CORSO Dl DIRITTO COMMERCIALE ESPOSTO DA ERCOLE VIDARI Prof. ora. dí Dlritto Commerciale nella R. Università at Pavia. VoL. Sesto Libro 111.°, Parte III.* Contratti dei Commercio marlttlmo. ULRICO HOEPLI EDITORE-LIBRAJO MILANO PISA NAPOLl 1884.
/^Vo 7 ^ f'ÍÇT>') & L N L) I C E Pag. 1 Capo III. — Del capitano Sezione I. — Notizie generali II. — Carattere giuridico dei capitano. III. — Doveri e dirittl dei capitano prima dei viaggio Articolo I. — Doveri II. — Diritti Sezione IV. — Doveri e diritti dei capitano durante il IV i j> 6 » » PUOPRIET.À LEITBRARIA. 25 ivi 38 » 54 » viaggio . Articoi-o I. — Doveri ivi » 75 II. — Diritti Sezione V. — Doveri e diritti dei capitano dopo il viaggio. TITOLO I. — Del contratto di arruolamento . . . . Capo I. — Natura e forma dei contratto di arruolamento. y> II. — Doveri e diritti derivanti dal contratto di ar ruolamento » » Dl 113 » 114 124 ivi Sezione I. — Doveri Diritti Articolo I. — Considerazioni generali . . . . II. — Diritti deirarruolato nel caso di rottura dei viaggio 9 1. — Rottura volontaria § 2. — Rottura forzata » 135 II. » » 136 144 145 158 Coi tipi (lello siab. P- Manini.
ÍNDICE. VII Ví ÍNDICE. S 2. — Avarie generali o comuni . Avarie particolari 8 4. — Avarie cagionate dalVurto di navi . Anricm.o II. — Contribuzione alie avarie . Pag. 413 Amrcor.o lll. — Diritti deir arruolato nel caso di accidenti che modiflcano la durata dei viaggio 448 § 3. » 455 ny Pag. 470 s> IV. » Accidenti cho riguardano la deirarraolato. — Del contratto di noleggio. Capo I. _ Del noleggio pel trasporto di Sezíonk 1. persona § 1. — Cose non ammosso o non soggette, e cose am messo 0 soggette a contribuzione Regolamento delia continbuzione e riparto d questa , 18^ V 21(3 TITOI.O II. » 471 § 2. merci - Carattere giuridico forma dei contratto d noleggio — Suo carattere giuridico . > 485 Capo II. — Del noleggio per il trasporto di porsoue . Fonti e forma 505 ivi 9 > 506 Seztonk I. Articolo I.. § !● - Nave . ivi . 218 II. — Doveri e diritti dei contraenti prima dei viaggio 111. — Doveri e diritti dei contraenti durante il » > 510 ^ Porsone . § 3. — NoIo. Articolo li. SfiZIONE II. Articolo i. 220 » 230 » 235 , 252 > 510 viaggio . — Sua forma . Elsecuzione dei contratto di TITOLO III. — Del contratto di prestito a cambio marittirao Ca1*0 I. 531 > noleggio . Doveri e diritti dei noleggiante e de noleggiatore prima dei viaggio . Carattere economico e giuridico dei contratto d prestito a cambio marittimo . 532 Sezione I. — Carattere economico » II. — Carattere giuridico . . ● . Articolo I. — Persone II. — Cose III. — Rischii IV. — Profltto marittimo V. — Caratteri proprii di questo contratto e sue diíTerenze con altri contratti affini . Capo II. — Forma dei contratto di prestito a cambio ma rittimo Rrzionb I. — Condizioni estrinscche ed intriiiseclio. * II. — Condizioni di pubblicaziono . . . . Capo III. — EtTotti dei contratto di prestito a cambio ma rittimo Sezione I. — Doveri e diritti dei contraenti durante il tempo dei rischii . . . . > II. — Doveri e diritti dei contraenti dopo il tempo dei rischii Articolo I. — Doveri e diritti in caso di sinistro > II. — Doveri e diritti in caso di arrivo a buon porto TITOLO IV. — Dol contratto di assicuraziono marittima . ivi » 8 1. — Carico 253 > 538 » 530 9 8 2. — Caricaraento . S 3. - stallie , S 4. — Poliz/a di , 273 2T7 e controstallie - carico . — Impedimenti alia 542 » , 289 562 S 5. partenza. — Rottura do 572 viaggio . — Doveri 318 » Articolo n. e diritti dei noleggiatore e de noleggiante durante il viaggio . » 576 , 327 > 328 § 1. Accidenti riguardanli il carico - inapedimenti alia 581 K 3 2. » ivi prosecuzione dei viaggio e rottura di questo . , 315 503 > Articolo lii. — Doveri e diritti dei noleggiante, dei noleggiatore » fiOl 0 dei destinatário dopo il viaggio - Scanoamento e riconsegna -Rcap„aaaW.i.Mo.„„.aggian.eperi;asidin: Perdita od 3(>5 > .8 1. » 602 , 366 S 2. tardo, ~ Pagamento dei 612 , 382 avaria e delle altre spese d S 3. 613 nolo trasporto. — Avarie , 385 , 403 404 Sezione Iii. , Articolo I, 634 wattem giuridico delia avarie. > 641 8 1.
VIU ÍNDICE. — Suo carattere economico o giuridico Sezione I. — Persone .... II. — Cose Articolo I. — Cose che si possono far II. — Cose che non si possono far assicurare Sezione III. — Rischio Errata-Corrigô Capo I. Pag. 611 ^ 645 , 649 » ivi assicurare. 6SI i > 633 , 735 > i* » CAPO TERZO. DEL CAPITANO. Sommakio. 2CMP. Divisione delia matéria. 2919. Premesse alcune notizie generali, diremo poi dei carattere giuridico dei capitano, e dei doveri e diritti SQOi prima dei viaggio, durante il viaggio e dopo il viaggio. SEZIONE PRIMA. NOTIZIE GENERALI. SOMMAIUU. 2920. Clii sia il capitano e che qualità egli debba avere. — 2921. Chi puô essere capitano o padrone. — 2922. Continua. — 2923. Condizioni per — 2921. Da chi sia data ottenere la patente di capitano o padrone. qnesta patente. 2920. Capitano o padrone dicesi colui che il pro prietário o Tarmatore di una nave (N. 2885,2913) prepone al governo di questa per uno o piu viaggi determinati o indeterminati. Epperò Stracca scriveva: « Generaliter cui prcccipua cura rerum incumbit, et qui raagis, quam teri, diligentiam et sollecitudinem rebus, quibus praísunt, ViDARl. Vol. VI. C331 . . .
