L) E I M E Z Z I l’EK ÍMPUGNARE LE SEATENZE I
V. PATERI GIOVANiNI MEZZI PEU Auiu: ()i- V Kia. ma.t.íj .stks:ío Alhhjk, \ l-'M »tal,ili, a,„. AM„..n,Iico AV,//- ‘ '' ''' fonnolc relulive ●Ibliii piii iiiipditanli COM jSIENTO i — ;; r»ii AL TITOLO V, LiniU) I DEL CÓDICE Dl PROCEDUDA CIVILE ■‘iocuziiijie j)(.j' filasrii) cli 1'cr c(,us., ,ii i„,hhUr„ <' s — \ > \ ¥;g: <» m lí o V« i > p 41 o -f torino UNIONE TÍPOGRAFIGO-EDITRICE 33 — Via Cario Alberto — 33 I I8S8
Úd yr\ ^ 1%^ ●,< 0 S/Cf/>^ fO PREFAZIONE E opinione di niolti chc la proccdiira civilo sia cosa c quindi chc basti la pratica senza necessita di un vero studio, e precisa conoscenza delia piu di forma che di sostauza degli affari giudizialij per aequistare una esatta medesima. ProprieLí'i L.ottoraria. Io non sono di questo avviso, ed anzi io credo che si tratti di un vero errore, grave per se stesso per le conseguenze che , gravissimo ^ ne potrebbero derivarc qualoi 1 errore stesso si venisse a generalizzare e ad estendere tutte le persone chiamate, per il loro ministero, í tica applicazione delia legge processuale. Sarebbe a far pra cosa assai facile dimostrare la verità di quesí ■a a - a , ma non è questo il luogo; mi preme pero dl avvertire che coloro stessi i quali, come ho cletto poc anzi, vogliono fare delia procedura un semplice meceanismo, ammettono che la parte di maggioi'e attenzione si è quella che riftette i mezzi per impugnare le sentenze, potendo la medesima dar luogo maggior numero di questioni ed anche a questioni di maggiore gravità ed importanza. E cosi è realmente. mia affermazione, essa la quale merita a
VI PRFFAZIONF 1'HEFAZIONE Vll II titolo clel coílice di pmcedui'ii che governa i vari mezzi per impugnare le sentenze, ?:pecialn'iente nci capi relativi airappello ed al rriicorsü per cassazione, diede o dà di ragionaineiiLü, ed aiicíie ])er íacilituro al leliore Ic ricercho che intendesse di íare. A complemento poi, dirò cosí, delia trattazione, ho crediUo o])poriuno di riportare dai piii riiiomali giornali legali che liamio vila in Italia. (pielle massime tli ginrisprmlenza che piíi diretlamenle si riíeriscono ai pimli di (liiestione da me esainiiiati. Per tal modo, In síudioso. in nn conceito phi preciso delia maleria, e c()loi’o, in specie. che sono chiamali ad ajiplicare praticamente Ia leggc di proccdura, avranno piü íacil niezzo, consultando deite raccoltc, di risolvere le (piestioni che per avventura si venissero loro a presenlare. Se, eti in qual modo io abbia raggiuuto rintento che mi sono preíissü con questo scritto, lo dirà il coj’lese lettore che mi vorrà seguire. genere, di scienze legali, [)oii‘à loi-marsi infinilà di (|ueslioni tutte di pratica, alcune anzi di perchè sono tuttora diversainenle nsoltem doltnna ed in giurispnidenza, uon oslaiiLe il hnigo lasso di tempo che e oramai luiscorso dairapplica/.ionc dei nuovo códice al giorno d’oggi. Le nuraerose decisioni dell’auiürih oUaido, che si \eggono rilerite nei vari giornali di giurisprudenza, sono di ciò la piü splendida diinostrazionc. ^ r bene, si è questo punto speciale di inater mi son fatto effettivamente luogo ad grande importanza cosi teórica che gravita eccezionale anche una I giudiziai'ia ia clPio a trattare col presente libro, racc(jgliendo assieme le questioni piú imporlanti che sono insorle in proposito, accennando agli autori che le hanno esamhiale, alie autontà giudiziaric che le h; ai pnncipali argomenli addotti combattendo quelle dottri ed esprimendo inno risolte, e cosi pnre si dagli uiii che dallealti-e, nii parvero meno esatte ine che sempre 'roíino, oUübiv 1888. stesse, la mia opi- , sulle questioni mone personale, qualunque essa sia iseguendo poi 1’ordiiie che Avv. PATEUl LlOVAiSNl. mi - sono tracciato, ho diviso rp£r*i° esaminato le reyoíe 1 mezzi per impugnale ® ^"^^1 indistintamente la matéria i j(enerali ossia le tato dei rimedio dellA col secondo ho tratcol quarto delia dell’a^,.r/to; íem;col sesto infine dei opiwsizmie dei Giascun titolo cf^ssazíone. cia me suddiviso'in necessário, venne Pm capi, e ciò per maggior chiarezza
DEI MEZZI PER IMPUGNARE LE SENTENZE TITOLO I. REGOLE GENERALI 1. Kecessüà dirimedi per impugnare le sentenze. — inegislatore ilaliano distinse tnli rimedi i?i ordinari e straordinnri. 2. L(i parte intereííeata può rimnicinre ai diritto di impugnarc ia sentenza, e .*» intende per legge che í‘í ha rinuncialo g}iando accetta espressamenle 0 tacdamentc Ia sentenza. — Cnrotteri che dece averc !'accettazione tacita. 3. La dichiarazione fatta dalla jmrte di rimettersi alia sariezza dei giudice non imporia rimnizia al diritto di impiignare la sentenza che sia poi a lei contraria. 4. J\on ^mporía neppure cos) fatta rinuncia la notificazione delia sentenza, sebben fatta senza alcinia riserca. 5. Quando lesecuzwne data dalla jmrte soccombenic alia sentenza mlga qualc accettazioiie delia sentenza stessa. 6. Se produca nn tale effetto Vcsecuzione dota ad vna sentenza che fu dichiarata proezisoriamente csecutorio. 7. Se nel caso in cui la sentenza consli di j)iü capi, distinti fra di loro ed acquic8. Condizioni richieste affinchè iaccettazione delia sentenza importi rinunzia al diritto di impugnaria. 1 — Pateri, MeZii per impugnarc le senfenze. indipendenti, iacquiesccnza prestata ad alcuno di essi induca scenza anche a riguardo dcgli atiri.
