al Municipio, anche giudizialmeute, congrua indenmtà (1). neuna 32. Trattandosi di forza maggiore, si è dibattuta la que stione, se lo Stato sia responsabile pei danni di guerra. Due principali sistemi si manifestarono su questo punto; il primo che afferma, il secondo che siano Teffetto di una forza nega, che tali danni niaggiore. Alcuni di quelli, poi, che propugnano, che i danni delia guerra debbonsi ripetere da forza maggiore, distinsero i danni, che sono cagionati dal1 eaercito nemico, da quelli prodotti daU’esercito nazionale; ed in ambo i casi h-a i danni cagionati per apparecchi e difese mihtari, o quelli arrecati durante il fervore delia lotta. Terciò abbiamo coloro: 34. Coloro, che, invece, vogliono lo Stato non responsabile colla causale delia forza maggiore. << Può accadero (si legge uella nota delia Biiezione delia LeggCt citata a piedi di pagina) che alcuni pioprietaii sieuo p)i’ofondamente danneggiati dalla gueria, che i loro camp siono dovastati, le loro case distrutte, i loio podeiiincen a , Questi mali sono iuevitabili: e il proprietário deve soppoitai come sopporterehbe la grandine, un’inondazione, un mcendio vittima di un flagello, pareggiauo Ia causale delia guerra l." Che per qualunquo sorta di dauno sabile lo Stato (2); vogliono responnon cagionaio da fatto oasuale; egli ê _ iügiustizia. Egli quindi „oü ba in diritto alouDa, istanza da p,-opon-e nè oontro il nemico, lo oui truppo abb.ano gionato i guasti, nè oontro il proprio governo, e o nulla. Ma egli dovril por motiv. di 2.'* Che non lo vogliono affatto responsabile (3); ^ 3.“ Cbo lo vogliono responsabile limitativameute cagionati dallesercito nazionale (4); 4. lufine quelli, che seuza distinguere di una i ai danni se i danni sieno üon abbiano devastato (t) Ved. p. 358, n. 1000 '"‘"r “ "■ <ltUaI)lr».i„no flclla /-««/e alia sente,«a ícilacLn/Tfín'''»’ XVI, 2i7, a „al , I „ i, 'la , ’ ‘'“7° f“ ' 8i pronuncia in modo asKoI^fr^ r../ \> ■ ’ ° ^ scnlenza 8lioni di Diritto Olvile J)anm V ‘lello Stato o Gabbn, Que- (3, S»n.c„ar f. Torèio, ISS2. r‘“ircr 2- ●" ^ e LC. Roma, 2o giugno 1881, Minist. Tosor. (*) Oltrc quanlo puA vcdor.sÍ in dctfa notn, «íW ^ 187Í, Minisl. delia fJuorrn ● Do Laurcntis, guerra c Finanzo c.“ 0 GC. di Torino, 6 luglio 1877, est. Bnim, R - ^ ‘ ,pA.ppello di Venezin, 30 marzo 1877, prc.s. cd csl. Tcccluo. Vailong ■ Oiuràp. c 180 confemmla dalla CC. di Firenzo con senL jjj 428 b 1, 367, eVenezia 1 agosto 1878, Finanze, - ® ^ ^24 0 Trib. Pavia, 16 0 10 giugno 1879, DoniVBaldíi-Finanze, nellii», XA , ^ maggio 1879, Com. Belgioso-Finanzo, Gior». Monogranc: ● ^>elh 1880, Finanze-Varlongo, Lcf/ge, XXI, I, 878 - Mogiiazza, ● fepo-naahilith ddlo Stato pci danni di guerra » ^ ]n_ ^iparazione dei dmini cagionati in tempo < » g^^ 187f). r>20. e 1873, p. 312. anche il Pescatoro di guerra » Leggi, 1876, ● Borna, Legge, XXI, vol. 2, Delia «TrLtaHrrMir: "■ 1872, p. 1997, co™ 9 dolio mvecc lia abbracc.afa ropiniono accoHa .vol primo aistêma. 232 poiohò quella sentonza