2 LIBRO III, PARTE IlI, CONTRATTI DEL COMM. MARITT. TIT. PREL.. 3 CAPO 111, SEZ. í, NOTIZIE GENERAL!. debent, hi magistri appellantur »Nè, per il riguardo di cui diciamo noi, importa differenza fra capitano e padrone; imperocchè tutto quanto concerne codesta preposizione è retto, di solito, dalle stesse norme. Differenza v‘è soltanto circa alie condizioni necessarie per essere airuno od airaitro ufflcio, ed alia portata delle navi che Tuna 0 Taltra dare navi soltanto nel Mediterrâneo, nel Mar Nero, nel Mare d’Azof, ed usceudo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo,Francia, e delle Isole Britanniche, nel Mare dei Nord, nel Baltico, e sulle coste occidentali delTAfrica, sino al Senegal, comprese le isole a non piú di trecento rniglia da tutte le coste suddette; uscendo dal canale di Suez possono navigare nel Mar Rosso, nel. Golfo Pérsico e nelle coste indiane, fino a Bombay ed alie isole adiacenti ^ Per contrario, non v' è che una sola categoria di padroni; e questi possono comandar navi soltanto per tutta Testensione dei Mediterrâneo-. Tuttavia, cosi i capitani di gran cabotaggio, come i padroni, che si trovino in paesi posti al di là dei limiti segnati alia loro navigazione, possono essere autorizzati dai regii consoli a comandar navi di bandiera nazionale per il traílico nei canalí e nei fiumi in tutta la loro estensione, e lungo le coste marittime entro un raggio di trecento rniglia marine a partire dal porto dei loro armamento ^ 2D22. Oltre ai capitani ed ai padroni, la legge dice che anche i marinai nazionali, i quali abbiano ventun anno di età, e quattro anni di navigazione, sappiano leggere e scrivere, abbiano conoscenza delia bússola e non assunto persona può coraandare, direnio a come momenti (N. 2921, 2923). Del resto, qualunque al nome assuma chi è preposto governo di una nave, egli dev’essere fornito di molte e difficili qualità; somma di affari che vuoi per la gran nelle sue mani devono commettere i proprietarii di e gh speditori; vuoi per le molte attribuzioni che egü deve esercitare; vuoi per la difficoltà di ben condursi in mezzo ai continui e gravi la navigazione marittima. aspericoli che sempre minacciano Ond'è che Targa scriveva: avere le seguenti qualità: perito, pi'0'" vido, prudente, provetto, pacifico, pronto, poderoso, e P-'»' digo, per ciò chi coiiosce di rogative, non si II vero capitano deve avere tutte queste pn®' SI assuma questa carica, sebbene diflicümente I non tutte si trovano i - in un soggetto » 2921. Secondo il Codi per la marina mercantil®? una nave mercantile con bandiein ice nessuno può comandare delio Stato (N. 2810). se non è patentato capitano o drone, od altrimenti autorizzato (N. 2022) I capitani si dividono in due categorie;'cioè, lungo corso e di gran cabotaggio. - I capitani di corso possono comandare navi per qualunque destinazionccapitam di gran cabotaggio, invece, possono co»»»' sieno mai stati condannati a pene criminali per qualunque reato, neppure a pene correzionali per furto, truffa, appropriâzione indébita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive o per reato contro la fede pubblica, ed abbiano ottenuta Ia riabilitazione, possono essere autorizzati, nella forma e dentro i limiti prescritti dal ‘ Cod. mar. merc., art. 58, alin. l; e art. -59, alin. 1.' * Cod. mar. merc., art. 58, alin. 2; e art. 59, alin. 2. * Cod. mar. merc., art. 61. ' De naut.. * Op. cit., cap. XII. ® Art. 3, nav. et navifiat.. op- cit.. Parte r, n. 5.
5 TIT. PREL., CAPO III, SEZ. I, NOTIZIE GENERALI. sono consejíuire lo scambio delle loro patenti con quelle nazionali, aderapiendo alie condizioni prescritte per il grado a cui aspirano. Tuttavia, il Ministro di marina può, secondo i casi, dispensarli dallesame, prévio il voto favorevole dei Consiglio deirAmmiragliato. — Poi, i capitani di vascello, gli uíllciali dei genio navale, gii ufllciali e sottü uíUciali macchinisti, e capi, e gli allievi di timoneria, i quali abbiano cessato di appartenere alia real luarina, possono rispettivamente ottenere la patente di grado nella marina mercantile; cioè; gli ufllciali di vascello, quella di liingo corso (con la qualificazione di capitani superiori) (N. 2924); gli uíTiciali dei genio navale, quella di ingegnere navale; gU ufllciali macchinisti, o primi macchinisti, qiielli di macchinista in primo; i secondi macchinisti, o aiutanti macchinisti, quolla di macchinista in secondo; i capi di tiraoneria, quella di capitano di gran cabotaggio; e gli allievi di timoneria, quella di padrone. Però, il conferimento di tali patenti ò subordinato, rispet* tivaraente, alia condizione di aver conseguite le patenti 0 di ingegnere e costruttore navale (N. 2820), o di capi tano 0 padrone o di macchinista K 2024. Le patenti di capitano sono date a nome dei Re dal Ministro delia marina, e quelle di padrone dal capitanodi portodel compartimento cui appartiene il candidatos Inoltre, il Ministro delia marina può rüasciare patenti di grado superiore a quei capitani di lungo corso che dieno prova dei perfezionamento dei loro studii e delle raaggiori cognizioni acquistate per mezzo di speciale esame, secondo i prograrami alTuopo stabiliti ^ 4 LIBRO 111, PARTE III, CONTRATTI DEL COMM. MARITT. regolamentOj a comandar navi di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo trafíico di costa h 2923. Per conseguire le patenti di capitano o pa drone si richiedono le seguenti condizioni; a) essere cittadino dello Stato; b) non essere mai stato condaniiato a pene crirainali per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truíTa frodo, ricettazione o favorita vendita di appropriazione indébita o cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od avere ottenuta ia riabihtazione; c) avere superato con buon esito un esame teorico-pratico secondo i programmi stabiliti. — Oltreccíò si richiede: per i padroni, l’età di ventidue anni compioti» e tre anni di eífettiva navigazione, eseguita, almeno un anno, in viaggi delia classe a cui aspira il candidato; per 1 capitani di gran cabotaggio, Tetà di ventidue anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita, almeno per metà. su navi nazionali, e per un anno intiero iu quahtà di scrivano o di sotto scrivano; per i capitani di lungo corso, 1’età di ventiquattro anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita, alrneno per metà, sa nazionali, e per un anno intiero in viaggi fuori dei JVI®' diterraneo, e per eguale spazio di tempo in qualità di scri vano 0 di capitano di gran cabotaggio. - GU esami, cui vengono conferite le patenti di grado, non possonO essere dati prima che il candidato abbia compiuta 1’ e la navigazione richiesta navi per il grado a cui aspira ^ Oltre a queste, aitre persone possono conseguire le tenti dl capitano o di padrone. - lutanto i capitam padroni stranieri, ottenuta che abbiano la naturalità, P^®' i 0 í ‘ Cod. mar. merc., art. 03, 01. * Cod. mar. merc., art. 0">. alin. 1. * Cod. mar. merc., art. 05, allii. 2 e 3. ‘ Cod. mar. merc., art. oo. ® Cod. mar. merc., art. 62.