3 2 KEGOLE GENERALl REGOLE GENERAL! 28. Jl termine per impugnare le sen(cn:ic ò sospcso per Ia morte delia parte soccoinhcnte. — Non già per Ia morte delia parte vittoriosa. 29. La í^ospemione dei termine per la morte delia parle soccombente avriene di pien cliritto. — La soi^pensione pcrò non ha luogo quando la parte stessa è morta pidma chc la scntenza sia pronunciata, Kchben la ca^ma fo,<sc gid i)i fítato di csscre giudicata. — Confutazione dell'opinione contraria. 3(). II termine inromincia nuotuunnite a decorrerc dal giorno in cui la Kentniza è notificata agll nrdi. In qual Innpo ed in qual modo si , faccia la notifirazione drila scnteiiza agli eredi. 3]. La disposizione deWart. 4<i8 in quanto pn-metíe la nodficazionc delia scntenza collettleaiuputc agli eccezioiiale e quindi (Inmanda di riparazioim delia senhmza jiroposta dal soccombente contro gli eredi ilvlla jiartc vhiritrice. 32. .-1 chi dec>‘ farsi la nndficazione delia senlenza nel ‘'ãso in cui non vi sia)w eredi cnnosriuli. redi dei soccombente è una disposizione non si può estcnilere alia notificazione delia 9. JJaccHlazione delia, scntenza fattn da alruno dri soreomlunti non zmpcdisce agli nltridi impugnaria,schhen si tratti di obbligazione in solido od indivisibile. 10. Se 1’arfpiicscniza pjrpstata dal gnrnndto virti al garante di impugnare la scntenza contro 1’attore jirincipale. 11. La ruuuicia al diritlo di impugiuirc la scjitenza non ahhisotina di aceeítazione perchè produca il suo ejjeUo. — Se 1'acccllazione esprcssa o taeila delia seatenza si possa.prcvare con tesdmnni. 12. Se il pronuncialo dei giudire di mcrito sulCarei-ttazionc dcUa scntenza sia censurabile in rassnzione. 13. Iferinini per impugnare lesentenze sono per> ntnri. prcscrizione. 14. -4 (ale rcgola è falta cccczione md caso In rui la parle Ragione di questd inlrressafa sUi impcdila a projiorrc in Oanpo i nu-z-zi di i)npugnatira jwr raíisn dericante da forza, rnaggiorr. 13. .\on cfdgono pcrò a sospendrre la dceormiz» d>d trrmini i easi puramriite, fortuili. IG. Se una roncenzione[rale parti e le traltaliomento valguno a soüjvndfre la tlerorrmza dei termini. 17. -SV' produca vn tale e{felto la domauda cnlla guak si Impugna- la scntenza, proposta in tempo u/ilc, ma lincanti a gindicc ineonijictcnte. 18. // termine per impugnare le sentenz-c noiijíeate, sulvo le disposizioni spi^riuli liclla leggc. 19. .\o/i ò necessário ehe.(a scntenza sia notijicatu u(fmchc lu medesima possa . essere ]ieruii amieherale e,omponi" drr.orre dat glonio In rui sono impugnata ilalla parle che vi ha interesse 33. Ragione per cui il ligislatnrc rnlle rhe sc il Imnine ehe rimnne a decorrerc dalla noiiiicazione dcUa scntenza ü<ili eredi sia. minore delia inetà dei termine iniiero, essn c pporogato sino a qaesla- meta. 34. Sc nel caso in cai la causa è comunc a ]>ii( personc, dipende dallo stesso titoln, ed involge per tatte le parti la stessa iiuestione, la domanda direita üd impugnare la senlenza- si dehba proporre contro tatte. Ic parti che hanno iiitcresse contrario, opjnire contro alcuna soltanto delle parti vittoriosc. — Se. nèl caso stesso, la riforma o l'(tnnullamcnío delia senlenza giovi soltanto a coloro che, l'hanno domandata. oppure nnche alie allre parti ehe hanno interesse a caiersi di (ale riforma od annulltune)Uo. — La risoluzinne, di entramhe le questioni dipende dal vedeve se. laUo col (pialc si impugna una scntenza ablna cffcllo reale^ oppure meramente personale. 35. Tiifpial modo cosi/fatte questioni siano State risoltc dal diritto romano: 3G. Dal diritto canonico: . 20. La notificazi-one delia, sentenza. è il solo atlo che vale u fissare la decovrenza dei termine laile per impugnaria. 21. La not.iftcazione pcrò delia sentenza de nn tale effetto. — Casi in cui la noíificazione è nuUa. 22. Quando la notificazione delia senlenza sia nalla, il termine decorre per il solo noiifieante, non per il nolificnlo. —■ La nullilà è saiiata se. il noíificalo impugna la senlenza senza alcuna riserva o protesta al riguardo. 23. La deeorrenza dd termine. vulida perchè. produca ve essere non è sospesa, nè interroUa in forza di nuovi .17. Dalla doUrina e dalla giurisprudeuza francese: 38. Dal Códice sardo : 39. Dal Códice italiano. 40. Esiimc deli art. 469 chc risolve la prima questione. — La domanda di riforma o di ajuinllamcnio di una sentenza, regolarmente proposta contro alcuna delle. parti che hanno interesse, ad. opporvisi, basta per conservare il diritlo anche a riguardo delle altre parti non citate — 11 j(iudizio però deve essere inlegrato. 41. JJinlegrazione dei giudizio può essere ordinala anche d’ufficio. — Condizioni richieste perchè sia luogo aliintegrazione dei giudizio. 42. Vinte.grazione dei giudizio 7ion è necessária quando, trattandosi di cosa divisibile, quegli chc propone la domanda dichiari di accettare la scntenza riguardo alb’ persone non chiamale in causa. atti di notificanza delia sentenza. 24. Quando piü sono le parti che hanno interesse ad i , impugnare la senlenza, , tn-mnie decorre per cm<<cnna di eese dal giorno delia noiiiicazione ilella senlenza rhe mine ad essa falta. 25. Compulazione dei termine. 20. Prcscrizione dei diritto di i 7.mpug/iare la sentenza, nel caso in cui lO' medesima 27. Esame dei non sia slata notificata. — I termini per fare opposiztone ^ uppe (ue decorrono bensl simultaneamente, ma sono diversí e quincli non si compiono nello stesso giorno. e
DE[ MEZZ PFL MPUGNARE LE SENTENZE iLl TITOLO I. RECtOLE generali ]. Necessita dirimedi per impugnare le sentenze. — II fegislatore italiano distinse tnli 7'imedi in ordinari e straordinnri. 2. La parte interessada può rinundare al diritto di impngnare Ia sentenzüy e s intende per legge che n' ha rinunciato quando accetta esprcssamcnle 0 tackainente la sentenza. — Caratteri che dece avere raccettazione tacita. 3. La dichiarazionc fatta dalla parte di rimettersi alia saviezza dei giudice 71071 Í77iporta iiinnizia al diritto di ímpugnare la sentoiza che sia poi a lei contra7'in. 4. J\o7i Í7np07'ta nepp7i7'e cos) fatta rinuncia la notifcazione dcUa sentenza, sebben fatta seyiza alcuna riserca. 5. Quando 1’esecuzione data dalla parte socco))7be)ite alia sentenza valgn quale accettazione delia se7Uenza stessa. G. Se p}'oduca un tale effetto Vcsecuzione dota ad una setitenza che fu dichiarata prociisoriaitioite esecutoria. 7. Se nel caso m cui la sentenza consti di piü capi. distiiUi fra di loro ed indipendenti, l'acquiescc7iza p7'cstnta ad alcu7io di essi induca acquicscenza anche a rigua7'do degli alt/d. 8. Condizioni richiestc affinchè l'accettazione delia sentenza Unporli rinunzia al diritto di impugnaria. 1 — Pateri, Mezd per ímpugnare le sentetize.