— 34 — — as so. Perchè, secoudo questo sistema, si possa dire, cbe i danni siano stati prodotti da forza maggiore, è tratti delia cosi detta guerra guerreggiata; che i due eserciti, uoa solo si cerchino a vicenda per venire a battaglia, ma si trovino iu siffatta vicinanza, che T inconti’0 e 1 azzuffamento sia possibile, ovvero Tuno sia per ragioni strategiche o tattiche obbligato a fuggir Taltro (*)● equita, 0, se le fluanzo glielo permettono, rare, almeno iu parte, le perdite subite dai guenza di una sue cercare di ripadi mestieri che si privati iü couseguerra intrapresa dallo Stato una parola; 1 un sistema sí fonda rigorosa giustizia, 1’altro possibilità, in cui In soi3ra il principio di muove dalla considerazione deli’ im- “ troverebbe lo Stato, di risarcire tutti i danni cagionati dalla guerra. altn due astemi considerauo i danni in discorso in pa te ougionat. per soddisfare ad un interesse generale di pubblica Utilita, m parte da foi-za maggiore. Allora le necessitil presenti, indeclinabili, supi’eme permettono al capitano, che ha la direzione degli eserciti, di scegliere quei mezzi, che sarebbero piü acconci per ovviare ai dauui delle private proprieta, imprescindibili dali’ mcalzarsi e succedersi degli eserciti combattenti. non 35. Quando, però, degli accenuati sistemi, ü quarto, che fu si dovesse dare la preferenza al l.“ mdubbiamente si dovrebbo nll. p ^ Propugnato dal Conte alla Camera dei Deputati il 22 Giuann iSfin t?- i , una interpellanza dell’onor Denvet ■ !'. -ta per la distruzLe di non accogliere di Cavour 37. La Corte di Cassazione di Toriuo, colla sentenza giàcidal concetto, cbe informa tata dei 6 Luglio 1877, movendo questo sistema, acconciameute considerava; « che uou puonno contbndersi i danni derivauti dalle devastazioni delle campague di città, dagriucendi, delle requialcune barche, avvenuta nelia precorsa guerra, distiugueva tra il distrutte i GUI fossero state u uno scopo preparatório di difesa, dal fossero state distrutte in tempo di primo caso riconosceva nei rindennitd, nelfaltro lo fatte dalle soldatesche, da’ saccbeggi dalle rapine, con quelli cbe sono la conseguenza sizioni i’egolarmente avvenute per parte di uiente costituito a carico de’ proprí sudditi, ncll interess tiello Stato; peí danni delia prima specie, generalmente par lando, non havvi azione civilo di risarcimento, giacchè sare ; i danni, all’ opposto, delia serísarciti, perchè caso iu cui governo legal- guerra guerreggiata; nel nei proprietari il diritto di un reclamare Se le barche furono distrutte negava. « per ordino dei governo e delle autorita competenti, è dovuta se fossero state diui proprietari di strutte esse uu’iudennità; eíFetto di combattimeato, ad d artigheria deli’ ma lujpDssibilo di risarcirli tutti.... conda specie debbouo essere dairerario pubhlico causati da fatti, che sono di utilitil alio Stato c i ^ ^ * singoli cittadini, sieno poi lo requisizioni succedute in emp pace, od iu occasione ed in causa di guerra altresi deciso, che i daum, (li un moto insuresempio dei colpi qucto caso io ritengo “che k If'"' - uon (lanuo diritto ad iudennità uua m rieumaggiore, i quali » O. Segueudo tale dottrina venne che sofiroüo i cittadini come conseguenza CC, l-iren..c, 15 diccmbro 1879, Finanze Do^.at'n íi?'’'""’ ^ CC. Roma, 1.8 aprile 1880. De Falco-La R«f XXXR. I, 293, r.bbraio 1880, Fina«ze-Mar.aroffo.MaHchí ivrSn. T j"" Miiiislcro ílelia fíucn-a (●) Sentenza 2i luglio 1872 dcl Trib. Civ. di Modona, Redrazzi 0 Liigli ● /vC////'’. XU. 1, 1997.