f 6 LIBRO III, PARTE III, CONTRATTI 7 TIT. PREL., CAPO III, SEZ. II, CARATT. GlUR. DEL CaPIT. una notevol parte dei comraercio di chi lo prepone al go verno delia nave? Per un capitano è stabiliniento la nave, come per un istitore è stabilimento il niagazzino, il negozio, il fondaco, la bottega in cui egli esercita le fuiizioni sue. Anzi, nel capitano la qualità di rappresentante dei proprietário o delTarmatore è piü spiccata ed evidente; imperocchè, se nulla impedisce che un istitore aderapia ai proprii ulTicii pur vi essendo nello stesso luogo il principale; un capitano, invece, esercita 1’ufflcio suo sempre e necessariamente lontano da chi lo prepose al governo delia nave. Nè, per essere importantissima la parte téc nica deiruíFicio coramesso al capitano, questi si potrebbe considerare come un semplice fattore o direttore (N. 233); perchè è anche verissimo che Ia qualità di mandatario e le attribuzioni a lui commesse dal proprietário non sono raeno importanti. Vuol dire che il duplice carattere di mandatario e di locafore d’opera, che sempre concorre nelia persona deli’ institore (N. 233), è piú spiccato nel capitano , anzichè nell’ institore ; ma non che 1' una soverchii Taltra, o addirittura la assorba*. Che se noi ci facciamo a considerare i rapporti dei ca pitano coi terzi, la qualità sua di mandatario appare piíi evidente ancora; giacchè, riinpetto ad essi, egli, come qualunque institore (N. 233), è puramente e semplicemente un mandatario, e non anche un locatore d'opera. 2926. Adunque, poichè il capitano è una specie di institore, egli pure, come tale, non è mai commerciante ^ benchè possa essere giudicato dai tribunali di commercio DEL COMM. MARITT. SEZIONE SECONDA. CARATTERE GIURlDICO DEL CAPITANO. Sommario. 2925. 11 capitano è il r» ® Proprio institore. -2026. aI pari delPinstitore, il capjtano, come tale, non è nomina dei capitano. traito di e nn commerciante. — 2027. A chi spetti la — 2027 bis. Qualo forma debba assumere il conpreposizione dei capitano. pitano nelPesercizio delie — 2028. Come deva condursi H caa fmflo,! funzioni; e se egli si nossa sottrarre 'eri per mezzo di speciali stipulazioni. — 2920. Chi debba provare la colpabilità l*tísercizio dei o la incolpabilitâ dei capitano. — 2930. Per capitano non assume reS|)onsabilii^ capitano sia anche coinproprieiario capitano, ollrecchè mandatario (institore!» ^ — 2031 bis. Retribuzione dovuta al capiiaao- -- capitano. — 2933. Congedo espresso. " capitano può esser congedato anche quando «ave. — 2039. Congedo lacilo. suo mandato il Terso i terzi. delia nave. — 2931. n — Del caso che il anche uffldale pubblico. Rinvio. — 2932. 2031. Continua. Congedo dei - 2935. 11 Bia comproprieiario doUa 2938. Continua, caso di congedo — 2930. Continua. — 2037. Continua. — io — 29-10. Dirilti dei capitano espresso 0 tácito. 2925. Su questo tema abbiamo necessitá di trattazione (N. 2805 già anticipate, parecchie notizie fondamentali e 2904). Qui ci basti un vprn o ● ncordare che il caiiitano è tioriedi ‘ e cho. fra le diver.e cadegli institori ^ potrebbe essere ascritto a queU . Preposto a tutto il com' prenostrr^^'^ sappiamo che egli pu^^ Pi^epostü auche soltanto ad a Certo, di mercio dei degola, r institore è essere lorchè questa da sola al' una parte di esso, e sia di tale importanza da costituif® proprio organismo d aflari (N. 232). Ora, chi messi ad un ' na cui si vede conie mnie si nppongano quelli chc rimproverauo alia antica dotirina dl aver ravvisato nel capiiaiio un mandatario ed un loca tore d'opera Insieme. — Se cosí è. Ia doitrina antica vai meglio delia nuova. * Co7itya, Corte d’appello di Gênova, 1 febbraio 1805. un economico, un proprio può negare che gli affari com" ^pi ano non costituiscano, appunto e semp’’®’
0 8 TIT. PB.EL., CAPO Ifl, SEZ. U, CARATT. GIÜR. DEL CAPIT. dice la legge. Però, siccome esso, sostanzialmente, è contratto di instituzione, cosi le discipline di questo sono applicabili anche a quello (N. 240 e segg.). S93S. Preposto il capitano al governo delia nave, egli, come qualimque institore (N. 231-247), deve adoperar sempre quella diligenza e sollecitudine che un regolato commerciante suole usare nell’esercizio dei proprio negozio 0 stabilimento (N. 248); sia che ciò riguardi la sua condotta verso le persone con ciii dovrà entrare in rapporti giuridici per tutto quanto concerne la nave ed il carico cominessi alia sua cura; sia che riguardi i rapporti interni concernenti la disciplina delTequipaggio di cui egli ha il supremo comando e la suprema sorveglianza ^ Cosi dicasi dei rapporti suoi coi passeggieri (N. 249). — Aiizi, la condotta dei capitano dev’esser giudicata con maggior rigore che non quella di un institore; perchè, attesa la lontananza dal principale (N. 2925), a lui occorre una piú ampia liberta di azione; per necessário correttivo è pur giusto che egli sia tenuto ad una responsabilità piü rigorosa per tutte le azioni od omissioni a lui imputabüi. Concetto questo che la legge nostra mercantile, desumendolo daila legge civile-, esprime con le seguenti parole: « il capitano o padrone, incaricato dei comando (delia direzione) di una nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette neiresercizio delle sue funzioni » verso tutti « gl’interessati nella nave e nel carico » ■●; conceito, che troviamo anche nel Códice tedesco, hl dove il condottiere delia nave è obbligato ad LIBRO III, PARTE III. CONTRATTI Del comm. maritt. (N.234,Q8) per espressa dichiarazione di legge ^ il capitano « come tale affan mercantili in nome proprio (tanto che ciò egli possa fare hberamente o gii sia stato permesso, quanto che ció egh faccia illegittimamente), la qualità di commerciante sarebbe indeclinabile anche da lui, sempre che di tali af-' lan egli facesse abituale Questo è beue non Diciamo; »; imperocchè se egli trattasse un professione (N. 99 e segg.). avvertire fino da pere che, allorquando il capitano sul carico, egli non può fare per conto suo ora ; perchè bisogna sa* naviga a proíUto comuns verun atto di cominercio particolare, se non vi è autorizzato per iscritto (N. 2970 e segg.) 2. Tmm- fi»nra giuridica dei capitano omina spetta sempre al proprietário o aU-armatore delia nave; il quale, naturalmente non fra le ’ , la sua non lo può scegliere se di onnfn idouee a tale ufflcio, 1 hT 291--2920); tanto Tv ™ auioriz^ato sol- i-auio a viaggi di se vece sippnm . cabotaggio od un padrone. mi ca,r ° " «^"M^reso il meno, nessim dubbio anche solo In¬ che e questi un direttore o gerente (N.2S9^ spetteiebbe alia maggioranza, quando consegnire la unanimità dei loro voti - conveniito (N. 2892 " deva assumere il contratto preposto al governo di nna nave nave, appresentati da e segg.), la nomina non fosse possibile non fosse altrimenti si dice che impiegare la diligenza di un regolato ca[)itano neU’esero e segg.). bis. Quale forma con cui un capitano è ‘ Cod. mar. merc.. art. 92 e segg. * Cod. civ., art. 1740. ^ Cod. cotnm-, art. 496, alin. 1. — Cod. dei 1805, art. 318. — Cod. fr., art. 221. * Cod. couim., art. 505. — Cod. dei 1805, art. 325. ' Cod. comm., art, 809, n. 3 ^ Cod. comm,, art. 515. e 4. Cod. dei 1805, art. 723, N. 3, ■! « Cod. dei 1865, art. 336.