2 3 REGOLE GEXERALI REGOLE GENERALI 28, II termine per impugnarc le senten::c è sospcso per la morte dcUa parte soccombente. — iYo?i già per la morte delia porte vitíoriof:a. 20. La üOf!penf:ione dei termine per la morte delia parte soccoinbente avriene di pieii diritto. — La soapensionc però noa ha luogo quando la parte $tes(^a è morta prima che la sentenza sia pronunciata, cehben la caitf^a fossegià in stato di essere giudieata. — Confutazione deWopinione coiUraria. 30. II termine incomincia nuoeamrnte a decorrerc dal giorno in cui la sentmza è notipeafa agli eredi. In qual t»mipo ed in qual modo si . faccia la notiprazione di-lla sentenza agli eredi. 31. La disposizione ilell art. 408 in quanto pmnette la nofipcozione delia sentenza eolletliramente agli eccGzionale e (piindi domanda di nparazioiu^ delia sentenza proposta dal soccoitibente contro gll eredi delia parte rinritrice. 32. A chi dece fnrsi la notipeazione delia sentenza nel raso in cui non vi siano eredi eonosriuli. 7\'di dei soccG/nhente è U7ia disposiziotie non si può estetidere alia notipeazione delia 9. L acceltazione. delta, senteiiza fatta da alruno dei soeromhenti 7wn inipe^ disçe agli alfri di impugnaria,sehhen si tratti di ohbligazione in solido od indivisibiU. 10. Se 1’aequiesçenza prestata dal garantito vieti al garante <li imj)ugno7'e la sentenza eout7'o rattore. prhicipale. 11. La rinu/icla al diritto di Í7npug7un‘e la setitcnza non ahhisogna di acecttazione perchè produca ü suo ejfdto. — -ie lacceltazione. es])ressa o tacila delia sentetiza si possa.prova7'e con testÍ777oni. 12. .Sc il proiumciatn dei giudice di líierito sullaecrttazio/ie delia sentenza sia eensu7'obile in cassnzio7ie. 13. I ie7-7nini per Í7npug7iU7'e lesentenze sono perentori. — Ragione. di guesta preserizione. 14. .1 tale 7'egota è falta eccezlotie 7iel caso i/i cui !a parte iuteressata sid Í777pi'dila a proporre in tempo i 77iezzi di h/ipugnatira per causa dericante da f07'za tnaggiore. in. .Yon c(llgo7io però a sospendere la deco7Tenza de{ (ermini i casi purame)üe, f07'luiti. 10. >c U7ta. roncenzio77ef,uikparli e le (ratlatice per 7in nmirhevoh componinieuto valga7io a sospendere la decorrc/iza dei lenuini. 17. -SV produca va tule cifetto la donuntda colla gualc si impugna la sentenza^ proposta i/l te/npo utile, i/ia darunti a giudice iucn/upclente, 18. // tc/miine. per Í77ipugnare le sentenze decc,rre dal giorno in cui sono 33. liagioueper cui il !egisluto7'c rolk che s dnlla notiticazione drüa senfe/iza agli c/rdi sia minoir delia metà dei ler/niue i/itiero. esso è pjrorogato sino a guesta metà. caso in cui lu cuusu c co)7uiue a piu perso/ie, dipe/ide dallo stesso titolo, ed involge per tutle le piwti la strssa guestione, la domanda di)'etta ad impugna)'e la sentenza si dehba p/'opon'e cont/v tvfte. le pa/'ti che han/io interesse eon(7'a7'io. oppu7'e eont)’0 alcuna solta/ito dclle pai'ti xittoriosc. — nel caso stesso, hi rifor/na o l annullamcnlo delia se/itenza giovi soltanto a colo7'0 che Iha/ino domandata. anche alie ülü'e pa/qi ehe hanno Í7ite)'esse a caiersi di tale rifoimia od u/tn ullamento. il t'r/nine che rima)ica dccorre/x 34. Se nid oppu)'e — Jm risoluzione di e/itra/idie le questioni dipe/ule notipeate, saho le disposizÍo/n sprriuli ikdín icipjr. 10. .Von è necessário che la sentenz sia nohpcata ufjinrid' lu )urdesi/iia :n . possa impug/iuta daíla parle che ci hu interesse. 20. La notipeazione delia soilenza è il solo alto che 7en..add too/iine níile per iní/)n_íynní7fí. 21. La /lotificazione però delia se/Ue/iza dece essez-e valida porhè p)-oduca nn tale efjeUo. — Casiin cni hi notipeazione è nulla. 22. Quando la noUpcazio/ie delia seníoiza sia nulla, il te/nume decorre inr il solo noupcante, non per il /wlifkato.- La nullità ò sanala seil 23. La derori-enza dd lermi7ie 7\on c. sospesu, nè inlerrotta i atii di notípca/iza delia sez/te/iza. 24. Quando piu sono le parti che hanno'intere«se ad í.» , il t vale u íissare la decorforza di nuoti ermine decorre wr ciascuna di ■'^«Uen^a, delia sentenza che í.nne ad essa faUa romp»ía.:ione dd ter/ni/ie. 26. P)'esc/'izione dd diritto di i medesi)7ia 27. Esame dd ■ esso7'e ^inpuonare la non .sia stata notipcala. ^apoverso delfart 407 T n dal vedere se. fatio col guale si i/npug/ia u/ui sentenza abbia cffcUo reale, oppure mera/nente personale. 35. In qual modo cosiffatte tpiestioni siano State risoltc dal diritto roí/umo: 30, Dal diritto 37, Dalla dollrma e dalla giurisprudc/iza francese: 38. Dal Códice sardo: 39. Dal. Códice italiano. ca/wnico: 40, Lsame deli art. 409 che /'isolve la prii/ia questione. — La do/na/ida di riforma o di an/iullaz/ie/uo di /ina sentc/iza, /'egola/mxeute p)'oposta co7itro alcuna delle parti che ha/i/w interesse ad oppo7'visi, basta per consc7'zare il diritto a ache a idguardo delle alt/'c pa7'li no/i citatc — II giudizio però deve esseix i/Uegrato. 41. L’Íntegrazio7ie dei giudizio paò cssc/t ordinata a/iche d’ufpcio. — Condizioni richieste perchè sia luogo aWi/iteg/aizione dcl giudizio. 42, Vinteg)'azione dei giudizio no/i è/lecessaria guando, t/qitta/idosi di cosa divisibilc, qucgli che propone la doi/ianda dichiari di accettare la se/itenza riguardo alie perso/ie non chiamate in causa. é per appellare decorronn .■ Wo.stóonc za, nel caso in cui guindi non .si ro/rwinn ^^lunha/uamenle, ma sono diversi e eompio/io nello stesso gior lo> /io. sente
5 nEGOLE GENERALl 4 REGOLE GENERALl I, — La sentenza dei primo giudice, ossia quella che risolve in primo grado una qualche controvérsia oggetto di giudizio, è presunzione di verità e di giustizia siccome quella che emana da una autorità legalmente costituita, chiamata appunto per legge 43. Quid nel caso in cui si tralti di rosa indivisibile. 44. L integrazione dei givdizio può, a vif^nte di legge, ncer hiogo,anchc dopo la scadenza de! termine st/ihilito per proporre In domanda di riforma o di nnnullamento delia sentenza. — Ragione di guesta disposizione. 45. Esame degti articoU 470 e 471 che risohono Ia seronda <piestione. —■ Con questi articoli il legislntore alfermn il principio generale che Ioriforma e Vannullamento delia sentenza giora l hanno domnndata. —liagione per cui il legislntore, stahilendo ros) fatto principio, fu meno coeretUe n $è stesso. 46. Alia síessaregoln generale cennero hens) fntte nlnine queste non hanno logicamente ragione di essere. 47. Ladesione di cui è cenno neWnrt. 470 dev soltanto n coloro che eccezioni, ma anche ^‘essere 7’egolnre airalto e nobilissimo incarico di amministrare la giustizia. Pur non di meno, può avvenire che una tale sentenza, per motivi forse anche indipendenti dallo stesso giudice che V ha pronunziata sia contraria a quanto giuridicamente è vero e giusto, e leda cosi in qualche modo il diritto di una delle parti contendenti. Se fo.sse vietato a questa di richiamarsi da una tale sentenza, provocando un nuovo esame delia controvérsia, ognuno vede quale grave pregiudizio la parte stessa verrebbe a risentirne, e quanto avrebbe eziandio a soffrirne la retta amministrazione delia giustizia. II legislatore italiano si avvide di questi gravi inconvenienti e vi pose riparo, accordando alia parte che si crede lesa da una sentenza diversí mezzi per impugnaria, e regolando ciascuno di essi con separate disposizioni. I mezzi per impugnare le sentenze, secondo il pátrio Códice di procedura civile e giusta quanto dispone Tart. 465, si dividono in ordinari o straordinari. I mezzi ordinari sono : a) Topposizione; h) Tappellazione. II primo di questi mezzi, ossia ropposizione, è speciale alie sentenze contumaciali; il secondo, ossia Tappellazione, è comune alie sentenze contumaciali ed a quelle pronunciate in contraddittorio delle parti. I mezzi st7'aordmari sono: a) la rivocazione; b) ropposizione dei terzo; c) il ricorso per cassazione. I mezzi ordinari competono in qualunque causa, salvo la distinzione poc’anzi da noi fatta; i mezzi strao?'dina7'i invece non com petono se non nei casi tassativaraente determinati dal legislatore. Di questi varii mezzi si ordinari che strao7'dmari noi diremo separatamente nel corso dei presente libro. Voglia per intanto il . nelia forma c fatta nel termine di legge, affnichè valga a produrre ieífetto indicato nello stesso artkolo. 48. Priina eccezwne falta dnlla legge al principio generale stnhilito dall nrü^ colo 4/0 (art. á~l, n. 1). — Qual sia l interesse essenzialmente dipeU' dente dl cui si fa parola in guesfnrticolo. 49. Secondo eccezione (artAlLn.2). VindicisWilità di articoh e quella soltanto deiroggetto delia causa. 50. Terza eccezione íart.éll, n.,3). Questa di condebitori in solido, ma anche i benti in forza delia sentenz alcuno di i oii è cenno in gueslo 7sposizione riflette non solo 7 concreditori, i guali .siVmo soccomannullata o rifonnata .sulTinstanza di essi. ^ «O" impnçinamento se possono tolerai ,lMa rifonna o dM’aitnull«' vrom-ii Min „ r prommzialc pv.r motim esclmivnmnilf « >‘a propo.10 la domaoda. 52. Esame dM;ar,. 4-2,il ,uale rifl.ne il ca.o in cui fa senlenza di primo arado sm r,forma,a od annvllaln, c la can.a cia rinciala oi ü 53. Esame dClarl 473. Questa disposizione, von ooslHuendo slumopguoanocaeresile tsroenctae.nze, rennc impropriamente posta da! ^ 54. Gli errori di cui parla Vort. 473 sono quelU puramen, commessi per semplke inoccertenrn non 55. Nessun termine è siomilo per propm-n k r nelle sent rimedio per legislatore nel vn inateriali, ossiãenze. o^te^ione di errori maleriah 56. II procedimento tracciaio dali art 47.3;. n/,//- , ● no7i .sia impugnoto anche per nlfri\J;T 5S* ® seguirsi per ottencrc la 08. 3lodo m cui l one di a 59. Poche parole dl . . con-ezi yezwne viene eseguita d tali error,, aílautorità giudhiaria ondusione e rh premessa al lefiore.