— 36 — 37 — salvare il resto dei carico. Perchè adunque uou dovrauno questi in proi3orzione contribuire alia perdita avveuuta? (1). rezionale, non obbligaao lo Stato alia ripai-azione (1). Ail’opposto si riteane, che, se ua comandante cVarmata deliberò di occupare un edifizio od un fondo per battore una fortezza, il proprietário ha diritto di Se noQ che, —se vaolsi risarcito dei danno sofEerto (2). nemmeno questo temperamento è soddisfacente. La distmzione, che si propugna, se ovvia ad una delle difficoltíl dei problema (quella di - risarcire tutti i danni delia guerra), 39. A sosteguo delia contraria tesi si è obbiettato: applicare i principii assoluti di giustizia, che rendouo la societá solidale per tutti i mali e disastri di guerra verso coloro che a risarcire essere ne sono colpiti, iu tal caso vuolsi altresi pensare le famiglie di coloro, che a ceutinaia 0 personalmente lesi dalla guerra (2). A tale obbietto beue si risponde, che haunovi obbligazioni reciproche, che sono consegueuza dello Stato sociale, e per radempimento dello quah noQ vi ha corrispettivo. Ora, per quanto la vita deli uomo sia piu uobile e preziosa delle cose, e la perdita sua piü grave, essa non ammette risarcimento pecuniário, so Sia spesa nel1’adempiraento di un dovere sociale, alia ciii prestazione si e solidalmeute teuuti. Tuttavia, non è vero chein senso assoluto lo Stato non noD sapere come si ahbiano non lo risolve. migliaia furono uccisi a 38. B veramente, tutta la questione sta nel riudennita sia dovuta quale intento cli pnbbliea utilitíl, OTvero per nn principio di giustisia sociale. Certamente, se 1'olibligo nello Stato di rispondero al cittadiuo danneggiato dalla dere da cousiderare, se compenso al danno súbito per un corguevra, si fa dipenj 0 di couvenienza . una ragione di pubblica utilità sociale, non si poW dire che.alcun vanta, e la genoralitil dei »ittaclini dal Tamlalismo, die accompagnano 1 passi degl eserciti combattenti. Se tale motivo fosse ooinprenderemmo ancbc noi, che il oittaclino leso mancherebbe dl azione pel risarcimento. Non è chi non dite, che sono efietto di che procedono da ''ggio tragga lo Stato corrispouda mai uubndenuitíl ai militari od alle la morte di un loro congiunto, vitalizia. loro famiglie danueggiate, per dappoichè la legge accorda loro talvolta una pensione Lo stesso principio veiine per analogia esteso anohe ai inedioi dei morbi epidemici. vero. ^Ggga, che lo peruna mera distruzione, non sono quelle, , ^ífesa sociale. Ma noi dobbiarao cousiderare la cosa sotto il delia solidarietà di tutti i ● ed agli infermieri che sono vittima uno I 40. 1 Greei ed i Fenici, che furono i primi navigatori dei mondo, indotti dalle necessitü, commerciali, escogi arono a notissima legge, che passò nell’immortale volume de Ihgest col nome dei popolo inventore = Bhoãia l e “ « Le,e MocUa (si legso nel frammento 1.) (4) «1 « concetto delia giustizia ^ cittadmi di uno Stato. delia comm' “““ P^^^Pano ai benefiai dclla comuuan.a c.v.le, cosi debbouo partecipare alle perditepo.ohe, le perdite dagluni subite banuo presumibihneute vito pei salvare il patrimouio degli altri, fortuna di mare il getto di sercome iu tempo di una parte delle morei ha valso a . 25. (1) Pe.sea(oro, monogr. cit P (2) II Dr. Edoardo Bcrcngfi, nella suamonogrMK I.andam., 1887, cdando lo il nosiro coiicotto. llcipomabilith ãeUo Stato jiüslro parolo (p. 23), vi fa (1) Trih. di Xapoli, U VIII, 94. íZhjjíu di r/ucrra », picna adesionc, c sviluppa diffiisanieiite (3) Piinh,, II, 7 - /%■ XIV, 2. (4) Ivi. marzo 1873, Ricciardi-Finanzc, <1 {2} CC. Palermo, 7 gonnaio 1868, Gcnio Miüt I>. lUo. ■<azz. Proc. Tripodo, .Inn. >jiur., II, 1

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