11 TIT. rREL., CAPO III, SEZ. II, CARATT. GIÜR. DEL CAPlT. patti che lo stesso proprietário delia nave, nei linüti però accennati (N. 2906), potrebbe stipulare se contrattasse direttamente; al capitano uon si potrebbe proibire di agire cosí nell’interesse dei suo preponente, facendo, per esempio, inserire alTuopo speciali clausole nella polizza di carico, come diremo a suo tempo (N. 3187 e segg.) 2929. Però, dovrà chi muove azione contro il capi tano, per fatti od omissioni a lui imputabili e riguardanti la nave ed il carico, provare la di lui colpa; o toc* cherà al capitano di provare la própria irrespousabilità, allegando, supponiamo, il caso íbrtuito o la forza niaggiore (N. 1920 e segg.)? Toccherà, di regola (N. 2944 in fine), al capitano di provare Ia própria irresponsabiiità. In primo luogo, perchè la colpa sua potendo derivare da mille accidenti per avventura ignoti a chi muove Tazione, questi sarebbe as sai spesso nella impossibilita di provare il proprio assunto. In secondo luogo, perchè, quand’anche tali cause sieno note, il capitano può facilmente farne scomparire le traccie (N. 2248). In terzo luogo, perchè il capitano essendo un ufliciale pubblico (N. 2923 e segg.; e 2931), egli deve pro vare di aver fatto tutto quanto rufiicio suo gli imponeva. In quarto luogo, [lerchè pur la stessa leggecivile, innon pochi casi, mette a carico delia persouaobbligata 1 onere di provare la própria irresponsabiUtà Da ultimo, perchè la legge commerciale dice chiarissimamente che la responsabilità dei caiiitano non cessa, se egli non proví il caso fortuito 10 LlIlRO III, PARTE III, CONTRATTI DEL COMM. iMARITT. cizio di tutte le sue attribuzioni, ed in ispecie nelTadem* pimento dei contratti che devono essere da lui eseguiti »; e che « egli è responsabile di ogni danno cagionato per sua colpa, ed in ispecie dei danno derivato dalla violazione dei doveri che gli sono imposti in questo titolo e nei seguenti » *. — La violazione di cotesti-doveri assume il nome di « baratteria dei capitano Senza entrare, qui pure, in un esame minuto di essi -, giacchè dovreino parlarne di volta in volta che lo sviluppo-orgânico di questi nostri studii ci condurrà ad or ora occuparcene particolarmente; basterà avvertire con lo Stracca che « ex eo etiam in culpa censeri debet magi' ster navis, quod noa prmviderit id quod a diligente fuisset pr^visum »; giacchè « imperitia culpse annumeratur » Isè crediamo che U capitano potrebbe sottrarsi a codesta responsabilità per raezzo di speciali stipulazioni. Imperocche, se, di solito, ciò si permette per i casi di colpa leggiera; trattandosi di rori dei capitano 1 cominerci marittimi, dove gU possono condurre a conseguenze disastrosissime e colpire, non solo il proprietário delia nave e dei carico nei loro interessi, bensi molte altre persone e nella stessa loro vita, ogni diminuzione di siíratta rigolosa responsabilità sarebbe pubblica. Intorno un attentato alia sicurezza a ciò, non abbiamo che da ricordare ^ Pi-oprietarii di nave \ '^ottavia, allorchè codesta responsabilità noU riguardasse già 1’esercizio delle quei sue funzioni, rna * Per esempio, la Corte d’appello di Palermo, nella sentenza dei 28 mariudicô: se il capitano non può, neanche per patto, esimersi dalla zo ISSl vespoiísabililA dei danni dlpeiideiili da caltivo slivaggio, può, per altro, dairobbligo dei Hsarcimenlo dei danni alie Art. 478. - Vedi anche gU articoli capitano è un inslitore è sviluppato la legge belga. art. 12. 2 Si veda la diligente navibus, ecc., Parte m. s Id.. ibUl.. N. 26 e 32. 9 b 50D-503, in cui il principio che U con maggíore largliezza. — Vedi convenzionalmente liberarsi slesse derivate per il loro coiiialto con altre. enumerazione che ne fa lo Stracca, op. cit., * Cod. civ., art. 1225, 1220, 1208, 1312.
12 LIBRO m, PARTE III, O la forza raaggiore che gli impedi di eseguire ü proprio dovere CONTRATTI DEL COMM. MARITT. 13 TXT. PREL., CAPO Ifl, SEZ. II, CAUATT. GIÜR. DEL CAPIT. pitano pur verso U caricatore ed il destinatário. Se volessero diversaraente, cadrebbero in errore. Sarebbe assurdo, infatti, che un mandatario dovesse rispondere personalmente di ciò che egli fa per eseguire il mandato ricevuto; giacchè bisogna ricordare che il capitano non è un vettore, ma vettore è il proprietário delia nave o Tarmatore. Nessuna legge, nessuna dottrina ha da poter volere diversamente. Epperò chi nel capitano vuol ravvisare una specie di vettore o di mandatario dei caricatori, aíflne di tenerlo responsabile direttamente verso di essi per tutto quanto riguarda la nave e la spedizione, non si avvede che noD è in poter nostro di mutare le categorie giuridiche, quali derivano dalla natura stessa delle nostre azioni; irnperocchè noi non possiamo volere una cosa ed eseguirla anche, e poi pretendere che da esse derivino conseguenze ripugnanti all’índole sua. Qiialunque sia la condotta dei capitano, egli, come tale, è puramente e semplicemente un istitore dei proprietário delia nave. Nemmeno gli interessi dei commercio possono mutare la natura dei fatti e dei rapporti giuridici, e tener responsabile direttamente e personalmente chi agísce da mandatario. — Che se invece, per caso eccezionale, mandato ci avesse da parte dei caricatori; allora, ma solo allora, il capitano risponderebbe verso di essi per la esatta osservanza dei mandato ricevuto come un sopraccarico qualunque (N. 2942), perchè tale, appunto, egli sarebbe Diversamente procederebbero le cose, quando il capi tano fosse coraproprietario delia nave od imputabile di Ed egli dovrà costituíre tal prova, non, come di solito accade, con qualunque mezzo consentito dalla legge commerciale comune (N. 2955 in flne), ma con quelli particolari che la legge sul commercio raarittimo gUimpone, e che vanno desunti, come vedrerao piü .sotto (N.2944 e segg.). da certi documenti che egli è obbligato a procurarsi prima dei viaggio od a tenere durante questo. La prova che egli instituísse altrimenti non varrebbe a togliere od a scemare la sua responsabilità, perchè la inosservanza di quei suoi doveri lo costituirebbe senz’altro in colpa, ed egli non ha da poterue trarre alcun sè. Però, se il fatto mezzo di difesa pei’ 0 la omissione che determina la re* non fosse di quelli dei quali deve risultare da siffatti documenti, ripiglierebbe Yigore il diritto mercantile comune mezzi ordinarii. sponsabilità sua e la prova si potrebbe costituíre coi 2930. Che proprietário delia nave il caP tano nsponde delia esatta esecuzione dei mandato riceto yerso , terzi, invece, e Hno a che non ecceda i conhm dei mandato, o 11 ecceda per necessita od evidente ™ntagg,o dei mandante, non egli risponde personalmente, Hp r ■ ’ giusta quanto dicemrao a proposito deiittÔ“ 1 rit o di“i " P™Prietario abbia diimi are la própria responsabilitíi abbandonando deitP nro 1 . il nolo, di conformità alie cose deite precedentemente (N. 2903 tese le leggi quando a codesti terzi la e segg.). _ cosi vanno íQ' accennano alia responsabilità dei ca- ' Corfe (i’appello di Gênova, 22 novembre 1880. * Epperò solo in questo caso riteniarn correlta la dottrina di Casaregis allorchè dice: « in absentia raercatorum , potest ipsimet capitaneas eorura ^icem sustinere » (Op. cit., Discws. JX, N. 7; e Discurs. LXIX, N. I t)- ‘ Cod. comm., arl. 496, alln. 2. Cod. dei 18(S, arl. 327.