7 6 REGOLE GENERALI in modo chiaro, preciso, indiscutibile Ia sua volontà di rinuiiziare al diritto di valersi dei mezzi per impugnare la sentenza (1). Quali siano i fatti che iuducono tacita accettazioiie delia sen tenza la legge non lo dice, e forse non lo avrebbe neanclie potuto dire senza incorrere in qualche dimenticanza od inesattezza, massime difronte airiufinita varielà dei casi che possono presentarsi. II deternünare pertanto se e quando un falto rivesta i caratteri voluti dalla legge perchè valga di tacita accetlazione di un giudicato è lasciato al sovrano apprezzamento deirautorità giudiziaria. Siccome però, per regola generale,la rinunzia ad un diritto non si presume, convien ritenere che non altrimenti potrà lautorità giudiziaria dichiarare che vi ha tacita accetlazione di una sentenza se non quando si tratti di fatti liberi e spontanei, i quali non lascino alcun dubbio suirintenzione delia parte di acquietarsi alia sentenza e che siano inconciliabili colIa supposizione contraria. In questo senso si sono ])ronunziate la dottrina degli autori e la giurisprudenza dei inagistrati (2, 3, 4). REGOLE GENERALI cortese lettore seguirei in un breve commento sulle disposizioni generali che precedono e governano lutti i mezzi stessi e che a tutti sono comuni (Ij. 2. — La legge,come pocanzi si é detto,aceorda facoltá alia jjarte che si crede lesa da 0 straordinari una sentenza di valersi dei mezzi ordinari per impugnaria. Ma appuiito percliè si tratta di una semplice facoltà e non di un ohblirjo, essa vi può rinunciare. e si intendera per legge che vi abbia riiiuuciato accettando osprossamente o tacitamente la sentenza stessa. Cosi lart. 465, ultimo capoverso, delia procedura civile, L’accettazione espressa risulta da unaformale ed esplicitadichi razione emessa dalla parte clie ha interesse e diritto di la-narsi delia sentenza. ° Nessuna forma speciale è dalla legge prescriita per questa dichiarazione, per cui la medesima potrà essere fatta tanto atto pubbhco come per sorittura privata, come anohe plice lettera. L’accettazione lacüa risulta da fatti delia parte, i quali dimostrino aper per sern- (1) L’acquiescGnza implícita — dice Pisaxblli — può risultare da ogni fatto od atto dal quale si possa dedurre con sicurezza il proposito di accettare il giudicato e rinunciare aH’appello (Commeiiti al Códice sardo, IV, n. CXC). — II Pescatore insegna che chi allega la riuuncia deve addurre un atto espresso o un fatto concludente in via di conseguenza necessária, cioê di evidenza innegabile ed assoluta, non di semplice e sempre disculibile convinzione morale (i^oí. comp., I, pag. '208). (2) V. BorSari e CüzzERi sulfart. 465; Sarrdo, Istituz., II, n.760; MaitiROLO, Elementi di diritto giudiziaria cicile, vol. IV, pag. 100. V. pure sentenza Cassazione Torino 27 luglio 1870(Giur. T., 1870, pag. 549); Cassazione Toríno 31 marzo 1875 {Giur, T., 1875, pag. 258); Cassazione Fireuze 27 maggio 187L {Giornale delle Icggi ISlü, pag. 142); Cassaz. Firenze 10 dicembre 1874 (Giorn. delle leggi, 1875, pag. 149); Cassazione Torino 10luglio 1883(Giur. T., 1883, 924; Bettini, 1883, 690); Appello Torino 26 giugno 1884 (Bettini, 1884, 163); Cassaz. Firenze 10 luglio 1884(7c/íit/-C7i., 1885, 430; Lcggel88l, II, 442; Bbttini, 1884, 532); Cassazione Torino 19 maggio 1884 [Giur. T., 1884, pag. 549); Cassazione Torino 31 dicembre 1884 (Giur. 7’., 1885, pag. 148). (3) Da un fatto negativo non può indursi l’acquiesconza. V.sentenza Cassaz. Torino 3febbraio 1882[Giur. T., 1882, pag.2Ó8). (4) ísel seno delia Commissione legislativa Tonorevole deputato Piroli propose che nel capoverso delfart. 465 dei quale ci occupiamo si dicesse: « La Ministro la natura loro, in ordinari e str le sentenze andavano divisi, aecondo lazione che hanno luogo in\ulunanp'^^ Ordinari sono 1'opposizione e l'appelTopposizione dei terzo ed il ricorso ner^ca^<ia °°° straordinari la rivocazíone, in casi determinati. ^ zione che hanno luogo soltanlo '< Prima di regolare questi che sono comum a tutti. Itiguardanr^ls^^^n^’ innanzi norme h beneficio anchein pro di coloro rbp il Códice raira senconseguonze 1 annullamento a stessa; e, che farlo perdere a tutti per ciò che non fn r ° piuttosto « Al mezzi ordinari e straordinari ner imn comune ad alcuni. rhe" necessário. QuindUrc^^"'' í acquiescenza espressa e risultante âa fatti di esecuzione che necessariamente la suppongono, ecc., » e ciò alio scopo di meglio definire l accettazione tacita, di evitare le questioni che la soverchia generalità dei c.oncetto avrebbe fatto
9 REGOLE GENERALI 4. — Si domanda in secondo luogo se la notificazione delia sentenza, specialmente se fatta senza alenna riserva, importi, per parte dei notificante, accettazione delia inedesima e cosi rinuncia al diriíto d‘impugnarla. Iii Italia vi furono Codici, come cjuello di Parma e di Modena, i quali prescrivevano espressamente che la notificazione delia sentenza di primo grado dovevasi considerare come rinuncia al diritto di appéllo. ir Códice sardo dei 1854 fart 563) conteneva disposizione idêntica a quella che si legge nell’ultimo capoverso delTart. 465 dei Códice attuale, ma alia disposizione stessa faceva susseguire queste altre parole: quaraV anche avesse. notifteato Ia stéssa senteiVza sen^a alcinui p7'otesta. Si ritenne dalla giurisprudenza che tali parole dovessero interpretarsi nel senso di escludere nel notificante la facoltà di appellare iii via principale. Non mancano però, anche sotto Timpero di quel Códice, decisioni le quali sancirono la tesi contraria, che cioè Tarticolo 563 inteüde ad avvantaggiare lacondizione.de! notiíicante, senza però togliere al inedesimo i diritti, che sono guaren* titi áirappellatò (1). 