15 TIT. PREL., CAPO III, SEZ. II, CARATT. GlUR. DEL CAPIT. 14 LIBRO IIÍ, PARTE III, CONTRATTÍ DEL COMM. MARITT. nave; si tratta dei giornale náutico che deve tenere ogni capitano U qnale comandi una nave delia portata maggiore di cinquanta tonnellate ; si tratta di certi documenti che egli deve avere a bordo; si tratta delle vi site che egli deve far eseguire sulla nave dalla compe tente autoritíV marittlma, prima di mettersi in viaggio ; si tratta dei dovere che egli ha di trovarsi in persona sulla nave airingresso ed alTuscita dei porti, seni, canali, fiumi, ecc.; si tratta dei dovere ancora di non abbandola nave, qualunque sia il pericolo, se non ha prima sentito il parere degli uíTlziali di bordo e di due almeno dei marinai i»iu anziani; come pure dei dovere di alcLin delitto o quasi-delitto. — Nel primo caso comproprietario risponderebbe personalmente e direttamente; come e non soltanto per la parte di responsabilità che Io riguarda, ma anche per quella altri comproprietarii, perchè tutti obbligati i Nel secondo caso, risponderebbe ancora nello stesso modo, perchè, se anche semplicemente per dl piü, comproi)rietarÍo,ciascuno risponde dei proprii fatti e delle proprie omissioni che arrecano daimo ad altrui, e dei fatti e delle omissioni impiitabili a coloro di cui è tenuto riguardante gli in solido. mandatarío e non, nare rispondere; Iaqualitàdi mandatario non a valendo ad infir essere questi iirincipii. — Le quali eccezioni conferraano pienamente la verità delia dottrina di sopra esposta. sempre Tultimo ad abbandonare la nave e di .salvare con sè il giornale, le carte e quanto può degli ziosi; si tratta delia relazione che egli deve fare dei viaggio e delia vidímazione dei suo giornale di bordo quando egli arriva al porto di desíinazione si di andata che di ritorno oggetti presuo ‘ 2031. Si badi, poi, che nel capitano, oitre la figura giuridica di mandatario, o di casi, vi ha comproprietario, secondo i pur quella di ufflciale pubblico; imperocché, non Chiunque può assumere codesto grave ed importante che oome sappiamo (N. 2023 e segg.)> Cl e sono nconosciuti idonei dalla competente autoritòOra, per tutto quanto riguarda resercir.io d uíllcioegli è sottoposto 0 nel luogo di qualunque approdo volontario 0 íbrzato, come pure nel casodi muifragio, ecc.? ebbene, in tutti questi ed in altri simili casi, è facile intendere che tali doveri sono imposti al capitano, non già quale mandatario, ma quale ufflciale pubblico. Allora, robbe, dei pari, assnrdo che egli potesse sottrarsi alio con* i tale pubblico . ^ speciali doveri, delia esecuzione snonlf" naturalmente, sponsabile verso la pubblica vati che, saé re- seguenze delia inosservanza loro, scaricandò Ia responsabilità sul proprietário delia nave. Che c’entrerebbe mai questi? E da quando in poi, per esempio, un agente di cambio, che è pure un ufflciale pubblico, può tener responsabili i proprii clienti delia violazione dell’uno 0 delfaltro dovere che, come tale, gli incombe? Che se codesta distinzione non si è soliti fare nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza, ciô non toglio che essa non sia (almeno, ci pare) perfettamente giusta e conforme alia natura delle cose, e che i tribunali non ne debbano tepro[iria autorità e verso anche i pi’*' si trovassero oíTesi per ciò noi assunfi M ‘■'■a i due diversi ufflci assunti ed esercitati dal confondere fra loro per avventura loro interessi *. capitano è d'uopo fare, per non cose disparatissimo, e per non addosnesponsabilitcàcon sare o togliere qne: si tratta. nessuna giustizia. Adunper esempio, dei buono stiva--io delia 8 D Cod. comm., art. jím, alin. 2 “ Cod. ted., art. 470. ● e art. 505. - Cod. dei 1805, art. 325 e 327,
TIT. PREL., CAPO IIÍ, SEZ. II, CARATT. GIUR. DEL CAPIT. ripetere che essa dipende da ciô che il capitano è un maudatario, mentre il marinaio è un locatore d’opera, e come tale ha diritto, anche di conformità alia legge ci- ■vile \ al risarcimento dei danni se il conduítore rompe ad arbítrio il contratto. — Però, questa ragione non ci persuade. Iniianzi tutto, perchè se il capitano è uri mandatario, quale institore egli è indubbiamente anche un locatore d’opera (N. 2925), e, allora, è di tutta ragione che questo suo carattere modiflchi le norme rigorose dei mandato e le contemperi con quelle delia locazione d’opera (N. 233, 268, 239, 328). In secondo luogo, perchè quelle medesiine considerazioni di alta convenienza per ciü si vuole che, massime in matéria raercantile, il man dante possa bensi rompere a piacere il mandato, ma debba prestare il pieno risarcimento quando la revoca non sia determinata da giusti inotivi"; quelle ragioni, diciamo, sussistono qui pure in tutta la loro intierezza (N. 328). Adunque, la legge nostra commerciale mantenendo cosí grave diíFerenza, per questo riguardo, fra capitano e marinaio, mantiene un'ingiustizia. A scemare la quale non basta asserire che, se il capitano sarà veramente buono, il proprietário si guarderà bene dal congedarlo senza gravi motivi, anzi se lo terrà carissirno per non pregiudicare i proprii interessi; perchè non è impossibile che il proprie tário s'inganni e non sappia qiiindi provveder bene a codesti interessi; e perchè, in ogni caso, le sorti di un contraente non devono esser lasciate in piena balia deiraltro. E neppur basta a scemare questa ingiustizia lo asserire che, per mezzo di stipulazione scritta, il capitano può sempre assicurarsi il diritto al risarcimento per il caso 17 16 LIBRO III, PARTE íll, CONTRATTI DEL COMM. MARITT. nere esatto conto quantunque volte sono chiamati a conoscere e giudicare delle controversie che vi si riferiscono. 