11 Códice italiano,'al pari dei precedente Códice sardo dei 1859^ ripete le Ultime parole dianzi indicate dei Códice sardo dei 1854. II legislatote italiano, come già abbiamo avvertito, nonprevede alcun casó speciale, ma si limita a prescrivere che 1-accettazione delia sentenza può essere espressa o tacita, lasciando álla autoritíi giudiziaria T apprezzamento dei fatti che valgono di accettazione. .... E sotto 1’impero di questo ultimo Códice, cosi la dottrina che la giurisprudenza sono oramai concordi nel ritenere che la notifica zione delia sentenza non importa rinuncia, per parte dei notifi cante, al diritto di impugnaria. Nè la questione di cui ci occupiamo potrebbe, a nostro avviso, essere diversamente risolta, senza violare apertamente la legge. Dicemmo poc’anzi che Tacquíescenza tacita ad un giudicato non non 8 REGOLE GENERALI 3. SenoDchè, eceo qui preseníarsi alcuni dubbi che è pregio delPopera indicare e risolvere. ' E cosi in primo luogo si domanda se la parte la quale durante il giudizio ha dichiarato di rimetíei'si alia saviezza dei giudice abbia con ciò implicitamente accettato la sentenza che sara per enianare e cosi rinunciato al diritto di esperire dei mezzi per impugnaria che le potrebbero spettare quando fosse per lei gravatoria. Larisposta,secondonoi,dipende dal vedere qual sia il verosigni* ficato delVespressione .rirneífèrsi alia saviezza dei mafjisirato, nella pratica dei Tribunali viene di frequente usata. Ora, se ben si considera, hespressione stessa nullaltro può indi care se non la fiducia che si ’ che ripone dalla parte la quale ne fa uso nel magistrato che deve risolvere la controvérsia. In altri terraini, la parte che si rimeite alia saviezza dei giudice non intende-certamente di rinunciare ad alcun suo diritto ma bensi dimostra ch’essa confida nella inteiligenza e nella imVarzialità dei medesimo ed ha piena certezza che sara per pronunciare secondo verità e giustizia. Ond è che se la parte sia delusa in questa sua speranza, se il giudice, pronunciando come ha pronuncialo, siasi scostato dalle regole dei vero e dei giusto e la abbia i dicata. qualche modo pregiudiritto di impugnare la sentenza coi mezzi che sono dalla.legge airuopo stabiliti (1). . ' in :;;u" ■ tz anche altri fatti, oltre ouelli di ^ osservarono che l-aoquiescenzao meglio Vacoettazione d °uEasentenL"ThriT‘™''r evitaresarebbepoi sorta per determinar,,n r - ^^^stione volutasi non; che il conoetto delia disposizione mm.steTle ® 1 applicazione,rimettersene alia giurisprudenza TI n. ^ ^ per non insistetle(Commiss.Jeqisl seduta IQ mc ● Proponentepiü V. Fosen™,,I r “:'®s':ii :■ n, (1) v.in ,al senso Cozzbk, snlPart «" n f ' ''● Vroo c,v., Tol. II, pag. 388; SaREno, ■ pag. 193; Pisanelli, Commento nt r jsentenza Cassaz. Napoli Codtca mag Eiccr, Commento al Códice S A giol870 (Giup T 3871, ’ ■ 187^ paJ ía r A pag. 196); Appeli di 1 pag. 16; Mattirolo, Elem-, - maryr. ifi7o /. S ^08. Vedi pure ppello Torino 21 o Gênova 23 ^ febbraio 1871 {Giur. T.. Cassaz. Torino 16 novembre 1880 ír ' ° ’’ 6 maggio 1880 (Giur. T.. 1880 pag'«of ^PPeUo Torino (1) V. in tal senso sentenza Corte d’appeIlo di Casale 8 luglio 1856 (Bettini, 1856 1* colonna, 802): Corte d’appelIo di Torino 18 maggio 1857 {Gazzetta dei Tribunali, 1857, pag. 381). Altra id. 28 luglio 1857 {Gazzetta dei Giuristi, 1857, pag. 576),
11 10 REGOLE GENERALI 5. — Ma quand’è che la esecuzione data alia seiitenza importa rinuncia al diritto ad impugnaria? Ecco la domanda che a questo punto non mancherà certo di farsi chiunque si occupa dei diritto processuale. Crediamo opportuno di spendere al riguardo qiialche breve parola. Non vi ha dubbio che 1'esecuzione spontanea e volontaria data dalla parte ad una sentenza, la quale sia soggetta ad opposizione od appello e non sia esecutoria provvisoriamente,dimostra acquiescenza alia sentenza stessa. Ognuno infatti vede come questo íatto sia inconciliabile. colla volontà delia parte di impugnare la sentenza, e come tale imporíi necessariamente rinuncia al diritto di impugnaria. Lo stesso deve dirsi anche nel caso in cui Tesecuzione spontanea e volontaria delia sentenza sia accompagnata da proteste o riserve, essendo principio di diritto riconosciuto dalla piu costanle giurisprudenza che prolestatio contra factum non valet (1). Non vi ha dei pari dubbio clie se si tratti di sentenza contro cui non si possano piü esperire i rimedii ordinari, ma soltanto gli straordinari. i quali per regola generale non sospeiidono 1 esecu zione delia sentenza impugnata, e cosi se si tratti di sentenza la REGOLE GENERALI altrimentí può desumersi se non da quei fatti, í quali siano assolutamente inconciliabili colla volontà di impugnarlo. Ora, come mai può dirsi che sia tale il fatto delia notificazioue delia sentenza? Chi mai vorrâ farsi a sostenere che, eseguendo un simile atto, la parte dimostri Ia sua ferma íntenzione di accettare la sentenza e rifugga dal pensiero di impugnaria? Tutti sanno come la notificazione delia sentenza abbia zialraente per iscopo di fissare Ia decorrenza dei termine per í pugnaria tanto per Ia parte alia quale la sentenza stessa si notifica, quanto per quella sulfistanza delia quale la notificazione ha luogo. Puo avvenire-e noi lo ammettiamo -che notificando la sen tenza la parte voglia pure preparare il terreno per fesecuzionc, ossia che essa compia un tale atto colfintenzione di poterla presto eseguire, non appena passata in giudicato, ma questo, come si npete, non è un atto di esecuzione essa, essendo ad un tale eífetto atti successivi e diversi. essenime nemmeno un principio di necessari, non un solo, ma piü Del resto ognun vede che un dubbio resterebbe pur sempre sul1 íntenzione delia parte che notifica la sentenza, potendo la medesima,m seguito a questo atto,cosiimpugnaria che darviesecuzione líTermarrch.'*''- di impugnar la seiitenza stessa. dovremo conchiudere. in applicazione dei prin cipio sopra stabilito, che ossa non costiluisce un’accettazione tacita delia sen tenza, ossia una rinuncia implícita al diritto di impugnaria. » Conformi Borsari, Commento. I, pag. 570: Cuzzkri. suU’art. *165, n. 4; MatTiROLO, Elemenli, vol. IV. pag. 191 e seguenti; Ricci. Commen/o,vol.II, n. 4<3. V. pure sentenza Corte d'appello di Firenze 31 gennaio 1871 (Annaít, V, parte II, pag. llü); Corte appello Palermo 12 febbraio 1875 {Circolo Giriridico, \, pag. 324); Cassazione Torino II marzo 1875 {Giurispr. 7\, 1875, pag. 280); Cassazione di Torino 31 dicembre 1880(ilíon. Trib.Milano, 1881. 291; Bettini, 1881,314); Cass. Torino 27 luglio 1883(Gíumpr.T.,1883,998t; Cassazione Roma 21 marzo 1884 (Foro, I, 456); Cassazione Torino 11 marzo 1885(Giuns2>r. T-, sibili che hanno po.u.o inforrre1‘anirdi‘ ohrio"‘“"™ effetu che ne possono derivare si bene vnolV^ lorompiva. nc perilontani effetti immediati e diretti. Dono la m relazione ai suoi suo canto z*one, ma per oiò si richiedono aUr" aui notificazione semplice delia sentenza co.stit ' aíTermare che la me esecunto di esecuzione. Forse che la nart P®^ stessa un incominciaancora deciso se accetterà o se imnimn^ ^ t notificazione ^ntendiinemo di subordinare la ^ CIO solo í C certo 1885, pag. 280). (I) V. in questo senso Borsari e Cuzzeri. .sull art. 4C5; Saredo, Istilnsioni, Mattirolo. Elemcjitü vol. V[, II, n, 7G0; Carle, DeWappeltazione, pag. 80: pag. 194; Pisanelli, Comm. Cod. sardo, IV, § 206. V. pure sentenza Cassaz. Naj)olÍ 11 giugno 1872(La Lcgge. 18<2, I, p. 565); Cassazione Firenze 9 dicembre 1873 (id., 187.3,1. pag.700); Cassazione Roma 3 aprile 187G (id.. 1876, I, p. 692); Cassazione Torino 20 luglio 1883(Giurispr T., 1883, 816; Legge. 1883, II, 443): Cassaz. Torino 7 novembre 1884(Giurispr.T., 1884', 782); Cassaz. Torino 30 giugno 1885 (Giurispr. T.. 1385, pag. 468). non ha omnri ● f ^^"^‘^nzanolificala-. forse è suo essa. colla notificazmne°vnni°"'^ dell'avversario; sospensione dei termini no ● ’ Une all meertezza che , che in TTinl ^ ^ ^^Pngnare la sentenza. Se adunque . tale non na.sce dalla ia notificazi íone non rivela i di accettare la sentenza, e inconciliabile col proposito
13 REGOLE GENERALI 12 REGOLE GENERALI quale sia síata dichíarataprovvisoriameníee?ecuíoriaiion ostante opposizione od appello, Tesecuzioiie datavi inseguiío cid atti ili ingiunzione con minaccia di atti esecutiKÍ, non pregiudica il diritto di impugnare la sentenza, e ciò perchè in quesio caso 1'esecuzione data alia sentenza oori è piü libera e spontanea, ma per contro forzata o coatta, perchè spinta dalla minaccia di atti esecutivi (1). Questi argomenti souo certamente di qualche importanza; essi però non ci distolgono dal seguire Topinione contraria, la quale d’altronde è pure adottata da una prevaleiite dottrina e giurisprudenza. K cosi noi riteniamo che, uoii ostante la inancanza di qualsiasi protesta e riserva, Tesecuzionè data ad un giudicíito eseguibile provvisoriameute, non importa rinuncia al diritto di impugnarlo. Ed eccone sommariamente le ragioni: Dicemmo piü volte che la accettazione delia sentenza non altrimenti si può desumere se non da latti certi, precisi e di natura tale da non lasciare il benchè menonio dubbio siilla intenzione delia parte di rinunciare al diritto che per legge le 6. — Laddove invece è luogo a questione si è sul punto di vedere se valga di acquiescenza i’esecuzione volontaria data ad una sentenza che fu dichiarata provvisoriamente esecutoria. V ha chi sostiene la aííermativa. Se è vero si dice a soste^no di questa tesi che la parte, la quale non soddisfa, se non iu forza di esecuzione, la condanna pronunciata contro di essa da unasentenza eseguibileprovvisoriamente, non porta acquiescenza a quella pronuncia anche quando non abbia fatto alcuna protesta ciò si è perchè in tale caso non fa che obbedíre alia giustizia e cedere alia forza. Ma diversa è la cosa quando Tesecuzione volontaria delia sentenza precede ogni altra procedura ed vuole arrestaria: e nserva. anzi in simil caso non regge il dire che Tappello non competerebbe di impugnaria. Ora la parte che dà esecuzione ad una sentenza prov\ in animo tanto di acquietarsi alia nsonamente esecutoria, può avere sentenza stessa perchè la ritiene giusta e giuridica, quanto anche, meno probabilmeute, di prevenire gli atti di esecuzione e non forzata da parte dei suo avversario non íosse altro che per e\itaie il pagamento delle spese relative. Quindi un dubbio sussisterebbe pur sempre sulfintenzione delia parte che in questo caso eseguisce il giudicato e,se dubbio esiste, non si può, senza contraddire ai principii poc‘auzi iudicati, ritenere la rinuncia al diritto di reclamo, a meno che non concorrano circostanze speciali che facciano piena prova delHntenzione delia parte di rinunciare U.2. 3. 4, õ,6 7, 8,9, 10, 11). e.ssendo sospensivo, è un atto di necessita far quello che si dovrà poi eseguire qualche giorno dopo, imperocchè quando la parte condanuata non attende che il suo avversario la costringa alia esecuzione,si deve giuridicaniente conchiudere che essa riconosca ia gmstizia delia sentenza, e rinuncii conseguentemente al diritto dl impugnaria (2). ariche di uu dis- (1) Non è vero — dico il Pescatore — che 1 atto di obbodire prevemre quando sovrasta la forza, sia un atto spontaneo; prevenire turbamento delia fauiiglia, unniniliazione, un aggravio di spese, cd anche solo ü pericolo di tutto ciò, è im atto di necessità:e se non esigete wia cspressa riserva Jel Jirülo di ricorso quando io pago per accomiatare 1 ufíiciale entratonii in casa, perchè la pretendete se aníicipo il pagamento onde risparmiargli 1’incomodo? Ma lutte queste le sou vane argomentazioni: quando nii accordate una garanzia, restringetela, se vi piace, a brevíssimo tempo; ma per quel termine lisso ve la domando sicura, senza nuove contestazioni e senza sorprese [Sposiz. compend., vol. I, parte I, pag. 209). V. pure ui tal senso Uicci, Comm., vol. II, pag. 391-392; Carl^, DelVappellazione, pag. SO ; MatTiROLO Elementi, vol. IV, pag. 195 e seguenti. Sentenza Cassazione Firenze febbraio 1870 (Annali, IV, parte I, pag. 17); Cassaz. Tonno 28 maggio 1870 1870, pag. 425); Corte d'Appello di Toriuo 10 dicembre 1878 doro, un 24 (Gntríípí*., r., (2) V. m tal senso sentenza Cassazione Torino 07 ,o.„ - ■ r 1870, p. 549); Corte appello Torrno 22 gennaio 1876 llf (Gttmspr. T.. Dinnesfavviso è pure il Pisínklli P' nnpgt+rv « ^ VISANELLI {Comm. Codice sardo IV ç; 9S.i) Io questo caso — osserva questo illustre scrittorp U * ’ > ^231). e quando ecli oho ' i d fatto sta contro il debitore ^ riserve, le ha trascuratP^^ renderlo innocuo colle opportuoe e che si presuma non a' ^ valore che esso merita PensaC^r^lo veramente non
15 REGOLE GENERAL! Tutti sanno che. neiripotesi di cui ci occupiamo, si deve per legge presuinere che tante siano le sentenze quanti sono i capi delia medesima, in base alia nota massima che iot capita, tot sententiae. Onde è che raccettazione, tanto espressa che tacita, di iino dei capi, sebben seguita senza alcnna protesta o riserva, non puo certamcnte importare riniincia al diritto di reclamare contro gli altri. In questo senso d'altronde si sono pronunciate la dottrina e la giurisprudeuza (1, ’2. 3». 14 REGOLE GEXERAIl avvenire che la sentenza. anzii?hè di im solo. consti di piü capi distinli fradi loro ed indipendonti. In tal caso — si domanda — Tacquiescenza prestata ad uno di tali capi indurra. acqniescenza anche per gli altri? (Giltr, T. 1H7Í), 1881, U!j); Cassa7.ione Xapoli 0 mapeio 18si i-mr \IX 188- Tpane, oma l.'i marxo issi Tomi Ruvumd, 1881, ir, -100). " ' ’ ' (il) Xon basta a dimostrare Ia tacita resa in socondo grado di esecutorieta Tavoro d ricorrento, diotro ci jjag. l<); Corte AppeJIo Pv nnunzia ad inipui;nare una .sontonza riveslita quindi dei faratiure di ... . , tazione <loiraltra parto. pro.spnziata 1 .struziono .l.fiu onhnati inoombenli, spccalmente se ciò latto (lopo espresse proteste e riserve. Y. sentenza Corte Cassaz. Ro.na a .lieen.bru I ««0 {Foro, I, 202). giurisdiziono e latto di aver instituito verso, è imjilicitamcnto accettata dal nuituante col nuovo giudizio per proporre la detla azione a dimostrare che lo somine mutuate sono andatc a jirotitto e in aumento dei pathmonio delia mutuataria. Quindi non. si potrebbe piii, per 1’ostacolo delia acqniescenza, impugnare iu Cassazionc Ia delta sentenza per sostenere la validità dol niuíuo. ^ . sentenza Corte Cassazione Torino 7 novembre 1881 (G/ur. T.. 1881, 782). (10) Sono atti di actiuiescenza e di volontaria esecuzione delia sentenza di appello, i quali rendono inamniessibile la domanda per cassazione. 