5Í931 bis. Per ciò che concerne la retribuzione dovuta al capitano e la misura di proposito delle persone delTequipaggio in genere nel con tratto di arruolamento (N. 3009 e segg.); imperocchè, per questo riguardo, le disposizioni sono comimi ad ambedue siffatte classi di persone. 9932. Del resto, come può esser nominato, anche il capitano, al pari di qualunque institore, può cessare dal1 ufficio suo per molteplici cause (N. 258 e segg.). Fra le quali vogliamo dire soltanto dei congedo, esp”resso o tá cito che sia, come quello che presenta applicazioni spe- - e si scüsta dalle norme dei diritto essa , vedasi quanto diremo a ciali al caso nostro comune mercantile. 2933. Cominciamo dal Congedo dicesi 1’atto congedo espresso. capitano è revocato dalufficio suo. Secondo i principii dei diritto comune mercantile, e noto che il mandatario senza giusti motiTi ha diritto al ri segg.). Per contrario, trattandosi conosce nel ancora revocato dali' ufficio nsarciraento (N. 258 e di capitano, la leggo riproprietario di nave il diritto di congedarlo senza essere tenuto ad alcun risarcimento congedo non quandochessia, e sebbene il tivi, allorchè sia determinato da giusti monon vi abbia contraria convenzione in iscritto r ~ '^^Pitano è fatta una condizione ““ -orevole ohe al marinaio; il quale ha ritto al risarcimento, quantunque volte il capitano lo li' cenzi senza giusti motivi A giustiflcare la quale disparità di* sempre di trattamento si suolc ' Cod. civ„ art. 1611. ^ Cod. comm., art. 306, alio. 1. ViDART, Vol. VI. Cod. comm., art. (94. _ , » Cod. comm., art. 512, alin. 2. Cod. dei 1865, art. 313. ' - Cod. dei 1865, art. 374, alin. 1. 2
TIT. PREL., CAPO III, SEZ. II, CARaTT. GlUR. DEL CAPIT. 19 privata (nè, a mag^ior ragione, un atto pubblico); ma può anche bastare qualunque dichiarazione scambiatasi- fra le parti per mezzo di corrispondenza od aUrimenti. — Per contrario, nessuna stipulazione verbale varrebbe alTuopo, quand’anche certa ed incontestata. 9935. Del resto, il capitano può essere congedato e con gli stessi eflfetti, non solo quando egli è puramente c semplicemente capitano, ma pur quando sia comproprietario delia nave imperocchè 1’essere comproprietario non toglie che egli sia mandatario, e quindi revocabile a piacere dei màndante; cioè, nel caso attuale, a piacere delia raaggioranza (N. 2802 e segg.), o dei direttore, se a questo avessero affidata i coraproprietarii la própria rappresentanza (N. 2897 e segg.). La maggioranza, infatti, o il direttore come può norainare il capitano, ha da poterlo anche revocare; perchè, qui pure, si tratta di cosa riguardante 1’interesse comune. Ma, appunto, si badi, che se il capitano bastasse da solo a costituire codesta maggioranza, cgli non potrebbe mai esser revocato dairuflicio suo dagli altri coraproprietarii. I quali, in tal caso, e dato che ci avessero gravi motivi di revoca, potrebbero faria pronunciare soltanto dai tribunali, provando la ragionevolezza delia loro domanda (N. 258). 2936. Riconosciuto nei proprietarii, sotto le condizioni ora dette, il diritto di congedare il capitano, bisogna però riflettere che questi può aver subordinata la qualità sua di comproprietario a quella di capitano. Vale a dire; può darsi che egli abbia voluto compartecipare Rlla proprietà delia nave tano. In questo caso, è giusto che egli possa sciogliersi da una condizione giuridica, Ia quale potrebbe anche di18 LIBRO III, PARTE III, CONTR.ATTI DEL COMM. M.ARITT. che il proprietário lo congedi senzagiusti motivi; perchè, scritto 0 verbale il contratto, non ha mai da esser lecito a chicchessia di sciogliersi a capriccio dalle proprie obbli* gazioni, senza almeno risarcire il danno cosi recato. EgÜ è solo nel caso in cui il capitano sia stato assunto alTuf' ficio suo per tempo indeterminato, che il proprietário debbe aver diritto di congedarlo, pur senza allegare per ciò al* cun giusto motivo e senza esser tenuto ad alcun risarciraento (N. 258). Però, nelia piü gran parte dei casi non avviene cosi, ed i capitani non sono assunti per tempo indeterminato (N. 328), ma, anzi, Tutto questo intese assai bene il Códice tedesco, allorche stabili che il capitano può si essere congedato in qualunque tempo e non ostante qualsiasi contraria convenzione, ma che egli ha sempre diritto al pieno risarcimentol pur aggiungendo che, se il congedo è deterini' nato.dalla incapacita sua o dal non avere adempiuto ai propni doveri, egli non ha diritto che allo stipendio flno aliora guadagnato ^ dovuta giustizia. per determinati viaggi- (N. 258, 328). Questa sola è vera ò 2934. Però, potrà almeno il desta condizione sfavorevole Sl, come si è già awertito pur dianzi (N. 2932) e dice essa le^ge , semprechè il diritto al risarcimento sia stato convenuto per iscritto. Al quale uopo nsulti dalla stessa scrittura (se vi è) con Zf, Anzi, a parer nostro, non e nemmeno necessária una capitano sottrarsi a coper mezzo di patto speciale? occorro non per esserne poi anche il capivera e própria scrittura ' Art. 515. ® Art. 516. ^ Cod. comni., Cod. comm., art. alio. 3. — Cod. dei 1865, art. 31 i, alin. 1. art. 191, alin. 2. Cod. dei 1865, art. 313, ali.a. 2.