1 istanza per ottenere la restituzione dei ]>rezzo di una vendita dichiarata nulla, il ritiro delia cartella di deposito dei prezzo presso jirestili, e resazionc delia medesima. V. sentenza Corte Cassazione Torino 25 aprile 1877(Gâtr. T.. 1877, pag. 501). la Cassa dei depositi e (8) Xon importa acquiesccnza a una sentenza inlcrlocutoria clie abbi;i ammossa una ,.onzm !a circostanza clm il ..roonratore .lolla coniroparto abb.a ‘'1- T"’" Cassaz..ono Ko.na -1 lugilo 1881 (Corlp -^uprpina ih Roma, 18kI, 12u8). (‘I) Xon -SI veriiica accetíaz.one di sentenza che dbmpugnarla, nel latto di ehi faceia e vaipa rinunria al diritto .sanimaro testimoni quando la controparte, in base a piiid inato d‘appello, di non puo sosf)endorsi con rime.Ji stiaordinari, aljbia fhiftsto lussunzione dc-lla ju-ova to^^limonial.- Còrlo Cassaz. Firenze 1 af:os1o 1>^81 [Temí Vp,i. ]sfi], Lpjyf/e 1881, II, 051). (5) II rimborso delle 1-25; a controjirova eui la esoeuzionc como il ricorso in Ca.ssaziono, aunnessci. A. sentenza 1881, .57:j; da parto dei Comune che, avendo oUenuto vina parte sola delia somma per osso domandata, (11) Xon vi íj acqniescenza aggiudicata per sentenza iscrive in bilancio e riscuote detta parte per mezzo deiresattore comunalo, nè con ciò si prcgiudica il diritto di appellaro da detta sentenza, scmprociiè quella riscossione sia avvenuía dopo già introdotto 1’appello e intorno a (luella parte delia sentenza favorevole al Comune non vi sia slato appello da parte dei suoi contradJittori. V. sentenza Corte Cassaz. Torino 10 luglio non accompagnmo cia sohbone c.eS:i ^Tzmnrrim >.„a nanzi al giudioe e fa valere diverso altro eccezionVa diÍ?r'de'‘“;,?;7 ‘lísenza premet.ere alcuna riserva ,U denunziaro rn Cassazione i , , lui Sfavorevole rcnia . V. sent. Corto Cassazione Torinn 'tn ^^‘udicalo a iH Torino, 1882, II^ 211). * " ’ 1882 {Cassazione (7) II íatto dei procuraíore clie presta per Ja liquidazione delle speso di causa níto di impugnare la sentenza coi ' sem 1888 (Giiirispr. T., 1883, pag. 92-l\ (1) V.Borsari. Comm., pag. 375; Cuzzeri, sulFarí. 10.5; Pisaxelli, Comm. Códice sarilo, IV, § 199; Cari.e, D('U'apppUazione, pag. 80; SareüO. Istiluz., II, pag. 201; Ricci, Comm., vol. II, pag. 390. n=* 500; Mattirolo, Eleinenti, IV, V. pure sentenza Cassazione Firenze 20 novembre 1871 {Amtali, ^ b parle 1‘, pag. 30)'i Corte Appello di Torino 20 novembre 1809 (Aniiali,. UI, parte 2*, pag. 530 ; Corte AiJpello Messina 10 agosto 1852 (Ttuju Zandea, IU, pag. 59), Corte Ajipullo Lucca 7 murzo 1874 {Gioiomlc dei- 'I. rihnnali, J8<4, n. 138), Cassazione Torino 3 maggio 18TG (Giur. T.. 18TC, pag. 330); id. 3 apnle 18J9 598); id. 28 gennaio 1881 (id. 1881, pag.271); id. 2 settembre 1881 (id 188-1 pag (587); id. 10 novembre 1884 (id. 1884, pag. 8u3); Appello Torino 10 lucdio 1878 (id. 1878, pag. 523); Corte Cassazione Xapoli 18 febbraio 1881 íGa'- Proc-, XVI,372); Corte Appello Parina 18 marzo 168-1[Annali, 1884, ■ Leqije, 1881, U. 23; Trib. Milano, 1884, G72; Bett ni. 1884, 516). ■ ■ ’ d 'id. 1879, pag. 1.51 elia sentenza ;m»íorla l accetiuzione anche pliceniente il non - .suo contradditorio coi nmedi V suo dizicjne Torino 97 giugn., ,889 (Cerrer.-ione d,‘ To™'' To? (8) La parte che, unjforraandosi ada çor,» i i ’ ’' ^ d.ebiaró la própria rncompetenza. intrcÍduoe s ™“S'Slrato adito, che nvanu il magistrato ri,,ulato compoteni, sT""'‘r"'™ ° quella sentenza, e püi non nu; r-nnt r ” ^endo con ciò acquiesconle a V. sentenza Corte Cassaziir; per Cassazione. (9) La sentenza nhe dich'- 1884 (GíUí’ísprud. 7'., 1884, GOl). zione maritale alia rnuiuXtl'1*-!^ nulhui dei mutuo iier difettodi aulorizza- >«1, viservando nl muluanlo Tazione de in rein (2) L'esecuzione di un capo
11 REGOLE GENERALl ciante e si Iratti di diritto di natura commercialej iiel qual caso, come tutti sanno, essa può disporre dei diritto stesso; c)II tutore perle cause che riguardano il suo amminisírato(1); d)II curatore di una eredilà giacente (2i: e) Gli immessi nel possesso provvisorio dei beni deir as sente (3); f) II curatore di un fallimento (4): g) II sindaco nelTinteresse dei Comune da esso rappresentato (õí: h) II prefetto neirinleresse delia Província (6). La seconda condizione richiesta percliè raccettazioiie delia sentenza importi rinuncia al diritto di impugnaria, come poc’anzi abbiamo avvertito, si è quella che si tratti di matéria suscettiva di convenzione. Quindi Paccetlazione non sara valida e non produrrà reffetto dianzi indicato, quando la questione risolta colla sentenza riíletta matéria attinente alPordine pubblico, come, ad esempio, nelle questioni intorno alia nullità dei matrimônio, alia separazione personale dei coniugi, alia filiazione, alia interdizione, ecc. Lo stesso convien dire dei caso in cui la sentenza abbia statuito sulPincompetenza assoluta dei giudice. « Però — come osserva il 16 REGOLE GENERAL! Affinchè l accettazione dellasentenza, tanto espressa quanto tacita, tanto íotale che parziale, possa produrre Pelletto di cui ci siamo finora occupati, importare cíoè rinuncia al diritto di impugnaria, è necessário il concorso di due condizíoni, cioè: 1" che raccettazione sia fatta da persona capace; 2 che si tratti di matéria suscettiva di convenzione. Ed anzítutto, che Paccettazione sia fatta da persona capace. Capace nel senso delia legge si ê quella persona che può liberamente disporre dei diritto che forma oggetto delia controvérsia. L accettazione poi deve essere fatta direttamente dali persona che può disporre dei diritto, procuratore munito di mandato alie liti non a stessa oppure anche da un suo speciale. II seraplice procuratore puo pertanto accettare validamente la sentenza riEgli ò bensi il doniinus utfi H ^ K ‘ eseguire tutti gh atti che siano a ciò nece.ssarii, ma non può, senza una proprciirterrr’""""" Cosí acret+a,rr’ ^f P°ti'anno validamente aocettaie la sentenza senza 1’opportuna autorizzazione: d; il minore, e cosí pure il minore possa