I TIT. PREL., CAPO III, SEZ. II, CARATT. GlUR. DEL CAPIT. 21 2937. Qual corrispettivo, poi, di siffatta rinuncia, il capitano ha diritto di farsi pagare dagli altri comproprietarii il prezzo delia parte sua ceduta; prezzo che, se le parti non riescano ad accordarsi, dev’essere stabilito per mezzo di perizia giudiziale Però, tenuti a pagarlo saranno soltanto i comproprietarii che deliberarono il congedo (dato il caso che non tutti lo abbiano Yoluto), oppure anche i dissenzienti? E codesto obbligo sarà solidale o no? Poichè quello di congedare il capitano è fra i diritti indiscutibili delia maggioranza (N. 2932), e poichè le deUberazioni di questa obbligano i dissenzienti (N. 2802); non c’ è dubbio che tenuti al pagamento delia parte di comproprietà ceduta dal capitano non sieno tutti, assenzienti e dissenzienti. Non intendiamo come mai se ne possa lUibitare, e, piú ancora, come siasi potuto sostenere il con trario — E riteniamo, per di piü, che codesti cessionarii, volontarii o forzati, sieno tenuti in solido verso il ca pitano, per le cose dette altrove (N. 2901); imperocchè egli, cessando di essere comproprietario, è per ciò solo Lina persona estranea ad essi. 293S. Abbiam detto che quello di cedere la própria parte agli altri comproprietariiè un diritto dei capitano. Adunque, come egli può anche continuare a tenerla per sè e continuare quindi ad essere comproprietario; ha pur diritto di vendería ad altri che non sieno i suoi compagni di prima, senza che questi glielo possano in alcun raodoproibire (N. 2890). Applicare a questo caso, per venire a conclusione contraria, l’articoIo 1725 dei Códice civile, in cui è detto che « ciascuno dei socii ha facoltà di as20 LIBRO Iir, PARTE III, CONTR.ATTI DEL OOMM, JIARITT. venire insopportabile per lui; giacchè, altrimenti, egli dovrebbe tenersL per compagni persone che, per ciô solo che Io revocarono dal comando delia nave, quand' ancho giustamente, gli fecero grave offesa. Allora, il buon go verno delia cosa comune diverrebbe quasi impossibile; epperò giova assai meglio perraettere al capitano di uscire, quando voglia, dalla comunione, Questa facoltà, appunto, gli consente la legge Che se tale è il diritto suna opposizione degU altri comproprietarii varrebbe ad impedirgliene Tesercizio; dovrebbero acconciarsi interesse nella suo, nesquindi essi, volenti o nolenti» a ricevere, in proporzione dei loro nave, quando non fosse altrimenti convenuto, Ia parte dei capitano congedato. La quale coercizione se puô, talvolta, giovare a tenere in freno gli altiã comproprietarii. ed a trattenerli dal affrettati ed ingiusti, potrebbe condiirre sti quando i correre a congedi a risultati oppocongedo conio própria anche la parto comproprietarii usassero dei per arrivare a far di un mezzo dei capitano. La legge non dice con quale forma >1 capitano deve far conoscere ai sua facoltà. Noi diziale > nifestata pari, che debba gionevole, che, i dai tribunali, argomentare alia ri ed entro che tempo comproprietarii codesta crediamo che qualunque mezzo basti, gi«' stragiudiziale, purchè tale con tutta certezza sua volontà sia ma" e precisione; e crediamo, dei essere manifestata entro un tempo ra-" caso di contestazione, sarà determinato semprechè da fatti coücludenti non si possa Il Codire capitano a tale sua facoltà. gue 2 tu f gue, se egli ritardi a dichiarare di volerlo esercitare ' Cod. comm., art. lai, iiU. alin. — Cod. dei 18C5, art. 311, ult. alin. — Legge belga, art. 9, alin. 2. ^ ® Valin, op. cit., comm. all‘art. 3. — Pardessus, op. clt., N. 626. ' Cod. comm., art. doi, alin. 3 * Art. 522. — Cod. dei 1865. art. 311, alin. 1.
23 TIT. PREL., CAPO III, SEZ. II, CARATT. GIÜR. DEL CAPIT. *>o LIBRO lU, PARTE III, CONTRATTI DEL COMM. sociarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alia porzione che egli ha nelia societá; nou pnò, senza tale MARITT. 0 forzata (N. 28G5) delia nave ^ 1’abbandono di questa ai creditori (N. 2905) od aU’assicuratore "; U disarrao delia sia autorizzato chi ; ma nave®; uu nuovo viaggio al quale nou prima comandava la nave (N. 2927); ecc. tácito il congedo, ed abbia o consenso, ammetterla nelia societàr ancorchè ne avesse 1’ amministrazione ciamo, quest articolo al caso nostro può anche errore. Difatti, egli è solo quando la i carattere sociale che codesto articolo »; applicare, di- : essere un non 3940. Espresso o abbia diritto il capitano al risarcimento per conseguenza di esso, questo è certo che, qualora il viaggio per cui egli fu assunto non si possa poi corapiere per fatto a lui non im Putabile, egli ha diritto di essere pagato deli'opera premisura delia retribuzione comproprietà avessepotrebbe reggere , come già vedemrao con sicurezza il caso nostro (N. 2883), a proposito delle societá di commercio (N. 780 e segg.)r ma non mai quando, come piü di spesso accade, si trattasse di comunione (N. 2887). In questo caso, tacendo la legge e quando non ci sia veruna contraria convenzione, il diritto dei capitano congedato di vendere la parto sua di stata fino a quel tempo ed in convenuta, ed alie spese di ritorno al porto d'imbarco il viaggio si rompa dopo che fu cominciato h Kè, per ciò, occorre veruna convenzione scritta, pur secoudo la Dostra legge (N. 2934); perchè codesta somma gli è dovuta, Qon già a titolo di risarcimento, ma, come si è detto, fiuale retribuzione deli’ opera prestata fino al momento dei congedo. se comproprietà a chiunque gli pare incontestabile. Soltanto, piaccia meglio, ci vorremmo escluso il caso m cui egli agisse col manifesto intendimento di recar danno agli altri comproprietariP; ipotesi questa piíi fapensarsi, che non a determinarsi concretameute. e stesse ragioni crediamo che gli altri comproprietari non abbiano alcnn diritto di prelazione in confronto dei capitano venditore, di conformità cosl a ciò che ahbiamo già detto altrove (N. 2890). 293». In quanto al congedo tácito cause che Io 1 cile a informate ad uno squisito senso Intorno a cui ci paiono giustizia le seguenti disposizioni dei Codice tedesco. Esso, distinguendo, ragionevolmente, fra il caso in cui la fottura dei viaggio avvenga per forza maggiore, e quello fatto dei proprietário, dice ; « Se un io determinato, è congedato cui avvenga per capitano, assunto per un viaggio P®!* rotturadi questo, prirna parecchie sono Io <i*=terminare, oltre quelle, ripetiaino ancora (N. 2934). che sono proprie di tutti i nianLtariü mo di esempio : la sostituzione nel governo delia dopo la partenza delia nave. 0 a sentenza dei 24 aprile 1S72, giu- di * La corle d'appello di Venezia, nelia sul proposito. che. ove in seguUo a pignoramento. il capuano s.a lato "^oagedato dal proprietário, qiiesti non può sostituirglisi all effetto i ^epirne con privilegio lo stipendio. iS70 ^ tribunale di coruiuercio di Gênova, nelia sentenza dei 10 ia definitivamente operalno, nuovo capitano un e; la Opposizione fatta dal nav propriecomproprietario alla riassunzione dei comando da paite dei capitano*- tario 0 dal la vendita volcntaria (N. 2835) e>udicò cHe sino a quando Pabbandono non sia ^'assicuratore non può allonlanave ü capitano «arvi dal governo delia nave, per ‘ Dorsari, op. cit., N. I019. sosiiiuire un curatore giudiziale. ’ Corte d'appello di Gênova, 11 giugno — Contra, Valin, op. cit-, comm. alPart. ●; Roulay.pafy, op. cit., tit. 3, sez. iv. 2 Corte d-appello di Genov 1S7S. ma. a, 12 febbraio 1S73.