disporre dei diritto b) La donna emaneipato quando non oggetto delia lite: maritata a meno che la medesima sia coramer- (1) Una questione ê insorta — dice il Cuzzbri — relativamcnte ai poteri dcl tutore, non già pel caso clie il giudicato riguardi beni immobili, chè tuiti riconoscono clfegii non possa rinunciare alfappello in questaipotesi senza l’autorizzazione voluta dal Códice civile, ma quando la sentenza concerna beni mobili. Generalmente però si è ritenuto che anche in questo secondo caso abbia il tutore mestieri deli’autorizzazione per rinunciare all’appello, perchè, per la rinuncia, la sentenza passa in giudicato, e quindi il creditore può riuscire ad una indiretta alienazione degli immobili che si fossero colpiti con iscrizione ipotecaria a base delia sentenza medesima, perchè la ri nuncia confiene un abbandono dei diritto dei minore e quindi una specie di transazione.SulTart.465, n“ 13. In tal senso vedi pure Pisanelli, Coimwnti Codico sardo, IV, TiROLO, Elcmenli, vol. p. 200. (2) V. Pis.iysLLi, Commenti Codicc sardo. IV. § 219; Mattirolo. ElemenU, vol. IV, pag. 200. (3) Pisanelli, Commenti Cod. sardo, vol. IV, p. 250; M.\ttirolo, Elemenlit vol. IV, p. 200. fl) V. Pisanelli, Commenti Cod. sardo, vol. IV, § 2.51. , 248 ; Mat- . i (5) V. Mattirolo, Elementi, vol. IV, p. 200. (6) V. Mattirolo. Elemenfi, vol. IV. p. 200. 2 — Pateiu, per iinpiiffnnre le senleiize. degli altri capi fondati sen. oon.aad..one \ non ha valore la protesta colla ouale nollo ^ £atta riservadhmpugnare gli altri V '^'^sguire quel primo (Gtur. T., 1883, pag. 219)- (3) La parle che accettò la sentenza nelle parla nelle contrarie deducendo infirmerebbe la sentenza intiera V luglio 1875 {Giur. T.,1876, pag. 42).' (IJ V. CuzzERi sulfart. 465 ; M.' sentenza Corte Appello Torin Cassazione Tori (2) La ri non sentenza Cassaz. Torino 21 parti favorevoli mezzo di nullità che sentenza Corte Cassaz í no n ifl f ’ vol. IV, 0 18 aprile 1871 (Ginr r i«-i no 12 febbraio 1880 (Giur T Lan ’ potrebbero Quesío caso f^<tpo si fosse gennaio 1883 n può irapuI ove sussi.stesse, lone di Torino 28 -- o -"-«oscn«o daUa pure pag. 446); Corte oaztone delia sentenza insert ca Ta H ““'-‘'o vuole appellare da quella sen enza un ^arte inslante non V.sentenza Corte Appello TorTno 31 T sarebbe mefficacc 31 lugUo 1876 {Giurisp,-. T„ 1877 p ga) pag. 199. V.
19 18 REGOLE GENERALI Mentre infalíi nel primo caso TaccetlazicEe tacita delia sentenza produce per lo piü il suo efleíto per quel collitigante che la fece e lo conserva non pstante che la sentenza stessa sia poi stata riformata od annullaía suiristanza degli altri collitiganti, nel secondo caso invece la riforma o rannullamento delia senteuza avvenuto suiristanza degli altri litisconsoríi, giova anche a colui che, non essendosi associato a tale istanza. si dovrebbe per legge presumere che l’ha accettata. Ma di ciò diremo piii diUusamente a suo luogo e meglio commentando Tarticolo 471 delia procedura civile. REGOLE GENERAL! Pisanelli (1) — fa d'uopo distinguere il caso in cui Ia conipetenza sia veramente roggelto delia controvérsia da quello che non sia: se il giudice ha deciso in mérito iu primo grado una questione che sarebbe stata fuori delia sua giurisdizione per ragione di valore e la parte soccombente si aequieta alia smitenza, è ovvio che la rinuncia alTappello è operativa, poichè la questione sulla competenza, se pure fa parte delia storia d*'iia contesa, luttavia non forma verarnente il subbietto delia desima. IliCQuando invece il giudice si fosse limitato a pronunciaro sulla competenza senza occuparsi dei mérito, Tadesione che il liti gante presta in tal caso alia sentenza riguarda direttamente la competenza dei giudice e, se traltasi di giurisdizione, la rinuncia airappello non può avere alcun eíletto. > 10. — L'acceítaz{one delia sentenza fatta dal garamito toglierà al garante il diritto di irnpugnare la sentenza stessa contro l‘attore principale ? Noi — seguendo in ciò rinsegnamento deinilustre proíessore Mattirolo(l) — crediamo si debba distinguere fra il caso in cui d garante, riconoscendo la própria obbligazione, abbia nel primo giudizio assunto la difesa dei garantito, ed il caso in cui, punto assumere tale difesa. siasi limitato a discutere col garaiitito sulla questione di garanzia. Nella prima ipotesi il garante è divenuto parte nella questiono di mérito sollevnta dalhattore principale, e noi sappiaino che se piii sono le parti soccoml.)enti, la tinnnzia fatta da una di esse ad irnpugnare la sentenza non pregiudica il diritto delle altre. Quindi nel caso di cui ci occupiamo. 1'accettazione dei giudicato fatta dal garantito non impedisce che il garante porga reclamo contro di esso se egli ritenga ciò opportuno. Nella seconda ipotesi invece il garante essendosi limitato, come si disse, a discutere col garantito la cpiestione di garanzia senza assumere la difesa dei garantito, rimase affatto estraneo alia que stione di mérito dibattutasi ira questhdtimo e 1’attore principale. In questo caso pertanto erano due le questioni a risolversi dal giudice, quella cioè fra Tattore principale ed il garantito e quella fra il garantito ed il garante, che una sola sentenza le abbia risolte entrambe, ma senza Sia pure 9. — Nessun dubbio che se piu siano le parti soccombenti e se si tratti di obbligazioni parziali e divisíbili, 1’í stata da una delle parti stesse al giudicato le altre possano impugnarlo. Un dubbio invece può insorgere quando, piii essendo le parti soccombenti, si tratti di obtjligazioni indivlsihili e solidali. Se peró si considera che il presunto mandato che,secondo il nostro Códice, esiste fra 1 concreditori e fra i condebitori di cosa induisibile in solido, e solo in ulihbus, non in damnosis, ossia che il íatto dl un creditore o di un debitore può soltanto favorire la condmone degh altn, non tornare a pregiud.zio dei medesimi o.mi dubbio scompare, ed e forza ritenere che 1’accetlazione dflla sentenza fatta da uno dei collitiganti nel caso di obblin-azione 111 solido od indivisibile, non fa si che nli altri la via ad impugnaria ,2). ® Una differenza pero esiste fra il gazione parziale e divisibile ed il obbligazione in solido e indivisibile. acquiescenza pienon impedisce che caso 111 cui si tratti di obblicaso in cui sia questione di (1) Commenli Coãicp (2) Vedi in questo sar-do. Yol. 17, §§ 541 ^ «riHOLO, * oh IV, pag. 202; Saredo, Istüuzio'^'^^' articolo, n« 15; voi. II. pag. 'íOO (1) Mattirolo, Elemenli, vol. IV, pag. 202 e seguenii. .
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