25 24 LIBRO III, PARTE III, CONTRATTl DEI, COMM. MARITT. TIT. PREL., CAPO IlI, SEZ. II, CARATT. GIUR. DEL CAPIT. nell'articolo 518, si prende per base la durata media dei ■'■iaggio, compreso il tempo dei caricamento e quello dello scaricamento, secondo la qualità delia nave, e sulla stessa si calcolano le due o le quattro mesate di stipendio » *. ia causa di guerra, di sequestro o di blocco, o per divieto d importazione o di esportazione, o per altro caso for tuito 0 di forza maggiore il quale colpisca Ia nave od il carico , egli ha diritto soltanto alio stipendio fino allora Le stesse norme si applicano quando un capitano, assunto a servizio per tempo indeterminato, è . congedato dopo avere assunta 1’ esecuzione di un viaggio ^ Se in questi casi il congedo è dato nel corso dei viaggio, il capitano ha inoltre diritto, a sua scelta, 0 di esser ricoudotto fu assunto al guadagnato. SEZIONE TERZA. DOVERI E DIRITTI DEL CAPITANO PRIMA DEL VIAGGIO. determinato. senza spese nel porto dove servizio, o ad una corrispondente indennità. — Questo diritto al franco vitto durante il viaggio » « se un capitano, preso ser\izio per tempo indeterminato, è congedato, dopo di avere assunta la esecuzione di ARTICOLO PRIMO. ritorno comprende anche ü D 0 V Em. a SOMMÀRIO. 2í>li. II capitano lia il dovere di far visitare la nave per conoscere se sia in istaio di navigabilità. — 2912. Prima visita. — 2913. Continua. — 2944. Seconda visita. 2915. Il capitano lia il dovere di rilasciare al caricatore Ia polizza di carico. — 2916. Del caso che sulla nave ci sia un praccarico ». — 2917. Quali documentl il capitano deve avere a bordo. — 2918. Del gioriiãle náutico. Per quali navi è necessário, quanti libri è diviso il giornale náutico contenere. — Formalità per la tenuta di questi libri. 2950. Prova <Ierivante dal giornale náutico. — 2951. Venuto il tempo delia partenza, il capitano deve partire- — Eccezioni. ^341. Fra i principali doveri dei capitano avanti il e avanti pure il caricamento delle merci, è quello far visitare la nave per conoscere se sia in buono stato navigubUità e fornita di tutto quanto le occorre per navigazioiie, e di visitaria egli stesso per conoscere se bene caricata e stivata. un viaggio determinato, per motivi diversi da quelli indicati negli articoli 516 e 517 (cioè per incapacita o per inadempimento de'suoí ovvero per i fatti dianzi accennati), oltre quanto gi spetta secondo le disposizioni deII’articolo precedente (art. 517). avrà'pure diritto <iue 0 quattro doveri, « so2919. in cosa ciascuno di essi deve a titolo di risarcimento, a mesi di stipendio, secondo che il congedo gli sia stato dato i in un porto d’Europa o fuori d'Europaa piü di quanto avrebbe In nessun caso, perô, egli ha diritto ricevuto a viaggio compito » =. è convenuto i — <■: Se lo, stipendio nca in ragione di tempo, ma in complesso pci’ - "Viaggio, la parte di secondo gU articoli dei servizii tutto il vi esso che spetta al capitano, -I 510-518, si determina in proporzione riffuardo ^ "^'iaggio percorsa, con determinara Timne 0 delle quattro mesate di stipendio índicate di Ia acutsche Scerecht, op. cit., coroIIandl>uc?ij ecc., op. cit.. Art. 519. _ vedi anche: Le-nús, Das 'hento ' 01. articoli 517, 518, 519; ed Endemann, ' Are. 517. ® Art. 518. § 20. 4
27 26 LIBRO III, PARTE III, CONTRATTI DEL COMM. MARITT. TIT. FREL., CAPO III, SEZ. III, ART. I, DOVERI. La visita è fatta da ispettori governativi o da poriti noBiinati dalle autorità suddette, i quali devono accertare, secondo le regolo e con tutti i niezzi deli arte, se la navo sia atta alia navigazione, determinando i viaggi clie essa Può fare, ed il tempo in cui dovrà nuovamente essere "visitata, qualora giudichino cbe ciò debba effettuaisi prima dell'anno o dei biennio indicati nel precedente articolo. — II ministro delia marina può disporre che le visite e le perizie fatte alie navi dalle instituzioni di registro marittimo da lui designate con particolare di- ®Posizione, si considerino equivalenti alie visite e perizie ^fflciali, per tutto ciò che è sottoposto alia vigilanza delle niedesime instituzioni h — La reiazione delia visita uffl- ^‘ale, 0 il certificato dei registro, dev'essere presentato ^11’antorità marittima o consolare nella forma e per gli efl^stti stabiliti nel regolamento ^— Le navi di cui nellai1’icolo 77, devono sottoporsi a nuova ^6lla loro navigazione sieno obbligate ad appoggiare pei Sravi danni sofferti. — Quando la nave che sta per co- ^^Inciare un riaggio si trovi prossima al tempo in cui secondo gli articoli 77 e 78 deve essere nuovamente visir autorità marittima o consolare ordina 1’adempiche la nave sia diretta Prima, però, di dire particolarmente di questi doveri dei capitano, vogllamo avvertire due cose. In primo luogo, che essi incombono tanto ai capitani di navi nazionali, quanto ai capitani di navi straniere che vengono a caricare neí porti nazionali; imperocchè queste sono disposizioni di polizia marittima, dirette ad evitare i pericoli e i danni delia navigazione >, e quindi applicabili a qualunque nave. — In secondo luogo, che il fatto delia intrapresa navigàzione, senza opposizione da parte deirautorità competente, a favore dei capitano, la presunzione che sieno State osservate tutte le coudizioni Motivo per cui la non osservanza loro deve esser provata da chi lafíerma 2; diversamente da ciò che, di solito, accade in quesfordine induce stabilite dalla legga* di fatti (N. 2929). 2942, In quanto alia prima visita ecco le disposi' zioni che leggiamo nel Códice per Ia marina mercantil^' Ogni nave che sta visita ogniqualvolta per intraprendere un viaggio dev© essere in buono stato di navigabilità, ed essere munita degh attrezzi, corredi ed istrumenti determinati dal regolaraento. I piroseafi che trasportano passeggieri, © navi cosí a vela come a vapore che imprendono viaggi di ungo corso e di gran cabotaggio fuori dei Mediterrâneo, eccetto quelle contemplate negli articoli 01 e 149. non possono partire se la loro navigabiliti non consti all'a«' tonti marittima nello Stato. od all'autorità consolare al1 estero, ^ento di questa formalità, salvo porto in cui la visita si possa fare piu convenientemente^. - Le autorità marittime e consolari possono visitare straordinariamente e d'ufflcio qualunque nave "^eniqualvoUa vi sieno lagnanze di interessati; e devono °^^inarla quando le lagnanze vengano fatte dalla maggio- ^^üza delTequipaggio prima però che Ia r ^ai risultati delia visita consti che le lagnanze non fecero sono puniti con ad far per mezzo di una speciale visita e perizia da farsi - proprietário od armatore, almeno una volta se trattasi di a spese dei air anuo legno, 0 ad navi in legno o miste in ferro © ogni biennio se trattasi di navi in ferro sia caricata. nave ^anno ● Corte dl cassaz. di rirenze, 30 dicembre 2 corte d-appello di Gênova. 21 dicembre 1877. ^ — 3SS, au„... fondamento, quelU che le 1S30. Art. 78. 3 Art. 80. 2 Avt. 79.
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